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Fondo di Garanzia a favore delle Pmi

 

FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PMI
Leggi n. 662/96, n. 266/97 e D.M. n. 248/99

Scheda Tecnica

 

Finalità

Favorire l’accesso alle fonti di finanziamento delle PMI, compreso il capitale di rischio, mediante la concessione di garanzie.

Soggetti beneficiari finali

  • I soggetti beneficiari finali, che devono risultare economicamente e finanziariamente sani e non essere iscritti all’Albo delle imprese artigiane, sono:
    • PMI, aventi i parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
    • Consorzi e società consortili costituiti tra PMI (di cui agli art. 17, 18, 19 e 23 della Legge n. 317/91).
    • Società consortili miste (di cui all’art. 27 della Legge n. 317/91).

  • Settori sottoposti a particolari limitazioni:
    • sono soggette all’applicazione del limite comunitario "de minimis" (aiuto complessivo non superiore ad Euro 100.000 nell’arco di 3 anni) le imprese operanti nel settore fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori;
    • non sono ammissibili all’intervento del Fondo le "altre operazioni" (vedi il successivo cap. "Operazioni ammissibili"), nel caso di imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
    • sono sottoposte a particolari limitazioni, in termini di investimenti ammissibili, le imprese operanti in alcuni settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli .

  • Settori esclusi:
    • siderurgia,
    • industria carboniera,
    • costruzione navale,
    • fibre sintetiche,
    • industria automobilistica,
    • trasporti,
    • agricoltura,
    • pesca.

E’ tuttavia previsto, non appena ottenuta l’autorizzazione della Commissione U.E., l’intervento del Fondo a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito Confidi) operanti nei settori agricoltura, agro-alimentare e pesca.

Ambito applicativo

Intero territorio nazionale.

Operazioni ammissibili

  • Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a fronte di investimenti (1).

  • Prestiti partecipativi, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata, concessi a fronte di investimenti (1);

  • Partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di rischio di PMI costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell’impresa.

  • Altre operazioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis", sono ammissibili all’intervento del Fondo tutte le altre operazioni finanziarie (compresi i crediti a breve e le operazioni di consolidamento).

(1) Per investimenti devono intendersi tutti gli investimenti materiali e immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità di aiuto).

Garanzie concedibili

  • Garanzia direttaconcessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori, quali banche, intermediari finanziari e Società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo (di seguito SFIS).

  • Controgaranzia concessa a favore dei Confidi e di altri fondi di garanzia.

  • Cogaranzia,  concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI).

Soggetti richiedenti la garanzia

  • Possono richiedere la garanzia diretta:
    • banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del D.l. n. 385/93;
    • intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del D.L. n. 385/93;
    • SFIS iscritte all’albo di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 317/91.

  • Possono richiedere la controgaranzia e la cogaranzia:
    • Confidi, di cui all’art. 155, comma 4, del D.L. n. 385/93;
    • altri fondi di garanzia , gestiti da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del D.L. n. 385/93.

Misura e costo della garanzia

Zone art. 87.3a

Patti territoriali

Contratti d’area

Zone art. 87.3c

Restante territorio

Misura della garanzia

Garanzia diretta

Fino al 80% dell’operazione.

Fino al 60% dell’operazione.

Fino al 60% dell’operazione.

Controgaranzia

Fino al 90% della garanzia dei Confidi o di altri fondi di garanzia (che, a sua volta, non può essere superiore al 80% dell’op.ne).

Fino al 90% della garanzia dei Confidi o di altri fondi di garanzia (che, a sua volta, non può essere superiore al 60% dell’op.ne).

Fino al 90% della garanzia dei Confidi o di altri fondi di garanzia (che, a sua volta, non può essere superiore al 60% dell’op.ne).

Costo della garanzia
(una tantum sull’importo garantito dal Fondo)

Medie imprese e consorzi

  • Finanziamenti a medio e lungo termine

-

0,50%

1,00%

  • Prestiti partecipativi e partecipazioni di min.

-

0,25%

0,50%

Piccole imprese

  • Finanziamenti a medio e lungo termine

-

0,25%

0,50%

  • Prestiti partecipativi e partecipazioni di min.

-

0,125%

0,25%

Microimprese

-

0,125%

0,25%

Procedura di attivazione

  • Il soggetto richiedente presenta la richiesta di ammissione alla garanzia all' Istituto di Credito entro 6 mesi dalla data della delibera dell’operazione per la quale la garanzia è richiesta (è consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera dell’operazione, a condizione che detta delibera intervenga entro 3 mesi dalla data di ammissione alla garanzia).

  • l'Istituto di Credito compie una valutazione economico–finanziaria del soggetto beneficiario finalizzata ad accertarne la capacità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall’operazione per la quale è richiesta la garanzia.

  • l'Istituto di Credito,sulla base delle risultanze dell’esame istruttorio, sottopone le richieste di ammissione alle determinazioni del Comitato di gestione del Fondo, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione o di completamento della documentazione.

  • l'Istituto di Credito comunica al soggetto richiedente l’ammissione al Fondo di garanzia.

Cumulabilità

  • La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili:
    • sulla stessa operazione , con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure massime previste per il Fondo;
    • sullo stesso investimento , con altri regimi di aiuto nel limite delle intensità massime di aiuto fissate dall'U.E.

  • La garanzia è cumulabile sullo stesso investimento con altri regimi di aiuto, oltre il limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’U.E. per i restanti territori, a condizione che l’importo dell’operazione finanziaria non sia superiore al 75% dell’investimento ammissibile.

Controgaranzia FEI

  • I finanziamenti ammessi all’intervento del Fondo e che rispettano i seguenti requisiti:

    • sono relativi ad imprese con un numero di dipendenti non superiore a 100;
    • hanno durata pari o superiore a tre anni;
    • sono finalizzati alla copertura di investimenti materiali e immateriali e/o all’assunzione di nuovi dipendenti, oppure relativi ad imprese operative da non oltre 12 mesi

    beneficiano della controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti concessa nell’ambito dell’iniziativa "Crescita e Occupazione" della Commissione Europea.

Riferimenti normativi

  • Legge 23.12.1996, n. 662 - art. 2, comma 100, lettera a).
  • Legge 7.8.1997, n. 266 - art. 15.
  • Decreto Ministro dell'Industria di concerto con il Ministro del Tesoro 31.5.1999, n. 248.
  • Decreto Ministro dell'Industria 3.12.1999. 

Fonte: www.mcc.it

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