PIANO REGOLATORE GENERALE - pag. 02

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Capo III - Zone residenziali.

Art. 21 – Zone residenziali

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza.

In esse è consentito il mantenimento e/o l’insediamento di esercizi commerciali di vicinato aventi superficie di vendita non superiore a mq. 150, calcolata ai sensi della delibera di C.R. n°1253/99; gli esercizi esistenti con superficie di vendita superiore a 150 mq. non potranno essere ampliati se non previo reperimento della quota di parcheggi pertinenziali calcolata su tutta la superficie di vendita in conformità a quanto stabilito dal punto 5.2 della stessa delibera di C.R. n°1253 del 23/09/1999.

In queste zone è consentito il mantenimento e/o l’insediamento di attività produttive di artigianato di servizio non producenti rumori o odori molesti.

Da tali zone sono esclusi: depositi o magazzini di merce all’ingrosso, grandi magazzini, industrie, laboratori artigiani con macchinario che produce rumori o odori molesti, macelli, stalle, attività agricole in genere e ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Sono pure escluse dalle zone residenziali le caserme, gli istituti di pena, gli ospedali e le case di cura; gli edifici di questo tipo già esistenti nelle zone residenziali potranno essere mantenuti, ma se demoliti non potranno essere sostituiti con analoghe costruzioni.

Sono ammessi, a giudizio discrezionale dell’Amministrazione, distributori di carburante ed officine per riparazioni ad esclusione di autocarrozzerie, purché siano dotate di ambienti condizionati acusticamente per le riparazioni che implichino la produzione di rumori molesti e nei quali la rumorosità sia contenuta in 60/70 decibel.

Le zone residenziali si dividono in zone di consolidamento, di completamento, di espansione di iniziativa pubblica e privata (PPP – PPL), sono regolamentate da lottizzazione convenzionata o da PEEP approvato, agglomerati con caratteri storico-artistici, ai sensi della legge regionale n°47/78 e zone comprese in perimetro di degrado.

Nelle aree all’interno del territorio urbanizzato di cui agli articoli 22, 23 e 25 delle presenti norme, le distanze fra i fabbricati è pari all’altezza del fabbricato più alto, o comunque non inferiore a ml. 7,00 e con un massimo di ml. 10; la distanza dai confini è pari al 50% dell’altezza del fabbricato, comunque non inferiore a ml. 3,50 o a confine ferme restando le altre limitazioni e prescrizioni previste dalle norme che regolamentano l’edificazione nelle varie zone.

Sempre all’interno del territorio urbanizzato i fabbricati accessori ad uso proservizio in progetto aventi altezza massima di ml. 2,50, dovranno rispettare le distanze tra fabbricati anche di proprietà di ml. 3,00 così come disposto dall’art. 873 del Codice Civile e ml. 1,50 dal confine di proprietà. Detta altezza in quanto trattasi anche di costruzioni accessorie staccate dall’abitazione principale, dovrà essere quella media misurata da marciapiede all’intradosso della gronda.

Nelle aree all’interno del territorio urbanizzato di cui agli articoli 22, 23 e 25 delle presenti norme, è ammessa la sopraelevazione dei soli edifici posti sul fronte strada, costituiti in tutto o in parte dal solo piano terra, nel rispetto dei distacchi minimi preesistenti dagli altri edifici e delle norme di C.C., con un massimo complessivo di altezza di ml. 7,50.

Art. 22 - Zone residenziali di consolidamento tipo B1

Le destinazioni d'uso di tali zone è quella prevista dall’articolo 21 delle presenti norme.

In tali zone il Piano si attua per intervento diretto con la possibilità in ogni caso di raggiungere i seguenti indici massimi:

  1. If = 1,2 mc/mq
  2. Uf = 0,4 mq/mq

c) H max = 9,50 mI.

Per tutti gli edifici esistenti è consentito l'ampliamento "una tantum" della superficie utile residenziale esistente alla data di adozione delle presenti norme secondo le seguenti quantità:

  • per edifici fino a 45 mq. di Su il 100%
  • per edifici fino a 60 mq. di Su il 60%
  • per edifici fino a 75 mq. di Su il 40%
  • per edifici fino a 90 mq. di Su il 25%
  • per edifici fino a 105 mq. di Su il 15% con massimo di 30 mq anche se con tale aumento si eccede l’indice di 1,2 mc/mq sopra detto.

Tali ampliamenti dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge relative alle distanze dai confini e dai fabbricati.

Qualora gli ampliamenti superino gli indici di cui al primo comma del presente articolo, non dovranno servire né per l’edificazione di nuovi fabbricati né per nuovi alloggi.

Art. 23 - Zone residenziali di consolidamento tipo B2

Le destinazioni d'uso di tali zone sono quelle previste dall'art. 21 delle presenti norme.

In tali zone il Piano si attua per intervento diretto con la possibilità in ogni caso di raggiungere i seguenti indici massimi:

a) lf = 3 mc/mq

b) Uf = 0,9 mq/mq

c) H max = 12,00 ml.

Gli ampliamenti concessi rispetto all’esistente, qualora siano destinati a residenza non potranno eccedere il 50% della residua edificabilità del lotto, qualora invece siano destinati ad attività terziarie – commerciali o alle altre attività ammesse potranno raggiungere il 100% della residua edificabilità del lotto.

Tali ampliamenti dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge relative alle distanze dai confini e dai fabbricati.

Art. 24 - Costruzioni accessorie

Le eventuali costruzioni accessorie non dovranno mai avere altezza superiore a ml. 2,50.

Per altezza deve intendersi quella media misurata da marciapiede a intradosso. Non costituendo volume e superficie utile potranno essere edificati "una tantum" in eccedenza agli indici di zona ma con un massimo di 15 mq ogni 100 mq. di superficie utile calcolata ai sensi dell’art. 3 punto 11; dovranno essere edificati o in soluzione unica con gli edifici principali di cui sono al servizio o, se staccati da questi, sul confine del lotto, per un massimo di due lati, fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile.

Art. 25 - Zone residenziali di completamento

Le destinazioni d'uso di tali zone è quella prevista dall'art.21 delle presenti norme.

In tali zone il Piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici.

a) lf = 1,5 mc/mq

b) Uf = 0,5 mq/mq

  1. parcheggi = 3 mq/100 mc
  2. aree private a verde di uso condominiale = 30% sm
  3. H max = 12 ml.
  4. Vl = 0,5
  5. Q = 35%

h) distanza minima dai confini e dalle strade = 5,00

Le aree di parcheggio dovranno cedersi sul fronte della strada gratuitamente all'atto del rilascio della concessione ovvero, qualora ritenuto opportuno in rapporto all’assetto urbanistico e all’interesse pubblico da valutarsi da parte della Pubblica Amministrazione, dovranno essere monetizzate con le modalità appositamente stabilite dal Comune di Mesola.

In tali zone, per le attività terziarie, sono ammessi soltanto trasferimenti e ampliamenti di attività già esistenti e limitatamente al solo piano terra.

Art. 26 – Zone interne all’edificato assoggettate a P.P. di iniziativa pubblica

Trattasi dell'area ortiva compresa tra Via XXV Aprile e Via Biverare a Mesola, individuata nelle tavole I:2000 di Piano con apposita simbologia e destinata a residenza, attività commerciali, servizi pubblici.

Tale area è delimitata da una sagoma limite prospiciente Via XXV Aprile su cui dovranno essere costruiti edifici a cortina continua.

Entro l’area vincolata a P.P.P. valgono le seguenti disposizioni:

a) Volume edificabile nella sagoma limite prospiciente Via XXV Aprile = mc. 6642 di cui il 50% a destinazione residenziale e il 50% a destinazione commerciale.

b) Volume già esistente assoggettato a interventi di restauro e risanamento conservativo (art. II - I/e delle presenti norme); per tali edifici la zonizzazione di P.R.G. è da considerare esclusivamente ai fini delle destinazioni d’uso ammissibili.

c) Area per attrezzature collettive = mq. 1944

d) aerea di verde pubblico = mq. 13000

e)Area di parcheggio = mq. 1054

f) Area di pertinenza della chiesa esistente = mq.1450

g) H max = ml. 12,50

h) Rimesse e parcheggi di pertinenza degli edifici

- di pertinenza del volume residenziale 5 mq/100 mc

- di pertinenza del volume terziario come da tab.B - art.15.

Art. 27 Zone residenziali di espansione tipo C1

Le destinazioni d'uso di tali zone è quella prevista all'articolo 21 delle presenti norme.

In tali zone il Piano si attua a mezzo di intervento urbanistico preventivo costituito da Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o da Piano Particolareggiato di Lotizzazione di iniziativa privata applicando i seguenti indici.

  1. It = 7,500 mc/ha
  2. Ut = 2,500 mq/ha
  3. rimesse di pertinenza edifici = 5 mq/100 mc

d) aree private a verde di uso condominiale permeabili = 30% di Sm

e) H max = 9 mI

f) Vl = 0.5

h) Sm = l’intero comparto individuato graficamente nelle tavole di Piano.

i) aree di uso pubblico:

- parcheggi - 3 mq/100 mc realizzabili

- verde pubblico - 12 mq/100 mc realizzabili.

In tali zone gli indici sono computati sull'intera area perimetrata con il segno di comparto.

In tali zone per le attività terziarie sono ammessi sia trasferimenti e ampliamenti che nuovi insediamenti nel rispetto delle norme del Piano Commerciale e limitatamente al solo piano terreno degli edifici.

Art. 28 - Zone residenziali di espansione tipo C2

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista all'art.21 delle presenti norme.

In tali zone il Piano si attua a mezzo di intervento urbanistico preventivo costituito da Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o da Piano Particolareggiato dì Lottizzazione di iniziativa privata applicando i seguenti indici:

  1. It = 12.000 mc/ha
  2. Ut = 4.000 mq/ha
  3. H max = 12.,50 ml.
  4. rimesse di pertinenza edifici = 5 mq/100 mc.
  5. Vl = 0,5
  6. Sm = mq.15000 oppure l'intero comparto individuato graficamente nelle tavole di Piano se di Superficie inferiore.
  7. aree di uso pubblico:

- parcheggi = 3 mq/100 mc realizzabili

- verde pubblico = 12 mq/100 mc realizzabili

In tali zone gli indici sono computati sull'intera superficie perimetrata o retinata.

In tali zone per le attività terziarie sono ammessi sia trasferimenti e ampliamenti che nuovi insediamenti nel rispetto delle norme del Piano Commerciale e limitatamente al solo piano terreno degli edifici.

Art. 29 - Zone residenziali regolamentate da lottizzazioni convenzionate o da Piano PEEP approvati

Sono quelle zone nelle quali esiste un Piano Particolareggiato di Lottizzazione convenzionato precedentemente alla data di adozione delle presenti norme, o un Piano PEEP ai sensi della legge n.167.

In tali zone valgono le norme contenute nella convenzione, e nelle norme di attuazione del Piano PEEP, secondo lo stato di attuazione della stessa convenzione come individuato nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. e più in particolare dovranno essere rispettate le sotto elencate vincolanti prescrizioni:

  1. per le lottizzazioni i cui standars urbanistici (verde, parcheggio, ecc.) congiuntamente alle strade, sono stati ceduti antecedentemente all’approvazione del vigente Piano Regolatore Generale, valgono le normative così come individuate cartograficamente dal piano stesso, con esclusione delle costruzioni accessorie di cui all’art. 24 delle presenti Norme nonché qualsiasi altra costruzione a confine.
  2. Per le costruzioni in corso o ultimate i cui standars urbanistici non sono ancora stati ceduti, valgono le normative della convenzione.
  3. Nella realizzazione di tali lottizzazioni, qualora le norme prevedano un indice di edificabilità riferito al volume totale, mentre si potrà realizzare la volumetria prevista, al fine del computo della capacità insediativa si computerà il volume utile nella misura massima di 2/3 del volume totale ammesso.

  4. "Qualora un lotto PEEP si trovi ai margini del piano e confini con un’area "B", sono consentite su detto lotto costruzioni accessorie sul confine come previsto per le aree "B" dagli artt. 21 e 24, fermo restando il rispetto di tutti gli altri indici di piano".

Art. 30 - Agglomerati con caratteri storico - artistici

Tali agglomerati coincidono con le zone territoriali omogenee A di cui alla L.R. n° 23 e comprendono:

1) Insediamenti storici

2) Insediamenti storici isolati

Gli insediamenti storici costituenti centri abitati sono delimitati graficamente nelle tavole di Piano.

Lo strumento di attuazione degli interventi nelle zone omogenee "A" è l'unità minima di intervento.

Nel caso di intervento edilizio diretto per unità minima di intervento si intende la singola unità edilizio – immobiliare, risultante da una o più unità catastali e costituente storicamente o attualmente un'unità tipologica funzionale per presenza di parti o servizi d'uso comuni quali ingresso, atrio, scale, giardino, area cortiliva o altri elementi.

L'unità minima di intervento è obbligatoria per tutti gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria degli edifici. Quando l'intervento edilizio diretto proposto non interessa invece l'intera unità minima di intervento, sia perché le opere per le quali si richieda concessioni non sono necessarie su tutto l'organismo, sia perché l'unità risulta catastalmente frazionata, l'intervento potrà essere autorizzato solo so esso si configura congruente al recupero ipotizzabile dell'intera unità secondo le modalità che competono all'immobile o all'organismo in esame.

Negli edifici di cui al presente articolo sono consentite destinazioni residenziali, terziarie e per attrezzature collettive. In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto, tuttavia il Consiglio Comunale può imporre su tutta o parte dell'area il vincolo di Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica, oltre naturalmente al vincolo di Piano di Recupero di cui alla legge n. 457.

Il Piano di Recupero o altri strumenti attuattivi di carattere preventivo, in ogni caso, devono recepire le prescrizioni di P.R.G. relative alle categorie di intervento e alle destinazioni d’uso ivi previste. Ciò vale anche per gli edifici di cui all’art. 32.

Art. 31 - Classificazione tipologica e categorie d'intervento

All'interno degli agglomerati con caratteri storico - artistici (zone "A") il Piano individua i singoli edifici secondo i diversi tipi edilizi:

  • edifici di carattere monumentale
  • edifici sette - ottocenteschi, di pregio, di tipo padronale con forte caratterizzazione architettonica
  • edifici singolari con forte caratterizzazione funzionale (mulino, magazzino)
  • edilizia minore di tipo a schiera di origine tardo ottocentesca (unità edilizie riferibili ad un tipo uniformemente ripetuto, con accesso diretto della strada, destinazione d'uso prevalentemente residenziale).

  • edilizia minore in linea di origine otto - novecentesca (unità edilizie a due piani a destinazione residenziale od artigianale al P.T., e residenziale al I° p.)
  • edifici in linea a più piani di inizio novecento con compresenza di residenza, uffici e negozi
  • edifici moderni
  • superfetazioni
  • complessi colonici tradizionali.

All'interno delle zone "A" il Piano individua cartograficamente le categorie di intervento secondo quanto previsto dal precedente art. 11 ai punti 1/c - 1/d - 1/e - 1/f - 1/g - 1/h.

Art. 32 - Edifici isolati con caratteri storico - artistici

In tali edifici sono ammesse destinazioni residenziali, per, il tempo libero, e attrezzature collettive; il Piano si attua per intervento diretto, tuttavia il Consiglio Comunale può imporre il vincolo di Piano di Recupero di cui alla legge n. 457.

Le aree di pertinenza dei singoli edifici sono tutte inedificabili.

In tali edifici il progetto d'intervento deve rispondere alle disposizioni dettate dalle Legge Regionale N° 47 del 7/12/78 e sue successive modifiche facendo riferimento alle categorie di intervento (art.11 delle presenti norme punti 1/a - 1/b - 1/c - 1/d - 1/e – 1/f - 1/g.).

La domanda di concessione edilizia dovrà essere corredata da perizia storico - critica che dovrà porre in evidenza le caratteristiche estetiche e storiche del fabbricato, le possibili tecniche di restauro, le destinazioni d’uso, e che dovrà essere redatto da tecnico specializzato.

Capo IV - Zone agricole

Disposizioni generali

Art. 33 - Zone agricole

Sono considerate zone agricole le parti del territorio comunale destinate all'esercizio delle attività agricole propriamente dette o comunque recuperabili alla produzione agricola o destinate alle attività direttamente connesse con l'agricoltura.

Dalle zone agricole vanno esclusi tutti gli interventi non direttamente attinenti alla produzione agricola e alle esigenze degli operatori agricoli.

Ogni intervento sul territorio agricolo comportate trasformazione urbanistica od edilizia o che interessi il patrimonio di beni naturali, storici o artistici, è disciplinato dalle seguenti norme e dalle tavole allegate, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive che discendano dalla applicazione di leggi specifiche.

Art. 34 - Interventi Consentiti

Nelle zone agricole, secondo la classificazione e con le limitazioni di cui aI paragrafi successivi, sono consentite le nuove costruzioni, le attività e gli interventi edificatori sui fabbricati esistenti di cui alle seguenti lettere:

a) abitazioni per i coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e comunque operatori agricoli che siano addetti alla diretta conduzione dei fondo su cui l'abitazione dovrebbe sorgere;

b) strutture a servizio dell'azienda singola a associata quali rustici, ricoveri per macchine agricole, fienili, altre costruzioni connesse con l'attività aziendale o interaziendale;

c) stalle, porcilaie e in genere edifici per allevamenti strettamente integrativi all'attività agricola aziendale o interaziendale;

d) edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale, suini esclusi;

e) edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale per suini;

f) costruzioni adibite alla prima trasformazione ed alla conservazione dei prodotti agricoli, e comunque necessari alla svolgimento dell'attività agricola ma non legati ad un'azienda specifica, esercizio e noleggio di macchine agricole, relativi fabbricati di servizio, nonché le abitazioni per il personale di servizio, nonché le abitazioni per il personale necessario, per la sorveglianza e manutenzione degli impianti;

g) modificazioni colturali, messa a dimora e abbattimento di alberi ad alto fusto, strade poderali;

h) costruzione di argini, opere idrauliche ed ogni opera che comporti trasformazione d'uso del suolo;

i) per i fabbricati non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola, opere, così come definite ai punti da 1b a 1f del precedente articolo 11, di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché restauro e risanamento conservativo di edifici aventi interesse storico, paesistico o artistico così come individuati e classificati alle tavole n°10p, 11p e 12p del P.R.G.C., anche finalizzate all’insediamento di nuove attività produttive, artigianali e professionali in genere ma con esclusione di nuove attività commerciali al minuto, non connesse con le aziende agrituristiche e di turismo rurale, di nuove attività industriali e di nuovi insediamenti abitativi non connessi con la conduzione delle aziende agricole; i progetti volti all’insediamento di nuove attività come sopra definite devono essere accompagnati da una "Valutazione di Incidenza" nell’ambito della quale dovranno essere esaminate, valutate e risolte tutte le possibili problematiche, impatti e vantaggi indotti dalla nuova destinazione in rapporto alle esigenze di salvaguardia, promozione e valorizzazione del territorio agricolo, con particolare riferimento ai parametri ambientali (aria, acqua, rumore, flora e fauna), urbanistici (urbanizzazioni ed infrastrutture) ed architettonici (qualità edilizia dell’intervento); il giudizio sulla Valutazione di Incidenza sarà di competenza del Dirigente del Settore Tecnico (previo parere della Commissione Edilizia Integrata per le Zone Agricole) e, per le aree inserite nella perimetrazione della stazione Volano-Mesola-Goro, del Parco del Delta del Po, ferme restando le competenze del ministero ai Beni Ambientali ed Architettonici in materia di aree sottoposte a specifico vincolo Paesaggistico; in caso di giudizio negativo in merito alla Valutazione di Incidenza, non sarà possibile procedere al rilascio del titolo abilitativo all’insediamento della nuova attività pur in presenza della conformità ai vigenti strumenti urbanistici;

l) costruzioni per industrie estrattive e cave, nonché attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo; tali costruzioni sono consentite nel rispetto delle limitazioni e previsioni del P.A.E. e della LR. 13/78;

m) serre per la floricoltura e orticoltura intensive;

n) attività di prima trasformazione di prodotti agricoli e officinali.

Dalle zone agricole sono escluse le attività non indicate ivi comprese le industrie nocive di prima e seconda classe (D.M. 12/2/71 e seguenti), le attività di deposito di materiali pericolosi, di cui all’elenco allegato, e le attività connesse con la lavorazione e deposito di materiali classificabili come rifiuti a qualsiasi titolo a norma delle vigenti leggi, rimanendo comunque consentiti i soli depositi temporanei esclusivamente dovuti al ciclo lavorativo dell’attività insediata.

I movimenti di terra di qualsiasi natura (eccetto i livellamenti) i prelievi di sabbia, ghiaia o argilla, i rapporti di terra, le escavazioni per formazione di invasi artificiali nonché la perforazione di pozzi e gli scarichi di rifiuti urbani ed industriali, sono soggetti ad autorizzazione della Autorità Comunale e alla presentazione di una perizia idrogeologica se richiesta dal Sindaco su parere della Commissione Edilizia o della Commissione Consultiva Agricola. Il Comune può autorizzare asportazioni di materiale in aree non destinate ad attività estrattive ed esclusivamente ricadenti in "zone agricole", rigorosamente finalizzate a miglioramenti agrari, previa esame da parte della Commissione Edilizia o della Commissione Consultiva Agricola.

Art. 35 - Commissione Consultiva Agricola

Per accertare l'ammissibilità degli interventi in zone agricole per cui viene richiesta la concessione e per verificare la finalità, il Sindaco deve valersi della Commissione Consultiva per le zone agricole. Essa è nominata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è composta di almeno cinque membri eletti in proporzione alle Organizzazioni dei Lavoratori della terra presente sul territorio regionale ed è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

Il parere di detta Commissione è obbligatoria ed integra, ma non sostituisce quello della Commissione Edilizia.

Il luogo della Commissione di cui sopra, il Consiglio Comunale può decidere di allargare la composizione della Commissione Edilizia con l'inclusione di almeno tre rappresentanti delle Organizzazioni sopra indicate.

La Commissione così allargata, assume le funzioni per le zone agricole sia della Commissione Edilizia Comunale, sia di quella Consultiva Agricola.

Art. 36 - Soggetti

In base alle seguenti norme, le concessioni ad edificare richieste per gli interventi edilizi di cui all'art.34 voci a),b),c),m) possono essere ottenute esclusivamente:

a) dal coltivatore diretto proprietario e dal coltivatore diretto affittuario che dedica all’attività agricola almeno la meta' del tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno meta' del proprio reddito di lavoro;

b) dai seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del primo comma dell'art.7 della L. R. 5/5/77 n. 18:

  • i proprietari concedenti, in quanto richiedenti la concessione in funzione alle esigenze dell'Azienda Agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari;

  • proprietari conduttori in economia e dei loro familiari;

  • affittuari e conduttori mezzadri in possesso dei titolo di studio di cui alla Legge n. 11 del 11/2/1971 e alla Legge n. 756 del 15/9/64;

  • cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.

Per gli insediamenti o le attività di cui ai punti d),e),f),g),h),i) dell'art.34, possono essere richieste licenze anche da altri soggetti operanti nel campo della produzione e dei servizi agricoli.

Per gli insediamentí e le attività di cui al punto n) dell'art.34, possono essere richieste licenze anche da altri soggetti.

Per il punto a) dell'art. 34, i proprietari e gli aventi diritto che non possiedono i requisiti indicati nel precedente paragrafo, possono ottenere la concessione edilizia soltanto per gli interventi edilizi di seguito elencati:

  • restauro e risanamento conservativo nei limiti della superficie utile abitativa esistente, fermo restando che per la manutenzione ordinaria e straordinaria non accorre la richiesta di concessione;

  • ampliamento degli edifici esistenti fino ad un indice non superiore a 0.03 mc/mq.

I diretti interessati, per l'ottenimento della concessione edilizia, dovranno documentare il loro stato di addetti all'agricoltura esibendo i seguenti documenti:

1) stato di famiglia,

2) relazione specificante la propria qualifica di operatore agricolo, le caratteristiche produttive dell'azienda e i motivi comprovanti la richiesta del nuovo intervento edilizio.

Il richiedente potrà allegare i documenti atti ad accertare la sua qualifica di operatore agricolo. Il Sindaco attraverso i propri uffici, nei casi ritenuti opportuni, potrà richiedere ulteriori documentazioni e procedere ad appositi controlli.

Art. 37 - Determinazione della superficie d'intervento

In tutte le zone agricole il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione di documento di proprietà o di acquisto del terreno, ciò in quanto l'area di cui all'atto (per il paret necessaria alla volumetria concessa) verrà vincolata come pertinente alla costruzione nelle planimetrie catastali.

Gli edifici residenziali esistenti sono vincolati ai relativi fondi secondo l'appoderamento in atto alla data di adozione delle presenti norme. Il frazionamento riguardante unità poderale esistente, sarà valido, ai fini dell'ampliamento o riedificazione dell'edificio o di edifici esistenti nonché ai fini di nuove costruzioni nelle nuove unità poderali formatesi, soltanto se in ciascuna di queste siano rispettate le dimensioni minime come superficie dell'unità poderale. Ogni intervento in zona agricola che non sia individuato nella zonizzazione del P.R.G., deve accompagnarsi da atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, con vincolo di asservimento dell'unità poderale utilizzata, con allegata cartografia in scala 1:5000 con indicata l'area asservita all'intervento.

La dimensione minima per ciascuna delle unità poderali formatesi, dovrà essere uguale a 30.000 mq.

Per le unità poderali che, alla data di adozione del P.R.G e delle presenti norme, abbiamo una dimensione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 mq. la dimensione minima d'intervento corrisponderà alle dimensioni dell'unità poderale stessa. La richiesta di concessione sull'area dovrà essere completata dell’attestazione che l'unità poderale era così conformata antecedentemente alla data di adozione dello strumento urbanistico.

Nelle zone agricole, nel rispetto delle specifiche normative, i parametri edilizi (di cui all'art.40) potranno essere riferiti anche a lotti divisi fronteggiantisi o no, purché facenti parte di un unico complesso aziendale, previo parere della Commissione Edilizia allargata o della Commissione Consultiva Agricola. (Per un unico complesso aziendale si intende l'insieme degli appezzamenti appartenenti alla stessa proprietà, caratterizzati dalla stessa forma di conduzione e dallo stesso parco macchine).

Gli interventi relativi a lotti frazionati andranno subordinati al Piano di Sviluppo Aziendale.

Art. 38 - Strumenti di attuazione

Negli ambiti specifici e secondo i modi previsti dal P.R.G. gli interventi nelle zone agricole si attuano attraverso i seguenti strumenti:

1) Intervento Urbanistico Preventivo (I.U. P.)

  1. piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, previsti dai piani quinquennali di sviluppo agricolo;
  2. piani per insediamenti produttivi di cui all'art.24 lettera d) della L.R. 7/12/78 n.47;
  3. piani di sviluppo aziendale ed interaziendali di iniziativa privata, proposti dai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 5/5/77 n.18 che stabiliscono, in funzione degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo;
  4. 2) Intervento diretto (l.D.)

  5. concessioni gratuite in conformità alle norme del P.R.G. nei soli casi di cui all'art.9 della legge 28/1/77 n.10;
  6. concessioni onerose in conformità alle norme del P.R.G. in tutti gli altri casi previsti dalle presenti norme e non ricompresi nella concessione gratuita.

I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali sono redatti in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 5/5/77 n.18 ed approvati dall'Ufficio di Presidenza del Comitato Comprensoriale, il quale ne verifica la corrispondenza alle norme vigenti con particolare riguardo a quanto indicato nell'art.40 della L R. 7/12/78 n.47.

Il piano va corredato dagli elementi previsti dall'art.21 della citata L.R. n. 18 e dagli elaborati richiesti dalle norme di P.R.G. Il piano può essere approvato indipendentemente dal conseguimento dei redditi di riferimento di cui alla stessa L.R. n.18.

Il piano di sviluppo aziendale ed interaziendale deve essere corredato dai progetti volumetrici di massima delle opere necessarie, con indicata descrizione, dimensione e destinazione d'uso di tutti i fabbricati esistenti, di quelli che si intendono recuperare, di quelli da demolire, di quelli da edificare; nonché descrizione, dimensione e destinazione di uso degli spazi identificati di pertinenza. Qualora il piano di sviluppo aziendale o interaziendale comporti l'esecuzione di opere edilizie eccedenti i massimi previsti dalle presenti norme, l'approvazione del piano di sviluppo costituisce anche approvazione dei maggiori limiti cui i progetti edilizi dovranno uniformarsi, rispettando in ogni caso, per le abitazioni, il limite massimo fissato dall'art.7 punto 4 del D.M. 2/4/68 (0,03 mc/mq). La concessione edilizia rilasciata in attuazione di un piano di sviluppo aziendale od interaziendale approvato ai sensi della L.R. 18/77, condizionata alla realizzazione, entro i termini indicati dal piano stesso, degli interventi previsti dì medesimi strumenti: se, scaduti i termini, gli impegni assunti non sono stati assolti in tutto o in parte per inerzia del concessionario, gli edifici eventualmente realizzati sono considerati non conformi al progetto approvato e pertanto sono abusivi, per la parte eccedente gli indici di cui alle presenti norme.

Se il concessionario è in grado di dimostrare che gli impegni contenuti nel piano di sviluppo aziendale o interaziendale non sono stati assolti per motivi indipendenti dalla sua volontà, il Sindaco, può su parere della Commissione Edilizia e della Commissione Consultiva Agricola (o della Commissione allargata), concedere un nuovo termine, scaduto inutilmente il quale gli edifici realizzati sono considerati abusivi a tutti gli effetti, per la parte eccedente di cui sopra.

Gli impegni e i vincoli previsti per le concessioni relative al piano di sviluppo aziendale o interaziendale, sono inseriti in una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascriversi alla Conservatoria degli Atti Immobiliari.

Le concessioni rilasciate in zona agricola saranno in ogni caso assoggettate ad atto unilaterale d'obbligo, relativamente alla destinazione d'uso nei limiti indicati all'ultimo comma dell'art.10 della legge 28/1/77 n.10.

Art. 39 - Divisione del territorio agricolo in zone

Il territorio agricolo è classificato secondo le seguenti zone:

E 1 - Zone agricole normali

Sono le zone agricole ricadenti nelle aree stabili, con rete scolante funzionante e non gravitante sui centri abitati, non esondabili a normale permeabilità.

In tali zone è ammessa la pratica della fertirrigazione tramite spandimento dei liquami prodotti da allevamenti suini di cui al punto e) dell'art.34.

E 2 - Zone agricole di risanamento edilizio

Sono le aree interessate da nuclei abitati posti in zona agricola. In tali zone non è ammessa la pratica della fertirrigazione. Attorno a tali zone non viene individuata la zona di rispetto all'abitato, non deve essere applicata la distanza dai centri abitati per gli allevamenti di cui al punto d) dell'art.34 e viceversa deve essere applicata la distanza per gli allevamenti di cui al punto e) dell'art.34.

E 3 - Zone agricole di rispetto all'abitato

Sono le aree definite come tali nelle tavole di P.R.G. e comunque comprese in un interno di ml. 300 della perimetrazione di centri abitati. In tali zone non è ammessa la pratica della fertirrigazione.

E 4 - Zone agricole di vincolo relativo

Sono le aree agricole che presentano anche una sola delle seguenti caratteristiche: a difficile scolo, esondabili, poste in bacini di torba superficiali, con terreni permeabili alimentati falde acquifere.

Sono inoltre le aree agricole costituenti fasce di rispetto alle aree di valore ambientale e le aree poste nell'ansa del Po. In tali zone non è ammessa la pratica della fertirrigazione.

E 5 - Zone agricole di vincolo assoluto

Sono le aree agricole interessate da golene antiche dei corsi d'acqua, le aree di rispetto dei corsi d'acqua, le aree di rispetto delle strade e della ferrovia.

In tali zone non è ammessa la fertirrigazione.

E 6 - Zone golenali di vincolo assoluto

Sono le aree agricole interessate dalle golene recenti dei corsi d'acqua.

In tali zone non è ammessa la pratica della fertirrigazione e si possono praticare soltanto le coltivazioni congruenti con la zona e atte a tenere sgombro il suolo da cespugli, quali pioppeti.

Art. 40 - Parametri edilizi

1) Per le costruzioni di cui all’art.34 punto a)

S.U. max per azienda = 250 mq.

H max = 9,00 mI.

2) Per le costruzioni di cui all'art.34 punto b)

Uf = Superficie azienda + 10.000

200

Nella determinazione di questi indici non vanno considerate le superfici di servizio per le abitazioni (rimesse, lavanderie, ecc.) poste al piano terreno o interrato dei fabbricati residenziali fino ad un massimo di mq. 60 per ogni abitazione; ugualmente non sono comprese le superfici coperte da tettoie e pensiline.

3) Per le costruzioni di cui all'art.34 punto c)

Le deiezioni liquide e solide prodotte negli allevamenti di tipo aziendale, devono essere raccolte in platee impermeabilizzate o in cisterne a tenuta stagna con un'adeguata capacità di stoccaggio per essere utilizzate come concime nei diversi periodi dell'anno. La superficie delle platee e il volume delle cisterne deve essere dimensionato in funzione dell'utilizzo delle deiezioni a seconda dell'ordinamento colturale dell'azienda.

Non sono ammessi scarichi di liquami nei canali di bonifica, sia irrigui che di scolo. Gli scarichi nelle fognature sono ammessi soltanto previa depurazione da effettuarsi con impianti adeguati installati ed usati secondo le disposizioni delle Autorità Sanitarie. Per aziende con più di un allevamento, la capienza massima si calcola considerando la quota parte di terreno necessaria per ogni tipo di allevamento, con gli indici di cui ai punti a) b) c) seguenti.

Se la somma delle quote parti di terreno necessarie per i diversi tipi di allevamento supera la SAU complessiva dell’azienda, l'insieme dell'allevamento verrà considerato di tipo industriale (Art.34 d).

Per le costruzioni si dovranno rispettare i seguenti indici:

A) Per le aziende di superficie complessiva fino a 40 Ha è ammessa l'edificabilità con le seguenti Su calcolate al lordo da corsie e muri.

a) per allevamenti bovini 20 mq/Ha

b) per allevamenti suini 3 mq/Ha con un minimo comunque raggiungibile di 30 mq.

B) Per tutte le aziende e obbligatoriamente per quelle di superficie superiore a 40 Ha:

a) Allevamenti bovini

Le stalle aziendali per allevamenti bovini dovranno avere una capienza non superiore a:

3 capi U.G.B. per Ha di SAU per vacche da latte

6 capi U.G.B. per Ha di SAU per vitelloni

I capi adulti vanno calcolati in U.G.B. (unità grosso bovine) come da tabella allegata per ha di SAU (superficie agricola utilizzata).

Vacche da latte U.G.B. = 1

Vitelloni scolostrati U.G.B. = 0,10

Vitelli fino a 6 mesi U.G.B. = 0,25

Vitelloni da 6 a 12 mesi U.G.B. = 0,35

Capi + di 1 anno U.G.B. = 0,80

Capi + di 2 anni U.G.B. = 0,90

La capienza dei diversi tipi di stalla viene calcolata in relazione al sistema di stabulazione previsto considerando i mq. di superficie occupata dalle sole poste al netto di tutte le aree di servizio e quindi al netto delle corsie di servizio.

Per allevamento di vacche da latte

1) Per stalle fisse alla catena:

considerando mq. 2,20 di sup. per capo è consentito un max di mq. 6,60/ha;

2) Per le stalle libere a cuccetta:

considerando mq. 3,00/capo è consentito un max di mq. 9,00/ha.

3) Per le stalle libere a lettiera permanente:

considerando mq. 6,00/capo è consentito un max di mq/ha di 18,00;

considerando mq. 3,50/capo per rimonta è consentito un max di mq/ha 10,50.

Per allevamento di vitelloni

1) Per stalle libere a lettiera permanente:

considerando mq. 3,50/capo è consentito un max di mq/ha 21,00

2) per le stalle libere con pavimento fessurato:

considerando mq. 2,50/capo consentito un max di mq/ha 16,00. Per eventuali altri tipi di stalle i mq. di superficie coperta per ettaro vanno calcolati per analogia.

L'allevamento del vitello a carne bianca (baby beef) è da ritenersi comunque industriale, non essendo direttamente legato alle produzioni in azienda.

b) Allevamenti di suini

1) Per le porcilaie da ingrasso la superficie massima consentita per ogni capo eventuale è di mq. 1,30;

2) Per le porcilaie da allevamento produzione suinetti la superficie massima consentita per ogni capo eventuale è di mq. 2,00.

Il calcolo di "capi equivalenti" deve essere fatto per i diversi tipi di allevamento secondo il seguente rapporto:

1) Allevamento da ingrasso Tot. capi x 1

2) Allevamento per suinetti n° scrofe x 4,5

3) Allevamento a ciclo chiuso somma dei punti 1) e 2).

Le porcilaie aziendali per allevamento suini dovranno avere una capienza non superiore a:

capienza 10 capi equivalenti per Ha corrispondenti a una superficie massima di:

1) per allevamento da ingrasso mq/ha 13,00

2) per allevamento di suinetti mq/ha 20,00

Con un massimo di 30,00 mq. oltre il quale l'allevamento deve essere considerato di tipo industriale.

c) Altri animali

Le stalle aziendali per allevamento di animali diversi da quelli indicati, sono consentiti purché abbiano una capienza non superiore a:

1) polli. faraone, anitre o simili 300 capi/ha

2) tacchini, oche, conigli 150 capi/ha

3) gli allevamenti di ovini, caprini e equini sono considerati aziendali quando non superano il n° di 10 capi/ha.

Per gli ovini fanno eccezione gli allevamenti stagionali (transumanza).

Per gli allevamenti di animali diversi da quelli indicati la distinzione fra allevamenti aziendali e allevamenti industriali verrà fatta per analogia.

4) Per le costruzioni di cui all’art.34 punto m):

Sm = 5000 mq: in deroga a quanto prescritto all'art. 37

Su = 2000 mq. incrementabili di 100 mq/ha

Possibilità di. costruire un alloggio di non più di mq.150 di Su per il conduttore quando nell'azienda non ne siano previsti o esistenti altri.

Gli indici precedenti relativi ai punti 2) 3) 4) possono essere raddoppiati in sede di I.U. P.

Per tutte le destinazioni precedenti di cui al presente articolo, valgono i seguenti indici:

a) VI = 1

b) Distanze dai confini di proprietà = ml. 10,00

c) Distanze dalle strade = D.M 1/4/68 salvo le maggiori distanze indicate nelle tavole di P.R.G.

d) i nuovi edifici per abitazione, qualora si proceda per I.D., devono sorgere ad una distanza non superiore a ml. 20 dagli edifici preesistenti della stessa azienda.

5) Per le costruzioni di cui all'art.34 punto d) e 34 punto e):

si definisce industriale ogni allevamento che necessita di locali o strutture tali da superare gli indici di cui al punto 3 precedente, o che per il loro funzionamento non necessitano della contiguità al fondo produttore dei prodotti per l'alimentazione del bestiame.

Il rilascio dei nulla osta per le costruzioni di edifici per l'allevamento intensivo, è subordinato alla costruzione di un impianto di depurazione o all'adesione e allacciamento ad un consorzio di depurazione già operante, atto a servire l'intero complesso zootecnico e tale da garantire i limiti di accettabilità per le acque di scarico previsti dal regolamento comunale di igiene:

per essi si applicano i seguenti indici:

  1. Uf = 0,15 compreso un massimo di mq. 150 per alloggio del custode aumentabile fino a mq. 280 qualora sia necessaria la presenza di più persone per la potenzialità dell'impianto. Tutti gli allevamenti industriali esistenti nelle zone agricole alla data di adozione delle presenti norme, possono ampliarsi "una tantum" del 10%; in questi casi è richiesta la convenzione di cui alla legge 28/1/77 n° 10 ed è costituita servitù con registrazione presso l'archivio notarile, e devono essere rispettate le norme introdotte dalla legge 10/5/76 n° 319;
  2. Sm = 20.000

c) VI = 1,00

d) distanza delle strade = D.M. 1/4/68 n° 1404 o distanze maggiori imposte dalle norme del presente P.R.G.;

e) distanza dai confini = ml. 20,00

f) distanza dai centri abitati e dalle zone agricole di risanamento edilizio:

  • per allevamenti bovini ml. 300,00
  • suini ml.1000,00

Gli indici e le modalità costruttive relative alle destinazioni di cui al presente punto valgono ai fini della verifica di ammissibilità per gli edifici esistenti e per gli eventuali ampliamenti ammessi in zona E1.

6) Per le costruzioni di cui all'art.34 punto f)

Per le sole strutture esistenti in zona E1 ed E3 sarà consentito l’ampliamento con i seguenti indici:

a) Uf = 0,2 mq/mq compreso un massimo di mq. 250 per alloggio del custode

b) Sm = mq. 20.000

  1. Vl = I

d) distanze dalle strade = D.M 1/4/68 n° 1404 o distanze maggiori imposte dalle norme del presente P.R.G.

e) distanze dai confini = ml.10,00

f) parcheggi pubblici = 5% di Sm

g) parcheggi interni = 10% di Sm

7) Per gli interventi di cui all'art.34 punti g) h) l)

Gli interventi di cui ai punti g) h) l) dell'art.34, debbono rispettare criteri di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente naturale.

L'attività estrattiva di cui al punto l) viene regolamentata tramite P.A.E. e tramite L.R. 2/5/78 n° 13.

8) Per gli interventi di cui all'art.34 punto i) o in contrasto di destinazione.

Gli interventi di cui al punto i), devono rispettare le prescrizioni degli artt.11 e 30 a seconda di come siano individuati i singoli fabbricati nelle tavole di PRG; eventuali nuovi edifici adiacenti debbono armonizzarsi e rapportarsi con quelli esistenti. Gli edifici in contrasto di destinazione sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a) edifici civili residenziali:

a1) ampliamento "una tantum" della Su residenziale esistente

per comprovati motivi igienico – sanitari,

  • Per edifici fino a 45 mq di Su il 100%
  • Per edifici fino a 60 mq di Su il 60%
  • Per edifici fino a 75 mq di Su il 40%
  • Per edifici fino a 90 mq di Su il 25%
  • Per edifici oltre 90 mq di Su il 15%

Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai non coltivatori diretti.

a2) distanza tra fabbricati = ml. 10,00

a3) Distanza dai confini = ml. 5,00

b) edifici non residenziali:

b1) ampliamento "una tantum" della Su esistente alla data di adozione delle presenti norme nella misura massima del 10% e soltanto in zone E1 ed E3.

b2) per gli edifici in cui si esercitano attività nocive o comunque in contrasto evidente con le esigenze di tutela del settore produttivo agricolo, le possibilità di ampliamento di cui sopra, potranno essere permesse solo nel caso in cui esista o sia prevista la messa in opera di impianti di depurazione o di accorgimenti di tipo tecnologico o sanitario conformi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie competenti.

b3) Distanza dai confini = ml.10,00

b4) destinazioni d’uso produttive e artigianali in genere con esclusione di nuove attività commerciali al minuto non connesse con le aziende agrituristiche e di turismo rurale e di nuove industrie.

Tutti gli ampliamenti di cui sopra sono fattibili purché gli stessi siano finalizzati al miglioramento igienico - funzionale o alla installazione di impianti depuranti ritenuti necessari ed idonei delle competenti Autorità Sanitarie.

Gli edifici non individuati come aventi valore monumentale o ambientale potranno essere demoliti e ricostruiti soltanto qualora ne sia economicamente o staticamente sconsigliabile il recupero. In tutti i casi valgono le seguenti norme:

1) distanza dalle strade = D.M. 1/4/68 n° 1404 o distanze maggiori imposte dalle norme del presente P.R.G.

2) VI = 0,5.