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INCENTIVI AUTOMATICI DI NATURA FISCALE A SOSTEGNO
DELLA BASE PRODUTTIVA
Leggi n. 341/95, art. 1 e n. 266/97, art. 8, comma 2
Scheda Tecnica
Finalità
Favorire gli investimenti
delle imprese estrattive, manifatturiere, produttrici di energia,
di costruzioni, di telecomunicazioni e di servizi per l’acquisizione
di macchinari ed impianti volti a migliorare il livello tecnologico
dell’apparato produttivo, nonché per l’acquisizione di un
marchio di qualità del prodotto e la certificazione del processo
produttivo, mediante la concessione di incentivi automatici
di natura fiscale.
Soggetti beneficiari
- Imprese estrattive e manifatturiere,
di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle attività
economiche ISTAT 1991"
- Imprese di produzione e distribuzione
di energia elettrica, di vapore ed acqua calda e imprese
di costruzioni, di cui alle sezioni E e F della "Classificazione
delle attività economiche ISTAT 1991"
- Imprese di servizi e telecomunicazioni.
Ambito territoriale
- Aree depresse (Legge n. 341/95)
- Intero territorio nazionale,
limitatamente alle PMI (Legge n. 266/97)
Investimenti agevolabili
-
Le agevolazioni sono concesse
a fronte di iniziative relative alla creazione di:
-
nuovi stabilimenti;
-
ampliamento
,ammodernamento , ristrutturazione
, riconversione , riattivazione
e delocalizzazione di impianti produttivi.
-
L’acquisizione
dei beni può avvenire tramite acquisto diretto, vendita
con riserva di proprietà e locazione finanziaria (leasing).
Viene anche accettato l’acquisto con pagamento dilazionato
secondo la procedura, non agevolata, prevista dalla Legge
n. 1329/65 "Sabatini"
-
Tutti i beni devono essere
nuovi di fabbrica.
Spese ammissibili
Intervento agevolato
L’agevolazione consiste in
un "bonus fiscale", da utilizzarsi in una o più soluzioni
e, comunque, entro 5 anni, per il pagamento delle imposte
che affluiscono sul conto fiscale delle imprese beneficiarie.
-
Ai fini del calcolo dell’agevolazione,
per ciascuna unità locale possono essere considerati,
nell’arco di 12 mesi dalla prima dichiarazione/domanda
(prenotazione delle risorse), investimenti fino ad
un massimo di Lire 10 miliardi (pari ad € 5.164.568,90).
-
La misura dell’agevolazione
è articolata per dimensione dell’impresa beneficiaria
(piccola, media, grande) e ubicazione dell’unità produttiva,
ed è determinata in proporzione all’importo delle spese
agevolabili:
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Ubicazione
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Legge n. 341/95
(Aree depresse )
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Legge n. 266/97
(Intero territorio nazionale)
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Piccole imprese
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Medie imprese
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Grandi imprese
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Piccole imprese
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Medie imprese
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Calabria
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65%
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65%
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50%
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65%
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65%
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Campania
Puglia
Basilicata
Sicilia
Sardegna
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50%
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50%
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35%
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50%
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50%
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Abruzzo
Molise
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30%
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30%
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20%
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30%
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30%
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Zone in deroga
(art. 87.3)
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18%
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14%
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8%
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18%
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14%
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Zone obiettivo 2 e
phasing out
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15%
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7,5%
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/
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15%
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7,5%
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Restante
territorio
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/
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/
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/
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15%
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7,5%
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Procedura di attivazione.
- L’impresa, successivamente all’emissione
degli ordini di acquisto e alla ricezione delle relative
conferme d’ordine, ovvero successivamente alla stipula dei
contratti (la dichiarazione/domanda deve essere datata non
anteriormente a 30 giorni rispetto al giorno di consegna
o spedizione) presenta la dichiarazione/domanda, entro il periodo
di tempo previsto dallo specifico bando , presso
gli sportelli abilitati delle banche del Gruppo Bancaroma.
- L'Istituto di Credito, dopo aver
verificato la regolarità formale della dichiarazione/domanda
e la disponibilità delle risorse, trasmette alla Regione
competente le risultanze di tali accertamenti.
- La Regione competente, entro 30
giorni dalla presentazione dell’istanza, effettua la prenotazione
delle risorse secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
dichiarazioni/domande e lo comunica alle imprese richiedenti.
- L’impresa richiedente deve realizzare
gli investimenti entro un periodo massimo di 30 mesi dalla
data di presentazione della dichiarazione/domanda di prenotazione
delle risorse ed, entro un periodo massimo di 32 mesi dalla
stessa data, deve inoltrare la richiesta di fruizione delle
agevolazioni (con modalità analoghe a quelle di prenotazione)
nella quale sono attestati i requisiti per l’accesso alle
agevolazioni stesse e l’avvenuta realizzazione degli investimenti.
Il limite massimo entro il quale devono essere realizzati
gli investimenti varia da regione a regione.
- La Regione competente, previa verifica
da parte dell'Istituto di Credito sulla regolarità delle
dichiarazioni, liquida l’agevolazione spettante nei limiti
delle risorse prenotate e comunica il provvedimento entro
30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
- L’impresa, a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione
di liquidazione dell’agevolazione, può utilizzare la suddetta
comunicazione per pagare, presso il concessionario competente
per territorio della riscossione dei tributi, le imposte
che affluiscono sul suo conto fiscale, incluse quelle dovute
in qualità di sostituto d’imposta.
- Qualora i predetti termini non vengano
rispettati, l’impresa decade dai benefici.
Cumulabilità
Il "bonus fiscale" previsto
dalla Legge n. 341/95 o dalla Legge n. 266/97 non è cumulabile
con altre agevolazioni nazionali, regionali o provinciali
dirette sullo stesso investimento.
Riferimenti normativi
- Legge 8.10.1995, n. 341 - art. 1.
- Legge 7.10.1997, n. 266 - art.. 8, comma
2.
- Circolare Ministeriale 20.1.1998, n. 900027.
- Circolare Ministeriale 16.10.1998, n. 900355.
- Delibera CIPE 15.2.2000, n. 16.
- Regolamenti regionali.
Fonte www.mcc.it
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