Regolamento Edilizio testo coordinato. Art. 60/126

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PARTE QUARTA

NORME PARTICOLARI

TITOLO l: TUTELA DELL'AMBIENTE

 

ART. 60 REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

1. Le acque reflue debbono essere convogliate nella fognatura comunale, laddove esistente a cura dei proprietari secondo quanto previsto dal requisito R.C. 3.5.: "Portata delle reti di scarico. Smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriali."

2. L'autorizzazione allo scarico alla pubblica fognatura è rilasciata dal Consorzio Acquedotto Delta Ferrarese.

3. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.) conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando le planimetrie delle reti di scarico aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni.

 

ART. 61 REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

1. Le acque meteoriche proveniente dai tetti, cortili e in genere dai suoli di zone fabbricate, debbono essere convogliate nella fognatura comunale, o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche secondo quanto previsto dal Requisito R.C. 3.5.: "Smaltimento delle acque meteoriche".

2. E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza autorizzazione regionale ai sensi del R.D. 1775/33.

3. L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta l'autorizzazione edilizia per le sole opere edilizie connesse. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi debbono essere cementati, al fine di proteggere la falda dagli inquinamenti per il potenziale pericolo costituito dai pozzi abbandonati. Le metodologie di cementazione sono approvate dagli uffici regionali competenti (ex Genio Civile), ai quali spetta pure il rilascio della concessione/autorizzazione per la derivazione di acque sotterranee. Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, dovranno essere documentate, in sede di richiesta di concessione/autorizzazione edilizia, le caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa e la qualità dell'acqua attinta, nel rispetto di quanto previsto nel requisito R.C. 3.4.: "Portata ed alimentazione delle reti di distribuzione dell'acqua per uso idro-sanitario".

 

TITOLO II: PROGETTO E FORMAZIONE DEL VERDE URBANO E DI RESTAURO ECOLOGICO

ART. 62 SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE

1. In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo. La scelta e la collocazione delle essenze potrà essere regolamentata dall'apposito Piano Comunale del Verde.

2. Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a 0,70 m. - rilevato a 1 m. dal colletto - devono essere conservate.

3. L'abbattimento di alberature può essere consentito solo in caso di pubblica utilità o incolumità, mediante apposito nulla-osta del Sindaco che si avvarrà eventualmente della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, anche se non ricadenti in zone agricole di PRG.

4. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. 1934 della legge comunale e provinciale.

 

ART. 63 NORME GENERALI

1. L'utilizzo delle specie vegetali deve essere condizionato da precise regole progettuali. Anzitutto la scelta delle specie, effettuata in relazione alle indicazioni del presente regolamento su valenze ecologico-naturalistiche; in secondo luogo in relazione ai differenti tipi di utilizzo che si differenziano secondo le diverse tipologie di impianto dal punto di vista tecnico (pedologia, idrologia, ecc.) ma anche paesaggistico.

2. Dal punto di vista vegetazionale sono da favorirsi tutti gli interventi volti alla valorizzazione ambientale ed alla ricostruzione dei paesaggi originali.

Per le zone urbane le presenti indicazioni hanno l'obbiettivo di individuare le specie più adatte alla: ricostruzione paesaggistica, alle aree verdi pubbliche a carattere ricreativo e sportivo, alla sistemazioni di parchi e alle aree di pertinenza agli edifici rurali.

 

ART. 64 ALBERATURE DELLE PIAZZE E STRADE URBANE

1. Le scelte vegetazionali devono rivolgersi a quelle specie le cui dimensioni definite siano compatibili con gli spazi urbani a disposizione.

2. Per i nuovi impianti le scelte progettuali dovranno essere legate prevalentemente alle esigenze spaziali e strutturali della pianta, vale a dire elementi di prima grandezza per grandi spazi, ed arbusti alti per piccoli spazi. Nei casi particolari di elevato inquinamento atmosferico la scelta verterà su specie resistenti; si consiglia comunque di orientarsi verso l'impiego di specie autoctone.

Si consigliano piante appartenenti alla Elenco A.

 

ART. 65 PARCHEGGI E AREE DI SOSTA

1. Le scelte vegetazionali devono rivolgersi a quelle specie le cui dimensioni definitive sia compatibili con gli spazi a disposizione.

2. Per i nuovi impianti le scelte obbediscono prevalentemente a motivi spaziali e strutturali dell'habitus della pianta nonché alle caratteristiche biologiche; si dovranno evitare specie che producano sostanze imbrattanti le auto in sosta. Si consiglia comunque ad orientarsi verso l'impiego di specie autoctone di cui molte possono presentare le seguenti caratteristiche:

chioma ampia e folta; resistenza agli agenti inquinanti; assenza di frutti voluminosi e pesanti; assenza di produzione di sostanze imbrattanti; rusticità; solidità; non eccessiva vigoria vegetativa che costringa a frequenti potature.

3. Le caratteristiche ed i requisiti principali richiesti alle alberature per le aree di parcheggio e sosta sono principalmente:

OMBREGGIAMENTO: in estate la temperatura all'interno del veicolo tocca valori estremi ed è evidente l'importanza di prevedere il soleggiamento che deve essere il più possibile diffuso ed uniforme. Le specie più indicate sono quelle dalla chioma folta ed espansa, con foglie di lunga durata, con ramificazioni ascendenti e poco distese in fuori.

Si consigliano: Celtis australis, Populus alba, Tilia spp. anche se le varie specie di Tilia presentano controindicazioni in quanto altamente pollonanti e ciò aumenta gli oneri manutentivi.

TOLLERANZA VERSO GLI AGENTI INQUINANTI: tutte le specie sopra citate risultano essere anche resistenti agli agenti inquinanti.

ASSENZA DI ORGANI VEGETALI VOLUMINOSI E PESANTI: non va trascurato il danneggiamento che la caduta di certi frutti può procurare alla carrozzeria dei veicoli.

ASSENZA DI PRODUZIONE DI SOSTANZE IMBRATTANTI: questo inconveniente riguarda il genere Acer e la produzione di melata nonché la resina dei pini in generale.

Si consigliano piante appartenenti alla Elenco A.

 

ART. 66 VERDE AREE SCOLASTICHE

1. In questa situazione il verde assume funzione didattica per cui va realizzato assumendo come riferimento le tipologie del verde autoctono, astenendosi comunque dall'utilizzare specie arbustive ed arboree spinose.

Si impegnano quindi piante appartenenti all'Elenco B.

 

ART. 67 VERDE PER GIARDINI E PARCHI DI PERTINENZA AD IMMOBILI E CIVILI ABITAZIONI

1. In queste zone la funzione paesaggistica ed ambientale si unisce a quella ricreativa ed estetica.

2. Per le nuove realizzazioni si consiglia di adottare specie comprese nell'Elenco D e comunque compatibili con le diverse esigenze ambientali e di utilizzo.

3. Per il verde di pertinenza all'edilizia residenziale sia esistente che di progetto, si consiglia di attingere all'Elenco D.

 

ART. 68 VERDE DI PERTINENZA AGLI EDIFICI RURALI E PER IL RESTAURO ECOLOGICO

1. Il verde di pertinenza agli edifici rurali deve rispettare il più possibile le caratteristiche tipiche delle aree agricole sia per disegno che per impianto.

Si consigliano le specie dell'Elenco C.

2. Per la costituzione dei corridoi ecologici e delle aree di riequilibrio ecologico si consiglia l'utilizzo delle specie che abbiano valenza sia biologica, utili quindi alla ricostruzione di microhabitat di collegamento tra le varie entità naturali già esistenti o in fase di realizzazione, che paesaggistica, attraverso il recupero delle tipologie e le associazioni già rappresentate sul territorio ove possibile, oppure avvalendosi delle specie dell'Elenco C.

 

ART. 69 SCELTA DELLE ESSENZE

1. Per la messa a dimora delle piante consigliate ed ammesse per i nuovi impianti, di cui agli articoli precedenti, ci si riferirà agli elenchi che seguono.

ELENCO A

ALBERI:

Fraxinus ornus

Liquidambar styraciflua

Populus alba

Populus canadensis

Quercus robur

Robinia hispida

Carpinus betulus

ARBUSTI:

Cornus mas

Cornus sanguinea

Cotoneaster divaricatus

Crataegus monogyna

Euonymus fortunei

Ligustrum spp.

Mahonia aquifolium

Viburnum opulus

Viburnum tinus

ELENCO C

ALBERI:

Acer campestre

Alnus glutinosa

Carpinus betulus

Fraxinus oxycarpa

Populus alba

Populus nigra

Populus nigra pyramidalis

Quercus pedunculata

Quercus robur

Ulmus carpinifolia

ARBUSTI:

Corilus avellana

Cornus mas

Cornus sanguinea

Crateagus monogyna

Frangula alnus

Ligustrum vulgare

Malus silvestris

Phillirea angustifolia

Prunus spinosa

Rosa canina

Rubus ulmifolius

Salix spp.

Sambucus nigra

Viburnum opulus

ELENCO B ALBERI:

Acer campestre

Alnus glutinosa

Carpinus betulus

Fraxinus ornus

Fraxinus oxycarpa

Populus nigra pyramidalis

Quercus ilex

ARBUSTI:

Corilus avellana

Cornus sanguinea

Laurus nobilis

Ligustrum vulgare

Viburnum opulus

Viburnum tinus

ELENCO D

ALBERI:

Acer campestre

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Carpinus betulus

Carpinus orientalis

Cercis siliquastrum

Fraxinus ornus

Fraxinus oxycarpa

Liquidambar styraciflua

Populus alba

Populus nigra

Populus nigra pyramidalis

Quercus robur

Sophora japonica

Ulmus carpinifolia

ARBUSTI:

Berberis vulgaris

Euonymus fortunei

Corilus avellana

Cornus mas

Cornus sanguinea

Crateagus monogyna

Frangula alnus

Hippophea rhamnoides

Laburnum aneanegyroides

Laurus nobilis

Ligustrum vulgare

Malus silvestris

Mahonia aquifolium

Phillirea angustifolia

Prunus spinosa

Quercus ilex

Quercus pedunculata

Rosa sempervirens

Rosa canina

Robus ulmifolius

Salix spp.

Sambucus nigra

Viburnum opulus

Viburnum tinus

 

 

TITOLO llI: PRESCRIZIONI VARIE

ART. 70 MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

1. Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

2. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni, previo ottenimento, se necessario, di concessione o autorizzazione edilizia.

3. Qualora non provvedano, il Sindaco o Dirigente delegato potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro.

4. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva autorizzazione o concessione edilizia, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al Sindaco e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi, la richiesta di autorizzazione.

5. In ogni caso, ove il proprietario non provveda, si darà corso all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. 1934 della Legge Comunale e Provinciale.

6. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere svolti, come modalità di esecuzione, secondo il fascicolo tecnico previsto dall’art. 4 del D. Leg.vo 494/96 lettera b comma 1.

ART. 71 FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI Dl PREGIO

1. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, lapidi, edicole sacre, maestà, antichi numeri civici, fittoni, ecc.

2. Negli edifici classificati tipologicamente o comunque di età superiore a 50 anni, il rifacimento dei paramenti (intonaci, rivestimenti, faccia a vista, infissi esterni) va eseguito con l'impiego di materiali tradizionali. Nel caso di tinteggiature, dopo l'approvazione del colore, si raccomanda l'impiego di pitture a calce o silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali.

3. Un edificio con prospetto architettonicamente unitario deve essere tinteggiato in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi.

4. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non vincolati e sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti.

 

ART. 72 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE

1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.

2. Sono ammessi i seguenti aggetti:

- cm 10 per le sporgenze cornici, bancali, inferriate, fino all'altezza di ml 2,50 dal marciapiede o dal suolo;

- cm 120 per balconi e pensiline che dovranno essere posti ad una altezza superiore a ml 3,00 dal piano del marciapiede e a ml 4,50 dal piano stradale. Il filo esterno dei balconi dovrà essere arretrato di almeno 50 cm dal bordo del marciapiede qualora esistente;

- le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza non inferiore a 3,00 m, misurata dal piano del marciapiede, o di m 4,50 sul piano stradale.

3. Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono soggetti al criterio della visuale libera e sono considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli altri fabbricati e dai cigli stradali.

4. Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico, il Sindaco può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc.

 

ART. 73 COPERTURE, CANALI Dl GRONDA, PLUVIALI

1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada. Possono permanere situazioni di scarico in giardini o in cisterne. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno metri 2,50 dal piano stradale. E' consentito installare i pluviali esternamente alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui non sia possibile incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati in materiale indeformabile nella parte basamentale.

2. I cortili, i pozzi di luce e qualsiasi altra superficie di suolo privata nell'area fabbricabile che rimanga scoperta, deve essere provvista di conveniente scolo delle acque meteoriche.

3. Tutte le coperture degli edifici debbono essere munite da ogni lato di canali di gronda e di scolo sufficienti a ricevere ed allontanare rapidamente le acque pluviali

4. I tubi di scolo delle acque pluviali provenienti da terrazzi e cortili, prima di immettersi nella fogna stradale, dovranno essere muniti di pozzetti d'ispezione facilmente accessibili.

 

ART. 74 APERTURE DEI SOTTERRANEI SU SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

1. Le aperture dei sotterranei dovranno essere praticate verticalmente sui muri delle fronti e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto i portici, purché dotate di coperture adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti.

2. Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passi carrai. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.

 

ART. 75 NUMERAZIONE CIVICA

1. Il Comune attribuirà il numero civico e gli eventuali subalterni agli accessi che dalle aree di circolazione immettono ai fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni od ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili).

2. La normativa in merito è definita da apposito atto comunale; l'inosservanza di dette norme costituisce infrazione al Regolamento Edilizio ed è soggetta alle sanzioni previste.

 

ART. 76 INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, VETRINE, MOSTRE, TENDE, ECC.

1. Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte.

2. L'apposizione è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

3. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, può applicare alle fronti dei fabbricati prospettanti gli spazi pubblici o privati, previo avviso agli interessati, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

4. Per il centro storico e l'area d'insediamento storico (A-B0) vedasi Titolo VIII: Tutela caratteri architettonici ed urbani di interesse storico e artistico del presente regolamento.

ART. 77 PASSI CARRAI ED USCITA DALLE AUTORIMESSE

1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada.

2. La loro ubicazione dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici. La costruzione è a carico della proprietà che sarà assoggettata ad apposita tassa.

3. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a ml. 2,50 se la rampa è rettilinea, a ml. 3,50 se curva. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno 4,50 metri, atto alla sosta di un'autovettura.

 

ART. 78 STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

1. La costruzione ed apertura al pubblico transito di strade e passaggi privati è soggetta all'autorizzazione del Sindaco.

2. E' facoltà del Sindaco concedere o negare tale autorizzazione, in rapporto alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. In relazione a tali elementi, saranno definite anche le caratteristiche dell'opera.

3. I cortili devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il rapido deflusso delle acque meteoriche. Nei cortili di grandi superfici è richiesta l'area pavimentata larga almeno cm. 100 lungo i muri dei fabbricati, purché sia evitata l'infiltrazione.

4. Nei cortili destinati ad illuminare ed areare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o disturbare gli inquilini stessi.

5. L'area dei cortili, anche se aventi un lato aperto, non deve essere inferiore alla quinta parte della somma delle superfici dei muri che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali a della gronda.

6. L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso muro e la parete opposta.

7. La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto, deve essere di m.6,00.

8. Per i muri di fabbrica in arretrato rispetto ad uno o più lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari alla profondità dell'arretramento.

9. Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce e bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che, al Servizio di Igiene Pubblica, possono essere causa di insalubrità.

 

ART. 79 CAVEDI, Pozzi LUCE, CHIOSTRINE E INTERCAPEDINI

1. I cavedi potranno aerare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone. L'accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento.

2. Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua; è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni.

3. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti.

4. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per le acque deflusso.

5. Il Comune può concedere strisce di terreno di uso pubblico per la creazione di intercapedini, riservandosi particolari facoltà per esigenze proprie.

6. Nel risanamento dei vecchi edifici è permessa la costruzione di pozzi luce e di chiostrine allo scopo di dare luce ed aria solo alle scale o ai servizi. Ogni lato del pozzo luce non dovrà essere inferiore a m.4,00.

 

ART. 80 RECINZIONI (*)

1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. Le recinzioni su strada in muro pieno non debbono superare l'altezza di ml. 1,00 nelle curve o in zona di visibilità scarsa.

2. Le aree private anche inedificate possono essere perimetrate da recinzioni aventi le seguenti caratteristiche:

2.1. Recinzioni verso strada o suolo pubblico (altezze da misurarsi dalla quota della strada).

  1. Se realizzate con muretto pieno e sovrastanti strutture trasparenti, il muretto non dovrà avere altezza superiore a m. 1,00 e la recinzione non dovrà superare complessivamente i m. 2,00, a meno che le recinzioni finitime non abbiano altezze maggiori, nel caso è ammesso l’allineamento con queste.
  2. Se realizzate con muretto pieno, la recinzione non dovrà avere altezza superiore a m. 1,50.

    1. Recinzioni poste tra lotti o aree di privati (altezze da misurarsi dalla quota media dei terreni).

  1. Se realizzate con muretto pieno e sovrastanti strutture trasparenti, il muretto non dovrà avere altezza superiore a m. 1,00 e la recinzione non dovrà superare complessivamente i m. 2,00.
  2. Se realizzate con muretto pieno, la recinzione non dovrà avere altezza superiore a m. 1,50.

3. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale. Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 è vietata la formazione di recinzioni in contrasto col contenuto di detti articoli.

4. Per il centro storico e l'area d'insediamento storico (A-B0) vedasi Titolo VIII Tutela caratteri architettonici ed urbani di interesse storico e artistico Art. 128 del presente regolamento.

 

ART. 81 OCCUPAZIONE Dl SUOLO PUBBLICO (**)

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia, quando l'esecuzione delle opere comporta l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa formale autorizzazione.

2. L'autorizzazione viene rilasciata secondo le norme comunali vigenti in materia, soggetta a tassazione di plateatico ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino del suolo alla scadenza.

3. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo della autorizzazione.

4. Nel caso di manifesta instabilità di terreno in prossimità di strada comunale o di altri spazi di uso pubblico, i proprietari devono provvedere al consolidamento adottando provvedimenti suffragati da un progetto delle opere che si intendono eseguire.

 

ART. 82 BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Tutti gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione, dovranno essere costruiti in base alle norme contenute nel D.P.R. 27.04.1978 n.384.

2. In tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, deve essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella.

3. Gli alloggi situati nei piani terreni nei caseggiati dell'edilizia economica e popolare, dovranno essere assegnati agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta

4. Le norme sopra citate riguardano le nove costruzioni e quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte ad ristrutturazione. Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nella citata normativa, per quanto non

espressamente richiamate nel presente regolamento.

(*)

Vedasi artt. 16, 17 e 18 del D. Leg. 3/4/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

(**)

Vedasi artt. 20 e 21 del D. Leg. 3/4/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

TITOLO lV: LOCALI DI ABITAZIONE ED ACCESSORI

 

ART. 83 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ABITATIVI

1. Sono locali di abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini:

categoria A

soggiorni;

pranzo cucine;

camere da letto;

e i locali ai piani abitabili aventi superficie superiore a mq. 9,00; compresi uffici, studi ambulatori.

2. Sono classificati come locali accessori quelle nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo:

categoria B

servizi igienici e bagni;

scale che collegano più di due piani;

corridoi, disimpegni e ripostigli;

magazzini e depositi in genere;

garages di solo parcheggio;

lavanderie private, stenditoi e legnaie,

salette macchina con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianti e gestione;

corpi tecnici e simili.

Nei locali di categoria B l’altezza interna degli stessi, qualunque sia l’ubicazione, non dovrà essere inferiore a mt. 2,40.

I locali non espressamente elencati verranno classificati dal Sindaco o Dirigente delegato per analogia su parere dei Servizi Tecnici - Sanitari competenti.

 

ART. 84 CARATTERISTICA DEI LOCALI

1. I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

1) locali di categoria A:

l'altezza minima interna dei locali non deve essere inferiore a m 2,70.

2) locali di categoria B:

l'altezza minima interna dei locali ubicati ai piani abitabili, è fissata in m 2,40.

Nel caso di soffitti inclinati o misti tale altezza deve intendersi come altezza ponderale.

Comunque in ogni punto del locale l'altezza non deve essere inferiore di m 1,80.

2. Superfici e dimensioni minime dei locali.

La dimensione del lato minore di un vano considerato abitabile non dovrà essere inferiore a mt. 2,50.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00 per i primi 4 abitanti e di mq 10,00 per ciascuno dei successivi.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14,00 e nel caso che questa comprenda la cucina, la superficie minima deve essere di mq 17,60.

Le stanze da letto devono avere una dimensione minima di mq 9,00 se per una persona, e di mq 14,00 se per due persone. In ogni caso in tutti gli alloggi dovrà essere prevista almeno una idonea per due persone.

Alloggi minimi: ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, l'alloggio per una persona deve avere una superficie, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28,00 e non inferiore a mq 38,00 se per due persone.

Tutte le quantità dimensionali sopra citate sono riferite alla superficie netta dal calpestio.

3. I soppalchi nelle civili abitazioni devono avere altezza minima utile dal piano di calpestio del locale su cui si affacciano di mt. 2,20 ed altezza minima utile dal piano di calpestio del soppalco stesso di mt. 2,20. Le zone abitabili dei soppalchi devono essere dotate di parapetti.

La proiezione orizzontale del soppalco non deve eccedere 1/3 della superficie del locale. La superficie illuminante dovrà comprendere nel rapporto anche la superficie del soppalco.

4. Per i sottotetti esistenti, o con struttura al grezzo completata alla data di entrata in vigore della L.R. 6 aprile 1998 n.11, recuperati ai fini abitativi, negli edifici destinati in prevalenza a residenza, previo intervento di ristrutturazione edilizia si sensi della L.R. 47/78, è ammessa l’altezza utile media di ml. 2,40 per i locali adibiti ad abitazione ed altezza utile media di ml. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L’altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile relativa.

ART. 85 CUCINE, ZONE DI COTTURA

1. Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita di cucina di volume minimo di mc. 15 o zona di cottura.

In alloggi di superficie netta inferiore a mq. 100,00 possono essere consentite cucine in nicchia, purché abbiano accesso diretto mediante un'apertura della larghezza minima di m.1,50 da un soggiorno di superficie netta di almeno mq. 14,00.

La superficie di tale nicchia dovrà essere non inferiore a mq. 3,60.

In presenza di soluzioni che prevedono l'unificazione in un unico vano del locale di soggiorno con quello di cottura la superficie non potrà essere inferiore ai mq.17,60.

2. Nel caso di cucina in nicchia l'illuminazione e ventilazione naturali dovranno essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

3. Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno la parete ove sono poste le apparecchiature, per un'altezza minima di m.2,00, rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

4. Negli apparecchi destinati esclusivamente alla cottura degli alimenti, è consentita l'installazione di valvole di regolazione del tiraggio a condizione che lascino libera almeno per 1/4 la sezione della canna.

5. Nelle cucine in nicchia e nelle zone di cottura degli alloggi monostanza, la cappa con canna singola ed indipendente, deve essere sempre dotata di elettroaspiratore.

 

ART. 86 CANNE FUMARIE

1. Gli apparecchi di riscaldamento, le stufe, i caminetti, le cucine economiche e simili convenientemente distanziati e isolati dalle strutture di materiale combustibile devono essere dotati di un sistema di evacuazione dei prodotti di combustione conforme ai disposti delle normative vigenti. (come da Delibera del C.C. n.145 del 15/12/97)

 

ART. 87 ANTENNE RADIO-TELEVISIVE E COLLETTORI SOLARI

1. Negli edifici di nuova costruzione anche comprendenti più unità immobiliari deve essere autorizzata l'installazione di un'unica antenna centralizzata per le comunicazioni radio e televisive.

2. I collegamenti delle antenne mediante cavi devono avvenire disponendoli di norma nelle pareti interne dell'edificio; quando i cavi debbono essere collocati all'esterno la loro sistemazione deve avvenire in appositi incavi opportunamente rivestiti.

Sono vietati i cavi volanti.

3. Negli edifici in zone "A" è vietata l'installazione di collettori solari.

 

ART. 88 INSTALLAZIONE DI BOMBOLE DI GAS LIQUEFATTI

1. Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto, devono essere previste all'esterno dell'edificio nicchie per la installazione di bombole di gas. Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con sportello aerato in alto e in basso.

2. La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto in posizione facilmente accessibile, e protetta, nell'attraversamento delle murature, da guaina metallica.

3. Qualora l'impianto sia centralizzato, debbono essere osservate le norme vigenti prescritte dai VV.F.

 

ART. 89 STANZE DA BAGNO E LATRINE

1. Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o monostanza deve essere fornita almeno un servizio igienico completo di : wc, lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia.

2. La stanza da bagno deve avere la superficie del pavimento non inferiore a mq.4,50 e una finestra che misuri almeno mq.1,00 di luce libera.

3. Nei monolocali o negli appartamenti con una sola stanza da letto sono ammesse stanze da bagno della superficie minima di mq.4,00.

4. Sono ammesse dimensioni inferiori purché esista nell'alloggio almeno un altro locale di uguale categoria con dimensioni regolamentari

5. Le stanze da bagno nelle unità abitative non possono avere accesso da stanze di soggiorno, da pranzo, cucine e camere da letto se non attraverso disimpegno non necessariamente chiuso da pareti, salvo il caso di alloggio monostanza e di unità edilizie con più servizi igienici, almeno uno dei quali con accesso da disimpegni di categoria B.

E' in ogni caso vietato l'accesso diretto dalla cucina e dalla stanza da pranzo e dal soggiorno.

6. Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici dotati solo di bidet, wc e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino all'altezza minima di m.2,00 con materiali impermeabili di facile lavatura.

7. Le aperture di illuminazione e ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucina, scale e passaggi interni. Anche l'antilatrina, quando necessaria, deve essere dotata di illuminazione e ventilazione naturali, anche indiretti tramite finestre del bagno.

 

ART. 90 SCALE

1. Le scale che collegano più di due piani (compreso il piano terreno) debbono essere arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre a ciascun piano e di superficie libera non inferiore a mq.1,00

2. Per gli edifici esistenti potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto con lucernaio, la cui apertura di ventilazione sia pari a mq.0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno. I vetri qualora siano installati ad altezza inferiore ad un metro dal pavimento devono essere infrangibili, oppure protetti da una ringhiera di altezza minima di m.1,00.

3. Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'areazione dei locali contigui; potrà essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.

4. L'illuminazione artificiale dei vani scale deve assicurare ad ogni pianerottolo livelli di luce non inferiore a 50 Lux.

5. Per le caratteristiche delle rampe si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 14.07.1989 n.236 punto 8.01.10.

6. Nei casi di scale interne alla stessa unità abitativa è consentita una larghezza di rampe non inferiore a m.0,90 netti; nelle variazioni di direzione sono ammessi non più di un'alzata ogni 45° netti; più alzate sono comunque ammesse nel rispetto di una larghezza minima di cm.12 e cm.25 rispettivamente al parapetto interno ed alla linea di sviluppo medio della scala.

Per le scale interne che colleghino vani abitativi con vani di servizio è ammessa una larghezza di rampa non inferiore a m.0,70 netti anche se a chiocciola.

7. Le scale inserite nei complessi degli edifici soggetti alle prevenzione incendi devono essere costruite secondo le disposizioni di legge ed emanate con D.M. 16.05.1987 n.246.

 

ART. 91 ILLUMINAZIONE, AERAZIONE, VENTILAZIONE NATURALE

1. Gli appartamenti dovranno, ove possibile, essere orientati e disposti in modo da assicurare un idoneo ricambio naturale dell'aria ed un'alta esposizione di soleggiamento.

2. I locali di abitazione di categoria A non potranno avere profondità superiore a 2,5 volte la misura della loro altezza netta.

Tutti i locali degli alloggi e simili di categoria A debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alle destinazioni d'uso.

3. Per ciascun locale di soggiorno, l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna media non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

I sottotetti non abitabili non possono avere abbaini e lucernai che superino in superficie 1/15 di quella del locale.

4. Per i sottotetti esistenti, o con struttura al grezzo completata alla data di entrata in vigore della L.R. 6 aprile 1998 n.11, è ammesso il recupero ai fini abitativi, negli edifici destinati in prevalenza a residenza, previo intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R. 47/78, fermo restando il rispetto del rapporto aero-illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.

5. Le tipologie di aperture nelle falde da consentire nelle diverse zone omogenee possono essere le seguenti:

  1. nelle zone A - Centro storico - i lucernai;
  2. nelle restanti zone del territorio comunale, qualsiasi apertura purché compatibile con le caratteristiche architettoniche dell’edificio.

 

ART. 92 CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA TERMOVENTILAZIONE

1. Per impianto di condizionamento dell'aria si intende un sistema capace di realizzare a mantenere negli ambienti condizioni termiche, igieniche, di ricambio e di purezza dell'aria comprese entro i limiti fissati per i diversi tipi di locali da disposizioni di legge di legge specifiche o consigliate nelle norme U.N.I.

2. Per impianto di termoventilazione si intende un sistema capace di soddisfare le sole condizioni termiche e di ricambio dell'aria.

3. Gli impianti di condizionamento oltre che corrispondere a quanto indicato nel punto 1 del presente articolo, devono utilizzare il riciclo dell'aria in quantità non superiore ai due terzi del totale.

4. Gli impianti di termoventilazione e di ventilazione devono garantire almeno 10 ricambi / ora.

5. Le prese d'aria esterna per gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione devono essere collocate in luogo atto ad escludere ogni possibilità di miscelazione con gas, vapori, fumi e polveri ed essere collocate in posizione tale da non arrecare fastidio ad altre unità immobiliari limitrofe.

6. E' consentita la ventilazione e l'illuminazione artificiale dei locali destinati a servizi igienici in edifici di abitazione individuale e collettiva nel caso di interventi su edifici del centro storico e su edifici vincolati, negli alloggi dotati di almeno un altro servizio igienico con finestra, negli alberghi, nei pubblici esercizi, nei locali di pubblico ritrovo, nei servizi individuali annessi a studi, ambulatori, uffici.

7. Nel caso di aspirazione forzata centralizzata l'areazione dovrà avvenire mediante doppia canna di ventilazione, da prolungarsi fin sopra il tetto.

 

ART. 93 RISCALDAMENTO ED IMPIANTI TERMICI

1. Gli alloggi debbono essere dotati di impianto di riscaldamento al fine di assicurare la temperatura dell'aria interna definita dalla legge 9 01.1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

2. Gli impianti termici debbono ottemperare alle disposizioni di leggi vigenti.

 

ART. 94 IMPIANTO ELETTRICO

1. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che deve essere realizzato in modo da corrispondere alle prescrizioni celle norme CEI (Commissione Elettronica Italiana).

2. Tutti i materiali o gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI.

3. Nel caso di impianti elettrici da installare in luoghi con pericolo di esplosione o di incendio, le caratteristiche degli impianti stessi dovranno essere differenziate in funzione dei livelli di pericolosità, conformemente alla classificazione definita nelle stesse norme CEI.

4. Negli edifici sociali soggetti alle disposizioni del D.P.R.384/1978 gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico debbono essere ad un'altezza massima di m. 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dai già citato D.P.R., relativo ,all'eliminazione delle barriere architettoniche.

 

ART. 95 IMPIANTO DI ASCENSORE

1. Gli impianti di ascensore e di montacarichi debbono essere progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.

2. Il pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia di scala deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco e deve essere munito di porte pure resistenti al fuoco.

 

ART. 96 AUTORIMESSE PRIVATE

1. Le autorimesse private debbono essere provviste di pavimento idoneo, impermeabile.

2. Le porte esterne debbono assicurare un sufficiente ricircolo d'aria.

3. Per le autorimesse comuni con "posti macchina", deve essere assicurata una costante aerazione diretta dall'esterno, con riscontro d'aria, tramite aperture di superficie complessiva minima pari a 1/15 della superficie totale del pavimento dell'autorimessa.

4. Nell'autorimessa è vietato depositare bombole di gas liquido, ed installare apparecchi a gas a fiamma libera e caldaie alimentate a gasolio. Inoltre dovranno essere osservate le norme di prevenzione incendi, nel rispetto della normativa vigente.

 

ART. 97 CONDUTTURE DI SCARICO DELLE LATRINE E DEGLI ACQUAI

1. Le condutture di scarico delle latrine devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e debbono essere costruite con materiali impermeabili di diametro adeguato al numero delle latrine servite; i pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

2. Le condutture di scarico saranno di regola verticali prolungate sopra il tetto , coronate da mitria ventilatrice e disposte in modo da non arrecare danno alcuno al vicinato.

3. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi tipo.

4. I liquami derivanti dalle latrine non potranno essere immessi nelle fognature senza che siano passati, all'uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica.

5. Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere facili le ripartizioni. Le condutture dei bagni, acquai ecc., dovranno essere di materiale impermeabile, termoresistente.

6. Ai piedi delle colonne discendenti dalle cucine dovranno essere messi in opera pozzetti degrassatori a due o più comparti al fine di evitare l'immissione di grassi, oli e residui di cucina nella rete di fognatura.

 

ART. 98 OBBLIGO DELL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

1. Nei nuclei abitati dotati di fognatura comunale, tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura, salvo quelle che il servizio pubblico competente giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione previsto dal Comune.

2. Nelle zone in cui l'Amministrazione Comunale provvede alla costruzione della fognatura, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari, in conformità alle norme vigenti.

3. Per le zone non servite da fognatura le nuove costruzioni dovranno essere dotate per il trattamento delle acque usate di fossa tipo Imhoff.

 

 

TITOLO V: EDILIZIA DI USO COLLETTIVO

 

ART. 99 PRESCRIZIONI GENERALI

OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI DI CURA, STABILIMENTI TERMALI, FARMACIE

1. Per quanto riguarda le norme tecniche da osservarsi nella progettazione degli edifici destinati ad impianti di uso pubblico, ad impianti produttivi, si rimanda alla specifica legislazione in materia. Si citano comunque qui di seguito i principali provvedimenti statali e regionali.

2. Tutti gli stabilimenti sanitari pubblici e privati, qualunque ne sia la specie debbono avere a norma dell'art. 87 del Regolamento Generale sanitario R.D. 3.02.1901, n.45, un regolamento proprio servizio sanitario, formalmente approvato.

3. I medici, e gli altri sanitari pubblici e privati, e chiunque detenga apparecchi radiologi e sostanze radioattive è obbligato a fare denuncia al servizio di Igiene Pubblica in base al D.P.R. 13.02.1964, n.185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazione contro i pericoli della radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare).

4. L'esercizio di tali attività è disciplinato dalle norme del già citato D.P.R. n.185 e successive modificazioni. I laboratori nei quali si impieghino sostanze radioattive sono compresi nell'elenco delle industrie insalubri, di cui al D.M. 23.12.76 e succ. modifiche e sono assoggettati alla disciplina di cui al Titolo III, Capo III (Delle lavorazioni insalubri), del T.U.L.L..SS. D.R. 27.7.1934, n.1265 e degli artt. 102 e seg. del regolamento generale sanitario R.D. 3.4.1901, n.45.

5. Gli ambienti di lavoro debbono corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.P.R. 19.3.1956, n.303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) il quale fissa anche le prescrizioni per la difesa dei lavoratori dagli agenti nocivi, dal D.Leg.vo 626/94 e dal D. Leg.vo 242/96.

6. Tutte le strutture sopra previste dovranno rispondere alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche per handicappati.

7. Lo smaltimento dei rifiuti solidi presso gli istituti di cura e prevenzione, pubblici e privati, è disciplinato dal D.P.R. 915 / 1982.

8. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi deve essere effettuato secondo le norme stabilite dal D.P.R. 13.2.1964 n.185.

 

ART. 100 ALBERGHI E SIMILI

1. Le caratteristiche igienico-edilizie degli alberghi, case di riposo, dormitori e simili e le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme, di cui al R.D. 24.5.1925, n.1102 (Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi) modif. con D.P.R. 30.12.1970, n.1437, nonché dal D.M. 22.7.1977.

2. Per l'apertura di tali esercizi, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco a norma dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 nonché, ai fini igienico sanitari, quella del Servizio Igiene pubblica sia ai sensi dell'art. 231, del T.U. LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n.1265, in relazione al D.P.R. 11.2.1961, n.264 e della L.16.6.1939 n. 1112.

3. Relativamente ai soli locali adibiti a cucina deve essere richiesto anche il parere del Servizio Prevenzione sicurezza Ambienti di Lavoro.

 

ART. 101 ABITAZIONI COLLETTIVE

1. I collegi, convitti, conventi ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità comunque costituite devono disporre di:

a) dormitori con superficie non inferiore a mq. 6 e mc.18 per ogni posto letto;

b) refettori con una superficie proporzionata, dotata di cella frigorifera e dispensa;

c) cucina di superficie proporzionata, dotata di cella frigorifera e dispensa;

d) gruppi di servizi composti di una latrina ogni 10 persone un lavabo ogni 5, ed una doccia per ogni 10. Le latrine devono essere areate ed illuminate direttamente dall'esterno disimpegnate da un'ampia antilatrina con aria a luce diretta;

e) locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali convenientemente areato;

f) lavanderia, o in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;

g) locale per l'assistenza sanitaria, costituiti da ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 conviventi sistemati in camere da non più di 4 letti e dotata di servizi propri.

2. Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile (lavabile), fino a m.1,80 idonea areazione e illuminazione naturale ed artificiale.

3. In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi disposizioni di cui al D.C.G. 20.5.1928 ed art.28 del D.P.R. 10.6.1955, n. 854.

ART. 102 SCUOLE

1. La scelta del sito, le caratteristiche e l’ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari secondarie di primo e secondo grado sono fissate dal D.M. 18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate e relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica) modif. con D.M. 13.9.1977 (G.U.M. 338 del 13.12.1977).

2. Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della L.5.8.1975 n.412 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento), hanno vigore le norme fissate dall'art.7 della stessa legge.

 

ART. 103 LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Sono locali di pubblico spettacolo: teatri cinematografi, cinema-teatri, altri locali di trattenimento, circhi, serragli, stadi, sferisteri ed in genere luoghi per il divertimento e spettacolo all' aperto, baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti, classificati e definiti dall'art.17 della C. Ministero dell'Interno Dir.Gene. Serv. Antincendi n.16 del 15.2.1951, la quale ne fissa i requisiti igienico-costruttivi e le norme generali di esercizio.

2. L'autorizzazione alla costruzione ed apertura di tali locali è rilasciata dal Sindaco come per le sale di proiezione a passo ridotto e le arene estive.

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI: EDILIZIA RURALE

 

ART. 104 NORME GENERALI

1. Sono considerate costruzioni rurali quelle che servono all'abitazione degli addetti all'agricoltura, al ricovero ed allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o comunque, inerenti alla conduzione dei terreni agricoli.

2. I cortili, le aie, gli orti ed i giardini, anche annessi alle care rurali, devono essere provvisti di scolo in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle case.

3. Le case rurali debbono comunque ottemperare alle norme igieniche generali delle costruzioni residenziali urbane.

4. Per l'appartenenza alle rispettive Unità di Paesaggio (U.P.) delle case rurali di cui all'articolo 130, si rimanda all'allegato 1 al presente Regolamento Edilizio con le rispettive schede tecniche.

 

ART. 105 STALLE

1. Le stalle non debbono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione e debbono essere dotate di pavimentazione impermeabile con idonei scoli. Per quanto riguarda le caratteristiche particolari di tutti i locali si rimanda a quanto definito dal Regolamento appositamente predisposto dal Servizio Veterinario.

 

ART. 106 LETAMAI

1. Le stalle che ospitano più di due capi adulti devono essere dotate di platea di accumulo del letame. I manufatti devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti e impermeabili. La platea deve essere costruita con idonea pendenza verso una cunetta impermeabile, la quale convogli il liquame ad una cisterna a perfetta tenuta.

2. Le platee devono essere ubicate ad una distanza non inferiore a mt.80,00 da edifici di civile abitazione di terzi, a m.20,00 da confini di proprietà, a m.50,00 da strade e fuori dalle zone di rispetto previste dal D.P.R. 236/88 per pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque da destinare al consumo umano, lontano da fossi di scolo e corsi di acqua.

3. Cumuli di letame realizzati a distanza dell'allevamento in attesa dello spandimento, che si intendono mantenere in sito per più di 48 ore devono poggiare su fondo adeguatamente impermeabilizzato.

4. Devono essere altresì adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare inconvenienti igienico - ambientali.

 

ART. 107 PORCILI, POLLAI E RICOVERI DI ANIMALI IN GENERE DI ALLEVAMENTO DOMESTICO

1. I porcili debbono essere costruiti in muratura e ad una distanza non inferiore a m.10,00 dalle abitazioni e dalle strade. Per quanto riguarda le caratteristiche particolari di tali locali si rimanda a quanto prescritto dall'apposito Regolamento predisposto dal Servizio Veterinario.

TITOLO VII: EDILIZIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

ART. 108 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono sottoposti alle disposizioni del presente titolo tutti gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali agricole, di prestazioni di servizio e di deposito anche se svolte temporaneamente e/o saltuariamente. Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle vigenti norme riguardanti l'Igiene e la Sicurezza del Lavoro.

 

ART. 109 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

1. I locali di cui all'art. 108 sono così classificati:

CATEGORIA C1

- laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa in genere (compresi magazzini)

- refettori

CATEGORIA C2

- uffici

- spogliatoi

- ambulatorio aziendale/locale di medicazione

CATEGORIA C3

- latrine

- docce

- disimpegni

- ripostigli e depositi (da intendersi come locali utilizzati per deposito di materiali inerti e movimentati a mano)

- archivi.

 

ART. 110 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI FABBRICATI: ALTEZZA DEI LOCALI

1. Per i locali di CATEGORIA C1 l'altezza minima assoluta è di m. 3,00. E' ammessa una altezza di m. 2,70 per le attività commerciali ed artigianali con un massimo di 5 addetti, che non comportino a parere del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro operazioni pregiudizievoli per la salute degli addetti.

2. Per i locali di CATEGORIA C2 l'altezza minima assoluta è di m. 2,70.

3. Per i locali di CATEGORIA C3 l'altezza minima assoluta è di m. 2,40

 

ART. 111 SUPERFICIE DEI LOCALI

1. Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro la superficie minima dei locali di Categoria C1 deve essere la seguente:

- laboratori e depositi

a) industria: mq. 20 x addetto

b) artigianato: se l'attività non comporta sviluppo di polveri, vapori, fumi, rumore ecc. mq. 14 + 2 x addetto. Negli altri casi mq.30 + 5 x addetto.

2. Per i locali di Categoria C2 la superficie minima deve essere:

- uffici: mq. 6 x addetto con una superficie utile minima di mq. 9;

- spogliatoi: mq. 1,2 x addetto con una superficie utile minima di mq. 6; gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti (uno per ogni lavoratore) e se del caso, di armadietti a doppio scomparto se l’attività è insudiciante;

- refettorio: mq. 2 x utente previsto con una superficie utile minima di mq. 9.

3. Per i locali di Categoria C3 devono essere rispettate le seguenti superfici minime:

- latrine: mq. 1

- docce: mq. 1.

 

ART. 112 LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI

1. E' vietato adibire a luoghi di lavoro, locali chiusi interrati o seminterrati.

2. Quando ricorrono particolari esigenze tecniche può essere derogato da quanto sopra con esplicita autorizzazione del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro d'intesa con il Servizio Igiene Pubblica.

3. Nell'ambito della deroga dovranno essere previsti specifiche dotazioni tecniche per areazione e illuminazione.

 

 

 

ART. 113 USCITE

1. Le uscite dei locali di lavoro dovranno essere realizzate in conformità alle misure di sicurezza previste dagli artt.13, 14 del D.P.R. 547/55 e quanto previsto dal D.Leg.vo 626/94 e dal D.Leg.vo 242/96.

 

ART. 114 SOPPALCHI

1. I soppalchi, cioè i dimezzamenti dei piani, non sono considerati come piani distinti; devono essere costruiti in modo tale da garantire nella parte sottostante e sovrastante, quando adibiti a luoghi di lavoro.

2. I soppalchi dovranno inoltre essere conformi per i parapetti e protezioni verso il vuoto e per le scale, accessi ed uscite a quanto previsto dagli artt. 26, 27, 16, 17, 13, 14 del DPR 547/55.

 

ART. 115 SCALE E PARAPETTI

1. Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.

2. La pavimentazione delle scale deve essere antisdruciolevole.

 

ART. 116 DOTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

1. Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati dei seguenti servizi:

- latrine;

- lavandini.

Nei casi previsti dal D.P.R. 303/56 devono inoltre essere dotati

- spogliatoi;

- ambulatorio/camera di medicazione;

- refettorio;

- docce.

Relativamente al numero ed alle modalità di esecuzione dei servizi igienici, si rimanda a quanto contenuto nel D.Leg.vo 626/94 e D. Leg.vo 242/96.

TITOLO VIII: TUTELA CARATTERI ARCHITETTONICI ED URBANI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO.

 

ART. 117 NORME GENERALI

1. Le presenti norme tendono alla riqualificazione del sistema delle vetrine, delle tende, delle insegne nel Centro Storico, nonché la definizione dei caratteri tipologici dei fronti strada e lungo fiume.

 

ART. 118 VETRINE

a) CORNICI

La realizzazione di cornici sia per bucature nuove che esistenti è generalmente sconsigliata. Sono ammesse solo nel caso che siano elemento di riordino della facciata. In tal caso devono avere caratteristiche e dimensioni riconducibili alle tipologie esistenti e documentate.

b) INFISSI

I materiali consentiti sono il legno nelle essenze scure, nelle essenze chiare, o verniciate; in metallo ovvero in ferro, acciaio o alluminio brunito, preverniciato o elettrocolorato. Il tipo di materiale e il tipo di trattamento devono essere chiaramente indicati sulla richiesta da presentare all'ufficio competente.

Sono escluse tutte le forme di anodizzazione e di satinatura.

Le suddette limitazioni dei materiali non sono strettamente vincolanti: possono essere sottoposte ad autorizzazione anche soluzioni miste con impiego di materiali più economici, a condizione che il risultato dell'inserimento architettonico sia coerente con le norme.

 

ART. 119 TENDE

a) Non devono arrecare ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale o toponomastica.

b) La forma delle tende di protezione deve essere a bauletto (capottina) o tesa; nel caso in cui nello stesso fronte siano già presenti l'uno o l'altro tipo, la tenda di protezione dovrà comunque uniformarsi alla forma più prossima.

c) I materiali ed i colori devono essere uniformati e preventivamente concordati con l'ufficio tecnico competente escludendo comunque i teli il cui esterno sia in materiale plastico.

d) Il telo e la frangia non devono essere a meno di m. 1,90 dal marciapiede e comunque la sporgenza deve essere contenuta all'interno del marciapiede per 50 cm.. Lo sbraccio della tenda deve essere contenuto in un massimo di m. 1,50. La tenda non può essere sostenuta da montanti verticali.

 

ART. 120 INSEGNE E PANNELLI D'ESERCIZIO

1. Per insegne e pannelli d'esercizio si intendono le scritte a carattere permanente esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, di una attività commerciale, artigianale e professionale, all'interno dei centri edificati.

2. Le insegne non devono recare disturbo con i loro colori ed intensità luminosa alla viabilità.

3. Non sono ammesse forme pubblicitarie a bandiera, se non per gli enti di pubblica utilità.

4. Le insegne ed i pannelli potranno essere luminosi, non luminosi, scatolari con luce schermata o filo di neon, a plafone, ecc.

5. Nelle zone "A" e "B0" ed in prossimità di edifici tutelati sono vietate insegne luminose a luce intermittente e quelle su lavagne elettroniche con scritte continue mobili, esterne agli esercizi.

6. Le insegne ed i pannelli dovranno essere di norma installati nel ragno o vano delle porte degli esercizi, potranno inoltre essere installati a bandiera orizzontale, verticale, a tetto, su pensiline, su supporti metallici, sospesi, ecc..

7. Ad esclusione degli edifici tutelati e di quelli compresi nelle zone "A" e "B0", sono ammesse vetrofanie (scritte su vetri) delle finestre o insegne collocate su parti diverse delle facciate a quegli esercizi privi di luci, aperture o vetrine sulla pubblica via.

8. Nelle zone "A" e "B0" e negli edifici tutelati, le insegne potranno essere collocate esclusivamente entro il ragno/vano della porta dei negozi, nei sopraluce e comunque in modo da non modificare le linee architettoniche dei prospetti, lasciando inalterate le partiture tra i vuoti e i pieni.

In tali zone le insegne non dovranno mai sporgere in alcun punto dal filo esterno dei muri o dal filo degli elementi architettonici. Su fabbricati tutelati sono vietati i plafoni luminosi. Le insegne esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme e collocate in modo e posizione diversa da quanto sopra detto non potranno essere sostituite o rinnovate; in caso di intervento dovranno uniformarsi alle precedenti norme.

In tali zone non sono ammesse insegne a bandiera installate sul prospetto di edifici, fatto eccezione per le insegne dei monopoli di stato, delle farmacie pubbliche e private, e dei servizi di interesse pubblico (come cartelli di segnalazione telefonica SIP, cartelli di segnalazione stradale, fermate di mezzi di trasporto pubblico, ecc.)

9. Le insegne a bandiera, ove ammesse, poste all'esterno di edifici dotati di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale, dovranno essere collocate ad almeno 3,00 mt. dal suolo, a partire dal bordo inferiore. Quelle installate prive di marciapiede, dovranno essere poste in opera ad almeno mt. 4,50 dal suolo; le sporgenze per le strade prive di marciapiede e portico dovranno essere contenute in:

cm. 50 per le strade di larghezza inferiore a mt. 5,00

cm. 75 per le strade di larghezza superiore a mt. 5,00.

10. L'aggetto dell'insegna a bandiera dovrà comunque essere sempre inferiore al filo esterno del marciapiede di almeno cm. 30.

11. Le domande per l'autorizzazione all'installazione di insegne e pannelli d'esercizio dovranno essere accompagnate da un elaborato grafico, bozzetto, firmato da un tecnico abilitato o dalla ditta esecutrice, relativa documentazione fotografica dello stato di fatto, tutte le indicazioni circa la forma, dimensione, tipo, colore, contenuto della scritta, tipo di illuminazione, caratteri e tutti gli elementi utili ad una perfetta comprensione dell'intervento richiesto.

 

ART. 121 TARGHE

1. Si intendono le scritte a carattere permanente che si riferiscono a studi professionali ed uffici, pubblici o privati. Tali targhe non potranno avere una superficie superiore a mq. 0,35 (0,5 x 0,7) ed andranno collocate preferibilmente a fianco degli accessi degli edifici sulla muratura, escludendo la possibilità di interessare elementi architettonici quali lesene colonne ecc.

2. Nelle zone "A" e "B0" sono vietate l'uso di targhe in materiale plastico stampato a rilievo all'esterno degli edifici (tipo magnetico).

 

ART. 122 CARTELLI PUBBLICITARI

1. Si intendono le scritte, i simboli od altro, luminosi e non, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, nonché tutti quei mezzi pubblicitari che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, o quei mezzi indicatori di attività di natura non pubblica.

2. I cartelli pubblicitari non potranno essere installati nelle zone "A" ad esclusione delle insegne di richiamo relative ad esercizi di interesse primario e turistico: alberghi, ristoranti, musei, ecc..

3. I cartelli e pannelli pubblicitari, fuori dai centri abitati, potranno essere posti in opera previa autorizzazione degli enti proprietari o gestori della strada su cui detti cartelli saranno collocati. Si fa comunque riferimento all'art. 23 del "Nuovo Codice della Strada" D.L. 30/04/92 n.285 e artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/n.496.

 

ART. 123 STRISCIONI

1. Gli striscioni in tela tesi sopra la sede stradale potranno essere autorizzati solo per periodi determinati e limitati, con esclusione di autorizzazioni permanenti.

2. Gli striscioni dovranno essere saldamente assicurati e non potranno essere posti ad un'altezza minima inferiore di mt. 4,50 dal suolo rispetto al bordo inferiore.

3. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da planimetria da cui risulti l'ubicazione proposta e da documentazione fotografica dei luoghi.

 

ART. 124 CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI EDIFICI NEL CENTRO STORICO, NEI FRONTI STRADA E LUNGO-FIUME

1. Per quanto riguarda la salvaguardia dei caratteri degli edifici del Centro Storico si deve:

- realizzare tinteggiature, intonaci, paramenti murari, concordati preventivamente con l'ufficio tecnico competente;

- rimuovere dalle facciate materiali, finiture ed elementi incongrui soprattutto se in aggetto, che contribuiscano ad alterare la configurazione formale ed architettonica degli edifici e la loro corretta percezione;

- posizionare le tubazioni e le centraline del gas in maniera coerente con la configurazione architettonica degli edifici e con la scansione delle unità immobiliari, ove possibile.

2. Le fasce marcapiano e marcadavanzale vanno conservate ed eventualmente ripristinate quando necessario.

3. E' consentita l'apertura di lucernai, solo nel caso di sottotetti abitabili, che non emergano dalla copertura esistente e che siano posizionati in maniera coerente con la configurazione architettonica delle facciate.

 

 

 

ART. 125 FORMA E DIMENSIONE DELLE APERTURE, DELLE INFERRIATE E DEGLI INFISSI

1. Negli edifici individuati dalle categorie di intervento B0.1 B0.2 le porte e le finestre vanno conservate o ripristinate secondo il carattere originale in tutte le componenti di posizione, tipologia, dimensioni e materiali. Laddove il carattere originale sia stato alterato vanno ripristinate secondo l'abaco allegato (ALLEGATO 2).

2. Sui retri degli edifici sono consentite parziali modifiche alle bucature, solo qualora queste siano motivo di riordino complessivo della facciata.

3. Nel caso di installazione, sostituzione o rifacimento parziale delle inferiate o delle componenti minori è imposto l'impiego dei materiali tradizionali.

4. I materiali consentiti sono il legno nelle essenze scure, nelle essenze chiare, o verniciate; in metallo ovvero in ferro, acciaio o alluminio brunito, preverniciato o elettrocolorato. Il tipo di materiale e il tipo di trattamento devono essere chiaramente indicati sulla richiesta da presentare all'ufficio competente.

Sono escluse tutte le forme di anodizzazione e di satinatura.

Le suddette limitazioni dei materiali non sono strettamente vincolanti: possono essere sottoposte ad autorizzazione anche soluzioni miste con impiego di materiali più economici, a condizione che il risultato dell'inserimento architettonico sia coerente con le norme.

 

ART. 126 FORMA DEI CORNICIONI E APPARATI DECORATIVI

1. I cornicioni esistenti vanno ripristinati ove degradati. Negli edifici individuati dalle categorie di intervento B0.1 il tipo di sporto di gronda deve restare invariato sia per dimensioni che per materiali.

2. Nelle categorie d'intervento B0.1 B0.2 sono ammesse zoccolature ove già esistenti; nel caso in cui queste non fossero presenti originariamente, la loro realizzazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui la tipologia dell'edificio lo ammetta, e/o nel caso in cui gli edifici adiacenti presentino questo elemento decorativo.