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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Cap.1 Finalità ed elaborati costitutivi della Variante
generale al PRG
Art.1 Campo di applicazione ed effetti della Variante Generale
al Piano Regolatore Generale
- La presente Variante Generale al Piano Regolatore Generale disciplina
le trasformazioni urbanistiche ed edilizie all'interno dell'intero
territorio comunale ed è elaborata ai sensi della legge
1150/42 e successive modifiche e integrazioni e delle leggi regionali
n. 47/78, n. 23/80 e n.6/95, nel rispetto delle altre norme legislative
pertinenti.
- L'approvazione della Variante Generale comporta l'annullamento
delle previsioni del Piano Regolatore Generale e sue successive
varianti.
- La presente Variante Generale verrà in seguito indicata
con la sigla PRG.
Art.2 Elaborati costitutivi del PRG
- Sono elaborati costitutivi della presente Variante Generale
al PRG:
- le seguenti planimetrie di analisi dello stato di fatto:
- stato di attuazione degli standard urbanistici previsti dal
PRG 1975 (schede di rilievo delle aree standard e n.4 planimetrie
in scala 1:10000);
- rilievo delle dotazioni ambientali ( schede di rilievo del patrimonio
edilizio rurale e vallivo e n. 7 planimetrie in scala 1:10000);
- rilievo delle qualità e della consistenza edilizia del
Centro Storico di Comacchio (n.6 planimetrie in scala 1:800 e
n.1 planimetria in scala 1:1000);
- analisi delle reti tecnologiche (n.14 planimetrie in scala 1:10000)
- le seguenti planimetrie di progetto:
- schema di assetto territoriale del piano (n.1 planimetria in
scala 1:25000);
- sintesi dei nuovi indirizzi progettuali; (n. 1 planimetria scala
1:25000)
- zonizzazione del territorio comunale (n.51 planimetrie in scala
1:5000),
- disciplina del Centro Storico di Comacchio (n.1 planimetria
in scala 1:1000, n.1 planimetria in scala 1:1000, n. 8 planimetrie
in scala 1:500);
- sistema dei vincoli sovracomunali e ambientali (n. 7 planimetrie
in scala 1:10000, n.1 planimetria scala 1:25000)
- piano dei servizi (n. 10 planimetrie scala 1:5000, n. 1 relazione)
- le presenti Norme di Attuazione;
- la Relazione Illustrativa
- i seguenti allegati:
- Analisi del settore agricolo;
- Analisi geologica: relazione e planimetrie allegate
- Parere legale sul contenzioso in atto tra privati proprietari
di aree e Comune di Comacchio, e parere legale sulle attività
ricettive.
- Analisi economica e proposte di intervento per lo sviluppo dell’area;
- In caso di non corrispondenza fra elaborati grafici in scala
diversa, valgono le prescrizioni dei disegni a rapporti maggiori.
- In caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici e le
presenti Norme, le prescrizioni delle presenti Norme prevalgono
su quelle degli elaborati grafici.
Art.3 Lettura delle simbologie grafiche
- Per la precisa definizione dei limiti e il computo delle superfici
delle zone rappresentate nelle planimetrie di PRG le dimensioni
vanno misurate includendo la metà dei segni grafici che
dividono le zone.
- Qualora un limite di zona si trovi a coincidere con un limite
di altra natura (comparto di attuazione, ecc.) le planimetrie
di PRG riportano distintamente, l'uno accanto all'altro, i diversi
simboli: il limite effettivamente da considerare per tutte le
previsioni è quello individuato dal segno grafico che delimita
le zone, mentre il limite tracciato accanto vale solo a ricordare
che una ulteriore delimitazione coincide con quella di zona.
- La cartografia del PRG costituisce riferimento probante limitatamente
alle grafie del PRG stesso, riportate nella relativa legenda;
viceversa per quanto riguarda gli edifici e le altre indicazioni
riportate nelle basi cartografiche (catastali o aerofotogrammetriche)
il PRG non costituisce certificazione della loro esatta corrispondenza
con la realtà, quanto a forma e posizioni, né della
legittima esistenza degli oggetti rappresentati.
- L’individuazione cartografica di piste ciclabili e percorsi
pedonali affiancati vincola esclusivamente i punti collegati ed
i tracciati. La mutua posizione dei due manufatti non è
pertanto vincolante
Cap.2 Rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale
e con gli altri strumenti comunali
Art.4 Recepimento del Piano Territoriale Paesistico Regionale
e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- Il PRG recepisce le prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico
Regionale (PTPR) così come specificato e integrato dal
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato
con delibera della Giunta Regionale n° 20 del 20 Gennaio 1997.
- Sulla tavole di progetto n. P5.1 e sono riportati i perimetri
delle Unità di Paesaggio indicati dal PTCP, che vengono
recepiti senza alcuna rettifica.
- Nelle tavole di progetto n. P3 e P6 sono indicati gli elementi
che compongono la dotazione ambientale e il patrimonio edilizio,
per i quali il PRG propone la tutela mediante le prescrizioni
contenute nelle planimetrie di progetto e al titolo 3 delle presenti
norme.
Art.5 Recepimento dei Piani Territoriali delle Stazioni del
Parco del Delta del Po (LR n.27/1988)
- Nelle planimetrie di PRG n. P5 sono delimitate con apposito
perimetro le Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po, ai
sensi della LR n.27/1988 ricadenti nel territorio comunale:
- Stazione "Valli di Comacchio" (Piano di Stazione adottato
l’1.7.1991, modificato e riadottata nel giugno 1997);
- Stazione "Volano - Mesola - Goro " (Piano di Stazione
adottato l’1.7.1991, modificato e riadottato nel giugno 1997);
- Stazione "Comacchio Centro Storico" (Piano di Stazione
adottato il 23.12.1993).
- All’interno dei suddetti perimetri, gli interventi sono subordinati
alla disciplina definita dal presente PRG e dai Piani Territoriali
relativi alle Stazioni stesse.
- Eventuali modifiche ai perimetri di cui al precedente c.1, conseguenti
all’approvazione regionale dei Piani Territoriali di Stazione,
devono intendersi automaticamente recepite dal presente PRG.
- Il PRG recepisce e specifica le principali prescrizioni dei
Piani Territoriali di Stazione; per quanto non esplicitamente
indicato nel PRG valgono le Norme di Attuazione e gli elaborati
grafici di detti Piani Territoriali.
- Le previsioni dei Piani Territoriali che comportano vincoli
di carattere generale e particolare, sono da recepirsi nel PRG
con le procedure di cui all’art. 21 della LR n. 47/1978 modificato
dall’art. 16 della LR n. 23/1980.
Art.6 Rapporti con altri piani e regolamenti comunali
- Oltre alle prescrizioni delle presenti Norme, le trasformazioni
urbanistiche ed edilizie all'interno del territorio comunale dovranno
rispettare le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.
- In caso di difformità fra le presenti Norme e quelle
del Regolamento Edilizio, prevalgono le presenti norme.
- Relativamente agli interventi per attività commerciali
e ai pubblici esercizi, vanno rispettate le prescrizioni di cui
ai relativi piani comunali redatti ai sensi della legislazione
in materia, ivi comprese quelle volte a limitare e specificare
le tipologie commerciali ammesse nell'ambito degli insediamenti,
nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal presente PRG.
- Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani
per le Attività Estrattive previsti dalla legislazione
regionale.
- I Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, definitivamente
approvati o convenzionati, in attesa o in corso di esecuzione,
o già completati ed attuati alla data di adozione del PRG
e i piani attuativi di iniziativa pubblica adottati alla data
di adozione del PRG, rimangono a tutti gli effetti in vigore per
il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia.
- In caso di previsioni del PRG difformi rispetto ai contenuti
di detti Piani attuativi, le previsioni del PRG sono da intendersi
operanti a far tempo dalla scadenza del periodo di validità
di tali medesimi Piani attuativi o di loro Varianti.
- Per quanto riguarda le aree cedute o da cedersi al Comune per
opere di urbanizzazione primaria e secondaria all'interno degli
strumenti attuativi preventivi attuati o in corso di attuazione
al momento dell’adozione del presente PRG, il PRG stesso ne può
prevedere un utilizzo diverso, fermo restando il rispetto delle
dotazioni minime delle aree di uso pubblico al servizio degli
insediamenti di pertinenza. In tali casi le previsioni del PRG
prevalgono su quelle dei Piani attuativi in oggetto.
- Per quanto riguarda le abitazioni e gli altri immobili realizzati
all'interno del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare rimangono
comunque in vigore per i tempi e la durata prevista i vincoli,
gli obblighi e le condizioni a suo tempo fissate a carico degli
Enti e dei soggetti assegnatari.
Art.7 Concessioni e costruzioni preesistenti in contrasto con
il PRG
- Le concessioni od autorizzazioni per opere edilizie rilasciate
anteriormente alla data di adozione del PRG, anche se in contrasto
con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro
validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati
entro i termini prefissati a norma di legge. Decorso il periodo
di validità senza che siano stati rispettati i termini
prefissati, tali concessioni ed autorizzazioni, potranno essere
prorogate secondo quanto previsto dall’art, 27 della L.R. 47/78.
- Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso
previste dal PRG, potranno subire trasformazioni soltanto per
adeguarsi alle presenti Norme, o essere soggetti ad interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, oppure ad interventi
per opere interne ai sensi dell'art. 26 della legge 28.2.1985,
n. 47 o a quelli previsti dall’art. 2 comma 60 della L 23.12.1996
n°662. Potranno essere altresì autorizzati interventi che
comportano lievi modifiche prospettiche (aperture di nuovi vani
o spostamento di quelli esistenti) a condizione che non pregiudichino
l’attuazione degli strumenti urbanistici.
Art.8 Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche
ed edilizie
- La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia può essere concessa o autorizzata se si verificano
tutte le seguenti condizioni:
- che il progetto sia conforme agli usi, agli indici urbanistici
ed edilizi, alle prescrizioni e ai vincoli previsti dal PRG;
- che il terreno sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria,
di cui all'Art. 16.
- Qualora le opere di urbanizzazione primaria non esistano o esistano
solo in parte, deve esistere l'impegno del concessionario all'esecuzione
delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento
edilizio.
- Qualora, invece, le suddette opere vengano eseguite a cura del
Comune, il concessionario deve corrispondere al Comune gli oneri
ad essi relativi:
- in base alla spesa realmente sostenuta, nel caso l'intervento
ricada in un'area soggetta a strumento attuativo preventivo;
- nei limiti fissati dalla delibera comunale sugli oneri di urbanizzazione,
nel caso di intervento edilizio diretto.
- Nei casi previsti dalle presenti Norme è inoltre richiesto
che risulti approvato lo strumento attuativo preventivo al cui
interno sia eventualmente contenuto l'intervento oggetto di richiesta
di concessione o autorizzazione.
- Per le zone agricole le condizioni di urbanizzazione necessarie
per il rilascio di concessioni sono limitate alla presenza di:
strada di accesso, rete di distribuzione di acqua, energia elettrica,
rete fognante pubblica o, in alternativa, un idoneo sistema privato
di depurazione degli scarichi.
Cap.3 Definizioni
Art.9 Parametri urbanistici e edilizi
1 - Superficie territoriale (ST)
- La superficie territoriale è la superficie complessiva
di un comparto urbanistico di attuazione (Art. 101), comprendente
le aree pubbliche e di uso pubblico nella misura e/o nella ubicazione
indicata nelle planimetrie del PRG e nelle presenti norme, compresa
la viabilità esistente e di PRG, quando indicata. Ad essa
si applica l'indice di utilizzazione territoriale UT, l’indice
di fabbricabilità territoriale IT o altro parametro edilizio
stabilito dalle norme di piano o dal Regolamento Edilizio.
- La superficie territoriale comprende al suo interno:
- la superficie per opere di urbanizzazione primaria,
- la superficie per opere di urbanizzazione secondaria specificamente
previste dal PRG all’interno del comparto;
- la superficie fondiaria;
- l’eventuale viabilità esistente e di PRG.
- Inoltre, ove del caso, può comprendere, al suo interno:
- la superficie sottoposta a particolari vincoli di rispetto.
2 - Superficie fondiaria (SF)
- La superficie fondiaria SF è la superficie di un
lotto direttamente destinato o destinabile all’uso edificatorio,
oppure di un lotto su cui già insistono edifici, al netto
di eventuali superfici individuate per opere di urbanizzazione
primaria, secondaria indicate dagli strumenti urbanistici - generali
e di dettaglio - preliminarmente all’esecuzione del progetto.
Ad essa si applica l’indice di utilizzazione fondiaria UF o l’indice
di fabbricabilità fondiaria IF, o altro parametro edilizio
stabilito dagli strumenti urbanistici.
3 - Superficie Minima d’intervento (SM)
- La superficie minima d'intervento SM è la
minima ST oppure la minima SF stabilita dagli strumenti urbanistici
i come necessaria per la realizzazione di un intervento urbanistico
o edilizio.
4 - Indice di utilizzazione territoriale (UT)
- E’ il rapporto tra la superficie utile lorda (SU) degli edifici,
esistenti e di progetto, e la superficie territoriale del comparto
di attuazione. Esso indica pertanto la superficie utile (SU) massima
costruibile per ogni metro quadro di superficie territoriale (ST)
ed è definito mediante la formula: UT = SU/ST (mq/mq)
5 - Indice di utilizzazione fondiaria (UF)
- E’ il rapporto tra la superficie utile lorda (SU) dell'edificio,
esistente o di progetto, e la superficie fondiaria del lotto edificabile.
Esso indica pertanto la superficie utile (SU) massima costruibile
per ogni metro quadro di superficie fondiaria (SF) ed è
definito mediante la formula: UF = SU/SF (mq/mq).
5.1 - Indice di edificabilità territoriale (IT)
1. Esprime il volume massimo (Vc) costruibile per ogni metro quadro
di Superficie territoriale (ST) mediante la formula IT= Vc/ST (mc/mq).
5.2 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)
1. Esprime il volume massimo (Vc) costruibile per ogni metro quadro
di Superficie fondiaria (SF) mediante la formula IF= Vc/SF (mc/mq).
6 - Carico urbanistico (CU)
- Si definisce carico urbanistico CU di un insediamento, l’insieme
delle esigenze urbanistiche che questo determina in ordine alle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed in ordine alla
dotazione di parcheggi privati; tale CU si valuta applicando i
relativi standards delle opere di urbanizzazione e dei parcheggi
pubblici e privati alle dimensioni ed alle destinazioni d’uso
previste nell’insediamento stesso.
- E’ pertanto aumento del CU, l’aumento dei parametri
dimensionali e/o del numero di unità immobiliari; come
pure il cambio della destinazione d’uso rispetto alla classificazione
degli usi urbanistici, quando ciò comporta l’aumento delle
esigenze di cui al precedente comma 1.
- Salvo diversa specifica indicazione degli strumenti urbanistici,
il cambio di destinazione d’uso fra le funzioni residenziali (a.1
ed e.7) e gli usi terziari diffusi (b.1.1) non è considerato
aumento di CU.
7 - Potenzialità edificatoria (PE)
- Si definisce potenzialità edificatoria PE di un’area
la quantità edilizia massima edificabile, trasformabile
o conservabile - consentita dalla completa applicazione dei parametri
urbanistico-edilizi stabiliti per quell’area dagli strumenti urbanistici
. Essa può essere espressa in superficie o in volume, definiti
come nel R.E e nelle N.T.A, oppure in altra corrispondente unità
di misura definita dagli strumenti urbanistici stessi.
- La completa applicazione dei parametri urbanistico-edilizi
degli strumenti vigenti su di un’area, ne esclude ogni ulteriore
applicazione indipendentemente da frazionamenti e passaggi di
proprietà successivi.
- Ai fini del calcolo della PE di un’area, non vengono presi
in considerazione i frazionamenti che determinino una PE maggiore
di quella consentita dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti
al momento del frazionamento stesso, o comunque che siano stati
effettuati in contrasto con le suddette norme.
8 - Superficie per standard urbanistici (SS)
- E’ la superficie delle aree destinate al soddisfacimento degli
standards urbanistici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
di cui all’art.19 quali aree a verde di urbanizzazione primaria
o per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
- Per SS si intendono aree che, salvo diversa indicazione del
PRG, devono essere sistemate con manto erboso, essenze arbustive
ed arboree secondo quanto previsto agli art. 93 e 94 delle presenti
norme, nonché con attrezzature per la fruizione, il riposo,
la ricreazione, il gioco. Esse possono comprendere percorsi pedonali
e ciclabili che percorrono le aree a verde; mentre non sono computabili
come SS aiuole spartitraffico, marciapiedi e aree sistemate a
verde o alberate lungo le strade di larghezza inferiore a m. 5.
9 - Superficie utile lorda (SU)
- La SU è la somma delle superfici di tutti i piani fuori
ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali.
- Sono esclusi dal calcolo della SU:
- i lastrici solari non accessibili oppure di uso comune di nuova
realizzazione; i manufatti legittimamente esistenti alla data
di adozione delle presente variante, potranno essere chiusi con
tamponamenti e/o coperture solo per la parte di SU non eccedente
l’ UF massimo previsto per la zona;
- le scale e le rampe interne di uso collettivo, con i relativi
pianerottoli intermedi, e con quelli di arrivo se di distribuzione
a più unità immobiliari;
- i vani ascensore e montacarichi e relativi locali macchine;
- i balconi, le logge, i terrazzi, di nuova realizzazione che
abbiano una sporgenza o una profondità non superiore a
mt. 2.50 misurati dal filo esterno delle murature. Nel caso di
profondità o sporgenza maggiore di mt. 2.50 tutta la superficie
verrà conteggiata per la determinazione della SU .
I manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione delle
presente variante, che presentino profondità o sporgenza
superiore ai suddetti limiti, potranno essere chiusi con tamponamenti
e/o coperture solo per la parte di SU non eccedente l’ UF massimo
previsto per la zona;
- gli spazi aperti di collegamento, quali portici e gallerie,
quando sono vincolati con servitù permanente di pubblico
passaggio, registrata e trascritta;
- i porticati, le pensiline, le tettoie costruite in aderenza
ai fabbricati, di nuova realizzazione che abbiano una sporgenza
o una profondità non superiore a mt. 2.50 misurati dal
filo esterno delle murature. Nel caso di profondità o sporgenza
maggiore di mt. 2.50 tutta la superficie verrà conteggiata
per la determinazione della SU . I manufatti legittimamente
esistenti alla data di adozione delle presente variante, che presentino
profondità o sporgenza superiore ai suddetti limiti, potranno
essere chiusi con tamponamenti e/o coperture solo per la parte
di SU non eccedente l’ UF massimo previsto per la zona; nelle
nuove costruzioni potranno essere realizzati in aderenza al fabbricato,
escludendoli dal calcolo della SU, porticati, pensiline e tettoie
purché di superficie inferiore al 50% della SC del fabbricato
principale a condizione che vengano edificati a una distanza minima
dai confini pari a m 2.50 e siano provvisti di copertura a falda
inclinata non praticabile.
- pergolati, chioschetti, gazebo, tettoie, di modeste dimensioni
ed altre simili costruzioni leggere da giardino, complementari
ed ornamentali, purché a carattere pertinenziale con superficie
inferiore al 25% della superficie scoperta ;
- le superfici del tutto e permanentemente scoperte, anche se
attrezzate per attività sportive e ricreative, comprese
le piscine, purché a carattere pertinenziale;
- gli spazi di alloggiamento di impianti tecnologici e dei relativi
serbatoi .
- le autorimesse interrate (si considerano tali quelle che hanno
l’intradosso del solaio non emergente oltre mt 0,60 rispetto alla
quota media del terreno sistemato e comunque rispetto alla quota
del colmo stradale e/o aree pubbliche limitrofe) pertinenziali
con altezza H < 2,50, eccedenti lo standard minimo di cui alla
Tabella dell'Art. 19 e/o realizzate ai sensi dell' Art.9 della
L.122/89, o al fine di realizzare spazi verdi non pavimentati
su almeno i 2/3 della Superficie scoperta dell'area di pertinenza
dell'edificio.
- i sottotetti agibili per la parte di altezza inferiore a mt.1,80
- Non costituiscono superficie utile le scale esterne purché
prive di qualsiasi tipo di tamponamento;
10 - Superficie Coperta (SC)
- E' costituita dalla proiezione orizzontale dei fili esterni
delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluso quelli
sotto il livello del suolo, compresi i volumi aggettanti. Sono
esclusi i balconi, le logge, i terrazzi, che abbiano una sporgenza
o una profondità non superiore a mt. 2,50 misurati dal
filo esterno delle murature. Nel caso di profondità o sporgenza
maggiore di mt. 2,50 tutta la superficie verrà conteggiata
per la determinazione della SC ;
- Non costituiscono superficie coperta i cornicioni, le sporgenze
dei tetti in genere e le pensiline con sbalzo minore di m 2.50
e m 5.00 per le attività commerciali e produttive.
- Non costituiscono superficie coperta i vani ascensori realizzati
in adempimento alla legislazione vigente in materia di superamento
ed eliminazione delle barriere architettoniche.
- Non costituiscono superficie coperta i porticati, le pensiline
e le tettoie costruite in aderenza ai fabbricati che abbiano una
sporgenza o una profondità non superiore a m 2.50 misurati
dal filo esterno delle murature. Nel caso di profondità
o sporgenza maggiore di m 2,50 tutta la superficie verrà
conteggiata per la determinazione della SC ;
- Non costituiscono superficie coperta le scale esterne purché
prive di qualsiasi tipo di tamponamento;
- Non costituiscono superficie coperta pergolati, chioschetti,
gazebo, tettoie, di modeste dimensioni ed altre simili costruzioni
leggere da giardino, complementari ed ornamentali, purché
a carattere pertinenziale con superficie inferiore al 25% della
superficie scoperta.
- Nelle nuove costruzioni, in alternativa a quanto specificato
al precedente comma 4, potranno essere realizzati in aderenza
al fabbricato, escludendoli dal calcolo della SC, porticati, pensiline
e tettoie purché di superficie inferiore al 50% della SC
del fabbricato principale a condizione che vengano edificati a
una distanza minima dai confini pari a m 2.50 e siano provvisti
di copertura a falda inclinata non praticabile.
11 - Rapporto di Copertura (RC)
- E’ il rapporto massimo fra la superficie coperta (SC) e la superficie
fondiaria (SF) espresso in percentuale di SC rispetto a SF.
12 - Sagoma (S)
- La sagoma di un edificio è la figura solida definita
dai vari piani - verticali, orizzontali e inclinati - che contengono
tutte le facce esterne dell’edificio stesso ; sono esclusi
i corpi aggettanti che costituiscono un semplice motivo architettonico,
i cornicioni e gli spioventi. Sono inoltre esclusi i balconi e
le pensiline e porticati con sporgenza inferiore a m 2.50 misurata
dal filo esterno delle murature.
- Non si considerano variazioni della sagoma modeste modifiche
delle coperture tese a riordinare più falde allo scopo
di evitare salti di falda o frammentazione delle falde oppure
a formare pendenze adeguate.
13 - Involucro (I)
- Si definisce involucro totale degli spazi chiusi di un edificio
la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non piane)
che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi dell'edificio.
L'involucro totale è quindi definito in analogia alla sagoma
totale, ma non comprende gli spazi aperti coperti.
- Si definisce involucro fuori terra, o semplicemente involucro
(I), la figura geometrica costituita dall'involucro totale, escludendo
da questa i piani interrati.
14 - Altezza delle fronti (HF)
- L’altezza delle fronti è data per ogni fronte dalla differenza
tra la quota del marciapiede, ovvero la quota della linea di stacco
dell’edificio nella sua configurazione finale ( nel caso di terreno
inclinato lungo il fronte si considera la quota media ) e la più
alta delle seguenti quote, con esclusione dei manufatti tecnologici :
- intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina
SU ;
- linea di gronda ( per gli edifici con copertura inclinata fino
a 45° ;
- linea di colmo ( per gli edifici con copertura inclinata oltre
45° ;
- sommità del parapetto in muratura piena per gli edifici
con copertura piana.
Porzioni di fabbricati aventi HF diversa vengono conteggiate separatamente
per parti autonome.
- Per fronte di un edificio si intende la superficie piana (o
curva) definita dai vari spigoli - verticali, orizzontali e inclinati
- che delimitano una faccia esterna dell’elevazione dell’edificio
stesso, senza tenere conto di quegli incassi e di quegli aggetti
(e di altre modeste irregolarità) che costituiscono un
semplice motivo architettonico, come pure di pensiline a sbalzo,
cornicioni e spioventi.
15 - Altezza massima del fabbricato (H)
- E’ l'altezza massima tra quelle delle varie fronti (HF).
- Sono esclusi dai limiti di altezza i corpi tecnici, quali tralicci
per le linee elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche,
ciminiere, silos, volumi tecnici degli ascensori, terminali di
scale, camini, locali per impianti tecnologici, antenne, campanili
e strutture similari, elementi decorativi.
- L'altezza calcolata alla linea di gronda nei casi previsti per
le zone A è l'altezza dell'edificio calcolata alla sua
gronda più alta; in caso di copertura piana questa va determinata
all'intradosso del solaio di copertura.
16 - Indice di Visuale libera (VL)
- L’indice di visuale libera VL di un fronte edilizio è
il rapporto tra la distanza D del fronte stesso dai confini di
proprietà, di zona (con esclusione delle fasce di rispetto),
dai cigli stradali, dai fronti dello stesso o di altro edificio
e la sua altezza HF. Risulta pertanto espresso dalla seguente
formula:
VL = D/HF
- In corrispondenza degli angoli del fabbricato le linee che individuano
le zone di visuale libera relative ai due fronti si raccordano
con linea retta.
17 - Volumi accessori (Va)
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.l della LR n.46/88 sono
volumi accessori quelli che non concorrono alla formazione della
SU, come definita dal presente articolo.
18 - Volumi tecnici (Vt)
- Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione
del calcolo della SU ammissibile e della SC ammissibile, quelli
strutturalmente necessari a contenere i serbatoi idrici, le extracorse
degli ascensori e terminali di scale, i vespai, quelli necessari
a contenere ed a consentire l'accesso a parti di impianti tecnici
(idrico, termico, televisivo, di ventilazione, di condizionamento,
di canalizzazioni, elettrico, ecc.). Sono considerati tali anche
le centrali termiche, le cabine elettriche, i camini e le canne
fumarie, i locali pompe. Quanto sopra è da intendersi nei
limiti e nel rispetto delle condizioni poste dalla Circolare Ministeriale
n.2474 del 31.1.1973.
19 - Volume del fabbricato (V)
- Il volume di una unità edilizia o immobiliare è
il prodotto delle SU dei vari piani che lo compongono moltiplicate
per le relative altezze di piano. A tal fine si intende per altezza
di piano la differenza tra la quota di pavimento di ogni piano
misurata da pavimento a pavimento. Per l’ultimo piano dell’edificio
si misura dal pavimento all’intradosso della struttura di copertura.
L’altezza viene misurata all’intradosso delle travi o delle capriate
a vista quando il loro interasse è minore o uguale a m
0.40.
- Per il piano sottotetto l’altezza di piano è l’altezza
media calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto
la cui altezza supera m 1.80 per la relativa superficie
20 - Distanze e allineamenti
- La distanza D di un edificio, da un altro edificio o da un confine
considerato, è la misura, sul piano orizzontale, della
congiungente i due punti più vicini, posti rispettivamente
sul perimetro della SC dell’edificio stesso, e su quello della
SC dell’altro edificio oppure sul confine considerato.
- Ai fini della misura della D, non si tiene conto delle recinzioni
e delle strutture leggere da giardino che non configurino SU.
- Nel caso di pareti prospicienti, la D è la misura minima
relativa all’affacciamento diretto della veduta più svantaggiata.
- Le distanze (D) si misurano a partire dal perimetro della superficie
coperta del fabbricato.
- Nel caso di soprelevazioni si considera la superficie coperta
proiettata su un piano orizzontale coincidente con il piano di
spicco della sopraelevazione.
- Due pareti si intendono antistanti quando la perpendicolare
condotta da un punto qualunque di una delle due pareti incontra
la parete opposta ; tale condizione può essere riferita
alle intere pareti o a una porzione di esse.
- Le distanze da rispettare nell’attività di costruzione
e/o trasformazione delle opere edilizie, misurate secondo quanto
previsto ai commi precedenti, sono fissate dalle norme di zona.
- La distanza fra i fronti di uno stesso edificio non potrà
produrre un indice VL<0.5 riferito alla maggiore HF. Tale limite
non si applica in caso di pareti cieche, prive di vedute, o che
si fronteggiano per meno di m 3.00.
- In caso di pareti cieche o comunque prive di vedute la distanza
fra i fronti di due edifici ricadenti nella stessa proprietà,
non potrà essere inferiore a m 3.00
- In ogni caso non si considerano influenti, ai fini della determinazione
del distacco fra pareti, porzioni di edifici già esistenti
aventi altezza inferiore a m 3,00, misurata dalla quota del terreno
esistente al colmo del tetto.
- La distanza minima fra balconi frontistanti ricadenti nell'ambito
della stessa proprietà non potrà comunque essere
inferiore a m 3,00.
- La disciplina sulle distanze (che comunque non potranno essere
inferiori ai minimi dettati dal Codice Civile) è di competenza
delle norme comunali e non si applica:
- ai manufatti di modesta entità per impianti tecnologici
al servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici,
cabine di decompressione della rete del gas, nicchie per contatori
e simili);
- ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi
e relative rampe, scale mobili e simili);
- alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebi, pensiline
di attesa, cabine, opere artistiche e simili);
- agli interventi su edifici esistenti per realizzare ascensori
atti al superamento delle barriere architettoniche;
- alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, voliere aperte
e simili;
- agli interventi su edifici esistenti per realizzare una coibentazione
a cappotto sulle pareti esterne qualora comporti un ispessimento
delle murature purché supportato da soluzioni tecnologiche
documentabili;
- agli interventi su edifici esistenti per realizzare scale antincendio
e/o di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- a gradini e/o scivoli atti a superare un dislivello non superiore
a ml. 1,00, tra piano di campagna e il piano di calpestio del
1° solaio fuori terra.
- Nel caso di edifici preesistenti, costruiti a muro cieco su
confine o nei casi previsti negli strumenti urbanistici di attuazione
con previsioni planivolumetriche, le nuove costruzioni possono
essere edificate in aderenza, anche con altezze superiori o inferiori
a quelle esistenti, nei limiti di H previsti dal PRG.
- Nel caso di due o più lotti contigui, la costruzione
in aderenza, con intervento edilizio diretto, è concessa
a condizione che sia presentato, in accordo tra i proprietari,
un progetto unitario, da approvarsi dal Sindaco previo parere
della C.E.
- Nel caso di edifici prospicienti strade pubbliche esistenti,
il distacco, calcolato applicando l'indice relativo, va riferito
al confine stradale, anche se non coincidente con il confine di
proprietà. In ogni caso vanno rispettati gli eventuali
allineamenti fissati dal PRG
- E' comunque facoltà del Sindaco prescrivere motivatamente
nuovi allineamenti. Non concorrono a determinare l'allineamento
i balconi, le pensiline, le scale esterne, purché di larghezza
inferiore a ml. 1,30 e gli ascensori.
21 - Unità edilizia
- Si definisce come "unità edilizia" un’entità
composta da edifici, costruzioni e aree scoperte di pertinenza
legate da complementarietà funzionale.
- L’"unità edilizia" può perciò
comprendere uno o più dei seguenti elementi:
- uno o più edifici "principali", a qualunque
funzione siano essi destinati;
- uno o più eventuali edifici "annessi", anche
separati dagli edifici "principali", utilizzati con
funzioni accessorie e di servizio strettamente legate agli usi
di tali edifici "principali", quali magazzini e depositi,
garages, locali di disbrigo e di servizio;
- eventuali aree scoperte di pertinenza in continuità fisica
con gli edifici "principali" e con funzioni accessorie
e di servizio strettamente legate agli usi di tali edifici "principali",
quali cortili, giardini, piazzali di manovra e aree di parcheggio.
22 - Ingombro massimo dell’edificio (I)
- Si definisce "ingombro massimo dell’edificio" quella
parte di superficie d’intervento, indicata nelle planimetrie,
entro la quale deve essere collocata la sagoma degli edifici,
così come definita al p. 12 del presente articolo.
23 - Campo edificatorio (CE)
- Si definisce "campo edificatorio" quella parte della
superficie territoriale ST entro la quale vanno collocati i volumi
edilizi consentiti dall’UT relativa ai comparti di attuazione
indicati nelle planimetrie di progetto.
Cap.4 Destinazioni d’Uso
Art.10 Criteri generali relativi alle Destinazioni d’Uso
- Le destinazioni d'uso previste o consentite per le costruzioni
nelle diverse zone del territorio di cui al titolo II sono definite
attraverso combinazioni ed eventuali specificazioni dei tipi di
uso elencati nel successivo art.11. Per i diversi ambiti del territorio
comunali indicati negli elaborati grafici del PRG e nelle presenti
norme, può essere indicata la percentuale minima o massima
di uno o più usi, di cui deve essere garantita la realizzazione.
- L'elenco delle destinazioni d'uso di cui al successivo articolo
non deve essere considerato esaustivo. Qualora si presenti la
necessità di costruire edifici od organizzare insediamenti
con la presenza di usi non specificamente previsti dalle presenti
norme, l’ Amministrazione Comunale con motivata deliberazione
della G.C. procederà per analogia, assimilando i suddetti
usi a quelli aventi analoghi effetti sul territorio e l’ambiente,
sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e la circolazione,
con particolare riferimento alla necessità di parcheggi.
- L'elenco delle destinazioni d’uso serve come riferimento:
- per l'indicazione degli usi previsti (ed eventualmente degli
usi consentiti solo in quanto preesistenti) in ciascuna zona individuata
dal PRG;
- per l'indicazione dei requisiti urbanistici necessari per l'autorizzazione
di un determinato uso (standards di parcheggi privati, standards
di parcheggi pubblici e di verde pubblico);
- per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione.
- L'uso legittimamente in essere di una unità immobiliare
è quello che risulta dalla più recente concessione
o autorizzazione successiva alla data di entrata in vigore della
LR n. 46/1988 (26/11/1988), oppure, in mancanza, dal più
recente documento (licenza, concessione, autorizzazione, certificato
catastale o altro atto) avente data certa e anteriore.
Art.11 Categorie di Destinazioni d’Uso
A) Funzione abitativa
a1 Residenza. Comprende ogni tipo di abitazione privata con
i relativi servizi ed accessori, privati e condominiali; ad esso
sono assimilati anche i locali per attività lavorative a
domicilio e connesse con l'abitazione, purché abbiano un
carattere compatibile e non eccedano i 30 mq. o il 30% della SU
destinata alla permanenza delle persone. In tale uso, ogni singolo
alloggio dovrà avere una SU, destinata alla permanenza delle
persone, non inferiore a mq.45 e dovrà essere fornito di
tutti gli allacciamenti alle opere di urbanizzazione primaria nonché
di impianto di riscaldamento. Sono esclusi gli alloggi per i quali
è dimostrabile l’esistenza alla data di adozione della presente
variante.
a2 Residenze collettive. L’uso comprende collegi, convitti,
conventi, seminari, studentati e simili,
a3 Residenze speciali. L’uso comprende case di riposo, case
protette, ospizi, comunità-alloggio e simili destinati all’assistenza
socio-sanitaria Sono compresi in tale uso gli alberghi destinati
prevalentemente all’assistenza degli anziani in condizione di autosufficienza
o di parziale autosufficienza. Tali strutture perseguono i seguenti
obiettivi: offrire occasioni di vita comunitaria e disponibilità
di servizi generali per l’aiuto nelle attività quotidiane,
offrire stimoli e possibilità ricreative o di mantenimento
e riattivazione.
B) Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e simili
B1 Funzioni direzionali
b1.1 direzionale diffuso e non specializzato. L’uso comprende
funzioni terziarie che non comportino un elevato carico urbanistico
per generazione e attrazione di movimenti quali: studi professionali,
ambulatori, agenzie di intermediazione, filiali di banche e assicurazioni,
e piccoli uffici in genere; non ricadenti nella successive categorie
"b.1.2". Tale uso è ammesso qualora occupino non
oltre il 50% della SU di unità edilizie nelle quali siano
presenti altri usi e comunque non superiore a 200 mq.
b1.2 direzionale specializzato. Comprende funzioni terziarie
comportanti un elevato carico urbanistico, per generazione e attrazione
di movimenti, quali: sedi direzionali di enti, istituti e imprese,
pubbliche o private; attività bancarie, finanziarie, assicurative,
amministrative; strutture congressuali, sedi fieristiche permanenti,
e simili.
L’uso b.1.2 si configura nei seguenti casi
- quando una delle attività suddette, considerata singolarmente,
interessi una SU superiore a 200 mq.;
- quando più attività suddette, nella medesima unità
edilizia, interessano complessivamente una SU superiore a 1000
mq.
In tale uso è ammessa la presenza di uno o più
alloggi per il titolare e/o il personale di custodia che occupino
una SU massima complessiva di 300 mq e comunque non più del
10% della SU destinata alle attività insediate.
B2 Funzioni commerciali
b2.1 Esercizi di vicinato: esercizi commerciali per la vendita
di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita
inferiore a mq 2501; ad esso sono assimilate anche mostre
ed esposizioni non comportanti vendita diretta.
b2.2
Medio piccole strutture di vendita: esercizi commerciali per la
vendita di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie
di vendita superiore a mq 250 e non superiore a mq 1500
In tale uso sono compresi uno o più alloggi funzionali alla
conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla
somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere
i 200 mq e non potrà essere superiore al 50% della superficie
destinata all’uso commerciale . Gli alloggi saranno legati
all’uso commerciale con vincolo trascritto alla conservatoria dei
registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente
dall’immobile principale
b2.3 Medio grandi strutture di vendita non alimentari: esercizi
commerciali per la vendita di prodotti non alimentari aventi superficie
di vendita superiore a mq 1500 e non superiore a mq 2500. In tale
uso sono compresi uno o più alloggi funzionali alla conduzione
dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla somma delle
superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere i 200 mq
e non potrà essere superiore al 50% della superficie destinata
all’uso commerciale . Gli alloggi saranno legati all’uso commerciale
con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari
e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile principale.
b2.3.1 Medio grandi strutture di vendita alimentari: esercizi commerciali
per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie
di vendita superiore a mq 1500 e non superiore a mq 2500. In tale
uso sono compresi uno o più alloggi funzionali alla conduzione
dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla somma delle
superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere i 200 mq
e non potrà essere superiore al 50% della superficie destinata
all’uso commerciale . Gli alloggi saranno legati all’uso commerciale
con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari
e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile principale
b2.4 Grandi strutture di vendita non alimentari: esercizi commerciali
per la vendita di prodotti non alimentari aventi superficie di vendita
superiore a mq 2500. In tale uso sono compresi uno o più
alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva
risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà
eccedere i 200 mq e non potrà essere superiore al 50% della
superficie destinata all’uso commerciale . Gli alloggi saranno
legati all’uso commerciale con vincolo trascritto alla conservatoria
dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente
dall’immobile principale
b.2.4.1 Grandi strutture di vendita alimentari: esercizi commerciali
per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie
di vendita superiore a mq 2500. In tale uso sono compresi uno o
più alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ;
la SU complessiva risultante dalla somma delle superfici di ciascun
alloggio non potrà eccedere i 200 mq e non potrà essere
superiore al 50% della superficie destinata all’uso commerciale .
Gli alloggi saranno legati all’uso commerciale con vincolo trascritto
alla conservatoria dei registri immobiliari e non potranno essere
trattati separatamente dall’immobile principale
b2.5 Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione,
come definiti dalla legislazione vigente in materia; alla funzione
di distribuzione carburanti può essere associata la vendita
di accessori e articoli per gli autoveicoli, servizi di lavaggio
e di assistenza ai veicoli, pubblici esercizi per la somministrazione
di alimenti e/o bevande.
b2.6 Pubblici esercizi. Sono compresi in tale uso ristoranti,
pizzerie, osterie, trattorie, bar, pub, pianobar e discopub ;
sono esclusi locali quali discoteche e attività rumorose
o con alto concorso di pubblico. Fanno parte dell'uso gli spazi
destinati al pubblico e gli spazi di servizio, gli spazi tecnici
e di magazzino.
b2.7 Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in
mercati rionali, ai sensi della l. 28/3/1991 n. 112, art. 1 comma
2 lettere a) e b), e comma 3.
b2.8 Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso;
comprende edifici e aree adibite allo stoccaggio temporaneo di merci
per lo svolgimento di attività commerciali all'ingrosso.
Sono compresi in tale uso magazzini, depositi frigoriferi e strutture
assimilabili purché non siano connessi ad altra attività
produttiva, con i relativi uffici e spazi di esposizione. Nell'uso
sono compresi anche i relativi spazi tecnici, di supporto e di servizio
In tale uso sono compresi uno o più alloggi funzionali alla
conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla
somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere
i 200 mq e non potrà essere superiore al 50% della superficie
destinata all’uso commerciale . Gli alloggi saranno legati
all’uso commerciale con vincolo trascritto alla conservatoria dei
registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente
dall’immobile principale
B3 Funzioni artigianali di servizio
L’uso comprende strutture compatibili con contesti urbani a carattere
residenziale o misto che occupino una superficie utile lorda SU
non superiore a mq 300 per ogni esercizio ; qualora la singola
attività occupi una superficie maggiore di mq 300 essa ricade
fra le funzioni disciplinate dal successivo punto c1
b3.1 Servizi per la persona. L’uso comprende funzioni volte
al soddisfacimento di esigenze individuali quali: la confezione
e riparazione di indumenti, calzature e altri accessori personali,
la cura della persona (barbieri, parrucchieri, estetisti e simili),
ed altre funzioni assimilabili.
b3.2 Servizi per la casa. L’uso comprende laboratori e spazi
per la riparazione, manutenzione e/o sostituzione di impianti, condutture,
infissi, finiture, elettrodomestici, suppellettili domestiche e
simili, quali laboratori di falegname, fabbri, idraulici, elettricisti
e simili.
b3.3 Altri servizi. L’uso comprende laboratori e officine destinati
ad attività di servizio compatibili con un contesto urbano
a carattere prevalentemente residenziale, ad esclusione di quelle
indicati agli usi b3.1 e b3.2. I requisiti di compatibilità
debbono essere accertati dalle autorità competenti e sono
definiti come segue:
- assenza di rischi di incendio o scoppio che possano coinvolgere
il contesto;
- assenza di emissioni di radiazioni;
- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1/3/1991-Tabella
2, per le aree II (prevalentemente residenziali), o per le aree
III (miste);
- assenza di produzione di rifiuti tossici o nocivi;
- emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard
definiti dall'ente gestore della rete fognante;
- emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative
vigenti e che inoltre non creino disturbo alla popolazione.
- Assenza di emissioni assoggettabili al DPR 203/88.
B4 Funzioni di servizio di interesse generale
b4.1 attrezzature per servizi sociali di base. L’uso comprende
gli spazi, gli edifici e le aree ove vengono erogati alla generalità
della popolazione di un comune o frazione o quartiere i servizi
civili, sociali, assistenziali, religiosi, scolastici e ricreativi
di base. Ai fini urbanistici si suddividono nei seguenti sotto tipi:
- attrezzature e spazi di interesse comune: sedi del Comune e
degli organi di decentramento sub-comunali, servizi amministrativi,
socio-assistenziali, previdenziali, culturali, sedi di forme associative
di base (sindacali, economiche, categoriali, politiche), servizi
per le imprese e simili;
- attrezzature religiose: luoghi per l'esercizio pubblico dei
culti, nonché per attività formative, culturali,
ricreative e socio-assistenziali integrate con le finalità
religiose.
- scuole dell'obbligo e per i servizi pre-scolastici: asili nido,
scuole materne e scuole dell'obbligo e relativi spazi e attrezzature;
servizi sportivi, culturali e ricreativi esclusivamente o prevalentemente
dedicati all'utenza scolastica.
- attrezzature e spazi per lo svago e il riposo: comprendono le
aree a verde e a parco e le relative attrezzature e opere di arredo.
b4.2 attrezzature sanitarie. L’uso comprende ospedali, case
di cura e ambulatori aventi una SU superiore a 200 mq; stabilimenti
di fisioterapia, elioterapia e simili, ivi comprese le funzioni
ricettive e i pubblici esercizi direttamente integrati in esse;
b4.3 attrezzature culturali: comprendono strutture museali ed
espositive, biblioteche, mediateche cinema, teatri e simili. In
tale uso è compresa l’eventuale presenza di usi b2.1 e b2.6
purchè la loro SU non superi il 10% della SU complessiva
b4.4 Istruzione superiore ed universitaria. L’uso comprende
le scuole, pubbliche o private, superiori all'obbligo, i centri
di formazione professionale, le sedi universitarie e per la formazione
post universitaria, gli enti e i centri di ricerca connessi con
l'istituzione universitaria;
b4.5 attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero. L’uso
comprende, sale da ballo, discoteche, parchi giochi, sale giochi
e altre strutture simili destinate prevalentemente ad una funzione
di intrattenimento. Sono compresi eventuali pubblici esercizi interni
nonché un alloggio di custodia di SU non superiore a 200
mq nel caso di interventi con SU complessiva destinata all’uso superiore
a 2000 mq;
b4.6 attrezzature e impianti sportivi di interesse generale.
L’uso comprende edifici, strutture e aree attrezzate destinate all’esercizio
della pratica sportiva aperte alla fruizione pubblica, quali: palestre,
piscine, palazzetti dello sport, impianti diversi con coperture
fisse o smontabili e simili. Sono compresi eventuali pubblici esercizi
interni nonché un alloggio di custodia di SU non superiore
a 200 mq ;
b4.7 attrezzature e impianti sportivi specializzati: L’uso comprende
strutture e aree specificamente attrezzate per l’esercizio di particolari
pratiche sportive, lo svolgimento di competizioni, manifestazioni
e spettacoli sportivi.
In tale uso è ammessa la presenza di servizi strettamente
funzionali allo svolgimento della pratica sportiva ; sono compresi
eventuali pubblici esercizi interni nonché un alloggio di
custodia di SU non superiore a 200 mq ;
b4.8 attrezzature e impianti per gli sport nautici. Sono comprese
in tale uso le attrezzature per il rimessaggio e ricovero di natanti
da diporto, caratterizzate da un uso turistico-ricreativo, con caratteristiche
anche integrative delle strutture portuali propriamente dette. Sono
altresì compresi gli approdi e le strutture propriamente
portuali comprendenti specchi acquei e servizi a terra atti a garantire
l'ormeggio in sicurezza ed un'adeguata assistenza tecnica e turistica.
b4.9 Stabilimenti balneari. Sono comprese in tale uso le costruzioni
temporanee ad uso balneare, legittimamente in essere alla data di
adozione del PRG e/o realizzate in attuazione del Piano dell'Arenile
ai sensi dell’ Art. 33 LR 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
C) Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili
c1 artigianato produttivo e di servizio. L’uso comprende strutture
compatibili con contesti urbani a carattere residenziale o e che
occupino una SU superiore a 300 mq per esercizio. I requisiti di
compatibilità debbono essere accertati dalle competenti autorità
e vengono definiti come segue:
- assenza di rischi industriali di incendio o scoppio che possano
coinvolgere il contesto;
- assenza di emissioni di radiazioni;
- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1/3/1991-Tabella
2, per le aree II (prevalentemente residenziali), o per le aree
III (miste);
- assenza di produzione di rifiuti tossici o nocivi;
- emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard
definiti dall'ente gestore della rete fognante;
- emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative
vigenti e che inoltre non creino disturbo alla popolazione.
- Assenza di emissioni assoggettabili al DPR 203/88.
In tale uso è compresa l’eventuale presenza di uno o più
alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva
risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà
eccedere i 250 mq e non potrà essere superiore al 50% della
superficie destinata all’uso produttivo . Gli alloggi saranno
legati all’uso produttivo con vincolo trascritto alla conservatoria
dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente
dall’immobile principale.
c2 Manifatturere industriali e artigianali. L’uso comprende
destinazioni d’uso che richiedono edifici, strutture, impianti tecnologici
e aree specificamente adibite alle esigenze di un processo produttivo,
nonché le funzioni terziarie interne all'impresa, complementari
al processo produttivo, quali: ricerca, progettazione e sperimentazione;
confezionamento, imballaggio, immagazzinamento e stoccaggio; esposizione,
commercializzazione; assistenza tecnica alla clientela. In tale
uso è compresa l’eventuale presenza di uno o più alloggi
funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva
risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà
eccedere i 250 mq e non potrà essere superiore al 25% della
superficie destinata all’uso produttivo . Gli alloggi saranno
legati all’uso produttivo con vincolo trascritto alla conservatoria
dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente
dall’immobile principale.
c3 Manifatture industriali o artigianali del settore agroalimentare,
itticolo e conserviero. L’uso comprende destinazioni d’uso che richiedono
edifici, impianti, strutture tecnologiche e aree specificamente
adibite alla raccolta, conservazione, trasformazione, confezione,
commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici itticoli e
loro derivati, incluse le funzioni terziarie interne all'impresa
complementari al processo produttivo. Comprende inoltre le funzioni
di approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari
alla produzione agricola e itticola. In tale uso è compresa
l’eventuale presenza di uno o più alloggi funzionali alla
conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla
somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere
i 250 mq e non potrà essere superiore al 25% della superficie
destinata all’uso produttivo . Gli alloggi saranno legati all’uso
produttivo con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri
immobiliari e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile
principale.
c4 Allevamenti zootecnici di tipo intensivo. L’uso comprende
edifici, impianti, strutture tecnologiche e aree specificamente
adibite ad allevamenti zootecnici definiti industriali (ossia non
aziendali) ai sensi della LR 29.01.1983 n. 7 e successive modificazioni
e integrazioni. Sono comprese inoltre le attività di conservazione,
trattamento e alienazione dei prodotti zootecnici fisicamente e
gestionalmente integrate con l'attività di allevamento industriale.
In tale uso è compresa l’eventuale presenza di uno o più
alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva
risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà
eccedere i 250 mq e non potrà essere superiore al 25% della
superficie destinata all’uso produttivo . Gli alloggi saranno
legati all’uso produttivo con vincolo trascritto alla conservatoria
dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente
dall’immobile principale.
c5 Allevamenti itticoli. L’uso comprende edifici, impianti,
superfici umide e specchi d’acqua destinati all’itticultura e all’acquacultura.
Sono comprese inoltre le attività di conservazione, trattamento
e alienazione dei prodotti itticoli fisicamente e gestionalmente
integrate con l'attività di allevamento industriale. In tale
uso è compresa l’eventuale presenza di un alloggio per il
titolare dell’azienda o il custode con SU non superiore a 200 mq
oltre agli spazi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa
dell’azienda.
c6 Cave. L’uso comprende impianti ed aree destinate all’estrazione
di materiali da cave,
c7 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami, liquami
e rottami (metallici o non metallici). L’uso comprende aree e impianti
per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti urbani o industriali
e di biomasse;
c8 Depositi all’aperto. L’uso comprende aree e impianti per
il deposito ed esposizione all’aperto di materiali (edili, ferrosi,
inerti e simili) non nocivi e non polverosi. In tale uso sono ammesse
costruzioni temporanee di ricovero aperte su tutti i lati (tettoie
e simili), con strutture smontabili e asportabili e fondazioni superficiali.
c9 Rimessaggio di roulottes, caravan. camper etc. L’uso comprende
aree o immobili destinati a rimessaggio e manutenzione di autoveicoli
e rimorchi da campeggio. In tale uso è compresa l’eventuale
presenza di un alloggio per il titolare dell’azienda o il custode
con SU non superiore a 200 mq.
c10 Rottamazione di veicoli a motore. L’uso prevede aree destinate
ad accogliere impianti per la demolizione di autoveicoli in disuso
destinati alla rottamazione In tale uso è compresa l’eventuale
presenza di uffici per la conduzione dell’azienda per una SU non
superiore a mq 200.
c11 Depositi di materiale infiammabile. L’uso comprende aree
destinate ad accogliere depositi di gas di petrolio liquefatti contenuti
in recipienti portatili (es. bombole) con una capacità massima
di stoccaggio pari a 5000 kg.
c12 Rimessaggio di roulottes, caravan. camper etc. L’uso comprende
aree o immobili, situati nelle zone agricole. destinati a rimessaggio
e manutenzione di autoveicoli e rimorchi da campeggio. In tale uso
è consentita la realizzazione di un alloggio per il titolare
dell’azienda o il custode con SU non superiore a 45 mq.
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