Regolamento Edilizio testo coordinato. Art. 127/All.1/2

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ART. 127 MANTI DI COPERTURA

1. Si riconosce che il tetto a falde con coppi è l'elemento caratterizzante e distintivo delle coperture del territorio comunale, pertanto viene assunto come riferimento fondamentale per il patrimonio edilizio esistente.

2. Nelle zone "A" e "B0" e negli edifici tutelati del restante territorio, per qualsiasi tipo di copertura è previsto l'uso esclusivo delle tegole a canale in cotto (coppi). Non ammessa la sostituzione dei coppi con tegole alla marsigliese o con altri materiali.

3. Per i manti esistenti di natura diversa è ammesso il rimaneggiamento con i materiali esistenti; nel caso di sostituzione detti manti dovranno essere realizzati in laterizio o con materiali tradizionali.

4. Per gli edifici soggetti a restauro conservativo, il rifacimento in coppi è obbligatorio anche in caso di intervento di manutenzione straordinaria. Negli edifici esistenti a destinazione non residenziale (stalle, fienili, magazzini agricoli) al fi fuori della zona "A" e "B0" è ammesso l'uso del fibrocemento solo come sottocoppo

ART. 128 RECINZIONI

1. In merito alle recinzioni e muri di cinta, sono fatte salve le norme previste dal Codice Civile e da quelle dalla NTA, nonché quelle contenute in piani particolareggiati di attuazione e lottizzazioni convenzionate.

2. All'interno delle zone "A" e "B0" le recinzioni in ferro battuto dovranno essere mantenute e recuperate; in caso di necessaria sostituzione, dovrà essere riproposto il disegno originale o una reinterpretazione attuale.

3. Le recinzioni ed i muri di cinta non potranno superare, salvo diverse particolari disposizioni, l'altezza massima di mt. 3,00.

4. Nelle suddette zone e negli edifici tutelati, sono vietate recinzioni in alluminio anodizzato tipo oro e argento, in materiale plastico e recinzioni in panelli prefabbricati in cemento.

5. In tutte le zone del territorio comunale, le nuove recinzioni dovranno essere tinteggiate congruentemente all'edificio di pertinenza e per dimensione e forma dovranno armonizzarsi per forma e dimensione con quelle limitrofe esistenti.

ART. 129 EDILIZIA RURALE STORICAMENTE CONSOLIDATA

1. EDILIZIA RURALE APPARTENTE ALL'U.P. DELLE RISAIE.

- Copertura: deve essere realizzata a due falde con coperto in coppi o raccordarsi con le parti esistenti.

- Muratura: deve essere realizzata in laterizio ed intonacata, o raccordarsi con le rifiniture ed i materiali originari ancora presenti o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento sul fabbricato, rifarsi alla tipologia più ricorrente.

- Finestre: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi con le forme delle bucature originarie ancora presenti sulle facciate o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento sul fabbricato, rifarsi alla tipologia più ricorrente.

- Porte di ingresso: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi con le forme delle porte di ingresso ancora presenti o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento sul fabbricato, rifarsi alla tipologia più ricorrente.

- Cornicione: deve essere realizzato in cotto, in muratura modanata ed intonacata o raccordasi con le parti ancora presenti.

- Zoccolo: deve essere realizzato in muratura intonacata o raccordarsi con le parti originarie ancora presenti o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento, rifarsi alla tipologia più ricorrente.

- Aree di pertinenza: si fa riferimento al TITOLO VI, ART. 63 VERDE DI PERTINENZA AGLI EDIFICI RURALI E CORRIDOI ECOLOGICI

2. EDILIZIA RURALE APPARTENTE ALL'U.P. DEL GORO.

- Copertura: deve essere realizzata a due falde con coperto in coppi o raccordarsi con le parti esistenti.

- Muratura: deve essere realizzata in laterizio ed intonacata, o raccordarsi con le rifiniture ed i materiali ancora presenti o, nel caso di mancanza di elementi i riferimento sul fabbricato, rifarsi alla tipologia più ricorrente.

- Finestre: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi con le forme delle bucature ancora presenti sulle facciate o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento sul fabbricato, rifarsi alla tipologia più ricorrente.

- Porte di ingresso: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi con le forme delle porte di ingresso ancora presenti sulle facciate o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento sul fabbricato, rifarsi alla tipologia più ricorrente.

- Cornicione: deve essere realizzato in muratura modanata ed intonacata o raccordasi con le parti ancora presenti o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento sul fabbricato, rifarsi alla tipologia più ricorrente.

- Zoccolo: deve raccordarsi con le parti originarie ancora presenti o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento, rifarsi alla tipologia più ricorrente.

- Aree di pertinenza: si fa riferimento al TITOLO VI, ART. 63 VERDE DI PERTINENZA AGLI EDIFICI RURALI E CORRIDOI ECOLOGICI

3. EDILIZIA RURALE APPARTENTE ALL'U.P. DEL VOLANO.

- Copertura: deve essere realizzata a due falde con coperto in coppi o raccordarsi con le parti originarie esistenti.

- Muratura: deve essere realizzata in laterizio ed intonacata o a faccia a vista, oppure raccordarsi con le rifiniture ed i materiali originari ancora presenti o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento, rifarsi alla tipologia più ricorrente.

- Finestre: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi con le forme delle bucature originarie ancora esistenti sulle facciate.

- Porte di ingresso: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi con le forme delle porte di ingresso già esistenti sulle facciate.

- Cornicione: deve essere realizzato in muratura modanata ed intonacata o raccordasi con le parti già esistenti.

- Zoccolo: deve essere realizzato in muratura intonacata o raccordarsi con le parti originarie ancora esistenti o, nel caso di mancanza di elementi di riferimento, rifarsi alla tipologia più ricorrente.

- Aree di pertinenza: si fa riferimento al TITOLO VI, ART. 63 VERDE DI PERTINENZA AGLI EDIFICI RURALI E CORRIDOI ECOLOGICI

4. EDILIZIA RURALE APPARTENTE ALL'U.P. DELLE DUNE E INTERDUNE.

- Copertura: deve essere realizzata a due falde con coperto in coppi o raccordarsi con le parti originarie esistenti.

- Muratura: deve essere realizzata in laterizio ed intonacata o a faccia a vista, o raccordarsi con le rifiniture ed i materiali esistenti.

- Finestre: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi con le forme delle bucature già esistenti sulle facciate.

- Porte di ingresso: la forma deve essere rettangolare o raccordarsi con le forme delle porte di ingresso già esistenti sulle facciate.

- Cornicione: deve essere realizzato in cotto, in muratura modanata ed intonacata o raccordasi con le parti già esistenti.

- Zoccolo: deve essere realizzato in muratura intonacata o raccordarsi con le parti originarie ancora esistenti.

- Aree di pertinenza: si fa riferimento al TITOLO VI, ART. 63 VERDE DI PERTINENZA AGLI EDIFICI RURALI E CORRIDOI ECOLOGICI

ART. 130 CIPPI, TARGHE E MONUMENTI

1. (abrogato)

2. Le istanze per la realizzazione di tali opere potranno essere documentate oltre che con disegni, bozzetti, plastici, ed ogni altra forma capace di documentare e rendere compiutamente l'opera o la realizzazione proposta. Il progetto inoltre dovrà essere corredato di una planimetria sulla sistemazione dell'intorno.

In caso di lapidi, targhe, ecc. dovrà essere indicato il testo, i caratteri, il materiale e la documentazione fotografica del luogo di installazione.

ART. 131 CHIOSCHI

1. I chioschi per l'esercizio di attività commerciali, non potranno avere una superficie superiore a mq. 15 (3,00 x 5,00).

2. I chioschi adibiti ad attività commerciale e soggetti ad autorizzazione sanitaria (Alimenti e bevande), dovranno possedere i requisiti strutturali previsti dal D.P.R. n.327 del 26.03.80 e sottoposti a parere del Servizio Igiene Pubblica per la tipologia delle attività da svolgere.

3. Le eventuali pavimentazioni dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati, posti in opera a secco e facilmente rimovibili, come quadroni in ghiaietto lavato su sabbia, mattonelle di cemento autobloccanti o semplice strato di ghiaia in natura.

4. I chioschi dovranno essere realizzati in arretramento di almeno 3,00 metri dal filo stradale o dei marciapiedi.

5. La sostituzione o l'inserimento di nuovi chioschi dovrà avvenire con la utilizzazione di strutture prefabbricate, dotate dei necessari servizi tecnologici, predisposti all'interno della struttura stessa in modo da costituire un intervento compiuto non suscettibile di successivi ampliamenti.

6. Sono vietate nuove strutture per chioschi in pannelli o telai in alluminio anodizzato colore oro o argento.

7. Le domande dovranno essere corredate di progetto in scala 1:100 0 1:50 contenente planimetria quotata con indicazione del luogo di insediamento, indicazione dell'area d'ingombro, pianta, prospetti, relazione descrittiva delle tecniche di esecuzione, dei materiali, colore e tipo di illuminazione e la documentazione relativa al sistema degli scarichi.

8. Per tutti gli elementi precari che necessitano di una collocazione sul suolo pubblico come: cabine fotografiche, telefoniche, chioschi per biglietterie, attrezzature pubblicitarie varie, dovranno essere verificate le seguenti condizioni di installazione:

- non interferenza con edifici di valore artistico-monumentale

- non interferenza con percorsi pedonali ciclabili;

- verifica delle condizioni di sicurezza;

- verifica reale utilità pubblica.

Tali condizioni dovranno essere verificate sulla base di adeguati elaborati grafici-illustrativi e fotografici, allegati alla domanda di autorizzazione.

TITOLO IX: ARREDO ED ELEMENTI DI COMFORT URBANO

ART. 132 ARREDO URBANO

1. Sono soggetti alle norme del presente titolo tutti gli interventi pubblici e privati che incidono su:

a) il suolo pubblico o di uso pubblico e gli spazi di proprietà privata esposti a pubblica vista;

b) i prospetti dei fabbricati, le loro coperture, le recinzioni prospicienti il suolo pubblico o di uso pubblico;

c) lo spazio aereo tra il suolo, i prospetti e le sommità delle costruzioni.

2. Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme:

a) le murature ed i rivestimenti dei prospetti, la intonacatura e tinteggiatura dei medesimi, le nuove aperture, gli elementi architettonici e decorativi, i canali di gronda ed i pluviali, i cornicioni e di manti di copertura, i comignoli e le canne fumarie, i serramenti esterni, le vetrine, vetrinette bacheche, le insegne ed i cartelli pubblicitari, le recinzioni ed i muri di cinta, le installazioni tecnologiche sulle coperture;

b) le installazioni tecnologiche inserite nello spazio aereo, gli striscioni ed ogni altro mezzo pubblicitario applicato a linee aeree;

c) il verde pubblico e quello privato prospiciente il suolo pubblico o di uso pubblico, le pavimentazioni stradali, gli impianti di pubblica illuminazione, le pista ciclabili, gli elementi di confort urbano, le edicole ed i chioschi, le pubbliche affissioni.

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. La domanda di autorizzazione per interventi di arredo urbano, deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta legale e contenente le generalità del richiedente, codice fiscale, la destinazione dell'oggetto della richiesta e del luogo dell'intervento, elenco degli allegati e l'indicazione del termine previsto per il completamento dell'intervento.

6. Ai fini dell'autorizzazione alla domanda debbono essere allegati in triplice copia gli elaborati tecnici esplicativi dell'intervento firmati da tecnici abilitati ed una documentazione fotografica illustrativa dei luoghi nei quali si chiede di operare.

7. Le domande di autorizzazione ad interventi che comportano la occupazione temporanea degli spazi pubblici o di uso pubblico, devono precisare la durata dell'occupazione.

8. La domanda si intende accolta qualora nel termine di sessanta giorni dal suo ricevimento non pervenga al richiedente comunicazione del provvedimento motivato di rifiuto.

9. Per le autorizzazioni relative gli interventi sull'arredo urbano valgono le norme del Titolo IV del Regolamento Edilizio.

ART. 133 ELEMENTI DI COMFORT URBANO

1. Il Comune potrà predisporre il Piano dell'Arredo Urbano, in mancanza di tale piano, gli interventi di arredo, avanzati tanto dal Comune che dai privati nell'ambito dei Piani Particolareggiati, sono tenuti a produrre un sistema di elementi coerenti fra di loro come forma.

2. Il sistema degli elementi seriali normalizzati è costituito dalla aggregazione dei diversi elementi :

a) stelo strutturale polifunzionale di sviluppo per le aggregazioni dei diversi elementi, da usare nelle varie altezza;

b) bacheche e vetrinette;

c) supporto per la cartellonistica

d) supporto per fermate automezzi pubblici;

e) supporto per la toponomastica e la segnaletica verticale;

f) supporto a stelo o mensola per illuminazione pubblica;

g) sedute in genere;

h) fioriere;

i) rastrelliere portabiciclette;

l) cestini portarifiuti;

m) transenne di delimitazione;

n) pensiline per zone di sosta protette, fermate automezzi pubblici, percorsi coperti e strutture espositive temporanee.

3. Caratteristiche costruttive.

Gli oggetti di cui al punto precedente devono essere realizzati sulla base e nel rispetto delle norme DIN relative alle caratteristiche costruttive e di resistenza dei materiali usati per la produzione dei singoli elementi dell'intero sistema compositivo. Gli elementi devono, inoltre, rispondere ai requisiti tecnici indicati ed alle norme che regolano la loro sistemazione e localizzazione sullo spazio pubblico.

4. Modi e forme di composizione.

Ogni elemento di composizione potrà essere ubicato sia in forma singola, con apposito supporto costituito dall'elemento di sostegno, di altezza adeguata, sia in forma aggregata, utilizzando un supporto normalizzato idoneo ad aggregare diversi elementi.

Il sistema compositivo è finalizzato ad integrare gli oggetti e ad inserirli ordinatamente nel contesto urbano mediante l'accorpamento di più elementi ( ad esempio: accorpamento della palina fermata del bus con il cestino ed il corpo illuminante, pensilina con panchina e segnali toponomastici ecc.)

5. Modalità di ubicazione.

La sistemazione degli oggetti deve avvenire secondo progetti planimetrici sulla base di un esame generale e attraverso lo studio specifico del centro interessato.

Nel progetto dovranno essere evidenziati i percorsi pubblici, gli elementi architettonici ed ambientali di particolare valore, eventuali visuali prospettiche di particolare pregio, le relazioni spaziali e funzionali caratteristiche delle singole aree.

ART. 134 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1. Tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico devono essere dotati di adeguati impianti di illuminazione; tali impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza CEI.

2. Negli impianti di nuova costruzione devono essere applicate tecnologie che favoriscono il risparmio energetico e la flessibilità dell'impianto per eventuali modificazioni dello stesso.

3. Per i nuovi impianti e per il rinnovo di quelli esistenti, di deve prevedere particolarmente l'illuminazione dei percorsi pedonali dei viali ed organizzare in funzione scenografica l'illuminazione degli edifici monumentali dei prospetti, di tutte le forme architettoniche e degli elementi decorativi.

4. I progetti di intervento negli ambiti di particolare interesse monumentale ed artistico debbono essere corredati da una relazione descrittiva di sperimentazioni in loco eseguite nella fase di progettazione.

5. I supporti per l'illuminazione a stelo ed a mensola devono essere di tipo e forma normalizzata. I corpi illuminanti che aggettano su percorsi carrabili, sia su stelo a braccio che a mensola a muro, devono essere posizionati ad un'altezza minima dal suolo di m. 4,50; sui percorsi pedonali e ciclabili i corpi illuminanti possono essere posizionati ad un'altezza inferiore.

Sulle strade di scorrimento veloce, gli incroci devono essere segnalati anche dalla diversa colorazione ed intensità delle fonti luminose.

ART. 135 STRADE

1. Le sezioni stradali, nell'ambito delle zone di nuovo impianto e/o di ristrutturazione urbanistica, dovranno essere dimensionate tenendo conto delle effettive necessità di traffico e delle seguenti caratteristiche:

- corsie di transito- larghezza ³ m 3,00 per strade di traffico locale, larghezza ³ m 3,50 per altri tipi di strada;

- corsie di sosta- larghezza ³ m 2,00 per stalli di sosta paralleli alla corsia di marcia, larghezza ³ m 2,30 per stalli di sosta inclinati a 30°- 45°- 60°- 90°;

- parcheggi a pettine, a 30°- 45°- 60° profondità = m 5,00; larghezza corsia di alimentazione = m 5,00 se a doppio senso, m 3,50 se a senso unico;

- parcheggi a pettine, a 90° profondità = m 5,00; larghezza corsia di alimentazione = m 5,50 se a doppio senso, m 4,50 se a senso unico.

2. Qualora sia prevista la separazione a raso delle carreggiate dovrà avere larghezza non inferiore a m 4,00 ed essere sistemato con idonee alberature.

3. I marciapiedi dovranno avere larghezza non inferiore a m 1,50 e comunque adeguata ai flussi pedonali ed alle attività prospicienti i marciapiedi stessi; dovranno inoltre essere dotati di idonei smussi al fine di agevolare la loro percorribilità, è comunque obbligatorio il rispetto delle norme inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.

4. Le sezioni stradali di cui ai commi precedenti non potranno avere larghezza inferiore a m 10,00 (corsia di transito m 7,00 + m 1,50 + m.1,50 di marciapiedi), salvo per le strade interne a solo servizio locale e ammessa una larghezza non inferiore ai m 6,00.

5. Per brevi tratti di strada in prolungamento di strade esistenti può essere mantenuta la sezione stradale preesistente.

ART. 136 PISTE CICLABILI

1. Le piste ciclabili devono nel loro insieme formare un sistema continuo costituito da una maglia di percorsi protetti e finalizzati ad una mobilità individuale alternativa al mezzo meccanico.

2. Classifichiamo:

a) piste ciclabili con propria sede autonoma;

b) piste ciclabili realizzate in promiscuità con altri tipi di traffico.

Nella classe a) vengono comprese:

- le piste ciclabili esistenti o realizzabili in sezione stradale già predisposte;

- piste ciclabili in bordo strada, ad una o più corsie, per uno o più sensi di marcia, individuate attraverso l'allargamento o l'utilizzazione di parte della sede stradale esistente.

Nella classe b) vengono compresi:

- i percorsi con traffico misto ciclabile-meccanico in cui la pista trova sede in viali laterali alla strada principale, finalizzati anche al raccordo degli accessi carrai privati con la viabilità di scorrimento ed alla eventuale sosta degli automezzi;

3. Caratteristiche:

Le piste ciclabili debbono avere larghezza minima per ogni senso di marcia di ml.1; le piste ad una corsa con unico senso di marcia debbono avere la larghezza minima di mt. 1.50.

Il percorso deve essere separato dal traffico carrabile mediante la realizzazione di un filtro erboso della larghezza minima di 70 cm. o di bordature di cordoli della larghezza minima di 7 cm. rispetto la pista, con eventuali sovrastanti transenne.

Quando nessuna delle due soluzione sono passibili, la separazione deve essere determinata con segnali a terra in rilievo o con fasce divisorie continue di pavimentazione diversa.

La pavimentazione della pista quando diversa da quella della sede stradale destinata al traffico carrabile, deve essere mantenuta in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti; nel caso in cui venga utilizzato lo stesso materiale, la individuazione visiva della pista deve essere assicurata dall'uso di una diversa pigmentazione.

Le piste ciclabili debbono essere dotate di segnaletica orizzontale e verticale e adeguatamente illuminate.

Negli incroci dotati di semaforo, il flusso ciclabile può essere regolamentato unitamente a quello pedonale.

ART. 136 bis DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Nelle aree per i distributori di carburante, ai sensi delle specifiche norme di legge, sono comprese tutte le attrezzature ed i servizi di distribuzione carburante, di assistenza automobilistica, che possono essere dotate di autonome attività commerciali integrative con superfici di vendita non superiori a 250 mq.

2. Le attrezzature devono rispettare le distanze relative alle norme di sicurezza .

3. Nelle zone A del centro storico non è consentito l'insediamento di nuovi impianti, ma solo il trasferimento in uscita dalla zona stessa.

4. Sulle strade urbane la aree per i distributori di carburante debbono essere dotate dei necessari spazi di accesso ed uscita che debbono essere sufficienti a non interferire con la viabilità automobilistica, ciclabile e pedonale, rispettando il "Nuovo codice della strada" ed il suo Regolamento (D.Lgs. 285/92 s.m. e D.P.R. 495/92). Sulle strade statali valgono le disposizioni di cui alla circolare ANAS n.79/73.

5. Per i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati nuovi impianti di distribuzione di carburante valgono le disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000, n.1399 (pubblicata sul BUR n.48 del 22 marzo 2000).

PARTE QUINTA

REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE

TITOLO l: DEFINIZIONI E CONTENUTI

ART. 137 ORGANISMO ABITATIVO E RELAZIONI FUNZIONALI

1. Si intende per Organismo Abitativo l'insieme delle unità immobiliari, prevalentemente ad uso residenziale, progettate unitariamente con caratteristiche di continuità fisica ed autonomia funzionale dotate di infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza.

2. Gli organismi abitativi sono costituiti da:

- unità immobiliari ad uso residenziale (alloggi);

- spazi chiusi non residenziali;

- spazi chiusi ad uso comune;

- spazi aperti ad uso comune;

- spazi chiusi di circolazione e collegamento;

- spazi aperti di circolazione e collegamento;

- spazi di servizio.

3. Le interrelazioni funzionali degli spazi sono riportate nel modello di scomposizione del sistema ambientale riportato nella figura 1 seguente.

ART. 138 REQUISITI

1. Gli interventi edilizi normati dal presente regolamento edilizio debbono rispondere a requisiti tecnici esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori.

2. Essi sono raggruppati in "famiglie'' in relazione alle esigenze al cui soddisfacimento fanno riferimento, secondo quanto disposto dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, a cui è stata aggiunta una ulteriore "famiglia" riferita alle esigenze di "fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature", come sotto riportate:

1) resistenza meccanica e stabilità;

2) sicurezza in caso di incendio;

3) igiene, salute e ambiente;

4) sicurezza nell'impiego;

5) protezione contro il rumore;

6) risparmio energetico e ritenzione del calore;

7) fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

ART. 139 CONTENUTO DEL REQUISITO

1. La formulazione di ogni requisito comprende:

a) la definizione del requisito in riferimento alle esigenze da soddisfare;

b) la specifica di prestazione che è, di massima, articolata in livelli di prestazione attese e metodi di verifica. Il metodo di verifica può comprendere metodo di calcolo, prova in opera, di laboratorio e di collaudo.

2. Le specifiche di prestazione dei requisiti sono riferite alle sotto elencate funzioni che riuniscono nei seguenti cinque raggruppamenti, le diverse categorie edilizie o destinazioni d'uso:

A) funzione abitativa;

B) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;

C) funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto B), ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;

D) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale, ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;

E) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.

3. I livelli di prestazione dei requisiti possono essere articolati in relazione alla destinazione d'uso e al tipo di intervento, quando si tratta di trasformazioni o processi di intervento che riguardano il patrimonio edilizio esistente.

4. I metodi di calcolo, le prove di laboratorio, le prove in opera, o le verifiche finali, vengono riportati nel presente regolamento se non sono definiti da leggi o norme vigenti (ad esempio: Direttive CNR, norme UNI). In tal caso, i metodi e le prove riportate fanno riferimento a procedimenti consolidati e sperimentati, quindi noti ed acquisiti dagli operatori tecnici del settore della progettazione ed esecuzione delle opere edilizie. L'operatore, nel caso ritenga di poter utilizzare conoscenze più precise ed innovative, può procedere con altri metodi. In tal caso, nella relazione allegata al progetto, deve chiarire a quale metodo, sistema di calcolo o di verifica si è riferito e ne assume conseguentemente ogni responsabilità al fine del rispetto del livello di prestazione obbligatorio per l'intervento.

ART. 140 CLASSIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti si suddividono in cogenti e raccomandati.

2. I REQUISITI COGENTI (RC) sono obbligatori in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti dei manufatti edilizi e sono riportati nell'elenco che segue. Alcuni di essi, possono prevedere diversi livelli di prestazione, in relazione alle caratteristiche territoriali, alle destinazioni d'uso, ai tipi di intervento, fermo restando il carattere di cogenza del requisito.

ELENCO DEI REQUISITI COGENTI (RC)

FAMIGLIA 1: Resistenza MECCANICA E STABILITA'

RC 1.1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio

RC 1.2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali

RC 1.3. Resistenza meccanica alle vibrazioni

FAMIGLIA 2: SICUREZZA IN CASO Dl INCENDIO

RC 2.1. Resistenza al fuoco

RC 2.2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio

RC 2.3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio

RC 2.4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

FAMIGLIA 3: IGIENE. SALUTE ED AMBIENTE

RC 3.1. Assenza di emissione di sostanze nocive

RC 3.2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi

RC 3.3. Temperature di uscita dei fumi

RC 3.4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario

RC 3.5. Portata delle reti di scarico. Smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali

RC 3.6. Smaltimento delle acque meteoriche

RC 3.7. Tenuta all'acqua. Impermeabilità

RC 3.8. Illuminazione naturale

RC 3.9. Oscurabilità

RC 3.10. Temperatura dell'aria interna

RC 3.11. Temperatura superficiale

RC 3.12. Ventilazione

RC. 3.13. Umidità relativa

RC 3.14. Protezione dalle intrusioni

FAMIGLIA 4: SICUREZZA NELL'IMPIEGO

RC 4.1. Sicurezza contro le cadute

RC 4.2. Sicurezza di circolazione (attrito)

RC 4.3. Limitazione rischi di ustione

RC 4.4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento

RC 4.5. Sicurezza elettrica

RC 4.6. Sicurezza degli impianti

FAMIGLIA 5: PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

RC 5.1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

FAMIGLIA 6: RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

RC 6.1. Contenimento dei consumi energetici

RC 6.2. Temperatura dell'aria interna

RC 6.3. Temperatura dell'acqua

FAMIGLIA 7: FRUIBILITA', DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

RC 7.1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità

RC 7.2. Disponibilità di spazi minimi

3. I REQUISITI RACCOMANDATI (RR) vengono formulati al fine del raggiungimento di una più elevata qualità delle opere edilizie e sono:

ELENCO DEI REQUISITI RACCOMANDATI (RR):

RR 3.1.: Assenza di emissioni dannose

RR 3.2.: Umidità superficiale

RR 3.3.: Illuminazione artificiale

RR 3.4.: Temperatura operante

RR 3.5.: Velocità dell'aria

RR 3.6.: Asetticità

RR 3.7.: Inerzia termica

RR 5.1.: Riverberazione sonora

RR 5.2.: Isolamento acustico ai rumori impattivi

RR 5.3: Isolamento acustico ai rumori aerei

RR 7.1.: Dotazione impiantistica degli spazi.

4. I contenuti dei requisiti (specifiche e livelli di prestazione, metodi di calcolo e di misura, ecc.), cogenti e raccomandati, sono riportati nei successivi allegati A (Requisiti Cogenti) e B (Requisiti Raccomandati) che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

ART. 141 MODALITÀ Dl APPLICAZIONE DEI REQUISITI

1. Ogni requisito, sia cogente che raccomandato, è messo in relazione al proprio campo di applicazione individuato dalle destinazioni d'uso e/o dalle funzioni degli spazi edificati.

2. Qualora, in sede di presentazione del progetto di intervento edilizio, non sia definita l'attività specifica per l'utilizzo del manufatto, è richiesto il solo soddisfacimento dei requisiti cogenti per la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente. In tal caso, il certificato di conformità edilizia attesta la rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e prestazionale solo relativamente ai requisiti cogenti sopraddetti. La successiva definizione dell'attività specifica, quando si rendono necessarie opere edilizie aggiuntive ed il rispetto di ulteriori requisiti cogenti per lo svolgimento dell'attività, comporta una ulteriore concessione/autorizzazione edilizia.

3. Nel caso di attività classificata ai sensi dell'art. 13, comma 6, L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni, l'intervento è sottoposto al rispetto delle ulteriori prescrizioni e requisiti definiti in sede di parere preventivo dalle strutture sanitarie competenti.

ART. 142 REQUISITI E TIPI Dl INTERVENTO

1. I requisiti cogenti del presente regolamento debbono essere rispettati nei seguenti casi:

- nuova costruzione compresi gli ampliamenti (artt. 8 - 9);

- ristrutturazione urbanistica (art. 11);

- ristrutturazione edilizia (art. 6) limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e nei casi di ristrutturazione globale;

- mutamento di destinazione d'uso (art. 7);

- cambiamento di attività classificata, senza mutamento di destinazione d'uso. La classificazione delle attività è quella definita ai sensi dell'art. 13 della L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il progettista incaricato definisce nella relazione tecnica di cui alla lettera i) dell'art. 29, quali requisiti, cogenti e raccomandati, sono interessati dal progetto presentato in relazione alla destinazione d'uso, tipo di intervento e attività.

3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al 1° comma, il professionista incaricato, deve invece definire, fin dalla fase di progettazione, nella relazione tecnica allegata al progetto, attraverso un apposito elenco riassuntivo, quali requisiti, tra quelli definiti cogenti e raccomandati dal presente regolamento edilizio, vengono presi in considerazione perché strettamente correlati a quelle parti del manufatto edilizio sulle quali si interviene. Tale elenco, resta valido nelle successive fasi del processo edilizio, anche in relazione al programma delle prove in corso d'opera e finali di cui alla lettera i) dell'art. 27 del Regolamento Edilizio.

ART. 143 REQUISITI DEFINITI DA NORME NAZIONALI

1. Per quei requisiti (o famiglie di requisiti) per i quali, in relazione a norme nazionali vigenti, è obbligatorio procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali, dichiarazioni di conformità o altro presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti, nelle diverse fasi della procedura, comunicherà gli estremi dell'atto di deposito, di approvazione, di collaudo o altro e l'ufficio pubblico competente.

2. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, dovrà essere prodotta copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente. Il Comune, in sede di controllo anche a campione, potrà eventualmente richiedere, copia completa della pratica presentata presso gli uffici suddetti.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 144 TOLLERANZE

1. Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusivismo le difformità verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure prescritte. La tolleranza di cui sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime tra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa e all'allineamento dei fabbricati e per le misure lineari minime e i requisiti minimi.

2. La tolleranza non è ammessa nel caso di edifici vincolati dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" ed in edifici soggetti a vincoli inderogabili.

3. Per i livelli prestazionali dei singoli requisiti, sono ammesse tolleranze se indicate nella formulazione del requisito stesso.

ART. 145 PRESCRIZIONE Dl ABUSI EDILIZI MINORI

1. Si ritengono sanate a tutti gli effetti, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni, le abusività edilizie classificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché ogni altro tipo di abusività che non abbia comportato aumento di superficie o alterazione della sagoma fondamentale, qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione.

2. Il termine di prescrizione delle opere interne di cui all'art. 26 della L. 47/85, abusivamente eseguite, è di anni cinque.

3. E' comunque sempre possibile la regolarizzazione di tali difformità, con il pagamento delle sanzioni ivi previste, ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85 nonché ai sensi dell'art.2 comma 60 della L. 662/96.

ART. 146 SANZIONI

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta l'applicazione, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione, delle sanzioni di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P. n. 383/1934, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia.(41)

ART. 147 ENTRATA IN VIGORE

1. Il Regolamento Edilizio si applica a decorrere dal ......................., a seguito di avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

3. In particolare, il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale n....... del .................... nonché le norme igieniche di interesse e carattere edilizio contenute nel vigente Regolamento Comunale di igiene deliberato dal Consiglio comunale in data .......................

ART. 148 NORME TRANSlTORlE

1. (abrogato)

2. Le norme del presente Regolamento Edilizio non si applicano ai progetti edilizi presentati prima della sua entrata in vigore e rimangono sottoposti alla disciplina previgente.

ART. 149 MODELLI Dl RIFERIMENTO E FAC-SIMILI

1. Per i procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento, è obbligatorio l'uso della modulistica-tipo predisposta dal Comune.

2. In tutti i casi in cui sia prescritto dal presente Regolamento l'uso di moduli a stampa predisposti dal Comune, è consentito l'impiego di fac-simili purché riproducano fedelmente l'originale.

ART. 150 DEROGHE

1. La concessione edilizia in deroga alle norme di attuazione del P.R.G. può essere rilasciata nei casi e nei modi previsti dall'art.54 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in deroga è soggetto alle procedure previste per le normali concessioni o autorizzazioni ad eccezione dei tempi del procedimento indicati all'art.30 tenuto conto della necessità di ottenere il nulla osta del Consiglio Comunale.

"SCHEMA 1"

Schema tipo di convenzione al "piano particolareggiato".

Proposta di convenzione tra il Comune di Codigoro e il Sig.......................................................................................... per l'attuazione del Piano Particolareggiato interessante un'area sita in ....................................................................... (art.28 della Legge 11/8/1942 e successive modificazioni ed integrazioni.

PREMESSO

- che il sig. .......................................................................................................................................................................

agisce.............................................................................................................................. proprietaria dei terreni (i cui

documenti attestanti la proprietà dell'area o la sua disponibilità sono allegati alla presente convenzione) siti in ........................

................................................................................................................ contraddistinti nel catasto di Ferrara,

sezione.......................................al foglio n°...............................mappali n°.........................................................

per un'estensione complessiva di mq...............................................come indicato nella planimetria catastale.................

...................................................... ha presentato un piano particolareggiato interessante detti terreni;

- che il progetto di lottizzazione in argomento interessa un'area destinata a zona...............................................................

- che per l'utilizzazione a scopo edilizio delle aree di cui trattasi, detto progetto di lottizzazione è stato predisposto a firma

................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ secondo i disposti dell'art.28

della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni;

- che il Sig............................................................................................................................................................

.in qualità di ..................................................................................................................... ha dichiarato di essere in

grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione, ciò in virtù.....................................................

............................................................................................................................

- che il citato progetto di lottizzazione ha conseguito il preliminare nulla/osta da parte degli Organi Regionali competenti.

TUTTO CIO' PREMESSO

nell'anno duemila............................................... il giorno ................................................ del mese di ................................

davanti a me .....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Notaio iscritto nel ruolo notarile di ...................................................................................................................................

tra il Signor...............................................................................nato a ............................................................................

il ............................................................................................

nella qualità di Sindaco del Comune di Codigoro ed il Signor.................................................................................................

..............................................................................nato a ...............................................................................................

........................ il .................................................e residente .........................................................................................

..............................................in qualità di ................

.........................................................................................................................................................................................

.....................................................................................nel presente atto in seguito denominato di "lottizzazione", si conviene e si

stipula quanto segue con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente

impegnativo per quanto concerne il "lottizzante":

1). le premesse fanno parte integrante della presente convenzione;

2). l'attuazione del progetto di lottizzazione sul terreno sito in Comune di Codigoro di proprietà.................................................

................................................................... di cui al foglio ........................ mapp.

sez. ................................................ adottata con delibera del Consiglio Comunale n. ........................................................

ne e giusto il Piano di lottizzazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto costituito da:

1. ...........................................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................................

4. ...........................................................................................................................................................................

5. ...........................................................................................................................................................................

6. ...........................................................................................................................................................................

7. ...........................................................................................................................................................................

8. ...........................................................................................................................................................................

9. ...........................................................................................................................................................................

10. ...........................................................................................................................................................................

11. ...........................................................................................................................................................................

12. ...........................................................................................................................................................................

13. ...........................................................................................................................................................................

14. ...........................................................................................................................................................................

15. ...........................................................................................................................................................................

3). Il "lottizzante" in relazione all'art. 28 della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni e all'art. 62 delle Norme di

Attuazione del Piano Regolatore Generale, si obbliga per sè e per gli aventi causa a qualsiasi titolo:

3.1- in relazione al punto a) comma 2 art.65 a cedere gratuitamente, entro i termini stabiliti, al Comune l'area stradale

necessaria a collegare la viabilità interna dalla lottizzazione con la rete stradale principale esistente (.........................................)

indicata nella Tav. .......................................per mq. ...................................circa, e specificatamente

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

3.2- in relazione al punto a) comma 2 del citato art. 65, a cedere gratuitamente, entro i termini prestabiliti di cui all'art. 66 delle

Norme di Attuazione, al Comune di Codigoro le aree necessarie per le opere pubbliche e di uso pubblico definito e ripartito;

a) strade mq .......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

b) parcheggi pubblici mq. ...................................................................................................................................

c) verde mq. .......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

d) .......................................................................................................................................................................

4) Il "lottizzante" in relazione all'art. 28 della Legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in

relazione all'art. 66 si obbliga per sè e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a:

4.1- in relazione al già citato art. 65 comma 2 punti b), d), ad assumere a proprio carico gli oneri relativi alla realizzazione

delle opere necessarie per allacciare la zona alle reti generali esterne:

a) strade e spazi di sosta e parcheggio

b) fognatura bianca

c) pubblica illuminazione

d) rete idrica e rete del gas-metano

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica

f) rete telefonica

g) verde per parchi e giardini per una porzione pari a mq. ...................................................................................

h) rete di fognatura nera di servizio all'area di installazione di un impianto trattamento liquami, le acque reflue dovranno

rispettare le norme di leggi vigenti.

i) ........................................................................................................................................................................

l)sistemazione a verde e/o parcheggio di uso pubblico delle fasce di rispetto stradale.

Tutte le opere dovranno essere definite in sede di progettazione esecutiva conformemente a quanto previsto dal progetto di

lottizzazione approvato e particolarmente alle seguenti norme generali:

a) rispetto delle vigenti leggi;

b) rispetto dei diritti di terzi a salvaguardia della pubblica incolumità, con affidamento della direzione dei lavori a tecnici idonei

per competenza professionale;

c) preavviso dell' Uff. Tecnico comunale, con almeno 15 giorni di anticipo per ogni intervento di controllo ed operativo;

d) al comune ed altri Enti interessati compete comunque la facoltà di qualsiasi controllo sui lavori e sulle opere, con possibilità

di sospendere i lavori che risultino eseguiti in difformità dei progetti. Tale facoltà è limitata alla tutela degli interessi patrimoniali

comunali e non sottrae la responsabilità di legge ai tecnici progettisti e direttori dei lavori;

e) tutte le strade dovranno essere aperte al pubblico transito pedonale e veicolare, e nei modi eventualmente definiti dal comune;

f) la manutenzione delle opere realizzate è a carico della ditta lottizzante fino al collaudo favorevole ed alla presa in consegna delle

stesse da parte del Comune e dagli altri Enti interessati.

Pure a carico della Ditta lottizzante sono gli oneri di allacciamento e consumo dell' energia elettrica fino alla consegna degli impianti

del Comune.

g) obbligo di installare tutti gli impianti di segnaletica stradale verticale ed orizzontale, nonché delle targhe toponomastiche, con

targhetta aggiuntiva "strada privata" in attesa della classificazione a strada comunale;

h) obbligo del ripristino delle massicciate stradali, (così come ogni altra opera di urbanizzazione) in caso di rottura di cavi, tubazioni,

ed altri impianti anche inerenti e derivanti dall' utilizzazione dell' area fino alla presa in consegna delle strade da parte del Comune.

-In sede di esame dei progetti esecutivi l' Amministrazione Comunale si riserva di apportare le eventuali modifiche che si rendessero

necessarie alla migliore e generale funzionalità degli impianti.

4.2- Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, va versata alla Cassa comunale, come quota parte degli oneri relativi alle

opere di urbanizzazione secondaria, la somma pari al costo di costruzione di per ogni....................................................................

.............di futura edificazione, corrispondente ad un onere di Lire..................................................................................................

................................................................................per.............................................................................................................

.................................................di fabbricati a destinazione..............................................................................................

previsti in lottizzazione.

Tale computo è determinato dal costo di costruzione stabilito in L.....................................................................dalla deliberazione

del Consiglio Comunale n°.................del..............................e dalla .................................................... complessiva prevista

di ............................................................................................................................................

La somma totale da versare è valutata quindi in L.....................................................................................................

Il concessionario finale per l'utilizzazione delle aree comprese nel Piano di lottizzazione dovrà corrispondere una quota parte degli

oneri di urbanizzazione secondaria, pari alla differenza fra l'onere corrisposto dal soggetto attuatore del piano medesimo e l'onere

risultante dalla applicazione delle tabelle parametriche regionali, definite con deliberazione del Consiglio Regionale

n°............................del....................................., il concessionario finale dovrà inoltre corrispondere l'onere per le opere di.........

urbanizzazione generale risultante dall'applicazione delle dette parametriche regionali.

A scelta del Comune l'obbligo di pagamento di tale somma potrà essere convertito nell'obbligo del lottizzante da realizzare totalmente

o in parte opere pubbliche di interesse generale del comprensorio di intervento, e precisamente

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

I costi di tali opere saranno computati sulla base di progetti esecutivi da elaborarsi o da parte del Comune, o dal progettista comunque

verificati e approvati dagli uffici comunali.

5) "Il lottizzante", in conformità al disposto del paragrafo 3) quinto comma dell' art. 28 della legge 17/8/1942 n° 1150 e successive

modifiche e integrazioni si obbliga, per sè e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo ad eseguire i manufatti previsti e le opere di cui

al punto 4.1 citato entro 4 anni dalla data del presente atto e comunque entro tre anni dalla data del rilascio della concessione relativa

alle opere di urbanizzazione primaria. L'agibilità dei locali sarà comunque subordinata all'esistenza dei servizi primari.

6) "Il lottizzante" in relazione al disposto del paragrafo 4), quinto comma, dell' art. 8 della legge 6/8/1967 n° 765 e dell' art. 65 delle

norme di attuazione e piena esecuzione dei lavori e delle opere di urbanizzazione primaria oggetto del piano di lottizzazione e della

manutenzione delle opere e dei lavori medesimi, la cauzione di L...........................................................

(mq.............................x.L...........................) di cui, quanto a L.............................................................e quanto a

L...............................................................................................

pari al................................................................ del totale in contanti versato alla Cassa Comunale, con reversale

n°................................del..........................; somma quest'ultima che verrà incamerata definitivamente dall' Amministrazione

a rimborso spese e per esame e istruttoria pratica, controlli, sopralluoghi, etc. Il rilascio di concessioni edilizie nell' ambito dell'

area d' intervento è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria inerenti detta area, previo versamento di

cauzione che copra l'intero onere da realizzare, e inoltre contestualmente dovranno essere assolti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria.

Naturalmente le singole concessioni edilizie sono comunque soggette al pagamento del contributo sul costo di costruzione di cui all' art. 6-L.10/77, salva facoltà di convenzionamento di cui all'art. 7 della L. 10/77.

Per l' ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, "il lottizzante" autorizza il Comune di Codigoro a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.

7) Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione "del lottizzante" ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia provveduto tempestivamente.

8) Per l'esecuzione delle opere di competenza "del lottizzante" e da questo direttamente eseguite, e di cui al punto 4.1 del presente atto, dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi, a mente dell' art.31 della legge urbanistica e successive modificazioni, a firma di tecnici abilitati per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi comunali, ai cui dettami "il lottizzante" deve sottostare. I progetti esecutivi relativi a servizi controllati da altri Enti, dovranno riportare il preventivo nulla/osta da parte dell' Ente direttamente interessato.

I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli Organi succitati ed il collaudo, da effettuarsi entro sei mesi dall' ultimazione dei lavori stessi, è riservato alla esclusiva competenza di un tecnico all' uopo incaricato dal Comune. Alla visita di collaudo dovranno essere presenti anche tecnici comunali e degli altri Enti interessati per i singoli servizi. Le spese di collaudo sono a carico del "lottizzante".

9) Verificandosi l' attuazione del Piano di lottizzazione in tempi successivi, la costruzione di opere di urbanizzazione primaria, potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo però da assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti ed alle aree di uso pubblico e rispettando i modi e i tempi già precedentemente definiti. La graduale esecuzione delle opere deve, però avvenire previa autorizzazione del Comune, e nel rispetto di quanto stabilito dal punto 6 del presente atto.

10) "Il lottizzante" si obbliga a tracciare a propria cura e spese, le strade, la delimitazione delle aree e quant' altro attiene al Piano stesso riferendosi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con l' apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria d' insieme della lottizzazione, con gli opportuni riferimenti.

11) Gli impianti e tutti i servizi di cui ai punti 3.1- 3.2. del presente atto passeranno gratuitamente di proprietà al Comune, dietro sua richiesta, quando se ne ravvisasse l' opportunità per l' esistenza di necessità di interesse collettivo a norma di legge e sempreché sia stata accertata la loro esecuzione a regola d' arte.

Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune, o degli Enti, anche l' onere di manutenzione ordinaria e straordinaria, sino a che, ciò non avverrà, sarà obbligo del "lottizzante" di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

12) Le strade di lottizzazione che non siano a fondo cieco e che rimangono eventualmente di proprietà privata, devono intendersi soggette a servitù di pubblico transito sempre con onere della manutenzione a carico del "lottizzante" e dei suoi aventi causa e senza che per ciò sia dovuto alcun corrispettivo dal Comune; sono inoltre soggette all' eventuale allacciamento alle strade dei terreni lottizzanti ovvero, lottizzandi circonvicini, quando ciò sia reso necessario ed opportuno dalla rete stradale di cui allo strumento urbanistico vigente. L' eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali o numeri civici, poste per necessità anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche della strada privata stessa.

Analogamente le condotte di fognatura, acqua, ed eventuali altri servizi del comprensorio lottizzato dovranno sopportare, quando tecnicamente sia stato riconosciuto necessario, l' allacciamento eventuale di condotte di fognatura, acqua ed altri servizi di terreni lottizzati ovvero lottizzandi circonvicini.

13) Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto della presente convenzione ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.

14) Resta stabilito che il Comune non rilascerà alcuna concessione edilizia di costruzione di nuovi edifici se non quando "dal lottizzante" sia stato adempiuto agli obblighi inerenti alla realizzazione delle opere relative all' urbanizzazione primaria e all' adempimento degli impegni secondo i precedenti articoli di convenzione.

15) "Il lottizzante" o chi per esso si impegna a presentare o a far presentare per l' approvazione del Dirigente, il progetto di ogni singola edificanda costruzione o di qualsiasi altro lavoro attinente nonché opere di urbanizzazione, e di far realizzare il progetto stesso e le opere conseguenti entro i termini stabiliti dalle norme di attuazione del P.R.G. vigente e del P.P.A., dalle norme dei regolamenti Comunale Edilizio e di Igiene, nel rispetto dell' art. 31 della legge Urbanistica e della legge n° 10 del 28/1/77 e suoi adempimenti regionali o comunali.

16) Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico del "lottizzante".

All' uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28/6/1934 n° 666, oltre all' applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

17) Ogni violazione a qualsiasi obbligo contrattuale previsto nella presente convenzione comporta a carico del lottizzante l' obbligo di pagare una somma di L...................................................= a titolo di penale da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita, salva in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore e restando impregiudicata la facoltà di promuovere la risoluzione della convenzione per inadempimento.

Il Comune è sin d'ora autorizzato dal lottizzante a trattenere tali importi sulla cauzione di cui al punto 5.

18) "Il lottizzante" si impegna a trascrivere il vincolo di inedificabilità per le aree che nel Piano di lottizzazione allegato risultano indicate libere da edificazioni.

19) Per quanto non contenuto nella presente si fa riferimento alle leggi e Regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare alla legge urbanistica del 17/8/1942 n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.


ALLEGATO 1

Planimetria del territorio comunale con l'individuazione delle Unità di Paesaggio - schede

ALLEGATO 2

Abaco infissi ed elementi decorativi.

COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO EDILIZIO

STRALCIO DEL TESTO MODIFICATO

Delibera C.C. N° __ del _________

c:\uftecn01\normativ\RE_agosto01.doc

DATA

AGOSTO 2001

ART. 29 RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE - comma 2, lettera o)

o) nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici o Archeologici per interventi sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" la legge 1089/1939 o per i quali sia stato notificato ai proprietari il vincolo di riconoscimento;

ART. 45 PIANI PARTICOLAREGGIATI Dl INIZIATIVA PRIVATA. RICHIESTA - comma 3, lettera F)

F) DOCUMENTI DA RICHIEDERE AD ORGANI DIVERSI:

1. Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Tale parere è richiesto in conformità con l'art. 27 della L. 1570/41 ai fini della installazione di bocche da incendio stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli insediamenti.

In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F., deve essere depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti.

2. Autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici oppure della Soprintendenza ai beni archeologici, nel caso in cui il piano preveda interventi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" la L. 1089/39 o su aree sottoposte al vincolo per la tutela delle bellezze naturali ai sensi della L. 1497/39.

3. Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade.

4. Autorizzazione del Vll Comando Militare Territoriale di Firenze alla deroga a servitù militari, nel caso in cui il piano preveda interventi che comportino la deroga a tali servitù.

5. Approvazione dei progetti di massima di cui al punto B 3) del presente articolo da parte delle aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano, quali ENEL, SIP, Aziende Municipalizzate, ecc..

6. Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici.