Art.49 Sottozone "D2" per insediamenti produttivi
di nuovo impianto 1. Usi ammissibili
- Sono comunque ammessi i seguenti usi:
- Funzioni artigianali di servizio: b3.2, b3.3,
- Funzioni produttive manifatturiere: C1, C2, C3, C8, C9
- Funzioni speciali: G3, G4.
- Gli usi commerciali b2.2, b2.4, b2.5, b2.8 sono ammessi purchè
la loro SU non superi il 50% della SU complessiva consentita all’interno
dell’intero comparto
- E’ ammesso l’uso b2.1 purchè direttamente connesso agli
usi C1, C2, C3, C8 C9 e con SU inferiore al 20% della SU destinata
a tali usi.
2. Interventi consentiti:
- E’ consentito l’intervento urbanistico di NU e tutti gli interventi
edilizi previsti dal relativo PUE.
3. Indici e parametri degli interventi
- In tali zone si applicano i seguenti indici e parametri:
- UT < 0,40 mq/mq
- RC max = 40% della ST
- VL = 0,5
- Distanza tra edifici = VL
- Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale
quando individuato
- Distanza dai confini di zona = VL con un minimo di m 5,00
- Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo
di m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari
- SM = mq 1.500 per gli usi b3.2, b3.3, C1; mq 3.000 per gli altri
usi ammessi.
- SS, escluse le strade interne: 15% della ST di cui almeno 1/3
a parcheggio.
- Lungo i limiti del comparto che confinano con sedi stradali
esterne è prescritta la cessione di una fascia di terreno
della larghezza minima di m.5, destinata all’ ampliamento delle
sedi stradali stesse. I nuovi edifici dovranno essere arretrati
di m. 10 dal limite delle sedi stradali ampliate.
- Tutte le costruzioni dovranno essere dotate di spazi per parcheggi
privati, nella misura e con le modalità fissate dal precedente
art. 18.
- In mancanza di servizi aziendali centralizzati comuni a più
aziende, deve essere destinata a servizi (mensa, spogliatoi, docce,
w.c., pronto soccorso, attrezzature sociali e ricreative e simili)
una quota minima di 5 mq. ogni 100 mq. di SC.
- I PUE possono prevedere la realizzazione, in comune a più
aziende, di una parte dei servizi aziendali, nelle apposite aree
da cedere al Comune quali standards urbanistici. I tal caso, e
purché esista la garanzia che detti servizi comuni vengono
realizzati entro il triennio successivo, la dotazione minima di
servizi aziendali in ciascun lotto può essere ridotta del
40%, dovendosi comunque prevedere per ogni unità il locale
pronto soccorso, spogliatoi e servizi igienici.
Art.50 Sottozone "D3" per insediamenti terziari esistenti
e di completamento Si suddividono in sottozone D3 e D3.1 a) Sottozone
D3 1. Usi ammissibili 1. Sono ammessi i seguenti usi:
- Funzioni direzionali: b1.1, b1.2
- Funzioni commerciali: b2.1, b2.2, b2.3, b2.4, b2.5, b2.6, compatibilmente
con il piano di settore; le funzioni b2.3.1 esistenti alla data
di adozione della presente variante vengono confermate e potranno
essere oggetto di adeguamenti nel rispetto degli indici e degli
standard di zona.
- Funzioni artigianali di servizio: b3.1, b3.2, b3.3
- Funzioni di servizio di interesse generale a gestione privata:
b4.3, b4.5
2. Interventi consentiti
- Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: MO, MS, RC, RE,
D, RI, AM, NC
3. Indici e parametri per gli interventi
- Gli interventi NC, RI, AM sono consentiti nel rispetto dei seguenti
indici e parametri:
- Uf < 0,60 mq/mq
- H max = 12,00 ml
- VL = 0,5
- Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m l0,00
- Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale
quando individuato
- Distanza dai confini di zona = VL con un minimo di m 5,00
- Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo
di m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari
- Negli interventi RE, RI, NC e CU, dovranno essere individuati
spazi per parcheggi privati P2 e P3, nella misura e con le modalità
fissate dall'Art. 17.
- Sottozone D3.1
4. Usi ammissibili 1. Sono ammessi i seguenti usi:
- Funzioni direzionali: b1.1, b1.2
- Funzioni commerciali: b2.1, b2.2, b2.3.1, b2.4.1, b2.5, b2.5,
b2.6,
- Funzioni artigianali di servizio: b3.1, b3.2, b3.3
- Funzioni di servizio di interesse generale a gestione privata:
b4.3, b4.5
- Funzioni alberghiere e1,e2
5. Interventi consentiti
- Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: MO, MS, RC, RE,
D, RI, AM, NC
6. Indici e parametri per gli interventi
- Gli interventi NC, RI, AM sono consentiti nel rispetto dei seguenti
indici e parametri:
- Uf < 0,60 mq/mq
- H max = 12,00 ml
- VL = 0,5
- Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m l0,00
- Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale
quando individuato
- Distanza dai confini di zona = VL con un minimo di m 5,00
- Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo
di m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari
- Negli interventi RE, RI, NC e CU, dovranno essere individuati
spazi per parcheggi privati P2 e P3, nella misura e con le modalità
fissate dall'Art. 17.
Art.51 Sottozone "D4" per insediamenti terziari
di nuovo impianto Si suddividono in sottozone D4 e D4.1 a) Sottozone
D4 1. Usi ammissibili
- Compatibilmente con i Piani di Settore Vigenti, sono ammessi
i seguenti usi:
- Funzioni direzionali: b1.1, b1.2
- Funzioni commerciali: b2.1, b2.2, b2.4, b2.5, b2.5, b2.6.
- Funzioni artigianali di servizio: b3.1, b3.2, b3.3
- Funzioni di servizio di interesse generale a gestione privata:
b4.3, b4.5
2. Interventi consentiti
- Oltre all’intervento urbanistico NU, sono consentiti tutti gli
interventi edilizi.
3. Indici e parametri degli interventi
- Gli interventi di NU, NC, AM, RI sono consentiti nel rispetto
dei seguenti indici e parametri:
- UT < 0,20 mq/mq
- Sc < 20% di ST
- H max = m 15,00
- VL=0,5
- Distanza tra edifici = VL, con un minimo di m 10,00
- Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale
quando individuato
- Distanza dai confini di zona = VL con un minimo di m 5,00
- Distanza dai confini di proprieta = VL con un minimo di m 5,00
o in confine previo accordo tra i proprietari
- SS, esclusa la viabilità interna = l00% di SU di cui
almeno il 70% a parcheggio.
- Negli interventi di NU almeno metà della ST deve essere
sistemata con manto vegetale permeabile.
b) Sottozone D4.1 1. Usi ammissibili
- Compatibilmente con i Piani di Settore Vigenti, sono ammessi
i seguenti usi:
- Funzioni direzionali: b1.1, b1.2
- Funzioni commerciali: b2.1, b2.2, b2.3, b2.4, b2.5, b2.6
- Funzioni artigianali di servizio: b3.1, b3.2, b3.3
- Funzioni di servizio di interesse generale a gestione privata:
b4.3, b4.5
- Funzioni alberghiere: e1,e2
2. Interventi consentiti
- Oltre all’intervento urbanistico NU, sono consentiti tutti gli
interventi edilizi.
3. Indici e parametri degli interventi
- Gli interventi di NU, NC, AM, RI sono consentiti nel rispetto
dei seguenti indici e parametri:
- UT < 0,20 mq/mq
- Sc < 20% di ST
- H max = m 15,00
- VL=0,5
- Distanza tra edifici = VL, con un minimo di m 10,00
- Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale
quando individuato
- Distanza dai confini di zona = VL con un minimo di m 5,00
- Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo
di m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari
- SS, esclusa la viabilità interna = l00% di SU di cui
almeno il 70% a parcheggio.
- Negli interventi di NU almeno metà della ST deve essere
sistemata con manto vegetale permeabile.
Art.52 Sottozone "D5" per insediamenti turistico-ricettivi
esistenti e di completamento 1. Usi ammissibili
- Sono ammessi i seguenti usi:
- Funzioni residenziali collettive e speciali: a2, a.3;
- Funzioni direzionali: b1.1, b1.2;
- Funzioni commerciali: b2.1, b2.2, b2.5, b2.6;
- Funzioni artigianali di servizio: b3.1;
- Funzioni di servizio di interesse generale e pubblico: b4.2,
b4.3, b4.5, b4.6;
- Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: e1, e2, e3,
e4, e10, e11,a3.
- Funzioni speciali: g5
2. Interventi consentiti
- Sono comunque ammessi i seguenti interventi: MO, MS, RE, D,
RI, AM, NC
- Gli interventi di cambiamento di destinazione d’uso CD sono
comunque ammessi all’interno degli usi ammissibili ad eccezione
degli interventi di recessione dalle destinazioni d’uso alberghiere.
- Ai sensi dell’art.8 della L n. 217/1985 e della LR n. 28/1990,
l’intervento CD dagli usi alberghieri ad altri usi ammissibili
è consentito esclusivamente qualora si verifichino le condizioni
di mancata convenienza economica, valutate con le modalità
previste dalla delibera del CC n.154/1994,
- Nei casi di cui al precedente comma 3, il vincolo di destinazione
d’uso alberghiera permane qualora si verifichi almeno una delle
seguenti condizioni:
- siano stati utilizzati finanziamenti pubblici;
- si sia ricorso alla deroga agli indici edificatori concessa
in relazione al successivo punto 3, comma 5, lettere a), b), c)
e d), salvo che non vengano ripristinate le condizioni originarie.
In tal caso il vincolo ha una validità di dieci anni dalla
data di rilascio della relativa concessione edilizia.
- In tutti gli interventi CD vanno comunque individuate superfici
a parcheggio nel rispetto di quanto previsto all’ art. 17 e 18
delle presenti norme.
3. Indici e parametri per gli interventi
- Ai fini della determinazione degli indici e parametri degli
interventi le sottozone D5 sono suddivise in:
- sottozona D5.a - intensiva
- sottozona D5.b - semintensiva
- sottozona D5.c - estensiva
- Nella sottozona D5.a - intensiva gli interventi devono
essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- Uf < 0,80 mq/mq
- H max = 20,00ml
- RC max = 0,60 mq/mq
- VL = 0,5
- Distanza tra edifici= VL; con un minimo di m l0,00
- Distanza dalle strade= m 3.00 o in confine con rispetto stradale
quando individuato
- Distanza dai confini di proprietà= VL con un minimo di
m 3.00 o in confine previo accordo tra i proprietari
- Lotto minimo di intervento= SF, salvo diversa indicazione grafica
di PRG
- Nella sottozona D5.b - semintensiva gli interventi devono
essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- Uf < 0,60 mq/mq
- H max = 16,00ml
- RC max = 0,50 mq/mq
- VL = 0,5
- Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m l0,00
- Distanza dalle strade = m 3.00 o in confine con rispetto stradale
quando individuato
- Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo
di m 3.00 o in confine previo proprietari
- Lotto minimo di intervento = SF, salvo diversa indicazione grafica
di PRG
- Nella sottozona D5.c - estensiva gli interventi devono
essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- Uf < 0,35 mq/mq
- H max = 13,00ml
- RC max = 0,40 mq/mq
- VL = 0,5
- Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m l0,00
- Distanza dalle strade = m 3.00 o in confine con rispetto stradale
quando individuato
- Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo
di m 3.00 o in confine previo accordo fra i proprietari
- Lotto minimo di intervento = SF, salvo diversa indicazione grafica
di PRG
- Per gli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo elencati al
punto 1 comma 1 del presente articolo, nel caso di interventi
RE, RI, AM, sono comunque consentite le seguenti opere di adeguamento
della capacità ricettiva e dei servizi strettamente funzionali
all’ attività turistica, anche quando ciò comporti
un superamento degli indici UF e RC di cui ai precedenti punti
2, 3 e 4, fermo restando l’obbligo di adeguarsi agli altri indici
e parametri e senza che siano comunque compromessi gli spazi di
parcheggio a servizio dell'attività o le attrezzature sportive
e ricreative:
- è consentito un incremento del 35% della SU per le strutture
legittimamente esistenti alla data di adozione della presente
variante, relative agli usi e1 ,e2, e3, e4, a3 anche se la SU
risultante comporta un’eccedenza rispetto all’ Uf massimo.
- a) Incremento di superficie fino al raggiungimento delle 30
camere. Raggiunte le 30 camere è consentito un ulteriore
incremento del 35% della SU secondo quanto previsto alla lettera
a.
- adeguamento dei servizi igienici ai minimi imposti dalla vigente
legislazione in materia alberghiera (LR 42/81 e successive modifiche
e integrazioni) e dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- ampliamento di locali comuni e per servizi, comunque in misura
non superiore al 50% della superficie destinata a tali usi al
momento dell’adozione del presente PRG;
- ampliamento e nuova realizzazione di attrezzature tecniche (vano
ascensore, centrale termica, scala esterna antincendio) senza
che ciò comporti il conteggio dei relativi volumi e superfici
nella determinazione degli indici edificatori;
- incremento di altezza non superiore a m 3,50 o un incremento
superiore fino al raggiungimento dell'altezza massima ammessa
di m 13,00. In ogni caso le distanze fra le pareti finestrate
non potranno essere inferiori a m 6,00 e il distacco minimo dai
confini a m 3,00; solo per ampliamenti dei servizi igienici è
consentito un distacco minimo fra pareti cieche frontistanti di
m 3,00.
- nei casi di ampliamento consentiti alle lettere precedenti lo
standard di parcheggio privato di cui all’ Art. è ridotta
al 50% e computata sulla Su aggiuntiva.
4. Modalità di attuazione
- Gli interventi CD di cui al precedente punto 2, comma 3 sono
subordinati ad autorizzazione e/o concessione edilizia qualora
si tratti di trasformazione d'albergo con capacità inferiore
alle 40 stanze. Nei casi di demolizione e ricostruzione di alberghi
con capacità ricettiva non inferiore a 40 stanze gli interventi
sono subordinati a Progetto Unitario di iniziativa privata con
obbligo di reperimento degli standard pubblici di urbanizzazione
primaria in relazione a quanto previsto dal 7° comma dell’ art.46
della LR 47/78.
Art.53 Sottozone "D6" per insediamenti turistico-ricettivi
di nuovo impianto 1. Usi ammissibili
- Sono ammessi, nelle proporzioni indicate al successivo comma
2, i seguenti usi:
- Funzioni residenziali collettive e speciali: a2, a.3;
- Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: e1, e2, e3,
e4, e10, e11.
- Sono ammessi, in misura non superiore al 20% delle SU realizzabili
nel comparti di attuazione, i seguenti usi esterni o non direttamente
legati agli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo:
- Funzioni direzionali: b1.1, b1.2;
- Funzioni commerciali: b2.1, b2.2, b2.5, b2.6; compatibilmente
con il piano di settore
- Funzioni artigianali di servizio: b3.1;
- Funzioni di servizio di interesse generale e pubblico: b4.2,
b4.3, b4.5, b4.6;
2. Interventi consentiti
- Oltre all’intervento urbanistico NU, sono consentiti gli interventi
edilizi MO, MS, RE, CD, D, RI, AM, NC
3. Indici e parametri per gli interventi
- Ai fini della determinazione degli indici e parametri degli
interventi le sottozone D6 sono suddivise in:
- sottozona D6.a - semiestensiva
- sottozona D6.b - estensiva
- Nella sottozona D6a - semiestensiva gli interventi devono
essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- Ut < 0,2 mq/mq
- H max = 13,00 ml
- Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m l0,00
- Distanza dalle strade = m 10.00 o in confine con rispetto stradale
quando individuato
- Distanza dai confini del comparto o subcomparto di attuazione
= VL con un minimo di m 10,00
- Lotto minimo di intervento = comparto di attuazione individuato
nelle planimetrie del PRG o eventuali subcomparti individuati
in sede di PUE.
- Nella sottozona D6b - estensiva gli interventi devono
essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- UT < 0,1 mq/mq
- H max = 10.00 ml
- Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m l0,00
- Distanza dalle strade = m 10.00 o in confine con rispetto stradale
quando individuato
- Distanza dai confini del comparto o subcomparto di attuazione
= VL con un minimo di m 10,00
- Lotto minimo di intervento = comparto di attuazione individuato
nelle planimetrie del PRG o eventuali subcomparti individuati
in sede di PUE.
Art.54 Sottozone "D7" per campeggi esistenti e di
completamento 1. Usi ammissibili
- Nella sottozona D7 sono consentiti gli usi e5 e e6.
2. Interventi consentiti
- Sono comunque consentiti gli interventi edilizi MO, MS, RE,
RI, D;
- Gli interventi edilizi AM, NC sono consentiti nei limiti previsti
dal successivo punto 3.
3. Indici e parametri per gli interventi
- Ai fini della determinazione degli indici e parametri degli
interventi le sottozone D7 sono suddivise in:
- sottozona D7.1 - campeggi
- sottozona D7.2 - insediamenti turistici all’aria aperta
- Per la sottozona D7.1 - campeggi gli indici e i parametri
ai quali dovranno adeguarsi gli interventi sono individuati nella
definizione dell’uso e5 di cui all’art. 11, lett.E delle presenti
norme.
- Per la sottozona D7.2 - insediamenti turistici all’aria aperta
ai quali dovranno adeguarsi gli interventi sono individuati nella
definizione dell’uso e6 di cui all’art. 11, lett.E delle presenti
norme.
4. Modalità di attuazione
- Il PRG si attua sulla base dell'apposito regolamento vigente
o sue varianti da approvarsi dal Consiglio Comunale, con le modalità
di cui all'art.21 della LR47/78 e sue modificazioni, in applicazione
della legislazione Regionale vigente.
- Nelle planimetrie di PRG sono indicate, con apposito perimetro,
le aree su cui insistono campeggi esistenti il cui esercizio è
compatibile con le condizioni ambientali e urbanistiche della
zona e che si ritiene di confermare
Art.55 Sottozone "D8" per campeggi di nuovo impianto
1. Usi ammissibili
- Nella sottozona D8 sono consentiti gli usi e5 e e6.
2. Interventi consentiti
- Oltre all’intervento urbanistico NU, sono consentiti tutti gli
interventi edilizi.
3. Indici e parametri per gli interventi
- Ai fini della determinazione degli indici e parametri degli
interventi le sottozone D5 sono suddivise in:
- sottozona D8.1 - campeggi
- sottozona D8.2 - insediamenti turistici all’aria aperta
- Per la sottozona D8.1 - campeggi gli indici e i parametri
ai quali dovranno adeguarsi gli interventi sono individuati nella
definizione dell’uso e5 di cui all’art. 11, lett.E delle presenti
norme.
- Per la sottozona D8.2 - insediamenti turistici all’aria aperta
ai quali dovranno adeguarsi gli interventi sono individuati nella
definizione dell’uso e6 di cui all’art. 11, lett.E delle presenti
norme.
4. Modalità di attuazione
- Nelle sottozone D8, il PRG si attua mediante PUE applicando
eventualmente l'art. 24 della LR 47/78 e successive modificazioni.
Le modalità attuative e gli indici urbanistico-edilizi
sono definiti dallo apposito regolamento vigente o sue varianti
da approvarsi dal Consiglio Comunale, con le modalità di
cui all'art.21 della LR47/78, in applicazione della Legislazione
Regionale vigente.
Art.56 Sottozone "D9" per impianti sportivi e ricreativi
esistenti e di completamento 1. Usi ammissibili
- Sono consentiti i seguenti usi legati al tempo libero e alle
pratiche sportive:
- Funzioni commerciali: b2.6, compatibilmente con il piano di
settore.
- Funzioni di servizio di interesse generale: b4.5, b4.6, b4.7,
b4.3
- Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: e10.
2. Interventi consentiti
- Sono consentiti tutti i tipi di intervento edilizio
3. Indici e parametri per gli interventi
- Gli interventi NC, RI, AM sono consentiti nel rispetto dei seguenti
indici e parametri:
- Uf < 0,05 mq/mq
- VL = 0,5
- Distanza tra edifici = VL
- Distanza minima dalle strade = m 5,00 o in confine con rispetto
stradale quando individuato
- Distanza minima dai confini di zona = m 5,00
- Distanza minima dai confini di proprietà = m 5,00
o in confine previo accordo tra i proprietari
- Per gli interventi RI e AM su impianti e costruzioni esistenti
al momento dell’adozione del presente PRG è comunque consentito
un incremento del 10% della SU, anche in deroga all’Uf di cui
al precedente comma, nel rispetto degli altri indici e parametri
di cui al comma stesso; in tal caso dovranno comunque essere individuati
spazi per parcheggi privati nella misura e con le modalità
fissate dal precedente art. 18 e relativa tabella.
Art.57 Sottozone "D10" per impianti sportivi e ricreativi
di nuovo impianto 1. Usi ammissibili
- Sono consentiti i seguenti usi legati al tempo libero e alle
pratiche sportive:
- Funzioni commerciali: b2.6, compatibilmente con il piano di
settore.
- Funzioni di servizio di interesse generale: b4.5, b4.6, b4.7,
b4.3
- Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: e10.
2. Interventi consentiti
- Oltre all’intervento urbanistico Nu, sono consentiti tutti i
tipi di intervento edilizi.
3. Indici e parametri per gli interventi
- Gli interventi di NU, NC, AM, RI sono consentiti nel rispetto
dei seguenti indici e parametri:
- Rc max = 0,05 mq/mq
- Su max £ 1000 mq
4. Modalità di attuazione
- L'intervento è condizionato all'approvazione del Consiglio
Comunale di un progetto unitario e di apposita convenzione, con
le modalità previste per i piani particolareggiati di iniziativa
privata di cui all'art. 25 della LR 47/78 e successive modificazioni.
Art.58 Sottozone "D11" per attività estrattive
1, Usi ammissibili
- E’ consentito l’uso c6.
2. Interventi consentiti
- E’ unicamente consentito l’intervento di modificazione del suolo
MM.
- Le attività relative alla coltivazione di cave di argilla,
ghiaia e sabbia, possono essere esercitate nelle aree indicate
dal P.A.E. (Piano Comunale delle Attività Estrattive),
nel rispetto delle Norme di Attuazione degli stessi, in applicazione
delle LL.RR. n.17/91, n. 23/93 e n. 6/95.
- Lo svolgimento delle attività estrattive sarà
concesso dall'Amministrazione Comunale previa redazione e approvazione
del "piano particolareggiato per le aree destinate ad attività
estrattive" ai sensi dell'Art. 8 della LR 17/91 e stipula di una
convenzione corredata da un preciso programma operativo che preveda
la realizzazione, a carico del concessionario, di tutte le infrastrutture
e le opere necessarie per lo svolgimento dell'attività
e per evitare compromissioni all'ambiente naturale ed alle risorse
idriche e per garantire l'incolumità dei lavoratori. In
particolare la convenzione dovrà prevedere l'obbligo della
risistemazione del terreno in maniera da garantire la regimazione
delle acque meteoriche con ricostituzione del manto di terreno
vegetale.
3. Modalità di attuazione
- Ogni prelievo dalle falde idriche e comunque dal sottosuolo,
e ogni tipo di escavazione di materiali sabbiosi, ghiaiosi ed
argillosi deve ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione
Comunale. La richiesta di autorizzazione conterrà disposizioni
e prescrizioni circa la quantità massima estraibile, i
modi, i criteri di misura o valutazione, indicando in particolare
i mezzi tecnici mediante i quali si potrà procedere alla
estrazione, le eventuali installazioni di apparecchiature e strumenti
di prova che si ritengono utili alla salvaguardia delle risorse
naturali.
- Le autorizzazioni di cui al presente articolo potranno essere
revocate dall'Amministrazione Comunale qualora per circostanze
impreviste si manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico.
Cap.13 Zone omogenee "E" destinate all'agricoltura
Art.59 Definizione
- Le zone omogenee "E" sono le parti del territorio
non urbanizzate destinate prevalentemente all'esercizio dell’agricoltura
e delle attività connesse all’uso agricolo del territorio.
- In base alle diverse caratteristiche produttive e ambientali,
le Zone omogenee "E" sono suddivise nelle seguenti sottozone:
E1 sottozone agricole normali E2 sottozone agricole di salvaguardia
E3 sottozone vallive per l’itticultura. Art.60 Norme di carattere
generale per le zone omogenee "E" 1. Usi ammissibili
- Nelle zone agricole E, sono consentiti i seguenti usi:
- Funzioni agricole: usi d1, d2;
- Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: usi e8,
- Funzioni speciali: g3, g4.
- Nelle zone agricole E sono pure consentiti, nei casi indicati
dalle presenti norme e fatte salve le specifiche limitazioni e
prescrizioni di cui ai successivi articoli e al Titolo 3 delle
presenti norme, i seguenti usi:
- Funzioni abitative: usi a1, a2, a3:
- Funzioni direzionali: usi B1
- Funzioni commerciali: usi b2.1, b2.2, b2.6
- Funzioni artigianali di servizio: usi B3
- Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.3, b4.4,
b4.5
- Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili: usi c1, c3,
c4, c5, c7, c8, c10, c11, c12.
- Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: usi e1, e2,
e3, e4, e9.
- L’uso agricolo abitativo d1 è consentito ovunque ed è
riservato ai soggetti aventi i requisiti di cui all'Art.40 delle
LR n.47/1978 e 23/1980 e successive modifiche e integrazioni;
cioè coltivatori diretti proprietari e coltivatori diretti
affittuari e imprenditori agricoli a titolo principale e loro
familiari ai sensi della LR n. 18/1977, con le specifiche limitazioni
ivi previste.
2. Unità d’intervento: il "fondo agricolo"
- Ai fini dell’applicazione degli indici e parametri per gli interventi
nelle Zone omogenee "E", fatte salve diverse prescrizioni
contenute nelle presenti norme, la superficie di riferimento è
rappresentata dal "fondo agricolo", così come
definito ai commi successivi. La superficie del fondo agricolo
rappresenta la Superficie Fondiaria SF di cui all’art. 9, p.2
delle presenti norme.
- Il fondo agricolo è costituito dall’insieme dei terreni
contigui destinati all’attività agricola a conduzione unitaria.
Si intendono contigue due porzioni dello stesso fondo comprese
nel territorio comunale, anche se separate da strade, fossi, canali
o altre infrastrutture a condizione che le due parti siano collegate
in almeno un punto. Ove i terreni fossero situati in Comuni diversi,
ma limitrofi, è richiesto un prospetto di tutte le superfici
costituenti il fondo, a corredo della domanda di intervento.
- Agli effetti del calcolo della superficie d’intervento, ove
non diversamente specificato dalle presenti norme, gli indici
e i parametri vengono applicati su tutta la superficie del fondo,
al lordo dei vincoli di rispetto di cui al Titolo 3.
- Agli effetti dell’applicazione degli indici e dei parametri
dalle presenti norme, i richiedenti aventi titolo dovranno provare,
con idonea documentazione:
- l’estensione attuale dei terreni compresi nel fondo, con l’indicazione
degli edifici esistenti e la loro volumetria. Nel caso in cui
il fondo sia il risultato di frazionamenti successivi alla data
di adozione del presente PRG, dovrà essere documentata
anche l’estensione dei terreni e le volumetrie degli edifici esistenti
a quella data;
- la disponibilità e il titolo di godimento dei terreni
e degli edifici presenti nel fondo.
- Gli specchi d’acqua riportati nella cartografia del PRG o risultanti
a seguito di interventi di ripristino ambientale, previsti dal
PAE, o di interventi di rinaturalizzazione (riallagamento), realizzati
in base ad un Progetto di Utilizzo, non concorrono al calcolo
della Superficie Fondiaria.
- Nell’ambito della stessa azienda agricola è consentito
il trasferimento della capacità edificatoria tra fondi
anche non contigui.
3. Unità d’intervento: la "corte"
- Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, per gli interventi
edilizi con destinazioni d’uso abitative e di servizio, nei casi
specificamente previsti, l’unità d’intervento è
rappresentata dalla "corte", così come definita
ai commi successivi.
- La corte è intesa come superficie agricola non utilizzata
e rappresenta l’unità funzionale minima del fondo agricolo;
essa potrà essere recintata lungo il perimetro esterno
e all’interno solo per le parti strettamente necessarie alla custodia
degli animali per i tipi di allevamento consentiti.
- La corte comprende gli edifici residenziali esistenti sul fondo:
qualora sul fondo agricolo preesistano diversi edifici o complessi
distanti tra loro in modo da non poter essere ricompresi in un’unica
corte, la stessa sarà perimetrata in modo da comprendere
l’edificio o complesso edilizio volumetricamente più consistente,
destinato a residenza, esistente alla data di adozione del presente
PRG.
4. Attuazione degli interventi
- Nelle Zone omogenee "E" il PRG si attua mediante:
- Piano di Sviluppo Aziendale o Interaziendale, proposti dai soggetti
di cui agli artt. 6 e 7 della LR n.l8/77, che stabilisca, in funzione
delle reali necessita produttive delle aziende, la quantità
degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro
sviluppo. La valutazione della congruità di tale intervento
è demandata all’Amministrazione Provinciale ai sensi della
LR 50/1984. La validità del P.S.A. non può superare
la durata di quattro (4) anni dalla data di approvazione. Il Piano
di sviluppo aziendale ed interaziendale, redatto a norma dell'Art.40
LR. n.47/1978 e successive modifiche, deve essere corredato dai
progetti edilizi delle opere necessarie, con indicata descrizione,
dimensione e destinazione d'uso di tutti i fabbricati esistenti,
di quelli che si intendono recuperare, di quelli da demolire,
di quelli da edificare, nonché descrizione, dimensione,
destinazione d'uso degli spazi inedificati di pertinenza. Detti
progetti edilizi dovranno essere redatti nelle forme previste
per il rilascio delle concessioni edilizie.
- Piani di Utilizzo così come definiti all’art. 105 delle
presenti norme;
- Concessioni gratuite ;
- Concessioni onerose
- Autorizzazioni a costruire
- Le concessioni rilasciate per gli interventi nella Zona omogenea
"E" sono assoggettate ad atto unilaterale d’obbligo
per quanto si riferisce alla destinazione d’uso , nei limiti indicati
dalla L n.10/1977 e definiti dall’art. 40 della LR n. 47/1978
e successive integrazioni e modifiche, ed al vincolo ad inedificabilità
dei terreni utilizzati per la formazione della potenzialità
edificatoria.
- Per valutare la conformità degli interventi previsti
dalle presenti norme nelle Zone omogenee "E", il Sindaco
si avvale della Commissione Edilizia allargata per le zone agricole
prevista dall’art. 40 della LR n. 47/1978 e successive modifiche
e integrazioni.
5. Soggetti attuatori
- Gli interventi di tipo aziendale, possono essere attuati esclusivamente
dai seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 7 della LR n.18/1977
e dell’art. 40 della LR n. 47/1978 e successive modifiche e integrazioni:
- proprietari concedenti, in quanto richiedenti la concessione
in funzione delle esigenze dell’azienda agricola, dei coltivatori
e dei conduttori interessati e dei loro familiari;
- proprietari conduttori in economia e loro familiari;
- affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui
alla L. n.11/1971 e della L. n. 756/1964
- cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate
assimilabili.
- Nei casi di cui al comma precedente, i diretti interessati all’ottenimento
del titolo autorizzativo dovranno documentare il loro stato di
imprenditori agricoli a titolo principale.
- I proprietari e gli aventi diritto che non possiedono i requisiti
di cui al precedente comma 1, possono ottenere la concessione
per gli interventi edilizi previsti al successivo art. 62, punti
2 e 3, nonché per gli interventi destinati agli altri usi
extra-agricoli consentiti.
Art.61 Sottozone "E1" agricole normali: criteri e
norme generali 1. Definizione e criteri generali
- Le sottozone agricole normali "E1" sono destinate
all'esercizio delle attività agricole nel rispetto delle
norme di indirizzo e salvaguardia del P.T.P.R. e del P.T.C.P.
- Le destinazioni d’uso e gli interventi consentiti in tali sottozone
sono soggetti alle limitazioni e ai vincoli di cui al Titolo 3
delle presenti norme oltre che alle prescrizioni della pianificazione
sovraordinata relative alle Unità di Paesaggio.
2. Usi ammissibili
- Nelle sottozone E1 sono ammessi tutti gli usi di cui al precedente
art. 60, con le limitazioni di cui ai successivi artt. 62 e 63.
- Nelle zone agricole E1, gli allevamenti ittici c5 sono consentiti,
esclusivamente in specchi d’ acqua esistenti e risultanti nella
cartografia di base del PRG e ove consentito dalle Norme del P.A.E.
vigente,oltre che nelle aree di cui al successivo Art.62 punto
4, soggette a interventi di rinaturalizzazione o ripristino ambientale
previo Progetto Unitario;
3. Criteri generali per gli interventi
- Tutti gli interventi su edifici esistenti o di nuova costruzione
nella Zona omogenea "E" dovranno essere attuati con
riferimento alle principali caratteristiche tipologiche e alle
tecnologie costruttive dell'edilizia rurale esistente e storicamente
consolidata. Tali caratteristiche dovranno essere precisate
dalla Commissione Edilizia anche su proposta dell'Ufficio Tecnico.
- Nell’attuazione degli interventi edilizi dovranno essere conservate
le alberature esistenti e messe a dimora essenze arboree ed arbustive
che si adattino al contesto ambientale.
Art.62 Interventi sugli edifici esistenti nelle sottozone "E1"
1. Norme generali
- Gli insediamenti esistenti in zona "E", fanno parte
integrante del patrimonio edilizio esistente e come tali devono
essere conservati e valorizzati, ancorché non più
destinati o destinabili all’attività agricola.
- Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi
edilizi di recupero e ricostruzione MO, MS, RE, RI, fatte salve
le prescrizioni previste per gli edifici di interesse storico-testimoniale
di cui al successivo p. 3 del presente articolo.
- Per le abitazioni agricole esistenti al momento dell’adozione
del presente PRG che hanno esaurito la loro capacita edificatoria
(ad eccezione di quelle ricadenti in fasce di rispetto di cui
al successivo Art. 97), sono comunque ammessi gli interventi edilizi
di recupero MO, MS, RE e ricostruzione RI. Fatte salve le limitazioni
di cui all’art. 96, relative alle "corti di interesse storico-testimoniale",
è consentito un intervento di ampliamento AM una tantum,
fino ad un massimo di mq 70 di Su, per miglioramento delle condizioni
abitative, fermo restando che la SU non potrà eccedere
i 500 mq.
- Per le abitazioni agricole esistenti al momento dell’adozione
del presente PRG, ricadenti in fascia di rispetto stradale ferroviaria,
idroviaria, degli elettrodotti, di cui al successivo Titolo 3 sono
comunque ammessi gli interventi edilizi di recupero MO, MS, RE.
Fatte salve le limitazioni di cui all’art. 95 relative alle "corti
di interesse storico-testimoniale", è pure consentito
un intervento una tantum di ampliamento AM, qualora non già
ottenuto in data posteriore all’approvazione del precedente PRG,
in aderenza al fabbricato esistente e mai in direzione dell’elemento
da tutelare, non superiore a 70 mq di SU, fermo restando una SU
max di mq 500.
- Sarà consentito il recupero di fabbricati di servizio
di altezza inferiore a mt.2.50 per una percentuale massima pari
al 60 % del volume esistente.
2. Interventi su edifici esistenti non più destinati o non
più destinabili ad usi agricoli
- Negli edifici esistenti nella Zona omogenea "E" al
momento dell’adozione del presente PRG e non più destinati
o non più destinabili funzionalmente a residenza agricola,
purché si provveda alla variazione nella iscrizione catastale
ai sensi della L. n. 133 del 26.2.94, e ai sensi dell'Art. 17
della L. 6/95, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
- Funzioni abitative: usi a1, a2, a3:
- Funzioni direzionali: usi B1
- Funzioni commerciali: usi b2.1, , b2.2, b2.6, compatibilmente
con il piano di settore.
- Funzioni artigianali di servizio: usi B3
- Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.3, b4.4,
b4.5
- Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili: usi c1, c12.
- Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: usi e1, e2,
e3, e4
Per questi edifici, qualora non siano recuperabili ai fini abitativi
eventuali annessi di servizio esistenti in aderenza, è consentito,
una tantum, un ampliamento massimo pari a mq 70 per le unità
immobiliari ad uso abitativo e comunque nell’ambito di una SU massima
di mq 400
- Negli edifici rurali esistenti nella Zona omogenea "E"
al momento dell’adozione del presente PRG con originaria funzione
diversa da quella abitativa, sono consentiti interventi di MO,
MS, RE, CD, nell’ambito degli usi indicati al punto precedente.
Per quanto riguarda l’intervento di RE, è consentita unicamente
la ristrutturazione parziale come definita all’art. 14 c.b.1.3
- La non funzionalità dell'edificio esistente all'attività
agricola si configura nei seguenti casi :
- Quando l'edificio rurale non risulta più funzionale alla
conduzione del fondo né come abitazione agricola né
come costruzione al servizio dell’attività ;
b) Quando sul fondo esistono più abitazioni coloniche e una
o più risultano non più necessarie e funzionali ai fini
della conduzione agricola; dette abitazioni possono essere stralciate
dal fondo originario, conservandone comunque non meno di una a servizio
del fondo. 3. Interventi su edifici ed insediamenti di valore storico-testimoniale.
- Gli edifici di interesse storico-testimoniale sono indicati
nelle planimetrie di progetto con la relativa categoria d’intervento.
- Su tali edifici, ai sensi dell'Art. 40, c.12 della LR 47/78
cosi come modificato dall'Art. 17 della LR 6/95, sono ammessi
gli interventi MS, MO nonché gli interventi consentiti
per le categorie di tutela A1, A2, A3 di cui all’art. 95 delle
presenti norme. In tal caso, l'aumento di superficie utile, a
fini abitativi, è ammesso mediante l'utilizzazione di eventuali
sottotetti o doppi volumi e cambio di destinazione d'uso di fabbricati
di servizio quali stalle, cantine, fienili, annesse all'abitazione
esistente.
- Gli interventi dovranno inoltre prevedere la conservazione dei
materiali e finiture originari, la sistemazione planimetrica della
corte, la conservazione di tutti gli annessi esterni (fienili,
barchesse, forni, pozzi, ecc.), la conservazione e la reintegrazione
delle alberature, la rimozione degli elementi incongrui con i
caratteri tipologici peculiari della zona.
- Gli edifici di cui al precedente comma 1, già declassati
a servizi alla data di adozione del presente PRG, se recuperati,
possono essere utilizzati come abitazione civile e/o rurale anche
se eccedenti il limite max. di SU già utilizzato e comunque
alle condizioni di cui al precedente comma 2.
- Tutti i progetti dovranno essere corredati da un elaborato di
analisi relativa all'edificio principale ed agli annessi, che
evidenzi gli elementi di valore tipologico e/o documentario da
conservare. Sulla base di tale elaborato, il competente Ufficio
Comunale, sentita la Commissione Edilizia integrata per le zone
agricole, potrà motivatamente escludere in tutto
o in parte i suddetti edifici e/o complessi dalle prescrizioni
di cui al comma precedente.
- Sono inoltre soggetti a tutela e/o recupero dello stato di fatto,
qualora rivestano valore tipologico-documentario, gli annessi
quali edicole, forni, pozzi e ricoveri animali, la sistemazione
a verde delle corti interne ed esterne e le alberature.
- Qualora l'intervento conservativo sugli edifici rurali di valore
storico-testimoniale sia realizzato a fini abitativi dai soggetti
aventi titolo di cui al precedente art. 60, punto 5 , le superfici
utili così recuperate saranno computate al 50% ai fini
del calcolo dell'edificabilità complessiva ammessa sulla
SF aziendale per usi abitativi.
4. Interventi di salvaguardia e ripristino ambientale
- Nelle sottozone "E1" sono comunque consentiti interventi
di valorizzazione ambientale e paesistica mediante rinaturalizzazione
o riconversione ambientale (riallagamenti e/o rimboschimenti),
da attuarsi, anche per stralci, sulla base di Progetti Unitari
di intervento, che ne definiranno gli usi compatibili, (quali:
itticoltura rimboschimento, verde attrezzato, etc.) e le modalità
di fruizione anche in relazione alle norme di indirizzo e di salvaguardia
del P.T.C.P. In tali casi, è ammessa, se valutata compatibile
e in relazione anche ai nuovi usi, una quota di nuova edificazione
con un UT < 0,005 mq/mq e una SU comunque non superiore
a 300 mq
Art.63 Interventi di nuova costruzione (NC) nelle sottozone
"E1" 1. Norme di carattere generale
- Nuovi insediamenti nella Zona omogenea "E" sono consentiti
solo se, ed in quanto, connessi con l’usi agricoli d1 e d2 del
territorio, ai sensi delle presenti norme, o finalizzati alle
esigenze abitative degli aventi i requisiti di cui al punto 5
dell’art.60.
2. Nuove costruzioni destinate ad abitazione e ad annessi di servizio
- Gli interventi di nuova costruzione NC per edifici destinati
ad abitazione (uso d1) con annessi fabbricati di servizio destinati
agli usi d2.1 e d2.2 sono subordinati ad un Piano di Utilizzo
di cui all’art. 105. Tale Piano di Utilizzo dovrà individuare:
- il perimetro della "corte", destinata agli insediamenti
edilizi funzionali all’attività dell’azienda e alle esigenze
dei residenti;
- la disposizione dei nuovi fabbricati e di quelli eventualmente
già esistenti;
- la sistemazione delle aree scoperte, con particolare riguardo
alle alberature.
- La "corte" dovrà avere un impianto unitario
ed essere unica per ogni fondo; la sua dimensione non potrà
eccedere il 5% della superficie totale del fondo agricolo.
- Fatte salve le limitazioni e prescrizioni relative alle singole
sottozone e quelle di cui al Titolo 3 delle presenti norme, all’interno
della "corte", per gli interventi di demolizione e ricostruzione
Ri, ampliamento e sopraelevazione AM e nuova costruzione NC, dovranno
essere rispettati i seguenti indici e parametri:
- UF< = 0.30 mq/mq della superficie della corte come sopra
determinata con un massimo di mq 400 da adibire ad uso abitativo
- H max = m. 7,50
- distanze tra gli edifici = VL e comunque non inferiore a ml.
10;
- distanza minima dal perimetro della corte = ml. 5.
- Ai fini dell’applicazione degli indici e parametri di cui al
comma precedente, si farà riferimento alla consistenza
dei fondi alla data di adozione del presente PRG. Per fondi derivanti
da frazionamenti o accorpamenti successivi alla data di adozione
del presente PRG, per l’attuazione degli interventi previsti al
presente punto è comunque richiesta una superficie minima
di 5 ha.
- Gli interventi di demolizione e ricostruzione RI, di nuova edificazione
NC, ampliamento e/o sopraelevazione AM di abitazioni agricole
non sono ammessi per superfici fondiarie inferiori a 5 Ha risultanti
da frazionamenti successivi all’adozione del precedente PRG, salvo
nel caso di unità poderali, con abitazione rurale esistente,
che risultino da stralci a favore di mezzadri ed affittuari, o
qualora il frazionamento sia avvenuto per la realizzazione di
opere o infrastrutture pubbliche.
- L’indice di utilizzazione fondiaria di cui al precedente comma
3 può essere superato in sede di Piano di Sviluppo Aziendale
o interaziendale, qualora venga dimostrata l’esistenza di inderogabili
esigenze produttive dell'azienda e/o aziende.
- La residenza deve essere ricavata prioritariamente mediante
il recupero di edifici esistenti. In caso di comprovata inadeguatezza
degli edifici esistenti dal punto di vista tipologico e/o strutturale,
valutata con le modalità e i criteri di cui al precedente
art. 62, punto 2, comma .4, il Piano di Utilizzo può prevedere
la costruzione di nuovi edifici ed attribuire agli edifici esistenti
una nuova destinazione o prevederne la demolizione, sempre che
ciò sia compatibile con le indicazioni del presente PRG
ed con i criteri generali stabiliti in sede di Piano di Utilizzo.
- In assenza di Piano di Utilizzo non è consentita la realizzazione
di nuove costruzioni a destinazione residenziale. Sarà
consentita la sola costruzione di nuovi annessi di servizio destinati
all’uso agricolo d2.1 e d2.2 con una SC massima (calcolata sulla
superficie del fondo) di 100 mq/ha, compresi eventuali edifici
esistenti sullo stesso fondo destinati a tale uso.
- Nel caso di cui al comma precedente, qualora sul fondo siano
presenti edifici esistenti, i nuovi edifici dovranno collocarsi
in aderenza, o in caso di impossibilità adeguatamente motivata
in sede di progetto, nell’immediata vicinanza; in tal caso, le
pareti più vicine non possono distare più di 20
metri.
3. Fabbricati destinati ad allevamenti
- Gli interventi di nuova costruzione NC destinati agli usi d2.3
e d2.4 vengono realizzati attraverso concessione edilizia diretta
nel rispetto delle vigenti leggi sanitarie e di tutela dell’ambiente.
- Nei casi di cui al comma precedente, per Superficie di intervento
si intendono i terreni vincolati all’uso con apposito atto d’obbligo
anche se di diverse proprietà o aziende.
- Gli interventi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli destinati
ad allevamenti suinicoli, devono osservare i seguenti indici e
parametri:
- SC = 100 mq per ogni ettaro di superficie d’intervento;
- distanza dai confini di proprietà > 20 ml.;
- distanza dai perimetri delle "corti" o da abitazioni
non connesse all’uso: > 100 ml.;
- distanza dai perimetri delle Zone A, B e C: > 300
ml.;
- distanza da altri fabbricati aziendali o comunque connessi all’uso:
> 10 ml.
- Gli interventi di cui al comma 1, destinati ad allevamenti suinicoli,
devono osservare i seguenti indici e parametri:
- SC = 50 mq per ogni ettaro di superficie d’intervento;
- distanza dai confini di proprietà > 50 ml.;
- distanza dai perimetri delle "corti" o da abitazioni
non connesse all’uso: > 200 ml.;
- distanza dai perimetri delle Zone A, B e C: > 1000
ml.;
- distanza da altri fabbricati aziendali o comunque connessi all’uso:
> 10 ml.
- Per gli edifici destinati ad allevamenti d2.3 e d2.4 esistenti
alla data di adozione del presente PRG, che non rientrino negli
indici e parametri di cui ai precedenti commi 3 e 4, oltre agli
interventi di manutenzione MO e MS e di recupero, è possibile
un intervento di ampliamento AM una tantum nella misura del 20%,
anche in deroga alle distanze minime prescritte, purché
motivato da esigenze di adeguamento igienico o tecnologico in
base a specifiche disposizioni di legge.
- I limiti di SC indicati ai precedenti puti 3 e 4 possono essere
superati in sede di Piano di Sviluppo Aziendale o interaziendale,
qualora venga dimostrata l’esistenza di inderogabili esigenze
produttive dell'azienda e/o aziende.
4. Fabbricati destinati alla prima lavorazione e conservazione
dei prodotti agricoli, zootecnici e itticoli e ad impianti tecnici
- Le aree necessarie alla realizzazione di nuove attrezzature
per gli usi d2.5, d2.6 e d2.7 sono individuate mediante Piano
Particolareggiato di iniziativa privata di cui all’art. 101 ed
asservite all’uso in sede di convenzione del P.P. medesimo.
- In sede di P.P. vengono stabiliti indici e parametri, comunque
all’interno dei seguenti limiti:
- UT < 0,5 mq/mq;
- distanza minima dai confini: > 10 ml.
- Mediante concessione edilizia diretta è consentita l’inserimento
dell’uso d2.5 e d2.7 in edifici esistenti a condizione che gli
interventi edilizi necessarie siano conformi alle categorie d’intervento
previste.
- L’ indice di utilizzazione territoriale di cui al precedente
comma 2 può essere superato in sede di Piano di Sviluppo
Aziendale o interaziendale, qualora venga dimostrata l’esistenza
di inderogabili esigenze produttive dell'azienda e/o aziende.
Art.64 Zone omogenee "E2" agricole di salvaguardia
1. Definizione e criteri generali
- Le sottozone agricole di salvaguardia "E2" sono destinate
sia all'esercizio delle attività agricole nel rispetto
delle norme di indirizzo e salvaguardia del P.T.P.R. e del P.T.C.P,
che alla protezione dei beni naturali ed ambientali, del paesaggio
agrario, e alla tutela dall'espansione urbana dei centri abitati.
- Le destinazioni d’uso e gli interventi consentiti in tali sottozone
sono soggetti alle limitazioni e ai vincoli di cui al Titolo 3
delle presenti norme oltre che alle prescrizioni della pianificazione
sovraordinata relative alle Unità di Paesaggio.
- In tali sotto zone il PRG si attua secondo quanto previsto al
precedente art. 60, punti 4 e 5, salvo quanto specificato nei
commi successivi per quanto riguarda le opere al servizio dell'agricoltura.
2. Usi ammissibili
- Nelle sottozone "E2" sono ammessi gli usi di cui agli
art. 60, con le seguenti limitazioni:
- gli usi produttivi c3 e c4 sono ammessi solo se esistenti alla
data di adozione del presente PRG. In tal caso sono consentiti
solo interventi edilizi di manutenzione e recupero.
- non sono ammessi in alcun caso gli usi produttivi, c8, , c10,
c11.
- gli allevamenti ittici c5 sono consentiti, esclusivamente in
specchi d’ acqua esistenti e risultanti nella cartografia di base
del PRG e ove consentito dalle Norme del P.A.E. vigente, oltre
che nelle aree di cui al successivo punto 6, soggette a interventi
di rinaturalizzazione o ripristino ambientale previo Progetto
Unitario;
3. Interventi consentiti sugli insediamenti esistenti
- Nelle sottozone "E2" sono consentiti tutti gli interventi
di cui agli art. 62 e 63 con le seguenti limitazioni:
- nelle corti esistenti per le abitazioni agricole destinate
all’uso d1 è ammesso comunque un intervento una tantum
di ampliamento AM pari a mq 70, con un limite massimo di SU complessiva
pari a 400 mq. compatibilmente con le categorie d’intervento indicate
per gli edifici di interesse storico-testimoniale e con quanto
prescritto agli artt. 94 e 95 del titolo 3;
- per gli edifici non più destinati o non più destinabili
ad usi agricoli vale quanto indicato nel precedente art. 62
4. Interventi di nuova costruzione e ampliamento
- Nelle sottozone "E2" qualsiasi nuova edificazione
destinata agli usi d1, d2.1 e d2.2 é ammessa solo dopo
che siano state recuperate a tali usi quelle già esistenti
sul fondo alla data di adozione del presente PRG.
- Nelle sottozone "E2" sono consentiti interventi di
nuova costruzione NC destinati ad abitazione d1 e a servizi
d2.1 e d2.2, con le modalità e le limitazioni di cui all’art.
63, punto 2 nel rispetto di indici e parametri indicati al punto
successivo. I fabbricati destinati agli usi d2.6 esistenti possono
essere oggetto di ampliamento secondo le modalità previste
dagli artt. 62 e 63. Nel caso di nuova costruzione questa deve
avvenire all’esterno delle corti così come definite dall’art.
60
5. Indici e parametri per gli interventi
- Gli interventi di nuova costruzione NC per edifici destinati
ad abitazione (uso d1) con annessi fabbricati di servizio destinati
agli usi d2.1 e d2.2 sono subordinati ad un Piano di Utilizzo
di cui all’art. 105. Tale Piano di Utilizzo dovrà individuare:
- il perimetro della "corte", destinata agli insediamenti
edilizi funzionali all’attività dell’azienda e alle esigenze
dei residenti;
- la disposizione dei nuovi fabbricati e di quelli eventualmente
già esistenti;
- la sistemazione delle aree scoperte, con particolare riguardo
alle alberature.
- La "corte" dovrà avere un impianto unitario
ed essere unica per ogni fondo; la sua dimensione non potrà
eccedere il 5% della superficie totale del fondo agricolo.
- Fatte salve le limitazioni e prescrizioni relative alle singole
sottozone e quelle di cui al Titolo 3 delle presenti norme, all’interno
della "corte", per gli interventi di demolizione e ricostruzione
Ri, ampliamento e sopraelevazione AM e nuova costruzione NC, dovranno
essere rispettati i seguenti indici e parametri:
- UF< = 0.20 mq/mq della superficie della corte come sopra
determinata con un massimo di mq 400 da adibire ad uso abitativo
- distanze tra gli edifici = VL e comunque non inferiore a ml.
10;
- distanza minima dal perimetro della corte = ml. 5.
- Ai fini dell’applicazione degli indici e parametri di cui al
comma precedente, si farà riferimento alla consistenza
dei fondi alla data di adozione del presente PRG. Per fondi derivanti
da frazionamenti o accorpamenti successivi alla data di adozione
del presente PRG, per l’attuazione degli interventi previsti al
presente punto è comunque richiesta una superficie minima
di 5 ha.
- Nelle sottozone "E2" qualsiasi nuova edificazione
deve rispettare una distanza minima di m 50 dalla zone di tutela.
6. Interventi di salvaguardia e ripristino ambientale
- Nelle sottozone "E2" sono comunque consentiti interventi
di valorizzazione ambientale e paesistica mediante rinaturalizzazione
o riconversione ambientale (riallagamenti e/o rimboschimenti),
da attuarsi, anche per stralci, sulla base di Progetti Unitari
di intervento, che ne definiranno gli usi compatibili, (quali:
rimboschimento, verde attrezzato, attività sportive e/o
ricreative compatibili, itticoltura, etc.) e le modalità
di fruizione anche in relazione alle norme di indirizzo e di salvaguardia
del P.T.C.P. In tali casi, è ammessa, se valutata compatibile
e in relazione anche ai nuovi usi, una quota di nuova edificazione
con un UT < 0,005 mq/mq e una SU comunque non superiore
a 300 mq
Art.65 Sottozone "E3" vallive. 1. Definizione
e criteri generali
- Le sottozone "E3" riguardano le zone umide del territorio
e sono destinate alle attività connesse con l'itticoltura
e/o compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia delle
specifiche caratteristiche ambientali.
- Gli specchi d’acqua permanenti di tali zone umide indicati nelle
planimetrie del PRG non sono computabili ai fini dell’applicazione
degli indici relativi agli interventi edilizi.
2. Usi ammissibili
- Nelle sottozone "E3" sono ammessi gli usi di cui all
art. 60 con le seguenti limitazioni:
- per quanto attiene le funzioni agricole sono ammessi esclusivamente
gli usi agricoli d1, d2.1 e d2.2 ;
- gli usi e9 sono ammessi solo previa approvazione di un piano
particolareggiato per la gestione delle acque interne nelle aree
appositamente individuate dal P.R.G..
- non sono ammessi in alcun caso gli usi produttivi c4, c7, c8,
, c10, c11,c12;
- gli allevamenti ittici c5 sono consentiti esclusivamente in
specchi d’acqua esistenti e risultanti nella cartografia di base
del PRG oltre che nelle aree indicate da specifici progetti unitari
di cui al successivo punto 5, comma 3 soggette a interventi di
rinaturalizzazione o ripristino ambientale.
- Nelle sottozone "E3" è vietata altresì
la realizzazione di opere per il trasporto di fluidi (acquedotti,
oleodotti metanodotti, ecc.) e di infrastrutture stradali nonché
qualsiasi attività di escavazione e di perforazione di
pozzi.
3. Interventi consentiti sugli insediamenti esistenti
- Nelle sottozone "E3" sono consentiti gli stessi interventi
di cui all’art. 62, punto 3.
4. Nuove costruzioni
- Nelle sottozone "E3" sono consentiti interventi di
nuova costruzione NC solo se destinati all’uso c5
- Gli interventi di nuova costruzione NC devono rispettare i seguenti
indici e parametri:
- UF < 0,10 mq/mq con un limite max di SU <1000
mq
- H max = 7,50 m.
- Sono ammessi inoltre, in conformità alla normativa del
P.T.P.R., interventi di nuova costruzione per la realizzazione
di impianti tecnologici e relativi servizi finalizzati all'attività
itticolturale, anche previa demolizione di edifici esistenti privi
di qualsiasi valore tipologico e/o documentario.
- Le nuove costruzioni dovranno in ogni caso rispettare i caratteri
tipologici e costruttivi tipici della zona, prevedendo la conservazione
del sito e la reintegrazione del verde, nonché la rimozione
di elementi incongrui con l'ambiente circostante.
5. Interventi di salvaguardia e ripristino ambientale
- Nelle sottozone "E3", le zone umide (valli, paludi)
dovranno mantenere le loro caratteristiche attuali, a salvaguardia
dell'equilibrio idrogeologico del territorio. E' vietata la realizzazione
di nuove costruzioni, di opere di urbanizzazione e reti tecnologiche
a valenza sovracomunale; è vietata inoltre l'esecuzione
di opere di bonifica, reinterro, di colmate, di scavo di nuovi
canali, nuove arginature, che non siano inserite in progetti unitari
di recupero e riqualificazione ambientale di iniziativa privata
o pubblica, fatti salvi gli ordinari interventi manutentivi.
- I principali lavori di ordinaria manutenzione che possono ritenersi
tali in quanto necessarie per l'esercizio dell'attività
(ferme restando le disposizioni previste dalle Leggi n.1497/1939
e n. 431/85 e del P.T.C.P.) sono:
- ripresa delle arginature quando le stesse risultino lese o distrutte
dall'azione di eventi naturali, mantenendo approssimativamente
la medesima sezione precedentemente esistente;
- apporto di terreno sabbioso sulle sommità arginali per
consentire il transito anche nei periodi piovosi (senza modificare
le sezioni esistenti);
- lavori di erpicatura o rimozione del fondo vallivo, necessari
per migliorare la produttività ambientale e le acque stesse;
- presidi di sponda di parte delle arginature con idonei materiali
(pali di legno con tavole di legno o tessuto sintetico) nelle
zone in cui frequente è l'azione del vento e conseguentemente
l'erosione.
Tali interventi non debbono modificare la sezione delle arginature
esistenti, ma unicamente assicurarne la stabilità e consentire
la transitabilità con i mezzi necessari per la gestione.
- Nelle sottozone "E3" sono comunque consentiti interventi
di salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesistica mediante
rinaturalizzazione o riconversione ambientale (riallagamenti e/o
rimboschimenti), da attuarsi, anche per stralci, sulla base di
Progetti Unitari di intervento che ne definiranno gli usi compatibili,
(quali: rimboschimento, verde attrezzato, attività sportive
e/o ricreative compatibili, itticoltura, etc.) e le modalità
di fruizione anche in relazione alle norme di indirizzo e di salvaguardia
del P.T.C.P.. In tali casi, è ammessa se valutata compatibile
e in relazione anche ai nuovi usi una quota di nuova edificazione
con un UT < 0,005 mq/mq e una SU comunque non superiore
a 300 mq.
Cap.14 Zone omogenee "F" per attrezzature
pubbliche di interesse generale
Art.66 Definizione
- Comprendono tutte le aree destinate a spazi per attrezzature
e servizi pubblici di interesse comunale e sovracomunale di cui
agli art. 13 e 41 della LR 47/78 e successive modifiche ed integrazioni.
- Tali aree sono, di norma, di proprietà pubbliche o preordinate
all'acquisizione, anche mediante esproprio.
- Le attrezzature di cui al comma 1) potranno essere anche attuate
da privati purché in regime di convenzione col Comune;
tale convenzione deve regolare oltre alle modalità d'attuazione
e di gestione anche quelle di cessione dell'area e degli impianti
al Comune stesso. In particolare l'area dovrà essere ceduta
preventivamente al Comune che l'assegnerà in diritto di
superficie, per un periodo da definirsi in convenzione, con diritto
di priorità per lo stesso proprietario. La medesima facoltà
è concessa anche ad altri Enti Pubblici per l'attuazione
di aree di loro proprietà.
- In ragione delle specifiche destinazioni d’uso, sono individuate
le seguenti sottozone:
F1 Ospedali e presidi sanitari; F2 Attrezzature per la formazione
superiore e professionale; F3 Presidi militari e di ordine pubblico;
F4 Attrezzature pubbliche di interesse comune di rilevanza comunale
o sovracomunale; F5 Impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale
o sovracomunale; F6 Cimiteri e relative fasce di rispetto; F7 Impianti
tecnologici; F8 Infrastrutture di viabilità e trasporto
e relative fasce di rispetto; F9 Spiaggia e area litoranea; F10 Parco
urbano; F11 Strutture portuali
Le specifiche destinazioni d’uso indicate dalle presenti norme
per le diverse sottozone possono essere motivatamente precisate
e integrate dal Consiglio Comunale, in sede di attuazione del PRG,
a norma di quanto stabilito dall’ art. 15, commi 4o e 5o, della
Legge Regionale 47/1978 e successive modifiche ed integrazioni.
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