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Cap.5 Tipi d’intervento
Art.12 Criteri generali relativi ai tipi d’Intervento
- Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione
urbanistica e delle procedure di controllo edilizio a scala comunale
sono classificati in una serie di tipi di intervento, ciascuno
dei quali è definito nei punti seguenti del successivo
articolo.
- Gli interventi non compresi nei tipi definiti nel successivo
articolo non sono considerati significativi nel campo di competenza
della pianificazione urbanistica comunale e del controllo edilizio.
- La classificazione dei tipi di intervento edilizio è
effettuata sulla base della diversa qualità ed entità
delle modificazioni che l'intervento determina su una serie di
misure e caratteristiche (parametri) che definiscono l'oggetto,
mentre prescinde dalle finalità dell'intervento, dalle
sue metodologie e tecnologie, dalla sua onerosità, così
come da giudizi relativi al valore (culturale, storico, ambientale
o altro) dell'oggetto stesso o delle modificazioni che l'intervento
determina.
- Gli eventuali limiti con cui i diversi tipi di intervento sono
ammissibili nelle diverse situazioni territoriali e condizioni
sono dettati dal PRG o dai suoi strumenti attuativi. Con riferimento
a particolari situazioni territoriali e/o a particolari costruzioni
a cui è riconosciuto un interesse storico, ambientale o
testimoniale, il PRG detta inoltre le finalità e le metodologie
a cui gli interventi edilizi si devono attenere; tali finalità
e metodologie danno luogo ad una classificazione delle "categorie
di tutela" di cui ai successivi artt. 27, 28, 29, 30, 31,
32, 94, 95.
- Per tutti gli interventi edilizi eseguiti su edifici condominiali
verticali e/o orizzontali e/o sulle aree condominiali, che comportino
modifiche all’aspetto esteriore del fabbricato o delle aree, sarà
necessario presentare un progetto unitario.
- Per tutti gli interventi edilizi che comportino modifiche ai
prospetti di edifici a schiera o di unità appartenenti
a complessi, a gestione condominiale, caratterizzati da tipologie
edilizie unitarie, dovrà essere presentato un progetto
generale che descriva l’assetto finale dei prospetti interessati
e che risulterà vincolante per tutti i soggetti che intenderanno
intervenire.
Art.13 Interventi Urbanistici
Si tratta di interventi che comportano cambiamenti dello stato
di diritto dei suoli, con eventuali modifiche agli usi alle funzioni
e allo stato fisico degli immobili. Essi comprendono:
a.1 - Nuova Urbanizzazione (NU)
- Costituisce intervento di nuova urbanizzazione una sequenza
di azioni urbanistiche e di atti giuridico-amministrativi che
interessano aree totalmente o prevalentemente inedificate e non
dotate, se non parzialmente, di urbanizzazioni, per trasformarle
in aree edificabili. L'intervento di nuova urbanizzazione contempla
la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalle
presenti norme e dagli elaborati di progetto del PRG, il frazionamento
dei terreni in lotti a scopo edificatorio (di cui all'Art. 18
della L. 47/85 e successive modifiche e integrazioni) e l’eventuale
formazione di comparti edificatori.
- Gli interventi di nuova urbanizzazione si attuano esclusivamente
per approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo ed in seguito
alla stipula della relativa convenzione; i successivi interventi
edilizi sono sottoposti alle relative procedure ai sensi delle
presenti norme e del R.E.
a.2 - Ristrutturazione Urbanistica (RU)
- Costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica una sequenza
azioni urbanistiche e di atti giuridico-amministrativi che vanno
ad interessare aree prevalentemente edificate e sono rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso. L'intervento di ristrutturazione urbanistica contempla
il riordino dei frazionamenti catastali e la modificazione del
disegno dei lotti, delle unità edilizie interessate, degli
isolati, della rete stradale e delle altre opere di urbanizzazione.
- Gli interventi di ristrutturazione urbanistica si possono attuare
sulla base di un piano urbanistico attuativo ed in seguito alla
stipula della relativa convenzione; i successivi interventi edilizi
sono sottoposti alle relative procedure ai sensi degli articoli
seguenti. Ove ammesso dal PRG gli interventi di ristrutturazione
urbanistica si possono attuare anche sulla base di un progetto
edilizio unitario; in questo caso si configurano come insieme
di interventi edilizi di cui ai punti successivi (interventi di
demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, ecc.) e ne seguono
le relative procedure.
Art.14 Interventi Edilizi
Si tratta di interventi relativi alle unità edilizie che
comportano cambiamenti allo stato fisico degli immobili senza modificare
necessariamente lo stato di diritto dei suoli, degli edifici e degli
altri manufatti che compongono l’unità edilizia. Essi comprendono:
b1 - Interventi edilizi di 'recupero'
b1.1 - Manutenzione ordinaria (MO)
- Manutenzione ordinaria è l’insieme delle operazioni
necessarie per mantenere in efficienza un edificio, quando queste
hanno un carattere limitato, episodico ed occasionale.
- Sono quindi interventi di manutenzione ordinaria MO quelli
che riguardano solo lavori di riparazione e di sostituzione delle
opere edilizie di finitura e degli impianti tecnologici. In particolare,
sono interventi MO quelli di riparazione e sostituzione di:
- opere interne: intonaci, pavimenti, rivestimenti, serramenti,
controssoffitti, apparecchi sanitari, impianti tecnici e tecnologici,
canne fumarie e di ventilazione.
- opere esterne, purché senza alterazione delle caratteristiche,
posizioni, forme e colori preesistenti: intonaci, pavimenti, rivestimenti,
serramenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, coibentazioni,
guaine tagliamuro, grondaie, pluviali, canne e comignoli, cornicioni
e cornici, zoccolature, bancali, gradini, ringhiere, inferriate,
recinzioni, elementi tecnologici ed elementi d’arredo.
- Gli interventi MO non sono sottoposti a specifiche procedure
regolamentari, fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione
per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, quando necessaria,
e quello del rispetto del D.lgs 29/10/99 n. 490, quando trattasi
di immobili vincolati e notificati.
b1.2 - Manutenzione straordinaria (MS)
- Manutenzione straordinaria è l’insieme delle operazioni
necessarie per mantenere in efficienza un edificio, quando queste
hanno un carattere esteso, sistematico e programmato.
- Sono quindi interventi di manutenzione straordinaria MS
quelli che riguardano lavori di riparazione, sostituzione ed integrazione
di opere edilizie di finitura ed anche strutturali, nonché
di impianti tecnologici e di servizi igienici, a condizione che:
- non alterino la consistenza e la configurazione della SL e del
VL dell'edificio, nè delle singole unità immobiliari
che lo compongono;
- non alterino le destinazioni d'uso dell'edificio, nè
delle singole unità immobiliari che lo compongono.
- In particolare, sono interventi MS quelli che riguardano:
- opere interne: le opere di cui al punto a) dell’Articolo
precedente, quando comportano modifiche delle caratteristiche
e posizioni di quelle preesistenti; ed inoltre riparazione, sostituzione
ed integrazione di parti anche strutturali, nonché l’inserimento
di nuovi impianti tecnologici e di nuovi servizi igienici, nel
rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
- opere esterne: le opere di cui al punto b) dell’Articolo
precedente, quando comportano modifiche delle caratteristiche,
forme e colori di quelle preesistenti; ed inoltre riparazione,
sostituzione ed integrazione di parti anche strutturali, nonché
l’inserimento di nuovi locali e di nuovi volumi tecnici, nel rispetto
delle condizioni di cui al comma precedente; nei locali tecnologici
sono ammesse nuove aperture strettamente indispensabili al funzionamento
degli impianti.
- Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva, sono
inoltre interventi MS quelli che riguardano apparecchiature ed
allestimenti dell’organizzazione produttiva, quali ad esempio:
basamenti, pali, tralicci, tubi e canalizzazioni di ogni tipo;
cabine, protezioni e partizioni interne; passerelle, trincee,
trasportatori ed elevatori; serbatoi, vasche, attrezzature di
carico-scarico, per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci.
- Gli interventi MS sono sottoposti a:
- asseverazione con dichiarazione di inizio attività,
nella generalità dei casi;
- autorizzazione edilizia, quando riguardano immobili sottoposti
a vincoli di tutela.
b1.3 - Ristrutturazione edilizia (RE)
- Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente.
- Tali interventi comprendono:
- il ripristino o la sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi
e di nuovi impianti senza aumento di volume e delle altezze preesistenti.
- cambio di destinazione d'uso;
- modificazione delle parti strutturali o distributive, tali da
cambiare la tipologia degli edifici;
- I tipi di intervento della categoria ristrutturazione sono specificati
nelle seguenti sottocategorie :
Ristrutturazione Parziale
- Gli interventi di ristrutturazione parziale riguardano le unità
edilizie o parte di esse esterne od interne, ancora conservate
nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.
- Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti
urbanistici ed architettonici mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni e interni per
le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare
valore stilistico salvaguardando l'unitarietà dei prospetti
e la configurazione dei corpi edilizi;
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti
originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare
valore stilistico;
- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il
riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali principali
nonché per la realizzazione dei servizi;
- inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- L'intervento RE è soggetto a concessione edilizia
Ristrutturazione Totale
- Gli interventi di ristrutturazione totale riguardano le unità
edilizie recenti
o.
- L'intervento prevede oltre a quanto indicato ai punti precedenti
anche la demolizione e fedele ricostruzione totale del fabbricato
sull'area di sedime preesistente.
- Sono ammesse anche variazioni dei materiali strutturali e di
finitura per migliorare l'inserimento nel contesto urbano e ambientale.
- Potranno essere variati il numero, la forma e le dimensioni
delle bucature per adeguamento igienico sanitario o per la regolarizzazione
dei prospetti nel rispetto comunque dei diritti dei terzi.
- La ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione non
ammette il contestuale utilizzo di quote in ampliamento; non sono
ammesse altresì compensazioni di volume che modifichino
la sagoma fuori terra preesistente, in misura superiore al 10%
relativamente alle singole dimensioni lineari in pianta ed in
alzato.
- Rientra invece in tale tipo di ristrutturazione la contemporanea
realizzazione di volumi interrati destinati ad autorimesse purché
pertinenziali ai sensi dell'art. 9 della Legge 122/89.
7. L’intervento RE è soggetto a concessione edilizia.
b2 - Interventi edilizi di costruzione e demolizione
b2.1 - Nuova costruzione (NC)
- Si definisce nuova costruzione l'opera edilizia volta a realizzare
un nuovo edificio o un nuovo manufatto, sia fuori che entro terra.
- Rientrano in questo tipo di intervento le opere costituenti
pertinenze e impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti
in applicazione dell'art. 7 della L. 94/82 e qualsiasi manufatto
che, indipendentemente dalla durata, inamovibilità o incorporazione
al suolo con qualsiasi destinazione d'uso non rientri espressamente
nella categoria dei veicoli.
- L'intervento NC relativo ad edifici, impianti o infrastrutture
è sottoposto a concessione edilizia. L'intervento NC relativo
a manufatti diversi è sottoposto ad autorizzazione edilizia.
b2.2 - Ricostruzione o sostituzione edilizia (RI)
- Costituisce intervento di ricostruzione (RI) l'intervento che
comporta la demolizione totale o parziale di una costruzione e
la realizzazione, sulla stessa area di pertinenza, di una nuova
costruzione della stessa categoria. Nel caso specifico di edifici
si intende intervento RI la costruzione di un nuovo edificio avente
una sagoma e/o un involucro diversi da quelli dell'edificio preesistente.
- L'intervento RI relativo ad edifici, impianti o infrastrutture
è sottoposto a concessione. L'intervento RI relativi a
manufatti diversi è sottoposto ad autorizzazione edilizia.
- Con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali
l'intervento RI è equiparato ad un intervento di nuova
costruzione, facendo riferimento ai parametri e alle misure dell'intero
nuovo edificio che viene realizzato.
b2.3 - Ampliamento (AM)
- Per le costruzioni in generale, diverse dagli edifici, costituisce
intervento di ampliamento di una costruzione esistente, quell'intervento
che comporta la realizzazione di nuove porzioni di costruzione
che vanno ad incrementare il sedime o l'altezza totale della costruzione
preesistente. Nel caso di edifici costituisce intervento AM qualunque
intervento che va ad incrementare la sagoma dell'edificio preesistente.
Rientra nel concetto di Ampliamento di un edificio (inteso in
senso lato come ampliamento dell'unità edilizia) la realizzazione
di pertinenze non interrate (ad es. la realizzazione di autorimesse
e vani tecnici) anche qualora tali pertinenze siano realizzate
in posizione staccata dall'edificio preesistente, purché
nell'ambito della sua area di pertinenza.
- L'intervento AM può essere contestuale o no con interventi
di manutenzione o ristrutturazione della costruzione preesistente.
Qualora si preveda un ampliamento contestualmente ad una ristrutturazione
della costruzione preesistente tale da comportarne la totale demolizione
e ricostruzione l'insieme costituisce un intervento RI di cui
al punto precedente.
- L'intervento AM riguardante edifici, impianti o infrastrutture
è sottoposto a concessione. L'intervento AM riguardante
manufatti diversi è sottoposto ad autorizzazione.
- Con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali
l'intervento AM è equiparato ad un intervento di nuova
costruzione, limitatamente alle porzioni che costituiscono l'ampliamento
e agli incrementi che queste determinano sulle misure della costruzione.
b2.4 - Demolizione (D)
- Gli interventi di demolizione e recupero del sedime, consistono
nella demolizione di costruzioni preesistenti e nella risistemazione
del sedime dal punto di vista urbanistico, ambientale e funzionale;
in particolare nel caso di demolizione di edifici che hanno ospitato
attività produttive o di impianti l'intervento di demolizione
comporta e comprende gli interventi di bonifica ambientale.
- L'intervento D è sottoposto a concessione edilizia se
riguarda immobili vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 o 1497/1939
e successive modifiche o integrazioni; è sottoposto ad
autorizzazione edilizia in tutti gli altri casi.
Art.15 Altri tipi d’Intervento
Si tratta d’interventi relativi al cambiamento delle destinazioni
d’uso degli immobili che comportino o meno cambiamenti dello stato
fisico, e alla modificazione morfologica del suolo:
c1 - Cambiamenti delle destinazioni d’uso (CD)
- Il tipo di l'intervento Cambio d'uso (CD) è definito
con riferimento alle costruzioni e alle aree:
- con riferimento alle costruzioni costituisce intervento CD il
passaggio da una all’altra delle funzioni così come classificate
dal PRG ( es. da funzione B1 a funzione B2); la modifica dell'uso
nell'ambito del medesimo tipo di funzione non costituisce CD;
- nel caso di aree non edificate la realizzazione di un deposito
di materiali o di merci a cielo aperto costituisce intervento
di CD
- Tutti gli altri cambiamenti dell'uso di costruzioni o aree non
rientranti nei due casi di cui al comma precedente non sono soggetti
a procedure autorizzative di tipo edilizio. In ogni caso non costituisce
intervento CD la semplice cessazione dell'uso legittimamente in
essere
- L'intervento CD può essere riferito ad una intera Unità
Edilizia o Unità fondiaria o ad una singola Unità
Immobiliare; non riguarda porzioni di U.I..
- L'intervento di cambio d'uso di una U.E. o di una U.I. può
essere associato ad opere che configurano interventi MO, MS, RC,
RE, RI, oppure può avvenire senza l'esecuzione di alcuna
delle opere che configurano tali interventi.
- Si considerano come legittimamente in essere tutti gli usi risultanti
da concessioni o autorizzazioni posteriori alla data di entrata
in vigore della LR n 46/1988 (26/11/1988), oppure, in mancanza,
risultanti da licenza, concessione, autorizzazione, o da certificato
catastale o altri atti e documenti aventi data certa e anteriore
al 26/11/1988.
- L'intervento CD relativo ad una U.E. o una U.I. è sottoposto
a concessione edilizia:
- quando comporta il passaggio da una all'altra delle "categorie
di destinazione d’uso" (o "funzioni") definite dal PRG con le
lettere dalla A alla F, in applicazione della legge regionale
n. 46/88; in tal senso non deve intendersi CD il passaggio dalla
funzione e7 alla funzione a1 ;
- quando il nuovo uso, pur restando nell'ambito della medesima
"funzione", comporta un maggiore carico urbanistico, rispetto
all'uso precedente; il carico urbanistico di un tipo d'uso è
convenzionalmente misurato dall'insieme delle dotazioni che sono
richieste dal PRG per quel tipo d'uso in materia di standard per
opere di urbanizzazione nonché in materia di parcheggi
privati; negli altri casi l'intervento CD è sottoposto
ad autorizzazione edilizia.
- L'intervento CD relativo ad una unità fondiaria (realizzazione
di deposito di materiali o merci) è sottoposto ad autorizzazione.
- Non si ha CD quando la modifica interessa una superficie inferiore
al 30% della SU della UI oppure quando la superficie interessata
è inferiore a mq 30
c2 - Modificazione morfologica del suolo (MM)
- Costituiscono intervento di modificazione morfologica del suolo
o dei corpi idrici (MM), le opere che comportano modifiche morfologiche
o altimetriche permanenti e significative di una porzione di suolo,
senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad
esempio scavi, reinterri e rilevati, realizzazione di fossi di
drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica, opere di rimodellazione
di corsi d'acqua, scavi archeologici, e simili.
- Gli interventi MM sono sottoposti ad autorizzazione, salvo che
si tratti di modifiche connesse con le attività produttive
agricole o con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche,
nel qual caso non sono sottoposti ad alcuna procedura.
- Le modificazioni del suolo connesse alla coltivazione di cave
e torbiere sono sottoposte alle procedure autorizzative specifiche
di cui alle leggi vigenti in materia.
Cap.6 Opere di urbanizzazione e standard urbanistici
Art.16 Opere di urbanizzazione
- Sono opere di urbanizzazione primaria poste a diretto servizio
dell’insediamento:
- le strade e gli spazi di sosta e parcheggio pubblico;
- le reti fognarie e gli impianti di depurazione;
- il sistema di distribuzione dell'acqua;
- il sistema di distribuzione di energia elettrica, forza motrice,
gas, telefono;
- la pubblica illuminazione;
- il verde attrezzato di vicinato;
- gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale
ma al servizio diretto dell’insediamento
- Sono opere di urbanizzazione secondaria tutte le attrezzature,
infrastrutture ed impianti che non sono solo a diretto servizio
di uno specifico insediamento, ma che rivestono anche un interesse
collettivo ed un'utilizzazione pubblica di carattere generale:
- gli asili nido e le scuole materne;
- le scuole dell'obbligo;
- i mercati di quartiere o di frazione;
- le delegazioni comunali;
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
- i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
- gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
- i parcheggi pubblici di interesse generale.
Art.17 Parcheggi
1. Generalità
- Ai fini del PRG i parcheggi si suddividono in:
- parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria (P1);
- parcheggi pertinenziali di uso privato o pubblico (P2);
- In tutti i tipi di parcheggio di cui ai precedenti punti le
dimensioni lineari del singolo posto-auto, al netto degli spazi
di manovra, non possono essere inferiori a m. 2,5 x 5,0. Ai fini
del rispetto legge 24/03/1989 n. 122 la superficie convenzionale
di un 'posto auto' comprensiva dei relativi spazi di disimpegno
si considera pari a mq. 25.
- Le aree destinate a parcheggio possono essere sistemate a raso
oppure utilizzate per la realizzazione di parcheggi interrati
o fuori terra, anche multipiano, secondo le quantità di
edificazione ammesse dal PRG o dai Piani Urbanistici attuativi.
- I parcheggi pubblici o ad uso pubblico, se realizzati a raso,
scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere
sempre alberati e sistemati ai sensi delle presenti norme.
2. Parcheggi pubblici (P1)
- Sono aree o costruzioni adibite al parcheggio di veicoli, la
cui utilizzazione è aperta alla generalità degli
utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme
del Codice della Strada o da regolamentazioni del traffico e della
sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti,
ai portatori di handicap e simili).
- I parcheggi pubblici sono sempre di proprietà pubblica
e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente
pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia
essere affidate a soggetti privati.
- I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici
che debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio,
fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero
sistema della viabilità urbana. Le aree e le opere necessarie
per la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria
sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici
ed edilizi da cui dipendono, nella misura prescritta ai sensi
del successivo art. 18.
- Ai fini della distanza dal confine di zona, non si tiene conto
dei parcheggi di urbanizzazione primaria facendo riferimento solo
al confine stradale.
- I parcheggi di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici
di interesse generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale
all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di
sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature
collettive. I parcheggi di urbanizzazione secondaria, sono individuati
nelle tavole del PRG
- I parcheggi di proprietà pubblica, qualora ne sia riservato
l'uso ad un gruppo definito e numericamente limitato di utenti
(ad esempio i dipendenti del Comune o di un ospedale, e simili),
cessano di avere le caratteristiche di parcheggi pubblici, assumendo
quelle di parcheggi di uso privato.
3. Parcheggi pertinenziali di uso privato o pubblico (P2)
- Sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o costruzioni, adibiti
al parcheggio di veicoli al servizio esclusivo di un determinato
insediamento.
- I parcheggi pertinenziali costituiscono solitamente pertinenze
di unità immobiliari destinate ad altri usi (residenza,
attività produttiva, servizio. ecc.); in tal caso possono
trovarsi nella stessa unità edilizia che contiene l'unità
o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, ma possono
trovarsi anche in altra area o unità edilizia nelle immediate
vicinanze, purchè permanentemente asservita alla funzione
di parcheggio privato pertinenziale.
- I parcheggi pertinenziali P2 nei limiti delle dotazioni minime
prescritte al successivo Art. 18 non possono essere ceduti separatamente
dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo
pertinenziale; gli eventuali atti di cessione sono nulli.
- I parcheggi privati P2 possono tuttavia anche costituire unità
immobiliari autonome, non pertinenziali, realizzati oltre le quantità
minime prescritte; in tal caso non sono soggetti alla norma di
cui al comma precedente.
- I parcheggi P2 possono essere costituiti da spazi aperti, scoperti
oppure coperti. Possono altresì essere realizzati in forma
di autorimesse chiuse in piani interrati o seminterrati entro
la sagoma dell'edificio; qualora siano interrati fuori dalla sagoma
la relativa soletta di copertura dovrà consentire la formazione
di tappeto erboso con cespugli.
- Le autorimesse possono anche costituire un edificio autonomo
costituente pertinenza dell'edificio principale; è comunque
esclusa la formazione di autorimesse mediante box in lamiera.
Art.18 Dotazioni di parcheggi privati (P2)
- In tutti gli interventi edilizi NC, RI, AM, nonché negli
interventi CD qualora comportino un aumento di Carico Urbanistico,
devono essere realizzati in aggiunta ai parcheggi di urbanizzazione
primaria e secondaria (P1), di cui al successivo articolo, spazi
di parcheggio privato, costituenti pertinenze inscindibili delle
unità edilizie, nelle quantità prescritte, per i
diversi usi insediati, dalla seguente tabella, che fa parte integrante
del presente articolo..
- Negli interventi di ampliamento (AM) le quantità indicate
dalla tabella si intendono riferite alla SU aggiuntiva, e vanno
assicurate solo qualora le dotazioni preesistenti nell'unità
edilizia non risultino sufficienti, secondo la tabella, anche
per l'ampliamento previsto.
- Qualora nell'ambito della medesima unità edilizia siano
compresenti unità immobiliari per due o più degli
usi di cui alla tabella, la quota di parcheggi dovrà risultare
dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni
singolo uso.
- Qualora l'applicazione della tabella determini un numero frazionario
di posti auto, questo andrà arrotondato in aumento.
- Nel caso di intervento di cambio d'uso (CD) di un'unità
immobiliare che determini un incremento di Carico Urbanistico
(ossia nei casi in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità
di parcheggi privati pertinenziali superiore a quella prescritta
per l'uso precedente), l'intervento è ammissibile a condizione
che venga reperita la quantità minima prescritta di posti
auto per tutti gli usi previsti nell'unità edilizia.
- Nel caso di intervento di CD di una unità immobiliare
che non determini un incremento di CU (ossia nel caso in cui per
il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi privati
pari o inferiore all'uso precedente) l'intervento è ammissibile
anche qualora l'unità edilizia non sia dotata di parcheggi
privati nella misura minima prescritta.
- Nei parcheggi andranno previsti spazi specificamente attrezzati
anche per la sosta di biciclette nella misura di un posto bici
per ogni due posti auto.
- Per gli edifici ad uso abitativo esistenti è consentita
la costruzione di una autorimessa per ogni alloggio, a condizione
che ne sia privo alla data di adozione della presente variante,
anche in deroga agli indici edificatori di zona purchè
vengano rispettati i seguenti parametri:
- altezza massima in colmo m 3.00
- altezza massima in gronda m 2.50
- superficie lorda massima mq 24.00
Le autorimesse dovranno essere uniformate per tipologia e materiali
all’edificio principale; qualora siano al servizio di fabbricati
plurifamiliari o a schiera dovranno essere realizzati in un unico
corpo di fabbrica derivante da un progetto unitario.
Non sono ammessi cambi d’uso di autorimesse che comportino la riduzione
del numero dei parcheggi privati esistenti se non in caso di ripristino
dell’uso originario in edifici soggetti a restauro e risanamento
conservativo di tipo A.
Gli ampliamenti delle autorimesse esistenti sono consentiti fino
al raggiungimento degli indici sopra indicati.
Nelle zone di centro storico le autorimesse di cui ai punti precedenti
dovranno essere localizzate all’interno di aree cortilive e potranno
occupare al massimo il 30% dell’area scoperta.
Tabella Parcheggi Privati (P2)
usi A, d1:
- 1 posto-auto per ogni unità immobiliare e in ogni caso
non meno di un posto auto ogni 50 mq. di SU;
usi b1.2, b4.2:
- 1 p.a. ogni 25 mq. di SU;
usi b1.1, b2.1,b2.6, B3, b4.1, c1:
- 1 p.a. ogni 40 mq. di SU,
usi b2.2, b2.3,b2.3.1, b2.4, b2.4.1:
- la quantità di parcheggi pertinenziali deve rispettare
le le dotazioni minime previste dall’art. 5.2 lett. b) e sgg.
della delibera di C.R.1253 del 23/09/99.
usi b2.8, b2.5, c2, c3, c4, c7, f4:
- 1 posto auto ogni 65 mq. di SU e comunque 1 posto auto ogni
200 mq. di S.F.;
- una parte dei p.a. dovrà essere conformata in modo da
consentire la sosta di autocarri;
usi b4.3, b4.5, b4.6, b4.7, b4.8, b4.9:
- il numero di posti auto più elevato fra i seguenti:
- 1 posto auto ogni 12 mq. di SU;
- 1 p.a. ogni 3 posti di capienza di pubblico autorizzata;
- 1 p.a. ogni 100 mq. di S.F.
usi b4.1.2, b4.1.3, b4.4:
- 1 p.a. ogni 50 mq. di SU,
usi e1, e2, e3, e4, e7, e8, e9:
- 1 p.a. per ogni camera e comunque ogni 40 mq. di SU
usi e5, e6, e10:
- numero di p.a. nel rispetto dei minimi definiti dalla legislazione
regionale vigente in materia.
usi f1, g1, g3:
- 1 p.a. ogni 65 mq. di SU (posti auto di uso privato: P2).
Per gli interventi di ristrutturazione eseguiti su immobili residenziali
del Centro Storico di Comacchio individuato nelle Tavv. P3 e P4
del P.R.G. che non comportino aumento di SU né cambio d’uso
non è richiesta l’individuazione dei parcheggi previsti dall’
art 18 della L. 6/10/1967 n. 765 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Comune, in alternativa al reperimento di posti auto pertinenziali,
può richiedere la realizzazione di opere di arredo urbano
o di miglioramento dell’accessibilità a piedi o con veicoli
leggeri nei seguenti casi:
- nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree
urbane di cui all’art. 8 della L.R.14/99 a condizione che l’accesso
dell’utenza avvenga a piedi o con veicoli leggeri e purchè
gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia ed
al cambio d’uso;
- nel caso di ampliamento delle preesistenti strutture di vendita
non superiore al 20% della superficie di vendita precedentemente
autorizzata e purche non venga superato con l’ampliamento il limite
delle medie strutture di vendita;
- nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi
commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano le
dimensioni degli esercizi di vicinato, purchè nell’ambito
del centro storico di Comacchio e a condizione che gli interventi
siano limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione edilizia
e al recupero di edifici esistenti.
Al fine di garantire il requisito di adattabilità di cui
all’art. 6 del D.M. 14/06/89 n. 236, almeno uno dei posti auto di
pertinenza degli alloggi di nuova realizzazione dovrà avere
dimensioni planimetriche nette pari a m 3.20x5.00.
Art.19 Standards urbanistici e cessione di aree per opere di
urbanizzazione
- In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di
NC, AM, RI, devono essere realizzate e cedute gratuitamente al
Comune le quantità minime di cui al presente articolo,
di aree attrezzate a parcheggi di urbanizzazione primaria (P1)
e di aree per standard urbanistici (SS).
- Le quantità fissate si intendono al netto di strade,
marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche
o da altre opere o impianti di urbanizzazione primaria fuori terra.
- Le aree per parcheggi P1 si intendono comprensive delle relative
corsie di servizio e aiuole di arredo; di norma (salvo ostacoli
particolari o soluzioni pluripiano o diverse indicazioni fornite
dalla C.E.) i parcheggi P1 devono essere realizzati a pettine,
fuori dalle sedi stradali ed essere alberati con alberi posti
mediamente ogni 5/6 m.; ciascun albero deve essere dotato di una
superficie permeabile minima di mq.3; i posti auto devono essere
pavimentati, dotati di sistemi di raccolta dell'acqua piovana
e di immissione nella fognatura pubblica; i corselli possono essere
a fondo permeabile o impermeabile; in ciascun parcheggio P1 di
capienza superiore a 8 posti auto devono essere collocate rastrelliere
per biciclette nella misura minima di un posto-bici ogni due posti-auto.
- I parcheggi P1 possono essere realizzati anche in soluzioni
pluripiano. In tale caso il rispetto dello standard sarà
misurato in termini di capienza di posti-auto, che dovrà
essere non inferiore al numero che si ottiene dividendo per 25
la superficie in mq. prescritta come standard.
- Per aree SS si intendono aree che, salvo diversa indicazione
del PRG, devono essere sistemate con manto erboso, essenze arbustive
ed arboree secondo quanto disposto agli artt. 93 e 94 delle presenti
norme, nonché con attrezzature per la fruizione, il riposo,
la ricreazione, il gioco. Esse possono comprendere percorsi pedonali
e ciclabili che percorrono le aree a verde; mentre non sono computabili
come SS aiuole stradali, fascie di larghezza inferiore a m. 5
lungo le strade, alberature stradali.
- Qualora il PRG preveda una utilizzazione delle aree SS per la
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, esse devono
essere cedute al Comune con semplice sistemazione del suolo ed
impianti arborei secondo indicazioni dell'U.T. Comunale.
- Nel caso di interventi edilizi diretti, le aree per standard
SS devono essere individuate nel progetto e cedute al Comune all'atto
del ritiro della concessione; nel caso di Piani urbanistici attuativi,
le aree devono essere individuate dal Piano attuativo e la loro
cessione al Comune è disciplinata nella relativa convenzione.
- Le aree P1 e SS cedute al Comune costituiscono zone omogenee
G, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 79, e sono
edificabili nei limiti di cui agli Artt.80, 81, 82 e 83, fatte
salve le disposizioni relative alle singole sottozone o agli ambiti
di cui all’art. 84.
- Nella tabella che segue gli standard sono espressi come numero
di mq. di aree P1 o SS per ogni 100 mq. di SU interessata dagli
interventi di NC, AM, RI (con esclusione quindi di quelle eventuali
porzioni di SU preesistente che siano interessate solamente da
interventi edilizi di tipo conservativo). Tali standard comprendono
le prescrizioni minime di cui agli artt. 37 e 46 della LR 47/78
e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti
rapporti di conversione:
- 1 stanza = 35 mq. di SU;
- 1 stanza = 0,75 abitanti teorici, quindi:
- 100 mq. SU = 2,15 abitanti teorici.
Tabella Standard Urbanistici
1. Usi residenziali e di servizio (A, B1, B3, B4)
1. Per agli usi A, b1.1, b2.1,B3, b4.2, b4.3, b4.4, b4.5, b4.6,
b4.7, b4.8, b.9 sono richiesti, ogni 100 mq. di SU:
Nei casi di intervento edilizio diretto di NC, AM, RI:
Nei comparti assoggettati a P.d.R.:
- per interventi RI: P1 = 8 mq.
- per interventi NC, AM: P1 = 12 mq.
Nei comparti assoggettati a PUE per nuove urbanizzazioni:
2. Non sono richiesti, in ogni caso, standards per gli usi b4.1
e per l’uso a3 qualora si tratti di intervento pubblico o previsto
all’interno di una convenzione.
2. Usi direzionali, commerciali e alberghieri (usi B1, B2, E):
1. Per agli usi b1.2, , b2.2, b2.3, b2.4, b2.6, e1, e2, e3, e4,
e5, e6, e7 sono richiesti, per tutti i tipi di intervento, ogni
100 mq. di SU:
2. Non sono richiesti standard per gli usi b2.5, b2.7, e8, e9,
e10.
3. Usi di tipo produttivo (B2, C1, C2, C3, C5):
1. Per gli usi b2.8, c1, c2, c3, c4, c7, nei comparti assoggettati
a P.P. o P.I.P. sono richiesti:
- P1 = 5% della ST.
- SS= 10% della ST.
2. Non sono richiesti standard per gli usi c5 e c6.
4. Usi agricoli (D)
1. Per gli usi agricoli d1, d2, d3, d4, non sono richiesti, in
alcun caso, standard urbanistici.
5. Usi infrastrutturali (F)
1. Per gli usi infrastrutturali non sono richiesti, in alcun caso,
standard urbanistici.
6. Usi speciali (G)
1. Per gli usi speciali non sono richiesti, in alcun caso, standard
urbanistici.
- Su parere positivo della C.E., il Dirigente può accettare
o prescrivere che gli standard di cui sopra siano monetizzati,
ovvero siano realizzati anche all’esterno del comparto ma all’interno
della perimetrazione del piano dei servizi, all’interno delle
Zone omogenee G) o di altre Zone omogenee nel quale il PRG preveda
funzioni di interesse pubblico.
- Qualora un piano urbanistico esecutivo preveda destinazioni
d’uso che comportano standard differenti, esso dovrà suddividere
la SU secondo le destinazioni previste e dimensionare gli standard
da cedere all’amministrazione comunale in relazione alla superficie
prevista per ciascuna destinazione. In seguito non potranno essere
autorizzati interventi ( compreso il CD) che possono comportare
un fabbisogno di standard superiore a quello stimato in sede preventiva.
- Qualora le tavole del PRG individuino all'interno dei comparti
di attuazione aree destinate a parcheggi, a verde, o a servizi
pubblici (zone G), con esclusione delle sedi viarie, in misura
superiore agli standard calcolati come al presente articolo, le
convenzioni devono prevedere la cessione gratuita al Comune anche
di tali aree eccedenti, ma gli oneri della loro sistemazione ed
attrezzamento per gli usi pubblici previsti sono a carico del
Comune, oppure tale onere è attribuito ai privati a scomputo
degli oneri di urbanizzazione secondaria.
- Qualora le tavole del PRG individuino all'interno dei comparti
di attuazione aree da destinare a verde, a servizi pubblici, a
parcheggi pubblici (zone G), i Piani urbanistici esecutivi possono
proporre una diversa dislocazione di tali aree, fermo restando
che la loro superficie resti pari agli standard richiesti o, se
superiori, pari a quella delle aree graficamente individuate dal
PRG.
- Qualora le tavole del PRG individuino all'interno dei comparti
di attuazione dei tracciati stradali da realizzare, i Piani Urbanistici
Esecutivi possono proporre un posizionamento dei tracciati parzialmente
diverso, ferma restando la funzionalità dei collegamenti
stradali previsti dal PRG e le caratteristiche di massima del
tracciato stesso.
- Tali proposte di diverse dislocazioni delle zone G e della viabilità
possono essere approvate dal Consiglio Comunale, nell'ambito dell'approvazione
del PUE, solamente se giudicate soddisfacenti o non peggiorative
per la collettività rispetto a quanto previsto nelle tavole
del PRG, previo parere positivo della C.E..
- Le aree cedute ad uso pubblico ai sensi del presente articolo
sono edificabili secondo le modalità e i limiti previsti,
per i diversi usi, nelle zone omogenee G di cui al seguente art.
78.
- Nel caso di medie o grandi strutture di vendita collocate fuori
o ai margini di centri abitati in posizione tale per cui le aree
da cedere ad uso pubblico non siano di fatto utilizzabili dalla
popolazione residente nella zona circostante, né siano
utilizzabili come parcheggi scambiatori per l’accesso al centro
urbano con mezzi collettivi, potrà essere stipulata apposita
convenzione per la gestione privata di dette aree a cura del titolare
o del gestore della struttura commerciale
- Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione regionale
in materia si potrà prevedere la monetizzazione delle aree
per parcheggi pubblici e per verde pubblico nei seguenti casi:
- nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree
urbane di cui all’art. 8 della L.R.14/99 a condizione che l’accesso
dell’utenza avvenga a piedi o con veicoli leggeri e purché
gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia ed
al cambio d’uso;
- nel caso di ampliamento delle preesistenti strutture di vendita
non superiore al 20% della superficie di vendita precedentemente
autorizzata e purché non venga superato con l’ampliamento
il limite delle medie strutture di vendita;
- nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi
commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano le
dimensioni degli esercizi di vicinato, purchè nell’ambito
del centro storico di Comacchio e a condizione che gli interventi
siano limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione edilizia
e al recupero di edifici esistenti.
Cap.7 Altre disposizioni
Art.20 Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento
- L'utilizzazione totale degli indici IF e UF, corrispondenti
ad una determinata superficie fondiaria, esclude ogni richiesta
successiva di altre concessioni di nuova costruzione o ampliamento
sulle medesime superfici, indipendentemente da qualsiasi frazionamento
o passaggio di proprietà.
- Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni
che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire
nuovi lotti edificabili, il rapporto tra le costruzioni esistenti
e la porzione di area che a queste rimane asservita non deve superare
gli indici e i limiti di distanza ammessi, ai sensi delle presenti
Norme e del Regolamento Edilizio, nella zona in oggetto. Ogni
lotto ricavato in difformità dalla presente norma non può
formare oggetto di intervento edilizio.
Art.21 Messa in mappa
- Presso l'Ufficio Tecnico Comunale va conservata una copia della
cartografia catastale, , che viene aggiornata a cura di detto
Ufficio, sulla base delle costruzioni realizzate.
- Tutte le domande di concessione devono contenere l'estratto
di mappa catastale con l'individuazione esatta dell'opera progettata
e delle aree sulle quali è stata computata la Superficie
Fondiaria (SF) o, nel caso di opere in zona agricola, le unità
aziendali di pertinenza.
- All'atto del rilascio della concessione tali indicazioni verranno
riportate a cura dell'Ufficio Tecnico sulle mappe di cui al primo
comma.
- Le mappe suddette hanno valore per il diniego della concessione
qualora siano richieste nuove costruzioni i cui indici urbanistici
vengano computati su aree già utilizzate per precedenti
costruzioni.
TITOLO II DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
Cap.8 Zonizzazione
Art.22 Divisione del territorio comunale in zone
- Il PRG suddivide il territorio comunale in Zone territoriali
omogenee secondo la seguente classificazione, ai sensi della LR
n. 47/1978 e successive modificazioni e integrazioni:
Zone omogenee A - Centro Storico di Comacchio;
Zone omogenee B - edificate e di completamento, a prevalente
destinazione residenziale;
Zone omogenee C - per nuovi insediamenti, a prevalente destinazione
residenziale;
Zone omogenee D - per insediamenti specializzati con funzioni
economico-produttive;
Zone omogenee E - produttive agricole;
Zone omogenee F - per attrezzature pubbliche di interesse generale.
Zone omogenee G - per attrezzature pubbliche o di interesse
pubblico di frazione e di insediamento.
- In tali zone omogenee valgono le prescrizioni relative agli
usi ammissibili, i tipi, gli indici e parametri, e modalità
di intervento nonché le altre disposizioni di cui ai Capp.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 delle presenti norme.
Art.23 Ambiti di recupero e riqualificazione urbana e territoriale
- Il PRG individua ambiti di recupero e riqualificazione urbana
e territoriale, da assoggettare ad una specifica disciplina degli
usi e degli interventi in ragione delle loro peculiarietà
ambientali, morfologiche e funzionali e della loro importanza
strategica rispetto agli obiettivi di riqualificazione degli insediamenti
urbani e del territorio comunale.
- Gli ambiti delimitati e numerati nelle planimetrie di progetto
in scala 1:5000 sono i seguenti:
- ambito 1: Lido di Volano strumento di attuazione
PU
- ambito 2: Lido degli estensi strumento di attuazione
PUE
- ambito 3:Trepponti- canale strumento di attuazione
PU
- ambito 4:Parco Darsena Capuccini strumento di attuazione
PU
- ambito 5: Valle Isola strumento di attuazione
PUE
- ambito 6: Area commerciale Portogaribaldi strumento di attuazione
PUE
- In tali ambiti valgono le prescrizioni relative agli usi ammissibili,
i tipi, gli indici e parametri, e modalità di intervento
nonché le altre disposizioni di cui al Cap. 16 e alle "Schede
progettuali" allegate alle presenti norme.
Cap.9 - Zona omogenea "A" - Centro Storico di Comacchio
Art. 24 - Criteri generali per la Zona Omogenea "A"
1. Individuazione
- La zona urbana di interesse storico, culturale e ambientale
(zona omogenea A) è costituita dal Centro Storico di Comacchio,
come individuato nelle Tavv. P3 del PRG e nelle Tavole n. P4 contenenti
la disciplina particolareggiata del Centro Storico.
- La disciplina particolareggiata per il Centro Storico di Comacchio
definisce per ogni unità edilizia le destinazioni d’uso
ammissibili, le categorie di tutela e le modalità di attuazione
degli interventi.
2. Unità d’intervento
- Per gli interventi edilizi, l’unità minima di intervento
coincide con l’ "unità edilizia", così come definita
all’art. 9, punto 23, ad eccezione dei casi esplicitamente indicati
nelle tavole di progetto per i quali è richiesto l’intervento
urbanistico preventivo.
- In ciascuna delle unità d’intervento, le trasformazioni
ammissibili sono regolate dalla disciplina degli usi e delle "categorie
di tutela" assegnate ai singoli edifici, siano essi edifici
"principali" o edifici "annessi".
- Nel caso di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria
che interessino aree scoperte di pertinenza comuni a più
unità edilizie, i progetti relativi a ciascuna delle unità
di intervento interessate devono essere estesi anche a tale area
di pertinenza comune secondo le indicazioni e prescrizioni fornite
nella presente normativa
- Qualora per una singola unità edilizia vengano indicate
in cartografia più categorie di tutela tra loro differenti,
la stessa dovrà intendersi sottoposta alla categoria di
tutela cui corrisponde la superficie di sedime preponderante.
- Per le singole unità immobiliari sono comunque ammessi
interventi diretti di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sono altresì ammessi interventi diretti di cambiamento
di destinazione d’uso, comunque soggetti a concessione edilizia.
3. Attuazione degli interventi e unità di intervento
- Nella zona A l'attuazione avviene per intervento edilizio diretto,
ad esclusione delle aree indicate nelle tavole del PRG assoggettate
a PUE
- All’interno di tali perimetri l’intervento urbanistico si attua
attraverso piani di recupero ai sensi della L. 05/08/78, n. 457.
- Ove entro 3 anni dalla data di approvazione della presente
Variante Generale non venisse assunta alcuna deliberazione di
approvazione del Piano di Recupero da parte del Consiglio Comunale,
l’individuazione decade di ogni effetto
- Scaduti i termini di cui al punto precedente sarà possibile
formare comparti attuativi spontanei, riconducibili ad una Ristrutturazione
Urbanistica, nel rispetto degli allineamenti obbligatori dei fronti
edilizi e salvaguardando i percorsi pedonali pubblici esistenti
e di progetto individuati nella tav. P.4.3.
- Scaduti i termini di cui al punto 1.2 è consentito l’intervento
diretto sulle singole unità edilizie secondo le categorie
di intervento indicate nelle tavole di progetto P.4.1 ; fanno
eccezione le unità indicate con categoria A5.a per le quali
sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all’art. 31
(cat. tutela A4)
- Gli interventi che eccedono la manutenzione ordinaria o straordinaria
devono riguardare l’intera unità minima di intervento come
definita al precedente punto 2 c.1 o i comparti individuati nelle
planimetrie di progetto, nonché le aree scoperte di pertinenza,
anche se non individuate graficamente nell'unità minima
di intervento in dette tavole.
- Gli interventi MS e MO possono riguardare intere unità
edilizie, o anche singole unità immobiliari, comprensive
delle relative pertinenze; negli interventi MS che comprendono
anche opere esterne devono comunque essere sempre presentati elaborati
di rilievo riguardanti l'intera unità minima di intervento
e relative pertinenze.
- Per gli interventi che riguardano solo una parte dell’unità
minima, il progetto dovrà contenere gli elaborati grafici
e fotografici rappresentativi dei prospetti dell’intera unità
al fine di poter consentire una corretta e piena valutazione dell’inserimento
della parte progettata nel circostante contesto urbano ed architettonico
- La perimetrazione delle unità di intervento può
essere modificata in sede di progetto, sulla base di un rilievo
più esatto dello stato di fatto e della tipologia originaria,
e con parere favorevole della C.E.. In questo caso si possono
verificare conseguenti modificazioni nei limiti fra una categoria
di tutela e un'altra.
Art.25 Destinazioni d’uso ammesse
- Nella tav. P4.2 gli edifici sono classificati a seconda delle
seguenti funzioni presenti o previste dal PRG:
- Funzioni residenziali e compatibili con la residenza. Negli
edifici con tale destinazione sono ammessi:
- gli usi residenziali A,
- gli usi direzionali B1,
- gli usi commerciali b2.1, b2.6, compatibilmente con il piano
di settore,
- gli usi artigianali di servizio B3,
- gli usi di servizio di interesse generale e pubblico b4.1, b4,3,
b4.5, b4.6,
- gli usi alberghieri e1;
- Funzioni commerciali, direzionali e di servizio. Negli edifici
con tale destinazione sono ammessi:
- gli usi di residenza collettiva o speciale a2, a3,
- gli usi direzionali B1,
- gli usi commerciali b2.1, b2.2, b2,6, compatibilmente con il
piano di settore,
- gli usi artigianali di servizio B3,
- gli usi di servizio di interesse generale e pubblico b4.1, b4.3,
b4.4, b4.5, b4.6;
- Funzioni di servizio pubblico. Negli edifici con tale destinazione
sono ammessi sono ammessi:
- gli usi di residenza collettiva e speciale a2, a3,
- gli usi direzionali b1.2,
- gli usi di servizio di interesse generale e pubblico b4.1, b4.3,
b4.4;
- Funzioni di interesse generale. Negli edifici con tale destinazione
sono ammessi gli usi:
- gli usi direzionali b1.2,
- gli usi di servizio di interesse generale e pubblico b4.1, b4.3,
b4.4,
- g1.
- Funzioni accessorie. Negli edifici con tale destinazione sono
ammessi:
- garages e parcheggi P2
- magazzini, depositi di cui al punto 21, comma 2, lett. b) dell’art.
9, nonché locali per impianti tecnici da considerarsi come
volume accessorio (Va) o volume tecnico (Vt);
- gli usi artigianali di servizio B3.
- Tutte le aree non edificate sono destinate a verde privato,
oppure ad uso pubblico con le destinazioni d’uso definite dalle
planimetrie di progetto e dal punto 1 del presente articolo. Sono
comunque soggetti a vincolo di inedificabilità le aree
e gli spazi liberi storicamente adibiti agli usi di servizio di
interesse generale e pubblico in quanto spazi di uso urbano e
collettivo.
- Per le aree a verde privato sono ammesse esclusivamente sistemazioni
congruenti con la funzione di giardino privato o di orto. Le eventuali
impermeabilizzazioni del terreno devono essere strettamente limitate
ai passaggi pedonali necessari per consentire l’accesso alle abitazioni;
le aree sistemate a parcheggio esterno vanno pavimentate con macadam
o grigliati, con esclusione dell’asfalto o del cemento.
- Nelle aree scoperte è consentito il recupero di fabbricati
parzialmente o totalmente demoliti ; essi potranno essere
ricostruiti in armonia con il contesto urbano del Centro Storico
purché siano dimostrabili catastalmente o con altra storica
e attendibile documentazione.
Art.26 Cambiamento di destinazioni d’uso
1 Edifici destinati a funzioni residenziali
- Le unità immobiliari attualmente destinate alla residenza
possono mutare la loro destinazione d'uso solo nei seguenti casi:
- per ospitare funzioni di servizio pubblico (o private solo se
di uso o interesse pubblico, ivi comprese le attività culturali
e di istruzione, associative, ricreative e sanitarie);
- per ospitare funzioni alberghiere o per il soggiorno temporaneo;
- per ospitare una qualsiasi delle funzioni ammesse al punto 1
dell’articolo 25, qualora si tratti di:
- unità immobiliari o vani situati al piano terreno,
- unità immobiliari situate al primo piano di unità
edilizie con affaccio su piazze e vie pubbliche, e sui segue numerazione
d) gli usi b1.2, b2.2, e1 sono ammessi anche ai piani superiori
delle unità edilizie.
- Al di fuori dei casi sopra elencati le unità immobiliari
residenziali, poste in edifici destinati dalle planimetrie del
PRG alla funzione a) residenziale, possono mutare la loro destinazione
d’uso solamente nell’ambito di un Piano di Recupero, esteso almeno
all’intera unità minima d’intervento, che valuti fra l’altro
le conseguenze dell’incremento del carico urbanistico.
- Negli edifici destinati dal PRG alla funzione a) residenziale,
le unità immobiliari attualmente destinate a funzioni non
residenziali e che non siano situate al piano terreno possono
mantenere tale uso oppure subire mutamenti di destinazione d’uso
solamente per ospitare funzioni residenziali, funzioni di servizio
pubblico o private di uso pubblico, funzioni alberghiere.
- I corpi di fabbrica che nelle planimetrie di piano sono definiti
come "servizi annessi alla residenza" e destinati a "funzioni
accessorie", possono mutare tale destinazione d’uso per ospitare
principalmente usi artigianali e di servizio B3. Possono assumere
la destinazione dell’unità cui sono annessi purché
siano garantite le aree a parcheggio nella misura prevista dalle
norme vigenti in materia.
- I sottotetti inutilizzati possono essere recuperati ai fini
abitativi, compatibilmente con i requisiti igienici e di sicurezza
e nel rispetto dei parametri di cui all’art. 2 della L.R. 6/4/99
n. 11
- Compatibilmente con le prescrizioni e le indicazioni contenute
nelle tavole di progetto e nei successivi articoli, è ammesso
il frazionamento delle unità immobiliari esistenti. In
caso di frazionamento, l’intervento è comunque soggetto
a concessione onerosa e comporta la valutazione degli eventuali
incrementi del carico insediativo.
- Per tutti gli interventi che comportino un incremento dei carichi
insediativi, gli standard urbanistici richiesti dalle disposizioni
legislative vigenti e previsti dagli strumenti urbanistici comunali,
potranno essere realizzati anche non in contiguità con
l’unità edilizia oggetto dell’intervento, purchè
nell’ambito del "Piano dei Servizi" e nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle planimetrie di progetto e nelle presenti
norme.
2. Edifici ed aree destinati a funzioni di uso
pubblico
- Tutti gli immobili e le aree destinati ad attrezzature e spazi
pubblici potranno essere acquisite dal Comune, ovvero assoggettate,
per intero o in parte, all'uso pubblico attraverso apposita convenzione
tra la proprietà e il Comune.
- Vengono individuati con apposito perimetro in cartografia gli
edifici e spazi aperti, riconosciuti idonei ad essere destinati
ad attrezzature di interesse pubblico, nell'ambito del Piano dei
Servizi contenuto nel P.R.G.
- Vengono inoltre individuati nelle tavole di progetto, come spazi
di interesse pubblico, nell’ambito del Piano dei Servizi, gli
edifici religiosi aperti al culto e le seguenti aree:
- le aree destinate a parcheggio pubblico;
- gli spazi urbani di particolare pregio storico-artistico da
sistemare come aree pedonali, valorizzandone i caratteri architettonici
e la fruizione pubblica.
- giardini pubblici
3. Edifici destinati a funzioni commerciali.
- In caso di trasferimento di attività, i locali rimasti
liberi possono essere destinati ad ampliamento di attività
contigue, ovvero a nuove attività nei limiti di quelle
ammissibili di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Art.27 Categorie di tutela
1. Le "categorie di tutela" indicano gli obiettivi e
le modalità degli interventi da attuarsi secondo le "categorie
e sottocategorie" di cui all’art. 36 della LR n. 47/1978, sulla
base delle caratteristiche tipologiche e del valore storico-testimoniale
dell’unità edilizia, nonché del suo inserimento nel
contesto urbano.
2. Qualora in una singola unità di intervento siano attribuiti
"categorie di tutela" diverse a edifici o parti di edifici,
le aree di pertinenza comuni si intendono soggette al grado di tutela
più restrittivo.
3. Nella tav. P4.1 sono indicate, per ciascun edificio, le categorie
di tutela alle quali devono essere assoggettati gli interventi.
Le "categorie di tutela" sono così definite:
A1 "Tutela integrale"
A2 "Tutela con risanamento"
A3 "Tutela con ripristino e ristrutturazione"
A4 "Riqualificazione mediante ristrutturazione e sostituzione
edilizia"
A5 "Riqualificazione mediante ristrutturazione fondiaria
e sostituzione edilizia"
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