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    Convenzione con gli Enti terzi

    PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

    DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

    TRA:

    Amministrazione Provinciale di Ferrara
    I Comuni e le Associazioni tra i Comuni sottoscrittori del presente protocollo

    Gli Enti sottoscrittori titolari di sub-procedimenti

    Premesso che

    • il D. Lgs. n. 112/1998 prevede che i Comuni istituiscano uno Sportello Unico per le attività produttive, finalizzato alla gestione unitaria del procedimento di realizzazione (localizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione, esecuzione di opere interne e rilocalizzazione) di impianti produttivi di beni e di servizi;
    • con il D.P.R. n. 447/1998, si è disciplinato il procedimento unico e la struttura deputata allo stesso;
    • con la legge regionale n. 3 del 21/4/1999 "Riforma del sistema regionale e locale" si sono definiti i compiti degli enti locali in materia di Sportello Unico;
    • con D.P:R. n. 440/2000 sono state apportate modificazioni rilevanti alla disciplina recata dal precedente D.P.R. 447/98, riguardanti in primo luogo i rapporti tra lo Sportello Unico e gli Enti coinvolti nel procedimento unico;
    • la normativa sopra richiamata si propone di perseguire le seguenti finalità:

    operare una concentrazione organizzativa presso i Comuni, con la creazione di uno Sportello Unico, deputato a coordinare l'intero procedimento relativo agli impianti produttivi di beni e servizi raccogliendo pareri e autorizzazioni dalle altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento stesso;

    fornire garanzia di trasparenza del procedimento sia nei confronti dei richiedenti, sia nei confronti dei terzi interessati;

    • lo Sportello Unico per le attività produttive costituisce strumento di importanza strategica per lo sviluppo del territorio;
    • l'efficienza e l'efficacia dell'attività dello Sportello Unico per le attività produttive dipendono, principalmente, dalla capacità di migliorare continuamente il servizio;

    Visto l’art.15 della Legge del 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Visto il precedente Protocollo di Intesa stipulato in data 20.09.1999;

    Tenuto conto altresì delle novità introdotte dal Testo unico sulla documentazione amministrativa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

     

    Si conviene e si sottoscrive quanto segue:

     

    1. Finalità

    La presente intesa è finalizzata a definire, gli impegni, le procedure ed i rapporti, tra il Responsabile del procedimento unico dello Sportello Unico e i Responsabili degli Enti esterni per il rilascio dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc., in relazione all’istituzione della Struttura, al fine di introdurre strumenti di immediata semplificazione in materia e di individuare modalità di miglioramento continuo. L’intesa è altresì orientata allo snellimento dei flussi procedurali interni ed esterni con specifico riferimento alle modalità e ai tempi richiesti per l’istruttoria delle pratiche e per la predisposizione di un’infrastruttura informatica di supporto.

    L’intesa è inoltre diretta all’individuazione di un livello adeguato di preparazione e formazione professionale, al fine di consentire lo svolgimento di una gestione programmata e coordinata delle funzioni nell’ambito dell’intero territorio provinciale.

     

    2. Gli impegni generali

    Gli Enti sottoscrittori si impegnano, in via generale:

      1. a cooperare per il raggiungimento delle finalità poste dalla normativa relativa allo Sportello Unico per le attività produttive, esplicitate in premessa, secondo le linee operative individuate previste dal progetto "Profeta", per la rete informatica degli Sportelli Unici della provincia;
      2. a semplificare i sub-procedimenti di propria competenza e, in questo ambito, a ricercare ogni intesa finalizzata ad uniformare le procedure e la modulistica per renderli pienamente fruibili da parte degli imprenditori/utenti, anche attraverso l’eventuale formalizzazione degli appositi e specifici accordi;
      3. ricercare ogni possibile sinergia, d'intesa con i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate e con la Provincia nel ruolo di coordinatore, finalizzata alla utilizzazione di una rete informatizzata a livello provinciale dedicata al procedimento unico e relativo software gestionale, che favorisca progressivamente, attraverso i collegamenti telematici tra le Pubbliche Amministrazioni coinvolte, la riduzione di ogni supporto cartaceo;
      4. a garantire, senza formalità, l’accesso reciproco alle informazioni sullo stato delle pratiche ed agli atti relativi ai sub-procedimenti di competenza, nonché ad ogni altra notizia utile, che rientrino nell’ambito del procedimento unico;
      5. ad istituire un Tavolo di Coordinamento Provinciale degli Sportelli Unici composto dai seguenti Enti: Amministrazione Provinciale, i responsabili degli Sportelli Unici di Argenta, Cento, Comacchio, Copparo e Ferrara. Tale organo avrà i seguenti compiti:

      1. coordinare le azioni degli Sportelli Unici presenti sul territorio provinciale;
      2. omogeneizzare ed uniformare gli aspetti procedimentali e le modulistiche relative agli endo-procedimenti con gli enti esterni;
      3. organizzare incontri e formulare ipotesi di intesa con gli Enti esterni sulle problematiche inerenti l'attività dello Sportello Unico;
      4. promuovere e divulgare la conoscenza dell'attività e dei servizi erogati dallo Sportello Unico nei confronti degli imprenditori, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

     

    3. Impegni dei Comuni

    I Comuni e le Associazioni di Comuni firmatari della presente intesa, che già non avessero istituito e reso operante lo Sportello Unico, si impegnano (oltre quanto stabilito in via generale al precedente punto 2) ad istituire, in forma singola o associata, lo Sportello Unico per le attività produttive ai sensi del D.P.R. 447/1998 e D.P.R. 440/2000 e a nominare il Responsabile della relativa struttura.

    I Comuni si impegnano altresì, attraverso la struttura dello Sportello Unico:

      1. a comunicare agli altri soggetti firmatari ogni informazione di interesse del procedimento unico;
      2. a designare il responsabile del procedimento, che dovrà essere chiaramente identificato;
      3. a predisporre, in relazione al procedimento unico, apposita modulistica definita d'intesa fra gli enti sottoscrittori della presente, secondo le rispettive competenze;
      4. a ricevere le domande di autorizzazione, anche rivolte ad enti esterni al Comune, in relazione al procedimento unico di competenza dello Sportello Unico per le attività produttive;
      5. ad effettuare una verifica della completezza della documentazione presentata;
      6. ad effettuare la trasmissione delle domande, entro 7 giorni dalla presentazione, agli Enti di competenza;
      7. a richiedere l'integrazione della documentazione all’imprenditore/utente, con conseguente sospensione dei termini per la conclusione del procedimento secondo le modalità di legge, qualora gli Enti e servizi competenti nei diversi sub-procedimenti comunichino allo Sportello Unico, la necessità di integrazione della documentazione presentata;
      8. a mantenere un rapporto costante con gli Enti coinvolti nel procedimento e con i responsabili degli endo-procedimenti connessi, per la verifica dello stato di avanzamento delle pratiche e delle autorizzazioni;
      9. a fornire agli imprenditori/utenti le informazioni relative all’iter procedurale ed allo stato di avanzamento delle pratiche nell’ambito del procedimento unico;
      10. a richiedere agli Enti esterni ogni chiarimento od informazione sulle questioni specificamente tecniche, le quali rimangono di loro competenza specialistica;
      11. a promuovere la convocazione di una Conferenza in contraddittorio, su richiesta dell’interessato, in caso di rigetto della domanda. Alla Conferenza in contraddittorio può partecipare il soggetto titolare della richiesta unitamente al progettista e ai suoi tecnici esperti per un esame congiunto delle attività progettate, per fornire chiarimenti necessari e conoscere direttamente quali modifiche e integrazioni siano necessarie per ottenere il superamento della pronuncia negativa;
      12. a promuovere la convocazione di una Conferenza di servizi, con tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, e alla presenza del richiedente in contraddittorio se ritenuto necessario, di propria iniziativa ovvero entro 5 giorni da apposita richiesta degli Enti sottoscrittori, quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e ciò si riveli utile ad accelerare i tempi di conclusione del procedimento o per la sua conclusione positiva;
      13. a convocare il soggetto richiedente per una audizione, di propria iniziativa ovvero su richiesta degli Enti sottoscrittori, nel caso in cui si ravvisi la necessità di chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative tecniche e di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto, o il Comune intenda proporre una diversa localizzazione all’impresa;
      14. acquisire le autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti comunque denominati che rientrino nell'ambito del procedimento unico, di competenza dei diversi Enti che intervengono nello stesso e a rilasciare l’autorizzazione unica;
      15. a comunicare agli Enti che intervengono nel procedimento unico l'esito della conclusione dello specifico procedimento ed in particolare, in caso di esito favorevole, la trasmissione di copia dell’autorizzazione unica.

     

    4. Impegni degli altri Enti

    Gli altri Enti sottoscrittori si impegnano (oltre a quanto stabilito in via generale al punto 2):

      1. a comunicare allo Sportello Unico (sia in fase di attivazione sia ogni qualvolta si presentino modifiche):

    • il responsabile di ciascun endo-procedimento di propria competenza che rientri nell’ambito del procedimento unico;
    • l’ufficio e l’indirizzo del responsabile di ciascun endo-procedimento, con indicazione del numero di telefono, di fax ed e-mail (se esistente);
    • l’orario di apertura e le modalità di accesso riservati al pubblico e al responsabile del procedimento dello Sportello Unico,

    acconsentendo altresì a che tali dati siano inseriti nell’archivio informatico dello Sportello Unico, accessibile anche dagli imprenditori/utenti e dai terzi interessati;

      1. a svolgere un monitoraggio continuo dell’evoluzione normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativamente agli endo-procedimenti di propria competenza, trasmettendo le variazioni e le nuove norme allo Sportello Unico al fine dell’adeguamento delle schede di analisi degli endo-procedimenti relativi al procedimento unico;
      2. a collaborare all’elaborazione di schede analitiche per ogni endo-procedimento connesso al procedimento unico, contenente: i riferimenti normativi, il tipo di istanza che il cliente-utente deve presentare e l’indicazione della documentazione a corredo della stessa, nonché i requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni, nullaosta, pareri o atti di consenso comunque denominati, con l’indicazione delle eventuali parti di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni (quali pareri tecnici ecc.), dei tempi di legge per la conclusione del procedimento e degli oneri economici da porre a carico dei clienti utenti;
      3. a concordare la modulistica per gli atti di competenza che lo Sportello Unico dovrà utilizzare nell’ambito del procedimento unico, nonché a suggerire tempestivamente ogni modifica che si ritenga di apportare alla stessa;
      4. a collaborare alla definizione della modulistica da utilizzare nelle comunicazioni ufficiali con lo Sportello Unico;
      5. a fornire agli imprenditori/utenti, per le materie e gli aspetti di specifica competenza, ogni informazione tecnica in merito agli endo-procedimenti che li coinvolge all'interno del procedimento unico, utile a chiarire ogni questione di carattere specialistico;
      6. a curare un esame di completezza, per gli aspetti di competenza, della documentazione a corredo delle domande, sia nel caso di procedimento semplificato, sia nel caso di procedimento mediante autocertificazione, di cui ai Capi II e III del DPR n.. 447/1998 e successive modificazioni, a comunicare allo Sportello Unico le integrazioni degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori da richiedere all’imprenditore/utente, impegnandosi comunque a far pervenire alla struttura detta richiesta di integrazione entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione.
      7. ad attivare direttamente rapporti con l’imprenditore/utente quando si ravvisino errori od omissioni suscettibili di correzioni o integrazioni che non influiscano sugli altri aspetti di competenza degli enti coinvolti nel procedimento unico, fermo restando il rispetto dei tempi e delle modalità di cui alla precedente lett.f) per la richiesta di integrazione della documentazione con sospensione dei termini;
      8. a partecipare alla Conferenza di servizi e all’audizione convocata dallo Sportello Unico anche via fax o e-mail (ove esistente), su iniziativa del Responsabile dello Sportello Unico, su richiesta dell’interessato, ovvero su richiesta propria o di altra Pubblica amministrazione, con le modalità ed i termini previsti dall'art. 14 e seguenti della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
      9. ad individuare delle tempistiche per la conclusione dei rispettivi sub-procedimenti tali da consentire la ricezione da parte dello Sportello Unico delle autorizzazioni e dei pareri di competenza, nonché degli eventuali dinieghi, entro il termine di 80 giorni ovvero 110 giorni nell’ipotesi di progetti di opere da sottoporre a V.I.A., fatta salva la facoltà di proroga come prevista dal comma 1/bis dell’art. 4 del DPR 447/98 e successive modificazioni;
      10. ad effettuare, nell’ambito del procedimento mediante autocertificazione di cui al Capo III del D.P.R. 447/98, la verifica, ciascuno per le materie di propria competenza, della conformità delle autocertificazioni prodotte e, nel caso si ravvisi la falsità di alcuna, a comunicarlo allo Sportello Unico in tempo utile per gli adempimenti di cui al comma 7 dell’art.6 del citato DPR 447/98;
      11. a partecipare ogniqualvolta venga disposto dallo Sportello Unico, su idonea istanza del richiedente, al collaudo della struttura e degli impianti.

     

    5. Modalità di organizzazione della riscossione delle tariffe

    In esecuzione a quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 447/98, così come modificato dall’art. 1 punto u) del D.P.R. n. 440/2000, gli Enti firmatari convengono:

      1. che il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, fatti salvi gli oneri concessori, nelle misure stabilite, posti a carico degli interessati in relazione ai singoli atti istruttori e pareri tecnici facenti parte della domanda unica, debba essere effettuato al Comune in un'unica soluzione, fatte salve le eventuali integrazioni di cui alla lettera D, all’atto della presentazione della domanda stessa;
      2. che l’attestazione del pagamento dovrà essere allegata alla domanda unica e costituisce documento essenziale per l’avvio del procedimento, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo;
      3. che gli Enti esterni assumono l’impegno di trasmettere al Gruppo di coordinamento, in relazione agli atti istruttori e pareri tecnici di competenza:

    • il tariffario o l’importo degli eventuali rimborsi spese ed i relativi aggiornamenti per ogni singola attività istruttoria o parere tecnico e la rispettiva fonte normativa;
    • le modalità di effettuazione dei versamenti all’Ente o ai tecnici competenti degli enti medesimi degli importi da rimborsare;

      1. che lo Sportello Unico indichi nella nota di trasmissione della richiesta di atti istruttori e pareri tecnici, l’ammontare dell’importo incassato ai fini del riscontro da parte degli enti, i quali possono richiedere alla struttura eventuali integrazioni o rettifiche da porre a conguaglio;
      2. che le Amministrazioni comunali assumono l’impegno a corrispondere le somme dovute e a riversarle agli Enti coinvolti nel procedimento, nel rispetto dei criteri stabiliti al comma 2 dell’art. 10 del D.P.R. n. 447/98 entro il termine massimo di 30 giorni dal rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico a condizione che gli enti interessati abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti alla lettera c);
      3. in luogo delle modalità stabilite alla precedente lettera e) le Amministrazioni Comunali possono concordare con i relativi Enti la corresponsione mensile, in un’unica soluzione delle somme dovute sulla base di formale richiesta da parte dell’Ente interessato corredata con l’elenco delle autorizzazioni rilasciate entro i termini.

     

    6. Fase sperimentale di suddivisione in poli di aggregazione

     

    1. I Comuni e gli enti sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a valutare la possibilità di sperimentare l’istituzione di poli di coordinamento al fine di migliorare il sistema territoriale degli Sportelli Unici.
    2. Tali poli saranno coordinati da uno Sportello Unico capofila che avrà il compito di convocare, a cadenza periodica, i Comuni facenti parte il polo ed i tecnici competenti degli enti sottoscrittori per un esame congiunto, in sede di istruttoria, delle domande che rivestono particolare complessità, ritenute tali a discrezione del responsabile del procedimento al fine di :
    • assicurare una visione "a tutto campo" sui diversi aspetti;
    • favorire una valutazione congiunta su aspetti che possono avere punti di collegamento;
    • verificare l'esigenza di integrazione della documentazione presentata;
    • verificare la necessità di richiedere ulteriori pareri/autorizzazioni ovvero di integrare il procedimento unico con la partecipazione di ulteriori soggetti;
    • verificare l'opportunità di convocare il soggetto richiedente per una audizione nel caso in cui occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche o progettuali o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o si intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto;

    1. Alla sperimentazione i Comuni e gli enti firmatari del presente protocollo aderiscono volontariamente mediante la sottoscrizione di specifici accordi a livello territoriale.

     

    7. Valenza della presente intesa

    Il contenuto della presente intesa ha valenza di accordo generale per l’individuazione delle linee di indirizzo per l’attivazione degli sportelli unici per le attività produttive in un sistema a rete a livello provinciale, al fine di armonizzare le procedure e beneficiare delle massime sinergie attivabili, fermo restando la possibilità dei singoli enti di definire all’interno del quadro d’insieme delineato accordi specifici che dettaglino le procedure per la gestione degli Sportelli unici e che verranno trattati e ratificati ai sensi dei punti e) del paragrafo 2) del presente protocollo.

    Le procedure di cui alla presente sono soggette a sperimentazione a partire dalla sottoscrizione dell’intesa tra le parti coinvolte, previa determinazione da parte del Comune rispetto all’istituzione dello Sportello e all’individuazione del Responsabile unico del procedimento.

    Al termine del periodo di sperimentazione, valutabile in circa 24 mesi, potranno essere effettuate modifiche migliorative ed apportati cambiamenti frutto delle esperienze operative svolte utilizzando le sopracitate modalità procedurali ed organizzative.

    Il presente protocollo è da intendersi sostitutivo del precedente sottoscritto nell'ottobre 1999.

     

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