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PARTE QUARTA
NORME PARTICOLARI
TITOLO l: TUTELA DELL'AMBIENTE
ART. 60 REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
1. Le acque reflue debbono essere convogliate nella fognatura
comunale, laddove esistente a cura dei proprietari secondo quanto
previsto dal requisito R.C. 3.5.: "Portata delle reti di scarico.
Smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto
industriali."
2. L'autorizzazione allo scarico alla pubblica fognatura è
rilasciata dal Consorzio Acquedotto Delta Ferrarese.
3. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello
scarico (qualità, portata, ecc.) conseguenti ad interventi
sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare
dello scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando
le planimetrie delle reti di scarico aggiornate secondo le nuove
attività o destinazioni.
ART. 61 REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
1. Le acque meteoriche proveniente dai tetti, cortili e in genere
dai suoli di zone fabbricate, debbono essere convogliate nella fognatura
comunale, o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche
secondo quanto previsto dal Requisito R.C. 3.5.: "Smaltimento delle
acque meteoriche".
2. E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino
il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato
sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza autorizzazione
regionale ai sensi del R.D. 1775/33.
3. L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque
sotterranee, comporta l'autorizzazione edilizia per le sole opere
edilizie connesse. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi
debbono essere cementati, al fine di proteggere la falda dagli inquinamenti
per il potenziale pericolo costituito dai pozzi abbandonati. Le
metodologie di cementazione sono approvate dagli uffici regionali
competenti (ex Genio Civile), ai quali spetta pure il rilascio della
concessione/autorizzazione per la derivazione di acque sotterranee.
Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico
avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, dovranno essere documentate,
in sede di richiesta di concessione/autorizzazione edilizia, le
caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa e la qualità
dell'acqua attinta, nel rispetto di quanto previsto nel requisito
R.C. 3.4.: "Portata ed alimentazione delle reti di distribuzione
dell'acqua per uso idro-sanitario".
TITOLO II: PROGETTO E FORMAZIONE DEL VERDE URBANO E DI RESTAURO
ECOLOGICO
ART. 62 SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE
1. In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento
del verde è soggetto a tutela e controllo. La scelta e la
collocazione delle essenze potrà essere regolamentata dall'apposito
Piano Comunale del Verde.
2. Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a
0,70 m. - rilevato a 1 m. dal colletto - devono essere conservate.
3. L'abbattimento di alberature può essere consentito
solo in caso di pubblica utilità o incolumità, mediante
apposito nulla-osta del Sindaco che si avvarrà eventualmente
della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Sono esclusi dalla
presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con
l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, anche se
non ricadenti in zone agricole di PRG.
4. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta
le sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. 1934 della legge comunale
e provinciale.
ART. 63 NORME GENERALI
1. L'utilizzo delle specie vegetali deve essere condizionato
da precise regole progettuali. Anzitutto la scelta delle specie,
effettuata in relazione alle indicazioni del presente regolamento
su valenze ecologico-naturalistiche; in secondo luogo in relazione
ai differenti tipi di utilizzo che si differenziano secondo le diverse
tipologie di impianto dal punto di vista tecnico (pedologia, idrologia,
ecc.) ma anche paesaggistico.
2. Dal punto di vista vegetazionale sono da favorirsi tutti
gli interventi volti alla valorizzazione ambientale ed alla ricostruzione
dei paesaggi originali.
Per le zone urbane le presenti indicazioni hanno l'obbiettivo
di individuare le specie più adatte alla: ricostruzione paesaggistica,
alle aree verdi pubbliche a carattere ricreativo e sportivo, alla
sistemazioni di parchi e alle aree di pertinenza agli edifici rurali.
ART. 64 ALBERATURE DELLE PIAZZE E STRADE URBANE
1. Le scelte vegetazionali devono rivolgersi a quelle specie
le cui dimensioni definite siano compatibili con gli spazi urbani
a disposizione.
2. Per i nuovi impianti le scelte progettuali dovranno essere
legate prevalentemente alle esigenze spaziali e strutturali della
pianta, vale a dire elementi di prima grandezza per grandi spazi,
ed arbusti alti per piccoli spazi. Nei casi particolari di elevato
inquinamento atmosferico la scelta verterà su specie resistenti;
si consiglia comunque di orientarsi verso l'impiego di specie autoctone.
Si consigliano piante appartenenti alla Elenco A.
ART. 65 PARCHEGGI E AREE DI SOSTA
1. Le scelte vegetazionali devono rivolgersi a quelle specie
le cui dimensioni definitive sia compatibili con gli spazi a disposizione.
2. Per i nuovi impianti le scelte obbediscono prevalentemente
a motivi spaziali e strutturali dell'habitus della pianta nonché
alle caratteristiche biologiche; si dovranno evitare specie che
producano sostanze imbrattanti le auto in sosta. Si consiglia comunque
ad orientarsi verso l'impiego di specie autoctone di cui molte possono
presentare le seguenti caratteristiche:
chioma ampia e folta; resistenza agli agenti inquinanti; assenza
di frutti voluminosi e pesanti; assenza di produzione di sostanze
imbrattanti; rusticità; solidità; non eccessiva vigoria
vegetativa che costringa a frequenti potature.
3. Le caratteristiche ed i requisiti principali richiesti alle
alberature per le aree di parcheggio e sosta sono principalmente:
OMBREGGIAMENTO: in estate la temperatura all'interno del veicolo
tocca valori estremi ed è evidente l'importanza di prevedere
il soleggiamento che deve essere il più possibile diffuso
ed uniforme. Le specie più indicate sono quelle dalla chioma
folta ed espansa, con foglie di lunga durata, con ramificazioni
ascendenti e poco distese in fuori.
Si consigliano: Celtis australis, Populus alba, Tilia spp.
anche se le varie specie di Tilia presentano controindicazioni in
quanto altamente pollonanti e ciò aumenta gli oneri manutentivi.
TOLLERANZA VERSO GLI AGENTI INQUINANTI: tutte le specie sopra
citate risultano essere anche resistenti agli agenti inquinanti.
ASSENZA DI ORGANI VEGETALI VOLUMINOSI E PESANTI: non va trascurato
il danneggiamento che la caduta di certi frutti può procurare
alla carrozzeria dei veicoli.
ASSENZA DI PRODUZIONE DI SOSTANZE IMBRATTANTI: questo inconveniente
riguarda il genere Acer e la produzione di melata nonché
la resina dei pini in generale.
Si consigliano piante appartenenti alla Elenco A.
ART. 66 VERDE AREE SCOLASTICHE
1. In questa situazione il verde assume funzione didattica per
cui va realizzato assumendo come riferimento le tipologie del verde
autoctono, astenendosi comunque dall'utilizzare specie arbustive
ed arboree spinose.
Si impegnano quindi piante appartenenti all'Elenco B.
ART. 67 VERDE PER GIARDINI E PARCHI DI PERTINENZA AD IMMOBILI
E CIVILI ABITAZIONI
1. In queste zone la funzione paesaggistica ed ambientale si
unisce a quella ricreativa ed estetica.
2. Per le nuove realizzazioni si consiglia di adottare specie
comprese nell'Elenco D e comunque compatibili con le diverse esigenze
ambientali e di utilizzo.
3. Per il verde di pertinenza all'edilizia residenziale sia
esistente che di progetto, si consiglia di attingere all'Elenco
D.
ART. 68 VERDE DI PERTINENZA AGLI EDIFICI RURALI E PER IL RESTAURO
ECOLOGICO
1. Il verde di pertinenza agli edifici rurali deve rispettare
il più possibile le caratteristiche tipiche delle aree agricole
sia per disegno che per impianto.
Si consigliano le specie dell'Elenco C.
2. Per la costituzione dei corridoi ecologici e delle aree di
riequilibrio ecologico si consiglia l'utilizzo delle specie che
abbiano valenza sia biologica, utili quindi alla ricostruzione di
microhabitat di collegamento tra le varie entità naturali
già esistenti o in fase di realizzazione, che paesaggistica,
attraverso il recupero delle tipologie e le associazioni già
rappresentate sul territorio ove possibile, oppure avvalendosi delle
specie dell'Elenco C.
ART. 69 SCELTA DELLE ESSENZE
1. Per la messa a dimora delle piante consigliate ed ammesse
per i nuovi impianti, di cui agli articoli precedenti, ci si riferirà
agli elenchi che seguono.
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ELENCO A
ALBERI:
Fraxinus ornus
Liquidambar styraciflua
Populus alba
Populus canadensis
Quercus robur
Robinia hispida
Carpinus betulus
ARBUSTI:
Cornus mas
Cornus sanguinea
Cotoneaster divaricatus
Crataegus monogyna
Euonymus fortunei
Ligustrum spp.
Mahonia aquifolium
Viburnum opulus
Viburnum tinus
ELENCO C
ALBERI:
Acer campestre
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Fraxinus oxycarpa
Populus alba
Populus nigra
Populus nigra pyramidalis
Quercus pedunculata
Quercus robur
Ulmus carpinifolia
ARBUSTI:
Corilus avellana
Cornus mas
Cornus sanguinea
Crateagus monogyna
Frangula alnus
Ligustrum vulgare
Malus silvestris
Phillirea angustifolia
Prunus spinosa
Rosa canina
Rubus ulmifolius
Salix spp.
Sambucus nigra
Viburnum opulus
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ELENCO B ALBERI:
Acer campestre
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Fraxinus ornus
Fraxinus oxycarpa
Populus nigra pyramidalis
Quercus ilex
ARBUSTI:
Corilus avellana
Cornus sanguinea
Laurus nobilis
Ligustrum vulgare
Viburnum opulus
Viburnum tinus
ELENCO D
ALBERI:
Acer campestre
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Carpinus orientalis
Cercis siliquastrum
Fraxinus ornus
Fraxinus oxycarpa
Liquidambar styraciflua
Populus alba
Populus nigra
Populus nigra pyramidalis
Quercus robur
Sophora japonica
Ulmus carpinifolia
ARBUSTI:
Berberis vulgaris
Euonymus fortunei
Corilus avellana
Cornus mas
Cornus sanguinea
Crateagus monogyna
Frangula alnus
Hippophea rhamnoides
Laburnum aneanegyroides
Laurus nobilis
Ligustrum vulgare
Malus silvestris
Mahonia aquifolium
Phillirea angustifolia
Prunus spinosa
Quercus ilex
Quercus pedunculata
Rosa sempervirens
Rosa canina
Robus ulmifolius
Salix spp.
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Viburnum tinus
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TITOLO llI: PRESCRIZIONI VARIE
ART. 70 MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
1. Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni
di pubblico decoro e di sicurezza in conformità alle disposizioni
vigenti in materia.
2. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono
provvedere alle opportune riparazioni, previo ottenimento, se necessario,
di concessione o autorizzazione edilizia.
3. Qualora non provvedano, il Sindaco o Dirigente delegato potrà
ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento
della sicurezza, incolumità e decoro.
4. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità
degli immobili e l'incolumità delle persone, il proprietario
procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni
di pericolo temuto, senza preventiva autorizzazione o concessione
edilizia, ma sotto la sua personale responsabilità anche
per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. E' comunque
fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei
lavori al Sindaco e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli
stessi, la richiesta di autorizzazione.
5. In ogni caso, ove il proprietario non provveda, si darà
corso all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 106 del
T.U. 1934 della Legge Comunale e Provinciale.
6. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria devono
essere svolti, come modalità di esecuzione, secondo il fascicolo
tecnico previsto dall’art. 4 del D. Leg.vo 494/96 lettera b comma
1.
ART. 71 FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI Dl PREGIO
1. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici
aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché
interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri
di confine, lapidi, edicole sacre, maestà, antichi numeri
civici, fittoni, ecc.
2. Negli edifici classificati tipologicamente o comunque di
età superiore a 50 anni, il rifacimento dei paramenti (intonaci,
rivestimenti, faccia a vista, infissi esterni) va eseguito con l'impiego
di materiali tradizionali. Nel caso di tinteggiature, dopo l'approvazione
del colore, si raccomanda l'impiego di pitture a calce o silicati
di potassio con pigmenti inorganici naturali.
3. Un edificio con prospetto architettonicamente unitario deve
essere tinteggiato in modo omogeneo; detta omogeneità va
mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in
tempi diversi.
4. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non vincolati
e sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti.
ART. 72 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE
1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti
spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le
cose.
2. Sono ammessi i seguenti aggetti:
- cm 10 per le sporgenze cornici, bancali, inferriate, fino
all'altezza di ml 2,50 dal marciapiede o dal suolo;
- cm 120 per balconi e pensiline che dovranno essere posti
ad una altezza superiore a ml 3,00 dal piano del marciapiede e a
ml 4,50 dal piano stradale. Il filo esterno dei balconi dovrà
essere arretrato di almeno 50 cm dal bordo del marciapiede qualora
esistente;
- le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno
solo a un'altezza non inferiore a 3,00 m, misurata dal piano del
marciapiede, o di m 4,50 sul piano stradale.
3. Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono soggetti al
criterio della visuale libera e sono considerati ai fini del calcolo
della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli
altri fabbricati e dai cigli stradali.
4. Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio
artistico e architettonico, il Sindaco può consentire sporgenze
maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico
con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc.
ART. 73 COPERTURE, CANALI Dl GRONDA, PLUVIALI
1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini,
ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell'edificio
in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione
e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni
di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali.
Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo
pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti,
di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche
nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada.
Possono permanere situazioni di scarico in giardini o in cisterne.
Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque
luride domestiche. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici
i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno metri
2,50 dal piano stradale. E' consentito installare i pluviali esternamente
alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui
non sia possibile incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati
in materiale indeformabile nella parte basamentale.
2. I cortili, i pozzi di luce e qualsiasi altra superficie di
suolo privata nell'area fabbricabile che rimanga scoperta, deve
essere provvista di conveniente scolo delle acque meteoriche.
3. Tutte le coperture degli edifici debbono essere munite da
ogni lato di canali di gronda e di scolo sufficienti a ricevere
ed allontanare rapidamente le acque pluviali
4. I tubi di scolo delle acque pluviali provenienti da
terrazzi e cortili, prima di immettersi nella fogna stradale, dovranno
essere muniti di pozzetti d'ispezione facilmente accessibili.
ART. 74 APERTURE DEI SOTTERRANEI SU SPAZI PUBBLICI O AD USO
PUBBLICO
1. Le aperture dei sotterranei dovranno essere praticate verticalmente
sui muri delle fronti e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure
in piano se ubicate sotto i portici, purché dotate di coperture
adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte
e a perfetto livello dei pavimenti.
2. Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici
e in corrispondenza dei passi carrai. I materiali di protezione
delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio
e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.
ART. 75 NUMERAZIONE CIVICA
1. Il Comune attribuirà il numero civico e gli eventuali
subalterni agli accessi che dalle aree di circolazione immettono
ai fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni od ambienti destinati
all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili).
2. La normativa in merito è definita da apposito atto
comunale; l'inosservanza di dette norme costituisce infrazione al
Regolamento Edilizio ed è soggetta alle sanzioni previste.
ART. 76 INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, VETRINE, MOSTRE, TENDE,
ECC.
1. Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre,
le tende e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per
qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia
con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte.
2. L'apposizione è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento
della tassa sulle pubbliche affissioni.
3. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, può
applicare alle fronti dei fabbricati prospettanti gli spazi pubblici
o privati, previo avviso agli interessati, le indicazioni e gli
apparecchi relativi ai servizi pubblici.
4. Per il centro storico e l'area d'insediamento storico (A-B0)
vedasi Titolo VIII: Tutela caratteri architettonici ed urbani di
interesse storico e artistico del presente regolamento.
ART. 77 PASSI CARRAI ED USCITA DALLE AUTORIMESSE
1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità
è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della
strada.
2. La loro ubicazione dovrà essere tale da non intralciare
il traffico. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici.
La costruzione è a carico della proprietà che sarà
assoggettata ad apposita tassa.
3. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole,
con scanalature per il deflusso delle acque; la larghezza non deve
essere inferiore a ml. 2,50 se la rampa è rettilinea, a ml.
3,50 se curva. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio
pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza
di almeno 4,50 metri, atto alla sosta di un'autovettura.
ART. 78 STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI
1. La costruzione ed apertura al pubblico transito di strade
e passaggi privati è soggetta all'autorizzazione del Sindaco.
2. E' facoltà del Sindaco concedere o negare tale autorizzazione,
in rapporto alle esigenze del traffico e del luogo, nonché
alla situazione ambientale. In relazione a tali elementi, saranno
definite anche le caratteristiche dell'opera.
3. I cortili devono avere il pavimento impermeabile in modo
da permettere il rapido deflusso delle acque meteoriche. Nei cortili
di grandi superfici è richiesta l'area pavimentata larga
almeno cm. 100 lungo i muri dei fabbricati, purché sia evitata
l'infiltrazione.
4. Nei cortili destinati ad illuminare ed areare case di civile
abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria
di locali nei quali vengono esercitate attività che possono
essere causa di insalubrità o disturbare gli inquilini stessi.
5. L'area dei cortili, anche se aventi un lato aperto, non deve
essere inferiore alla quinta parte della somma delle superfici dei
muri che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento
del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento
dei muri perimetrali a della gronda.
6. L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili
non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso
muro e la parete opposta.
7. La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale
minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione
al muro opposto, deve essere di m.6,00.
8. Per i muri di fabbrica in arretrato rispetto ad uno o più
lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari
alla profondità dell'arretramento.
9. Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile
abitazione è vietato aprire finestre di luce e bocche d'aria
di locali nei quali vengono esercitate attività che, al Servizio
di Igiene Pubblica, possono essere causa di insalubrità.
ART. 79 CAVEDI, Pozzi LUCE, CHIOSTRINE E INTERCAPEDINI
1. I cavedi potranno aerare ed illuminare solo locali non destinati
alla permanenza delle persone. L'accesso deve avvenire solo dai
locali comuni situati a livello del pavimento.
2. Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile, munito di scarico
delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua;
è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti
dalle abitazioni.
3. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti.
4. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati
devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul
fondo di cunetta per le acque deflusso.
5. Il Comune può concedere strisce di terreno di uso
pubblico per la creazione di intercapedini, riservandosi particolari
facoltà per esigenze proprie.
6. Nel risanamento dei vecchi edifici è permessa la costruzione
di pozzi luce e di chiostrine allo scopo di dare luce ed aria solo
alle scale o ai servizi. Ogni lato del pozzo luce non dovrà
essere inferiore a m.4,00.
ART. 80 RECINZIONI (*)
1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato
all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal
ciglio stradale e dalle curve, richieste dall'ente preposto alla
gestione della viabilità su cui prospettano. Le recinzioni
su strada in muro pieno non debbono superare l'altezza di ml. 1,00
nelle curve o in zona di visibilità scarsa.
2. Le aree private anche inedificate possono essere perimetrate
da recinzioni aventi le seguenti caratteristiche:
2.1. Recinzioni verso strada o suolo pubblico (altezze da misurarsi
dalla quota della strada).
- Se realizzate con muretto pieno e sovrastanti strutture trasparenti,
il muretto non dovrà avere altezza superiore a m. 1,00
e la recinzione non dovrà superare complessivamente i m.
2,00, a meno che le recinzioni finitime non abbiano altezze maggiori,
nel caso è ammesso l’allineamento con queste.
- Se realizzate con muretto pieno, la recinzione non dovrà
avere altezza superiore a m. 1,50.
- Recinzioni poste tra lotti o aree di privati (altezze da misurarsi
dalla quota media dei terreni).
- Se realizzate con muretto pieno e sovrastanti strutture trasparenti,
il muretto non dovrà avere altezza superiore a m. 1,00
e la recinzione non dovrà superare complessivamente i m.
2,00.
- Se realizzate con muretto pieno, la recinzione non dovrà
avere altezza superiore a m. 1,50.
3. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai
centri abitati, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio
stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata
o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 del
D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 è vietata la formazione di recinzioni
in contrasto col contenuto di detti articoli.
4. Per il centro storico e l'area d'insediamento storico (A-B0)
vedasi Titolo VIII Tutela caratteri architettonici ed urbani di
interesse storico e artistico Art. 128 del presente regolamento.
ART. 81 OCCUPAZIONE Dl SUOLO PUBBLICO (**)
1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia,
quando l'esecuzione delle opere comporta l'occupazione temporanea
di area pubblica, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa
formale autorizzazione.
2. L'autorizzazione viene rilasciata secondo le norme comunali
vigenti in materia, soggetta a tassazione di plateatico ed al versamento
cauzionale per la rimessa in pristino del suolo alla scadenza.
3. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine
stabilito, il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia
ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo
della autorizzazione.
4. Nel caso di manifesta instabilità di terreno in prossimità
di strada comunale o di altri spazi di uso pubblico, i proprietari
devono provvedere al consolidamento adottando provvedimenti suffragati
da un progetto delle opere che si intendono eseguire.
ART. 82 BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. Tutti gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni
scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione,
dovranno essere costruiti in base alle norme contenute nel D.P.R.
27.04.1978 n.384.
2. In tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni
o spettacoli, deve essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi
in carrozzella.
3. Gli alloggi situati nei piani terreni nei caseggiati dell'edilizia
economica e popolare, dovranno essere assegnati agli invalidi che
hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta
4. Le norme sopra citate riguardano le nove costruzioni e quelle
già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte
ad ristrutturazione. Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute
nella citata normativa, per quanto non
espressamente richiamate nel presente regolamento.
(*)
Vedasi artt. 16, 17 e 18 del D. Leg. 3/4/92 n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni.
(**)
Vedasi artt. 20 e 21 del D. Leg. 3/4/92 n. 285 e successive modificazioni
ed integrazioni.
TITOLO lV: LOCALI DI ABITAZIONE ED ACCESSORI
ART. 83 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ABITATIVI
1. Sono locali di abitazione privata quelli in cui si svolge
la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini:
categoria A
soggiorni;
pranzo cucine;
camere da letto;
e i locali ai piani abitabili aventi superficie superiore a
mq. 9,00; compresi uffici, studi ambulatori.
2. Sono classificati come locali accessori quelle nei quali
la permanenza delle persone è limitata nel tempo:
categoria B
servizi igienici e bagni;
scale che collegano più di due piani;
corridoi, disimpegni e ripostigli;
magazzini e depositi in genere;
garages di solo parcheggio;
lavanderie private, stenditoi e legnaie,
salette macchina con funzionamento automatico, salve le particolari
norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianti e gestione;
corpi tecnici e simili.
Nei locali di categoria B l’altezza interna degli stessi,
qualunque sia l’ubicazione, non dovrà essere inferiore a
mt. 2,40.
I locali non espressamente elencati verranno classificati dal
Sindaco o Dirigente delegato per analogia su parere dei Servizi
Tecnici - Sanitari competenti.
ART. 84 CARATTERISTICA DEI LOCALI
1. I locali devono avere le seguenti caratteristiche:
1) locali di categoria A:
l'altezza minima interna dei locali non deve essere inferiore
a m 2,70.
2) locali di categoria B:
l'altezza minima interna dei locali ubicati ai piani abitabili,
è fissata in m 2,40.
Nel caso di soffitti inclinati o misti tale altezza deve intendersi
come altezza ponderale.
Comunque in ogni punto del locale l'altezza non deve essere
inferiore di m 1,80.
2. Superfici e dimensioni minime dei locali.
La dimensione del lato minore di un vano considerato abitabile
non dovrà essere inferiore a mt. 2,50.
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile
non inferiore a mq 14,00 per i primi 4 abitanti e di mq 10,00 per
ciascuno dei successivi.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno
di almeno mq. 14,00 e nel caso che questa comprenda la cucina, la
superficie minima deve essere di mq 17,60.
Le stanze da letto devono avere una dimensione minima di mq
9,00 se per una persona, e di mq 14,00 se per due persone. In ogni
caso in tutti gli alloggi dovrà essere prevista almeno una
idonea per due persone.
Alloggi minimi: ferma restando l'altezza minima interna di
m 2,70, l'alloggio per una persona deve avere una superficie, comprensiva
dei servizi, non inferiore a mq 28,00 e non inferiore a mq 38,00
se per due persone.
Tutte le quantità dimensionali sopra citate sono riferite
alla superficie netta dal calpestio.
3. I soppalchi nelle civili abitazioni devono avere altezza
minima utile dal piano di calpestio del locale su cui si affacciano
di mt. 2,20 ed altezza minima utile dal piano di calpestio del soppalco
stesso di mt. 2,20. Le zone abitabili dei soppalchi devono essere
dotate di parapetti.
La proiezione orizzontale del soppalco non deve eccedere
1/3 della superficie del locale. La superficie illuminante dovrà
comprendere nel rapporto anche la superficie del soppalco.
4. Per i sottotetti esistenti, o con struttura al grezzo completata
alla data di entrata in vigore della L.R. 6 aprile 1998 n.11, recuperati
ai fini abitativi, negli edifici destinati in prevalenza a residenza,
previo intervento di ristrutturazione edilizia si sensi della L.R.
47/78, è ammessa l’altezza utile media di ml. 2,40 per i
locali adibiti ad abitazione ed altezza utile media di ml. 2,20
per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni
e ripostigli. L’altezza utile media è calcolata dividendo
il volume utile della parte di sottotetto la cui altezza superi
m. 1,80 per la superficie utile relativa.
ART. 85 CUCINE, ZONE DI COTTURA
1. Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o
monostanza, deve essere fornita di cucina di volume minimo di mc.
15 o zona di cottura.
In alloggi di superficie netta inferiore a mq. 100,00 possono
essere consentite cucine in nicchia, purché abbiano accesso
diretto mediante un'apertura della larghezza minima di m.1,50 da
un soggiorno di superficie netta di almeno mq. 14,00.
La superficie di tale nicchia dovrà essere non inferiore
a mq. 3,60.
In presenza di soluzioni che prevedono l'unificazione in un
unico vano del locale di soggiorno con quello di cottura la superficie
non potrà essere inferiore ai mq.17,60.
2. Nel caso di cucina in nicchia l'illuminazione e ventilazione
naturali dovranno essere commisurate alla somma delle superfici
del locale abitabile e della cucina in nicchia.
3. Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento
ed almeno la parete ove sono poste le apparecchiature, per un'altezza
minima di m.2,00, rivestiti con materiale impermeabile e facilmente
lavabile.
4. Negli apparecchi destinati esclusivamente alla cottura degli
alimenti, è consentita l'installazione di valvole di regolazione
del tiraggio a condizione che lascino libera almeno per 1/4 la sezione
della canna.
5. Nelle cucine in nicchia e nelle zone di cottura degli alloggi
monostanza, la cappa con canna singola ed indipendente, deve essere
sempre dotata di elettroaspiratore.
ART. 86 CANNE FUMARIE
1. Gli apparecchi di riscaldamento, le stufe, i caminetti, le
cucine economiche e simili convenientemente distanziati e isolati
dalle strutture di materiale combustibile devono essere dotati
di un sistema di evacuazione dei prodotti di combustione conforme
ai disposti delle normative vigenti. (come da Delibera del C.C.
n.145 del 15/12/97)
ART. 87 ANTENNE RADIO-TELEVISIVE E COLLETTORI SOLARI
1. Negli edifici di nuova costruzione anche comprendenti più
unità immobiliari deve essere autorizzata l'installazione
di un'unica antenna centralizzata per le comunicazioni radio e televisive.
2. I collegamenti delle antenne mediante cavi devono avvenire
disponendoli di norma nelle pareti interne dell'edificio; quando
i cavi debbono essere collocati all'esterno la loro sistemazione
deve avvenire in appositi incavi opportunamente rivestiti.
Sono vietati i cavi volanti.
3. Negli edifici in zone "A" è vietata l'installazione
di collettori solari.
ART. 88 INSTALLAZIONE DI BOMBOLE DI GAS LIQUEFATTI
1. Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite
da gasdotto, devono essere previste all'esterno dell'edificio nicchie
per la installazione di bombole di gas. Tali nicchie devono essere
ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno
con sportello aerato in alto e in basso.
2. La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di
utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale,
posto in posizione facilmente accessibile, e protetta, nell'attraversamento
delle murature, da guaina metallica.
3. Qualora l'impianto sia centralizzato, debbono essere osservate
le norme vigenti prescritte dai VV.F.
ART. 89 STANZE DA BAGNO E LATRINE
1. Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o
monostanza deve essere fornita almeno un servizio igienico completo
di : wc, lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia.
2. La stanza da bagno deve avere la superficie del pavimento
non inferiore a mq.4,50 e una finestra che misuri almeno mq.1,00
di luce libera.
3. Nei monolocali o negli appartamenti con una sola stanza da
letto sono ammesse stanze da bagno della superficie minima di mq.4,00.
4. Sono ammesse dimensioni inferiori purché esista nell'alloggio
almeno un altro locale di uguale categoria con dimensioni regolamentari
5. Le stanze da bagno nelle unità abitative non possono
avere accesso da stanze di soggiorno, da pranzo, cucine e camere
da letto se non attraverso disimpegno non necessariamente chiuso
da pareti, salvo il caso di alloggio monostanza e di unità
edilizie con più servizi igienici, almeno uno dei quali con
accesso da disimpegni di categoria B.
E' in ogni caso vietato l'accesso diretto dalla cucina e dalla
stanza da pranzo e dal soggiorno.
6. Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici
dotati solo di bidet, wc e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili
e pareti rivestite, fino all'altezza minima di m.2,00 con materiali
impermeabili di facile lavatura.
7. Le aperture di illuminazione e ventilazione debbono comunicare
direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai
con ambienti di abitazione, cucina, scale e passaggi interni. Anche
l'antilatrina, quando necessaria, deve essere dotata di illuminazione
e ventilazione naturali, anche indiretti tramite finestre del bagno.
ART. 90 SCALE
1. Le scale che collegano più di due piani (compreso
il piano terreno) debbono essere arieggiate e illuminate direttamente
dall'esterno a mezzo di finestre a ciascun piano e di superficie
libera non inferiore a mq.1,00
2. Per gli edifici esistenti potrà essere consentita
l'illuminazione dall'alto con lucernaio, la cui apertura di ventilazione
sia pari a mq.0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno.
I vetri qualora siano installati ad altezza inferiore ad un metro
dal pavimento devono essere infrangibili, oppure protetti da una
ringhiera di altezza minima di m.1,00.
3. Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per
l'areazione dei locali contigui; potrà essere tollerata l'apertura
di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi
a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.
4. L'illuminazione artificiale dei vani scale deve assicurare
ad ogni pianerottolo livelli di luce non inferiore a 50 Lux.
5. Per le caratteristiche delle rampe si fa riferimento a quanto
previsto dal D.M. 14.07.1989 n.236 punto 8.01.10.
6. Nei casi di scale interne alla stessa unità abitativa
è consentita una larghezza di rampe non inferiore a m.0,90
netti; nelle variazioni di direzione sono ammessi non più
di un'alzata ogni 45° netti; più alzate sono comunque ammesse
nel rispetto di una larghezza minima di cm.12 e cm.25 rispettivamente
al parapetto interno ed alla linea di sviluppo medio della scala.
Per le scale interne che colleghino vani abitativi con vani
di servizio è ammessa una larghezza di rampa non inferiore
a m.0,70 netti anche se a chiocciola.
7. Le scale inserite nei complessi degli edifici soggetti alle
prevenzione incendi devono essere costruite secondo le disposizioni
di legge ed emanate con D.M. 16.05.1987 n.246.
ART. 91 ILLUMINAZIONE, AERAZIONE, VENTILAZIONE NATURALE
1. Gli appartamenti dovranno, ove possibile, essere orientati
e disposti in modo da assicurare un idoneo ricambio naturale dell'aria
ed un'alta esposizione di soleggiamento.
2. I locali di abitazione di categoria A non potranno avere
profondità superiore a 2,5 volte la misura della loro altezza
netta.
Tutti i locali degli alloggi e simili di categoria A debbono
fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alle destinazioni
d'uso.
3. Per ciascun locale di soggiorno, l'ampiezza delle finestre
deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore
luce diurna media non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata
apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie
del pavimento.
I sottotetti non abitabili non possono avere abbaini e lucernai
che superino in superficie 1/15 di quella del locale.
4. Per i sottotetti esistenti, o con struttura al grezzo
completata alla data di entrata in vigore della L.R. 6 aprile 1998
n.11, è ammesso il recupero ai fini abitativi, negli edifici
destinati in prevalenza a residenza, previo intervento di ristrutturazione
edilizia ai sensi della L.R. 47/78, fermo restando il rispetto del
rapporto aero-illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.
5. Le tipologie di aperture nelle falde da consentire nelle
diverse zone omogenee possono essere le seguenti:
- nelle zone A - Centro storico - i lucernai;
- nelle restanti zone del territorio comunale, qualsiasi apertura
purché compatibile con le caratteristiche architettoniche
dell’edificio.
ART. 92 CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA TERMOVENTILAZIONE
1. Per impianto di condizionamento dell'aria si intende un sistema
capace di realizzare a mantenere negli ambienti condizioni termiche,
igieniche, di ricambio e di purezza dell'aria comprese entro i limiti
fissati per i diversi tipi di locali da disposizioni di legge di
legge specifiche o consigliate nelle norme U.N.I.
2. Per impianto di termoventilazione si intende un sistema capace
di soddisfare le sole condizioni termiche e di ricambio dell'aria.
3. Gli impianti di condizionamento oltre che corrispondere a
quanto indicato nel punto 1 del presente articolo, devono utilizzare
il riciclo dell'aria in quantità non superiore ai due terzi
del totale.
4. Gli impianti di termoventilazione e di ventilazione devono
garantire almeno 10 ricambi / ora.
5. Le prese d'aria esterna per gli impianti di condizionamento,
termoventilazione e ventilazione devono essere collocate in luogo
atto ad escludere ogni possibilità di miscelazione con gas,
vapori, fumi e polveri ed essere collocate in posizione tale da
non arrecare fastidio ad altre unità immobiliari limitrofe.
6. E' consentita la ventilazione e l'illuminazione artificiale
dei locali destinati a servizi igienici in edifici di abitazione
individuale e collettiva nel caso di interventi su edifici del centro
storico e su edifici vincolati, negli alloggi dotati di almeno un
altro servizio igienico con finestra, negli alberghi, nei pubblici
esercizi, nei locali di pubblico ritrovo, nei servizi individuali
annessi a studi, ambulatori, uffici.
7. Nel caso di aspirazione forzata centralizzata l'areazione
dovrà avvenire mediante doppia canna di ventilazione, da
prolungarsi fin sopra il tetto.
ART. 93 RISCALDAMENTO ED IMPIANTI TERMICI
1. Gli alloggi debbono essere dotati di impianto di riscaldamento
al fine di assicurare la temperatura dell'aria interna definita
dalla legge 9 01.1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
2. Gli impianti termici debbono ottemperare alle disposizioni
di leggi vigenti.
ART. 94 IMPIANTO ELETTRICO
1. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve
essere dotata di impianto elettrico che deve essere realizzato in
modo da corrispondere alle prescrizioni celle norme CEI (Commissione
Elettronica Italiana).
2. Tutti i materiali o gli apparecchi devono essere rispondenti
alle relative norme CEI.
3. Nel caso di impianti elettrici da installare in luoghi con
pericolo di esplosione o di incendio, le caratteristiche degli impianti
stessi dovranno essere differenziate in funzione dei livelli di
pericolosità, conformemente alla classificazione definita
nelle stesse norme CEI.
4. Negli edifici sociali soggetti alle disposizioni del D.P.R.384/1978
gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme
manovrabili da parte della generalità del pubblico debbono
essere ad un'altezza massima di m. 0,90 dal pavimento ed avere le
caratteristiche definite dai già citato D.P.R., relativo
,all'eliminazione delle barriere architettoniche.
ART. 95 IMPIANTO DI ASCENSORE
1. Gli impianti di ascensore e di montacarichi debbono essere
progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi,
nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni.
2. Il pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia di scala
deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco e
deve essere munito di porte pure resistenti al fuoco.
ART. 96 AUTORIMESSE PRIVATE
1. Le autorimesse private debbono essere provviste di pavimento
idoneo, impermeabile.
2. Le porte esterne debbono assicurare un sufficiente ricircolo
d'aria.
3. Per le autorimesse comuni con "posti macchina", deve essere
assicurata una costante aerazione diretta dall'esterno, con riscontro
d'aria, tramite aperture di superficie complessiva minima pari a
1/15 della superficie totale del pavimento dell'autorimessa.
4. Nell'autorimessa è vietato depositare bombole di gas
liquido, ed installare apparecchi a gas a fiamma libera e caldaie
alimentate a gasolio. Inoltre dovranno essere osservate le norme
di prevenzione incendi, nel rispetto della normativa vigente.
ART. 97 CONDUTTURE DI SCARICO DELLE LATRINE E DEGLI ACQUAI
1. Le condutture di scarico delle latrine devono essere isolate
dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e debbono
essere costruite con materiali impermeabili di diametro adeguato
al numero delle latrine servite; i pezzi o segmenti delle canne
di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo
da evitare infiltrazioni ed esalazioni.
2. Le condutture di scarico saranno di regola verticali prolungate
sopra il tetto , coronate da mitria ventilatrice e disposte in modo
da non arrecare danno alcuno al vicinato.
3. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati
o adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi
tipo.
4. I liquami derivanti dalle latrine non potranno essere immessi
nelle fognature senza che siano passati, all'uscita dai fabbricati,
attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica.
5. Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere
singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente
scoperto per rendere facili le ripartizioni. Le condutture dei bagni,
acquai ecc., dovranno essere di materiale impermeabile, termoresistente.
6. Ai piedi delle colonne discendenti dalle cucine dovranno
essere messi in opera pozzetti degrassatori a due o più comparti
al fine di evitare l'immissione di grassi, oli e residui di cucina
nella rete di fognatura.
ART. 98 OBBLIGO DELL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE
1. Nei nuclei abitati dotati di fognatura comunale, tutte le
acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura, salvo
quelle che il servizio pubblico competente giudichi incompatibili
con il trattamento di depurazione previsto dal Comune.
2. Nelle zone in cui l'Amministrazione Comunale provvede alla
costruzione della fognatura, tutti gli edifici debbono essere allacciati
ad essa da parte dei proprietari, in conformità alle norme
vigenti.
3. Per le zone non servite da fognatura le nuove costruzioni
dovranno essere dotate per il trattamento delle acque usate di fossa
tipo Imhoff.
TITOLO V: EDILIZIA DI USO COLLETTIVO
ART. 99 PRESCRIZIONI GENERALI
OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI DI CURA, STABILIMENTI TERMALI,
FARMACIE
1. Per quanto riguarda le norme tecniche da osservarsi nella
progettazione degli edifici destinati ad impianti di uso pubblico,
ad impianti produttivi, si rimanda alla specifica legislazione in
materia. Si citano comunque qui di seguito i principali provvedimenti
statali e regionali.
2. Tutti gli stabilimenti sanitari pubblici e privati, qualunque
ne sia la specie debbono avere a norma dell'art. 87 del Regolamento
Generale sanitario R.D. 3.02.1901, n.45, un regolamento proprio
servizio sanitario, formalmente approvato.
3. I medici, e gli altri sanitari pubblici e privati, e chiunque
detenga apparecchi radiologi e sostanze radioattive è obbligato
a fare denuncia al servizio di Igiene Pubblica in base al D.P.R.
13.02.1964, n.185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria
dei lavoratori e delle popolazione contro i pericoli della radiazioni
ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare).
4. L'esercizio di tali attività è disciplinato
dalle norme del già citato D.P.R. n.185 e successive modificazioni.
I laboratori nei quali si impieghino sostanze radioattive sono compresi
nell'elenco delle industrie insalubri, di cui al D.M. 23.12.76 e
succ. modifiche e sono assoggettati alla disciplina di cui al Titolo
III, Capo III (Delle lavorazioni insalubri), del T.U.L.L..SS. D.R.
27.7.1934, n.1265 e degli artt. 102 e seg. del regolamento generale
sanitario R.D. 3.4.1901, n.45.
5. Gli ambienti di lavoro debbono corrispondere ai requisiti
stabiliti dal D.P.R. 19.3.1956, n.303 (Norme generali per l'igiene
del lavoro) il quale fissa anche le prescrizioni per la difesa dei
lavoratori dagli agenti nocivi, dal D.Leg.vo 626/94 e dal D.
Leg.vo 242/96.
6. Tutte le strutture sopra previste dovranno rispondere
alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche per handicappati.
7. Lo smaltimento dei rifiuti solidi presso gli istituti di
cura e prevenzione, pubblici e privati, è disciplinato dal
D.P.R. 915 / 1982.
8. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi
deve essere effettuato secondo le norme stabilite dal D.P.R. 13.2.1964
n.185.
ART. 100 ALBERGHI E SIMILI
1. Le caratteristiche igienico-edilizie degli alberghi, case
di riposo, dormitori e simili e le condizioni igieniche del loro
esercizio sono fissate dalle norme, di cui al R.D. 24.5.1925, n.1102
(Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie
igieniche e sanitarie negli alberghi) modif. con D.P.R. 30.12.1970,
n.1437, nonché dal D.M. 22.7.1977.
2. Per l'apertura di tali esercizi, è necessaria l'autorizzazione
del Sindaco a norma dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 nonché,
ai fini igienico sanitari, quella del Servizio Igiene pubblica sia
ai sensi dell'art. 231, del T.U. LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n.1265,
in relazione al D.P.R. 11.2.1961, n.264 e della L.16.6.1939 n. 1112.
3. Relativamente ai soli locali adibiti a cucina deve essere
richiesto anche il parere del Servizio Prevenzione sicurezza
Ambienti di Lavoro.
ART. 101 ABITAZIONI COLLETTIVE
1. I collegi, convitti, conventi ed altre istituzioni occupate
con orario diurno e notturno da comunità comunque costituite
devono disporre di:
a) dormitori con superficie non inferiore a mq. 6 e mc.18 per
ogni posto letto;
b) refettori con una superficie proporzionata, dotata di cella
frigorifera e dispensa;
c) cucina di superficie proporzionata, dotata di cella frigorifera
e dispensa;
d) gruppi di servizi composti di una latrina ogni 10 persone
un lavabo ogni 5, ed una doccia per ogni 10. Le latrine devono essere
areate ed illuminate direttamente dall'esterno disimpegnate da un'ampia
antilatrina con aria a luce diretta;
e) locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti
personali convenientemente areato;
f) lavanderia, o in mancanza, un locale ben ventilato per la
raccolta della biancheria sporca;
g) locale per l'assistenza sanitaria, costituiti da ambulatorio
ed una infermeria con un letto ogni 25 conviventi sistemati in camere
da non più di 4 letti e dotata di servizi propri.
2. Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto
ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile
(lavabile), fino a m.1,80 idonea areazione e illuminazione naturale
ed artificiale.
3. In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi disposizioni
di cui al D.C.G. 20.5.1928 ed art.28 del D.P.R. 10.6.1955, n. 854.
ART. 102 SCUOLE
1. La scelta del sito, le caratteristiche e l’ampiezza dell'area,
i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne,
elementari secondarie di primo e secondo grado sono fissate dal
D.M. 18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate e relative all'edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità
didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione
di opere di edilizia scolastica) modif. con D.M. 13.9.1977 (G.U.M.
338 del 13.12.1977).
2. Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi
della L.5.8.1975 n.412 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario
di intervento), hanno vigore le norme fissate dall'art.7 della stessa
legge.
ART. 103 LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
1. Sono locali di pubblico spettacolo: teatri cinematografi,
cinema-teatri, altri locali di trattenimento, circhi, serragli,
stadi, sferisteri ed in genere luoghi per il divertimento e spettacolo
all' aperto, baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti,
classificati e definiti dall'art.17 della C. Ministero dell'Interno
Dir.Gene. Serv. Antincendi n.16 del 15.2.1951, la quale ne fissa
i requisiti igienico-costruttivi e le norme generali di esercizio.
2. L'autorizzazione alla costruzione ed apertura di tali
locali è rilasciata dal Sindaco come per le sale di proiezione
a passo ridotto e le arene estive.
TITOLO VI: EDILIZIA RURALE
ART. 104 NORME GENERALI
1. Sono considerate costruzioni rurali quelle che servono all'abitazione
degli addetti all'agricoltura, al ricovero ed allevamento del bestiame
e degli animali da cortile, o comunque, inerenti alla conduzione
dei terreni agricoli.
2. I cortili, le aie, gli orti ed i giardini, anche annessi
alle care rurali, devono essere provvisti di scolo in modo da evitare
impaludamenti in prossimità delle case.
3. Le case rurali debbono comunque ottemperare alle norme igieniche
generali delle costruzioni residenziali urbane.
4. Per l'appartenenza alle rispettive Unità di Paesaggio
(U.P.) delle case rurali di cui all'articolo 130, si rimanda all'allegato
1 al presente Regolamento Edilizio con le rispettive schede tecniche.
ART. 105 STALLE
1. Le stalle non debbono avere comunicazione diretta con i locali
di abitazione e debbono essere dotate di pavimentazione impermeabile
con idonei scoli. Per quanto riguarda le caratteristiche particolari
di tutti i locali si rimanda a quanto definito dal Regolamento appositamente
predisposto dal Servizio Veterinario.
ART. 106 LETAMAI
1. Le stalle che ospitano più di due capi adulti devono
essere dotate di platea di accumulo del letame. I manufatti devono
essere costruiti con fondo e pareti resistenti e impermeabili. La
platea deve essere costruita con idonea pendenza verso una cunetta
impermeabile, la quale convogli il liquame ad una cisterna a perfetta
tenuta.
2. Le platee devono essere ubicate ad una distanza non inferiore
a mt.80,00 da edifici di civile abitazione di terzi, a m.20,00
da confini di proprietà, a m.50,00 da strade e fuori dalle
zone di rispetto previste dal D.P.R. 236/88 per pozzi, sorgenti
e punti di presa delle acque da destinare al consumo umano, lontano
da fossi di scolo e corsi di acqua.
3. Cumuli di letame realizzati a distanza dell'allevamento in
attesa dello spandimento, che si intendono mantenere in sito per
più di 48 ore devono poggiare su fondo adeguatamente impermeabilizzato.
4. Devono essere altresì adottati tutti gli accorgimenti
atti ad evitare inconvenienti igienico - ambientali.
ART. 107 PORCILI, POLLAI E RICOVERI DI ANIMALI IN GENERE DI
ALLEVAMENTO DOMESTICO
1. I porcili debbono essere costruiti in muratura e ad
una distanza non inferiore a m.10,00 dalle abitazioni e dalle strade.
Per quanto riguarda le caratteristiche particolari di tali locali
si rimanda a quanto prescritto dall'apposito Regolamento predisposto
dal Servizio Veterinario.
TITOLO VII: EDILIZIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
ART. 108 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Sono sottoposti alle disposizioni del presente titolo tutti
gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali,
commerciali agricole, di prestazioni di servizio e di deposito anche
se svolte temporaneamente e/o saltuariamente. Per quanto non espressamente
specificato, si rinvia alle vigenti norme riguardanti l'Igiene e
la Sicurezza del Lavoro.
ART. 109 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
1. I locali di cui all'art. 108 sono così classificati:
CATEGORIA C1
- laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa
in genere (compresi magazzini)
- refettori
CATEGORIA C2
- uffici
- spogliatoi
- ambulatorio aziendale/locale di medicazione
CATEGORIA C3
- latrine
- docce
- disimpegni
- ripostigli e depositi (da intendersi come locali utilizzati
per deposito di materiali inerti e movimentati a mano)
- archivi.
ART. 110 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI FABBRICATI: ALTEZZA
DEI LOCALI
1. Per i locali di CATEGORIA C1 l'altezza minima assoluta è
di m. 3,00. E' ammessa una altezza di m. 2,70 per le attività
commerciali ed artigianali con un massimo di 5 addetti, che non
comportino a parere del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti
di Lavoro operazioni pregiudizievoli per la salute degli addetti.
2. Per i locali di CATEGORIA C2 l'altezza minima assoluta è
di m. 2,70.
3. Per i locali di CATEGORIA C3 l'altezza minima assoluta è
di m. 2,40
ART. 111 SUPERFICIE DEI LOCALI
1. Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni
del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro la
superficie minima dei locali di Categoria C1 deve essere la seguente:
- laboratori e depositi
a) industria: mq. 20 x addetto
b) artigianato: se l'attività non comporta sviluppo
di polveri, vapori, fumi, rumore ecc. mq. 14 + 2 x addetto. Negli
altri casi mq.30 + 5 x addetto.
2. Per i locali di Categoria C2 la superficie minima deve essere:
- uffici: mq. 6 x addetto con una superficie utile minima di
mq. 9;
- spogliatoi: mq. 1,2 x addetto con una superficie utile minima
di mq. 6; gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti (uno
per ogni lavoratore) e se del caso, di armadietti a doppio scomparto
se l’attività è insudiciante;
- refettorio: mq. 2 x utente previsto con una superficie utile
minima di mq. 9.
3. Per i locali di Categoria C3 devono essere rispettate le
seguenti superfici minime:
- latrine: mq. 1
- docce: mq. 1.
ART. 112 LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI
1. E' vietato adibire a luoghi di lavoro, locali chiusi interrati
o seminterrati.
2. Quando ricorrono particolari esigenze tecniche può
essere derogato da quanto sopra con esplicita autorizzazione del
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro d'intesa con
il Servizio Igiene Pubblica.
3. Nell'ambito della deroga dovranno essere previsti specifiche
dotazioni tecniche per areazione e illuminazione.
ART. 113 USCITE
1. Le uscite dei locali di lavoro dovranno essere realizzate
in conformità alle misure di sicurezza previste dagli artt.13,
14 del D.P.R. 547/55 e quanto previsto dal D.Leg.vo 626/94 e
dal D.Leg.vo 242/96.
ART. 114 SOPPALCHI
1. I soppalchi, cioè i dimezzamenti dei piani, non sono
considerati come piani distinti; devono essere costruiti in modo
tale da garantire nella parte sottostante e sovrastante, quando
adibiti a luoghi di lavoro.
2. I soppalchi dovranno inoltre essere conformi per i parapetti
e protezioni verso il vuoto e per le scale, accessi ed uscite a
quanto previsto dagli artt. 26, 27, 16, 17, 13, 14 del DPR 547/55.
ART. 115 SCALE E PARAPETTI
1. Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo
per tutto il loro sviluppo.
2. La pavimentazione delle scale deve essere antisdruciolevole.
ART. 116 DOTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
1. Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati dei seguenti
servizi:
- latrine;
- lavandini.
Nei casi previsti dal D.P.R. 303/56 devono inoltre essere dotati
- spogliatoi;
- ambulatorio/camera di medicazione;
- refettorio;
- docce.
Relativamente al numero ed alle modalità di esecuzione
dei servizi igienici, si rimanda a quanto contenuto nel D.Leg.vo
626/94 e D. Leg.vo 242/96.
TITOLO VIII: TUTELA CARATTERI ARCHITETTONICI ED URBANI DI INTERESSE
STORICO E ARTISTICO.
ART. 117 NORME GENERALI
1. Le presenti norme tendono alla riqualificazione del sistema
delle vetrine, delle tende, delle insegne nel Centro Storico, nonché
la definizione dei caratteri tipologici dei fronti strada e lungo
fiume.
ART. 118 VETRINE
a) CORNICI
La realizzazione di cornici sia per bucature nuove che esistenti
è generalmente sconsigliata. Sono ammesse solo nel caso che
siano elemento di riordino della facciata. In tal caso devono avere
caratteristiche e dimensioni riconducibili alle tipologie esistenti
e documentate.
b) INFISSI
I materiali consentiti sono il legno nelle essenze scure, nelle
essenze chiare, o verniciate; in metallo ovvero in ferro, acciaio
o alluminio brunito, preverniciato o elettrocolorato. Il tipo di
materiale e il tipo di trattamento devono essere chiaramente indicati
sulla richiesta da presentare all'ufficio competente.
Sono escluse tutte le forme di anodizzazione e di satinatura.
Le suddette limitazioni dei materiali non sono strettamente
vincolanti: possono essere sottoposte ad autorizzazione anche soluzioni
miste con impiego di materiali più economici, a condizione
che il risultato dell'inserimento architettonico sia coerente con
le norme.
ART. 119 TENDE
a) Non devono arrecare ostacolo alla viabilità né
coprire la segnaletica stradale o toponomastica.
b) La forma delle tende di protezione deve essere a bauletto
(capottina) o tesa; nel caso in cui nello stesso fronte siano già
presenti l'uno o l'altro tipo, la tenda di protezione dovrà
comunque uniformarsi alla forma più prossima.
c) I materiali ed i colori devono essere uniformati e preventivamente
concordati con l'ufficio tecnico competente escludendo comunque
i teli il cui esterno sia in materiale plastico.
d) Il telo e la frangia non devono essere a meno di m. 1,90
dal marciapiede e comunque la sporgenza deve essere contenuta all'interno
del marciapiede per 50 cm.. Lo sbraccio della tenda deve essere
contenuto in un massimo di m. 1,50. La tenda non può essere
sostenuta da montanti verticali.
ART. 120 INSEGNE E PANNELLI D'ESERCIZIO
1. Per insegne e pannelli d'esercizio si intendono le scritte
a carattere permanente esposte esclusivamente nella sede di un esercizio,
di una industria, di una attività commerciale, artigianale
e professionale, all'interno dei centri edificati.
2. Le insegne non devono recare disturbo con i loro colori ed
intensità luminosa alla viabilità.
3. Non sono ammesse forme pubblicitarie a bandiera, se non per
gli enti di pubblica utilità.
4. Le insegne ed i pannelli potranno essere luminosi, non luminosi,
scatolari con luce schermata o filo di neon, a plafone, ecc.
5. Nelle zone "A" e "B0" ed in prossimità di edifici
tutelati sono vietate insegne luminose a luce intermittente e quelle
su lavagne elettroniche con scritte continue mobili, esterne agli
esercizi.
6. Le insegne ed i pannelli dovranno essere di norma installati
nel ragno o vano delle porte degli esercizi, potranno inoltre essere
installati a bandiera orizzontale, verticale, a tetto, su pensiline,
su supporti metallici, sospesi, ecc..
7. Ad esclusione degli edifici tutelati e di quelli compresi
nelle zone "A" e "B0", sono ammesse vetrofanie (scritte su vetri)
delle finestre o insegne collocate su parti diverse delle facciate
a quegli esercizi privi di luci, aperture o vetrine sulla pubblica
via.
8. Nelle zone "A" e "B0" e negli edifici tutelati, le insegne
potranno essere collocate esclusivamente entro il ragno/vano della
porta dei negozi, nei sopraluce e comunque in modo da non modificare
le linee architettoniche dei prospetti, lasciando inalterate le
partiture tra i vuoti e i pieni.
In tali zone le insegne non dovranno mai sporgere in alcun
punto dal filo esterno dei muri o dal filo degli elementi architettonici.
Su fabbricati tutelati sono vietati i plafoni luminosi. Le insegne
esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme e
collocate in modo e posizione diversa da quanto sopra detto non
potranno essere sostituite o rinnovate; in caso di intervento dovranno
uniformarsi alle precedenti norme.
In tali zone non sono ammesse insegne a bandiera installate
sul prospetto di edifici, fatto eccezione per le insegne dei monopoli
di stato, delle farmacie pubbliche e private, e dei servizi di interesse
pubblico (come cartelli di segnalazione telefonica SIP, cartelli
di segnalazione stradale, fermate di mezzi di trasporto pubblico,
ecc.)
9. Le insegne a bandiera, ove ammesse, poste all'esterno di
edifici dotati di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale,
dovranno essere collocate ad almeno 3,00 mt. dal suolo, a partire
dal bordo inferiore. Quelle installate prive di marciapiede, dovranno
essere poste in opera ad almeno mt. 4,50 dal suolo; le sporgenze
per le strade prive di marciapiede e portico dovranno essere contenute
in:
cm. 50 per le strade di larghezza inferiore
a mt. 5,00
cm. 75 per le strade di larghezza superiore
a mt. 5,00.
10. L'aggetto dell'insegna a bandiera dovrà comunque
essere sempre inferiore al filo esterno del marciapiede di almeno
cm. 30.
11. Le domande per l'autorizzazione all'installazione di
insegne e pannelli d'esercizio dovranno essere accompagnate da un
elaborato grafico, bozzetto, firmato da un tecnico abilitato o dalla
ditta esecutrice, relativa documentazione fotografica dello
stato di fatto, tutte le indicazioni circa la forma, dimensione,
tipo, colore, contenuto della scritta, tipo di illuminazione,
caratteri e tutti gli elementi utili ad una perfetta comprensione
dell'intervento richiesto.
ART. 121 TARGHE
1. Si intendono le scritte a carattere permanente che si riferiscono
a studi professionali ed uffici, pubblici o privati. Tali targhe
non potranno avere una superficie superiore a mq. 0,35 (0,5 x 0,7)
ed andranno collocate preferibilmente a fianco degli accessi degli
edifici sulla muratura, escludendo la possibilità di interessare
elementi architettonici quali lesene colonne ecc.
2. Nelle zone "A" e "B0" sono vietate l'uso di targhe in materiale
plastico stampato a rilievo all'esterno degli edifici (tipo magnetico).
ART. 122 CARTELLI PUBBLICITARI
1. Si intendono le scritte, i simboli od altro, luminosi e non,
esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi
natura esso sia, nonché tutti quei mezzi pubblicitari che
tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, o quei
mezzi indicatori di attività di natura non pubblica.
2. I cartelli pubblicitari non potranno essere installati nelle
zone "A" ad esclusione delle insegne di richiamo relative ad esercizi
di interesse primario e turistico: alberghi, ristoranti, musei,
ecc..
3. I cartelli e pannelli pubblicitari, fuori dai centri abitati,
potranno essere posti in opera previa autorizzazione degli enti
proprietari o gestori della strada su cui detti cartelli saranno
collocati. Si fa comunque riferimento all'art. 23 del "Nuovo Codice
della Strada" D.L. 30/04/92 n.285 e artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55 e 56 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/n.496.
ART. 123 STRISCIONI
1. Gli striscioni in tela tesi sopra la sede stradale potranno
essere autorizzati solo per periodi determinati e limitati, con
esclusione di autorizzazioni permanenti.
2. Gli striscioni dovranno essere saldamente assicurati e non
potranno essere posti ad un'altezza minima inferiore di mt. 4,50
dal suolo rispetto al bordo inferiore.
3. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata
da planimetria da cui risulti l'ubicazione proposta e da documentazione
fotografica dei luoghi.
ART. 124 CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI EDIFICI NEL CENTRO STORICO,
NEI FRONTI STRADA E LUNGO-FIUME
1. Per quanto riguarda la salvaguardia dei caratteri degli edifici
del Centro Storico si deve:
- realizzare tinteggiature, intonaci, paramenti murari, concordati
preventivamente con l'ufficio tecnico competente;
- rimuovere dalle facciate materiali, finiture ed elementi
incongrui soprattutto se in aggetto, che contribuiscano ad alterare
la configurazione formale ed architettonica degli edifici e la loro
corretta percezione;
- posizionare le tubazioni e le centraline del gas in maniera
coerente con la configurazione architettonica degli edifici e con
la scansione delle unità immobiliari, ove possibile.
2. Le fasce marcapiano e marcadavanzale vanno conservate ed
eventualmente ripristinate quando necessario.
3. E' consentita l'apertura di lucernai, solo nel caso di sottotetti
abitabili, che non emergano dalla copertura esistente e che siano
posizionati in maniera coerente con la configurazione architettonica
delle facciate.
ART. 125 FORMA E DIMENSIONE DELLE APERTURE, DELLE INFERRIATE
E DEGLI INFISSI
1. Negli edifici individuati dalle categorie di intervento B0.1
B0.2 le porte e le finestre vanno conservate o ripristinate secondo
il carattere originale in tutte le componenti di posizione, tipologia,
dimensioni e materiali. Laddove il carattere originale sia stato
alterato vanno ripristinate secondo l'abaco allegato (ALLEGATO 2).
2. Sui retri degli edifici sono consentite parziali modifiche
alle bucature, solo qualora queste siano motivo di riordino complessivo
della facciata.
3. Nel caso di installazione, sostituzione o rifacimento parziale
delle inferiate o delle componenti minori è imposto l'impiego
dei materiali tradizionali.
4. I materiali consentiti sono il legno nelle essenze scure,
nelle essenze chiare, o verniciate; in metallo ovvero in ferro,
acciaio o alluminio brunito, preverniciato o elettrocolorato. Il
tipo di materiale e il tipo di trattamento devono essere chiaramente
indicati sulla richiesta da presentare all'ufficio competente.
Sono escluse tutte le forme di anodizzazione e di satinatura.
Le suddette limitazioni dei materiali non sono strettamente
vincolanti: possono essere sottoposte ad autorizzazione anche soluzioni
miste con impiego di materiali più economici, a condizione
che il risultato dell'inserimento architettonico sia coerente con
le norme.
ART. 126 FORMA DEI CORNICIONI E APPARATI DECORATIVI
1. I cornicioni esistenti vanno ripristinati ove degradati.
Negli edifici individuati dalle categorie di intervento B0.1 il
tipo di sporto di gronda deve restare invariato sia per dimensioni
che per materiali.
2. Nelle categorie d'intervento B0.1 B0.2 sono ammesse zoccolature
ove già esistenti; nel caso in cui queste non fossero presenti
originariamente, la loro realizzazione è ammessa esclusivamente
nel caso in cui la tipologia dell'edificio lo ammetta, e/o nel caso
in cui gli edifici adiacenti presentino questo elemento decorativo.
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