Allegato "A" requisiti cogenti testo coordinato - pag. 01

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DELIBERA C.C. N°72 DEL 05/09/2001

DATA

DICEMBRE 2001

ELENCO DEI REQUISITI COGENTI

FAMIGLIA 1: RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

RC 1.1.: Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio.

RC 1.2.: Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali.

RC 1.3.: Resistenza meccanica alle vibrazioni.

FAMIGLIA 2: SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

RC 2.1.: Resistenza al fuoco.

RC 2.2.: Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio.

RC 2.3.: Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio.

RC 2.4.: Evacuazione in caso di emergenza e accessibiltà ai mezzi di soccorso.

FAMIGLIA 3: IGIENE SALUTE AMBIENTE

RC 3.1.: Assistenza di emissione di sostanze nocive.

RC 3.2.: Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata dalle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi.

RC 3.3.: Temperatura di uscita dei fumi.

RC 3.4.: Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario

RC 3.5.: Portata delle reti di scarico. Smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali.

RC 3.6.: Smaltimento delle acque meteoriche.

RC 3.7.: Tenuta dell'acqua. Impermeabilità.

RC 3.8.: Illuminazione naturale.

RC 3.9.: Oscurabilità.

RC 3.10.:Temperatura dell'aria interna

RC 3.11.:Temperatura superficiale.

RC 3.12.:Ventilazione.

RC 3.13.:Umidità relativa.

RC 3.14.:Protezione delle intrusioni.

FAMIGLIA 4: SICUREZZA DELL'IMPIANTO

RC 4.1 : Sicurezza contro le cadute.

RC 4.2 : Sicurezza di circolazione (attrito)

RC 4.3. :Limitazione rischi di ustione.

RC 4.4. :Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento

RC 4 5.: Sicurezza elettrica

RC 4.6.: Sicurezza degli impianti

FAMIGLIA 5: PROTEZIONE DAL RUMORE

RC: 5.1.:Controllo della pressione sonora:benessere udito.

Riferimenti Legge quadro sull'inquinamento acustico (L.26.10.1995,n.447)

FAMIGLIA 6: RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

RC 6.1.: Contenimento dei consumi energetici.

RC 6.2.: Temperatura dell'aria interna.

RC 6.3.: Temperatura dell'acqua.

FAMIGLIA 7: FRUIBILITA', DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

RC.7.1.: Accessibilità, visitabilità, adattabilità.

RC 7.2.: Disponibilità di spazi minimi.

FAMIGLIA 1

REQUISITI DI RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ

Proposizione esigenzialeSecondo Direttiva 89/106 CEE

Definizione: si intende la resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali ed alle vibrazioni. Si definisce resistenza meccanica e stabilità di un edificio, la capacità di resistere nel suo insieme e nelle singole parti, alle azioni cui può essere sottoposto durante la costruzione e utilizzazione. In particolare dovrà resistere ai carichi e sovraccarichi di esercizio, ai carichi dinamici, alle vibrazioni di qualsiasi origine, senza che essi provochino crolli totali o parziali o deformazioni di importanza inammissibile, il tutto secondo i prescritti coefficienti di sicurezza. L'edificio e le singole parti dovranno inoltre resistere all'azione di urti, esplosioni, atti vandalici senza subire danni sproporzionati alla causa che li ha provocati.

L'edificio deve essere concepito e realizzato in modo tale che le azioni cui può essere sottoposto durante la costruzione e l'utilizzazione non provochino:

a. il crollo dell'edificio o di una sua parte;

b. deformazioni di importanza inamissibile;

c. danni alle altre parti dell'opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito ad una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti;

d. danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati;

Fanno parte della seguente famiglia i seguenti requisiti:

RC 1.1.:Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio

RC 1.2.:Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali

RC 1.3.Resistenza meccanica alle vibrazioni

Per tali requisiti la "sicurezza" di una struttura è data dalla capacità della stessa di resistere all'azione dei carichi e sovraccarichi statici e dinamici di ogni tipo, con il rispetto del coefficiente di sicurezza sui materiali, senza il manifestarsi di eccessive deformazioni.

SPECIFICHE DI PRESTAZIONE

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni previste dalle norme nazionali.

I requisiti si intendono soddisfatti se la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo della struttura rispondono ai dettami della specifica normativa vigente. In particolare si deve tenere conto delle ulteriori prescrizioni normative nei casi di interventi:

· in zone classificate a rischio sismico;

· in presenza di sollecitazioni accidentali;

· in presenza di vibrazioni.

METODI DI VERIFICA

In sede di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture si applica la specifica normativa vigente.

In particolare si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- L. 1086/71 e relativi decreti attuativi, per strutture in cemento armato e metalliche;

- D.M. 20.11.87 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

- D.M. 14/2/92 e successive circolari ministeriali "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.

- L.64/74 e sucessivi D.M. e circolari ministeriali "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; relativamente a chiusure e partizioni si fa riferimento alle prescrizioni definite dalla Normativa UNI.

FAMIGLIA 2

REQUISITI DI SICUREZZA IN CASO Dl INCENDIO

Proposizione esigenziale secondo la Direttiva 89/106 CEE

L'edificio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso di incendio:

a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;

b) la produzione e propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate;

c) la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitato;

d) gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti;

e) sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

Dovranno quidi in particolare essere controllati: la infiammabilità dei materiali della costruzione, la dotazione di impianti, il contenuto degli edifici, la prossimità di punti di rischio, la compartimentazione, i tempi di propagazione tra i locali, la resistenza e la reazione al fuoco delle partizioni, con riferimento a combustibilità, infiammmabilità, velocità di propagazione della fiamma ecc.

Fanno parte della seguente famiglia i seguenti requisiti:

RC 2.1.:Resistenza al fuoco

E' data dall'attitudine degli elementi di stuttura, di chiusura e di partizione interna a conservare le prestazioni utili a garantire l'incolumità degli utenti per un tempo dato, limitando la propagazione del fuoco fra ambienti diversi senza subire degradi o deformazioni incompatibili con la propria funzione.

Specifica di prestazione

La specifica è espressa dalla prestazione di resistenza al fuoco che indica il tempo durante il quale un elemento costruttivo conserva:

- stabilità meccanica (R);

- tenuta alle fiamme, ai fumi ed ai gas (E);

- isolamento termico (I).

Gli elementi della struttura portante ed i solai devono garantire umna resistenza al fuoco REI pari ad un numero adeguato di minuti.

Il requisito si intende soddisfatto quando vengano rispettati gli ambiti di applicazione e le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle Norme Nazionali vigenti in materia.

RC 2.2.: Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio

E' l'attitudine di materiali e componenti utilizzati negli interventi edilizi, nonchè negli impianti, a non essere causa aggravante il rischio di sviluppo d'incendio ed a non sviluppare in fase di combustione gas e fumi nocivi. Tale prestazione è da ottenere mediante il controllo dei materiali costituenti l'elemento tecnico, il suo rivestimento superficiale e i relativi strati di posa, in relazione alla loro infiammabilità.

Specifica di prestazione

Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle Norme Nazionali vigenti in materia.

RC 2.3.: Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio

Il requisito si riferisce al controllo dei seguenti parametri:

- infiammabilità dei materiali della costruzione;

- combustibilità del contenuto degli edifici;

- prossimità dei punti di rischio;

- compartimentazione;

- tempi di propagazione tra locali (velocità di propagazione della fiamma);

- dotazione di impianto antincendio.

Specifica di prestazione

Nell'intervento edilizio devono essere previsti ed attuati accorgimenti tipologici tali da conseguire, attraverso il controllo dei parametri sopra riportati, il rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle Norme Nazionali vigenti in materia.

RC 2.4.:Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

L'organismo edilizio deve essere dotato di un sistema organizzativo di vie di fuga, per lo sfollamento rapido e ordinato, nonchè realizzato in modo tale da consentire una rapida accessibilità e agevoli manovre ai mezzi ed alle squadre di soccorso.

Specifiche di prestazione

Il sistema organizzativo per l'evacuazione di emergenza dovrà essere progettato in modo tale che siano rispettati:

- tempi di evacuazione ammissibili;

- le idonee dimensioni delle uscite e vie di uscita;

- accessibilità e praticabilità ai mezzi ed alle squadre di soccorso.

Inoltre:

- le partizioni fra unità immobiliari diverse abbiano resistenza al fuoco almeno REI 60;

- nessun percorso di deflusso abbia una larghezza superiore a metri 40 e, negli spazi comuni a più unità immobiliari, tali percorsi non abbiano larghezze decrescenti e gli infissi possano aprirsi nel senso del deflusso;

- gli accessi all'area di pertinenza degli edifici a destinazioni non residenziale abbiano i seguenti requisiti minimi:

- larghezza ml. 3.50

- altezza libera ml. 4.00

- raggio di curvatura ml. 13.00

- pendenza non superiore al 10%

- resistenza al carico t. 20

Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche procedurali previste dalle norme nazionali vigenti in materia.

Campo di applicazione (per tutti i requisiti della famiglia): tutte le destinazioni e/o attività previste dalle Norme Nazionali vigenti.

Metodi di verifica

- Per gli interventi di edilizi destinati ad attività assoggettate al controllo del Comitato Provinciale die VV.F (D..M. 16/2/82 e/o tabelle A e B allegate al D.P.R. 26/5/59 n. 689) la verifica è demandata al controllo dell'oggettiva applicazione delle normative vigenti svolta dal Comando Provinciale dei VV.F. ai fini del rilascio del certificato prevenzione incendi.

- Per gli interventi edilizi non soggetti al controllo diretto, da esercitarsi da parte del tecnico progettista in fase di redazione del progetto edilizio e successivamente da parte del tecnico verificatore, dell'effettiva realizzazione di opere ed utilizzo di materiali conformi alle prescrizioni normative vigenti con particolare riferimento a:

a) D.M. 26/6/84 relativamente alla infiammmabilità e combustibilità di materiali ed arredi;

b) Circ. 91 del 14/9/61, norme UNI 9502/3/4 relativamente alle caratteristiche di materiali e componenti le costruzioni;

c) certificazioni di conformità per materiali e componenti rilasciata da laboratorio autorizzato ai sensi D.M. 26/3/85;

d) D.M. 16/5/87 n. 246 "Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione";

e) D.M. 1/2/86 "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimessa e simili";

f) Circ. n. 68 del 25/1/69 "Norme di sicurezza per gli impianti termici a gas di rete";

g) Circ. n.73 del 29/7/91 "Impianti termici ad olio combustibile e gasolio";

h) Circ. n. 91 del 14/9/61 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile";

i) Norma UNI 9494 "Sistemi di evacuazione fumi".

Per attività non elencate si rimanda alla specifica normativa in vigore.

Per quanto concerne la corretta installazione e funzionalità degli impianti si fa riferimento alla specifica certificazione di regolare esecuzione rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori (L.5/3/90 n. 46 e D.P.R. 26/8/93 n. 412).

FAMIGLIA 3

REQUISITO DI IGIENE, SALUTE E AMBIENTE

Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE

L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:

a) sviluppo di gas tossici;

b) presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi;

c) emissione di radiazioni pericolose;

d) inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo;

e) difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi;

f) formazione di umidità su parti o pareti dell'opera.

Fanno parte della presente famiglia i seguenti requisiti:

RC 3.1.: Assenza di emissione di sostanze nocive.

I materiali costituenti gli elementi tecnici che delimitano spazi chiusi di fruizione dell'utenza (pareti perimetrali, pareti interne, pareti mobili, solai, pavimenti anche galleggianti, controsoffitti, porte, ecc.) e gli impianti di fornitura servizi, in particolare l'impianto idrosanitario, non devono emettere gas, sostanze aeriformi, polveri o particelle, dannosi o molesti per gli utenti, sia in condizioni normali che in condizioni critiche (ad esempio sotto l'azione di elevate temperature, di irraggiamento diretto, o per impregnazione d'acqua).

Specifica di prestazione

Campo di prestazione: tutte le destinazioni.

Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previstedalle norme sull'uso di specifici materiali da costruzione e quando i livelli di inquinamento riconosciuti come traccianti delle sostanze presenti sono conformi ai limiti stabiliti dalle disposizioni in merito. (1) In particolare per la classe di materiali a base di fibre minerali, non è consentito l'utilizzo di quelli contenenti fibre di amianto; i materiali a base di altre fibre minerali ( di vetro ecc.) devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre di superficie e la cessione in questa ambiente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di materiale di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria. Deve essere comunque segnalato l'impiego di fibre minerali ed individuata la localizzazione, al fine di consentire la messa in opera di opportune azioni di salvaguardia e/o bonifica in un eventuale successivo intervento di ristrutturazione o demolizione.

Metodo di verifica

Effetti da controllare:

- integrità di superfici dei materiali a base di fibre minerali;

- qualità dell'aria con riferimento alla presenza di fibre, cessione di sostanze nell'ambiente.

La verifica viene condotta attraverso una relazione del collaudatore sulla base del rispetto della normativa vigente, dei criteri dettati dalla buona tecnica e del controllo della qualità sui materiali e componenti.

Riferimenti normativi

- Circ. n. 23 del 25.11.91 del Ministero della Sanità "Usi delle fibre di vetro";

- Legge n. 257 del 27.3.92 "Norme relative alla cessazione dell'impianto dell'amianto";

- Circ. n. 45 del 10.7.86 del ministero della Sanità "Piano di intervento e misure tecniche per la individuazione di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati".

RC 3.2.: Qualità dell'aria:

- smaltimento dei gas di combustione

- portata delle canna di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi.

Deve essere limitata opportunamente la concentrazione di ossido di carbonio e di anidride carbonica: andrà controllato lo smaltimento dei prodotti della combustione negli apparecchi a fiamma libera, verificando il funzionamento dei dispositivi dei gruppi termici dell'impianto di climatizzazione, dei riscaldatori di acqua calda per l’impianto idrosanitario, dell’impianto di smaltimento aeriformi, ed, in particolare, le loro condizioni di installazione e di tiraggio dei gas combusti.

Il dimensionamento dell’impianto di smaltimento aeriformi deve essere tale da garantire una efficace espulsione degli aeriformi prodotti all’interno degli spazi di fruizione dell’utenza, con riferimento ad esigenze di fruibilità, sicurezza e benessere respiratorio olfattivo; nel caso di funzionamento meccanico l’impianto di aspirazione deve essere dimensionato in modo da assicurare, oltre ad un’efficace estrazione dell’aria, anche il reintegro della stessa con aria esterna onde garantire soddisfacenti condizioni ambientali di benessere respiratorio-olfattivo.

Si veda anche quanto previsto dal requisito RC 3.12.: VENTILAZIONE.

Specifica di prestazione

Campo di applicazione: tutte le destinazioni previste dalla normativa vigente

Livelli di prestazione

Deve essere garantita la purezza dell'aria.

Per quanto riguarda l’evacuazione dei prodotti della combustione a seconda del tipo di installazione, dovranno essere adottate le seguenti soluzioni:

  1. Impianti termici (secondo art. 1 - comma 1 - lett. f del D.P.R. n. 412/93):
    1. Impianti in edifici costituiti da più unità immobiliari:

ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.P.R. n. 412/93 come modificato dall’art. 2 del D.P.R. n. 551/99, gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:

  • nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
  • ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
  • ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
  • trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
  • impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

Fatte salve diverse disposizioni normative, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:

  • singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;

  • nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.

In questi ultimi due casi lo scarico a parete può essere ammesso nel rispetto delle distanze stabilite dalle Norme UNI vigenti.

    1. Impianti in edifici costituiti da una sola unità immobiliare (esistenti o di nuova costruzione):

è ammessa la realizzazione di impianti termici con sistemi di scarico fumi a parete, se prevista dalle norme UNI vigenti.

Per gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido, inoltre, le canne fumarie ed i camini devono essere realizzati (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge 13 luglio 1966 n. 615, nonché del D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391.

  1. Apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f), del D.P.R. n. 412/93 (stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari):
  2. è ammessa l’installazione di tali apparecchi con sistemi di scarico fumi a parete, se prevista dalle norme UNI vigenti.

    Ciascun apparecchio a fiamma libera deve essere dotato, inoltre, di prese d’aria esterne di opportune dimensioni, secondo la vigente normativa.

    Per le installazioni non regolamentate da specifiche disposizioni normative, indipendentemente dal tipo di intervento, lo scarico dei prodotti di combustione deve essere convogliato sempre a tetto e localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.

  3. Altri condotti di evacuazione:

I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai commi precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (emissioni di attività produttive, grandi cucine, ecc.), dovranno anch’essi avere sbocco al di sopra della copertura dell’edificio.

Nel caso di emissioni poco significative, sarà ammesso che i condotti sbocchino in diversa posizione solo a condizione che siano mantenuti ad una distanza da finestre o prese d’aria di locali abitabili non inferiore a quella prescritta per i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione con scarico orizzontale a parete.

Il Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre prescrizioni più restrittive di quelle previste dall’ordinamento nazionale, al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura, in relazione alle specifiche caratteristiche dei luoghi e degli ambienti.

Metodo di verifica

Effetti da controllare:

  • ristagno dei fumi;
  • cattiva combustione;
  • fughe di gas;
  • presenza di gas particolari emessi nell'ambito di cicli produttivi particolari derivanti anche da soluzioni specifiche;
  • modalità di smaltimento dei gas di combustione derivanti da soluzioni particolari.

Le modalità di verifica e controllo del requisito sono diverse in relazione al vano di installazione ed al tipo di generatore di calore e possono presentarsi i seguenti casi:

a) generatore di calore installato in vano tecnico adeguato;

b) generatore di calore di tipo con circuito di combustione stagna, rispetto al vano nel quale è installato (tipo "C" Norme UNI-CIG);

c) generatore di calore che preleva l’aria comburente direttamente dall’ambiente (tipo "B" Norme UNI-CIG).

Nei casi a) e b) la verifica è condotta attraverso una relazione del tecnico verificatore sulla base del rispetto della normativa vigente, delle certificazioni rilasciate dall’installatore sui materiali, componenti e messa in opera, su criteri desunti dalla buona tecnica e regola d’arte (Legge n. 46/90).

Nel caso c) oltre le verifiche di cui sopra, si potrà procedere, a giudizio del tecnico verificatore, alla prova in opera per la determinazione della concentrazione di CO CO2, tenuto conto che tale prova va effettuata nel locale di installazione del generatore, mettendo in funzione tutti gli apparecchi esistenti.

Riferimenti normativi vigenti:

- Legge n. 1083 del 6/12/1971: "Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile" e successivi Decreti di approvazione delle Norme UNI-CIG;

- Legge n.46 del 5/3/90: "Norme per la sicurezza degli impianti";

- D.P.R. n. 447 del 6/12/91: "Regolamento di attuazione della Legge n.46 del 5/3/90";

  • D.P.R. n. 412 del 26/8/93: "Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, quarto comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. n. 551 del 21/12/99 - ed eventuali futuri aggiornamenti;
  • Legge n. 615 del 13/07/66: "Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico";
  • D.P.R. n. 1391 del 22/12/70: "Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici."

RC 3.3.: Temperatura di uscita dei fumi.

Il requisito controlla l' attitudine degli impianti di climatizzazione ad espellere i fumi dalle canne fumarie a temperature graduate, al fine di salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento termico dell'aria esterna, e garantire la massima economia di esercizio.

Campi di applicazione: tutte le destinazioni in presenza di impianti, solo se previsto dalle norme vigenti.

Metodo di verifica

La verifica viene condotta in opera: il requisito si intende rispettato se la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo rispondono ai dettami della specifica normativa in vigore. In particolare si richiama quanto previsto dalla Legge n. 46 del 5/3/90 e le norme UNI 7129/92 e UNI 9615 per il calcolo dei camini e delle canne fumarie. Inoltre, per quanto riguarda la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti di riscaldamento di potenzialità al focolare non minore 35kw, si vedano le norme UNI 8364 "Impianti di riscaldamento-Controllo e manutenzione" e UNI 9317 "Impianti di riscaldamento-Conduzione e controllo".

RC 3.4.: Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idro-sanitario.

Le reti di distribuzione dell' acqua calda e fredda dell' impianto idrosanitario, devono essere opportunamente dimensionate al fine di soddisfare le richieste di acqua calda o fredda da parte degli utenti anche nei periodi di massima contemporaneità. In particolare la temperatura dell' acqua calda per uso igienico-sanitario, dovrà essere controllata al fine di contenere i consumi energetici.

Inoltre, le modalità di prelievo dell'acqua destinata all'alimentazione dell'impianto idrico sanitario devono garantire i livelli di igienicità richiesti dalle norme vigenti, anche in caso di approvvigionamento autonomo.

RC 3.4.a Specifica di prestazione (portata)

Campo di applicazione: tutte le destinazioni in presenza di impianto

Detta specifica si applica agli impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua fredda e calda per gli usi di seguito indicati:

- reti di distribuzione dell'acqua per tutti gli usi igienici o alimentari ed altri, esclusi solo quelli di processo industriale e agricolo;

- impianti di produzione, distribuzione e ricircolo dell'acqua calda.

Livelli di prestazione, calcolo, prova in opera

Si fa riferimento a quanto previsto dalla norma UNI 9182 e, per quanto concerne la temperatura di esercizio dell'acqua calda per uso igienico-sanitario, dalla legge n.10 del 9/1/1991 e relativi decreti di applicazione.

RC 3.4.b Specifica di prestazione (alimentazione da acquedotto)

Campo di applicazione: tutte le destinazioni in presenza di impianto

Livelli di prestazione

Il requisito si intende soddisfatto se l'alimentazione delle reti di distribuzione acqua è realizzata in modo tale da garantire la costanza dell'approvvigionamento e la qualità dell'acqua erogata ai terminali, rispettale prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle Norme vigenti in materia; inoltre valgono le disposizioni contemplate dalla norma UNI 9182.

In particolare:

in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico, si dovranno rispettare le Norme previste dall'Ente erogatore. Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto idro-sanitario deve essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa un'apparecchiatura che eviti la possibilità del reflusso delle acque di approvvigionamento (valvola unidirezionale di non ritorno, etc.).

Occorre inoltre assumere le cautele necessarie a evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue.

A tal fine, le condotte di acqua potabile devono essere poste ad idonea distanza da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e almeno a 0,50 m. al di sopra di queste ultime.

Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra, ed in caso di intersezioni, le tubature fognarie, oltre ad essere costruite in modo da evitare qualsiasi perdita, dovranno essere collocate per il tratto interessato in un cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione. Sono generalmente sconsigliati gli accumoli di acqua potabile all'interno degli edifici (ad eccezione degli accumuli previsti da apparecchiature specifiche come autoclavi, scaldacqua, etc.): nel caso che le soluzioni tecniche adottate li rendano necessari, le vasche di accumulo devono essere realizzate in modo tale da impedire eventuali contaminazioni accidentali dell'acqua (chiusure ermetiche di sicurezza, etc.). In particolare per quanto riguarda l'uso di apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili, si rimanda a quanto previsto dal decreto del ministero della Sanità n.443 del 21/12/90 (G.U. n.24 del 29/1/91).

Metodo di verifica

Effetti da controllare:

- qualità dell'acqua erogata;

- modalità di approvvigionamento;

- eventuali apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili.

La verifica della qualità dell'acqua erogata ai terminali va eseguita secondo il metodo di prova in opera in laboratorio di seguito specificato. La verifica delle modalità di approvvigionamento viene condotta secondo il metodo di seguito specificato, che prevede un giudizio sintetico da parte del collaudatore.

Per quanto attiene la verifica delle idoneità delle apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili, fatto salvo l'obbligo della notifica all'A.U.S.L. di competenza dell'avvenuta installazione, la verifica dovrà aver riguardo fra l'altro ai seguenti aspetti:

- ubicazione delle stesse in locali igienici,

- rispondenza dei materiali utilizzati alle vigenti normative, per le parti a contatto con l'acqua;

- presenza di un by-pass automatico o manuale;

- presenza di un dispositivo di non ritorno;

- presenza di punti di prelievo per gli accertamenti analitici a monte ed a valle dell'impianto, nonchè di un misuratore di portata;

- rispondenza delle caratteristiche di funzionamento alle prescrizioni tecniche previste dal D.M. n.443 del 21/12/90;

- certificazione di collaudo ed attestazioni del corretto montaggio da parte dell'installatore.

Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui alla Legge 5/3/90 n.46"Norme per la sicurezza degli impianti".

Prova in opera/in laboratorio

Il controllo della qualità dell'acqua erogata dai terminali delle reti di distribuzione acqua avviene mediante prelievo di campionature da sottoporre a successiva analisi di laboratorio, nei termini previsti dalle Norme vigenti in materia.

Giudizio

Per quanto riguarda il controllo delle corrette modalità di approvvigionamento delle reti di distibuzione dell'acqua, la verifica viene condotta tramite un giudizio sintetico di conformità da parte del collaudatore.

RC 3.4.c Specifica di prestazione (fonte di approvvigionamento autonomo in assenza di acquedotto pubblico o privato)

Campo di applicazione: tutte le destinazioni in assenza di acquedotto pubblico o privato.

Livelli di prestazione

Devono essere note in termini anche solo qualitativi, le caratteristiche geologiche del sottosuolo, la tipologia (freatico, artesiana) e la direzione della faldà che si andrà ad utilizzare, nonchè la connessione eventuale con le altre falde.

Queste conoscenze determinano la scelta sulla migliore tipologia di opera di presa da utilizzare (pozzo freatico, artesiano, galleria e/o tubo filtrante).

Le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde attraversate vengono raggiunte:

- per i pozzi freatici perforati mediante trivellazioni raggiungendo la profondità necessaria e realizzando le finestrature nella zona prescelta di presenza d'acqua;

- per i pozzi artesiani che attingono da falde sovrapposte attraverso gli accorgimenti idonei (cementazione, sigillatura,ecc...) a ripristinare la separazione originaria delle falde.

Le azioni a tutela da possibili fenomeni di contaminazione delle acque attinte per cause interne all'opera di presa e/o accidentalui devono prevedere:

- l'ubicazione dell'opera di presa nel rispetto delle distanze di sicurezza da fonti di rischio proprie e/o esistenti al contorno (sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue: pozzi neri, pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, concimaie, recipienti stoccaggio liquami), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977 e delle Norme sanitarie vigenti;

- modalità costruttive della testata del pozzo tali da inserire sistemi di chiusura affidabili;

- l'adozione di idonei interventi per la corretta raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, nonchè il contenimento di quelle di infiltrazione;

- la scelta di una tipologia impiantistica e di apparecchiature specifiche(pompa, autoclave, sistemi unidirezionali di non ritorno, ecc. ) tecnicamente valide, adeguate e funzionali alle esigenze, nonchè posizionate in maniera ottimale per agevolare e rendere sicure le ispezioni e gli intwerventi di manutenzione.

Tutti i pozzi artesiani dovranno essere dotati di apperecchiature di abbattimento gas(degasatore).Dovranno altresì essere rispettate le disposizioni previste dalla legge n.319/76 (art.7 così come modificato dall'art. 3 bis della legge n.62/82) e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene l'obbligo di installazione di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.

Metodo di verifica

Effetti da controllare:

- qualità dell'acqua attinta e distribuita;

- caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa.

Il controllo iniziale della qualità dell'acqua attinta ed erogata, inteso come rispetto dei requisiti di qualità previsti dalle norme vigenti, deve essere eseguito attraverso campionamenti e successive analisi di laboratorio.

Detto controllo dovrà avere anche carattere periodico con una frequenza almeno annuale.

Il controllo delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali viene espresso dal collaudatore mediante un parere di conformità.

RC 3.5.: Portata delle reti di scarico.

- Smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali.

Le reti di scarico delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriale devono essere opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione.

Inoltre, le modalità di smaltimento devono essere tali da evitare contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e garantire un benessere respiratorio ed olfattivo.

RC 3.5.a Specifica di prestazione: portata delle reti di scarico

Campo di applicazione: tutte le destinazioni

La presente specifica si applica ai sistemi di scarico delle acque reflue adottati negli edifici ad uso abitazione ed in quelli ad uso collettivo quali uffici, alberghi, ospedali, scuole, caserme, servizi generali di industrie, centri spotivi e simili.

Sono esclusi i sistemi relativi a processi di lavorazione e trasformazione dei prodotti, e comunque i sistemi nei quali le acque reflue possono essere inquinanti dal punto di vista fisico, chimico e batteriologico.

Livelli di prestazione

I livelli di prestazione, relativi alle portate di scarico degli apparecchi sanitari installati, sono indicati nella Norma UNI 9183.

Metodi di verifica

Effetti da controllare: ristagno delle acque di scarico, odori sgradevoli.

Con riferimento al presente requisito, e ai fini del suo soddisfacimento, nella progettazione, calcolo e collaudo, si tiene conto di quanto indicato nella Norma UNI 9183, anche in riferimento alla necessità di ventilazione.

RC 3.5.b Specifica di prestazione: smaltimento delle acque domestiche, fecali e delle acque reflue industriali

Campo di applicazione: tutte le destinazioni

Livelli di prestazione

Il requisito si intende soddisfatto se sono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle Norme presenti in materia; in particolare si applicano le disposizioni contemplate dalla norma UNI 9183.

In dettaglio, devono essere comunque rispettate le prescrizioni di seguito specificate.

Tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura dinamica quando presente, ad eccezione di quelle che il servizio pubblico competente giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune in base alla normativa vigente.

Il raccordo tra la rete di smaltimento e la pubblica fognatura deve essere realizzato in modo tale da evitare dispersioni, e deve prevedere un sifone a perfetta chiusura idraulica.

Per le zone non servite da fognatura dinamica, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto della legge n.319/76 per gli insediamenti produttivi, della L.R.n.7/83, per quanto attiene lo scarico nei corpi idrici superficiali, e delle disposizioni di cui alla Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/77 (s.o.g.u. 48 DEL 21/2/77) per quanto attiene la difesa sul suolo.

In tutti i casi dovrà essere realizzato un idoneo e facilmente accessibile pozzetto di ispezione e prelievo, ai sensi della Legge n.319/76, prima della confluenza nel corpo recettore.

Metodo di verifica

Prevede un giudizio sintetico da parte del collaudatore sulla base dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonchè sul controllo di qualità sui materiali e componenti, tramite certificazione delle loro caratteristiche rilevate con prove di laboratorio in base alle Normative vigenti per i diversi materiali. Il controllo della rispondenza al requisito delle soluzioni tecniche adottate si basa su una ispezione visiva dettagliata (anche in corso d'opera).

In particolare andranno controllate:

- l'adeguatezza delle caratteristiche di impermeabilità (anche nel tempo) dei materiali utilizzati (sia per il materiale o componente in quanto tale che per i giunti e le sigillature) eventualmente anche tramite certificazioni basate su prove eseguite in laboratorio secondo le modalità previste dalle Norme relative ai diversi materiali;

- le modalità di esecuzione e posa in opera, in particolare per quanto riguarda i giunti e le sigillature.

RC 3.6.: Smaltimento delle acque meteoriche

La rete di scarico dei pluviali e la rete di raccolta delle acque superficiali devono essere oppurtunamente dimensionate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione delle stesse.

Specifica di prestazione

Campo di applicazione: tutte le destinazioni

Livelli di prestazione

Devono essere rispettati i livelli di prestazione indicati dalla Norma UNI 9184.

Metodo di verifica

Effetti da controllare: ristagno delle acque di scarico.

Con riferimento al presente requisito, e ai fini del suo soddisfacimento, nella progettazione valgono le indicazioni contenute nel metodo di calcolo previsto dalla Norma UNI 9184; in casi particolari, a giudizio del collaudatore, si ricorre anche al metodo di prova in opera previsto dalla stessa Norma UNI.

RC 3.7.: Tenuta all'acqua-impermeabilità.

Attitudine delle chiusure verticali e delle chiusure superiori ad impedire l'infiltrazione di acqua battente nelle zone in cui l'acqua può danneggiare la chiusura stessa o raggiungere l'interno degli edifici, o comunque ambienti e/o elementi che non siano stati progettati per non essere bagnati.(2)

Attitudine delle pareti interne verticali e dei solai di locali umidi ad impedire l'infiltrazione d'acqua.(3)

Deve essere inoltre garantita una adeguata impermeabilità degli elementi tecnici destinati alla distribuzione, allo smaltimento o, più in generale, al contenimento di liquidi.

RC 3.7.a Specifica di prestazione (infissi esterni)

Campo di applicazione: tutte le destinazioni

Livelli di prestazione

Per quanto concerne le chiusure verticali esterne, quali infissi esterni e facciate continue, si rimanda a quanto definito dalla Normativa UNI 7979, che classifica gli infissi esterni in base alla tenuta all'acqua, permeabilità all'aria, resistenza al vento.

La scelta della classe di prestazione dell'infisso, di competenza del progettista, va fatta in funzione delle condizioni nelle quali l'infisso si troverà ad operare (zona climatica, zona di vento, altezza dell'edificio) e della destinazione d'uso. A tal fine si forniscono di seguito gli elementi utili per la scelta della classe dell'infisso, con riferimento alla Normativa UNI 7979.

Tali criteri di scelta sono raccomandati per gli infissi esterni di complessi edilizi con destinazione residenziale, direzionale, terziaria di servizio, alberghiera e assimilabili. Sono altresì cogenti in caso di facciate continue.

Metodo di verifica

La verifica viene condotta secondo un giudizio sintetico da parte del collaudatore sulla base dei criteri dettati dalla buona tecnica di esecuzione ed installazione, dalla rispondenza al requisito delle soluzioni tecniche adottate, dal controllo dei certificati, rilasciati dal produttore, attestanti la classe di prestazione dell'infisso montato.

In assenza di certificazione dell'infisso il controllo verificherà la qualità del prodotto installato e la corretta messa in opera, attraverso un giudizio sintetico sulla base di parametri presi inb considerazione dalla Normativa citata.

RC 3.7.b Specifica di prestazione (chiusure)

Campo di applicazione: tutte le destinazioni

Nessuna infiltrazione d'acqua attraverso l'elemento stesso, i giunti tra gli elementi, le connessioni con altri elementi tecnici (coperture, solai, infissi, ecc..).

Inoltre non debbono esistere possibilità di infiltrazioni in corrispondenza di eventuali punti di accumulo di neve o grandine.

Metodo di verifica

Il metodo di verifica deve riguardare un controllo sui seguenti elementi: chiusure verticali, pareti perimetrali verticali, chiusura superiore (tetto, terrazzi, ..), pareti contro terra, elementi di impianti contenenti liquidi.

Effetti da controllare:

- infiltrazione d'acqua

- assorbimento d'acqua-impregnazione.

La verifica viene condotta secondo un giudizio sintetico da parte del collaudatore sulla base dei criteri dettati dalla buona tecnica, dalla rispondenza al requisito delle soluzioni tecniche adottate, da una ispezione visiva dettagliata e/o dal controllo dei certificati di conformità dei materiali e componenti adottati.

In particolare andranno controllate:

- l'adeguatezza delle caratteristiche di impermeabilità (anche nel tempo) dei materiali utilizzati eventualmente anche tramite certificazioni basate su prove eseguite in laboratorio secondo le modalità previste dalle norme relative ai diversi materiali;

- le modalità di esecuzione e posa in opera, in particolare per quanto riguarda i giunti, le impermeabilizzazioni e le sigillature. Una particolare attenzione andrà posta nel controllo delle soluzioni adottate per la protezione delle connessioni con altri elementi tecnici, delle testate, degli elementi esposti alle intemperie (velette, parapetti, etc.), alla tenuta degli infissi (classe di prestazione; Norma UNI 7979), all'evacuazione delle acque meteoriche sulla chiusura superiore esterna (tetto, terrazza,...).

RC 3.8.: Illuminazione naturale.

L' illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per attività principale deve essere tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo.

A tal fine, tutti gli spazi in oggetto devono godere di illuminazione naturale diretta tramite aperture, di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna.

RC 3.8.a Specifica di prestazione

Campo di applicazione: destinazione residenziale e assimilabili quale alberghiera, sanitaria, ecc.I livelli di prestazione sono definiti dal fattore medio di luce diurna, espresso in %, come rapporto fra l'illuminamento medio degli spazi chiusi di fruizione e l'illuminamento nelle identiche condizioni di tempo e di luogo su una superficie orizzontale esposta all'aperto, ricevuto dall'intera volta celeste, senza irraggiamento diretto del sole (esposizione verso Nord), e dal rapporto di illuminazione (Ri) conteggiato considerando la superfice finestrata al lordo dei telai dedotta quella posta ad una altezza inferiore a m.0.60 dal pavimento in rapporto alla superfice utile netta del vano.

Livelli di prestazione

Con riferimento alla destinazione residenziale, e specificatamente per gli spazi di fruizione per le attività principali (ad esempio destinati ad attività di lavoro, soggiorno, studioecc., ad esclusione quindi degli spazi destinati a ripostigli, bagni ed altri spazi chiusi destinati ad attività secondarie), il requisito si intende soddisfatto se il fattore medio di luce diurna ³ 2%.

Per gli stessi spazi deve essere garantita una superficie finestrata minima pari ad 1/8 della superficie del pavimento, (D.M. 5.7.1975 art. 5)

Il requisito si intende rispettato se entrambi i livelli minimi vengono raggiunti. (4)

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che mantengono la destinazione residenziale precedente, qualora non si raggiungano i livelli previsti e non sia possibile intervenire (edifici vincolati e/o classificati), il progettista dovrà precisare il valore medio di luce diurna o del rapporto di illuminazione, nonchè gli interventi proposti per consentire un eventuale miglioramento della situazione preesistente.

L'atto di concessione (o autorizzazione) comunale riporterà espressamente la previsione progettuale di mancato raggiungimento del livello di prestazione. In sede di verifica finale si dovrà procedere comunque alla prova in opera di misurazione del fattore medio di luce diurna (o del rapporto di Ri), secondo il metodo previsto, ed il valore aggiunto, che sarà congruente con quanto denunciato in fase progettuale, sarà riportato nella scheda tecnica descritta allegata al certificato di conformità edilizia.

Per il recupero alla residenza di spazi precedentemente destinati ad altre attività o non utilizzati, nella stessa situazione precedente (vincoli esterni), il requisito si intende rispettato se Ri ³ 1/16.

Metodo di verifica

Il requisito si intende rispettato se viene applicata una delle soluzioniconvenzionali conformi indicate successivamente.

Soluzione A

Determinazione del fattore medio di luce diurna (h m) attraverso il modello di calcolo seguente:

h m ³ 2%

dovrà risultare il rapporto illuminante Ri ³ 1/8.

Soluzione B

Il requisito si intende soddisfatto se sono riportate le seguenti condizioni:

1. Rapporto illuminante Ri ³ 1/8.

2. Superfici vetrate con coefficienti di trasparenza ³ 0,7.

3. Profondità dei vani, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore o uguale a 2,5 volte l'altezza utile dei vani stessi.

4. Per vani che si affacciano sotto a porticati, il rapporto illuminante Ri va calcolato con riferimento alla superficie del pavimento dell'ambiente interessato, aumentato della quota di superficie del porticato prospiciente l'ambiente stasso.

5. Per i vani con superficie illuminante interessata da balconi o aggetti sovrastanti di profondità superiore ad 1,00 m., la dimensione della superficie illuminante, definita dal rapporto Ri ³ 1/8, dovrà essere aumentata di 0,05 mq. ogni 5 cm. di ulteriore aggetto altre 1,00 m.

6. La superficie illuminante va conteggiata al netto di velette, elementi strutturali o altri ostacoli che ostruiscano o riducano l'effettiva superficie illuminante.

7. Qualora i vani si affaccino esclusivamente su cortili debbono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

7.1 l'area dei cortili deve risultare maggiore o uguale ad 1/5 della somma delle superfici (senza detrazioni dei vuoti) che la determinano.

7.2 L'altezza massima dei muri che delimitano il cortile deve risultare inferiore o uguale a 1,5 volte la media delle distanze fra le pareti opposte.

7.3 Distanza normale minima da ciascuna finestra al muro opposto ³ 6m.

7.4 L'area dei cortili si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda che risulti maggiore o uguale a 1/20 dell'area del cortile.

Prova in opera

Verifica del h m

Si scelgono sulla base dei fattori che determinano la prestazione considerata, gli alloggi ed i locali con caratteristiche tali da poterli definire come i più "sfavorevoli".

Misurare l'illuminamento interno Ei in altri tre punti posti a m.0,90 dal pavimento ed allineati ad una distanza di m.1,50 dalle pareti contenenti le finestre e superiore a 0,60 dalle pareti laterali.

Le misure di illuminamento esterno E0 saranno eseguite su un piano orrizzontale posto in prossimità dell'alloggio ed in grado di vedere l'intera volta celeste senza essere sottoposto all'irraggiamento diretto del sole (in protica con cielo coperto).

Effettuare possibilmente le due misure di illuminamento interno Ei ed esterno E0 possibilmente con il luxmetro a doppia cella o contemporaneamente con due luxmetri dei quali sia stata precedentemente verificata la congruenza. In caso contrario eseguire le due misure alternative con frequenza tanto maggiore quanto più mutevoli sono le condizioni di illuminazione esterna.

Il valore di h m è ottenuto dal rapporto:

h m = Eim / E0m

dove Eim rappresenta il valore medio dei valori di illuminamento rilevati all'interno della zona di misura ed E0m il valore medio dei valori di illuminamento esterno rilevati durante le misure.

Verifica del Ri

Si procede attraverso la misurazione diretta del vano al lordo dei telai.

RC 3.8.b Specifica di prestazione

Campo di applicazione: tutte le destinazioni d'uso ove è prevista la permanenza di persone (luoghi di lavoro).

Livello di prestazione

Il requisito si intende rispettato se, negli spazi di attività principale, si hanno i seguenti valori del rapporto di illuminamento (Ri) e del fattore medio di luce diurna (h m):

Ri ³ 1/8 per locali con Su £ 1000 mq

Ri ³ 1/10 per locali con Su > 1000 mq

è inoltre raccomandato h m ³ 2%

La superficie finestrata può essere collocata parte a parete e parte a soffitto in modo tale da garantire condizioni di illuminazioni uniformi.

Per particolari soluzioni architettoniche (centri commerciali con gallerie interne, centri polivalenti con artigianato di servizio, commercio, ecc., soluzioni open-space e altre configurazioni) e/o per particolari esigenze connesse con l'attività specifica, è possibile derogare dai suddetti livelli, purchè venga garantito un valore h m ³ 2% in corrispondenza dei punti fissi di lavoro (casse, posti fissi di lavorazione, zona uffici ecc.) e comunque su aree individuate sui disegni di progetto di superficie almeno pari al 15% di quella totale destinata all'attività principale.

Per destinazioni specifiche quali ospedali, case di cura, strutture scolastiche di ogni orine e grado, locali di pubblico spettacolo, musei, funzioni culturali, ricreative e sportive, si applicano le specifiche disposizioni vigenti.

Interventi sull'esistente

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che mantengono la stessa destinazione d'uso, qualora non si raggiungano i livelli previsti e non sia possibile intervenire per vincoli oggettivi sul numero e dimensione delle aperture (edifici vincolati e/o classificati), il progettista dovrà precisare il valore del fattore medio di luce diurna h m o del rapporto Ri raggiunto in fase di progettazione, nonchè gli interventi proposti per conseguire un eventuale miglioramento della situazione preesistente.

L'atto di concessione (o autorizzazione) comunale riporterà espressamente la previsione progettuale di mancato raggiungimento del livello di prestazione; il valore raggiunto che sarà congruente con quanto denunciato in fase di progettazione, sarà riportato nella scheda tecnica descrittiva allegata al certificato di conformità edilizia.

Per il recupero di spazi precedentemente destinati ad altra attività o non utilizzati, nella stessa situazione precedente (vincolo esterni), il requisito si intende rispettato se Ri ³ 1/16

Verifiche

Quanto riportato nella specifica 3.8.a.

RC 3.9.: Oscurabilità.

Negli spazi chiusi per attività principale deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall'utente al fine di:

- evitare i disagi provocati da un'insufficiente attenuazione della luce entrante, in relazione ad attività di riposo e sonno;

- contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di benessere igrotermico ed estivo.

Anche negli spazi chiusi di pertinenza deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall'utente, onde evitare:

- condizioni non adatte alla conservazione di alimenti e/o cose;

- eccessivi apporti di calore durante la stagione estiva.

Specifiche di prestazione

Campi di applicazione: funzione residenziale e assimilabile quale alberghiera, sanitaria e per gli spazi destinati al riposo e sonno.

Livelli di prestazione

Spazi chiusi per attività principali

Il livello di illuminamento, E, espresso in lux, deve poter essere regolabile fino ad ottenere:

E £ 0,2 lux

Debbono inoltre essere eliminabili le proiezioni localizzate di raggi luminosi negli spazi destinati a lavoro, riposo, sonno, e attività similari.

E' comunque essenziale che l'oscuramento sia regolabile secondo l'esigenza dell'utente.

Spazi chiusi di pertinenza

Il livello di illuminamento, E, espresso in lux, deve essere regolabile fino ad ottenere:

E £ 0,5 lux

Metodo di verifica

Effetti da controllare: insufficente attenzione alla luce entrante.

La prestazione viene misurata dal livello di illuminamento, E (lux).

Prova in opera (valido per bassi livelli luminosi)

Eseguire le misure del livello di illuminamento E mediante un luxmetro, almeno due ore dopo il tramonto o prima dell'alba, a più di 1,50 m. dalle finestre dell'ambiente, con un dispositivo di oscuramento chiusi, luci dello spazio in esame spente ed illuminazione stradale accesa o fonte illuminante il centro delle finestre con 20 lux. Vericalmente inoltre visivamente se si mformano raggi luminosi localizzati.

Il tecnico verificatore, nei casi più semplici e ricorrenti, potrà procedere con un giudizio sintetico tenuto conto delle soluzioni adottate e dei materiali impiegati.

Per le funzioni diverse da quelle indicate, il requisito è raccomandato se non previsto da specifiche normative vigenti.

RC 3.10.: Temperatura dell'aria interna.

Gli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per attività principale, per attività secondaria e gli spazi chiusi di circolazione e di collegamento devono essere tali che, nella stagione fredda, sia assicurata in ogni loro parte una temperatura dell'aria in tali spazi deve essere contenuta entro opportuni valori e non deve presentare eccessive disuniformità nello spazio e nel tempo, con riferimento ad esigenze di benessere igrotermico invernale.

Inoltre, nella stagione fredda, la temperatura dell'aria, negli spazi chiusi riscaldati, dovrà essere opportunamente limitata al fine di contenere i consumi energetici per riscaldamento, con riferimento ad esigenze di economia di esercizio.

RC 3.10.a: Specifica di prestazione

Campo di applicazione: tutte le destinazioni ove sia prevista la climatizzazione degli ambienti.

Per gli edifici ad attività individuali ed artigianali si veda il D.M. 23/11/1982.

Livelli di prestazione

Il requisito si intende soddisfatto se la progettazione, esecuzione e collaudo degli spazi in esame rispondono ai dettami della specifica normativa in vigore, ed in particolare della Legge 9/1/1991 n.10 e dei relativi regolamenti attuativi.

Spazi chiusi per attività principale e secondaria

La temperatura dell'aria interna, ti, espressa in °C nella stagine fredda (da considerarsi i periodi indicati dal D.M. 7/10/1991 in funzione della zona climatica di appartenenza del Comune), deve risultare anche negli spazi destinati al deposito e simili:

ti ³ 4°C

Il requisito si intende soddisfatto se le parti di involucro esterno fuori dalla terra hanno una massa ³ 150 kg/mq. senza isolamento o ³ 125 kg/mq. con isolamento esterno.

Spazi chiusi di circolazione e di collegamento ad uso comune

La temperatura dell'aria interna ti, espressa in °C, nella stagione fredda (rif. D.M. 7/10/1991) deverisultare:

ti ³ 7°C

Metodo di verifica

La determinazione del valore della temperatura dell'aria interna, ai fini della compilazione della scheda descrittiva, va eseguita secondo il metodo di prova in opera; si potranno tenere in conto le indicazioni contenute nel metodo di calcolo di seguito specificato.

Prova in opera

Si scelgono sulla base dei fattori che determinano la prestazione considerata, gli alloggi ed i locali con caratteristiche tali da poter definire come i più, sfavorevoli (vedi anche "Metodo di calcolo").

Disponendo di apparecchiature per il controllo periodico e la registrazione continua dei dati rilevati, la prova può essere svolta effettuando la misura della temperatura dell'aria interna ti, ogni 15 minuti per un tempo complessivo di 24 ore, schermando l'elemento sensibile dall'influenza di notevoli effetti radianti, di norma nella parte centrale dell'ambiente e comunque ad una distanza D ³ 0,6 m. dalle pareti e ad un'altezza di m.1,80 dal pavimento. Contemporaneamente alla misura della temperatura dell'aria interna si effettui la misura della temperatura dell'aria esterna.

Nel caso sia presente un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente, si procede:

- selezionare, mediante l'apposito selettore, un valore di temperatura intermedio tra il minimo ed il massimo previsti dal selettore stasso;

- rilevare la temperatura dell'aria interna e contemporaneamente, lo stato di funzionamento del terminale/i dell'impianto di climatizzazionedell'ambiente considerato;

- calcolare la differenza tra la temperatura massima rilevata nelle 24 ore e quella minima;

- se la differenza di cui al punto precedente è superiore ad 1°C è necessario valutare la congruenza dello stato di funzionamento dei terminali dell'impianto di climatizzazione con le variazioni di temperatura dell'aria interna.

Se durante il periodo di rilevazione di 24 ore la temperatura dell'aria interna è scasa sotto il valore minimo previsto, è necessario ripetere la misura selezionando un valore massimo previsto dal selettore.

Se, viceversa, durante il periodo di rilevazione di 24 ore la temperatura dell'aria interna a superato il valore massimo previsto, è necessario ripetere la misura selezionando un valore di temperatura pari al valore minimo previsto dal selettore.

Per quanto riguarda le variazioni nello spazio, sono da rilevare le temperature in punti particolari quali: punti situati a m.0,25 dalle chiusure orrizzontali e verticali, a m.1,00 dalle sorgenti di calore, nonchè quelli compresi entro i m.2,00 di altezza nella parte centrale.

In caso di apparecchiature di rilevamento di tipo diverso, è compito del tecnico incaricato progettare ed eseguire la verifica in modo tale da ottenere risultati sufficientemente attendibili e congruenti con le prescrizioni dell'opera.

Per una completa valutazione del benessere ambientale, si raccomanda di eseguire, contemporaneamente alla presente prova, le misure relative: alla velocità dell'aria, alla temperatura media radiante e all'umidità relativa.

Metodo di calcolo

Per ottenere all'interno di un ambiente una determinata temperatura d'aria (dato di progetto) occorre fornire all'ambiente stesso una quantità di energia termica pari alla somma dell'energia termica necessaria per riscaldare l'aria di ricambio e di quella trasmessa all'esterno del locale attraverso superfici disperdenti e ponti termici.

Il calcolo del fabbisogno termico dell'ambiente (che viene effettuato considerando il regime termico come stazionario, cioè senza considerare le variazioni giornaliere della temperatura esterna e quelle dell'irragiamento solare) è riportato nella norma UNI 7357-74/FA101; (il calcolo del fabbisogno termico, deve rispettare i dettami della Legge n.10 del 9/1/1991 e relativi decreti attuativi vigenti).

RC 3.11.: Temperatura superficiale.

La temperatura delle superfici interne dell'ambiente devono essere contenute entro opportuni valori, al fine di limitare i disagi dovuti sia ad irragiamento sia ad eccessivi moti convettivi dell'aria, con riferimento ad esigenze di benessere igrotermico e tattile.

In sostanza su tutte le superfici dello spazio di fruizione dell'utenza per attività principale con cui l'utente può entrare normalmente in contatto (pareti pavimenti ecc.) deve essere assicurata una temperaturaq superficiale il cui valore sia compreso entro i minimi stabiliti, in funzione della temperatura dell'aria interna previste per le specifiche attività.

RC 3.11.a Specifica di prestazione

Campo di applicazione: tutte le destinazioni in presenza di impianto di riscaldamento.

Livelli di prestazione

La temperatura superficiale, Q i (o Q x , nel caso dei ponti termici), espressa in °C, su tutte le superfici interne di elementi di chiusura e di elementi di partizione relative agli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per attività principale (superfici di pareti perimetrali, pareti interne in prossimità di pareti perimetrali, ecc.), deve essere compresa nell'intervallo pari a ± 3°C rispetto alla temperatura ambiente.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti livelli di prestazione anche nel caso di impianto a pannelli radianti:

Q i £ 25°C nei locali di soggiorno e attività domestiche;

Q i £ 28°C nei locali di circolazione e di cura personale.

Tali prescrizioni sono da riferirsi a tutte le destinazioni d'uso per le quali sia prevista una temperatura dell'aria interna di esercizio per il periodo invernale compresa fra i 18°C e 22°C.

Per temperature d'esercizio nella stagione fredda diverse da quelle sopradette, si dovrà mantenere lo stesso intervallo di oscillazione riferito alla relativa temperatura dell'aria interna (± 5°C).

Per i corpi scaldanti è ammessa una temperatura superficiale comunque inferiore o uguale a 70°C:è consigliata non superiore a 65°C.

Inoltre la temperatura superficiale di tutte le parti calde, con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, deve risultare inferiore o uguale a 70°C.

Per superfici vetrate o infissi, quando sia prevista la raccolta e lo smaltimento dell'acqua formatasi per condensazione, sono ammessi i valori di temperatura indicati nella tabella seguente in funzione dell'estensione della superficie.

S (mq.) (°C)

Meno di 1,00 1

1,25 2

1,35 3

1,50 4

1,60 5

1,80 6

2,10 7

2,40 8

2,80 9

3,50 10

4,50 11

6,00 12

9,00 13

Più di 12,00 14

In ogni caso l'acqua di condensazione non deve arrecare danni permanenti.

Metodo di calcolo

Le grandezze fondamentali da prendere in considerazione nel calcolo sono riportate nella seguente tabella.