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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TRA:
Amministrazione Provinciale di Ferrara
I Comuni e le Associazioni tra i Comuni sottoscrittori del
presente protocollo
Gli Enti sottoscrittori titolari di sub-procedimenti
Premesso che
- il D. Lgs. n. 112/1998 prevede che i Comuni istituiscano
uno Sportello Unico per le attività produttive, finalizzato
alla gestione unitaria del procedimento di realizzazione
(localizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione,
riattivazione, riconversione, esecuzione di opere interne
e rilocalizzazione) di impianti produttivi di beni e di
servizi;
- con il D.P.R. n. 447/1998, si è disciplinato il
procedimento unico e la struttura deputata allo stesso;
- con la legge regionale n. 3 del 21/4/1999 "Riforma del
sistema regionale e locale" si sono definiti i compiti degli
enti locali in materia di Sportello Unico;
- con D.P:R. n. 440/2000 sono state apportate modificazioni
rilevanti alla disciplina recata dal precedente D.P.R. 447/98,
riguardanti in primo luogo i rapporti tra lo Sportello Unico
e gli Enti coinvolti nel procedimento unico;
- la normativa sopra richiamata si propone di perseguire
le seguenti finalità:
operare una concentrazione organizzativa presso i Comuni,
con la creazione di uno Sportello Unico, deputato a coordinare
l'intero procedimento relativo agli impianti produttivi
di beni e servizi raccogliendo pareri e autorizzazioni
dalle altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento
stesso;
fornire garanzia di trasparenza del procedimento sia
nei confronti dei richiedenti, sia nei confronti dei terzi
interessati;
- lo Sportello Unico per le attività produttive costituisce
strumento di importanza strategica per lo sviluppo del territorio;
- l'efficienza e l'efficacia dell'attività dello
Sportello Unico per le attività produttive dipendono,
principalmente, dalla capacità di migliorare continuamente
il servizio;
Visto l’art.15 della Legge del 7/8/1990 n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Visto il precedente Protocollo di Intesa stipulato in data
20.09.1999;
Tenuto conto altresì delle novità introdotte
dal Testo unico sulla documentazione amministrativa ai sensi
del D.P.R. 445/2000.
Si conviene e si sottoscrive quanto segue:
1. Finalità
La presente intesa è finalizzata a definire, gli impegni,
le procedure ed i rapporti, tra il Responsabile del procedimento
unico dello Sportello Unico e i Responsabili degli Enti esterni
per il rilascio dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc.,
in relazione all’istituzione della Struttura, al fine di introdurre
strumenti di immediata semplificazione in materia e di individuare
modalità di miglioramento continuo. L’intesa è
altresì orientata allo snellimento dei flussi procedurali
interni ed esterni con specifico riferimento alle modalità
e ai tempi richiesti per l’istruttoria delle pratiche e per
la predisposizione di un’infrastruttura informatica di supporto.
L’intesa è inoltre diretta all’individuazione di un
livello adeguato di preparazione e formazione professionale,
al fine di consentire lo svolgimento di una gestione programmata
e coordinata delle funzioni nell’ambito dell’intero territorio
provinciale.
2. Gli impegni generali
Gli Enti sottoscrittori si impegnano, in via generale:
- a cooperare per il raggiungimento delle finalità
poste dalla normativa relativa allo Sportello Unico per
le attività produttive, esplicitate in premessa,
secondo le linee operative individuate previste dal progetto
"Profeta", per la rete informatica degli Sportelli Unici
della provincia;
- a semplificare i sub-procedimenti di propria
competenza e, in questo ambito, a ricercare ogni intesa
finalizzata ad uniformare le procedure e la modulistica
per renderli pienamente fruibili da parte degli imprenditori/utenti,
anche attraverso l’eventuale formalizzazione degli appositi
e specifici accordi;
- ricercare ogni possibile sinergia, d'intesa
con i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate
e con la Provincia nel ruolo di coordinatore, finalizzata
alla utilizzazione di una rete informatizzata a livello
provinciale dedicata al procedimento unico e relativo
software gestionale, che favorisca progressivamente, attraverso
i collegamenti telematici tra le Pubbliche Amministrazioni
coinvolte, la riduzione di ogni supporto cartaceo;
- a garantire, senza formalità, l’accesso
reciproco alle informazioni sullo stato delle pratiche
ed agli atti relativi ai sub-procedimenti di competenza,
nonché ad ogni altra notizia utile, che rientrino
nell’ambito del procedimento unico;
- ad istituire un Tavolo di Coordinamento Provinciale
degli Sportelli Unici composto dai seguenti Enti: Amministrazione
Provinciale, i responsabili degli Sportelli Unici di Argenta,
Cento, Comacchio, Copparo e Ferrara. Tale organo avrà
i seguenti compiti:
- coordinare le azioni degli Sportelli Unici presenti
sul territorio provinciale;
- omogeneizzare ed uniformare gli aspetti procedimentali
e le modulistiche relative agli endo-procedimenti con
gli enti esterni;
- organizzare incontri e formulare ipotesi di intesa con
gli Enti esterni sulle problematiche inerenti l'attività
dello Sportello Unico;
- promuovere e divulgare la conoscenza dell'attività
e dei servizi erogati dallo Sportello Unico nei confronti
degli imprenditori, delle associazioni di categoria e
degli ordini professionali.
3. Impegni dei Comuni
I Comuni e le Associazioni di Comuni firmatari della presente
intesa, che già non avessero istituito e reso operante
lo Sportello Unico, si impegnano (oltre quanto stabilito in
via generale al precedente punto 2) ad istituire, in forma
singola o associata, lo Sportello Unico per le attività
produttive ai sensi del D.P.R. 447/1998 e D.P.R. 440/2000
e a nominare il Responsabile della relativa struttura.
I Comuni si impegnano altresì, attraverso la struttura
dello Sportello Unico:
- a comunicare agli altri soggetti firmatari ogni informazione
di interesse del procedimento unico;
- a designare il responsabile del procedimento,
che dovrà essere chiaramente identificato;
- a predisporre, in relazione al procedimento
unico, apposita modulistica definita d'intesa fra gli
enti sottoscrittori della presente, secondo le rispettive
competenze;
- a ricevere le domande di autorizzazione, anche
rivolte ad enti esterni al Comune, in relazione al procedimento
unico di competenza dello Sportello Unico per le attività
produttive;
- ad effettuare una verifica della completezza
della documentazione presentata;
- ad effettuare la trasmissione delle domande,
entro 7 giorni dalla presentazione, agli Enti di competenza;
- a richiedere l'integrazione della documentazione
all’imprenditore/utente, con conseguente sospensione dei
termini per la conclusione del procedimento secondo le
modalità di legge, qualora gli Enti e servizi competenti
nei diversi sub-procedimenti comunichino allo Sportello
Unico, la necessità di integrazione della documentazione
presentata;
- a mantenere un rapporto costante con gli Enti
coinvolti nel procedimento e con i responsabili degli
endo-procedimenti connessi, per la verifica dello stato
di avanzamento delle pratiche e delle autorizzazioni;
- a fornire agli imprenditori/utenti le informazioni
relative all’iter procedurale ed allo stato di avanzamento
delle pratiche nell’ambito del procedimento unico;
- a richiedere agli Enti esterni ogni chiarimento
od informazione sulle questioni specificamente tecniche,
le quali rimangono di loro competenza specialistica;
- a promuovere la convocazione di una Conferenza
in contraddittorio, su richiesta dell’interessato,
in caso di rigetto della domanda. Alla Conferenza in contraddittorio
può partecipare il soggetto titolare della richiesta
unitamente al progettista e ai suoi tecnici esperti per
un esame congiunto delle attività progettate, per
fornire chiarimenti necessari e conoscere direttamente
quali modifiche e integrazioni siano necessarie per ottenere
il superamento della pronuncia negativa;
- a promuovere la convocazione di una Conferenza
di servizi, con tutte le Amministrazioni coinvolte nel
procedimento, e alla presenza del richiedente in contraddittorio
se ritenuto necessario, di propria iniziativa ovvero entro
5 giorni da apposita richiesta degli Enti sottoscrittori,
quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei
vari interessi pubblici coinvolti e ciò si riveli
utile ad accelerare i tempi di conclusione del procedimento
o per la sua conclusione positiva;
- a convocare il soggetto richiedente per una
audizione, di propria iniziativa ovvero su richiesta degli
Enti sottoscrittori, nel caso in cui si ravvisi la necessità
di chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali
o al rispetto delle normative tecniche e di settore o
qualora il progetto si riveli di particolare complessità
ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto, o
il Comune intenda proporre una diversa localizzazione
all’impresa;
- acquisire le autorizzazioni, concessioni, pareri
o altri atti comunque denominati che rientrino nell'ambito
del procedimento unico, di competenza dei diversi Enti
che intervengono nello stesso e a rilasciare l’autorizzazione
unica;
- a comunicare agli Enti che intervengono nel
procedimento unico l'esito della conclusione dello specifico
procedimento ed in particolare, in caso di esito favorevole,
la trasmissione di copia dell’autorizzazione unica.
4. Impegni degli altri Enti
Gli altri Enti sottoscrittori si impegnano (oltre a quanto
stabilito in via generale al punto 2):
- a comunicare allo Sportello Unico (sia in fase di attivazione
sia ogni qualvolta si presentino modifiche):
- il responsabile di ciascun endo-procedimento di propria
competenza che rientri nell’ambito del procedimento unico;
- l’ufficio e l’indirizzo del responsabile di ciascun endo-procedimento,
con indicazione del numero di telefono, di fax ed e-mail
(se esistente);
- l’orario di apertura e le modalità di accesso riservati
al pubblico e al responsabile del procedimento dello Sportello
Unico,
acconsentendo altresì a che tali dati siano inseriti
nell’archivio informatico dello Sportello Unico, accessibile
anche dagli imprenditori/utenti e dai terzi interessati;
- a svolgere un monitoraggio continuo dell’evoluzione
normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativamente
agli endo-procedimenti di propria competenza, trasmettendo
le variazioni e le nuove norme allo Sportello Unico al
fine dell’adeguamento delle schede di analisi degli endo-procedimenti
relativi al procedimento unico;
- a collaborare all’elaborazione di schede analitiche
per ogni endo-procedimento connesso al procedimento unico,
contenente: i riferimenti normativi, il tipo di istanza
che il cliente-utente deve presentare e l’indicazione
della documentazione a corredo della stessa, nonché
i requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni,
nullaosta, pareri o atti di consenso comunque denominati,
con l’indicazione delle eventuali parti di competenza
di altre Pubbliche Amministrazioni (quali pareri tecnici
ecc.), dei tempi di legge per la conclusione del procedimento
e degli oneri economici da porre a carico dei clienti
utenti;
- a concordare la modulistica per gli atti di
competenza che lo Sportello Unico dovrà utilizzare
nell’ambito del procedimento unico, nonché a suggerire
tempestivamente ogni modifica che si ritenga di apportare
alla stessa;
- a collaborare alla definizione della modulistica
da utilizzare nelle comunicazioni ufficiali con lo Sportello
Unico;
- a fornire agli imprenditori/utenti, per le materie
e gli aspetti di specifica competenza, ogni informazione
tecnica in merito agli endo-procedimenti che li coinvolge
all'interno del procedimento unico, utile a chiarire ogni
questione di carattere specialistico;
- a curare un esame di completezza, per gli aspetti
di competenza, della documentazione a corredo delle domande,
sia nel caso di procedimento semplificato, sia nel caso
di procedimento mediante autocertificazione, di cui ai
Capi II e III del DPR n.. 447/1998 e successive modificazioni,
a comunicare allo Sportello Unico le integrazioni degli
atti o dei documenti necessari ai fini istruttori da richiedere
all’imprenditore/utente, impegnandosi comunque a far pervenire
alla struttura detta richiesta di integrazione entro e
non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento
della documentazione.
- ad attivare direttamente rapporti con l’imprenditore/utente
quando si ravvisino errori od omissioni suscettibili di
correzioni o integrazioni che non influiscano sugli altri
aspetti di competenza degli enti coinvolti nel procedimento
unico, fermo restando il rispetto dei tempi e delle modalità
di cui alla precedente lett.f) per la richiesta di integrazione
della documentazione con sospensione dei termini;
- a partecipare alla Conferenza di servizi e all’audizione
convocata dallo Sportello Unico anche via fax o e-mail
(ove esistente), su iniziativa del Responsabile dello
Sportello Unico, su richiesta dell’interessato, ovvero
su richiesta propria o di altra Pubblica amministrazione,
con le modalità ed i termini previsti dall'art.
14 e seguenti della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- ad individuare delle tempistiche per la conclusione
dei rispettivi sub-procedimenti tali da consentire la
ricezione da parte dello Sportello Unico delle autorizzazioni
e dei pareri di competenza, nonché degli eventuali
dinieghi, entro il termine di 80 giorni ovvero 110 giorni
nell’ipotesi di progetti di opere da sottoporre a V.I.A.,
fatta salva la facoltà di proroga come prevista
dal comma 1/bis dell’art. 4 del DPR 447/98 e successive
modificazioni;
- ad effettuare, nell’ambito del procedimento
mediante autocertificazione di cui al Capo III del D.P.R.
447/98, la verifica, ciascuno per le materie di propria
competenza, della conformità delle autocertificazioni
prodotte e, nel caso si ravvisi la falsità di alcuna,
a comunicarlo allo Sportello Unico in tempo utile per
gli adempimenti di cui al comma 7 dell’art.6 del citato
DPR 447/98;
- a partecipare ogniqualvolta venga disposto dallo
Sportello Unico, su idonea istanza del richiedente, al
collaudo della struttura e degli impianti.
5. Modalità di organizzazione della riscossione
delle tariffe
In esecuzione a quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. n.
447/98, così come modificato dall’art. 1 punto u) del
D.P.R. n. 440/2000, gli Enti firmatari convengono:
- che il pagamento delle spese e dei diritti previsti
da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti,
fatti salvi gli oneri concessori, nelle misure stabilite,
posti a carico degli interessati in relazione ai singoli
atti istruttori e pareri tecnici facenti parte della domanda
unica, debba essere effettuato al Comune in un'unica soluzione,
fatte salve le eventuali integrazioni di cui alla lettera
D, all’atto della presentazione della domanda stessa;
- che l’attestazione del pagamento dovrà
essere allegata alla domanda unica e costituisce documento
essenziale per l’avvio del procedimento, con conseguente
applicazione dei principi generali in materia di procedimento
amministrativo;
- che gli Enti esterni assumono l’impegno di trasmettere
al Gruppo di coordinamento, in relazione agli atti istruttori
e pareri tecnici di competenza:
- il tariffario o l’importo degli eventuali rimborsi spese
ed i relativi aggiornamenti per ogni singola attività
istruttoria o parere tecnico e la rispettiva fonte normativa;
- le modalità di effettuazione dei versamenti all’Ente
o ai tecnici competenti degli enti medesimi degli importi
da rimborsare;
- che lo Sportello Unico indichi nella nota di trasmissione
della richiesta di atti istruttori e pareri tecnici, l’ammontare
dell’importo incassato ai fini del riscontro da parte
degli enti, i quali possono richiedere alla struttura
eventuali integrazioni o rettifiche da porre a conguaglio;
- che le Amministrazioni comunali assumono l’impegno
a corrispondere le somme dovute e a riversarle agli Enti
coinvolti nel procedimento, nel rispetto dei criteri stabiliti
al comma 2 dell’art. 10 del D.P.R. n. 447/98 entro il
termine massimo di 30 giorni dal rilascio del provvedimento
conclusivo del procedimento unico a condizione che gli
enti interessati abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti
alla lettera c);
- in luogo delle modalità stabilite alla
precedente lettera e) le Amministrazioni Comunali possono
concordare con i relativi Enti la corresponsione mensile,
in un’unica soluzione delle somme dovute sulla base di
formale richiesta da parte dell’Ente interessato corredata
con l’elenco delle autorizzazioni rilasciate entro i termini.
6. Fase sperimentale di suddivisione in poli di aggregazione
- I Comuni e gli enti sottoscrittori del presente protocollo
si impegnano a valutare la possibilità di sperimentare
l’istituzione di poli di coordinamento al fine di migliorare
il sistema territoriale degli Sportelli Unici.
- Tali poli saranno coordinati da uno Sportello Unico capofila
che avrà il compito di convocare, a cadenza periodica,
i Comuni facenti parte il polo ed i tecnici competenti degli
enti sottoscrittori per un esame congiunto, in sede di istruttoria,
delle domande che rivestono particolare complessità,
ritenute tali a discrezione del responsabile del procedimento
al fine di :
- assicurare una visione "a tutto campo" sui diversi aspetti;
- favorire una valutazione congiunta su aspetti che possono
avere punti di collegamento;
- verificare l'esigenza di integrazione della documentazione
presentata;
- verificare la necessità di richiedere ulteriori
pareri/autorizzazioni ovvero di integrare il procedimento
unico con la partecipazione di ulteriori soggetti;
- verificare l'opportunità di convocare il soggetto
richiedente per una audizione nel caso in cui occorrano
chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche o progettuali
o qualora il progetto si riveli di particolare complessità
ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o si
intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto;
- Alla sperimentazione i Comuni e gli enti firmatari del
presente protocollo aderiscono volontariamente mediante
la sottoscrizione di specifici accordi a livello territoriale.
7. Valenza della presente intesa
Il contenuto della presente intesa ha valenza di accordo
generale per l’individuazione delle linee di indirizzo per
l’attivazione degli sportelli unici per le attività
produttive in un sistema a rete a livello provinciale, al
fine di armonizzare le procedure e beneficiare delle massime
sinergie attivabili, fermo restando la possibilità
dei singoli enti di definire all’interno del quadro d’insieme
delineato accordi specifici che dettaglino le procedure per
la gestione degli Sportelli unici e che verranno trattati
e ratificati ai sensi dei punti e) del paragrafo 2) del presente
protocollo.
Le procedure di cui alla presente sono soggette a sperimentazione
a partire dalla sottoscrizione dell’intesa tra le parti coinvolte,
previa determinazione da parte del Comune rispetto all’istituzione
dello Sportello e all’individuazione del Responsabile unico
del procedimento.
Al termine del periodo di sperimentazione, valutabile in
circa 24 mesi, potranno essere effettuate modifiche migliorative
ed apportati cambiamenti frutto delle esperienze operative
svolte utilizzando le sopracitate modalità procedurali
ed organizzative.
Il presente protocollo è da intendersi sostitutivo
del precedente sottoscritto nell'ottobre 1999.
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