P.R.G. - Comune di Comacchio - Art. 67/97

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Art.67 Norme di carattere generale per le Zone omogenee "F" 1. Interventi consentiti
  1. Nelle Zone omogenee F sono consentiti tutti i tipi di intervento di cui agli artt. 13, 14, 15, fatte salve le disposizioni di cui all’art.95 ed eventuali specifiche prescrizioni relative alle singole sottozone
2. Modalità d’intervento
  1. Nelle sottozone F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 il PRG si attua di norma per intervento edilizio diretto, previo Piano di Utilizzo esteso all’intera sottozona nel caso di interventi di ricostruzione RI o nuova costruzione NC, e studio di impatto ambientale laddove richiesto dalla vigente legislazione.
  2. Nelle sottozone F9, F10, F11, il PRG si attua attraverso la preventiva redazione e approvazione di un PUE, redatto a cura degli Enti competenti ed esteso all'intera sottozona omogenea.
Art.68 Sottozone omogenee "F1" per attrezzature e presidi sanitari 1. Usi ammissibili
  1. Nelle sottozone omogenee "F1" sono ammesse le seguenti funzioni:
  • Funzione abitativa: usi a2, a3;
  • Funzioni di servizio di interesse generale: uso b4.2
2. Criteri e parametri per gli interventi
  1. In sede di progettazione dei nuovi interventi dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in materia e dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione, la sistemazione a verde delle aree di pertinenza e l'individuazione delle aree destinate a parcheggio, nel rispetto dei seguenti indici:
  • Uf < 0,60 mq/mq
  • H max = m 20,00
  • VL = 0,5
Art.69 Sottozone omogenee "F2" per la formazione superiore e professionale 1. Usi ammissibili
  1. Nelle sottozone omogenee "F2" sono ammesse le seguenti funzioni:
  • Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.3, b4.4
2. Criteri e parametri per gli interventi
  1. In sede di progettazione dei nuovi interventi dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in materia e dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione, la sistemazione a verde delle aree di pertinenza e l'individuazione delle aree destinate a parcheggio, nel rispetto dei seguenti indici:
  • Uf < 0,60 mq/mq
  • H max = m 13,00
  • VL = 0,5
Art.70 Sottozone omogenee "F3" per presidi militari e di ordine pubblico 1. Usi ammissibili
  1. Nelle sottozone omogenee "F3" sono ammesse le seguenti funzioni:
  • Funzioni speciali: uso g1
2. Criteri e parametri per gli interventi
  1. In sede di progettazione dei nuovi interventi dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in materia e dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione, la sistemazione a verde delle aree di pertinenza e l'individuazione delle aree destinate a parcheggio, nel rispetto dei seguenti indici:
  • Uf < 0,40 mq/mq
  • H max = m 10,00
  • VL = 0,5
Art.71 Sottozone omogenee "F4" per attrezzature pubbliche di rilevanza comunale e sovracomunale 1. Usi ammissibili
  1. Nelle sottozone omogenee "F4" sono ammesse le seguenti funzioni:
  • Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.3, b4.4,
  • Funzioni speciali: uso g1
2. Criteri e parametri per gli interventi
  1. In sede di progettazione dei nuovi interventi dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in materia e dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione, la sistemazione a verde delle aree di pertinenza e l'individuazione delle aree destinate a parcheggio, nel rispetto dei seguenti indici:
  • Uf < 0,50 mq/mq
  • H max = m 13,00
  • VL = 0,5
Art.72 Sottozone omogenee "F5" per impianti sportivi di rilevanza comunale e sovracomunale 1. Usi ammissibili
  1. Nelle sottozone omogenee "F5" sono ammesse le seguenti funzioni:
  • Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.5, b4.6
2. Criteri e parametri per gli interventi
  1. Sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti, immersi nel verde che deve occupare per i nuovi impianti almeno il 50% dell'area, applicando i seguenti indici sull'area d'insediamento:
  • per gli impianti coperti: Uf < 0,15 mq/mq
  • per gli impianti scoperti: Uf < 0,05 mq/mq
  1. Tali impianti, con le relative aree di pertinenza e di sosta, dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
  2. La viabilità interna di PRG eventualmente riportata in cartografia è indicativa e modificabile in fase di progetto unitario.
Art.73 Sottozone omogenee "F6" per cimiteri 1. Usi ammissibili
  1. Nelle sottozone omogenee "F6" sono ammesse le seguenti funzioni:
  • Funzioni speciali: uso g2
2. Criteri e parametri per gli interventi
  1. Nell' ambito delle zone cimiteriali sono ammessi esclusivamente edifici funerari ed eventuali servizi per i visitatori e di custodia, in conformità alla legislazione vigente in materia e allo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria.
Art.74 Sottozone omogenee "F7" per impianti tecnologici 1. Usi ammissibili
  1. Nelle sottozone omogenee "F7" sono ammesse le seguenti funzioni:
  • Funzioni speciali: uso g3
Sono compresi nell’uso impianti quali quelli di sollevamento delle acque, i depuratori, quelli per i servizi di rete (SIP, ENEL, e simili) 2. Criteri e parametri per gli interventi
  1. In sede di progettazione dei nuovi interventi dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in materia e i seguenti indici:
  • Uf < 0,60 mq/mq
  • Rc = 0,40 mq/mq
  • H max = m 13,00
  • VL = 0,5
  1. Per il depuratore del Capoluogo, qualsiasi intervento sugli edifici esistenti ricadenti nell'ulteriore fascia di rispetto comprese fra m l00 e m 200 deve essere preventivamente valutata e assentita dall’ U.S.L., così come il Piano attuativo della zona limitrofa D4.
Art.75 Sottozone omogenee "F8" per infrastrutture di mobilità e trasporto 1. Viabilità
  1. Nelle tavole del PRG sono indicate
  1. la viabilità autostradale di progetto:
  2. le strade extraurbane esistenti e di progetto;
  3. le strade urbane esistenti e di progetto.
  4. viabilità con alberature obbligatorie;
  5. piazze e parcheggi pubblici
  6. percorsi pedonali ciclabili;
  7. percorsi naturalistico-ambientali
  8. parcheggi naturalistici
  9. strade soppresse
  10. strade da ampliare
  1. Fanno inoltre parte della viabilità urbana le nuove strade di urbanizzazione primaria e i parcheggi pubblici (generalmente non individuati nelle tavole del PRG) da realizzarsi nell'ambito dei PUE.
  2. Sono considerate strade urbane quelle interne al "centro abitato" come delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, ai sensi del Codice della Strada.
  3. Nelle sedi stradali, oltre alle infrastrutture e attrezzature per la mobilità sono ammessi le funzioni commerciali b2.5 nei limiti consentiti dai piani di settore vigenti e b2.7, nei limiti della relativa disciplina comunale in materia.
  4. Le strade urbane esistenti e quelle già progettate sono indicate dal PRG con apposita grafia che ne indica la sezione complessiva prevista, ivi compresi eventuali marciapiedi, piste ciclabili, aiuole di arredo, spazi per la sosta, senza con ciò escludere interventi di ampliamento o di risagomatura, utilizzando allo scopo le relative fasce di rispetto.
  5. Le strade di nuova previsione e le previsioni di allargamento e sistemazione di strade esistenti sono indicate dal PRG con grafia tratteggiata, accompagnata, ove opportuno, da zone di rispetto stradale. Le indicazioni del PRG con grafia tratteggiata hanno un valore vincolante dal punto di vista della posizione degli svincoli, della gerarchia stradale che comportano, dello sviluppo di massima del tracciato, mentre hanno un valore indicativo, fino alla redazione dei progetti esecutivi delle singole opere, dal punto di vista della esatta configurazione del tracciato e della larghezza e caratteristiche della sede stradale.
  6. Nella realizzazione delle nuove strade urbane previste dal PRG e negli allargamenti e sistemazioni di strade esistenti, si deve comunque prevedere la realizzazione di marciapiedi alberati, su almeno uno dei due lati, e, ove possibile, di piste ciclabili.
  7. Nelle strade indicate come "viali urbani alberati" di nuova formazione è prescritta la realizzazione di marciapiedi alberati su entrambi i lati della larghezza minima di ml. 2,50.
2. Classificazione delle strade
  1. Ai fini della applicazione del nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di applicazione, in attesa della nuova classificazione delle strade da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, nel territorio del Comune di Comacchio si considerano di tipo B (strade extraurbane primarie) le seguenti strade:
  • Superstrada Ferrara - Portogaribaldi;
  1. Si considerano invece di tipo C (strade extraurbane secondarie) le seguenti strade
  • SS. n. 309 Romea.
  • SP S.Giovanni - Comacchio - Portogaribaldi;
  • SP Rossonia;
  • SP Romea - Volano;
  • SP Vaccolino - Lagosanto.
  1. Tutte le altre strade extraurbane provinciali, comunali e vicinali sono classificate di tipo F (strade locali).
  2. Tutte le strade all'interno dei centri abitati sono considerate di tipo E (di quartiere) o F (locali); per le distanze da rispettare nell'edificazione si applicano le norme sulle distanze dal confine di zona.
  3. Le strade extraurbane di tipo B e C sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole del PRG o attraverso nuove immissioni, purché distinti dagli accessi preesistenti o previsti dal PRG non meno di m. 300. Le strade locali sono accessibili mediante normali immissioni di strade o accessi privati che dovranno distare fra loro e dagli accessi preesistenti o previsti non meno di m. 100.
3. Caratteristiche delle sedi stradali
  1. In attesa della nuova normativa nazionale in materia, prevista ai sensi dell'Art. 13 della legge 18/05/1992 n. 285, le nuove strade previste nell'ambito di Piani urbanistici attuativi devono avere le seguenti caratteristiche minime, fatte salve diverse prescrizioni contenute nelle planimetrie di progetto o nella presente normativa:
  • sezione minima di m. 10, comprensiva di marciapiedi, nei nuovi insediamenti prevalentemente residenziali o terziari (zone omogenee C);
  • sezione minima di m. 11, comprensiva di marciapiedi, nei nuovi insediamenti produttivi (zone omogenee D);
  • percorsi pedonali alberati, di larghezza non inferiore a m. 3 comprensiva dell'aiuola dell'alberatura, su almeno uno dei due lati;
  • piazzola di ritorno con parcheggio per i tratti di strada a fondo cieco.
  1. Le nuove strade di cui al comma precedente dovranno di norma essere alberate. Pertanto, in adiacenza ai marciapiedi, dovranno prevedersi aiuole di larghezza variabile da m 1,50 a m 2,50 computabili quale verde pubblico dovuto per opere di urbanizzazione primaria, qualora concorrano a determinare una larghezza complessiva della sede stradale superiore ai minimi prescritti.
  2. A giudizio dell'Amministrazione Comunale, qualora non altrimenti specificato negli elaborati di progetto o nella presente normativa, possono essere prescritte, per singoli insediamenti, dimensioni superiori a quelle di cui al precedente comma.
  3. Dimensioni e caratteristiche inferiori a quelle prescritte ai precedenti commi possono essere ammesse per tratti di strada a fondo cieco che vengano previsti quali strade di proprietà e gestione privata, al servizio di non più di quattro edifici.
  4. Le indicazioni progettuali del PRG relative alla viabilità ed ai percorsi potranno essere ulteriormente precisate e specificate dall'Amministrazione Comunale, dagli Enti competenti e/o dai privati, in sede di progettazione esecutiva delle singole opere, e/o in sede di P.U.E e P.U., nel rispetto delle norme tecniche vigenti e comunque dell'ambito definito dalle fasce di rispetto cosi come individuate nelle tavole di PRG.
4. Percorsi pedonali e piste ciclabili
  1. I percorsi pedonali devono avere una larghezza ordinaria non inferiore a m. 1,5; tale larghezza ordinaria può ridursi fino al minimo di m. 0,9 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.).
  2. In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m. 0,9.
  3. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi, dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.
  4. Nei casi di attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare la segnalazione di attraversamento mediante gli appositi segnalatori acustico-visivi, garantendo comunque una adeguata visibilità del veicolo in manovra verso il percorso pedonale.
  5. Le pavimentazioni dei percorsi devono garantire una superficie continua e non sdrucciolevole.
  6. Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a 2,5 m. affinchè possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 m.
  7. Le piste ciclabili devono essere separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento delle carreggiate.
  8. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazione di attraversamento mediante appositi segnalatori acustico visivi, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile.
  9. Per la formazione dei percorsi ciclo-pedonali di interesse naturalistico-ambientale non devono essere alterate la configurazione altimetrica del suolo e le sue caratteristiche di permeabilità. Sono ammesse piazzole di sosta alberate con arredi rimuovibili in legno
5. Idrovie e canali navigabili
  1. Nelle cartografie di PRG sono riportati:
  • i corsi d’acqua navigabili (canali, fiumi) esistenti con indicazione di eventuali allargamenti;
  • il tracciato della nuova idrovia prevista dagli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.
  1. Le linee che indicano nelle tavole di PRG i profili delle vie d'acqua portuali corrispondono a profili di massima; pertanto in sede di progetto esecutivo possono variare.
  2. Le zone di cui al presente articolo possono essere interessate da infrastrutture tecnologiche e per la mobilità, solamente in conseguenza della loro eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione o di programmazione, nazionali, regionali o provinciali. Tale prescrizione non si applica alle infrastrutture tecnologiche e per la mobilità che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.
  3. Per le infrastrutture lineari e gli impianti a rete non completamente interrati può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale; i ponti e i manufatti di attraversamento devono, ove possibile, prevedere la sottostante percorribilità parallelamente al corso d'acqua, per consentire itinerari pedonali lungo l'alveo e le arginature.
  4. Nelle zone di cui al presente articolo, oltre agli interventi di realizzazione delle determinazioni pianificatorie di cui ai precedenti commi sono ammessi esclusivamente:
  1. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
  2. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
  3. l'effettuazione di opere idrauliche sulla base di progetti e programmi disposti dalle autorità preposte.
  4. gli usi e9 sono ammessi solo previa approvazione di un piano particolareggiato per la gestione delle acque interne nelle aree appositamente individuate dal P.R.G. previa approvazione di un Piano particolareggiato per la gestione delle acque interne.
  1. In particolare non sono ammissibili le seguenti attività:
  • effettuare discariche di qualsiasi materiale solido quale terreno, macerie, rifiuti, ecc.;
  • insediare depositi, anche temporanei, di qualsiasi materiale, nonchè utilizzare aree a parcheggio per automezzi;
  • effettuare qualsiasi movimento di riporto, scavo o spianamento del terreno, se non previsti da specifici progetti approvati di sistemazione idraulica o di restauro naturalistico;
  • effettuare tagli di alberi o prelievi di vegetazione minore senza autorizzazione da parte degli enti preposti.
6. Impianti ferroviari
  1. Nelle cartografie di PRG sono riportati:
  • il tracciato di progetto del tronco ferroviario Comacchio Ostellato;
  • l’area destinata alla realizzazione degli impianti ferroviari e alla stazione passeggeri.
  1. Il tracciato e il perimetro della superficie di cui al comma precedente hanno valore indicativo e possono essere modificati in base al progetto esecutivo del tronco ferroviario e dei relativi impianti.
  2. In assenza di un PUE, nell’area destinata a stazione ferroviaria non sono ammessi usi edilizi di alcun tipo.
Art.76 Sottozone omogenee "F9" della spiaggia e aree litoranee 1. Usi ammissibili
  1. Nelle sottozone omogenee "F9" sono ammesse le seguenti funzioni:
  • Funzioni commerciali: usi b2.6,
  • Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.5,b4.8, b4.9
  • Funzioni infrastrutturali di viabilità e di trasporto: usi f1.1, f1.6, f2, f3
  • Funzioni speciali: uso g1,g3,g4
2. Criteri e parametri per gli interventi
  1. Nelle sottozone "F9" della spiaggia e aree litoranee sono ammessi esclusivamente interventi in attuazione del Piano dell'arenile ai sensi dell'Art. 33 LR 47/78 e successive modifiche e integrazioni.
  2. Il Piano dell’arenile, sotto forma di piano particolareggiato di iniziativa pubblica dovrà essere esteso a tutte le fasce indicate nelle planimetrie del PRG e precisamente:
  1. l’area di tutela dell’arenile;
  2. l’area degli stabilimenti balneari e delle attrezzature;
  3. il retrospiaggia;
  4. l’area di tutela naturalistica del litorale.
  1. Per ciascuna delle parti della sottozona, di cui al comma precedente, il Piano dell’arenile dovrà indicare gli usi e gli interventi ammessi, le aree interessate da infrastrutture stradali, parcheggi e attrezzature balneari e le relative volumetrie, elaborando altresì un abaco di soluzioni tipologico-costruttive relative agli interventi edilizi.
Art.77 Sottozone omogenee "F10" per Parco Urbano 1. Definizione
  1. In tali sottozone è prevista la formazione di un sistema di parchi naturali, giardini ed aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi, per il riposo degli adulti, per attività ricreative e sportive che funga anche da connessione paesistico-ambientale tra il capoluogo e la fascia urbanizzata dei Lidi.
  2. All’interno di tali sottozone, la disciplina degli usi e degli interventi, è definita mediante la redazione di un PUE e/o progetto unitario di iniziativa pubblica, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri di cui ai commi successivi.
2. Usi ammessi
  1. Nelle sottozone omogenee "F10" sono ammesse le seguenti funzioni:
  • Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.6
  • Funzioni infrastrutturali di viabilità e di trasporto: usi f1.1, f1.6, f2, f3
  • Funzioni speciali: usi g4, g5
3. Interventi consentiti
  1. E’ ammessa la nuova costruzione di strutture temporanee (chioschi, tettoie) per la realizzazione di pubblici esercizi b2.6 , di impianti e strutture rimuovibili per lo svago (giostre e simili) e di strutture edilizie per servizi, depositi attrezzi e simili, strettamente legate alla fruizione del parco. In sede di PUE potrà essere valutata la possibilità di nuove edificazioni legate agli usi ammessi di cui al precedente punto 2 per una SC < 0,05 mq/mq.
  2. E’ inoltre consentita la formazione di aree attrezzate per spettacoli viaggianti, mantenendo la totale permeabilità del terreno. Queste aree dovranno essere dotate di adeguati spazi di parcheggio nonché dei necessari allacci alle reti dei pubblici servizi. In tali aree è ammessa esclusivamente la realizzazione di edifici destinati a biglietterie, servizi igienici e uffici nella misura minima indispensabile e comunque nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
  • H max = m. 3
  • SC < superiore al 2% della superficie attrezzata.
  1. Sono ammessi gli Interventi di salvaguardia e valorizzazione ambientale di cui agli art 62, punto 4 e 64, punto 6.
Art.78 Sottozone omogenee "F11" per Strutture Portuali 1. Usi ammissibili
  1. Nelle sottozone omogenee "F11" sono ammesse le seguenti funzioni:
  • Funzioni artigianali di servizio: usi B3
  • Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili: usi c1, c8
  • Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.8
  • Funzioni infrastrutturali di viabilità e di trasporto: usi f1, f3, f4
  • Funzioni speciali: usi g4, g5
2. Criteri e parametri per gli interventi
  1. In tali sottozone, il PRG si attua attraverso PUE relativo all’intero comparto indicato nelle planimetrie di progetto con i seguenti indici e parametri:
  • UT < 0,4 mq/mq, comprensivi di tutte le dotazioni e gli accessori eventualmente richiesti e/o prescritti per l'approvazione dell'intervento da parte degli Enti istituzionalmente competenti;
  • VL=0,5
  • Distanza tra edifici = VL
  • Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
  • Distanza dai confini di zona = VL, con un minimo di m 5,00
  Cap.15 Zone "G" per attrezzature pubbliche di frazione e di insediamento Art.79 Definizione e norme di carattere generale
  1. Le Zone omogenee "G" per attrezzature pubbliche di frazione e di insediamento sono suddivise nelle seguenti sottozone:
G1 Attrezzature di interesse collettivo; G2 G2 Parcheggi pubblici G3 Verde urbano attrezzato G4 Verde di filtro e/o di collegamento
  1. Le zone per attrezzature pubbliche di frazione e di insediamento individuate graficamente dal PRG, insieme con le aree a ciò destinate e da cedere al Comune quale standard urbanistico in applicazione dell'Art. 19 , costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di ciascuna frazione o insediamento, anche ai fini del rispetto delle prescrizioni dell'Art. 46 della LR n. 47/78 e successive modificazioni.
  2. Simboli grafici diversi contraddistinguono nelle tavole del PRG le zone G destinate alle diverse attrezzature ai fini del rispetto degli standards minimi per ciascun tipo di attrezzature.
  3. Le zone G sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, attraverso convenzioni speciali di cui all'Art. 103, e/o concessioni di diritto di superficie.
Art.80 Sottozone "G1" per attrezzature di interesse collettivo 1. Definizione Le sottozone G1 sono suddivise in aree con le seguenti destinazioni d’uso, contrassegnate da apposite simbologie e sigle nelle planimetrie di progetto:
  • Attrezzature civiche (AC): usi b4.1.1;
  • Attrezzature religiose (AR): usi b4.1.2;
  • Attrezzature per l’istruzione (I): usi b4.1.3.
  • Attrezzature per funzioni speciali : usi g1
2. Interventi ammessi:
  1. Nelle sottozone G1, compatibilmente con le categorie d’intervento assegnate agli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi edilizi di recupero MO, MS, RC, RE, CD, D;
  2. Gli interventi di nuova costruzione RI, AM, NC sono ammessi con i seguenti limiti:
  • Uf max = 0,6 mq./mq.
  • H max = 13 m.
  • RC max = 50%.
Art.81 Zone "G2" per parcheggi pubblici (P) 1. Usi ammissibili
  1. Oltre alla funzione di parcheggio, sono ammesse le seguenti funzioni
  • Funzioni commerciali: usi b2.7
  • Funzioni speciali: uso g5,.b2.1
  • Parcheggi : f2.1, f2.2
2. Interventi ammessi:
  1. Sono ammessi tutti i tipi di intervento nel rispetto dei seguenti limiti:
  • per i parcheggi sono ammesse soluzioni a raso e/o interrate; non sono ammesse soluzioni in elevazione;
  • per gli usi b2.7 e g5 non sono ammesse costruzioni stabili;
  • per l'uso b2.1 : Uf max 0,01 mq./mq.
Art.82 Zone "G3" per verde pubblico attrezzato usi ammessi:
  1. Nelle sottozone "G3" sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
  • Funzioni commerciali: usi b2.6, b2.7;
  • Funzioni di servizio di interesse generale: uso b4.1.4, b4.6,
  • Funzioni speciali: uso g5
interventi ammessi: 1. Sono consenti tutti i tipi di intervento con i seguenti limiti:
  • Uf max = 0,05 mq./mq. fino ad un massimo di mq 1000
  • Superficie permeabile min. = 80%.
  • Hmax = m 4.00
Art.83 Sottozone "G4" per la formazione di aree verdi di filtro e di collegamento
  1. Le sottozone "G4" comprendono le aree pubbliche a verde con funzione di separare e proteggere le zone residenziali e per servizi rispetto alla viabilità principale ed alle aree produttive, riconnettendole in un sistema continuo di spazi pubblici. Esse hanno altresì lo scopo di dare una più precisa definizione morfologica ai limiti dell’edificato nei confronti delle aree agricole di salvaguardia.
  2. Nelle sottozone G4 dovranno essere realizzati percorsi ciclo-pedonali con piazzole di sosta che ne consentano la fruizione e il collegamento con le altre aree urbane e con il territorio agricolo.
  3. In tali sottozone potranno essere realizzati orti urbani a uso sociale sulla base di progetti unitari. In tal caso, oltre alle porzioni coltivate dovranno essere previste aree di uso comune agli utenti, i manufatti di servizio, nonche i dispositivi irrigui e gli altri elementi di arredo; in particolare i manufatti di servizio dovranno utilizzare tipologie e materiali omogenei.
  4. Sono possibili gli usi b4.1.4, g5
  Cap.16 Norme relative agli ambiti di recupero e riqualificazione Art.84 Criteri generali relativi agli ambiti di recupero e riqualificazione
  1. La disciplina urbanistica degli usi e degli interventi relativa agli "ambiti di recupero e riqualificazione" è definita attraverso le "schede progettuali" allegate alle presenti norme, riferite agli ambiti perimetrati e numerati nelle planimetrie di progetto in scala 1:5000.
  2. Per ciascun ambito, in tali schede sono contenute disposizioni relative a:
  • la zonizzazione;
  • gli usi ammissibili;
  • i tipi di intervento;
  • gli indici e i parametri degli interventi;
  • le prescrizioni progettuali planivolumetriche;
  • la delimitazione dei comparti di attuazione
  1. Qualora le disposizioni contenute nelle schede contrastino con le norme generali di attuazione del PRG o di RE, prevalgono le disposizioni contenute nelle schede. Per quanto non previsto dalle schede valgono le norme relative alla zone omogenee individuate in ciascun comparto.
  2. Gli "ambiti" comprendono al loro interno uno o più comparti di intervento unitario, indicati nella planimetria di progetto, che devono essere disciplinati ciascuno da uno specifico strumento di attuazione; in particolare si avrà:
  3. ambito 1: Lido di Volano strumento di attuazione PU ambito 2: Lido degli estensi strumento di attuazione PUE ambito 3:Trepponti- canale strumento di attuazione PU ambito 4:Parco Darsena Capuccini strumento di attuazione PU ambito 5: Valle Isola strumento di attuazione PUE ambito 6: Area commerciale Portogaribaldi strumento di attuazione PUE
  4. In sede di PUE, i comparti potranno eventualmente essere suddivisi in sub-comparti di attuazione, anche quando non specificamente indicato dalle schede in allegato, ovvero potranno essere suddivisi in sub-comparti aventi perimetri diversi da quelli indicati nelle schede stesse, ferme restando la potenzialità edificatoria PE complessiva dell’intero comparto di attuazione e le prescrizioni progettuali relative.
  5. Per la presentazione al Comune dello strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata per la relativa approvazione è necessaria la sottoscrizione delle proprietà costituenti almeno il 75% dell'area interessata.
  6. Le superfici e i volumi edilizi indicati nelle schede per i diversi usi previsti all’interno dei singoli comparti di attuazione rappresentano dei massimi inderogabili in sede di PUE
  7. Gli indici di utilizzazione territoriale e fondiaria gli altri parametri d’intervento relativi alle singole sottozone individuate nelle schede possono essere modificati, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6.
  8. In ogni caso le modalità di intervento dovranno comportare le minori percentuali possibili di superficie impermeabilizzata per la salvaguardia delle funzioni di ricarica; inoltre, in considerazione del rischio di inquinamento delle falde sotterranee, gli interventi vanno subordinati alla dimostrazione che per i futuri insediamenti sia garantito l'allacciamento con la fognatura pubblica connessa con l'impianto di depurazione.
  9. IL PU / PUE dovrà essere attuato senza modificare il posizionamento delle opere infrastrutturali, la localizzazione delle opere di urbanizzazione, le quantità e gli usi indicati nella scheda di ambito.
  10. Qualora le mutate esigenze del luogo rendessero inadeguata la localizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione previste dalla scheda progetto, potrà essere presentato un nuovo PUE ai sensi del successivo art. 99 e sgg. , riferito all’intero ambito perimetrato dalla scheda progetto ferme restando le quantità e le destinazioni d’uso in essa previste.
TITOLO III TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE TESTIMONIANZE STORICHE Cap.17 Tutela del patrimonio ambientale Art.85 Norme generali
  1. Nelle planimetrie del PRG sono individuate le seguenti aree soggette a particolari misure di tutela in ragione delle specifiche caratteristiche ambientali:
  • aree boschive e/o destinate a rimboschimento;
  • aree cespugliate e dunose
  • fasce di tutela dei corsi d’acqua
  • zone umide e specchi d’acqua lacustri
  • altri specchi d’acqua
  • aree archeologiche
  1. Tali aree rappresentano un vincolo di tutela, pertanto non costituiscono specifica destinazione di zona omogenea. Per tale motivo, esse sono da considerarsi appartenenti alle diverse zone omogenee su cui insistono e sono computabili ai fini dell'applicazione degli indici, fatte salve le specifiche limitazioni di cui ai successivi articoli.
  2. Per le aree di cui al precedente comma 1 valgono le prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dei Piani Territoriali di Stazione del Parco del Delta, salvo che per le aree specificatamente indicate nelle Tavole di Piano come varianti motivate al P.T.P.R. e P.T.C.P. ai sensi della LR 31/93.
Art.86 Aree boschive e/o destinate al rimboschimento;
  1. Nelle aree pinetate, boschive e/o destinate al rimboschimento, é vietata la realizzazione di nuove costruzioni, di opere di urbanizzazione e reti tecnologiche a valenza sovracomunale nonchè qualsiasi attività di escavazione e di perforazione pozzi.
  2. E’ prescritto il mantenimento delle essenze arboree e del sottobosco salvo quanto precisato da specifici Progetti Unitari di riqualificazione ambientale.
  3. Per gli edifici esistenti nelle aree boschive sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi di recupero compatibili con le eventuali categorie di tutela degli edifici di interesse storico-testimoniale.
  4. Eventuali opere che si rendessero necessarie in difformità da quanto prescritto nel precedente comma 1, in quanto esclusivamente finalizzate alla salvaguardia di detti beni ambientali e comunque compatibili con essi dovranno essere autorizzate dal Consiglio Comunale o ai sensi del D.P.R. 616/77, previo verifica di compatibilità ambientale e purché ammesse dalle norme del P.T.P.R.
Art.87 Aree cespugliate, dunose e/o a bassa giacitura;
  1. Nelle aree cespugliate, dunose e/o caratterizzate da vegetazione a bassa giacitura, é vietata la realizzazione di nuove costruzioni, di opere di urbanizzazione e reti tecnologiche a valenza sovracomunale nonché qualsiasi attività di escavazione e di perforazione pozzi;
  2. E’ prescritto il mantenimento delle essenze vegetali esistenti salvo quanto precisato da specifici Progetti Unitari di riqualificazione ambientale.
  3. Per gli edifici esistenti nelle aree boschive sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi di recupero compatibili con le eventuali categorie di tutela degli edifici di interesse storico-testimoniale.
  4. Eventuali opere che si rendessero necessarie in difformità da quanto prescritto nel precedente comma 1, in quanto esclusivamente finalizzate alla salvaguardia di detti beni ambientali e comunque compatibili con essi dovranno essere autorizzate dal Consiglio Comunale o ai sensi del D.P.R. 616/77, previo verifica di compatibilità ambientale e purché ammesse dalle norme del P.T.P.R.
Art.88 Fasce di tutela dei corsi d’acqua 1. Definizione e norme generali
  1. Tali fasce di tutela sono finalizzate al rispetto del corso d'acqua sotto il profilo ambientale e naturalistico e sotto il profilo del controllo del regime idrico, nonché alla difesa delle attività e delle preesistenze antropiche dalle minacce indotte dal corso d'acqua stesso.
  2. Tali fasce possono essere interessate da infrastrutture tecnologiche e per la mobilità, solamente in conseguenza della loro eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione o di programmazione, nazionali, regionali o provinciali.
  3. La prescrizione di cui al comma precedente non si applica alle infrastrutture tecnologiche e per la mobilità che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.
  4. In ogni caso, nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento o di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti a rete di cui ai precedenti commi 2 e 3, eccettuate quelle completamente interrate, si deve di norma evitare che esse corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo una verifica di fattibilità tecnica, economica ed ambientale.
2. Interventi consentiti
  1. In queste fasce, ferme restando le destinazioni di zona di cui al Titolo 2, sono consentite esclusivamente:
  1. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima in forma non industriale;
  2. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, sulla base di programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
  3. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
  4. i rimboschimenti a scopi produttivi e gli impianti per l'arboricoltura da legno, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesaggistici dei luoghi e previsti in piani o progetti approvati dalle competenti autorità;
  5. gli interventi edilizi di recupero e ampliamento MO, MS, RE, AM delle costruzioni esistenti secondo i limiti previsti dalle norme delle rispettive zone omogenee; fatti salvi quelli di cui al successivo comma 2. Detti interventi edilizi devono comunque rispettare e valorizzare le caratteristiche tecnologiche, tipologiche ed estetiche egli edifici preesistenti;
  6. la realizzazione di nuovi edifici strettamente funzionali all'attività agricola, secondo gli indici e le destinazioni d'uso previsti per le zone E con esclusione di nuovi impianti produttivi aziendali destinati alla lavorazione, conservazione e prima trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e di nuovi allevamenti zootecnici intensivi, e con l'obbligo di collocare tali fabbricati a distanza, dal limite della zona fluviale, non inferiore a quella degli edifici colonici preesistenti all'interno della stessa proprietà fondiaria, e comunque non inferiore a 10 m.;
  7. la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a m. 4,00.
  1. Qualunque intervento edilizio, eccedente la manutenzione ordinaria ed esclusa la demolizione, riguardante i capanni e strutture destinati all’uso e9 è subordinato all’approvazione di un PUE, anche applicando l'art. 24 della LR 47/78 e successive modificazioni. La relativa convenzione potrà prevedere la concessione delle aree in diritto di superficie ai richiedenti singoli o associati.
  2. Le opere di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 e quelle di cui al comma 2 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.
  3. Per una profondità di 10 metri lineari dal limite verso il corso d’acqua delle fasce di tutela è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi puntuali di cui alle lettere c) ed f) nonché al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.
  4. Nelle fasce di tutela è in particolare vietato l'abbattimento senza autorizzazione di alberature di essenze caratteristiche della flora alveare e fluviale con diametro del tronco superiore a cm. 10 misurato ad un metro dal suolo.
Art.89 Zone umide e specchi d’acqua lacustri
  1. Nelle cartografie del PRG sono individuate, con apposite simbologie:
  1. gli specchi d’acqua delle zone umide (valli da pesca, paludi)
  2. gli specchi d’acqua lacustri
  1. Tali aree dovranno mantenere le loro e caratteristiche attuali, a salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico del territorio. E' vietata l'esecuzione di opere di bonifica, reinterro, di colmate, di scavo di nuovi canali, nuove arginature, che non siano inserite in progetti unitari di recupero e riqualificazione ambientale di iniziativa privata o pubblica, fatti salvi ordinari interventi manutentivi. Tali progetti sono di approvazione del C.C.
  2. In tali parti del territorio sono consentiti gli interventi di cui al p.5 dell’art. 65.
  3. Nelle sole aree di cui alla lettera b) del precedente comma 1 è consentita la sistemazione delle sponde e la formazione di approdi per lo svolgimento di attività sportive e di tempo libero (pesca, cannottaggio, wind-surf) all’aria aperta. Tali opere dovranno essere eseguite con materiali rimuovibili (es. tavolato in legno) e non dovranno modificare in modo permanente lo stato dei luoghi.
Art.90 Altri specchi d’acqua
  1. Gli specchi d'acqua esistenti non compresi nel precedente art. 89, quali maceri, laghetti risultanti da cave e simili, individuati con apposita simbologia nelle tavole del PRG, devono di norma essere conservati e sottoposti a regolare manutenzione, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento.
  2. Sono consentiti limitati interventi di consolidamento e sistemazione delle sponde, effettuati con materiali e tecnologie che consentano il ripristino dei luoghi, per lo svolgimento di attività di tempo libero (pesca sportiva e simili).
  3. Per la loro eventuale soppressione deve essere fatta richiesta di autorizzazione al Sindaco, accompagnata da esauriente spiegazione degli aspetti produttivi che motivano la richiesta. In tal caso il terreno andrà ripristinato a destinazione agricola evitando di utilizzare per il riempimento materiale inquinante per le falde e per il territorio circostante.
Art.91 Aree di tutela archeologica
  1. L'area di tutela archeologica è individuata nelle planimetrie del PRG sulla base della attuale perimetrazione definita dalle autorità competenti, fermo restando che tale individuazione può essere modificata dalle autorità competenti stesse sulla base di ulteriori ricerche o progetti.
  2. Nell'area individuata, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla Soprintendenza archeologica:
  1. è ammessa esclusivamente l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto;
  2. sono ammessi interventi edilizi di recupero MO, MS, RE, D, RI, AM delle costruzioni esistenti,
  3. qualunque opera di scavo, di movimento del terreno o di aratura ad una profondità superiore a m. 0,5 deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza.
  1. Sono ammesse tutte le opere necessarie per lo svolgimento di scavi e ricerche archeologiche,
  2. Per la zona archeologica di Spina le modalità di fruizione e i relativi interventi saranno definiti da un Progetto Unitario redatto dal Comune in accordo con le Sovrintendenze Archeologica e dei Beni Ambientali ed Architettonici.
Art.92 Aree di tutela dell’alimentazione della falda freatica ad acque dolci
  1. Nell’ambito del territorio comunale ad est della SS. 309 Romea, individuato nelle Tavole di analisi geologica, al fine di preservare le peculiarità di acquifero freatico ad acque dolci e di barriera naturale all’ingressione salina dal mare, è vietato l’allontanamento con qualsiasi mezzo delle acque meteoriche, in quanto destinate al ripascimento della falda freatica.
  2. A tal fine tutti gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione RI, ampliamento AM e nuova costruzione NC dovranno prevedere gli accorgimenti tecnici più idonei a favorire e facilitare la dispersione nel terreno delle acque meteoriche.
  3. Nell’ambito di cui al comma 1, tutti gli emungimenti dalla falda freatica, a qualsiasi titolo effettuati, devono essere oggetto di valutazione idrogeologica preventiva al fine di verificarne l’ammissibilità e le modalità di prelievo. Tale valutazione dovrà essere allegata alla richiesta di concessione edilizia.
Art.93 Tutela del verde urbano
  1. Sia nelle zone urbane che in quelle non urbane deve essere particolarmente curata la conservazione delle alberature e della vegetazione minore a carattere non produttivo.
  2. L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Sindaco che si avvarrà eventualmente della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, di norma in ragione di tre nuove piante per ciascuna abbattuta.
  3. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'Art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.
  4. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive aventi diametro del tronco superiore 0,20 m. rilevato a 1 m. dal colletto - e di non offenderne l'apparato radicale; è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alla dimensione.
  5. Nelle zone agricole è consentita la sostituzione di siepi esistenti con altre di tipo diverso ; la totale estirpazione potrà avvenire sulla base di Piani di Sviluppo Aziendale o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.
  6. E' vietato utilizzare aree a bosco e a parco, per depositi di materiale di qualsiasi genere, per parcheggi, nonché per l'impianto di attrezzature di cantiere e tecnologiche in genere, per stazioni di servizio e per qualsiasi altra attività che sia in contrasto con il decoro dell'ambiente e con la conservazione delle piante esistenti.
Art.94 Potenziamento del verde urbano
  1. In tutti gli interventi edilizi di NC, RI, AM, interessanti le zone urbane, deve essere assicurata, nell'ambito delle aree scoperte di pertinenza degli edifici, una quota di Superficie Permeabile in profondità pari ad almeno il 50% della superficie scoperta di pertinenza dell'edificio, riducibile al 30% nel caso di insediamenti artigianali, industriali o di commercio all'ingrosso. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di un albero d'alto fusto ogni 100 mq. di S.P., nonchè di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della S.P.. Gli alberi di alto fusto messi a dimora andranno prescelti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Edilizio e dovranno presentare un altezza non inferiore a m. 3,0 e un diametro, misurato a 1 metro da terra, non inferiore a cm. 6.
  2. In tutti gli interventi edilizi di NC, RI, di insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso è prescritta la formazione di fasce di verde alberato di alto fusto dello spessore minimo di m. 3, lungo almeno due lati dell'area asservita, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici e sociali.
  3. Analogamente, lungo il perimetro delle aree asservite a fabbricati per allevamenti zootecnici è prescritta la formazione di quinte alberate, così come previsto al comma precedente.
  4. Nelle zone agricole, in tutti gli interventi edilizi sulle unità edilizie esistenti e in quelli di nuova costruzione, almeno il 40% dell'area complessivamente asservita ai fabbricati dovrà essere provvista di copertura vegetale e, ove non già presenti, di alberi d'alto fusto, ubicati secondo le semplici modalità distributive tipiche delle corti coloniche tradizionali.
  5. Nelle medesime zone agricole sono ammesse nuove recinzioni solo se costituite da siepe viva, con eventuale rete metallica interposta.
  Cap.18 Tutela del patrimonio edilizio di interesse storico-testimoniale non compreso nelle Zone omogenee "A" Art.95 Edifici di interesse storico - testimoniale
  1. Gli edifici di interesse culturale e ambientale esterni al centro storico (zona A) sono individuati nelle planimetrie del PRG e vincolati a specifiche categorie di tutela (A.1, A2., A3) corrispondenti a quelle definite per le unità edilizie del Centro Storico. Gli interventi edilizi su tali edifici dovranno pertanto rispettare le medesime norme e rispondere ai medesimi obiettivi definitivi agli artt. 28, 29, 30 per la corrispondente categoria di tutela.
  2. Gli usi ammessi per questi edifici sono in generale quelli consentiti nelle rispettive zone omogenee nelle quali ricadono; tuttavia per gli edifici assoggettati alle categorie di tutela A1 e A2. deve essere verificata la compatibilità degli usi anche in relazione all'attitudine dell'edificio, o delle parti di edificio interessate, ad accoglierli, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, distributive e architettoniche; eventuali utilizzazioni, pur ammesse dalle norme di zona, che comportassero modifiche rilevanti all'organizzazione spaziale originale degli edifici, sono da considerare incompatibili.
  3. Per tutti gli edifici vincolati dal PRG valgono inoltre le norme di cui all’art. 33 riguardante la zona omogenea A.
  4. Sono inoltre soggetti a tutela, da attuarsi mediante interventi che utilizzino gli accorgimenti propri del restauro, tutti i manufatti minori di interesse storico, ancorchè non espressamente individuati nelle planimetrie di PRG, quali tabernacoli votivi, cippi, ecc.; devono inoltre essere conservate le coppie di colonne o pilastri, con o senza cancello, poste all'ingresso dei fondi agricoli. E’ consentito lo spostamento di detti manufatti al fine di adeguare la larghezza del passo carraio al transito dei mezzi aziendali.
Art.96 Corti di interesse storico - testimoniale
  1. Le planimetrie del PRG individuano con apposito perimetro le corti coloniche composte da edifici di interesse storico-ambientale, vincolati a determinate categorie di tutela, e che presentano particolare pregio per non aver subito nel loro complesso alterazioni della configurazione originaria (quali l'aggiunta di nuovi edifici o parziali demolizioni).
  2. All'interno di tali corti sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione RI, di ampliamento AM e nuova costruzione NC solo compatibilmente con le categorie di tutela degli edifici e in applicazione delle norme relative alle zone agricole "E".
  3. Non sono ammesse recinzioni di alcun tipo, anche di siepe viva, che dividano in parti lo spazio unitario della corte.

Cap.19 Fasce di rispetto

Art.97 Fasce di rispetto e per l’adeguamento delle infrastrutture di mobilità e trasporto e delle reti tecnologiche

1. Definizioni e norme di carattere generale

  1. Le fasce di rispetto e per l’adeguamento delle infrastrutture di mobilità e trasporto sono individuate dal PRG lungo gli assi infrastrutturali stradali, idroviari e ferroviari esistenti e di progetto.
  2. Con apposita simbologia sono differenziate le fasce relative alle infrastrutture stradali esistenti e alle infrastrutture stradali, idroviarie e ferroviarie di progetto.
  3. Le fasce di rispetto delle strade e delle infrastrutture di cui al comma precedente sono destinate alla tutela e ampliamento della viabilità esistente e alla realizzazione di nuove strade o infrastrutture di trasporto ferroviarie e idroviarie, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, barriere antirumore, elementi di arredo urbano, ovvero a piantumazioni e sistemazione a verde o conservazione dello stato di natura.
2. Norme generali per le fasce di rispetto stradale
  1. Le fasce di rispetto stradale sono individuate dal PRG lungo tutte le strade pubbliche extraurbane esistenti e di progetto e, ove opportuno, lungo le strade urbane e strade vicinali di progetto o che si intende potenziare.
  2. Le fasce di rispetto delle strade pubbliche extraurbane esse hanno di norma una larghezza corrispondente alle fasce di rispetto di cui al Regolamento di applicazione del Codice della Strada, fatta eccezione per le fasce di rispetto relative ai tracciati di progetto della viabilità autostradale e dei tratti della SS. Romea nei quali il PRG prevede la realizzazione di varianti e nuovi innesti. In tali casi le fasce di rispetto hanno larghezza variabile e comprendono aree che vanno tutelate per consentire la realizzazione dei nuovi tracciati individuati, che dovranno essere previsti in sede di progettazione di massima ed esecutiva.
  3. Le fasce di rispetto stradali sono espropriabili al fine di permettere la costruzione e/o ristrutturazione delle sedi stradali, previa redazione di progetto dell'opera e/o di PUE pubblico; se ricadenti all'interno di PUE e/o P.U. privati sono disciplinate dalle norme di convenzione.
  4. Le fasce di rispetto stradale sono un vincolo di tutela e di distanza, pertanto non costituiscono specifica destinazione di zona omogenea. Per tale motivo, le fasce di rispetto stradale sono da considerarsi appartenenti alla zona omogenea retrostante; al loro interno il PRG può individuare specificatamente le zone omogenee A, B, C, D, E, F, G: in tal caso le superfici comprese nella fascia di rispetto sono computabili ai fini dell'applicazione degli indici. Le fasce di rispetto stradale non concorrono a determinare la distanza dai confini di zona.
  5. Le fasce di rispetto confinanti con zone omogenee G ed F sono espropriabili nell'ambito di un progetto di sistemazione di tali aree pubbliche e destinabili ai medesimi usi. Per tali fasce fino ad avvenuto esproprio e per quelle confinanti con zone omogenee B, C, D, H, sono consentiti gli usi agricoli, a verde e parcheggio privato e/o di uso pubblico, e per gli edifici esistenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare tali fasce dovranno di norma essere destinate a verde pubblico o privato, obbligatoriamente là dove previsto dalle indicazioni grafiche di PRG.
  6. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture idroviarie e ferroviarie di progetto hanno larghezza variabile e comprendono aree che vanno tutelate per consentire la realizzazione dei nuovi tracciati individuati, che dovranno essere previsti in sede di progettazione di massima ed esecutiva.
  7. La fascia di rispetto dell’idrovia di progetto è destinata alla realizzazione della nuova idrovia prevista dagli strumenti di programmazione e pianificazione regionale. Essa è dimensionata a tutela del tracciato individuato dallo studio di fattibilità predisposto dalla Regione Emilia-Romagna.
3. Interventi ammessi nelle fasce di rispetto stradale
  1. In tali fasce di rispetto è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli e il computo della superficie coltivata nella superficie aziendale.
  2. Nelle fasce di rispetto stradale non sono ammessi interventi di nuova costruzione o ricostruzione di edifici o impianti ad esclusione di impianti per la distribuzione di carburanti e stazioni di servizio ai veicoli (uso b2.5) nonché impianti tecnologici purché aventi finalità pubbliche o di interesse generale. Le concessioni per tali realizzazioni sono accompagnate da relativa convenzione che ne fissa la durata limitata e definisce le clausole di ripristino del suolo.
  3. Per quanto riguarda gli impianti di distribuzione del carburante (uso b2.5), dovranno essere rispettate le norme di legge vigenti, in particolare la Deliberazione di Consiglio Regionale 29/02/2000 n. 1399 e in particolare i seguenti parametri:
  • distanza minima da altre stazioni di servizio secondo quanto previsto dal punto 3) della citata Deliberazione di Consiglio Regionale 29/02/2000 n. 1399 (solo per nuovi impianti)
  • distanze minime di ogni manufatto in elevazione dal ciglio stradale e la proiezione della copertura della pensilina: m 5.00
  • distanze minime da incroci stradali: m l00,00
  • altezza massima dei fabbricati, ad eccezione delle pensiline, m 5.00 con un solo piano
  • Superfici minime dell’area di localizzazione dell’ impianto definite come da punto 2) Deliberazione di Consiglio Regionale 29/02/2000 n. 1399; le massime sono calcolate moltiplicando per cinque le superfici minime.
  • Uf = 0.05 ; dal calcolo della Uf viene esclusa la pensilina;
  • RC < 0.15 mq/mq
  • Ai fini dell’applicazione degli indici si intende per "area di localizzazione" dell’impianto quella definita dal fronte stradale per una profondità massima, misurata a partire dall’aiuola spartitraffico, pari a m 75.00. All’interno dell’area così definita, nella fascia di rispetto della viabilità potranno essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessari alla erogazione dei carburanti e i relativi manufatti. Sarà consentita la realizzazione del ricovero per il gestore con annessi servizi nonché degli impianti per il lavaggio dei veicoli che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a m 10.00 dalla carreggiata stradale. Tutte le altre strutture potranno essere realizzate al di fuori della fascia di rispetto.
  1. Per gli impianti di distribuzione esistenti ricadenti, anche parzialmente, in dette fasce sono ammissibili interventi di ristrutturazione nei limiti di distanza minima dei manufatti, di altezza e rapporto di copertura di cui sopra; inoltre è ammesso il trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti contrastanti con esigenze di traffico, di fruibilità degli spazi pubblici, o di salvaguardia di beni storico-artistici ed ambientali, in conformità alle norme di cui alla LR 33/94, anche in fasce di rispetto ricadenti e/o confinanti con altre zone omogenee non agricole.
  2. Per quanto non specificamente disciplinato in queste norme si fa rimando alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 1399 del 29/02/2000 "Norme di indirizzo programmatico per la realizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione".
  3. Sugli edifici o impianti esistenti destinati ad altri usi sono ammessi gli interventi edilizi di recupero MO, MS, RC, RE, nonchè la demolizione. Inoltre sono ammessi interventi di ampliamento AM qualora ciò sia consentito dalle norme della zona omogenea in cui ricadono, purchè l'ampliamento avvenga in elevazione o nella parte non prospiciente la strada.
  4. Per la realizzazione di recinzioni o muri di cinta e per l'impianto di siepi o alberature lungo le strade valgono le prescrizioni di cui al Codice della Strada e al suo Regolamento di applicazione.
4. Interventi ammessi nelle altre fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto
  1. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture idroviarie e ferroviarie sono ammissibili gli interventi di manutenzione MO e MS e, se ricadenti in zona E, gli interventi di recupero edilizio consentiti agli Artt. 95 e 96.
  2. Nella fascia destinate alla realizzazione dell’idrovia, qualsiasi intervento eccedente la Manutenzione Straordinaria è subordinato a parere preventivo da parte della Regione.
  3. Nelle zone destinate alla formazione delle vie navigabili e degli impianti ferroviari di progetto è vietata la realizzazione di qualunque nuovo edificio anche a carattere temporaneo e di qualsiasi opera di urbanizzazione, salvo diverse prescrizioni contenute in PUE approvati dal Consiglio Comunale.
5. Interventi ammessi nelle fasce di rispetto degli elettrodotti
  1. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti sono ammissibili gli interventi di manutenzione MO e MS e, se ricadenti in zona E, gli interventi di recupero edilizio consentiti agli Artt. 95 e 96.
  2. Dovrà comunque essere assicurato il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0.2 m T di induzione magnetica secondo le modalità previste dall’art 13 comma 4 della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e successive modifiche.