| ART. 127 MANTI DI COPERTURA
1. Si riconosce che il tetto a falde con coppi è l'elemento
caratterizzante e distintivo delle coperture del territorio comunale,
pertanto viene assunto come riferimento fondamentale per il patrimonio
edilizio esistente.
2. Nelle zone "A" e "B0" e negli edifici tutelati
del restante territorio, per qualsiasi tipo di copertura è
previsto l'uso esclusivo delle tegole a canale in cotto (coppi).
Non ammessa la sostituzione dei coppi con tegole alla marsigliese
o con altri materiali.
3. Per i manti esistenti di natura diversa è ammesso il
rimaneggiamento con i materiali esistenti; nel caso di sostituzione
detti manti dovranno essere realizzati in laterizio o con materiali
tradizionali.
4. Per gli edifici soggetti a restauro conservativo, il rifacimento
in coppi è obbligatorio anche in caso di intervento di manutenzione
straordinaria. Negli edifici esistenti a destinazione non residenziale
(stalle, fienili, magazzini agricoli) al fi fuori della zona "A"
e "B0" è ammesso l'uso del fibrocemento solo come
sottocoppo
ART. 128 RECINZIONI
1. In merito alle recinzioni e muri di cinta, sono fatte salve
le norme previste dal Codice Civile e da quelle dalla NTA, nonché
quelle contenute in piani particolareggiati di attuazione e lottizzazioni
convenzionate.
2. All'interno delle zone "A" e "B0" le recinzioni
in ferro battuto dovranno essere mantenute e recuperate; in caso
di necessaria sostituzione, dovrà essere riproposto il disegno
originale o una reinterpretazione attuale.
3. Le recinzioni ed i muri di cinta non potranno superare, salvo
diverse particolari disposizioni, l'altezza massima di mt. 3,00.
4. Nelle suddette zone e negli edifici tutelati, sono vietate recinzioni
in alluminio anodizzato tipo oro e argento, in materiale plastico
e recinzioni in panelli prefabbricati in cemento.
5. In tutte le zone del territorio comunale, le nuove recinzioni
dovranno essere tinteggiate congruentemente all'edificio di pertinenza
e per dimensione e forma dovranno armonizzarsi per forma e dimensione
con quelle limitrofe esistenti.
ART. 129 EDILIZIA RURALE STORICAMENTE CONSOLIDATA
1. EDILIZIA RURALE APPARTENTE ALL'U.P. DELLE RISAIE.
- Copertura: deve essere realizzata a due falde con coperto in
coppi o raccordarsi con le parti esistenti.
- Muratura: deve essere realizzata in laterizio ed intonacata,
o raccordarsi con le rifiniture ed i materiali originari ancora
presenti o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento sul
fabbricato, rifarsi alla tipologia più ricorrente.
- Finestre: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi con
le forme delle bucature originarie ancora presenti sulle facciate
o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento sul fabbricato,
rifarsi alla tipologia più ricorrente.
- Porte di ingresso: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi
con le forme delle porte di ingresso ancora presenti o, nel caso
di mancanza di elementi di riferimento sul fabbricato, rifarsi alla
tipologia più ricorrente.
- Cornicione: deve essere realizzato in cotto, in muratura modanata
ed intonacata o raccordasi con le parti ancora presenti.
- Zoccolo: deve essere realizzato in muratura intonacata o raccordarsi
con le parti originarie ancora presenti o, nel caso di mancanza
di elementi di riferimento, rifarsi alla tipologia più ricorrente.
- Aree di pertinenza: si fa riferimento al TITOLO VI, ART. 63 VERDE
DI PERTINENZA AGLI EDIFICI RURALI E CORRIDOI ECOLOGICI
2. EDILIZIA RURALE APPARTENTE ALL'U.P. DEL GORO.
- Copertura: deve essere realizzata a due falde con coperto in
coppi o raccordarsi con le parti esistenti.
- Muratura: deve essere realizzata in laterizio ed intonacata,
o raccordarsi con le rifiniture ed i materiali ancora presenti o,
nel caso di mancanza di elementi i riferimento sul fabbricato, rifarsi
alla tipologia più ricorrente.
- Finestre: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi con
le forme delle bucature ancora presenti sulle facciate o, nel caso
di mancanza di elementi di riferimento sul fabbricato, rifarsi alla
tipologia più ricorrente.
- Porte di ingresso: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi
con le forme delle porte di ingresso ancora presenti sulle facciate
o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento sul fabbricato,
rifarsi alla tipologia più ricorrente.
- Cornicione: deve essere realizzato in muratura modanata ed intonacata
o raccordasi con le parti ancora presenti o, nel caso di mancanza
di elementi di riferimento sul fabbricato, rifarsi alla tipologia
più ricorrente.
- Zoccolo: deve raccordarsi con le parti originarie ancora presenti
o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento, rifarsi alla
tipologia più ricorrente.
- Aree di pertinenza: si fa riferimento al TITOLO VI, ART. 63 VERDE
DI PERTINENZA AGLI EDIFICI RURALI E CORRIDOI ECOLOGICI
3. EDILIZIA RURALE APPARTENTE ALL'U.P. DEL VOLANO.
- Copertura: deve essere realizzata a due falde con coperto in
coppi o raccordarsi con le parti originarie esistenti.
- Muratura: deve essere realizzata in laterizio ed intonacata o
a faccia a vista, oppure raccordarsi con le rifiniture ed i materiali
originari ancora presenti o, nel caso di mancanza di elementi di
riferimento, rifarsi alla tipologia più ricorrente.
- Finestre: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi con
le forme delle bucature originarie ancora esistenti sulle facciate.
- Porte di ingresso: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi
con le forme delle porte di ingresso già esistenti sulle
facciate.
- Cornicione: deve essere realizzato in muratura modanata ed intonacata
o raccordasi con le parti già esistenti.
- Zoccolo: deve essere realizzato in muratura intonacata o raccordarsi
con le parti originarie ancora esistenti o, nel caso di mancanza
di elementi di riferimento, rifarsi alla tipologia più ricorrente.
- Aree di pertinenza: si fa riferimento al TITOLO VI, ART. 63 VERDE
DI PERTINENZA AGLI EDIFICI RURALI E CORRIDOI ECOLOGICI
4. EDILIZIA RURALE APPARTENTE ALL'U.P. DELLE DUNE E INTERDUNE.
- Copertura: deve essere realizzata a due falde con coperto in
coppi o raccordarsi con le parti originarie esistenti.
- Muratura: deve essere realizzata in laterizio ed intonacata o
a faccia a vista, o raccordarsi con le rifiniture ed i materiali
esistenti.
- Finestre: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi con
le forme delle bucature già esistenti sulle facciate.
- Porte di ingresso: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi
con le forme delle porte di ingresso già esistenti sulle
facciate.
- Cornicione: deve essere realizzato in cotto, in muratura modanata
ed intonacata o raccordasi con le parti già esistenti.
- Zoccolo: deve essere realizzato in muratura intonacata o raccordarsi
con le parti originarie ancora esistenti.
- Aree di pertinenza: si fa riferimento al TITOLO VI, ART. 63 VERDE
DI PERTINENZA AGLI EDIFICI RURALI E CORRIDOI ECOLOGICI
ART. 130 CIPPI, TARGHE E MONUMENTI
1. (abrogato)
2. Le istanze per la realizzazione di tali opere potranno essere
documentate oltre che con disegni, bozzetti, plastici, ed ogni altra
forma capace di documentare e rendere compiutamente l'opera o la
realizzazione proposta. Il progetto inoltre dovrà essere
corredato di una planimetria sulla sistemazione dell'intorno.
In caso di lapidi, targhe, ecc. dovrà essere indicato il
testo, i caratteri, il materiale e la documentazione fotografica
del luogo di installazione.
ART. 131 CHIOSCHI
1. I chioschi per l'esercizio di attività commerciali, non
potranno avere una superficie superiore a mq. 15 (3,00 x 5,00).
2. I chioschi adibiti ad attività commerciale e soggetti
ad autorizzazione sanitaria (Alimenti e bevande), dovranno possedere
i requisiti strutturali previsti dal D.P.R. n.327 del 26.03.80 e
sottoposti a parere del Servizio Igiene Pubblica per la tipologia
delle attività da svolgere.
3. Le eventuali pavimentazioni dovranno essere realizzate con elementi
prefabbricati, posti in opera a secco e facilmente rimovibili, come
quadroni in ghiaietto lavato su sabbia, mattonelle di cemento autobloccanti
o semplice strato di ghiaia in natura.
4. I chioschi dovranno essere realizzati in arretramento di almeno
3,00 metri dal filo stradale o dei marciapiedi.
5. La sostituzione o l'inserimento di nuovi chioschi dovrà
avvenire con la utilizzazione di strutture prefabbricate, dotate
dei necessari servizi tecnologici, predisposti all'interno della
struttura stessa in modo da costituire un intervento compiuto non
suscettibile di successivi ampliamenti.
6. Sono vietate nuove strutture per chioschi in pannelli o telai
in alluminio anodizzato colore oro o argento.
7. Le domande dovranno essere corredate di progetto in scala 1:100
0 1:50 contenente planimetria quotata con indicazione del luogo
di insediamento, indicazione dell'area d'ingombro, pianta, prospetti,
relazione descrittiva delle tecniche di esecuzione, dei materiali,
colore e tipo di illuminazione e la documentazione relativa al sistema
degli scarichi.
8. Per tutti gli elementi precari che necessitano di una collocazione
sul suolo pubblico come: cabine fotografiche, telefoniche, chioschi
per biglietterie, attrezzature pubblicitarie varie, dovranno essere
verificate le seguenti condizioni di installazione:
- non interferenza con edifici di valore artistico-monumentale
- non interferenza con percorsi pedonali ciclabili;
- verifica delle condizioni di sicurezza;
- verifica reale utilità pubblica.
Tali condizioni dovranno essere verificate sulla base di adeguati
elaborati grafici-illustrativi e fotografici, allegati alla domanda
di autorizzazione.
TITOLO IX: ARREDO ED ELEMENTI DI COMFORT URBANO
ART. 132 ARREDO URBANO
1. Sono soggetti alle norme del presente titolo tutti gli interventi
pubblici e privati che incidono su:
a) il suolo pubblico o di uso pubblico e gli spazi di proprietà
privata esposti a pubblica vista;
b) i prospetti dei fabbricati, le loro coperture, le recinzioni
prospicienti il suolo pubblico o di uso pubblico;
c) lo spazio aereo tra il suolo, i prospetti e le sommità
delle costruzioni.
2. Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme:
a) le murature ed i rivestimenti dei prospetti, la intonacatura
e tinteggiatura dei medesimi, le nuove aperture, gli elementi architettonici
e decorativi, i canali di gronda ed i pluviali, i cornicioni e di
manti di copertura, i comignoli e le canne fumarie, i serramenti
esterni, le vetrine, vetrinette bacheche, le insegne ed i cartelli
pubblicitari, le recinzioni ed i muri di cinta, le installazioni
tecnologiche sulle coperture;
b) le installazioni tecnologiche inserite nello spazio aereo, gli
striscioni ed ogni altro mezzo pubblicitario applicato a linee aeree;
c) il verde pubblico e quello privato prospiciente il suolo pubblico
o di uso pubblico, le pavimentazioni stradali, gli impianti di pubblica
illuminazione, le pista ciclabili, gli elementi di confort urbano,
le edicole ed i chioschi, le pubbliche affissioni.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. La domanda di autorizzazione per interventi di arredo urbano,
deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta legale e contenente
le generalità del richiedente, codice fiscale, la destinazione
dell'oggetto della richiesta e del luogo dell'intervento, elenco
degli allegati e l'indicazione del termine previsto per il completamento
dell'intervento.
6. Ai fini dell'autorizzazione alla domanda debbono essere allegati
in triplice copia gli elaborati tecnici esplicativi dell'intervento
firmati da tecnici abilitati ed una documentazione fotografica illustrativa
dei luoghi nei quali si chiede di operare.
7. Le domande di autorizzazione ad interventi che comportano la
occupazione temporanea degli spazi pubblici o di uso pubblico, devono
precisare la durata dell'occupazione.
8. La domanda si intende accolta qualora nel termine di sessanta
giorni dal suo ricevimento non pervenga al richiedente comunicazione
del provvedimento motivato di rifiuto.
9. Per le autorizzazioni relative gli interventi sull'arredo urbano
valgono le norme del Titolo IV del Regolamento Edilizio.
ART. 133 ELEMENTI DI COMFORT URBANO
1. Il Comune potrà predisporre il Piano dell'Arredo Urbano,
in mancanza di tale piano, gli interventi di arredo, avanzati tanto
dal Comune che dai privati nell'ambito dei Piani Particolareggiati,
sono tenuti a produrre un sistema di elementi coerenti fra di loro
come forma.
2. Il sistema degli elementi seriali normalizzati è costituito
dalla aggregazione dei diversi elementi :
a) stelo strutturale polifunzionale di sviluppo per le aggregazioni
dei diversi elementi, da usare nelle varie altezza;
b) bacheche e vetrinette;
c) supporto per la cartellonistica
d) supporto per fermate automezzi pubblici;
e) supporto per la toponomastica e la segnaletica verticale;
f) supporto a stelo o mensola per illuminazione pubblica;
g) sedute in genere;
h) fioriere;
i) rastrelliere portabiciclette;
l) cestini portarifiuti;
m) transenne di delimitazione;
n) pensiline per zone di sosta protette, fermate automezzi pubblici,
percorsi coperti e strutture espositive temporanee.
3. Caratteristiche costruttive.
Gli oggetti di cui al punto precedente devono essere realizzati
sulla base e nel rispetto delle norme DIN relative alle caratteristiche
costruttive e di resistenza dei materiali usati per la produzione
dei singoli elementi dell'intero sistema compositivo. Gli elementi
devono, inoltre, rispondere ai requisiti tecnici indicati ed alle
norme che regolano la loro sistemazione e localizzazione sullo spazio
pubblico.
4. Modi e forme di composizione.
Ogni elemento di composizione potrà essere ubicato sia in
forma singola, con apposito supporto costituito dall'elemento di
sostegno, di altezza adeguata, sia in forma aggregata, utilizzando
un supporto normalizzato idoneo ad aggregare diversi elementi.
Il sistema compositivo è finalizzato ad integrare gli oggetti
e ad inserirli ordinatamente nel contesto urbano mediante l'accorpamento
di più elementi ( ad esempio: accorpamento della palina fermata
del bus con il cestino ed il corpo illuminante, pensilina con panchina
e segnali toponomastici ecc.)
5. Modalità di ubicazione.
La sistemazione degli oggetti deve avvenire secondo progetti planimetrici
sulla base di un esame generale e attraverso lo studio specifico
del centro interessato.
Nel progetto dovranno essere evidenziati i percorsi pubblici, gli
elementi architettonici ed ambientali di particolare valore, eventuali
visuali prospettiche di particolare pregio, le relazioni spaziali
e funzionali caratteristiche delle singole aree.
ART. 134 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1. Tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico devono essere dotati
di adeguati impianti di illuminazione; tali impianti dovranno essere
realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza CEI.
2. Negli impianti di nuova costruzione devono essere applicate
tecnologie che favoriscono il risparmio energetico e la flessibilità
dell'impianto per eventuali modificazioni dello stesso.
3. Per i nuovi impianti e per il rinnovo di quelli esistenti, di
deve prevedere particolarmente l'illuminazione dei percorsi pedonali
dei viali ed organizzare in funzione scenografica l'illuminazione
degli edifici monumentali dei prospetti, di tutte le forme architettoniche
e degli elementi decorativi.
4. I progetti di intervento negli ambiti di particolare interesse
monumentale ed artistico debbono essere corredati da una relazione
descrittiva di sperimentazioni in loco eseguite nella fase di progettazione.
5. I supporti per l'illuminazione a stelo ed a mensola devono essere
di tipo e forma normalizzata. I corpi illuminanti che aggettano
su percorsi carrabili, sia su stelo a braccio che a mensola a muro,
devono essere posizionati ad un'altezza minima dal suolo di m. 4,50;
sui percorsi pedonali e ciclabili i corpi illuminanti possono essere
posizionati ad un'altezza inferiore.
Sulle strade di scorrimento veloce, gli incroci devono essere segnalati
anche dalla diversa colorazione ed intensità delle fonti
luminose.
ART. 135 STRADE
1. Le sezioni stradali, nell'ambito delle zone di nuovo impianto
e/o di ristrutturazione urbanistica, dovranno essere dimensionate
tenendo conto delle effettive necessità di traffico e delle
seguenti caratteristiche:
- corsie di transito- larghezza ³ m 3,00 per strade di traffico
locale, larghezza ³ m 3,50 per altri tipi di strada;
- corsie di sosta- larghezza ³ m 2,00 per stalli di sosta
paralleli alla corsia di marcia, larghezza ³ m 2,30 per stalli
di sosta inclinati a 30°- 45°- 60°- 90°;
- parcheggi a pettine, a 30°- 45°- 60° profondità
= m 5,00; larghezza corsia di alimentazione = m 5,00 se a doppio
senso, m 3,50 se a senso unico;
- parcheggi a pettine, a 90° profondità = m 5,00; larghezza
corsia di alimentazione = m 5,50 se a doppio senso, m 4,50 se a
senso unico.
2. Qualora sia prevista la separazione a raso delle carreggiate
dovrà avere larghezza non inferiore a m 4,00 ed essere sistemato
con idonee alberature.
3. I marciapiedi dovranno avere larghezza non inferiore a m 1,50
e comunque adeguata ai flussi pedonali ed alle attività prospicienti
i marciapiedi stessi; dovranno inoltre essere dotati di idonei smussi
al fine di agevolare la loro percorribilità, è comunque
obbligatorio il rispetto delle norme inerenti l'eliminazione delle
barriere architettoniche.
4. Le sezioni stradali di cui ai commi precedenti non potranno
avere larghezza inferiore a m 10,00 (corsia di transito m 7,00 +
m 1,50 + m.1,50 di marciapiedi), salvo per le strade interne a solo
servizio locale e ammessa una larghezza non inferiore ai m 6,00.
5. Per brevi tratti di strada in prolungamento di strade esistenti
può essere mantenuta la sezione stradale preesistente.
ART. 136 PISTE CICLABILI
1. Le piste ciclabili devono nel loro insieme formare un sistema
continuo costituito da una maglia di percorsi protetti e finalizzati
ad una mobilità individuale alternativa al mezzo meccanico.
2. Classifichiamo:
a) piste ciclabili con propria sede autonoma;
b) piste ciclabili realizzate in promiscuità con altri tipi
di traffico.
Nella classe a) vengono comprese:
- le piste ciclabili esistenti o realizzabili in sezione stradale
già predisposte;
- piste ciclabili in bordo strada, ad una o più corsie,
per uno o più sensi di marcia, individuate attraverso l'allargamento
o l'utilizzazione di parte della sede stradale esistente.
Nella classe b) vengono compresi:
- i percorsi con traffico misto ciclabile-meccanico in cui la pista
trova sede in viali laterali alla strada principale, finalizzati
anche al raccordo degli accessi carrai privati con la viabilità
di scorrimento ed alla eventuale sosta degli automezzi;
3. Caratteristiche:
Le piste ciclabili debbono avere larghezza minima per ogni senso
di marcia di ml.1; le piste ad una corsa con unico senso di marcia
debbono avere la larghezza minima di mt. 1.50.
Il percorso deve essere separato dal traffico carrabile mediante
la realizzazione di un filtro erboso della larghezza minima di 70
cm. o di bordature di cordoli della larghezza minima di 7 cm. rispetto
la pista, con eventuali sovrastanti transenne.
Quando nessuna delle due soluzione sono passibili, la separazione
deve essere determinata con segnali a terra in rilievo o con fasce
divisorie continue di pavimentazione diversa.
La pavimentazione della pista quando diversa da quella della sede
stradale destinata al traffico carrabile, deve essere mantenuta
in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti; nel caso
in cui venga utilizzato lo stesso materiale, la individuazione visiva
della pista deve essere assicurata dall'uso di una diversa pigmentazione.
Le piste ciclabili debbono essere dotate di segnaletica orizzontale
e verticale e adeguatamente illuminate.
Negli incroci dotati di semaforo, il flusso ciclabile può
essere regolamentato unitamente a quello pedonale.
ART. 136 bis DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
1. Nelle aree per i distributori di carburante, ai sensi delle
specifiche norme di legge, sono comprese tutte le attrezzature ed
i servizi di distribuzione carburante, di assistenza automobilistica,
che possono essere dotate di autonome attività commerciali
integrative con superfici di vendita non superiori a 250 mq.
2. Le attrezzature devono rispettare le distanze relative alle
norme di sicurezza .
3. Nelle zone A del centro storico non è consentito l'insediamento
di nuovi impianti, ma solo il trasferimento in uscita dalla zona
stessa.
4. Sulle strade urbane la aree per i distributori di carburante
debbono essere dotate dei necessari spazi di accesso ed uscita che
debbono essere sufficienti a non interferire con la viabilità
automobilistica, ciclabile e pedonale, rispettando il "Nuovo
codice della strada" ed il suo Regolamento (D.Lgs. 285/92 s.m.
e D.P.R. 495/92). Sulle strade statali valgono le disposizioni di
cui alla circolare ANAS n.79/73.
5. Per i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle
quali possono essere installati nuovi impianti di distribuzione
di carburante valgono le disposizioni di cui alla Deliberazione
del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000, n.1399 (pubblicata sul
BUR n.48 del 22 marzo 2000).
PARTE QUINTA
REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE
TITOLO l: DEFINIZIONI E CONTENUTI
ART. 137 ORGANISMO ABITATIVO E RELAZIONI FUNZIONALI
1. Si intende per Organismo Abitativo l'insieme delle unità
immobiliari, prevalentemente ad uso residenziale, progettate unitariamente
con caratteristiche di continuità fisica ed autonomia funzionale
dotate di infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza.
2. Gli organismi abitativi sono costituiti da:
- unità immobiliari ad uso residenziale (alloggi);
- spazi chiusi non residenziali;
- spazi chiusi ad uso comune;
- spazi aperti ad uso comune;
- spazi chiusi di circolazione e collegamento;
- spazi aperti di circolazione e collegamento;
- spazi di servizio.
3. Le interrelazioni funzionali degli spazi sono riportate nel
modello di scomposizione del sistema ambientale riportato nella
figura 1 seguente.
ART. 138 REQUISITI
1. Gli interventi edilizi normati dal presente regolamento edilizio
debbono rispondere a requisiti tecnici esprimibili secondo parametri
oggettivi e misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza,
igiene e fruibilità degli utilizzatori.
2. Essi sono raggruppati in "famiglie'' in relazione alle
esigenze al cui soddisfacimento fanno riferimento, secondo quanto
disposto dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione,
a cui è stata aggiunta una ulteriore "famiglia"
riferita alle esigenze di "fruibilità e disponibilità
di spazi ed attrezzature", come sotto riportate:
1) resistenza meccanica e stabilità;
2) sicurezza in caso di incendio;
3) igiene, salute e ambiente;
4) sicurezza nell'impiego;
5) protezione contro il rumore;
6) risparmio energetico e ritenzione del calore;
7) fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
ART. 139 CONTENUTO DEL REQUISITO
1. La formulazione di ogni requisito comprende:
a) la definizione del requisito in riferimento alle esigenze da
soddisfare;
b) la specifica di prestazione che è, di massima, articolata
in livelli di prestazione attese e metodi di verifica. Il metodo
di verifica può comprendere metodo di calcolo, prova in opera,
di laboratorio e di collaudo.
2. Le specifiche di prestazione dei requisiti sono riferite alle
sotto elencate funzioni che riuniscono nei seguenti cinque raggruppamenti,
le diverse categorie edilizie o destinazioni d'uso:
A) funzione abitativa;
B) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali,
ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio,
le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale
solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le
sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche
e private e studi professionali;
C) funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle
di cui al precedente punto B), ivi compresi gli insediamenti di
tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
D) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello
aziendale e interaziendale, ivi comprese quelle abitative degli
operatori agricoli a titolo principale;
E) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.
3. I livelli di prestazione dei requisiti possono essere articolati
in relazione alla destinazione d'uso e al tipo di intervento, quando
si tratta di trasformazioni o processi di intervento che riguardano
il patrimonio edilizio esistente.
4. I metodi di calcolo, le prove di laboratorio, le prove in opera,
o le verifiche finali, vengono riportati nel presente regolamento
se non sono definiti da leggi o norme vigenti (ad esempio: Direttive
CNR, norme UNI). In tal caso, i metodi e le prove riportate fanno
riferimento a procedimenti consolidati e sperimentati, quindi noti
ed acquisiti dagli operatori tecnici del settore della progettazione
ed esecuzione delle opere edilizie. L'operatore, nel caso ritenga
di poter utilizzare conoscenze più precise ed innovative,
può procedere con altri metodi. In tal caso, nella relazione
allegata al progetto, deve chiarire a quale metodo, sistema di calcolo
o di verifica si è riferito e ne assume conseguentemente
ogni responsabilità al fine del rispetto del livello di prestazione
obbligatorio per l'intervento.
ART. 140 CLASSIFICAZIONE DEI REQUISITI
1. I requisiti si suddividono in cogenti e raccomandati.
2. I REQUISITI COGENTI (RC) sono obbligatori in quanto essenziali
per la sicurezza e la salute degli utenti dei manufatti edilizi
e sono riportati nell'elenco che segue. Alcuni di essi, possono
prevedere diversi livelli di prestazione, in relazione alle caratteristiche
territoriali, alle destinazioni d'uso, ai tipi di intervento, fermo
restando il carattere di cogenza del requisito.
ELENCO DEI REQUISITI COGENTI (RC)
FAMIGLIA 1: Resistenza MECCANICA E STABILITA'
RC 1.1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche
di esercizio
RC 1.2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
RC 1.3. Resistenza meccanica alle vibrazioni
FAMIGLIA 2: SICUREZZA IN CASO Dl INCENDIO
RC 2.1. Resistenza al fuoco
RC 2.2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive
in caso di incendio
RC 2.3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di
incendio
RC 2.4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità
ai mezzi di soccorso
FAMIGLIA 3: IGIENE. SALUTE ED AMBIENTE
RC 3.1. Assenza di emissione di sostanze nocive
RC 3.2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione,
portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi
RC 3.3. Temperature di uscita dei fumi
RC 3.4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua
per uso idrosanitario
RC 3.5. Portata delle reti di scarico. Smaltimento delle acque
domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
RC 3.6. Smaltimento delle acque meteoriche
RC 3.7. Tenuta all'acqua. Impermeabilità
RC 3.8. Illuminazione naturale
RC 3.9. Oscurabilità
RC 3.10. Temperatura dell'aria interna
RC 3.11. Temperatura superficiale
RC 3.12. Ventilazione
RC. 3.13. Umidità relativa
RC 3.14. Protezione dalle intrusioni
FAMIGLIA 4: SICUREZZA NELL'IMPIEGO
RC 4.1. Sicurezza contro le cadute
RC 4.2. Sicurezza di circolazione (attrito)
RC 4.3. Limitazione rischi di ustione
RC 4.4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
RC 4.5. Sicurezza elettrica
RC 4.6. Sicurezza degli impianti
FAMIGLIA 5: PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE
RC 5.1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo
FAMIGLIA 6: RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
RC 6.1. Contenimento dei consumi energetici
RC 6.2. Temperatura dell'aria interna
RC 6.3. Temperatura dell'acqua
FAMIGLIA 7: FRUIBILITA', DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE
RC 7.1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità
RC 7.2. Disponibilità di spazi minimi
3. I REQUISITI RACCOMANDATI (RR) vengono formulati al fine del
raggiungimento di una più elevata qualità delle opere
edilizie e sono:
ELENCO DEI REQUISITI RACCOMANDATI (RR):
RR 3.1.: Assenza di emissioni dannose
RR 3.2.: Umidità superficiale
RR 3.3.: Illuminazione artificiale
RR 3.4.: Temperatura operante
RR 3.5.: Velocità dell'aria
RR 3.6.: Asetticità
RR 3.7.: Inerzia termica
RR 5.1.: Riverberazione sonora
RR 5.2.: Isolamento acustico ai rumori impattivi
RR 5.3: Isolamento acustico ai rumori aerei
RR 7.1.: Dotazione impiantistica degli spazi.
4. I contenuti dei requisiti (specifiche e livelli di prestazione,
metodi di calcolo e di misura, ecc.), cogenti e raccomandati, sono
riportati nei successivi allegati A (Requisiti Cogenti) e B (Requisiti
Raccomandati) che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
ART. 141 MODALITÀ Dl APPLICAZIONE DEI REQUISITI
1. Ogni requisito, sia cogente che raccomandato, è messo
in relazione al proprio campo di applicazione individuato dalle
destinazioni d'uso e/o dalle funzioni degli spazi edificati.
2. Qualora, in sede di presentazione del progetto di intervento
edilizio, non sia definita l'attività specifica per l'utilizzo
del manufatto, è richiesto il solo soddisfacimento dei requisiti
cogenti per la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico
vigente. In tal caso, il certificato di conformità edilizia
attesta la rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato
dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche
ed edilizie e prestazionale solo relativamente ai requisiti cogenti
sopraddetti. La successiva definizione dell'attività specifica,
quando si rendono necessarie opere edilizie aggiuntive ed il rispetto
di ulteriori requisiti cogenti per lo svolgimento dell'attività,
comporta una ulteriore concessione/autorizzazione edilizia.
3. Nel caso di attività classificata ai sensi dell'art.
13, comma 6, L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'intervento è sottoposto al rispetto delle ulteriori prescrizioni
e requisiti definiti in sede di parere preventivo dalle strutture
sanitarie competenti.
ART. 142 REQUISITI E TIPI Dl INTERVENTO
1. I requisiti cogenti del presente regolamento debbono essere
rispettati nei seguenti casi:
- nuova costruzione compresi gli ampliamenti (artt. 8 - 9);
- ristrutturazione urbanistica (art. 11);
- ristrutturazione edilizia (art. 6) limitatamente ai casi di demolizione
e ricostruzione, e nei casi di ristrutturazione globale;
- mutamento di destinazione d'uso (art. 7);
- cambiamento di attività classificata, senza mutamento
di destinazione d'uso. La classificazione delle attività
è quella definita ai sensi dell'art. 13 della L.R. 33/90
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il progettista incaricato definisce nella relazione tecnica
di cui alla lettera i) dell'art. 29, quali requisiti, cogenti e
raccomandati, sono interessati dal progetto presentato in relazione
alla destinazione d'uso, tipo di intervento e attività.
3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi
quelli di cui al 1° comma, il professionista incaricato, deve
invece definire, fin dalla fase di progettazione, nella relazione
tecnica allegata al progetto, attraverso un apposito elenco riassuntivo,
quali requisiti, tra quelli definiti cogenti e raccomandati dal
presente regolamento edilizio, vengono presi in considerazione perché
strettamente correlati a quelle parti del manufatto edilizio sulle
quali si interviene. Tale elenco, resta valido nelle successive
fasi del processo edilizio, anche in relazione al programma delle
prove in corso d'opera e finali di cui alla lettera i) dell'art.
27 del Regolamento Edilizio.
ART. 143 REQUISITI DEFINITI DA NORME NAZIONALI
1. Per quei requisiti (o famiglie di requisiti) per i quali, in
relazione a norme nazionali vigenti, è obbligatorio procedere
a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli
finali, dichiarazioni di conformità o altro presso istituzioni
pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini
della conformità ai suddetti requisiti, nelle diverse fasi
della procedura, comunicherà gli estremi dell'atto di deposito,
di approvazione, di collaudo o altro e l'ufficio pubblico competente.
2. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione,
dovrà essere prodotta copia del documento rilasciato dal
pubblico ufficio competente. Il Comune, in sede di controllo anche
a campione, potrà eventualmente richiedere, copia completa
della pratica presentata presso gli uffici suddetti.
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 144 TOLLERANZE
1. Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono
pertanto abusivismo le difformità verificatesi in sede di
costruzione, a condizione che non eccedano, per singola unità
immobiliare, il 2% delle misure prescritte. La tolleranza di cui
sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime
tra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa
e all'allineamento dei fabbricati e per le misure lineari minime
e i requisiti minimi.
2. La tolleranza non è ammessa nel caso di edifici vincolati
dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali" ed in
edifici soggetti a vincoli inderogabili.
3. Per i livelli prestazionali dei singoli requisiti, sono ammesse
tolleranze se indicate nella formulazione del requisito stesso.
ART. 145 PRESCRIZIONE Dl ABUSI EDILIZI MINORI
1. Si ritengono sanate a tutti gli effetti, e non si procede pertanto
all'applicazione delle relative sanzioni, le abusività edilizie
classificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo nonché ogni altro tipo di abusività che
non abbia comportato aumento di superficie o alterazione della sagoma
fondamentale, qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione.
2. Il termine di prescrizione delle opere interne di cui all'art.
26 della L. 47/85, abusivamente eseguite, è di anni cinque.
3. E' comunque sempre possibile la regolarizzazione di tali difformità,
con il pagamento delle sanzioni ivi previste, ai sensi dell'art.
13 della L. 47/85 nonché ai sensi dell'art.2 comma 60 della
L. 662/96.
ART. 146 SANZIONI
1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento
comporta l'applicazione, previa eliminazione, ove occorra, del motivo
che ha dato luogo all'infrazione, delle sanzioni di cui all'art.
106 del T.U.L.C.P. n. 383/1934, fatte salve le sanzioni amministrative
e penali derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia.(41)
ART. 147 ENTRATA IN VIGORE
1. Il Regolamento Edilizio si applica a decorrere dal .......................,
a seguito di avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune
che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.
3. In particolare, il presente regolamento sostituisce integralmente
il precedente Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio
comunale n....... del .................... nonché le norme
igieniche di interesse e carattere edilizio contenute nel vigente
Regolamento Comunale di igiene deliberato dal Consiglio comunale
in data .......................
ART. 148 NORME TRANSlTORlE
1. (abrogato)
2. Le norme del presente Regolamento Edilizio non si applicano
ai progetti edilizi presentati prima della sua entrata in vigore
e rimangono sottoposti alla disciplina previgente.
ART. 149 MODELLI Dl RIFERIMENTO E FAC-SIMILI
1. Per i procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento,
è obbligatorio l'uso della modulistica-tipo predisposta dal
Comune.
2. In tutti i casi in cui sia prescritto dal presente Regolamento
l'uso di moduli a stampa predisposti dal Comune, è consentito
l'impiego di fac-simili purché riproducano fedelmente l'originale.
ART. 150 DEROGHE
1. La concessione edilizia in deroga alle norme di attuazione del
P.R.G. può essere rilasciata nei casi e nei modi previsti
dall'art.54 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in deroga è
soggetto alle procedure previste per le normali concessioni o autorizzazioni
ad eccezione dei tempi del procedimento indicati all'art.30 tenuto
conto della necessità di ottenere il nulla osta del Consiglio
Comunale.
"SCHEMA 1"
Schema tipo di convenzione al "piano particolareggiato".
Proposta di convenzione tra il Comune di Codigoro e il Sig..........................................................................................
per l'attuazione del Piano Particolareggiato interessante un'area
sita in .......................................................................
(art.28 della Legge 11/8/1942 e successive modificazioni ed integrazioni.
PREMESSO
- che il sig. .......................................................................................................................................................................
agisce..............................................................................................................................
proprietaria dei terreni (i cui
documenti attestanti la proprietà dell'area o la sua disponibilità
sono allegati alla presente convenzione) siti in ........................
................................................................................................................
contraddistinti nel catasto di Ferrara,
sezione.......................................al foglio n°...............................mappali
n°.........................................................
per un'estensione complessiva di mq...............................................come
indicato nella planimetria catastale.................
...................................................... ha presentato
un piano particolareggiato interessante detti terreni;
- che il progetto di lottizzazione in argomento interessa un'area
destinata a zona...............................................................
- che per l'utilizzazione a scopo edilizio delle aree di cui trattasi,
detto progetto di lottizzazione è stato predisposto a firma
................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
secondo i disposti dell'art.28
della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni;
- che il Sig............................................................................................................................................................
.in qualità di .....................................................................................................................
ha dichiarato di essere in
grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione,
ciò in virtù.....................................................
............................................................................................................................
- che il citato progetto di lottizzazione ha conseguito il preliminare
nulla/osta da parte degli Organi Regionali competenti.
TUTTO CIO' PREMESSO
nell'anno duemila...............................................
il giorno ................................................ del mese
di ................................
davanti a me .....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Notaio iscritto nel ruolo notarile di ...................................................................................................................................
tra il Signor...............................................................................nato
a ............................................................................
il ............................................................................................
nella qualità di Sindaco del Comune di Codigoro ed il Signor.................................................................................................
..............................................................................nato
a ...............................................................................................
........................ il .................................................e
residente .........................................................................................
..............................................in qualità
di ................
.........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................nel
presente atto in seguito denominato di "lottizzazione",
si conviene e si
stipula quanto segue con riserva delle approvazioni di legge per
quanto concerne il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente
impegnativo per quanto concerne il "lottizzante":
1). le premesse fanno parte integrante della presente convenzione;
2). l'attuazione del progetto di lottizzazione sul terreno sito
in Comune di Codigoro di proprietà.................................................
...................................................................
di cui al foglio ........................ mapp.
sez. ................................................ adottata
con delibera del Consiglio Comunale n. ........................................................
ne e giusto il Piano di lottizzazione, che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto costituito da:
1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................................................................
6. ...........................................................................................................................................................................
7. ...........................................................................................................................................................................
8. ...........................................................................................................................................................................
9. ...........................................................................................................................................................................
10. ...........................................................................................................................................................................
11. ...........................................................................................................................................................................
12. ...........................................................................................................................................................................
13. ...........................................................................................................................................................................
14. ...........................................................................................................................................................................
15. ...........................................................................................................................................................................
3). Il "lottizzante" in relazione all'art. 28 della legge
17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni e all'art. 62 delle
Norme di
Attuazione del Piano Regolatore Generale, si obbliga per sè
e per gli aventi causa a qualsiasi titolo:
3.1- in relazione al punto a) comma 2 art.65 a cedere gratuitamente,
entro i termini stabiliti, al Comune l'area stradale
necessaria a collegare la viabilità interna dalla lottizzazione
con la rete stradale principale esistente (.........................................)
indicata nella Tav. .......................................per
mq. ...................................circa, e specificatamente
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
3.2- in relazione al punto a) comma 2 del citato art. 65, a cedere
gratuitamente, entro i termini prestabiliti di cui all'art. 66 delle
Norme di Attuazione, al Comune di Codigoro le aree necessarie per
le opere pubbliche e di uso pubblico definito e ripartito;
a) strade mq .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
b) parcheggi pubblici mq. ...................................................................................................................................
c) verde mq. .......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
d) .......................................................................................................................................................................
4) Il "lottizzante" in relazione all'art. 28 della Legge
17/8/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
in
relazione all'art. 66 si obbliga per sè e per i suoi aventi
causa a qualsiasi titolo a:
4.1- in relazione al già citato art. 65 comma 2 punti b),
d), ad assumere a proprio carico gli oneri relativi alla realizzazione
delle opere necessarie per allacciare la zona alle reti generali
esterne:
a) strade e spazi di sosta e parcheggio
b) fognatura bianca
c) pubblica illuminazione
d) rete idrica e rete del gas-metano
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica
f) rete telefonica
g) verde per parchi e giardini per una porzione pari a mq. ...................................................................................
h) rete di fognatura nera di servizio all'area di installazione
di un impianto trattamento liquami, le acque reflue dovranno
rispettare le norme di leggi vigenti.
i) ........................................................................................................................................................................
l)sistemazione a verde e/o parcheggio di uso pubblico delle fasce
di rispetto stradale.
Tutte le opere dovranno essere definite in sede di progettazione
esecutiva conformemente a quanto previsto dal progetto di
lottizzazione approvato e particolarmente alle seguenti norme generali:
a) rispetto delle vigenti leggi;
b) rispetto dei diritti di terzi a salvaguardia della pubblica
incolumità, con affidamento della direzione dei lavori a
tecnici idonei
per competenza professionale;
c) preavviso dell' Uff. Tecnico comunale, con almeno 15 giorni
di anticipo per ogni intervento di controllo ed operativo;
d) al comune ed altri Enti interessati compete comunque la facoltà
di qualsiasi controllo sui lavori e sulle opere, con possibilità
di sospendere i lavori che risultino eseguiti in difformità
dei progetti. Tale facoltà è limitata alla tutela
degli interessi patrimoniali
comunali e non sottrae la responsabilità di legge ai tecnici
progettisti e direttori dei lavori;
e) tutte le strade dovranno essere aperte al pubblico transito
pedonale e veicolare, e nei modi eventualmente definiti dal comune;
f) la manutenzione delle opere realizzate è a carico della
ditta lottizzante fino al collaudo favorevole ed alla presa in consegna
delle
stesse da parte del Comune e dagli altri Enti interessati.
Pure a carico della Ditta lottizzante sono gli oneri di allacciamento
e consumo dell' energia elettrica fino alla consegna degli impianti
del Comune.
g) obbligo di installare tutti gli impianti di segnaletica stradale
verticale ed orizzontale, nonché delle targhe toponomastiche,
con
targhetta aggiuntiva "strada privata" in attesa della
classificazione a strada comunale;
h) obbligo del ripristino delle massicciate stradali, (così
come ogni altra opera di urbanizzazione) in caso di rottura di cavi,
tubazioni,
ed altri impianti anche inerenti e derivanti dall' utilizzazione
dell' area fino alla presa in consegna delle strade da parte del
Comune.
-In sede di esame dei progetti esecutivi l' Amministrazione Comunale
si riserva di apportare le eventuali modifiche che si rendessero
necessarie alla migliore e generale funzionalità degli
impianti.
4.2- Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, va
versata alla Cassa comunale, come quota parte degli oneri relativi
alle
opere di urbanizzazione secondaria, la somma pari al costo di
costruzione di per ogni....................................................................
.............di futura edificazione, corrispondente ad un onere
di Lire..................................................................................................
................................................................................per.............................................................................................................
.................................................di fabbricati
a destinazione..............................................................................................
previsti in lottizzazione.
Tale computo è determinato dal costo di costruzione stabilito
in L.....................................................................dalla
deliberazione
del Consiglio Comunale n°.................del..............................e
dalla .................................................... complessiva
prevista
di ............................................................................................................................................
La somma totale da versare è valutata quindi in L.....................................................................................................
Il concessionario finale per l'utilizzazione delle aree comprese
nel Piano di lottizzazione dovrà corrispondere una quota
parte degli
oneri di urbanizzazione secondaria, pari alla differenza fra l'onere
corrisposto dal soggetto attuatore del piano medesimo e l'onere
risultante dalla applicazione delle tabelle parametriche regionali,
definite con deliberazione del Consiglio Regionale
n°............................del.....................................,
il concessionario finale dovrà inoltre corrispondere l'onere
per le opere di.........
urbanizzazione generale risultante dall'applicazione delle dette
parametriche regionali.
A scelta del Comune l'obbligo di pagamento di tale somma potrà
essere convertito nell'obbligo del lottizzante da realizzare totalmente
o in parte opere pubbliche di interesse generale del comprensorio
di intervento, e precisamente
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
I costi di tali opere saranno computati sulla base di progetti
esecutivi da elaborarsi o da parte del Comune, o dal progettista
comunque
verificati e approvati dagli uffici comunali.
5) "Il lottizzante", in conformità al disposto
del paragrafo 3) quinto comma dell' art. 28 della legge 17/8/1942
n° 1150 e successive
modifiche e integrazioni si obbliga, per sè e per i suoi
aventi diritto a qualsiasi titolo ad eseguire i manufatti previsti
e le opere di cui
al punto 4.1 citato entro 4 anni dalla data del presente atto e
comunque entro tre anni dalla data del rilascio della concessione
relativa
alle opere di urbanizzazione primaria. L'agibilità dei
locali sarà comunque subordinata all'esistenza dei servizi
primari.
6) "Il lottizzante" in relazione al disposto del paragrafo
4), quinto comma, dell' art. 8 della legge 6/8/1967 n° 765 e
dell' art. 65 delle
norme di attuazione e piena esecuzione dei lavori e delle opere
di urbanizzazione primaria oggetto del piano di lottizzazione e
della
manutenzione delle opere e dei lavori medesimi, la cauzione di
L...........................................................
(mq.............................x.L...........................)
di cui, quanto a L.............................................................e
quanto a
L...............................................................................................
pari al................................................................
del totale in contanti versato alla Cassa Comunale, con reversale
n°................................del..........................;
somma quest'ultima che verrà incamerata definitivamente dall'
Amministrazione
a rimborso spese e per esame e istruttoria pratica, controlli,
sopralluoghi, etc. Il rilascio di concessioni edilizie nell' ambito
dell'
area d' intervento è subordinato alla esistenza delle opere
di urbanizzazione primaria inerenti detta area, previo versamento
di
cauzione che copra l'intero onere da realizzare, e inoltre contestualmente
dovranno essere assolti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione
secondaria.
Naturalmente le singole concessioni edilizie sono comunque soggette
al pagamento del contributo sul costo di costruzione di cui all'
art. 6-L.10/77, salva facoltà di convenzionamento di cui
all'art. 7 della L. 10/77.
Per l' ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla
presente convenzione, "il lottizzante" autorizza il Comune
di Codigoro a disporre della cauzione stessa nel modo più
ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale
a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità
a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà
fare.
7) Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente
all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in
sostituzione "del lottizzante" ed a spese del medesimo,
rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in
vigore, quando esso non vi abbia provveduto tempestivamente.
8) Per l'esecuzione delle opere di competenza "del lottizzante"
e da questo direttamente eseguite, e di cui al punto 4.1 del presente
atto, dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi,
a mente dell' art.31 della legge urbanistica e successive modificazioni,
a firma di tecnici abilitati per l'esame e l'approvazione da parte
dei competenti organi comunali, ai cui dettami "il lottizzante"
deve sottostare. I progetti esecutivi relativi a servizi controllati
da altri Enti, dovranno riportare il preventivo nulla/osta da parte
dell' Ente direttamente interessato.
I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli Organi succitati
ed il collaudo, da effettuarsi entro sei mesi dall' ultimazione
dei lavori stessi, è riservato alla esclusiva competenza
di un tecnico all' uopo incaricato dal Comune. Alla visita di collaudo
dovranno essere presenti anche tecnici comunali e degli altri Enti
interessati per i singoli servizi. Le spese di collaudo sono a carico
del "lottizzante".
9) Verificandosi l' attuazione del Piano di lottizzazione in tempi
successivi, la costruzione di opere di urbanizzazione primaria,
potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo però
da assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti ed alle aree
di uso pubblico e rispettando i modi e i tempi già precedentemente
definiti. La graduale esecuzione delle opere deve, però avvenire
previa autorizzazione del Comune, e nel rispetto di quanto stabilito
dal punto 6 del presente atto.
10) "Il lottizzante" si obbliga a tracciare a propria
cura e spese, le strade, la delimitazione delle aree e quant' altro
attiene al Piano stesso riferendosi alle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, con l' apposizione di picchetti inamovibili,
la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria
d' insieme della lottizzazione, con gli opportuni riferimenti.
11) Gli impianti e tutti i servizi di cui ai punti 3.1- 3.2. del
presente atto passeranno gratuitamente di proprietà al Comune,
dietro sua richiesta, quando se ne ravvisasse l' opportunità
per l' esistenza di necessità di interesse collettivo a norma
di legge e sempreché sia stata accertata la loro esecuzione
a regola d' arte.
Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico
del Comune, o degli Enti, anche l' onere di manutenzione ordinaria
e straordinaria, sino a che, ciò non avverrà, sarà
obbligo del "lottizzante" di curare la manutenzione ordinaria
e straordinaria.
12) Le strade di lottizzazione che non siano a fondo cieco e che
rimangono eventualmente di proprietà privata, devono intendersi
soggette a servitù di pubblico transito sempre con onere
della manutenzione a carico del "lottizzante" e dei suoi
aventi causa e senza che per ciò sia dovuto alcun corrispettivo
dal Comune; sono inoltre soggette all' eventuale allacciamento alle
strade dei terreni lottizzanti ovvero, lottizzandi circonvicini,
quando ciò sia reso necessario ed opportuno dalla rete stradale
di cui allo strumento urbanistico vigente. L' eventuale apposizione
di targhe con denominazioni stradali o numeri civici, poste per
necessità anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche
della strada privata stessa.
Analogamente le condotte di fognatura, acqua, ed eventuali altri
servizi del comprensorio lottizzato dovranno sopportare, quando
tecnicamente sia stato riconosciuto necessario, l' allacciamento
eventuale di condotte di fognatura, acqua ed altri servizi di terreni
lottizzati ovvero lottizzandi circonvicini.
13) Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina
urbanistica del comprensorio oggetto della presente convenzione
ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.
14) Resta stabilito che il Comune non rilascerà alcuna concessione
edilizia di costruzione di nuovi edifici se non quando "dal
lottizzante" sia stato adempiuto agli obblighi inerenti alla
realizzazione delle opere relative all' urbanizzazione primaria
e all' adempimento degli impegni secondo i precedenti articoli di
convenzione.
15) "Il lottizzante" o chi per esso si impegna a presentare
o a far presentare per l' approvazione del Dirigente, il progetto
di ogni singola edificanda costruzione o di qualsiasi altro lavoro
attinente nonché opere di urbanizzazione, e di far realizzare
il progetto stesso e le opere conseguenti entro i termini stabiliti
dalle norme di attuazione del P.R.G. vigente e del P.P.A., dalle
norme dei regolamenti Comunale Edilizio e di Igiene, nel rispetto
dell' art. 31 della legge Urbanistica e della legge n° 10 del
28/1/77 e suoi adempimenti regionali o comunali.
16) Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione
saranno a totale carico del "lottizzante".
All' uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge
28/6/1934 n° 666, oltre all' applicazione di altri eventuali
successivi benefici più favorevoli.
17) Ogni violazione a qualsiasi obbligo contrattuale previsto nella
presente convenzione comporta a carico del lottizzante l' obbligo
di pagare una somma di L...................................................=
a titolo di penale da rivalutarsi ogni anno in base agli indici
ISTAT di aumento del costo della vita, salva in ogni caso la risarcibilità
del danno ulteriore e restando impregiudicata la facoltà
di promuovere la risoluzione della convenzione per inadempimento.
Il Comune è sin d'ora autorizzato dal lottizzante a trattenere
tali importi sulla cauzione di cui al punto 5.
18) "Il lottizzante" si impegna a trascrivere il vincolo
di inedificabilità per le aree che nel Piano di lottizzazione
allegato risultano indicate libere da edificazioni.
19) Per quanto non contenuto nella presente si fa riferimento alle
leggi e Regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare
alla legge urbanistica del 17/8/1942 n° 1150 e successive modificazioni
ed integrazioni.
ALLEGATO 1
Planimetria del territorio comunale con l'individuazione delle
Unità di Paesaggio - schede
ALLEGATO 2
Abaco infissi ed elementi decorativi.
COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA
REGOLAMENTO EDILIZIO
STRALCIO DEL TESTO MODIFICATO
Delibera C.C. N° __ del _________
c:\uftecn01\normativ\RE_agosto01.doc
DATA
AGOSTO 2001
ART. 29 RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE - comma 2, lettera o)
o) nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici
o Archeologici per interventi sugli immobili vincolati ai sensi
del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali" la legge
1089/1939 o per i quali sia stato notificato ai proprietari il vincolo
di riconoscimento;
ART. 45 PIANI PARTICOLAREGGIATI Dl INIZIATIVA PRIVATA. RICHIESTA
- comma 3, lettera F)
F) DOCUMENTI DA RICHIEDERE AD ORGANI DIVERSI:
1. Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Tale parere è richiesto in conformità con l'art.
27 della L. 1570/41 ai fini della installazione di bocche da incendio
stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione
alla natura ed alla consistenza degli insediamenti.
In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi
nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato
dal Comando Provinciale dei VV.F., deve essere depositata presso
il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità
del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti
che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza
antincendio vigenti.
2. Autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici
oppure della Soprintendenza ai beni archeologici, nel caso in cui
il piano preveda interventi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs.
29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali" la L. 1089/39 o
su aree sottoposte al vincolo per la tutela delle bellezze naturali
ai sensi della L. 1497/39.
3. Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in
cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente
su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti
in adiacenza alle medesime strade.
4. Autorizzazione del Vll Comando Militare Territoriale di Firenze
alla deroga a servitù militari, nel caso in cui il piano
preveda interventi che comportino la deroga a tali servitù.
5. Approvazione dei progetti di massima di cui al punto B 3) del
presente articolo da parte delle aziende fornitrici dei servizi
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal
piano, quali ENEL, SIP, Aziende Municipalizzate, ecc..
6. Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune,
qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici.
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