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DELIBERA C.C. N°72 DEL 05/09/2001
DATA
DICEMBRE 2001
ELENCO DEI REQUISITI COGENTI
FAMIGLIA 1: RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'
RC 1.1.: Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e
dinamiche di esercizio.
RC 1.2.: Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali.
RC 1.3.: Resistenza meccanica alle vibrazioni.
FAMIGLIA 2: SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
RC 2.1.: Resistenza al fuoco.
RC 2.2.: Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze
nocive in caso di incendio.
RC 2.3.: Limitazione dei rischi di generazione e propagazione
di incendio.
RC 2.4.: Evacuazione in caso di emergenza e accessibiltà
ai mezzi di soccorso.
FAMIGLIA 3: IGIENE SALUTE AMBIENTE
RC 3.1.: Assistenza di emissione di sostanze nocive.
RC 3.2.: Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione,
portata dalle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi.
RC 3.3.: Temperatura di uscita dei fumi.
RC 3.4.: Portata e alimentazione delle reti di distribuzione
acqua per uso idrosanitario
RC 3.5.: Portata delle reti di scarico. Smaltimento delle acque
domestiche e fecali e delle acque reflue industriali.
RC 3.6.: Smaltimento delle acque meteoriche.
RC 3.7.: Tenuta dell'acqua. Impermeabilità.
RC 3.8.: Illuminazione naturale.
RC 3.9.: Oscurabilità.
RC 3.10.:Temperatura dell'aria interna
RC 3.11.:Temperatura superficiale.
RC 3.12.:Ventilazione.
RC 3.13.:Umidità relativa.
RC 3.14.:Protezione delle intrusioni.
FAMIGLIA 4: SICUREZZA DELL'IMPIANTO
RC 4.1 : Sicurezza contro le cadute.
RC 4.2 : Sicurezza di circolazione (attrito)
RC 4.3. :Limitazione rischi di ustione.
RC 4.4. :Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
RC 4 5.: Sicurezza elettrica
RC 4.6.: Sicurezza degli impianti
FAMIGLIA 5: PROTEZIONE DAL RUMORE
RC: 5.1.:Controllo della pressione sonora:benessere udito.
Riferimenti Legge quadro sull'inquinamento acustico (L.26.10.1995,n.447)
FAMIGLIA 6: RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
RC 6.1.: Contenimento dei consumi energetici.
RC 6.2.: Temperatura dell'aria interna.
RC 6.3.: Temperatura dell'acqua.
FAMIGLIA 7: FRUIBILITA', DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE
RC.7.1.: Accessibilità, visitabilità, adattabilità.
RC 7.2.: Disponibilità di spazi minimi.
FAMIGLIA 1
REQUISITI DI RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ
Proposizione esigenzialeSecondo Direttiva 89/106 CEE
Definizione: si intende la resistenza meccanica alle sollecitazioni
statiche e dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali
ed alle vibrazioni. Si definisce resistenza meccanica e stabilità
di un edificio, la capacità di resistere nel suo insieme
e nelle singole parti, alle azioni cui può essere sottoposto
durante la costruzione e utilizzazione. In particolare dovrà
resistere ai carichi e sovraccarichi di esercizio, ai carichi dinamici,
alle vibrazioni di qualsiasi origine, senza che essi provochino
crolli totali o parziali o deformazioni di importanza inammissibile,
il tutto secondo i prescritti coefficienti di sicurezza. L'edificio
e le singole parti dovranno inoltre resistere all'azione di urti,
esplosioni, atti vandalici senza subire danni sproporzionati alla
causa che li ha provocati.
L'edificio deve essere concepito e realizzato in modo tale che
le azioni cui può essere sottoposto durante la costruzione
e l'utilizzazione non provochino:
a. il crollo dell'edificio o di una sua parte;
b. deformazioni di importanza inamissibile;
c. danni alle altre parti dell'opera o alle attrezzature principali
o accessorie in seguito ad una deformazione di primaria importanza
degli elementi portanti;
d. danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati;
Fanno parte della seguente famiglia i seguenti requisiti:
RC 1.1.:Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche
di esercizio
RC 1.2.:Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
RC 1.3.Resistenza meccanica alle vibrazioni
Per tali requisiti la "sicurezza" di una struttura è data
dalla capacità della stessa di resistere all'azione dei carichi
e sovraccarichi statici e dinamici di ogni tipo, con il rispetto
del coefficiente di sicurezza sui materiali, senza il manifestarsi
di eccessive deformazioni.
SPECIFICHE DI PRESTAZIONE
CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni previste dalle norme
nazionali.
I requisiti si intendono soddisfatti se la progettazione, l'esecuzione
ed il collaudo della struttura rispondono ai dettami della specifica
normativa vigente. In particolare si deve tenere conto delle ulteriori
prescrizioni normative nei casi di interventi:
· in zone classificate a rischio sismico;
· in presenza di sollecitazioni accidentali;
· in presenza di vibrazioni.
METODI DI VERIFICA
In sede di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture
si applica la specifica normativa vigente.
In particolare si fa riferimento alle seguenti disposizioni:
- L. 1086/71 e relativi decreti attuativi, per strutture in cemento
armato e metalliche;
- D.M. 20.11.87 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
- D.M. 14/2/92 e successive circolari ministeriali "Norme tecniche
per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per
le strutture metalliche.
- L.64/74 e sucessivi D.M. e circolari ministeriali "Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
relativamente a chiusure e partizioni si fa riferimento alle prescrizioni
definite dalla Normativa UNI.
FAMIGLIA 2
REQUISITI DI SICUREZZA IN CASO Dl INCENDIO
Proposizione esigenziale secondo la Direttiva 89/106 CEE
L'edificio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso
di incendio:
a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita
per un periodo di tempo determinato;
b) la produzione e propagazione del fuoco e del fumo all'interno
delle opere siano limitate;
c) la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitato;
d) gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi
altrimenti;
e) sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di
soccorso.
Dovranno quidi in particolare essere controllati: la infiammabilità
dei materiali della costruzione, la dotazione di impianti, il contenuto
degli edifici, la prossimità di punti di rischio, la compartimentazione,
i tempi di propagazione tra i locali, la resistenza e la reazione
al fuoco delle partizioni, con riferimento a combustibilità,
infiammmabilità, velocità di propagazione della fiamma
ecc.
Fanno parte della seguente famiglia i seguenti requisiti:
RC 2.1.:Resistenza al fuoco
E' data dall'attitudine degli elementi di stuttura, di chiusura
e di partizione interna a conservare le prestazioni utili a garantire
l'incolumità degli utenti per un tempo dato, limitando la
propagazione del fuoco fra ambienti diversi senza subire degradi
o deformazioni incompatibili con la propria funzione.
Specifica di prestazione
La specifica è espressa dalla prestazione di resistenza
al fuoco che indica il tempo durante il quale un elemento costruttivo
conserva:
- stabilità meccanica (R);
- tenuta alle fiamme, ai fumi ed ai gas (E);
- isolamento termico (I).
Gli elementi della struttura portante ed i solai devono garantire
umna resistenza al fuoco REI pari ad un numero adeguato di minuti.
Il requisito si intende soddisfatto quando vengano rispettati gli
ambiti di applicazione e le prescrizioni tecniche e procedurali
previste dalle Norme Nazionali vigenti in materia.
RC 2.2.: Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive
in caso di incendio
E' l'attitudine di materiali e componenti utilizzati negli interventi
edilizi, nonchè negli impianti, a non essere causa aggravante
il rischio di sviluppo d'incendio ed a non sviluppare in fase di
combustione gas e fumi nocivi. Tale prestazione è da ottenere
mediante il controllo dei materiali costituenti l'elemento tecnico,
il suo rivestimento superficiale e i relativi strati di posa, in
relazione alla loro infiammabilità.
Specifica di prestazione
Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni
tecniche e procedurali previste dalle Norme Nazionali vigenti in
materia.
RC 2.3.: Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di
incendio
Il requisito si riferisce al controllo dei seguenti parametri:
- infiammabilità dei materiali della costruzione;
- combustibilità del contenuto degli edifici;
- prossimità dei punti di rischio;
- compartimentazione;
- tempi di propagazione tra locali (velocità di propagazione
della fiamma);
- dotazione di impianto antincendio.
Specifica di prestazione
Nell'intervento edilizio devono essere previsti ed attuati accorgimenti
tipologici tali da conseguire, attraverso il controllo dei parametri
sopra riportati, il rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali
previste dalle Norme Nazionali vigenti in materia.
RC 2.4.:Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità
ai mezzi di soccorso
L'organismo edilizio deve essere dotato di un sistema organizzativo
di vie di fuga, per lo sfollamento rapido e ordinato, nonchè
realizzato in modo tale da consentire una rapida accessibilità
e agevoli manovre ai mezzi ed alle squadre di soccorso.
Specifiche di prestazione
Il sistema organizzativo per l'evacuazione di emergenza dovrà
essere progettato in modo tale che siano rispettati:
- tempi di evacuazione ammissibili;
- le idonee dimensioni delle uscite e vie di uscita;
- accessibilità e praticabilità ai mezzi ed alle
squadre di soccorso.
Inoltre:
- le partizioni fra unità immobiliari diverse abbiano resistenza
al fuoco almeno REI 60;
- nessun percorso di deflusso abbia una larghezza superiore a metri
40 e, negli spazi comuni a più unità immobiliari,
tali percorsi non abbiano larghezze decrescenti e gli infissi possano
aprirsi nel senso del deflusso;
- gli accessi all'area di pertinenza degli edifici a destinazioni
non residenziale abbiano i seguenti requisiti minimi:
- larghezza ml. 3.50
- altezza libera ml. 4.00
- raggio di curvatura ml. 13.00
- pendenza non superiore al 10%
- resistenza al carico t. 20
Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni
tecniche procedurali previste dalle norme nazionali vigenti in materia.
Campo di applicazione (per tutti i requisiti della famiglia): tutte
le destinazioni e/o attività previste dalle Norme Nazionali
vigenti.
Metodi di verifica
- Per gli interventi di edilizi destinati ad attività
assoggettate al controllo del Comitato Provinciale die VV.F (D..M.
16/2/82 e/o tabelle A e B allegate al D.P.R. 26/5/59 n. 689) la
verifica è demandata al controllo dell'oggettiva applicazione
delle normative vigenti svolta dal Comando Provinciale dei VV.F.
ai fini del rilascio del certificato prevenzione incendi.
- Per gli interventi edilizi non soggetti al controllo diretto,
da esercitarsi da parte del tecnico progettista in fase di redazione
del progetto edilizio e successivamente da parte del tecnico verificatore,
dell'effettiva realizzazione di opere ed utilizzo di materiali conformi
alle prescrizioni normative vigenti con particolare riferimento
a:
a) D.M. 26/6/84 relativamente alla infiammmabilità e
combustibilità di materiali ed arredi;
b) Circ. 91 del 14/9/61, norme UNI 9502/3/4 relativamente alle
caratteristiche di materiali e componenti le costruzioni;
c) certificazioni di conformità per materiali e componenti
rilasciata da laboratorio autorizzato ai sensi D.M. 26/3/85;
d) D.M. 16/5/87 n. 246 "Norme di sicurezza antincendio per edifici
di civile abitazione";
e) D.M. 1/2/86 "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione
e l'esercizio di autorimessa e simili";
f) Circ. n. 68 del 25/1/69 "Norme di sicurezza per gli impianti
termici a gas di rete";
g) Circ. n.73 del 29/7/91 "Impianti termici ad olio combustibile
e gasolio";
h) Circ. n. 91 del 14/9/61 "Norme di sicurezza per la protezione
contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile";
i) Norma UNI 9494 "Sistemi di evacuazione fumi".
Per attività non elencate si rimanda alla specifica normativa
in vigore.
Per quanto concerne la corretta installazione e funzionalità
degli impianti si fa riferimento alla specifica certificazione di
regolare esecuzione rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori
(L.5/3/90 n. 46 e D.P.R. 26/8/93 n. 412).
FAMIGLIA 3
REQUISITO DI IGIENE, SALUTE E AMBIENTE
Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE
L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere
l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare
in modo da non provocare:
a) sviluppo di gas tossici;
b) presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi;
c) emissione di radiazioni pericolose;
d) inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo;
e) difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi
o dei rifiuti solidi o liquidi;
f) formazione di umidità su parti o pareti dell'opera.
Fanno parte della presente famiglia i seguenti requisiti:
RC 3.1.: Assenza di emissione di sostanze nocive.
I materiali costituenti gli elementi tecnici che delimitano spazi
chiusi di fruizione dell'utenza (pareti perimetrali, pareti interne,
pareti mobili, solai, pavimenti anche galleggianti, controsoffitti,
porte, ecc.) e gli impianti di fornitura servizi, in particolare
l'impianto idrosanitario, non devono emettere gas, sostanze aeriformi,
polveri o particelle, dannosi o molesti per gli utenti, sia in condizioni
normali che in condizioni critiche (ad esempio sotto l'azione di
elevate temperature, di irraggiamento diretto, o per impregnazione
d'acqua).
Specifica di prestazione
Campo di prestazione: tutte le destinazioni.
Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni
tecniche e procedurali previstedalle norme sull'uso di specifici
materiali da costruzione e quando i livelli di inquinamento riconosciuti
come traccianti delle sostanze presenti sono conformi ai limiti
stabiliti dalle disposizioni in merito. (1) In particolare per la
classe di materiali a base di fibre minerali, non è consentito
l'utilizzo di quelli contenenti fibre di amianto; i materiali a
base di altre fibre minerali ( di vetro ecc.) devono essere trattati
e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre
di superficie e la cessione in questa ambiente; in ogni caso non
è consentito l'utilizzo di materiale di fibre minerali nei
condotti degli impianti di adduzione dell'aria. Deve essere comunque
segnalato l'impiego di fibre minerali ed individuata la localizzazione,
al fine di consentire la messa in opera di opportune azioni di salvaguardia
e/o bonifica in un eventuale successivo intervento di ristrutturazione
o demolizione.
Metodo di verifica
Effetti da controllare:
- integrità di superfici dei materiali a base di fibre minerali;
- qualità dell'aria con riferimento alla presenza di fibre,
cessione di sostanze nell'ambiente.
La verifica viene condotta attraverso una relazione del collaudatore
sulla base del rispetto della normativa vigente, dei criteri dettati
dalla buona tecnica e del controllo della qualità sui materiali
e componenti.
Riferimenti normativi
- Circ. n. 23 del 25.11.91 del Ministero della Sanità
"Usi delle fibre di vetro";
- Legge n. 257 del 27.3.92 "Norme relative alla cessazione dell'impianto
dell'amianto";
- Circ. n. 45 del 10.7.86 del ministero della Sanità
"Piano di intervento e misure tecniche per la individuazione di
materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri
pubblici e privati".
RC 3.2.: Qualità dell'aria:
- smaltimento dei gas di combustione
- portata delle canna di esalazione e delle reti di smaltimento
aeriformi.
Deve essere limitata opportunamente la concentrazione di ossido
di carbonio e di anidride carbonica: andrà controllato lo
smaltimento dei prodotti della combustione negli apparecchi a fiamma
libera, verificando il funzionamento dei dispositivi dei gruppi
termici dell'impianto di climatizzazione, dei riscaldatori di acqua
calda per l’impianto idrosanitario, dell’impianto di smaltimento
aeriformi, ed, in particolare, le loro condizioni di installazione
e di tiraggio dei gas combusti.
Il dimensionamento dell’impianto di smaltimento aeriformi deve
essere tale da garantire una efficace espulsione degli aeriformi
prodotti all’interno degli spazi di fruizione dell’utenza, con riferimento
ad esigenze di fruibilità, sicurezza e benessere respiratorio
olfattivo; nel caso di funzionamento meccanico l’impianto di aspirazione
deve essere dimensionato in modo da assicurare, oltre ad un’efficace
estrazione dell’aria, anche il reintegro della stessa con aria esterna
onde garantire soddisfacenti condizioni ambientali di benessere
respiratorio-olfattivo.
Si veda anche quanto previsto dal requisito RC 3.12.: VENTILAZIONE.
Specifica di prestazione
Campo di applicazione: tutte le destinazioni previste dalla
normativa vigente
Livelli di prestazione
Deve essere garantita la purezza dell'aria.
Per quanto riguarda l’evacuazione dei prodotti della combustione
a seconda del tipo di installazione, dovranno essere adottate le
seguenti soluzioni:
- Impianti termici (secondo art. 1 - comma 1 - lett. f
del D.P.R. n. 412/93):
- Impianti in edifici costituiti da più unità
immobiliari:
ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.P.R. n. 412/93 come modificato
dall’art. 2 del D.P.R. n. 551/99, gli impianti termici siti negli
edifici costituiti da più unità immobiliari devono
essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio
delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti
individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco
dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, le disposizioni del
presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione
di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora
si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni
nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante
prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già
esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco
sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque
adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita
da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio
assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente
a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente
mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che
non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi
funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
In questi ultimi due casi lo scarico a parete può essere
ammesso nel rispetto delle distanze stabilite dalle Norme UNI vigenti.
- Impianti in edifici costituiti da una sola unità
immobiliare (esistenti o di nuova costruzione):
è ammessa la realizzazione di impianti termici con sistemi
di scarico fumi a parete, se prevista dalle norme UNI vigenti.
Per gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o
solido, inoltre, le canne fumarie ed i camini devono essere
realizzati (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici
vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle
prescrizioni di cui alla Legge 13 luglio 1966 n. 615, nonché
del D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391.
- Apparecchi non considerati impianti termici in base all'art.
1, comma 1 lettera f), del D.P.R. n. 412/93 (stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari):
è ammessa l’installazione di tali apparecchi con sistemi
di scarico fumi a parete, se prevista dalle norme UNI vigenti.
Ciascun apparecchio a fiamma libera deve essere dotato, inoltre,
di prese d’aria esterne di opportune dimensioni, secondo la vigente
normativa.
Per le installazioni non regolamentate da specifiche disposizioni
normative, indipendentemente dal tipo di intervento, lo scarico
dei prodotti di combustione deve essere convogliato sempre a tetto
e localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture
di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.
- Altri condotti di evacuazione:
I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione
di cui ai commi precedenti, quando siano suscettibili di produrre
esalazioni nocive o moleste (emissioni di attività produttive,
grandi cucine, ecc.), dovranno anch’essi avere sbocco al di sopra
della copertura dell’edificio.
Nel caso di emissioni poco significative, sarà ammesso che
i condotti sbocchino in diversa posizione solo a condizione che
siano mantenuti ad una distanza da finestre o prese d’aria di locali
abitabili non inferiore a quella prescritta per i condotti di evacuazione
dei prodotti della combustione con scarico orizzontale a parete.
Il Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo,
ha la facoltà di imporre prescrizioni più restrittive
di quelle previste dall’ordinamento nazionale, al fine di evitare
inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza
di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura, in relazione
alle specifiche caratteristiche dei luoghi e degli ambienti.
Metodo di verifica
Effetti da controllare:
- ristagno dei fumi;
- cattiva combustione;
- fughe di gas;
- presenza di gas particolari emessi nell'ambito di cicli produttivi
particolari derivanti anche da soluzioni specifiche;
- modalità di smaltimento dei gas di combustione derivanti
da soluzioni particolari.
Le modalità di verifica e controllo del requisito sono diverse
in relazione al vano di installazione ed al tipo di generatore di
calore e possono presentarsi i seguenti casi:
a) generatore di calore installato in vano tecnico adeguato;
b) generatore di calore di tipo con circuito di combustione
stagna, rispetto al vano nel quale è installato (tipo "C"
Norme UNI-CIG);
c) generatore di calore che preleva l’aria comburente direttamente
dall’ambiente (tipo "B" Norme UNI-CIG).
Nei casi a) e b) la verifica è condotta attraverso una relazione
del tecnico verificatore sulla base del rispetto della normativa
vigente, delle certificazioni rilasciate dall’installatore sui materiali,
componenti e messa in opera, su criteri desunti dalla buona tecnica
e regola d’arte (Legge n. 46/90).
Nel caso c) oltre le verifiche di cui sopra, si potrà procedere,
a giudizio del tecnico verificatore, alla prova in opera per la
determinazione della concentrazione di CO CO2, tenuto
conto che tale prova va effettuata nel locale di installazione del
generatore, mettendo in funzione tutti gli apparecchi esistenti.
Riferimenti normativi vigenti:
- Legge n. 1083 del 6/12/1971: "Norme per la sicurezza
dell’impiego del gas combustibile" e successivi Decreti di
approvazione delle Norme UNI-CIG;
- Legge n.46 del 5/3/90: "Norme per la sicurezza degli
impianti";
- D.P.R. n. 447 del 6/12/91: "Regolamento di attuazione
della Legge n.46 del 5/3/90";
- D.P.R. n. 412 del 26/8/93: "Regolamento recante norme per
la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, quarto comma,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10" modificato ed integrato
ai sensi del D.P.R. n. 551 del 21/12/99 - ed eventuali futuri
aggiornamenti;
- Legge n. 615 del 13/07/66: "Provvedimenti contro l’inquinamento
atmosferico";
- D.P.R. n. 1391 del 22/12/70: "Regolamento per l’esecuzione
della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro
l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti
termici."
RC 3.3.: Temperatura di uscita dei fumi.
Il requisito controlla l' attitudine degli impianti di climatizzazione
ad espellere i fumi dalle canne fumarie a temperature graduate,
al fine di salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento termico dell'aria
esterna, e garantire la massima economia di esercizio.
Campi di applicazione: tutte le destinazioni in presenza di impianti,
solo se previsto dalle norme vigenti.
Metodo di verifica
La verifica viene condotta in opera: il requisito si intende rispettato
se la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo rispondono ai dettami
della specifica normativa in vigore. In particolare si richiama
quanto previsto dalla Legge n. 46 del 5/3/90 e le norme UNI 7129/92
e UNI 9615 per il calcolo dei camini e delle canne fumarie. Inoltre,
per quanto riguarda la conduzione, il controllo e la manutenzione
degli impianti di riscaldamento di potenzialità al focolare
non minore 35kw, si vedano le norme UNI 8364 "Impianti di riscaldamento-Controllo
e manutenzione" e UNI 9317 "Impianti di riscaldamento-Conduzione
e controllo".
RC 3.4.: Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua
per uso idro-sanitario.
Le reti di distribuzione dell' acqua calda e fredda dell' impianto
idrosanitario, devono essere opportunamente dimensionate al fine
di soddisfare le richieste di acqua calda o fredda da parte degli
utenti anche nei periodi di massima contemporaneità. In particolare
la temperatura dell' acqua calda per uso igienico-sanitario, dovrà
essere controllata al fine di contenere i consumi energetici.
Inoltre, le modalità di prelievo dell'acqua destinata all'alimentazione
dell'impianto idrico sanitario devono garantire i livelli di igienicità
richiesti dalle norme vigenti, anche in caso di approvvigionamento
autonomo.
RC 3.4.a Specifica di prestazione (portata)
Campo di applicazione: tutte le destinazioni in presenza di impianto
Detta specifica si applica agli impianti di alimentazione e distribuzione
dell'acqua fredda e calda per gli usi di seguito indicati:
- reti di distribuzione dell'acqua per tutti gli usi igienici o
alimentari ed altri, esclusi solo quelli di processo industriale
e agricolo;
- impianti di produzione, distribuzione e ricircolo dell'acqua
calda.
Livelli di prestazione, calcolo, prova in opera
Si fa riferimento a quanto previsto dalla norma UNI 9182 e, per
quanto concerne la temperatura di esercizio dell'acqua calda per
uso igienico-sanitario, dalla legge n.10 del 9/1/1991 e relativi
decreti di applicazione.
RC 3.4.b Specifica di prestazione (alimentazione da acquedotto)
Campo di applicazione: tutte le destinazioni in presenza di impianto
Livelli di prestazione
Il requisito si intende soddisfatto se l'alimentazione delle reti
di distribuzione acqua è realizzata in modo tale da garantire
la costanza dell'approvvigionamento e la qualità dell'acqua
erogata ai terminali, rispettale prescrizioni tecniche e procedurali
previste dalle Norme vigenti in materia; inoltre valgono le disposizioni
contemplate dalla norma UNI 9182.
In particolare:
in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico, si dovranno rispettare
le Norme previste dall'Ente erogatore. Il raccordo tra la fonte
di approvvigionamento e l'impianto idro-sanitario deve essere realizzato
in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte
di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di giunti,
apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa un'apparecchiatura
che eviti la possibilità del reflusso delle acque di approvvigionamento
(valvola unidirezionale di non ritorno, etc.).
Occorre inoltre assumere le cautele necessarie a evitare contaminazioni
delle acque potabili da parte delle acque reflue.
A tal fine, le condotte di acqua potabile devono essere poste ad
idonea distanza da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e almeno
a 0,50 m. al di sopra di queste ultime.
Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra,
ed in caso di intersezioni, le tubature fognarie, oltre ad essere
costruite in modo da evitare qualsiasi perdita, dovranno essere
collocate per il tratto interessato in un cunicolo con fondo a pareti
impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione. Sono generalmente
sconsigliati gli accumoli di acqua potabile all'interno degli edifici
(ad eccezione degli accumuli previsti da apparecchiature specifiche
come autoclavi, scaldacqua, etc.): nel caso che le soluzioni tecniche
adottate li rendano necessari, le vasche di accumulo devono essere
realizzate in modo tale da impedire eventuali contaminazioni accidentali
dell'acqua (chiusure ermetiche di sicurezza, etc.). In particolare
per quanto riguarda l'uso di apparecchiature ad uso domestico per
il trattamento delle acque potabili, si rimanda a quanto previsto
dal decreto del ministero della Sanità n.443 del 21/12/90
(G.U. n.24 del 29/1/91).
Metodo di verifica
Effetti da controllare:
- qualità dell'acqua erogata;
- modalità di approvvigionamento;
- eventuali apparecchiature ad uso domestico per il trattamento
delle acque potabili.
La verifica della qualità dell'acqua erogata ai terminali
va eseguita secondo il metodo di prova in opera in laboratorio di
seguito specificato. La verifica delle modalità di approvvigionamento
viene condotta secondo il metodo di seguito specificato, che prevede
un giudizio sintetico da parte del collaudatore.
Per quanto attiene la verifica delle idoneità delle apparecchiature
ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili, fatto
salvo l'obbligo della notifica all'A.U.S.L. di competenza dell'avvenuta
installazione, la verifica dovrà aver riguardo fra l'altro
ai seguenti aspetti:
- ubicazione delle stesse in locali igienici,
- rispondenza dei materiali utilizzati alle vigenti normative,
per le parti a contatto con l'acqua;
- presenza di un by-pass automatico o manuale;
- presenza di un dispositivo di non ritorno;
- presenza di punti di prelievo per gli accertamenti analitici
a monte ed a valle dell'impianto, nonchè di un misuratore
di portata;
- rispondenza delle caratteristiche di funzionamento alle prescrizioni
tecniche previste dal D.M. n.443 del 21/12/90;
- certificazione di collaudo ed attestazioni del corretto montaggio
da parte dell'installatore.
Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui alla Legge
5/3/90 n.46"Norme per la sicurezza degli impianti".
Prova in opera/in laboratorio
Il controllo della qualità dell'acqua erogata dai terminali
delle reti di distribuzione acqua avviene mediante prelievo di campionature
da sottoporre a successiva analisi di laboratorio, nei termini previsti
dalle Norme vigenti in materia.
Giudizio
Per quanto riguarda il controllo delle corrette modalità
di approvvigionamento delle reti di distibuzione dell'acqua, la
verifica viene condotta tramite un giudizio sintetico di conformità
da parte del collaudatore.
RC 3.4.c Specifica di prestazione (fonte di approvvigionamento
autonomo in assenza di acquedotto pubblico o privato)
Campo di applicazione: tutte le destinazioni in assenza di acquedotto
pubblico o privato.
Livelli di prestazione
Devono essere note in termini anche solo qualitativi, le caratteristiche
geologiche del sottosuolo, la tipologia (freatico, artesiana) e
la direzione della faldà che si andrà ad utilizzare,
nonchè la connessione eventuale con le altre falde.
Queste conoscenze determinano la scelta sulla migliore tipologia
di opera di presa da utilizzare (pozzo freatico, artesiano, galleria
e/o tubo filtrante).
Le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde attraversate
vengono raggiunte:
- per i pozzi freatici perforati mediante trivellazioni raggiungendo
la profondità necessaria e realizzando le finestrature
nella zona prescelta di presenza d'acqua;
- per i pozzi artesiani che attingono da falde sovrapposte attraverso
gli accorgimenti idonei (cementazione, sigillatura,ecc...) a
ripristinare la separazione originaria delle falde.
Le azioni a tutela da possibili fenomeni di contaminazione delle
acque attinte per cause interne all'opera di presa e/o accidentalui
devono prevedere:
- l'ubicazione dell'opera di presa nel rispetto delle distanze
di sicurezza da fonti di rischio proprie e/o esistenti al contorno
(sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue: pozzi
neri, pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, concimaie, recipienti stoccaggio
liquami), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5 della
delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dall'inquinamento del 4/2/1977 e delle Norme sanitarie vigenti;
- modalità costruttive della testata del pozzo tali da
inserire sistemi di chiusura affidabili;
- l'adozione di idonei interventi per la corretta raccolta ed
allontanamento delle acque meteoriche, nonchè il contenimento
di quelle di infiltrazione;
- la scelta di una tipologia impiantistica e di apparecchiature
specifiche(pompa, autoclave, sistemi unidirezionali di non ritorno,
ecc. ) tecnicamente valide, adeguate e funzionali alle esigenze,
nonchè posizionate in maniera ottimale per agevolare
e rendere sicure le ispezioni e gli intwerventi di manutenzione.
Tutti i pozzi artesiani dovranno essere dotati di apperecchiature
di abbattimento gas(degasatore).Dovranno altresì essere rispettate
le disposizioni previste dalla legge n.319/76 (art.7 così
come modificato dall'art. 3 bis della legge n.62/82) e successive
modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene l'obbligo di installazione
di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.
Metodo di verifica
Effetti da controllare:
- qualità dell'acqua attinta e distribuita;
- caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa.
Il controllo iniziale della qualità dell'acqua attinta ed
erogata, inteso come rispetto dei requisiti di qualità previsti
dalle norme vigenti, deve essere eseguito attraverso campionamenti
e successive analisi di laboratorio.
Detto controllo dovrà avere anche carattere periodico con
una frequenza almeno annuale.
Il controllo delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali
viene espresso dal collaudatore mediante un parere di conformità.
RC 3.5.: Portata delle reti di scarico.
- Smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque
reflue industriali.
Le reti di scarico delle acque domestiche e fecali e delle acque
di rifiuto industriale devono essere opportunamente dimensionate,
ventilate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione.
Inoltre, le modalità di smaltimento devono essere tali da
evitare contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali
nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e garantire un
benessere respiratorio ed olfattivo.
RC 3.5.a Specifica di prestazione: portata delle reti di scarico
Campo di applicazione: tutte le destinazioni
La presente specifica si applica ai sistemi di scarico delle acque
reflue adottati negli edifici ad uso abitazione ed in quelli ad
uso collettivo quali uffici, alberghi, ospedali, scuole, caserme,
servizi generali di industrie, centri spotivi e simili.
Sono esclusi i sistemi relativi a processi di lavorazione e trasformazione
dei prodotti, e comunque i sistemi nei quali le acque reflue possono
essere inquinanti dal punto di vista fisico, chimico e batteriologico.
Livelli di prestazione
I livelli di prestazione, relativi alle portate di scarico degli
apparecchi sanitari installati, sono indicati nella Norma UNI 9183.
Metodi di verifica
Effetti da controllare: ristagno delle acque di scarico, odori
sgradevoli.
Con riferimento al presente requisito, e ai fini del suo soddisfacimento,
nella progettazione, calcolo e collaudo, si tiene conto di quanto
indicato nella Norma UNI 9183, anche in riferimento alla necessità
di ventilazione.
RC 3.5.b Specifica di prestazione: smaltimento delle acque domestiche,
fecali e delle acque reflue industriali
Campo di applicazione: tutte le destinazioni
Livelli di prestazione
Il requisito si intende soddisfatto se sono rispettate le prescrizioni
tecniche e procedurali previste dalle Norme presenti in materia;
in particolare si applicano le disposizioni contemplate dalla norma
UNI 9183.
In dettaglio, devono essere comunque rispettate le prescrizioni
di seguito specificate.
Tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura
dinamica quando presente, ad eccezione di quelle che il servizio
pubblico competente giudichi incompatibili con il trattamento di
depurazione centralizzato previsto dal Comune in base alla normativa
vigente.
Il raccordo tra la rete di smaltimento e la pubblica fognatura
deve essere realizzato in modo tale da evitare dispersioni, e deve
prevedere un sifone a perfetta chiusura idraulica.
Per le zone non servite da fognatura dinamica, lo smaltimento delle
acque reflue deve avvenire nel rispetto della legge n.319/76 per
gli insediamenti produttivi, della L.R.n.7/83, per quanto attiene
lo scarico nei corpi idrici superficiali, e delle disposizioni di
cui alla Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle
acque dall'inquinamento del 4/2/77 (s.o.g.u. 48 DEL 21/2/77) per
quanto attiene la difesa sul suolo.
In tutti i casi dovrà essere realizzato un idoneo e facilmente
accessibile pozzetto di ispezione e prelievo, ai sensi della Legge
n.319/76, prima della confluenza nel corpo recettore.
Metodo di verifica
Prevede un giudizio sintetico da parte del collaudatore sulla base
dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonchè sul controllo
di qualità sui materiali e componenti, tramite certificazione
delle loro caratteristiche rilevate con prove di laboratorio in
base alle Normative vigenti per i diversi materiali. Il controllo
della rispondenza al requisito delle soluzioni tecniche adottate
si basa su una ispezione visiva dettagliata (anche in corso d'opera).
In particolare andranno controllate:
- l'adeguatezza delle caratteristiche di impermeabilità
(anche nel tempo) dei materiali utilizzati (sia per il materiale
o componente in quanto tale che per i giunti e le sigillature) eventualmente
anche tramite certificazioni basate su prove eseguite in laboratorio
secondo le modalità previste dalle Norme relative ai diversi
materiali;
- le modalità di esecuzione e posa in opera, in particolare
per quanto riguarda i giunti e le sigillature.
RC 3.6.: Smaltimento delle acque meteoriche
La rete di scarico dei pluviali e la rete di raccolta delle acque
superficiali devono essere oppurtunamente dimensionate ed ubicate
al fine di garantire una buona evacuazione delle stesse.
Specifica di prestazione
Campo di applicazione: tutte le destinazioni
Livelli di prestazione
Devono essere rispettati i livelli di prestazione indicati dalla
Norma UNI 9184.
Metodo di verifica
Effetti da controllare: ristagno delle acque di scarico.
Con riferimento al presente requisito, e ai fini del suo soddisfacimento,
nella progettazione valgono le indicazioni contenute nel metodo
di calcolo previsto dalla Norma UNI 9184; in casi particolari, a
giudizio del collaudatore, si ricorre anche al metodo di prova in
opera previsto dalla stessa Norma UNI.
RC 3.7.: Tenuta all'acqua-impermeabilità.
Attitudine delle chiusure verticali e delle chiusure superiori
ad impedire l'infiltrazione di acqua battente nelle zone in cui
l'acqua può danneggiare la chiusura stessa o raggiungere
l'interno degli edifici, o comunque ambienti e/o elementi che non
siano stati progettati per non essere bagnati.(2)
Attitudine delle pareti interne verticali e dei solai di locali
umidi ad impedire l'infiltrazione d'acqua.(3)
Deve essere inoltre garantita una adeguata impermeabilità
degli elementi tecnici destinati alla distribuzione, allo smaltimento
o, più in generale, al contenimento di liquidi.
RC 3.7.a Specifica di prestazione (infissi esterni)
Campo di applicazione: tutte le destinazioni
Livelli di prestazione
Per quanto concerne le chiusure verticali esterne, quali infissi
esterni e facciate continue, si rimanda a quanto definito dalla
Normativa UNI 7979, che classifica gli infissi esterni in base alla
tenuta all'acqua, permeabilità all'aria, resistenza al vento.
La scelta della classe di prestazione dell'infisso, di competenza
del progettista, va fatta in funzione delle condizioni nelle quali
l'infisso si troverà ad operare (zona climatica, zona di
vento, altezza dell'edificio) e della destinazione d'uso. A tal
fine si forniscono di seguito gli elementi utili per la scelta della
classe dell'infisso, con riferimento alla Normativa UNI 7979.
Tali criteri di scelta sono raccomandati per gli infissi esterni
di complessi edilizi con destinazione residenziale, direzionale,
terziaria di servizio, alberghiera e assimilabili. Sono altresì
cogenti in caso di facciate continue.
Metodo di verifica
La verifica viene condotta secondo un giudizio sintetico da parte
del collaudatore sulla base dei criteri dettati dalla buona tecnica
di esecuzione ed installazione, dalla rispondenza al requisito delle
soluzioni tecniche adottate, dal controllo dei certificati, rilasciati
dal produttore, attestanti la classe di prestazione dell'infisso
montato.
In assenza di certificazione dell'infisso il controllo verificherà
la qualità del prodotto installato e la corretta messa in
opera, attraverso un giudizio sintetico sulla base di parametri
presi inb considerazione dalla Normativa citata.
RC 3.7.b Specifica di prestazione (chiusure)
Campo di applicazione: tutte le destinazioni
Nessuna infiltrazione d'acqua attraverso l'elemento stesso, i giunti
tra gli elementi, le connessioni con altri elementi tecnici (coperture,
solai, infissi, ecc..).
Inoltre non debbono esistere possibilità di infiltrazioni
in corrispondenza di eventuali punti di accumulo di neve o grandine.
Metodo di verifica
Il metodo di verifica deve riguardare un controllo sui seguenti
elementi: chiusure verticali, pareti perimetrali verticali, chiusura
superiore (tetto, terrazzi, ..), pareti contro terra, elementi di
impianti contenenti liquidi.
Effetti da controllare:
- infiltrazione d'acqua
- assorbimento d'acqua-impregnazione.
La verifica viene condotta secondo un giudizio sintetico da parte
del collaudatore sulla base dei criteri dettati dalla buona tecnica,
dalla rispondenza al requisito delle soluzioni tecniche adottate,
da una ispezione visiva dettagliata e/o dal controllo dei certificati
di conformità dei materiali e componenti adottati.
In particolare andranno controllate:
- l'adeguatezza delle caratteristiche di impermeabilità
(anche nel tempo) dei materiali utilizzati eventualmente anche tramite
certificazioni basate su prove eseguite in laboratorio secondo le
modalità previste dalle norme relative ai diversi materiali;
- le modalità di esecuzione e posa in opera, in particolare
per quanto riguarda i giunti, le impermeabilizzazioni e le sigillature.
Una particolare attenzione andrà posta nel controllo delle
soluzioni adottate per la protezione delle connessioni con altri
elementi tecnici, delle testate, degli elementi esposti alle intemperie
(velette, parapetti, etc.), alla tenuta degli infissi (classe di
prestazione; Norma UNI 7979), all'evacuazione delle acque meteoriche
sulla chiusura superiore esterna (tetto, terrazza,...).
RC 3.8.: Illuminazione naturale.
L' illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza
per attività principale deve essere tale da assicurare le
condizioni ambientali di benessere visivo.
A tal fine, tutti gli spazi in oggetto devono godere di illuminazione
naturale diretta tramite aperture, di dimensioni tali da assicurare
un idoneo livello del fattore medio di luce diurna.
RC 3.8.a Specifica di prestazione
Campo di applicazione: destinazione residenziale e assimilabili
quale alberghiera, sanitaria, ecc.I livelli di prestazione sono
definiti dal fattore medio di luce diurna, espresso in %,
come rapporto fra l'illuminamento medio degli spazi chiusi di fruizione
e l'illuminamento nelle identiche condizioni di tempo e di luogo
su una superficie orizzontale esposta all'aperto, ricevuto dall'intera
volta celeste, senza irraggiamento diretto del sole (esposizione
verso Nord), e dal rapporto di illuminazione (Ri) conteggiato
considerando la superfice finestrata al lordo dei telai dedotta
quella posta ad una altezza inferiore a m.0.60 dal pavimento in
rapporto alla superfice utile netta del vano.
Livelli di prestazione
Con riferimento alla destinazione residenziale, e specificatamente
per gli spazi di fruizione per le attività principali (ad
esempio destinati ad attività di lavoro, soggiorno, studioecc.,
ad esclusione quindi degli spazi destinati a ripostigli, bagni ed
altri spazi chiusi destinati ad attività secondarie), il
requisito si intende soddisfatto se il fattore medio di luce
diurna ³ 2%.
Per gli stessi spazi deve essere garantita una superficie finestrata
minima pari ad 1/8 della superficie del pavimento, (D.M. 5.7.1975
art. 5)
Il requisito si intende rispettato se entrambi i livelli minimi
vengono raggiunti. (4)
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che mantengono
la destinazione residenziale precedente, qualora non si raggiungano
i livelli previsti e non sia possibile intervenire (edifici vincolati
e/o classificati), il progettista dovrà precisare il valore
medio di luce diurna o del rapporto di illuminazione, nonchè
gli interventi proposti per consentire un eventuale miglioramento
della situazione preesistente.
L'atto di concessione (o autorizzazione) comunale riporterà
espressamente la previsione progettuale di mancato raggiungimento
del livello di prestazione. In sede di verifica finale si dovrà
procedere comunque alla prova in opera di misurazione del fattore
medio di luce diurna (o del rapporto di Ri), secondo il metodo previsto,
ed il valore aggiunto, che sarà congruente con quanto denunciato
in fase progettuale, sarà riportato nella scheda tecnica
descritta allegata al certificato di conformità edilizia.
Per il recupero alla residenza di spazi precedentemente destinati
ad altre attività o non utilizzati, nella stessa situazione
precedente (vincoli esterni), il requisito si intende rispettato
se Ri ³ 1/16.
Metodo di verifica
Il requisito si intende rispettato se viene applicata una delle
soluzioniconvenzionali conformi indicate successivamente.
Soluzione A
Determinazione del fattore medio di luce diurna (h m) attraverso
il modello di calcolo seguente:
h m ³ 2%
dovrà risultare il rapporto illuminante Ri ³ 1/8.
Soluzione B
Il requisito si intende soddisfatto se sono riportate le seguenti
condizioni:
1. Rapporto illuminante Ri ³ 1/8.
2. Superfici vetrate con coefficienti di trasparenza ³
0,7.
3. Profondità dei vani, misurata perpendicolarmente al
piano della parete finestrata, minore o uguale a 2,5 volte l'altezza
utile dei vani stessi.
4. Per vani che si affacciano sotto a porticati, il rapporto
illuminante Ri va calcolato con riferimento alla superficie del
pavimento dell'ambiente interessato, aumentato della quota di superficie
del porticato prospiciente l'ambiente stasso.
5. Per i vani con superficie illuminante interessata da balconi
o aggetti sovrastanti di profondità superiore ad 1,00 m.,
la dimensione della superficie illuminante, definita dal rapporto
Ri ³ 1/8, dovrà essere aumentata di 0,05 mq. ogni 5
cm. di ulteriore aggetto altre 1,00 m.
6. La superficie illuminante va conteggiata al netto di velette,
elementi strutturali o altri ostacoli che ostruiscano o riducano
l'effettiva superficie illuminante.
7. Qualora i vani si affaccino esclusivamente su cortili debbono
essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
7.1 l'area dei cortili deve risultare maggiore o uguale ad
1/5 della somma delle superfici (senza detrazioni dei vuoti)
che la determinano.
7.2 L'altezza massima dei muri che delimitano il cortile deve
risultare inferiore o uguale a 1,5 volte la media delle distanze
fra le pareti opposte.
7.3 Distanza normale minima da ciascuna finestra al muro opposto
³ 6m.
7.4 L'area dei cortili si intende netta da quella delle proiezioni
orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda
che risulti maggiore o uguale a 1/20 dell'area del cortile.
Prova in opera
Verifica del h m
Si scelgono sulla base dei fattori che determinano la prestazione
considerata, gli alloggi ed i locali con caratteristiche tali da
poterli definire come i più "sfavorevoli".
Misurare l'illuminamento interno Ei in altri tre punti posti a
m.0,90 dal pavimento ed allineati ad una distanza di m.1,50 dalle
pareti contenenti le finestre e superiore a 0,60 dalle pareti laterali.
Le misure di illuminamento esterno E0 saranno eseguite su un
piano orrizzontale posto in prossimità dell'alloggio ed in
grado di vedere l'intera volta celeste senza essere sottoposto all'irraggiamento
diretto del sole (in protica con cielo coperto).
Effettuare possibilmente le due misure di illuminamento interno
Ei ed esterno E0 possibilmente con il luxmetro a doppia cella
o contemporaneamente con due luxmetri dei quali sia stata precedentemente
verificata la congruenza. In caso contrario eseguire le due misure
alternative con frequenza tanto maggiore quanto più mutevoli
sono le condizioni di illuminazione esterna.
Il valore di h m è ottenuto dal rapporto:
h m = Eim / E0m
dove Eim rappresenta il valore medio dei valori di illuminamento
rilevati all'interno della zona di misura ed E0m il valore medio
dei valori di illuminamento esterno rilevati durante le misure.
Verifica del Ri
Si procede attraverso la misurazione diretta del vano al lordo
dei telai.
RC 3.8.b Specifica di prestazione
Campo di applicazione: tutte le destinazioni d'uso ove è
prevista la permanenza di persone (luoghi di lavoro).
Livello di prestazione
Il requisito si intende rispettato se, negli spazi di attività
principale, si hanno i seguenti valori del rapporto di illuminamento
(Ri) e del fattore medio di luce diurna (h m):
Ri ³ 1/8 per locali con Su £ 1000 mq
Ri ³ 1/10 per locali con Su > 1000 mq
è inoltre raccomandato h m ³ 2%
La superficie finestrata può essere collocata parte a parete
e parte a soffitto in modo tale da garantire condizioni di illuminazioni
uniformi.
Per particolari soluzioni architettoniche (centri commerciali con
gallerie interne, centri polivalenti con artigianato di servizio,
commercio, ecc., soluzioni open-space e altre configurazioni) e/o
per particolari esigenze connesse con l'attività specifica,
è possibile derogare dai suddetti livelli, purchè
venga garantito un valore h m ³ 2% in corrispondenza dei
punti fissi di lavoro (casse, posti fissi di lavorazione, zona uffici
ecc.) e comunque su aree individuate sui disegni di progetto di
superficie almeno pari al 15% di quella totale destinata all'attività
principale.
Per destinazioni specifiche quali ospedali, case di cura, strutture
scolastiche di ogni orine e grado, locali di pubblico spettacolo,
musei, funzioni culturali, ricreative e sportive, si applicano le
specifiche disposizioni vigenti.
Interventi sull'esistente
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che mantengono
la stessa destinazione d'uso, qualora non si raggiungano i livelli
previsti e non sia possibile intervenire per vincoli oggettivi sul
numero e dimensione delle aperture (edifici vincolati e/o classificati),
il progettista dovrà precisare il valore del fattore medio
di luce diurna h m o del rapporto Ri raggiunto in fase di progettazione,
nonchè gli interventi proposti per conseguire un eventuale
miglioramento della situazione preesistente.
L'atto di concessione (o autorizzazione) comunale riporterà
espressamente la previsione progettuale di mancato raggiungimento
del livello di prestazione; il valore raggiunto che sarà
congruente con quanto denunciato in fase di progettazione, sarà
riportato nella scheda tecnica descrittiva allegata al certificato
di conformità edilizia.
Per il recupero di spazi precedentemente destinati ad altra attività
o non utilizzati, nella stessa situazione precedente (vincolo esterni),
il requisito si intende rispettato se Ri ³ 1/16
Verifiche
Quanto riportato nella specifica 3.8.a.
RC 3.9.: Oscurabilità.
Negli spazi chiusi per attività principale deve essere possibile
ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione
alle attività svolte dall'utente al fine di:
- evitare i disagi provocati da un'insufficiente attenuazione
della luce entrante, in relazione ad attività di riposo e
sonno;
- contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di benessere
igrotermico ed estivo.
Anche negli spazi chiusi di pertinenza deve essere possibile ottenere,
quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività
svolte dall'utente, onde evitare:
- condizioni non adatte alla conservazione di alimenti e/o cose;
- eccessivi apporti di calore durante la stagione estiva.
Specifiche di prestazione
Campi di applicazione: funzione residenziale e assimilabile quale
alberghiera, sanitaria e per gli spazi destinati al riposo e sonno.
Livelli di prestazione
Spazi chiusi per attività principali
Il livello di illuminamento, E, espresso in lux, deve poter essere
regolabile fino ad ottenere:
E £ 0,2 lux
Debbono inoltre essere eliminabili le proiezioni localizzate di
raggi luminosi negli spazi destinati a lavoro, riposo, sonno, e
attività similari.
E' comunque essenziale che l'oscuramento sia regolabile secondo
l'esigenza dell'utente.
Spazi chiusi di pertinenza
Il livello di illuminamento, E, espresso in lux, deve essere regolabile
fino ad ottenere:
E £ 0,5 lux
Metodo di verifica
Effetti da controllare: insufficente attenzione alla luce entrante.
La prestazione viene misurata dal livello di illuminamento, E (lux).
Prova in opera (valido per bassi livelli luminosi)
Eseguire le misure del livello di illuminamento E mediante un luxmetro,
almeno due ore dopo il tramonto o prima dell'alba, a più
di 1,50 m. dalle finestre dell'ambiente, con un dispositivo di oscuramento
chiusi, luci dello spazio in esame spente ed illuminazione stradale
accesa o fonte illuminante il centro delle finestre con 20 lux.
Vericalmente inoltre visivamente se si mformano raggi luminosi localizzati.
Il tecnico verificatore, nei casi più semplici e ricorrenti,
potrà procedere con un giudizio sintetico tenuto conto delle
soluzioni adottate e dei materiali impiegati.
Per le funzioni diverse da quelle indicate, il requisito è
raccomandato se non previsto da specifiche normative vigenti.
RC 3.10.: Temperatura dell'aria interna.
Gli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per attività principale,
per attività secondaria e gli spazi chiusi di circolazione
e di collegamento devono essere tali che, nella stagione fredda,
sia assicurata in ogni loro parte una temperatura dell'aria in tali
spazi deve essere contenuta entro opportuni valori e non deve presentare
eccessive disuniformità nello spazio e nel tempo, con riferimento
ad esigenze di benessere igrotermico invernale.
Inoltre, nella stagione fredda, la temperatura dell'aria, negli
spazi chiusi riscaldati, dovrà essere opportunamente limitata
al fine di contenere i consumi energetici per riscaldamento, con
riferimento ad esigenze di economia di esercizio.
RC 3.10.a: Specifica di prestazione
Campo di applicazione: tutte le destinazioni ove sia prevista la
climatizzazione degli ambienti.
Per gli edifici ad attività individuali ed artigianali si
veda il D.M. 23/11/1982.
Livelli di prestazione
Il requisito si intende soddisfatto se la progettazione, esecuzione
e collaudo degli spazi in esame rispondono ai dettami della specifica
normativa in vigore, ed in particolare della Legge 9/1/1991 n.10
e dei relativi regolamenti attuativi.
Spazi chiusi per attività principale e secondaria
La temperatura dell'aria interna, ti, espressa in °C nella stagine
fredda (da considerarsi i periodi indicati dal D.M. 7/10/1991 in
funzione della zona climatica di appartenenza del Comune), deve
risultare anche negli spazi destinati al deposito e simili:
ti ³ 4°C
Il requisito si intende soddisfatto se le parti di involucro esterno
fuori dalla terra hanno una massa ³ 150 kg/mq. senza isolamento
o ³ 125 kg/mq. con isolamento esterno.
Spazi chiusi di circolazione e di collegamento ad uso comune
La temperatura dell'aria interna ti, espressa in °C, nella stagione
fredda (rif. D.M. 7/10/1991) deverisultare:
ti ³ 7°C
Metodo di verifica
La determinazione del valore della temperatura dell'aria interna,
ai fini della compilazione della scheda descrittiva, va eseguita
secondo il metodo di prova in opera; si potranno tenere in conto
le indicazioni contenute nel metodo di calcolo di seguito specificato.
Prova in opera
Si scelgono sulla base dei fattori che determinano la prestazione
considerata, gli alloggi ed i locali con caratteristiche tali da
poter definire come i più, sfavorevoli (vedi anche "Metodo
di calcolo").
Disponendo di apparecchiature per il controllo periodico e la registrazione
continua dei dati rilevati, la prova può essere svolta effettuando
la misura della temperatura dell'aria interna ti, ogni 15 minuti
per un tempo complessivo di 24 ore, schermando l'elemento sensibile
dall'influenza di notevoli effetti radianti, di norma nella parte
centrale dell'ambiente e comunque ad una distanza D ³ 0,6 m.
dalle pareti e ad un'altezza di m.1,80 dal pavimento. Contemporaneamente
alla misura della temperatura dell'aria interna si effettui la misura
della temperatura dell'aria esterna.
Nel caso sia presente un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente, si procede:
- selezionare, mediante l'apposito selettore, un valore di temperatura
intermedio tra il minimo ed il massimo previsti dal selettore stasso;
- rilevare la temperatura dell'aria interna e contemporaneamente,
lo stato di funzionamento del terminale/i dell'impianto di climatizzazionedell'ambiente
considerato;
- calcolare la differenza tra la temperatura massima rilevata
nelle 24 ore e quella minima;
- se la differenza di cui al punto precedente è superiore
ad 1°C è necessario valutare la congruenza dello stato di
funzionamento dei terminali dell'impianto di climatizzazione con
le variazioni di temperatura dell'aria interna.
Se durante il periodo di rilevazione di 24 ore la temperatura dell'aria
interna è scasa sotto il valore minimo previsto, è
necessario ripetere la misura selezionando un valore massimo previsto
dal selettore.
Se, viceversa, durante il periodo di rilevazione di 24 ore la temperatura
dell'aria interna a superato il valore massimo previsto, è
necessario ripetere la misura selezionando un valore di temperatura
pari al valore minimo previsto dal selettore.
Per quanto riguarda le variazioni nello spazio, sono da rilevare
le temperature in punti particolari quali: punti situati a m.0,25
dalle chiusure orrizzontali e verticali, a m.1,00 dalle sorgenti
di calore, nonchè quelli compresi entro i m.2,00 di altezza
nella parte centrale.
In caso di apparecchiature di rilevamento di tipo diverso, è
compito del tecnico incaricato progettare ed eseguire la verifica
in modo tale da ottenere risultati sufficientemente attendibili
e congruenti con le prescrizioni dell'opera.
Per una completa valutazione del benessere ambientale, si raccomanda
di eseguire, contemporaneamente alla presente prova, le misure relative:
alla velocità dell'aria, alla temperatura media radiante
e all'umidità relativa.
Metodo di calcolo
Per ottenere all'interno di un ambiente una determinata temperatura
d'aria (dato di progetto) occorre fornire all'ambiente stesso una
quantità di energia termica pari alla somma dell'energia
termica necessaria per riscaldare l'aria di ricambio e di quella
trasmessa all'esterno del locale attraverso superfici disperdenti
e ponti termici.
Il calcolo del fabbisogno termico dell'ambiente (che viene effettuato
considerando il regime termico come stazionario, cioè senza
considerare le variazioni giornaliere della temperatura esterna
e quelle dell'irragiamento solare) è riportato nella norma
UNI 7357-74/FA101; (il calcolo del fabbisogno termico, deve rispettare
i dettami della Legge n.10 del 9/1/1991 e relativi decreti attuativi
vigenti).
RC 3.11.: Temperatura superficiale.
La temperatura delle superfici interne dell'ambiente devono essere
contenute entro opportuni valori, al fine di limitare i disagi dovuti
sia ad irragiamento sia ad eccessivi moti convettivi dell'aria,
con riferimento ad esigenze di benessere igrotermico e tattile.
In sostanza su tutte le superfici dello spazio di fruizione dell'utenza
per attività principale con cui l'utente può entrare
normalmente in contatto (pareti pavimenti ecc.) deve essere assicurata
una temperaturaq superficiale il cui valore sia compreso entro i
minimi stabiliti, in funzione della temperatura dell'aria interna
previste per le specifiche attività.
RC 3.11.a Specifica di prestazione
Campo di applicazione: tutte le destinazioni in presenza di impianto
di riscaldamento.
Livelli di prestazione
La temperatura superficiale, Q i (o Q x , nel caso dei
ponti termici), espressa in °C, su tutte le superfici interne di
elementi di chiusura e di elementi di partizione relative agli spazi
chiusi di fruizione dell'utenza per attività principale (superfici
di pareti perimetrali, pareti interne in prossimità di pareti
perimetrali, ecc.), deve essere compresa nell'intervallo pari a
± 3°C rispetto alla temperatura ambiente.
Devono inoltre essere rispettati i seguenti livelli di prestazione
anche nel caso di impianto a pannelli radianti:
Q i £ 25°C nei locali di soggiorno e attività domestiche;
Q i £ 28°C nei locali di circolazione e di cura personale.
Tali prescrizioni sono da riferirsi a tutte le destinazioni d'uso
per le quali sia prevista una temperatura dell'aria interna di esercizio
per il periodo invernale compresa fra i 18°C e 22°C.
Per temperature d'esercizio nella stagione fredda diverse da quelle
sopradette, si dovrà mantenere lo stesso intervallo di oscillazione
riferito alla relativa temperatura dell'aria interna (± 5°C).
Per i corpi scaldanti è ammessa una temperatura superficiale
comunque inferiore o uguale a 70°C:è consigliata non superiore
a 65°C.
Inoltre la temperatura superficiale di tutte le parti calde, con
cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, deve risultare
inferiore o uguale a 70°C.
Per superfici vetrate o infissi, quando sia prevista la raccolta
e lo smaltimento dell'acqua formatasi per condensazione, sono ammessi
i valori di temperatura indicati nella tabella seguente in funzione
dell'estensione della superficie.
S (mq.) (°C)
Meno di 1,00 1
1,25 2
1,35 3
1,50 4
1,60 5
1,80 6
2,10 7
2,40 8
2,80 9
3,50 10
4,50 11
6,00 12
9,00 13
Più di 12,00 14
In ogni caso l'acqua di condensazione non deve arrecare danni permanenti.
Metodo di calcolo
Le grandezze fondamentali da prendere in considerazione nel calcolo
sono riportate nella seguente tabella.
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