|
1.1 Opere di urbanizzazione Sono opere di urbanizzazione
ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri, di cui
agli artt. 5 e 10 della Legge 10/77, le opere di urbanizzazione
primaria e le opere di urbanizzazione secondaria, definite come
segue: Opere di urbanizzazione primaria (U 1):
- le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
- e fognature e gli impianti di depurazione;
- il sistema di distribuzione dell'acqua;
- il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice,
gas, telefono;
- la pubblica illuminazione;
- il verde attrezzato;
- gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi caratteri generale
ma al servizio diretto dell'insediamento.
Opere di urbanizzazione secondaria (U 2):
- gli asili nido e le scuole materne;
- le scuole dell'obbligo;
- i mercati di quartiere;
- le delegazioni comunali;
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
- i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
- gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
- i parcheggi pubblici.
1.2 Parametrazione degli oneri
Le tabelle di parametrazione e incidenza degli oneri sono state
raggruppate in cinque categorie funzionali: TABELLA 1
|
Tabella
|
Categoria Funzionale
|
|
A
|
interventi di edilizia residenziale
(funzione abitativa) |
|
B
|
funzioni direzionali, finanziarie,
assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali,
ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo
manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la
parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico
e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività
culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi
professionali |
|
C
|
funzioni produttive di tipo manifatturiero,
comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte
di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale
e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo |
|
D
|
funzioni agricole svolte da non
aventi titolo |
|
E
|
funzioni alberghiere e comunque
per il soggiorno temporaneo |
Le tariffe per la parametrazione degli oneri sono riportate
nelle relative tabelle A, B, C, D, E riportate di seguito.
1.3 Incidenza degli oneri Le tariffe di cui al punto 1.2
sono diversificate in relazione alle zone territoriali omogenee
di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche, alle
destinazioni d'uso degli immobili oggetto delle concessioni, al
tipo di intervento edilizio, all'indice di fabbricabilità,
nonché al tipo di attività sul territorio.
1.4 Scomposizione degli oneri Ai fini della determinazione
del contributo di concessione, in relazione a ciascun caso di realizzazione
delle opere di urbanizzazione, l'onere parametrato e tariffato come
al punto 1.2 viene scomposto in relazione ai tipi di opere nelle
seguenti quote: U1 - opere di urbanizzazione primaria al servizio
diretto dell' insediamento; U2 - opere di urbanizzazione secondaria.
1.4.1 L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1), è
articolata secondo le percentuali indicate nelle seguenti tabelle:
TABELLA 2
|
Categoria Funzionale : Residenza
|
| Opere (U1) |
% di U1
|
| strade |
22
|
| spazi di sosta e di parcheggio |
10
|
| fognature |
8
|
| impianti di depurazione |
3
|
| sistema di distribuzione dell'acqua
|
7
|
| sistema di distribuzione dell'energia
elettrica, forza motrice, gas, telefono |
24
|
| pubblica illuminazione |
10
|
| verde attrezzato |
16
|
| Totale |
100
|
TABELLA 3
|
Categoria Funzionale : Attività Produttive
|
| Opere (U1) |
% di U1
|
| strade |
30
|
| spazi di sosta e di parcheggio |
12
|
| fognature |
10
|
| impianti di depurazione |
10
|
| sistema di distribuzione dell'acqua
|
6
|
| sistema di distribuzione dell'energia
elettrica, forza motrice, gas, telefono |
21
|
| pubblica illuminazione |
7
|
| verde attrezzato |
4
|
| Totale |
100
|
1.4.2 L'incidenza degli oneri urbanizzazione secondaria (U2) è
articolata secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:
TABELLA 4
|
Categoria Funzionale : Tutte
|
| Opere (U1) |
% di U2
|
| asili nido e le scuole materne |
10
|
| scuole dell'obbligo |
38
|
| le chiese e gli altri edifici per
servizi religiosi |
7
|
| centri civici e sociali, le attrezzature
culturali e sanitarie |
7
|
| mercati di quartiere e delegazioni
comunali |
6
|
| gli spazi pubblici a parco e per
lo sport |
25
|
| i parcheggi pubblici |
7
|
| Totale |
100
|
1.5 Applicazione dell'onere 1.5.1 Le unità
di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono così
determinate:
TABELLA 5
|
Categoria funzionale
|
Unità di superficie
|
| Funzione abitativa permanente e
temporanea, funzioni direzionali, finanziarie, assicurative,
commerciali al dettaglio, artigianali di servizio, esercizi
pubblici, attività produttive di tipo manifatturiero
artigianale a carattere laboratoriale, funzioni di servizio
(culturali, ricreative, sanitarie, ecc.) studi professionali |
L'unità di superficie (Su)
è il m2 utile risultante dall'applicazione dell'art.
3 del D. M. 10 maggio 1977, n. 801, che recita testualmente
" abitabile si intende la superficie di pavimento degli
alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci,
vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge
e di balconi". |
| Funzioni commerciali all'ingrosso,
funzioni produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali,
insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici
di tipo intensivo, funzioni agricole svolte da non aventi titolo,
funzioni alberghiere. |
L'unità di superficie (Su)
è il m2 utile della superficie complessiva risultante
dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed
entro terra: dal calcolo della Su sono esclusi gli impianti
igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento
ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento
delle condizioni del lavoro e dell'ambiente. In detta superficie
(Su) sono compresi i locali destinati al personale di servizio
e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione
che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa.
|
| Insediamenti per le attività
turistiche temporanee, per gli esercizi pubblici, le attività
commerciali, quelle di interesse collettivo all'aperto e per
gli impianti sportivi che non costituiscono standard urbanistico
ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 e successive modifiche.
|
L'unità di superficie (Ai)
è il m2 dell'area individuata dall'ambito effettivo di
svolgimento dell'attività turistica, commerciale, collettiva
o sportiva, di esercizio pubblico, ivi comprese le superfici
destinate ad accogliere gli eventuali spettatori. E' concessa
ai Comuni la facoltà di ridurre fino al 50% la superficie
Ai per determinate attività in cui l'area destinata alle
stesse è prevalente rispetto a quella riservata al pubblico
(es.: campi da golf, ecc.) o per quelle funzioni che non determinano
aumento di C.U. (es.: punti di servizio all'interno dei campings,
ecc.). |
. 1.5.2 - Criteri generali 1.5.2.1 Sono gratuite le seguenti
opere:
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- opere di restauro e risanamento conservativo;
- opere di demolizione;
- opere di occupazione del suolo mediante deposito di materiali;
- opere di eliminazione di barriere architettoniche;
- opere di recinzione;
- opere interne eseguite su singole unità immobiliari che
non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
- opere che comportino lievi modifiche prospettiche delle unità
immobiliari (realizzazione di nuove aperture, chiusura di una
apertura esistente) senza modificarne la sagoma né i volumi;
- revisione, installazione di impianti tecnologici al servizio
di edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici, indispensabili
per nuove disposizioni;
- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo;
- varianti a concessione già rilasciate che non incidano
sui parametri urbanistici, sulla destinazione d'uso, sulla categoria
edilizia, non alterino la sagoma e non aumentino le superfici
utili e/o le volumetrie.
1.5.2.2. Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti
con aumento di C.U. la superficie utile di intervento cui applicare
gli oneri di urbanizzazione è quella riferita alla parte
in aumento; nel caso di intervento anche sulla parte preesistente,
la superficie utile cui applicare l'onere è computata ai
sensi della precedente tabella 5. 1.5.2.3. Nel caso di suddivisione
di una unità immobiliare in due o più nuove unità,
la superficie utile a cui applicare l'onere è quella relativa
all'U.I. minore o minori. 1.5.2.4. Nel caso di immobili localizzati
nell’ambito del programma di riqualificazione urbana Centro Storico
individuato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 6
Dicembre 1999, la suddivisione di una unità immobiliare in
due o più nuove unità eseguita con opere edilizie
minime ( chiusura di una porta, realizzazione di una tramezza di
divisione) è gratuita. 1.5.2.5. Nell'onere complessivo U=U1+U2
non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna
opera di urbanizzazione. In caso di monetizzazione degli standards,
tale costo verrà stabilito sulla base di valori determinati
con deliberazione della Giunta Comunale.
1.6 Variazione dell'onere 1.6.1 Per gli interventi da eseguirsi
in immobili localizzati nell’ambito del programma di riqualificazione
urbana Centro Storico individuato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 139 del 06 Dicembre 1999 gli oneri di urbanizzazione
secondaria (U2) sono ridotti del 70% rispetto ai valori di incidenza
previsti dalle successive tabelle di parametrazione degli oneri.
1.6.2 Per gli interventi da eseguirsi negli stabilimenti balneari
nelle strutture alberghiere e nei campeggi gli oneri di urbanizzazione
secondaria (U2) sono ridotti del 70% rispetto ai valori di incidenza
previsti dalle successive tabelle. 1.6.3 Per le costruzioni bioclimatiche,
ecologiche o, comunque, realizzate con tecnologie alternative e
non inquinanti, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono
ridotti del 50% rispetto ai valori di incidenza previsti dalle successive
tabelle di parametrazione degli oneri. 1.6.4 Per gli interventi
relativi a residenze per anziani a strutture socio - assistenziali
- sanitarie gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti
del 50% rispetto ai valori di incidenza previsti dalle successive
tabelle. Sono gratuiti gli interventi per strutture pubbliche o
di interesse generale promossi da enti istituzionalmente competenti.
Resta inteso che per gli interventi relativi a residenze per anziani
autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si
applicano gli oneri della Tabella A5 , mentre per quelli relativi
a strutture socio assistenziali con prestazioni di tipo sanitario
gli oneri sono quelli della Tabella B5. 1.6.5 Per le strutture fisse
dotate di copertura, destinate a deposito o ricovero di attrezzature
e/o macchine, connesse all'esercizio di attività commerciali
all'ingrosso o produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali
o agroindustriali, gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del
70% rispetto ai valori di incidenza previsti dalla Tabella C5; l'onere
così determinato è riferito all'area coperta dagli
impianti. 1.6.6 Per i magazzini di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 60%.
rispetto ai valori di incidenza previsti dalla Tabella C5. 1.6.7
Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento edilizio
diretto per le quali esista l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione
primaria, sono dovuti oneri di urbanizzazione secondaria (U2), mentre
gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) sono dovuti soltanto per
le opere non previste nel suddetto impegno secondo le percentuali
indicate nelle precedenti tabelle 2 e 3, e con le modalità
di cui al successivo punto 1.7.4. 1.6.8 Per gli interventi all'interno
di PEEP e PIP gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dal Comune
in rapporto ai reali costi di urbanizzazione. 1.6.9 Per gli interventi
di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 7 e
8 della Legge 10/77 e dell'art. 35 della Legge 865/71 non compresi
nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri dì
urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) sono ridotti all'80%
dei valori di incidenza previsti dalle tabelle parametriche a condizione
che gli alloggi non superino i 105 mq. di superficie utile abitabile.
1.6.10 Per tutti gli interventi relativi ad attività artigianali
e produttive di tipo manifatturiero gli oneri di urbanizzazione
(U2) sono ridotti del del 50%. rispetto ai valori di incidenza previsti
dalla Tabella C5 nei seguenti casi:
- intervento di nuovo insediamento produttivo:
- trasferimento o ampliamento di attività esistente che
non comporti diminuzione degli addetti;
- ristrutturazione dell’attività che porta ad un miglioramento
delle condizioni ambientali e delle caratteristiche del luogo
di lavoro.
1.6.11 Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto
termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio
energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti
del 20% rispetto ai valori di incidenza previsti dalla Tabella A5
a condizione che venga dimostrato in sede di progettazione, il conseguimento
di un risparmio pari al 50% del fabbisogno energetico normale. 1.6.12
Per gli insediamenti relativi a centri produttivi, commerciali ed
infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, in
cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%, gli oneri
di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%. 1.6.13 Ai
fini della concessione gratuita relativa ad opere, residenziali
o non residenziali, da realizzare nelle zone agricole di cui alla
lettera a) dell'art. 9 della Legge 10/77, da rilasciare all'imprenditore
agricolo a titolo principale, il richiedente la concessione è
tenuto a presentare al Comune apposita certificazione quale risulti
il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della Legge 9 maggio
1975 n. 153. 1.6.14 Per gli interventi di ristrutturazione di edifici
gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%
rispetto ai valori di incidenza previsti dalle tabelle di parametrazione
a condizione che venga garantito un livello di " accessibilità"
superiore a quello imposto dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e successive
modifiche ed integrazioni. 1.6.15 Quando il cambio di destinazione
d'uso con opere avviene entro dieci anni successivi all'ultima concessione
edilizia rilasciata, su richiesta dell'interessato, verrà
applicata l'aliquota ridotta corrispondente alla categoria R.E.
senza aumento di C.U. 1.6.16 La trasformazione di una sala cinematografica
ad unico schermo, in sale con più schermi, anche se comporta
aumento di superficie utile, non è soggetta al pagamento
degli oneri di concessione. 1.6.17 Il ripristino delle attività
di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a
tale uso, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile non
costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è esente dal
pagamento degli oneri di concessione. Le modalità e i vincoli
per il godimento delle citate esenzioni sono quelli indicati dalla
Legge 1 marzo 1994, n. 153. 1.6.18 Per le opere di edilizia funeraria
la relativa concessione non è soggetta al pagamento di alcun
onere di urbanizzazione né di contributo afferenti il costo
di costruzione. 1.6.19 Le riduzioni dell'onere contenute nelle presenti
tabelle e indicazioni procedurali sono cumulabili fino ad un massimo
del 75% dell'onere stesso.
1.7 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione e contributo
afferente gli oneri di urbanizzazione.
1.7.1. Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate
dai concessionari secondo le modalità e garanzie stabilite
dal Comune. 1.7.2. Nel caso in cui il Comune provveda direttamente
alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria il concessionario
è tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree
necessarie. 1.7.3. Nel caso in cui il concessionario realizzi direttamente
tutte o parte delle opere di urbanizzazione poste al diretto servizio
dell'insediamento, il Comune provvederà ad applicare al concessionario
stesso gli oneri afferenti la quota parte di opere secondarie non
realizzate. Nel caso di parziale realizzazione delle opere primarie,
l'onere sarà determinato in relazione alle specifiche indicazioni
di cui al punto 1.4. 1.7.4. In merito all'applicazione concreta
dell'onere si procede, di norma, con le modalità di seguito
indicate. a) per le opere di urbanizzazione primaria, afferenti
la parte posta al diretto servizio dell'insediamento, l'onere:
- è dovuto, per le opere non realizzate direttamente
dal concessionario, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche
per ogni intervento diretto sul territorio;
- è dovuto, per gli interventi di cui al 2° comma dell'art.
9 della Legge 10/77;
- è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- non è dovuto per gli interventi di cui all'art. 9,
lettere a), b), c), d), e), f) e g) della Legge 10/77.
A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria,
il concessionario può realizzare direttamente le relative opere
ai sensi punto 1.7.1 secondo la previsione del collegato alla Finanziaria
2000, art. 51. b) per le opere di urbanizzazione secondaria l'onere:
- è dovuto, nella misura risultante dalle tabelle parametriche,
per ogni intervento diretto sul territorio;
- è dovuto dal soggetto attuatore di strumenti urbanistici
di iniziativa privata nella misura pari al 30% del valore calcolato
con riferimento alla S.u. prevista in ogni singolo lotto;
- è dovuto dal concessionario finale per la realizzazione
delle aree comprese in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa
privata, in misura pari alla differenza fra l'onere corrisposto
dal soggetto attuatore degli strumenti stessi, e l'onere risultante
dall'applicazione delle tabelle parametriche;
- è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- è dovuto nella misura stabilita dal Comune per gli
interventi di cui al 2° comma dell'art. 9 della Legge 10/77,
- non è dovuto per gli interventi di cui all'art.9, lettere
a), b), c), d), e), f) e g) della Legge 10/77.
1.8 Versamento della quota di contributo di concessione
relativa agli oneri di urbanizzazione. 1.8.1. Il contributo relativo
agli oneri di urbanizzazione dovrà essere corrisposto per intero
all’atto del rilascio della concessione. Su richiesta del concessionario
il versamento potrà essere rateizzato secondo le seguenti modalità:
pagamento del 50% del corrispettivo all’atto del ritiro della concessione
pagamento del residuo in due rate semestrali di pari importo da versarsi
rispettivamente entro sei e dodici mesi dalla data del ritiro della
concessione e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione
delle opere. In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle
scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art.15, 1° comma,
della Legge 10/77, vedi art. 3 L. 47/85 modificato dall’art. 42 del
D.P.R. 380/2001 e dell’art. 27 della Legge 448/2001. 1.8.2.A garanzia
del pagamento delle rate residue, il concessionario , prima del rilascio
della concessione edilizia, dovrà presentare fidejussione bancaria
o assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente
autorizzate, a garanzia di un importo pari al 150% del corrispettivo
ancora da versare Per quanto concerne le opere eseguite mediante Enti
pubblici (SIP-ENEL- Aziende municipalizzate, ecc.) il concessionario
potrà impegnarsi a presentare, entro un anno dall'inizio dei
lavori, copia del contratto stipulato con gli Enti stessi per la realizzazione
delle opere. (Delibera di Consiglio regionale n. 2792 del 21/4/1980)
- Aggiornamento delle tabelle parametriche di incidenza
degli oneri di urbanizzazione.
Le tabelle allegate alla presente deliberazione sono aggiornate
al mese gennaio 2002 e verranno aggiornate periodicamente in base
alle revisioni stabilite dalla Regione Emilia Romagna
2. Rilascio di concessioni per interventi di nuova costruzione
o su edifici esistenti con destinazione d’uso e/o tipi multipli
Nel caso di interventi unitari che comportino destinazioni
d'uso multiple, la concessione è rilasciata con atto unico,
nel quale sono specificate le singole destinazioni d'uso, i relativi
oneri e l'eventuale convenzione:
- per la eventuale parte residenziale devono risultare nell'atto
di concessione gli oneri di urbanizzazione ad essa relativi e
la quota afferente il costo di costruzione ovvero l'impegno a
stipulare la convenzione di cui all'art. 7 della Legge 10/77,
da limitarsi alla sola parte residenziale;
- per la eventuale parte direzionale o commerciale devono risultare
nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e la quota
afferente il costo di costruzione ad essi relativi;
- per la eventuale parte destinata ad attività produttive
devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione
e quelli necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti,
nonché alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate
le caratteristiche;
- per gli interventi sugli edifici esistenti gli oneri sono corrisposti,
per le sole parti oggetto dell'intervento, sommando le tariffe
corrispondenti ai singoli tipi di intervento cui è sottoposto
l'edificio sulla base dei valori indicati dalle tabelle parametriche.
- Definizione di edificio unifamiliare ai fini delle agevolazioni
di cui all’art. 9 della L. 10/77
Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i
fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti
ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari
si intendono altresì quelli comprendenti un unico alloggio,
direttamente areato e con almeno un fronte esterno, riferito nella
mappa catastale ad una unica particella. Il carattere di edificio
unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento.
- Contributo di cui all’art. 10 della l. 10/77 (D+S)
- Il contributo di concessione di cui all’art. 10 della L. 10/77
relativo al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi e gassosi (D) viene determinato come di seguito:
Tabella 6
|
Classe
|
N.C.
|
R.E con aumento C.U.
|
R.E. senza aumento C.U.
|
| |
€/mq di S.U
|
€/mq di S.U
|
€/mq di S.U
|
|
1
|
1,00
|
0,75
|
0,50
|
|
2
|
1,10
|
0,82
|
0,55
|
|
3
|
1,20
|
0,91
|
0,60
|
Il contributo sarà corrisposto da parte delle singole attività
produttive sulla base della classificazione riportata nelle allegate
tabelle.
4.2 Il contributo di concessione di cui all’art. 10 della L. 10/77
relativo alla sistemazione dei suoli ove ne siano alterate le caratteristiche
viene determinato come di seguito:
Tabella 7
|
Classe
|
N.C.
|
R.E con aumento C.U.
|
R.E. senza aumento C.U.
|
| |
€/mq di S.U
|
€/mq di S.U
|
€/mq di S.U
|
|
1
|
1,00
|
0,75
|
0,50
|
|
2
|
1,10
|
0,82
|
0,55
|
Il contributo sarà corrisposto da parte delle singole attività
produttive sulla base della classificazione riportata nelle allegate
tabelle.
5. Tabelle di parametrazione
Vengono di seguito riportate le tabelle per la parametrazione degli
oneri di urbanizzazione primaria ( U1) e secondaria (U2).
Abbreviazioni
N.C.= Nuove costruzioni
R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia
C.U.= Carico urbanistico
U1 = Oneri di urbanizzazione primaria;
U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria
D = Contributo stabilito dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi
S = Contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi
ove ne siano alterate le caratteristiche. (seguono tabelle allegate)
|