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Il testo è stato modificato ed integrato
con Delibere di C.C.:
- N° 77 del 25/10/1999
- N° 15 del 16/01/2001
- N° 72 del 05/09/2001
DATA: DICEMBRE 2001
- ART.1, comma 3, lett. B)
- ART.3, comma 2
- PARTE PRIMA
Titolo III COMMISSIONE EDILIZIA
Artt. 16, 17, 18, 19 e 20 – ABROGATI
- ART.24
- ART.25, comma 3
- ART.29, comma2, lett.o)
- ART.30, comma 3 e 5
- ART.32, comma 4
- ART.36, comma1
- ART.38, comma9
- ART.40, comma 1 e 5
- ART.42, comma 2
- ART.45, comma 3, lett. F)
- ART.52, comma2
- ART.91, comma 5, lett. b)
- ART.130, comma 1
- ART.132, comma 3 e 4
- ART.144, comma 2
- ART.148, comma 1
- SCHEMA 1- premessa e punto15)
- Allegato "A" – REQUISITI COGENTI
RC 3.2: Qualità dell’aria
GLOSSARIO
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I - NORME PRELIMINARI
ART. 1 OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
1. Il presente Regolamento Edilizio (R.E.) ha per oggetto qualsiasi
attività di trasformazione edilizia e territoriale nonché
di attuazione degli strumenti urbanistici di esecuzione, nonché
quelle parti del processo di intervento che hanno influenza sulle
procedure e sulla qualità del prodotto edilizio finale.
2. Il R.E. contiene le norme comunali attinenti alle attività
di costruzione e/o di trasformazione fisica e funzionale delle opere
edilizie ed infrastrutturali, ivi comprese le norme igieniche di
particolare interesse edilizio e si applica all'intero territorio
comunale.
3. In particolare il R.E. definisce:
a) il procedimento relativo al rilascio del certificato d'uso,
del parere preventivo, delle concessioni, delle autorizzazioni,
del certificato di conformità edilizia;
b) le competenze del Comune;
c) i termini e le modalità di adempimento delle prescrizioni
da parte dei soggetti aventi titolo;
d) i compiti e le responsabilità degli operatori della progettazione,
della realizzazione e del controllo;
e) la documentazione e gli elaborati necessari per la completezza
delle diverse domande;
f) i requisiti e le specifiche di prestazione, cui devono rispondere
le realizzazioni di cui al 1° comma;
g) le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva e le modalità
per la sua redazione, conservazione e aggiornamento;
h) le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, di arredo
urbano e ambientale.
ART. 2 DEFlNlZlONl
Il processo d'intervento è regolato dalle seguenti definizioni
e parametri.
Ai fini delle verifiche strettamente urbanistiche ed edilizie finalizzate
al rilascio degli atti autorizzativi per le varie tipologie di intervento
edilizio e di trasformazione territoriale sono da ritenersi prevalenti
le definizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G. vigente.
A) DEFINIZIONE Dl SUPERFICIE
Per i fini di verifica concernenti la funzione abitativa, le superfici
dei complessi edilizi sono classificate in Superficie utile (Su)
e Superficie Non Residenziale (Snr);
a. 1) Superficie utile abitabile (Su): è costituita
dalla superficie di pavimento degli alloggi e gli accessori interni,
misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle
soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte,
finestre, delle scale interne la cui superficie in proiezione va
calcolata una sola volta ed inserita nelle superfici non residenziali
(Snr);
a.2) Superficie non residenziale (Snr): si intende la superficie
netta risultante dalla somma delle superfici non residenziali di
pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole e soffitte
e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni
di ingresso, porticati liberi (escluso quelli di uso pubblico),
volumi tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali termiche
anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al
netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e
finestre. Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella
Snr i locali sottotetto aventi altezza virtuale (calcolata come
rapporto V/S) inferiore a m. 1,70.
a.3) Superficie complessiva (Sc) è data da: Sc
= Su + 60% Snr.
Per le funzioni direzionali, produttive, alberghiere, agricole,
le superfici sono classificate in superficie utile (Sn) e superficie
accessoria (Sa):
a.4) Superficie utile (Sn): è costituita dalla somma
delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra compreso
i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché
i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali
all'esercizio dell'impresa.
a.5) Superficie accessoria (Sa): si intende la superficie
netta destinata a servizio dell'attività quali tettoie, porticati,
scale, vani ascensore e montacarichi, centrale termica, elettrica,
di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario
al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente.
a.6) Superficie totale (St): è data da : St = Sn
+ 60% Sa.
B) SUPERFICIE LORDA (Sl)
E' costituita dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani
fuori terra comprensive dei muri perimetrali e di quelli interni,
esclusi i balconi aggettanti e le terrazze scoperte.
C) SUPERFICIE COPERTA (Sq)
E' data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture
e dei tamponamenti perimetrali, escluso quelli sotto il livello
del suolo, compreso i volumi aggettanti chiusi.
D) RAPPORTO Dl COPERTURA (Q)
E' il rapporto calcolato in percentuale (Sq/Sf) riferito a tutte
le opere edificate (Sf: superficie fondiaria).
E) DEFINIZIONE Dl SAGOMA
E' la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio
(compreso bow-windows, esclusi sporti aggettanti, balconi inferiori
a m 1.50) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale
che sui piani verticali.
F) DEFINIZIONE Dl PIANO Dl UN EDIFICIO
f.1) Piano di un edificio
Si definisce piano di un edificio lo spazio racchiuso o meno da
pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente
dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio)
e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può
presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.
f.2) Posizione del piano rispetto al terreno
Per definire la posizione di un piano rispetto al terreno circostante
(fuori terra, seminterrato, interrato) si assume la quota altimetrica
di un suo elemento di riferimento (pavimento o soffitto) rispetto
alla quota del terreno circostante (così come risulta modificato
in seguito alle opere di sistemazione), misurata sulla linea di
stacco dell'edificio. In caso di terreni con pendenza uniforme o
con pendenze variabili lungo il perimetro dell'edificio si assumono
rispettivamente la quota media o la media tra le medie. Nel caso
di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno
mediante muri di sostegno con interposta intercapedine (scannafosso)
di larghezza inferiore all'altezza dell'intercapedine, si considera
linea di stacco dell'edificio il limite superiore della intercapedine
(bocca dello scannafosso).
f.3) Piano fuori terra o piano terra
Si definisce piano fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento
si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore
a quella del terreno circostante così come risulta modificato
anche in seguito alle opere di sistemazione.
f.4) Piano seminterrato
Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio che abbia
il pavimento sotto la quota del terreno ed il cui soffitto si trovi
in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a m.
0.60 rispetto al terreno circostante, misurata sulla linea di stacco
dell'edificio.
f.5) Piano interrato
Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto
si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore
a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell'edificio.
Sono inoltre assimilati ai piani interrati e considerati tali i
piani seminterrati con quota del soffitto sopraelevata rispetto
alla quota del terreno circostante di una misura inferiore a m.
0,60.
f.6) Soppalco
S'intende la superficie aggiuntiva ottenuta dal frazionamento di
uno spazio chiuso esistente mediante l'interposizione di una struttura
portante orizzontale. Qualora tutta o parte della superficie sovrastante
o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, il vano
ottenuto è considerato a sé stante. Il rapporto
percentuale fra la superficie del soppalco e quella del vano interessato
non dovrà superare al 35 %. Inoltre tale struttura dovrà
essere costituita da elementi di arredo e non dovrà avere
altezza libera da pavimento a soffitto superiore a m.2,00.
G) DEFINIZIONI Dl ALTEZZE
g.1) Altezza utile degli spazi locali (Hu): è
data dall'altezza misurata da pavimento a soffitto. Negli spazi
locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza o curvi, l'altezza
utile si determina calcolando l'altezza media risultante dalle altezze
minima e massima della parte interessata. Negli spazi locali
con soffitti inclinati a più pendenze o curvi, l'altezza
utile si determina calcolando l'altezza virtuale data dal rapporto
Vu/Su dove Vu è il volume utile dello spazio interessato
ed Su la relativa superficie utile.
g.2) Altezza dei piani (Hp): è data dalla differenza
fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento
del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura
dal pavimento all'intradosso del soffitto o della copertura. In
tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista.
Qualora la copertura sia a falde inclinate il calcolo dell'altezza
si effettua come al punto precedente.
g.3) Altezza delle fronti (Hf): è data per ogni
fronte dalla differenza fra la quota del marciapiede, ovvero la
quota della linea di stacco dell'edificio nella sua configurazione
finale (6) e la più alta delle seguenti quote, con esclusione
dei manufatti tecnologici:
- intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina
Su;
- linea di gronda (per gli edifici con copertura inclinata
fino a 45°);
- linea di colmo (per gli edifici con copertura inclinata maggiore
di 45°);
- sommità del parapetto in muratura piena, avente l'altezza
superiore a ml. 1,20 (per gli edifici con copertura piana).
g.4) Altezza massima (Hm): è la massima tra le
Hf del fabbricato.
H) DEFINIZIONE Dl DISTANZE E Dl INDICE Dl VISUALE LIBERA
Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal
perimetro della superficie coperta del fabbricato comprensiva di
eventuali elementi aggettanti superiori a m 1,50.
h.1) Distanza dai confini di proprietà o di zona (D1):
è la distanza minima intercorrente tra il fabbricato ed il
confine di proprietà, di zona, o stradale;
h.2) Distanza tra edifici (D2): è la distanza
minima intercorrente tra edifici prospicienti;
h.3) Indice di visuale libera (lvl): è il rapporto
fra la distanza delle varie fronti del fabbricato dai confini di
zona di proprietà, dai cigli stradali e l'altezza delle fronti
stesse (D/Hf). In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le
zone di visuale libera che non devono sovrapporsi, relative ai due
fronti, si raccordano con linea retta.
I) DEFINIZIONE Dl VOLUMI
i.1) Volume (V): il volume degli edifici si computa come
somma dei prodotti delle superfici lorde per le relative altezze
di piano.
Il volume dei vespai non è computata fino ad un dislivello
massimo fra piano di campagna e pavimento del piano terra di ml.
0,70. Sono altresì esclusi dal computo del volume le scale
esterne con rampe superiori a mt. 1,00 di altezza.
i.1) Volume Utile (Vu): definito come somma dei prodotti
delle superfici utili per le relative altezze utili.
i.2) Volume Lordo (Vl): è il volume complessivo,
misurato all'esterno vuoto per pieno di tutte le parti costruite
fuori terra, dalla linea di stacco dell'edificio dal terreno circostante
con riferimento alla configurazione finale, alla copertura compresa,
escluso i balconi aggettanti e le terrazze scoperte.
i.3) Volume Totale (Vt): è il volume complessivo,
misurato vuoto per pieno di tutte le parti costruite fuori e dentro
terra, dal piano di calpestio più basso alla copertura compresa,
escluso i balconi aggettanti e le terrazze scoperte, misurato all'esterno.
L) DEFINIZIONE Dl PARAMETRI URBANISTICI
l.1) Superficie territoriale (St): per superficie territoriale
si intende una porzione di territorio comprendente le aree per urbanizzazione
primaria e secondaria e la superficie fondiaria.
l.2) Superficie fondiaria (Sf): per superficie fondiaria
si intende quella parte di area residua edificatoria che risulterà
dalla superficie territoriale deducendo le superfici
per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
l.3) Superficie minima di intervento (Sm): per superficie
minima di intervento si intende l'area minima richiesta per poter
attuare un intervento edilizio diretto.
La superficie minima di intervento è determinata dalle
norme tecniche di attuazione del P.R.G. per ciascuna zona omogenea.
l.4) Indice di fabbricabilità territoriale (It):
esprime il volume utile massimo realizzabile per ogni ettaro di
superficie territoriale (mc./ha).
l.5) Indice di fabbricabilità fondiario (If):
esprime il volume utile massimo realizzabile per ogni mq. di superficie
fondiaria (mc /mq).
l.6) Indice di utilizzazione territoriale (Ut): esprime
la superficie utile massima realizzabile per ogni ettaro di superficie
territoriale (mq./ha).
l.7) Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): esprime
la superficie utile massima realizzabile per ogni mq. di superficie
fondiaria (mq./mq).
I.8) Utilizzazione degli indici: si definisce lotto d'insieme
delle aree a destinazione urbanistica omogenea contigue o comunque
collegate da parti comuni o viabilità pubblica o vicinale
posseduta da un unico avente titolo al rilascio della concessione.
Il conteggio dei parametri urbanistici fondiari viene effettuato
sull'intero lotto.
L'area di intervento può essere costituita anche da
più proprietà confinanti aventi medesima destinazione
omogenea. La concessione, in questo caso, sarà subordinata
alla stipula tra proprietari interessati di una specifica convenzione
da trascrivere nei registri immobiliari.
Ai soli fini edificatori non saranno considerati validi i frazionamenti
che non rispettino il rapporto tra le costruzioni esistenti e la
porzione di area che a questi deve rimanere asservita applicando
gli indici di zona.
M) DEFINIZIONI PER INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA
m.1) Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.): si intende
la superficie fondiaria depurata delle tare improduttive. Per le
norme relative alle zone agricole E, si fa riferimento alla S.A.U.
dell'Azienda Agricola, intendendo per superficie i terreni in proprietà
sottoposti a gestione tecnico-economica unitaria.
m.2) Imprenditore agricolo a titolo principale: si
considera a titolo principale l'imprenditore agricolo che dedichi
all'attività produttiva almeno i due terzi del proprio tempo
di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima
almeno i due terzi del proprio reddito globale risultante dalla
propria posizione fiscale. Nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva
CEE 75/268 il tempo di lavoro ed il reddito agricolo sono ridotti
del 50%.
m.3) Unità di lavoro a tempo pieno (Ul): si intende
una unità di lavoro alla quale corrispondono 288 giornate
lavorative annue (equiparate a livello comunitario a 2300 ore annue).
m.4) Allevamento domestico: si definisce domestico un
allevamento destinato al consumo familiare.
m.5) Allevamento zootecnico intensivo: si definisce intensivo
un allevamento nel quale il carico complessivo di bestiame medio
annuo non supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di S.A.U.. In
via transitoria, sino all'approvazione del Piano Zonale Agricolo
provinciale, il carico complessivo di bestiame medio annuo non dovrà
superare, per gli insediamenti di nuovo impianto, i 20 q.li di peso
vivo per ettaro di S.A.U..
m.6) Allevamento industriale: si definisce industriale
l'allevamento che supera il carico di bestiame per ettaro di cui
al numero precedente. Tali allevamenti sono subordinati alla definizione
del Piano Zonale Agricolo provinciale nel rispetto di quanto stabilito
dal Regolamento CEE 2066/92 che definisce la densità di bestiame
per ettaro che il territorio può sopportare, espresso in
UBA:
3,5/UBA/ha nel 1993
3,0/UBA/ha nel 1994
2,5/UBA/ha nel 1995
2,0/UBA/ha nel 1996
m.7) Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.): deve contenere
le indicazioni previste dal Regolamento CEE 2328/91 e del testo
coordinato di deliberazione della Giunta Regionale pubblicata sul
B.U.R. n. 85 del 23/9/88.
m.8) P.S.A. semplificato: per piano di sviluppo aziendale
si intende la relazione illustrante le caratteristiche dell'azienda
prima e dopo gli interventi edilizi previsti relativamente a:
- titolo di godimento dei terreni;
- superficie dell'azienda;
- forma di conduzione dell'azienda;
- giornate lavorative prestate dalla mano d'opera familiare
e non;
- produzioni vegetali;
- produzioni animali;
- bilancio alimentare complessivo.
m.9) Serra fissa: si intendono le costruzioni stabilmente
collegate al suolo mediante opere murarie o simili destinate alla
coltivazione di colture specializzate.
TITOLO ll: TIPI Dl INTERVENTO
ART. 3 MANUTENZIONE ORDINARIA
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti
dall'art. 31, lett. a) della L. 457/78 e dall'art. 42 della L.R.
n. 47/78.
2. Fermo restando le eventuali disposizioni e le competenze
previste dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali",
costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti quali:
- pulitura esterna, ripresa di intonaci di rivestimenti esterni,
senza alterazione dei materiali e delle tinte esistenti;
- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura di infissi
esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne,
grondaie e canne fumarie, senza alterazione dei tipi di materiali
o delle tinte preesistenti;
- tinteggiatura, riparazione e rifacimento intonaci, infissi
e pavimenti interni;
- riparazione ed ammodernamento di impianti che non comportino
la costruzione o la destinazione ex-novo di locali igienici e tecnologici;
- opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali
quando siano intese ad assicurare la funzionalità dell'impianto
ed il suo adeguamento tecnologico, sempreché tali interventi,
in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, non ne modifichino
le caratteristiche complessive, siano interne al suo perimetro e
non incidano sulle strutture e sul suo aspetto.
ART. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli
definiti dall'art. 31 lett. b) della L. 457/ 78 e dall'art. 43 della
L.R. n. 47/78.
Fatte salve le limitazioni di cui al 2° comma del precedente
art.3, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e per sostituire parti,
anche strutturali, degli edifici esistenti, nonché le opere
necessarie per realizzare od integrare i servizi igienico-sanitari
e gli impianti tecnologici, sempre che tali opere non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche alle destinazioni d'uso esistenti.
2. Rientrano in tale categoria anche gli interventi di adeguamento
tecnologico che comportino la realizzazione di volumi tecnici che
si rendano indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici
necessari all'uso attuale dell'abitazione con particolare riferimento
al superamento delle barriere architettoniche e del risparmio energetico,
sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari.
3. Rientrano inoltre in tale categoria:
- adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle
coperture e dei solai a fini strutturali o di coibentazione tecnica
ed acustica;
- sostituzione di elementi architettonici (inferiate, bancali,
cornici, zoccolature, gradini ecc.) con modificazioni dei tipi o
della forma;
- installazione di cancelli e inferiate;
- installazione di antenne di grandi dimensioni;
- installazione e sostituzione di vetrine con alterazione dei
tipi dei colori e dei materiali;
- costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti
esterne dell'edificio.
4. Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono
interventi di straordinaria manutenzione anche le opere e le modifiche
necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento
tecnologico senza aumento di carico urbanistico, nonché della
messa a norma per prevenzione incendi, ed adeguamento dei rapporti
di aereailluminazione dei locali di lavoro.
ART. 5 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono
quelli così definiti dall'art. 31 lett. c) della Legge 457/78.
2. Sono da ricomprendere in tali definizioni le categorie di
intervento definite dall'art. 36 della L.R. 47/78 e successive modificazioni
come:
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo tipo A) e B);
- ripristino tipologico.
3. Sono altresì da ricomprendere in tale definizione
gli interventi di adeguamento delle abitazioni che riguardano le
modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche
o statiche delle abitazioni, nonché quelle per realizzare
volumi tecnici che si rendono indispensabili per l'installazione
di impianti tecnologici necessari all'uso attuale delle abitazioni.
4. A1) Restauro scientifico
Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità
edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici.
Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formale e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione
valorizzandone i caratteri, e rendendone possibile un uso adeguato
alle intrinseche.
Il tipo di intervento prevede:
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino
delle parti alterate, e cioè:
- il restauro o il ripristino degli elementi interni;
- la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente
crollate e demolite;
- la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo
originale;
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, tra
gli altri, le corti, i giardini, i chiostri;
b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili
senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale.
c) l'eliminazione di tutte le superfetazioni come parti incongrue,
dell'impianto originario e degli ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
5. A2) Restauro e risanamento conservativo
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardano
le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione
che, pur non presentando particolari pregi architettonici, costituiscono
parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico,
sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente
storico antico, sia perché significativi dal punto di vista
tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione
degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche
morfologiche.
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono
quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare
le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso ad essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino
ed il rinnovo degli elementi costruttivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
I tipi di interventi del restauro e del risanamento conservativo
sono specificati all'interno delle seguenti sottocategorie:
A) A2A - Restauro e risanamento conservativo tipo A:
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo
A riguardano le unità edilizie il cui stato di conservazione
consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica
dell'edificio e permette il suo completo recupero.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne
il ripristino dei valori originali mediante:
- il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni;
su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché
non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvati
gli elementi di particolare valore stilistico; il restauro ed il
ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi
di documentata importanza;
b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili
senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia esterne che interne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c) L'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto
originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
B) A2B - Restauro e risanamento conservativo tipo B
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo
B riguardano le unità edilizie in mediocre stato di conservazione
ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio,
che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni; su
questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga
alterata l'unitarietà del prospetto;
- il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti
adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse
le quote delle finestre e della linea di gronda;
b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a
larghe parti dell'edificio;
c) l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue
all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
6. Ripristino tipologico
Gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unità
edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che non rientrano nella
categoria A1 e di cui è possibile reperire adeguata documentazione
della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche
in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della
stessa area culturale.
Il tipo d’intervento prevede:
- la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi
quali androni, blocchi scale, portici;
- il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei
rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte
quali corti, chiostri;
- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio,
quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali
e particolari elementi di finitura.
ART. 6 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti
dall'art. 31, lett. d) della Legge 457/78.
2. In tali interventi sono ricompresi gli interventi di ristrutturazione
e di ripristino edilizio, definiti dall'art. 36, capoverso A3) della
L.R. n. 47/1978 e successive modificazioni. Possono altresì
essere ricompresi gli interventi di ripristino tipologico (nei casi
non configurabili ai sensi dell'art. 5), la demolizione totale dell'edificio
e la sua ricostruzione a condizione che essa avvenga all'interno
della sagoma planivolumetrica preesistente.
Si definisce ristrutturazione edilizia globale quella che interessa
l'intero edificio: ristrutturazione parziale ogni altro caso.
3. A3) Ristrutturazione edilizia
Gli interventi riguardano le unità edilizie che non
presentano alcuna caratteristica storico-ambientale, ma sono tuttavia
compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e
di nuovi impianti senza aumento del volume e delle altezze preesistenti.
Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità
edilizie con elementi o parti di esse, esterne od interne, ancora
conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici
mediante:
- il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni
per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di
particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata
l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi
edilizi;
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni per le
parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare
valore stilistico;
- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il
riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi
nonché servizi;
- l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
ART. 7 MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO
1. Si definisce mutamento o cambio della destinazione d'uso
delle singole unità immobiliari (con o senza esecuzione di
opere) la modificazione da uno ad un altro degli usi classificati
dal P.R.G.
2. Gli interventi di mutamento della destinazione d'uso sono
definiti dall'art. 2 della L.R. n. 46/88 e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. La destinazione d'uso in atto nell'immobile o nell'unità
immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione
edilizia, ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge
e, in assenza od indeterminazione di tali atti, dalla classifica
catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri
documenti probanti.
4. Non si ha mutamento di destinazione d'uso quando si modifica
l'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare per meno del
30% della superficie utile o con modificazioni inferiori a 30 mq.
per unità immobiliare e sempreché non vi sia aumento
del numero di unità immobiliari.
ART. 8 NUOVA COSTRUZIONE
1. Si definisce "nuova costruzione" l'opera edilizia volta a
realizzare un nuovo edificio od un nuovo manufatto, sia fuori che
entro terra.
2. Rientrano in questo tipo di intervento le opere costituenti
pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti
in applicazione dell'art. 7 della legge 94/82, e qualsiasi manufatto
che, indipendentemente dalla durata, inamovibilità od incorporazione
al suolo, con qualsiasi destinazione d'uso, non rientri espressamente
nella categoria dei veicoli (art. 20 D.P.R. 15/06/53, n. 393).
3. Ai fini procedurali nonché per la definizione degli
oneri di urbanizzazione e dell'onerosità della concessione,
rientrano in tali categorie anche gli interventi di ripristino tipologico
ed edilizio, quando i suddetti si configurano come interventi del
tutto di nuova costruzione.
ART. 9 AMPLIAMENTO
1 Si definisce ampliamento di edificio esistente, l'intervento
che comporta un incremento di qualunque entità della superficie
esistente per modifica planimetrica o sopraelevazione.
2. Gli interventi possono comportare o meno la contestuale trasformazione
delle parti esistenti.
ART. 10 DEMOLIZIONE
1. Si definisce "demolizione" un intervento volto a rimuovere,
in tutto o in parte, manufatti preesistenti.
2. Gli interventi di demolizione sono specificati all'interno
di due sotto categorie:
a) demolizione senza ricostruzione, definito dall'art. 36,
capoverso A2) punto 4 della L.R. n. 47/78;
b) demolizione con ricostruzione, quando l'intervento prevede
la ricostruzione di un fabbricato diverso in tutto o in parte all'esistente.
ART. 11 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati
e della rete stradale (art. 31 lett. e) della L. 457/78.
- Tali interventi riguardano le aree in cui si rende necessaria
la riprogettazione dell'intero tessuto urbanistico.
- Il tipo d’intervento prevede il rispetto dell’art.18
della Legge 6agosto 1967 n.765 per i parcheggi privati (1mq/10mc)
e la cessione gratuita di uno standard di parcheggio pubblico
non inferiore a mq.3,00 ogni 30 mq. di superficie utile all’atto
della concessione.
ART. 12 SISTEMAZIONE DEI TERRENI
1. Si definisce sistemazione dei terreni quell'intervento sul
territorio che comporta modificazioni permanenti e rilevanti della
morfologia del suolo e che non riguarda la coltivazione di cave
e torbiere o la sistemazione del terreno per le pratiche agricole.
ART. 13 INTERVENTO RELATIVO ALL'ARREDO URBANO E ALLE OPERE MINORI
1. Si definiscono "interventi relativi all'arredo urbano e alle
opere minori" i seguenti interventi:
- cartelloni, insegne e altri indicatori pubblicitari;
- vetrinette, attrezzature per l'illuminazione degli spazi
pubblici;
- lapidi e cippi commemorativi;
- cabine di pubblici servizi;
- manufatti esterni ed opere nel sottosuolo al servizio delle
reti;
- altre opere aventi rilevanza nel quadro urbano;
- recinzioni;
- tende pensili o sulle fronti esterne degli edifici
- manufatti per accessi pedonali e carrai, pavimentazioni esterne;
- arredi esterni (tralicci, pergolati scoperti o con copertura
permeabile, chioschi, gazebo, voliere, ecc.);
- muri e manufatti per la sistemazione delle aree esterne;
- sistemazione aree libere;
- installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili;
- depositi di materiali a cielo aperto;
- edilizia funeraria.
ART. 14 COSTRUZIONE DI PERTINENZE
1. Sono pertinenze i manufatti destinati in modo durevole a
servizio od ornamento di costruzioni esistenti. Sono inoltre considerate
pertinenze le autorimesse fino alla quantità prevista dall'art.2
della L. 122/89 (1mq./10 mc.), e le attrezzature sportive di uso
privato realizzate nel lotto di proprietà.
2. Non sono pertinenze i manufatti che ai sensi delle presenti
norme costituiscono superficie utile netta (Sn), unità immobiliari
autonome o che abbiano cubatura superiore al 20% del volume dell'edificio
principale con un massimo di 300 mc.
ART. 15 INTERVENTI PER MANUFATTI TEMPORANEI, PRECARI O STAGIONALI
1. Sono quegli interventi rivolti alla installazione di manufatti
atti a far fronte ad esigenze temporanee che non modifichino permanentemente
lo stato dei luoghi e che non permangono sul territorio per più
di un anno.
2. I manufatti temporanei funzionali a lavoro in corso possono
permanere sul territorio per tutta la durata dei lavori.
3. Gli interventi di cui sopra sono ammessi in tutte le zone
di P.R.G.
4. Sono altresì considerati "manufatti precari"
i capanni per la pesca e la caccia per i quali l’installazione,
modifica o compatibilità saranno disciplinate da un apposito
regolamento che formerà parte integrante del presente.
TITOLO III: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
ART. 16 (ABROGATO)
ART. 17 (ABROGATO)
ART. 18 (ABROGATO)
ART. 19 (ABROGATO)
ART. 20 (ABROGATO)
PARTE SECONDA
NORME PROCEDURALI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
TITOLO l: CERTIFICATO D'USO
ART. 21 DEFINIZIONE
1. Il certificato d'uso indica le prescrizioni ed i vincoli
di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti l'area e/o l'immobile
interessato, contenuti in leggi, piani o regolamenti che devono
essere osservati in caso di attività urbanistica edilizia.
2. In particolare, il certificato indica la destinazione di
zona, gli usi previsti e consentiti dal P.R.G. vigente, i tipi e
le modalità di intervento, gli indici ed i parametri edilizi
e urbanistici di zona, nonché i vincoli previsti da piani
o normative di carattere territoriale urbanistico a livello comunale
o sovracomunale, che saranno oggetto di controllo comunale in sede
di rilascio della concessione/autorizzazione edilizia.
ART. 22 RICHIESTA
1. L'avente titolo al rilascio della concessione o dell'autorizzazione
edilizia ha diritto a chiedere al Sindaco il rilascio del certificato
d'uso.
2. La richiesta di certificato d'uso, redatta su modello predisposto
dalla Amm.ne Com.le e sottoscritta dall'avente titolo, deve contenere
altresì una apposita dichiarazione sottoscritta dal tecnico
incaricato ai sensi della L. 15/68, che riporti tutti gli elementi
utili per identificare l'immobile oggetto dell'istanza, lo stato
d'uso attuale ed i parametri urbanistici ed edilizi.
3. Il certificato d'uso deve essere richiesto obbligatoriamente
per le nuove costruzioni e per tutti gli interventi edilizi che
comportano aumenti di superficie e/o volume.
ART. 23 RILASCIO
1. Il certificato d'uso è rilasciato dal Sindaco o Dirigente
delegato su proposta del responsabile del procedimento agli aventi
titolo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il certificato d'uso conserva validità per un anno
dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni
degli strumenti urbanistici e della normativa vigente.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 3° dell'art. 22 il certificato
d'uso, è allegato in copia alla richiesta di concessione
o di autorizzazione edilizia.
4. Nei casi in cui la richiesta del certificato d'uso sia obbligatoria,
trascorso inutilmente il termine per il rilascio, l'avente titolo
può presentare la richiesta di concessione o autorizzazione,
allegando copia della richiesta inoltrata.
TITOLO ll: PARERE PREVENTIVO
ART. 24 DEFINIZIONE
1. Il parere preventivo è lo strumento con il quale il
Servizio Edilizia Privata esprime, su un progetto preliminare
le proprie valutazioni in merito agli aspetti formali, architettonici
e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico
dell'opera edilizia da eseguire, fornendo eventuali indicazioni
o prescrizioni per la redazione del progetto definitivo.
2. Il parere preventivo, se favorevole, vincola il Servizio
Edilizia Privata nel successivo esame del progetto definitivo,
fatti salvi i pronunciamenti di altri organi interessati ai sensi
delle normative vigenti.
ART. 25 RICHIESTA
1. L'avente titolo a richiedere una concessione o un'autorizzazione
edilizia, prima della presentazione della domanda può richiedere
al Sindaco un parere preventivo alla C.E. su un progetto preliminare,
qualora l'opera edilizia assuma rilevanza per le caratteristiche
compositive e dimensionali, la consistenza e la localizzazione.
ll parere preventivo è raccomandato in particolare per i
seguenti casi:
a) piani urbanistici attuativi;
b) immobili vincolati;
c) interventi relativi ad edifici e complessi edilizi di rilevante
interesse con funzione industriale, produttiva artigianale, zootecnica,
sanitaria, scolastica, socio-assistenziale, sportivo ricreativo,
alberghiero turistico, sociale, commerciale nonché ai depositi
di presidi sanitari o altri materiali tecnici, agli impianti di
stoccaggio trattamento e smaltimento di rifiuti solidi o liquidi.
2. Il progetto preliminare deve comprendere tutti quegli elementi
necessari per una valutazione completa degli aspetti sui quali deve
esprimersi la C.E. Di norma esso è costituito dalla seguente
documentazione minima:
a) planimetria in scala 1:1000 per i piani attuativi e 1:200
per gli immobili, che consenta l'esatta individuazione dell'immobile
e/o area di intervento;
b) rilievo dell'area e/o immobile oggetto di intervento in
scala non inferiore a 1:500 per le aree, con l'indicazione dei limiti
di proprietà dei fabbricati circostanti, delle opere di urbanizzazione
primaria limitrofe al lotto.;
c) documentazione fotografica dello stato di fatto relativo
all'immobile e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere
a colori, di formato minimo 15x10 cm. e montate su cartoncino formato
A/4 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa;
d) relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e delle
soluzioni progettuali di massima, comprendente anche l'individuazione
dei principali materiali e colori da impiegare, corredata da tavole
di progetto con eventuali rappresentazioni prospettiche o fotomontate
dell'insieme. L'illustrazione deve tener conto della specifica destinazione
d'uso proposta e fare esplicito riferimento alla compatibilità
con i vincoli o prescrizioni che gravano sull'immobile e/o sull'area
interessata;
e) dichiarazione firmata dal progettista attestante che il
progetto preliminare è conforme alle norme tecniche di attuazione
del P.R.G. e del Regolamento Edilizio e, ove rilasciato al certificato
d'uso.
3. Gli uffici comunali verificano la completezza della documentazione
presentata e la sottoscrizione degli elaborati del progetto preliminare
da un tecnico abilitato.
ART. 26 COMUNICAZIONE
1. Il parere preventivo è comunicato dal Sindaco o Dirigente
delegato al richiedente, entro 60 giorni dalla richiesta, fatte
salve eventuali sospensioni per richiesta di documentazione integrativa
in unica soluzione.
2. Il parere preventivo conserva validità per un anno
dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni
degli strumenti urbanistici e della normativa vigente.
3. Trascorso inutilmente il termine indicato al primo comma,
il richiedente può presentare senz'altro richiesta di concessione
o autorizzazione, ovvero sollecitare nelle forme di legge l'adempimento
dell'obbligo di esprimere il parere.
TITOLO lll: CONCESSIONE EDILIZIA
ART. 27 OGGETTO
1. La concessione edilizia deve essere richiesta al Sindaco
per tutte le opere edilizie, escluse quelle soggette ad autorizzazione
(art. 36), opere pubbliche di competenza comunale (art.41 ad esclusione
del comma 3) ed asseverazione (art. 42) e quelle di cui all'art.
31 comma 1, lettera a) della legge 5/8/1978 n. 457.
2. Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze
contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dell'art.
38 della Legge 8/6/1990 n. 142, non è richiesta la concessione,
limitatamente alle opere ingiunte.
3. La concessione edilizia può essere:
a) gratuita, nei casi previsti dalla legge;
b) onerosa. L'importo relativo è calcolato in base alla
normativa vigente alla data di presentazione della richiesta qualora
corredata della documentazione prevista e non soggetta a richiesta
di integrazione sostanziale;
c) convenzionata.
ART. 28 SOGGETTI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE LA CONCESSIONE E
DOCUMENTI ATTESTANTI IL TITOLO
1. Hanno titolo a richiedere la concessione di cui al precedente
art. 25 i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti
comunque salvi i diritti dei terzi:
a) il proprietario dell'immobile;
b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione
del diritto di superficie;
c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione,
limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria.
Il titolo deve essere attestato nei casi sopracitati dal certificato
rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari (contratto
redatto e trascritto a norma degli artt. 1350 e 2643 del Codice
Civile), oppure atto notarile con data non anteriore a tre mesi
o fotocopia del titolo di proprietà e/o dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà. Per gli interventi in aree PEEP e PlP
tale certificato non è necessario, essendo sufficiente citare
la delibera comunale con la quale viene assegnata l'area. Altrettanto
dicasi per gli interventi in aree delimitate ai sensi dell'art.
51 della legge 865/71;
e) il titolare di diritti reali di servitù prediali
coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria
e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria
urgenti, ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile;
g) l'affittuario agrario (L. 11/71) ed il concessionario di
terre incolte (D.L. 279/44), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati
rurali ed alla casa di abitazione;
Nei casi e), f), g), il titolo deve essere attestato dalla
copia autenticata del contratto redatto a norma dell'art. 1571 del
Codice Civile, o, nel caso di impossibilità da certificazione
delle Associazioni di categoria o dell'lspettorato Provinciale dell'Agricoltura.
h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi,
quali:
- il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa
da tale beneficiario;
- l'assegnatario di terre incolte;
- il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento
amministrativo o per sentenza;
- il concessionario di miniere e di beni demaniali;
- colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto,
sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;
i) le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, SIP, Aziende
Municipalizzate, ecc.) anche qualora non siano proprietarie delle
aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti
istituzionali. ll titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare
tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno
del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù
necessaria per l'intervento;
l) in luogo del titolare possono presentare domanda:
- il delegato, procuratore o mandatario;
- il curatore fallimentare;
- il commissario giudiziale;
- l'aggiudicatario di vendita fallimentare.
2. In caso di mancata disponibilità della documentazione
attestante il titolo, potrà essere presentata una formale
dichiarazione allegando copia semplice dell'atto, ovvero copia della
richiesta di rilascio della certificazione.
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