ONERI DI URBANIZZAZIONE

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1.1 Opere di urbanizzazione Sono opere di urbanizzazione ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri, di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 10/77, le opere di urbanizzazione primaria e le opere di urbanizzazione secondaria, definite come segue: Opere di urbanizzazione primaria (U 1):

  1. le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
  2. e fognature e gli impianti di depurazione;
  3. il sistema di distribuzione dell'acqua;
  4. il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
  5. la pubblica illuminazione;
  6. il verde attrezzato;
  7. gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi caratteri generale ma al servizio diretto dell'insediamento.
Opere di urbanizzazione secondaria (U 2):
  1. gli asili nido e le scuole materne;
  2. le scuole dell'obbligo;
  3. i mercati di quartiere;
  4. le delegazioni comunali;
  5. le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
  6. i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
  7. gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
  8. i parcheggi pubblici.

1.2 Parametrazione degli oneri

Le tabelle di parametrazione e incidenza degli oneri sono state raggruppate in cinque categorie funzionali: TABELLA 1

Tabella

Categoria Funzionale

A

interventi di edilizia residenziale (funzione abitativa)

B

funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali

C

funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo

D

funzioni agricole svolte da non aventi titolo

E

funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo

  Le tariffe per la parametrazione degli oneri sono riportate nelle relative tabelle A, B, C, D, E riportate di seguito.

1.3 Incidenza degli oneri Le tariffe di cui al punto 1.2 sono diversificate in relazione alle zone territoriali omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche, alle destinazioni d'uso degli immobili oggetto delle concessioni, al tipo di intervento edilizio, all'indice di fabbricabilità, nonché al tipo di attività sul territorio.

1.4 Scomposizione degli oneri Ai fini della determinazione del contributo di concessione, in relazione a ciascun caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'onere parametrato e tariffato come al punto 1.2 viene scomposto in relazione ai tipi di opere nelle seguenti quote: U1 - opere di urbanizzazione primaria al servizio diretto dell' insediamento; U2 - opere di urbanizzazione secondaria. 1.4.1 L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1), è articolata secondo le percentuali indicate nelle seguenti tabelle:

TABELLA 2

Categoria Funzionale : Residenza

Opere (U1)

% di U1

strade

22

spazi di sosta e di parcheggio

10

fognature

8

impianti di depurazione

3

sistema di distribuzione dell'acqua

7

sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono

24

pubblica illuminazione

10

verde attrezzato

16

Totale

100

TABELLA 3

Categoria Funzionale : Attività Produttive

Opere (U1)

% di U1

strade

30

spazi di sosta e di parcheggio

12

fognature

10

impianti di depurazione

10

sistema di distribuzione dell'acqua

6

sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono

21

pubblica illuminazione

7

verde attrezzato

4

Totale

100

1.4.2 L'incidenza degli oneri urbanizzazione secondaria (U2) è articolata secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

TABELLA 4

Categoria Funzionale : Tutte

Opere (U1)

% di U2

asili nido e le scuole materne

10

scuole dell'obbligo

38

le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi

7

centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie

7

mercati di quartiere e delegazioni comunali

6

gli spazi pubblici a parco e per lo sport

25

i parcheggi pubblici

7

Totale

100

  1.5 Applicazione dell'onere 1.5.1 Le unità di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono così determinate:

TABELLA 5

Categoria funzionale

Unità di superficie

Funzione abitativa permanente e temporanea, funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali al dettaglio, artigianali di servizio, esercizi pubblici, attività produttive di tipo manifatturiero artigianale a carattere laboratoriale, funzioni di servizio (culturali, ricreative, sanitarie, ecc.) studi professionali L'unità di superficie (Su) è il m2 utile risultante dall'applicazione dell'art. 3 del D. M. 10 maggio 1977, n. 801, che recita testualmente " abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi".
Funzioni commerciali all'ingrosso, funzioni produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo, funzioni agricole svolte da non aventi titolo, funzioni alberghiere. L'unità di superficie (Su) è il m2 utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra: dal calcolo della Su sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e dell'ambiente. In detta superficie (Su) sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa.
Insediamenti per le attività turistiche temporanee, per gli esercizi pubblici, le attività commerciali, quelle di interesse collettivo all'aperto e per gli impianti sportivi che non costituiscono standard urbanistico ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 e successive modifiche. L'unità di superficie (Ai) è il m2 dell'area individuata dall'ambito effettivo di svolgimento dell'attività turistica, commerciale, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori. E' concessa ai Comuni la facoltà di ridurre fino al 50% la superficie Ai per determinate attività in cui l'area destinata alle stesse è prevalente rispetto a quella riservata al pubblico (es.: campi da golf, ecc.) o per quelle funzioni che non determinano aumento di C.U. (es.: punti di servizio all'interno dei campings, ecc.).
  . 1.5.2 - Criteri generali 1.5.2.1 Sono gratuite le seguenti opere:

  1. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  2. opere di restauro e risanamento conservativo;
  3. opere di demolizione;
  4. opere di occupazione del suolo mediante deposito di materiali;
  5. opere di eliminazione di barriere architettoniche;
  6. opere di recinzione;
  7. opere interne eseguite su singole unità immobiliari che non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
  8. opere che comportino lievi modifiche prospettiche delle unità immobiliari (realizzazione di nuove aperture, chiusura di una apertura esistente) senza modificarne la sagoma né i volumi;
  9. revisione, installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici, indispensabili per nuove disposizioni;
  10. parcheggi di pertinenza nel sottosuolo;
  11. varianti a concessione già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, sulla destinazione d'uso, sulla categoria edilizia, non alterino la sagoma e non aumentino le superfici utili e/o le volumetrie.

1.5.2.2. Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con aumento di C.U. la superficie utile di intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione è quella riferita alla parte in aumento; nel caso di intervento anche sulla parte preesistente, la superficie utile cui applicare l'onere è computata ai sensi della precedente tabella 5. 1.5.2.3. Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, la superficie utile a cui applicare l'onere è quella relativa all'U.I. minore o minori. 1.5.2.4. Nel caso di immobili localizzati nell’ambito del programma di riqualificazione urbana Centro Storico individuato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 6 Dicembre 1999, la suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità eseguita con opere edilizie minime ( chiusura di una porta, realizzazione di una tramezza di divisione) è gratuita. 1.5.2.5. Nell'onere complessivo U=U1+U2 non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. In caso di monetizzazione degli standards, tale costo verrà stabilito sulla base di valori determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

1.6 Variazione dell'onere 1.6.1 Per gli interventi da eseguirsi in immobili localizzati nell’ambito del programma di riqualificazione urbana Centro Storico individuato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 06 Dicembre 1999 gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 70% rispetto ai valori di incidenza previsti dalle successive tabelle di parametrazione degli oneri. 1.6.2 Per gli interventi da eseguirsi negli stabilimenti balneari nelle strutture alberghiere e nei campeggi gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 70% rispetto ai valori di incidenza previsti dalle successive tabelle. 1.6.3 Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque, realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50% rispetto ai valori di incidenza previsti dalle successive tabelle di parametrazione degli oneri. 1.6.4 Per gli interventi relativi a residenze per anziani a strutture socio - assistenziali - sanitarie gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50% rispetto ai valori di incidenza previsti dalle successive tabelle. Sono gratuiti gli interventi per strutture pubbliche o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente competenti. Resta inteso che per gli interventi relativi a residenze per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si applicano gli oneri della Tabella A5 , mentre per quelli relativi a strutture socio assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli oneri sono quelli della Tabella B5. 1.6.5 Per le strutture fisse dotate di copertura, destinate a deposito o ricovero di attrezzature e/o macchine, connesse all'esercizio di attività commerciali all'ingrosso o produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali o agroindustriali, gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 70% rispetto ai valori di incidenza previsti dalla Tabella C5; l'onere così determinato è riferito all'area coperta dagli impianti. 1.6.6 Per i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 60%. rispetto ai valori di incidenza previsti dalla Tabella C5. 1.6.7 Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento edilizio diretto per le quali esista l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, sono dovuti oneri di urbanizzazione secondaria (U2), mentre gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) sono dovuti soltanto per le opere non previste nel suddetto impegno secondo le percentuali indicate nelle precedenti tabelle 2 e 3, e con le modalità di cui al successivo punto 1.7.4. 1.6.8 Per gli interventi all'interno di PEEP e PIP gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dal Comune in rapporto ai reali costi di urbanizzazione. 1.6.9 Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e dell'art. 35 della Legge 865/71 non compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri dì urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) sono ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti dalle tabelle parametriche a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq. di superficie utile abitabile. 1.6.10 Per tutti gli interventi relativi ad attività artigianali e produttive di tipo manifatturiero gli oneri di urbanizzazione (U2) sono ridotti del del 50%. rispetto ai valori di incidenza previsti dalla Tabella C5 nei seguenti casi:

  1. intervento di nuovo insediamento produttivo:
  2. trasferimento o ampliamento di attività esistente che non comporti diminuzione degli addetti;
  3. ristrutturazione dell’attività che porta ad un miglioramento delle condizioni ambientali e delle caratteristiche del luogo di lavoro.

1.6.11 Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 20% rispetto ai valori di incidenza previsti dalla Tabella A5 a condizione che venga dimostrato in sede di progettazione, il conseguimento di un risparmio pari al 50% del fabbisogno energetico normale. 1.6.12 Per gli insediamenti relativi a centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%. 1.6.13 Ai fini della concessione gratuita relativa ad opere, residenziali o non residenziali, da realizzare nelle zone agricole di cui alla lettera a) dell'art. 9 della Legge 10/77, da rilasciare all'imprenditore agricolo a titolo principale, il richiedente la concessione è tenuto a presentare al Comune apposita certificazione quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153. 1.6.14 Per gli interventi di ristrutturazione di edifici gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50% rispetto ai valori di incidenza previsti dalle tabelle di parametrazione a condizione che venga garantito un livello di " accessibilità" superiore a quello imposto dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e successive modifiche ed integrazioni. 1.6.15 Quando il cambio di destinazione d'uso con opere avviene entro dieci anni successivi all'ultima concessione edilizia rilasciata, su richiesta dell'interessato, verrà applicata l'aliquota ridotta corrispondente alla categoria R.E. senza aumento di C.U. 1.6.16 La trasformazione di una sala cinematografica ad unico schermo, in sale con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utile, non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. 1.6.17 Il ripristino delle attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è esente dal pagamento degli oneri di concessione. Le modalità e i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono quelli indicati dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153. 1.6.18 Per le opere di edilizia funeraria la relativa concessione non è soggetta al pagamento di alcun onere di urbanizzazione né di contributo afferenti il costo di costruzione. 1.6.19 Le riduzioni dell'onere contenute nelle presenti tabelle e indicazioni procedurali sono cumulabili fino ad un massimo del 75% dell'onere stesso.      

1.7 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione e contributo afferente gli oneri di urbanizzazione.

1.7.1. Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai concessionari secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune. 1.7.2. Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie. 1.7.3. Nel caso in cui il concessionario realizzi direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione poste al diretto servizio dell'insediamento, il Comune provvederà ad applicare al concessionario stesso gli oneri afferenti la quota parte di opere secondarie non realizzate. Nel caso di parziale realizzazione delle opere primarie, l'onere sarà determinato in relazione alle specifiche indicazioni di cui al punto 1.4. 1.7.4. In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede, di norma, con le modalità di seguito indicate. a) per le opere di urbanizzazione primaria, afferenti la parte posta al diretto servizio dell'insediamento, l'onere:

    1. è dovuto, per le opere non realizzate direttamente dal concessionario, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per ogni intervento diretto sul territorio;
    2. è dovuto, per gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 9 della Legge 10/77;
    3. è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
    4. non è dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b), c), d), e), f) e g) della Legge 10/77.
A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria, il concessionario può realizzare direttamente le relative opere ai sensi punto 1.7.1 secondo la previsione del collegato alla Finanziaria 2000, art. 51. b) per le opere di urbanizzazione secondaria l'onere:
    1. è dovuto, nella misura risultante dalle tabelle parametriche, per ogni intervento diretto sul territorio;
    2. è dovuto dal soggetto attuatore di strumenti urbanistici di iniziativa privata nella misura pari al 30% del valore calcolato con riferimento alla S.u. prevista in ogni singolo lotto;
    3. è dovuto dal concessionario finale per la realizzazione delle aree comprese in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, in misura pari alla differenza fra l'onere corrisposto dal soggetto attuatore degli strumenti stessi, e l'onere risultante dall'applicazione delle tabelle parametriche;
    4. è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
    5. è dovuto nella misura stabilita dal Comune per gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 9 della Legge 10/77,
    6. non è dovuto per gli interventi di cui all'art.9, lettere a), b), c), d), e), f) e g) della Legge 10/77.
  1.8 Versamento della quota di contributo di concessione relativa agli oneri di urbanizzazione. 1.8.1. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione dovrà essere corrisposto per intero all’atto del rilascio della concessione. Su richiesta del concessionario il versamento potrà essere rateizzato secondo le seguenti modalità: pagamento del 50% del corrispettivo all’atto del ritiro della concessione pagamento del residuo in due rate semestrali di pari importo da versarsi rispettivamente entro sei e dodici mesi dalla data del ritiro della concessione e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione delle opere. In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art.15, 1° comma, della Legge 10/77, vedi art. 3 L. 47/85 modificato dall’art. 42 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 27 della Legge 448/2001. 1.8.2.A garanzia del pagamento delle rate residue, il concessionario , prima del rilascio della concessione edilizia, dovrà presentare fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, a garanzia di un importo pari al 150% del corrispettivo ancora da versare Per quanto concerne le opere eseguite mediante Enti pubblici (SIP-ENEL- Aziende municipalizzate, ecc.) il concessionario potrà impegnarsi a presentare, entro un anno dall'inizio dei lavori, copia del contratto stipulato con gli Enti stessi per la realizzazione delle opere. (Delibera di Consiglio regionale n. 2792 del 21/4/1980)  
    1. Aggiornamento delle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione.

Le tabelle allegate alla presente deliberazione sono aggiornate al mese gennaio 2002 e verranno aggiornate periodicamente in base alle revisioni stabilite dalla Regione Emilia Romagna          

2. Rilascio di concessioni per interventi di nuova costruzione o su edifici esistenti con destinazione d’uso e/o tipi multipli Nel caso di interventi unitari che comportino destinazioni d'uso multiple, la concessione è rilasciata con atto unico, nel quale sono specificate le singole destinazioni d'uso, i relativi oneri e l'eventuale convenzione:

  1. per la eventuale parte residenziale devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione ad essa relativi e la quota afferente il costo di costruzione ovvero l'impegno a stipulare la convenzione di cui all'art. 7 della Legge 10/77, da limitarsi alla sola parte residenziale;
  2. per la eventuale parte direzionale o commerciale devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e la quota afferente il costo di costruzione ad essi relativi;
  3. per la eventuale parte destinata ad attività produttive devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e quelli necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche;
  4. per gli interventi sugli edifici esistenti gli oneri sono corrisposti, per le sole parti oggetto dell'intervento, sommando le tariffe corrispondenti ai singoli tipi di intervento cui è sottoposto l'edificio sulla base dei valori indicati dalle tabelle parametriche.
  1. Definizione di edificio unifamiliare ai fini delle agevolazioni di cui all’art. 9 della L. 10/77
  2. Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari si intendono altresì quelli comprendenti un unico alloggio, direttamente areato e con almeno un fronte esterno, riferito nella mappa catastale ad una unica particella. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento.  
  3. Contributo di cui all’art. 10 della l. 10/77 (D+S)
    1. Il contributo di concessione di cui all’art. 10 della L. 10/77 relativo al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) viene determinato come di seguito:

Tabella 6

Classe

N.C.

R.E con aumento C.U.

R.E. senza aumento C.U.

 

€/mq di S.U

€/mq di S.U

€/mq di S.U

1

1,00

0,75

0,50

2

1,10

0,82

0,55

3

1,20

0,91

0,60

Il contributo sarà corrisposto da parte delle singole attività produttive sulla base della classificazione riportata nelle allegate tabelle.

4.2 Il contributo di concessione di cui all’art. 10 della L. 10/77 relativo alla sistemazione dei suoli ove ne siano alterate le caratteristiche viene determinato come di seguito:

Tabella 7

Classe

N.C.

R.E con aumento C.U.

R.E. senza aumento C.U.

 

€/mq di S.U

€/mq di S.U

€/mq di S.U

1

1,00

0,75

0,50

2

1,10

0,82

0,55

Il contributo sarà corrisposto da parte delle singole attività produttive sulla base della classificazione riportata nelle allegate tabelle.    

5. Tabelle di parametrazione

Vengono di seguito riportate le tabelle per la parametrazione degli oneri di urbanizzazione primaria ( U1) e secondaria (U2).

Abbreviazioni

N.C.= Nuove costruzioni

R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia

C.U.= Carico urbanistico

U1 = Oneri di urbanizzazione primaria;

U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

D = Contributo stabilito dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi

S = Contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. (seguono tabelle allegate)