P.R.G. - Comune di Comacchio - Art. 28/48

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Art.28 Categoria di tutela "A1 - Tutela integrale"
  1. La categoria di tutela "A1 - tutela integrale" viene attribuita ad edifici di grande pregio architettonico e/o di preminente interesse storico-testimoniale che rappresentano una particolare emergenza nel tessuto e costituiscono un elemento strutturante della morfologia urbana.
  2. Con riferimento all’art. 36 della LR n. 47/1978, sono prescritti gli interventi compresi nella categorie del Restauro scientifico (A1), con l’obiettivo di conservare l’integrità architettonica e tipologica degli edifici, di valorizzarne il ruolo di emergenza nel tessuto urbano, senza alcuna modifica del sedime, degli allineamenti, della volumetria, dei caratteri costruttivi e degli elementi decorativi che presentano valore stotico-testimoniale.
  3. La categoria di tutela A1 comporta interventi qualificati come operazioni storico-critiche, condotte con metodo scientifico, dirette alla conservazione di un’unità edilizia considerata come organismo architettonico e documento testimoniale. Gli interventi debbono consistere in un insieme sistematico di opere che consentano gli usi compatibili con il rispetto degli elementi materiali costitutivi, del sistema strutturale, dell’impianto tipologico e distributivo, degli elementi architettonici, stilistici e artistici. Essi prevedono:
  1. il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:
  • il restauro o il ripristino dei fronti esterni e interni;
  • il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
  • la ricostruzione filologica delle parti dell’edificio eventualmente manomesse da interventi incongrui;
  • la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale;
  • la conservazione o il ripristino degli spazi liberi di pertinenza.
  1. il consolidamento delle strutture, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota dei seguenti elementi:
  • murature portanti, sia interne che esterne;
  • solai e volte;
  • scale;
  • tetto;
  1. la eliminazione delle superfetazioni, intese come parti incongrue all’impianto storico e agli ampliamenti organici del medesimo;
  2. l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
  1. Gli interventi sono sottoposti a concessione edilizia onerosa nella generalità dei casi, e a concessione edilizia gratuita nei casi previsti dalla legge.
Art.29 Categoria di tutela "A2 - Tutela con risanamento"
  1. Viene attribuito ad edifici di minor pregio architettonico e interesse storico-testimoniale che tuttavia costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, presentano caratteri di continuità morfologica e coerenza insediativa nel contesto dell’isolato, e risultano significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche architettoniche.
  2. Gli obiettivi sono analoghi a quelli del caso precedente e non consentono alcuna modifica dei sedimi, degli allineamenti, delle volumetrie, è consentito l’adeguamento dell’impianto tipologico, nei casi di seguito specificati.
  3. La categoria A2 viene suddivisa in due sottocategorie:
A2.1 - applicata agli edifici di pregio conservati in maniera unitaria. A2.2 - applicata a edifici di edilizia minore, in mediocre stato di conservazione, che fanno parte integrante del patrimonio edilizio storico. 3.1 Sottocategoria di tutela A2.1. Gli edifici appartenenti a questa categoria potranno essere inseriti negli elenchi previsti dall’art. 5 del Dlgs.490/99. Con riferimento all’art. 36 della LR n. 47/1978, nella categoria di tutela A2.1 sono prescritti gli interventi della categoria A2.1- Restauro e risanamento conservativo tipo A e precisamente:
  1. la valorizzazione degli elementi architettonici di interesse storico-testimoniale mediante:
  • il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico; sui fronti esterni non sono ammesse nuove aperture per realizzare garages al piano terreno dell’edificio, e sono ammesse modifiche alle aperture esistenti per le attività commerciali solo nel rispetto delle presenti norme.
  • la rimozione dai fronti esterni e interni degli elementi morfologici e delle finiture che risultano incongruenti con il contesto storico-ambientale (balconi sporgenti, pensiline, infissi, paramenti esterni) e loro sostituzione con gli elementi e le finiture prescritte dalle presenti norme.
  • il restauro e il ripristino degli ambienti interni e degli elementi strutturali esistenti nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
  1. il consolidamento con sostituzione esclusivamente delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione degli elementi strutturali di documentato interesse storico:
  • murature portanti sia interne che esterne;
  • solai e volte;
  • scale;
  • tetto.
Non è ammesso in alcun caso il cambiamento delle quote delle linee di gronda e di colmo della copertura.
  1. l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
  2. l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;
  3. il recupero e risanamento delle aree libere di pertinenza delle unità minime di intervento attraverso l'eliminazione di opere incongrue eventualmente esistenti e la realizzazione o ripristino di sistemazioni che valorizzino gli aspetti urbanistici e architettonici degli edifici.
Gli interventi sono sottoposti a concessione edilizia onerosa, nella generalità dei casi, e a concessione edilizia gratuita nei casi previsti dalla legge.
  1. 2 Sottocategoria di tutela A2.2.
Con riferimento all’art. 36 della LR n. 47/1978, nella categoria di tutela A2.2 sono prescritti gli interventi della categoria A2.2- Restauro e risanamento conservativo tipo B e precisamente:
  1. la valorizzazione degli elementi architettonici di interesse storico-testimoniale mediante:
  • il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni ; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purchè non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico; sui fronti esterni non sono ammesse nuove aperture per realizzare garages al piano terreno dell’edificio, mentre sono ammesse nuove aperture al piano terreno dell’edificio per attività terziarie e commerciali.
  • la rimozione dai fronti esterni e interni degli elementi morfologici e delle finiture che risultano incongruenti con il contesto storico-ambientale (balconi sporgenti, pensiline, infissi, paramenti esterni) e loro sostituzione con gli elementi e le finiture prescritte dalle presenti norme.
  • il restauro e il ripristino degli ambienti interni e degli elementi strutturali esistenti nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
  1. il consolidamento con sostituzione esclusivamente delle parti non recuperabili, anche con modifica di materiale e tecnologia, senza modificare la posizione degli elementi strutturali di interesse storico:
  • murature portanti sia interne che esterne;
  • solai e volte;
  • tetto.
Ove le altezze interne dei vani abitabili non raggiungano la misura minima di m.2,70 è consentito lo spostamento di quota dei solai e della relativa quota delle finestre per adeguarla in conformità a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio. Non è ammesso in alcun caso il cambiamento delle quote, delle linee di gronda e di colmo delle coperture.
  1. l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
  2. l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;
  3. il recupero e risanamento delle aree libere di pertinenza delle unità minime di intervento attraverso l'eliminazione di opere incongrue eventualmente esistenti e la realizzazione o ripristino di sistemazioni che valorizzino gli aspetti urbanistici e architettonici degli edifici.
Gli interventi sono sottoposti a concessione edilizia onerosa, nella generalità dei casi, e a concessione edilizia gratuita nei casi previsti dalla legge.   Art.30 Categoria di tutela "A3 - Tutela con ripristino e ristrutturazione"
  1. Tale categoria di tutela viene attribuita ad edifici il cui pregio architettonico e i cui valori storico-testimoniali sono stati compromessi da interventi in epoca recente ma che presentano tuttora caratteri di continuità morfologica e coerenza insediativa nel contesto dell’isolato. Lo stesso grado di tutela è attribuito anche ad edifici di modesta qualità architettonica e di scarso interesse storico che tuttavia risultano compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbano.
  2. Gli obiettivi dell’intervento consistono nella conservazione delle caratteristiche tipologiche e degli elementi di pregio architettonico e di interesse storico-testimoniale residui, nel ripristino degli elementi tipologici e architettonici compromessi, nonché nella valorizzazione dei caratteri morfologici di continuità rispetto al contesto dell’isolato.
  3. Con riferimento all’art.36 della L.R. n.47/1978, la categoria di tutela A3 si attua attraverso la sottocategoria di intervento A3.1-Ristrutturazione edilizia.
  4. Il grado di tutela A3 prevede comunque:
a) la valorizzazione degli elementi tipologici e architettonici di interesse storico residui :
  • Il riordino funzionale dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni e blocchi scale;
  • il mantenimento e ripristino dei sedimi e dei rapporti morfologici fra edifici ed aree scoperte;
  • il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti di interesse storico ancora conservate e per g!i elementi di particolare valore stilistico;
  • la conservazione e il ripristino di elementi morfologici e di finiture congruenti con il contesto storico-ambientale (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura, comignoli, elementi decorativi, ecc );
  • la rimozione dai fronti visibili dagli spazi pubblici degli elementi morfologici e delle finiture che risultano incongruenti con il contesto storico-ambientale (balconi sporgenti, pensiline, infissi, paramenti esterni) e loro sostituzione con gli elementi e le finiture prescritte dalle presenti norme.
  • il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti di interesse storico ancora esistenti e per gli eventuali elementi di particolare valore stilistico;
b) il consolidamento delle strutture esistenti e/o il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio con eventuale sostituzione anche con modifiche di materiali e tecnologie delle parti non recuperabili; c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo, la cui demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e morfologico delle aree scoperte, fatti salvi i volumi condonati passati all’interno delle proprietà. d) la demolizione e ricostruzione di parti dell’edificio caratterizzate da opere incongrue e la esecuzione di opere capaci di valorizzare la organizzazione morfologica e distributiva delle unità edilizie nel loro insieme nonché delle aree scoperte; e) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
  1. L’intervento non può comportare in alcun caso la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio o di parti di esso se non nel caso di cui al comma precedente, lettera d)
  2. In caso di demolizione delle superfetazioni di cui al comma 4 lettera c, il volume corrispondente può essere recuperato, anche attraverso modifiche degli allineamenti di gronda, nelle facciate non prospicienti le pubbliche vie.
  3. E’ ammessa l’apertura di nuove finestre purché congruenti con la posizione, la dimensione e la partitura di quelle preesistenti. E’ ammessa la realizzazione al piano terreno degli edifici di nuove aperture per ricavare vani commerciali e terziari, nel rispetto delle presenti norme e purchè venga salvaguardata l'unitarietà architettonica del prospetto.
  4. Ove le altezze interne dei vani abitabili non raggiungano la misura minima di m 2,70 è consentito anche lo spostamento di quota dei solai con il corrispondente adeguamento della linea di gronda.
  5. Nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui agli articoli successivi, nelle unità edilizie con categoria di tutela A3 sono comunque ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
  6. E’ consentito attestare il pavimento del piano terra fino a quota di cm 15 sul livello del marciapiede stradale.
Art.31 Categoria di tutela "A4 - Riqualificazione mediante ristrutturazione e/o sostituzione edilizia"
  1. Viene attribuito ad edifici senza alcun pregio architettonico e/o che hanno perso completamente i valori storico-testimoniali a seguito di interventi in epoca recente. In tale categoria rientrano edifici che non presentano caratteri di continuità morfologica e coerenza insediativa oppure edifici recenti costruiti su sedimi storici che tuttavia rappresentano un elemento di rottura nel contesto urbano per i caratteri delle volumetrie, degli allineamenti di gronda, dell’impianto tipologico, delle aperture, delle finiture, delle recinzioni.
  2. Gli obiettivi dell’intervento debbono consistere in un ripristino della continuità e/o della coerenza morfologica dell’isolato, attraverso interventi di ristrutturazione totale o di demolizione con ricostruzione che dovranno essere attuati nel rispetto delle presenti norme.
  3. Nella categoria di tutela A4, il tipo di interventi ammessi fa riferimento alla sotto-categoria di intervento A3.1 - Ristrutturazione edilizia di cui all’art.36 della L.R. n.47/1978.
  4. La categoria di tutela A4 comporta:
  1. il rispetto del sedime massimo dell’edificio preesistente, senza alcun incremento del Vu ;
  2. il rispetto degli allineamenti dei fronti edilizi e di gronda indicati dalle norme generali e specifiche per gli interventi di cui successivi articoli.
  1. Valgono le seguenti prescrizioni:
  • l' altezza massima dell' edificio non può superare quella dell’edificio contiguo più alto;
  • la copertura dell' edificio deve essere a due o a quattro falde e riprendere in caso di fronte edilizio continuo, la linea di colmo e di gronda dell' edificio contiguo più alto ; l‘ altezza massima del fronte deve essere comunque inferiore a m 9;
  • nel caso in cui la lunghezza del fronte strada dell' edificio sia superiore a 8 m, la distribuzione interna può articolarsi secondo diversi punti scala. Sono vietate scale esterne all'edificio;
  • gli accessi pedonali principali all’unità edilizia devono essere collocati sul fronte strada mentre gli accessi di servizio e le eventuali porte carraie vanno collocati, ove possibile, lungo il fronte posteriore;
  • è comunque vietata la costruzione di balconi e verande in aggetto o a filo interno rispetto ai fronti visibili dagli spazi pubblici. Sono comunque vietate balaustre in ferro e vetro e finiture in materiali plastici.
  • le strutture verticali devono essere realizzate in muratura di laterizio, con paramento esterno in mattoni a vista o intonacato; le coperture devono essere realizzate con manto in coppi;
  • le superfici esterne possono essere intonacate con criteri analoghi a quelli previsti per gli altri edifici compresi entro il perimetro del Centro Storico oppure a mattone faccia a vista;
  • gli infissi esterni, ove previsti, saranno del tipo a 'persiana' o a 'imposta piena' verniciati con i colori tradizionali e dotati di ferramenta di disegno adeguato (con l'esclusione di 'fantasie' finto antico, ecc.);
  • i dettagli architettonici relativi agli aggetti dei tetti, al sostegno delle gronde, ai davanzali, alle eventuali zoccolature, a eventuali logge, verande, o qualunque altro elemento caratterizzante sia le facciate esterne che quelle interne, dovranno essere oggetto di appositi elaborati in scala almeno 1:25. Si attribuisce una grande importanza alla correttezza di linguaggio con cui i dettagli verranno prodotti, poiché si intende con questa normativa stimolare la formazione di complessi edilizi in sintonia con il tessuto esistente, ma si intende altresì escludere ogni intrusione di elementi stilistici falsi.
  1. Gli interventi dovranno essere estesi all’intera unità edilizia e alle relative pertinenze; essi sono comunque sottoposti a concessione edilizia onerosa, nella generalità dei casi, e a concessione edilizia gratuita nei casi previsti dalla legge.
  2. Le superfici necessarie per soddisfare gli standard di parcheggio pubblico richiesti dalla L.R.n.47/1978 nella misura di mq.3 ogni 30 mq. di SU, possono essere reperite anche all’esterno dell’area interessata dall’intervento purchè all’interno delle aree a ciò destinate dal Piano dei Servizi, ovvero essere monetizzate.
Art.32 Categoria di tutela "A5 - Riqualificazione mediante ristrutturazione urbanistica"
  1. La categoria di tutela A5 viene attribuita a edifici o a complessi di edifici che rappresentano elementi di disturbo e di rottura nel contesto urbano in quanto alterano sensibilmente la struttura morfologica degli isolati e del tessuto urbano. In tale categoria rientrano anche quegli edifici (annessi alla residenza, box, garages, ecc.) che, alterando i rapporti tra edificato e spazi aperti pubblici e privati, rappresentano un elemento di degrado ambientale, morfologico e funzionale.
  2. Gli obiettivi consistono in una rimozione di tali fattori di degrado, nel ripristino di un rapporto tra edificato e spazi aperti che risulti congruente con l’impianto morfologico e con i valori storico-testimoniali dell’isolato e del contesto urbano, attraverso interventi di demolizione, con o senza ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica e ricomposizione morfologica.
  3. Ai sensi dell’art. 36, LR n. 47/1978, nella categoria di tutela A5 sono previsti gli interventi della categoria A.4 - Ristrutturazione urbanistica che comprendono la demolizione e costruzione, sulla base delle prescrizioni planivolumetriche riportate nelle planimetrie di progetto e contenute nelle presenti norme.
  4. Per le sole unità edilizie con le destinazioni d’uso a), b), c) e d) di cui all’art 25 indicate in planimetria con la sigla A5.a, il tipo d’intervento prevede la ricostruzione, anche totale, dell’unità edilizia, con ristrutturazione fondiaria ed IF inferiore o pari a 2,5 mc/mq,, equivalente al 50% dell’IF medio della zona. In tal caso, gli interventi dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
  • i nuovi volumi debbono essere realizzati all’interno dei sedimi massimi e nel rispetto degli allineamenti e delle altezze indicate nella tavola di progetto P.4.3.. Qualora manchino tali indicazioni, essi dovranno essere allineati lungo il fronte strada o secondo gli allineamenti dei segue numerazione ;
  • qualora non sia esplicitamente indicata nella tavola di progetto P4.3 l' altezza massima dell'edificio non può superare quella dell’edificio contiguo più alto mentre in caso di edificio a blocco isolato, essa non può superare comunque i 12 m..
  • la copertura dell' edificio deve essere a due o a quattro falde e riprendere, in caso di fronte edilizio continuo, la linea di colmo e di gronda dell' edificio contiguo più alto.
  • nel caso in cui la lunghezza del fronte strada dell' edificio sia superiore a 10 m, la distribuzione interna può articolarsi secondo diversi punti scala. Sono vietate scale esterne all'edificio;
  • gli accessi pedonali principali all’unità edilizia devono essere collocati sul fronte strada mentre gli accessi di servizio e le eventuali porte carraie vanno collocati lungo il fronte posteriore;
  • è comunque vietata la costruzione di balconi e verande in aggetto o a filo interno rispetto ai fronti visibili dagli spazi pubblici. Sono comunque vietate balaustre in ferro e vetro e finiture in materiali plastici.
  1. Per i soli edifici indicati nelle planimetrie di progetto con la sigla A5.b come "annessi per la residenza" con le funzioni accessorie e) indicate all’art. 25 p. 1, in assenza di specifiche indicazioni nelle tavole di progetto, gli interventi prevedono la demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti. In tal caso gli interventi dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
  • gli interventi vanno localizzati all’interno dell’area scoperta dell’unità edilizia in adiacenza con gli edifici esistenti.
  • E’ ammesso il recupero parziale o totale del V oltre che agli usi ammessi all’art.25 lett. e), anche agli usi residenziale, purché venga garantita la quota di area a parcheggio prevista dalle leggi vigenti in materia ;
  • l' aggregazione delle differenti unità deve dare luogo ad un insieme omogeneo per caratteristiche architettoniche e materiali utilizzati;
  • la copertura deve essere a una o due falde con pendenza max. 50%.
  1. In ogni caso, gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
  • le strutture verticali devono essere realizzate in muratura di laterizio, con paramento esterno in mattoni a vista vecchi o intonacati; le coperture devono essere realizzate con manto in coppi;
  • le superfici esterne possono essere intonacate con criteri analoghi a quelli previsti per gli altri edifici compresi entro il perimetro del Centro Storico oppure a mattone faccia a vista;
  • gli infissi esterni, ove previsti, saranno del tipo a 'persiana' o a 'imposta piena verniciati con i colori tradizionali e dotati di ferramenta di disegno adeguato (con l'esclusione di 'fantasie' finto antico, ecc.);
  • i dettagli architettonici relativi agli aggetti dei tetti, al sostegno delle gronde, ai davanzali, alle eventuali zoccolature, a eventuali logge, verande, o qualunque altro elemento caratterizzante sia le facciate esterne che quelle interne, dovranno essere oggetto di appositi elaborati in scala adeguata. Si attribuisce una grande importanza alla correttezza di linguaggio con cui i dettagli verranno prodotti, poiché si intende con questa normativa stimolare la formazione di complessi edilizi in sintonia con il tessuto esistente, ma si intende altresì escludere ogni intrusione di elementi stilistici falsi.
  1. La categoria di tutela A5 prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici e architettonici dell’isolato mediante la demolizione dei corpi edilizi incongrui e la esecuzione di opere di sistemazione delle aree liberate. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica debbono prendere comunque in considerazione l’intera area di pertinenza, anche se relativa a più unità edilizie.
  2. In attesa dell’intervento di ristrutturazione urbanistica sono ammissibili esclusivamente interventi MO e MS. e CD senza opere edilizie.
Art.33 Criteri generali per gli interventi edilizi nella Zona Omogenea A 1. Interventi sulle murature e tinteggiature
  1. Per tutte le categorie di tutela, negli interventi edilizi è comunque prescritto il ripristino, consolidamento e rifacimento delle murature in mattoni a mano a faccia a vista con sagramatura, oppure in mattoni pieni intonacati e tinteggiati. Non è ammesso l'uso di intonaci plastici e di rivestimenti (marmo, cotto, ceramica, ecc.).
  2. I colori da usarsi nelle tinteggiature devono essere riferiti:
  • alla valutazione globale di un tratto della strada nella quale è inserito l'edificio in oggetto, sufficientemente ampio per rappresentare una campionatura plausibile delle gamme di colori caratterizzanti l'ambiente;
  • al recupero (per quanto possibile) delle tracce di tinteggiatura reperibili sulle facciate.
  • Al piano comunale del colore
  1. La realizzazione delle diverse gamme delle tinteggiature caratteristiche dell'ambiente locale, deve essere eseguita sulla base delle seguenti indicazioni:
  2. Sono fatte salve le competenze della Soprintendenza ai Monumenti a fornire specifiche e diverse prescrizioni.
2. Coperture degli edifici e aperture sulle coperture
  1. Per tutte le categorie di tutela, negli interventi edilizi A è comunque prescritta la conservazione della tradizionale copertura a tetto con tegole a canale in cotto con pendenza non inferiore al 30% . Non è ammesso l'uso di tegola alla marsigliese, nè di altri elementi non di cotto. Il manto di copertura deve essere comunque il preesistente o, qualora inutilizzabile, realizzato utilizzando nuovo materiale dello stesso tipo.
  2. Non sono ammesse coperture a terrazzo o la realizzazione di terrazzini incassati nelle falde, salvo che nelle categorie di tutela A3 e A4 per porzioni limitate e non visibili da spazi pubblici.
  3. I comignoli dovranno essere costruiti nelle forme e con i materiali e le tecnologie tradizionali.
  4. Sono vietate modifiche delle falde dei tetti, e spostamenti anche modesti delle linee di gronda e dei cornicioni esistenti negli edifici di categoria A1 e A2.
  5. In tutte le categorie di tutela, nelle falde dei tetti è ammessa l'apertura di lucernai a raso, esclusivamente per dare luce a sottotetti che abbiano le caratteristiche dimensionali per essere resi abitabili; nel caso di sottotetti non abitabili sono ammessi solo lucernai di dimensioni minime per permettere l'accesso al coperto per la manutenzione.
  6. Non è mai ammessa la costruzione di abbaini sopraelevati sulle falde.
3. Ascensori, montacarichi e corpi tecnici
  1. In tutte le categorie di tutela la realizzazione di Vt per eventuali ascensori e montacarichi o di altri impianti tecnologici può avvenire qualora non compromettano:
  • le strutture portanti principali con particolare riferimento a volte, solai a cassettoni, ecc..;
  • la sagoma e le caratteristiche architettoniche dei fronti;
  • il profilo altimetrico delle coperture.
In particolare non sono ammessi i volumi tecnici che alterino le tradizionali coperture a tetto esistenti. 4. Aperture su pareti esterne
  1. In tutte le categorie di tutela, per le pareti esterne nelle quali si vogliano prevedere nuove bucature, si richiede uno studio preliminare sul rapporto dei pieni e dei vuoti dell'intera fronte interessata, con relativa deduzione dei rapporti ottimali da usarsi, salve le indicazioni previste per le singole categorie di tutela.
  2. E' ammesso il ripristino di aperture originarie che siano state tamponate.
5. Elementi architettonici isolati ed elementi di arredo urbano
  1. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati e particolari decorativi di interesse storico e pregio artistico o testimoniale quali: lapidi, edicole sacre, capitelli, e simili.
  2. Le insegne relative agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici, all'artigianato di servizio, agli uffici pubblici e privati, non dovranno essere di materiali traslucidi e dovranno essere in preferenza contenute all'interno del vano murario delle aperture delle attività stesse; è ammissibile l'insegna applicata fuori dal vano murario, purchè di dimensioni contenute, in posizione immediatamente soprastante l'apertura e non eccedente in larghezza la larghezza dell'apertura.
  3. I materiali da usare per la realizzazione di vetrine dovranno essere preferibilmente quelli tradizionali come legno e ferro verniciato. Sono ammessi altri materiali a condizione che si conformino ai colori e all'aspetto di quelli tradizionali.
  4. Le tende ed i tendoni dovranno per colori e dimensioni e forme essere coerenti con il contesto ambientale, e saranno sottoposte al giudizio della Commissione Edilizia.
Art.34 Spazi aperti di uso pubblico
  1. La Tav. n. P4.3 del Centro Storico individua i seguenti spazi aperti e aree verdi di uso pubblico esistenti e previste; per tali aree vale quanto disposto al precedente art. 26 p. 2:
  • spazi urbani di particolare interesse storico-artistico da tutelare;
  • spazi urbani di interesse storico-ambientale da riqualificare;
  • altri spazi urbani da riqualificare;
  • aree di salvaguardia per la riapertura di canali interrati;
  • verde pubblico.
  1. In tali aree è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione salvo i manufatti di arredo, devono essere curate le alberature esistenti e garantite le opere di rinnovo che si rendono necessarie, comprese le nuove piantumazioni indicate nella tavola della planimetria di progetto.
  2. In tutti gli interventi, la sistemazione di nuove aree a verde dovrà avvenire utilizzando, sia per le alberature che per gli arbusti, le essenze tipiche della tradizione locale, nel rispetto degli artt. 93 e 94.
  3. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà anche il progetto dettagliato delle sistemazioni esterne con l'indicazione delle zone alberate, a giardini, nonchè delle pavimentazioni e arredi.
  4. Le pavimentazioni degli spazi comuni (cortili, androni, ecc.), dovranno essere realizzate utilizzando i materiali tipici in uso nella tradizione locale e cioè ciottoli, mattoni, lastre di arenaria e simili. E' vietato per tali tipi di intervento l'uso per le pavimentazioni di asfalto e simili.
  5. I progetti di intervento dovranno contenere una dettagliata definizione delle pavimentazioni previste per gli spazi comuni sia a livello di disegno della pavimentazione che di materiali da usarsi.
  6. Nelle aree cortilive e nelle aree a verde privato può essere ammessa, su parere favorevole della C.E., la realizzazione di spazi di parcheggio privato, purchè:
  • non siano chiusi, ma eventualmente coperti a pergolato,
  • non turbino l'ordine dei prospetti interni.
Tali strutture possono essere anche addossate ai muri di confine, fatti salvi i diritti di terzi.
  1. Le edicole e i chioschi ammessi nelle strade e negli spazi pubblici sulla base di concessioni di occupazione del suolo temporanee, dovranno essere coerenti con il contesto, per forma e materiali, sulla base del giudizio della Commissione Edilizia.
  Cap.10 Zone omogenee "B" edificate e di completamento, a prevalente destinazione residenziale

Art.35 Definizione e sottozone

  1. Le zone omogenee B comprendono parti di territorio interamente urbanizzate e totalmente o parzialmente edificate, di recente impianto, e a prevalente destinazione residenziale.
  2. Le zone omogenee B sono articolate nelle seguenti sottozone, in relazione alle caratteristiche morfologico-funzionali degli insediamenti esistenti e al tipo di interventi di trasformazione ammessi:
B1 "consolidate sature": comprendono le aree urbane di recente impianto, sostanzialmente sature, urbanizzate ed edificate generalmente in epoca precedente al PRG 1976; B2 "consolidate di completamento": comprendono le aree urbane di più recente impianto, completamente urbanizzate ma non ancora sature, che presentano lotti interstiziali o aree inedificate; B3 "consolidate di riqualificazione edilizia": comprendono le aree urbane sature nelle quali il PRG intende favorire interventi di riconversione funzionale e trasformazione edilizia.
  1. All’interno delle zone B il PRG opera una ulteriore suddivisione in relazione agli indici e parametri degli interventi ammessi:
  1. sottozona intensiva;
  2. sottozona semi-intensiva;
  3. sottozona estensiva.
Art.36 Norme generali per le zone "B" 1. Attuazione degli interventi
  1. Nelle zone B l'attuazione avviene in generale per intervento edilizio diretto, salvo che nei casi previsti ai successivi articoli e nelle aree comprese in PUE vigenti di cui all’art. 6, comma 5, o comunque in PUE di iniziativa pubblica o privata di cui al Titolo IV, previsti dal presente PRG.
  2. Sono consentite varianti ai P.P. vigenti nel rispetto degli standards minimi fissati dalla legislazione regionale e che non comportino comunque una diminuzione degli standard nè un aumento della potenzialità edificatoria globale previsti dal P.P.
2. Usi ammissibili:
  1. Nelle zone B sono consentiti i seguenti usi, fatte salve eventuali diverse prescrizioni contenute nelle presenti norme:
  • Funzione abitativa: tutti gli usi A;
  • Funzioni direzionali: tutti gli usi B1;
  • Funzioni commerciali: usi b2.1, b2.2, b2.5, b2,6;
  • Funzioni artigianali di servizio: B3;
  • Funzioni di servizio di interesse generale: b4.3, b4.5, b4.6;
  • Funzioni produttive manifatturiere: c1;
  • Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: e1, e2, e3, e.4.
  1. Ulteriori usi sono consentiti solo se legittimamente in essere alla data di adozione del presente PRG.
Art.37 Sottozone B1 consolidate sature 1. Interventi consentiti:
  1. Sono comunque consentiti gli interventi edilizi di recupero MO, MS, RE, CD, D di cui all’art.14;
  2. Sono consentiti gli interventi di ampliamento AM e ricostruzione RI, di cui all’art 14, alle condizioni stabilite al successivo punto 2.
  3. L’intervento CD relativo agli usi legittimamente in essere è consentito solo per realizzare gli usi consentiti al punto 2.1 del precedente art. 36.
  4. Gli interventi di cambiamento di destinazione d’uso CD sono comunque consentiti all’interno degli usi ammissibili ad eccezione degli interventi di recesso dalle destinazioni d’uso alberghiere.
  5. Ai sensi dell’art.8 della L n. 217/1985 e della LR n. 28/1990, l’intervento CD dagli usi alberghieri ad altri usi ammissibili è consentito esclusivamente qualora si verifichino le condizioni di mancata convenienza economica, valutate con le modalità previste dalla delibera del CC n.154/1994,
  6. Nei casi di cui al precedente comma 5, il vincolo di destinazione d’uso alberghiera permane qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
  • siano stati utilizzati finanziamenti pubblici;
  • si sia ricorso alla deroga agli indici edificatori concessa in relazione al successivo punto 2, comma 4, lettere a), b), c) e d), salvo che non vengano ripristinate le condizioni planivolumertiche originarie. In tal caso il vincolo ha una validità di dieci anni dalla data di rilascio della relativa concessione edilizia.
  1. Per le unità edilizie con usi A, e1, e2, e3, e.4, negli spazi scoperti di pertinenza è consentita la realizzazione di piscine scoperte e sistemazioni esterne con elementi di arredo appoggiati al suolo e asportabili, nei limiti previsti dai relativi usi, assicurando comunque la permeabilità di almeno il 50% della superficie scoperta stessa.
  2. Per gli edifici di valore testimoniale sono ammessi gli interventi di recupero indicati nelle planimetrie di progetto, nel rispetto dell'Art. 95.
  3. E’ consentito l’intervento di NC, nel rispetto degli indici e dei parametri di zona, anche per i lotti risultanti da frazionamenti successivi alla data di adozione della presente variante. In tal caso ciascuno dei lotti risultanti dovrà essere dimensionato in modo da soddisfare indici e parametri di zona relativi all’edificio che su di esso insiste.
  2. Indici e parametri degli interventi 1. Nelle sottozone B1 sono previsti i seguenti indici e parametri: B1.a
  • UF max = 0,8 mq/mq
  • RC < 0,50 mq/mq
  • H = 13 m
B1.b
  • UF max = 0,6 mq/mq
  • RC < 0,40 mq/mq
  • H = 10 m
B1.c
  • UF max = 0,40 mq/mq
  • RC < 0,30 mq/mq
  • H = 7 m
  1. Gli interventi AM e RI sono consentiti fino al raggiungimento dell’UF indicata al precedente comma 1, ad eccezione dei seguenti casi:
  1. In caso di CD dall’uso e7 agli usi A è comunque consentito un incremento della SU esistente pari al 10%, anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’UF max.
  2. In caso di CD dall’uso e7 agli usi B1, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, B3, e1, e2, e3, e4 è comunque consentito un incremento della SU pari al 20%, anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’Uf max.
  3. In ogni caso è consentito un incremento del 35% della SU per le strutture legittimamente esistenti alla data di adozione della presente variante, relative agli usi e1 ,e2, e3, e4, a3 anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’ Uf massimo.
  1. In caso di interventi di RI e AM i fronti edilizi prospettanti sugli spazi pubblici vanno allineati con quelli degli edifici contigui.
  2. Per gli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo e1, e2, e3, e4, a3 nel caso di interventi RE, RI, AM, sono comunque consentite le seguenti opere di adeguamento della capacità ricettiva e dei servizi strettamente funzionali all’ attività turistica, anche quando ciò comporti un superamento degli indici UF e RC di cui al precedente punto 2 comma 1, fermo restando l’obbligo di adeguarsi agli altri indici e parametri e senza che siano comunque compromessi gli spazi di parcheggio a servizio dell'attività e le attrezzature sportive e ricreative:
  1. incremento di superficie fino al raggiungimento delle 30 camere. Raggiunte le 30 camere, è possibile attuare anche l’incremento previsto al comma 2 lettera c
  2. adeguamento dei servizi igienici ai minimi imposti dalla vigente legislazione in materia alberghiera (LR 42/81 e successive modifiche e integrazioni) e dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
  3. ampliamento di locali comuni e per servizi, comunque in misura non superiore al 50% della superficie destinata a tali usi al momento dell’adozione del presente PRG;
  4. ampliamento e nuova realizzazione di attrezzature tecniche (vano ascensore, centrale termica, scala esterna antincendio) senza che ciò comporti il conteggio dei relativi volumi e superfici nella determinazione degli indici edificatori;
  5. incremento di altezza fino al raggiungimento dell'altezza massima ammessa di m 17.00 . In ogni caso le distanze fra le pareti finestrate non potranno essere inferiori a m 10,00 e il distacco minimo dai confini a m 3,00; solo per ampliamenti dei servizi igienici è consentito un distacco minimo fra pareti cieche frontistanti di m 3,00.
  6. nei casi di ampliamento consentiti alle lettere precedenti lo standard di parcheggio privato di cui all’ Art. 18 è ridotta al 50% e viene computata sulla Su aggiuntiva.
  1. Distanze 
  1. Distanza minima tra fabbricati: in caso di interventi che non comportano modifiche della sagoma o in caso di sopraelevazione sono ammesse le distanze preesistenti.
  2. In caso di interventi che comportano modifiche alla sagoma, ampliamenti non in sopraelevazione, la distanza tra fabbricati sarà non inferiore a m 10 .
  3. Distanza minima dai confini: la distanza minima dai confini di proprietà e dai confini di zona è pari a m 5,00.
3. Attuazione degli interventi
  1. Nelle sottozone B1 è sempre consentito l’intervento diretto. In caso di PUE di iniziativa privata, valgono le norme relative alla sottozona B3.
  Art.38 Sottozone B2 consolidate di completamento 1. Interventi consentiti:
  1. Sono consentiti tutti i tipi di intervento di cui agli artt. 14 e 15 per gli usi di cui all’art.36, p.2, c.1.
  2. Gli interventi NC devono rispettare gli indici e parametri stabiliti al successivo punto 2.
  3. Per le unità edilizie con usi A, e1, e2, e3, e.4, negli spazi scoperti di pertinenza è consentita la realizzazione di piscine scoperte e sistemazioni esterne con elementi di arredo appoggiati al suolo e asportabili, nei limiti previsti dai relativi usi, assicurando comunque la permeabilità di almeno il 50% della superficie scoperta stessa.
  4. Per gli edifici di valore testimoniale sono ammessi gli interventi di recupero indicati nelle planimetrie di progetto, nel rispetto dell'Art. 95.
2. Indici e parametri degli interventi
  1. Nelle sottozone B2 sono previsti i seguenti indici e parametri per gli interventi NC:
B2.a
  • UF max = 0,8 mq/mq
  • RC < 0,50 mq/mq
  • H = 13 m.
B2.b
  • UF max = 0,6 mq/mq
  • RC < 0,40 mq/mq
  • H = 10 m.
B2.c
  • UF max = 0,40 mq/mq
  • RC < 0,30 mq/mq
  • H = 7 m.
  1. Gli interventi AM, RI sono consentiti fino al raggiungimento dell’UF indicata al precedente comma 1, ad eccezione dei seguenti casi:
  1. In caso di CD dall’uso e7 agli usi A è comunque consentito un incremento della SU esistente pari al 10%, anche se la SU risultante comporta un eccedenza rispetto all’UF max;
  2. In caso di CD dall’uso e7 agli usi B1, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, B3, e1, e2, e3, e4 è comunque consentito un incremento della SU esistente pari al 20%, anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’UF max;
  3. Ai sensi dell’art.8 della L n. 217/1985 e della LR n. 28/1990, l’intervento CD dall’uso alberghiero e1 ad altri usi ammissibili è consentito esclusivamente qualora si verifichino le condizioni di mancata convenienza economica, valutate con le modalità previste dalla delibera del CC n.154/1994.
  4. In ogni caso è consentito un incremento del 35% della SU per le strutture legittimamente esistenti alla data di adozione della presente variante, relative agli usi e1 ,e2, e3, e4, a3 anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’ Uf massimo.
  1. Gli interventi AM e RI sono consentiti nel rispetto degli indici e dei parametri previsti per la zona ; tali interventi dovranno contemplare la contestuale demolizione e il riordino di eventuali corpi accessori presenti nell'area di pertinenza;
  2. In caso di interventi di RI, AM e NC i fronti edilizi prospettanti sugli spazi pubblici vanno allineati con quelli degli edifici contigui.
  3. Per gli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo e1, e2, e3, e4, a3 nel caso di interventi RE, RI, AM, sono comunque consentite le seguenti opere di adeguamento della capacità ricettiva e dei servizi strettamente funzionali all’ attività turistica, anche quando ciò comporti un superamento degli indici UF e RC di cui al precedente punto 2 comma 1, fermo restando l’obbligo di adeguarsi agli altri indici e parametri e senza che siano comunque compromessi gli spazi di parcheggio a servizio dell'attività e le attrezzature sportive e ricreative:
  1. incremento di superficie fino al raggiungimento delle 30 camere. Raggiunte le 30 camere, , è possibile attuare anche l’incremento previsto al comma 2 lettera d
  2. adeguamento dei servizi igienici ai minimi imposti dalla vigente legislazione in materia alberghiera (LR 42/81 e successive modifiche e integrazioni) e dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
  3. ampliamento di locali comuni e per servizi, comunque in misura non superiore al 50% della superficie destinata a tali usi al momento dell’adozione del presente PRG;
  4. ampliamento e nuova realizzazione di attrezzature tecniche (vano ascensore, centrale termica, scala esterna antincendio) senza che ciò comporti il conteggio dei relativi volumi e superfici nella determinazione degli indici edificatori;
  5. incremento di altezza fino al raggiungimento dell'altezza massima ammessa di m 17.00. In ogni caso le distanze fra le pareti finestrate non potranno essere inferiori a m 10,00 e il distacco minimo dai confini a m 3,00; solo per ampliamenti dei servizi igienici è consentito un distacco minimo fra pareti cieche frontistanti di m 3,00.
  6. nei casi di ampliamento consentiti alle lettere precedenti lo standard di parcheggio privato di cui all’ Art. 18 è ridotta al 50% e viene computata sulla Su aggiuntiva.
  1. Distanze 
  1. Distanza minima tra fabbricati: in caso di interventi che non comportano modifiche della sagoma o in caso di sopraelevazione sono ammesse le distanze preesistenti.
  2. In caso di interventi che comportano modifiche alla sagoma, ampliamenti non in sopraelevazione, la distanza tra fabbricati sarà non inferiore a m 10.
  3. Distanza minima dai confini: la distanza minima dai confini di proprietà e dai confini di zona è pari a m 5,00.
  3. Attuazione degli interventi
  1. Nelle sottozone B2 è sempre consentito l’intervento diretto.
  Art.39 Sottozone B3 consolidate di riqualificazione edilizia 1. Interventi consentiti:
  1. Sulle singole unità edilizie sono consentiti comunque gli interventi diretti di MO, MS, RE, CD, D, e gli interventi di AM e RI solo in caso che si prevedano gli usi ammissibili di cui al precedente art. 36 p.2 c. 1;
  2. Per le unità edilizie e comparti di attuazione con usi A, e1, e2, e3, e.4, negli spazi scoperti di pertinenza è consentita la realizzazione di piscine scoperte e sistemazioni esterne con elementi di arredo appoggiati al suolo e asportabili, nei limiti previsti dai relativi usi, assicurando comunque la permeabilità di almeno il 50% della superficie scoperta stessa.
  3. Per gli edifici di valore testimoniale sono ammessi gli interventi di recupero indicati nelle planimetrie di progetto, nel rispetto dell'Art. 95.
  4. Gli interventi di cambiamento di destinazione d’uso CD sono comunque ammessi all’interno degli usi ammissibili ad eccezione degli interventi di recessione dalle destinazioni d’uso alberghiere.
  5. Ai sensi dell’art.8 della L n. 217/1985 e della LR n. 28/1990, l’intervento CD dagli usi alberghieri ad altri usi ammissibili è consentito esclusivamente qualora si verifichino le condizioni di mancata convenienza economica, valutate con le modalità previste dalla delibera del CC n.154/1994,
  6. Nei casi di cui al precedente comma 5, il vincolo di destinazione d’uso alberghiera permane qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
  • siano stati utilizzati finanziamenti pubblici;
  • si sia ricorso alla deroga agli indici edificatori concessa in relazione al successivo punto 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), salvo che non vengano ripristinate le condizioni planivolumetriche originarie. In tal caso il vincolo ha una validità di dieci anni dalla data di rilascio della relativa concessione edilizia.
  2. Indici e parametri degli interventi
  1. Nelle sottozone B3 sono previsti i seguenti indici e parametri:
B3.a
  • UF max = 0,8 mq/mq
  • RC < 0,50 mq/mq
  • H = 13 m.
B3.b
  • UF max = 0,6 mq/mq
  • RC < 0,40 mq/mq
  • H = 10 m.
B3.c
  • UF max = 0,40 mq/mq
  • RC < 0,30 mq/mq
  • H = 7 m.
  1. Distanze 
  1. Distanza minima tra fabbricati: in caso di interventi che non comportano modifiche della sagoma o in caso di sopraelevazione sono ammesse le distanze preesistenti.
  2. In caso di interventi che comportano modifiche alla sagoma, ampliamenti non in sopraelevazione, la distanza tra fabbricati sarà non inferiore a m 10.
  3. Distanza minima dai confini e: la distanza minima dai confini di proprietà e dai confini di zona è pari a m 5,00.
  3. Intervento diretto su singola unità edilizia
  • Gli interventi di AM e RI posso essere eseguiti in quelle unità edilizie per le quali è dimostrata una diseguaglianza edificatoria rispetto all’area circostante con un incremento massimo della SU pari al 50% della Su esistente e comunque nel rispetto degli indici di zona.
4 Interventi di riqualificazione urbanistica
  • Gli interventi urbanistici si attuano attraverso PdU all’interno di comparti attuativi con SF > mq 2000.
  • All’interno di tali ambiti sono consentiti interventi di NC e di RU nel rispetto degli indici e dei parametri di zona ; sarà comunque consentito un incremento della SU pari al 30% della SU esistente alla data di adozione della presente variante anche in deroga agli indici di zona.
  • Dovranno comunque essere assicurati gli standard previsti dall’art. 19 con cessione delle aree anche all’esterno del comparto di attuazione o monetizzazione.
  • Ove entro 3 anni dalla data di approvazione della presente Variante Generale non venisse presentato nessun PdU per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbanistica, l’individuazione di zona B3 decade di ogni effetto.
  • Scaduto il termine di cui al punto precedente le aree individuate come sottozone B3 potranno essere oggetto di interventi secondo le modalità e gli indici previsti per le sottozone omogenee B2.c di cui al precedente art.38.
5 Interventi sulle strutture di soggiorno
  1. In ogni caso è consentito un incremento del 35% della SU per le strutture legittimamente esistenti alla data di adozione della presente variante, relative agli usi e1 ,e2, e3, e4, a3 anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’ Uf massimo.
  2. Per gli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo e1, e2, e3, e4,a3 nel caso di interventi RE, RI, AM, sono comunque consentite le seguenti opere di adeguamento della capacità ricettiva e dei servizi strettamente funzionali all’ attività turistica, anche quando ciò comporti un superamento degli indici UF e RC di cui al precedente punto 2 comma 1, fermo restando l’obbligo di adeguarsi agli altri indici e parametri e senza che siano comunque compromessi gli spazi di parcheggio a servizio dell'attività o le attrezzature sportive e ricreative:
  1. incremento di superficie fino al raggiungimento delle 30 camere. Raggiunte le 30 camere è possibile anche attuare l’intervento previsto al comma 1 .
  2. adeguamento dei servizi igienici ai minimi imposti dalla vigente legislazione in materia alberghiera (LR 42/81 e successive modifiche e integrazioni) e dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
  3. ampliamento di locali comuni e per servizi, comunque in misura non superiore al 50% della superficie destinata a tali usi al momento dell’adozione del presente PRG;
  4. ampliamento e nuova realizzazione di attrezzature tecniche (vano ascensore, centrale termica, scala esterna antincendio) senza che ciò comporti il conteggio dei relativi volumi e superfici nella determinazione degli indici edificatori;
  5. incremento di altezza non superiore a m 3,50 o un incremento superiore fino al raggiungimento dell'altezza massima ammessa di m 17.00. In ogni caso le distanze fra le pareti finestrate non potranno essere inferiori a m 10,00 e il distacco minimo dai confini a m 3,00; solo per ampliamenti dei servizi igienici è consentito un distacco minimo fra pareti cieche frontistanti di m 3,00.
  6. nei casi di ampliamento consentiti alle lettere precedenti lo standard di parcheggio privato di cui all’ Art. 18 è ridotta al 50% e computata sulla Su aggiuntiva.
  Cap.11 Zone omogenee "C" per nuovi insediamenti urbani Art.40 Definizione e sottozone
  1. Le zone omogenee C comprendono aree destinate ad ospitare nuovi insediamenti urbani, a carattere prevalentemente residenziale, nei quali il PRG prevede quote minime di SU per usi residenziali ed usi non residenziali.
  2. Le zone omogenee C sono identificate nelle planimetrie di progetto dai perimetri dei comparto di attuazione. All’interno di tali perimetri sono di norma indicati:
  • i "campi edificatori" di cui all’art.9, p2.5, all’interno dei quali dovranno essere identificate, in sede di PUE le superfici fondiarie SF dell’intervento.
  • le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria di viabilità e parcheggio;
  • le aree che il PRG destinate alle opere di urbanizzazione secondaria e che rientrano quindi nel "piano dei servizi" (zone G).
  1. Ai fini dell’del computo dell’UT, la ST è costituita dall’insieme dei campi edificatori e delle aree destinate alle opere di urbanizzazione di cui al comma precedente, identificati all’interno dei perimetri dei comparti di attuazione indicati nelle planimetrie di progetto.
  2. In ragione delle diverse quote di Su destinata agli usi residenziali e agli usi non residenziali, le zone C si articolano nelle seguenti sottozone:
C1 "nuovi insediamenti a carattere residenziale", nei quali almeno il 70% della SU prevista deve essere destinata agli usi residenziali A; C2 "nuovi insediamenti a carattere misto-residenziale", nei quali almeno il 40% della SU prevista deve essere destinata agli altri usi non residenziali ammessi dai successivi artt. 43 44 45.
  1. All’interno della zona C1 il PRG opera una ulteriore suddivisione in relazione agli indici e parametri degli interventi ammessi:
  1. sottozona intensiva;
  2. sottozona semi-intensiva;
  3. sottozona estensiva.
  1. All’interno della sottozona C2 il PRG opera una ulteriore suddivisione in relazione agli usi non residenziali caratterizzanti:
  1. A sottozona mista artigianale;
  2. C sottozona mista commerciale e direzionale;
  3. T sottozona mista turistico-ricettiva.
    Art.41 Norme generali per le Zone Omogenee "C" 1. Tipi di intervento
  1. Nelle Zone omogenee C sono previsti interventi NU e NC, previa approvazione di un PUE.
2. Criteri e parametri degli interventi
  1. La distanza fra pareti finestrate è pari all'altezza massima dell'edificio più alto, fatta eccezione per pareti di cui una sola finestrata, fronteggiantesi per una lunghezza inferiore a m 12,00 e per pareti cieche; in ogni caso la distanza minima fra pareti sarà di m 10,00.
  2. La distanza minima dai confini di zona e di proprietà è regolata dalla VL = 0,5 con distacco minimo di m 5,00. Il distacco minimo degli edifici dai cigli stradali è pari a m 5,00 nei casi in cui esso sia costituito da marciapiedi di uso pubblico di larghezza non inferiore a 2,50 m ed è pari a m 7,50 nei casi in cui esso sia recintato e sistemato a verde.
  3. Nei casi di complessi edilizi che formano oggetto di progettazione planivolumetrica unitaria, sono ammesse distanze inferiori dai cigli stradali da quelle sopra indicate, distanze fra le fronti degli edifici inferiori all'altezza dell'edificio più alto, ma, in ogni caso, non inferiori a m 10,00; è consentita l'edificazione sul filo strada per sezioni stradali non inferiori a m 16,00 e purché la distanza fra edifici frontistanti non sia inferiore all'altezza della fronte più alta.
  4. Le planimetrie di PRG possono indicare la viabilità e le aree da destinare a servizi di quartiere. In sede di formazione del PUE, può essere motivatamente proposta una loro diversa ubicazione, purché la SS indicata in tali planimetrie non venga ridotta e la viabilità rispetti lo schema funzionale previsto e le modificazioni introdotte siano compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica imposte da strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati ( i.e. P.T.P.R., P.T.C.P., Piano di stazione , etc).
3. Attuazione degli interventi
  1. Le zone C sono tutte comprese all'interno di comparti urbanistici di attuazione; l'attuazione avviene previa approvazione di un Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto come individuato dal PRG.
  2. Nel PUE vanno comunque assicurati gli standard urbanistici previsti all’art.19, con cessione delle aree relative anche all’esterno del comparto di attuazione, e vanno rispettate le disposizioni relative al verde urbano di cui agli art. 93 e 94.
Art.42 Sottozone "C1" a destinazione residenziale 1. Usi prescritti e ammissibili:
  1. Funzione abitativa a1: almeno il 70% della SU complessiva, al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi abitativi a2 e a3 e di servizio pubblico b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale;
 
  1. Usi B1, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, B3, b4.3, b4.5, c1, e1, e2, e3, e4 sino al raggiungimento della SU max consentita, al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
2. Indici e parametri degli interventi
  1. Nelle sottozone C1 sono previsti i seguenti indici e parametri:
C1a
  • UT max = 0,35 mq/mq
  • H = 13 m.
C1b
  • UT max = 0,30mq/mq
  • H = 10 m:
C1c
  • UT max = 0,25 mq/mq
  • H = 7 m.
Art.43 Sottozona "C2. A" a destinazione residenziale mista artigianale 1. Usi ammissibili:
  1. Usi c1 e B3: almeno il 40% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale;
  2. Usi a1: almeno il 50% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale;
  1. Usi b1.1, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, b4.3, b4.5 sino al raggiungimento della SU max consentita, al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
2. Indici e parametri degli interventi
  1. Nelle sottozone C2.A sono previsti i seguenti indici e parametri:
  • UT max = 0,4 mq/mq
  • H = 10 m, esclusi Vt
Art.44 Sottozona "C2. C" a destinazione residenziale mista commerciale-direzionale 1. Usi ammissibili:
  1. Usi B1, b2.1, b2.2, , b2.5, b2.6: almeno il 40% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale; Usi a1: almeno il 50% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale;
  2. Usi B3, e1, e2 sino al raggiungimento della SU max consentita, al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale
2. Indici e parametri degli interventi
  1. Nelle sottozone C2.C sono previsti i seguenti indici e parametri:
  • UT max = 0,4 mq/mq
  • H = 13 m, esclusi Vt
Art.45 Sottozona C2. T a destinazione residenziale mista turistico-ricettiva 1. Usi ammissibili:
  1. Usi e1, e2, e3, e4, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, b4.3, b4.5 : almeno il 40% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale; gli usi commerciali sono possibili solo compatibilmente con il piano di settore
  2. Usi a1: almeno il 50% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale;
  3. Usi B1, B3, sino al raggiungimento della SU max consentita, al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
2. Indici e parametri degli interventi
  1. Nelle sottozone C2.T sono previsti i seguenti indici e parametri:
  • UT max = 0,4 mq/mq
  • H = 13 m
    Cap.12 Zone omogenee "D" per insediamenti specializzati con funzioni economico-produttive Art.46 Definizione e sottozone
  1. Le zone omogenee D sono le parti di territorio destinate ad insediamenti specializzati a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale e terziaria.
  2. In base alle diverse caratteristiche funzionali, le Zone omogenee "D" sono suddivise nelle seguenti sottozone:
D1 Insediamenti produttivi esistenti e di completamento comprendente aree già urbanizzate e, almeno in parte, edificate, ovvero soggette a Piano Particolareggiato e/o Progetto Unitario, approvato e in corso di attuazione, a prevalente destinazione artigianale, industriale e commerciale all’ingrosso; D2 Insediamenti produttivi di nuovo impianto comprendente aree non urbanizzate nelle quali il PRG prevede nuovi insediamenti a prevalente destinazione artigianale, industriale e commerciale all’ingrosso; D3 Insediamenti terziari esistenti e di completamento comprendente già urbanizzate e, almeno in parte, edificate, ovvero soggette a Piano Particolareggiato e/o Progetto Unitario, approvato e in corso di attuazione, a prevalente destinazione commerciale e direzionale; D4 Insediamenti terziari di nuovo impianto comprendente aree non urbanizzate nelle quali il PRG prevede nuovi insediamenti a prevalente destinazione commerciale e direzionale; D5 Insediamenti turistico-ricettivi esistenti e di completamento, comprendente aree già urbanizzate e, almeno in parte, edificate a destinazione ricettiva alberghiera; D6 Insediamenti turistico-ricettivi di nuovo impianto, comprendente aree non urbanizzate nelle quali il PRG prevede nuovi insediamenti a destinazione ricettiva alberghiera; D7 Campeggi e villaggi turistici esistenti, comprendente aree già urbanizzate ed edificate a destinazione ricettiva extra-alberghiera; D8 Campeggi e villaggi turistici di nuovo impianto, comprendente aree non urbanizzate nelle quali il PRG prevede nuovi insediamenti a destinazione ricettiva extra-alberghiera; D9 Impianti sportivi e ricreativi esistenti; comprendente aree già urbanizzate e, almeno in parte, edificate, con impianti e attrezzaturte specializzate per lo sport e il tempo libero; D10 Impianti sportivi e ricreativi di nuova realizzazione, comprendente aree non urbanizzate nelle quali il PRG prevede nuovi insediamenti con impianti e attrezzature specializzati per lo sport e il tempo libero; D11 Aree per attività estrattive. 3. All’interno delle sottozone D5 e D6 il PRG opera ulteriori suddivisioni in base agli usi ammessi, agli indici e parametri d’intervento e alle modalità di attuazione previste;   Art.47 Norme generali per gli interventi 1. Attuazione degli interventi nelle sottozone D esistenti e di completamento
  1. Nelle sottozone D esistenti e di completamento D1, D3, D5, D7, D9, l'attuazione avviene per intervento edilizio diretto, fatte salve diverse prescrizioni contenute nelle presenti norme, previo eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione.
  2. Nel caso di aree soggette a strumenti urbanistici attuativi approvati e/o in corso di attuazione, gli interventi debbono comunque essere attuati con le modalità e nel rispetto degli indici, parametri e standard prescritti dallo strumento attuativo stesso. Dopo la scadenza dello strumento attuativo, eventualmente prorogata con motivata deliberazione del Consiglio Comunale, gli interventi edilizi dovranno attenersi agli indici.e ai parametri prescritti dal presente PRG ed il rilascio della concessione sarà subordinato al pagamento degli oneri e dei contributi di legge, purchè siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria e cedute le aree a standards pubblico.
  3. Le planimetrie del PRG possono individuare perimetri di comparti nei quali determinati interventi sono subordinati alla contestuale approvazione di Piani di Utilizzo che comportino una convenzione relativa alla realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione primaria mancanti.
  4. Per le funzioni commerciali e di servizio B1, B2, B3, B4 di cui all’art. 11 che, a giudizio dei competenti uffici comunali , siano in grado di generare volumi di traffico tali da compromettere la fluidità e la sicurezza della circolazione, il Sindaco, valutate le prescrizioni del nuovo Codice della Strada, può richiedere, su parere degli stessi uffici, interventi di adeguamento della viabilità, sia su area privata che su area pubblica, finalizzati al rispetto delle norme in materia di sicurezza della circolazione. Qualora i competenti uffici comunali accertassero che le necessarie condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione non possono essere garantite, è facoltà del Sindaco respingere quelle destinazioni d'uso considerate incompatibili e suscettibili di creare pericolo e intralcio alla circolazione.
  5. Ogni progetto edilizio, al fine della salvaguardia del verde e delle alberature, dovrà essere redatto in conformità a quanto prescritto all’ Art. 93 e 94.
  6. Per gli edifici di valore storico-testimoniale indicati nelle planimetrie di progetto sono ammessi unicamente gli interventi di recupero di cui agli art. 95.
  7. Per gli edifici destinati ad uso residenziale, non direttamente connessi agli usi di zona, legittimamente in essere alla data di adozione della presente Variante Generale, sono consentiti interventi di MO, MS, RI, RE, AM con un incremento max della SU non superiore a mq 50.
2. Attuazione degli interventi nelle sottozone D di nuovo impianto
  1. Le sottozone D di nuovo impianto D2, D4, D6, D8, D10 sono tutte comprese all'interno di comparti urbanistici di attuazione individuati nelle planimetrie di PRG; l'attuazione avviene previa approvazione di un Piano Urbanistico Esecutivo esteso all'intero comparto come individuato dal PRG.
  2. Nelle sottozone D di nuovo impianto, il progetto di PUE dovrà essere corredato dallo studio sull’impatto sul sistema viario e dei parcheggi di cui all’Art.102.
  3. Ai fini della determinazione dell’indice UT, si considera la superficie dell’intero comparto come individuato dalla specifica perimetrazione riportata nelle planimetrie di progetto del PRG.
  4. . Su richieste dei soggetti attuatori l'Amministrazione Comunale può stralciare dalla perimetrazione del PUE le aree di pertinenza di edifici esistenti non funzionali all'attuazione del piano; per tali edifici sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione e un ampliamento massimo non superiore a mq 50.
  5. Nelle sottozone D11 l'attuazione avviene per intervento edilizio diretto. Al’interno di tali sottozone, gli interventi di NC sono subordinati alla preventiva approvazione di un progetto di massima unitario di sistemazione di tutta la zona, attuabile per stralci, accompagnato da uno Studio di Impatto Ambientale ai sensi della legislazione vigente.
Art.48 Sottozone "D1" per insediamenti produttivi esistenti e di completamento 1. Usi ammissibili
  1. Sono comunque ammessi i seguenti usi:
  • Funzioni commerciali: b2.2, b2.4, b2.5, b2.8; compatibilmente con il piano di settore
  • Funzioni artigianali di servizio: b3.2, b3.3
  • Funzioni produttive manifatturiere: C1, C2, C3, , C8, C9
  1. Sono ammessi gli usi commerciali b2.1 direttamente connessi agli usi C1, C2, C3, C8 C9 insediati o insediabili purché con SU inferiore al 50% della SU complessiva ammessa;
2. InterventI consentiti
  1. Sono comunque ammessi gli interventi edilizi MO, MS, RC, RE, D.
  2. Gli interventi edilizi RI, AM e NC sono ammessi entro i limiti imposti dagli indici e parametri di cui ai successivi punti 3 e 4.
3. Indici e parametri per gli interventi
  1. Nelle sottozone D1 sono di norma previsti i seguenti indici e parametri:
  • UF < 0,60 mq/mq;
  • SC < 60%;
  • VI = 0,5
  • Distanza tra edifici= VL
  • Distanza minima dalle strade= m 6,00 o in confine con la fascia di rispetto stradale quando individuata;
  • Distanza minima dai confini di zona = m 5,00
  • Distanza minima dai confini di proprietà = m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari.
  1. Gli interventi NC sono ammessi solo con SM > mq 1.000.
  2. Negli interventi RE, RI, AM, NC e CD dovranno essere realizzati spazi per parcheggi privati P2 nella misura e con le modalità fissate dal precedente art.18. La superficie a parcheggio non dovrà comunque essere inferiore al 5% della SF.
  3. Negli interventi RE, RI, AM, NC e CD, sul perimetro della SF confinante con la strade pubbliche o le fasce di rispetto quando individuate, dovrà essere creata una fascia sistemata a verde, di profondità non inferiore a m 5,00, con siepi e alberature ad atte alla funzione di filtro scelte in base alle prescrizioni fornite dalla CE.
4. Modalità di attuazione

In queste zone omogenee il PRG si attua per intervento edilizio diretto, previo eventuale adeguamento e completamento delle opere di urbanizzazione ai sensi degli artt. 16, e la realizzazione dei P2 e P3 ai sensi degli artt.17, 18.