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Art.98 Fasce di rispetto cimiteriale
1. Nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriali, disciplinate
dalla legislazione vigente, è vietato qualsiasi tipo di costruzione
salvo parcheggi P, verde pubblico e servizi minori di pertinenza
cimiteriale. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Le porzioni di zone residenziali o produttive, incluse nel perimetro
che definisce la zona di rispetto cimiteriale, non sono computabili
ai fini del calcolo dei volumi e superfici utili edificabili eccetto
che per le zone agricole E1 ed E2.
3. Gli edifici esistenti all'interno delle aree di rispetto potranno
essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di zona, di interventi
di carattere conservativo, compreso la demolizione con fedele ricostruzione;
in quest'ultimo caso l'intervento deve comunque rispettare una distanza
dell'edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente.
Titolo IV Modalità di attuazione del PRG
Cap. 20. Strumenti attuativi del PRG
Art.99 Piani Urbanistici Esecutivi
1. I Piani Urbanistici Esecutivi, o strumenti attuativi preventivi,
sulla base della progettazione urbanistica generale del PRG, definiscono
la progettazione urbanistica di dettaglio a premessa della progettazione
edilizia delle opere.
· Sono strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica:
· i Piani particolareggiati di iniziativa pubblica (P.P.);
· i Piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.),
di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 1/12/78 n. 47 e successive
modificazioni e alla legge 18/4/62 n. 167 e successive modificazioni;
· i Piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi
(P.I.P.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78
n. 47 e successive modificazioni e all'art. 27 della legge 22/10/71
n. 865 e successive modificazioni;
· i Piani di recupero di iniziativa pubblica (P.d.R.), di
cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive
modificazioni e al Titolo IV della legge 5/8/78 n. 457.
2. Sono strumenti attuativi preventivi di iniziativa privata:
· i Piani particolareggiati di iniziativa privata (P.P.),
di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive
modificazioni;
· i Piani di recupero di iniziativa privata (P.d.R.), di
cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e al Titolo
IV della legge 5/8/78 n. 457;
· i Piani di sviluppo aziendali o interaziendali (P.S.A.),
di cui all'art. 40 della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive
modificazioni.
3. L'attuazione del PRG a mezzo di strumenti attuativi preventivi
è obbligatoria soltanto in determinati comparti individuati
nelle planimetrie di PRG o per interventi prefigurati dalle presenti
norme. E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale
intervenire con strumenti attuativi preventivi, secondo le specifiche
finalità dei medesimi, in tutto il territorio comunale.
Art.100 Strumenti attuativi diretti
1. Per gli interventi previsti da strumenti attuativi preventivi
approvati, o per gli interventi per quali, ai sensi delle presenti
Norme e delle planime-trie di PRG, non è prescritta la formazione
di uno strumento attuativo preventivo, il PRG si attua a mezzo di
strumenti attuativi diretti, che sono:
· la concessione onerosa;
· la concessione convenzionata;
· la concessione gratuita;
· i Piani di Utilizzo (PU) di cui all'art. 105 delle presenti
norme.
· l'autorizzazione;
· l'asseverazione ai sensi dell'art. 26 della legge 28/2/1985
n. 47.
· la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.2
comma 60 della L.662/96
· i Progetti Unitari o Piani di Utilizzo (PU) di cui all'art.
105 delle presenti norme.
Art.101 Comparto di attuazione
1. Il comparto urbanistico di attuazione è la porzione di
territorio per la quale è prescritta l'attuazione sulla base
di un piano urbanistico attuativo di cui all'art. 105, oppure di
un progetto edilizio unitario. Esso può comprendere, al suo
interno, aree di diverse proprietà e con diverse destinazioni
d'uso, edificate e non; può comprendere anche aree non contigue.
2. Il comparto è sempre individuato da un perimetro.
3. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata possono essere
presentati per l'approvazione dai proprietari riuniti in consorzio,
rappresentanti almeno il 75% del valore dell'intero comparto sulla
base dell'imponibile catastale; i proprietari consorziati devono
comunque avere la disponibilità di tutte le aree di cui il
Piano Attuativo preveda la cessione al Comune. Il Piano Attuativo,
una volta approvato è vincolante anche nei confronti dei
proprietari delle restanti quote non consorziate.
Art.102 Elementi costitutivi degli strumenti attuativi preventivi
1. I Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e quelli iniziativa
privata, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani delle
aree da destinare ad insediamenti produttivi, i Piani di recupero
di iniziativa pubblica e quelli di iniziativa privata, devono contenere
i seguenti elementi:
1) schema di convenzione;
2) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative
norme di attuazione;
3) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà
e relative superfici in scala 1:2.000, nonchè elenco catastale
delle proprietà e, nel caso dei piani particolareggiati pubblici,
elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;
4) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e
dopo l'intervento, con la individuazione di un caposaldo fisso permanente
da riferire alle curve di livello;
5) stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente
con la indicazione delle essenze legnose; costruzioni e manufatti
di qualunque genere esistenti; elettrodotti, metanodotti, fognature
e impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù;
viabilità e toponomastica; altri eventuali vincoli;
6) documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi
punti di vista;
7) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1.000, indicante:
numerazione dei lotti dei comparti di intervento, spazi di verde
attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni
in sotterraneo, servizi centralizzati, spazi per servizi, reti stradali
veicolari, pedonali e ciclabili debitamente quotate ad integrazione
e precisazione di quanto previsto dal PRG, spazi di parcheggio e
di sosta pubblici e spazi di parcheggio privati;
8) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione
delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso e indicazione
delle altezze massime degli edifici ad integrazione delle disposizioni
del PRG;
9) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura
ed impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica,
con relativa previsione di spesa di massima;
10) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica
con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione
di spesa;
11) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano;
12) relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa
occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione
del piano, ivi compresa la specificazione delle quote di opere di
urbanizzazione afferenti alle singole unità di intervento;
13) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;
14) dichiarazione del sindaco attestante che il piano particolareggiato
in questione ricade o meno: all'interno di zone dichiarate bellezze
naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497; all'interno
di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale; all'interno
della zona territoriale omogenea A o in area d'interesse ambientale;
in area soggetta a consolidamento dell'abitato;
15) ove specificamente richiesto dalle presenti norme, alla relazione
illustrativa deve essere allegato uno studio di valutazione dell'impatto
delle attività previste sul sistema di circolazione e di
parcheggio nell'area interessata dall'intervento, illustrando con
idonei schemi planimetrici le soluzioni adottate per mitigare gli
effetti sul traffico e renderli compatibili con l'obiettivo di migliorare
delle qualità ambientali.
Per i piani di iniziativa pubblica non sono richiesti gli elementi
di cui ai punti 6 e 14, 15.
2. Lo schema di convenzione di cui al punto 1.1 deve contenere:
1) i dati dell'intervento, dimensionato in superficie territoriale,
Superficie Complessiva edificabile relativamente a tutte le destinazioni
d'uso previste, numero degli abitanti o degli addetti insediabili,
quantificazione e destinazione degli standards urbanistici e delle
altre aree pubbliche o di uso pubblico;
2) le modalità ed i tempi della cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione;
3) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano
eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie
finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire e
le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonchè
i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;
4) gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici
da realizzare;
5) i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici
nonchè delle opere di urbanizzazione;
6) le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza
degli obblighi stabiliti nella convenzione nonchè per inosservanza
delle destinazioni d'uso fissate nel piano particolareggiato o nel
progetto di intervento;
7) nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione
dei prezzi di cessione e/o dei canoni di locazione degli immobili;
8) gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio della Amministrazione
Comunale, siano necessarie, per una corretta attuazione degli interventi
previsti.
3. I Piani di sviluppo aziendale od interaziendale devono essere
corredati dei seguenti elementi:
1) elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi
costituenti l'azienda, e relativi certificati catastali;
2) planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda con
relativi indirizzi produttivi, riparto colturale ed infrastrutturale
di servizio;
3) fabbricati esistenti, loro destinazioni d'uso, fabbricati di
progetto, loro dimensioni e loro destinazione d'uso;
4) consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli
occupati a tempo pieno e a tempo parziale, nonchè degli occupati
già residenti sui fondi;
5) relazione dettagliata sull'attività dell'azienda, con
indicazione delle produzioni, e quindi della P.L.V. (Produzione
Lorda Vendibile), specificate per l'autoconsumo, per il mercato
o per il conferimento a cooperative agricole o altre forme associate,
e con la indicazione delle previsioni di sviluppo conseguenti o
successive alle opere per cui si chiede la concessione;
6) programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati per cui
si richiede la concessione;
7) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente
la domanda;
8) obiettivo di reddito previsto in relazione alla manodopera presente
in azienda alla fine del piano;
9) orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in
atto per realizzarli in relazione ai tempi di lavoro programmati;
10) condizioni di commercializzazione previste;
11) programma di investimenti e piano dei finanziamenti;
12) elementi di prova di reale disponibilità, nei tempi utili,
delle terre che si intendono acquisire o con le quali si vuole ampliare
la superficie aziendale;
13) convenzione tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale
contenente i seguenti elementi: l'impegno da parte del richiedente
a mantenere l'attività agricola sul fondo per tutto il tempo
di validità del Piano di Sviluppo Aziendale od Interaziendale;
l'impegno a subordinare i cambiamenti di conduzione ed eventuali
passaggi di proprietà alla ratifica da parte del nuovo conduttore
della medesima convenzione; le caratteristiche costruttive e tipologiche
degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso; l'obbligo
a rispettare le destinazioni d'uso previste nella convenzione; la
registrazione nella conservatoria dei registri immobiliari.
Nel caso di contemporanea richiesta di finanziamenti quali quelli
previsti dal Reg. CEE 797 o da altri provvedimenti che richiedano
la redazione di un piano di miglioramento, potrà essere prodotta
la documentazione presentata all'ente delegato opportunamente aggiornata
e ampliata per la parte relativa agli edifici.
4. Ai fini edificatori, il Piano di sviluppo o di miglioramento
potrà derogare dai limiti di reddito in vigore alla data
di presentazione, tranne nel caso in cui tali limiti siano espressamente
previsti dalle presenti norme, ma dovrà comunque rispettare
le indicazioni e i vincoli riportati dal Piano zonale di sviluppo
agricolo.
Art.103 Convenzioni speciali
1. Per disciplinare la realizzazione delle opere previste nelle
zone omogenee G ed F, di cui al titolo 2, e i relativi criteri di
utilizzazione, qualora dette opere vengano realizzate o gestite
da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, nonchè
per regolamentare le eventuali modalità d'uso transitorio
delle aree a destinazione pubblica ma non ancora utilizzate a tal
fine, l'Amministrazione Comunale può ricorrere a convenzioni
speciali da definire di volta in volta quanto a contenuto particolare
e durata.
Art.104 Comparti assoggettati ad obbligo di strumento attuativo
preventivo: interventi ammessi in attesa dell'approvazione
1. In tutte le zone omogenee di cui al Titolo 2 delle presenti norme,
esclusa la zona A, nei comparti assoggettati all'obbligo di approvazione
di uno strumento attuativo preventivo, in attesa dell'approvazione
di tale strumento, sono consentiti esclusivamente gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè gli interventi
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità
immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso in essere
o con cambi di destinazione d'uso che non comportino aumento del
C.U..
2. Nelle zone omogenee A si attuano esclusivamente gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè gli interventi
di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo che
riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari,
nel rispetto della disciplina particolareggiata di cui al Titolo
2 e con il mantenimento delle destinazioni d'uso in essere. Per
gli edifici di categoria A5 vale quanto prescritto all'art. 32 c.
8
Art.105 Piano di Utilizzo
1. Ove specificamente indicato nelle planimetrie di progetto o
nelle presenti norme, il PRG si attua attraverso un Piano di Utilizzo
(PdU) esteso all'intera area interessata, da approvarsi preventivamente
al rilascio delle singole concessioni.
2. Il Piano di Utilizzo definisce :
· le opere di urbanizzazione primaria da realizzare direttamente
dal privato, comprensive delle quote previste di SS, ai sensi dell'art.
19, anche se non specificamente individuate nelle tavole del PRG;
· le modalità di attuazione di dette opere di urbanizzazione
da concordare preventivamente con i competenti uffici tecnici;
· le destinazioni d'uso, la sistemazione delle aree e dei
percorsi ed eventualmente gli schemi planivolumetrici e tipologici
previsti;
· gli edifici da tutelare e salvaguardare nell'ambito delle
zone di interesse storico e pregio ambientale.
3. Il PdU è presentato, a firma di tutti i proprietari o
aventi titolo, preventivamente o contestualmente alla richiesta
del titolo abilitativo a costruire e viene esaminato secondo le
modalità procedurali proprie della concessione edilizia.
4. Il rilascio delle concessioni edilizie, all'interno delle aree
soggette a Pdu, è subordinato alla sottoscrizione di un atto
unilaterale d'obbligo che impegni tutti i proprietari e/o aventi
titolo a realizzare gli interventi secondo le modalità previste
nel PdU stesso e comunque al rispetto delle previsioni in esso contenute.
Tale atto verrà registrato alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari a cura e spese dei proprietari richiedenti.
5. Il PdU si attua per concessioni e/o autorizzazioni edilizie;
qualora il PdU presenti un livello di dettaglio adeguato delle opere
di urbanizzazione e degli edifici, esso, ha valore di concessione
edilizia rilasciabile previa sottoscrizione trascrizione dell'atto
d'obbligo. In tal caso le successive eventuali varianti in corso
d'opera seguono l'iter ordinario previsto per la concessione edilizia.
1. IL PdU può modificare non sostanzialmente il posizionamento
delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie individuate
nelle tavole di P.R.G. senza incrementare la potenzialità
edificatoria PE nè ridurre le aree ad uso pubblico e a condizione
che le modificazioni introdotte siano compatibili con le finalità
di tutela naturalistica e paesaggistica imposte da strumenti di
pianificazione territoriale sovraordinati ( i.e. P.T.P.R., P.T.C.P.,
Piano di stazione , etc) : in tal caso il PdU è approvato
dalla Giunta Comunale.
6. Ai fini dell'applicazione degli indici edificatori all'interno
dei PdU si farà riferimento alle aree perimetrate e individuate
con specifica destinazione di zona così come rappresentate
nelle tavole di P.R.G :
Cap.21 - Norme transitorie e finali
Art.106 - Utilizzazione degli indici nelle pratiche edilizie
in itinere
1. Nelle pratiche edilizie in itinere alla data di adozione del
P.R.G. è consentito l'uso degli indici e parametri di intervento
dello strumento urbanistico vigente, fatta salva la congruenza con
le disposizione delle presenti norme.
2. Per pratiche edilizie in itinere si intendono le istanze presentate
al protocollo generale del Comune.
Art.107 - Disciplina transitoria per gli interventi edilizi ammissibili
negli stabilimenti balneari.
1. Gli interventi edilizi la cui esecuzione può ritenersi
ammissibile nell'ambito degli stabilimenti balneari del nostro litorale,
in attesa dell'entrata in vigore del piano regolatore generale e
dei piani di spiaggia redatti in conformità agli indirizzi
e alle direttive del P.T.P.R. e del P.T.C.P., sono i seguenti :
1) manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 31\a della legge 457\78,
e come ulteriormente specificato dall'art. 42 della legge regionale
n°47\78 ;
2) manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 31\b della legge
n°457\78, e come ulteriormente specificato dall'art. 43 della
legge regionale n°47\78,
3) ristrutturazione degli edifici esistenti, ai sensi dell'art.
31\d della legge n°457\78 per il rispetto dei parametri igienico-sanitari
e di piano di spiaggia vigenti con esclusione di qualsiasi incremento
del volume e delle superfici impermeabilizzate esistenti anzi, perseguendone
significative riduzioni
4) ristrutturazione degli stabilimenti balneari, ai sensi dell'art.
31\d della legge n°457\78, intendendo per essa anche quegli
interventi che comportino l'accorpamento dei volumi e delle superfici
edificate eseguiti senza incrementare gli indici edificatori e le
superfici impermeabilizzate esistenti anzi, perseguendone la diminuzione,
nonché nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei vigenti
piani di spiaggia e della legge n°13\89 e successive modifiche
ed integrazioni ;
5) costruzione di pensiline aggettanti, o su pilastri, in aderenza
al corpo di fabbrica principale a condizione che non vi sia incremento
delle superfici impermeabilizzate e nel rispetto dei vigenti piani
di spiaggia ;
6) attrezzamento di aree da adibire allo svago e allo sport a condizione
che le opere da realizzarsi vengano sottoposte a opportune verifiche
di compatibilità ambientale nei confronti delle circostanti
zone di arenile e le eventuali pavimentazioni siano realizzate in
elementi posati a secco sull'arenile con esclusione, quindi di qualsiasi
sottofondo; deve intendersi consentita la realizzazione di fondazioni
puntuali per l'installazione delle attrezzature ludico-sportive
di servizio a tali aree che, comunque, non potranno essere in alcun
modo coperte se non con ombrelloni o assimilabili.
2. A maggior chiarimento, si specifica che il riferimento alla normativa
dei piani di spiaggia vigenti deve valere per il dimensionamento
dei vani ottenuti attraverso gli interventi di ristrutturazione
mentre, quando si fa riferimento alla superficie impermeabilizzata,
si intende un'area non edificata ma interessata da pavimentazioni
e coperture che, per la loro natura e consistenza, non consentono
la permeabilità rispetto alle acque meteoriche.
3. Tutti gli interventi non assimilabili a quelli sopradescritti,
comprese le tensostrutture ad elementi permanenti, sono da intendersi
non consentiti, in attesa della definitiva approvazione degli strumenti
urbanistici preventivi previsti, per le aree di arenile, dagli strumenti
programmatori sovraordinati.
Art.108 - Utilizzo dei volumi edilizi condonati
1. Al fine di migliorare la qualità urbana ed edilizia delle
zone interessate da interventi di costruzione oggetto di condono
edilizio, è ammessa la ristrutturazione totale dei volumi
legittimati ai sensi della Legge n°47/85 e n°724/94 (e successive
leggi similari di sanatoria) a condizione che l'intervento avvenga
migliorando l'assetto generale del lotto e uniformandosi al fabbricato
principale per materiale e per tipologia, fermo restando le altezze
previste dai vigenti regolamenti in funzione della specifica destinazione
d'uso.
2. In caso di demolizione totale del volume condonato è ammesso
l'accorpamento con l'edificio principale, nel rispetto dei caratteri
morfologici e tipologici del sito e dell'edificio, di tutto o di
parte dell'edificio demolito. In tale caso sarà anche ammesso
il cambio d'uso della sola parte accorpata per una superficie max.
pari a mq 25.00. La parte non accorpata potrà essere ricollocata
nel lotto, fermo restando le altezze previste dai vigenti regolamenti
in funzione della specifica destinazione d'uso, nel rispetto delle
distanze dai confini e dai fabbricati previste dal Codice Civile.
E' ammessa l'unione e la fusione di volumetria condonate aventi
la medesima tipologia d'uso, fino ad addivenire ad un unico corpo
di fabbrica. Il tutto nel rispetto delle distanze dai confini e
dai fabbricati previste dal Codice Civile.
3. Non sono ammessi cambi d'uso nel caso di ristrutturazione di
volumetrie condonate senza accorpamento all'edificio principale.
4. La presente normativa non si applica alla zona del Centro Storico
così come perimetrata dalla relativa disciplina particolareggiata.
Art. 109 - Localizzazione degli spettacoli viaggianti
Gli spettacoli previsti agli usi g5, in attesa delle aree pubbliche
rese disponibili ai sensi della L.337/68 potranno essere autorizzati
nel territorio comunale, in localizzazioni storicamente consolidate.
Tale deroga ha valore transitorio per un periodo di 7 anni dalla
data di adozione della presente variante.
Art. 110 - Zone di tutela ambientale delle piante da infezione
di Erwinia Amylovora
Nelle aree individuate come zone di tutela ambientale delle piante
da infezione di Erwinia amylovora individuate nelle tavole di P.R.G.
con apposito perimetro, è vietata la messa a dimora delle
piante ospiti di Erwinia amylovora appartenenti ai generi Chaenomeles,
Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eribotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha,
Pirus, Sorbuse Stranvaesia (Photinia).
In deroga al divieto di cui al comma precedente, all'interno di
tali zone sono consentite esclusivamente le attività vivaistiche
e quelle finalizzate alla produzione di materiale di propagazione
certificato virus-esente o virus-controllato secondo quanto previsto
dal regolamento regionale n. 36/84.
Il rispetto del divieto di cui al comma primo e il relativo sanzionamento,
a termini di legge, sono affidati all'Autorità Comunale,
che potrà, per ciò, avvalersi delle strutture pubbliche
operanti sul territori
Art.111 - Disciplina per i pubblici esercizi
Per le funzioni commerciali b 2.6 - pubblici esercizi, sarà
possibile realizzare, nelle aree frontistanti le attività,
in proprietà o in uso esclusivo delle stesse, tettoie o porticati
anche in deroga agli indici edificatori, ai rapporti di copertura
ed alle distanze previsti per le relative zone omogenee. Sarà
altresì possibile procedere al tamponamento di dette strutture
esclusivamente mediante superfici vetrate che consentano l'utilizzo
degli spazi anche in condizioni meteorologiche avverse.
All'interno degli spazi così ottenuti potranno trovare collocazione
anche cucine , bagni o altri luoghi di servizio funzionali alla
attività di pubblico esercizio.
Per tali strutture dovrà essere predisposto un progetto
che evidenzi le caratteristiche del manufatto in ordine alla geometria,
ai materiali da impiegare e alle colorazioni in scala minima 1 :50,
nonché ai dettagli costruttivi in scala minima 1 :20.
Dovrà inoltre essere esaustivamente rappresentato l'inserimento
dell'opera rispetto all'ambito circostante producendo opportuna
documentazione fotografica del fronte interessato per una lunghezza
di m.50 prima e dopo l'area di intervento.
Dovranno infine essere garantite le distanze minime dalle sedi
stradali nonché le larghezze dei passaggi pedonali sì
da garantire la sicurezza dei passanti anche in caso di transito
veicolare.
Tale norma non si applica per i pubblici esercizi collocati negli
stabilimenti balneari o nelle aree rientranti nelle perimetrazioni
del Piani Particolareggiati dell'Arenile e per quelli di carattere
stagionale.
Il titolo autorizzativo dell'intervento verrà rilasciato
con carattere di precarietà legando la durata del manufatto
all'effettiva permanenza dell'attività nei locali interessati
previo atto d'obbligo, da registrare e trascrivere alla Conservatoria
dei Registri Immobiliari che impegni il titolare della licenza di
pubblico esercizio alla demolizione dell'opera in caso di cessazione
dell'attività di pubblico esercizio o del suo trasferimento
in altra sede.
Art.112 - Impianti fissi per la telefonia mobile
Le strutture fisse per la telefonia mobile sono da considerarsi
opere tecnologiche soggette a concessione edilizia.
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'ottenimento
del parere favorevole ARPA e dell'AUSL., nonché alla presentazione
di un atto d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare
della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto e i
relativi supporti strutturali (pali e/o tralicci), a propria cura
e spese, qualora venisse individuato il mancato rispetto delle condizioni
sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione,
oppure l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto
pregiudizievole di danno alla salute, sulla base di nuove acquisizioni
scientifiche accreditate a livello internazionale.
Con il medesimo atto d'obbligo unilaterale , in caso di installazione
di nuovi sostegni (pali e/o tralicci) il titolare si impegna a dare
ospitalità nel futuro ad almeno un altro gestore, fermo restando
che le opere di adeguamento ed installazione devono essere autorizzate
dal comune.
In tutto l'ambito del territorio comunale, gli impianti di telecomunicazione
per telefonia mobile devono produrre un livello di campo elettromagnetico,
misurabile in corrispondenza delle aree accessibili alle persone,
non superiore a 3 V/m per ogni sito.
I gestori degli impianti esistenti alla data di approvazione della
presente norma, nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui sopra,
dovranno procedere all'adeguamento dell'impianto anche con lo spostamento
dello stesso entro il termine di 1 anno.
E' fatto divieto di installazioni in aree destinate ad attrezzature
sanitarie, case di cura e di riposo, scuole, asili, nelle riserve
naturali, ed all'interno del perimetro del centro storico."
Art.113 - Disciplina transitoria in materia di inquinamento acustico
Fino alla approvazione della classificazione acustica del territorio
comunale redatta ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15, in ottemperanza
del disposto dell'art. 7 comma 2 della medesima L.R., dovranno essere
applicati i limiti di accettabilità per le sorgenti sonore
fisse previsti dall'art. 6 comma 1 del DPCM 1 marzo 1991.
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