PIANO REGOLATORE GENERALE - pag. 01

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COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

PRG ‘95

VARIANTE GENERALE

AL PRG 1983 APPROVATO CON DEC. REG. N.4517 DEL 29.7.85

 

ADOTTATO:DELIBERA CONSIGLIARE N.4 DEL 25/1/1996

CONTRODEDOTTO:DELIBERA CONSIGLIARE N.19 /1/1997 N.20 DEL 6/2/1997

APPROVATO:DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.1106 DEL 1/7/1997

PUBBLICATO:BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.70 DEL 30/7/1997

 

NORMATIVA TECNICA

VAR. APPROVAZIONEDELIBERA CONSIGLIARE N.99 DEL 06.11.1998

VAR. APPROVAZIONEDELIBERA CONSIGLIARE N.73 DEL 29.09.2000

VAR. APPROVAZIONEDELIBERA CONSIGLIARE N.80 DEL 30.10.2000

VAR. APPROVAZIONEDELIBERA CONSIGLIARE N.91 DEL 29.11.2000

VAR. APPROVAZIONEDELIBERA G.P. N.210 DEL 19.06.2001

VAR. APPROVAZIONEDELIBERA G.P. N.06 DEL 15.01.2002

 

TESTO COORDINATO

 

 

 

SINDACO:ASSESSORE ALL’URBANISTICA:ENEA PANDOLFIANTONIO BRANDOLINI

SEGRETARIO GENERALE:RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:

PIETRO ZOLIING. MAURO MONTI

 

 

DATA

FEBBRAIO 2002

 

PRG ‘95

VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G.

APPROVATA CON DELIBERAZIONE G.P. N.06 DEL 15.01.2002

 

  • Art. 15 c2 e c4
  • Art. 16 c6
  • Art. 19 c2
  • Art. 23 c2
  • Art. 30 c6, c7, c8, c9 e c10
  • Art. 31 c8, c9, c10, c11 e c12
  • Art. 36 c5, c7, c8 e c9
  • Art. 37 c7
  • Art. 38 c6
  • Art. 39 c5
  • Art. 42 c4
  • Art. 43 c6
  • Art. 51
  • Art. 52 c3 e c4
  • Art. 62 c3

 

I N D I C E

CAPITOLO 1

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - FINALITÀ ED ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PRG

ART. 2 - TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

ART. 3 - AZZONAMENTO

 

CAPITOLO 2

DOMANDE DI CONCESSIONE E PIANI PARTICOLAREGGIATI

ART. 4 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

ART. 5 - ELEMENTI DEI PIANI ATTUATIVI E SIMILI

 

CAPITOLO 3

DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

VINCOLI E CARATTERI DA OSSERVARE IN CIASCUNA ZONA

ART. 6 - DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE

 

ZONE OMOGENEE A

CULTURALI AMBIENTALI

ART. 7 - DEFINIZIONI GENERALI

ART. 8 - INTERVENTO SULL'EDILIZIA ESISTENTE

ART. 9 - MODALITA' DI INTERVENTO DIRETTO IN ZONA 'A'

ART. 10 - UNITA' MINIME DI INTERVENTO E TIPOLOGIE EDILIZIE

ART. 11 - ABROGATO

ART. 12 - ABROGATO

ART. 13 - ABROGATO

ART. 14 - ABROGATO

 

ZONE OMOGENEE B

EDIFICATE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

ART. 15 - DEFINIZIONI GENERALI

ART. 16 - ZONE B.0 "CONSOLIDATE DI MATRICE STORICA"

ART. 17 - ZONE B.1 "CONSOLIDATE SATURE"

ART. 18 - ZONE B.2 "EDIFICATE DI COMPLETAMENTO"

 

ZONE OMOGENEE C

NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

ART. 19 - DEFINIZIONI GENERALI

ART. 20 - ZONE C.1 "AREE IN CORSO DI ATTUAZIONE"

ART. 21 - ZONE C.2 "AREE DI NUOVO IMPIANTO"

 

ZONE OMOGENEE D

DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 22 - DEFINIZIONI GENERALI

ART. 23 - ZONE D.1 "ARTIGIANALI/INDUSTRIALI"

ART. 24 - ZONE D.2 "TERZIARIE E COMMERCIALI"

ART. 25 - ZONE D.3 "TERZIARIE TURISTICHE/RICETTIVE"

ART. 26 - ZONE D.4 "ATTIVITÀ ESTRATTIVE"

ART. 27 - ZONE D.5 "RICONVERSIONE PRODUTTIVA MISTA

ARTIGIANALE E COMMERCIALE"

ART. 27 bis - ZONE D6 "ARTIGIANALI/INDUSTRIALI/COMMERCIALI"

ZONE OMOGENEE E

TERRITORIO PREVALENTEMENTE AGRICOLO

ART. 28 - DEFINIZIONI GENERALI

ART. 29 - UNITA' DI PAESAGGIO

ART. 30 - ZONE E.1 "AGRICOLE NORMALI"

ART. 31 - ZONE E.2 "AGRICOLE DI SALVAGUARDIA"

ZONE OMOGENEE F

SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE COMUNALE E SOVRACOMUNALE

ART. 32 - DEFINIZIONI GENERALI

ART. 33 - ZONE F.1 "ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE URBANO-TERRITORIALE

ART. 34 - ZONE F.2 "AREE PER DISCARICA"

ART. 35 - ZONE F.3 "AREE CIMITERIALI"

ART. 36 - ZONE F.4 "SISTEMA DEI TRASPORTI E FASCE DI RISPETTO RELATIVE

 

ZONE OMOGENEE G

SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE

ART. 37 - ZONE G "ATTREZZATURE PUBBLICHE"

ZONE OMOGENEE H

TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 38 - DEFINIZIONI GENERALI

ART. 39 - ZONE H.1.1 "ZONE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO"

ART. 40 - ZONE H.1.2 "CORRIDOI ECOLOGICI"

ART. 41 - ZONE H.2 "TUTELA DEI GIARDINI E PARCHI DI PERTINENZA DI IMMOBILI"

ART. 42 - ZONE H.3.1 "TUTELA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL P.T.P.R."

ART. 43 - ZONE H.3.2 "TUTELA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL P.T.P.R."

ART. 44 - ZONE H.3.3 "TUTELA AI SENSI DELL'ART. 25 DEL P.T.P.R."

ZONE OMOGENEE I

ZONE SPECIALI

ART. 45 - DEFINIZIONI GENERALI

ART. 46 - ZONE I.1 "AREE DI USO SPECIALE"

ART. 47 - ZONE I.2 "AREE ARCHEOLOGICHE"

ART. 48 - ZONE I.3 "AREE CON VOCAZIONE ALLO SPANDIMENTO"

ART. 49 - ZONE I.4 "AREE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO"

 

CAPITOLO 4

INDICI URBANISTICO-EDILIZI

ART. 50 - INDICI URBANISTICI

ART. 51 - INDICI EDILIZI

ART. 52 - DISTANZE

ART. 53 - APPLICAZIONE DEGLI INDICI

CAPITOLO 5

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA

ART. 54 - CATEGORIE DI INTERVENTO

ART. 55 - NUOVO IMPIANTO

ART. 56 - ATTREZZATURA DEL TERRITORIO

ART. 57 - INTERVENTI DI USO E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

ART. 58 - EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO CON IL P.R.G.

CAPITOLO 6

PROGRAMMA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

ART. 59 - DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

ART. 60 - PIANI URBANISTICI ESECUTIVI

ART. 61 - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PRIVATA

ART. 62 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

ART. 63 - PIANI DI RECUPERODI INIZIATIVA PRIVATA

ART. 64 - PROGETTO UNITARIO

ART. 65 - CONVENZIONI

ART. 66 - OPERE E ONERI DI URBANIZZAZIONE

ART. 67 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

ART. 68 - CONCESSIONE ONEROSA

ART. 69 - CONCESSIONE GRATUITA

ART. 70 - AUTORIZZAZIONE

ART. 71 - CONCESSIONI GIÀ RILASCIATE E NORMA TRANSITORIA

ART. 72 - EDIFICI CONDONATI


CAPITOLO 1

NORME DI CARATTERE GENERALE

 

ART. 1 - FINALITÀ ED ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PRG

c1

Il P.R.G. definisce l'assetto e l'uso di tutto il territorio comunale, detta le norme per l'attuazione delle previsioni in esso contenute, e per il controllo degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi delle vigenti leggi regionali e statali.

c2

Ogni intervento comportante trasformazione urbanistica o edilizia ricadente nell'ambito del territorio comunale dovrà rispettare, oltre alle leggi generali e specifiche, anche le prescrizioni ed i vincoli del P.R.G. ricavabili dalle tavole grafiche allegate alle norme stesse.

c3

Il P.R.G. di Codigoro è costituito dai seguenti elaborati:

Tav. 1 -Quadro delle Condizioni Ambientali riportante il sistema di classificazioni, e vincoli attinenti gli aspetti di specifica rilevanza ambientale e naturalistica, con particolare riferimento agli atti di programmazione inerenti il Parco del Delta del Po ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, quest'ultimo anche per le modifiche apportate ai sensi dell'art.7 della normativa relativa. Scala 1:25.000.

Tav. 2 -Viabilità in essere e di progetto. Inquadramento alla scala 1:25.000 del territorio con la viabilità principale.

Tav. 3 -Disciplina d'uso del suolo e degli edifici in scala 1:5.000. Tavole n. 32.

Tav. 4 -Specifica dell'assetto urbano nei contesti di insediamento storico in scala 1: 2.000. Tavole n. 2.

c4

In caso di non corrispondenza tra tavole a scale diverse fa sempre testo la tavola a scala maggiore: gli elaborati di cui alle tavole 3 e 4 sono comunque gli unici elementi probanti in caso di controversia. Le norme scritte prevalgono in ogni caso sugli elaborati grafici.

 

ART. 2 - TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA.

c1

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, prevista dal P.R.G., partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata al rilascio, da parte del Sindaco, di "concessione", o "autorizzazione", ai sensi delle presenti norme e ai sensi della legislazione vigente e del Regolamento Edilizio.

c2

Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono inoltre la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune, a meno che i richiedenti la trasformazione si impegnino, con apposito atto, a realizzarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.

c3

Il Sindaco, nel rispetto delle procedure discendenti dall'art. 41quater della LN 1150/1942 e successive modifiche e integrazioni anche di rango regionale, potrà autorizzare deroghe alle presenti Norme e alle previsioni di P.R.G..

 

ART. 3 - AZZONAMENTO.

c1

Le tavole 3 e 4 fanno da riferimento come perimetrazione e campiture alle norme di attuazione, le quali fissano, per ciascuna zona, caratteri, limitazioni, tipi di intervento e destinazioni ammissibili.

c2

Con particolari forme grafiche le tavole dell'assetto urbanistico indicano anche alcuni tipi di intervento per singoli edifici, e riportano con specifiche campiture l'indicazione di particolari destinazioni o servitù.

c3

Nelle tavole 3 sono riportati perimetri mutuati dal P.T.C.P. vigente, le cui prescrizioni si intendono recepite nell'ambito della normativa di P.R.G..

CAPITOLO 2

DOMANDE DI CONCESSIONE E PIANI PARTICOLAREGGIATI

 

ART. 4 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G..

c1

Il P.R.G. si attua secondo le seguenti modalità:

  • Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica o privata;
  • Progetti Unitari di Sistemazione;
  • Piani di Recupero e Piani di Ristrutturazione Urbanistica;
  • Programmi Integrati;
  • Progetti di opere pubbliche;
  • Intervento edilizio diretto;
  • Autorizzazioni.

c2

Gli interventi edilizi diretti si attuano mediante:

  • Concessione edilizia onerosa;
  • Concessione edilizia convenzionata;
  • Concessione edilizia gratuita.

c3

Le modalità formali di redazione degli elaborati grafici ed illustrativi dei piani e progetti di cui ai comma precedenti sono meglio specificate dal Regolamento Edilizio, ed il loro rispetto è condizione imprescindibile per stabilire la completezza della pratica amministrativa relativa.

c4

Nelle aree in cui il P.R.G. prevede la preliminare formazione di piani attuativi, questi dovranno contemplare e specificare la sistemazione delle aree scoperte, sia pubbliche che private, così come indicato dagli strumenti urbanistici sovraordinati e dallo stesso P.R.G..

c5

Nelle aree in cui il P.R.G. prevede la preliminare formazione di piani attuativi, gli edifici che eventualmente vi ricadessero potranno in attesa di tali piani procedere solo agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, questi ultimi estensibili a opere di variazione interna atte ad adeguare singole unità immobiliari alle misure per il superamento delle barriere architettoniche, senza aumento dei volumi e delle superfici esistenti.

c6

I frazionamenti di lotti o fondi già edificati, saranno validi, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, soltanto se viene mantenuta un'area di pertinenza agli edifici esistenti, corrispondente agli indici della relativa zona urbanistica di appartenenza.

 

ART. 5 - ELEMENTI DEI PIANI ATTUATIVI E SIMILI.

c1

Il Piano Particolareggiato, e gli strumenti ad esso equivalenti per indicazione di legge, e delle presente norme è costituito da:

1)La relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative degli interventi previsti;

2)L'estratto di P.R.G. e degli eventuali strumenti di pianificazione sovracomunale;

3)Le analisi socio-economiche, storiche ed ambientali;

4)Le analisi esplicative degli aspetti progettuali relativi al rapporto con il tessuto territoriale ed urbanistico, e alle tipologie edilizie;

5)La documentazione fotografica;

6)La visualizzazione del progetto nel suo insieme e per i dettagli più significativi;

7)Il progetto planivolumetrico alle scale 1/2.000 e 1/500;

8)La cartografia in scala adeguata dello stato di fatto, ivi compresi gli spazi, le attrezzature e le infrastrutture pubbliche con particolare riferimento agli acquedotti, gasdotti, elettrodotti, fognature, il progetto delle opere primarie, e con l'indicazione di un caposaldo cui riferire le quote e le curve di livello;

9)La relazione geologica;

10)Le norme di attuazione del P.P., gli estratti di mappa e gli elenchi catastali delle proprietà che fossero soggette ad esproprio;

11)La relazione indicante le opere e i tempi degli interventi da effettuare da parte del Comune e degli eventuali altri operatori pubblici e privati (nonché le relative previsioni finanziarie di massima);

12)La dichiarazione del Sindaco attestante che le aree interessate al P.P. ricadono o meno:

a) all'interno delle zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della LN 1497/39;

b) all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico;

c) all'interno di altre zone vincolate da strumenti sovracomunali.

13)La convenzione.

c2

Per ciò che concerne i disposti della LN 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e in relazione alle specifiche deleghe a carico delle regioni dell'art. 4 della stessa, i piani attuativi di cui al presente articolo dovranno adeguarsi anche alle misure discendenti dalla apposita classificazione che compete al comune operare ai sensi dell'art. 6, comma 1, punto a) della citata LN 447/95, e alle misure di coordinamento richiamate dal successivo punto b) del medesimo articolo.

c3

Il Regolamento Edilizio potrà introdurre, per specifici aspetti costruttivi, ulteriori disposizioni di dettaglio in aderenza alla sopra richiamata LN 447/95, e in aggiunta alle disposizioni che da tale legge saranno introdotte nel regolamento di igiene e sanità.

CAPITOLO 3

DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

VINCOLI E CARATTERI DA OSSERVARE IN CIASCUNA ZONA

 

ART. 6 - DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE.

c1

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

  • Zone A: parti di territorio interessate da agglomerati urbanistico edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale oppure da porzioni di essi e anche singoli edifici, comprese le aree circostanti che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati stessi;
  • Zone B: parti di territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle Zone A e a prevalente destinazione residenziale;
  • Zone C: parti del territorio destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali;
  • Zone D: parti di territorio, anche se parzialmente o totalmente edificate, da destinare ad insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, terziaria, commerciale e turistica;
  • Zone E: parti del territorio destinate ad usi agricoli;
  • Zone F: parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale;
  • Zone G: parti del territorio destinate a servizi, spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, a valenza locale;
  • Zone H: parti del territorio caratterizzate da presenze ambientali di particolare rilevanza;
  • Zone I: parti del territorio caratterizzate da condizioni o usi speciali.

c2

Per esse e per le rispettive sottozone valgono le norme contenute negli articoli seguenti.

c3

In tutto il territorio comunale, gli edifici per i quali sia stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della LN 47/85 sono equiparati, a tutti gli effetti, al patrimonio edilizio esistente; su tali edifici sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo le eventuali diverse specificazioni relative alle zone omogenee di appartenenza nel presente P.R.G..

ZONE OMOGENEE A

CULTURALI AMBIENTALI

 

ART. 7 - DEFINIZIONI GENERALI

c1

Le zone A comprendono il Centro Storico di Codigoro ed i complessi ed edifici isolati di valore monumentale e/o rilevante interesse storico documentario diffusi sul territorio, esse sono individuate nelle planimetrie di P.R.G. con apposita simbologia.

c2

Nel P.R.G. le zone omogenee A sono individuate da apposito perimetro nelle tavole in scala 1: 1.000 per Codigoro e Mezzogoro, e nelle tavole in scala 1:5.000 per il restante territorio. Nelle tavole in scala 1: 1.000 è riportato un perimetro di sviluppo in tale scala che comprende sia le zone A che le zone B0, queste ultime soggette alle disposizioni del successivo art. 16.

c3

Gli interventi ammessi nelle zone A sono volti a preservare il patrimonio edilizio e urbanistico del Centro Storico ed il relativo tessuto viario, nonché a mantenere la popolazione residente, migliorando le condizioni abitative e la dotazione di servizi pubblici e sociali.

c4

Nelle zone A non è consentito l'incremento dei volumi esistenti e delle SU esistenti.

c5

Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

1.Residenza e accessori di pertinenza;

2.Commercio al minuto;

3.Pubblici esercizi ed attività ricettive;

4.Ambulatori e studi professionali;

5.Case di cura e riposo, centri terapeutici, riabilitativi e assistenziali;

6.Attività direzionali o bancarie, uffici;

7.Attività culturali e politiche, religiose e sociali;

8.Artigianato di servizio compatibile con la residenza, ovvero attività innocue dal punto di vista delle emissioni di sostanze tossiche e nocive, rumori fastidiosi, o quant'altri motivi che possano recare disturbo alla quiete e all'ordine.

c6

Le attività di cui ai precedenti punti 2), 3), 7) e 8), possono occupare i singoli edifici a partire dal piano terra a salire (purché non si collochino superiormente ad unità residenziali), e sono ammessi interventi atti a realizzare adeguamenti igienici e tecnici indispensabili, senza accrescimento dell’edificato esistente.

c7

I prospetti vanno mantenuti e ripristinati nella forma originaria, senza alterazione delle aperture, subordinando gli interventi edilizi sulle fronti degli edifici al tassativo rispetto delle norme del Regolamento Edilizio che sovrintendono ai seguenti aspetti:

  • Colore e caratteristiche dei rivestimenti dei parametri murari esterni;
  • Forma e dimensione delle aperture e degli infissi;
  • Forma e caratteristiche degli elementi di arredo, delle insegne;
  • Forma dei cornicioni.

Eventuali modifiche delle aperture, per la formazione di negozi e di passaggi carrabili possono essere consentite nei casi in cui non siano presenti elementi di pregio e non venga alterata l’unitarietà del prospetto.

c8

Ad integrazione di quanto prescritto da norme e regolamenti precedenti all'adozione del presente P.R.G., per la presentazione delle domande di concessione o autorizzazione riguardanti unità edilizie ricadenti nelle zone A, e soggette ad interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, gli elaborati di progetto dovranno essere accompagnati da specifici elaborati di analisi storico-critica, così come prescritto dall'apposita sezione del Regolamento Edilizio.

c9

Le zone A sono divise nelle seguenti sottozone:

A.1 - edifici e complessi di valore artistico e monumentale, e storico-documentario ricadenti nel Centro Storico di Codigoro ed in Mezzogoro;

A.2 - edifici di impianto storico che hanno conservato integralmente o in misura prevalente i caratteri morfologici originali, ricadenti nel Centro Storico di Codigoro;

A.3 - edifici recenti, o di impianto storico ma privi dei caratteri morfologici originali, ricadenti nel Centro Storico di Codigoro;

A.4 - edifici isolati di rilievo storico documentario e valore ambientale, diffusi sul territorio.

c10

Tutte le aree scoperte pubbliche e private legate ad unità edilizie all’interno della zona A sono inedificabili e possono essere utilizzate unicamente per la formazione di orti e giardini.

 

ART. 8 – UNITA’ MINIME DI INTERVENTO E TIPOLOGIE EDILIZIE

c1

Nelle tavole di P.R.G. relative al perimetro di insediamento storico sono identificate, oltre alle sottozone A, anche le Unità Minime di Intervento, che rappresentano l’ambito minimo di intervento per il quale è possibile presentare una pratica edilizia.

c2

L’ Unità Minima di Intervento può comprendere in ragione della sua complessità tipologica, una o più unità edilizie catastali, costituenti un’unità tipologica e funzionale per la presenza di parti o servizi di uso comune, quali ingresso, atrio, scale, giardino, area cortiliva o altri elementi. E’ possibile modificare il perimetro dell’U.M.I. qualora l’assetto proprietario risulti avere una conformazione diversa da quella riportata sulla tavola di P.R.G..

 

c3

Per tutti gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria degli edifici è obbligatorio fare riferimento alla suddetta Unità Minima di Intervento; pertanto anche quando l’intervento edilizio diretto proposto non interessa l’intera Unità Minima di Intervento, sia perché le opere per le quali si richieda la concessione non sono necessarie su tutto l’organismo, sia perché l’unità risulta catastalmente frazionata, l’intervento potrà esse autorizzato solo se esso si configura congruente al recupero ipotizzabile dell’intera unità secondo le modalità previste dalla categoria di intervento.

 

ART. 9 - EDIFICI NEL TESSUTO URBANO

c1

Nelle zone A appartenenti al Centro Storico di Codigoro e presenti in Mezzogoro il P.R.G. si attua per intervento diretto.

c2

Nell'ambito dell'intervento edilizio diretto sono consentiti:

· manutenzione ordinaria;

· manutenzione straordinaria;

· variazione destinazione d'uso;

· restauro scientifico nelle A.1, A.2, A.3;

· restauro e risanamento conservativo di tipo B nelle zone A.2 e A.3;

· ristrutturazione edilizia limitatamente alle A.3;

c3

Nelle tavole di PRG sono individuati con campitura nera i manufatti costituenti corpi secondari incongrui rispetto all’organismo edilizio principale, i quali dovranno, per qualsiasi tipologia di intervento superiore alla manutenzione straordinaria, essere demoliti con possibilità per le sole A2 e A3 di recupero dei volumi relativi in organico ampliamento di questo con distacchi minimi dai confini nel rispetto del Codice Civile.

c4

Sono considerati abitabili i locali aventi funzioni di sevizio, con altezza media interna netta di ml. 2,40, come corridoi, vani scale, servizi igienici. Solo corridoi, vani scale e servizi igienici potranno essere ciechi; questi ultimi dovranno essere dotati di impianti di aspirazione forzata.

c5

Nei vani sottotetto, in conformità alla L.R. 11/98, sono recuperabili a fini abitativi le parti rispondenti alle limitazioni dell’art. 2 della citata legge.

 

ART. 10 - A.4 "EDIFICI ISOLATI DI RILIEVO STORICO DOCUMENTARIO E VALORE AMBIENTALE, DIFFUSI SUL TERRITORIO"

c1

Si tratta degli edifici che, indipendentemente dalla zona urbanistica di inserimento, alla quale sono subordinati per tutti gli elementi normativi che ne stabiliscono le modalità di utilizzo, si qualificano per il possesso di requisiti di carattere storico documentario e di valore ambientale tali da richiedere la tutela della loro forma architettonica, e sono perciò soggetti a vincolo di conservazione e risanamento conservativo.

c2

Gli edifici di cui al presente articolo sono rappresentati da:

  • Il complesso dell’Abbazia di Pomposa;
  • La Torre della Finanza a Volano;
  • L’ex-zuccherificio Eridania a Codigoro;
  • Il complesso idrovoro a Codigoro;
  • Il Casone di valle Canneviè;
  • La Chiusa dell’Agrifoglio;
  • Le Case rurali con i relativi servizi ed annessi, se ed in quanto riconosciuti anch’essi di rilievo storico documentario.

c3

Gli edifici di cui al presente articolo sono individuati in cartografia con apposita campitura, e possono anche avere delimitata l’area di sedime, sulla quale si estendono le indicazioni del presente articolo.

c4

Eventuali interventi sul complesso dell’Abbazia di Pomposa, e le modalità relative, sono stabilite dal piano particolareggiato in corso di attuazione.

c5

Eventuali interventi sul complesso dell’ex-zuccherificio Eridania, e le modalità relative, saranno stabilite in accordo con le indicazioni del successivo art. 46 delle norme del P.R.G..

c6

Eccettuati gli edifici di cui ai due commi precedenti, per tutti gli altri edifici di cui al presente articolo vale, salvo più dettagliate specificazioni, l’obbligo di procedere al loro restauro secondo i criteri dell’art. 36, comma 5, punto A1 della L.R.47/78 e s.m., conservando l’integrità dell’aspetto esterno e quegli elementi strutturali, anche interni, che siano necessari alla conservazione del segno della funzione e della tipologia originaria.

c7

Gli impianti idrovori attivi, appartenenti al novero degli edifici di cui al presente articolo in ragione del pregio di alcuni di essi, potranno subire eventuali ampliamenti, in quanto rispondenti alle finalità del pubblico interesse, senza però che ne siano alterati i caratteri architettonici.

c8

Negli edifici rurali, ove non sussistano specifiche indicazioni conseguenti alla zonizzazione urbanistica, sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 28, comma 3, purché compatibili con la conservazione edilizia e con eventuali particolari condizioni in essere nel sito.

c9

Negli edifici rurali che siano ancora componente attiva nella conduzione del fondo le eventuali esigenze edificatorie per accessori e ampliamenti debbono essere realizzati in sito separato dall’edificio, escludendo qualsiasi ipotesi d’intervento che possa alterarne la sagoma; gli interventi dovranno inoltre rispettare gli allineamenti dati dalla conformazione delle corti (anche se non inserite totalmente nelle perimetrazioni indicate in cartografia), quand’anche la struttura delle stesse sia attualmente generata da edifici di più moderna fattura succedutisi nel tempo, e dovranno altresì essere tutelate le alberature esistenti.

c10

Gli edifici classificati al presente articolo ricadenti in zone di rilevante interesse naturalistico (Parco del Delta del Po, ecc.) possono essere fatti oggetto di interventi connessi con i programmi di attuazione di tali ambiti, purché i progetti relativi tengano conto delle condizioni dettate dal P.R.G..

c11

Nelle zone di cui al presente articolo il P.R.G. si attua, salvo diversa specifica indicazione, per intervento edilizio diretto, nel cui ambito sono consentiti:

· manutenzione ordinaria;

· manutenzione straordinaria;

  • restauro scientifico;
  • restauro e risanamento conservativo;

  • ristrutturazione, che per gli edifici rurali avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 5, punto A3 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, con obbligo di procedere, mediante eliminazione delle superfetazioni costituenti parti incongrue dell’impianto originario e degli ampliamenti organici dello stesso, al ripristino dei fronti: su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico. Sono inoltre ammessi gli adeguamenti dell’altezza interna degli ambienti, rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;

· variazione destinazione d'uso.

c12

Gli interventi sugli edifici rurali di cui ai commi precedenti richiedono la salvaguardia e la promozione degli elementi tipologici e stilistici di matrice storica, per cui essi debbono essere progettati in stretta aderenza alle indicazioni all’uopo dettate dal Regolamento Edilizio.

Non è ammessa la demolizione degli edifici di valore ambientale tranne in casi di edifici irrecuperabili per ragioni igieniche e/o statiche, da valutarsi sulla base di adeguata documentazione. Qualora risultasse giustificata la demolizione, l’intervento edilizio che si rende obbligatorio è il "ripristino tipologico" di cui al Regolamento Edilizio.

 

ART. 11 - ABROGATO

ART. 12 - ABROGATO

ART. 13 – ABROGATO

ART. 14 - ABROGATO

ZONE OMOGENEE B

EDIFICATE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

ART. 15 - DEFINIZIONI GENERALI

c1

Le zone B, prevalentemente residenziali, comprendono tutte le parti del territorio diverse dalle zone A, in cui è riconoscibile l'esistenza di una trama urbanistica consolidata o in via di organico completamento con l'intorno urbano.

Esse si suddividono nelle seguenti sottozone:

B0 - consolidate di matrice storica;

B1 - consolidate sature;

B2 - edificate di completamento.

c2

All'interno delle zone B, ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

1)Servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle zone F e G, locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose;

2)Attività commerciali;

3)Pubblici esercizi, attività ricreative, culturali, politiche e sociali, mostre ed esposizioni,

4)Ambulatori e studi professionali;

5)Depositi e magazzini, purché idonei sotto il profilo della sicurezza;

6)Attività direzionali o bancarie;

7)Artigianato di servizio compatibile con la residenza, ovvero attività innocue dal punto di vista delle emissioni di sostanze tossiche e nocive, rumori fastidiosi, o quant'altri motivi che possano recare disturbo alla quiete e all'ordine;

8)distributori di carburante secondo le prescrizioni dell’art. 136 bis del Regolamento Edilizio.

c3

Nelle zone B, per ciò che riguarda le modalità di insediamento nel lotto degli interventi edilizi di nuova costruzione, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

distacco minimo dai confini di zona e proprietà:m. 5,00

distacco minimo fra edifici: m. 10,00

c4

Nel caso in cui gli edifici abbiano altezza non superiore a m. 7,50 è ammesso un minimo distacco dai confini di m. 3,00, e tra pareti, purché non finestrate, di m. 6,00.

c5

E' in ogni caso ammessa la costruzione in aderenza a pareti cieche esistenti a confine anche per altezze superiori a quelle esistenti, ma limitatamente all'estensione orizzontale delle stesse.

c6

Sono altresì ammesse costruzioni a confine sulla base di progetto preventivo unitario presentato dai confinanti, che potrà essere realizzato, previa concessione formale da parte dei confinanti stessi, anche in tempi diversi.

c7

Le demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti sono ammesse nel rispetto delle norme dettate per i lotti liberi, e così pure l'ampliamento, mentre la sopraelevazione da riferire alla proiezione planimetrica dell’edificio esistente è ammissibile nei limiti della sagoma dell'edificio purché nel rispetto delle distanze esistenti fatto salvo le distanze minime fissate dal Codice Civile e delle Norme Igienico Sanitarie.

c8

Per gli arretramenti da strada valgono le seguenti prescrizioni:

a - rispetto in ogni caso degli allineamenti esistenti indicati nella cartografia di P.R.G.;

b - nel caso di strade o lati di strada inedificate l'arretramento non dovrà essere inferiore a mt. 5,00.

 

ART. 16 - ZONE B.0 "CONSOLIDATE DI MATRICE STORICA".

c1

Sono le zone in cui l'insediamento si lascia riconoscere come basato su di un impianto storico, con cortine edilizie lungo le strade prevalentemente compatte, ma con condizioni ineguali di consistenza edilizia che ne indeboliscono il carattere e la funzione urbana.

L’eventuale incremento edilizio ammesso dalle presenti norme dovrà interessare i singoli edifici nel rispetto più rigoroso delle determinanti morfologiche e tipologiche locali, e avendo a riferimento la tendenziale salvaguardia dell’assetto planivolumetrico e degli spazi liberi.

c2

Le B0 compaiono a fianco delle zone A negli appositi sviluppi in scala 1: 1.000 degli abitati di Codigoro e Mezzogoro.

c3

Gli interventi nelle zone B0 richiedono la salvaguardia e la promozione degli elementi tipologici e stilistici di matrice storica, per cui essi debbono essere progettati in stretta aderenza alle indicazioni all’uopo dettate dal Regolamento Edilizio.

c4

All'interno delle zone di cui al presente articolo sono ammesse le medesime destinazioni d'uso delle zone A, di cui all’art. 7, comma 5.

c5

All'interno delle zone di cui al presente articolo il P.R.G. si attua per intervento diretto nell’ambito delle unità minime di intervento. Le unità minime di intervento possono comprendere in ragione della loro complessità tipologica, una o più unità edilizie, da subordinarsi ad un unico progetto, a cui farà riferimento un’unica concessione edilizia. E’ possibile modificare il perimetro dell’U.M.I. qualora l’assetto proprietario risulti avere una conformazione diversa da quella riportata sulla tavola di P.R.G..

c6

Ai fini dell'intervento diretto sono consentiti i seguenti interventi:

· manutenzione ordinaria;

· manutenzione straordinaria;

· restauro e risanamento conservativo;

· ristrutturazione edilizia;

· demolizione e ricostruzione nei limiti dei parametri urbanistici ed edilizi di zona;

· ampliamento e/o sopraelevazione nei limiti sopra indicati, e, nel caso della sopraelevazione, facendo riferimento ad un’altezza di cornicione coerente con la parte di tessuto urbano di inserimento;

  • variazione destinazione d’uso;

c7

Nelle zone di cui al presente articolo valgono i seguenti indici:

Uf0,80 mq/mq

Hmax11,50 m (salvo limiti inferiori eventualmente dettati dalla quota prevalente dei cornicioni di case limitrofe nella parte di tessuto urbano di inserimento)

Rc60%

 

ART. 17 - ZONE B.1 "CONSOLIDATE SATURE".

c1

Sono le zone a prevalente destinazione residenziale recentemente edificate, in cui si considera sostanzialmente esaurita la possibilità edificatoria e comunque consolidata la forma urbana nonostante la presenza di spazi liberi.

c2

Nelle zone di cui al presente articolo il P.R.G. si attua mediante intervento diretto, salvo nelle parti per le quali è riportato sulle tavole di piano l'obbligo preliminare di Piano di Ristrutturazione Urbanistica di iniziativa pubblica, al quale spetta il compito di operare il riordino della maglia edilizia ed urbanistica, con realizzazione di adeguate condizioni di transito viario, e di recupero degli standard pubblici a verde e a parcheggio.

c3

Ai fini dell'intervento diretto sono consentiti i seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • demolizione e ricostruzione nei limiti dei parametri urbanistici ed edilizi di zona;
  • ampliamento e/o sopraelevazione nei limiti sopra indicati;
  • variazione destinazione d'uso;
  • nuova costruzione.

c4

Nelle zone di cui al presente articolo valgono i seguenti indici:

Uf0,80 mq/mq

Hmax11,50 m

Rc60%

 

ART. 18 - ZONE B.2 "EDIFICATE DI COMPLETAMENTO".

c1

Sono le zone a prevalente destinazione residenziale, caratterizzate da consistente presenza di lotti liberi destinati alla nuova edificazione.

c2

All'interno delle zone di cui al presente articolo il P.R.G. si attua per intervento diretto, salvo i casi in cui viene indicato sulle tavole di piano l'obbligo preliminare di Progetto Unitario.

c3

Nelle zone di cui al presente articolo valgono i seguenti indici:

Uf0,60 mq/mq

Hmax11,50 m

Rc45%

c4

In tale zona sono possibili i seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • variazione destinazione d'uso;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • nuova costruzione, nell'ambito dello stesso lotto o in lotti interclusi, o per ampliamenti e sopraelevazioni, o, infine, a seguito di intervento di demolizione con ricostruzione.

ZONE OMOGENEE C

NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

 

ART. 19 - DEFINIZIONI GENERALI.

c1

Comprendono le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, che disegnano le nuove parti del tessuto urbano.

c2

All'interno delle zone C, ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane, preferibilmente negli stessi complessi edilizi, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

1)Servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle zone F e G, locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose;

2)Attività sociosanitarie e assistenziali, con esclusione di ospedali e cliniche;

3)Attrezzature culturali e di spettacolo purché non rumorose o moleste, previo parere dell'autorità sanitaria;

4)Attività commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 500, incrementabili della superficie destinata ad esposizione e deposito;

5)Pubblici esercizi, attività ricreative, culturali, politiche e sociali, mostre ed esposizioni,

6)Depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 300, purchè idonei sotto il profilo della sicurezza;

7)Ambulatori e studi professionali;

9)Attività direzionali e terziarie;

10)Artigianato di servizio compatibile con la residenza, ovvero attività innocue dal punto di vista delle emissioni di sostanze tossiche e nocive, rumori fastidiosi, o quant'altri motivi che possano recare disturbo alla quiete e all'ordine, previo parere preventivo dell'autorità sanitaria;

11)distributori di carburante secondo le prescrizioni dell’art. 136 bis del Regolamento Edilizio.

c3

Nelle zone C per le quali deve essere presentato strumento urbanistico preventivo la dotazione di standard pubblici è stabilita in mq. 30.

La quantità di area da destinare ad attrezzature pubbliche non potrà in alcun caso essere inferiore a quella stabilita dal comma precedente, pur potendo essere ammessa una diversa distribuzione, a discrezione dell'Amministrazione comunale, per le diverse categorie di servizi, nei casi in cui sia garantita la compensazione nell'ambito di zone confinanti.

 

ART. 20 - ZONE C.1 "AREE IN CORSO DI ATTUAZIONE".

c1

Comprendono le aree, oggetto di piani di lottizzazione e di P.E.E.P., regolate da convenzioni approvate dal Consiglio Comunale dopo la data di approvazione del precedente P.R.G..

c2

In tali zone perimetrate nella cartografia di Piano il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo le prescrizioni contenute nel P.E.E.P. o nel Piano di Lottizzazione vigente, in quanto sono confermate le norme del piano particolareggiato in corso.

 

ART. 21 - "ZONE C.2 "AREE DI NUOVO IMPIANTO"

c1

Comprendono le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali.

c2

Le zone C2 sono perimetrate nelle planimetrie di PRG, e, all'interno di ciascun perimetro, sono indicati:

- la SU complessiva di base realizzabile;

- la massima aliquota, in percentuale, dei volumi e delle superfici destinate alla residenza (R%), intendendo la quota parte di superficie non residenziale, come quella da destinare agli usi, di cui all'art. 15, comma 2;

- l'altezza massima degli edifici (Hmax);

può essere inoltre individuata graficamente la superficie delle aree G assoggettate a cessione al Comune.

c3

Nelle zone C2 il P.R.G. si attua mediante Piano Particolareggiato di iniziativa privata, salvo che nelle aree per P.E.E.P..

c4

La distanza fra pareti finestrate sarà pari all'altezza dell'edificio più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata; in ogni caso la distanza minima fra pareti sarà di m. 10,00. La distanza minima dai confini di zona e dalle strade di progetto è di m. 5,00 a meno di fronti attrezzate al PT con servizi commerciali, affaccianti su piazze e/o aree pedonali, per le quali potrà essere stabilita in sede di normativa di Piano Particolareggiato una distanza minore, non inferiore comunque a m. 3,00.

ZONE OMOGENEE D

DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 

ART. 22 - DEFINIZIONI GENERALI

c1

Comprendono le parti di territorio destinate ad insediamenti produttivi del settore artigianale/industriale, commerciale terziario e turistico, siano essi esistenti o di nuovo impianto.

 

ART. 23- ZONE D.1 "ARTIGIANALI/INDUSTRIALI"

c1

Sono le zone destinate ad attività artigianali, industriali, e di movimentazione merci. Esse comprendono due sottozone:

D.1.1. le aree esistenti e di completamento che, in quanto già urbanizzate, non comportano le modalità di intervento mediante strumento preventivo di attuazione urbanistica;

D.1.2 le aree di nuovo impianto assoggettate invece a Piano Particolareggiato di iniziativa privata e/o a Piani Insediamenti Produttivi.

c2

In tali zone sono ammesse le destinazioni seguenti:

1)attività artigianali produttive, e manutentorie legate al settore della piccola industria;

2)attività artigianali e industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, stoccaggi annonari e depositi frigoriferi;

3) attività di supporto logistico connesse al movimento merci, con esclusione delle strutture per la vendita all'ingrosso e al dettaglio;

4)attività legate al trattamento e riciclaggio di rifiuti organici ed industriali;

5)attività di servizio amministrative e direzionali per l'industria;

6)attività di vendita al dettaglio legata alla produzione artigianale e industriale insediata;

7)distributori di carburante secondo le prescrizioni dell’art. 136 bis del Regolamento Edilizio.

c3

Nei casi in cui in tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, sono ammessi i seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e ristrutturazione edilizia;
  • demolizione e ricostruzione nel rispetto degli indici del presente articolo, salvo nei casi in cui si abbia un Piano Particolareggiato in corso;
  • ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei seguenti indici:

Uf0,60 mq/mq

Rc50%

Vl0,50

distanza dai confini = m. 5,00 o in confine previo accordo fra i proprietari

distanza dalle strade = m. 10,00 o in confine della fascia di rispetto stradale quando individuata dalla cartografia di P.R.G..

c4

Sono ammessi per ogni lotto di intervento alloggi per i titolari e/o per il custode per una quota massima di superficie utile di mq. 250 da computarsi in proporzione alla superficie degli stabili adibiti per l'attività produttiva, e comunque rispetto a questi in misura non superiore del 40%; la formazione dell'alloggio deve essere in ogni caso contestuale o susseguente alla formazione dei volumi produttivi ed in loro pertinenza inscindibile.

c5

Qualora sussistano indici e standard già convenzionati all'interno di tali aree, tali convenzioni sono da ritenersi prevalenti sulle presenti norme.

c6

Per i nuovi insediamenti produttivi di cui al presente articolo le dotazioni minime di standard pubblici sono fissate ai sensi dell'art. 46 della LR 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, per cui la superficie da destinare a spazi pubblici oltre alla viabilità non può essere inferiore al 15% della superficie destinata a tali insediamenti, di cui il 5% per parcheggi ed il restante 10% a verde ed attività collettive.

 

ART. 24 - ZONE D.2 "TERZIARIE E COMMERCIALI"

c1

Sono le zone destinate ad attività commerciali e direzionali terziarie. Esse comprendono due sottozone:

D.2.1. le aree esistenti e di completamento che, in quanto già urbanizzate, non comportano le modalità di intervento preventivo mediante strumento di attuazione urbanistica;

D.2.2 le aree di nuovo impianto assoggettate invece a Piano Particolareggiato di iniziativa privata.

c2

In tali zone sono ammesse le destinazioni seguenti:

  1. attività commerciali alimentari e non alimentari costituite da:
    1. esercizi di vicinato aventi superfici di vendita non superiore a 250 mq;
    2. medio-piccole strutture di vendita: esercizi e centri commerciali, così come definiti nel D.Lgs. 31marzo 1998, n.114, aventi superficie di vendita superiore a 250 mq e fino a 1500 mq;
    3. solamente per le zone D.2.2. di nuovo impianto sono ammesse attività commerciali non alimentari costituite da medio-grandi strutture di vendita: esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq e fino a 2500 mq con vendita di soli prodotti non alimentari;

2)pubblici esercizi e ristoranti nel rispetto delle leggi vigenti;

3)locali per pubblico spettacolo;

4)attività di servizio amministrative e di servizio alle imprese.

c3

Nei casi in cui in tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, sono ammessi i seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e ristrutturazione edilizia;
  • demolizione e ricostruzione nel rispetto degli indici del presente articolo;
  • ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei seguenti indici:

Uf0,50 mq/mq

Rc40%

Vl0,50

distanza dai confini = m. 5,00 o in confine previo accordo fra i proprietari

distanza dalle strade = m. 10,00 o in confine della fascia di rispetto stradale quando individuata dalla cartografia di P.R.G..

c4

Sono ammessi per ogni lotto di intervento alloggi per i titolari e/o per il custode per una quota massima di superficie utile di mq. 250 da computarsi in proporzione alla superficie degli stabili adibiti per l'attività produttiva, e comunque rispetto a questi in misura non superiore del 40%; la formazione dell'alloggio deve essere in ogni caso contestuale o susseguente alla formazione dei volumi produttivi ed in loro pertinenza inscindibile.

c5

Qualora sussistano indici e standard già convenzionati all'interno di tali aree. Tali convenzioni sono da ritenersi prevalenti sulle presenti norme.

c6

Per i nuovi insediamenti produttivi di cui al presente articolo le dotazioni minime di standard pubblici sono fissate ai sensi dell'art. 46 della LR 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, per cui la superficie da destinare a spazi pubblici sarà pari a mq. 100 di spazi pubblici ogni mq. 100 di SU, e di questi spazi pubblici, escluse le sedi viarie, mq. 40 andranno destinati a parcheggi pubblici in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della LN 765/67, e mq. 60 a verde pubblico attrezzato ed alberato.

c7

Per le nuove attività commerciali di cui al comma 2 punto 1 del presente articolo le dotazioni di parcheggi pubblici sono così determinate:

  1. esercizi di vicinato, pubblici esercizi e ristoranti valgono le dotazioni, in termini quantitativi, richieste per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela;
  2. medio piccole strutture di vendita di prodotti alimentari:
    • per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq di superficie di vendita o frazione;
    • per esercizi da 400 fino a 800 mq di superfici di vendita: 1 posto auto ogni 18 mq di superficie di vendita o frazione;
    • per esercizi da 800 fino a 1500 mq di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 13 mq di superficie di vendita o frazione;

  3. medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari:

per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita: posto-auto ogni 40 mq di superficie di vendita o frazione;

per esercizi da 400 mq fini a 800 mq di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 25 mq di superficie di vendita o frazione;

per esercizi da 800 mq fino a 1500 mq di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 20mq di superficie di vendita o frazione;

per esercizi con oltre 1500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq di superficie di vendita o frazione.

ART. 25 - ZONE D.3 "TERZIARIE TURISTICHE/RICETTIVE"

c1

Sono le zone destinate a servizi turistici e ricreativi, finalizzati anche alla valorizzazione di aspetti territoriali tipici e al sostegno della commercializzazione di prodotti agricoli locali. Esse comprendono due sottozone:

D.3.1 le aree esistenti e di completamento;

D.3.2 le aree di nuovo impianto.

c2

In tali zone sono ammesse le destinazioni seguenti:

1)attività ricettive nei limiti delle tipologie stabilite dalla LN 217/83;

2)attività di servizio e assistenza al turista.

c3

In tali zone il P.R.G. si attua mediante Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e/o privata.

c4

Sugli immobili ricadenti in tali zone le procedure di intervento edilizio diretto ammesse al di fuori dei piani di cui al comma precedente sono le seguenti:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e ristrutturazione edilizia.

c5

Gli interventi di nuova edificazione che riguardino alberghi, siano essi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, e di ampliamento e sopraelevazione, a seguito di P.U.E., sono subordinati al rispetto dei seguenti indici:

Uf0,90 mq/mq

Hmax15,00 m.

Rc60%

distanza dai confini = m. 5,00

distanza dalle strade = m. 5,00 o in confine della fascia di rispetto stradale quando individuata dalla cartografia di PRG, oppure secondo l'allineamento ammesso dal Sindaco.

c6

Gli interventi di nuova edificazione che riguardino altre tipologie ricettive e altri tipi di strutture edilizie, siano essi di nuova costruzione, e di ampliamento e sopraelevazione, sono subordinati ai seguenti indici:

Uf0,30 mq/mq

Hmax11,50 m.

Rc30%

Nel caso di demolizione e ricostruzione è invece ammesso il recupero integrale della volumetria demolita anche se superiore agli indici di cui sopra.

c7

Tutti gli impianti ricettivi turistici sono sottoposti a norma delle competenti leggi regionali e statali a Vincolo di Destinazione di cui all'art. 8 della LN 217/83.

 

ART. 26 - ZONE D.4 "ATTIVITÀ ESTRATTIVE"

c1

L'escavazione di materiali litei dal suolo può avvenire solo nelle zone appositamente individuate nelle tavole di P.R.G. in adesione al P.A.E. (Piano delle Attività Estrattive) redatto dall’Amm.ne Com.le ai sensi della LR 17/91.

c2

Lo svolgimento delle attività estrattive sarà concesso dall'Amministrazione Comunale previa redazione e approvazione del Piano particolareggiato per le aree destinate ad attività estrattive di cui all'art. 8 della LR 17/91, con stipula di una convenzione corredata da un preciso programma operativo che preveda a realizzazione a carico del concessionario di tutte le infrastrutture e le opere necessarie per lo svolgimento dell'attività e per evitare compromissioni all'ambiente naturale, alle risorse idriche e per garantire l'incolumità dei lavoratori.

c3

In particolare la convenzione dovrà prevedere l'obbligo della risistemazione del terreno in maniera da garantire la regimazione delle acque meteoriche con ricostituzione del manto di terreno vegetale.

c4

Qualora più restrittive, valgono in ogni caso le norme specifiche del vigente P.A.E.

 

ART. 27 - ZONE D.5 "RICONVERSIONE PRODUTTIVA MISTA ARTIGIANALE E COMMERCIALE"

c1

Le zone di cui al presente articolo costituiscono parti del tessuto urbano a consolidata strutturazione urbana produttiva, per le quali si rendono necessari interventi di ripristino della loro funzione.

c2

In queste zone il P.R.G. si attua mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, secondo gli indici riportati nelle tavole di piano.

 

ART. 27 bis ZONE D6 – "ARTIGIANALI/INDUSTRIALI/COMMERCIALI"

c1

Sono le zone destinate ad attività artigianali, industriali, di movimentazione merci ed attività commerciali. Esse comprendono aree esistenti di completamento che non comportano le modalità di intervento mediante strumento preventivo di attuazione urbanistica.

c2

In tali zone sono ammesse le destinazioni seguenti:

  1. attività artigianali produttive, e manutentorie legate al settore della piccola industria;
  2. attività artigianali e industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, stoccaggi annonari e depositi frigoriferi;
  3. attività di supporto logistico connesse al movimento merci, con esclusione delle strutture per la vendita all'ingrosso e al dettaglio;
  4. attività legate al trattamento e riciclaggio dei rifiuti organici ed industriali;
  5. attività di servizio amministrative e direzionali per l'industria;
  6. attività commerciali alimentari e non alimentari costituite da esercizi di vicinato: aventi superfici di vendita non superiore a 250 mq;
  7. attività commerciali alimentari e non alimentari costituite da medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali così come definiti nel D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 aventi superficie di vendita superiori ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1500 mq;
  8. attività commerciali non alimentari costituite da medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq e fino a 2500 mq;
  9. pubblici esercizi e ristoranti nel rispetto delle leggi vigenti;

c3

Nei casi in cui in tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, sono ammessi i seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e ristrutturazione edilizia;
  • demolizione e ricostruzione nel rispetto degli indici del presente articolo;
  • ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei seguenti indici:

Uf0,60mq/mq

Rc50%

VI0,50

distanza dai confini=m 5,00 o in confine previo accordo coi proprietari

distanza dalle strade=m 10,00 o in confine dalla fascia di rispetto stradale quando individuata dalla cartografia di P.R.G..

c4

Sono ammessi per ogni lotto di intervento alloggi per i titolari e/o per il custode per una quota massima di superficie utile di mq 250 da computarsi in proporzione alla superficie degli stabili adibiti per attività produttiva, e comunque rispetto a questi in misura non superiore del 40%; la formazione dell'alloggio deve essere in ogni caso contestuale o susseguente alla formazione dei volumi produttivi ed in loro pertinenza inscindibile.

c5

Per le zone sulle quali vi siano convenzioni, si confermano gli standard risultanti dalle convenzioni stesse, ad eccezione delle aree per parcheggi che dovranno essere integrate secondo quanto disposto dal successivo punto c7 del presente articolo.

c6

Per i nuovi insediamenti produttivi di cui al comma 2 punti 1, 2, 3, 4, 5 del presente articolo le dotazioni minime di standard pubblici sono fissate ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, per cui la superficie da destinare a spazi pubblici oltre alla viabilità non può essere inferiore al 15% della superficie destinata a tali insediamenti, di cui il 5% per parcheggi ed il restante 10% a verde ed attività collettive.

c7

Per le nuove attività commerciali di cui al comma 2 punti 6, 7, 8, 9 del presente articolo le dotazioni di parcheggi pubblici sono così determinate:

  1. esercizi di vicinato, pubblici esercizi e ristoranti valgono le dotazioni, in termini quantitativi, richieste per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela;
  2. medie e piccole strutture di vendita di prodotti alimentari:

    • per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq di superficie di vendita o frazione;
    • per esercizi da 400 fino a 800 mq di superfici di vendita: 1 posto auto ogni 18 mq di superficie di vendita o frazione;
    • per esercizi da 800 fino a 1500 mq di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 13 mq di superficie di vendita o frazione;

  1. medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari:

    • per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita: posto-auto ogni 40 mq di superficie di vendita o frazione;
    • per esercizi da 400 mq fini a 800 mq di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 25 mq di superficie di vendita o frazione;
    • per esercizi da 800 mq fino a 1500 mq di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 20mq di superficie di vendita o frazione;
    • per esercizi con oltre 1500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq di superficie di vendita o frazione.