P.R.G. - Comune di Comacchio - Art. 98/113

Torna indietro
Scarica formato Acrobat - kb 323Scarica formato Word compresso - kb 176

Art.98 Fasce di rispetto cimiteriale

1. Nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriali, disciplinate dalla legislazione vigente, è vietato qualsiasi tipo di costruzione salvo parcheggi P, verde pubblico e servizi minori di pertinenza cimiteriale. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Le porzioni di zone residenziali o produttive, incluse nel perimetro che definisce la zona di rispetto cimiteriale, non sono computabili ai fini del calcolo dei volumi e superfici utili edificabili eccetto che per le zone agricole E1 ed E2.
3. Gli edifici esistenti all'interno delle aree di rispetto potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di zona, di interventi di carattere conservativo, compreso la demolizione con fedele ricostruzione; in quest'ultimo caso l'intervento deve comunque rispettare una distanza dell'edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente.
Titolo IV Modalità di attuazione del PRG
Cap. 20. Strumenti attuativi del PRG

Art.99 Piani Urbanistici Esecutivi

1. I Piani Urbanistici Esecutivi, o strumenti attuativi preventivi, sulla base della progettazione urbanistica generale del PRG, definiscono la progettazione urbanistica di dettaglio a premessa della progettazione edilizia delle opere.
· Sono strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica:
· i Piani particolareggiati di iniziativa pubblica (P.P.);
· i Piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 1/12/78 n. 47 e successive modificazioni e alla legge 18/4/62 n. 167 e successive modificazioni;
· i Piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi (P.I.P.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni e all'art. 27 della legge 22/10/71 n. 865 e successive modificazioni;
· i Piani di recupero di iniziativa pubblica (P.d.R.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni e al Titolo IV della legge 5/8/78 n. 457.
2. Sono strumenti attuativi preventivi di iniziativa privata:
· i Piani particolareggiati di iniziativa privata (P.P.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni;
· i Piani di recupero di iniziativa privata (P.d.R.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e al Titolo IV della legge 5/8/78 n. 457;
· i Piani di sviluppo aziendali o interaziendali (P.S.A.), di cui all'art. 40 della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni.

3. L'attuazione del PRG a mezzo di strumenti attuativi preventivi è obbligatoria soltanto in determinati comparti individuati nelle planimetrie di PRG o per interventi prefigurati dalle presenti norme. E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale intervenire con strumenti attuativi preventivi, secondo le specifiche finalità dei medesimi, in tutto il territorio comunale.

Art.100 Strumenti attuativi diretti

1. Per gli interventi previsti da strumenti attuativi preventivi approvati, o per gli interventi per quali, ai sensi delle presenti Norme e delle planime-trie di PRG, non è prescritta la formazione di uno strumento attuativo preventivo, il PRG si attua a mezzo di strumenti attuativi diretti, che sono:
· la concessione onerosa;
· la concessione convenzionata;
· la concessione gratuita;
· i Piani di Utilizzo (PU) di cui all'art. 105 delle presenti norme.
· l'autorizzazione;
· l'asseverazione ai sensi dell'art. 26 della legge 28/2/1985 n. 47.
· la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.2 comma 60 della L.662/96
· i Progetti Unitari o Piani di Utilizzo (PU) di cui all'art. 105 delle presenti norme.

Art.101 Comparto di attuazione

1. Il comparto urbanistico di attuazione è la porzione di territorio per la quale è prescritta l'attuazione sulla base di un piano urbanistico attuativo di cui all'art. 105, oppure di un progetto edilizio unitario. Esso può comprendere, al suo interno, aree di diverse proprietà e con diverse destinazioni d'uso, edificate e non; può comprendere anche aree non contigue.
2. Il comparto è sempre individuato da un perimetro.
3. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata possono essere presentati per l'approvazione dai proprietari riuniti in consorzio, rappresentanti almeno il 75% del valore dell'intero comparto sulla base dell'imponibile catastale; i proprietari consorziati devono comunque avere la disponibilità di tutte le aree di cui il Piano Attuativo preveda la cessione al Comune. Il Piano Attuativo, una volta approvato è vincolante anche nei confronti dei proprietari delle restanti quote non consorziate.

Art.102 Elementi costitutivi degli strumenti attuativi preventivi

1. I Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e quelli iniziativa privata, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, i Piani di recupero di iniziativa pubblica e quelli di iniziativa privata, devono contenere i seguenti elementi:
1) schema di convenzione;
2) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;
3) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:2.000, nonchè elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani particolareggiati pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;
4) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con la individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;
5) stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze legnose; costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti; elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù; viabilità e toponomastica; altri eventuali vincoli;
6) documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista;
7) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1.000, indicante: numerazione dei lotti dei comparti di intervento, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo, servizi centralizzati, spazi per servizi, reti stradali veicolari, pedonali e ciclabili debitamente quotate ad integrazione e precisazione di quanto previsto dal PRG, spazi di parcheggio e di sosta pubblici e spazi di parcheggio privati;
8) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso e indicazione delle altezze massime degli edifici ad integrazione delle disposizioni del PRG;
9) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica, con relativa previsione di spesa di massima;
10) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa;
11) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano;
12) relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano, ivi compresa la specificazione delle quote di opere di urbanizzazione afferenti alle singole unità di intervento;
13) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;
14) dichiarazione del sindaco attestante che il piano particolareggiato in questione ricade o meno: all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497; all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale; all'interno della zona territoriale omogenea A o in area d'interesse ambientale; in area soggetta a consolidamento dell'abitato;
15) ove specificamente richiesto dalle presenti norme, alla relazione illustrativa deve essere allegato uno studio di valutazione dell'impatto delle attività previste sul sistema di circolazione e di parcheggio nell'area interessata dall'intervento, illustrando con idonei schemi planimetrici le soluzioni adottate per mitigare gli effetti sul traffico e renderli compatibili con l'obiettivo di migliorare delle qualità ambientali.
Per i piani di iniziativa pubblica non sono richiesti gli elementi di cui ai punti 6 e 14, 15.
2. Lo schema di convenzione di cui al punto 1.1 deve contenere:
1) i dati dell'intervento, dimensionato in superficie territoriale, Superficie Complessiva edificabile relativamente a tutte le destinazioni d'uso previste, numero degli abitanti o degli addetti insediabili, quantificazione e destinazione degli standards urbanistici e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico;
2) le modalità ed i tempi della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione;
3) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;
4) gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;
5) i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonchè delle opere di urbanizzazione;
6) le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonchè per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano particolareggiato o nel progetto di intervento;
7) nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni di locazione degli immobili;
8) gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio della Amministrazione Comunale, siano necessarie, per una corretta attuazione degli interventi previsti.
3. I Piani di sviluppo aziendale od interaziendale devono essere corredati dei seguenti elementi:
1) elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda, e relativi certificati catastali;
2) planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda con relativi indirizzi produttivi, riparto colturale ed infrastrutturale di servizio;
3) fabbricati esistenti, loro destinazioni d'uso, fabbricati di progetto, loro dimensioni e loro destinazione d'uso;
4) consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a tempo pieno e a tempo parziale, nonchè degli occupati già residenti sui fondi;
5) relazione dettagliata sull'attività dell'azienda, con indicazione delle produzioni, e quindi della P.L.V. (Produzione Lorda Vendibile), specificate per l'autoconsumo, per il mercato o per il conferimento a cooperative agricole o altre forme associate, e con la indicazione delle previsioni di sviluppo conseguenti o successive alle opere per cui si chiede la concessione;
6) programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati per cui si richiede la concessione;
7) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente la domanda;
8) obiettivo di reddito previsto in relazione alla manodopera presente in azienda alla fine del piano;
9) orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto per realizzarli in relazione ai tempi di lavoro programmati;
10) condizioni di commercializzazione previste;
11) programma di investimenti e piano dei finanziamenti;
12) elementi di prova di reale disponibilità, nei tempi utili, delle terre che si intendono acquisire o con le quali si vuole ampliare la superficie aziendale;
13) convenzione tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale contenente i seguenti elementi: l'impegno da parte del richiedente a mantenere l'attività agricola sul fondo per tutto il tempo di validità del Piano di Sviluppo Aziendale od Interaziendale; l'impegno a subordinare i cambiamenti di conduzione ed eventuali passaggi di proprietà alla ratifica da parte del nuovo conduttore della medesima convenzione; le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso; l'obbligo a rispettare le destinazioni d'uso previste nella convenzione; la registrazione nella conservatoria dei registri immobiliari.
Nel caso di contemporanea richiesta di finanziamenti quali quelli previsti dal Reg. CEE 797 o da altri provvedimenti che richiedano la redazione di un piano di miglioramento, potrà essere prodotta la documentazione presentata all'ente delegato opportunamente aggiornata e ampliata per la parte relativa agli edifici.
4. Ai fini edificatori, il Piano di sviluppo o di miglioramento potrà derogare dai limiti di reddito in vigore alla data di presentazione, tranne nel caso in cui tali limiti siano espressamente previsti dalle presenti norme, ma dovrà comunque rispettare le indicazioni e i vincoli riportati dal Piano zonale di sviluppo agricolo.

Art.103 Convenzioni speciali

1. Per disciplinare la realizzazione delle opere previste nelle zone omogenee G ed F, di cui al titolo 2, e i relativi criteri di utilizzazione, qualora dette opere vengano realizzate o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, nonchè per regolamentare le eventuali modalità d'uso transitorio delle aree a destinazione pubblica ma non ancora utilizzate a tal fine, l'Amministrazione Comunale può ricorrere a convenzioni speciali da definire di volta in volta quanto a contenuto particolare e durata.

Art.104 Comparti assoggettati ad obbligo di strumento attuativo preventivo: interventi ammessi in attesa dell'approvazione

1. In tutte le zone omogenee di cui al Titolo 2 delle presenti norme, esclusa la zona A, nei comparti assoggettati all'obbligo di approvazione di uno strumento attuativo preventivo, in attesa dell'approvazione di tale strumento, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso in essere o con cambi di destinazione d'uso che non comportino aumento del C.U..
2. Nelle zone omogenee A si attuano esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè gli interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, nel rispetto della disciplina particolareggiata di cui al Titolo 2 e con il mantenimento delle destinazioni d'uso in essere. Per gli edifici di categoria A5 vale quanto prescritto all'art. 32 c. 8

Art.105 Piano di Utilizzo

1. Ove specificamente indicato nelle planimetrie di progetto o nelle presenti norme, il PRG si attua attraverso un Piano di Utilizzo (PdU) esteso all'intera area interessata, da approvarsi preventivamente al rilascio delle singole concessioni.
2. Il Piano di Utilizzo definisce :
· le opere di urbanizzazione primaria da realizzare direttamente dal privato, comprensive delle quote previste di SS, ai sensi dell'art. 19, anche se non specificamente individuate nelle tavole del PRG;
· le modalità di attuazione di dette opere di urbanizzazione da concordare preventivamente con i competenti uffici tecnici;
· le destinazioni d'uso, la sistemazione delle aree e dei percorsi ed eventualmente gli schemi planivolumetrici e tipologici previsti;
· gli edifici da tutelare e salvaguardare nell'ambito delle zone di interesse storico e pregio ambientale.
3. Il PdU è presentato, a firma di tutti i proprietari o aventi titolo, preventivamente o contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo a costruire e viene esaminato secondo le modalità procedurali proprie della concessione edilizia.
4. Il rilascio delle concessioni edilizie, all'interno delle aree soggette a Pdu, è subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che impegni tutti i proprietari e/o aventi titolo a realizzare gli interventi secondo le modalità previste nel PdU stesso e comunque al rispetto delle previsioni in esso contenute. Tale atto verrà registrato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese dei proprietari richiedenti.
5. Il PdU si attua per concessioni e/o autorizzazioni edilizie; qualora il PdU presenti un livello di dettaglio adeguato delle opere di urbanizzazione e degli edifici, esso, ha valore di concessione edilizia rilasciabile previa sottoscrizione trascrizione dell'atto d'obbligo. In tal caso le successive eventuali varianti in corso d'opera seguono l'iter ordinario previsto per la concessione edilizia.
1. IL PdU può modificare non sostanzialmente il posizionamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie individuate nelle tavole di P.R.G. senza incrementare la potenzialità edificatoria PE nè ridurre le aree ad uso pubblico e a condizione che le modificazioni introdotte siano compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica imposte da strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati ( i.e. P.T.P.R., P.T.C.P., Piano di stazione , etc) : in tal caso il PdU è approvato dalla Giunta Comunale.
6. Ai fini dell'applicazione degli indici edificatori all'interno dei PdU si farà riferimento alle aree perimetrate e individuate con specifica destinazione di zona così come rappresentate nelle tavole di P.R.G :


Cap.21 - Norme transitorie e finali


Art.106 - Utilizzazione degli indici nelle pratiche edilizie in itinere

1. Nelle pratiche edilizie in itinere alla data di adozione del P.R.G. è consentito l'uso degli indici e parametri di intervento dello strumento urbanistico vigente, fatta salva la congruenza con le disposizione delle presenti norme.
2. Per pratiche edilizie in itinere si intendono le istanze presentate al protocollo generale del Comune.

Art.107 - Disciplina transitoria per gli interventi edilizi ammissibili negli stabilimenti balneari.

1. Gli interventi edilizi la cui esecuzione può ritenersi ammissibile nell'ambito degli stabilimenti balneari del nostro litorale, in attesa dell'entrata in vigore del piano regolatore generale e dei piani di spiaggia redatti in conformità agli indirizzi e alle direttive del P.T.P.R. e del P.T.C.P., sono i seguenti :
1) manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 31\a della legge 457\78, e come ulteriormente specificato dall'art. 42 della legge regionale n°47\78 ;
2) manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 31\b della legge n°457\78, e come ulteriormente specificato dall'art. 43 della legge regionale n°47\78,
3) ristrutturazione degli edifici esistenti, ai sensi dell'art. 31\d della legge n°457\78 per il rispetto dei parametri igienico-sanitari e di piano di spiaggia vigenti con esclusione di qualsiasi incremento del volume e delle superfici impermeabilizzate esistenti anzi, perseguendone significative riduzioni
4) ristrutturazione degli stabilimenti balneari, ai sensi dell'art. 31\d della legge n°457\78, intendendo per essa anche quegli interventi che comportino l'accorpamento dei volumi e delle superfici edificate eseguiti senza incrementare gli indici edificatori e le superfici impermeabilizzate esistenti anzi, perseguendone la diminuzione, nonché nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei vigenti piani di spiaggia e della legge n°13\89 e successive modifiche ed integrazioni ;
5) costruzione di pensiline aggettanti, o su pilastri, in aderenza al corpo di fabbrica principale a condizione che non vi sia incremento delle superfici impermeabilizzate e nel rispetto dei vigenti piani di spiaggia ;
6) attrezzamento di aree da adibire allo svago e allo sport a condizione che le opere da realizzarsi vengano sottoposte a opportune verifiche di compatibilità ambientale nei confronti delle circostanti zone di arenile e le eventuali pavimentazioni siano realizzate in elementi posati a secco sull'arenile con esclusione, quindi di qualsiasi sottofondo; deve intendersi consentita la realizzazione di fondazioni puntuali per l'installazione delle attrezzature ludico-sportive di servizio a tali aree che, comunque, non potranno essere in alcun modo coperte se non con ombrelloni o assimilabili.
2. A maggior chiarimento, si specifica che il riferimento alla normativa dei piani di spiaggia vigenti deve valere per il dimensionamento dei vani ottenuti attraverso gli interventi di ristrutturazione mentre, quando si fa riferimento alla superficie impermeabilizzata, si intende un'area non edificata ma interessata da pavimentazioni e coperture che, per la loro natura e consistenza, non consentono la permeabilità rispetto alle acque meteoriche.
3. Tutti gli interventi non assimilabili a quelli sopradescritti, comprese le tensostrutture ad elementi permanenti, sono da intendersi non consentiti, in attesa della definitiva approvazione degli strumenti urbanistici preventivi previsti, per le aree di arenile, dagli strumenti programmatori sovraordinati.

Art.108 - Utilizzo dei volumi edilizi condonati

1. Al fine di migliorare la qualità urbana ed edilizia delle zone interessate da interventi di costruzione oggetto di condono edilizio, è ammessa la ristrutturazione totale dei volumi legittimati ai sensi della Legge n°47/85 e n°724/94 (e successive leggi similari di sanatoria) a condizione che l'intervento avvenga migliorando l'assetto generale del lotto e uniformandosi al fabbricato principale per materiale e per tipologia, fermo restando le altezze previste dai vigenti regolamenti in funzione della specifica destinazione d'uso.
2. In caso di demolizione totale del volume condonato è ammesso l'accorpamento con l'edificio principale, nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici del sito e dell'edificio, di tutto o di parte dell'edificio demolito. In tale caso sarà anche ammesso il cambio d'uso della sola parte accorpata per una superficie max. pari a mq 25.00. La parte non accorpata potrà essere ricollocata nel lotto, fermo restando le altezze previste dai vigenti regolamenti in funzione della specifica destinazione d'uso, nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati previste dal Codice Civile. E' ammessa l'unione e la fusione di volumetria condonate aventi la medesima tipologia d'uso, fino ad addivenire ad un unico corpo di fabbrica. Il tutto nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati previste dal Codice Civile.
3. Non sono ammessi cambi d'uso nel caso di ristrutturazione di volumetrie condonate senza accorpamento all'edificio principale.
4. La presente normativa non si applica alla zona del Centro Storico così come perimetrata dalla relativa disciplina particolareggiata.

Art. 109 - Localizzazione degli spettacoli viaggianti

Gli spettacoli previsti agli usi g5, in attesa delle aree pubbliche rese disponibili ai sensi della L.337/68 potranno essere autorizzati nel territorio comunale, in localizzazioni storicamente consolidate. Tale deroga ha valore transitorio per un periodo di 7 anni dalla data di adozione della presente variante.

Art. 110 - Zone di tutela ambientale delle piante da infezione di Erwinia Amylovora

Nelle aree individuate come zone di tutela ambientale delle piante da infezione di Erwinia amylovora individuate nelle tavole di P.R.G. con apposito perimetro, è vietata la messa a dimora delle piante ospiti di Erwinia amylovora appartenenti ai generi Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eribotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pirus, Sorbuse Stranvaesia (Photinia).
In deroga al divieto di cui al comma precedente, all'interno di tali zone sono consentite esclusivamente le attività vivaistiche e quelle finalizzate alla produzione di materiale di propagazione certificato virus-esente o virus-controllato secondo quanto previsto dal regolamento regionale n. 36/84.
Il rispetto del divieto di cui al comma primo e il relativo sanzionamento, a termini di legge, sono affidati all'Autorità Comunale, che potrà, per ciò, avvalersi delle strutture pubbliche operanti sul territori

Art.111 - Disciplina per i pubblici esercizi

Per le funzioni commerciali b 2.6 - pubblici esercizi, sarà possibile realizzare, nelle aree frontistanti le attività, in proprietà o in uso esclusivo delle stesse, tettoie o porticati anche in deroga agli indici edificatori, ai rapporti di copertura ed alle distanze previsti per le relative zone omogenee. Sarà altresì possibile procedere al tamponamento di dette strutture esclusivamente mediante superfici vetrate che consentano l'utilizzo degli spazi anche in condizioni meteorologiche avverse.

All'interno degli spazi così ottenuti potranno trovare collocazione anche cucine , bagni o altri luoghi di servizio funzionali alla attività di pubblico esercizio.

Per tali strutture dovrà essere predisposto un progetto che evidenzi le caratteristiche del manufatto in ordine alla geometria, ai materiali da impiegare e alle colorazioni in scala minima 1 :50, nonché ai dettagli costruttivi in scala minima 1 :20.

Dovrà inoltre essere esaustivamente rappresentato l'inserimento dell'opera rispetto all'ambito circostante producendo opportuna documentazione fotografica del fronte interessato per una lunghezza di m.50 prima e dopo l'area di intervento.

Dovranno infine essere garantite le distanze minime dalle sedi stradali nonché le larghezze dei passaggi pedonali sì da garantire la sicurezza dei passanti anche in caso di transito veicolare.

Tale norma non si applica per i pubblici esercizi collocati negli stabilimenti balneari o nelle aree rientranti nelle perimetrazioni del Piani Particolareggiati dell'Arenile e per quelli di carattere stagionale.

Il titolo autorizzativo dell'intervento verrà rilasciato con carattere di precarietà legando la durata del manufatto all'effettiva permanenza dell'attività nei locali interessati previo atto d'obbligo, da registrare e trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari che impegni il titolare della licenza di pubblico esercizio alla demolizione dell'opera in caso di cessazione dell'attività di pubblico esercizio o del suo trasferimento in altra sede.

Art.112 - Impianti fissi per la telefonia mobile

Le strutture fisse per la telefonia mobile sono da considerarsi opere tecnologiche soggette a concessione edilizia.
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'ottenimento del parere favorevole ARPA e dell'AUSL., nonché alla presentazione di un atto d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto e i relativi supporti strutturali (pali e/o tralicci), a propria cura e spese, qualora venisse individuato il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione, oppure l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute, sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale.
Con il medesimo atto d'obbligo unilaterale , in caso di installazione di nuovi sostegni (pali e/o tralicci) il titolare si impegna a dare ospitalità nel futuro ad almeno un altro gestore, fermo restando che le opere di adeguamento ed installazione devono essere autorizzate dal comune.
In tutto l'ambito del territorio comunale, gli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile devono produrre un livello di campo elettromagnetico, misurabile in corrispondenza delle aree accessibili alle persone, non superiore a 3 V/m per ogni sito.
I gestori degli impianti esistenti alla data di approvazione della presente norma, nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui sopra, dovranno procedere all'adeguamento dell'impianto anche con lo spostamento dello stesso entro il termine di 1 anno.
E' fatto divieto di installazioni in aree destinate ad attrezzature sanitarie, case di cura e di riposo, scuole, asili, nelle riserve naturali, ed all'interno del perimetro del centro storico."

Art.113 - Disciplina transitoria in materia di inquinamento acustico


Fino alla approvazione della classificazione acustica del territorio comunale redatta ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15, in ottemperanza del disposto dell'art. 7 comma 2 della medesima L.R., dovranno essere applicati i limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse previsti dall'art. 6 comma 1 del DPCM 1 marzo 1991.