|
Simbolo
|
Definizione
|
Unità di misura
|
|
tip
|
Temperatura di progetto dell'aria interna
(normalmente assunta pari a 20°C)
|
°C
|
|
tep
|
Temperatura di progetto dell'aria esterna.
Per partizioni interne deve essere calcolata la temperatura
del locale attiguo
|
°C
|
|
ts
|
Temperatura del fluido vettore circolante all'interno di
scambiatori di calore
|
°C
|
|
a i
|
Addutanza unitaria delle superfici interne degli elementi
disperdenti; assume i seguenti valori:
- 9W/mq°C per soffitti
- 8W/mq°C per pareti verticali
- 6W/mq°C per pavimenti
|
W/mq°C
|
|
K
|
Trasmittenza unitaria delle superfici disperdenti
|
W/mq°C
|
|
S
|
Area delle superfici disperdenti
|
|
Per il calcolo della temperatura superficiale di pareti appartenenti
a chiusure e/o portizioni, si impiega la seguente espressione:
J i = tip - [
K(tip - tep)]
a i
Tale formula va estesa a tutte le superfici interne degli elementi
disperdenti che delimitano il volume dell'ambiente e non è
applicabile per ponti termici d'angolo.
RC 3.12.: Ventilazione.
La ventilazione negli spazi chiusi è finalizzata a:
- limitare il grado di umidità relativa, onde garantire
adeguati livelli di benessere igrotermico invernale;
- contribuire al raggiungimento di un sufficiente benessere
igrotermico estivo;
- assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo;
- assicurare un adeguato ricambio d'aria, onde evitare l'insorgenza
di problemi connessi alla presenza di un'eccessiva quantità
di vapore acqua nell'ambiente, ristagni di aria calda, impurità
dell'aria, formazione di colonie batteriche, gas nocivi.
In sostanza, in tutti gli spazi chiusi per attività principale
e secondaria deve essere evitata una cattiva qualità dell'aria
tramite la predisposizione di finestre apribili di dimensioni e
conformazione atte ad assicurare un adeguato numero di ricambi d'aria
orario; è consentita l'installazione di servizi igienici
in ambienti non direttamente illuminati ed areati dall'esterno purchè
sia comunque assicurato un idoneo numero di ricambi di aria orario.
Negli spazi chiusi di circolazione e collegamento il ricambio d'aria
deve essere ottenuto tramite la presenza di finestre apribili di
adeguata dimensione.
RC 3.12.a Specifica di prestazione
Campo di applicazione: funzioni residenziale, alberghiera, terziaria
e di servizio, sanitaria, strutture collettive.
Livelli di prestazione
Sono espressi in numeri di ricambi d'aria orario continui, n(mc/hmc),
che rappresenta il rapporto tra il volume d'aria rinnovato in un'ora
all'interno di un determinato spazio chiuso medesimo.
Fatte salve le prescrizioni derivanti da normative vigenti per
specifiche attività, quali ospedali scuole, sale di pubblico
spettacolo, etc., i livelli di prestazione indicati debbono essere
conseguiti attraverso ricambi d'aria continui dalla permeabilità
degli infissi, e dalle prese d'aria esterna integrate, laddove non
sufficienti, con ventilazione meccanica continua.
Considerato che il raggiungimento del livello di prestazione richiesto
è strettamente connesso con quello dell'illuminazione qualora
detto livello non venga raggiunto a causa di superfici illuminanti
inferiori, ovvero non apribili, dovrà essere comunque garantito
il numero di ricambi d'aria orari continui previsti mediante ventilazione
meccanica. In particolare si richiama l'art.43 della L.n.457/78
e gli artt. 18 e 19 della L. n.166/75. L'affaccio unico è
consentito solo per i monolocali o mini alloggi fino a 45 mq.
I livelli da raggiungere sono i seguenti:
Spazi ad uso residenziale
(Attività principale)
Superficie apribile delle finestre ³
a 1/8 della superficie di pavimento (ricambio d'aria discontinuo)
- n ³ 0,5 mc/hmc (raccomandato:
n ³ 1 mc/hmc con ricircolo)
- cucine in aggiunta n 3 mc/hmc inseribile in corrispondenza dei
punti di cottura con collegamento esterno tramite canna di esalazione.
(Attività secondaria)
- bagni non areati direttamente: n ³
5mc/hmc, temporizzato concollegamento esterno.
Spazio ad uso comune per attività collettiva
n ³ 20 mc/hmc (o determinabile
in relazione alla capienza dello spazio in 30 mc/h per persona)
Spazio di circolazione e di collegamento ad uso comune
n ³ 0,5 mc/hmc
Spazi con destinazione terziaria e di servizio
n ³ 2,5 - 5 mc/hmc
Sono fatte salve prescrizioni particolari per destinazioni ed usi
specifici.
Metodo di calcolo
Sono possibili due metodi di calcolo qui non riportati per la determinazione
del numero di ricambi d'aria continui e un metodo valido per un
numero di ricambi d'aria discontinui. Tali metodi benchè
non diano risultati di assoluta precisione, sono da ritenersi validi
per gli scopi che si intendono perseguire.
Le grandezze fondamentali da prendere in considerazione nel calcolo
sono riportate nella seguente tabella (tab. 1)
Tab. 1
|
Simbolo
|
Definizione
|
Unità di misura
|
|
V
|
Volume dell'ambiente
|
mc
|
|
h
|
Dimensione verticale della superficie libera dell'infisso
|
m
|
|
Sl min
|
Superficie minima di passaggio dell'aria di ricambio
|
mq
|
|
Ii
|
Lunghezza dei giunti delle superfici apribili
|
m
|
Metodo di misura
Dopo aver messo in funzione l'impianto di ventilazione, misure,
a porte e finestre chiuse, la portata Q [
mc/h] dell'impianto di estrazione
dell'aria.
Ricavare il numero di ricambi d'aria garantiti dall'impianto mediante
la seguente formula: Q
n = --------------
V
dove V è il volume dell'ambiente, espresso in mc.
RC 3.12.b Specifica di prestazione
Campo di applicazione: tutte le altre escluso gli allevamenti zootecnici
per i quali si rimanda alla normativa specifica.
Livelli di prestazione
Tutti i locali devono essere dotati di superfici finestrate e apribili
³ a 1/20 della superficie del pavimento
in relazione al tipo di attività svolta.
Almeno il 50% della superficie apribile deve essere a parete e
le finestre situate in copertina devono avere meccanismi di apertura
facilmente azionabili dal basso.
Di massima le aperture devono essere uniformemente uniformemente
distribuite sulle superfici esterne, onde favorire un migliore ricambio
d'aria.
Eventuali sistemi di ventilazione forzata, climatizzazione o condizionamento
non possono essere sostitutivi della ventilazione naturale, tranne
i casi in cui l'apertura di finestre è in conflitto con le
esigenze tecniche o tipologiche delle attività svolte, es.
cinematografi, sale operatorie, caveau, ecc.
Per quanto concerne impianti di condizionamento o climatizzazione
si rimanda alle specifiche normative vigenti che fanno riferimento
a norme UNI, ASHRAE, ecc..
Valgono inoltre i livelli di prestazione definiti per i singoli
spazi nella specifica 3.12.a.
RC 3.13.: Umidità relativa.
Gli spazi per attività principale devono essere tali che
in ogni loro parte sia evitata la formazione di condense non momentanee;
pertanto, il grado di umidità relativa dovrà essere
contenuto entro opportuni valori minimi e massimi stabiliti, con
riferimento ad esigenze di benessere igrotermico invernale.dove
è prevista produzione di vapore (bagni cucine e simili) è
ammessa la formazione di condense momentanee.
Specifiche di prestazione
Campi di applicazione: funzioni residenziali, alberghiere, terziarie
e di servizio, sanitarie, strutture collettive e comunque in presenza
di impianto di condizionamento dell'aria.
Livelli di prestazione
Devono essere rispettati i livelli di prestazione di seguito specificati.
Spazi chiusi per attività principale
Spazi chiusi per attività secondarie
Il grado di umidità relativa, UR espresso in %, nel periodo
invernale deve essere:
30% £ UR £
70%
Negli ambienti nei quali è prevista la produzione di vapore
(bagni cucine e simili) è possibile superare momentaneamente
i livelli di prestazione suddetti.
Spazi chiusi per attività principale
Il grado di attività relativa, UR, espresso in %, deve essere:
30% £ UR £
60%
Metodo di verifica
Effetti da controllare: quantità di vapor d'acqua nell'ambiente
al di fuori dei limiti fisiologici.
La determinazione ai fini della compilazione della scheda tecnica
descrittiva, va eseguita secondo il metodo di prova in opera di
seguito specificato: in fase di progettazione, si potranno tenere
in conto le indicazioni contenute nel metodo di calcolo di seguito
specificato.
Prova in opera
Effettuare la misura del grado di umidità relativa UR mediante
apposita apparecchiatura (Psicrometro), in assenza di radiazione
solare diretta, schermando l'elemento sensibile dall'influenza di
notevoli effetti radianti, ad un altezza di 1,50 m dal pavimento
Metodo di calcolo
E' necessario premettereche non è possibile un calcolo esatto
dell'umidità relativa all'interno di un certo ambiente, dal
momento che tale parametro è determinato in buona parte anche
dal modo in cui l'ambiente stesso viene usato.
Il metodo che viene di seguito illustrato, pur essendo approssimativo,
è comunque valido per gli scopi che si intendono perseguire.
Al fine di mantenere, all'interno di un ambiente, una quantità
di vapor d'acqua, e cioè una determinata umidità relativa,
è necessario che sia verificata la seguente esperssione:
Qp = Qu - QQ
dove:
Qu = quantità di vapore d'acqua che viene espulsa in un'ora
dall'ambiente considerato
[ kg/h]
QQ = quantità di vapore d'acqua
che viene immessa in un'ora nell'ambiente considerato
[ kg/h]
Qp = quantità di vapore d'acqua che viene prodotta in un'ora
all'interno dell'ambiente
considerato [ kg/h]
La quantità di vapore d'acqua Qu è data dalla somma
della quantità di vapor d'acqua che viene espulsa con il
ricambio d'aria e di quella, modesta espulsa attraverso le pareti.
Qu = n · V ·
g i ·
Xi
dove:
n = numero di ricambi d'aria orario
V = volume dell'ambiente considerato
g i = peso specifico dell'aria
secca all'interno dell'ambiente che, per gli scopi del presente
calcolo si può assumere pari a 1.2 kg/mc
Xi = umidità assoluta, cioè quantità di vapore
d'acqua contenuta nell'umidità di peso di aria secca all'interno
dell'ambiente considerato, ricavabile, in funzione della temperatura
dell'aria interna (ti) e dell'umidità relativa interna (UR)
La quantità di vapor d'acqua QQ
è pari alla quantità di vapor d'acqua immessa nell'ambiente
con il ricambio d'aria, quindi:
QQ = n ·
V · g
Q ·
XQ
dove:
n = numero di ricambi d'aria orario
V = volume dell'ambiente considerato
g Q
= peso specifico dell'aria secca all'esterno, che per gli scopi
del presente calcolo si può assumere un valore compreso tra
pari a 1.25 kg/mc e 1.30 kg/mc
XQ = umidità assoluta dell'aria
esterna, cioè quantità di vapore d'acqua contenuta
nell'umidità di peso di aria secca, ricavabile, in funzione
della temperatura dell'aria esterna (te) e dell'umidità relativa
esterna.
La quantità di vapor d'acqua prodotta all'interno dell'ambiente
considerato, Qp, è desumibile dalla seguente tabella.
|
Causa
|
quantità
in g/h
|
|
- Adulto in condizioni di riposo
- Adulto in condizione di attività
- Adulto in condizione di lavoro leggero
- Adulto in condizione di lavoro pesante o ginnastica
- Fornello a gas, per sola fiamma, piccolo
- Fornello a gas, per sola fiamma, medio
- Fornello a gas, per sola fiamma, grande
- Pentola scoperta, Æ = 20
cm, in ebollizione
- Pentola coperta, Æ = 20
cm, in ebollizione
- Pentola in genere, Æ =
20 cm, in ebollizione
- Doccia calda
- Bagno caldo in vasca
- Panni ad asciugare (kg 5 in ambiente a 20°C e UR =40%)
- Cibi caldi in tavola, per persona
|
50
100
200
400
100
200
400
900
350
400
2000
300
200
15
|
RC 3.14.: Protezione dalle intrusioni.
Gli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per attività principale
e secondaria devono essere opportunamente protetti dalla possibilità
di intrusioni di insetti e di animali pericolosi o nocivi.
Specifica di prestazione
Campo di applicazione: tutte le destinazioni
Livelli di prestazione
Devono essere rispettati i seguenti livelli di prestazione:
- nessuna possibilità di intrusione, infiltrazione e
diffusione di insetti e animali pericolosi nocivi a finestre e porte
chiuse.
In particolare:
1) le finestre e tutte le aperture di areazione devono essere
rese impenetrabili con griglie o reti;
2) i fori di aerazione di solai e vespai a intercapedine ventilata
devono essere sbarrati con reti a maglie fitte:
3) le aperture delle canne di aspirazione e di areazione forzata
devono essere munite di reti a maglie fitte alla sommità
delle canne ed in posizione accessibile per i dovuti controlli;
4) le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare
forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura;
5) deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature
nell'attraversamento delle murature;
6) i cavi elettrici, telefonici, televisivi devono essere posti
in canalizzazioni stagne.
Metodo di verifica
La verifica vienecondotta secondo un giudizio sintetico da parte
del collaudatore, che dovrà valutare la possibilità
di intrusioni animali attraverso gli impianti, le partizioni e le
chiusure.
In particolare, andranno individuati eventuali particolarità
costruttive o difetti tecnici che possono innescare condizioni favorevoli
all'ingresso e alla diffusione di insetti e animali nocivi, volatili
anche attraverso prese di aspirazione, condotti, canne fumarie,
ecc.
_______________________________
(1)
In presenza di compensati, truciolari, coibentazioni a base di
urea-formaldeide, rivestimenti e parquet lignei, moquette, rivestimenti
comunque sintetici, è necessario verificare la concentrazione
della formaldeide libera, quale elemento tracciante principale della
presenza di altre sostanze inquinanti.
(2)
A tal fine va controllata la tenuta all'acqua delle pareti esterne,
in caso di presenza di giunti verticali e soprattutto in corrispondenza
del contratto parete verticale esterna - pavimentazione. Va inoltre
controllata l'altitudine degli infissi esterni ad impedire l'ingresso
di acqua battente. Deve anche essere garantita mediante adeguate
soluzioni tecniche (uso di materiali impermeabili, pendenza della
copertura, raccordo con altri elementi tecnici, etc.) la tenuta
dell'acqua delle chiusure superiori.
(3)
In particolare, tenuta all'acqua del giunto a terra delle pareti
di locali in cui siaprevisto l'uso di acqua di lavaggio dei pavimenti
di impermeabilità della finitura superficiale dove possano
verificarsi fenomeni di condensa superficiale o getti d'acqua sulla
parete stessa.
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la nuova
situazione dovrà portare, comunque, ad un miglioramento della
situazione precedente. In tal caso il metodo di verifica consisterà
in un giudizio sintetico del tecnico verificatore tenuto conto degli
interventi migliorativi, dei componenti e della relativa corretta
messa in opera.
FAMIGLIA 4
REQUISITI DI SICUREZZA NELL'IMPIEGO
Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE
Definizione: il requisito comprende la sicurezza alle cadute
e la resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento. Al fine
di salvaguardare la sicurezza degli utenti, l'edificio deve essere
concepito e costruito in modo da limitare il rischio di cadute involontarie
nonchè i danni conseguenti.
Gli elementi dell'edificio devono resistere agli urti senza che
si verifichino distacchi di parti o frantumi contundenti o taglienti.
L'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione
non comporti rischi di incidenti inammissibili quali scivolate,
cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito
di esplosioni.
Fanno parte della presente famiglia i seguenti requisiti:
RC 4.1.: Sicurezza contro le cadute
Attitudine ad evitare cadute involontarie o volontarie.
Si riferisce all'altezza, alle dimensioni delle eventuali forature,
alla resistenza alle spinte orizzontali di parapetti e di barriere
di protezione in genere.
Specifica di prestazione
Campo di applicazione: tutte le destinazioni.
Livelli di prestazione
Il requisito si ritiene soddisfatto quando il parapetto presenti
le seguenti caratteristiche:
- nessuna deformazione irreversibile sotto l'azione di una spinta
orizzontale sul corrimano pari a:
1.50 kN/m per tribune di stadi e palestre;
1.20 kN/m per altri locali pubblici e scuole;
0.80 kN/m per edifici di abitazione.
- altezza minima rispetto al livello più alto di calpestio
pari a 1,00 m;
- non scalabilità;
- vuoti di dimensioni tali da non consentire il passaggio di
una sfera di 0,10 m di diametro;
- i vetri delle finestre o dei balconi installati ad altezza
inferiore a m 1,00 dal piano interno di calpestio devono avere caratteristiche
di resistenza conformi a quanto sopra;
- i bancali delle finestre devono avere altezza non inferiore
a m 1,00;
- le superfici finestrate installate in zona superiori a m 1,50
di altezza rispetto al piano di calpestio devono essere tali da
rendere possibile la pulizia e la sostituzione dei vetri dall'interno,
salvo specifici sistemi di pulizia appositamente previsti e rispondenti
alle norme di sicurezza e antinfortunio; l'apertura di dette superfici
finestrate deve essere assicurata con sistemi manovrabili dal basso;
- le scale di uso comune esterne alle unità immobiliari
aperte al pubblico e quelle situate nei luoghi di lavoro, anche
se interne alle unità immobiliari, devono essere dotate di
corrimano posto ad un'altezza di m. 1,00;
- le rampe devono essere preferibilmente rettilinee; sono ammesse
rampe non rettilinee a condizioni che vi siano pianerottoli di riposo
ogni 15 alzate e che la pedata del gradino sia almeno di cm. 30,
misurata a cm.40 dal montante centrale o dal parapetto interno;
- le rampe devono avere pendenza costante all'interno di ogni
tratto;
- i pianerottoli delle scale devono avere larghezza e profondità
almeno pari a quelle delle rampe;
- le porte devono aprirsi in corrispondenza dei pianerottoli.
Metodo di verifica
Per quanto riguarda la resistenza alla spinta orizzontale sui parapetti
e corrimani, si fa riferimento, in sede progettuale, ai metodi di
calcolo delle scienza e tecnica delle costruzioni, ipotizzando i
calcoli indicati. Particolari attenzione andrà posta nello
studio dei dispositivi di ancoraggio del parapetto alle strutture
a cui è vincolato.
Per le altre prestazioni si procede mediante verifica diretta (misurazioni).
Prova in opera
Caratteristiche di resistenza meccanica
Sottoporre il corrimano ad una sollecitazione orizzontale, o nel
verso in cui è prevista, con intensità calcolata in
base ai livelli indicati per le diverse destinazioni d'uso; la prova
potrà interessare l'intera lunghezza del parapetto oppure
una sua porzione rappresentativa, purchè comprendente gli
ancoraggi. Verificare, al termine della prova, l'assenza di deformazioni
o rotture.
Caratteristiche morfologiche
Utilizzando una sfera-campione del diametro di 0,10 m verificare
che gli elementi del parapetto siano collocati in modo tale da impedirne
il passaggio. Verificare inoltre la non scalabilità del parapetto,
ovvero l'assenza di eventuali punti di appoggio in successione verticale,
posti ad una distanza reciproca inferiore a 40 cm per una altezza
di 60 cm dal piano di calpestio. Verificare infine l'altezza del
parapetto.
Riferimenti normativi
D.P.R. 547/55. "Norme in materia antinfortunistica".
RC 4.2.: Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
Attitudine a garantire la normale percorrenza senza rischim di
cadute per gli utenti, in particolare per quanto riguarda il pericolo
di scivolamento.
Nota:
Per i pavimenti esterni si deve tenere conto anche della possibile
presenza di lamine d'acqua, portate dal vento.
Per i pavimenti di ingressi, pianerottoli e scale interne ed esterne,
camminamenti e marciapiedi esterni, e comunque per tutti i pavimenti
di percorsi che costituiscono vie di fuga in caso di pericolo di
qualsiasi tipo, dovrà inoltre essere valutata l'attitudine
a garantire la percorrenza senza rischi di cadute anche in caso
di emergenza.
Specifica di prestazione
Campi di applicazione: percorsi di collegamento orizzontali e verticali,
spazi di uso collettivo e/o aperti al pubblico, pavimentazioni in
presenza di bagnato e laddove richiesto da norme vigenti.
Livelli di prestazione
Lo strato di usura della pavimentazione deve garantire adeguati
livelli di sicurezza contro lo scivolamento, attraverso il controllo
del coefficiente di attrito tra il piede calzato e la pavimentazione,
che tenendo conto di una manutenzione normale e prevedibile, deve
risultare m ³
0,4 (m : coefficiente di attrito
dinamico).
Metodo di verifica
La verifica viene condotta secondo i metodi di seguito indicati:
- giudizio sintetico da parte del collaudatore che, sulla base
della soluzione tecnologica adottata, dei materiali e modalità
di esecuzione, verifica l'adeguatezza della realizzazione al requyisito;
- controllo dei certificati relativi ai meteriali e componenti
utilizzati.
RC 4.3.: Limitazione dei rischi di ustione
Le temperature superficiali di qualunque parte accessibile, presente
negli spazi, devono essere contenute entro opportuni valori al fine
di garantire l'incolumità degli utenti.
In sostanza, su tutte le superfici con cui l'utente può
entrare normalmente in contatto (pareti, pavimenti, involucri di
caldaie poste in zone accessibili, ecc.) deve essere assicurata
una temperatura superficiale il cui valore sia compreso entro i
limiti stabiliti.
Specifica di prestazione
Campi di applicazione: tutte le destinazioni.
Livelli di prestazione
La temperatura superficiale dei corpi scaldanti e di tutte le parti
calde con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto deve
sisultare inferiore a 70 °C (Q £
70 °C); sono ammesse temperature superiori per le superfici non
accessibili, o protette.
Metodo di verifica
Effetti da controllare: possibilità di contatto con superfici
ustionanti.
La prestazione viene misurata dalla temperatura delle superfici,
(Q i).
Prova in opera
Dopo aver portato a regime l'impianto, misurare la temperatura
superficiale (Q i), ponendo l'elemento
sensibile a contatto delle superfici in esame.
RC 4.4.: Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
Attitudine degli elementi tecnici a resistere ad urti da corpo
pesante senza essere traversati, asportati e senza distacchi di
parti e caduta di frantumi contundenti o taglienti, al fine di salvaguardare
la sicurezza degli utenti e la sicurezza da intrusioni di persone.
Attitudine degli elementi di protezione a resistere ad urti da
corpo pesante, con riferimento ad esigenze di sicurezza, per evitare
cadute involontarie ed volontarie.
Attitudine della copertura, potendo essa essere praticata da personale
specializzato per eventuali riparazioni, a resistere all'urto di
una persona che accidentalmente vi cada sopra.
Specifica di prestazione
Campi di applicazione: tutte le destinazioni.
Il requisito si intende soddisfatto se l'elemento considerato resiste
alle sollecitazioni previste dalle norme vigenti senza presentare:
- attraversamenti da parte dell'elemento d'urto;
- perdite dell'integrità strutturale;
- distacco di parti;
- caduta di frammenti e di elementi;
In particolare dovranno essere considerati i seguenti componenti,
per i quali si fa riferimento alle norme di seguito elencate:
- coperture: vedasi per lucernari o opere in vetro le norme
UNI 6534, 7697, 7142, 7143, 7172;
- pareti perimetrali verticali: vedasi la norma UNI 9269P ed
in caso di vetrate le norme sopracitate;
- infissi verticali esterni ed interni: vedasi oltre le norme
sopracitate anche le norme UNI EN162 e UNI EN85 che definiscono
anche le prove in opera;
- parapetti: se realizzati in vetro vedasi le norme UNI citate.
Metodo di verifica
La prestazione viene misurata dalla resistenza all'urto dell'elemento
tecnico preso in esame.
La verifica viene condotta secondo i metodi di seguito specificati,
che prevedono:
- un giudizio sintetico da parte del collaudatore sulla base
dei criteri dettati dalla buona tecnica, per soluzioni tecnologiche
sperimentate e consolidate;
- prove specifiche in laboratorio o in opera, cui è possibile
ricorrere, a giudizio del collaudatore, in casi particolari o per
soluzioni tecnologiche non sperimentate (ad esempio coperture leggere
in materiale metallico, prodotti fibrosi, plastici, ecc..).
Giudizio
Il controllo della rispondenza al requisito delle soluzioni tecniche
adottate si basa su una ispezione visiva dettagliata e/o sul controllo
dei certificati di conformità dei materiali e dei componenti.
In particolare andranno controllate:
- l'adeguatezza delle caratteristiche di resistenza (anche nel
tempo) dei materiali utilizzati, eventualmente anche tramite certificazioni
basate su prove eseguite in laboratorio secondo le modalità
previste dalle norme relative ai diversi materiali;
- le modalità di esecuzione e posa in opera.
Prove in laboratorio / in opera
Le eventuali prove saranno eseguite in conformità a quanto
previsto dalle normative UNI citate.
RC 4.5.: Sicurezza elettrica
L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo
tale da garantire il massimo grado di sicurezza per gli utenti e
per gli operatori.
Specifica di prestazione
Campi di applicazione: tutte le destinazioni.
Livelli di prestazione
In linea generale, il requisito si intende soddisfatto quando gli
impianti elettrici siano progettati e realizzati nel rispetto della
legislazione vigente (Legge 5.3.1990, n.46 e relativi decreti di
attuazione, Legge 18.10.1977 n.791, Legge 1.3.1968 n.186, D.P.R.
547 del 27.4.1955), e delle norme CEI vigenti.
In dettaglio sono richiesti:
- protezione contro i contatti diretti;
- protezione contro i contatti indiretti;
- protezione contro i sovraccarichi;
- protezione contro i corto circuiti;
- impiego di materiali realizzati a regola d'arte (in possesso
di Marchi e di Autocertificazione del costruttore);
- esecuzione degli impianti elettrici posti nei locali contenenti
vasche o doccie rispettando le distanze minime previste dalla normativa
vigente;
- controllo del livello di isolamento.
Si veda in particolare la norma UNI 9620(CEI 64-50) e le ulteriori
norme CEI 11.1, 11.4, 11.18, 64.2, 64.4, 64.8, 64.12, 81.1.
Metodo di verifica
Le verifiche dovranno essere condotte secondo le modalità
previste dalle specifiche normative vigenti.
In particolare si ricorda quanto previsto dalla Legge 5.3.1990
n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e dei relativi decreti
di attuazione, relativamente alla progettazione, installazione,
manutenzione e verifica degli impianti.
RC 4.6.: Sicurezza degli impianti
Gli impianti a servizio degli spazi in generale devono essere realizzati
in modo tale da rispondere ad esigenze di fruibilità e sicurezza.In
particolare devono essere verificate:
- la resistenza alla pressione interna;
- la resistenza lle sollecitazioni statiche;
- l'assenza di rischi di esplosione;
- controllo delle fughe di gas;
- controllo delle fuoriuscite di fluidi inquinanti o pericolosi.
Specifiche di prestazione
Campi di applicazione: tutte le destinazioni.
Livelli di prestazioni
Devono essere rispettati i livelli di prestazione previsti dalle
normative vigenti.
In particolare si richiama:
- D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti
liquidi caldi sotto pressione";
- Norma UNI 9182 per la resistenza alla pressione interna;
- Normative UNI specifiche per la resistenza alle sollecitazioni
statiche di esercizio relative ai materiali e componenti messi in
opera;
- Norma UNI-CIG 8274 e 8275 per la sicurezza nell'utilizzazione
dei combustibili e Norma UNI 9317 e 8364 per impianti di riscaldamento;
- Norma UNI-CIG 7129/92 per il controllo delle fughe di gas.
Metodo di verifica
Le verifiche dovranno essere condotte secondo le modalità
previste dalle specifiche normative.
In particolare si ricorda quanto previsto dalla Legge 5 marzo 1990,
n. 46 (Normative per la sicurezza degli impianti) e dai relativi
decreti di attuazione, relativamente alla progettazione, installazione,
manutenzione e verifica degli impianti.
FAMIGLIA 5
REQUISITI DI PROTEZIONE DAL RUMORE
Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE
L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore
cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità
si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali
da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di
lavoro.
I requisiti della presente famiglia sono cogenti per tutti gli
interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica
e di ristrutturazione edilizia qualora si intervenga sulle partizioni
orizzontali e verticali trasparenti e opache. Sono invece raccomandati
per tutti gli altri interventi sull'esistente.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel caso di residenze
annesse o situate in prossimità di attività lavorative
o di altro tipo che siano sorgenti di rumore. In tal caso il rumore
prodotto all'interno nei confronti dell'esterno, ad esempio delle
attività che si svolgono nei locali pubblici o di pubblico
spettacolo, dovrà essere abbattuto fino a rientrare entro
i livelli successivamente definiti, adottando i necessari accorgimenti.
RC 5.1.: Controllo della pressione sonora:benessere uditivo
Gli spazi di fruizione dell'utenza devono essere tali che il livello
equivalente di pressione sonora nei singoli vani, per rumori indotti,
sia compatibile con le esigenze fisiologiche relative alle attività
previste.
Il livello sonoro indotto negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza
e le sue caratteristiche fisiche temporali devono essere contenuti
entro opportuni valori, al fine di consentire il tranquillo svolgersi
delle attività degli utenti e di garantire adeguati livelli
di benessere uditivo e di riposo.
Si intendono indotti tutti i rumori provenienti dall'esterno, dai
locali adicenti, dagli impianti, dalle apparecchiature e dalle attrezzature
utilizzate per le attività inerenti lo spazio in esame.
Nei locali e vani tecnici (infrastrutture tecniche quali centrali
termiche, centrali frigorifere, sale macchine, vani ascensori ecc.)
deve essere garatito un livello di pressione sonora contenuto entro
opportuni ed adeguati valori.
Il livello di benessere uditivo viene raggiunto mediante adeguati
valori del potere fonoassorbente (IR in dB) e del rumore di calpestio
(ILn in dB) dei componenti edilizi utilizzati.
Specifica di prestazione
Campi di applicazione: destinazioni residenziali ed assimilabili,
strutture ricettive e turistiche, quali alberghi, convitti, convivenze
e comunità.
Livelli di prestazione
Il territorio comunale è suddiviso in zone classificate,
in relazione alla destinazione d'uso prevalente, ai sensi del D.P.C.M.
1.3.1991, in funzione dei livelli sonori equivalenti negli ambienti
adibiti e nell'ambiente esterno.
Il livello sonoro indotto (si intendono indotti tutti i rumori
provenienti dall'esterno e dagli impianti, dalle apparecchiature
e dalle attrezzature anche interne all'edificio, ma non al locale
utilizzato per le attività inerenti lo spazio oggetto della
norma) misurato dal livello continuo entro i valori di seguito riportati.
Tipo di spazio Giorno Notte (ore
6-22) (ore 22-6)
SPAZI PER ATTIVITA'
PRINCIPALE E SECONDARIA 40 dB (A) 30 dB (A)
LOCALI E VANI TECNICI 75 dB (A) * 75 dB (A)
*
* Il livello indicato si riferisce al caso di locale o vano tecnico
(centrali termiche, frigorifere, sale macchine, ascensori, ecc.)separato
dagli spazi adibiti mediante partizioni caratterizzate da un'isolamento
con R ³ 50 dB (A), purchè
in ogni caso siano salve le prescrizioni relative al controllo della
pressione sonora applicato agli spazi per attività principale
e secondaria.
Rispetto ai valori sopra riportati, il livello di rumore causato
dal funzionamento degli impianti tecnologici dell'edificio deve
essere oppotunamente contenuto; in particolare negli spazi chiusi,
l'innalzamento del livello esistente di pressione sonora istantaneo
provocato da rumori di durata limitata (£
20% del tempo di misura utilizzato per la determinazione del rumore
di fondo) emessi dagli impianti durante il funzionamento, deve risultare
contenuto entro i seguenti limiti, rispetto al rumore di fondo preventivamente
determinato:
locali di riposo £
3 dB (A)
locali di soggiorno £
5 dB (A)
cucine e bagni £
9 dB (A)
I livelli sopra riportati sono riferiti agli interventi di nuova
costruzione, di ristrutturazione edilizia globale e di ristrutturazione
urbanistica.
Per gli interventi sul patrimanio edilizio esistente il
requisito si intende soddisfatto se viene applicata la soluzione
C del metodo di verifica alle parti interessate dall'intervento.
Metodi di verifica
Soluzione A: Determinazione del livello equivalente: LAQ
q [ dB (A)]
La determinazione del valore del livello equivalente della pressione
sonora, ai fini della compilazione della scheda tecnica descrittiva,
va eseguita secondo il medodo di seguito riportato:
Prova in opera
Il livello sonoro equivalente relativo ai rumori esterni va misurato
secondo quanto previsto negli allegati A e B al D.P.C.M. 1.3.1991.
In particolare per quanto concerne la verifica del livello continuo
equivalente (LAQ q [
dB (A)] ) all'interno degli ambienti
abitativi, si rimanda a quanto dal punto 3.2 del citato allegato
B.
Al fine di ottenere valori significativi, è necessario che
la prova si svolga in condizioni rappresentative del fenomeno, e
cioè sufficientemente sfavorevoli rispetto alle condizioni
di progetto, eseguendo la misura nei luoghi e nei momenti in cui
il rumore interferisce o può interferire con l'attività
delle persone.
Per quanto riguarda l'innalzamento del livello di pressione sonora
rispetto al rumore di fondo, provocato dal funzionamento degli impianti
tecnologici, si procede nel seguente modo:
- determinare il rumore di fondo, definito come valore del livello
medio di pressione sonora (L90) superato durante il 90% del periodo
di misura (almeno 30 minuti): la misurazione deve essere effettuata
mediante l'uso di un fenomeno di precisione utilizzato con la caratteristica
dinamica lenta;
- considerare solo gli innalzamenti che portano il livello di
pressione sonora globale a valori superiori a quelli indicati nella
tabella precedente;
- controllare che il valore delle eccedenze non superiori i
limiti precedentemente indicati.
Per la validità della prova è necessario che il livello
equivalente (LAQ q ) del rumore ambientale
esterno non sia superiore ai limiti stabiliti dal Comune per le
singole zone territoriali, ai sensi del D.P.C.M. 1/03/1991 (limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambiente esterno).
Nota:
il controllo della pressione sonora va verificato anche per il
rumore prodotto dagli impianti di fornitura servizi quali l'impianto
idro-sanitario, le reti di scarico delle acque reflue, gli impianti
fissi di trasporto (ascensori, montacarichi ecc.) di riscaldamento,
condizionamento, ventilazione.
La variazione di livello sonoro indotto dal funzionamento dei suddetti
impianti è definito all'interno del livello di prestazione.
SOLUZIONE B: Potere fonoassorbente (dB)
Il requisito si intende soddisfatto se sono contemporaneamente
rispettati valori riportati in dB nella tabella a seguito ed il
rumore degli impianti è contenuto nei valori limite soprariportati.
|
Elemento strutturale
|
Parametro acustico
|
indice dedotto
in laboratorio
|
da prove
in opera
|
|
Parete esterna
Infisso esterno
Divisorio fra alloggi
Strutture orizzontali
Strutture orizzontali
|
parete fonoassorbente
parete fonoassorbente
parete fonoassorbente
parete fonoassorbente
rumore di calpestio
|
48
34
48
48
65
|
43
30
43
43
70
|
Prova in opera/in laboratorio
Utilizzare campioni ed attrezzature di laboratorio conformi a UNI
8270 Parte 1A.
Eseguire le misure secondo UNI 8270 Parte 3A e calcolare il potere
fonoassorbente R; calcolato R, valutare poi IR secondo UNI 8270
Parte 7A. Per l'isolamento al rumore di calpestio eseguire le misure
secondo UNI 8270 parte 8A e calcolare ILn secondo UNI 8270 parte
7A.
SOLUZIONE C: Soluzione conforme
Il requisito si intende convenzionalmente soddisfatto se sono rispettate
contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) le pareti, sia esterne che divisorie, tra le singole unità
abitative sono realizzate con mattoni semipieni UNI dello spessore
di almeno cm.28, compreso l'intonaco su entrambe le facce, o comunque
con muratura di peso superiore a 400 kg./mq;
b) gli infissi esterni sono classificati almeno A2, secondo
la normativa UNI; se sono dotati di vetrocamera con inercapedine
di spessore non inferiore a mm.10; se sono realizzati con telaio
e controtelaio di tipo pesante, con un peso complessivo non inferiore
a 18 kg/mq.;
c) i solai sono realizzati in laterizio armato con soletta dello
spessore di almeno cm.5 e pignatte alte almeno cm.16;
d) la pavimentazione è del tipo galleggiante o realizzata
su supporto galleggiante costruito da uno strato di materiale idoneo
alla funzione di ammortizzatore (sughero, gomma, ecc.) dello spessore
minimo di mm.5.
Prova in opera
Si procede attraverso la verifica diretta (misurazione, sondaggi,
corretta messa in opera) ed il controllo della certificazione dei
materiali e dei componenti.
Nota
Per le soluzioni B e C, il Comune, con riferimento a determinate
zone del proprio territorio, ove non risultino rispettati i limiti
massimi di esposizione al rumore all'interno dei livelli previsti
del D.P.C.M. 1.3.1991, potrà prescrivere il rispetto di valori
superiori di coibentazione degli elementi strutturali esterni rispetto
a quelli sopra definiti.
Per quanto concerne l'inquinamento acustico, l'ambiente abitativo,
sorgenti sonore fisse si fa riferimento alla Legge quadro sull'inquinamento
acustico (Legge 26 ottobre 1995, n.447).
RR 7.1. Dotazioni impiantistiche minime.
Gli spazi, in generale sono dotati delle attrezzature impiantistiche
minime necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
Specifica di prestazione
Campi di applicazione: destinazione residenziale ed assimilabili.
Impianto elettrico
Spazio cucina
1. Un punto luce posto al centro del soffitto.
2. Un punto luce in prossimità del piano di lavoro.
3. Un comando luce azionabile dall'ingresso della cucina per
ogni punto luce.
4. Due prese posizionate nelle immediate vicinanze dell'ingresso
della cucina.
5. Tre prese posizionate per l'alimentazione della lavastoviglie,
del frigorifero e dell'apparecchiatura cucina.
6. Due prese per l'alimentazione di apparecchiature elettriche
posizionate sul previsto piano di lavoro.
7. Una presa comandata da apposito interruttore; posizionata
per gli eventuali apparecchi di aspirazione meccanica.
Inoltre, se è prevista l'installazione di una caldaia, gli
spazi cucina devono essere dotati di una presa comandata da un apposito
interruttore, posizionata per poter essere utilizzata da tale caldaia.
FAMIGLIA 6
REQUISITI DI RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DI CALORE
Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE
L'opera ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento
ed areazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il
consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera sia moderato,
tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo, senza che ciò
pregiudichi il benessere termico degli occupanti.
Fanno parte della ppresente famiglia i seguenti requisiti:
RC 6.1.: Contenimento dei consumi energetici - controllo delle
dispersioni di calore per trasmissione e per rinnovo dell'aria
Attitudine del sistema nel suo complesso a controllare il consumo
di energia fossile tramite la limitazione delle dispersioni termiche
secondo i limiti fissati dalla L.10/91 dal D.M. 23/11/82.
A tal fine, le dispersioni di calore per trasmissione, attraverso
le superfici che delimitano gli spazi chiusi riscaldati e le immissioni
d'aria dall'esterno, devono essere opportunamente limitate, al fine
di contenere i consumi energetici per riscaldamento, con riferimento
ad esigenze di economia di esercizio.
Specifica di prestazione
Campo di applicazione: tutte le destinazioni previste dalla legge.
Livelli di prestazione
Il requisito di intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni
tecniche e procedurali previste dalle norme nazionali vigenti in
materia, in particolare dalla legge 9 gennaio 1991, n.10, dai relativi
decreti di attuazione e dal D.M. 23 novembre 1082 "Direttive per
il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione
ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
In particolare, per quanto riguarda la conduzione, il controllo
e la manutenzione degli impianti di riscaldamento aventi potenza
termica al focolare superiore a 35 KW, si veda la norma UNI 9317
"Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo" e la norma
UNI 8364"Impianti di riscaldamento - Controllo e manutenzione".
Metodo di verifica
Le verifiche dovranno essere condotte secondo le modalità
e le procedure previste dalle specifiche normative vigenti.
RC 6.2.: Controllo della temperatura dell'aria interna
Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di riscaldamento,
la temperatura dell'aria, negli spazi chiusi riscaldati, dovrà
essere opportunamente limitata al fine di contenere i consumi energetici
per riscaldamento, con riferimento ad esigenze di economia di esercizio.
Per le specifiche di prestazioni, i livelli le prove in opera,
si veda quanto riportato nel requisito RC 3.10.
RC 6.3.: Controllo della temperatura dell'acqua per uso igienico
e sanitario
La temperatura dell'acqua nel punto di immissione nella rete di
distribuzione dell'impianto idrosanitario deve essere opportunamente
controllata al fine di contenere i consumi energetici, con riferimento
a esigenze di economie di esercizio.
Per le specifiche di prestazioni, i livelli le prove in opera,
si veda quanto riportato nel requisito RC 3.4.
FAMIGLIA 7
REQUISITI DI FRUIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE
Proposizione esigenziale
L'opera deve essere concepita e realizzata in modo tale da garantire
agli utenti la massima fruibilità degli spazi in funzione
della destinazione d'uso. Inoltre, dovranno essere considerate le
specifiche esigenze degli utenti portatori di handicap motorio e/o
sensoriale in ordine alle problematiche relative alla accessibilità
e fruibilità di spazi e delle attrezzature.
Fanno parte della presente famiglia, i seguenti requisiti:
RC 7.1.: Accessibilità, visitabilità, adattabilità
Per accessibilità si intende la possibilità,
anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria
o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi
ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.
Per visitabilità si intende la possibilità,
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno
un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi
di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli
dei luoghi di lavoro, servizi ed incontro, nei quali il cittadino
entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
Per adattabilità si intende la possibilità
di nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di
renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Specifica di prestazione
Campi di applicazione: tutte le destinazioni previste dalla legge
Livelli di prestazione, metodi di verifica
Il requisito si intende soddisfatto se la progettazione, esecuzione
e collaudo degli edifici rispondono ai dettami della relativa normativa
in vigore, ed in particolare (per gli edifici pubblici o aperti
al pubblico) della Legge 30 marzo 1971 n.118 e del relativo Regolamento
di attuazione (D.M. 14 giugno 1989, n.236).
Nota:
Ai sensi dell'art.24 della legge 5/2/1992 n.104, per edificio privato
apero al pubblico devono intendersi le unità immobiliari
aventi la seguente destinazione:
ambulatori e strutture sanitarie private, strutture scolastiche
di ogni ordine e grado, strutture di servizio comunque utilizzate
aperte al pubblico, pubblici esercizi, strutture alberghiere, turistiche
e sportive,locali di pubblico spettacolo.
RC 7.2.: Disponibilità di spazi minimi
Nell'organismo edilizio devono essere previsti spazi che, per quanto
riguarda il numero e il tipo, siano rispondenti alle esigenze connesse
allo sviluppo delle attività previste.
RC 7.2.a.: Specifica di prestazione
Campo di applicazione: funzione residenziale e pertinenze, uffici
e studi privati
Livelli di prestazione
Prescrizioni generali
Il requisito si intende soddisfatto quando il progetto dimostri
una articolazione spaziale adeguata al soddisfacimento delle esigenze
connesse all'uso previsto, tenuto conto delle possibili sovrapposizioni
e/o contemporaneità delle singole attività, attraverso
la definizione di almeno una soluzione distributiva, dimensionale
e di dotazione di attrezzature.
In particolare, per quanto riguarda la funzione abitativa devono
essere prese in considerazione almeno le seguenti attività,
rispettando i minimi funzionali più oltre indicati:
- riposo e sonno
- preparazione e consumo dei cibi;
- cura e igiene della persona.
Le esigenze relative allo svolgimento di altre attività
(soggiorno studio ecc.) saranno assunte come obiettivo di progettazione,
senza che diano luogo a prescrizioni dimensionali e morfologiche.
Gli spazi per attività principale devono comunque essere
dotati di illuminazione e ventilazione naturale, ad eccezione degli
spazi per la preparazione ed il consumo dei cibi (cucina) che possono
essere realizzati in nicchia aperta su altri spazi per attività
principale, purchè comunque dotati di adeguata ventilazione
meccanica secondo quanto indicato dal requisito RC 3.12 Controllo
della ventilazione.
Minimi funzionali:
Altezze
Tenuto conto che l'altezza dei vani è caratteristica correlata
alla disponibilità di adeguate cubature d'aria, per gli spazi
di cui sopra occorre fare riferimento ai seguenti valori minimi:
2,40 m. per gli spazi per attività secondaria, per
gli spazi chiusi di pertinenza, per gli spazi di circolazione e
collegamento interni, per gli spazi destinati alla cura ed igiene
della persona
2,70 m. per gli spazi per attività principale e per
gli spazi di circolazione e collegamento dell'edificio.
Nel caso di spazi con soffitto non orrizzontale, si fa riferimento
all'altezza media; con soffitto ad andamento a più pendenze
si fa riferimento all'altezza virtuale (hv) data dal rapporto v/s
dove v è il volume utile ed s è la superficie utile
del vano. Fermi restando i limiti precedenti riferiti all'altezza
media così calcolata, non vanno computati gli spazi di altezza
minima inferiore a m.1,80; tali spazi potranno non essere chiusi
con opere murarie o arredi fissi, soprattutto se interessati da
superfici finestrate ventilanti ed illuminanti, e saranno opportunamente
perimetrati ed evidenziati negli elaborati di progetto.
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
che mantengono le distanze d'uso, sono ammessi valori inferiori
delle altezze, qualora si intervenga sulle strutture orizzontali
e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per
vincoli oggettivi (edifici vincolati e/o classificati). L'altezza
non potrà comunque essere inferiore a m. 2,20 (art. 59).
I soppalchi nei locali abitabili negli interventi di recupero edilizio
sono ammessi quando:
- la proiezione orizzontale del soppalco non eccede 1/2 della
superficie del locale;
- l'altezza minima per le parti con soffitto orizzontale ³
2.20 m.; nel caso di soffitto inclinato l'altezza minima dovrà
essere ³ 1.80 m. ed l'altezza media
³ 2.20 m.
- le zone abitabili dei soppalchi sono aperte e la parte superiore
è munita di balaustra;
- l'altezza media della parte non soppalcata deve essere ³
2.70 m.
Per gli interventi di nuova costruzione e comunque negli alloggi
minimi sono ammessi soppalchi, a condizione che l'altezze delle
singole parti non sia inferiore a m 2.40 per soffitti orizzontali
con valore minimo non inferiore a 1,80 m per soffitti inclinati
e con altezza virtuale (hv=v/s) conteggiata relativamente all'intera
cubatura e superficie. In tal caso la superficie del soppalco può
essere computata ai fini della superficie minima prevista per gli
alloggi monostanza dal D.M. 5.7.1975.
Per le autorimesse di solo parcheggio ad uso privato l'altezza
minima deve essere di 2,40 m; è ammessa un altezza minima
di 2,00 m. nei soli casi di interventi sul patrimonio edilizio esistente
e per capacità inferiore a 9 autoveicoli. Si vedano comunque
le normative prescritte dal D.M. 1.2.1986.
Nota:
I comuni montani possono adottare altezze minime dei vani abitabili
minori di quelle soprariportate come previsto dal:D.M. 5.7.1975
Art.1 L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione
è fissata in m 2.70, riducibili a m.2.40 per i corridoi,
i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al sopra dei m.1000 s.l.m. può essere
consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della
locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei
locali abitabili a m. 2.55.
Vedasi anche l'art. 43 della legge 457/78.
Superfici minime
Le unità residenziali devono possedereuna superficie minima
utile pari a 28mq.; nel caso in cui tale superficie venga raggiunta
con spazi di altezza inferiore a 2,70 (soppalchi) si dovrà
avere comunque una cubatura minima pari a 76 mc. netti.
Per quanto riguarda la superficie minima dei singoli vani si fa
riferimento a quanto prescritto dal D.M. 5/7/1975.
Oltre a tali indicazioni generali, occorre rispettare i minimi
funzionali previsti dalle norme vigenti (in particolare dalle L.30
marzo 1971 n. 118 e relativo regolamento, dalla L. 9 gennaio 1989
n.13 e relativo regolamento) per la fruizione degli spazi da parte
di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Cucine
Ogni alloggio deve essere dotato di uno spazio adibito ad uso cucina,
illuminato ed areato direttamente dall'esterno.
Si possono realizzare anche cucine in nicchia, o utilizzare spazi
da adibire a zona cottura, purchè areati meccanicamente con
ricambio d'aria continuo pari a 0,5 mc/hmc ed inseribili in aggiunta,
pari a 3 mc/hmc in corrispondenza del piano cottura. In tal caso
il rapporto Ri dovrà essere commisurato alla superficie complessiva
comprendente la zona cottura.
In tal caso lo spazio soggiorno (di superficie ³
14 mq previsto dal D.M. 5/7/1975) va misurato al netto della superficie
destinata a cucina.
Bagni
Ogni alloggio deve essere dotato di uno spazio destinato a servizio
igienico. La superficie deve essere tale da contenere le dotazioni
impiantistiche minime previste dal requisito RC 7.3.
Tutti i bagni, compresi eventuali locali igienici, devono avere
pavimenti e pareti impermeabili fino ad idonea altezza di facile
lavatura.
Per le dimensioni e dotazioni si rimanda alla legge n.13/89 e relativi
D.M.
Nota:
D.M.5/7/1975
Art.2 Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile
non inferiore a mq.14, per i primi 4 abitanti, e mq.10, per ciascuno
dei sucessivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq.9,
se per una persona, e mq.14, se per due persone. Ogni alloggio deve
essere dotato di una stanza di soggiorno e la cucina devono essere
provvisti di finestra apribile.
Art.3 Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70 salvo che
per icomuni situati al di sopra dei m 1000 sul livello del mare
per i quali valgono le misure ridotte già indicate dall'art.1,
l'alloggio monostanza, per una persona deve avere una superficie
minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq.28, e non inferiore
a mq.38, se per due persone.
Metodo di verifica
In fase di progettazione, si fa riferimento alle indicazioni sopra
riportate. Il controllo della rispondenza al requisito si basa su
di una ispezione visiva e sulla misurazione degli spazi.
RC 7.2.b. Specifica di prestazione
Campo di applicazione: attività diverse dalla residenza
(tutte escluse quella della specifica 7.2.a)
Livello di prestazione
Prescrizioni generali
Il requisito si intende soddisfatto quando il progetto dimostri
un'articolazione spaziale adeguata al soddisfacimento delle esigenze
connesse all'uso previsto e al normale movimento della persona in
relazione al lavoro da compiere, tenuto conto delle possibili sovrapposizioni
e/o contemporaneitàdelle singole attività, attraverso
la definizione di almeno una soluzione distributiva, dimensionale
e di dotazione di attrezzature.
Minimi funzionali
b.1 Altezze degli spazi
Per gli spazi destinati all'attività principale relativi
alle destinazioni sopradefinite l'altezza minima netta deve risultare
non inferiore a 3.00 m.
Per gli spazi destinati ad ufficio e ad attività secondaria,
l'altezza minima deve risultare non inferiore a 2,70 m; per gli
spazi di circolazione e collegamento, ripostigli, servizi igienici,
il limite è fissato in 2,40 m.
b.2 Superfici e dotazioni minime (per i luoghi di lavoro)
Tutti gli spazi di seguito riportati devono rispondere ai requisiti
relative al benessere ambientale (temperatura, umidità, ventilazione,
illuminazione, ecc.) ed inoltre rispettare le uleriori prescrizioni.
Le dimensioni minime dei locali di lavoro devono essere di 14 mq.
Per quanto riguarda gli uffici e gli studi privati la superficie
minima deve essere 9 mq. per vano, garantendo per ogni addetto almeno
6 mq.
I servizi igienici devono avere una superficie almeno 1,2 mq. ed
essere accessibili attraverso un antibagno in cui, di norma, va
collocato il lavandino. I servizi igienici devono avere pavimenti
e pareti lavabili. Nei luoghi di lavoro i servizi igienici devono
essere, distinti per sesso, in numero non inferiore a 1 ogni 10
(o frazione di 10) persone occupate e contemporaneamente presenti.
La collocazione dei servizi deve tener conto dell'esigenza di poter
essere raggiungibili dalle persone con percorsi coperti.
Nei luoghi di lavoro i lavandini dovono essere in numero di almeno
1 ogni 5 persone contemporaneamente presente.
Nel caso che l'attività svolta comporti l'esposizione a
prodotti e materiali insudicianti, pericolosi o nocivi devono essere
realizzate doccie e spogliatoi.
Le doccie devono avere pavimenti e pareti lavabili, essere individuali,
distinte per sesso ed in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione
di 10) persone occupate e contemporaneamente presenti. Le docce
devono essere collocate in modo da essere in comunicazione con gli
spogliatoi.
Gli spogliatoi devono essere dimensionati per contenere gli arredi
(armadietti personali, sedie o panche, ecc.) per tutto il personale
occupato, distinti per sesso ed avere dimensioni tali da rendere
gli arredi agevolmente fruibili da parte delle persone.
La mensa, il locale o la zona di ristoro devono essere realizzati
nei luoghi di lavoro ogni volta che le persone occupate rimangono
nel fabbricato a consumare cibi o bevande durante gli intervalli
e le pause di lavoro. Tali locali devono avere dimensioni rapportate
al numero degli utenti ed alle esigenze connesse all'uso previsto.
Per quanto riguarda l'ambulatorio negli ambienti di lavoro si rimanda
all'art.30 del DPR 303/56.
Per destinazioni d'uso specifiche valgono le disposizioni normative
vigenti in materia: in altri casi, non contemplati dalle norme vigenti,
è compito del progettista definire ed indicare i minimi funzionali
in relazione agli specifici obiettivi di progettazione.
Metodo di verifica
In fase di progettazione, si fa riferimento alle indicazioni sopra
riportate. Il controllo della rispondenza al requisito si basa su
di una ispezione visiva e sulla misurazione degli spazi.
Riferimenti particolari
Per la progettazione di interventi che riguardano ambienti adibiti
ad attività lavorative si fa riferimento alle prescrizioni
contenute nel DPR 19/3/1956 n.303 e DPR 27/4/55 n.547 e leggi di
recepimento di diretitve CEE.
Per gli interventi relativi ad immobili destinati ad attività
specifiche che richiedono l'autorizzazione dell'esercizio, nonchè
per le attività specifiche che richiedono l'autorizzazione
all'esercizio, nonchè per le attività classificate
ai sensi dell'art.2 della legge 33/90 e sue modificazioni, si richiama
la normativa di settore e le prescrizioni riguardanti la "Edilizia
speciale", nonchè le norme per l'esercizio di quelle attività
descritte nel regolamento comunale d'igiene.
Per "Edilizia speciale" si intende fra l'altro, quella relativa
a:
- ospedali, casa di cura o di assistenza, stabilimenti termali,
farmacie, laboratori di analisi mediche, depositi di prodotti farmaceutici
e di presidi medico-chirurgici;
- alberghi, pensioni, locande, alberghi diurni;
- abitazioni collettive (collegi, convitti, conventi);
- dormitori pubblici;
- istituti di pena;
- scuole e asili nido;
- strutture ricettive di carattere turistico-sociale;
- locali di pubblico spettacolo;
- locali privati di riunione e divertimento;
- arene estive;
- impianti sportivi;
- lavanderie;
- stabilimenti balneari;
- pubblici esercizi.
RC 7.3. Dotazioni impiantistiche minime
Gli spazi, in generale, devono essere dotati delle attrezzature
impiantistiche minime necessarie per lo svolgimento delle attività
previste.
Le dotazioni minime di seguito riportate sono cogenti per le relative
destinazioni sottonindicate, qualora non regolamentate da specifiche
normative vigenti.
RC 7.3.a Specifica di prestazione
Campi di applicazione: destinazione residenziale ed assimilabili.
Livelli di prestazione
Spazio cucina
Impianto idrasanitario
Gli spazi cucina devono possedere:
1. Un terminale collegato alla rete di distribuzione dell'acqua
potabile calda e fredda, dotato di rubinetto/i per la miscelazione
e regolazione della portata.
2. Un terminale, dotato di rubinetto e predisposto per il collegamento
con un eventuale lavastoviglie, se non prevista in altro locale
apposito.
Gli spazi cucina dovranno inoltre essere dotati di due terminali
distinti per lo scarico di acque domestiche provenienti dal lavello
e dalla lavastoviglie.
Gli spazi cucina dovranno essere dimensionati per il posizionamento
di un lavello di 1,20 x 0,60 m.
Impianto gas
Gli spazi cucina devono essere dotati di terminali per l'erogazione
di gas per il collegamento con l'apparecchiatura cucina e, ove sia
presente, con la caldaia.
Impianto smaltimento areiformi
Gli spazi cucina devono essere dotati di una canna per l'espulsione
all'esterno, mediante l'aspirazione meccanica, di una quantità
d'aria tale da ottenere un numero di ricambi d'aria come previsto
dal requisito RC 3.12 - Ventilazione.
In ogni caso per quanto concerne la progettazione, l'installazione
e la manutenzione degli impianti a gas per uso domestico si rimanda
a quanto previsto dal D.M. 21.4.93. Approvazione delle tabelle UNI
- CIG 7129/92.
Impianto elettrico
L'impianto elettrico deve essere progettato e realizzato secondo
la normativa vigente (RC 4.5)
Per la dotazione impiantistica si può far riferimento a
quanto previsto dal requisito raccomandato RR 7.1.
Spazio bagno
Gli spazi bagno devono possedere:
1. Tre terminali, a servizio del lavabo, del bidet e della vasca
da bagno o piatto doccia, dotati di rubinetto/i, per l'erogazione
di una quantità d'acqua potabile con temperatura regolabile
da parte dell'utente. I "bagni ridotti" possono non essere dotati
del terminale a servizio della vasca da bagno se tale vasca non
è prevista.
2. Un terminale, a servizio del water, per l'erogazione di una
quantità d'acqua tale da garantire la pulizia del water stesso.
3. Un terminale a servizio della lavatrice, dotato di rubinetto
(se non previsto in altro locale).
Gli spazi bagno dovranno inoltre essere dotati di tre elementi
per lo scarico di acque domestiche, collegati al bidet, al lavabo
ed alla vasca da bagno o piatto doccia, di un terminale, collegato
al water, per lo scarico delle acque fecali e di un terminale di
scarico predisposto per il collegamento con lo scarico della lavatrice,
ove prevista.
Gli spazi bagno dovranno essere infine dotati dei seguenti apparecchi
sanitari:
- water;
- bidet;
- lavandino;
- vasca o piatto doccia (obbligatorio in almeno un bagno per ogni
unità immobiliare).
RC 7.3.b Specifica di prestazione
Campi di applicazione: tutte le destinazioni per le quali sono
obbligatori i servizi igienici escluse le precedenti (RC 7.3.a).
Livelli di prestazione
Servizi igienici
Gli spazi devono prevedere:
Impianto idrosanitario:
- una presa di alimentazione acqua intercettabile;
- una presa di scarico acque domestiche e fecali;
- una presa di aspirazione meccanica per vapori di esalazioni (nel
caso che lo spazio servito igienico non sia dotato di finestra apribile
su spazi esterni);
- ogni servizio igienico deve essere dotato di vaso w.c. e di un
lavabo, che può anche essere collocato nel locale antibagno.
Impianto elettrico:
L'impianto elettrico deve essere progettato e realizzato secondo
la normativa vigente (RC 4.5).
Per la dotazione impiantistica si può far riferimento a
quanto previsto al requisito raccomandato RR 7.1
ALLEGATO "B"
REQUISITI RACCOMANDATI
RR 3.1 : Assenza di emissioni dannose.
RR 3.2 : Umidità superficiale.
RR 3.3 : Illuminazione artificiale.
RR 3.4 : Temperatura operante.
RR 3.5 : Velocità dell'aria.
RR 3.6 : Asetticità.
RR 3.7 : Inerzia termica.
RR 5.1 : Riverberazione sonora.
RR 5.2 : Isolamento acustico ai rumori impattivi.
RR 5.3 : Isolamento acustico ai rumori aerei.
RR 7.1 : Dotazione impiantistica degli spazi.
|