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T I T 0 L 0 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I° - Generalità
Art. 1 - Applicazione del Piano
Ai sensi della legge 17/8/1942, n.1150, e successive modificazioni
e integrazioni, e ai sensi della legge n° 457 del 5/8/78, e della Legge
Regionale n° 47 del 7/12/78, e successive modificazioni, la disciplina
del territorio Comunale viene regolata dalle presenti norme.
Art.2 - Note generali
Gli edifici esistenti, in contrasto con le destinazioni
di zona e con i tipi edilizi previsti dal P.R.G., in mancanza di Piani
Particolareggiati di esecuzione, potranno subire trasformazioni e modifiche
soltanto per essere adeguati "in toto" alle presenti norme.
Capo II° – Indici urbanistici.
Art. 3 - Descrizione degli indici urbanistici
L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del
territorio comunale è regolata dai seguenti indici:
- St = Superficie territoriale
La superficie territoriale comprende le aree per l'urbanizzazione
primaria e secondaria, e la superficie fondiaria. La superficie territoriale
va misurata al netto delle zone perimetrali destinate alla viabilità
del P.R.G. e disegnate sugli elaborati grafici, ed al lordo delle strade
esistenti e previste dal P.R.G. internamente all'area.
2) Sf = Superficie fondiaria
Per superficie fondiaria si intende quella parte di area
residua edificatoria che risulta dalla superficie territoriale St, deducendo
le superfici per opere di urbanizzazione primaria S1 e la superficie per
opere di urbanizzazione secondaria S2.
3) S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria
che comprende le aree destinate a:
a) strade classificate D), F), all'art.14 delle presenti
norme;
b) spazi di sosta e parcheggio;
c) aree di verde pubblico.
4) S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria.
Comprende le aree di cui al punto b) dell'art.9 delle
presenti norme e viene calcolata sui mc. o sui mq. massimi teorici edificabile
previsti dalle norme di zona.
5) Sm = Superficie minima di intervento.
Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per
gli interventi sia preventivi che diretti o predeterminata graficamente
nelle tavole di piano come unità urbanistica per gli interventi
preventivi (mq) e che in tal caso potrà avere anche estensione
inferiore ai minimi indicati nelle singole norme.
6) Q = Rapporto massimo di copertura.
Misurato in percentuale (superficie coperta/superficie
fondiaria (%).
7) It = Indice di fabbricabilità territoriale.
Esprime il volume utile, costituibile per ogni Ha di superficie
territoriale St (Mc./Ha).
8) If = Indice di fabbricabilità fondiaria.
Esprime il volume utile, in mc.,costituibile per ogni
mq. di superficie fondiaria Sf (mc./mq.).
9) Ut = Indice di utilizzazione territoriale.
Esprime la superficie utile, in mq. costruibile per ogni
Ha di superficie territoriale St (mq/Ha).
10) Uf = Indice di utilizzazione fondiaria.
Esprime la superficie utile, in mq. costruibile per ogni
mq. di superficie fondarla Sf (Mq/Mq).
11) Su = Superficie utile.
La somma delle superfici lorde di tutti i piani (compreso
le scale e i vani ascensori) fuori ed entro terra ad esclusione dell'autorimessa
(nella misura non superiore a 1,5 mq. ogni 20 mc. di costruzione realizzabili),
delle cantine, lavanderie, centrali termiche, elettriche di condizionamento
ed altri locali di sgombero (nella misura non superiore a mq. 3,5 ogni
20 mc. di costruzione realizzabile), con altezza massima fino a ml. 2,50
misurata da pavimento ad intradosso di solaio o tetto o mq. 2 ogni 20
mc. di costruzione realizzabile con altezza superiore a ml. 2,50 misurate
da pavimento a intradosso di solaio o tetto, dei porticati e dei balconi
anche incassati. Sono altresì esclusi i sottotetti purché
di altezza media inferiore a ml. 2,70, con altezza in gronda massima inferiore
a ml. 2,00, misurata da pavimento a intradosso.
12) Vu = Volume utile.
La somma dei prodotti delle superfici utili (Su) di ogni
piano, per le relative altezze lorde misurate da pavimento a pavimento.
13) Sc = Superficie coperta.
Area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale
di tutte le parti edificate fuori terra, con esclusione delle parti aggettanti
come balconi e sporti di gronda perimetrali.
14) Hf = Altezza delle fronti
Ai fini della determinazione dei distacchi, l'altezza
di ciascun fronte del fabbricato è data dalla differenza tra la
quota: media del marciapiede prospiciente la sede stradale e la più
alta delle quote:
a) soffitto dell'ultimo piano abitabile sia orizzontale
che inclinato (in questo caso calcolata nel punto medio);
b) bordo superiore della linea di gronda.
15) Vl = Indice di visuale libera.
Rappresenta il rapporto che deve esistere tra la distanza
delle varie fronti finestrate dai confini di zona o di proprietà,
dai cigli stradali, dalle altre fronti dello stesso edificio e l'altezza
(Hf) delle fronti stesse; ad eccezione dei casi nei quali i fabbricati
vengono costruiti sul confine. (Per fronti finestrate si intendono quelle
che prospettano su vani abitabili).
Art. 4 - Applicazione degli indici urbanistici
- Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione
territoriale (It e Ut) si applicano, nei piani particolareggiati di
esecuzione e nelle lottizzazioni, cioè nei casi ove si è
richiesto l'intervento urbanistico preventivo ai sensi degli artt. 5
e 6 delle presenti norme.
- Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione
fondiaria (If e Uf) si applicano per l'edificazione nei singoli lotti,
sia nel caso di attuazione di piani particolareggiati e di lottizzazioni
approvate sia nel caso di edificazione in zone che non richiedono l'intervento
urbanistico preventivo.
Gli indici dì fabbricabilità e di utilizzazione
fondiaria (If e Uf) specificano rispettivamente i volumi e le superfici
costruibili su ciascun lotto.
Nel caso di edificazione successiva ad intervento urbanistico
preventivo con piani di lottizzazione, dovrà essere indicata
per ogni zona comprendente più lotti di caratteristiche omogenee,
l'indice di fabbricabilità fondiaria sui lotti stessi, in modo
che la cubatura risultante dall'applicazione degli indici alla superficie
dei lotti o dei gruppi di lotti, non risulti superiore alla cubatura
risultante dall'applicazione degli indici territoriali alla superficie
totale dell'intera zona interessata dal piano di lottizzazione.
- Nel caso di intervento urbanistico preventivo a carattere
plani-volumetrico nelle zone di espansione, si applica il criterio
della visuale libera per il distacco fra gli edifici e parte di essi.
In questi casi è ammessa la costruzione sul filo stradale,
per sole strade interne all’area di intervento esistenti o di progetto,
e un distacco minimo di ml. 2 dalle aree verdi di urbanizzazione primaria,
dalle aree di urbanizzazione secondaria, misurato a partire dalla proiezione
orizzontale degli eventuali aggetti dei fabbricati o dal filo del fabbricato
in mancanza di aggetti. Nei casi sopraddetti, lungo il perimetro della
zona di intervento, tra edifici e confini di zone diverse, la distanza
risulterà dall'applicazione della norma generale di regolamento
edilizio.
- Nel caso di intervento diretto, la superficie Sf corrispondente
alla superficie del lotto al netto della parte eventualmente destinata
o da destinarsi a strade di uso pubblico.
- Le modificazioni alla proprietà o altre di carattere
patrimoniale, intervenute successivamente alla data di adozione non
influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree inedificate relative
alle costruzioni esistenti o autorizzate.
Pertanto, indipendentemente da qualsiasi frazionamento
e passaggio di proprietà, l’utilizzazione integrale degli indici
esclude, salvo il caso di ricostruzione, il successivo rilascio di altre
concessioni di costruzioni sulle superfici stesse.
T I T O L O II°
ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
Capo I° - Attuazione
Art. 5 – Programma di attuazione del piano
Il Comune potrà effettuare "Programmi poliennali"
che rappresenteranno la guida dell’azione urbanistica comunale ai sensi
della legge 28/1 77 n° 10.
Tali programmi conteranno:
- L’indicazione delle spese stradali, delle attrezzature,
delle infrastrutture tecniche, ecc. da realizzarsi per iniziativa del
Comune o di altri Enti Pubblici.
- I piani particolareggiati di esecuzione che si intendono
adottare.
- Le convenzioni con Enti o con privati che si intendono
attuare e proporre.
- La precisazione delle aree per le quali, in mancanza
di Piani Particolareggiati di esecuzione, è concesso ai privati
di presentare piani di lottizzazione riferiti ad una unità urbanistica
individuata nelle tavole di piano.
- La precisazione delle aree per le quali il Sindaco,
invita i proprietari a presentare un progetto di lottizzazione.
- Le aree comunque considerate edificabili nel periodo
di validità del Piano Pluriennale.
I programmi poliennali, ai quali deve essere uniformata
l’azione urbanistica comunale, saranno predisposti e periodicamente
aggiornati sulla base di deliberazioni del Consiglio Comunale, rese
esecutive nei modi di legge.
Art. 6 - Modalità di attuazione del P.R.G.
Sono strumenti di attuazione del P.R.G.:
- I piani particolareggiati di iniziativa pubblica (P.P.P.)
- I piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP)
- I piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi
(PIP)
- I piani particolareggiati di iniziativa privata (P.P.L.)
- I piani di recupero
- La concessione onerosa
- La concessione gratuita
- La concessione convenzionata.
L'intervento urbanistico preventivo è obbligatorio
per tutte le destinazioni per le quali l'articolo specifico delle presenti
norme lo richiami esplicitamente; per tutte le altre zone è possibile
l'intervento edilizio diretto, ma è ugualmente permessa la redazione
di uno strumento urbanistico preventivo.
Art. 7 - Intervento urbanistico preventivo
Nelle zone ove è previsto l’intervento urbanistico
preventivo, la presentazione di un progetto edilizio è subordinata
alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio consistente
in un piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa pubblica seconda
la procedura prevista dalla legge urbanistica, ovvero, di un piano di
zona ai sensi della legge 167, o di un piano delle aree produttive ai
sensi della legge 865, o di un piano di lottizzazione (avente valore e
contenuto tecnico di piano particolareggiato di iniziativa privata, riferiti
ad almeno una unità urbanistica individuata nelle tavole del presente
P.R.G. o di una superficie minima di intervento fissata nelle norme delle
varie zone).
Art. 8 - Attuazione dei Piani di lottizzazione
Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni
di zona indicate nelle tavole di P.R.G. nonché gli indici edilizi
ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona delle
presenti norme di attuazione.
L'autorizzazione dei piani di lottizzazione è inoltre
subordinata, in base alla legge 6/8/67 e alla legge del 28 gennaio 1977
n° 10 anche alla stipulazione fra il Comune e le proprietà interessate,
di una convenzione riguardante la cessione gratuita di aree per l’urbanizzazione
primaria e secondaria e i modi e i tempi di attuazione a carico del lottizzante
delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in luogo
delle quali ultime potranno richiedersi opere di allacciamento della zona
ai pubblici servizi e le garanzie finanziarie per l’adempimento degli
obblighi derivanti dalla Convenzione, oltre alle condizioni di cui alla
legge n° 10 del 28/1/1977.
Il Sindaco potrà impartire particolari disposizioni
ed imporre servitù al fine di migliorare il contenuto urbanistico
del Piano e per meglio armonizzarlo con le situazioni adiacenti.
Il Comune può convenire che, in luogo della cessione
di aree per le opere di urbanizzazione secondaria, il privato versi una
somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, analogamente
potrà convenire che in luogo della cessione parziale delle aree
per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente,
le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere, ma ciò
soltanto quando le aree da cedersi risultino di estensione inferiore a
2000 mq.
Art. 9 - Opere di urbanizzazione
a) Le opere di urbanizzazione primaria S1 sono
: le strade, gli spazi di sosta e parcheggio, la fognatura, la rete
idrica e la rete di distribuzione di energia elettrica, la rete di distribuzione
del gas quando questo esita, la pubblica illuminazione, il verde, la
rete telefonica pubblica, i contributi di allacciamento per le reti,
gli impianti di depurazione in quanto necessari.
b) Le opere di urbanizzazione secondaria S2 sono:
opere per la pubblica istruzione, attrezzatura degli spazi pubblici
destinati a verde e per il gioco e lo sport, attrezzature pubbliche,
culturali, sociali, amministrative, sanitarie, religiose.
c) Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi
sono: i condotti di fognatura, di adduzione idrica e gas ove esiste,
le linee elettriche, le attrezzature varie di collegamento con la città
o le zone già urbanizzate, ecc..
d) La quota parte delle opere di urbanizzazione
secondaria a carico dei lottizzanti è determinata mediante
deliberazione comunale.
Art. 10 - Intervento edilizio diretto
Nelle zone dove non è richiesto l'intervento urbanistico
preventivo, ma è previsto l'intervento diretto, l'edificazione
dei singoli lotti è consentita su rilascio di concessione di costruzione.
Il rilascio della concessione è subordinata all'esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione comunale di
realizzare dette opere nel successivo triennio o, infine, all’impegno
del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese, contestualmente
all'esecuzione della concessione.
Art. 11 - Classificazione degli interventi
Gli interventi previsti dalle norme tecniche del presente
piano, sia di iniziativa pubblica che privata, soggetti all’autorizzazione
comunale, sono:
1 - Interventi edilizi
- interventi di manutenzione ordinaria
- interventi di manutenzione straordinaria
- interventi di restauro scientifico (A1)
- interventi di restauro e risanamento conservativo (A2/A)
- interventi di restauro e risanamento conservativo (A2/B)
- interventi di ristrutturazione edilizia (A3)
- interventi di demolizione senza ricostruzione
- interventi di nuove costruzioni
- interventi di ampliamento
2 - Interventi sul suolo
- sistemazione delle acque di superficie della rete idrografica,
delle acque di smaltimento e costruzione di opere di difesa e di regimazione
dei corsi d'acqua.
- consolidamento dei terreni
- opere di viabilità
- linee aeree
- condotti
- sbancamenti
- apertura di cave
- captazione di sorgenti e perforazione di pozzi
- modificazioni colturali
1/a – Interventi di manutenzione ordinaria
Sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti,
e quant’altro prescritto dalla Legge Regionale n° 47 del 7/12/1978.
1/b – Interventi di manutenzione straordinaria
Sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le modifiche delle destinazioni d’uso,
e quant’altro prescritto dalla Legge Regionale n° 47 del 7/12/1978.
1/c - Interventi di restauro scientifico (A1)
Secondo quanto previsto all'art. 36 della L.R. n° 47 e
successive modifiche gli interventi di restauro scientifico riguardano
le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto
urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici.
Gli interventi di restauro scientifico consistono in un
insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone
i caratteri, e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino
delle parti alterate, e cioè:
- il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
- la ricostruzione filologica di parti dell'edificio
eventualmente crollate e demolite;
- la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo
- organizzativo originale;
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi,
quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini,
i chiostri;
b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non
recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi
strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura
originale;
c) eliminazioni delle superfetazioni come parti incongrue
all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico
- sanitari essenziali nel rispetto deIle norme di cui ai punti precedenti.
1/d - Interventi di restauro e risanamento conservativo
(A2/A)
Secondo quanto previsto all'art.36 della L.R. n° 47 e
successive modifiche gli interventi dì restauro e di risanamento
conservativo tipo A riguardano le unità edilizie il cui stato di
conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale
e morfologica dell’edificio e permette il suo completo recupero.
Il tipo di intervento prevede:
a) valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto
concerne il ripristino dei valori originali, mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni;
su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché
non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati
gli elementi di particolare valore stilistico;
- il restauro ed il ripristino degli ambienti interni
nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
b) il consolidamento con sostituzione delle parti non
recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue
all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico
- sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
1/e - Interventi di restauro e risanamento conservativo
(A2/B)
Secondo quanto previsto all'art.36 della L.R n° 47 e successive
modifiche gli interventi di restauro e risanamento conservativo di tipo
B riguardano le unità edilizie in mediocre stato di conservazione
ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno
tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.
Il tipo di intervento prevede:
- la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed
interni; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture, purché
non venga alterata l'unitarietà del prospetto;
- il restauro degli ambienti interni; su questi sono
consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti. rimanendo
fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;
b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale
esteso a larghe parti dell'edificio;
c) la eliminazione delle superfetazioni definite
come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici
del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico
- sanitari essenziali nel rispetto della norme di cui ai punti
precedenti.
1/f - Interventi di ristrutturazione edilizia (A3)
Secondo quanto previsto all’art.36 delIa L.R. n° 47 e
successive modifiche gli interventi riguardano le unità edilizie
che non presentano alcuna caratteristica storico – ambientale ma sono
tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli
volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino
o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di impianti
senza aumento del volume e delle altezze preesistenti.
I tipi di intervento della categoria A3 Ristrutturazione
edilizia sono specificati all'interno di sotto categorie.
1) Ristrutturazione
Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità
edilizie con elementi o parti di esse, esterne od interne, ancora conservate
nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici
mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni
per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare
valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata I’unitarietà
dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni
per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare
valore stilistico;
- il ripristino e la sostituzione dei collegamenti verticali
ed orizzontali collettivi nonché dei servizi;
- l'inserimento di nuovi elementi di impianti;
Il Piano Regolatore Generale può altresì
prevedere la quota di parcheggi fissata dall'art.18 della legge 6/8/1967
n° 765.
1/g- Interventi di demolizione senza ricostruzione
Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano
gli elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie, quali
superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento
storico.
La loro demolizione concorre all'opera di risanamento
funzionale e formale delle aree destinate a verde privato ed a verde pubblico.
Il tipo di intervento prevede:
- la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione
di opere esterne.
In presenza di un manifesto fenomeno di dissesto determinante
uno stato di emergenza per la stabilità di uno o più edifici
(emergenza che deve essere documentata da relazione a firma di un tecnico
regolarmente iscritto all'albo dei geologi) e quando non sia possibile
provvedere al contenimento del dissesto e al recupero statico degli edifici,
il Sindaco potrà concedere immediatamente l'autorizzazione alla
demolizione previa presentazione del rilievo degli edifici.
In tal caso l'autorizzazione alla ricostruzione dell'edificio
demolito (con la stessa superficie utile) sarà concessa, anche
in difetto "dell'intervento urbanistico preventivo" della zona, nei modi
suggeriti dalla situazione ambientale.
1/h - Interventi di nuove costruzioni
Per le nuove costruzioni valgono le prescrizioni e gli
indici delle singole zone di cui alle presenti norme.
1/i - interventi di ampliamenti
Gli ampliamenti sono ammessi solo se conseguenti all'applicazione
degli indici edilizi relativi alle singole zone computando nel calcolo
la superficie e il volume utili esistenti. Dopo l'ampliamento la parte
edificata deve risultare conforme alle norme del presente Piano.
2/a - Sistemazione delle acque
Tutte le proprietà devono provvedere con opportuni
manufatti allo smaltimento delle acque di superficie, delle acque di scarico
degli edifici, delle acque di scarico dei terreni agricoli.
Il Sindaco, nel caso di prolungata e palese incuria delle
proprietà, ingiungerà l’esecuzione di nuove opere e la manutenzione
di quelle esistenti entro adeguato termine di tempo, trascorso inutilmente
il quale il Comune stesso provvederà d’ufficio, addebitandone le
spese alle proprietà interessate.
In ogni domanda di concessione edilizia devono essere
indicate le condizioni esistenti di scolo delle acque e il progetto esecutivo
delle opere necessarie per assicurarne il naturale deflusso per tutta
l'area interessata dalla domanda e per lo smaltimento e il trattamento
delle acque nere prodotte dall'attività svolta nel fabbricato.
Tali opere devono essere realizzate contestualmente ai
lavori previsti nel progetto edilizio.
Nei terreni agricoli le operazioni colturali dovranno
assicurare che in ogni periodo dell'anno le reti drenanti e scolanti siano
perfettamente funzionanti per provvedere nel modo migliore possibile allo
smaltimento delle acque e la non infiltrazione delle stesse nel terreno.
2/b – Consolidamento dei terreni
Oltre ai provvedimenti di cui al paragrafo precedente,
le proprietà ubicate in zone dissestate, o con frane in atto, o
interessate da altri fenomeni visibili di instabilità del suolo,
qualora questi vengano a costituire minaccia all'incolumità
pubblica, alle strade ed agli altri spazi per attrezzature di pubblica
utilità o quando tali fenomeni costituiscano elementi di nuovo
degradamento e deturpamento dell'ambiente, sono ugualmente tenute a provvedere
al consolidamento con opportune opere per le quali il progetto dovrà
essere corredato da una relazione geologica a firma di un tecnico abilitato
per legge.
Nei casi di frane su strade od altri spazi pubblici, provenienti
da suoli privati per i quali sia accertata l'incuria della proprietà
agli effetti della stabilità, il Comune, anche se deve intervenire
immediatamente in ordine ad esigenze pubbliche a rimuovere i materiali
su suolo pubblico potrà rivalersi, addebitandone la spesa alla
proprietà interessata.
2/c - Opere di viabilità
Le strade e le relative pertinenze (parcheggi, vincoli,
accessi, banchine, fossi laterali, opere d'arte, ecc.) e gli elementi
di arredo (siepi, alberature, cartelli stradali e pubblicitari, ecc.)
sono soggette a concessione edilizi nei modi e nelle forme precisate dal
Regolamento Edilizio Comunale e nel rispetto delle norme dei successivi
artt. 14 - 15 e delle presenti norme.
2/d - Linee aeree (elettrodotti, linee telefoniche,
ecc.)
L’impianto di linee aeree concesso previa presentazione
di progetto dove risultino i modi e le forme ambientali dell’insediamento,
e solo dopo aver accertato l’impossibilità di una loro messa in
opera in condotti interrati.
2/e - Condotti
Per tutte le condutture interrate dovranno evitarsi gli
scavi nelle stratificazioni geologiche caratteristiche e di preminente
significato scientifico, quali ad esempio quelle che interessano le aree
a morfologia carsica (gessi, banchi argillosi di interstrato con assi
allettanti o comunque in relazione idrogeologica).
Dovranno inoltre essere evitate le alterazioni alla morfologia
del suolo, quando queste condutture sono comprese nei comprensori soggetti
a vincolo ambientale.
Analogamente sono vietati i tracciati con scavi a cielo
aperto, o comunque superficiali, attraverso terreni boschivi ed i parchi.
Nei terreni dissestati o in frana i condotti della rete idrica o di scolo
devono essere eseguiti a perfetta tenuta per evitare infiltrazioni nei
terreni.
Lo scavo deve essere eseguito e completato e deve essere
ripristinato il terreno nelle condizioni originarie nel minor tempo possibile
e con le tecniche atte ad evitare movimenti franosi.
2/ f - Sbancamenti
Tutte le opere di sbancamento o di rilevato devono essere
sistemate:
- o con opere di contenimento atte a reggere la spinta
prodotta dal tipo di terreno interessato e previo drenaggio delle acque
di infiltrazione, a monte e nel corpo dell’opera stessa, da smaltire
con le prescrizioni contenute nel punto 2/a;
- o con la sistemazione della scarpata con creazione
di pendenze adeguate alle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati,
con smaltimento delle acque superficiali secondo le prescrizioni contenute
nel punto 2/a, e con inerbimento o altro trattamento della superficie
di nuova formazione effettuato con tecniche che ne permettano la rapida
protezione dagli agenti atmosferici.
2/g - Apertura di cave
Qualsiasi operazione connessa con la Legge n° 8 del 26/1/76
e successive modificazioni, è soggetta alle prescrizioni del Piano
Comunale delle Attività Estrattive.
2/h - Captazione di sorgenti e perforazione di pozzi
La captazione o perforazione di pozzi deve essere correda
va da un'indagine idrogeologica estesa all'area di influenza del singolo
intervento, e deve individuare la superficie da proteggere e gli
interventi necessari per mantenere le caratteristiche fisico –
chimiche e biologiche delle acque captate.
2/i – Modificazioni colturali
Sono regolamentate dai successivi articoli del capo IV.
Art. 12 - Destinazioni d'uso
La destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati deve
essere indicata nei progetti di intervento edilizio diretto come in quelli
per l'intervento urbanistico preventivo, in base alla prescrizione degli
articoli seguenti.
Qualunque cambiamento alla destinazione d'uso è
subordinato alla autorizzazione comunale.
T I T 0 L 0 III°
ZONIZZAZIONE
Capo 1 - Zonizzazione
Art. 13 - Divisione del territorio comunale in zone
Il territorio comunale è diviso in zone, come risulta
dagli elaborati grafici, secondo la seguente classificazione:
- Zone per attrezzature collettive
- Zone destinate alla viabilità
- Zone destinate al deflusso delle acque
- Zone a verde pubblico urbano
- Zone destinate a parco comprensoriale
- Zone per attrezzature collettive per la residenza
- Zone per attrezzature tecnologiche
2) Zone residenziali
- Zone residenziali di consolidamento tipo B1 e tipo
B2
- Zone residenziali di completamento
- Zone residenziali soggette a P.P.P. (di iniziativa
pubblica) o a P.P.L. (di iniziativa privata) tipo C1 e tipo C2
- Zone residenziali già regolamentate da convenzione
- Zone residenziali comprese in perimetro di degrado
- Agglomerati con caratteristiche storico - artistici
- Edifici isolati con caratteristiche storico - ambientali
3) Zone agricole
- Zone agricole di risanamento edilizio
- Zone- agricole di rispetto all'abitato
- Zone agricole di vincolo relativo
- Zone agricole di vincolo assoluto
- Zone agricole golenali di vincolo assoluto
4) Altre zone produttive
- Zone industriali e commerciali di completamento
- Zone industriali e commerciali di espansione
- Zone turistico - alberghiere di completamento
- Zone turistico - alberghiere di espansione
- Zone produttive già regolamentate da convenzione
5) Zone a vincolo speciale
Limite di rispetto cimiteriale
Zona a parco privato
Capo II - Zone per attrezzature collettive
Art. 14 - Zone destinate alla viabilità
Le zone destinate alla viabilità comprendono:
a) le strade
- i nodi stradali
- i parcheggi
d) le aree di rispetto
L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali
e dei parcheggi ha valore indicativo fino alla redazione del progetto
dell'opera, le zone di rispetto all'interno dell'abitato, quando non
sono fissate dalle norme, vanno rilevate graficamente, per quelle esterne
valgono le indicazioni successive.
a) Le strade sono classificate come segue:
A) Strade primarie
Con funzione interprovinciale, o a servizi o delle zone
ambientali, e strade statali, con zone di rispetto all'esterno dell'abitato
di ml.30,00 dal ciglio stradale (con eccezione della strada Romea e
della strada di progetto Codigoro - SIPRO per le quali la fascia di
rispetto è estesa a ml.40,00), sono accessibili mediante normale
immissione dalle altre strade con singoli accessi che dovranno distare
fra loro o da quelli esistenti o dagli accessi stradali almeno ml. 300.
B) Strade secondarie
con funzione prevalentemente intercomunale, e strade
provinciali, con zone di rispetto all'esterno dell'abitato di ml. 20,00
dal ciglio stradale; sono accessibili mediante normale immissione dalle
strade locali o interne mediante singoli accessi che dovranno distare
fra loro o da quelli esistenti o dagli accessi stradali almeno ml. 200.
C) Strade locali
Con funzione prevalentemente comunale o agricola, della
sezione minima di ml. 7,50 con zone di rispetto all'esterno dell’abitato
di ml. 20,00 dal ciglio stradale, sono accessibili senza Iimitazioni
mediante immissioni dirette nei tratti rettilinei della strada stessa.
D) Strade interne
Con funzione di distribuzione urbana o agricola, la
sezione minima non potrà essere inferiore a ml. 6,95 ivi
compresa la cunetta o il marciapiede, qualora i percorsi pedonali siano
separati dalla corsia veicolare la sezione minima non potrà
essere inferiore di ml. 6,00, le strade a fondo cieco dovranno essere
provviste di piazzale terminale di svolta con lati minimi di ml. 20
x 15; l’edificazione dovrà avvenire ad una distanza minima dal
ciglio stradale di ml.5,00 per le zone interne all'abitato, e ad una
distanza minima di ml.10,00 per le zone esterne all'abitato.
E) Percorsi per il tempo libero
A servizio del tempo libero e dell'ambiente circostante
da salvaguardare quali: sentieri segnalati, piste per il footing. All'esterno
dei centri abitati le costruzioni dovranno osservare una distanza minima
di ml. 20,00 dal ciglio stradale. Tali strade non costituiscono opere
di urbanizzazione e pertanto non concorrono a rendere edificabile l'area
servita a quanto altro previsto dalle leggi in materia.
F) Ciclabili e pedonali
Con funzione di distribuzione capillare dei ciclisti
e dei pedoni nelle zone abitate.
La sezione delle strade ciclabili è multipla
di ml. 1,25 con un minimo di ml.2,50.
La sezione minima dei pedonali, ivi compresi i marciapiedi
stradali, è ml.1, 25.
Nell'attuazione del P.R.G. dovranno essere modificate
e soppresse quelle immissioni o quegli accessi carrabili preesistenti,
che risultino difformi alle presenti norme e dalle indicazioni grafiche
del P.R.G.
Le distanze e gli accessi dovranno comunque rispettare
il D.M. 1/4/1968 n° 1404.
I) I nodi stradali
Sono i luoghi di confluenza di due o più strade.
L) I parcheggi pubblici
Della rete stradale principale primaria e secondaria
sono riportati nelle tavole di P.R.G.
M) Le aree di rispetto
Sono necessarie nella realizzazione delle nuove strade,
nell'ampliamento di quelle esistenti, o alla protezione della sede stradale
nei riguardi della edificazione.
E' consentito, a titolo precario e mediante apposita
convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli
che non potranno essere collegate ad una distanza reciproca minore di
quella prevista dai paragrafi precedenti per gli accessi alle sedi stradali.
Le zone di verde di rispetto all'abitato sono da considerarsi
esterne all’abitato stesso.
In tali zone è vietata ogni nuova costruzione;
l'ampliamento delle costruzioni esistenti è consentito soltanto
nei tratti adiacenti zone agricole, da parte di operatori riconosciuti
tali ai sensi del successivo art. 34 e applicando gli indici della suddetta
zona agricola adiacente.
Tale facoltà verrà riconosciuta soltanto
quando sia dimostrato impossibile o antieconomico edificare fuori dall’area
di rispetto, e trattasi di effettivo ampliamento dell'organismo preesistente;
in ogni caso l’edificazione dovrà avvenire all'interno dell'area
che si ottiene proiettando il perimetro esterno degli edifici ed edificando
gli ampliamenti dal lato opposto alla strada.
L’ampiezza delle fasce di rispetto stradale fuori dai
centri edificati è quella prevista nel Regolamento del Nuovo
Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni)
anche nel caso in cui le fasce di rispetto non siano individuate graficamente.
La classificazione delle strade di cui alla lettera
a) del II° comma è integrata, ed ove in contrasto, sostituita
da quella dell’art. 2 commi 2 e 3 del D.L. 30/04/92 n°285 e successive
modificazioni.
Per il parcheggio lungo la S.S. Romea nei pressi dell’abitato
di Mesola dovranno essere mantenute le alberature esistenti e utilizzate
soluzioni tecniche per la pavimentazione che non comportino impermeabilizzazione
del suolo e che risultino correttamente inseribili nel contesto ambientale.
Il progetto dovrà acquisire preventivamente i
nulla osta dei competenti Servizi Provinciali Difesa del Suolo ad eseguire
opere in zone soggette a vincolo idrogeologico. peR il parcheggio previsto
in prossimità del Castello della Mesola il progetto esecutivo
dovrà prevedere la piantumazione di alberature sul perimetro
e all’interno dell’area destinata a parcheggio, inoltre la pavimentazione
dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di soluzioni tecniche
che non comportino impermeabilizzazione del suolo.
Art. 15 - Spazi di sosta e parcheggio per le singole
zone
Gli spazi di sosta e di parcheggio vanno previsti per
ciascuna zona e secondo la destinazione d'uso degli edifici nella quantità
specificata nella seguente tabella, come opera di urbanizzazione primaria
e dovranno essere ubicati marginalmente nella sede viaria o agli edifici
e di norma calcolati percentualmente sulla cubatura teorica costruibile,
ad eccezione di casi particolari in cui la percentuale va riferita alla
superficie di intervento.
Le aree di parcheggio relativo agli insediamenti esistenti
alla data di adozione del P.R.G. sono indicati graficamente nelle tavole,
fermo restando che qualsiasi trasformazione della destinazione d'uso
implica l'adeguamento alla seguente tabella (tab. B).
In sede di progettazione della rete stradale principale
e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi nelle aree di rispetto
stradale.
Oltre ai parcheggi previsti come nella tabella B vanno
previsti gli spazi necessari per la sosta, manovra ed accesso degli
autoveicoli, per tutte le nuove costruzioni nella quantità specificata
all'art.41 sexies della Legge Urbanistica modificata; spazi che potranno
essere ricavati dalle costruzioni stesse, ovvero in aree esterne di
pertinenza all'edificio oppure promiscuamente, ed anche su aree che
non facciano parte del lotto purché siano asservite all'edificio
con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto
da trascriversi a cura del proprietario.
TABELLA A Allegato art. 14
CARATTERISTICHE MINIME DELLA VIABILITÀ
PER LA PROGETTAZIONE DELLE STRADE
Caratteristiche tecniche sede carrabile Caratteristiche
ambientali
|
Cat
|
Denom.
|
Velocità
Progetto
Km/ora
|
Sistem.
nodi
|
Corsie
Marcia
ml.
|
Sezione
|
Soste
|
Attrav.
pedonale
|
Accessi
veicolari
|
Accessi
pedonali
|
Rispetti
Esterni
All’abitato
|
|
1
|
Codigoro-
Sipro
|
70
|
Canalizz.
|
3,50
|
2 carr.
|
Area
regolam.
|
Regolam.
|
300
|
No
|
40
|
| |
Primaria
|
70
|
Canalizz.
|
3,50
|
2 carr.
(non sep)
|
Area
regolam.
|
Regolam.
|
300
|
No
|
30
|
|
2
|
Secondaria
|
50
|
Canalizz.
|
3,50
|
1 carr.
|
Libera
|
Regolam.
|
200
|
No
|
20
|
|
3
|
Locale
|
40
|
Nessuna
|
2,50
|
1 carr.
|
Libera
|
Libero
|
Continui
|
Liberi
|
20
|
|
4
|
Interna
|
30
|
Nessuna
|
Varia
|
1 carr.
|
Libera
|
libero
|
Continui
|
Liberi
|
10
|
|
5
|
Forestale e
Tempo libero
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
20
|
|
6
|
Ciclabile e
pedonale
|
_
|
_
|
1,25
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
_
|
TABELLA B Allegata Art. 15
PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
|
Edificio
|
Spazi di sosta e parcheggio
|
|
mq/100 mc.
|
mq/mq Uf.
|
|
Edifici di abitazione in zone residenziali
di ristrutturazione, completamento, espansione
|
5
|
_
|
|
Cinema, teatri, grandi magazzini,
supermercati, impianti sportivi da spettacolo coperti
|
|
0,80
|
|
Ospedali, case di cura, ambulatori
provinciali, comunali e di istituti previdenziali e zone per attrezzature
di cantiere
|
|
0,60
|
|
Palazzi per uffici, negozi e alberghi
|
|
0,40
|
|
Altri edifici
|
5
|
0,17
|
|
Impianti sportivi da spettacolo
scoperti
Altri impianti sportivi scoperti
|
|
0,60
0,20
|
|
Edifici per le attrezzature tecniche
e distributive, per l’industria
|
5% della superf. del lotto
|
Art. 16 - Zone destinate al deflusso delle acque
Le zone destinate al deflusso delle acque comprendono:
a) il fiume Po
b) il Canal Bianco
c) i canali irrigui o scolanti
- gli impianti a servizio dei fiumi o dei canali
- le aree di rispetto
Tutti gli interventi che interessino fiumi, canali, o
impianti, sia che si tratti di manufatti, movimenti di terra, scarichi
o altro, devono essere autorizzati dagli organismi competenti per legge
e dall'Amministrazione Comunale, sia che ricadano nell'alveo, sia che
ricadano nelle zone di rispetto.
Le zone di rispetto all'interno dell'abitato, quando non
siano fissate dalle norme, vanno rilevate graficamente, per quelle esterne
valgono le individuazioni successive.
A) Il fiume Po ed il Canal Bianco sono sottoposti a vincolo
sia idrogeologico che ambientale.
Nell'alveo sono ammessi gli interventi. per migliorare
la navigabilità e le infrastrutture a questa collegata.
L'area di rispetto all'esterno dei centri abitati è
di ml. 300 per il Po è di ml. 100 per il Canal Bianco dal ciglio
esterno degli argini.
B) I canali irrigui o scolanti sono tutti quelli gestiti
da Enti di Bonifica e sono sottoposti a vincolo idrogeologico. L'area
di rispetto all'esterno dell'abitato ha una lunghezza di ml. 10,00 dal
ciglio esterno degli argini.
C) Gli impianti a servizio dei fiumi o dei canali comprendono
gli impianti di sollevamento, le chiuse, le chiaviche, le botti, ecc.
i manufatti relativi, i fabbricati destinati a contenere gli impianti
e tutto quanto serve al loro funzionamento, e le aree ad essi assoggettati.
Tali impianti sono sottoposti a vincolo idrogeologico.
Ogni intervento previsto in tali aree deve essere necessario
al mantenimento e al miglioramento degli impianti. Le concessioni edilizie
vanno rilasciate di volta in volta, secondo le disposizioni generali delle
presenti norme, con approvazione preventiva di variante apposita al. P.R.G.
D) Le aree di rispetto servono alla protezione dei fiumi,
canali e manufatti relativi, sia nei riguardi della edificazione che dell'inquinamento.
In tali aree è vietata ogni nuova costruzione
e saranno consentiti i soli ampliamenti necessari ai fini igienico – sanitari
documentati e verificati dalla Commissione Edilizia Comunale senza che
possano essere ridotte le distanze preesistenti né superare comunque
i 20 mq di Su.
Le zone di verde di rispetto all’abitato sono da considerarsi
esterne all’abitato stesso.
Dette aree possono essere destinate soltanto alle opere
di sistemazione idrogeologica e all’esercizio del tempo libero.
In tali aree possono essere rilasciate concessioni per
cave soltanto dopo un esame comprovante che tale uso non provochi danno
alcuno al regime idrogeologico del corso d’acqua, e purché previste
dal P.A.E. vigente.
Art. 17 - Zone a verde pubblico urbano
Le zone a verde pubblico urbano sono destinate alla conservazione
e creazioni dei parchi, alle attrezzature di gioco per bambini,
attrezzature sportive per ragazzi, impianti sportivi.
Nelle zone a verde pubblico urbano devono essere curate
le alberature esistenti e garantite le opere di rimboschimento e rinnovo
che si rendessero necessarie.
Nelle zone a verde pubblico urbano sono ammesse soltanto
attrezzature per uso del tempo libero limitatamente a chioschi, costruzioni
per spogliatoi tribune e simili a servizio degli impianti sportivi.
La concessione o l'autorizzazione relativa alle opere
di cui al precedente comma è subordinata alla conservazione e al
rimboschimento delle aree di pertinenza calcolate secondo gli indici If
- Uf.
Le aree libere da costruzione devono essere mantenute
ad uso pubblico. In tali zone il piano si attua per intervento diretto
applicando i seguenti indici:
a) Uf = 0,005 mq/mq
- Aree ad uso pubblico (parcheggi) = 5 mq/100 mq di area
- H max = 3 ml
- V1 = 2
Art. 18 - Zone destinate a parco comprensoriale
Queste sono zone destinate alla creazione di parchi pubblici.
Gli interventi urbanistici per la creazione di detti parchi, al fine di
creare attrezzature capaci di soddisfare in modo funzionale le esigenze
di svago, di cultura, di riposo e di godimento della natura da parte dei
cittadini, si uniformeranno al concetto di preminente ricostruzione dell'ambiente
naturale tipico, e di recupero dei valori storico - paesistici presenti
nel territorio.
Tali interventi verranno regolamentati attraverso Piani
Particolareggiati di Esecuzione di Iniziativa Pubblica e nei quali non
saranno ammessi quegli impianti o colture diversi da quelli tipologici
esistenti che snaturerebbero l'ambiente.
Saranno inoltre ammesse per tutte le costruzioni esistenti
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ampliamento, una tantum,
per comprovati motivi igienico sanitari, così come di seguito riportato:
- Per edifici fino a 45 mq. di SU il 100%
- Per edifici fino a 60 mq. di SU il 60%
- Per edifici fino a 75 mq. di SU il 40%
- Per edifici fino a 90 mq. di SU il 25%
- Per edifici oltre 90 mq. di SU il 15%.
Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai
non coltivatori diretti.
Tali zone saranno sottratte all’utilizzazione agricola
e all’esterno dei centri abitati hanno una fascia di rispetto inedificabile
di ml. 100 ma non sottratta all’uso agricolo.
Per tutti gli edifici esistenti nella fascia di rispetto
è sempre ammesso un ampliamento secondo gli indici delle singole
zone agricole su cui il suddetto rispetto cade purché tali ampliamenti
vengano realizzati, rispetto all’edificio, dalla parte opposta a quella
prospiciente l’area vincolata.
In particolare, nell’area P.P.P. in località Ribaldesa
possono essere consentiti esclusivamente gli interventi che non risultino
in contrasto con le disposizioni dell’art. 25 delle norme del P.T.P.R..
Art. 19 - Zone per attrezzature collettive per la residenza
Sono le zone destinate alla realizzazione dei servizi
di quartiere, asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media,
attrezzature religiose, attrezzature di gioco per bambini, attrezzature
sportive, indicate ciascuna nelle tavole di Piano dai simboli corrispondenti.
In tali zone il Piano si attua per intervento diretto
su di una superficie minima di intervento Sm = mq. 2.000 ad esclusione
degli asili nido per i quali è consentita una minore area, applicando
i seguenti indici:
a) Uf = 0,8 mq/mq
b) parcheggi = 5 mq/100 mq
c) H max = 14,50 ml.
d) vl = 0,5
- distanza minima dai confini e dalle strade = ml. 5.
Art. 20 - Zone per attrezzature tecnologiche
Tali zone sono destinate alla costruzione di quelle
attrezzature tecnologiche necessarie per il funzionamento degli aggregati
urbani e delle reti di bonifica e di irrigazione, quali:
officine del gas, impianti di depurazione, acquedotti,
impianti per la distribuzione dell'energia elettrica, centrali telefoniche,
impianti di sollevamento e distribuzione delle acque, pubbliche discariche.
Le pubbliche discariche dovranno realizzarsi in fosse o trincee della
profondità massima di ml. 1,50 e il materiale ivi accumulato
dovrà essere coperto con terreno permeabile all'aria, previa
di distribuzione o compattazione dei rifiuti.
I depuratori dovranno garantire l'impermeabilità
nei confronti del terreno su cui sorgono, la canalizzazione degli scarichi
dovrà essere realizzata con condotti pure impermeabili e l'immissione
degli scarichi d'acqua dovrà essere adeguatamente protetto con
un manufatto tipo briglia o simile.
In tali zone il piano si attua per intervento edilizio
diretto applicando i seguenti indici:
a) Uf = 0,5 mq/mq
b) parcheggi = 5 mq/30 mq di area
c) H max = ml. 14,50
d) Vl = 0,5
- distanza minima dai confini e dalle strade = ml. 5,00.
In tali zone sono altresì comprese le aree agricole
attraversate dall'oleodotto Ravenna - P.to Tolle e le relative fascie
di rispetto (30 m. pre lato); tali aree sono inedificabili ma non sottratte
all'uso agricolo. Nelle fascie di rispetto all'oleodotto è ammessa
esclusivamente la costruzione di impianti tecnologici al servizio delIo
stesso oleodotto.
|