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PIANO REGOLATORE GENERALE - pag. 02 |
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ZONE OMOGENEE E TERRITORIO PREVALENTEMENTE AGRICOLO
ART. 28 - DEFINIZIONI GENERALI c1 Le zone E sono le parti del territorio comunale prevalentemente destinate all'esercizio delle attività agricole dirette, o connesse con l'agricoltura, intesa non solo come funzione produttiva ma anche come salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio e dell'evoluzione ecosistemica. c2 Le zone agricole si suddividono in: E.1 - zone agricole normali; E.2 - zone agricole di salvaguardia. c3 Nelle zone agricole sono ammessi i seguenti usi: 1.Abitazioni agricole. Tale uso è riservato ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 40 della LR 47/78 e LR 23/80; cioè coltivatori diretti proprietari e imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della LR 18/77, con le specifiche limitazioni ivi previste. Nel caso di proprietario conduttore e di proprietario concedente, gli interventi si intendono finalizzati alle abitazioni dei lavoratori agricoli quando ciò è previsto da regolare contratto di lavoro o comunque ad abitazioni direttamente connesse all’esercizio dell’azienda agricola. L'uso comprende oltre agli spazi abitativi veri e propri, anche gli spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine, piccoli depositi, ecc.). 2.Edifici colonici posti in zone agricole, ma recuperati o recuperabili ad uso di civile abitazione o ad altri usi compatibili, senza limitazioni relative ai requisiti dei soggetti di intervento, per gli effetti della relativa sanatoria edilizia presentata ai sensi della LN 47/85 e successive integrazioni. 3.Fabbricati di servizio aziendali o interaziendali. Tale uso comprende depositi di attrezzi e di materiali connessi con l'esercizio dell'attività agricola, rimesse per macchine agricole, ed analoghe costruzioni assimilabili, al servizio di aziende singole o associate. Comprende anche piccoli ricoveri per allevamento zootecnico, di dimensione non superiore a: mq. 100 se per bovini o equini, mq. 50 se per animali di bassa corte, mq. 30 se per suini. 4.Serre con strutture fisse per floricoltura e orticoltura intensive di tipo aziendale. 5.Impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici (cantine sociali o aziendali, disidratatori, caseifici sociali o aziendali, frigoriferi, mulini, ecc.). 6.Impianti per l'allevamento ittico di modesta estensione, che non richiedano la formazione di invasi scavati nel terreno, ma formati con elementi prefabbricati; 7.Allevamenti zootecnici (ad esclusione di quelli industriali che saranno oggetto di specifiche varianti al P.R.G.); 8.Attività di agriturismo così come definita dalla legislazione regionale e nazionale, anche con valenza specifica di centri per il benessere e la cura del corpo. 9.Installazione di elettrodotti, metanodotti, gasdotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o pompaggio, previa approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale.
c4 Gli edifici esistenti non più destinati o non più destinabili funzionalmente a residenza agricola, di cui al precedente comma 3, punto 2, possono essere utilizzati:
c5 Negli edifici esistenti risultanti vuoti o abbandonati, oltre agli usi agricoli e urbani ammessi, è consentito l’insediamento di attività artigianali e commerciali alle seguenti condizioni:
c6 In tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione e ricostruzione, restauro e ristrutturazione, senza aumento di volume, salvo quanto disposto al comma successivo, e per quanto dovesse essere accorpato agli edifici in attuazione dell'obbligo di demolizione con organico recupero di tutti i corpi secondari quali tettoie, baracche, ed ogni altro manufatto incongruo come materiali e relazione rispetto agli edifici principali, se ed in quanto legittimamente realizzati nonché dei proservizi di altezza inferiore a m. 2,50. c7 Limitati aumenti di volume negli edifici di cui al comma precedente adibiti a residenza sono consentiti nella misura massima di un 20% della superficie residenziale attuale, e per un massimo di mq. 50. c8 Unicamente nel caso delle attività agrituristiche finalizzate alla cura del corpo (centri benessere), al di fuori delle aree soggette a vincolo paesistico, potrà essere assentito una tantum un incremento della volumetria complessiva del 20% al solo fine di costituire idonei spazi per servizi comuni (sauna, palestra, ecc.). c9 Per le variazioni d’uso da agricolo ad urbano degli annessi rustici (magazzini, stalle, fienili, ecc.), non possono essere ricavati più di tre alloggi nella trasformazione ad uso civile abitazione e qualora gli edifici appartengano ad unità insediative di interesse architettonico ambientale valgono le prescrizioni di cui all’art.129 del Regolamento Edilizio. c10 Per le abitazioni agricole e civili esistenti, ricadenti in fascia di rispetto stradale, ferroviaria, idroviaria e degli elettrodotti, sono ammessi unicamente gli interventi di demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, questi ultimi estensibili alle opere di variazione interna atte ad adeguare singole unità immobiliari alle misure per il superamento delle barriere architettoniche, nonché di ristrutturazione. c11 La realizzazione degli edifici di cui ai punti 3, 5 e 7 del precedente comma 3, nonché degli edifici di nuova costruzione del punto 1 del medesimo comma è vietata all'interno delle "aree di dissesto idrogeologico", di cui all'art. 49. c12 Nell’ambito di una stessa azienda agricola sarà consentito il trasferimento di capacità edificatoria tra fondi anche non contigui. In questo caso è richiesto l’atto unilaterale d’obbligo relativo al vincolo di inedificabilità per i terreni computati ai fini della concessione. Ai fini del calcolo della superficie d’intervento e dell’applicazione dei paramentri edilizi, vengono computate anche le superfici dell’azienda con vincolo di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale ed ambientale. c13 Nel caso di frazionamenti avvenuti dopo la data di adozione del P.R.G., quando viene a formarsi un’azienda dotata di edifici la cui consistenza superi la potenzialità edificatoria ad essa relativa, l’eccedenza di superficie costruita continuerà a far parte delle potenzialità edificatorie già utilizzate dall’azienda stessa, fanno eccezione:
ART. 29 - UNITA' DI PAESAGGIO c1 Il P.R.G. individua le Unità di Paesaggio (U.P.) secondo le indicazioni dell'art 8 del P.T.C.P.. Esse sono assunte come ambito di riferimento per stabilire la compatibilità degli interventi edilizi all'interno del territorio agricolo. c2 Le Unità di Paesaggio a scala comunale sono le seguenti: U.P. 1 - della Risaia. Corrisponde alla porzione più depressa del territorio comunale, e viene a coincidere con i grandi bacini del Bella-Leone e del Malea, entrambi riconducibili agli interventi di bonifica meccanica tardo ottocenteschi. In precedenza questa porzione di territorio si presentava totalmente o periodicamente sommersa, e gli elementi fisici naturali che ne determinavano l'originaria fisionomia scompaiono per effetto della sovrapposizione dell'intervento antropico. L'assetto fondiario attuale, la dimensione aziendale, le caratteristiche pedologiche ed agronomiche dei suoli danno forma ad un paesaggio piatto ed uniforme, in cui il carattere dominante risulta essere l'andamento regolare ortogonale del tessuto ordinatore delle bonifiche sovrapposto a deboli tracce di preesistenze storiche. U.P. 2 - del Goro. Corrisponde col tracciato della strada provinciale di collegamento fra Codigoro e Mezzogoro, a cavallo del dosso dell'antico fiume Gaurus. Si presenta come una struttura emergente rispetto ai terreni ad altimetria degradante, più depressi e di diversa natura dei bacini del Bella e del Malea. Caratteristica della U.P. è la presenza di edifici agricoli con tipologia in linea, talora in forma elementare priva di stalla o di proservizi. U.P. 3 - del Volano. Corrisponde all'area gravitante sul dosso del Po di Volano, su cui ha trovato sviluppo l'abitato di Codigoro. Il Po di Volano allinea lungo le sue sponde gli elementi vegetazionali del bosco e del cespuglieto ripariale, mentre, parallelamente all'asta del fiume si assestano i terreni agrari a decrescente altimetria del tipo definito "Volano" con tessitura equilibrata. U.P. 4 - delle Dune ed Interdune. Corrisponde alla estrema sezione orientale del territorio comunale, con prolungamento verso nord. Appare particolarmente composita e determinata da una maglia di cordoni dunosi, un tempo antiche linee di costa, in senso nord-sud con convessità esterna. Le antiche dune e quelle più recenti di retrospiaggia sono evidenti depositi di origine eolica. La tipologia edilizia prevalente è quella degli elementi giustapposti ed in particolare i tipi ad un piano, semplici e privi di annessi rustici. c3 Tutti gli interventi su edifici esistenti o di nuova costruzione, nell'ambito delle zone agricole, dovranno essere attuati con riferimento alle principali caratteristiche dell'edilizia rurale esistente e storicamente consolidata e delle unità di Paesaggio alle quali appartengono, facendo riferimento al Regolamento Edilizio.
ART. 30 - E.1 "ZONE AGRICOLE NORMALI" c1 In tali zone sono consentiti tutti gli usi di cui al comma 3 del precedente art. 28. c2 In tali zone il P.R.G. si attua mediante: 1.Piani di sviluppo aziendale e interaziendale di iniziativa privata, proposti dai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della LR 18/77, che stabiliscono, in funzione, di esigenze edificatorie a fronte di indici edilizio urbanistici esauriti o insufficienti, o di mutamento dell’assetto produttivo aziendale, la quantità degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo. Essi sono obbligatori quando debbano essere realizzati in modo del tutto nuovo gli impianti di cui ai punti 3 e 5 del comma 3 del precedente art. 28. 2.Concessioni edilizie gratuite in conformità alle norme del P.R.G. nei soli casi di cui all'art. 9 della LN 10/77. 3.Concessioni edilizie onerose in conformità alle norme del P.R.G. in tutti gli altri casi previsti dalle presenti norme e non compresi nella concessione edilizia gratuita. 4.Autorizzazioni a costruire per tutte le tipologie di intervento assoggettate a questo regime dal P.R.G.. Gli interventi previsti dal Piano di cui al punto 1 del presente comma, sono comunque sottoposti alla procedura di concessione o autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme. c3 Il P.R.G. si attua nel rispetto dei seguenti indici: Abitazioni così come definite al punto 1 del comma 3 dell'art. 28. Uf 50 mq/ha, con un max di mq. 250 Servizi così come definiti ai punti 3, 4 e 5 del comma 3 dell'art. 28, fatto salvo l'eventuale superamento dei limiti dell'indice in sede di Piano di sviluppo aziendale e interaziendale. Uf100 mq./ha con un massimo di mq. 3.000, eccettuati gli impianti zootecnici. H m. 7,50 (fatta eccezione per i silos o parti di impianti tecnologici per i quali non vengono posti limiti di altezza); Vl0,5; Distanza minima dalle strade comunalim. 20.00; Distanza minima dai confini di zona e di proprietàm. 5,00. c4 Tali indici possono essere superati in sede di Piano di Sviluppo aziendale o interaziendale; tali incrementi devono essere strettamente correlati alle esigenze produttive dell'azienda e/o delle aziende. c5 Il Piano di Sviluppo aziendale ed interaziendale deve essere corredato dai progetti edilizi delle opere necessarie, con indicata descrizione, dimensione e destinazione d'uso di tutti i fabbricati esistenti, di quelli che si intendono recuperare, di quelli da demolire, di quelli da edificare, nonchè descrizione, dimensione, destinazione d'uso degli spazi inedificati di pertinenza. Detti progetti edilizi dovranno essere redatti nelle forme previste per il rilascio delle concessioni edilizie. c6 Si riconducono all’uso zootecnico tutte le strutture destinate all’allevamento di animali, compresi gli edifici di servizio, depositi, uffici aziendali, impianti per lo stoccaggio e lo smaltimento delle deiezioni, nonché eventuali alloggi per il personale di custodia. c7 Gli edifici destinati ad allevamenti zootecnici ad eccezione di quelli suinicoli, devono osservare i seguenti indici e parametri urbanistici:
c8 Gli edifici destinati all’allevamento di suini dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:
c9 Per gli esercizi destinati ad allevamenti esistenti alla data di adozione del P.R.G. che non rientrino negli indici e nei parametri di cui ai precedenti commi 6 e 7, è possibile, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, anche l’ampliamento per adeguamenti tecnologici richiesti da specifiche disposizioni di legge e regolamenti. Per tali ampliamenti è possibile derogare dalle distanze minime prescritte in precedenza nei limiti disposti dalle norme in materia. c10 Per gli allevamenti ittici di tipo produttivo ai fini dell’applicazione dei parametri urbanistico – edilizi relativi ad eventuali altri usi agricoli afferenti all’azienda agricola nella quale esiste o è previsto l’allevamento ittico, la superficie fondiaria di pertinenza si assume pari al triplo della superficie effettiva degli invasi destinati all’allevamento stesso. ART. 31 - E.2 "ZONE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA" c1 Le zone agricole di salvaguardia sono destinate all'esercizio delle attività agricole nel rispetto degli indirizzi del P.T.C.P., e alla protezione dei beni naturali ed ambientali, e alla tutela dell'espansione urbana. c2 In tali zone sono consentiti tutti gli usi di cui al comma 3 del precedente art. 28. c3 La formazione delle installazioni di cui ai punti 3 e 5 del comma 3 dell'art. 28, è subordinata alla formazione di idonee schermature verdi costituite da fasce alberate lungo il perimetro delle aree di insediamento di spessore non inferiore a m.5. c4 In tali zone il P.R.G. si attua mediante: 1.Piani di sviluppo aziendale e interaziendale di iniziativa privata, proposti dai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della LR 18/77, che stabiliscono, in funzione di esigenze edificatorie a fronte di indici edilizio urbanistici esauriti o insufficienti, o di mutamento dell’assetto produttivo aziendale, la quantità degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo. Essi sono obbligatori quando debbano essere realizzati in modo del tutto nuovo gli impianti di cui ai punti 3 e 5 del comma 3 del precedente art. 28. 2.Concessioni edilizie gratuite in conformità alle norme del P.R.G. nei soli casi di cui all'art. 9 della LN 10/77. 3.Concessioni edilizie onerose in conformità alle norme del P.R.G. in tutti gli altri casi previsti dalle presenti norme e non compresi nella concessione edilizia gratuita. 4.Autorizzazioni a costruire per tutte le tipologie di intervento assoggettate a questo regime dal P.R.G.. Gli interventi previsti dal Piano di cui al punto 1 del presente comma, sono comunque sottoposti alla procedura di concessione o autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme. c5 Il P.R.G. si attua nel rispetto dei seguenti indici: Abitazioni così come definite al punto 1 del comma 3 dell'art. 28. Uf 30 mq/ha, con un max di mq. 150 Servizi così come definiti ai punti 3, 4 e 5 del comma 3 dell'art. 28, fatto salvo l'eventuale superamento dei limiti dell'indice in sede di Piano di sviluppo aziendale e interaziendale. Uf100 mq./ha con un massimo di mq. 2.000, eccettuati gli impianti zootecnici. H m. 7,50 (fatta eccezione per i silos o parti di impianti tecnologici per i quali non vengono posti limiti di altezza); Vl0,5; Distanza minima dalle strade comunalim. 20.00; Distanza minima dai confini di zona e di proprietàm. 5,00. c6 Tali indici possono essere superati in sede di Piano di Sviluppo aziendale o interaziendale; tali incrementi devono essere strettamente correlati alle esigenze produttive dell'azienda e/o delle aziende. c7 Il Piano di Sviluppo aziendale ed interaziendale deve essere corredato da uno studio specifico sulle misure di tutela e di mitigazione per gli aspetti di impatto ambientale, oltre che dai progetti edilizi delle opere necessarie, con indicata descrizione, dimensione e destinazione d'uso di tutti i fabbricati esistenti, di quelli che si intendono recuperare, di quelli da demolire, di quelli da edificare, nonché descrizione, dimensione, destinazione d'uso degli spazi inedificati di pertinenza. Detti progetti edilizi dovranno essere redatti nelle forme previste per il rilascio delle concessioni edilizie. c8 Si riconducono all’uso zootecnico tutte le strutture destinate all’allevamento di animali, compresi gli edifici di servizio, depositi, uffici aziendali, impianti per lo stoccaggio e lo smaltimento delle deiezioni, nonché eventuali alloggi per il personale di custodia. c9 Gli edifici destinati ad allevamenti zootecnici ad eccezione di quelli suinicoli, devono osservare i seguenti indici e parametri urbanistici:
c10 Gli edifici destinati all’allevamento di suini dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:
c11 Per gli esercizi destinati ad allevamenti esistenti alla data di adozione del P.R.G. che non rientrino negli indici e nei parametri di cui ai precedenti commi 8 e 9, è possibile, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, anche l’ampliamento per adeguamenti tecnologici richiesti da specifiche disposizioni di legge e regolamenti. Per tali ampliamenti è possibile derogare dalle distanze minime prescritte in precedenza nei limiti disposti dalle norme in materia. c12 Per gli allevamenti ittici di tipo produttivo ai fini dell’applicazione dei parametri urbanistico – edilizi relativi ad eventuali altri usi agricoli afferenti all’azienda agricola nella quale esiste o è previsto l’allevamento ittico, la superficie fondiaria di pertinenza si assume pari al triplo della superficie effettiva degli invasi destinati all’allevamento stesso.
ZONE OMOGENEE F SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE COMUNALE E SOVRACOMUNALE
ART. 32 - DEFINIZIONI GENERALI. c1 Le zone F sono destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, comunale e sovracomunale; nel loro ambito possono essere realizzate attrezzature pubbliche e private convenzionate al servizio del pubblico. c2 Tali aree sono di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti. c3 Queste potranno essere anche attuate da privati in regime di convenzione col Comune; tale convenzione deve regolare oltre alle modalità d'attuazione e di gestione anche quelle di cessione dell'area e degli impianti al Comune stesso, in particolare l'area dovrà essere ceduta preventivamente al Comune, che l'assegnerà in diritto di superficie, per un periodo da definirsi in convenzione, con diritto di priorità per lo stesso proprietario. c4 La medesima facoltà è concessa anche ad altri Enti Pubblici per l'attuazione di aree di loro proprietà, in tal caso la convenzione dovrà regolare i rapporti fra tutti i soggetti interessati: Ente Pubblico, Comune, concessionario. c5 Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di P.R.G. con apposite simbologie: ulteriori precisazioni ed eventuali integrazioni possono essere decise dal Consiglio Comunale, in sede di attuazione del P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti. c6 Le zone F si dividono nelle seguenti sottozone: F.1 - attrezzature pubbliche di interesse urbano - territoriale; F.2 - aree per discarica; F.3 - aree cimiteriali; F.4 - sistema dei trasporti e delle fasce di rispetto relative.
ART. 33 - ZONE F.1 "ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE URBANO-TERRITORIALE" c1 Comprendono le aree costituenti standard pubblico, destinate ad attrezzature pubbliche amministrative, culturali, sociali, di grande impiantistica sportiva, di pubblico spettacolo, ospedaliere e sanitarie, militari di pubblica sicurezza e vigilanza, di prevenzione incendi, carcerarie, di istruzione medio superiore ed universitaria, destinate a fiere e spettacoli viaggianti, nonché quelle destinate alla realizzazione e gestione degli impianti tecnici, tecnologici, distributivi e di trasporto: le specifiche destinazioni d'uso sono individuate con apposita simbologia nelle planimetrie di P.R.G.. c2 In queste zone il P.R.G. si attua di norma per intervento edilizio diretto, previa, nei casi di aree inedificate e senza specifica simbologia, o qualora richiesto dal Sindaco, redazione e approvazione di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica. c3 Al fine di garantire in ogni contesto condizioni edificatorie all'altezza dell'eventuale esigenza di contribuire al compattamento delle strutture urbane gli indici edilizi di riferimento sono i seguenti: Uf0,90 mq/mq Hmax15,00 m Rc50% c4 Le dotazioni di parcheggi di uso pubblico a servizio delle varie installazioni sarà dato da una quota di mq. 1 di parcheggio ogni mq. di SU, cui va aggiunto un posto auto ogni 3 persone calcolate sulla capienza teorica dell'impianto specifico.
ART. 34 - ZONE F.2 "AREE PER DISCARICA" c1 Comprendono le aree pubbliche destinate a deposito rifiuti solidi urbani o deposito per altre tipologie di rifiuto. c2 In tali aree, previo Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, l'edificazione è ammessa secondo i seguenti indici: Uf0,10 mq/mq distanza minima dai confinim. 5,00 c3 Il progetto dovrà essere corredato di apposito studio di impatto ambientale con la previsione delle opere necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare della falda acquifera, del sistema del verde di filtro, e delle modalità di recupero e ripristino ambientale ad esaurimento delle stesse.
ART. 35 - ZONE F.3 "AREE CIMITERIALI" c1 Nell'ambito delle zone cimiteriali sono ammessi esclusivamente edifici funerari ed eventuali servizi per i visitatori e di custodia, in conformità alla legislazione vigente in materia e allo specifico regolamento di polizia mortuaria. c2 Nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriali, disciplinate dalla legislazione vigente, è vietato qualsiasi tipo di costruzione salvo parcheggi e verde. c3 Se la fascia di rispetto si sovrappone ad una diversa zonizzazione, l'indice edilizio relativo matura ugualmente anche se non vi è consentita l'ubicazione di edifici. c4 Negli edifici esistenti ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti esclusivamente interventi di demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, questi ultimi estensibili a opere di variazione interna atte ad adeguare singole unità immobiliari alle misure per il superamento delle barriere architettoniche, senza aumento dei volumi e delle superfici esistenti, nonché di ristrutturazione limitatamente a quegli interventi che non alterino la sagoma dell'edificio, e non ne mutino la destinazione d'uso; qualora si diano edifici ricadenti solo in parte in fascia di rispetto le previsioni edificatorie per le parti esterne a tali fasce sono attuabili , conformemente alla disciplina di zona relativa, limitatamente a tali parti. ART. 36 - ZONE F.4 "SISTEMA DEI TRASPORTI E FASCE DI RISPETTO RELATIVE" c1 Sono tutte le superfici occupate dalle sedi dei sistemi viari e di trasporto di energia (metanodotti, elettrodotti) e dalle relative fasce di rispetto, siano essi ferroviari, d'acqua o stradali, queste ultime sia primarie che secondarie, pubbliche o private, ovvero quelle vicinali nonché gli svincoli, i nodi, ed i parcheggi laterali o piazzole di fermata. Nelle tavole di P.R.G. si sono rappresentati alcuni assi viari di sola previsione (stradali e ferroviari), che, in ragione della loro importanza, fanno agire già da ora il regime della presente norma. c2 Le fasce di rispetto per i vari sistemi viari, con vincolo di inedificabilità, sono le seguenti: - Strade di primaria importanza (E 55): mt. 60; - Strade statali: mt. 40; - Strade provinciali: mt. 30 - Strade comunali: mt. 20; - Linee ferroviarie: mt. 30; - Fiume Po di Volano: mt. 50. c3 Nelle zone E, se la fascia di rispetto si sovrappone ad una diversa zonizzazione, l'indice edilizio relativo matura ugualmente anche se nell'area di sovrapposizione non è consentita l'ubicazione di edifici. c4 Anche se non rappresentate, si dovrà tener conto nell'attività edificatoria dei limiti imposti dalle fasce di rispetto di elettrodotti e consimili condotte di energia. c5 Nelle fasce di rispetto stradale potranno essere installati impianti di distribuzione del carburante nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, secondo le prescrizioni dell’art.136 bis del Regolamento Edilizio. c6 Nelle fasce di rispetto, anche se non specificatamente indicate, è sempre possibile l'inserimento di piste ciclabili. c7 Nelle tavole di P.R.G. non sono rappresentate le fasce di rispetto ai canali del Consorzio di Bonifica e Scolo, che gravano per m. 10 di estensione dal bordo dei detti canali, con effetti assolutamente identici a quelli della presente norma. c8 Negli edifici esistenti ricadenti in fascia di rispetto dei sistemi viari sono consentiti i seguenti interventi:
Qualora si diano edifici ricadenti solo in parte in fascia di rispetto le previsioni edificatorie per le parti esterne a tali fasce sono attuabili, conformemente alla disciplina di zona relativa, limitatamente a tali parti. c9 Per le fasce di rispetto stradale valgono le disposizioni di cui agli artt. 26/27/28 e 29 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495. ZONE OMOGENEE G SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE
ART. 37 - ZONE G "ATTREZZATURE PUBBLICHE" c1 Le zone G costituiscono, assieme alle aree da reperirsi all'interno dei nuovi insediamenti residenziali e produttivi, la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico a livello di frazione o di insediamento di attività produttive. c2 Tali aree sono di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti. c3 Queste potranno essere anche allestite direttamente da privati in regime di convenzione col Comune a fronte dello scomputo di oneri di urbanizzazione; tale convenzione deve regolare oltre alle modalità di attuazione degli interventi anche quelle di cessione dell'area al Comune stesso. c4 Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di P.R.G. con apposite simbologie. c5 In queste zone il P.R.G. si attua di norma per intervento edilizio diretto, e mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica nei casi di aree inedificate e senza specifica simbologia, o qualora richiesto dal Sindaco. c6 Al fine di garantire in ogni contesto condizioni edificatorie all'altezza delle esigenze che avessero a presentarsi, gli indici edilizi di riferimento, che il Consiglio Comunale potrà di volta in volta specificare, sono i seguenti: Uf0,60 mq/mq Hmax15,00 m (ad esclusione dei campanili) Rc30% c7 Negli edifici esistenti ricadenti nella zona di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, questi ultimi estensibili a opere di variazione interna atte ad adeguare singole unità immobiliari alle misure per il superamento delle barriere architettoniche, senza aumento dei volumi e delle superfici esistenti, nonché di ristrutturazione limitatamente a quegli interventi che non ne mutino la destinazione d'uso; qualora si diano edifici ricadenti solo in parte nella zona per attrezzature pubbliche le previsioni edificatorie per le parti esterne a tali fasce sono attuabili, conformemente alla disciplina di zona relativa, limitatamente a tali parti. ZONE OMOGENEE H TUTELA DELL'AMBIENTE
ART. 38 - DEFINIZIONI GENERALI. c1 Comprendono le parti del territorio comunale fatte oggetto di specifiche misure di tutela da parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, oppure riconosciute dal P.R.G. perché dotate di caratteri naturali, sia potenziali che di fatto, in virtù dei quali si determina una predisposizione per usi orientati alla valorizzazione ambientale. c2 Le zone H si suddividono in: H.1.1 -Aree di riequilibrio ecologico; H.1.2.-Corridoi ecologici; H.2 -Aree di tutela di giardini e parchi di pertinenza di immobili; H 3.1 -Zone di tutela di cui all'art. 19 del P.T.C.P.; H 3.2 -Zone di tutela di cui all'art. 20 del P.T.C.P.; H 3.3 -Zone di tutela di cui all'art. 25 del P.T.C.P.. c3 Il P.R.G. recepisce integralmente il P.T.C.P. discostandosene a livello cartografico unicamente in incremento dell'area di pertinenza della garzaia nell'ex-zuccherificio Eridania. c4 Per le parti di territorio soggette al Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267 tutti gli interventi di trasformazione territoriale dovranno essere integrati del relativo Nulla Osta, rilasciato dall'ente competente. c5 Il P.R.G. si pone nei riguardi del Parco del Delta del Po e degli atti di pianificazione sinora sviluppati su tale oggetto, in una posizione di sostanziale recepimento, sebbene le determinazioni di questi ultimi siano tenute come indicazioni inerenti il governo delle attività umane, stimando che per il rilievo urbanistico sia al momento riferimento il P.T.C.P. c6 Per gli ambiti di cui agli artt.12 (Sistema costiero) e 24 a. (Elementi di interesse storico-testimoniale. Lett. a. – Viabilità storica: ex S.S. n.495 e S.S. 309 "Romea") della N.T.A. del P.T.C.P. trovano integrale applicazione le indicazioni e prescrizioni ivi contenute.
ART. 39 - ZONE H.1.1 "AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO". c1 Le Aree di riequilibrio ecologico, indicate nelle tavole del P.R.G. con apposita simbologia, individuano zone del territorio della pianura che possono essere destinate alla conservazione, al recupero, alla ricostruzione in toto o in parte di ambiti, seppure di piccole dimensioni, capaci di ospitare cenosi complesse e diversificate rispetto al contesto in cui sono inserite. Queste aree sono definite nella LR 11/88 come "aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione". c2 Al fine di concorrere alla formazione dei programmi previsti dalla citata LR 11/88 il P.R.G. impone su tali aree un vincolo di protezione ambientale, con impedimento assoluto alle attività edilizie salvo quelle eventualmente necessarie nell'ambito di programmi di recupero e valorizzazione dell'esistente. c3 Nell'ambito di tali aree sono ammesse le seguenti categorie di intervento: a)creazione e manutenzione di zone umide, prati aridi ed umidi, biotopi boscati o arbustati (complessi macchia radura), boschi lineari, siepi preferibilmente alberate; b)ricostituzione, ampliamento, riorganizzazione, restauro, protezione, manutenzione di biotopi esistenti minacciati o alterati; c)ricostituzione di continuità fra elementi naturali resi isolati dall'azione antropica; d)rivegetazione di fossi, laghetti, stagni, risorgive, maceri, aree golenali ed arginali di fiumi e canali; d)riassetto, recupero morfologico e vegetazionale di aree degradate da cave, discariche, ecc.; e)rinaturalizzazione di corsi d'acqua attraverso la modifica e la ristrutturazione di opere idrauliche, riassetto morfologico e rispristino vegetazionale; f)riassetto ecologico di casse di colmata e casse di espansione, bacini per l'approvvigionamento idrico, ecc.. c4 Il P.R.G. si attua mediante Piano Particolareggiato di iniziativa sia pubblica che privata, avente per oggetto una o più categorie di intervento di cui al comma precedente. c5 Sino alla formazione di tale Piano sugli edifici ricadenti in tali zone sono ammessi solo gli interventi di demolizione, manutenzione ordinaria, straordinaria, questi ultimi estensibili a variazioni interne atte ad adeguare singole unità immobiliari alle misure di superamento delle barriere architettoniche, senza aumento dei volumi e delle superfici assentite nonché di ristrutturazione. c6 Sino alla formazione di tale Piano, e per le parti costituenti territorio agricolo, possono essere praticati gli usi relativi di cui alle zone E, eccettuati quelli edificatori. c7 Le zone H.1.1 per le quali trova attuazione il relativo Piano Particolareggiato, integrano le zone F.
ART. 40 - ZONE H.1.2 "CORRIDOI ECOLOGICI". c1 E' prevista dal P.R.G. la creazione di "Corridoi Ecologici", cioè di ambienti lineari variamente strutturati con funzione di collegamento paesaggistico ed ecologico tra elementi territoriali anche di diverso interesse. c2 I corridoi ecologici, indicati nelle tavole del P.R.G. con apposita simbologia, individuano gli elementi lineari del territorio della pianura connessi con corsi d'acqua che possono essere destinati alla conservazione, al recupero, alla ricostruzione in toto o in parte di aree, seppure di piccole dimensioni, capaci di favorire il collegamento e la sopravvivenza di cenosi complesse e diversificate rispetto al contesto in cui sono inserite, come pure favorire la formazione di ambiti di restauro paesaggistico attrezzati per la fruizione umana. c3 Nell'ambito dei "Corridoi Ecologici", anche se non specificatamente indicate, e compatibilmente con le specifiche condizioni ambientali, è possibile l'inserimento di piste ciclabili. c4 Il P.R.G. si attua mediante Piano Particolareggiato di iniziativa sia pubblica che privata, avente per oggetto anche tratti parziali e non continui dei "Corridoi Ecologici" individuati in cartografia, nel cui ambito saranno perseguite le finalità del comma 3, dell'articolo precedente, nei limiti resi possibili dalle condizioni del sito.
ART. 41 - ZONE H.2 "TUTELA DEI GIARDINI E PARCHI DI PERTINENZA DI IMMOBILI". c1 Comprendono aree private a verde destinate al mantenimento e alla formazione del verde per giardini e parchi privati di pertinenza di immobili. c2 In tali aree è prescritto il mantenimento delle aree libere inedificate e delle relative piantumazioni, sulle quali sono consentiti solo interventi di ripristino di caratteri vegetazionali autoctoni, con eliminazione delle essenze spurie, e sostituzione degli esemplari estinti, in base all'apposito elenco del Regolamento Edilizio. c3 Le aree di cui al presente articolo non possono essere frazionate ed asservite ad altri immobili ricadenti in altra zona omogenea.
ART. 42 - ZONE H.3.1 "TUTELA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL P.T.C.P." c1 Comprendono le aree classificate dal P.T.C.P. come "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale". c2 In tali zone le indicazioni del P.T.C.P. vengono recepite integralmente, con le eventuali modificazioni introdotte dagli strumenti di pianificazione subregionale, come previsto dal P.T.C.P stesso, salvo per le previsioni attuate dal P.R.G. in forza dei disposti di cui al comma 11 dell'art. 19 del P.T.C.P.. c3 Gl’interventi su corti, complessi ed edifici rurali situati in tali zone dovranno garantire il rispetto della forma d’insediamento tipica delle Unità di Paesaggio di riferimento, delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali. c4 In tali zone si deve limitare l’impermeabilizzazione dell’area attraverso l’adozione di idonee soluzioni progettauli e le attività ammesse non devono comportare rischi d’inquinamento della falda.
ART. 43 - ZONE H.3.2 "TUTELA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL P.T.C.P." c1 Comprendono le aree individuate come "dossi di pianura" dal P.T.C.P.. c2 In tali zone le indicazioni del P.T.C.P. trovano integrale applicazione all'esterno degli ambiti del territorio urbanizzato, con le eventuali modificazioni introdotte dagli strumenti di pianificazione subregionale, come previsto dal P.T.C.P. stesso. c3 La perimetrazione di P.R.G. di cui al presente articolo riportata negli ambiti di territorio urbanizzato e ove siano state espresse previsioni strutturali, ha il solo scopo di rappresentare l'estensione e la continuità spaziale di tale peculiarità geomorfologica. c4 Gl’interventi su corti, complessi ed edifici rurali situati in tali zone dovranno garantire il rispetto della forma d’insediamento tipica delle Unità di Paesaggio di riferimento, delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali. c5 In tali zone si deve limitare l’impermeabilizzazione dell’area attraverso l’adozione di idonee soluzioni progettauli e le attività ammesse non devono comportare rischi d’inquinamento della falda. c6 Nelle zone in cui le dune sono visibili sul microrilievo sono vietate movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell’andamento planivolumetrico del sistema dunoso.
ART. 44 - ZONE H.3.3 "TUTELA AI SENSI DELL'ART. 25 DEL P.T.C.P.". c1 Comprendono le aree classificate dal P.T.C.P. come "zone di tutela naturalistica". c2 In tali zone le indicazioni del P.T.C.P. vengono recepite integralmente, con le eventuali modificazioni introdotte dagli strumenti di pianificazione subregionale, come previsto dal P.T.C.P. stesso. ZONE OMOGENEE I ZONE SPECIALI
ART. 45 - DEFINIZIONI GENERALI c1 Comprendono le parti del territorio comunale caratterizzate da situazioni specifiche che ne condizionano in modo univoco le possibilità di utilizzo.
ART. 46 - ZONE I.1 "AREE DI USO SPECIALE" c1 Sono le parti del territorio comunale che per l'unicità delle condizioni ambientali si reputa opportuno trattare con strumenti di intervento speciali, e che constano essenzialmente di due interventi:
ART. 47 - ZONE I.2 "AREE ARCHEOLOGICHE" c1 Sono le parti di territorio agricolo per le quali è certificata o data come fortemente probabile la presenza di reperti archeologici, per cui, al fine della loro salvaguardia, valgono le indicazioni del P.T.C.P., mentre per ciò che attiene specificatamente agli usi della disciplina relativa delle zone E vengono sospesi per ciò che riguarda le attività edificatorie e quelle di trasformazione dei suoli che implichino scavi e perforazioni a profondità superiore a m. 0,50, realizzazione di strade e carraie, e di canali o altre opere idrauliche.
ART. 48 - ZONE I.3 "AREE CON VOCAZIONE ALLO SPANDIMENTO" c1 Sono le parti del territorio del territorio agricolo che l'analisi delle caratteristiche strutturali dal punto di vista geologico segnala come particolarmente vocate ad accogliere lo spandimento di residui organici, riportandone benefici effetti come stato delle quote, senza interferenza con la struttura pedologica dei suoli.
ART. 49 - ZONE I.4 "AREE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO" c1 Sono le parti del territorio del territorio agricolo che l'analisi delle caratteristiche strutturali dal punto di vista geologico segnala come particolarmente problematiche come capacità di assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche e di eventuali allagamenti, per cui, pur concorrendo tali zone alla formazione degli indici urbanistici ed edilizi propri delle zone E, si esclude dal loro ambito la possibilità edificatoria, salvo quando questa vada ad ampliare manufatti esistenti per i quali non sia possibile provvedere altrimenti, non essendo in ogni caso ammessi gli stoccaggi di materiali e prodotti inquinanti, depositi di carburante, concime e simili. CAPITOLO 4 INDICI URBANISTICO-EDILIZI
ART. 50 - INDICI URBANISTICI. St =Superficie territoriale - E' la superficie perimetrata nelle planimetrie di P.R.G., nella quale il P.R.G. si attua mediante Piano Particolareggiato o simili, comprendente le aree pubbliche e di uso pubblico nella misura e/o nella ubicazione indicata, caso per caso, nelle planimetrie di P.R.G. e nelle presenti norme. Sf =Superficie fondiaria - E' la superficie delle aree, a destinazione omogenea di zona, utilizzabile a fini edificatori, al netto delle strade o spazi destinati al pubblico transito o al pubblico uso; essa pertanto risulta dalla somma della superficie copribile (e/o coperta) e delle aree scoperte (pavimentate o meno) di pertinenza della costruzione. Uf =Indice di utilizzazione fondiaria (= Su/Sf) - E' la massima superficie utile (SU), espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).
ART. 51 - INDICI EDILIZI SU =Superficie utile - La somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali con esclusione: a) dei porticati a piano terreno di uso pubblico, di qualsiasi altezza (per destinazione di piano o tale per mezzo di atto pubblico); b) dei porticati di uso privato o condominiale, per una aliquota non superiore al 20% della superficie utile complessiva (SU) ammessa per P.R.G. ed aventi profondità inferiore a m. 3,00 per gli usi produttivi ed a m. 2,00 per tutti gli altri usi; c) dei balconi, delle pensiline a sbalzo, dei cornicioni di gronda e di ogni altro sporto qualora essi abbiano una profondità non superiore a m. 1,20 misurata dal filo esterno; c1) delle coperture piane, dei terrazzi, dei lastrici solari (praticabili e non) e delle logge di profondità inferiore o uguale a m. 2,00. d) dei sottotetti per la parte la cui altezza libera interna sia inferiore a m 2,30, misurata dall'estradosso dell'ultimo solaio all'intradosso della struttura di copertura; e) delle cabine elettriche, vani ascensori - montacarichi interni, scale esterne e volumi tecnici come definiti alla voce (Vt); f) dei piani interrati (i quali sono ammessi solo se vani non abitabili, non allacciati alle fogne e privi di aperture dirette verso l'esterno) che abbiano l'intradosso del solaio emergente non oltre 0,60 ml. rispetto alla quota media del terreno sistemato e comunque rispetto alla quota del colmo stradale e/o aree pubbliche limitrofe, con altezza libera interna H < 2,51. g) delle strutture e/o degli impianti, smontabili, aperti utilizzabili per parcheggio, e dei garage di uso pubblico. h) dei soppalchi costituenti elementi di arredo e facilmente smontabili ed aventi altezza libera da pavimento a soffitto inferiore a ml. 2,20, purchè di superficie non eccedente il 35% della Su del locale interessato. Nel caso di serbatoi, silos, la SU è calcolata sul perimetro esterno della struttura. Sc =Superficie coperta - La superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale degli ingombri planimetrici di tutte le superfici utili (SU) dell'edificio. Rc =Rapporto di copertura - Sc/Sf il rapporto massimo fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf), espresso in percentuale; %R =La massima aliquota, in percentuale, dei volumi e delle superfici destinati alla residenza. Hc =Altezza del cornicione - Quota di riferimento per la strutturazione dei volumi nell'ambito delle zone di Insediamento Storico. Hf =Altezza delle fronti - Ai fini dell'applicazione della Vl e/o della determinazione delle distanze tra fabbricati e questi dai confini di proprietà o di zona, I'altezza delle fronti negli edifici, indipendentemente dal tipo di copertura è data dalla differenza tra la quota media d'imposta dell'intradosso del solaio di copertura e la quota del colmo strada. Se la quota del colmo strada non e definibile o è superiore a quella del terreno sistemato l'Hf va computata da questa ultima determinata come quota media delle singole fronti. Sono esclusi dal calcolo dell'altezza della fronte i corpi tecnici e la sagoma della copertura delimitata dalle linee di colmo e di gronda, i timpani di altezza inferiore a m 2,30. Per fronte si intende la proiezione, su di un piano verticale posto sul confine, delle singole parti delle superfici in elevazione dell'edificio ognuna delle quali determinerà una specifica distanza. Va =Volume aggiuntivo - nell'ambito delle aree ricadenti nel perimetro di Insediamento Storico sono le quote di volumetria indicate espressamente dal P.R.G. per favorire gli allineamenti in quota fra edifici afffacciati su di una medesima strada. Vl =Indice di Visuale libera - Rappresenta il rapporto che deve esistere fra il distacco delle varie fronti del fabbricato dai confini di zona o di proprietà, (escluse le fasce di rispetto), dai cigli stradali, dalle altre fronti dello stesso edificio e/o edifici frontistanti, e l'altezza delle varie fronti. La distanza fra le fronti dello stesso edificio e di edifici frontistanti risulterà dalla somma dei distacchi definiti dalla Vl e pertinenti le fronti prospicienti. L'lndice di Visuale libera non si applica fra le pareti cieche o prive di vedute. In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale libera che non devono sovrapporsi, relative ai due fronti, si raccordano con linea retta. La Vl non si applica fra fronti, o loro parti dello stesso edificio che si prospettano altimetricamente e/o planimetricamente per meno di m 3,00. H max = Altezza massima del fabbricato - L'altezza massima tra quelle delle varie fronti (Hf): sono esclusi dai limiti di altezza i corpi tecnici, quali tralicci per le linee elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche, ciminiere, silos, volumi tecnici degli ascensori, terminali di scale, camini, locali per impianti tecnologici, antenne, campanili e strutture similari, elementi decorativi. L'altezza calcolata alla linee di gronda nei casi previsti per le zone A è l'altezza dell'edificio calcolata alla sua gronda più alta, in caso di copertura piana questa va determinata all'intradosso del solaio di copertura. Vt =Volumi tecnici - Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione del calcolo della SU ammissibile, quelli strutturalmente necessari a contenere i serbatoi idrici, le extracorse degli ascensori e terminali di scale, i vespai, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quelle parti di impianti tecnici (idrici, termico, televisivo, di ventilazione, di condizionamento, di canalizzazioni, elettrico, ecc.) nonché gli spazi interrati di cui al precedente punto Su. Sono considerate tali anche le centrali termiche, le cabine elettriche, i camini e le canne fumarie, i locali pompe, impianti tecnici, scambiatori di calore, caldaie e simili. Quanto sopra nei limiti e nel rispetto delle condizioni poste dalla Circolare Ministeriale n. 2474 del 31.1.1973. Vc =Volume del fabbricato - E' pari alla somma dei prodotti delle superfici utili (SU) dei singoli piani per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata all'intradosso del solaio di copertura, se piano, ovvero come media ponderata delle altezze se i solai sono inclinati. Soppalco= Si intende la superficie aggiuntiva ottenuta dal frazionamento di uno spazio chiuso esistente mediante l'interposizione di una struttura portante orizzontale. Qualora tutta o parte della superficie sovrastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, il vano ottenuto è considerato a sé stante. La definizione si applica sia agli interventi sull'esistente, sia a quelli di nuova costruzione quando realizzano la configurazione tipologica descritta. Ascensori= l'installazione di ascensori e/o impianti di sollevamento atti al superamento delle barriere architettoniche in fabbricati esistenti, non concorrono a formare Su e Sc.
ART. 52 - DISTANZE c1 Le distanze si misurano su un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta dei manufatti edilizi così come definite all'art. 51. c2 Le distanze minime degli edifici e di qualunque altro manufatto, che determini Sc, dai confini di zona o di sottozona (escluse le fasce di rispetto), di proprietà, dai cigli stradali, da altri edifici, e le altezze sono stabilite nelle norme di zona e/o nelle planimetrie di P.R.G. c3 Le distanze fra edifici si misurano in modo lineare secondo assi ortogonali alle pareti antistanti degli stessi. Due pareti si intendono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualunque di una delle due pareti incontra la parete opposta, limitatamente alla porzione di parete per cui esista tale condizione. Le distanze dai confini si misurano in modo radiale. c4 La distanza minima fra balconi frontistanti ricadenti nell'ambito della stessa proprietà non potrà comunque essere inferiore a mt. 3,00. Non è ammesso costruire alla distanza inferiore a mt. 3,00 da confini di proprietà e stradali quegli elementi edilizi che non concorrono alla determinazione della SU così come definiti all’art.51, lettere b) c) e) g) fatta eccezione per i cornicioni di gronda. c5 La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali (che comunque non potranno essere inferiori ai minimi dettati dal Codice Civile) non si applica: 1.ai manufatti per impianti tecnologici al servizio del territorio di modesta entità (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, nicchie per contatori, ecc.); 2.ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, ecc.); 3.alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebo, pensiline di attesa, cabine, opere artistiche, ecc.); 4.agli interventi su edifici esistenti per realizzare ascensori atti al superamento delle barriere architettoniche; 5.alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni. ecc.; 6.agli interventi su edifici esistenti per realizzare una coibentazione a cappotto sulle pareti esterne, qualora comporti un ispessimento delle murature non superiore a cm. 15; 7.agli interventi su edifici esistenti per realizzare scale antincendio e/o di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge.
ART. 53 - APPLICAZIONE DEGLI INDICI c1 L'indice di Utilizzazione fondiaria (Uf) determina l'edificabilità nei singoli lotti sia nel caso di attuazione di P.U.E. approvati, sia nel caso di edificazione in zone soggette ad intervento edilizio diretto; esso specifica la superficie utile che è costruibile su ciascun lotto. Nel caso di edificazione successiva a P.U.E., i valori totali dei volumi e delle superfici utili che risultano costruibili sui singoli lotti, non possono superare quelli calcolati applicando alla superficie territoriale gli indici di fabbricabilità o di utilizzazione territoriale. c2 Eventi particolari: a)nel caso di eventi calamitosi e/o di crolli accidentali è consentita la ricostruzione fedele dell'edificio preesistente, purchè già regolarmente autorizzato e compatibile per zona omogenea, nei limiti di superficie utile e volumetrici preesistenti. La ricostruzione deve essere preventivamente concessionata. b)qualora l'intervento di recupero edilizio interessi edifici già parzialmente demoliti, o vi siano gravi problemi per lo stato di collabenza dell'immobile e per la sicurezza del cantiere, e si renda pertanto necessaria la demolizione di parti più o meno estese dell'edificio, potrà essere inoltrata apposita istanza. corredata da relazione statica giurata redatta da un tecnico competente. In tale caso potrà essere concessionata la demolizione di dette parti dell'edificio e la loro fedele ricostruzione nel pieno rispetto di quanto già eventualmente concessionato, prescrivendo se necessario speciali cautele o modalità esecutive. In tal caso l'intervento è da considerarsi a tutti gli effetti equivalente alla ristrutturazione edilizia e pertanto soggetto a concessione edilizia onerosa. c3 Ai fini dell'applicazione degli indici vanno computati le superfici utili delle costruzioni esistenti asservendo ad essi l'area corrispondente applicando gli indici della zona di pertinenza; non si possono comunque utilizzare aree fondiarie già interamente computate per costruzioni precedenti e successivamente frazionate. Non è ammesso asservire aree aventi diversa destinazione di zona. c4 Ai fini del calcolo del numero virtuale dei nuovi abitanti e/o addetti insediabili al fine di determinare le superfici a standard pubblico e del rapporto tra i diversi indici si applicano i seguenti parametri: a)residenze permanenti:1 abitante = 30 mq. (SU) b)zone produttive artigianali-industriali:1 addetto = 100 mq. (SU) c5 Al fine dell'applicazione degli indici e delle norme di P.R.G., qualora si faccia riferimento allo stato esistente, questo, in assenza di una espressa e diversa indicazione della specifica norma, è da intendersi riferito a quello presente alla data di adozione del presente P.R.G.. Quanto sopra vale anche per gli immobili o loro parti per i quali sia stata rilasciata concessione/autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 31 della LN 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni. CAPITOLO 5 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
ART. 54 - CATEGORIE DI INTERVENTO c1 In applicazione delle leggi nazionali e regionali vigenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono riconducibili alle seguenti categorie:
c2 Le definizioni delle suddette tipologi di intervento sono contenute nel Regolamento Edilizio, salvo quelle di seguito specificate. Esse vanno soggette agli adeguamenti imposti dalle modifiche regolamentari introdotte da disposizioni statli e regionali, che il Regolamento Edilizio è tenuto a recepire.
ART. 55 - NUOVO IMPIANTO c1 L'intervento comprende il complesso di tutte le opere necessarie per la formazione delle nuove aree urbane, secondo la destinazione prevista dal P.R.G., e in particolare:
c2 L'intervento di nuovo impianto è soggetto all'approvazione preventiva di un P.U.E. di cui all'art. 60.
ART. 56 - ATTREZZATURA DEL TERRITORIO c1 Gli interventi di attrezzature del territorio sono quelli rivolti alla costruzione di infrastrutture, impianti, attrezzature e opere pubbliche realizzate dagli enti istituzionalmente competenti quali: Stato, Regione, Provincia, Comune, le Ferrovie dello Stato, I'ANAS, le Aziende municipalizzate e altri Enti Pubblici non territoriali quali l'ENEL e la SIP, nonché le Aziende concessionarie di pubblici servizi. c2 Sono altresì compresi gli interventi di cui all'art. 9, punti f) e g) della LN 10/77. c3 Gli interventi di attrezzatura del territorio sono soggetti alla disciplina della vigente legislazione e a quanto prevede il vigente Regolamento Edilizio.
ART. 57 - INTERVENTI DI USO E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI c1 Sono comprese tutte le opere tese alla difesa, alla salvaguardia ed all'uso del suolo e delle risorse idriche, arboree e faunistiche realizzate dagli Enti Pubblici istituzionalmente competenti o dai privati per conto dei suddetti Enti. c2 Ogni intervento compreso in questa categoria che modifichi l'assetto del territorio, ferme rimanendo le vigenti norme legislative e le relative competenze gestionali, devono garantire la tutela idrogeologica, ecologica ed ambientale del territorio comunale, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente dettate dagli Enti e Organi competenti. c3 Qualsiasi opera od intervento previsto dal P.R.G. o dai suoi strumenti d'attuazione ricadenti in aree di demanio o di riserva naturale dovrà essere preventivamente concordato in fase di progettazione esecutiva ed assentito dagli Enti competenti per Legge. Le disposizioni contenute nel presente articolo fanno salve le competenze e le prescrizioni dettate nel D.P.R. n. 616/77 e successive modifiche. c4 Le opere rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, sono assimilabili ad opere di attrezzatura del territorio come definite nel precedente art. 56.
ART. 58 - EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO CON IL P.R.G. c1 Gli edifici, impianti, insediamenti e strutture esistenti, anche se condonati ai sensi dell'art. 31 della LN 47/85, che siano in contrasto con le norme e le destinazioni previste dal P.R.G. vigente, potranno subire trasformazione soltanto per adeguarsi alle norme di P.R.G.; per essi potranno comunque essere assentiti esclusivamente interventi di demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, questi ultimi estensibili a opere di variazione interna atte ad adeguare singole unità immobiliari alle misure per il superamento delle barriere architettoniche, senza aumento dei volumi e delle superfici esistenti. c2 Nel caso che detti edifici, impianti, insediamenti e strutture esistenti, ricadano in P.U.E. di iniziativa pubblica e/o in zone preordinate all'esproprio, saranno transitoriamente consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e di demolizione totale. Per gli immobili sede di attività produttive inquinanti sono anche consentiti i miglioramenti igienici e tecnologici atti ad abbattere i fattori inquinanti e a migliorare le condizioni di lavoro degli addetti purchè ciò non costituisca potenziamento della capacità produttiva. CAPITOLO 6 PROGRAMMA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
ART. 59 - DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE c1 Il P.R.G. si attua attraverso piani urbanistici esecutivi (P.U.E.), o attraverso interventi edilizi diretti, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, delle prescrizioni grafiche e normative del P.R.G..
ART. 60 - PIANI URBANISTICI ESECUTIVI c1 Nelle zone ove è prescritto il P.U.E., la presentazione di ogni domanda di concessione edilizia è subordinata alla preventiva approvazione del piano suddetto, secondo le prescrizioni delle presenti norme. c2 I P.U.E. di iniziativa pubblica, previsti dal P.R.G., sono i seguenti:
c3 I P.U.E. di Iniziativa Privata previsti dal P.R.G. sono i seguenti:
c4 La perimetrazione di P.U.E. così come definita nelle tavole di piano, oltre che comprendere specifiche zone di espansione può inglobare zone destinate ad uso pubblico, in tal caso le stesse concorrono a soddisfare in tutto o in parte lo standard pubblico e a determinare la superficie territoriale complessiva della zona di espansione.
ART. 61 - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PRIVATA c1 Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata sono obbligatori per i nuovi insediamenti residenziali e produttivi, nelle aree specificatamente indicate nelle planimetrie di P.R.G.. c2 Entro il termine stabilito dal Comune, i proprietari o gli aventi titolo, dovranno predisporre il progetto del piano, nonché lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di cui all'art. 62 delle presenti norme. c3 Il Piano, prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, viene depositato per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune, ove chiunque potrà prenderne visione; è altresì inviato a tutti gli enti che per legge abbiano competenza in merito. c4 Chiunque può presentare osservazioni al piano entro e non oltre 30 giorni dal compiuto deposito. c5 Il Consiglio Comunale, acquisite e valutate le osservazioni degli enti di competenza, sentita la Commissione Edilizia, procede ai successivi adempimenti. c6 Il Piano diviene efficace dopo che la delibera di approvazione, con la quale il Consiglio Comunale decide anche sulle osservazioni e sulle opposizioni, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59 della LN 62/53. Copia della delibera di approvazione e della relativa convenzione viene inviata ai proprietari, che hanno alla data di ricevimento sei mesi per al stipula della convenzione, trascorso tale termine il Piano è da intendersi decaduto. c7 Se, entro i termini stabiliti i proprietari non provvedono a presentare il Piano nei modi definiti al precedente terzo comma, il Comune può procedere, all'interno di detti perimetri, fissato eventualmente un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, attraverso il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica ai sensi dell'art.28 della LN 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni. c8 L' Amministrazione Comunale in sede di approvazione dei P.U.E. di iniziativa privata può permettere lo scorporo dal perimetro di intervento di aree di stretta pertinenza di edifici ed impianti esistenti, di lotti interclusi e di terreni assolutamente marginali e non funzionali all'attuazione del piano; tale scorporo non può superare complessivamente il 10% della superficie territoriale dell'area di intervento. c9 Le aree così scorporate dovranno essere utilizzate ad usi agricoli o di verde privato, mentre per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, ristrutturazione ed un ampliamento massimo di mq. 50 di SU.
ART. 62 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTlCA c1 Gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti e della rete stradale. c2 Il tipo di intervento prevede la demolizione, la ricostruzione e la costruzione sulla base di indirizzi programmatici e parametri urbanistico-edilizi specificati dal P.R.G.. E' in ogni caso prescritta la cessione gratuita al comune di aree per parcheggi pubblici nella misura minima di 1 mq. per ogni 10 mq. di SU. c3 L'intervento di Ristrutturazione Urbanistica costituisce a tutti gli effetti strumento urbanistico preventivo di attuazione, assimilabile al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata a seconda di quanto indicato in proposito dal P.R.G.., e attuabile prioritariamente dall’iniziativa pubblica.
ART. 63 - PIANI DI RECUPERO Dl INlZIATIVA PRIVATA c1 I proprietari di immobili o di aree, compresi nelle zone di recupero, rappresentanti in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di Piani di Recupero, aventi per oggetto interventi coordinati che, comunque, devono rispettare le prescrizioni del P.R.G. e delle presenti norme per gli edifici e le aree comprese nel Piano di Recupero stesso. I Piani di Recupero relativi alle zone A non possono in ogni caso prevedere incrementi della SU e del volume esistente. c2 Le proposte presentate dai proprietari sono esaminate dal Consiglio Comunale che, con apposita deliberazione, autorizza la redazione del progetto di Piano. c3 Il progetto di Piano è adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale. unitamente allo schema di convenzione, da stipularsi con il Comune, ai sensi del successivo art. 65. c4 Il Piano, prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, viene depositato per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune, ove chiunque potrà pretenderne visione, ed è altresì inviato a tutti gli enti che abbiano competenza in merito. Tale deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sulla stampa locale. c5 Chiunque può presentare osservazioni al Piano entro e non oltre 30 giorni dal compiuto deposito; i proprietari direttamente interessati possono presentare, nello stesso termine, Ie opposizioni al piano stesso. c6 Il Consiglio Comunale, acquisite e valutate le osservazioni degli enti di competenza, sentita la Commissione Edilizia, procede ai successivi adempimenti. c7 Il Piano diviene efficace dopo che la delibera di approvazione, con la quale il Consiglio Comunale decide anche sulle osservazioni e sulle opposizioni, abbia riportato il visto di legittimità di cui all'art. 59 della LN 62/53. Copia della delibera di approvazione e della relativa convenzione viene inviata ai proprietari, che hanno dalla data di ricevimento sei mesi per la stipula della convenzione, trascorso tale termine il Piano è da intendersi decaduto.
ART. 64 - PROGETTO UNITARIO. c1 Con specifica perimetrazione le tavole di P.R.G. indicano le zone residenziali soggette ad intervento edilizio diretto previa redazione di un Progetto Unitario. c2 Il Progetto Unitario definisce i modi di utilizzo delle aree interne al perimetro con indicazione: a)delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi direttamente da parte del privato, comprensive della quota di mq. 9/ab. di verde e parcheggio, anche se non specificatamente individuato nelle tavole di P.R.G.; b)delle aree ad uso pubblico G eventualmente ricadenti all'interno del perimetro del Progetto Unitario, così come individuate nelle tavole di P.R.G., che sono aree da cedersi grattuitamente al comune. Tali aree sono comprensive della quota di urbanizzazione primaria relativa al verde e a parcheggi pari a complessivi mq. 9/ab ed eventualmente di tutta la restante quota di opere di urbanizzazione secondaria come definita all'art. 66. c)delle modalità di attuazione di dette opere di urbanizzazione, con indicazione di quelle che saranno direttamente realizzate dal privato. d)delle destinazioni d'uso, della sistemazione delle aree e dei percorsi, delle tipologie edilizie previste e degli schemi di organizzazione planivolumetrica relativi. c3 Il Progetto Unitario è accompagnato da convenzione col comune in relazione al tipo di impegni previsti. c4 Il Progetto Unitario è approvato, previo parere degli uffici competenti e degli organi dell'amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Municipale, che diviene esecutiva ai sensi della LN 62/53. c5 Il Progetto Unitario approvato si attua per concessioni e/o autorizzazioni edilizie. Qualora il Progetto Unitario presenti un livello di dettaglio tecnico per le opere di urbanizzazione e per gli edifici adeguato e conforme ai dettami del Regolamento Edilizio, può essere oggetto di un'unica concessione edilizia, previa stipula della convenzione. In tal caso le successive eventuali varianti in corso d'opera seguono l'iter ordinario previsto per la concessione edilizia.
ART. 65 - CONVENZIONl c1 I progetti di P.U.E. di iniziativa privata sono approvati dal Consiglio Comunale e resi esecutivi con convenzione registrata e trascritta con i proprietari o gli aventi titolo. c2 La convenzione prevede: a)La cessione gratuita entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nelle quantità minime prescritte dal successivo art. 66; b)L'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti la lottizzazione. Gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune; c)Gli elementi progettuali di massima delle opere da realizzare, la suddivisione in lotti delle aree edificabili, Ie caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso; d)L'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri di urbanizzazione secondaria, relativa all'entità degli insediamenti secondo quanto stabilito dalle tabelle parametriche regionali e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; ovvero la possibilità di realizzare direttamente opere di urbanizzazione di interesse generale afferenti il comparto a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria; e)i tempi di realizzazione degli stralci di intervento, nonché i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici; f)congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione generale; g)le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione generale. c3 Le convenzioni relative ai Piani di Recupero sono stipulate sulla base di una Convenzione-tipo deliberata dal Consiglio Comunale nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, ultimo comma, della LN 457/78.
ART. 66 - OPERE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE c1 Sono opere di urbanizzazione primaria quelle sotto elencate:
c2 Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma realizzate dal soggetto attuatore, a scomputo totale e/o parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, ferma restando la cessione gratuita dell'area. c3 Per specifica della convenzione di cui al precedente art. 65 potrà essere consentita, nei limiti delle leggi vigenti, la monetizzazione di parte degli oneri di urbanizzazione, intendendo per essa il valore dell'area e delle opere per essa previste. c4 In luogo delle monetizzazioni di cui al comma precedente, potranno essere concordate nella convenzione di cui all'art. 65 cessioni a favore del comune di lotti edificabili nell'ambito dei P.U.E. relativi. c5 Sono opere di urbanizzazione secondaria quelle sottoelencate:
c6 Nei P.U.E. di nuovo impianto relativi agli insediamenti residenziali le aree da cedere oltre a quelle destinate alla viabilità, non possono essere inferiori ai mq. 30,00 per ogni abitante convenzionale insediabile. c7 Per la realizzazione diretta da parte dei privati delle opere di urbanizzazione secondaria afferenti il comparto di interventi o ad esso connesse, è possibile - ai sensi dell'art. 11 della LN 10/77 - l'utilizzazione diretta degli oneri di urbanizzazione secondaria, purchè dette opere siano valutate opportune e necessarie per la corretta attuazione del piano dalla Giunta Municipale su proposta dell'Ufficio Tecnico competente; ciò previa presentazione da parte dei privati dei progetti esecutivi di dette opere e verifica della regolarità tecnica e congruità dei prezzi da parte dell'Ufficio Tecnico competente. Detti comparti devono ricadere nell'ambito di P.U.E. e/o Progetti Unitari convenzionati, che in convenzione possono precisare ulteriormente le modalità e le garanzie che il Comune vorrà richiedere, in tal caso non è necessario il parere della Giunta Municipale. c8 Le opere di urbanizzazione sono soggette al rilascio di concessione edilizia, gratuite per le opere di urbanizzazione primaria e per quelle secondarie. c9 Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle tabelle parametriche definite dalla Regione. c10 All'interno del perimetro del P.U.E. di nuovo impianto, la superficie delle aree da cedere gratuitamente al Comune per urbanizzazione primaria e secondaria è determinata dai successivi 11°, 12° e 13° comma, salvo i casi in cui le aree suddette siano individuate, integralmente o parzialmente, nella ubicazione e/o nella quantità, dalle planimetrie di P.R.G.. c11 Nei P.U.E. relativi ad insediamenti residenziali esistenti, che prevedano interventi di demolizione e ricostruzione deve essere comunque attrezzata e ceduta al Comune una superficie di aree per parcheggio pubblico nella misura minima inderogabile di mq. 1,00 per ogni 10 metri quadrati di Su ricostruita. c12 Nei P.U.E. di nuovo impianto relativi ad insediamenti industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, le aree attrezzate da cedere, oltre a quelle destinate alla viabilità, non possono essere inferiori al 15% della St di tali insediamenti. c13 Nei P.U.E. di nuovo impianto che prevedano insediamenti alberghieri, commerciali e per uffici pubblici e/o privati, le aree attrezzate da cedere non possono essere inferiori a mq. 100 per ogni mq. 100 di superficie utile di tali attività.
ART. 67 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO c1 In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il P.U.E. ed in quelle disciplinate da P.U.E. approvati e convenzionati, il P.R.G. si attua, purchè le opere di urbanizzazione primaria siano esistenti ed adeguate, per intervento edilizio diretto, subordinato al rilascio di:
c2 L'intervento edilizio diretto può essere effettuato sia da operatori pubblici , sia da privati, alle condizioni prescritte dalle presenti norme e dal vigente Regolamento Edilizio.
ART. 68 - CONCESSIONE ONEROSA c1 La concessione edilizia onerosa è data in tutti i casi salvo quelli di cui all'art. 9 della LN 10/77. c2 Nelle zone in cui il P.R.G. si attua mediante P.U.E., il rilascio delle concessioni è subordinato oltre che alla preventiva approvazione del P.U.E., anche alla preventiva o contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alle aree di cui al precedente 1° comma, in tale ultimo caso, vanno prestate opportune garanzie fidejussorie. c3 La concessione edilizia deve prevedere tra l'altro: 1.Gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, ovvero, qualora detti oneri vengano coperti, in tutto o in parte attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla sua esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune. Quanto sopra fatto salva ogni altra e diversa prescrizione dettata dalle vigenti delibere comunali sugli oneri di urbanizzazione. 2.La quota di contributo commisurata al costo di costruzione determinato ai sensi dell'art. 6 della LN 10/77. 3.Le caratteristiche costruttive tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso (meglio individuate cartograficamente). 4.L'obbligo di mantenere la destinazione d'uso nel rispetto delle norme del P.R.G. 5.Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla concessione.
ART. 69 - CONCESSIONE GRATUITA c1 Nelle ipotesi previste dall'art. 9 della LN 10/77, escluso il punto b), la concessione edilizia è rilasciata a titolo gratuito e deve prevedere tra l'altro quanto previsto nei punti 3, 4, 5 del precedente articolo.
ART. 70 - AUTORlZZAZlONE c1 Fermo restando gli interventi soggetti ad autorizzazione edilizia come meglio precisato nelle singole definizioni delle categorie di intervento di cui ai precedenti articoli, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislatura e dal Regolamento Edilizio, la richiesta per lavori soggetti ad autorizzazione del Sindaco deve specificare, tra l'altro, le caratteristiche costruttive e tipologiche degli interventi e le relative destinazioni d'uso. c2 Sono altresì soggette ad autorizzazione, purchè conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti: a)le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; b)le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci cielo libero; c)le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere; d)installazione di insegne pubblicitarie, lapidi, cartelli, mostre, vetrine, Iumi, ripetitori; e)installazione di tende anche aggettanti su spazi pubblici; f)installazione di cabine telefoniche ad uso pubblico, nonché di apparecchi distributori automatici; g)installazione di chioschi provvisori stagionali (con esclusione di uso anche temporaneo per alloggio) su spazi privati e/o pubblici; h)opere di arredo in genere; i)strutture di facile rimozione utilizzabili per parcheggio; c3 Per gli interventi di cui ai commi precedenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 60 giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio. c4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dalle LN 1089/39, LN 1497/39, in tal caso detti interventi sono soggetti a concessione. ART. 71 - CONCESSIONI GIÀ RILASCIATE E NORMA TRANSITORIA c1 L'adozione in Consiglio Comunale del presente P.R.G. comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia per le concessioni ed autorizzazioni edilizie non ancora rilasciate a tale data. c2 Le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in data anteriore all'adozione del presente P.R.G. rimangono valide fino alla scadenza dei termini previsti dalle leggi vigenti per gli atti amministrativi citati. Decorsi i termini di cui sopra, alle nuove istanze si applicheranno le disposizioni di cui al precedente comma. c3 Sono fatti salvi i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e/o privata già approvati e convenzionati alla data di adozione delle presenti norme, purché tuttora vigenti, e limitatamente al loro periodo di validità, salvo quanto, in casi specifici, disposto dal P.R.G. in modo diverso.
ART. 72 - EDIFICI CONDONATI c1 Gli edifici condonati, ai sensi della LN 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere mantenuti. Questi edifici, nel mantenimento delle superfici e del volume condonati, possono essere ristrutturati anche con demolizione e ricostruzione al fine di una migliore integrazione con gli edifici contermini. Gli stessi edifici, in alternativa, possono venire accorpati ad altro edificio esistente nel lotto di pertinenza con traslazione della superficie e del volume condonati, rispettando i distacchi minimi previsti dalla zona di appartenenza.
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