Legge 488

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La legge 488/92

Il principale strumento a sostegno degli investimenti produttivi, la legge 488/92, prevede la concessione di contributi in conto impianti alle imprese operanti nei settori estrattivo, manifatturiero, dell'energia, delle costruzioni, della fornitura di servizi reali, turistico-alberghiero e del commercio che realizzino programmi di investimento relativi a nuovi impianti o ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni e trasferimenti di impianti esistenti, localizzati nelle aree ammissibili (obiettivo1, 2, in sostegno transitorio e aree in deroga 87.3.c).
Le spese ammissibili sono quelle relative a progettazione e studi, terreno, opere murarie, impianti, macchinari, attrezzature, software e brevetti.

La procedura prevede una valutazione tecnica economica e finanziaria dei programmi da agevolare, operata da banche concessionarie del Ministero delle Attività Produttive per lo svolgimento dell'attività istruttoria. I fondi disponibili sono concessi sulla base di graduatorie regionali. Ai fini dell'inserimento in graduatoria, a ciascun progetto è assegnato un punteggio in base a determinati indicatori relativi al capitale proprio investito nell'iniziativa, al numero di occupati attivati, all'importo dell'agevolazione richiesta, alle priorità indicate dalla Regione e all'impatto ambientale.

La misura dei contributi varia in relazione alla dimensione di impresa e agevolazioni massime sono previste per le PMI nelle zone maggiormente svantaggiate.

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