Regolamento Edilizio testo coordinato. Art. 01/28

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Art. 01/28
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  • N° 77 del 25/10/1999
  • N° 15 del 16/01/2001
  • N° 72 del 05/09/2001

DATA: DICEMBRE 2001

 

  • ART.1, comma 3, lett. B)
  • ART.3, comma 2
  • PARTE PRIMA

Titolo III COMMISSIONE EDILIZIA

Artt. 16, 17, 18, 19 e 20 – ABROGATI

  • ART.24
  • ART.25, comma 3
  • ART.29, comma2, lett.o)
  • ART.30, comma 3 e 5
  • ART.32, comma 4
  • ART.36, comma1
  • ART.38, comma9
  • ART.40, comma 1 e 5
  • ART.42, comma 2
  • ART.45, comma 3, lett. F)
  • ART.52, comma2
  • ART.91, comma 5, lett. b)
  • ART.130, comma 1
  • ART.132, comma 3 e 4
  • ART.144, comma 2
  • ART.148, comma 1
  • SCHEMA 1- premessa e punto15)
  • Allegato "A" – REQUISITI COGENTI

RC 3.2: Qualità dell’aria

GLOSSARIO


PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

 

TITOLO I - NORME PRELIMINARI

 

ART. 1 OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Il presente Regolamento Edilizio (R.E.) ha per oggetto qualsiasi attività di trasformazione edilizia e territoriale nonché di attuazione degli strumenti urbanistici di esecuzione, nonché quelle parti del processo di intervento che hanno influenza sulle procedure e sulla qualità del prodotto edilizio finale.

2. Il R.E. contiene le norme comunali attinenti alle attività di costruzione e/o di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie ed infrastrutturali, ivi comprese le norme igieniche di particolare interesse edilizio e si applica all'intero territorio comunale.

3. In particolare il R.E. definisce:

a) il procedimento relativo al rilascio del certificato d'uso, del parere preventivo, delle concessioni, delle autorizzazioni, del certificato di conformità edilizia;

b) le competenze del Comune;

c) i termini e le modalità di adempimento delle prescrizioni da parte dei soggetti aventi titolo;

d) i compiti e le responsabilità degli operatori della progettazione, della realizzazione e del controllo;

e) la documentazione e gli elaborati necessari per la completezza delle diverse domande;

f) i requisiti e le specifiche di prestazione, cui devono rispondere le realizzazioni di cui al 1° comma;

g) le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva e le modalità per la sua redazione, conservazione e aggiornamento;

h) le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, di arredo urbano e ambientale.

 

ART. 2 DEFlNlZlONl

Il processo d'intervento è regolato dalle seguenti definizioni e parametri.

Ai fini delle verifiche strettamente urbanistiche ed edilizie finalizzate al rilascio degli atti autorizzativi per le varie tipologie di intervento edilizio e di trasformazione territoriale sono da ritenersi prevalenti le definizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.

A) DEFINIZIONE Dl SUPERFICIE

Per i fini di verifica concernenti la funzione abitativa, le superfici dei complessi edilizi sono classificate in Superficie utile (Su) e Superficie Non Residenziale (Snr);

a. 1) Superficie utile abitabile (Su): è costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi e gli accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte, finestre, delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nelle superfici non residenziali (Snr);

a.2) Superficie non residenziale (Snr): si intende la superficie netta risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi (escluso quelli di uso pubblico), volumi tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella Snr i locali sottotetto aventi altezza virtuale (calcolata come rapporto V/S) inferiore a m. 1,70.

a.3) Superficie complessiva (Sc) è data da: Sc = Su + 60% Snr.

Per le funzioni direzionali, produttive, alberghiere, agricole, le superfici sono classificate in superficie utile (Sn) e superficie accessoria (Sa):

a.4) Superficie utile (Sn): è costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra compreso i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa.

a.5) Superficie accessoria (Sa): si intende la superficie netta destinata a servizio dell'attività quali tettoie, porticati, scale, vani ascensore e montacarichi, centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente.

a.6) Superficie totale (St): è data da : St = Sn + 60% Sa.

 

B) SUPERFICIE LORDA (Sl)

E' costituita dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra comprensive dei muri perimetrali e di quelli interni, esclusi i balconi aggettanti e le terrazze scoperte.

C) SUPERFICIE COPERTA (Sq)

E' data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluso quelli sotto il livello del suolo, compreso i volumi aggettanti chiusi.

D) RAPPORTO Dl COPERTURA (Q)

E' il rapporto calcolato in percentuale (Sq/Sf) riferito a tutte le opere edificate (Sf: superficie fondiaria).

E) DEFINIZIONE Dl SAGOMA

E' la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio (compreso bow-windows, esclusi sporti aggettanti, balconi inferiori a m 1.50) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che sui piani verticali.

F) DEFINIZIONE Dl PIANO Dl UN EDIFICIO

f.1) Piano di un edificio

Si definisce piano di un edificio lo spazio racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.

f.2) Posizione del piano rispetto al terreno

Per definire la posizione di un piano rispetto al terreno circostante (fuori terra, seminterrato, interrato) si assume la quota altimetrica di un suo elemento di riferimento (pavimento o soffitto) rispetto alla quota del terreno circostante (così come risulta modificato in seguito alle opere di sistemazione), misurata sulla linea di stacco dell'edificio. In caso di terreni con pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il perimetro dell'edificio si assumono rispettivamente la quota media o la media tra le medie. Nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno mediante muri di sostegno con interposta intercapedine (scannafosso) di larghezza inferiore all'altezza dell'intercapedine, si considera linea di stacco dell'edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso).

f.3) Piano fuori terra o piano terra

Si definisce piano fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante così come risulta modificato anche in seguito alle opere di sistemazione.

f.4) Piano seminterrato

Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio che abbia il pavimento sotto la quota del terreno ed il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a m. 0.60 rispetto al terreno circostante, misurata sulla linea di stacco dell'edificio.

f.5) Piano interrato

Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell'edificio. Sono inoltre assimilati ai piani interrati e considerati tali i piani seminterrati con quota del soffitto sopraelevata rispetto alla quota del terreno circostante di una misura inferiore a m. 0,60.

f.6) Soppalco

S'intende la superficie aggiuntiva ottenuta dal frazionamento di uno spazio chiuso esistente mediante l'interposizione di una struttura portante orizzontale. Qualora tutta o parte della superficie sovrastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, il vano ottenuto è considerato a sé stante. Il rapporto percentuale fra la superficie del soppalco e quella del vano interessato non dovrà superare al 35 %. Inoltre tale struttura dovrà essere costituita da elementi di arredo e non dovrà avere altezza libera da pavimento a soffitto superiore a m.2,00.

G) DEFINIZIONI Dl ALTEZZE

g.1) Altezza utile degli spazi locali (Hu): è data dall'altezza misurata da pavimento a soffitto. Negli spazi locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media risultante dalle altezze minima e massima della parte interessata. Negli spazi locali con soffitti inclinati a più pendenze o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza virtuale data dal rapporto Vu/Su dove Vu è il volume utile dello spazio interessato ed Su la relativa superficie utile.

g.2) Altezza dei piani (Hp): è data dalla differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura dal pavimento all'intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a falde inclinate il calcolo dell'altezza si effettua come al punto precedente.

g.3) Altezza delle fronti (Hf): è data per ogni fronte dalla differenza fra la quota del marciapiede, ovvero la quota della linea di stacco dell'edificio nella sua configurazione finale (6) e la più alta delle seguenti quote, con esclusione dei manufatti tecnologici:

- intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina Su;

- linea di gronda (per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°);

- linea di colmo (per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°);

- sommità del parapetto in muratura piena, avente l'altezza superiore a ml. 1,20 (per gli edifici con copertura piana).

g.4) Altezza massima (Hm): è la massima tra le Hf del fabbricato.

H) DEFINIZIONE Dl DISTANZE E Dl INDICE Dl VISUALE LIBERA

Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta del fabbricato comprensiva di eventuali elementi aggettanti superiori a m 1,50.

h.1) Distanza dai confini di proprietà o di zona (D1): è la distanza minima intercorrente tra il fabbricato ed il confine di proprietà, di zona, o stradale;

h.2) Distanza tra edifici (D2): è la distanza minima intercorrente tra edifici prospicienti;

h.3) Indice di visuale libera (lvl): è il rapporto fra la distanza delle varie fronti del fabbricato dai confini di zona di proprietà, dai cigli stradali e l'altezza delle fronti stesse (D/Hf). In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale libera che non devono sovrapporsi, relative ai due fronti, si raccordano con linea retta.

I) DEFINIZIONE Dl VOLUMI

i.1) Volume (V): il volume degli edifici si computa come somma dei prodotti delle superfici lorde per le relative altezze di piano.

Il volume dei vespai non è computata fino ad un dislivello massimo fra piano di campagna e pavimento del piano terra di ml. 0,70. Sono altresì esclusi dal computo del volume le scale esterne con rampe superiori a mt. 1,00 di altezza.

i.1) Volume Utile (Vu): definito come somma dei prodotti delle superfici utili per le relative altezze utili.

i.2) Volume Lordo (Vl): è il volume complessivo, misurato all'esterno vuoto per pieno di tutte le parti costruite fuori terra, dalla linea di stacco dell'edificio dal terreno circostante con riferimento alla configurazione finale, alla copertura compresa, escluso i balconi aggettanti e le terrazze scoperte.

i.3) Volume Totale (Vt): è il volume complessivo, misurato vuoto per pieno di tutte le parti costruite fuori e dentro terra, dal piano di calpestio più basso alla copertura compresa, escluso i balconi aggettanti e le terrazze scoperte, misurato all'esterno.

L) DEFINIZIONE Dl PARAMETRI URBANISTICI

l.1) Superficie territoriale (St): per superficie territoriale si intende una porzione di territorio comprendente le aree per urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.

l.2) Superficie fondiaria (Sf): per superficie fondiaria si intende quella parte di area residua edificatoria che risulterà dalla superficie territoriale deducendo le superfici

per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

l.3) Superficie minima di intervento (Sm): per superficie minima di intervento si intende l'area minima richiesta per poter attuare un intervento edilizio diretto.

La superficie minima di intervento è determinata dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. per ciascuna zona omogenea.

l.4) Indice di fabbricabilità territoriale (It): esprime il volume utile massimo realizzabile per ogni ettaro di superficie territoriale (mc./ha).

l.5) Indice di fabbricabilità fondiario (If): esprime il volume utile massimo realizzabile per ogni mq. di superficie fondiaria (mc /mq).

l.6) Indice di utilizzazione territoriale (Ut): esprime la superficie utile massima realizzabile per ogni ettaro di superficie territoriale (mq./ha).

l.7) Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): esprime la superficie utile massima realizzabile per ogni mq. di superficie fondiaria (mq./mq).

I.8) Utilizzazione degli indici: si definisce lotto d'insieme delle aree a destinazione urbanistica omogenea contigue o comunque collegate da parti comuni o viabilità pubblica o vicinale posseduta da un unico avente titolo al rilascio della concessione. Il conteggio dei parametri urbanistici fondiari viene effettuato sull'intero lotto.

L'area di intervento può essere costituita anche da più proprietà confinanti aventi medesima destinazione omogenea. La concessione, in questo caso, sarà subordinata alla stipula tra proprietari interessati di una specifica convenzione da trascrivere nei registri immobiliari.

Ai soli fini edificatori non saranno considerati validi i frazionamenti che non rispettino il rapporto tra le costruzioni esistenti e la porzione di area che a questi deve rimanere asservita applicando gli indici di zona.

 

M) DEFINIZIONI PER INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA

m.1) Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.): si intende la superficie fondiaria depurata delle tare improduttive. Per le norme relative alle zone agricole E, si fa riferimento alla S.A.U. dell'Azienda Agricola, intendendo per superficie i terreni in proprietà sottoposti a gestione tecnico-economica unitaria.

m.2) Imprenditore agricolo a titolo principale: si considera a titolo principale l'imprenditore agricolo che dedichi all'attività produttiva almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno i due terzi del proprio reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale. Nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE 75/268 il tempo di lavoro ed il reddito agricolo sono ridotti del 50%.

m.3) Unità di lavoro a tempo pieno (Ul): si intende una unità di lavoro alla quale corrispondono 288 giornate lavorative annue (equiparate a livello comunitario a 2300 ore annue).

m.4) Allevamento domestico: si definisce domestico un allevamento destinato al consumo familiare.

m.5) Allevamento zootecnico intensivo: si definisce intensivo un allevamento nel quale il carico complessivo di bestiame medio annuo non supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di S.A.U.. In via transitoria, sino all'approvazione del Piano Zonale Agricolo provinciale, il carico complessivo di bestiame medio annuo non dovrà superare, per gli insediamenti di nuovo impianto, i 20 q.li di peso vivo per ettaro di S.A.U..

m.6) Allevamento industriale: si definisce industriale l'allevamento che supera il carico di bestiame per ettaro di cui al numero precedente. Tali allevamenti sono subordinati alla definizione del Piano Zonale Agricolo provinciale nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CEE 2066/92 che definisce la densità di bestiame per ettaro che il territorio può sopportare, espresso in UBA:

3,5/UBA/ha nel 1993

3,0/UBA/ha nel 1994

2,5/UBA/ha nel 1995

2,0/UBA/ha nel 1996

m.7) Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.): deve contenere le indicazioni previste dal Regolamento CEE 2328/91 e del testo coordinato di deliberazione della Giunta Regionale pubblicata sul B.U.R. n. 85 del 23/9/88.

m.8) P.S.A. semplificato: per piano di sviluppo aziendale si intende la relazione illustrante le caratteristiche dell'azienda prima e dopo gli interventi edilizi previsti relativamente a:

- titolo di godimento dei terreni;

- superficie dell'azienda;

- forma di conduzione dell'azienda;

- giornate lavorative prestate dalla mano d'opera familiare e non;

- produzioni vegetali;

- produzioni animali;

- bilancio alimentare complessivo.

m.9) Serra fissa: si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili destinate alla coltivazione di colture specializzate.

 

TITOLO ll: TIPI Dl INTERVENTO

 

ART. 3 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti dall'art. 31, lett. a) della L. 457/78 e dall'art. 42 della L.R. n. 47/78.

2. Fermo restando le eventuali disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali:

- pulitura esterna, ripresa di intonaci di rivestimenti esterni, senza alterazione dei materiali e delle tinte esistenti;

- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura di infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, grondaie e canne fumarie, senza alterazione dei tipi di materiali o delle tinte preesistenti;

- tinteggiatura, riparazione e rifacimento intonaci, infissi e pavimenti interni;

- riparazione ed ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali igienici e tecnologici;

- opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali quando siano intese ad assicurare la funzionalità dell'impianto ed il suo adeguamento tecnologico, sempreché tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche complessive, siano interne al suo perimetro e non incidano sulle strutture e sul suo aspetto.

 

ART. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli definiti dall'art. 31 lett. b) della L. 457/ 78 e dall'art. 43 della L.R. n. 47/78.

Fatte salve le limitazioni di cui al 2° comma del precedente art.3, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e per sostituire parti, anche strutturali, degli edifici esistenti, nonché le opere necessarie per realizzare od integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che tali opere non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso esistenti.

2. Rientrano in tale categoria anche gli interventi di adeguamento tecnologico che comportino la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici necessari all'uso attuale dell'abitazione con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche e del risparmio energetico, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

3. Rientrano inoltre in tale categoria:

- adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai a fini strutturali o di coibentazione tecnica ed acustica;

- sostituzione di elementi architettonici (inferiate, bancali, cornici, zoccolature, gradini ecc.) con modificazioni dei tipi o della forma;

- installazione di cancelli e inferiate;

- installazione di antenne di grandi dimensioni;

- installazione e sostituzione di vetrine con alterazione dei tipi dei colori e dei materiali;

- costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne dell'edificio.

4. Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di straordinaria manutenzione anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico senza aumento di carico urbanistico, nonché della messa a norma per prevenzione incendi, ed adeguamento dei rapporti di aereailluminazione dei locali di lavoro.

 

ART. 5 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli così definiti dall'art. 31 lett. c) della Legge 457/78.

2. Sono da ricomprendere in tali definizioni le categorie di intervento definite dall'art. 36 della L.R. 47/78 e successive modificazioni come:

- restauro scientifico;

- restauro e risanamento conservativo tipo A) e B);

- ripristino tipologico.

3. Sono altresì da ricomprendere in tale definizione gli interventi di adeguamento delle abitazioni che riguardano le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché quelle per realizzare volumi tecnici che si rendono indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici necessari all'uso attuale delle abitazioni.

4. A1) Restauro scientifico

Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici.

Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formale e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri, e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche.

Il tipo di intervento prevede:

a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:

- il restauro o il ripristino degli elementi interni;

- la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate e demolite;

- la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale;

- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, tra gli altri, le corti, i giardini, i chiostri;

b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia interne che esterne;

- solai e volte;

- scale;

- tetto, con ripristino del manto di copertura originale.

c) l'eliminazione di tutte le superfetazioni come parti incongrue, dell'impianto originario e degli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

5. A2) Restauro e risanamento conservativo

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardano le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso ad essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

I tipi di interventi del restauro e del risanamento conservativo sono specificati all'interno delle seguenti sottocategorie:

A) A2A - Restauro e risanamento conservativo tipo A:

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo A riguardano le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette il suo completo recupero.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali mediante:

- il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvati gli elementi di particolare valore stilistico; il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:

    • murature portanti sia esterne che interne;
    • solai e volte;
    • scale;
    • tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c) L'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

B) A2B - Restauro e risanamento conservativo tipo B

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo B riguardano le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

- il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto;

- il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;

b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio;

c) l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

6. Ripristino tipologico

Gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che non rientrano nella categoria A1 e di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

Il tipo d’intervento prevede:

  1. la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
  • il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
  • il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
  • il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.

ART. 6 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dall'art. 31, lett. d) della Legge 457/78.

2. In tali interventi sono ricompresi gli interventi di ristrutturazione e di ripristino edilizio, definiti dall'art. 36, capoverso A3) della L.R. n. 47/1978 e successive modificazioni. Possono altresì essere ricompresi gli interventi di ripristino tipologico (nei casi non configurabili ai sensi dell'art. 5), la demolizione totale dell'edificio e la sua ricostruzione a condizione che essa avvenga all'interno della sagoma planivolumetrica preesistente.

Si definisce ristrutturazione edilizia globale quella che interessa l'intero edificio: ristrutturazione parziale ogni altro caso.

3. A3) Ristrutturazione edilizia

Gli interventi riguardano le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale, ma sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di nuovi impianti senza aumento del volume e delle altezze preesistenti.

Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di esse, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante:

- il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;

- il restauro o il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;

- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché servizi;

- l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

ART. 7 MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO

1. Si definisce mutamento o cambio della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari (con o senza esecuzione di opere) la modificazione da uno ad un altro degli usi classificati dal P.R.G.

2. Gli interventi di mutamento della destinazione d'uso sono definiti dall'art. 2 della L.R. n. 46/88 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La destinazione d'uso in atto nell'immobile o nell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia, ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza od indeterminazione di tali atti, dalla classifica catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.

4. Non si ha mutamento di destinazione d'uso quando si modifica l'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare per meno del 30% della superficie utile o con modificazioni inferiori a 30 mq. per unità immobiliare e sempreché non vi sia aumento del numero di unità immobiliari.

 

ART. 8 NUOVA COSTRUZIONE

1. Si definisce "nuova costruzione" l'opera edilizia volta a realizzare un nuovo edificio od un nuovo manufatto, sia fuori che entro terra.

2. Rientrano in questo tipo di intervento le opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti in applicazione dell'art. 7 della legge 94/82, e qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, inamovibilità od incorporazione al suolo, con qualsiasi destinazione d'uso, non rientri espressamente nella categoria dei veicoli (art. 20 D.P.R. 15/06/53, n. 393).

3. Ai fini procedurali nonché per la definizione degli oneri di urbanizzazione e dell'onerosità della concessione, rientrano in tali categorie anche gli interventi di ripristino tipologico ed edilizio, quando i suddetti si configurano come interventi del tutto di nuova costruzione.

 

ART. 9 AMPLIAMENTO

1 Si definisce ampliamento di edificio esistente, l'intervento che comporta un incremento di qualunque entità della superficie esistente per modifica planimetrica o sopraelevazione.

2. Gli interventi possono comportare o meno la contestuale trasformazione delle parti esistenti.

 

ART. 10 DEMOLIZIONE

1. Si definisce "demolizione" un intervento volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti.

2. Gli interventi di demolizione sono specificati all'interno di due sotto categorie:

a) demolizione senza ricostruzione, definito dall'art. 36, capoverso A2) punto 4 della L.R. n. 47/78;

b) demolizione con ricostruzione, quando l'intervento prevede la ricostruzione di un fabbricato diverso in tutto o in parte all'esistente.

 

ART. 11 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (art. 31 lett. e) della L. 457/78.

  1. Tali interventi riguardano le aree in cui si rende necessaria la riprogettazione dell'intero tessuto urbanistico.
  2. Il tipo d’intervento prevede il rispetto dell’art.18 della Legge 6agosto 1967 n.765 per i parcheggi privati (1mq/10mc) e la cessione gratuita di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq.3,00 ogni 30 mq. di superficie utile all’atto della concessione.

 

ART. 12 SISTEMAZIONE DEI TERRENI

1. Si definisce sistemazione dei terreni quell'intervento sul territorio che comporta modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo e che non riguarda la coltivazione di cave e torbiere o la sistemazione del terreno per le pratiche agricole.

 

ART. 13 INTERVENTO RELATIVO ALL'ARREDO URBANO E ALLE OPERE MINORI

1. Si definiscono "interventi relativi all'arredo urbano e alle opere minori" i seguenti interventi:

- cartelloni, insegne e altri indicatori pubblicitari;

- vetrinette, attrezzature per l'illuminazione degli spazi pubblici;

- lapidi e cippi commemorativi;

- cabine di pubblici servizi;

- manufatti esterni ed opere nel sottosuolo al servizio delle reti;

- altre opere aventi rilevanza nel quadro urbano;

- recinzioni;

- tende pensili o sulle fronti esterne degli edifici

- manufatti per accessi pedonali e carrai, pavimentazioni esterne;

- arredi esterni (tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, chioschi, gazebo, voliere, ecc.);

- muri e manufatti per la sistemazione delle aree esterne;

- sistemazione aree libere;

- installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili;

- depositi di materiali a cielo aperto;

- edilizia funeraria.

 

ART. 14 COSTRUZIONE DI PERTINENZE

1. Sono pertinenze i manufatti destinati in modo durevole a servizio od ornamento di costruzioni esistenti. Sono inoltre considerate pertinenze le autorimesse fino alla quantità prevista dall'art.2 della L. 122/89 (1mq./10 mc.), e le attrezzature sportive di uso privato realizzate nel lotto di proprietà.

2. Non sono pertinenze i manufatti che ai sensi delle presenti norme costituiscono superficie utile netta (Sn), unità immobiliari autonome o che abbiano cubatura superiore al 20% del volume dell'edificio principale con un massimo di 300 mc.

 

ART. 15 INTERVENTI PER MANUFATTI TEMPORANEI, PRECARI O STAGIONALI

1. Sono quegli interventi rivolti alla installazione di manufatti atti a far fronte ad esigenze temporanee che non modifichino permanentemente lo stato dei luoghi e che non permangono sul territorio per più di un anno.

2. I manufatti temporanei funzionali a lavoro in corso possono permanere sul territorio per tutta la durata dei lavori.

3. Gli interventi di cui sopra sono ammessi in tutte le zone di P.R.G.

4. Sono altresì considerati "manufatti precari" i capanni per la pesca e la caccia per i quali l’installazione, modifica o compatibilità saranno disciplinate da un apposito regolamento che formerà parte integrante del presente.

TITOLO III: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

 

ART. 16 (ABROGATO)

 

ART. 17 (ABROGATO)

 

ART. 18 (ABROGATO)

 

ART. 19 (ABROGATO)

 

ART. 20 (ABROGATO)

 

 

 

PARTE SECONDA

NORME PROCEDURALI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

 

 

TITOLO l: CERTIFICATO D'USO

 

ART. 21 DEFINIZIONE

1. Il certificato d'uso indica le prescrizioni ed i vincoli di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti l'area e/o l'immobile interessato, contenuti in leggi, piani o regolamenti che devono essere osservati in caso di attività urbanistica edilizia.

2. In particolare, il certificato indica la destinazione di zona, gli usi previsti e consentiti dal P.R.G. vigente, i tipi e le modalità di intervento, gli indici ed i parametri edilizi e urbanistici di zona, nonché i vincoli previsti da piani o normative di carattere territoriale urbanistico a livello comunale o sovracomunale, che saranno oggetto di controllo comunale in sede di rilascio della concessione/autorizzazione edilizia.

 

ART. 22 RICHIESTA

1. L'avente titolo al rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia ha diritto a chiedere al Sindaco il rilascio del certificato d'uso.

2. La richiesta di certificato d'uso, redatta su modello predisposto dalla Amm.ne Com.le e sottoscritta dall'avente titolo, deve contenere altresì una apposita dichiarazione sottoscritta dal tecnico incaricato ai sensi della L. 15/68, che riporti tutti gli elementi utili per identificare l'immobile oggetto dell'istanza, lo stato d'uso attuale ed i parametri urbanistici ed edilizi.

3. Il certificato d'uso deve essere richiesto obbligatoriamente per le nuove costruzioni e per tutti gli interventi edilizi che comportano aumenti di superficie e/o volume.

 

ART. 23 RILASCIO

1. Il certificato d'uso è rilasciato dal Sindaco o Dirigente delegato su proposta del responsabile del procedimento agli aventi titolo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il certificato d'uso conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 3° dell'art. 22 il certificato d'uso, è allegato in copia alla richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia.

4. Nei casi in cui la richiesta del certificato d'uso sia obbligatoria, trascorso inutilmente il termine per il rilascio, l'avente titolo può presentare la richiesta di concessione o autorizzazione, allegando copia della richiesta inoltrata.

 

TITOLO ll: PARERE PREVENTIVO

 

ART. 24 DEFINIZIONE

1. Il parere preventivo è lo strumento con il quale il Servizio Edilizia Privata esprime, su un progetto preliminare le proprie valutazioni in merito agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico dell'opera edilizia da eseguire, fornendo eventuali indicazioni o prescrizioni per la redazione del progetto definitivo.

2. Il parere preventivo, se favorevole, vincola il Servizio Edilizia Privata nel successivo esame del progetto definitivo, fatti salvi i pronunciamenti di altri organi interessati ai sensi delle normative vigenti.

 

ART. 25 RICHIESTA

1. L'avente titolo a richiedere una concessione o un'autorizzazione edilizia, prima della presentazione della domanda può richiedere al Sindaco un parere preventivo alla C.E. su un progetto preliminare, qualora l'opera edilizia assuma rilevanza per le caratteristiche compositive e dimensionali, la consistenza e la localizzazione. ll parere preventivo è raccomandato in particolare per i seguenti casi:

a) piani urbanistici attuativi;

b) immobili vincolati;

c) interventi relativi ad edifici e complessi edilizi di rilevante interesse con funzione industriale, produttiva artigianale, zootecnica, sanitaria, scolastica, socio-assistenziale, sportivo ricreativo, alberghiero turistico, sociale, commerciale nonché ai depositi di presidi sanitari o altri materiali tecnici, agli impianti di stoccaggio trattamento e smaltimento di rifiuti solidi o liquidi.

2. Il progetto preliminare deve comprendere tutti quegli elementi necessari per una valutazione completa degli aspetti sui quali deve esprimersi la C.E. Di norma esso è costituito dalla seguente documentazione minima:

a) planimetria in scala 1:1000 per i piani attuativi e 1:200 per gli immobili, che consenta l'esatta individuazione dell'immobile e/o area di intervento;

b) rilievo dell'area e/o immobile oggetto di intervento in scala non inferiore a 1:500 per le aree, con l'indicazione dei limiti di proprietà dei fabbricati circostanti, delle opere di urbanizzazione primaria limitrofe al lotto.;

c) documentazione fotografica dello stato di fatto relativo all'immobile e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato minimo 15x10 cm. e montate su cartoncino formato A/4 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa;

d) relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima, comprendente anche l'individuazione dei principali materiali e colori da impiegare, corredata da tavole di progetto con eventuali rappresentazioni prospettiche o fotomontate dell'insieme. L'illustrazione deve tener conto della specifica destinazione d'uso proposta e fare esplicito riferimento alla compatibilità con i vincoli o prescrizioni che gravano sull'immobile e/o sull'area interessata;

e) dichiarazione firmata dal progettista attestante che il progetto preliminare è conforme alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio e, ove rilasciato al certificato d'uso.

3. Gli uffici comunali verificano la completezza della documentazione presentata e la sottoscrizione degli elaborati del progetto preliminare da un tecnico abilitato.

ART. 26 COMUNICAZIONE

1. Il parere preventivo è comunicato dal Sindaco o Dirigente delegato al richiedente, entro 60 giorni dalla richiesta, fatte salve eventuali sospensioni per richiesta di documentazione integrativa in unica soluzione.

2. Il parere preventivo conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente.

3. Trascorso inutilmente il termine indicato al primo comma, il richiedente può presentare senz'altro richiesta di concessione o autorizzazione, ovvero sollecitare nelle forme di legge l'adempimento dell'obbligo di esprimere il parere.

TITOLO lll: CONCESSIONE EDILIZIA

 

ART. 27 OGGETTO

1. La concessione edilizia deve essere richiesta al Sindaco per tutte le opere edilizie, escluse quelle soggette ad autorizzazione (art. 36), opere pubbliche di competenza comunale (art.41 ad esclusione del comma 3) ed asseverazione (art. 42) e quelle di cui all'art. 31 comma 1, lettera a) della legge 5/8/1978 n. 457.

2. Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dell'art. 38 della Legge 8/6/1990 n. 142, non è richiesta la concessione, limitatamente alle opere ingiunte.

3. La concessione edilizia può essere:

a) gratuita, nei casi previsti dalla legge;

b) onerosa. L'importo relativo è calcolato in base alla normativa vigente alla data di presentazione della richiesta qualora corredata della documentazione prevista e non soggetta a richiesta di integrazione sostanziale;

c) convenzionata.

 

ART. 28 SOGGETTI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE LA CONCESSIONE E DOCUMENTI ATTESTANTI IL TITOLO

1. Hanno titolo a richiedere la concessione di cui al precedente art. 25 i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:

a) il proprietario dell'immobile;

b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;

c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;

d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria.

Il titolo deve essere attestato nei casi sopracitati dal certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari (contratto redatto e trascritto a norma degli artt. 1350 e 2643 del Codice Civile), oppure atto notarile con data non anteriore a tre mesi o fotocopia del titolo di proprietà e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per gli interventi in aree PEEP e PlP tale certificato non è necessario, essendo sufficiente citare la delibera comunale con la quale viene assegnata l'area. Altrettanto dicasi per gli interventi in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 865/71;

e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;

f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile;

g) l'affittuario agrario (L. 11/71) ed il concessionario di terre incolte (D.L. 279/44), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;

Nei casi e), f), g), il titolo deve essere attestato dalla copia autenticata del contratto redatto a norma dell'art. 1571 del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità da certificazione delle Associazioni di categoria o dell'lspettorato Provinciale dell'Agricoltura.

h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:

- il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;

- l'assegnatario di terre incolte;

- il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;

- il concessionario di miniere e di beni demaniali;

- colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;

i) le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, SIP, Aziende Municipalizzate, ecc.) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. ll titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento;

l) in luogo del titolare possono presentare domanda:

- il delegato, procuratore o mandatario;

- il curatore fallimentare;

- il commissario giudiziale;

- l'aggiudicatario di vendita fallimentare.

2. In caso di mancata disponibilità della documentazione attestante il titolo, potrà essere presentata una formale dichiarazione allegando copia semplice dell'atto, ovvero copia della richiesta di rilascio della certificazione.