PIANO REGOLATORE GENERALE - pag. 01

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T I T 0 L 0 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I° - Generalità

Art. 1 - Applicazione del Piano

Ai sensi della legge 17/8/1942, n.1150, e successive modificazioni e integrazioni, e ai sensi della legge n° 457 del 5/8/78, e della Legge Regionale n° 47 del 7/12/78, e successive modificazioni, la disciplina del territorio Comunale viene regolata dalle presenti norme.

Art.2 - Note generali

Gli edifici esistenti, in contrasto con le destinazioni di zona e con i tipi edilizi previsti dal P.R.G., in mancanza di Piani Particolareggiati di esecuzione, potranno subire trasformazioni e modifiche soltanto per essere adeguati "in toto" alle presenti norme.

Capo II° – Indici urbanistici.

Art. 3 - Descrizione degli indici urbanistici

L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti indici:

  1. St = Superficie territoriale

La superficie territoriale comprende le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, e la superficie fondiaria. La superficie territoriale va misurata al netto delle zone perimetrali destinate alla viabilità del P.R.G. e disegnate sugli elaborati grafici, ed al lordo delle strade esistenti e previste dal P.R.G. internamente all'area.

2) Sf = Superficie fondiaria

Per superficie fondiaria si intende quella parte di area residua edificatoria che risulta dalla superficie territoriale St, deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria S1 e la superficie per opere di urbanizzazione secondaria S2.

3) S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria che comprende le aree destinate a:

a) strade classificate D), F), all'art.14 delle presenti norme;

b) spazi di sosta e parcheggio;

c) aree di verde pubblico.

4) S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria.

Comprende le aree di cui al punto b) dell'art.9 delle presenti norme e viene calcolata sui mc. o sui mq. massimi teorici edificabile previsti dalle norme di zona.

5) Sm = Superficie minima di intervento.

Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che diretti o predeterminata graficamente nelle tavole di piano come unità urbanistica per gli interventi preventivi (mq) e che in tal caso potrà avere anche estensione inferiore ai minimi indicati nelle singole norme.

6) Q = Rapporto massimo di copertura.

Misurato in percentuale (superficie coperta/superficie fondiaria (%).

7) It = Indice di fabbricabilità territoriale.

Esprime il volume utile, costituibile per ogni Ha di superficie territoriale St (Mc./Ha).

8) If = Indice di fabbricabilità fondiaria.

Esprime il volume utile, in mc.,costituibile per ogni mq. di superficie fondiaria Sf (mc./mq.).

9) Ut = Indice di utilizzazione territoriale.

Esprime la superficie utile, in mq. costruibile per ogni Ha di superficie territoriale St (mq/Ha).

10) Uf = Indice di utilizzazione fondiaria.

Esprime la superficie utile, in mq. costruibile per ogni mq. di superficie fondarla Sf (Mq/Mq).

11) Su = Superficie utile.

La somma delle superfici lorde di tutti i piani (compreso le scale e i vani ascensori) fuori ed entro terra ad esclusione dell'autorimessa (nella misura non superiore a 1,5 mq. ogni 20 mc. di costruzione realizzabili), delle cantine, lavanderie, centrali termiche, elettriche di condizionamento ed altri locali di sgombero (nella misura non superiore a mq. 3,5 ogni 20 mc. di costruzione realizzabile), con altezza massima fino a ml. 2,50 misurata da pavimento ad intradosso di solaio o tetto o mq. 2 ogni 20 mc. di costruzione realizzabile con altezza superiore a ml. 2,50 misurate da pavimento a intradosso di solaio o tetto, dei porticati e dei balconi anche incassati. Sono altresì esclusi i sottotetti purché di altezza media inferiore a ml. 2,70, con altezza in gronda massima inferiore a ml. 2,00, misurata da pavimento a intradosso.

12) Vu = Volume utile.

La somma dei prodotti delle superfici utili (Su) di ogni piano, per le relative altezze lorde misurate da pavimento a pavimento.

13) Sc = Superficie coperta.

Area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, con esclusione delle parti aggettanti come balconi e sporti di gronda perimetrali.

14) Hf = Altezza delle fronti

Ai fini della determinazione dei distacchi, l'altezza di ciascun fronte del fabbricato è data dalla differenza tra la quota: media del marciapiede prospiciente la sede stradale e la più alta delle quote:

a) soffitto dell'ultimo piano abitabile sia orizzontale che inclinato (in questo caso calcolata nel punto medio);

b) bordo superiore della linea di gronda.

15) Vl = Indice di visuale libera.

Rappresenta il rapporto che deve esistere tra la distanza delle varie fronti finestrate dai confini di zona o di proprietà, dai cigli stradali, dalle altre fronti dello stesso edificio e l'altezza (Hf) delle fronti stesse; ad eccezione dei casi nei quali i fabbricati vengono costruiti sul confine. (Per fronti finestrate si intendono quelle che prospettano su vani abitabili).

Art. 4 - Applicazione degli indici urbanistici

  1. Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione territoriale (It e Ut) si applicano, nei piani particolareggiati di esecuzione e nelle lottizzazioni, cioè nei casi ove si è richiesto l'intervento urbanistico preventivo ai sensi degli artt. 5 e 6 delle presenti norme.
  2. Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione fondiaria (If e Uf) si applicano per l'edificazione nei singoli lotti, sia nel caso di attuazione di piani particolareggiati e di lottizzazioni approvate sia nel caso di edificazione in zone che non richiedono l'intervento urbanistico preventivo.
  3. Gli indici dì fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria (If e Uf) specificano rispettivamente i volumi e le superfici costruibili su ciascun lotto.

    Nel caso di edificazione successiva ad intervento urbanistico preventivo con piani di lottizzazione, dovrà essere indicata per ogni zona comprendente più lotti di caratteristiche omogenee, l'indice di fabbricabilità fondiaria sui lotti stessi, in modo che la cubatura risultante dall'applicazione degli indici alla superficie dei lotti o dei gruppi di lotti, non risulti superiore alla cubatura risultante dall'applicazione degli indici territoriali alla superficie totale dell'intera zona interessata dal piano di lottizzazione.

  4. Nel caso di intervento urbanistico preventivo a carattere plani-volumetrico nelle zone di espansione, si applica il criterio della visuale libera per il distacco fra gli edifici e parte di essi. In questi casi è ammessa la costruzione sul filo stradale, per sole strade interne all’area di intervento esistenti o di progetto, e un distacco minimo di ml. 2 dalle aree verdi di urbanizzazione primaria, dalle aree di urbanizzazione secondaria, misurato a partire dalla proiezione orizzontale degli eventuali aggetti dei fabbricati o dal filo del fabbricato in mancanza di aggetti. Nei casi sopraddetti, lungo il perimetro della zona di intervento, tra edifici e confini di zone diverse, la distanza risulterà dall'applicazione della norma generale di regolamento edilizio.
  5. Nel caso di intervento diretto, la superficie Sf corrispondente alla superficie del lotto al netto della parte eventualmente destinata o da destinarsi a strade di uso pubblico.
  6. Le modificazioni alla proprietà o altre di carattere patrimoniale, intervenute successivamente alla data di adozione non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree inedificate relative alle costruzioni esistenti o autorizzate.

Pertanto, indipendentemente da qualsiasi frazionamento e passaggio di proprietà, l’utilizzazione integrale degli indici esclude, salvo il caso di ricostruzione, il successivo rilascio di altre concessioni di costruzioni sulle superfici stesse.

T I T O L O II°

ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Capo I° - Attuazione

Art. 5 – Programma di attuazione del piano

Il Comune potrà effettuare "Programmi poliennali" che rappresenteranno la guida dell’azione urbanistica comunale ai sensi della legge 28/1 77 n° 10.

Tali programmi conteranno:

  1. L’indicazione delle spese stradali, delle attrezzature, delle infrastrutture tecniche, ecc. da realizzarsi per iniziativa del Comune o di altri Enti Pubblici.
  2. I piani particolareggiati di esecuzione che si intendono adottare.
  3. Le convenzioni con Enti o con privati che si intendono attuare e proporre.
  4. La precisazione delle aree per le quali, in mancanza di Piani Particolareggiati di esecuzione, è concesso ai privati di presentare piani di lottizzazione riferiti ad una unità urbanistica individuata nelle tavole di piano.
  5. La precisazione delle aree per le quali il Sindaco, invita i proprietari a presentare un progetto di lottizzazione.
  6. Le aree comunque considerate edificabili nel periodo di validità del Piano Pluriennale.

I programmi poliennali, ai quali deve essere uniformata l’azione urbanistica comunale, saranno predisposti e periodicamente aggiornati sulla base di deliberazioni del Consiglio Comunale, rese esecutive nei modi di legge.

Art. 6 - Modalità di attuazione del P.R.G.

Sono strumenti di attuazione del P.R.G.:

  1. I piani particolareggiati di iniziativa pubblica (P.P.P.)
  2. I piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP)
  3. I piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi (PIP)
  4. I piani particolareggiati di iniziativa privata (P.P.L.)
  5. I piani di recupero
  6. La concessione onerosa
  7. La concessione gratuita
  8. La concessione convenzionata.

L'intervento urbanistico preventivo è obbligatorio per tutte le destinazioni per le quali l'articolo specifico delle presenti norme lo richiami esplicitamente; per tutte le altre zone è possibile l'intervento edilizio diretto, ma è ugualmente permessa la redazione di uno strumento urbanistico preventivo.

Art. 7 - Intervento urbanistico preventivo

Nelle zone ove è previsto l’intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio consistente in un piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa pubblica seconda la procedura prevista dalla legge urbanistica, ovvero, di un piano di zona ai sensi della legge 167, o di un piano delle aree produttive ai sensi della legge 865, o di un piano di lottizzazione (avente valore e contenuto tecnico di piano particolareggiato di iniziativa privata, riferiti ad almeno una unità urbanistica individuata nelle tavole del presente P.R.G. o di una superficie minima di intervento fissata nelle norme delle varie zone).

Art. 8 - Attuazione dei Piani di lottizzazione

Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole di P.R.G. nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona delle presenti norme di attuazione.

L'autorizzazione dei piani di lottizzazione è inoltre subordinata, in base alla legge 6/8/67 e alla legge del 28 gennaio 1977 n° 10 anche alla stipulazione fra il Comune e le proprietà interessate, di una convenzione riguardante la cessione gratuita di aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria e i modi e i tempi di attuazione a carico del lottizzante delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in luogo delle quali ultime potranno richiedersi opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi e le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione, oltre alle condizioni di cui alla legge n° 10 del 28/1/1977.

Il Sindaco potrà impartire particolari disposizioni ed imporre servitù al fine di migliorare il contenuto urbanistico del Piano e per meglio armonizzarlo con le situazioni adiacenti.

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per le opere di urbanizzazione secondaria, il privato versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, analogamente potrà convenire che in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere, ma ciò soltanto quando le aree da cedersi risultino di estensione inferiore a 2000 mq.

Art. 9 - Opere di urbanizzazione

a) Le opere di urbanizzazione primaria S1 sono : le strade, gli spazi di sosta e parcheggio, la fognatura, la rete idrica e la rete di distribuzione di energia elettrica, la rete di distribuzione del gas quando questo esita, la pubblica illuminazione, il verde, la rete telefonica pubblica, i contributi di allacciamento per le reti, gli impianti di depurazione in quanto necessari.

b) Le opere di urbanizzazione secondaria S2 sono: opere per la pubblica istruzione, attrezzatura degli spazi pubblici destinati a verde e per il gioco e lo sport, attrezzature pubbliche, culturali, sociali, amministrative, sanitarie, religiose.

c) Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognatura, di adduzione idrica e gas ove esiste, le linee elettriche, le attrezzature varie di collegamento con la città o le zone già urbanizzate, ecc..

d) La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico dei lottizzanti è determinata mediante deliberazione comunale.

Art. 10 - Intervento edilizio diretto

Nelle zone dove non è richiesto l'intervento urbanistico preventivo, ma è previsto l'intervento diretto, l'edificazione dei singoli lotti è consentita su rilascio di concessione di costruzione.

Il rilascio della concessione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione comunale di realizzare dette opere nel successivo triennio o, infine, all’impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese, contestualmente all'esecuzione della concessione.

Art. 11 - Classificazione degli interventi

Gli interventi previsti dalle norme tecniche del presente piano, sia di iniziativa pubblica che privata, soggetti all’autorizzazione comunale, sono:

1 - Interventi edilizi

  1. interventi di manutenzione ordinaria
  2. interventi di manutenzione straordinaria
  3. interventi di restauro scientifico (A1)
  4. interventi di restauro e risanamento conservativo (A2/A)
  5. interventi di restauro e risanamento conservativo (A2/B)
  6. interventi di ristrutturazione edilizia (A3)
  7. interventi di demolizione senza ricostruzione
  8. interventi di nuove costruzioni
  9. interventi di ampliamento

2 - Interventi sul suolo

  1. sistemazione delle acque di superficie della rete idrografica, delle acque di smaltimento e costruzione di opere di difesa e di regimazione dei corsi d'acqua.
  2. consolidamento dei terreni
  3. opere di viabilità
  4. linee aeree
  5. condotti
  6. sbancamenti
  7. apertura di cave
  8. captazione di sorgenti e perforazione di pozzi
  9. modificazioni colturali

1/a – Interventi di manutenzione ordinaria

Sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, e quant’altro prescritto dalla Legge Regionale n° 47 del 7/12/1978.

1/b – Interventi di manutenzione straordinaria

Sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le modifiche delle destinazioni d’uso, e quant’altro prescritto dalla Legge Regionale n° 47 del 7/12/1978.

1/c - Interventi di restauro scientifico (A1)

Secondo quanto previsto all'art. 36 della L.R. n° 47 e successive modifiche gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici.

Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri, e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:

  • il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
  • il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
  • la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate e demolite;
  • la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo - organizzativo originale;
  • la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:

  • murature portanti sia interne che esterne;
  • solai e volte;
  • scale;
  • tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c) eliminazioni delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari essenziali nel rispetto deIle norme di cui ai punti precedenti.

1/d - Interventi di restauro e risanamento conservativo (A2/A)

Secondo quanto previsto all'art.36 della L.R. n° 47 e successive modifiche gli interventi dì restauro e di risanamento conservativo tipo A riguardano le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell’edificio e permette il suo completo recupero.

Il tipo di intervento prevede:

a) valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:

  • il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;
  • il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:

  • murature portanti sia interne che esterne;
  • solai e volte;
  • scale;
  • tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

1/e - Interventi di restauro e risanamento conservativo (A2/B)

Secondo quanto previsto all'art.36 della L.R n° 47 e successive modifiche gli interventi di restauro e risanamento conservativo di tipo B riguardano le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.

Il tipo di intervento prevede:

  1. la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

  • il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture, purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto;
  • il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti. rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;

b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio;

c) la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico - sanitari essenziali nel rispetto della norme di cui ai punti precedenti.

1/f - Interventi di ristrutturazione edilizia (A3)

Secondo quanto previsto all’art.36 delIa L.R. n° 47 e successive modifiche gli interventi riguardano le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica storico – ambientale ma sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di impianti senza aumento del volume e delle altezze preesistenti.

I tipi di intervento della categoria A3 Ristrutturazione edilizia sono specificati all'interno di sotto categorie.

1) Ristrutturazione

Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di esse, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante:

  • il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata I’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
  • il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;
  • il ripristino e la sostituzione dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi;
  • l'inserimento di nuovi elementi di impianti;

Il Piano Regolatore Generale può altresì prevedere la quota di parcheggi fissata dall'art.18 della legge 6/8/1967 n° 765.

1/g- Interventi di demolizione senza ricostruzione

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie, quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento storico.

La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato ed a verde pubblico.

Il tipo di intervento prevede:

  1. la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

  • la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne.

In presenza di un manifesto fenomeno di dissesto determinante uno stato di emergenza per la stabilità di uno o più edifici (emergenza che deve essere documentata da relazione a firma di un tecnico regolarmente iscritto all'albo dei geologi) e quando non sia possibile provvedere al contenimento del dissesto e al recupero statico degli edifici, il Sindaco potrà concedere immediatamente l'autorizzazione alla demolizione previa presentazione del rilievo degli edifici.

In tal caso l'autorizzazione alla ricostruzione dell'edificio demolito (con la stessa superficie utile) sarà concessa, anche in difetto "dell'intervento urbanistico preventivo" della zona, nei modi suggeriti dalla situazione ambientale.

1/h - Interventi di nuove costruzioni

Per le nuove costruzioni valgono le prescrizioni e gli indici delle singole zone di cui alle presenti norme.

1/i - interventi di ampliamenti

Gli ampliamenti sono ammessi solo se conseguenti all'applicazione degli indici edilizi relativi alle singole zone computando nel calcolo la superficie e il volume utili esistenti. Dopo l'ampliamento la parte edificata deve risultare conforme alle norme del presente Piano.

2/a - Sistemazione delle acque

Tutte le proprietà devono provvedere con opportuni manufatti allo smaltimento delle acque di superficie, delle acque di scarico degli edifici, delle acque di scarico dei terreni agricoli.

Il Sindaco, nel caso di prolungata e palese incuria delle proprietà, ingiungerà l’esecuzione di nuove opere e la manutenzione di quelle esistenti entro adeguato termine di tempo, trascorso inutilmente il quale il Comune stesso provvederà d’ufficio, addebitandone le spese alle proprietà interessate.

In ogni domanda di concessione edilizia devono essere indicate le condizioni esistenti di scolo delle acque e il progetto esecutivo delle opere necessarie per assicurarne il naturale deflusso per tutta l'area interessata dalla domanda e per lo smaltimento e il trattamento delle acque nere prodotte dall'attività svolta nel fabbricato.

Tali opere devono essere realizzate contestualmente ai lavori previsti nel progetto edilizio.

Nei terreni agricoli le operazioni colturali dovranno assicurare che in ogni periodo dell'anno le reti drenanti e scolanti siano perfettamente funzionanti per provvedere nel modo migliore possibile allo smaltimento delle acque e la non infiltrazione delle stesse nel terreno.

2/b – Consolidamento dei terreni

Oltre ai provvedimenti di cui al paragrafo precedente, le proprietà ubicate in zone dissestate, o con frane in atto, o interessate da altri fenomeni visibili di instabilità del suolo, qualora questi vengano a costituire minaccia all'incolumità pubblica, alle strade ed agli altri spazi per attrezzature di pubblica utilità o quando tali fenomeni costituiscano elementi di nuovo degradamento e deturpamento dell'ambiente, sono ugualmente tenute a provvedere al consolidamento con opportune opere per le quali il progetto dovrà essere corredato da una relazione geologica a firma di un tecnico abilitato per legge.

Nei casi di frane su strade od altri spazi pubblici, provenienti da suoli privati per i quali sia accertata l'incuria della proprietà agli effetti della stabilità, il Comune, anche se deve intervenire immediatamente in ordine ad esigenze pubbliche a rimuovere i materiali su suolo pubblico potrà rivalersi, addebitandone la spesa alla proprietà interessata.

2/c - Opere di viabilità

Le strade e le relative pertinenze (parcheggi, vincoli, accessi, banchine, fossi laterali, opere d'arte, ecc.) e gli elementi di arredo (siepi, alberature, cartelli stradali e pubblicitari, ecc.) sono soggette a concessione edilizi nei modi e nelle forme precisate dal Regolamento Edilizio Comunale e nel rispetto delle norme dei successivi artt. 14 - 15 e delle presenti norme.

2/d - Linee aeree (elettrodotti, linee telefoniche, ecc.)

L’impianto di linee aeree concesso previa presentazione di progetto dove risultino i modi e le forme ambientali dell’insediamento, e solo dopo aver accertato l’impossibilità di una loro messa in opera in condotti interrati.

2/e - Condotti

Per tutte le condutture interrate dovranno evitarsi gli scavi nelle stratificazioni geologiche caratteristiche e di preminente significato scientifico, quali ad esempio quelle che interessano le aree a morfologia carsica (gessi, banchi argillosi di interstrato con assi allettanti o comunque in relazione idrogeologica).

Dovranno inoltre essere evitate le alterazioni alla morfologia del suolo, quando queste condutture sono comprese nei comprensori soggetti a vincolo ambientale.

Analogamente sono vietati i tracciati con scavi a cielo aperto, o comunque superficiali, attraverso terreni boschivi ed i parchi. Nei terreni dissestati o in frana i condotti della rete idrica o di scolo devono essere eseguiti a perfetta tenuta per evitare infiltrazioni nei terreni.

Lo scavo deve essere eseguito e completato e deve essere ripristinato il terreno nelle condizioni originarie nel minor tempo possibile e con le tecniche atte ad evitare movimenti franosi.

2/ f - Sbancamenti

Tutte le opere di sbancamento o di rilevato devono essere sistemate:

  • o con opere di contenimento atte a reggere la spinta prodotta dal tipo di terreno interessato e previo drenaggio delle acque di infiltrazione, a monte e nel corpo dell’opera stessa, da smaltire con le prescrizioni contenute nel punto 2/a;
  • o con la sistemazione della scarpata con creazione di pendenze adeguate alle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati, con smaltimento delle acque superficiali secondo le prescrizioni contenute nel punto 2/a, e con inerbimento o altro trattamento della superficie di nuova formazione effettuato con tecniche che ne permettano la rapida protezione dagli agenti atmosferici.

2/g - Apertura di cave

Qualsiasi operazione connessa con la Legge n° 8 del 26/1/76 e successive modificazioni, è soggetta alle prescrizioni del Piano Comunale delle Attività Estrattive.

2/h - Captazione di sorgenti e perforazione di pozzi

La captazione o perforazione di pozzi deve essere correda va da un'indagine idrogeologica estesa all'area di influenza del singolo intervento, e deve individuare la superficie da proteggere e gli interventi necessari per mantenere le caratteristiche fisico – chimiche e biologiche delle acque captate.

2/i – Modificazioni colturali

Sono regolamentate dai successivi articoli del capo IV.

Art. 12 - Destinazioni d'uso

La destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di intervento edilizio diretto come in quelli per l'intervento urbanistico preventivo, in base alla prescrizione degli articoli seguenti.

Qualunque cambiamento alla destinazione d'uso è subordinato alla autorizzazione comunale.

T I T 0 L 0 III°

ZONIZZAZIONE

Capo 1 - Zonizzazione

Art. 13 - Divisione del territorio comunale in zone

Il territorio comunale è diviso in zone, come risulta dagli elaborati grafici, secondo la seguente classificazione:

  1. Zone per attrezzature collettive

  • Zone destinate alla viabilità

  • Zone destinate al deflusso delle acque
  • Zone a verde pubblico urbano

  • Zone destinate a parco comprensoriale

  • Zone per attrezzature collettive per la residenza
  • Zone per attrezzature tecnologiche

2) Zone residenziali

  • Zone residenziali di consolidamento tipo B1 e tipo B2

  • Zone residenziali di completamento
  • Zone residenziali soggette a P.P.P. (di iniziativa pubblica) o a P.P.L. (di iniziativa privata) tipo C1 e tipo C2

  • Zone residenziali già regolamentate da convenzione
  • Zone residenziali comprese in perimetro di degrado
  • Agglomerati con caratteristiche storico - artistici

  • Edifici isolati con caratteristiche storico - ambientali

3) Zone agricole

  • Zone- agricole normali

  • Zone agricole di risanamento edilizio
  • Zone- agricole di rispetto all'abitato
  • Zone agricole di vincolo relativo
  • Zone agricole di vincolo assoluto

  • Zone agricole golenali di vincolo assoluto

4) Altre zone produttive

  • Zone industriali e commerciali di completamento
  • Zone industriali e commerciali di espansione
  • Zone turistico - alberghiere di completamento
  • Zone turistico - alberghiere di espansione

  • Zone produttive già regolamentate da convenzione

5) Zone a vincolo speciale

Limite di rispetto cimiteriale

Zona a parco privato

Capo II - Zone per attrezzature collettive

Art. 14 - Zone destinate alla viabilità

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

a) le strade

  1. i nodi stradali
  2. i parcheggi
  3. d) le aree di rispetto

    L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore indicativo fino alla redazione del progetto dell'opera, le zone di rispetto all'interno dell'abitato, quando non sono fissate dalle norme, vanno rilevate graficamente, per quelle esterne valgono le indicazioni successive.

    a) Le strade sono classificate come segue:

    A) Strade primarie

    Con funzione interprovinciale, o a servizi o delle zone ambientali, e strade statali, con zone di rispetto all'esterno dell'abitato di ml.30,00 dal ciglio stradale (con eccezione della strada Romea e della strada di progetto Codigoro - SIPRO per le quali la fascia di rispetto è estesa a ml.40,00), sono accessibili mediante normale immissione dalle altre strade con singoli accessi che dovranno distare fra loro o da quelli esistenti o dagli accessi stradali almeno ml. 300.

    B) Strade secondarie

    con funzione prevalentemente intercomunale, e strade provinciali, con zone di rispetto all'esterno dell'abitato di ml. 20,00 dal ciglio stradale; sono accessibili mediante normale immissione dalle strade locali o interne mediante singoli accessi che dovranno distare fra loro o da quelli esistenti o dagli accessi stradali almeno ml. 200.

    C) Strade locali

    Con funzione prevalentemente comunale o agricola, della sezione minima di ml. 7,50 con zone di rispetto all'esterno dell’abitato di ml. 20,00 dal ciglio stradale, sono accessibili senza Iimitazioni mediante immissioni dirette nei tratti rettilinei della strada stessa.

    D) Strade interne

    Con funzione di distribuzione urbana o agricola, la sezione minima non potrà essere inferiore a ml. 6,95 ivi compresa la cunetta o il marciapiede, qualora i percorsi pedonali siano separati dalla corsia veicolare la sezione minima non potrà essere inferiore di ml. 6,00, le strade a fondo cieco dovranno essere provviste di piazzale terminale di svolta con lati minimi di ml. 20 x 15; l’edificazione dovrà avvenire ad una distanza minima dal ciglio stradale di ml.5,00 per le zone interne all'abitato, e ad una distanza minima di ml.10,00 per le zone esterne all'abitato.

    E) Percorsi per il tempo libero

    A servizio del tempo libero e dell'ambiente circostante da salvaguardare quali: sentieri segnalati, piste per il footing. All'esterno dei centri abitati le costruzioni dovranno osservare una distanza minima di ml. 20,00 dal ciglio stradale. Tali strade non costituiscono opere di urbanizzazione e pertanto non concorrono a rendere edificabile l'area servita a quanto altro previsto dalle leggi in materia.

    F) Ciclabili e pedonali

    Con funzione di distribuzione capillare dei ciclisti e dei pedoni nelle zone abitate.

    La sezione delle strade ciclabili è multipla di ml. 1,25 con un minimo di ml.2,50.

    La sezione minima dei pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, è ml.1, 25.

    Nell'attuazione del P.R.G. dovranno essere modificate e soppresse quelle immissioni o quegli accessi carrabili preesistenti, che risultino difformi alle presenti norme e dalle indicazioni grafiche del P.R.G.

    Le distanze e gli accessi dovranno comunque rispettare il D.M. 1/4/1968 n° 1404.

    I) I nodi stradali

    Sono i luoghi di confluenza di due o più strade.

    L) I parcheggi pubblici

    Della rete stradale principale primaria e secondaria sono riportati nelle tavole di P.R.G.

    M) Le aree di rispetto

    Sono necessarie nella realizzazione delle nuove strade, nell'ampliamento di quelle esistenti, o alla protezione della sede stradale nei riguardi della edificazione.

    E' consentito, a titolo precario e mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli che non potranno essere collegate ad una distanza reciproca minore di quella prevista dai paragrafi precedenti per gli accessi alle sedi stradali. Le zone di verde di rispetto all'abitato sono da considerarsi esterne all’abitato stesso.

    In tali zone è vietata ogni nuova costruzione; l'ampliamento delle costruzioni esistenti è consentito soltanto nei tratti adiacenti zone agricole, da parte di operatori riconosciuti tali ai sensi del successivo art. 34 e applicando gli indici della suddetta zona agricola adiacente.

    Tale facoltà verrà riconosciuta soltanto quando sia dimostrato impossibile o antieconomico edificare fuori dall’area di rispetto, e trattasi di effettivo ampliamento dell'organismo preesistente; in ogni caso l’edificazione dovrà avvenire all'interno dell'area che si ottiene proiettando il perimetro esterno degli edifici ed edificando gli ampliamenti dal lato opposto alla strada.

    L’ampiezza delle fasce di rispetto stradale fuori dai centri edificati è quella prevista nel Regolamento del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni) anche nel caso in cui le fasce di rispetto non siano individuate graficamente.

    La classificazione delle strade di cui alla lettera a) del II° comma è integrata, ed ove in contrasto, sostituita da quella dell’art. 2 commi 2 e 3 del D.L. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni.

    Per il parcheggio lungo la S.S. Romea nei pressi dell’abitato di Mesola dovranno essere mantenute le alberature esistenti e utilizzate soluzioni tecniche per la pavimentazione che non comportino impermeabilizzazione del suolo e che risultino correttamente inseribili nel contesto ambientale.

    Il progetto dovrà acquisire preventivamente i nulla osta dei competenti Servizi Provinciali Difesa del Suolo ad eseguire opere in zone soggette a vincolo idrogeologico. peR il parcheggio previsto in prossimità del Castello della Mesola il progetto esecutivo dovrà prevedere la piantumazione di alberature sul perimetro e all’interno dell’area destinata a parcheggio, inoltre la pavimentazione dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di soluzioni tecniche che non comportino impermeabilizzazione del suolo.

    Art. 15 - Spazi di sosta e parcheggio per le singole zone

    Gli spazi di sosta e di parcheggio vanno previsti per ciascuna zona e secondo la destinazione d'uso degli edifici nella quantità specificata nella seguente tabella, come opera di urbanizzazione primaria e dovranno essere ubicati marginalmente nella sede viaria o agli edifici e di norma calcolati percentualmente sulla cubatura teorica costruibile, ad eccezione di casi particolari in cui la percentuale va riferita alla superficie di intervento.

    Le aree di parcheggio relativo agli insediamenti esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono indicati graficamente nelle tavole, fermo restando che qualsiasi trasformazione della destinazione d'uso implica l'adeguamento alla seguente tabella (tab. B).

    In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi nelle aree di rispetto stradale.

    Oltre ai parcheggi previsti come nella tabella B vanno previsti gli spazi necessari per la sosta, manovra ed accesso degli autoveicoli, per tutte le nuove costruzioni nella quantità specificata all'art.41 sexies della Legge Urbanistica modificata; spazi che potranno essere ricavati dalle costruzioni stesse, ovvero in aree esterne di pertinenza all'edificio oppure promiscuamente, ed anche su aree che non facciano parte del lotto purché siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario.

    TABELLA A Allegato art. 14

    CARATTERISTICHE MINIME DELLA VIABILITÀ PER LA PROGETTAZIONE DELLE STRADE

    Caratteristiche tecniche sede carrabile Caratteristiche ambientali

    Cat

    Denom.

    Velocità

    Progetto

    Km/ora

    Sistem.

    nodi

    Corsie

    Marcia

    ml.

    Sezione

    Soste

    Attrav.

    pedonale

    Accessi

    veicolari

    Accessi

    pedonali

    Rispetti

    Esterni

    All’abitato

    1

    Codigoro-

    Sipro

    70

    Canalizz.

    3,50

    2 carr.

    Area

    regolam.

    Regolam.

    300

    No

    40

    Primaria

    70

    Canalizz.

    3,50

    2 carr.

    (non sep)

    Area

    regolam.

    Regolam.

    300

    No

    30

    2

    Secondaria

    50

    Canalizz.

    3,50

    1 carr.

    Libera

    Regolam.

    200

    No

    20

    3

    Locale

    40

    Nessuna

    2,50

    1 carr.

    Libera

    Libero

    Continui

    Liberi

    20

    4

    Interna

    30

    Nessuna

    Varia

    1 carr.

    Libera

    libero

    Continui

    Liberi

    10

    5

    Forestale e

    Tempo libero

    _

    _

    _

    _

    _

    _

    _

    _

    20

    6

    Ciclabile e

    pedonale

    _

    _

    1,25

    _

    _

    _

    _

    _

    _

    TABELLA B Allegata Art. 15

    PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

     

    Edificio

    Spazi di sosta e parcheggio

    mq/100 mc.

    mq/mq Uf.

    Edifici di abitazione in zone residenziali di ristrutturazione, completamento, espansione

    5

    _

    Cinema, teatri, grandi magazzini, supermercati, impianti sportivi da spettacolo coperti

     

    0,80

    Ospedali, case di cura, ambulatori provinciali, comunali e di istituti previdenziali e zone per attrezzature di cantiere

     

    0,60

    Palazzi per uffici, negozi e alberghi

     

    0,40

    Altri edifici

    5

    0,17

    Impianti sportivi da spettacolo scoperti

    Altri impianti sportivi scoperti

     

    0,60

    0,20

    Edifici per le attrezzature tecniche e distributive, per l’industria

    5% della superf. del lotto

    Art. 16 - Zone destinate al deflusso delle acque

    Le zone destinate al deflusso delle acque comprendono:

    a) il fiume Po

    b) il Canal Bianco

    c) i canali irrigui o scolanti

  4. gli impianti a servizio dei fiumi o dei canali
  5. le aree di rispetto

Tutti gli interventi che interessino fiumi, canali, o impianti, sia che si tratti di manufatti, movimenti di terra, scarichi o altro, devono essere autorizzati dagli organismi competenti per legge e dall'Amministrazione Comunale, sia che ricadano nell'alveo, sia che ricadano nelle zone di rispetto.

Le zone di rispetto all'interno dell'abitato, quando non siano fissate dalle norme, vanno rilevate graficamente, per quelle esterne valgono le individuazioni successive.

A) Il fiume Po ed il Canal Bianco sono sottoposti a vincolo sia idrogeologico che ambientale.

Nell'alveo sono ammessi gli interventi. per migliorare la navigabilità e le infrastrutture a questa collegata.

L'area di rispetto all'esterno dei centri abitati è di ml. 300 per il Po è di ml. 100 per il Canal Bianco dal ciglio esterno degli argini.

B) I canali irrigui o scolanti sono tutti quelli gestiti da Enti di Bonifica e sono sottoposti a vincolo idrogeologico. L'area di rispetto all'esterno dell'abitato ha una lunghezza di ml. 10,00 dal ciglio esterno degli argini.

C) Gli impianti a servizio dei fiumi o dei canali comprendono gli impianti di sollevamento, le chiuse, le chiaviche, le botti, ecc. i manufatti relativi, i fabbricati destinati a contenere gli impianti e tutto quanto serve al loro funzionamento, e le aree ad essi assoggettati.

Tali impianti sono sottoposti a vincolo idrogeologico.

Ogni intervento previsto in tali aree deve essere necessario al mantenimento e al miglioramento degli impianti. Le concessioni edilizie vanno rilasciate di volta in volta, secondo le disposizioni generali delle presenti norme, con approvazione preventiva di variante apposita al. P.R.G.

D) Le aree di rispetto servono alla protezione dei fiumi, canali e manufatti relativi, sia nei riguardi della edificazione che dell'inquinamento.

In tali aree è vietata ogni nuova costruzione e saranno consentiti i soli ampliamenti necessari ai fini igienico – sanitari documentati e verificati dalla Commissione Edilizia Comunale senza che possano essere ridotte le distanze preesistenti né superare comunque i 20 mq di Su.

Le zone di verde di rispetto all’abitato sono da considerarsi esterne all’abitato stesso.

Dette aree possono essere destinate soltanto alle opere di sistemazione idrogeologica e all’esercizio del tempo libero.

In tali aree possono essere rilasciate concessioni per cave soltanto dopo un esame comprovante che tale uso non provochi danno alcuno al regime idrogeologico del corso d’acqua, e purché previste dal P.A.E. vigente.

Art. 17 - Zone a verde pubblico urbano

Le zone a verde pubblico urbano sono destinate alla conservazione e creazioni dei parchi, alle attrezzature di gioco per bambini, attrezzature sportive per ragazzi, impianti sportivi.

Nelle zone a verde pubblico urbano devono essere curate le alberature esistenti e garantite le opere di rimboschimento e rinnovo che si rendessero necessarie.

Nelle zone a verde pubblico urbano sono ammesse soltanto attrezzature per uso del tempo libero limitatamente a chioschi, costruzioni per spogliatoi tribune e simili a servizio degli impianti sportivi.

La concessione o l'autorizzazione relativa alle opere di cui al precedente comma è subordinata alla conservazione e al rimboschimento delle aree di pertinenza calcolate secondo gli indici If - Uf.

Le aree libere da costruzione devono essere mantenute ad uso pubblico. In tali zone il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

a) Uf = 0,005 mq/mq

  1. Aree ad uso pubblico (parcheggi) = 5 mq/100 mq di area
  2. H max = 3 ml
  3. V1 = 2

Art. 18 - Zone destinate a parco comprensoriale

Queste sono zone destinate alla creazione di parchi pubblici. Gli interventi urbanistici per la creazione di detti parchi, al fine di creare attrezzature capaci di soddisfare in modo funzionale le esigenze di svago, di cultura, di riposo e di godimento della natura da parte dei cittadini, si uniformeranno al concetto di preminente ricostruzione dell'ambiente naturale tipico, e di recupero dei valori storico - paesistici presenti nel territorio.

Tali interventi verranno regolamentati attraverso Piani Particolareggiati di Esecuzione di Iniziativa Pubblica e nei quali non saranno ammessi quegli impianti o colture diversi da quelli tipologici esistenti che snaturerebbero l'ambiente.

Saranno inoltre ammesse per tutte le costruzioni esistenti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ampliamento, una tantum, per comprovati motivi igienico sanitari, così come di seguito riportato:

  • Per edifici fino a 45 mq. di SU il 100%
  • Per edifici fino a 60 mq. di SU il 60%
  • Per edifici fino a 75 mq. di SU il 40%
  • Per edifici fino a 90 mq. di SU il 25%

  • Per edifici oltre 90 mq. di SU il 15%.

Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai non coltivatori diretti.

Tali zone saranno sottratte all’utilizzazione agricola e all’esterno dei centri abitati hanno una fascia di rispetto inedificabile di ml. 100 ma non sottratta all’uso agricolo.

Per tutti gli edifici esistenti nella fascia di rispetto è sempre ammesso un ampliamento secondo gli indici delle singole zone agricole su cui il suddetto rispetto cade purché tali ampliamenti vengano realizzati, rispetto all’edificio, dalla parte opposta a quella prospiciente l’area vincolata.

In particolare, nell’area P.P.P. in località Ribaldesa possono essere consentiti esclusivamente gli interventi che non risultino in contrasto con le disposizioni dell’art. 25 delle norme del P.T.P.R..

Art. 19 - Zone per attrezzature collettive per la residenza

Sono le zone destinate alla realizzazione dei servizi di quartiere, asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media, attrezzature religiose, attrezzature di gioco per bambini, attrezzature sportive, indicate ciascuna nelle tavole di Piano dai simboli corrispondenti.

In tali zone il Piano si attua per intervento diretto su di una superficie minima di intervento Sm = mq. 2.000 ad esclusione degli asili nido per i quali è consentita una minore area, applicando i seguenti indici:

a) Uf = 0,8 mq/mq

b) parcheggi = 5 mq/100 mq

c) H max = 14,50 ml.

d) vl = 0,5

  1. distanza minima dai confini e dalle strade = ml. 5.
  2. Art. 20 - Zone per attrezzature tecnologiche

    Tali zone sono destinate alla costruzione di quelle attrezzature tecnologiche necessarie per il funzionamento degli aggregati urbani e delle reti di bonifica e di irrigazione, quali:

    officine del gas, impianti di depurazione, acquedotti, impianti per la distribuzione dell'energia elettrica, centrali telefoniche, impianti di sollevamento e distribuzione delle acque, pubbliche discariche. Le pubbliche discariche dovranno realizzarsi in fosse o trincee della profondità massima di ml. 1,50 e il materiale ivi accumulato dovrà essere coperto con terreno permeabile all'aria, previa di distribuzione o compattazione dei rifiuti.

    I depuratori dovranno garantire l'impermeabilità nei confronti del terreno su cui sorgono, la canalizzazione degli scarichi dovrà essere realizzata con condotti pure impermeabili e l'immissione degli scarichi d'acqua dovrà essere adeguatamente protetto con un manufatto tipo briglia o simile.

    In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

    a) Uf = 0,5 mq/mq

    b) parcheggi = 5 mq/30 mq di area

    c) H max = ml. 14,50

    d) Vl = 0,5

  3. distanza minima dai confini e dalle strade = ml. 5,00.

In tali zone sono altresì comprese le aree agricole attraversate dall'oleodotto Ravenna - P.to Tolle e le relative fascie di rispetto (30 m. pre lato); tali aree sono inedificabili ma non sottratte all'uso agricolo. Nelle fascie di rispetto all'oleodotto è ammessa esclusivamente la costruzione di impianti tecnologici al servizio delIo stesso oleodotto.