P.R.G. - Comune di Comacchio - Art. 01/11

Torna indietro
Scarica formato Acrobat - kb 323Scarica formato Word compresso - kb 176

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Cap.1 Finalità ed elaborati costitutivi della Variante generale al PRG

Art.1 Campo di applicazione ed effetti della Variante Generale al Piano Regolatore Generale

  1. La presente Variante Generale al Piano Regolatore Generale disciplina le trasformazioni urbanistiche ed edilizie all'interno dell'intero territorio comunale ed è elaborata ai sensi della legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni e delle leggi regionali n. 47/78, n. 23/80 e n.6/95, nel rispetto delle altre norme legislative pertinenti.
  2. L'approvazione della Variante Generale comporta l'annullamento delle previsioni del Piano Regolatore Generale e sue successive varianti.
  3. La presente Variante Generale verrà in seguito indicata con la sigla PRG.

Art.2 Elaborati costitutivi del PRG

  1. Sono elaborati costitutivi della presente Variante Generale al PRG:
  1. le seguenti planimetrie di analisi dello stato di fatto:
  • stato di attuazione degli standard urbanistici previsti dal PRG 1975 (schede di rilievo delle aree standard e n.4 planimetrie in scala 1:10000);
  • rilievo delle dotazioni ambientali ( schede di rilievo del patrimonio edilizio rurale e vallivo e n. 7 planimetrie in scala 1:10000);
  • rilievo delle qualità e della consistenza edilizia del Centro Storico di Comacchio (n.6 planimetrie in scala 1:800 e n.1 planimetria in scala 1:1000);
  • analisi delle reti tecnologiche (n.14 planimetrie in scala 1:10000)
  1. le seguenti planimetrie di progetto:
  • schema di assetto territoriale del piano (n.1 planimetria in scala 1:25000);
  • sintesi dei nuovi indirizzi progettuali; (n. 1 planimetria scala 1:25000)
  • zonizzazione del territorio comunale (n.51 planimetrie in scala 1:5000),
  • disciplina del Centro Storico di Comacchio (n.1 planimetria in scala 1:1000, n.1 planimetria in scala 1:1000, n. 8 planimetrie in scala 1:500);
  • sistema dei vincoli sovracomunali e ambientali (n. 7 planimetrie in scala 1:10000, n.1 planimetria scala 1:25000)
  • piano dei servizi (n. 10 planimetrie scala 1:5000, n. 1 relazione)
  1. le presenti Norme di Attuazione;
  2. la Relazione Illustrativa
  3. i seguenti allegati:
  • Analisi del settore agricolo;
  • Analisi geologica: relazione e planimetrie allegate
  • Parere legale sul contenzioso in atto tra privati proprietari di aree e Comune di Comacchio, e parere legale sulle attività ricettive.
  • Analisi economica e proposte di intervento per lo sviluppo dell’area;
  1. In caso di non corrispondenza fra elaborati grafici in scala diversa, valgono le prescrizioni dei disegni a rapporti maggiori.
  2. In caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici e le presenti Norme, le prescrizioni delle presenti Norme prevalgono su quelle degli elaborati grafici.

Art.3 Lettura delle simbologie grafiche

  1. Per la precisa definizione dei limiti e il computo delle superfici delle zone rappresentate nelle planimetrie di PRG le dimensioni vanno misurate includendo la metà dei segni grafici che dividono le zone.
  2. Qualora un limite di zona si trovi a coincidere con un limite di altra natura (comparto di attuazione, ecc.) le planimetrie di PRG riportano distintamente, l'uno accanto all'altro, i diversi simboli: il limite effettivamente da considerare per tutte le previsioni è quello individuato dal segno grafico che delimita le zone, mentre il limite tracciato accanto vale solo a ricordare che una ulteriore delimitazione coincide con quella di zona.
  3. La cartografia del PRG costituisce riferimento probante limitatamente alle grafie del PRG stesso, riportate nella relativa legenda; viceversa per quanto riguarda gli edifici e le altre indicazioni riportate nelle basi cartografiche (catastali o aerofotogrammetriche) il PRG non costituisce certificazione della loro esatta corrispondenza con la realtà, quanto a forma e posizioni, né della legittima esistenza degli oggetti rappresentati.
  4. L’individuazione cartografica di piste ciclabili e percorsi pedonali affiancati vincola esclusivamente i punti collegati ed i tracciati. La mutua posizione dei due manufatti non è pertanto vincolante

 

Cap.2 Rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale e con gli altri strumenti comunali

Art.4 Recepimento del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

  1. Il PRG recepisce le prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) così come specificato e integrato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con delibera della Giunta Regionale n° 20 del 20 Gennaio 1997.
  2. Sulla tavole di progetto n. P5.1 e sono riportati i perimetri delle Unità di Paesaggio indicati dal PTCP, che vengono recepiti senza alcuna rettifica.
  3. Nelle tavole di progetto n. P3 e P6 sono indicati gli elementi che compongono la dotazione ambientale e il patrimonio edilizio, per i quali il PRG propone la tutela mediante le prescrizioni contenute nelle planimetrie di progetto e al titolo 3 delle presenti norme.

Art.5 Recepimento dei Piani Territoriali delle Stazioni del Parco del Delta del Po (LR n.27/1988)

  1. Nelle planimetrie di PRG n. P5 sono delimitate con apposito perimetro le Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po, ai sensi della LR n.27/1988 ricadenti nel territorio comunale:
  • Stazione "Valli di Comacchio" (Piano di Stazione adottato l’1.7.1991, modificato e riadottata nel giugno 1997);
  • Stazione "Volano - Mesola - Goro " (Piano di Stazione adottato l’1.7.1991, modificato e riadottato nel giugno 1997);
  • Stazione "Comacchio Centro Storico" (Piano di Stazione adottato il 23.12.1993).
  1. All’interno dei suddetti perimetri, gli interventi sono subordinati alla disciplina definita dal presente PRG e dai Piani Territoriali relativi alle Stazioni stesse.
  2. Eventuali modifiche ai perimetri di cui al precedente c.1, conseguenti all’approvazione regionale dei Piani Territoriali di Stazione, devono intendersi automaticamente recepite dal presente PRG.
  3. Il PRG recepisce e specifica le principali prescrizioni dei Piani Territoriali di Stazione; per quanto non esplicitamente indicato nel PRG valgono le Norme di Attuazione e gli elaborati grafici di detti Piani Territoriali.
  4. Le previsioni dei Piani Territoriali che comportano vincoli di carattere generale e particolare, sono da recepirsi nel PRG con le procedure di cui all’art. 21 della LR n. 47/1978 modificato dall’art. 16 della LR n. 23/1980.

Art.6 Rapporti con altri piani e regolamenti comunali

  1. Oltre alle prescrizioni delle presenti Norme, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie all'interno del territorio comunale dovranno rispettare le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.
  2. In caso di difformità fra le presenti Norme e quelle del Regolamento Edilizio, prevalgono le presenti norme.
  3. Relativamente agli interventi per attività commerciali e ai pubblici esercizi, vanno rispettate le prescrizioni di cui ai relativi piani comunali redatti ai sensi della legislazione in materia, ivi comprese quelle volte a limitare e specificare le tipologie commerciali ammesse nell'ambito degli insediamenti, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal presente PRG.
  4. Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive previsti dalla legislazione regionale.
  5. I Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, definitivamente approvati o convenzionati, in attesa o in corso di esecuzione, o già completati ed attuati alla data di adozione del PRG e i piani attuativi di iniziativa pubblica adottati alla data di adozione del PRG, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia.
  6. In caso di previsioni del PRG difformi rispetto ai contenuti di detti Piani attuativi, le previsioni del PRG sono da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza del periodo di validità di tali medesimi Piani attuativi o di loro Varianti.
  7. Per quanto riguarda le aree cedute o da cedersi al Comune per opere di urbanizzazione primaria e secondaria all'interno degli strumenti attuativi preventivi attuati o in corso di attuazione al momento dell’adozione del presente PRG, il PRG stesso ne può prevedere un utilizzo diverso, fermo restando il rispetto delle dotazioni minime delle aree di uso pubblico al servizio degli insediamenti di pertinenza. In tali casi le previsioni del PRG prevalgono su quelle dei Piani attuativi in oggetto.
  8. Per quanto riguarda le abitazioni e gli altri immobili realizzati all'interno del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare rimangono comunque in vigore per i tempi e la durata prevista i vincoli, gli obblighi e le condizioni a suo tempo fissate a carico degli Enti e dei soggetti assegnatari.

Art.7 Concessioni e costruzioni preesistenti in contrasto con il PRG

  1. Le concessioni od autorizzazioni per opere edilizie rilasciate anteriormente alla data di adozione del PRG, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini prefissati a norma di legge. Decorso il periodo di validità senza che siano stati rispettati i termini prefissati, tali concessioni ed autorizzazioni, potranno essere prorogate secondo quanto previsto dall’art, 27 della L.R. 47/78.
  2. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal PRG, potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi alle presenti Norme, o essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oppure ad interventi per opere interne ai sensi dell'art. 26 della legge 28.2.1985, n. 47 o a quelli previsti dall’art. 2 comma 60 della L 23.12.1996 n°662. Potranno essere altresì autorizzati interventi che comportano lievi modifiche prospettiche (aperture di nuovi vani o spostamento di quelli esistenti) a condizione che non pregiudichino l’attuazione degli strumenti urbanistici.

Art.8 Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie

  1. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere concessa o autorizzata se si verificano tutte le seguenti condizioni:
  1. che il progetto sia conforme agli usi, agli indici urbanistici ed edilizi, alle prescrizioni e ai vincoli previsti dal PRG;
  2. che il terreno sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria, di cui all'Art. 16.
  1. Qualora le opere di urbanizzazione primaria non esistano o esistano solo in parte, deve esistere l'impegno del concessionario all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio.
  2. Qualora, invece, le suddette opere vengano eseguite a cura del Comune, il concessionario deve corrispondere al Comune gli oneri ad essi relativi:
  1. in base alla spesa realmente sostenuta, nel caso l'intervento ricada in un'area soggetta a strumento attuativo preventivo;
  2. nei limiti fissati dalla delibera comunale sugli oneri di urbanizzazione, nel caso di intervento edilizio diretto.
  1. Nei casi previsti dalle presenti Norme è inoltre richiesto che risulti approvato lo strumento attuativo preventivo al cui interno sia eventualmente contenuto l'intervento oggetto di richiesta di concessione o autorizzazione.
  2. Per le zone agricole le condizioni di urbanizzazione necessarie per il rilascio di concessioni sono limitate alla presenza di: strada di accesso, rete di distribuzione di acqua, energia elettrica, rete fognante pubblica o, in alternativa, un idoneo sistema privato di depurazione degli scarichi.

 

Cap.3 Definizioni

Art.9 Parametri urbanistici e edilizi

1 - Superficie territoriale (ST)

  1. La superficie territoriale è la superficie complessiva di un comparto urbanistico di attuazione (Art. 101), comprendente le aree pubbliche e di uso pubblico nella misura e/o nella ubicazione indicata nelle planimetrie del PRG e nelle presenti norme, compresa la viabilità esistente e di PRG, quando indicata. Ad essa si applica l'indice di utilizzazione territoriale UT, l’indice di fabbricabilità territoriale IT o altro parametro edilizio stabilito dalle norme di piano o dal Regolamento Edilizio.
  2. La superficie territoriale comprende al suo interno:
  • la superficie per opere di urbanizzazione primaria,
  • la superficie per opere di urbanizzazione secondaria specificamente previste dal PRG all’interno del comparto;
  • la superficie fondiaria;
  • l’eventuale viabilità esistente e di PRG.
  1. Inoltre, ove del caso, può comprendere, al suo interno:
  • la superficie sottoposta a particolari vincoli di rispetto.

2 - Superficie fondiaria (SF)

  1.  La superficie fondiaria SF è la superficie di un lotto direttamente destinato o destinabile all’uso edificatorio, oppure di un lotto su cui già insistono edifici, al netto di eventuali superfici individuate per opere di urbanizzazione primaria, secondaria indicate dagli strumenti urbanistici - generali e di dettaglio - preliminarmente all’esecuzione del progetto. Ad essa si applica l’indice di utilizzazione fondiaria UF o l’indice di fabbricabilità fondiaria IF, o altro parametro edilizio stabilito dagli strumenti urbanistici.

 

3 - Superficie Minima d’intervento (SM)

  1.  La superficie minima d'intervento SM è la minima ST oppure la minima SF stabilita dagli strumenti urbanistici i come necessaria per la realizzazione di un intervento urbanistico o edilizio.

 

4 - Indice di utilizzazione territoriale (UT)

  1. E’ il rapporto tra la superficie utile lorda (SU) degli edifici, esistenti e di progetto, e la superficie territoriale del comparto di attuazione. Esso indica pertanto la superficie utile (SU) massima costruibile per ogni metro quadro di superficie territoriale (ST) ed è definito mediante la formula: UT = SU/ST (mq/mq)

5 - Indice di utilizzazione fondiaria (UF)

  1. E’ il rapporto tra la superficie utile lorda (SU) dell'edificio, esistente o di progetto, e la superficie fondiaria del lotto edificabile. Esso indica pertanto la superficie utile (SU) massima costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria (SF) ed è definito mediante la formula: UF = SU/SF (mq/mq).

5.1 - Indice di edificabilità territoriale (IT)

1. Esprime il volume massimo (Vc) costruibile per ogni metro quadro di Superficie territoriale (ST) mediante la formula IT= Vc/ST (mc/mq).

5.2 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)

1. Esprime il volume massimo (Vc) costruibile per ogni metro quadro di Superficie fondiaria (SF) mediante la formula IF= Vc/SF (mc/mq).

6 - Carico urbanistico (CU)

  1. Si definisce carico urbanistico CU di un insediamento, l’insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina in ordine alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed in ordine alla dotazione di parcheggi privati; tale CU si valuta applicando i relativi standards delle opere di urbanizzazione e dei parcheggi pubblici e privati alle dimensioni ed alle destinazioni d’uso previste nell’insediamento stesso.
  2. E’ pertanto aumento del CU, l’aumento dei parametri dimensionali e/o del numero di unità immobiliari; come pure il cambio della destinazione d’uso rispetto alla classificazione degli usi urbanistici, quando ciò comporta l’aumento delle esigenze di cui al precedente comma 1.
  1. Salvo diversa specifica indicazione degli strumenti urbanistici, il cambio di destinazione d’uso fra le funzioni residenziali (a.1 ed e.7) e gli usi terziari diffusi (b.1.1) non è considerato aumento di CU.

 

7 - Potenzialità edificatoria (PE)

  1. Si definisce potenzialità edificatoria PE di un’area la quantità edilizia massima edificabile, trasformabile o conservabile - consentita dalla completa applicazione dei parametri urbanistico-edilizi stabiliti per quell’area dagli strumenti urbanistici . Essa può essere espressa in superficie o in volume, definiti come nel R.E e nelle N.T.A, oppure in altra corrispondente unità di misura definita dagli strumenti urbanistici stessi.
  1.  La completa applicazione dei parametri urbanistico-edilizi degli strumenti vigenti su di un’area, ne esclude ogni ulteriore applicazione indipendentemente da frazionamenti e passaggi di proprietà successivi.
  2.  Ai fini del calcolo della PE di un’area, non vengono presi in considerazione i frazionamenti che determinino una PE maggiore di quella consentita dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti al momento del frazionamento stesso, o comunque che siano stati effettuati in contrasto con le suddette norme.

 

8 - Superficie per standard urbanistici (SS)

  1. E’ la superficie delle aree destinate al soddisfacimento degli standards urbanistici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all’art.19 quali aree a verde di urbanizzazione primaria o per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
  2. Per SS si intendono aree che, salvo diversa indicazione del PRG, devono essere sistemate con manto erboso, essenze arbustive ed arboree secondo quanto previsto agli art. 93 e 94 delle presenti norme, nonché con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco. Esse possono comprendere percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le aree a verde; mentre non sono computabili come SS aiuole spartitraffico, marciapiedi e aree sistemate a verde o alberate lungo le strade di larghezza inferiore a m. 5.

 

9 - Superficie utile lorda (SU)

  1. La SU è la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali.
  2. Sono esclusi dal calcolo della SU:
  1. i lastrici solari non accessibili oppure di uso comune di nuova realizzazione; i manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione delle presente variante, potranno essere chiusi con tamponamenti e/o coperture solo per la parte di SU non eccedente l’ UF massimo previsto per la zona;
  2. le scale e le rampe interne di uso collettivo, con i relativi pianerottoli intermedi, e con quelli di arrivo se di distribuzione a più unità immobiliari;
  3. i vani ascensore e montacarichi e relativi locali macchine;
  4. i balconi, le logge, i terrazzi, di nuova realizzazione che abbiano una sporgenza o una profondità non superiore a mt. 2.50 misurati dal filo esterno delle murature. Nel caso di profondità o sporgenza maggiore di mt. 2.50 tutta la superficie verrà conteggiata per la determinazione della SU . I manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione delle presente variante, che presentino profondità o sporgenza superiore ai suddetti limiti, potranno essere chiusi con tamponamenti e/o coperture solo per la parte di SU non eccedente l’ UF massimo previsto per la zona;
  5. gli spazi aperti di collegamento, quali portici e gallerie, quando sono vincolati con servitù permanente di pubblico passaggio, registrata e trascritta;
  6. i porticati, le pensiline, le tettoie costruite in aderenza ai fabbricati, di nuova realizzazione che abbiano una sporgenza o una profondità non superiore a mt. 2.50 misurati dal filo esterno delle murature. Nel caso di profondità o sporgenza maggiore di mt. 2.50 tutta la superficie verrà conteggiata per la determinazione della SU . I manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione delle presente variante, che presentino profondità o sporgenza superiore ai suddetti limiti, potranno essere chiusi con tamponamenti e/o coperture solo per la parte di SU non eccedente l’ UF massimo previsto per la zona; nelle nuove costruzioni potranno essere realizzati in aderenza al fabbricato, escludendoli dal calcolo della SU, porticati, pensiline e tettoie purché di superficie inferiore al 50% della SC del fabbricato principale a condizione che vengano edificati a una distanza minima dai confini pari a m 2.50 e siano provvisti di copertura a falda inclinata non praticabile.
  7. pergolati, chioschetti, gazebo, tettoie, di modeste dimensioni ed altre simili costruzioni leggere da giardino, complementari ed ornamentali, purché a carattere pertinenziale con superficie inferiore al 25% della superficie scoperta  ;
  8. le superfici del tutto e permanentemente scoperte, anche se attrezzate per attività sportive e ricreative, comprese le piscine, purché a carattere pertinenziale;
  9. gli spazi di alloggiamento di impianti tecnologici e dei relativi serbatoi .
  10. le autorimesse interrate (si considerano tali quelle che hanno l’intradosso del solaio non emergente oltre mt 0,60 rispetto alla quota media del terreno sistemato e comunque rispetto alla quota del colmo stradale e/o aree pubbliche limitrofe) pertinenziali con altezza H < 2,50, eccedenti lo standard minimo di cui alla Tabella dell'Art. 19 e/o realizzate ai sensi dell' Art.9 della L.122/89, o al fine di realizzare spazi verdi non pavimentati su almeno i 2/3 della Superficie scoperta dell'area di pertinenza dell'edificio.
  11. i sottotetti agibili per la parte di altezza inferiore a mt.1,80
  12. Non costituiscono superficie utile le scale esterne purché prive di qualsiasi tipo di tamponamento;

 

10 - Superficie Coperta (SC)

  1. E' costituita dalla proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluso quelli sotto il livello del suolo, compresi i volumi aggettanti. Sono esclusi i balconi, le logge, i terrazzi, che abbiano una sporgenza o una profondità non superiore a mt. 2,50 misurati dal filo esterno delle murature. Nel caso di profondità o sporgenza maggiore di mt. 2,50 tutta la superficie verrà conteggiata per la determinazione della SC ;
  2. Non costituiscono superficie coperta i cornicioni, le sporgenze dei tetti in genere e le pensiline con sbalzo minore di m 2.50 e m 5.00 per le attività commerciali e produttive.
  3. Non costituiscono superficie coperta i vani ascensori realizzati in adempimento alla legislazione vigente in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
  4. Non costituiscono superficie coperta i porticati, le pensiline e le tettoie costruite in aderenza ai fabbricati che abbiano una sporgenza o una profondità non superiore a m 2.50 misurati dal filo esterno delle murature. Nel caso di profondità o sporgenza maggiore di m 2,50 tutta la superficie verrà conteggiata per la determinazione della SC ;
  5. Non costituiscono superficie coperta le scale esterne purché prive di qualsiasi tipo di tamponamento;
  6. Non costituiscono superficie coperta pergolati, chioschetti, gazebo, tettoie, di modeste dimensioni ed altre simili costruzioni leggere da giardino, complementari ed ornamentali, purché a carattere pertinenziale con superficie inferiore al 25% della superficie scoperta.  
  7. Nelle nuove costruzioni, in alternativa a quanto specificato al precedente comma 4, potranno essere realizzati in aderenza al fabbricato, escludendoli dal calcolo della SC, porticati, pensiline e tettoie purché di superficie inferiore al 50% della SC del fabbricato principale a condizione che vengano edificati a una distanza minima dai confini pari a m 2.50 e siano provvisti di copertura a falda inclinata non praticabile.

11 - Rapporto di Copertura (RC)

  1. E’ il rapporto massimo fra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF) espresso in percentuale di SC rispetto a SF.

12 - Sagoma (S)

  1. La sagoma di un edificio è la figura solida definita dai vari piani - verticali, orizzontali e inclinati - che contengono tutte le facce esterne dell’edificio stesso ; sono esclusi i corpi aggettanti che costituiscono un semplice motivo architettonico, i cornicioni e gli spioventi. Sono inoltre esclusi i balconi e le pensiline e porticati con sporgenza inferiore a m 2.50 misurata dal filo esterno delle murature.
  2. Non si considerano variazioni della sagoma modeste modifiche delle coperture tese a riordinare più falde allo scopo di evitare salti di falda o frammentazione delle falde oppure a formare pendenze adeguate.

13 - Involucro (I)

  1. Si definisce involucro totale degli spazi chiusi di un edificio la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi dell'edificio. L'involucro totale è quindi definito in analogia alla sagoma totale, ma non comprende gli spazi aperti coperti.
  2. Si definisce involucro fuori terra, o semplicemente involucro (I), la figura geometrica costituita dall'involucro totale, escludendo da questa i piani interrati.

14 - Altezza delle fronti (HF)

  1. L’altezza delle fronti è data per ogni fronte dalla differenza tra la quota del marciapiede, ovvero la quota della linea di stacco dell’edificio nella sua configurazione finale ( nel caso di terreno inclinato lungo il fronte si considera la quota media ) e la più alta delle seguenti quote, con esclusione dei manufatti tecnologici :
  • intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina SU ;
  • linea di gronda ( per gli edifici con copertura inclinata fino a 45° ;
  • linea di colmo ( per gli edifici con copertura inclinata oltre 45° ;
  • sommità del parapetto in muratura piena per gli edifici con copertura piana.

Porzioni di fabbricati aventi HF diversa vengono conteggiate separatamente per parti autonome.

  1. Per fronte di un edificio si intende la superficie piana (o curva) definita dai vari spigoli - verticali, orizzontali e inclinati - che delimitano una faccia esterna dell’elevazione dell’edificio stesso, senza tenere conto di quegli incassi e di quegli aggetti (e di altre modeste irregolarità) che costituiscono un semplice motivo architettonico, come pure di pensiline a sbalzo, cornicioni e spioventi.

15 - Altezza massima del fabbricato (H)

  1. E’ l'altezza massima tra quelle delle varie fronti (HF).
  2. Sono esclusi dai limiti di altezza i corpi tecnici, quali tralicci per le linee elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche, ciminiere, silos, volumi tecnici degli ascensori, terminali di scale, camini, locali per impianti tecnologici, antenne, campanili e strutture similari, elementi decorativi.
  3. L'altezza calcolata alla linea di gronda nei casi previsti per le zone A è l'altezza dell'edificio calcolata alla sua gronda più alta; in caso di copertura piana questa va determinata all'intradosso del solaio di copertura.

16 - Indice di Visuale libera (VL)

  1.  L’indice di visuale libera VL di un fronte edilizio è il rapporto tra la distanza D del fronte stesso dai confini di proprietà, di zona (con esclusione delle fasce di rispetto), dai cigli stradali, dai fronti dello stesso o di altro edificio e la sua altezza HF. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula:
  2. VL = D/HF

  3. In corrispondenza degli angoli del fabbricato le linee che individuano le zone di visuale libera relative ai due fronti si raccordano con linea retta.

 

17 - Volumi accessori (Va)

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.l della LR n.46/88 sono volumi accessori quelli che non concorrono alla formazione della SU, come definita dal presente articolo.

18 - Volumi tecnici (Vt)

  1. Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione del calcolo della SU ammissibile e della SC ammissibile, quelli strutturalmente necessari a contenere i serbatoi idrici, le extracorse degli ascensori e terminali di scale, i vespai, quelli necessari a contenere ed a consentire l'accesso a parti di impianti tecnici (idrico, termico, televisivo, di ventilazione, di condizionamento, di canalizzazioni, elettrico, ecc.). Sono considerati tali anche le centrali termiche, le cabine elettriche, i camini e le canne fumarie, i locali pompe. Quanto sopra è da intendersi nei limiti e nel rispetto delle condizioni poste dalla Circolare Ministeriale n.2474 del 31.1.1973.

19 - Volume del fabbricato (V)

  1. Il volume di una unità edilizia o immobiliare è il prodotto delle SU dei vari piani che lo compongono moltiplicate per le relative altezze di piano. A tal fine si intende per altezza di piano la differenza tra la quota di pavimento di ogni piano misurata da pavimento a pavimento. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento all’intradosso della struttura di copertura. L’altezza viene misurata all’intradosso delle travi o delle capriate a vista quando il loro interasse è minore o uguale a m 0.40.
  2. Per il piano sottotetto l’altezza di piano è l’altezza media calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza supera m 1.80 per la relativa superficie

20 - Distanze e allineamenti

  1. La distanza D di un edificio, da un altro edificio o da un confine considerato, è la misura, sul piano orizzontale, della congiungente i due punti più vicini, posti rispettivamente sul perimetro della SC dell’edificio stesso, e su quello della SC dell’altro edificio oppure sul confine considerato.
  2. Ai fini della misura della D, non si tiene conto delle recinzioni e delle strutture leggere da giardino che non configurino SU.
  3. Nel caso di pareti prospicienti, la D è la misura minima relativa all’affacciamento diretto della veduta più svantaggiata.
  4. Le distanze (D) si misurano a partire dal perimetro della superficie coperta del fabbricato.
  5. Nel caso di soprelevazioni si considera la superficie coperta proiettata su un piano orizzontale coincidente con il piano di spicco della sopraelevazione.
  6. Due pareti si intendono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualunque di una delle due pareti incontra la parete opposta ; tale condizione può essere riferita alle intere pareti o a una porzione di esse.
  7. Le distanze da rispettare nell’attività di costruzione e/o trasformazione delle opere edilizie, misurate secondo quanto previsto ai commi precedenti, sono fissate dalle norme di zona.
  8. La distanza fra i fronti di uno stesso edificio non potrà produrre un indice VL<0.5 riferito alla maggiore HF. Tale limite non si applica in caso di pareti cieche, prive di vedute, o che si fronteggiano per meno di m 3.00.
  9. In caso di pareti cieche o comunque prive di vedute la distanza fra i fronti di due edifici ricadenti nella stessa proprietà, non potrà essere inferiore a m 3.00
  10. In ogni caso non si considerano influenti, ai fini della determinazione del distacco fra pareti, porzioni di edifici già esistenti aventi altezza inferiore a m 3,00, misurata dalla quota del terreno esistente al colmo del tetto.
  11. La distanza minima fra balconi frontistanti ricadenti nell'ambito della stessa proprietà non potrà comunque essere inferiore a m 3,00.
  12. La disciplina sulle distanze (che comunque non potranno essere inferiori ai minimi dettati dal Codice Civile) è di competenza delle norme comunali e non si applica:
  1. ai manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, nicchie per contatori e simili);
  2. ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, scale mobili e simili);
  3. alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebi, pensiline di attesa, cabine, opere artistiche e simili);
  4. agli interventi su edifici esistenti per realizzare ascensori atti al superamento delle barriere architettoniche;
  5. alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, voliere aperte e simili;
  6. agli interventi su edifici esistenti per realizzare una coibentazione a cappotto sulle pareti esterne qualora comporti un ispessimento delle murature purché supportato da soluzioni tecnologiche documentabili;
  7. agli interventi su edifici esistenti per realizzare scale antincendio e/o di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge.
  8. a gradini e/o scivoli atti a superare un dislivello non superiore a ml. 1,00, tra piano di campagna e il piano di calpestio del 1° solaio fuori terra.
  1. Nel caso di edifici preesistenti, costruiti a muro cieco su confine o nei casi previsti negli strumenti urbanistici di attuazione con previsioni planivolumetriche, le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza, anche con altezze superiori o inferiori a quelle esistenti, nei limiti di H previsti dal PRG.
  2. Nel caso di due o più lotti contigui, la costruzione in aderenza, con intervento edilizio diretto, è concessa a condizione che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario, da approvarsi dal Sindaco previo parere della C.E.
  3. Nel caso di edifici prospicienti strade pubbliche esistenti, il distacco, calcolato applicando l'indice relativo, va riferito al confine stradale, anche se non coincidente con il confine di proprietà. In ogni caso vanno rispettati gli eventuali allineamenti fissati dal PRG
  4. E' comunque facoltà del Sindaco prescrivere motivatamente nuovi allineamenti. Non concorrono a determinare l'allineamento i balconi, le pensiline, le scale esterne, purché di larghezza inferiore a ml. 1,30 e gli ascensori.

21 - Unità edilizia

  1. Si definisce come "unità edilizia" un’entità composta da edifici, costruzioni e aree scoperte di pertinenza legate da complementarietà funzionale.
  2. L’"unità edilizia" può perciò comprendere uno o più dei seguenti elementi:
  1. uno o più edifici "principali", a qualunque funzione siano essi destinati;
  2. uno o più eventuali edifici "annessi", anche separati dagli edifici "principali", utilizzati con funzioni accessorie e di servizio strettamente legate agli usi di tali edifici "principali", quali magazzini e depositi, garages, locali di disbrigo e di servizio;
  3. eventuali aree scoperte di pertinenza in continuità fisica con gli edifici "principali" e con funzioni accessorie e di servizio strettamente legate agli usi di tali edifici "principali", quali cortili, giardini, piazzali di manovra e aree di parcheggio.

22 - Ingombro massimo dell’edificio (I)

  1. Si definisce "ingombro massimo dell’edificio" quella parte di superficie d’intervento, indicata nelle planimetrie, entro la quale deve essere collocata la sagoma degli edifici, così come definita al p. 12 del presente articolo.

23 - Campo edificatorio (CE)

  1. Si definisce "campo edificatorio" quella parte della superficie territoriale ST entro la quale vanno collocati i volumi edilizi consentiti dall’UT relativa ai comparti di attuazione indicati nelle planimetrie di progetto.

 

Cap.4 Destinazioni d’Uso

Art.10 Criteri generali relativi alle Destinazioni d’Uso

  1. Le destinazioni d'uso previste o consentite per le costruzioni nelle diverse zone del territorio di cui al titolo II sono definite attraverso combinazioni ed eventuali specificazioni dei tipi di uso elencati nel successivo art.11. Per i diversi ambiti del territorio comunali indicati negli elaborati grafici del PRG e nelle presenti norme, può essere indicata la percentuale minima o massima di uno o più usi, di cui deve essere garantita la realizzazione.
  2. L'elenco delle destinazioni d'uso di cui al successivo articolo non deve essere considerato esaustivo. Qualora si presenti la necessità di costruire edifici od organizzare insediamenti con la presenza di usi non specificamente previsti dalle presenti norme, l’ Amministrazione Comunale con motivata deliberazione della G.C. procederà per analogia, assimilando i suddetti usi a quelli aventi analoghi effetti sul territorio e l’ambiente, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e la circolazione, con particolare riferimento alla necessità di parcheggi.
  3. L'elenco delle destinazioni d’uso serve come riferimento:
  1. per l'indicazione degli usi previsti (ed eventualmente degli usi consentiti solo in quanto preesistenti) in ciascuna zona individuata dal PRG;
  2. per l'indicazione dei requisiti urbanistici necessari per l'autorizzazione di un determinato uso (standards di parcheggi privati, standards di parcheggi pubblici e di verde pubblico);
  3. per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione.
  1. L'uso legittimamente in essere di una unità immobiliare è quello che risulta dalla più recente concessione o autorizzazione successiva alla data di entrata in vigore della LR n. 46/1988 (26/11/1988), oppure, in mancanza, dal più recente documento (licenza, concessione, autorizzazione, certificato catastale o altro atto) avente data certa e anteriore.

Art.11 Categorie di Destinazioni d’Uso

A) Funzione abitativa

a1 Residenza. Comprende ogni tipo di abitazione privata con i relativi servizi ed accessori, privati e condominiali; ad esso sono assimilati anche i locali per attività lavorative a domicilio e connesse con l'abitazione, purché abbiano un carattere compatibile e non eccedano i 30 mq. o il 30% della SU destinata alla permanenza delle persone. In tale uso, ogni singolo alloggio dovrà avere una SU, destinata alla permanenza delle persone, non inferiore a mq.45 e dovrà essere fornito di tutti gli allacciamenti alle opere di urbanizzazione primaria nonché di impianto di riscaldamento. Sono esclusi gli alloggi per i quali è dimostrabile l’esistenza alla data di adozione della presente variante.

a2 Residenze collettive. L’uso comprende collegi, convitti, conventi, seminari, studentati e simili,

a3 Residenze speciali. L’uso comprende case di riposo, case protette, ospizi, comunità-alloggio e simili destinati all’assistenza socio-sanitaria Sono compresi in tale uso gli alberghi destinati prevalentemente all’assistenza degli anziani in condizione di autosufficienza o di parziale autosufficienza. Tali strutture perseguono i seguenti obiettivi: offrire occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi generali per l’aiuto nelle attività quotidiane, offrire stimoli e possibilità ricreative o di mantenimento e riattivazione.

B) Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e simili

B1 Funzioni direzionali

b1.1 direzionale diffuso e non specializzato. L’uso comprende funzioni terziarie che non comportino un elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di movimenti quali: studi professionali, ambulatori, agenzie di intermediazione, filiali di banche e assicurazioni, e piccoli uffici in genere; non ricadenti nella successive categorie "b.1.2". Tale uso è ammesso qualora occupino non oltre il 50% della SU di unità edilizie nelle quali siano presenti altri usi e comunque non superiore a 200 mq.

b1.2 direzionale specializzato. Comprende funzioni terziarie comportanti un elevato carico urbanistico, per generazione e attrazione di movimenti, quali: sedi direzionali di enti, istituti e imprese, pubbliche o private; attività bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative; strutture congressuali, sedi fieristiche permanenti, e simili.

L’uso b.1.2 si configura nei seguenti casi

  • quando una delle attività suddette, considerata singolarmente, interessi una SU superiore a 200 mq.;
  • quando più attività suddette, nella medesima unità edilizia, interessano complessivamente una SU superiore a 1000 mq.

In tale uso è ammessa la presenza di uno o più alloggi per il titolare e/o il personale di custodia che occupino una SU massima complessiva di 300 mq e comunque non più del 10% della SU destinata alle attività insediate.

B2 Funzioni commerciali

b2.1 Esercizi di vicinato: esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita inferiore a mq 2501; ad esso sono assimilate anche mostre ed esposizioni non comportanti vendita diretta.

b2.2

Medio piccole strutture di vendita: esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita superiore a mq 250 e non superiore a mq 1500

In tale uso sono compresi uno o più alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere i 200 mq e non potrà essere superiore al 50% della superficie destinata all’uso commerciale . Gli alloggi saranno legati all’uso commerciale con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile principale

b2.3 Medio grandi strutture di vendita non alimentari: esercizi commerciali per la vendita di prodotti non alimentari aventi superficie di vendita superiore a mq 1500 e non superiore a mq 2500. In tale uso sono compresi uno o più alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere i 200 mq e non potrà essere superiore al 50% della superficie destinata all’uso commerciale . Gli alloggi saranno legati all’uso commerciale con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile principale.

b2.3.1 Medio grandi strutture di vendita alimentari: esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita superiore a mq 1500 e non superiore a mq 2500. In tale uso sono compresi uno o più alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere i 200 mq e non potrà essere superiore al 50% della superficie destinata all’uso commerciale . Gli alloggi saranno legati all’uso commerciale con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile principale

b2.4 Grandi strutture di vendita non alimentari: esercizi commerciali per la vendita di prodotti non alimentari aventi superficie di vendita superiore a mq 2500. In tale uso sono compresi uno o più alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere i 200 mq e non potrà essere superiore al 50% della superficie destinata all’uso commerciale . Gli alloggi saranno legati all’uso commerciale con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile principale

b.2.4.1 Grandi strutture di vendita alimentari: esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita superiore a mq 2500. In tale uso sono compresi uno o più alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere i 200 mq e non potrà essere superiore al 50% della superficie destinata all’uso commerciale . Gli alloggi saranno legati all’uso commerciale con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile principale

b2.5 Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione, come definiti dalla legislazione vigente in materia; alla funzione di distribuzione carburanti può essere associata la vendita di accessori e articoli per gli autoveicoli, servizi di lavaggio e di assistenza ai veicoli, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e/o bevande.

b2.6 Pubblici esercizi. Sono compresi in tale uso ristoranti, pizzerie, osterie, trattorie, bar, pub, pianobar e discopub ; sono esclusi locali quali discoteche e attività rumorose o con alto concorso di pubblico. Fanno parte dell'uso gli spazi destinati al pubblico e gli spazi di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino.

b2.7 Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali, ai sensi della l. 28/3/1991 n. 112, art. 1 comma 2 lettere a) e b), e comma 3.

b2.8 Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso; comprende edifici e aree adibite allo stoccaggio temporaneo di merci per lo svolgimento di attività commerciali all'ingrosso. Sono compresi in tale uso magazzini, depositi frigoriferi e strutture assimilabili purché non siano connessi ad altra attività produttiva, con i relativi uffici e spazi di esposizione. Nell'uso sono compresi anche i relativi spazi tecnici, di supporto e di servizio In tale uso sono compresi uno o più alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere i 200 mq e non potrà essere superiore al 50% della superficie destinata all’uso commerciale . Gli alloggi saranno legati all’uso commerciale con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile principale

B3 Funzioni artigianali di servizio

L’uso comprende strutture compatibili con contesti urbani a carattere residenziale o misto che occupino una superficie utile lorda SU non superiore a mq 300 per ogni esercizio ; qualora la singola attività occupi una superficie maggiore di mq 300 essa ricade fra le funzioni disciplinate dal successivo punto c1

b3.1 Servizi per la persona. L’uso comprende funzioni volte al soddisfacimento di esigenze individuali quali: la confezione e riparazione di indumenti, calzature e altri accessori personali, la cura della persona (barbieri, parrucchieri, estetisti e simili), ed altre funzioni assimilabili.

b3.2 Servizi per la casa. L’uso comprende laboratori e spazi per la riparazione, manutenzione e/o sostituzione di impianti, condutture, infissi, finiture, elettrodomestici, suppellettili domestiche e simili, quali laboratori di falegname, fabbri, idraulici, elettricisti e simili.

b3.3 Altri servizi. L’uso comprende laboratori e officine destinati ad attività di servizio compatibili con un contesto urbano a carattere prevalentemente residenziale, ad esclusione di quelle indicati agli usi b3.1 e b3.2. I requisiti di compatibilità debbono essere accertati dalle autorità competenti e sono definiti come segue:

  • assenza di rischi di incendio o scoppio che possano coinvolgere il contesto;
  • assenza di emissioni di radiazioni;
  • emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1/3/1991-Tabella 2, per le aree II (prevalentemente residenziali), o per le aree III (miste);
  • assenza di produzione di rifiuti tossici o nocivi;
  • emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall'ente gestore della rete fognante;
  • emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative vigenti e che inoltre non creino disturbo alla popolazione.
  • Assenza di emissioni assoggettabili al DPR 203/88.

B4 Funzioni di servizio di interesse generale

b4.1 attrezzature per servizi sociali di base. L’uso comprende gli spazi, gli edifici e le aree ove vengono erogati alla generalità della popolazione di un comune o frazione o quartiere i servizi civili, sociali, assistenziali, religiosi, scolastici e ricreativi di base. Ai fini urbanistici si suddividono nei seguenti sotto tipi:

  1. attrezzature e spazi di interesse comune: sedi del Comune e degli organi di decentramento sub-comunali, servizi amministrativi, socio-assistenziali, previdenziali, culturali, sedi di forme associative di base (sindacali, economiche, categoriali, politiche), servizi per le imprese e simili;
  2. attrezzature religiose: luoghi per l'esercizio pubblico dei culti, nonché per attività formative, culturali, ricreative e socio-assistenziali integrate con le finalità religiose.
  3. scuole dell'obbligo e per i servizi pre-scolastici: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo e relativi spazi e attrezzature; servizi sportivi, culturali e ricreativi esclusivamente o prevalentemente dedicati all'utenza scolastica.
  4. attrezzature e spazi per lo svago e il riposo: comprendono le aree a verde e a parco e le relative attrezzature e opere di arredo.

b4.2 attrezzature sanitarie. L’uso comprende ospedali, case di cura e ambulatori aventi una SU superiore a 200 mq; stabilimenti di fisioterapia, elioterapia e simili, ivi comprese le funzioni ricettive e i pubblici esercizi direttamente integrati in esse;

b4.3 attrezzature culturali: comprendono strutture museali ed espositive, biblioteche, mediateche cinema, teatri e simili. In tale uso è compresa l’eventuale presenza di usi b2.1 e b2.6 purchè la loro SU non superi il 10% della SU complessiva

b4.4 Istruzione superiore ed universitaria. L’uso comprende le scuole, pubbliche o private, superiori all'obbligo, i centri di formazione professionale, le sedi universitarie e per la formazione post universitaria, gli enti e i centri di ricerca connessi con l'istituzione universitaria;

b4.5 attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero. L’uso comprende, sale da ballo, discoteche, parchi giochi, sale giochi e altre strutture simili destinate prevalentemente ad una funzione di intrattenimento. Sono compresi eventuali pubblici esercizi interni nonché un alloggio di custodia di SU non superiore a 200 mq nel caso di interventi con SU complessiva destinata all’uso superiore a 2000 mq;

b4.6 attrezzature e impianti sportivi di interesse generale. L’uso comprende edifici, strutture e aree attrezzate destinate all’esercizio della pratica sportiva aperte alla fruizione pubblica, quali: palestre, piscine, palazzetti dello sport, impianti diversi con coperture fisse o smontabili e simili. Sono compresi eventuali pubblici esercizi interni nonché un alloggio di custodia di SU non superiore a 200 mq ;

b4.7 attrezzature e impianti sportivi specializzati: L’uso comprende strutture e aree specificamente attrezzate per l’esercizio di particolari pratiche sportive, lo svolgimento di competizioni, manifestazioni e spettacoli sportivi.

In tale uso è ammessa la presenza di servizi strettamente funzionali allo svolgimento della pratica sportiva ; sono compresi eventuali pubblici esercizi interni nonché un alloggio di custodia di SU non superiore a 200 mq ;

b4.8 attrezzature e impianti per gli sport nautici. Sono comprese in tale uso le attrezzature per il rimessaggio e ricovero di natanti da diporto, caratterizzate da un uso turistico-ricreativo, con caratteristiche anche integrative delle strutture portuali propriamente dette. Sono altresì compresi gli approdi e le strutture propriamente portuali comprendenti specchi acquei e servizi a terra atti a garantire l'ormeggio in sicurezza ed un'adeguata assistenza tecnica e turistica.

b4.9 Stabilimenti balneari. Sono comprese in tale uso le costruzioni temporanee ad uso balneare, legittimamente in essere alla data di adozione del PRG e/o realizzate in attuazione del Piano dell'Arenile ai sensi dell’ Art. 33 LR 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili

c1 artigianato produttivo e di servizio. L’uso comprende strutture compatibili con contesti urbani a carattere residenziale o e che occupino una SU superiore a 300 mq per esercizio. I requisiti di compatibilità debbono essere accertati dalle competenti autorità e vengono definiti come segue:

  • assenza di rischi industriali di incendio o scoppio che possano coinvolgere il contesto;
  • assenza di emissioni di radiazioni;
  • emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1/3/1991-Tabella 2, per le aree II (prevalentemente residenziali), o per le aree III (miste);
  • assenza di produzione di rifiuti tossici o nocivi;
  • emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall'ente gestore della rete fognante;
  • emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative vigenti e che inoltre non creino disturbo alla popolazione.
  • Assenza di emissioni assoggettabili al DPR 203/88.

In tale uso è compresa l’eventuale presenza di uno o più alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere i 250 mq e non potrà essere superiore al 50% della superficie destinata all’uso produttivo . Gli alloggi saranno legati all’uso produttivo con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile principale.

c2 Manifatturere industriali e artigianali. L’uso comprende destinazioni d’uso che richiedono edifici, strutture, impianti tecnologici e aree specificamente adibite alle esigenze di un processo produttivo, nonché le funzioni terziarie interne all'impresa, complementari al processo produttivo, quali: ricerca, progettazione e sperimentazione; confezionamento, imballaggio, immagazzinamento e stoccaggio; esposizione, commercializzazione; assistenza tecnica alla clientela. In tale uso è compresa l’eventuale presenza di uno o più alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere i 250 mq e non potrà essere superiore al 25% della superficie destinata all’uso produttivo . Gli alloggi saranno legati all’uso produttivo con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile principale.

c3 Manifatture industriali o artigianali del settore agroalimentare, itticolo e conserviero. L’uso comprende destinazioni d’uso che richiedono edifici, impianti, strutture tecnologiche e aree specificamente adibite alla raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici itticoli e loro derivati, incluse le funzioni terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo. Comprende inoltre le funzioni di approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari alla produzione agricola e itticola. In tale uso è compresa l’eventuale presenza di uno o più alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere i 250 mq e non potrà essere superiore al 25% della superficie destinata all’uso produttivo . Gli alloggi saranno legati all’uso produttivo con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile principale.

c4 Allevamenti zootecnici di tipo intensivo. L’uso comprende edifici, impianti, strutture tecnologiche e aree specificamente adibite ad allevamenti zootecnici definiti industriali (ossia non aziendali) ai sensi della LR 29.01.1983 n. 7 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese inoltre le attività di conservazione, trattamento e alienazione dei prodotti zootecnici fisicamente e gestionalmente integrate con l'attività di allevamento industriale. In tale uso è compresa l’eventuale presenza di uno o più alloggi funzionali alla conduzione dell’azienda ; la SU complessiva risultante dalla somma delle superfici di ciascun alloggio non potrà eccedere i 250 mq e non potrà essere superiore al 25% della superficie destinata all’uso produttivo . Gli alloggi saranno legati all’uso produttivo con vincolo trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari e non potranno essere trattati separatamente dall’immobile principale.

c5 Allevamenti itticoli. L’uso comprende edifici, impianti, superfici umide e specchi d’acqua destinati all’itticultura e all’acquacultura. Sono comprese inoltre le attività di conservazione, trattamento e alienazione dei prodotti itticoli fisicamente e gestionalmente integrate con l'attività di allevamento industriale. In tale uso è compresa l’eventuale presenza di un alloggio per il titolare dell’azienda o il custode con SU non superiore a 200 mq oltre agli spazi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa dell’azienda.

c6 Cave. L’uso comprende impianti ed aree destinate all’estrazione di materiali da cave,

c7 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami, liquami e rottami (metallici o non metallici). L’uso comprende aree e impianti per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti urbani o industriali e di biomasse;

c8 Depositi all’aperto. L’uso comprende aree e impianti per il deposito ed esposizione all’aperto di materiali (edili, ferrosi, inerti e simili) non nocivi e non polverosi. In tale uso sono ammesse costruzioni temporanee di ricovero aperte su tutti i lati (tettoie e simili), con strutture smontabili e asportabili e fondazioni superficiali.

c9 Rimessaggio di roulottes, caravan. camper etc. L’uso comprende aree o immobili destinati a rimessaggio e manutenzione di autoveicoli e rimorchi da campeggio. In tale uso è compresa l’eventuale presenza di un alloggio per il titolare dell’azienda o il custode con SU non superiore a 200 mq.

c10 Rottamazione di veicoli a motore. L’uso prevede aree destinate ad accogliere impianti per la demolizione di autoveicoli in disuso destinati alla rottamazione In tale uso è compresa l’eventuale presenza di uffici per la conduzione dell’azienda per una SU non superiore a mq 200.

c11 Depositi di materiale infiammabile. L’uso comprende aree destinate ad accogliere depositi di gas di petrolio liquefatti contenuti in recipienti portatili (es. bombole) con una capacità massima di stoccaggio pari a 5000 kg.

c12 Rimessaggio di roulottes, caravan. camper etc. L’uso comprende aree o immobili, situati nelle zone agricole. destinati a rimessaggio e manutenzione di autoveicoli e rimorchi da campeggio. In tale uso è consentita la realizzazione di un alloggio per il titolare dell’azienda o il custode con SU non superiore a 45 mq.