Art.28 Categoria di tutela "A1 - Tutela integrale"
- La categoria di tutela "A1 - tutela integrale" viene
attribuita ad edifici di grande pregio architettonico e/o di preminente
interesse storico-testimoniale che rappresentano una particolare
emergenza nel tessuto e costituiscono un elemento strutturante
della morfologia urbana.
- Con riferimento all’art. 36 della LR n. 47/1978, sono prescritti
gli interventi compresi nella categorie del Restauro scientifico
(A1), con l’obiettivo di conservare l’integrità architettonica
e tipologica degli edifici, di valorizzarne il ruolo di emergenza
nel tessuto urbano, senza alcuna modifica del sedime, degli allineamenti,
della volumetria, dei caratteri costruttivi e degli elementi decorativi
che presentano valore stotico-testimoniale.
- La categoria di tutela A1 comporta interventi qualificati come
operazioni storico-critiche, condotte con metodo scientifico,
dirette alla conservazione di un’unità edilizia considerata
come organismo architettonico e documento testimoniale. Gli interventi
debbono consistere in un insieme sistematico di opere che consentano
gli usi compatibili con il rispetto degli elementi materiali costitutivi,
del sistema strutturale, dell’impianto tipologico e distributivo,
degli elementi architettonici, stilistici e artistici. Essi prevedono:
- il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle
parti alterate, e cioè:
- il restauro o il ripristino dei fronti esterni e interni;
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
- la ricostruzione filologica delle parti dell’edificio eventualmente
manomesse da interventi incongrui;
- la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo
originale;
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi di pertinenza.
- il consolidamento delle strutture, con sostituzione delle parti
non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota dei
seguenti elementi:
- murature portanti, sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto;
- la eliminazione delle superfetazioni, intese come parti incongrue
all’impianto storico e agli ampliamenti organici del medesimo;
- l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
- Gli interventi sono sottoposti a concessione edilizia onerosa
nella generalità dei casi, e a concessione edilizia gratuita
nei casi previsti dalla legge.
Art.29 Categoria di tutela "A2 - Tutela con risanamento"
- Viene attribuito ad edifici di minor pregio architettonico e
interesse storico-testimoniale che tuttavia costituiscono parte
integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico,
presentano caratteri di continuità morfologica e coerenza
insediativa nel contesto dell’isolato, e risultano significativi
dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli
ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale
o per altre caratteristiche architettoniche.
- Gli obiettivi sono analoghi a quelli del caso precedente e non
consentono alcuna modifica dei sedimi, degli allineamenti, delle
volumetrie, è consentito l’adeguamento dell’impianto tipologico,
nei casi di seguito specificati.
- La categoria A2 viene suddivisa in due sottocategorie:
A2.1 - applicata agli edifici di pregio conservati in maniera unitaria.
A2.2 - applicata a edifici di edilizia minore, in mediocre stato di
conservazione, che fanno parte integrante del patrimonio edilizio
storico. 3.1 Sottocategoria di tutela A2.1. Gli edifici appartenenti
a questa categoria potranno essere inseriti negli elenchi previsti
dall’art. 5 del Dlgs.490/99. Con riferimento all’art. 36 della LR
n. 47/1978, nella categoria di tutela A2.1 sono prescritti gli interventi
della categoria A2.1- Restauro e risanamento conservativo tipo A e
precisamente:
- la valorizzazione degli elementi architettonici di interesse
storico-testimoniale mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su
questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché
non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati
gli elementi di particolare valore stilistico; sui fronti esterni
non sono ammesse nuove aperture per realizzare garages al piano
terreno dell’edificio, e sono ammesse modifiche alle aperture
esistenti per le attività commerciali solo nel rispetto
delle presenti norme.
- la rimozione dai fronti esterni e interni degli elementi morfologici
e delle finiture che risultano incongruenti con il contesto storico-ambientale
(balconi sporgenti, pensiline, infissi, paramenti esterni) e loro
sostituzione con gli elementi e le finiture prescritte dalle presenti
norme.
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni e degli elementi
strutturali esistenti nel caso in cui vi siano elementi di documentata
importanza;
- il consolidamento con sostituzione esclusivamente delle parti
non recuperabili, senza modificare la posizione degli elementi
strutturali di documentato interesse storico:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto.
Non è ammesso in alcun caso il cambiamento delle quote delle
linee di gronda e di colmo della copertura.
- l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto
originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;
- il recupero e risanamento delle aree libere di pertinenza delle
unità minime di intervento attraverso l'eliminazione di
opere incongrue eventualmente esistenti e la realizzazione o ripristino
di sistemazioni che valorizzino gli aspetti urbanistici e architettonici
degli edifici.
Gli interventi sono sottoposti a concessione edilizia onerosa, nella
generalità dei casi, e a concessione edilizia gratuita nei
casi previsti dalla legge.
- 2 Sottocategoria di tutela A2.2.
Con riferimento all’art. 36 della LR n. 47/1978, nella categoria di
tutela A2.2 sono prescritti gli interventi della categoria A2.2- Restauro
e risanamento conservativo tipo B e precisamente:
- la valorizzazione degli elementi architettonici di interesse
storico-testimoniale mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni ;
su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purchè
non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati
gli elementi di particolare valore stilistico; sui fronti esterni
non sono ammesse nuove aperture per realizzare garages al piano
terreno dell’edificio, mentre sono ammesse nuove aperture al piano
terreno dell’edificio per attività terziarie e commerciali.
- la rimozione dai fronti esterni e interni degli elementi morfologici
e delle finiture che risultano incongruenti con il contesto storico-ambientale
(balconi sporgenti, pensiline, infissi, paramenti esterni) e loro
sostituzione con gli elementi e le finiture prescritte dalle presenti
norme.
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni e degli elementi
strutturali esistenti nel caso in cui vi siano elementi di documentata
importanza;
- il consolidamento con sostituzione esclusivamente delle parti
non recuperabili, anche con modifica di materiale e tecnologia,
senza modificare la posizione degli elementi strutturali di interesse
storico:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- tetto.
Ove le altezze interne dei vani abitabili non raggiungano la misura
minima di m.2,70 è consentito lo spostamento di quota dei solai
e della relativa quota delle finestre per adeguarla in conformità
a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio. Non è
ammesso in alcun caso il cambiamento delle quote, delle linee di gronda
e di colmo delle coperture.
- l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto
originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;
- il recupero e risanamento delle aree libere di pertinenza delle
unità minime di intervento attraverso l'eliminazione di
opere incongrue eventualmente esistenti e la realizzazione o ripristino
di sistemazioni che valorizzino gli aspetti urbanistici e architettonici
degli edifici.
Gli interventi sono sottoposti a concessione edilizia onerosa, nella
generalità dei casi, e a concessione edilizia gratuita nei
casi previsti dalla legge. Art.30 Categoria di tutela
"A3 - Tutela con ripristino e ristrutturazione"
- Tale categoria di tutela viene attribuita ad edifici il cui
pregio architettonico e i cui valori storico-testimoniali sono
stati compromessi da interventi in epoca recente ma che presentano
tuttora caratteri di continuità morfologica e coerenza
insediativa nel contesto dell’isolato. Lo stesso grado di tutela
è attribuito anche ad edifici di modesta qualità
architettonica e di scarso interesse storico che tuttavia risultano
compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbano.
- Gli obiettivi dell’intervento consistono nella conservazione
delle caratteristiche tipologiche e degli elementi di pregio architettonico
e di interesse storico-testimoniale residui, nel ripristino degli
elementi tipologici e architettonici compromessi, nonché
nella valorizzazione dei caratteri morfologici di continuità
rispetto al contesto dell’isolato.
- Con riferimento all’art.36 della L.R. n.47/1978, la categoria
di tutela A3 si attua attraverso la sottocategoria di intervento
A3.1-Ristrutturazione edilizia.
- Il grado di tutela A3 prevede comunque:
a) la valorizzazione degli elementi tipologici e architettonici di
interesse storico residui :
- Il riordino funzionale dei collegamenti verticali e orizzontali
collettivi quali androni e blocchi scale;
- il mantenimento e ripristino dei sedimi e dei rapporti morfologici
fra edifici ed aree scoperte;
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per
le parti di interesse storico ancora conservate e per g!i elementi
di particolare valore stilistico;
- la conservazione e il ripristino di elementi morfologici e di
finiture congruenti con il contesto storico-ambientale (colori,
infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura, comignoli,
elementi decorativi, ecc );
- la rimozione dai fronti visibili dagli spazi pubblici degli
elementi morfologici e delle finiture che risultano incongruenti
con il contesto storico-ambientale (balconi sporgenti, pensiline,
infissi, paramenti esterni) e loro sostituzione con gli elementi
e le finiture prescritte dalle presenti norme.
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti
di interesse storico ancora esistenti e per gli eventuali elementi
di particolare valore stilistico;
b) il consolidamento delle strutture esistenti e/o il nuovo intervento
strutturale esteso a larghe parti dell'edificio con eventuale sostituzione
anche con modifiche di materiali e tecnologie delle parti non recuperabili;
c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto
originario e agli ampliamenti organici del medesimo, la cui demolizione
concorre all'opera di risanamento funzionale e morfologico delle aree
scoperte, fatti salvi i volumi condonati passati all’interno delle
proprietà. d) la demolizione e ricostruzione di parti dell’edificio
caratterizzate da opere incongrue e la esecuzione di opere capaci
di valorizzare la organizzazione morfologica e distributiva delle
unità edilizie nel loro insieme nonché delle aree scoperte;
e) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico sanitari essenziali
nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
- L’intervento non può comportare in alcun caso la demolizione
e ricostruzione dell’intero edificio o di parti di esso se non
nel caso di cui al comma precedente, lettera d)
- In caso di demolizione delle superfetazioni di cui al comma
4 lettera c, il volume corrispondente può essere recuperato,
anche attraverso modifiche degli allineamenti di gronda, nelle
facciate non prospicienti le pubbliche vie.
- E’ ammessa l’apertura di nuove finestre purché congruenti
con la posizione, la dimensione e la partitura di quelle preesistenti.
E’ ammessa la realizzazione al piano terreno degli edifici di
nuove aperture per ricavare vani commerciali e terziari, nel rispetto
delle presenti norme e purchè venga salvaguardata l'unitarietà
architettonica del prospetto.
- Ove le altezze interne dei vani abitabili non raggiungano la
misura minima di m 2,70 è consentito anche lo spostamento
di quota dei solai con il corrispondente adeguamento della linea
di gronda.
- Nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui agli articoli
successivi, nelle unità edilizie con categoria di tutela
A3 sono comunque ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria.
- E’ consentito attestare il pavimento del piano terra fino a
quota di cm 15 sul livello del marciapiede stradale.
Art.31 Categoria di tutela "A4 - Riqualificazione mediante
ristrutturazione e/o sostituzione edilizia"
- Viene attribuito ad edifici senza alcun pregio architettonico
e/o che hanno perso completamente i valori storico-testimoniali
a seguito di interventi in epoca recente. In tale categoria rientrano
edifici che non presentano caratteri di continuità morfologica
e coerenza insediativa oppure edifici recenti costruiti su sedimi
storici che tuttavia rappresentano un elemento di rottura nel
contesto urbano per i caratteri delle volumetrie, degli allineamenti
di gronda, dell’impianto tipologico, delle aperture, delle finiture,
delle recinzioni.
- Gli obiettivi dell’intervento debbono consistere in un ripristino
della continuità e/o della coerenza morfologica dell’isolato,
attraverso interventi di ristrutturazione totale o di demolizione
con ricostruzione che dovranno essere attuati nel rispetto delle
presenti norme.
- Nella categoria di tutela A4, il tipo di interventi ammessi
fa riferimento alla sotto-categoria di intervento A3.1 - Ristrutturazione
edilizia di cui all’art.36 della L.R. n.47/1978.
- La categoria di tutela A4 comporta:
- il rispetto del sedime massimo dell’edificio preesistente, senza
alcun incremento del Vu ;
- il rispetto degli allineamenti dei fronti edilizi e di gronda
indicati dalle norme generali e specifiche per gli interventi
di cui successivi articoli.
- Valgono le seguenti prescrizioni:
- l' altezza massima dell' edificio non può superare quella
dell’edificio contiguo più alto;
- la copertura dell' edificio deve essere a due o a quattro falde
e riprendere in caso di fronte edilizio continuo, la linea di
colmo e di gronda dell' edificio contiguo più alto ;
l‘ altezza massima del fronte deve essere comunque inferiore a
m 9;
- nel caso in cui la lunghezza del fronte strada dell' edificio
sia superiore a 8 m, la distribuzione interna può articolarsi
secondo diversi punti scala. Sono vietate scale esterne all'edificio;
- gli accessi pedonali principali all’unità edilizia devono
essere collocati sul fronte strada mentre gli accessi di servizio
e le eventuali porte carraie vanno collocati, ove possibile, lungo
il fronte posteriore;
- è comunque vietata la costruzione di balconi e verande
in aggetto o a filo interno rispetto ai fronti visibili dagli
spazi pubblici. Sono comunque vietate balaustre in ferro e vetro
e finiture in materiali plastici.
- le strutture verticali devono essere realizzate in muratura
di laterizio, con paramento esterno in mattoni a vista o intonacato;
le coperture devono essere realizzate con manto in coppi;
- le superfici esterne possono essere intonacate con criteri analoghi
a quelli previsti per gli altri edifici compresi entro il perimetro
del Centro Storico oppure a mattone faccia a vista;
- gli infissi esterni, ove previsti, saranno del tipo a 'persiana'
o a 'imposta piena' verniciati con i colori tradizionali e dotati
di ferramenta di disegno adeguato (con l'esclusione di 'fantasie'
finto antico, ecc.);
- i dettagli architettonici relativi agli aggetti dei tetti, al
sostegno delle gronde, ai davanzali, alle eventuali zoccolature,
a eventuali logge, verande, o qualunque altro elemento caratterizzante
sia le facciate esterne che quelle interne, dovranno essere oggetto
di appositi elaborati in scala almeno 1:25. Si attribuisce una
grande importanza alla correttezza di linguaggio con cui i dettagli
verranno prodotti, poiché si intende con questa normativa
stimolare la formazione di complessi edilizi in sintonia con il
tessuto esistente, ma si intende altresì escludere ogni
intrusione di elementi stilistici falsi.
- Gli interventi dovranno essere estesi all’intera unità
edilizia e alle relative pertinenze; essi sono comunque sottoposti
a concessione edilizia onerosa, nella generalità dei casi,
e a concessione edilizia gratuita nei casi previsti dalla legge.
- Le superfici necessarie per soddisfare gli standard di parcheggio
pubblico richiesti dalla L.R.n.47/1978 nella misura di mq.3 ogni
30 mq. di SU, possono essere reperite anche all’esterno dell’area
interessata dall’intervento purchè all’interno delle aree
a ciò destinate dal Piano dei Servizi, ovvero essere monetizzate.
Art.32 Categoria di tutela "A5 - Riqualificazione mediante
ristrutturazione urbanistica"
- La categoria di tutela A5 viene attribuita a edifici o a complessi
di edifici che rappresentano elementi di disturbo e di rottura
nel contesto urbano in quanto alterano sensibilmente la struttura
morfologica degli isolati e del tessuto urbano. In tale categoria
rientrano anche quegli edifici (annessi alla residenza, box, garages,
ecc.) che, alterando i rapporti tra edificato e spazi aperti pubblici
e privati, rappresentano un elemento di degrado ambientale, morfologico
e funzionale.
- Gli obiettivi consistono in una rimozione di tali fattori di
degrado, nel ripristino di un rapporto tra edificato e spazi aperti
che risulti congruente con l’impianto morfologico e con i valori
storico-testimoniali dell’isolato e del contesto urbano, attraverso
interventi di demolizione, con o senza ricostruzione, di ristrutturazione
urbanistica e ricomposizione morfologica.
- Ai sensi dell’art. 36, LR n. 47/1978, nella categoria di tutela
A5 sono previsti gli interventi della categoria A.4 - Ristrutturazione
urbanistica che comprendono la demolizione e costruzione, sulla
base delle prescrizioni planivolumetriche riportate nelle planimetrie
di progetto e contenute nelle presenti norme.
- Per le sole unità edilizie con le destinazioni d’uso
a), b), c) e d) di cui all’art 25 indicate in planimetria con
la sigla A5.a, il tipo d’intervento prevede la ricostruzione,
anche totale, dell’unità edilizia, con ristrutturazione
fondiaria ed IF inferiore o pari a 2,5 mc/mq,, equivalente al
50% dell’IF medio della zona. In tal caso, gli interventi dovranno
comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
- i nuovi volumi debbono essere realizzati all’interno dei sedimi
massimi e nel rispetto degli allineamenti e delle altezze indicate
nella tavola di progetto P.4.3.. Qualora manchino tali indicazioni,
essi dovranno essere allineati lungo il fronte strada o secondo
gli allineamenti dei segue numerazione ;
- qualora non sia esplicitamente indicata nella tavola di progetto
P4.3 l' altezza massima dell'edificio non può superare
quella dell’edificio contiguo più alto mentre in caso di
edificio a blocco isolato, essa non può superare comunque
i 12 m..
- la copertura dell' edificio deve essere a due o a quattro falde
e riprendere, in caso di fronte edilizio continuo, la linea di
colmo e di gronda dell' edificio contiguo più alto.
- nel caso in cui la lunghezza del fronte strada dell' edificio
sia superiore a 10 m, la distribuzione interna può articolarsi
secondo diversi punti scala. Sono vietate scale esterne all'edificio;
- gli accessi pedonali principali all’unità edilizia devono
essere collocati sul fronte strada mentre gli accessi di servizio
e le eventuali porte carraie vanno collocati lungo il fronte posteriore;
- è comunque vietata la costruzione di balconi e verande
in aggetto o a filo interno rispetto ai fronti visibili dagli
spazi pubblici. Sono comunque vietate balaustre in ferro e vetro
e finiture in materiali plastici.
- Per i soli edifici indicati nelle planimetrie di progetto con
la sigla A5.b come "annessi per la residenza" con le
funzioni accessorie e) indicate all’art. 25 p. 1, in assenza di
specifiche indicazioni nelle tavole di progetto, gli interventi
prevedono la demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti.
In tal caso gli interventi dovranno comunque rispettare le seguenti
prescrizioni:
- gli interventi vanno localizzati all’interno dell’area scoperta
dell’unità edilizia in adiacenza con gli edifici esistenti.
- E’ ammesso il recupero parziale o totale del V oltre che agli
usi ammessi all’art.25 lett. e), anche agli usi residenziale,
purché venga garantita la quota di area a parcheggio prevista
dalle leggi vigenti in materia ;
- l' aggregazione delle differenti unità deve dare luogo
ad un insieme omogeneo per caratteristiche architettoniche e materiali
utilizzati;
- la copertura deve essere a una o due falde con pendenza max.
50%.
- In ogni caso, gli interventi dovranno rispettare le seguenti
prescrizioni:
- le strutture verticali devono essere realizzate in muratura
di laterizio, con paramento esterno in mattoni a vista vecchi
o intonacati; le coperture devono essere realizzate con manto
in coppi;
- le superfici esterne possono essere intonacate con criteri analoghi
a quelli previsti per gli altri edifici compresi entro il perimetro
del Centro Storico oppure a mattone faccia a vista;
- gli infissi esterni, ove previsti, saranno del tipo a 'persiana'
o a 'imposta piena verniciati con i colori tradizionali e dotati
di ferramenta di disegno adeguato (con l'esclusione di 'fantasie'
finto antico, ecc.);
- i dettagli architettonici relativi agli aggetti dei tetti, al
sostegno delle gronde, ai davanzali, alle eventuali zoccolature,
a eventuali logge, verande, o qualunque altro elemento caratterizzante
sia le facciate esterne che quelle interne, dovranno essere oggetto
di appositi elaborati in scala adeguata. Si attribuisce una grande
importanza alla correttezza di linguaggio con cui i dettagli verranno
prodotti, poiché si intende con questa normativa stimolare
la formazione di complessi edilizi in sintonia con il tessuto
esistente, ma si intende altresì escludere ogni intrusione
di elementi stilistici falsi.
- La categoria di tutela A5 prevede la valorizzazione degli aspetti
urbanistici e architettonici dell’isolato mediante la demolizione
dei corpi edilizi incongrui e la esecuzione di opere di sistemazione
delle aree liberate. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica
debbono prendere comunque in considerazione l’intera area di pertinenza,
anche se relativa a più unità edilizie.
- In attesa dell’intervento di ristrutturazione urbanistica sono
ammissibili esclusivamente interventi MO e MS. e CD senza opere
edilizie.
Art.33 Criteri generali per gli interventi edilizi nella Zona
Omogenea A 1. Interventi sulle murature e tinteggiature
- Per tutte le categorie di tutela, negli interventi edilizi è
comunque prescritto il ripristino, consolidamento e rifacimento
delle murature in mattoni a mano a faccia a vista con sagramatura,
oppure in mattoni pieni intonacati e tinteggiati. Non è
ammesso l'uso di intonaci plastici e di rivestimenti (marmo, cotto,
ceramica, ecc.).
- I colori da usarsi nelle tinteggiature devono essere riferiti:
- alla valutazione globale di un tratto della strada nella quale
è inserito l'edificio in oggetto, sufficientemente ampio
per rappresentare una campionatura plausibile delle gamme di colori
caratterizzanti l'ambiente;
- al recupero (per quanto possibile) delle tracce di tinteggiatura
reperibili sulle facciate.
- Al piano comunale del colore
- La realizzazione delle diverse gamme delle tinteggiature caratteristiche
dell'ambiente locale, deve essere eseguita sulla base delle seguenti
indicazioni:
- Sono fatte salve le competenze della Soprintendenza ai Monumenti
a fornire specifiche e diverse prescrizioni.
2. Coperture degli edifici e aperture sulle coperture
- Per tutte le categorie di tutela, negli interventi edilizi A
è comunque prescritta la conservazione della tradizionale
copertura a tetto con tegole a canale in cotto con pendenza non
inferiore al 30% . Non è ammesso l'uso di tegola alla marsigliese,
nè di altri elementi non di cotto. Il manto di copertura
deve essere comunque il preesistente o, qualora inutilizzabile,
realizzato utilizzando nuovo materiale dello stesso tipo.
- Non sono ammesse coperture a terrazzo o la realizzazione di
terrazzini incassati nelle falde, salvo che nelle categorie di
tutela A3 e A4 per porzioni limitate e non visibili da spazi pubblici.
- I comignoli dovranno essere costruiti nelle forme e con i materiali
e le tecnologie tradizionali.
- Sono vietate modifiche delle falde dei tetti, e spostamenti
anche modesti delle linee di gronda e dei cornicioni esistenti
negli edifici di categoria A1 e A2.
- In tutte le categorie di tutela, nelle falde dei tetti è
ammessa l'apertura di lucernai a raso, esclusivamente per dare
luce a sottotetti che abbiano le caratteristiche dimensionali
per essere resi abitabili; nel caso di sottotetti non abitabili
sono ammessi solo lucernai di dimensioni minime per permettere
l'accesso al coperto per la manutenzione.
- Non è mai ammessa la costruzione di abbaini sopraelevati
sulle falde.
3. Ascensori, montacarichi e corpi tecnici
- In tutte le categorie di tutela la realizzazione di Vt per eventuali
ascensori e montacarichi o di altri impianti tecnologici può
avvenire qualora non compromettano:
- le strutture portanti principali con particolare riferimento
a volte, solai a cassettoni, ecc..;
- la sagoma e le caratteristiche architettoniche dei fronti;
- il profilo altimetrico delle coperture.
In particolare non sono ammessi i volumi tecnici che alterino le tradizionali
coperture a tetto esistenti. 4. Aperture su pareti esterne
- In tutte le categorie di tutela, per le pareti esterne nelle
quali si vogliano prevedere nuove bucature, si richiede uno studio
preliminare sul rapporto dei pieni e dei vuoti dell'intera fronte
interessata, con relativa deduzione dei rapporti ottimali da usarsi,
salve le indicazioni previste per le singole categorie di tutela.
- E' ammesso il ripristino di aperture originarie che siano state
tamponate.
5. Elementi architettonici isolati ed elementi di arredo urbano
- E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici
isolati e particolari decorativi di interesse storico e pregio
artistico o testimoniale quali: lapidi, edicole sacre, capitelli,
e simili.
- Le insegne relative agli esercizi commerciali, agli esercizi
pubblici, all'artigianato di servizio, agli uffici pubblici e
privati, non dovranno essere di materiali traslucidi e dovranno
essere in preferenza contenute all'interno del vano murario delle
aperture delle attività stesse; è ammissibile l'insegna
applicata fuori dal vano murario, purchè di dimensioni
contenute, in posizione immediatamente soprastante l'apertura
e non eccedente in larghezza la larghezza dell'apertura.
- I materiali da usare per la realizzazione di vetrine dovranno
essere preferibilmente quelli tradizionali come legno e ferro
verniciato. Sono ammessi altri materiali a condizione che si conformino
ai colori e all'aspetto di quelli tradizionali.
- Le tende ed i tendoni dovranno per colori e dimensioni e forme
essere coerenti con il contesto ambientale, e saranno sottoposte
al giudizio della Commissione Edilizia.
Art.34 Spazi aperti di uso pubblico
- La Tav. n. P4.3 del Centro Storico individua i seguenti spazi
aperti e aree verdi di uso pubblico esistenti e previste; per
tali aree vale quanto disposto al precedente art. 26 p. 2:
- spazi urbani di particolare interesse storico-artistico da tutelare;
- spazi urbani di interesse storico-ambientale da riqualificare;
- altri spazi urbani da riqualificare;
- aree di salvaguardia per la riapertura di canali interrati;
- verde pubblico.
- In tali aree è vietata la realizzazione di qualsiasi
costruzione salvo i manufatti di arredo, devono essere curate
le alberature esistenti e garantite le opere di rinnovo che si
rendono necessarie, comprese le nuove piantumazioni indicate nella
tavola della planimetria di progetto.
- In tutti gli interventi, la sistemazione di nuove aree a verde
dovrà avvenire utilizzando, sia per le alberature che per
gli arbusti, le essenze tipiche della tradizione locale, nel rispetto
degli artt. 93 e 94.
- Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà anche
il progetto dettagliato delle sistemazioni esterne con l'indicazione
delle zone alberate, a giardini, nonchè delle pavimentazioni
e arredi.
- Le pavimentazioni degli spazi comuni (cortili, androni, ecc.),
dovranno essere realizzate utilizzando i materiali tipici in uso
nella tradizione locale e cioè ciottoli, mattoni, lastre
di arenaria e simili. E' vietato per tali tipi di intervento l'uso
per le pavimentazioni di asfalto e simili.
- I progetti di intervento dovranno contenere una dettagliata
definizione delle pavimentazioni previste per gli spazi comuni
sia a livello di disegno della pavimentazione che di materiali
da usarsi.
- Nelle aree cortilive e nelle aree a verde privato può
essere ammessa, su parere favorevole della C.E., la realizzazione
di spazi di parcheggio privato, purchè:
- non siano chiusi, ma eventualmente coperti a pergolato,
- non turbino l'ordine dei prospetti interni.
Tali strutture possono essere anche addossate ai muri di confine,
fatti salvi i diritti di terzi.
- Le edicole e i chioschi ammessi nelle strade e negli spazi pubblici
sulla base di concessioni di occupazione del suolo temporanee,
dovranno essere coerenti con il contesto, per forma e materiali,
sulla base del giudizio della Commissione Edilizia.
Cap.10 Zone omogenee "B" edificate e di completamento,
a prevalente destinazione residenziale
Art.35 Definizione e sottozone
- Le zone omogenee B comprendono parti di territorio interamente
urbanizzate e totalmente o parzialmente edificate, di recente
impianto, e a prevalente destinazione residenziale.
- Le zone omogenee B sono articolate nelle seguenti sottozone,
in relazione alle caratteristiche morfologico-funzionali degli
insediamenti esistenti e al tipo di interventi di trasformazione
ammessi:
B1 "consolidate sature": comprendono le aree urbane
di recente impianto, sostanzialmente sature, urbanizzate ed edificate
generalmente in epoca precedente al PRG 1976; B2 "consolidate
di completamento": comprendono le aree urbane di più
recente impianto, completamente urbanizzate ma non ancora sature,
che presentano lotti interstiziali o aree inedificate; B3 "consolidate
di riqualificazione edilizia": comprendono le aree urbane
sature nelle quali il PRG intende favorire interventi di riconversione
funzionale e trasformazione edilizia.
- All’interno delle zone B il PRG opera una ulteriore suddivisione
in relazione agli indici e parametri degli interventi ammessi:
- sottozona intensiva;
- sottozona semi-intensiva;
- sottozona estensiva.
Art.36 Norme generali per le zone "B" 1. Attuazione
degli interventi
- Nelle zone B l'attuazione avviene in generale per intervento
edilizio diretto, salvo che nei casi previsti ai successivi articoli
e nelle aree comprese in PUE vigenti di cui all’art. 6, comma
5, o comunque in PUE di iniziativa pubblica o privata di cui al
Titolo IV, previsti dal presente PRG.
- Sono consentite varianti ai P.P. vigenti nel rispetto degli
standards minimi fissati dalla legislazione regionale e che non
comportino comunque una diminuzione degli standard nè un
aumento della potenzialità edificatoria globale previsti
dal P.P.
2. Usi ammissibili:
- Nelle zone B sono consentiti i seguenti usi, fatte salve eventuali
diverse prescrizioni contenute nelle presenti norme:
- Funzione abitativa: tutti gli usi A;
- Funzioni direzionali: tutti gli usi B1;
- Funzioni commerciali: usi b2.1, b2.2, b2.5, b2,6;
- Funzioni artigianali di servizio: B3;
- Funzioni di servizio di interesse generale: b4.3, b4.5, b4.6;
- Funzioni produttive manifatturiere: c1;
- Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: e1, e2, e3,
e.4.
- Ulteriori usi sono consentiti solo se legittimamente in essere
alla data di adozione del presente PRG.
Art.37 Sottozone B1 consolidate sature 1. Interventi
consentiti:
- Sono comunque consentiti gli interventi edilizi di recupero
MO, MS, RE, CD, D di cui all’art.14;
- Sono consentiti gli interventi di ampliamento AM e ricostruzione
RI, di cui all’art 14, alle condizioni stabilite al successivo
punto 2.
- L’intervento CD relativo agli usi legittimamente in essere è
consentito solo per realizzare gli usi consentiti al punto 2.1
del precedente art. 36.
- Gli interventi di cambiamento di destinazione d’uso CD sono
comunque consentiti all’interno degli usi ammissibili ad eccezione
degli interventi di recesso dalle destinazioni d’uso alberghiere.
- Ai sensi dell’art.8 della L n. 217/1985 e della LR n. 28/1990,
l’intervento CD dagli usi alberghieri ad altri usi ammissibili
è consentito esclusivamente qualora si verifichino le condizioni
di mancata convenienza economica, valutate con le modalità
previste dalla delibera del CC n.154/1994,
- Nei casi di cui al precedente comma 5, il vincolo di destinazione
d’uso alberghiera permane qualora si verifichi almeno una delle
seguenti condizioni:
- siano stati utilizzati finanziamenti pubblici;
- si sia ricorso alla deroga agli indici edificatori concessa
in relazione al successivo punto 2, comma 4, lettere a), b), c)
e d), salvo che non vengano ripristinate le condizioni planivolumertiche
originarie. In tal caso il vincolo ha una validità di dieci
anni dalla data di rilascio della relativa concessione edilizia.
- Per le unità edilizie con usi A, e1, e2, e3, e.4, negli
spazi scoperti di pertinenza è consentita la realizzazione
di piscine scoperte e sistemazioni esterne con elementi di arredo
appoggiati al suolo e asportabili, nei limiti previsti dai relativi
usi, assicurando comunque la permeabilità di almeno il
50% della superficie scoperta stessa.
- Per gli edifici di valore testimoniale sono ammessi gli interventi
di recupero indicati nelle planimetrie di progetto, nel rispetto
dell'Art. 95.
- E’ consentito l’intervento di NC, nel rispetto degli indici
e dei parametri di zona, anche per i lotti risultanti da frazionamenti
successivi alla data di adozione della presente variante. In tal
caso ciascuno dei lotti risultanti dovrà essere dimensionato
in modo da soddisfare indici e parametri di zona relativi all’edificio
che su di esso insiste.
2. Indici e parametri degli interventi 1. Nelle sottozone
B1 sono previsti i seguenti indici e parametri: B1.a
- UF max = 0,8 mq/mq
- RC < 0,50 mq/mq
- H = 13 m
B1.b
- UF max = 0,6 mq/mq
- RC < 0,40 mq/mq
- H = 10 m
B1.c
- UF max = 0,40 mq/mq
- RC < 0,30 mq/mq
- H = 7 m
- Gli interventi AM e RI sono consentiti fino al raggiungimento
dell’UF indicata al precedente comma 1, ad eccezione dei seguenti
casi:
- In caso di CD dall’uso e7 agli usi A è comunque consentito
un incremento della SU esistente pari al 10%, anche se la SU risultante
comporta un’eccedenza rispetto all’UF max.
- In caso di CD dall’uso e7 agli usi B1, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6,
B3, e1, e2, e3, e4 è comunque consentito un incremento
della SU pari al 20%, anche se la SU risultante comporta un’eccedenza
rispetto all’Uf max.
- In ogni caso è consentito un incremento del 35% della
SU per le strutture legittimamente esistenti alla data di adozione
della presente variante, relative agli usi e1 ,e2, e3, e4, a3
anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’
Uf massimo.
- In caso di interventi di RI e AM i fronti edilizi prospettanti
sugli spazi pubblici vanno allineati con quelli degli edifici
contigui.
- Per gli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo e1, e2, e3,
e4, a3 nel caso di interventi RE, RI, AM, sono comunque consentite
le seguenti opere di adeguamento della capacità ricettiva
e dei servizi strettamente funzionali all’ attività turistica,
anche quando ciò comporti un superamento degli indici UF
e RC di cui al precedente punto 2 comma 1, fermo restando l’obbligo
di adeguarsi agli altri indici e parametri e senza che siano comunque
compromessi gli spazi di parcheggio a servizio dell'attività
e le attrezzature sportive e ricreative:
- incremento di superficie fino al raggiungimento delle 30 camere.
Raggiunte le 30 camere, è possibile attuare anche l’incremento
previsto al comma 2 lettera c
- adeguamento dei servizi igienici ai minimi imposti dalla vigente
legislazione in materia alberghiera (LR 42/81 e successive modifiche
e integrazioni) e dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- ampliamento di locali comuni e per servizi, comunque in misura
non superiore al 50% della superficie destinata a tali usi al
momento dell’adozione del presente PRG;
- ampliamento e nuova realizzazione di attrezzature tecniche (vano
ascensore, centrale termica, scala esterna antincendio) senza
che ciò comporti il conteggio dei relativi volumi e superfici
nella determinazione degli indici edificatori;
- incremento di altezza fino al raggiungimento dell'altezza massima
ammessa di m 17.00 . In ogni caso le distanze fra le pareti finestrate
non potranno essere inferiori a m 10,00 e il distacco minimo dai
confini a m 3,00; solo per ampliamenti dei servizi igienici è
consentito un distacco minimo fra pareti cieche frontistanti di
m 3,00.
- nei casi di ampliamento consentiti alle lettere precedenti lo
standard di parcheggio privato di cui all’ Art. 18 è ridotta
al 50% e viene computata sulla Su aggiuntiva.
- Distanze
- Distanza minima tra fabbricati: in caso di interventi che non
comportano modifiche della sagoma o in caso di sopraelevazione
sono ammesse le distanze preesistenti.
- In caso di interventi che comportano modifiche alla sagoma,
ampliamenti non in sopraelevazione, la distanza tra fabbricati
sarà non inferiore a m 10 .
- Distanza minima dai confini: la distanza minima dai confini
di proprietà e dai confini di zona è pari a m 5,00.
3. Attuazione degli interventi
- Nelle sottozone B1 è sempre consentito l’intervento diretto.
In caso di PUE di iniziativa privata, valgono le norme relative
alla sottozona B3.
Art.38 Sottozone B2 consolidate di completamento
1. Interventi consentiti:
- Sono consentiti tutti i tipi di intervento di cui agli artt.
14 e 15 per gli usi di cui all’art.36, p.2, c.1.
- Gli interventi NC devono rispettare gli indici e parametri stabiliti
al successivo punto 2.
- Per le unità edilizie con usi A, e1, e2, e3, e.4, negli
spazi scoperti di pertinenza è consentita la realizzazione
di piscine scoperte e sistemazioni esterne con elementi di arredo
appoggiati al suolo e asportabili, nei limiti previsti dai relativi
usi, assicurando comunque la permeabilità di almeno il
50% della superficie scoperta stessa.
- Per gli edifici di valore testimoniale sono ammessi gli interventi
di recupero indicati nelle planimetrie di progetto, nel rispetto
dell'Art. 95.
2. Indici e parametri degli interventi
- Nelle sottozone B2 sono previsti i seguenti indici e parametri
per gli interventi NC:
B2.a
- UF max = 0,8 mq/mq
- RC < 0,50 mq/mq
- H = 13 m.
B2.b
- UF max = 0,6 mq/mq
- RC < 0,40 mq/mq
- H = 10 m.
B2.c
- UF max = 0,40 mq/mq
- RC < 0,30 mq/mq
- H = 7 m.
- Gli interventi AM, RI sono consentiti fino al raggiungimento
dell’UF indicata al precedente comma 1, ad eccezione dei seguenti
casi:
- In caso di CD dall’uso e7 agli usi A è comunque consentito
un incremento della SU esistente pari al 10%, anche se la SU risultante
comporta un eccedenza rispetto all’UF max;
- In caso di CD dall’uso e7 agli usi B1, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6,
B3, e1, e2, e3, e4 è comunque consentito un incremento
della SU esistente pari al 20%, anche se la SU risultante comporta
un’eccedenza rispetto all’UF max;
- Ai sensi dell’art.8 della L n. 217/1985 e della LR n. 28/1990,
l’intervento CD dall’uso alberghiero e1 ad altri usi ammissibili
è consentito esclusivamente qualora si verifichino le condizioni
di mancata convenienza economica, valutate con le modalità
previste dalla delibera del CC n.154/1994.
- In ogni caso è consentito un incremento del 35% della
SU per le strutture legittimamente esistenti alla data di adozione
della presente variante, relative agli usi e1 ,e2, e3, e4, a3
anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’
Uf massimo.
- Gli interventi AM e RI sono consentiti nel rispetto degli indici
e dei parametri previsti per la zona ; tali interventi dovranno
contemplare la contestuale demolizione e il riordino di eventuali
corpi accessori presenti nell'area di pertinenza;
- In caso di interventi di RI, AM e NC i fronti edilizi prospettanti
sugli spazi pubblici vanno allineati con quelli degli edifici
contigui.
- Per gli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo e1, e2, e3,
e4, a3 nel caso di interventi RE, RI, AM, sono comunque consentite
le seguenti opere di adeguamento della capacità ricettiva
e dei servizi strettamente funzionali all’ attività turistica,
anche quando ciò comporti un superamento degli indici UF
e RC di cui al precedente punto 2 comma 1, fermo restando l’obbligo
di adeguarsi agli altri indici e parametri e senza che siano comunque
compromessi gli spazi di parcheggio a servizio dell'attività
e le attrezzature sportive e ricreative:
- incremento di superficie fino al raggiungimento delle 30 camere.
Raggiunte le 30 camere, , è possibile attuare anche l’incremento
previsto al comma 2 lettera d
- adeguamento dei servizi igienici ai minimi imposti dalla vigente
legislazione in materia alberghiera (LR 42/81 e successive modifiche
e integrazioni) e dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- ampliamento di locali comuni e per servizi, comunque in misura
non superiore al 50% della superficie destinata a tali usi al
momento dell’adozione del presente PRG;
- ampliamento e nuova realizzazione di attrezzature tecniche (vano
ascensore, centrale termica, scala esterna antincendio) senza
che ciò comporti il conteggio dei relativi volumi e superfici
nella determinazione degli indici edificatori;
- incremento di altezza fino al raggiungimento dell'altezza massima
ammessa di m 17.00. In ogni caso le distanze fra le pareti finestrate
non potranno essere inferiori a m 10,00 e il distacco minimo dai
confini a m 3,00; solo per ampliamenti dei servizi igienici è
consentito un distacco minimo fra pareti cieche frontistanti di
m 3,00.
- nei casi di ampliamento consentiti alle lettere precedenti lo
standard di parcheggio privato di cui all’ Art. 18 è ridotta
al 50% e viene computata sulla Su aggiuntiva.
- Distanze
- Distanza minima tra fabbricati: in caso di interventi che non
comportano modifiche della sagoma o in caso di sopraelevazione
sono ammesse le distanze preesistenti.
- In caso di interventi che comportano modifiche alla sagoma,
ampliamenti non in sopraelevazione, la distanza tra fabbricati
sarà non inferiore a m 10.
- Distanza minima dai confini: la distanza minima dai confini
di proprietà e dai confini di zona è pari a m 5,00.
3. Attuazione degli interventi
- Nelle sottozone B2 è sempre consentito l’intervento diretto.
Art.39 Sottozone B3 consolidate di riqualificazione edilizia
1. Interventi consentiti:
- Sulle singole unità edilizie sono consentiti comunque
gli interventi diretti di MO, MS, RE, CD, D, e gli interventi
di AM e RI solo in caso che si prevedano gli usi ammissibili di
cui al precedente art. 36 p.2 c. 1;
- Per le unità edilizie e comparti di attuazione con usi
A, e1, e2, e3, e.4, negli spazi scoperti di pertinenza è
consentita la realizzazione di piscine scoperte e sistemazioni
esterne con elementi di arredo appoggiati al suolo e asportabili,
nei limiti previsti dai relativi usi, assicurando comunque la
permeabilità di almeno il 50% della superficie scoperta
stessa.
- Per gli edifici di valore testimoniale sono ammessi gli interventi
di recupero indicati nelle planimetrie di progetto, nel rispetto
dell'Art. 95.
- Gli interventi di cambiamento di destinazione d’uso CD sono
comunque ammessi all’interno degli usi ammissibili ad eccezione
degli interventi di recessione dalle destinazioni d’uso alberghiere.
- Ai sensi dell’art.8 della L n. 217/1985 e della LR n. 28/1990,
l’intervento CD dagli usi alberghieri ad altri usi ammissibili
è consentito esclusivamente qualora si verifichino le condizioni
di mancata convenienza economica, valutate con le modalità
previste dalla delibera del CC n.154/1994,
- Nei casi di cui al precedente comma 5, il vincolo di destinazione
d’uso alberghiera permane qualora si verifichi almeno una delle
seguenti condizioni:
- siano stati utilizzati finanziamenti pubblici;
- si sia ricorso alla deroga agli indici edificatori concessa
in relazione al successivo punto 2, comma 2, lettere a), b), c)
e d), salvo che non vengano ripristinate le condizioni planivolumetriche
originarie. In tal caso il vincolo ha una validità di dieci
anni dalla data di rilascio della relativa concessione edilizia.
2. Indici e parametri degli interventi
- Nelle sottozone B3 sono previsti i seguenti indici e parametri:
B3.a
- UF max = 0,8 mq/mq
- RC < 0,50 mq/mq
- H = 13 m.
B3.b
- UF max = 0,6 mq/mq
- RC < 0,40 mq/mq
- H = 10 m.
B3.c
- UF max = 0,40 mq/mq
- RC < 0,30 mq/mq
- H = 7 m.
- Distanze
- Distanza minima tra fabbricati: in caso di interventi che non
comportano modifiche della sagoma o in caso di sopraelevazione
sono ammesse le distanze preesistenti.
- In caso di interventi che comportano modifiche alla sagoma,
ampliamenti non in sopraelevazione, la distanza tra fabbricati
sarà non inferiore a m 10.
- Distanza minima dai confini e: la distanza minima dai confini
di proprietà e dai confini di zona è pari a m 5,00.
3. Intervento diretto su singola unità edilizia
- Gli interventi di AM e RI posso essere eseguiti in quelle unità
edilizie per le quali è dimostrata una diseguaglianza edificatoria
rispetto all’area circostante con un incremento massimo della
SU pari al 50% della Su esistente e comunque nel rispetto degli
indici di zona.
4 Interventi di riqualificazione urbanistica
- Gli interventi urbanistici si attuano attraverso PdU all’interno
di comparti attuativi con SF > mq 2000.
- All’interno di tali ambiti sono consentiti interventi di NC
e di RU nel rispetto degli indici e dei parametri di zona ;
sarà comunque consentito un incremento della SU pari al
30% della SU esistente alla data di adozione della presente variante
anche in deroga agli indici di zona.
- Dovranno comunque essere assicurati gli standard previsti dall’art.
19 con cessione delle aree anche all’esterno del comparto di attuazione
o monetizzazione.
- Ove entro 3 anni dalla data di approvazione della presente Variante
Generale non venisse presentato nessun PdU per l’attuazione di
interventi di riqualificazione urbanistica, l’individuazione di
zona B3 decade di ogni effetto.
- Scaduto il termine di cui al punto precedente le aree individuate
come sottozone B3 potranno essere oggetto di interventi secondo
le modalità e gli indici previsti per le sottozone omogenee
B2.c di cui al precedente art.38.
5 Interventi sulle strutture di soggiorno
- In ogni caso è consentito un incremento del 35% della
SU per le strutture legittimamente esistenti alla data di adozione
della presente variante, relative agli usi e1 ,e2, e3, e4, a3
anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’
Uf massimo.
- Per gli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo e1, e2, e3,
e4,a3 nel caso di interventi RE, RI, AM, sono comunque consentite
le seguenti opere di adeguamento della capacità ricettiva
e dei servizi strettamente funzionali all’ attività turistica,
anche quando ciò comporti un superamento degli indici UF
e RC di cui al precedente punto 2 comma 1, fermo restando l’obbligo
di adeguarsi agli altri indici e parametri e senza che siano comunque
compromessi gli spazi di parcheggio a servizio dell'attività
o le attrezzature sportive e ricreative:
- incremento di superficie fino al raggiungimento delle 30 camere.
Raggiunte le 30 camere è possibile anche attuare l’intervento
previsto al comma 1 .
- adeguamento dei servizi igienici ai minimi imposti dalla vigente
legislazione in materia alberghiera (LR 42/81 e successive modifiche
e integrazioni) e dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- ampliamento di locali comuni e per servizi, comunque in misura
non superiore al 50% della superficie destinata a tali usi al
momento dell’adozione del presente PRG;
- ampliamento e nuova realizzazione di attrezzature tecniche (vano
ascensore, centrale termica, scala esterna antincendio) senza
che ciò comporti il conteggio dei relativi volumi e superfici
nella determinazione degli indici edificatori;
- incremento di altezza non superiore a m 3,50 o un incremento
superiore fino al raggiungimento dell'altezza massima ammessa
di m 17.00. In ogni caso le distanze fra le pareti finestrate
non potranno essere inferiori a m 10,00 e il distacco minimo dai
confini a m 3,00; solo per ampliamenti dei servizi igienici è
consentito un distacco minimo fra pareti cieche frontistanti di
m 3,00.
- nei casi di ampliamento consentiti alle lettere precedenti lo
standard di parcheggio privato di cui all’ Art. 18 è ridotta
al 50% e computata sulla Su aggiuntiva.
Cap.11 Zone omogenee "C" per nuovi insediamenti
urbani Art.40 Definizione e sottozone
- Le zone omogenee C comprendono aree destinate ad ospitare nuovi
insediamenti urbani, a carattere prevalentemente residenziale,
nei quali il PRG prevede quote minime di SU per usi residenziali
ed usi non residenziali.
- Le zone omogenee C sono identificate nelle planimetrie di progetto
dai perimetri dei comparto di attuazione. All’interno di tali
perimetri sono di norma indicati:
- i "campi edificatori" di cui all’art.9, p2.5, all’interno
dei quali dovranno essere identificate, in sede di PUE le superfici
fondiarie SF dell’intervento.
- le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria di viabilità
e parcheggio;
- le aree che il PRG destinate alle opere di urbanizzazione secondaria
e che rientrano quindi nel "piano dei servizi" (zone
G).
- Ai fini dell’del computo dell’UT, la ST è costituita
dall’insieme dei campi edificatori e delle aree destinate alle
opere di urbanizzazione di cui al comma precedente, identificati
all’interno dei perimetri dei comparti di attuazione indicati
nelle planimetrie di progetto.
- In ragione delle diverse quote di Su destinata agli usi residenziali
e agli usi non residenziali, le zone C si articolano nelle seguenti
sottozone:
C1 "nuovi insediamenti a carattere residenziale", nei
quali almeno il 70% della SU prevista deve essere destinata agli usi
residenziali A; C2 "nuovi insediamenti a carattere misto-residenziale",
nei quali almeno il 40% della SU prevista deve essere destinata agli
altri usi non residenziali ammessi dai successivi artt. 43 44 45.
- All’interno della zona C1 il PRG opera una ulteriore suddivisione
in relazione agli indici e parametri degli interventi ammessi:
- sottozona intensiva;
- sottozona semi-intensiva;
- sottozona estensiva.
- All’interno della sottozona C2 il PRG opera una ulteriore suddivisione
in relazione agli usi non residenziali caratterizzanti:
- A sottozona mista artigianale;
- C sottozona mista commerciale e direzionale;
- T sottozona mista turistico-ricettiva.
Art.41 Norme generali per le Zone Omogenee "C"
1. Tipi di intervento
- Nelle Zone omogenee C sono previsti interventi NU e NC, previa
approvazione di un PUE.
2. Criteri e parametri degli interventi
- La distanza fra pareti finestrate è pari all'altezza
massima dell'edificio più alto, fatta eccezione per pareti
di cui una sola finestrata, fronteggiantesi per una lunghezza
inferiore a m 12,00 e per pareti cieche; in ogni caso la distanza
minima fra pareti sarà di m 10,00.
- La distanza minima dai confini di zona e di proprietà
è regolata dalla VL = 0,5 con distacco minimo di m 5,00.
Il distacco minimo degli edifici dai cigli stradali è pari
a m 5,00 nei casi in cui esso sia costituito da marciapiedi di
uso pubblico di larghezza non inferiore a 2,50 m ed è pari
a m 7,50 nei casi in cui esso sia recintato e sistemato a verde.
- Nei casi di complessi edilizi che formano oggetto di progettazione
planivolumetrica unitaria, sono ammesse distanze inferiori dai
cigli stradali da quelle sopra indicate, distanze fra le fronti
degli edifici inferiori all'altezza dell'edificio più alto,
ma, in ogni caso, non inferiori a m 10,00; è consentita
l'edificazione sul filo strada per sezioni stradali non inferiori
a m 16,00 e purché la distanza fra edifici frontistanti
non sia inferiore all'altezza della fronte più alta.
- Le planimetrie di PRG possono indicare la viabilità e
le aree da destinare a servizi di quartiere. In sede di formazione
del PUE, può essere motivatamente proposta una loro diversa
ubicazione, purché la SS indicata in tali planimetrie non
venga ridotta e la viabilità rispetti lo schema funzionale
previsto e le modificazioni introdotte siano compatibili con le
finalità di tutela naturalistica e paesaggistica imposte
da strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati ( i.e.
P.T.P.R., P.T.C.P., Piano di stazione , etc).
3. Attuazione degli interventi
- Le zone C sono tutte comprese all'interno di comparti urbanistici
di attuazione; l'attuazione avviene previa approvazione di un
Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica o privata esteso
all'intero comparto come individuato dal PRG.
- Nel PUE vanno comunque assicurati gli standard urbanistici previsti
all’art.19, con cessione delle aree relative anche all’esterno
del comparto di attuazione, e vanno rispettate le disposizioni
relative al verde urbano di cui agli art. 93 e 94.
Art.42 Sottozone "C1" a destinazione residenziale
1. Usi prescritti e ammissibili:
- Funzione abitativa a1: almeno il 70% della SU complessiva, al
netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi abitativi
a2 e a3 e di servizio pubblico b4.1 convenzionati con l’Amministrazione
Comunale;
- Usi B1, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, B3, b4.3, b4.5, c1, e1, e2,
e3, e4 sino al raggiungimento della SU max consentita, al netto
delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1
convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
2. Indici e parametri degli interventi
- Nelle sottozone C1 sono previsti i seguenti indici e parametri:
C1a
- UT max = 0,35 mq/mq
- H = 13 m.
C1b
- UT max = 0,30mq/mq
- H = 10 m:
C1c
- UT max = 0,25 mq/mq
- H = 7 m.
Art.43 Sottozona "C2. A" a destinazione residenziale
mista artigianale 1. Usi ammissibili:
- Usi c1 e B3: almeno il 40% della SU complessiva al netto delle
SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati
con l’Amministrazione Comunale;
- Usi a1: almeno il 50% della SU complessiva al netto delle SU
eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati
con l’Amministrazione Comunale;
- Usi b1.1, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, b4.3, b4.5 sino al raggiungimento
della SU max consentita, al netto delle SU eventualmente destinate
dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione
Comunale.
2. Indici e parametri degli interventi
- Nelle sottozone C2.A sono previsti i seguenti indici e parametri:
- UT max = 0,4 mq/mq
- H = 10 m, esclusi Vt
Art.44 Sottozona "C2. C" a destinazione residenziale
mista commerciale-direzionale 1. Usi ammissibili:
- Usi B1, b2.1, b2.2, , b2.5, b2.6: almeno il 40% della SU complessiva
al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2,
a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale; Usi a1:
almeno il 50% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente
destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione
Comunale;
- Usi B3, e1, e2 sino al raggiungimento della SU max consentita,
al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2,
a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale
2. Indici e parametri degli interventi
- Nelle sottozone C2.C sono previsti i seguenti indici e parametri:
- UT max = 0,4 mq/mq
- H = 13 m, esclusi Vt
Art.45 Sottozona C2. T a destinazione residenziale mista turistico-ricettiva
1. Usi ammissibili:
- Usi e1, e2, e3, e4, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, b4.3, b4.5 : almeno
il 40% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente destinate
dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione
Comunale; gli usi commerciali sono possibili solo compatibilmente
con il piano di settore
- Usi a1: almeno il 50% della SU complessiva al netto delle SU
eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati
con l’Amministrazione Comunale;
- Usi B1, B3, sino al raggiungimento della SU max consentita,
al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2,
a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
2. Indici e parametri degli interventi
- Nelle sottozone C2.T sono previsti i seguenti indici e parametri:
- UT max = 0,4 mq/mq
- H = 13 m
Cap.12 Zone omogenee "D" per insediamenti
specializzati con funzioni economico-produttive Art.46 Definizione
e sottozone
- Le zone omogenee D sono le parti di territorio destinate ad
insediamenti specializzati a prevalente funzione produttiva di
tipo industriale, artigianale e terziaria.
- In base alle diverse caratteristiche funzionali, le Zone omogenee
"D" sono suddivise nelle seguenti sottozone:
D1 Insediamenti produttivi esistenti e di completamento
comprendente aree già urbanizzate e, almeno in parte, edificate,
ovvero soggette a Piano Particolareggiato e/o Progetto Unitario, approvato
e in corso di attuazione, a prevalente destinazione artigianale, industriale
e commerciale all’ingrosso; D2 Insediamenti produttivi di nuovo
impianto comprendente aree non urbanizzate nelle quali il PRG
prevede nuovi insediamenti a prevalente destinazione artigianale,
industriale e commerciale all’ingrosso; D3 Insediamenti terziari
esistenti e di completamento comprendente già urbanizzate
e, almeno in parte, edificate, ovvero soggette a Piano Particolareggiato
e/o Progetto Unitario, approvato e in corso di attuazione, a prevalente
destinazione commerciale e direzionale; D4 Insediamenti terziari
di nuovo impianto comprendente aree non urbanizzate nelle quali
il PRG prevede nuovi insediamenti a prevalente destinazione commerciale
e direzionale; D5 Insediamenti turistico-ricettivi esistenti
e di completamento, comprendente aree già urbanizzate e,
almeno in parte, edificate a destinazione ricettiva alberghiera; D6 Insediamenti
turistico-ricettivi di nuovo impianto, comprendente aree non urbanizzate
nelle quali il PRG prevede nuovi insediamenti a destinazione ricettiva
alberghiera; D7 Campeggi e villaggi turistici esistenti,
comprendente aree già urbanizzate ed edificate a destinazione
ricettiva extra-alberghiera; D8 Campeggi e villaggi turistici
di nuovo impianto, comprendente aree non urbanizzate nelle quali
il PRG prevede nuovi insediamenti a destinazione ricettiva extra-alberghiera;
D9 Impianti sportivi e ricreativi esistenti; comprendente
aree già urbanizzate e, almeno in parte, edificate, con impianti
e attrezzaturte specializzate per lo sport e il tempo libero; D10 Impianti
sportivi e ricreativi di nuova realizzazione, comprendente aree
non urbanizzate nelle quali il PRG prevede nuovi insediamenti con
impianti e attrezzature specializzati per lo sport e il tempo libero;
D11 Aree per attività estrattive. 3. All’interno
delle sottozone D5 e D6 il PRG opera ulteriori suddivisioni in base
agli usi ammessi, agli indici e parametri d’intervento e alle modalità
di attuazione previste; Art.47 Norme generali per gli
interventi 1. Attuazione degli interventi nelle sottozone D
esistenti e di completamento
- Nelle sottozone D esistenti e di completamento D1, D3, D5, D7,
D9, l'attuazione avviene per intervento edilizio diretto, fatte
salve diverse prescrizioni contenute nelle presenti norme, previo
eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione.
- Nel caso di aree soggette a strumenti urbanistici attuativi
approvati e/o in corso di attuazione, gli interventi debbono comunque
essere attuati con le modalità e nel rispetto degli indici,
parametri e standard prescritti dallo strumento attuativo stesso.
Dopo la scadenza dello strumento attuativo, eventualmente prorogata
con motivata deliberazione del Consiglio Comunale, gli interventi
edilizi dovranno attenersi agli indici.e ai parametri prescritti
dal presente PRG ed il rilascio della concessione sarà
subordinato al pagamento degli oneri e dei contributi di legge,
purchè siano state realizzate le opere di urbanizzazione
primaria e cedute le aree a standards pubblico.
- Le planimetrie del PRG possono individuare perimetri di comparti
nei quali determinati interventi sono subordinati alla contestuale
approvazione di Piani di Utilizzo che comportino una convenzione
relativa alla realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione
primaria mancanti.
- Per le funzioni commerciali e di servizio B1, B2, B3, B4 di
cui all’art. 11 che, a giudizio dei competenti uffici comunali
, siano in grado di generare volumi di traffico tali da compromettere
la fluidità e la sicurezza della circolazione, il Sindaco,
valutate le prescrizioni del nuovo Codice della Strada, può
richiedere, su parere degli stessi uffici, interventi di adeguamento
della viabilità, sia su area privata che su area pubblica,
finalizzati al rispetto delle norme in materia di sicurezza della
circolazione. Qualora i competenti uffici comunali accertassero
che le necessarie condizioni di sicurezza e fluidità della
circolazione non possono essere garantite, è facoltà
del Sindaco respingere quelle destinazioni d'uso considerate incompatibili
e suscettibili di creare pericolo e intralcio alla circolazione.
- Ogni progetto edilizio, al fine della salvaguardia del verde
e delle alberature, dovrà essere redatto in conformità
a quanto prescritto all’ Art. 93 e 94.
- Per gli edifici di valore storico-testimoniale indicati nelle
planimetrie di progetto sono ammessi unicamente gli interventi
di recupero di cui agli art. 95.
- Per gli edifici destinati ad uso residenziale, non direttamente
connessi agli usi di zona, legittimamente in essere alla data
di adozione della presente Variante Generale, sono consentiti
interventi di MO, MS, RI, RE, AM con un incremento max della SU
non superiore a mq 50.
2. Attuazione degli interventi nelle sottozone D di nuovo impianto
- Le sottozone D di nuovo impianto D2, D4, D6, D8, D10 sono tutte
comprese all'interno di comparti urbanistici di attuazione individuati
nelle planimetrie di PRG; l'attuazione avviene previa approvazione
di un Piano Urbanistico Esecutivo esteso all'intero comparto come
individuato dal PRG.
- Nelle sottozone D di nuovo impianto, il progetto di PUE dovrà
essere corredato dallo studio sull’impatto sul sistema viario
e dei parcheggi di cui all’Art.102.
- Ai fini della determinazione dell’indice UT, si considera la
superficie dell’intero comparto come individuato dalla specifica
perimetrazione riportata nelle planimetrie di progetto del PRG.
- . Su richieste dei soggetti attuatori l'Amministrazione Comunale
può stralciare dalla perimetrazione del PUE le aree di
pertinenza di edifici esistenti non funzionali all'attuazione
del piano; per tali edifici sono consentiti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione
e un ampliamento massimo non superiore a mq 50.
- Nelle sottozone D11 l'attuazione avviene per intervento edilizio
diretto. Al’interno di tali sottozone, gli interventi di NC sono
subordinati alla preventiva approvazione di un progetto di massima
unitario di sistemazione di tutta la zona, attuabile per stralci,
accompagnato da uno Studio di Impatto Ambientale ai sensi della
legislazione vigente.
Art.48 Sottozone "D1" per insediamenti produttivi
esistenti e di completamento 1. Usi ammissibili
- Sono comunque ammessi i seguenti usi:
- Funzioni commerciali: b2.2, b2.4, b2.5, b2.8; compatibilmente
con il piano di settore
- Funzioni artigianali di servizio: b3.2, b3.3
- Funzioni produttive manifatturiere: C1, C2, C3, , C8, C9
- Sono ammessi gli usi commerciali b2.1 direttamente connessi
agli usi C1, C2, C3, C8 C9 insediati o insediabili purché
con SU inferiore al 50% della SU complessiva ammessa;
2. InterventI consentiti
- Sono comunque ammessi gli interventi edilizi MO, MS, RC, RE,
D.
- Gli interventi edilizi RI, AM e NC sono ammessi entro i limiti
imposti dagli indici e parametri di cui ai successivi punti 3
e 4.
3. Indici e parametri per gli interventi
- Nelle sottozone D1 sono di norma previsti i seguenti indici
e parametri:
- UF < 0,60 mq/mq;
- SC < 60%;
- VI = 0,5
- Distanza tra edifici= VL
- Distanza minima dalle strade= m 6,00 o in confine con la fascia
di rispetto stradale quando individuata;
- Distanza minima dai confini di zona = m 5,00
- Distanza minima dai confini di proprietà = m 5,00 o in
confine previo accordo tra i proprietari.
- Gli interventi NC sono ammessi solo con SM > mq 1.000.
- Negli interventi RE, RI, AM, NC e CD dovranno essere realizzati
spazi per parcheggi privati P2 nella misura e con le modalità
fissate dal precedente art.18. La superficie a parcheggio non
dovrà comunque essere inferiore al 5% della SF.
- Negli interventi RE, RI, AM, NC e CD, sul perimetro della SF
confinante con la strade pubbliche o le fasce di rispetto quando
individuate, dovrà essere creata una fascia sistemata a
verde, di profondità non inferiore a m 5,00, con siepi
e alberature ad atte alla funzione di filtro scelte in base alle
prescrizioni fornite dalla CE.
4. Modalità di attuazione
In queste zone omogenee il PRG si attua per intervento edilizio
diretto, previo eventuale adeguamento e completamento delle opere
di urbanizzazione ai sensi degli artt. 16, e la realizzazione
dei P2 e P3 ai sensi degli artt.17, 18.
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