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FONDO
DI GARANZIA A FAVORE DELLE PMI
Leggi n. 662/96, n. 266/97 e D.M. n. 248/99
Scheda Tecnica
Finalità
Favorire l’accesso alle fonti
di finanziamento delle PMI, compreso il capitale di rischio,
mediante la concessione di garanzie.
Soggetti beneficiari finali
- I soggetti beneficiari finali,
che devono risultare economicamente e finanziariamente
sani e non essere iscritti all’Albo delle imprese artigiane,
sono:
- PMI, aventi i parametri dimensionali
di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato.
- Consorzi e società consortili costituiti
tra PMI (di cui agli art. 17, 18, 19 e 23 della
Legge n. 317/91).
- Società consortili miste (di
cui all’art. 27 della Legge n. 317/91).
- Settori sottoposti a particolari
limitazioni:
- sono soggette all’applicazione
del limite comunitario "de minimis" (aiuto complessivo
non superiore ad Euro 100.000 nell’arco di 3 anni) le
imprese operanti nel settore fabbricazione di parti
e di accessori per autoveicoli e per loro motori;
- non sono ammissibili all’intervento
del Fondo le "altre operazioni" (vedi il successivo
cap. "Operazioni ammissibili"), nel caso di imprese
operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli;
- sono sottoposte a particolari
limitazioni, in termini di investimenti ammissibili,
le imprese operanti in alcuni settori della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli .
- Settori esclusi:
- siderurgia,
- industria carboniera,
- costruzione navale,
- fibre sintetiche,
- industria automobilistica,
- trasporti,
- agricoltura,
- pesca.
E’ tuttavia previsto, non
appena ottenuta l’autorizzazione della Commissione U.E.,
l’intervento del Fondo a favore dei Consorzi di garanzia
collettiva fidi (di seguito Confidi) operanti nei settori
agricoltura, agro-alimentare e pesca.
Ambito applicativo
Intero territorio nazionale.
Operazioni ammissibili
- Finanziamenti a medio-lungo
termine, ivi compresa la locazione finanziaria,
di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni
concessi a fronte di investimenti (1).
- Prestiti partecipativi,
di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni,
la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata
da una parte variabile commisurata al risultato economico
di esercizio dell’impresa finanziata, concessi a fronte
di investimenti (1);
- Partecipazioni di minoranza,
di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di rischio
di PMI costituite in forma di società di capitali, acquisite
a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell’impresa.
- Altre operazioni,
nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie
in materia di aiuti "de minimis", sono ammissibili
all’intervento del Fondo tutte le altre operazioni finanziarie
(compresi i crediti a breve e le operazioni di consolidamento).
(1) Per investimenti devono
intendersi tutti gli investimenti materiali e immateriali,
non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale
successivamente alla data di presentazione della richiesta
di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della
necessità di aiuto).
Garanzie concedibili
- Garanzia diretta,
concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori,
quali banche, intermediari finanziari e Società finanziarie
per l’innovazione e lo sviluppo (di seguito SFIS).
- Controgaranzia,
concessa a favore dei Confidi e di altri fondi di
garanzia.
- Cogaranzia,
concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori
e congiuntamente ai Confidi, agli altri fondi di garanzia
ovvero al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI).
Soggetti richiedenti la garanzia
- Possono richiedere la
garanzia diretta:
- banche iscritte all’albo di cui all’art.
13 del D.l. n. 385/93;
- intermediari finanziari iscritti nell’elenco
di cui all’art. 107 del D.L. n. 385/93;
- SFIS iscritte all’albo di cui all’art.
2, comma 3, della Legge n. 317/91.
- Possono richiedere la
controgaranzia e la cogaranzia:
- Confidi, di cui all’art.
155, comma 4, del D.L. n. 385/93;
- altri fondi di garanzia , gestiti
da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale
di cui all’art. 106 del D.L. n. 385/93.
Misura e costo della garanzia
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Zone art. 87.3a
Patti territoriali
Contratti d’area
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Zone art. 87.3c
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Restante territorio
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Misura della garanzia
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Garanzia diretta
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Fino al 80% dell’operazione.
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Fino al 60% dell’operazione.
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Fino al 60% dell’operazione.
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Controgaranzia
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Fino al 90% della garanzia
dei Confidi o di altri fondi di garanzia (che, a sua
volta, non può essere superiore al 80% dell’op.ne).
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Fino al 90% della garanzia
dei Confidi o di altri fondi di garanzia (che, a sua
volta, non può essere superiore al 60% dell’op.ne).
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Fino al 90% della garanzia
dei Confidi o di altri fondi di garanzia (che, a sua
volta, non può essere superiore al 60% dell’op.ne).
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Costo della
garanzia
(una tantum sull’importo garantito dal Fondo)
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Medie imprese
e consorzi
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- Finanziamenti a medio e lungo
termine
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-
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0,50%
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1,00%
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- Prestiti partecipativi e partecipazioni
di min.
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-
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0,25%
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0,50%
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Piccole imprese
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- Finanziamenti a medio e lungo
termine
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-
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0,25%
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0,50%
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- Prestiti partecipativi e partecipazioni
di min.
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-
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0,125%
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0,25%
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Microimprese
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-
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0,125%
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0,25%
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Procedura di attivazione
- Il soggetto richiedente presenta
la richiesta di ammissione alla garanzia all' Istituto di Credito entro 6 mesi dalla data della delibera dell’operazione
per la quale la garanzia è richiesta (è consentito presentare
la richiesta di ammissione prima della delibera dell’operazione,
a condizione che detta delibera intervenga entro 3 mesi
dalla data di ammissione alla garanzia).
- l'Istituto di Credito compie una
valutazione economico–finanziaria del soggetto beneficiario
finalizzata ad accertarne la capacità di far fronte agli
impegni finanziari derivanti dall’operazione per la quale
è richiesta la garanzia.
- l'Istituto di Credito,sulla base
delle risultanze dell’esame istruttorio, sottopone le richieste
di ammissione alle determinazioni del Comitato di gestione
del Fondo, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione
o di completamento della documentazione.
- l'Istituto di Credito comunica al
soggetto richiedente l’ammissione al Fondo di garanzia.
Cumulabilità
- La garanzia diretta e la controgaranzia
sono cumulabili:
- sulla stessa operazione , con
altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure massime
previste per il Fondo;
- sullo stesso investimento
, con altri regimi di aiuto nel limite delle
intensità massime di aiuto fissate dall'U.E.
- La garanzia è cumulabile sullo stesso
investimento con altri regimi di aiuto, oltre il limite
dell’intensità agevolativa massima fissata dall’U.E. per
i restanti territori, a condizione che l’importo dell’operazione
finanziaria non sia superiore al 75% dell’investimento ammissibile.
Controgaranzia FEI
-
I finanziamenti ammessi
all’intervento del Fondo e che rispettano i seguenti requisiti:
- sono relativi ad imprese con un numero
di dipendenti non superiore a 100;
- hanno durata pari o superiore a tre
anni;
- sono finalizzati alla copertura
di investimenti materiali e immateriali e/o all’assunzione
di nuovi dipendenti, oppure relativi ad imprese operative
da non oltre 12 mesi
beneficiano della controgaranzia
del Fondo Europeo per gli Investimenti concessa nell’ambito
dell’iniziativa "Crescita e Occupazione" della Commissione
Europea.
Riferimenti normativi
- Legge 23.12.1996, n. 662 - art. 2, comma
100, lettera a).
- Legge 7.8.1997, n. 266 - art. 15.
- Decreto Ministro dell'Industria di concerto
con il Ministro del Tesoro 31.5.1999, n. 248.
- Decreto Ministro dell'Industria 3.12.1999.
Fonte: www.mcc.it
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