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Incentivi Automatici - Base produttiva - Scheda Tecnica

 

INCENTIVI AUTOMATICI DI NATURA FISCALE A SOSTEGNO DELLA BASE PRODUTTIVA
Leggi n. 341/95, art. 1 e n. 266/97, art. 8, comma 2

Scheda Tecnica

Finalità

Favorire gli investimenti delle imprese estrattive, manifatturiere, produttrici di energia, di costruzioni, di telecomunicazioni e di servizi per l’acquisizione di macchinari ed impianti volti a migliorare il livello tecnologico dell’apparato produttivo, nonché per l’acquisizione di un marchio di qualità del prodotto e la certificazione del processo produttivo, mediante la concessione di incentivi automatici di natura fiscale.

Soggetti beneficiari

  • Imprese estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991"
  • Imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda e imprese di costruzioni, di cui alle sezioni E e F della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991"
  • Imprese di servizi e telecomunicazioni.

Ambito territoriale

  • Aree depresse (Legge n. 341/95)
  • Intero territorio nazionale, limitatamente alle PMI (Legge n. 266/97)

Investimenti agevolabili

  • Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative relative alla creazione di: 
    •  nuovi stabilimenti;
    • ampliamento ,ammodernamentoristrutturazionericonversione , riattivazione e delocalizzazione di impianti produttivi.
       
  • L’acquisizione dei beni può avvenire tramite acquisto diretto, vendita con riserva di proprietà e locazione finanziaria (leasing). Viene anche accettato l’acquisto con pagamento dilazionato secondo la procedura, non agevolata, prevista dalla Legge n. 1329/65 "Sabatini"

  • Tutti i beni devono essere nuovi di fabbrica.

Spese ammissibili

  • Le spese ammissibili sono quelle inerenti all’acquisizione di:
    • macchinari ed impianti ;
    • attrezzature di controllo della produzione;
    • unità e sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati;
    • programmi e servizi di consulenza per l’informatica e le telecomunicazioni (limitatamente alle PMI)
    • servizi finalizzati all’adesione ad un sistema di gestione ambientale normato (quali EMAS, ISO 14001), ovvero all’acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (Ecolabel, Marchio nazionale);
    • servizi finalizzati all’acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell’impresa - UNI EN ISO 9000 - (limitatamente alle PMI);
    • opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei beni, nonché materiali di consumo ed accessori di prima dotazione (max 10% del costo dei macchinari e degli impianti).

  • Relativamente ai beni per i quali non sia previsto l’impianto e l’utilizzo stabile in un sito produttivo, ma comunque integrati nel ciclo produttivo, l’agevolazione viene concessa solamente a fronte di una dichiarazione di impegno rilasciata dall’impresa beneficiaria attestante l’utilizzo degli stessi esclusivamente nell’ambito del territorio regionale e l’importo dell’agevolazione viene determinato sulla base della più bassa misura percentuale agevolata applicabile al territorio regionale interessato, in relazione alla dimensione dell’impresa.

  • Sono esclusi dalle agevolazioni i sistemi di ventilazione ed areazione, di riscaldamento e condizionamento, di illuminazione e sorveglianza, salvo casi particolari.

Intervento agevolato

L’agevolazione consiste in un "bonus fiscale", da utilizzarsi in una o più soluzioni e, comunque, entro 5 anni, per il pagamento delle imposte che affluiscono sul conto fiscale delle imprese beneficiarie.

  • Ai fini del calcolo dell’agevolazione, per ciascuna unità locale possono essere considerati, nell’arco di 12 mesi dalla prima dichiarazione/domanda (prenotazione delle risorse), investimenti fino ad un massimo di Lire 10 miliardi (pari ad € 5.164.568,90).

  • La misura dell’agevolazione è articolata per dimensione dell’impresa beneficiaria (piccola, media, grande) e ubicazione dell’unità produttiva, ed è determinata in proporzione all’importo delle spese agevolabili:

Ubicazione

Legge n. 341/95
(Aree depresse )

Legge n. 266/97
(Intero territorio nazionale)

Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

Piccole imprese

Medie imprese

Calabria

65%

65%

50%

65%

65%

Campania

Puglia

Basilicata

Sicilia

Sardegna

50%

50%

35%

50%

50%

Abruzzo

Molise

30%

30%

20%

30%

30%

Zone in deroga
(art. 87.3)

18%

14%

8%

18%

14%

Zone obiettivo 2 e phasing out

15%

7,5%

/

15%

7,5%

Restante
territorio

/

/

/

15%

7,5%

Procedura di attivazione.

  • L’impresa, successivamente all’emissione degli ordini di acquisto e alla ricezione delle relative conferme d’ordine, ovvero successivamente alla stipula dei contratti (la dichiarazione/domanda deve essere datata non anteriormente a 30 giorni rispetto al giorno di consegna o spedizione) presenta la dichiarazione/domanda, entro il periodo di tempo previsto dallo specifico bando , presso gli sportelli abilitati delle banche del Gruppo Bancaroma.

  • L'Istituto di Credito, dopo aver verificato la regolarità formale della dichiarazione/domanda e la disponibilità delle risorse, trasmette alla Regione competente le risultanze di tali accertamenti.

  • La Regione competente, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, effettua la prenotazione delle risorse secondo l’ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni/domande e lo comunica alle imprese richiedenti.

  • L’impresa richiedente deve realizzare gli investimenti entro un periodo massimo di 30 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione/domanda di prenotazione delle risorse ed, entro un periodo massimo di 32 mesi dalla stessa data, deve inoltrare la richiesta di fruizione delle agevolazioni (con modalità analoghe a quelle di prenotazione) nella quale sono attestati i requisiti per l’accesso alle agevolazioni stesse e l’avvenuta realizzazione degli investimenti.
    Il limite massimo entro il quale devono essere realizzati gli investimenti varia da regione a regione.

  • La Regione competente, previa verifica da parte dell'Istituto di Credito sulla regolarità delle dichiarazioni, liquida l’agevolazione spettante nei limiti delle risorse prenotate e comunica il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.

  • L’impresa, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di liquidazione dell’agevolazione, può utilizzare la suddetta comunicazione per pagare, presso il concessionario competente per territorio della riscossione dei tributi, le imposte che affluiscono sul suo conto fiscale, incluse quelle dovute in qualità di sostituto d’imposta.

  • Qualora i predetti termini non vengano rispettati, l’impresa decade dai benefici.

Cumulabilità

Il "bonus fiscale" previsto dalla Legge n. 341/95 o dalla Legge n. 266/97 non è cumulabile con altre agevolazioni nazionali, regionali o provinciali dirette sullo stesso investimento.

Riferimenti normativi

  • Legge 8.10.1995, n. 341 - art. 1.
  • Legge 7.10.1997, n. 266 - art.. 8, comma 2.
  • Circolare Ministeriale 20.1.1998, n. 900027.
  • Circolare Ministeriale 16.10.1998, n. 900355.
  • Delibera CIPE 15.2.2000, n. 16.
  • Regolamenti regionali.

Fonte www.mcc.it

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