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CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTI DAREA ( F.I.D.A.) Premesso: Che i partecipanti al Programma darea del Basso Ferrarese hanno manifestato la comune volontà di proseguire ed ampliare lesperienza di programmazione coordinata e lintegrazione degli interventi per lo sviluppo del territorio dei Comuni partecipanti; Considerata la necessità di prevedere a tale scopo un unico programma di interventi, caratterizzato da una pluralità di azioni, diversificate nei contenuti, tempi e modalità di realizzazione al fine di rispondere alle esigenze delle singole Amministrazioni partecipanti; Considerato che le risorse iniziali disponibili sono costituite dai fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna destinati alla realizzazione delle seguenti piattaforme produttive: - area per insediamenti produttivi ex Zuccherificio di Comacchio; - area per insediamenti produttivi SIPRO di San Giovanni di Ostellato; - area per insediamenti produttivi ex Zuccherificio di Migliaro Ritenuto di conseguenza, che per la realizzazione dellintero programma e garantire continuità nel tempo occorra costituire un fondo comune, nel quale far confluire i proventi derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi, risorse aggiuntive messe a disposizione dai Comuni, dalla Regione o da Privati da destinare, a loro volta, per il finanziamento della realizzazione delle previsioni di intervento ed ulteriori iniziative analoghe al fine di rendere disponibili aree attrezzate da mettere a disposizione dellimprenditoria privata che intenda insediarsi nel territorio e da assegnare a prezzi uniformi su tutto il territorio; Tutto ciò premesso; tra lAmministrazione Provinciale di Ferrara, i Comuni di Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Ro Ferrarese, Tresigallo, Voghiera e la Soc. SIPRO Spa si conviene e si stipula quanto segue: art. 1 Premessa Quanto affermato in premessa costituisce parte integrante del presente atto. art. 2 Oggetto dellaccordo Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione del seguente programma di interventi: a) la realizzazione delle opere di urbanizzazione e relative infrastrutture di servizio delle aree: area per insediamenti produttivi ex Zuccherificio di Comacchio; area per insediamenti produttivi SIPRO di San Giovanni di Ostellato; area per insediamenti produttivi ex Zuccherificio di Migliaro b) ulteriori interventi analoghi per contenuti e finalità da individuarsi a cura dei sottoscrittori della presente convenzione; c) ulteriori interventi finalizzati ad abbattere il costo di acquisto delle aree produttive già esistenti, sia pubbliche che private, da parte delle aziende. art. 3 Fondo perequativo del programma Al fine di realizzare linsieme degli interventi indicati allart. 2, punto b) e c), viene istituito un fondo comune finanziato con le seguenti risorse: a) proventi dellalienazione delle aree urbanizzate nellambito dellintervento di cui alla lett. a) dellart. 2; b) eventuali economie derivanti dallutilizzo dei fondi regionali assegnati per il finanziamento degli interventi previsti nel Programma speciale darea del Basso Ferrarese ; c) concorso finanziario dei Comuni interessati direttamente agli interventi programmati; d) risorse messe a disposizione dalla SIPRO S. p. A. per un ammontare di £ 3.000.000.000; e) risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna; art. 4 Soggetto attuatore Il programma di interventi è attuato da SIPRO S p A.. A detta Società è affidata anche la gestione del Fondo Perequativo del Programma di cui al precedente art. 3. Il soggetto attuatore espleterà, gratuitamente, lattività di servizio relativa allattuazione del presente accordo nonché la predisposizione degli studi di fattibilità degli interventi e curerà i rapporti con gli Sportelli Unici dei Comuni per lespletamento delle procedure autorizzatorie relative agli interventi programmati. Il predetto soggetto attuatore svolgerà, inoltre, lattività di marketing territoriale e lattività di assistenza alle imprese che intendono insediarsi in collaborazione con gli Sportelli Unici dei Comuni. Il soggetto attuatore si impegna a provvedere per la progettazione degli interventi indicati allart. 2 , punto a). In particolare, il soggetto attuatore dovrà predisporre: a) lo studio di fattibilità degli interventi; b) Il progetto preliminare di tutti gli interventi previsti; c) il piano finanziario, relativo alla stima dei costi degli interventi e loro finanziamento; a) la progettazione esecutiva. Il soggetto attuatore si impegna a provvedere alla progettazione degli interventi indicati dallart. 2 punto b). In particolare, il soggetto attuatore dovrà predisporre: a) lo studio di fattibilità degli interventi; b) il progetto preliminare di tutti gli interventi previsti; c) il piano finanziario, relativo alla stima dei costi degli interventi e loro finanziamento; d) la progettazione esecutiva. Il soggetto attuatore potrà, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali , provvedere alla progettazione degli interventi indicati al precedente art. 2 punto c), secondo le modalità concertate con le Amministrazioni stesse. art. 5 Conferenza di programma
Ai sensi del comma 6 dellart. 27 della legge 142/90 viene costituita una Conferenza di Programma composta dallAssessore Regionale delegato, dal Presidente della Provincia di Ferrara, dai rappresentanti degli Enti Locali partecipanti allAccordo e dal rappresentante della SIPRO Spa. La Conferenza vigila sullesecuzione dei programmi di intervento previsti nellaccordo di programma nonché per lindividuazione ed esecuzione degli ulteriori interventi di cui allart. 2 lett. b) e c). La Conferenza di Programma, approva gli studi di fattibilità ed i progetti preliminari degli interventi predisposti dal soggetto attuatore e vigila sullattuazione degli accordi; art. 6 Utilizzo di aree di proprietà dei Comuni Qualora gli interventi proposti interessino aree produttive o immobili di proprietà dei Comuni, agli stessi potrà essere rimborsata la differenza tra il costo di acquisto sostenuto ed il prezzo di vendita al fine di evitare che detto onere vada a gravare sul bilancio dellEnte a meno che detto importo non rappresenti la quota o parte di essa della partecipazione finanziaria che il Comune assume a proprio carico per la realizzazione dellintervento. Lobiettivo primario dovrà essere quello di tendere ad uniformare il costo delle aree dei 19 Comuni del Programma darea. Per pervenire a questo obiettivo il fondo di cui al precedente art. 3 potrà mettere a disposizione dei Comuni un contributo fino a £ 20.000 il mq. Tale contributo sarà concedibile solo a parziale abbattimento della differenza economica tra il costo definitivo delle aree pagato dal Comune, comprensivo degli oneri di urbanizzazione, ed il prezzo di vendita previsto. Il suddetto contributo sarà utilizzato dallAmministrazione Comunale per abbattere corrispondentemente il prezzo di vendita delle aree stesse a favore delle imprese richiedenti; art. 7 Priorità degli interventi Per lutilizzo dei fondi di cui allart. 3 verranno previsti interventi ecocompatibili secondo le seguenti priorità: - Interventi che avranno un minor indice considerando il costo dellintervento in rapporto al livello occupazionale preventivato, con particolare attenzione alloccupazione femminile; - Interventi connessi a necessità di delocalizzazione per incompatibilità ambientali e/o urbanistiche; - Interventi connessi a trasferimenti di aziende esistenti resi necessari dallesigenza di adeguamento alle vigenti normative di sicurezza. art. 8 Incubatoi I fondi di cui allart. 3 potranno essere utilizzati anche per la realizzazione di incubatoi al fine di agevolare linsediamento di attività artigianali, laboratori o piccole industrie. Gli incubatoi consistono nella realizzazione e/o acquisto di strutture da dare in locazione a prezzi agevolati al fine di consentire agli imprenditori lavvio di attività produttive e superare, per i primi anni, i problemi connessi agli impegni finanziari relativi alla costruzione delle strutture. Dette strutture potranno anche essere cedute in proprietà se richieste delle imprese. I fondi potranno essere utilizzati per la realizzazione delle strutture mentre i Comuni dovranno assumere a proprio carico la quota parte dellinvestimento non recuperata con lintroito dellalienazione, se non finanziata con le risorse disponibili, o dai canoni di locazione. art. 9 Gestione dei fondi Il soggetto attuatore gestirà i fondi di cui al presente accordo con contabilizzazione separata da quella relativa alla gestione dalla proprie attività e renderà il conto annualmente ai soggetti partecipanti al presente accordo. art. 10 Interventi a favore di privati Gli interventi a favore dei privati potranno essere concessi unicamente se gli stessi non hanno già usufruito di altri finanziamenti pubblici che rendano incompatibili ulteriori concessioni. Di quanto sopra viene redatto il presente atto che previa lettura ed approvazione viene sottoscritto dai rappresentanti dei sopraindicati Enti, alluopo autorizzati dai rispettivi organi statutari, come segue: Li
Per la Provincia di Ferrara .. Per il Comune di Argenta .. Per il Comune di Berra .. Per il Comune di Codigoro .. Per il Comune di Comacchio .. Per il Comune di Copparo .. Per il Comune di Formignana .. Per il Comune di Goro .. Per il Comune di Iolanda di Savoia .. Per il Comune di Lagosanto .. Per il Comune di Masi Torello .. Per il Comune di Massafiscaglia .. Per il Comune di Mesola .. Per il Comune di Migliarino .. Per il Comune di Migliaro .. Per il Comune di Ostellato .. Per il Comune di Portomaggiore .. Per il Comune di Ro Ferrarese .. Per il Comune di Tresigallo .. Per il Comune di Voghera .. Per la S.I.P.R.O. S. p. A. .. |