PIANO REGOLATORE GENERALE - pag. 03

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Art.41 – Zone agricole normali – E1

In tali zone il P.R.G. si attua sia per I.D. che per I.U P. secondo gli indici di cui all'art.40.

Nelle zone agricole normali sono consentite le costruzioni e gli intervento di cui alle lettere a) b) c) d) e) g) i) m) f). Le costruzioni di cui alla lettera h) sono consentite solo con un piano di intervento urbanistico atto a chiarire il rapporto fra l'intervento progettato e le aree agricole interessate.

Gli interventi di cui alla lettera l) sono consentite nel rispetto delle limitazioni del P.A.E. e della L.R. 13/78. L'intervento nelle zone agricole normali si attua con i parametri edilizi precedentemente indicati, secondo le seguenti modalità ed eccezioni:

A) Aziende formatesi prima della data di adozione delle presenti norme e sprovviste di fabbricati.

a) Aziende di dimensione inferiore a 1,00 Ha

si interviene per intervento edilizio diretto; su tali aziende non è consentita la realizzazione di nuovi edifici residenziali. E' consentitala realizzazione di edifici di cui ai punti b), c) dell'art.34 secondo i parametri indicati all'art.40;

b) Aziende di dimensione superiore a 1,5 Ha

si interviene per intervento edilizio diretto, sono consentite le realizzazioni di cui ai punti b), c) dell'art.34, secondo i parametri già indicati all'art.40

B) Altre aziende

E' consentito secondo quanto definito dall'art.11, il restauro ed il risanamento conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione e l'ampliamento, una tantum, per dotazione di servizi igienici o per adeguamento alle necessità familiari del conduttore del fondo.

Per il recupero del patrimonio edilizio sparso, sono consentiti gli interventi previsti dall’art. 34 i); per i richiedenti che non abbiano le caratteristiche soggettive di cui all'art. 36, si dovrà intervenire per concessione edilizia diretta che regoli la destinazione d'uso e l'utilizzazione dell'edificio e definisca gli oneri di urbanizzazione sulla base della legge 10/77 da corrispondere conformemente alle tabelle parametriche regionali deliberate dal Consiglio Comunale.

La demolizione di un edificio residenziale, è consentita solamente qualora risulti da specifica indagine tecnica eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale, l’impossibilità del mantenimento o consolidamento dell'edificio esistente; in caso di nuova costruzione si interviene con gli indici individuati al precedente art.40 a condizione che venga stipulata una convenzione che preveda la trasformazione dell'edificio preesistente in fabbricato di servizio, o la demolizione, purché non compreso nell'apposito elenco di fabbricati rurali soggetti a vincolo architettonico - monumentale. Gli interventi dovranno avvenire nell'ambito dell'area cortiliva catastalmente asservita alla casa o comunque nel raggio di ml. 20 dal limite di questa.

Gli edifici al diretto servizio dell'azienda, compresi entro la fascia di rispetto di strade e di canali consorziali (escluso il Po di Goro), potranno essere ampliati nella misura precedentemente prevista, unicamente nella parte dell'edificio opposta a quella prospiciente la strada o il canale.

Per tutte le costruzioni ricadenti nelle zone di cui al presente articolo gli interventi ammessi per le destinazioni tipo d) e) f) di cui all’art. 34 sono stati precisati all’art. 40.

Per tutte le costruzioni residenziali esistenti è ammesso un ampliamento "una tantum" per comprovati motivi igienico sanitari come di seguito riportato:

  • Per edifici fino a 45 mq di Su il 100%
  • Per edifici fino a 60 mq di Su il 60%
  • Per edifici fino a 75 mq di Su il 40%
  • Per edifici fino a 90 mq di Su il 25%
  • Per edifici oltre 90 mq di Su il 15%

Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai non coltivatori diretti.

Art. 42 – Zone agricole di risanamento edilizio – E2

Queste zone sono costituite dagli agglomerati di edifici e nuclei sorti lungo i bordi delle strade, al di fuori delle perimetrazioni dei centri abitati e non organizzabili in normativa con gli stessi. In tali zone può essere consentita la costruzione di edifici nei lotti interclusi e inedificati aventi una superficie edificabile non inferiore a mq. 400 e non superiore a mq. 1000, alle seguenti condizioni:

  • superficie utile lorda complessiva di ogni fabbricato non superiore a mq. 200 e comunque con volume edificabile inferiore a 1,2 mc/mq.;
  • altezza massima non superiore a ml. 9,00;
  • distacchi: dai confini ml. 5,00 da altri edifici ml.10,00;
  • distanze dalle strade conformi a quanto previsto dal D.M. 1/4/68 o dalle tavole di P.R.G.C..

Sugli edifici esistenti nei nuclei sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione e restauro conservativo nonché ampliamento della superficie lorda abitabile dei fabbricati residenziali esistenti come sotto specificato, fatte salve le distanze minime di legge (Codice Civile).

Tali interventi sono concessi anche a non operatori agricoli previo parere preventivo della Commissione Edilizia e con concessione onerosa.

In queste zone è consentito il mantenimento e/o l’insediamento di esercizi commerciali di vicinato aventi superficie di vendita non superiore a mq. 150, calcolata ai sensi della delibera di C.R. n°1253/99; gli esercizi esistenti con superficie di vendita superiore a 150 mq. non potranno essere ampliati se non previo reperimento della quota di parcheggi pertinenziali calcolata su tutta la superficie di vendita in conformità a quanto stabilito dal punto 5.2 della stessa delibera di C.R. n°1253 del 23/09/1999.

Sono consentite altresì per le attività artigianali di servizio, nuove edificazioni ed il mantenimento di quelle esistenti, che non producono rumori e odori molesti e purché il numero degli addetti non superi le 5 (cinque) unità lavorative comprese il titolare.

In tali zone il Piano si attua a mezzo di intervento edilizio diretto.

In tutti i fabbricati residenziali esistenti è ammesso un ampliamento "una-tantum" per comprovati motivi igienico-sanitari come di seguito riportato:

  • per edifici fino a 45 mq. di Su il 100%
  • " " " " 60 " " " " 60%
  • " " " " 75 " " " " 40%
  • " " " " 90 " " " " 25%
  • " " oltre 90 " " " " 15%

Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai non coltivatori diretti.

Art. 43 - Zone Agricole di rispetto all'abitato, tipo E3.

Sono le aree definite come tali nelle tavole di P.R.G. e comunque comprese in un intorno di ml. 300 dalla perimetrazione dei centri abitati.

In tali zone, sia per evitare insediamenti in zone di possi- futura espansione, sia per tutelare la funzione fisiologica di parco - campagna che queste zone assolvono, sono concessi sol tanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di restauro degli edifici residenziali e di servizio esistenti e l'ampliamento degli stessi della superficie utile come sotto specificato per tutte le abitazioni e di mq. 150 per i servizi rustici NONCHE' LA NUOVA COSTRUZIONE DI SOLI RUSTICI DI CUI ALL’ ART.34 PUNTO B PURCHE' QUEST'ULTIMA AVVENGA A DISTANZA NON SUPERIORE A 20 METRI DALLA CASA DI ABITAZIONE A SERVIZIO DEL FONDO, con l'esclusione degli allevamenti a carattere interaziendale, cooperativistico e industriale e delle concimaie a platea.

Non sono consentite nuove costruzioni AD USO RESIDENZIALE.

Le aree di cui al presente articolo sono coltivabili, quindi facciano parte di un'azienda agricola che possa edificare costruzioni di cui all'art.34 a), b), c), m) delle presenti norme computabili per tali costruzioni che dovranno comunque essere edificate all'esterno delle aree di cui al presente articolo.

Se l’azienda agricola ricade interamente all’interno della zona agricola di rispetto dell’abitato, gli interventi previsti al quarto comma del presente articolo, sono possibili sulla base dei parametri previsti all’art. 40.

Gli interventi di cui all'art.34, punto g) sono sempre possibili, mentre quelli di cui all'art.34 punto h) devono essere preceduti da I.U.P. - Gli interventi di cui all'art.34 punto l) sono consentiti nel rispetto del P.A.E. e della L.R. n°13/78.

In tutti i fabbricati residenziali esistenti è ammesso un ampliamento "una tantum" per comprovati motivi igienico sanitari come di seguito riportato:

  • Per edifici fino a 45 mq di Su il 100%
  • Per edifici fino a 60 mq di Su il 60%
  • Per edifici fino a 75 mq di Su il 40%
  • Per edifici fino a 90 mq di Su il 25%
  • Per edifici oltre 90 mq di Su il 15%

Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai non coltivatori diretti.

N.B.: sulla base della decisione della regione Emilia Romagna in sede di esame delle controdeduzioni comunali in occasione dell’approvazione del P.R.G.C., la costruzione di serre di cui all’art. 34 punto m) è ammissibile anche in zona E/3.

Art. 44 Zone agricole di vincolo relativo - tipo E4

In tali zone sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art.34 lettere b) g) i) con gli stessi indici di cui all' art .41 (zone agricole normali) e nel rispetto delle norme di P.R.G.

Le costruzioni di cui alla lettera h) sono consentite solo con un piano di intervento urbanistico preventivo atto a chiarire il rapporto fra l'intervento progettato e le aree agricole interessate.

Gli interventi di cui alla lettera l) sono consentiti nel rispetto delle limitazioni del P.A.E. e della L.R. 13/78. Gli interventi di cui alla lettera a) dovranno limitarsi all'ampliamento "una tantum" delle abitazioni esistenti secondo le disposizioni di seguito specificate e purché ciò avvenga nel rispetto delle altre norme di P.R.G.

Per ogni intervento l'altezza massima sarà di ml. 9,00.

Per le destinazioni di cui all’art. 34 punto a) valgono le disposizioni di cui all'art.41 (zone agricole normali).

In presenza di I.U.P. che specifici in quale modo viene provveduto all'assetto idrico -scolante della zona, e sentite le Commissioni Comunali preposte, l'area sarà edificabile secondo le prescrizioni previste dall’art.41 (zone agricole normali).

Gli interventi ammessi per le destinazioni tipo d) e) f) sono già stati precisati all’art. 34.

In tutti i fabbricati residenziali esistenti è ammesso un ampliamento "una tantum" per comprovati motivi igienico sanitari come di seguito riportato:

  • Per edifici fino a 45 mq di Su il 100%
  • Per edifici fino a 60 mq di Su il 60%
  • Per edifici fino a 75 mq di Su il 40%
  • Per edifici fino a 90 mq di Su il 25%
  • Per edifici oltre 90 mq di Su il 15%

Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai non coltivatori diretti.

Art. 45 - Zone agricole di. vincolo assoluto - tipo E5

In tali zone è vietata qualsiasi nuova edificazione.

E’ permesso l'ampliamento delle costruzioni esistenti qualora siano destinate all’agricoltura o ad attività connesse con l'agricoltura quando le costruzioni esistenti siano asservite a zone agricole e applicando gli indici delle suddette zone agricole.

Tale facoltà verrà riconosciuta soltanto quando sia dimostrato impossibile o antieconomico edificare fuori dell’area di rispetto e trattasi di effettivo ampliamento dell'organismo preesistente; nel caso di rispetti da strade e canali l'edificazione dovrà avvenire all'interno dell’area che si ottiene proiettando il perimetro esterno degli edifici esistenti con le perpendicolari al ciglio stradale, edificando gli ampliamenti dal lato opposto alla strada. Per tutti gli edifici è sempre ammesso un ampliamento "una tantum" del 15% della superficie utile esistente con un massimo di mq. 40, purché ciò avvenga nel rispetto delle altre norme del P.R.G.

Le aree di rispetto a strade, canali, ferrovie di cui al presente articolo, sono coltivabili, quindi tali aree e le aree di rispetto cimiteriale, quando facciano parte di un'azienda agricola che possa edificare costruzioni di cui all'art. 34 a) b) c) m) delle presenti norme, sono computabili per tali costruzioni che dovranno comunque essere edificate all'esterno delle zone di cui al presente articolo.

Gli interventi di cui all’art. 34 g) e i) sono sempre possibili, mentre quelli di cui all'art.34 h) devono essere preceduti da I.U.P..

Gli interventi di cui all'art. 34 l) sono vietati nelle zone di rispetto, mentre nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti nel rispetto del P.A.E. e della L. R. 13/78.

In presenza di I.U.P. e sentite le Commissioni Comunali preposte, questa zona sarà edificabile per gli interventi di cui all'art. 34 b) secondo le norme di cui all'articolo 41.

In tutti i fabbricati residenziali esistenti è ammesso un ampliamento "una tantum" per comprovati motivi igienico sanitari come di seguito riportato:

  • Per edifici fino a 45 mq di Su il 100%
  • Per edifici fino a 60 mq di Su il 60%
  • Per edifici fino a 75 mq di Su il 40%
  • Per edifici fino a 90 mq di Su il 25%
  • Per edifici oltre 90 mq di Su il 15%.

Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai non coltivatori diretti.

Art. 46 - Zone agricole golenali di vincolo assoluto tipo E6

In tali zone è vietata qualsiasi nuova edificazione e l'ampliamento dei fabbricati esistenti.

Le sole colture agricole ivi ammesse sono quelle, come i pioppeti compatibili con la natura del suolo e con la particolare situazione idrogeologica, e purché tali pratiche servano a mantenere sgombra da detriti, sottobosco, erbacce e simili.

In tutti i fabbricati residenziali esistenti è ammesso un ampliamento "una tantum" per comprovati motivi igienico sanitari come di seguito riportato:

  • Per edifici fino a 45 mq di Su il 100%
  • Per edifici fino a 60 mq di Su il 60%
  • Per edifici fino a 75 mq di Su il 40%
  • Per edifici fino a 90 mq di Su il 25%
  • Per edifici oltre 90 mq di Su il 15%.

Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai non coltivatori diretti.

Capo V - Altre zone produttive

 

Art. 47 – Zone industriali

Tali zone sono destinate all’insediamento di edifici e attrezzature per l’industria manifatturiera, delle industrie e impianti di artigianato produttivo, macelli, industrie di trasformazione di prodotti agricoli, edifici per esposizioni, annonari, mercati, stazioni di stoccaggio merci, grandi magazzini all’ingrosso, stazioni di deposito di automezzi, corriere e simili.

Oltre tali opere è consentita l’installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti all’industria, uffici e mostre connessi all’attività industriale ed annonaria, nonché l’edificazione di abitazioni per il solo personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti in misura di un solo alloggio di non più di 120 mq. di Su per ogni azienda.

Viene altresì prevista la possibilità di insediamento di medie e grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. definita secondo quanto stabilito dalla delibera di C.R. n° 1253 del 23/09/1999, a condizione che, nel caso di intervento edilizio diretto, vengano individuate ed asservite all’uso pubblico, mediante apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo, le ulteriori aree da destinare a standards urbanistici nel rispetto dell’articolo 46 della legge regionale n°47/78, calcolate sulla base di questa specifica destinazione d’uso, a suo tempo non prevista in sede di redazione del vigente P.R.G.C..

Art. 48 – Zone industriali di completamento

La destinazione d’uso in tali zone è quella prevista dall’art. 47. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

a) Uf = 0,55 mq/mq

b) parcheggi = 5 mq./100 mq.

c) Vl = 0,4

d) Q = 40%

e) Sm = 1500 mq.

f) Distanza minima dai confini e dalle strade = ml. 5,00

In ogni caso gli edifici produttivi esistenti possono essere ampliati del 20% della Su esistente nel rispetto degli altri indici.

Nel caso di attuazione di interventi riferiti alla realizzazione di medie e grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, la quota di parcheggi pertinenziali di cui al precedente punto b) dovrà essere calcolata in conformità a quanto stabilito dal punto 5.2 della delibera di C.R. n°1253 del 23/09/1999.

Art. 49 – Zone industriali di espansione

La destinazione d’uso di tali zone è quella prevista dall’art. 47. In tali zone il Piano si attua per intervento preventivo di iniziativa pubblica, applicando i seguenti indici:

a) Ut = 4500 mq./ha

b) parcheggi = 5 mq./100 mq. di area

c) Vl = 0,5

d) Q = 50%

e) Sm = 40000 mq. oppure l’intero comparto identificato graficamente nelle

tavole di piano, quando di estensione inferiore;

con lotto minimo = mq. 2000

f) aree di verde pubblico = 10 mq./100 mq.

g) distanza minima dai confini e dalle strade = ml. 5,00.

Nel caso di attuazione di interventi riferiti alla realizzazione di medie e grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, le aree da destinare a standards urbanistici di cui ai precedenti punti b) e f) dovranno essere calcolate in conformità a quanto stabilito dall’articolo 46, 4° comma, della legge regionale n°47/78.

Art. 50 - Zone turistico-alberghiere e commerciali.

In queste zone sono previste quelle attrezzature destinate allo sviluppo turistico, ricreativo e commerciale e in generale tutte le attività connesse con l’esercizio dell’attività turistica quali: motel; alberghi; ristoranti; bar; camping; insediamento di medie e grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. definita secondo quanto stabilito dalla delibera di C.R. n° 1253 del 23/09/1999, a condizione che, nel caso di intervento edilizio diretto, vengano individuate ed eventualmente cedute al comune le ulteriori aree da destinare a standards urbanistici nel rispetto dell’articolo 46 della legge regionale n°47/78, calcolate sulla base di questa specifica destinazione d’uso, che a suo tempo non fosse stata prevista in sede di redazione del vigente P.R.G.C.; ecc.; nonché l’edificazione di abitazioni per il personale addetto alla sola sorveglianza e per il titolare, con un massimo di Su pari a 240 mq..

Per le zone turistiche l’autorizzazione a costruire resta subordinata al criterio fondamentale di tutela paesaggistica ed ambientale e verrà pertanto negata qualora non vengano realizzate quelle condizioni di qualità, ubicazione ed inserimento nell’ambiente naturale, indispensabili per l’autorizzazione di tale criterio.

I dettagli costruttivi (rivestimenti, coperture, opere in ferro, ecc.) devono essere unificati costituendo gli elementi di armonizzazione delle singole unità costituenti il complesso. L’impiego uniforme dei materiali deve riguardare anche le opere accessorie quali muri di sostegno, stradali, o di scarpa o controripa, cabine elettriche, ponti, cabine per acquedotti, nonché gli apparecchi di illuminazione delle aree comuni o di uso pubblico.

Inoltre devono essere evitati gli scassi e gli spianamenti al fine di evitare la violenta alterazione dello stato naturale; gli edifici devono adattarsi altimetricamente alla conformazione del terreno.

Le recinzioni su strada e spazi pubblici, quando vengono eseguite, devono essere costituite da rete metallica senza muretto, posta a ml. 1,00 di distanza dal confine e da siepe viva posta a dimora su tale striscia residua in modo da rendere invisibile la recinzione stessa.

Per tutti gli edifici destinati ad alberghi ed a sale di spettacolo viene concesso "una tantum" un incremento della superficie utile pari al 20% delle superfici utili esistenti alla data di adozione del Piano.

Art. 51 – Zone turistico-alberghiere e commerciali di completamento

La destinazione d’uso di tali zone è quella prevista dall’art. 50. In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

  1. If = 2,5 mc/mq
  2. Uf = 0,8 mq/mq
  3. Parcheggi = 10 mq/100 mc
  4. H max = 14,50 ml.
  5. Vl = 0,5
  6. Distanza minima dalle strade e dai confini = ml. 5,00

In ogni caso gli edifici destinati ad attività turistico-alberghiere esistenti possono essere ampliati del 20% della Su esistente nel rispetto degli altri indici.

Nel caso di attuazione di interventi riferiti alla realizzazione di medie e grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, la quota di parcheggi pertinenziali di cui al precedente punto b) dovrà essere calcolata in conformità a quanto stabilito dal punto 5.2 della delibera di C.R. n°1253 del 23/09/1999.

Art. 52 - Zone turistico - alberghiere e commerciali di espansione

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista dall'art.50. In tali zone il Piano si attua previo l’intervento urbanistico preventivo applicando i seguenti indici:

  1. It = 25.000 mc/Ha
  2. Ut = 8.000 mq/Ha

c) parcheggi = 3.200 mq/Ha

d) verde pubblico = 4.800 mq/Ha

e) autorimesse = 1 mq/20 mc

f) H max = 14,50 ml.

g) Vl = 0,5

h) Sm = intera area individuata graficamente nelle tavole di Piano o sottomultipli deliberati dal Consiglio Comunale

i) Distanze dalle strade di PRG e dai confini esterni = nel rispetto del D.M. 1404 del 1/4/68 e con una minima assoluto di ml. 5,00.

Art. 53 - Zone produttive regolamentate da convenzione

Sono quelle zone nelle quali esiste un Piano Particolareggiato di Lottizzazione convenzionata precedentemente alla data di adozione delle presenti norme, o un P.I.P. ai sensi della legge vigente.

In tali zone valgono le norme contenute nella convenzione o nelle norme di attuazione del Piano P.I.P.

Capo VI - Zone a vincolo speciale

Art. 54 - Limite di rispetto cimiteriale

Le zone poste entro il rispetto cimiteriale sono zone agricole inedificabili nelle quali sono consentite soltanto piccole costruzioni per la vendita di fiori od oggetti per il culto e le onoranze dei defunti.

La concessione o l'autorizzazione delle piccole costruzioni di cui sopra saranno a titolo precario.

Le aree di cui al presente articolo sono coltivabili, quindi quando facciano parte di un'azienda agricola che possa edificare costruzioni di cui all'art.34 a) b) c) m) delle presenti norme sono computatili per tali costruzioni che dovranno comunque essere edificate all'esterno delle aree di cui al presente articolo.

 

Art. 55 - Zone a parco privato

Tali zone sono vincolate al rispetto e al mantenimento del verde esistente.

E' consentito soltanto per gli edifici esistenti, sempre che non siano indicati come aventi valore monumentale o pregio architettonico o valore ambientale, ampliamenti in ragione di un incremento del 10% della Su esistente alla data di adozione del P.R.G..

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 - Strade locali esistenti al momento di adozione del P R.G. e loro modifiche

Le strade locali esistenti nelle zone di completamento al momento di adozione del P.R.G. siano esse pubbliche o private di uso pubblico, non possono essere destinate ad uso diverso da quello attuale e concordato fra i privati e il Comune.

Soltanto nel caso di piano particolareggiato di esecuzione si possono attuare quelle modifiche di tracciato o di destinazione che risultino legate al nuovo assetto viario previsto dal piano medesimo.

Art. 57 - Distributori e attrezzature a servizio della grande viabilità

I distributori di qualsiasi tipo e le attrezzature ad essi similari o collegate a servizio della grande viabilità, possono essere edificati esclusivamente nelle zone di rispetto stradale. Devono adeguarsi alle norme dettate dal vigente regolamento Edilizio Comunale.

In tali casi il Piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

a) If = 0,2 mc/mq

b) Uf = 0,07 mq/mq

c) parcheggi e piazzali = 100 mq/100 mc

d) H = 9,50 mI

e) Vl = 0,5

f) Sm = 1500 mq.

I piani per le aree per insediamenti produttivi possono prevedere aree per distributori carburanti al loro interno.

Art. 58 - Piani di recupero

All'interno dei perimetri di degrado individuati nelle tavole di P.R.G. l'Amministrazione Comunale può attuare i Piani di Recupero di cui alla legge 5/8/78 n° 457 con destinazione sia residenziale che produttiva commerciale.

In tal caso, fermo restando il n° di abitanti e di posti di lavoro esistenti al momento di adozione delle presenti norme, possono essere applicati i seguenti indici massimi, fatto salvo in ogni caso, la possibilità dell’incremento una tantum del 20% sia dell’lf sia dell'Uf esistenti:

  1. If = 3 mc/mq
  2. Uf = 1 mq/mq
  3. H max per ogni edificio = l'altezza preesistente o l'altezza degli edifici confinanti se di altezza maggiore del fabbricato singolo da recuperare.
  4. distanze dai confini e delle strade = norme esecutive dettate dallo strumento urbanistico particolareggiato qualora il Piano di Recupero assuma tali caratteristiche.

Qualora il Piano di Recupero preveda un aumento nel n° degli abitanti o dei posti di lavoro di cui al primo comma del presente articolo, esso avrà valore di variante al P.R.G., in ogni caso non potranno essere superati gli indici di cui ai punti precedenti a) b) c) e d).

Nelle zone A e comunque per gli edifici di valore ambientale lo strumento "Piano di Recupero" dovrà recepire e dare attuazione alle specifiche categorie di intervento definite dal P.R.G.

Art- 59 - Zone per campeggi

Sono destinate all'accoglimento di insediamenti mobili in tende, roulottes e simili; alla realizzazione degli edifici per l'accoglimento dei servizi igienici, ufficio e abitazione del gestore, ristorante, negozio di vendita, attrezzature per il tempo libero al servizio del Parco.

Il rilascio delle concessioni è subordinato:

a) alla realizzazione degli impianti per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua potabile;

b) alla realizzazione di un depuratore che permetta il rispetto delle norme di accettabilità degli scarichi previste dalla legge 10/5/76 n° 319, e i processi tecnologici atti a raggiungere tali standards di accettabilità delle acque di scarico devono essere approvati dalle competenti autorità sanitarie territoriali;

c) alla realizzazione di una zona per discarica di rifiuti che può essere ubicata anche all'esterno del limite di zona.

In tali zone il Piano si attua per intervento urbanistico preventivo per stralci funzionali pari al 15% dell'area individuata graficamente nel P.R.G. con un massimo di ettari uno e applicando i seguenti indici:

a) Ut = 800 mq/Ha

b) parcheggi = 800 mq/Ha

c) Vl = 1

d) S1 = Art.9 delle presenti norme

e) S2 = 60 mq/100 mq di Su

f) distanza minima dalle strade e dai confini = ml 5,00.

Art. 61 - Nuovi insediamenti per il commercio

Nelle zone residenziali di consolidamento tipo B1, nelle zone residenziali di completamento, e nelle zone residenziali di espansione tipo C1 e C2 degli abitati di Mesola, Bosco Mesola e Ariano non sono ammessi nuovi insediamenti per il commercio e ciò fino all'approvazione del Piano di Urbanistica Commerciale il quale detterà le norme per tali destinazioni nel rispetto di quanto previsto agli articoli 22-25-27-28 delle presenti norme di attuazione.

Nelle zone residenziali di completamento resteranno comunque possibili soltanto trasferimenti e ampliamenti.

Art. 62 - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INVASI

Nel rispetto e nella tutela delle acque superficiali (art.5) gli invasi, sia naturali che artificiali, esistenti alla data di approvazione del PRGIV sono classificati come emergenze naturalistiche e individuati con apposita simbologia nella Cartografia.

Gli invasi artificiali, cave o vasche, censiti dal PRGIV, non possono essere chiusi o tombati. Possono essere sistemati per un utilizzo compatibile, sempre nel rispetto del patrimonio naturalistico esistente.

E' ammessa la utilizzazione, oltre al fine della valorizzazione (art. 50 delle presenti norme), come oggetti di studio o di osservazione naturalistica, come bacini per pesca sportiva del tipo non industriale oppure come bacini di allevamento di specie ittiche, in forme esclusivamente compatibili con la tutela ambientale.

 

CAPITOLO VI

ZONE AGRICOLE

ART. 63 - ZONE AGRICOLE OMOGENEE E - DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI GENERALI

1 - Le zone omogenee E sono parti del territorio Comunale destinate all'esercizio delle attività agricole dirette e delle altre attività (zootecniche, forestali), connesse con l'agricoltura, normate tramite il P.R.G./V. che disciplina inoltre gli interventi per il recupero del patrimonio produttivo agricolo e la tutela delle risorse naturali, ambientali e di uso dell'esistente patrimonio insediativo a fini sociali.

2 - Per interventi sul territorio di attività di tipo economico primario o ad esso assimilabili, seppur di carattere non specificatamente agricolo (impianti attinenti le attività estrattive, uso del tempo libero, pesca sportiva, agriturismo, opere di uso e di difesa del suolo, strade, canali, arginature e simili, discariche controllate, ecc.), sì rimanda agli articoli specifici delle presenti N.T.A.

3 - Relativamente alle nuove costruzioni nelle aree agricole, al fine di mitigare l'impatto negativo che queste possono avere sul paesaggio rurale, dovranno essere rispettati in linea generale i seguenti principi:

i nuovi edifici dovranno essere in armonia con gli edifici preesistenti relativamente agli aspetti compositivi e formali, ai volumi e alle pendenze dei tetti;

scelta dei materiali costruttivi che piu~ si adattano alla situazione esistente ed all'ambiente circostante. Ciò può essere ottenuto utilizzando materiali tradizionali (pietra, mattoni pieni, legno) oppure facendo ricorso a materiali moderni (calcestruzzo, blocchi tipo Leca) ma minimizzandone l'impatto visivo con l'impiego di colorazioni appropriate. Le specifiche norme di zona indicheranno i materiali ammessi;

conservare per quanto possibile le piante esistenti e mettere a dimora essenze arboree ed arbustive dando la preferenza a quelle locali che sono più rustiche e si adattano meglio all'ambiente naturale come meglio indicato nell'elenco allegato al Regolamento per la tutela ed incremento del Verde.

4 - Oltre a favorire un miglior inserimento degli edifici nel paesaggio, il verde deve anche essere utilizzato per il mascheramento vero e proprio di strutture caratterizzate da un elevato impatto negativo sull'ambiente (vasche liquami in calcestruzzo armato, sili orizzontali a trincea, capannoni prefabbricati, ecc.) come meglio precisato all'art. 14 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde.

5 - Le concessioni rilasciate in zona E sono in ogni caso assoggettate ad atto unilaterale d'obbligo per quanto si riferisce alla destinazione d'uso, nei limiti indicati dalla L. n° 10/77 e definiti dall'art. 40 della L.R. n° 47/78 e successive integrazioni e modifiche.

Abbreviazioni e simbologie

S.u. Superficie utile

S.n.r. : Superficie non residenziale

P.S.A. : Piano di Sviluppo Aziendale

S.A.U. : Superficie Agricola Utilizzata

S.c. Superficie complessiva

N.T.A. : Norme Tecniche di Attuazione

P.T.C.P Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

U.G.B. Unità Grosse Bovine

U.F. Unità Foraggere

 

Usi Agricoli Residenziali

AG1 - Abitazioni agricole ed annessi.

AG1. 1.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti di valore storico testimoniale connesse all' agricoltura".

AG1. 1.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti di valore storico testimoniale non più funzionali all'attività agricola".

AG1.2.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti senza valore storico testimoniale connesse all'agricoltura".

AG1.2.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti senza valore storico testimoniale non più funzionali all'attività agricola".

AG1.3 - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Edifici realizzati dall'Ente Delta Padano" e "zone agricole speciali*".

Usi agricoli non residenziali

AG2 - Magazzini e strutture di servizio.

AG3 - Allevamenti aziendali e/o interaziendali.

AG4 - Allevamenti intensivi o industriali.

AG5 - Edifici adibiti alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli.

AG6 - Serre fisse.

AG7 - Agriturismo.

AG8 - Turismo rurale.

AG9 - Contenitori per lo stoccaggio dei liquami.

AG10 - Allevamenti ittici.

AG11 - Stagni, laghetti o bacini d'acqua per la creazione di ambienti naturali.

AG12 - Altre opere di trasformazione del suolo agricolo.

AG13 - Manufatti per la realizzazione di impianti di fitodepurazione delle acque.

INTERVENTI DI RECUPERO

R1 - Manutenzione ordinaria

R2 - Manutenzione straordinaria

R3 - Restauro scientifico

R4 - Restauro e risanamento conservativo

R5 - Ristrutturazione edilizia senza incremento di S.u.

R6 - Ristrutturazione edilizia con incremento di S.u. "una tantum" entro i limiti di zona

R7 - Ristrutturazione edilizia con incremento di S.u. "una tantum" oltre i limiti di zona

R8 - Trasformazioni e modifiche delle destinazioni d'uso

Le definizioni ditali interventi sono rimandate alle Norme di natura urbanistica delle presenti N.T.A

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

NC1 - Demolizione e ricostruzione della Su preesistente

NC2 - Demolizione e ricostruzione con incremento di Su compreso entro gli indici di zona

NC3 - Demolizione e ricostruzione con incremento di Su del 20% e secondo criteri specifici

NC4 - Nuovo impianto

NC5 - Attrezzature del territorio

Le definizioni ditali interventi sono rimandate alle Norme di natura urbanistica delle presenti N.T.A.

ZONE OMOGENEE DI TIPO E.

 

ART. 64 ZONE OMOGENE E DEFIMZIONE DEGLI INTEVENTI

- Soppresso

ART. 65 - MODALITA' DI INTERVENTO E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

1 - Nelle zone E, il P.R.G./V. si attua, nell'ambito delle articolazioni funzionali e nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi, o per intervento diretto o tramite lo strumento urbanistico preventivo.

Per intervento diretto previa:

a) - autorizzazione;

b) - concessione gratuita in conformità alle presenti N.T.A. di P.R.G./V. nei soli casi di cui all'art. 9 della L. n° 10/77: -

c) - concessione onerosa in conformità alle presenti N.T.A. di P.R.G./V., in tutti i casi in cui non é prevista la concessione gratuita.

d) - intervento urbanistico preventivo, previo Piano di Sviluppo Aziendale I Interaziendale (P.S.A.) di iniziativa privata, relativamente all' art. 75 usi AG2, AG3 e AG7 delle presenti norme, firmato da tecnico agronomo abilitato, proposto da soggetti di cui agli art. 6 e 7 della L.R. n° 18/77 in cui é stabilito la quantità di interventi infrastrutturali ed edilizi necessari allo sviluppo della produttività dell'azienda. La valutazione della congruità ditale intervento è demandato all'Amministrazione Provinciale ai sensi della L.R. n° 50/84. La validità ditali piani non può superare la durata di quattro anni dalla data di approvazione. Gli indici previsti relativi agli usi AG2 e AG3 possono essere superati in sede di piano di sviluppo aziendale o interaziendale proposto da soggetti compresi nelle specificazioni degli artt. 6 e 7 della L.R. n° 18/77 a condizione che siano prioritariamente applicati, oltre ai parametri di cui all' art. 75 usi AG2, AG3 e AG7 delle presenti norme, anche le norme previste dall'art. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde

2 - La concessione edilizia rilasciata in attuazione di un P.S.A. é condizionata alla realizzazione, entro i termini indicati dal piano stesso, degli interventi previsti. Scaduti i termini, se gli impegni assunti non sono stati assolti, in tutto o in parte per inerzia del concessionario, gli edifici eventualmente realizzati sono considerati non conformi al progetto approvato, e pertanto sono abusivi, per la parte eccedente gli indici di cui alle presenti norme.

3 - Qualora il concessionario fosse in grado di dimostrare che gli impegni contenuti nel P.S.A. non sono stati assolti per motivi indipendenti dalla sua volontà, il Sindaco può concedere un nuovo termine, scaduto inutilmente il quale le parti realizzate in difformità sono considerate abusive a tutti gli effetti.

4 - Gli impegni e i vincoli previsti per le concessioni relative al P.S.A. sono inseriti nell'atto unilaterale d'obbligo da trascriversi a cura e spese del concessionario.

ART. 66- COMMISSIONE CONSULTIVA AGRICOLA

Per valutare la conformità degli interventi previsti dalla normativa per le zone E, il Sindaco si avvale, in via preliminare, della Commissione Consultiva Agricola all'uopo nominata secondo le modalità previste dall'art. 40 della L.R. n° 47/78 e modifiche successive. Tale Commissione esprime un parere che integra, ma non sostituisce, quello della Commissione Edilizia prescritta al sensi del R.E. e dalle vigenti leggi.

ART. 67 UNITA' DI INTERVENTO

L'unità di intervento, ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi, è costituita dai terreni di pertinenza di ciascuna azienda agricola, singola o associata, costituita da uno o più poderi anche non contigui, compresi nel territorio comunale, ricadenti in sottozone anche di diversa destinazione.

Ove i terreni fossero situati in comuni diversi, ma limitrofi, è inoltre richiesto un prospetto di tutte le superfici di proprietà a corredo della domanda di intervento che sarà presentata al Comune nel cui ambito è prevista l'edificazione.

Ai Comuni non interessati dall'edificazione ma nei quali è presente terreno da asservare nella concessione edilizia, sarà notificato in copia l'atto unilaterale d'obbligo.

Agli effetti del calcolo della superficie dì intervento i parametri urbanistici ed edilizi sono applicati su tutta l'area interessata, al lordo dei vincoli di rispetto stradale e ferroviario, cimiteriale, ambientale e idraulico ma con limitazioni specifiche per quanto attiene la residenza rurale.

Al momento della richiesta di concessione, agli effetti della applicazione delle presenti norme, gli interessati dovranno provare, con idonea documentazione:

a) l'estensione attuale del terreno di pertinenza dell'azienda, con l'eventuale edificato esistente e relativa volumetria, nonché l'estensione e l'edificato dell'intera azienda originaria nel caso di avvenuti frazionamenti successivi alla data di adozione del P.R.G.;

b) la disponibilità e il titolo di godimento del terreno.

Non é consentito nessun intervento di nuova costruzione, ampliamento o sopraelevazione nei casi in cui I' edificato esistente sulla nuova azienda, costituitasi a seguito del frazionamento avvenuto successivamente alla data di adozione del P.R.G./V., non corrisponda, per quanto attiene la volumetria, agli indici prescritti per la zona. Nel caso di frazionamenti avvenuti dopo tale data, qualora si venisse a formare una azienda sulla quale insistono edifici la cui consistenza supera i parametri acconsentiti, il supero resterà comunque a carico dell'azienda ove è rimasta la possibilità edificatoria. Tale norma non si applica nei casi di frazionamento di terreni in conseguenza di espropri per interventi pubblici o per divisioni testamentarie.

ART. 68 SOGGETTI ATTUATORI

Gli interventi di tipo aziendale, in base alle norme presentì e alla legislazione vigente, dì tipo concessorio, possono essere ottenute esclusivamente dai seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del 1° comma dell'art.7 della L.R. n° 18/77.

1) - proprietari concedenti in quanto richiedenti la concessione in fùnzione delle esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari

2) - proprietari conduttori in economia e dei loro familiari (art. 12 - L.n° 153/75);

3) - affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla L. n° 11/71 e della L. n° 756/64;

4) - cooperative agricole di conduzioni bracciantili e forme associate assimilabili.

I diretti interessati all'ottenimento della concessione dovranno documentare il loro stato di imprenditori agricoli a titolo principale secondo quanto indicato nel R.E.

I proprietari e gli aventi diritto che non possiedono i requisiti suddetti, possono ottenere la concessione solamente per gli interventi edilizi previsti dall'art. 74 usi AG1.1.b, AG1.2.b delle presenti norme previo pagamento degli oneri previsti.

Restano esclusi gli usi AG.4 e AG.5 in aree comunali tutelate dagli art. 19, 21 e 25 del P.T.C.P. anche previo pagamento degli oneri.

Tutte le concessioni di nuova costruzione ed ampliamento rilasciate in zona agricola sono in ogni caso, assoggettate ad atto unilaterale d’obbligo per quanto attiene la destinazione d'uso nei limiti indicati dall'ultimo comma dell’art. 10 - L. n° 10/77 con cui il concessionario richiedente si impegna per se e per i suoi aventi causa a non vendere o affittare a terzi le unità così realizzate per un periodo di dieci anni dalla data di rilascio della concessione stessa.

ART. 69 - DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLE ZONE TERRITORIALI "E".

1. Corte

Si definisce "Corte" l'unità minima funzionale comune a tutti gli edifici che compongono lo stesso insediamento rurale.

Essa è definita da uno o più dei seguenti elementi:

individuazione catastale;

area cortiliva di pertinenza;

recinzione esistente.

2. Progetto Unitario: è il progetto d'insieme dei rapporti formali e dimensionali di tutti gli edifici che compongono una "corte" secondo le caratteristiche degli insediamenti tradizionali rurali. Il progetto unitario deve definire:

il perimetro della corte;

il tipo di intervento e l'uso degli edifici presenti;

gli edifici da demolire e disporre in posizione marginale gli eventuali edifici di nuova costruzione. Esso deve essere presentato almeno in scala 1:500.

3. Unità abitativa: s'intende il fabbricato avente la funzione di residenza della famiglia.

4. I soggetti attuatori che non possiedono la corte e quindi unità abitative e/o strutture di servizio all'interno del podere possono ottenere ugualmente la concessione gratuita o onerosa.

ART. 70 – DEFINIZIONI CARATTERISTICHE DEGLI USI AGRICOLI

AG1 - Abitazioni agricole

Le abitazioni agricole sono alloggi situati all'interno di un'azienda agricola e funzionali alla razionale conduzione aziendale. Pertanto si tratta di abitazioni al servizio dei soggetti aventi i requisiti indicati all'art. 68 delle presenti norme. Oltre all'abitazione vera e propria, sono compresi anche gli spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine). Possono essere compresi nelle superfici di cui sopra anche locali per piccole attività di laboratorio, purchè non abbiano carattere molesto e inquinante, non superino la dimensione massima di 50 mq di Su.

Si possono distinguere cinque categorie di abitazioni agricole in flinzione della tipologia di "Corte" in cui sono situate:

AG1.1.a "Abitazioni agricole situate in Corti di valore storico-testimoniale connesse con l'agricoltura": la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere i soggetti di cui all'art. 68 delle presenti norme.

AG1.l.b "Abitazioni agricole situate in Corti di valore storico-testimoniale non più funzionali all'attività agricola": la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere tutti i soggetti aventi titolo previo pagamento degli oneri.

AG1.2.a "Abitazioni agricole situate in Corti senza valore storico-testimoniale connesse con l'attività agricola": la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere i soggetti di cui all'art. 68 delle presenti norme.

AG1.2.b "Abitazioni agricole situate in Corti senza valore storico-testimoniale non più funzionali all'attività agricola": la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere tutti i soggetti aventi titolo previo pagamento degli oneri.

AG1.3 Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Edifici realizzati dall'Ente Delta Padano" : la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere oltre agli Imprenditori Agricoli anche altri soggetti aventi titolo previo pagamento degli oneri.

Le corti ritenute di valore storico testimoniale sono quelli indicate in sulle tavole 1: 5.000 del PRG/V.

Per le corti coloniche succitate, la connessione o meno con l'attività agricola è determinata dalla qualifica del soggetto attuatore. Tale qualifica è rilasciata dalla pubblica amministrazione (Provincia) sulla scorta delle leggi in vigore.

AG.2 - Magazzini e fabbricati di servizio

Sono edifici destinati ad attività necessarie allo sfruttamento del suolo aziendale nonché alle esigenze dovute all'autoconsumo per nuclei famigliari residenti in edifici adibiti all'uso AG.1.

Si tratta prevalentemente di:

depositi di prodotti aziendali;

depositi di materiali necessari alla produzione aziendale (foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, antiparassitari, ecc.);

ricoveri per animali domestici destinati all'autoconsumo (pollaio, porcilaia, conigliera, ecc.)

locali per la conservazione e prima trasformazione di prodotti aziendali di autoconsumo;

rimesse per le macchine agricole al servizio dell' azienda.

AG.3 - Allevamenti aziendali ed interaziendali

Sono allevamenti che caratterizzano la tipologia produttiva dell'azienda, collegati allo sfruttamento del suolo aziendale. Si definiscono aziendali ed interaziendali gli allevamenti nei quali almeno il 35% delle unità foraggere consumate nell'anno per l'allevamento deI bestiame può essere prodotto in azienda e nei quali il carico di bestiame medio annuo complessivo non supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.).

Tale uso comprende anche gli edifici di servizio collegati con l'allevamento quali depositi, uffici e alloggio per il personale di custodia.

AG.4 - Allevamenti intensivi o industriali

Tale uso comprende allevamenti zootecnici di carattere industriale, cioè con alimentazione deI bestiame effettuata mediante razioni alimentari non prodotte dall'azienda o prodotte in misura inferiore al 35% del totale espresso in unità foraggere e nei quali il carico di bestiame medio annuo complessivo supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.). Sono da considerarsi industriali gli allevamenti che superano le 300 U.G.B.

AG.5 - Edifici adibiti alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli

Sono strutture destinate allo stoccaggio, alla prima trasformazione e conservazione nonché alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici aziendali o interaziendali (caseifici, cantine, frigoriferi, ecc.). Sono escluse le strutture che hanno caratteristiche meramente industriale.

AG.6 - Serre fisse

Sono considerate serre fisse quelle strutture destinate alla forzatura deI ciclo produttivo di una coltura specializzata mediante la copertura di porzioni di terreno coltivato.

Il terreno sottostante deve risultare direttamente interessato dall'abituale e continuativa pratica di coltivazione delle colture specializzate.

Per serre mobili, generalmente indicate come "tunnels", si devono intendere strutture realizzate con tondini di ferro zincato a forma di tunnels con copertura di materiale plastico non rigido, ancorate al suolo con elementi amovibili. Per serre fisse si devono intendere strutture realizzate in profilati in acciaio zincato e con copertura e tamponamenti in materiale rigido (vetro, plexi-glass, ecc.), ancorate al suolo con plinti fissi inamovibili.

Ai fini edificatori per la realizzazione di serre mobili o tunnels non è richiesta nessuna autorizzazione e concessione.

AG.7 - Agriturismo

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti di cui all'art. 68 delle presenti norme opportunamente iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.

AG.8 - Turismo rurale

Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale esercitata da soggetti con la qualifica di ristoratori, quindi non i soggetti previsti all'art. 68 delle presenti norme, opportunamente iscritti negli elenco regionale degli operatori del turismo rurale.

AG.9 - Contenitori per lo stoccaggio dei liquami

Tale uso comprende la costruzione in terra o fuori terra di contenitori per l'accumulo e la maturazione di liquami di origine zootecnica destinati ad uso agronomico mediante spandimento, nonché la costruzione di eventuali infrastrutture complementari.

AG.10 - Allevamenti ittici

Tale uso comprende la costruzione di invasi e vasche destinate all'allevamento ittico, comprese le eventuali infrastrutture complementari.

AG.11 - Stagni laghetti o bacini d'acqua per la creazione di ambienti naturali

Tale uso comprende la costruzione di invasi destinati alla creazione di ambienti naturali ed in particolare per la creazione di riserve, biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrogeologici.

AG. 12 - Altre opere di trasformazione del suolo agricolo

In questo uso sono comprese opere di spostamento e risistemazione di terra, prelievi, escavazioni, che siano finalizzate alle attività agricole ma che per la loro entità siano eccedenti le normali tecniche ed operazioni agronomiche. Tali opere devono comunque essere compatibili con le esigenze di tutela idrogeologica ed ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali.

AG. 13 - Manufatti per la realizzazione di impianti di fitodepurazione delle acque

In questo uso sono compresi gli impianti di fitodepurazione destinati ai fabbricati non serviti da pubblica fognatura.