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ART. 29 RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE
1. La richiesta di concessione edilizia deve essere inoltrata
al Sindaco dall'avente titolo, sulla base di apposito modello predisposto
dalla Amministrazione Comunale. La richiesta di concessione ed i
relativi allegati dovranno rispettare le norme vigenti in materia
di bollo.
2. Alla domanda devono essere allegati, pena l'inammissibilità
della stessa, gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati,
salvo prescrizioni del P.R.G. e di P.P. per particolari zone:
a) copia del documento comprovante il titolo o dichiarazione
ai sensi dell'articolo precedente, comma 2°;
b) copia del certificato d'uso ovvero della richiesta dello
stesso nei casi per i quali è obbligatorio, ma non è
stato rilasciato;
c) copia del parere preventivo, qualora richiesto e rilasciato;
d) estratti del P.R.G. e dell'eventuale Piano Urbanistico attuativo,
con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
e) documentazione catastale costituita da estratto di mappa
con indicazione del nuovo intervento in scala 1:2000/1:1000 autenticata
dal progettista. Tali documenti devono contenere gli elementi necessari
ad identificare tutte le particelle oggetto dell'intervento, la
relativa superficie e proprietà;
f) rilievo dell'area di intervento per nuove costruzioni, ivi
compresi gli ampliamenti, in scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione
dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche e altimetriche
del terreno (riferite alla quota stradale), dei fabbricati circostanti,
limitatamente agli elementi prospicienti l’area d’intervento, delle
strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti oppure, per
gli interventi sull'esistente, rilievo quotato delle parti di immobile
soggetto all'intervento con le piante dei vari piani interessati
dalle opere stesse, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione
delle destinazioni d'uso dei locali, dei prospetti, almeno due sezioni
significative e delle reti dei servizi esistenti;
g) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto
dell'area e/o dell'immobile su cui si intende intervenire, e al
suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di
formato non inferiore a 15 x 10 cm. e montate su cartoncino formato
A/4 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa;
h) elaborati grafici di progetto in tre copie comprendenti:
h1) planimetria in scala 1:200 con individuazione delle soluzioni
progettuali dell'area di intervento, nella quale sia rappresentata,
nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanza, l'opera
progettata. Dovranno essere indicati i parcheggi, le alberature
e il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili e quant'altro
possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti fra
l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;
h2) prospetti in scala 1:100 dell'opera ed almeno due sezioni
significative; almeno una delle copie richieste dovrà evidenziare
le scelte dei materiali impiegati e dei cromatismi risultanti;
h3) piante in scala 1:100 di tutti i piani dell'opera, adeguatamente
quotati con l'indicazione della superficie utile netta e delle destinazioni
d'uso dei singoli locali. Per descrivere le destinazioni dei locali
è raccomandato l'uso delle funzioni con riferimento alla
normativa regionale in materia di destinazione d'uso e con le categorie
catastali;
h4) per interventi sull'esistente, piante, almeno due (2) sezioni,
prospetti, in scala 1:100, indicanti, con adeguati grafismi o campiture,
le demolizioni, (in giallo) le parti di nuova costruzione (in rosso)
e le parti da sostituire o da consolidare;
h5) planimetria ed eventuali prospetti o sezioni in scala 1:100
(solo per particolari progetti) per indicare:
- tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e
nere e le caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento;
h6) eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico
industriali e nere;
h7) impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria,
gruppi refrigeratori d'acqua, torri evaporative, ecc.) con indicazione
dei livelli di potenza sonora di tutte le apparecchiature e della
pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli
edifici circostanti;
h8) posizionamento in pianta della centrale termica e relativi
locali accessori;
h9) particolari costruttivi e ubicazione delle canne fumarie
per lo smaltimento dei prodotti della combustione;
i) relazione tecnica che illustri l'intervento proposto, la
rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate nel
R.E. e nel certificato d'uso, o alle norme di attuazione del P.R.G
in assenza di certificato.
Nella relazione che accompagna il progetto devono essere riportati
i livelli di prestazione della conformità ai requisiti cogenti
e raccomandati secondo quanto prescritto negli allegati A e B a
corredo del presente Regolamento;
l) dichiarazione di conformità firmata dal progettista
o dai progettisti, ciascuna per le proprie competenze, per gli effetti
di cui all'art. 481 del Codice Penale, in ordine agli aspetti metrici,
volumetrici e prestazionali dell'opera, raccolti in apposita tabella
e rapportati a quanto previsto dal certificato d'uso. Tale dichiarazione
non è richiesta per gli interventi per i quali il certificato
d'uso, pur essendo obbligatorio, non è stato rilasciato;
m) progetti, redatti da professionisti abilitati, per l'installazione,
trasformazione ed ampliamento degli impianti di cui all'art. 1 della
Legge 46/90, e relativi decreti di attuazione, o dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà che l'intervento non è soggetto
a progettazione obbligatoria. I progetti devono essere redatti in
conformità all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 447/91 del 6/12/91;
n) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art.
1 della legge n. 13/1989 e del relativo decreto di attuazione corredata
dagli elaborati grafici richiesti dalla legge e dai relativi decreti
di attuazione;
o) nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici
o Archeologici per interventi sugli immobili vincolati ai sensi
del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali" o
per i quali sia stato notificato ai proprietari il vincolo di riconoscimento;
p) modulo debitamente compilato per il calcolo dei contributi
di concessione (schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo
nel caso di concessione convenzionate);
q) parere del servizio competente dell'A.U.S.L. nel caso di
interventi edilizi riguardanti attività comprese nella classificazione
di cui all'art. 13 della L.R: 33/90 e successive modificazioni ed
integrazioni (facoltativo, qualora preventivamente assunto dal richiedente);
r) documentazione per la prevenzione incendi:
r1) per gli interventi relativi ad insediamenti destinati ad
attività previste dal D.M. 16/2/1982 e/o nelle tabelle A
e B allegate al D.P.R. 26/5/1959 n. 689, occorre presentare il parere
favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero,
in mancanza di questo, documentazione attestante avvenuto deposito
del progetto da almeno 60 giorni;
r2) qualora l'attività non rientri nelle suddette norme,
dovrà essere presentato:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmato
dal legale rappresentante dell'azienda, che l'attività non
rientra fra quelle sopraindicate;
- planimetria in scala non inferiore a 1:200, dalla quale risultino
i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (es. uscite
di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.)
s) documentazione inerente gli aspetti ambientali degli interventi:
s1) domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue
ai sensi delle disposizioni vigenti (L. 319/76, L.R. 7/83 e loro
successive modificazioni ed integrazioni);
s2) relazione geologica e/o geotecnica riguardante le caratteristiche
dei terreni interessati all'intervento, ai sensi del D.M. 11/3/1988
per nuove costruzioni;
s3) copia della domanda di autorizzazione allo scarico in atmosfera
ai sensi del D.P.R. 203/88 (se sono previste nuove emissioni, o
modifiche o trasferimenti);
s4) documentazione inerente la previsione di impatto acustico,
con riferimento alle zone di appartenenza definite ai sensi degli
artt. 2 e 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
t) per interventi ricadenti in zona agricola è altresì
richiesta la seguente documentazione:
t1) planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie
dell'azienda agricola;
t2) relazione con descrizione del tipo di coltura in atto,
del tipo di conduzione dell'azienda, della consistenza dei fabbricati
esistenti e delle relative destinazioni inerenti l'attività;
t3) certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo
a titolo principale;
u) scheda ISTAT debitamente compilata e firmata;
v) eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni,
nulla-osta statali, regionali, comunali, ecc., prescritti.
3. Per la documentazione generale a corredo delle domande di
intervento nella zona omogenea A (centro storico) sono richiesti
ad integrazione del comma 2 i seguenti documenti:
a) documentazione storica e storiografica, catastale, piante
o rilievi antichi, stampe, documenti letterari, foto d'epoca ecc.;
b) relazione nella quale siano contenuti i seguenti elementi:
- notizie storiche,
- stato di conservazione dell'immobile,
- destinazione originaria dell'immobile,
- modalità o finalità dell'intervento sotto l'aspetto
architettonico, funzionale e sociale.
4. Per le opere di urbanizzazione:
a) stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con
evidenziati:
- rilievo del verde;
- costruzioni e manufatti esistenti;
- elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative
servitù;
- viabilità e toponomastica;
b) planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a 1:500,
indicante strade e piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato,
eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli spazi per i servizi,
gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio;
c) sezioni e profili, almeno in scala 1:200, debitamente quotati;
d) progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione
delle opere da realizzare e dell'allacciamento alle reti dei pubblici
servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di depurazione,
energia elettrica e rete telefonica;
e) progetto dell'impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione
delle necessarie cabine;
f) particolari costruttivi.
Gli elaborati ai punti d), e), f) devono essere in scala adeguata
per una completa comprensione degli impianti e dei relativi particolari.
5. Per gli interventi appartenenti alle categorie di cui al
D.P.R. n. 377/1988, o nel caso di opere di particolare rilevanza
e/o con significative interazioni con il contesto urbano, ambientale
e paesaggistico, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti
è richiesta una valutazione di impatto ambientale (V.l.A.)
ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 contenente tutte le informazioni
previste dal D.P.C.M. 27/12/88.
6. Gli elaborati sopracitati devono essere preferibilmente piegati
secondo il formato UNI A4 (mm. 210x290) e devono contenere, in testata
l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato,
le generalità e la firma dell'avente titolo ad intervenire,
nonché la firma e il timbro professionale del progettista
o dei progettisti abilitati. Nel caso di varianti in corso d'opera
deve inoltre essere indicato, con chiarezza, negli elaborati grafici
il numero della concessione o autorizzazione edilizia sulla quale
è richiesta la variante e il numero progressivo della variante
stessa.
7. La richiesta di concessione edilizia dovrà contenere
l'indicazione, nel caso di più progettisti, del progettista
responsabile della intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati
alle singole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle
prescrizioni tecniche del presente Regolamento Edilizio.
ART. 30 PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI
1. A seguito della presentazione della domanda di concessione
edilizia, l'ufficio preposto comunica al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento ai fini della formulazione della
proposta e rilascia apposita ricevuta con l'indicazione del numero
progressivo assegnato alla pratica.
2. Qualora la richiesta concessione edilizia necessiti di integrazione
per carenza o incompletezza della documentazione prevista dall'art.
29, il responsabile del procedimento entro il termine perentorio
di 10 gg. dalla presentazione della domanda, svolge le verifiche
di cui alle lettere a), b), c), indicate al comma successivo, provvede
a comunicare l'inammissibilità all'istruttoria ed a formulare
la richiesta di completamento o regolarizzazione della documentazione,
che deve essere fatta in un'unica soluzione. Decorsi inutilmente
60 gg. dalla data di ricevimento della richiesta, la pratica verrà
archiviata d'ufficio.
3. (abrogato)
4. Ai fini della formulazione della proposta per il rilascio
della concessione edilizia, il responsabile del procedimento verifica:
a) la completezza della documentazione presentata;
b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di
un tecnico abilitato;
c) la presenza della dichiarazione di conformità del
progetto per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, contenuta
nella relazione tecnica;
d) la corrispondenza dei dati di progetto asseverati con quanto
previsto nel certificato d'uso, nel caso di avvenuto rilascio. In
assenza di certificato d'uso, la verifica è estesa alla conformità
dell'intervento di progetto alle definizioni dei tipi di intervento
nonché alle norme contenute nel Regolamento Edilizio e nelle
Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.
La verifica è completata entro 60 gg. dalla presentazione
della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla data di ricevimento
della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda
di concessione.
5. (abrogato)
6. Per gli interventi riguardanti attività comprese nella
classificazione di cui all'art. 13 della L. R. 33/90 e successive
modificazioni, gli uffici comunali provvedono a richiedere il parere
sanitario presso l'A.U.S.L. competente, qualora non assunto direttamente
dal richiedente ed allegato alla richiesta.
7. Il controllo degli uffici comunali, in particolari casi su
richiesta della C.E., potrà verificare la corrispondenza
dell'intervento di progetto alle definizioni dei tipi di intervento
contenute nel R.E. e consentiti dalle norme tecniche di attuazione
del P.R.G. vigente e la correttezza della metodologia di intervento.
8. Qualora la domanda di concessione venga rigettata con la
seconda istanza l'interessato può chiedere che il Comune
in sede di esame del progetto faccia riferimento alla documentazione
già presentata.
ART. 31 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
EDILIZIA
1. Per gli interventi in stabilimenti o altri impianti fissi
adibiti ad uso industriale o di pubblica utilità che provocano
inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985 n. 443, prima del rilascio della concessione
dovrà essere presentata copia dell'autorizzazione prevista
dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.
2. Qualora nel progetto sia previsto l'impianto ascensore, occorre
presentare domanda di autorizzazione per l'installazione.
ART. 32 RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
1. La concessione edilizia è rilasciata entro 15 giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 4 dell'art.30, qualora
il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che
regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.
2. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento
concluso, l'interessato può, con atto notificatorio o trasmesso
in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiede l'autorità
competente di adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma precedente,
l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta
regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,
nomina entro 15 giorni sucessivi, un commissario ad acta che, nel
termine di 30 giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi
effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi
all'attività del commissario di cui al presente comma sono
a carico del comune interessato.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano
nel caso di richiesta di concessione di sanatoria (art. 13 della
L. 28 febbraio 1985, n. 47) e per gli interventi su immobili soggetti
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali".
ART. 33 ATTO Dl CONCESSIONE
1. L'atto di concessione deve contenere:
a) gli estremi della richiesta e della concessione;
b) le generalità ed il codice fiscale del titolare della
concessione;
c) la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati
tecnici di progetto, che si intendono parte integrante della concessione
e, in particolare, l'indicazione delle destinazioni d'uso previste;
d) l'ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile
oggetto dell'intervento;
e) gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione
del richiedente la concessione;
f) gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico
attuativo al quale la concessione è subordinata;
g) gli estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale di
determinazione dell'entità e delle modalità di pagamento
del contributo di concessione;
h) gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi
esterni all'Amministrazione comunale necessarie; la concessione
deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte
da tali organi;
i) la data e l'esito dei pareri, laddove richiesti dalle Commissioni
Consultive Comunali; qualora le decisioni del Sindaco non siano
conformi a tali pareri, esse devono essere adeguatamente motivate;
l) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere
ultimati i lavori;
m) l'entità e le modalità di versamento degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art.
3 della Legge 10/1977 secondo quanto specificato nelle relative
deliberazioni regionali e comunali ed eventualmente le opere di
urbanizzazione primaria da realizzarsi da parte del richiedente;
2. Ove necessaria, fa parte integrante della concessione anche
la convenzione, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può
essere sostituita dall'atto unilaterale d'obbligo nei casi previsti.
3. La concessione deve altresì menzionare l'obbligo del
titolare:
- di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere,
l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle
opere in cemento armato od a struttura metallica, presso l'Ufficio
Regionale competente, ai sensi delle leggi 1086/71 (64/74 per i
Comuni ricadenti in zona sismica);
- di comunicare con raccomandata o mediante consegna a mano
dell'apposito modulo, la data di inizio dei lavori, rendendo noti
anche i nomi del direttore dei lavori e del costruttore che dovranno
sottoscriverlo prima di iniziare le operazioni di organizzazione
del cantiere;
- di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la
documentazione inerente alla legge 10/91 (contenimento dei consumi
energetici);
- di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita
tabella recante gli estremi della concessione edilizia, del committente,
del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici,
degli installatori, completi degli indirizzi;
- di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità
di controllo, copia della concessione e degli elaborati allegati;
- di richiedere le eventuali visite di controllo;
- di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari
ai sensi di legge;
- di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera;
- di concordare con l'Ufficio Tecnico le caratteristiche tecniche
non definite a livello progettuale quali colori, dettagli di arredo
urbano;
- di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per
l'allacciamento ai pubblici servizi;
- di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto
per l'esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta
anche dal direttore dei lavori;
- di iniziare l'utilizzo dell'opera solo ad avvenuto rilascio
del certificato di conformità edilizia, di cui all'art. 54
del R.E. con esclusione delle opere destinate ad attività
specifiche il cui svolgimento è subordinato ad apposita autorizzazione
e/o nulla-osta sanitario secondo le norme vigenti.
4. L'atto con il quale viene rilasciata la concessione può
contenere raccomandazioni e/o prescrizioni urbanistiche, edilizie,
igieniche ed estetiche per l'adeguamento del progetto ai disposti
di legge, di P.R.G., di Regolamento Edilizio, di Regolamento di
Igiene, oppure per il miglioramento formale e funzionale del progetto.
5. Il committente dei lavori è obbligato nei casi
previsti dal D. Leg.vo 494/96 (attuazione della direttiva 92/57/CEE,
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei e mobili) a notificare al Servizio di Prevenzione
e Sicurezza di Lavoro, l’apertura del cantiere.
ART. 34 DECADENZA E ANNULLAMENTO
1. Il titolare decade dalla concessione edilizia nei seguenti
casi:
a) mancato ritiro entro il termine;
b) mancato inizio ed ultimazione lavori nei termini di cui
al comma 1, lett. l) dell'art. 33;
c) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo
che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati
entro tre anni dalla data di inizio.
2. La decadenza viene dichiarata dal Sindaco o Dirigente delegato
con apposito atto e notificata agli interessati.
3. Per opere già iniziate, in caso di decadenza dalla
concessione, dovrà essere inoltrata nuova domanda di concessione
edilizia per la parte di opera non ultimata.
4. Il termine per la fine dei lavori può essere prorogato
nei casi previsti dalla legge, su richiesta dell'interessato, prima
del termine di scadenza indicato nella concessione, con apposito
provvedimento del Sindaco.
5. Le concessioni edilizie assentite per decorrenza dei termini,
sono annullate nel caso vengano riscontrati vizi nelle procedure
amministrative o qualora gli elementi progettuali e/o esecutivi
risultino in contrasto con la normativa vigente. In tal caso il
Sindaco o il dirigente procede a contestare agli interessati i vizi
riscontrati, assegnando un termine variabile da 30 a 90 giorni per
provvedere alla presentazione degli elaborati e/o esecuzione delle
opportune modifiche.
ART. 35 VOLTURE E RINNOVI
1. La concessione è trasferibile ai successori o aventi
causa. In tal caso questi ultimi dovranno richiedere all'Amministrazione
Comunale la voltura della concessione rilasciata facendone apposita
domanda al Sindaco ed allegando il relativo titolo di proprietà
o di altro diritto reale di godimento, oppure, in luogo del titolo
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2. Qualora i lavori non siano iniziati o ultimati nei termini
stabiliti nell'atto abitativo, il concessionario deve presentare
istanza diretta ad ottenere una nuova concessione.
3. Nel caso di mancata ultimazione dei lavori entro il termine
prescritto, la nuova concessione concerne le opere non ultimate.
La nuova concessione dovrà rispettare la normativa vigente
all'atto del suo rilascio per la parte di opere non ancora eseguite.
TITOLO IV: AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
ART. 36 OGGETTO
1. L'autorizzazione edilizia deve essere richiesta al Sindaco
per le seguenti opere:
a) opere di manutenzione straordinaria, ad esclusione delle
opere interne, di cui all'art. 4 del R.E.;
b) interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici
preesistenti ad uso residenziale che non comportino modifiche al
numero delle unità immobiliari;
c) opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al
servizio di edifici esistenti (art. 7 L. 94/1982)
d) occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizione
di merci a cielo aperto, nonché lo spazio per deposito ed
esposizione in zone non vincolate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre
1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali" di cui all'art.
13 del R.E., con esclusione dei depositi normati dall'art. 15 del
D.P.R. 915/82 (demolizione auto, ferrivecchi, ecc.);
e) opere di demolizione, reinterri, scavi che non riguardano
la coltivazione di cave e torbiere in zone non vincolate ai sensi
del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali" di
cui all'art. 12 del R.E.;
f) tende autoportanti o estensibili, tensostrutture, palloni
pressurizzati, e qualsiasi altra struttura a carattere stagionale
o periodico di cui all'art. 13 del R.E.;
g) opere edilizie connesse all'escavazione e gestione di pozzi;
h) abbattimento di alberi di alto fusto e di impianti vegetativi,
nei casi previsti dal successivo art. 62 del presente Regolamento
Edilizio;
i) esecuzione di opere e di interventi per realizzare parcheggi
coperti o scoperti da destinare a pertinenza di singole unità
immobiliari, ai sensi dell'art. 9 della L. 122/1989;
l) esecuzione di opere e di interventi per il superamento e/o
l'eliminazione delle barriere architettoniche consistenti in rampe,
ascensori, manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, ai sensi
del 2° comma, art. 7 della L. 13/1989;
m) mutamento della destinazione d'uso degli immobili, non connesso
a trasformazioni fisiche, di cui all'art. 2 della legge 46/88 e
successive modificazioni ed integrazioni;
n) impianti di disinquinamento realizzati ai sensi della legge
640/1979;
o) opere di arredo urbano ed installazione di insegne pubblicitarie;
p) recinzioni con opere murarie e muri di sostegno.
Gli interventi di cui alle precedenti lettere sono assoggettati
ad autorizzazione, purché non riguardino immobili sottoposti
ai vincoli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali";
in tal caso sono soggetti a concessione.
2. Nel caso di opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze
contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dell'art.
38, della legge 8/6/1990 n. 142, non è richiesta l'autorizzazione,
limitatamente alle opere ingiunte.
3. Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità
immobiliare siano richieste più autorizzazioni tali da configurare,
nel loro insieme, un intervento assoggettabile a concessione edilizia,
l'interessato dovrà presentare, nel termine fissato dal Sindaco,
regolare istanza di concessione edilizia. In corso di validità
di una concessione edilizia non è consentito richiedere una
autorizzazione edilizia. Eventuali ulteriori opere edilizie relative
alla concessione vanno richieste come varianti.
ART. 37 RlCHlESTA E DOCUMENTAZIONE
1. La richiesta di autorizzazione edilizia deve essere inoltrata
al Sindaco dall'avente titolo, sulla base di apposito modello predisposto
dal Comune.
2. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti
pena l'inammissibilità della stessa:
a) copia del documento comprovante il titolo secondo le modalità
previste dall'art. 28 del R.E.;
b) estratti del P.R.G. e dell'eventuale Piano Urbanistico Attuativo,
con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
c) documentazione catastale costituita da estratto di mappa
in scala 1:2000/1:1000 autenticata dal progettista. Tali documenti
devono contenere gli elementi necessari ad identificare tutte le
particelle oggetto dell'intervento, la relativa superficie e proprietà;
d) piante in scala adeguata in tre copie dei piani interessati
e/o delle aree oggetto di intervento, adeguatamente quotati, con
l'indicazione delle destinazioni d'uso sia riferite allo stato di
fatto che al progetto; integrate, quando necessario, da prospetti
e da almeno un n° adeguato di sezioni significative, con l'indicazione,
attraverso adeguati grafismi o campiture, delle demolizioni, delle
parti da sostituire o da consolidare;
e) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento. Tale relazione
deve contenere una dichiarazione firmata dal progettista, anche
ai fini della responsabilità di cui all'art. 481 del codice
penale, in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali
dell'opera, che metta in evidenza la rispondenza dei dati di progetto
a quelli riportati nel certificato d'uso se rilasciato, o prescrizioni
di natura igienico-sanitaria nel caso di attività classificate
ai sensi dell'art. 13 della L.R. 33/90 e successive modificazioni;
f) in assenza del certificato, la dichiarazione deve evidenziare
inoltre la rispondenza alle norme di attuazione del P.R.G. ed alle
prescrizioni del R.E.;
g) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art.
1 della legge n. 13/1989 e del relativo decreto di attuazione;
h) nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati
ad attività industriali o produttive occorre presentare,
qualora richiesto dalle caratteristiche dell'intervento proposto,
copia della domanda di esame progetto al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, nel caso l'attività rientri nel D.M. 16/5/1959
n. 689;
i) domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue
ai sensi delle disposizioni vigenti (L. 319/76, L.R. 7/83 e loro
successive modificazioni ed integrazioni);
l) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto
dell'area e/o dell'immobile. Le fotografie dovranno essere a colori
formato minimo 10x15 montate su cartoncino formato A4 con didascalie
e planimetria con i punti di ripresa;
m) parere del Servizio competente dell'A.U.S.L. nel caso di
interventi edilizi riguardanti attività comprese nella classificazione
di cui all'art. 13 della L.R. 33/90 e successive modificazioni ed
integrazioni (facoltativo, qualora preventivamente assunto dal richiedente).
n) eventuali domande relative ad autorizzazioni, nulla osta,
statali, regionali, comunali, ecc., richiesti dalla normativa vigente.
3. Tutti gli elaborati devono essere piegati preferibilmente
secondo il formato UNI A4 (mm. 210x297) e devono contenere, in testata
l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato,
le generalità, la firma e il timbro professionale del progettista
o dei progettisti abilitati.
Nel caso di varianti in corso d'opera deve inoltre essere indicato,
con chiarezza, negli elaborati grafici il numero della autorizzazione
edilizia sulla quale è richiesta la variante e il numero
progressivo della variante stessa.
4. La richiesta di autorizzazione edilizia dovrà contenere
l'indicazione, nel caso di più progettisti, del progettista
responsabile dell'intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati
alle singole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle
prescrizioni tecniche delle norme vigenti e dal presente Regolamento
Edilizio.
ART. 38 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI
1. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione
edilizia, l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento ai fini della formulazione della
proposta.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della
domanda di autorizzazione, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia
l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorità
competente ad emettere il provvedimento.
3. Qualora la richiesta di autorizzazione edilizia necessiti
di integrazione per carenza o incompletezza della documentazione
prevista dall'art. 37, il Comune provvede a comunicare l'inammissibilità
all'istruttoria ed a formulare la richiesta, che deve essere fatta
in un'unica soluzione, di completamento della documentazione. Decorsi
inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta, la pratica verrà
archiviata d'ufficio.
4. Ai fini della formulazione della proposta per il rilascio
dell'autorizzazione edilizia gli uffici comunali, constatato che
l'intervento proposto rientra nei casi descritti dall'art. 36, controllano:
a) la completezza della documentazione presentata;
b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di
un tecnico abilitato;
c) la presenza della dichiarazione di conformità del
progetto per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, contenuta
nella relazione tecnica;
5. In caso di obbligatorietà e mancato rilascio del certificato
d'uso, gli uffici comunali, oltre al controllo di cui al 4° comma,
verificano la conformità dell'intervento di progetto alle
prescrizioni del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G. vigente.
6. In particolari casi, su richiesta della C.E., l'esame potrà
verificare la corrispondenza dell'intervento di progetto alle definizioni
dei tipi di intervento contenute nel R.E. e consentite dalle N.T.A.
del P.R.G. vigente e la correttezza della metodologia di intervento.
7. In particolare, quanto al soddisfacimento da parte delle
previsioni di progetto dei requisiti tecnici, il rilascio della
autorizzazione edilizia è subordinato al rispetto dei soli
requisiti definiti cogenti dal Regolamento Edilizio. Le verifiche
degli uffici comunali non entrano nel merito delle singole soluzioni
progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati
dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.
8. Per gli interventi riguardanti attività comprese nella
classificazione di cui all'art. 13 della L.R. 33/90 e successive
modificazioni, gli uffici comunali provvedono a richiedere il parere
sanitario presso l'A.U.S.L. competente, qualora non assunto direttamente
dal richiedente ed allegato alla richiesta.
9. (abrogato)
10. Qualora la domanda di autorizzazione venga rigettata, con
la seconda istanza il richiedente può chiedere che il Comune
in sede di esame del progetto faccia riferimento alla documentazione
già presentata.
ART. 39 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
EDILIZIA
1. Per gli interventi in stabilimenti o altri impianti fissi
adibiti ad uso industriale o di pubblica utilità che provocano
inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985 n. 443, prima del rilascio della autorizzazione
edilizia dovrà essere presentata copia dell'autorizzazione
prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.
ART. 40 RILASCIO E DECADENZA
1. ll Dirigente delegato, entro 60 gg. dal ricevimento della
domanda di autorizzazione, comunica al richiedente le proprie determinazioni
sulla stessa, preso atto della proposta del responsabile del procedimento
di cui all'art. 38.
2. Le determinazioni del Sindaco sulla richiesta della autorizzazione
edilizia in contrasto con il parere della C.E., sono comunicate
con le relative motivazioni al richiedente.
3. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione edilizia si
intende accolta qualora il Sindaco o Dirigente delegato non si pronunci
entro il termine di 90 gg. nei seguenti casi:
a) interventi di manutenzione straordinaria;
b) interventi di restauro e risanamento conservativo diretti
al recupero abitativo di edifici preesistenti.
4. Negli altri casi di cui all'art. 36, l'istanza per il rilascio
dell'autorizzazione edilizia, si intende altresì accolta
qualora il Sindaco non si pronunci entro il termine di 60 gg., purché
si tratti di interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4 non si
applicano nel caso dl richiesta di autorizzazione in sanatoria e
per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dal D.Lgs.
29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali".
6. I termini indicati ai commi 1, 3 e 4 sono sospesi nel caso
in cui il Sindaco o Dirigente delegato faccia richiesta di documenti
aggiuntivi o integrativi e ridecorrono dalla ricezione degli atti.
7. L'autorizzazione edilizia è rilasciata con allegata
una copia dei disegni approvati e con l'indicazione del termine
entro il quale devono essere iniziati ed ultimati i lavori.
8. L'autorizzazione decade qualora i lavori non vengano iniziati
e ultimati nei termini indicati all'atto del rilascio. La decadenza
deve essere dichiarata dal Sindaco o Dirigente delegato con apposito
atto e comunicata agli interessati.
9. In caso di decadenza dell'autorizzazione, il richiedente
dovrà inoltrare una nuova domanda per le parti di opere non
ultimate.
ART. 41 OPERE PUBBLICHE Dl COMPETENZA COMUNALE
1. ll progetto di opere pubbliche di competenza comunale è
approvato dagli organi comunali, senza l'obbligo di rilascio di
concessione o autorizzazione.
2. Gli elaborati progettuali devono essere predisposti rispettando
le prescrizioni contenute nel R.E. in relazione al tipo di intervento.
3. Gli uffici comunali effettuano comunque l'istruttoria atta
a valutare la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici
ed al Regolamento Edilizio e lo sottopongono al parere della C.E.
prima dell'approvazione da parte dell'organo comunale competente
qualora l'intervento sia meritevole dal punto di vista formale e
dell'impatto ambientale.
TITOLO Vl: ASSEVERAZIONE
ART. 42 OGGETTO
1. Sono soggette ad asseverazione le opere interne alle costruzioni
che non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati
o approvati e con il Regolamento Edilizio, non comportano modifiche
della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento
delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari,
non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole
unità immobiliari, non recano pregiudizio alla statica dell'immobile
e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate
dalla lettera A) dell'art. 2 del DM 2/4/1968, rispettano le originarie
caratteristiche costruttive.
2. Quanto disposto al comma 1 non si applica nel caso di immobili
vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali".
3. Ai fini dell'applicazione del primo comma non è considerato
aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di
pareti interne o parte di esse.
4. E' vietata la ristrutturazione "pesante" di unità
immobiliari attraverso l'artificiosa e graduale applicazione della
categoria di intervento "opere interne".
5. Inoltre sono soggette ad asseverazione le opere di cui all'art.4
comma 7 del decreto legge 05.10.1993 n.398, convertito con modificazioni
dalla Legge 04.12.1993 n.493, sostituito successivamente dall'art.2
comma 60 della Legge 23.12. 1996 n.662 e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. La denuncia di inizio attività di cui al precedente
comma deve essere corredata dall’indicazione dell’impresa a cui
si intende affidare i lavori.
ART. 43 MODALITÀ'
1. Nei casi di cui all'art. 42 comma 1 contestualmente all'inizio
dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare
al Sindaco un elaborato grafico indicante le opere da eseguire ed
una relazione.
2. La relazione dovrà essere firmata da un professionista
abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi
ed il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento
Edilizio e nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..
3. Nel caso di intervento su insediamenti destinati ad attività
classificate ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/90 e successive
modificazioni, o comunque soggette al rispetto di norme vigenti
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, il
professionista attesterà inoltre che l'intervento non modifica
la situazione preesistente relativamente alle suddette norme.
TITOLO Vll: PIANI ATTUATIVI
ART. 44 DEFINIZIONE
1. Sono quei piani che, in accordo con le previsioni del Piano
Regolatore Generale e delle relative norme di attuazione, precisano
gli interventi sul territorio e ne organizzano e regolamentano l'attuazione.
Rientrano fra questi:
- piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata;
- piani per l'edilizia economica popolare;
- piani per gli insediamenti produttivi;
- piani di recupero di iniziativa pubblica o privata;
- piani di ristrutturazione urbanistica;
- programmi integrati.
2. I piani attuativi sono normati dagli articoli 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 e 26 della L.R. 47/78 e successive modificazioni
ed integrazioni; i piani di recupero sono normati dagli artt. 27
e 28 della legge 457/78 e successive modificazioni; i programmi
integrati sono normati dalla L.R. 6/95.
ART. 45 PIANI PARTICOLAREGGIATI Dl INIZIATIVA PRIVATA. RICHIESTA
1. Ai fini della presentazione della richiesta di approvazione
dei piani particolareggiati di iniziativa privata, i proprietari
richiedono preventivamente l'autorizzazione a procedere al Comune.
Ottenuta l'autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.R. 47/78
e successive modificazioni, i proprietari inoltrano la richiesta
di approvazione al Sindaco.
2. La richiesta di approvazione, inviata al Sindaco e firmata
come gli allegati dal richiedente e dal progettista, deve contenere
l'oggetto della domanda e l'elenco degli allegati.
Dei soggetti sopracitati devono essere riportati generalità,
residenza, codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine
professionale di appartenenza e numero di iscrizione.
Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità
il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.
3. La documentazione minima da allegare alla richiesta, salvo
diversa indicazione dalle norme del P.R.G. ed in conformità
con l'art. 49 L.R. 47/78, è la seguente:
A) ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI FATTO:
1) estratto del P.R.G., limitato alla parte interessata dall'intervento,
con indicazione dell'area e stralcio delle norme di attuazione;
2) estratto di mappa catastale in scala 1:1000/1:2000, con presentazione
dei limiti di proprietà, e certificato catastale riportante
particelle, superficie, destinazione, redditi ecc.;
3) planimetria in scala 1:500 della zona prima e dopo l'intervento,
con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente cui riferirvi
le curve di livello comprendente:
a) rilievi del verde esistente con le indicazioni delle principali
essenze legnose;
b) costruzioni e manufatti di qualsiasi genere;
c) elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di depurazione,
acquedotti e relative servitù ed altre eventuali infrastrutture;
d) viabilità e toponomastica;
e) altri eventuali vincoli;
4) piante schematiche di tutti i piani in scala 1:200, per i
piani attuativi comprendenti aree edificate. Possono essere utilizzate
le planimetrie catastali eventualmente aggiornate, anche nelle destinazioni;
5) sezioni e profili del terreno in scala 1:500, eseguite nei
punti più rilevanti (almeno due);
6) documentazione fotografica, formato minimo 10x15, con indicazione
dei punti di ripresa;
B) ELABORATI Dl PROGETTO:
1) planimetrie di progetto in scala 1:500 con l'indicazione
delle diverse destinazioni urbanistiche del comparto e delle relative
superfici.
Dovranno essere indicati i lotti edificabili o le aree di sedime
dei fabbricati, le strade, i marciapiedi, le piazze debitamente
quotate, gli spazi di verde attrezzato (pubblico privato) eventuali
utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per
servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici di sosta e parcheggio.
In particolare dovranno essere indicate in scala 1:200 le sezioni
stradali della viabilità riportanti percorsi pedonali e piste
ciclabili con riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche;
2) sezioni e profili in scala 1:500 con l'indicazione delle
tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso. Per interventi
di particolare importanza sono raccomandate inoltre tavole rappresentanti
prospettive o assonometrie riferite ai principali punti di visuale;
3) progetto di massima degli impianti tecnici delle opere di
urbanizzazione e delle reti di distribuzione con definizione degli
allacciamenti ai pubblici servizi (rete idrica, fognante, energia
elettrica, telefonica, gas, impianto di depurazione, ecc.);
4) Norme tecniche di attuazione.
Tali norme devono contenere di massima i seguenti dati di fatto
e di progetto:
a) superficie d'intervento;
b) superficie catastale;
c) superficie territoriale St.
Qualora l'intervento comprenda zone omogenee a destinazione
diversa, va specificata la St relativa a ciascuna zona omogenea;
d) superficie fondiaria Sf;
e) superficie fondiaria Sf di ciascun lotto o unità
minima di intervento, riportata secondo l'ordine indicato nella
planimetria di progetto;
f) superficie utile Su e/o volume V totali esistenti nonché
massimi ed eventualmente minimi realizzabili, distinti secondo le
varie destinazioni d'uso ammesse;
g) superficie utile Su e/o volume V esistenti nonché
massimi ed eventualmente minimi realizzabili su ciascun lotto o
unità minima d'intervento, distinti secondo le varie destinazioni
d'uso ammesse;
h) indice di utilizzazione fondiaria di progetto Uf=Su/Sf e/o
indice di fabbricabilità fondiaria di progetto If=V/Sf massimi
ed eventualmente minimi realizzabili in totale e in ciascun lotto
o unità minima di intervento;
i) superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria,
distinta in superficie per strade, superficie per parcheggi, superficie
per verde pubblico di urbanizzazione primaria, superficie per impianti
tecnici;
j) superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria,
distinta in superficie per il verde pubblico attrezzato a parco,
per il gioco, lo sport e superficie per attrezzature specifiche;
k) rapporti tra i parametri di cui sopra corrispondenti a quelli
prescritti dal P.R.G.;
l) superficie eventualmente destinata a verde privato e a verde
condominiale;
m) altezza degli edifici ed eventuali tipologie edilizie da
adottare;
n) caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
o) attuazione degli interventi previsti dal piano (comparti,
stralci, unità minime di intervento, ecc.) con definizione
dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione in relazione
al rilascio delle singole concessioni o autorizzazioni;
p) norme relative alla definizione della qualità dell'intervento
con riferimento a:
- spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale;
- verde pubblico e privato;
- materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni con
indicazione dei colori;
- recinzioni;
- materiali e particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione
(percorsi, passi carrai, manufatti esterni relativi all'erogazione
dei servizi, piazzali per bus, piazzole per la raccolta rifiuti
solidi urbani, ecc.);
- numero e caratteristiche degli accessi carrai.
C) RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA
Dovrà contenere una valutazione sulle modificazioni
che l'intervento porta nell'ambiente con riferimento alla relazione
specifica del P.R.G.. In particolare dovrà valutare l'aspetto
geologico dell'area e le sue caratteristiche per la fattibilità
dell'insieme delle opere e la loro compatibilità con la stabilità
e l'assetto idrogeologico del terreno di insediamento, mentre per
la progettazione delle singole opere, valgono le norme specifiche.
La relazione deve essere firmata da tecnici dotati di abilitazione
idonea ai sensi di legge.
D) RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Tale relazione deve contenere:
- l'analisi del contesto ambientale e, in particolare, per
i piani che comprendono edifici esistenti, l'analisi storica e l'analisi
della consistenza dei medesimi;
- la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali
e tecniche dell'intervento in rapporto al contesto ambientale;
- l'illustrazione del programma di attuazione del piano;
- i costi dettagliati delle opere di urbanizzazione da realizzarsi
direttamente dal richiedente;
- la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) quando richiesta
dalle norme vigenti o dalle norme di P.R.G., estesa anche alle eventuali
opere esterne all'area d'intervento connesse all'urbanizzazione.
E) SCHEMA Dl CONVENZIONE
Lo schema di convenzione contiene gli obblighi del soggetto
attuatore del piano secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.
17 giugno 1942, n. 1150 (art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765), e dall'art.
22 della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni. In particolare,
per i piani particolareggiati di iniziativa privata, essa prevede:
- la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree
necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria;
- l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi
a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il P.P., nonché
l'assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione
secondaria;
- i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento
previste dal programma di attuazione allegato al progetto;
- l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione
delle opere di urbanizzazione fino a quando tali opere non vengano
acquisite dal Comune in base alla convenzione stessa;
- congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione.
La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà,
deve essere approvata con deliberazione consigliare nei modi e forme
di legge, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.
Si allega per facilitarne la stesura, una schema tipo di convenzione
(schema 1).
F) DOCUMENTI DA RICHIEDERE AD ORGANI DIVERSI:
1. Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco.
Tale parere è richiesto in conformità con l'art.
27 della L. 1570/41 ai fini della installazione di bocche da incendio
stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione
alla natura ed alla consistenza degli insediamenti.
In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei
casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato
dal Comando Provinciale dei VV.F., deve essere depositata presso
il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità
del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti
che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza
antincendio vigenti.
2. Autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e
architettonici oppure della Soprintendenza ai beni archeologici,
nel caso in cui il piano preveda interventi su immobili vincolati
ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali".
3. Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso
in cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente
su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti
in adiacenza alle medesime strade.
4. Autorizzazione del Vll Comando Militare Territoriale di Firenze
alla deroga a servitù militari, nel caso in cui il piano
preveda interventi che comportino la deroga a tali servitù.
5. Approvazione dei progetti di massima di cui al punto B 3)
del presente articolo da parte delle aziende fornitrici dei servizi
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal
piano, quali ENEL, SIP, Aziende Municipalizzate, ecc..
6. Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal
Comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici.
ART. 46 PIANI PARTICOLAREGGIATI Dl INIZIATIVA PUBBLICA. RICHIESTA
1. La documentazione da allegare ai piani particolareggiati
di iniziativa pubblica deve contenere, oltre a quella stabilita
dall'articolo precedente, l'elenco catastale delle proprietà
da espropriare o da acquisire, nonché una relazione economico-finanziaria
contenente i costi di acquisizione e di urbanizzazione dell'area.
ART. 47 APPROVAZIONE
1. I piani attuativi di iniziativa privata, sottoposti all'esame
preventivo di cui all'art. 19 della L.R. n. 19/82 e successive modificazioni
e sentito il parere della C.E., sono approvati dal Comune con le
procedure dell'art. 25 della L.R. 47/78 e successive modificazioni.
L'esecuzione è subordinata alla stipula ed alla trascrizione
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della convenzione
tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano contenente gli
elementi indicati dall'art. 22 L.R. 47/78 e successive modificazioni.
Tale convenzione deve essere stipulata e trascritta successivamente
all'approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale a cura
e spese del soggetto attuatore.
2. Prima della stipula e della trascrizione della convenzione
non possono essere rilasciate le concessioni relative alle opere
di urbanizzazione e/o agli interventi edilizi previsti dal piano
stesso.
3. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono approvati dal
Comune con le procedure dell'art. 21 della L.R n. 47/78 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Prima del rilascio delle concessioni edilizie relative agli
edifici, dovranno essere perfezionati tutti gli obblighi inerenti
alla attuazione del piano particolareggiato.
PARTE TERZA
NORME PROCEDURALI DURANTE L'ESECUZIONE
ED ALLA FINE DEI LAVORI
TITOLO I - ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 48 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO
1. Prima di iniziare i lavori il concessionario può richiedere
al Sindaco l'assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici
ed altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione, oltre
ai punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed
ai punti di presa dell'acquedotto, ove esista, e di tutti gli altri
impianti esistenti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
2. Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo
sono eseguite da personale del Comune, oppure messo a disposizione
dal concessionario e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione
di un funzionario comunale.
3. Delle operazioni di cui al primo comma è redatto verbale,
che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d'atto.
La visita deve essere eseguita da parte degli uffici tecnici comunali
entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Trascorso il termine per l'effettuazione della visita. di
cui al comma precedente, i lavori possono essere iniziati. In tal
caso il D.L. trasmetterà al Comune una apposita relazione,
sottoscritta anche dall'impresa esecutrice, che contenga in modo
dettagliato le quote di livello del fabbricato riferite ai capisaldi
individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti, come indicato
al primo comma.
ART. 49 COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI
1. Il titolare di concessione deve comunicare al Sindaco la
data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna a mano,
utilizzando apposito modello predisposto dall'amministrazione comunale
sottoscritto anche dal D.L. e dall'impresa esecutrice.
2. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati
i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati
e quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione
e della sorveglianza. Qualunque variazione degli operatori deve
essere comunicata al Sindaco entro 15 giorni.
3. Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:
a) comunicazione degli estremi dell'avvenuto deposito della
denuncia dei lavori in cemento armato ai sensi dell'art. 4 della
L. 5/11/71, n. 1086;
b) se non inviata precedentemente, documentazione inerente
il contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 28 della
legge 10/91.
4. Il committente dei lavori è obbligato nei casi
previsti dal D. Leg.vo 494/96 (attuazione della direttiva 92/57/CEE,
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei e mobili) a notificare al Servizio di Prevenzione
e Sicurezza di Lavoro, l’apertura del cantiere.
ART. 50 VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE
1. Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte
del Sindaco che svolge tale attività avvalendosi degli uffici
tecnici comunali e delle strutture sanitarie territoriali.
2. La concessione o l'autorizzazione e la copia dei disegni,
approvati e timbrati dall'amministrazione comunale e, quando dovuto,
dal Servizio Difesa del Suolo (ex Genio Civile), devono essere tenuti
in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche.
3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con
indicazione dell'opera, degli estremi della concessione o autorizzazione
rilasciata dal Sindaco o Dirigente delegato, del nominativo del
committente, del progettista, del D.L., delle ditte esecutrici,
del responsabile del cantiere, degli installatori, completi degli
indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa
sulle pubbliche affissioni.
4. Se le visite di controllo accertassero l'esecuzione di opere
difformi dal progetto approvato, a meno di varianti in corso d'opera
definite dall'art. 15 della Legge 47/85, e purché non sia
stata dichiarata la fine dei lavori, si procederà ai termini
degli artt. 4 e seguenti della legge n. 47/1985.
5. Qualora i lavori venissero interrotti, dovranno essere adottate
le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene ed
il decoro. In difetto, il Sindaco ingiunge gli opportuni provvedimenti.
ART. 51 CONDUZIONE DEL CANTIERE
1. In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte
le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità
dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
2. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito
delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della
conduzione dei lavori e di quanto ne deriva ai fini della responsabilità
verso terzi.
3. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto
libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori,
con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne, integrate
da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è
responsabile.
4. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere
previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per
evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi
genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al
pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni
dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.
5. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni,
anche provvisorie, dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini.
Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale,
dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sede
di concessione o autorizzazione.
ART. 52 CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA Dl RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
1. Il titolare della concessione o autorizzazione, qualora venissero
effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico
od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informarne
il Sindaco, che a sua volta richiederà l'intervento degli
Enti competenti.
2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono
essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando
l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti
in materia (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali").
ART. 53 VARIANTI Al PROGETTI
1. Le varianti al progetto approvato possono essere essenziali
e non essenziali.
2. Sono varianti essenziali al progetto approvato quelle definite
dall'art. 1 della L.R. 46/88.
Le suddette varianti debbono essere richieste e concesse prima
dell'esecuzione dei relativi lavori e comportano il rilascio, da
parte del Sindaco, di una nuova concessione edilizia, sostitutiva
di quella precedente, con l'indicazione di nuovi termini di inizio
e di fine dei lavori.
3. Sono varianti non essenziali quelle ricadenti negli altri
casi ed in particolare:
- quelle definite in corso d'opera ai sensi dell'art. 15 della
L. 47/85. Tali varianti non necessitano di preventiva approvazione,
possono essere eseguite nel corso dei lavori, ma devono comunque
essere richieste prima della comunicazione di ultimazione dei lavori.
Per tali varianti, la richiesta deve essere presentata in un'unica
soluzione progettuale, sulla base di apposito modello predisposto
dal Comune, anche successivamente alla realizzazione dei lavori
e deve contenere la dichiarazione di un tecnico, dotato di abilitazione
idonea rispetto all'intervento richiesto, in merito alla rispondenza
della variante alle ipotesi di cui all'art. 15 della legge n. 47/1985;
- quelle non ricadenti nei casi di cui al comma 2 e non ricomprese
tra quelle sopra definite in corso d'opera. Dette varianti debbono
essere richieste e concesse prima dell'esecuzione dei relativi lavori.
Le varianti non essenziali comportano il rilascio da parte
del Sindaco di una nuova concessione e/o autorizzazione edilizia,
che si affianca alla precedente senza modificarne i termini di inizio
e di fine dei lavori.
4. La documentazione necessaria per la richiesta di approvazione
di varianti è la seguente:
a) per le varianti di cui al comma 2, la medesima di cui al
precedente art. 29;
b) per le varianti di cui al comma 3:
- domanda al Sindaco;
- elaborati grafici nei quali siano evidenziate le varianti
richieste (colore giallo per le opere non eseguite o da demolire,
colore rosso per quelle da realizzare);
- gli altri elaborati previsti dall'art. 37 nel caso che la
variante incida sull'impostazione dei calcoli, relazioni, ecc. iniziali.
5. La richiesta e gli elaborali grafici devono essere firmati
dal titolare della concessione e dal progettista della variante
e devono rispettare le norme vigenti in materia di bollo.
TITOLO II: CONCLUSIONE DEI LAVORI
ART. 54 COMUNICAZIONE Dl FINE LAVORI E DOCUMENTAZIONE PER IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO Dl CONFORMITA' EDILIZIA
1. L'ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il
termine previsto dalla concessione o autorizzazione edilizia e comunicata
al Sindaco entro 30 giorni inviando apposito modello predisposto
dal Comune mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano,
debitamente firmato dal titolare dell'atto, dal direttore e dal
legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori.
2. Ai fini del rilascio del certificato di conformità
edilizia, il titolare della concessione/autorizzazione deve presentare
al Comune i seguenti documenti:
a) scheda tecnica descrittiva di cui al successivo art. 55,
dell'immobile realizzato, debitamente sottoscritta dal titolare
della concessione o autorizzazione edilizia, e da un tecnico abilitato,
anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 481 del
Codice Penale, ovvero dichiarazione di conformità di cui
al terzo comma dell'art. 55;
b) certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio
armato od a struttura metallica, ove presenti (nelle zone sismiche,
certificato di conformità di cui all'art. 28 della Legge
n. 64/1974);
c) certificato finale di prevenzione incendi (in assenza del
certificato, copia della richiesta di collaudo presentata ai VV.F.)
dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal titolare della concessione
e del direttore dei lavori, che l'opera non è soggetta a
specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio;
d) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici,
installati nell'immobile ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 46/90.
Nelle dichiarazioni ciascuna impresa installatrice dovrà
certificare di aver eseguito l'impianto utilizzando materiali certificati
e messi in opera a regola d'arte;
e) autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R.
24/5/88 n. 203;
f) autorizzazione all’allacciamento degli scarichi provenienti
dal fabbricato alla fognatura comunale per gli insediamenti civili,
o in assenza di pubblica fognatura, autorizzazione allo scarico
delle acque reflue secondo le disposizioni della Legge 319/76 e
della Legge regionale 7/83 e successive modificazioni;
g) dichiarazione del tecnico dotato di abilitazione idonea
rispetto all'intervento richiesto resa ai sensi dell'art. 11 del
D.M. 14/6/1989 n. 236 (superamento ed eliminazione barriere architettoniche);
h) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione in Catasto
ai sensi delle normative vigenti;
i) autorizzazione all'esercizio ed impiego dell'impianto ascensore;
l) attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione
comunale.
ART. 55 SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA
1. Per ogni immobile oggetto di intervento edilizio deve essere
compilata o aggiornata, se esistente, una scheda tecnica descrittiva,
articolata per le diverse unità immobiliari che la compongono,
sottoscritta da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario
o dai soggetti aventi titolo all'intervento edilizio. Tale Scheda
è redatta sulla base di apposito modello predisposto dal
Comune e sottoscritta per gli effetti di cui all'art. 481 del Codice
Penale.
2. La scheda deve contenere:
a) i dati catastali e urbanistici utili alla esatta individuazione
dell'immobile stesso, con l'eventuale riferimento all'unità
edilizia originaria;
b) i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati;
c) un quadro riepilogativo relativo ai diversi requisiti cogenti
e raccomandati, ai livelli previsti dal Regolamento Edilizio per
quel tipo di opera, ai livelli dichiarati in sede di progetto e
alle prestazioni fornite dall’opera realizzata;
d) gli elementi utili alle verifiche in merito ai requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro ed in merito a quei requisiti connessi
alle prescrizioni derivanti dalla valutazione preventiva ai sensi
della lettera h) dell'art. 19, primo comma della L.R. n. 19/1982
e successive modificazioni, nel caso di insediamenti destinati ad
attività classificate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 33/90
e successive modificazioni;
e) una relazione sottoscritta dal tecnico incaricato, relativa
allo svolgimento delle prove in opera eseguite ed ai livelli di
prestazione forniti dall'opera realizzata. Tale relazione riprenderà
quanto riportato nel programma delle verifiche in corso d'opera
e finali indicate nella relazione di progetto presentata in sede
di richiesta di concessione edilizia.
3. La scheda dovrà altresì contenere la dichiarazione
di conformità, resa dal professionista incaricato, per gli
effetti dell'art. 481 del Codice Penale, che sono stati regolarmente
effettuati tutti i controlli in corso d'opera e finali, prescritti
dal Regolamento Edilizio e che l'opera realizzata è conforme
al progetto approvato ed alle varianti autorizzate.
4. Copia delle schede è conservata a cura del Comune
ed è rilasciata a richiesta dei soggetti aventi titolo.
5. Le operazioni di controllo e verifica dei requisiti che richiedono
particolari condizioni legate alla stagionalità ed all'uso,
possono essere rinviate ed effettuate nel periodo che, a giudizio
del tecnico incaricato, risulta il più idoneo. Per tali requisiti
la scheda tecnica descrittiva, già depositata, sarà
completata con i dati mancanti entro e non oltre dodici mesi dalla
data del primitivo deposito, pena l'applicazione delle sanzioni
previste dal successivo art. 85.
6. Gli interventi soggetti ad autorizzazione, con esclusione
di quelli di restauro e risanamento conservativo, e/o riguardanti
attività classificate, non sono soggetti all'obbligo della
compilazione della scheda tecnica descrittiva, fatto salvo l'aggiornamento
di quella eventualmente esistente.
7. In particolare, in caso di aggiornamento della scheda esistente,
la stessa verrà presentata al Comune unitamente alla dichiarazione
di conformità di cui al comma 3 per il rilascio del certificato
aggiornato di conformità edilizia, secondo le procedure di
cui al successivo art. 57.
8. Nel caso in cui non sia obbligatoria la compilazione della
scheda deve essere prodotta una dichiarazione del Direttore dei
Lavori, per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, attestante
che l'opera realizzata è conforme al progetto autorizzato.
ART. 56 VERIFICA Dl CONFORMITÀ, DELL'OPERA ESEGUITA ALLA
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1. Ai fini del rilascio del certificato di conformità
edilizia, il responsabile del procedimento entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla presentazione della documentazione può
richiedere per una sola volta l'integrazione della documentazione
presentata, ovvero la regolarizzazione della stessa.
2. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla data di presentazione della
scheda tecnica descrittiva, o dell'aggiornamento della stessa corredata
dalla documentazione prevista dall'art. 54, comunica al richiedente
la data di inizio delle operazioni di controllo e verifica dell'opera
eseguita. Tali operazioni saranno effettuate, entro i successivi
30 giorni, dagli uffici comunali ovvero da un tecnico incaricato
dal Comune il cui nominativo è compreso nell'elenco di cui
al successivo art 58.
3. Nel caso di interventi già sottoposti a parere
preventivo dell'A.U.S.L. in fase di concessione/autorizzazione,
le operazioni di controllo (verifica di conformità, usabilità
degli impianti e dei locali) saranno effettuate con le stesse modalità
di cui al secondo comma dagli uffici comunali congiuntamente a quelli
dell'A.U.S.L. territorialmente competente, a campione per attività
significative. Gli oneri dovuti all’A.U.S.L., per le ispezioni,
saranno a carico del richiedente la concessione/autorizzazione.
4. Il soggetto incaricato del controllo esamina la rispondenza
dell'opera eseguita alla concessione/autorizzazione edilizia rilasciata
nonché alla scheda tecnica descrittiva e relativi allegati
e verifica in particolare il rispetto della normativa urbanistica
ed edilizia, nonché dei requisiti cogenti previsti nel Regolamento
Edilizio.
5. Qualora in sede di controllo, anche a campione, vengano riscontrate
difformità con quanto dichiarato nella scheda tecnica descrittiva,
il Sindaco o Dirigente delegato comunica le risultanze negative
del controllo al richiedente invitando lo stesso a produrre, entro
il termine prefissato, le proprie controdeduzioni, riservandosi
ogni altra successiva azione.
6. Per quanto concerna il collaudo statico delle opere di conglomerato
cementizio armato e a struttura metallica, contestualmente alla
denuncia dei lavori prevista dal comma 3 art. 49, il committente
dell'opera conferisce ad un ingegnere o ad un architetto, iscritto
all'albo professionale da almeno dieci anni, l'incarico di effettuare
il collaudo statico. Il costruttore, nel presentare la denuncia
dei lavori, allega a questa una dichiarazione del collaudatore designato,
che attesta l'accettazione dell'incarico, l'iscrizione da almeno
dieci anni all'albo professionale e l'impegno a non prendere parte
alla direzione a alla direzione dei lavori, come previsto dai punti
1, 2, 3, 4 del D.P.R. 22/04/1994 n.425.
ART. 57 RILASCIO DEL CERTIFICATO Dl CONFORMITÀ EDILIZIA
1. Il certificato di conformità edilizia viene rilasciato
per tutte le opere soggette a concessione edilizia e nel caso di
autorizzazione edilizia, per gli interventi di Restauro e Risanamento
Conservativo e per quelli riguardanti attività classificate
ai sensi dell'art. 13 della L.R. 33/90 e successive modificazioni.
2. Tale certificato attesta che l'opera edilizia risponde al
progetto regolarmente approvato dal punto di vista dimensionale,
prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche, edilizie ed igieniche
di interesse edilizio. Esso vale altresì come dichiarazione
di abitabilità o usabilità di cui al D.P.R. 22/4/94,
n. 425.
3. Il Dirigente delegato, entro 60 giorni dalla presentazione
della documentazione di cui all'art. 54 del presente Regolamento
Edilizio, accertato che essa è completa, e viste le risultanze
dei controlli effettuati secondo le modalità previste all'art.
56, rilascia il certificato di conformità edilizia.
4. Qualora non si proceda alla verifica di cui al precedente
art. 56, o il suddetto controllo comunale non venga svolto entro
il termine previsto, il certificato è rilasciato nei successivi
10 giorni, anche nei casi di applicazione dell'art. 55 - 5° comma,
mediante convalida della dichiarazione di conformità resa
dal professionista incaricato. Nel caso di mancata convalida nel
termine appena indicato, la scheda tecnica descrittiva da cui risulti
la data di presentazione al Comune, tiene luogo del certificato
di conformità edilizia.
5. Nel caso di rilascio del certificato di conformità
edilizia mediante convalida della dichiarazione di conformità
sottoscritta dal tecnico incaricato, il Sindaco appone l'attestazione
di convalida della dichiarazione, riservandosi la possibilità
di effettuare nei dodici mesi successivi al rilascio il controllo
a campione, secondo i modi ed i tempi previsti dal comma seguente.
6. I criteri di scelta delle opere edilizie per le quali si
procede al controllo preventivo, nonché, nel caso di controllo
a campione, le modalità e le procedure per la definizione
del campione stesso, sono stabilite da apposita delibera della Giunta
Comunale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 33/90 e successive modificazioni
ed integrazioni.
ART. 58 ELENCO DEI TECNICI VERIFICATORI
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti di controllo e verifica
delle opere edilizie per il rilascio del certificato di conformità
edilizia, il Sindaco può avvalersi, nei casi previsti dal
precedente art. 56, dell'opera di tecnici abilitati verificatori
esterni al Comune, iscritti all'elenco predisposto dall'Amministrazione
stessa dotati di specifica competenza.
2. Il Comune, sentite le categorie professionali competenti,
delibera in merito alla formazione dell'elenco dei tecnici verificatori
ed ai compensi per le relative operazioni di controllo e verifica.
L'elenco ed i compensi sono aggiornati periodicamente.
3. E' incompatibile con l'incarico di verificatore l'aver partecipato
in qualunque forma alla progettazione, alla direzione lavori e alla
costruzione dell'opera.
ART. 59 SOSPENSIONE DALL'USO E DICHIARAZIONE DI INABITABILITÀ
1. Il Sindaco o Dirigente delegato, quando ricorrono motivate
ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei
fabbricati, ordina la sospensione dell'uso del fabbricato o di parte
di esso.
2. Tale ordinanza si applica anche nel caso di risultanza negativa
conseguente all'effettuazione di controllo a campione, in relazione
a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento
Edilizio e/o dichiarato nella scheda tecnica descrittiva.
3. Per le abitazioni esistenti, il Sindaco o Dirigente delegato
può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso, quando
ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
- condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali
da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio
al grezzo);
- insufficienti requisiti di superficie (S minima = 28 m2 per
alloggio), o di altezza (h minima = 2,20 m);
- insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione) ed illuminazione;
- mancata disponibilità di acqua potabile;
- assenza di servizi igienici;
- mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad
altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue.
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