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Art.41 – Zone agricole normali – E1
In tali zone il P.R.G. si attua sia per I.D. che per I.U
P. secondo gli indici di cui all'art.40.
Nelle zone agricole normali sono consentite le costruzioni
e gli intervento di cui alle lettere a) b) c) d) e) g) i) m) f). Le costruzioni
di cui alla lettera h) sono consentite solo con un piano di intervento
urbanistico atto a chiarire il rapporto fra l'intervento progettato e
le aree agricole interessate.
Gli interventi di cui alla lettera l) sono consentite
nel rispetto delle limitazioni del P.A.E. e della L.R. 13/78. L'intervento
nelle zone agricole normali si attua con i parametri edilizi precedentemente
indicati, secondo le seguenti modalità ed eccezioni:
A) Aziende formatesi prima della data di adozione delle
presenti norme e sprovviste di fabbricati.
a) Aziende di dimensione inferiore a 1,00 Ha
si interviene per intervento edilizio diretto; su tali
aziende non è consentita la realizzazione di nuovi edifici residenziali.
E' consentitala realizzazione di edifici di cui ai punti b), c) dell'art.34
secondo i parametri indicati all'art.40;
b) Aziende di dimensione superiore a 1,5 Ha
si interviene per intervento edilizio diretto, sono consentite
le realizzazioni di cui ai punti b), c) dell'art.34, secondo i parametri
già indicati all'art.40
B) Altre aziende
E' consentito secondo quanto definito dall'art.11, il
restauro ed il risanamento conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria,
la ristrutturazione e l'ampliamento, una tantum, per dotazione di servizi
igienici o per adeguamento alle necessità familiari del conduttore
del fondo.
Per il recupero del patrimonio edilizio sparso, sono consentiti
gli interventi previsti dall’art. 34 i); per i richiedenti che non abbiano
le caratteristiche soggettive di cui all'art. 36, si dovrà intervenire
per concessione edilizia diretta che regoli la destinazione d'uso e l'utilizzazione
dell'edificio e definisca gli oneri di urbanizzazione sulla base della
legge 10/77 da corrispondere conformemente alle tabelle parametriche regionali
deliberate dal Consiglio Comunale.
La demolizione di un edificio residenziale, è consentita
solamente qualora risulti da specifica indagine tecnica eseguita dall'Ufficio
Tecnico Comunale, l’impossibilità del mantenimento o consolidamento
dell'edificio esistente; in caso di nuova costruzione si interviene con
gli indici individuati al precedente art.40 a condizione che venga stipulata
una convenzione che preveda la trasformazione dell'edificio preesistente
in fabbricato di servizio, o la demolizione, purché non compreso
nell'apposito elenco di fabbricati rurali soggetti a vincolo architettonico
- monumentale. Gli interventi dovranno avvenire nell'ambito dell'area
cortiliva catastalmente asservita alla casa o comunque nel raggio di ml.
20 dal limite di questa.
Gli edifici al diretto servizio dell'azienda, compresi
entro la fascia di rispetto di strade e di canali consorziali (escluso
il Po di Goro), potranno essere ampliati nella misura precedentemente
prevista, unicamente nella parte dell'edificio opposta a quella prospiciente
la strada o il canale.
Per tutte le costruzioni ricadenti nelle zone di cui al
presente articolo gli interventi ammessi per le destinazioni tipo d) e)
f) di cui all’art. 34 sono stati precisati all’art. 40.
Per tutte le costruzioni residenziali esistenti è
ammesso un ampliamento "una tantum" per comprovati motivi igienico
sanitari come di seguito riportato:
- Per edifici fino a 45 mq di Su il 100%
- Per edifici fino a 60 mq di Su il 60%
- Per edifici fino a 75 mq di Su il 40%
- Per edifici fino a 90 mq di Su il 25%
- Per edifici oltre 90 mq di Su il 15%
Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai
non coltivatori diretti.
Art. 42 – Zone agricole di risanamento
edilizio – E2
Queste zone sono costituite dagli agglomerati di edifici
e nuclei sorti lungo i bordi delle strade, al di fuori delle perimetrazioni
dei centri abitati e non organizzabili in normativa con gli stessi. In
tali zone può essere consentita la costruzione di edifici nei lotti
interclusi e inedificati aventi una superficie edificabile non inferiore
a mq. 400 e non superiore a mq. 1000, alle seguenti condizioni:
- superficie utile lorda complessiva di ogni fabbricato
non superiore a mq. 200 e comunque con volume edificabile inferiore
a 1,2 mc/mq.;
- altezza massima non superiore a ml. 9,00;
- distacchi: dai confini ml. 5,00 da altri edifici ml.10,00;
- distanze dalle strade conformi a quanto previsto dal
D.M. 1/4/68 o dalle tavole di P.R.G.C..
Sugli edifici esistenti nei nuclei sono ammessi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione
e restauro conservativo nonché ampliamento della superficie lorda
abitabile dei fabbricati residenziali esistenti come sotto specificato,
fatte salve le distanze minime di legge (Codice Civile).
Tali interventi sono concessi anche a non operatori agricoli
previo parere preventivo della Commissione Edilizia e con concessione
onerosa.
In queste zone è consentito il mantenimento e/o
l’insediamento di esercizi commerciali di vicinato aventi superficie di
vendita non superiore a mq. 150, calcolata ai sensi della delibera di
C.R. n°1253/99; gli esercizi esistenti con superficie di vendita superiore
a 150 mq. non potranno essere ampliati se non previo reperimento della
quota di parcheggi pertinenziali calcolata su tutta la superficie di vendita
in conformità a quanto stabilito dal punto 5.2 della stessa delibera
di C.R. n°1253 del 23/09/1999.
Sono consentite altresì per le attività
artigianali di servizio, nuove edificazioni ed il mantenimento di quelle
esistenti, che non producono rumori e odori molesti e purché il
numero degli addetti non superi le 5 (cinque) unità lavorative
comprese il titolare.
In tali zone il Piano si attua a mezzo di intervento edilizio
diretto.
In tutti i fabbricati residenziali esistenti è
ammesso un ampliamento "una-tantum" per comprovati motivi igienico-sanitari
come di seguito riportato:
- per edifici fino a 45 mq. di Su il 100%
- " " " " 60 " "
" " 60%
- " " " " 75 " "
" " 40%
- " " " " 90 " "
" " 25%
- " " oltre 90 " " "
" 15%
Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai
non coltivatori diretti.
Art. 43 - Zone Agricole di rispetto
all'abitato, tipo E3.
Sono le aree definite come tali nelle tavole di P.R.G.
e comunque comprese in un intorno di ml. 300 dalla perimetrazione dei
centri abitati.
In tali zone, sia per evitare insediamenti in zone di
possi- futura espansione, sia per tutelare la funzione fisiologica di
parco - campagna che queste zone assolvono, sono concessi sol tanto gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo
e di restauro degli edifici residenziali e di servizio esistenti e l'ampliamento
degli stessi della superficie utile come sotto specificato per tutte le
abitazioni e di mq. 150 per i servizi rustici NONCHE' LA NUOVA COSTRUZIONE
DI SOLI RUSTICI DI CUI ALL’ ART.34 PUNTO B PURCHE' QUEST'ULTIMA AVVENGA
A DISTANZA NON SUPERIORE A 20 METRI DALLA CASA DI ABITAZIONE A SERVIZIO
DEL FONDO, con l'esclusione degli allevamenti a carattere interaziendale,
cooperativistico e industriale e delle concimaie a platea.
Non sono consentite nuove costruzioni AD USO RESIDENZIALE.
Le aree di cui al presente articolo sono coltivabili,
quindi facciano parte di un'azienda agricola che possa edificare costruzioni
di cui all'art.34 a), b), c), m) delle presenti norme computabili per
tali costruzioni che dovranno comunque essere edificate all'esterno delle
aree di cui al presente articolo.
Se l’azienda agricola ricade interamente all’interno della
zona agricola di rispetto dell’abitato, gli interventi previsti al quarto
comma del presente articolo, sono possibili sulla base dei parametri previsti
all’art. 40.
Gli interventi di cui all'art.34, punto g) sono sempre
possibili, mentre quelli di cui all'art.34 punto h) devono essere preceduti
da I.U.P. - Gli interventi di cui all'art.34 punto l) sono consentiti
nel rispetto del P.A.E. e della L.R. n°13/78.
In tutti i fabbricati residenziali esistenti è
ammesso un ampliamento "una tantum" per comprovati motivi igienico
sanitari come di seguito riportato:
- Per edifici fino a 45 mq di Su il 100%
- Per edifici fino a 60 mq di Su il 60%
- Per edifici fino a 75 mq di Su il 40%
- Per edifici fino a 90 mq di Su il 25%
- Per edifici oltre 90 mq di Su il 15%
Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai
non coltivatori diretti.
N.B.: sulla base della decisione della regione Emilia
Romagna in sede di esame delle controdeduzioni comunali in occasione dell’approvazione
del P.R.G.C., la costruzione di serre di cui all’art. 34 punto m) è
ammissibile anche in zona E/3.
Art. 44 Zone agricole di vincolo relativo
- tipo E4
In tali zone sono sempre ammessi gli interventi di cui
all'art.34 lettere b) g) i) con gli stessi indici di cui all' art .41
(zone agricole normali) e nel rispetto delle norme di P.R.G.
Le costruzioni di cui alla lettera h) sono consentite
solo con un piano di intervento urbanistico preventivo atto a chiarire
il rapporto fra l'intervento progettato e le aree agricole interessate.
Gli interventi di cui alla lettera l) sono consentiti
nel rispetto delle limitazioni del P.A.E. e della L.R. 13/78. Gli interventi
di cui alla lettera a) dovranno limitarsi all'ampliamento "una tantum"
delle abitazioni esistenti secondo le disposizioni di seguito specificate
e purché ciò avvenga nel rispetto delle altre norme di P.R.G.
Per ogni intervento l'altezza massima sarà di ml.
9,00.
Per le destinazioni di cui all’art. 34 punto a) valgono
le disposizioni di cui all'art.41 (zone agricole normali).
In presenza di I.U.P. che specifici in quale modo viene
provveduto all'assetto idrico -scolante della zona, e sentite le Commissioni
Comunali preposte, l'area sarà edificabile secondo le prescrizioni
previste dall’art.41 (zone agricole normali).
Gli interventi ammessi per le destinazioni tipo d) e)
f) sono già stati precisati all’art. 34.
In tutti i fabbricati residenziali esistenti è
ammesso un ampliamento "una tantum" per comprovati motivi igienico
sanitari come di seguito riportato:
- Per edifici fino a 45 mq di Su il 100%
- Per edifici fino a 60 mq di Su il 60%
- Per edifici fino a 75 mq di Su il 40%
- Per edifici fino a 90 mq di Su il 25%
- Per edifici oltre 90 mq di Su il 15%
Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai
non coltivatori diretti.
Art. 45 - Zone agricole di. vincolo
assoluto - tipo E5
In tali zone è vietata qualsiasi nuova edificazione.
E’ permesso l'ampliamento delle costruzioni esistenti
qualora siano destinate all’agricoltura o ad attività connesse
con l'agricoltura quando le costruzioni esistenti siano asservite a zone
agricole e applicando gli indici delle suddette zone agricole.
Tale facoltà verrà riconosciuta soltanto
quando sia dimostrato impossibile o antieconomico edificare fuori dell’area
di rispetto e trattasi di effettivo ampliamento dell'organismo preesistente;
nel caso di rispetti da strade e canali l'edificazione dovrà avvenire
all'interno dell’area che si ottiene proiettando il perimetro esterno
degli edifici esistenti con le perpendicolari al ciglio stradale, edificando
gli ampliamenti dal lato opposto alla strada. Per tutti gli edifici è
sempre ammesso un ampliamento "una tantum" del 15% della superficie
utile esistente con un massimo di mq. 40, purché ciò avvenga
nel rispetto delle altre norme del P.R.G.
Le aree di rispetto a strade, canali, ferrovie di cui
al presente articolo, sono coltivabili, quindi tali aree e le aree di
rispetto cimiteriale, quando facciano parte di un'azienda agricola che
possa edificare costruzioni di cui all'art. 34 a) b) c) m) delle presenti
norme, sono computabili per tali costruzioni che dovranno comunque essere
edificate all'esterno delle zone di cui al presente articolo.
Gli interventi di cui all’art. 34 g) e i) sono sempre
possibili, mentre quelli di cui all'art.34 h) devono essere preceduti
da I.U.P..
Gli interventi di cui all'art. 34 l) sono vietati nelle
zone di rispetto, mentre nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti
nel rispetto del P.A.E. e della L. R. 13/78.
In presenza di I.U.P. e sentite le Commissioni Comunali
preposte, questa zona sarà edificabile per gli interventi di cui
all'art. 34 b) secondo le norme di cui all'articolo 41.
In tutti i fabbricati residenziali esistenti è
ammesso un ampliamento "una tantum" per comprovati motivi igienico
sanitari come di seguito riportato:
- Per edifici fino a 45 mq di Su il 100%
- Per edifici fino a 60 mq di Su il 60%
- Per edifici fino a 75 mq di Su il 40%
- Per edifici fino a 90 mq di Su il 25%
- Per edifici oltre 90 mq di Su il 15%.
Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai
non coltivatori diretti.
Art. 46 - Zone agricole golenali di vincolo assoluto
tipo E6
In tali zone è vietata qualsiasi nuova edificazione
e l'ampliamento dei fabbricati esistenti.
Le sole colture agricole ivi ammesse sono quelle, come
i pioppeti compatibili con la natura del suolo e con la particolare situazione
idrogeologica, e purché tali pratiche servano a mantenere sgombra
da detriti, sottobosco, erbacce e simili.
In tutti i fabbricati residenziali esistenti è
ammesso un ampliamento "una tantum" per comprovati motivi igienico
sanitari come di seguito riportato:
- Per edifici fino a 45 mq di Su il 100%
- Per edifici fino a 60 mq di Su il 60%
- Per edifici fino a 75 mq di Su il 40%
- Per edifici fino a 90 mq di Su il 25%
- Per edifici oltre 90 mq di Su il 15%.
Detti ampliamenti potranno essere realizzati anche dai
non coltivatori diretti.
Capo V - Altre zone produttive
Art. 47 – Zone industriali
Tali zone sono destinate all’insediamento di edifici e
attrezzature per l’industria manifatturiera, delle industrie e impianti
di artigianato produttivo, macelli, industrie di trasformazione di prodotti
agricoli, edifici per esposizioni, annonari, mercati, stazioni di stoccaggio
merci, grandi magazzini all’ingrosso, stazioni di deposito di automezzi,
corriere e simili.
Oltre tali opere è consentita l’installazione di
laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, rimesse,
edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli
addetti all’industria, uffici e mostre connessi all’attività industriale
ed annonaria, nonché l’edificazione di abitazioni per il solo personale
addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti in misura di un
solo alloggio di non più di 120 mq. di Su per ogni azienda.
Viene altresì prevista la possibilità di
insediamento di medie e grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio,
aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. definita secondo quanto
stabilito dalla delibera di C.R. n° 1253 del 23/09/1999, a condizione
che, nel caso di intervento edilizio diretto, vengano individuate ed asservite
all’uso pubblico, mediante apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo,
le ulteriori aree da destinare a standards urbanistici nel rispetto dell’articolo
46 della legge regionale n°47/78, calcolate sulla base di questa specifica
destinazione d’uso, a suo tempo non prevista in sede di redazione del
vigente P.R.G.C..
Art. 48 – Zone industriali di completamento
La destinazione d’uso in tali zone è quella prevista
dall’art. 47. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto applicando
i seguenti indici:
a) Uf = 0,55 mq/mq
b) parcheggi = 5 mq./100 mq.
c) Vl = 0,4
d) Q = 40%
e) Sm = 1500 mq.
f) Distanza minima dai confini e dalle strade = ml. 5,00
In ogni caso gli edifici produttivi esistenti possono
essere ampliati del 20% della Su esistente nel rispetto degli altri indici.
Nel caso di attuazione di interventi riferiti alla realizzazione
di medie e grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, la quota
di parcheggi pertinenziali di cui al precedente punto b) dovrà
essere calcolata in conformità a quanto stabilito dal punto 5.2
della delibera di C.R. n°1253 del 23/09/1999.
Art. 49 – Zone industriali di espansione
La destinazione d’uso di tali zone è quella prevista
dall’art. 47. In tali zone il Piano si attua per intervento preventivo
di iniziativa pubblica, applicando i seguenti indici:
a) Ut = 4500 mq./ha
b) parcheggi = 5 mq./100 mq. di area
c) Vl = 0,5
d) Q = 50%
e) Sm = 40000 mq. oppure l’intero comparto identificato
graficamente nelle
tavole di piano, quando di estensione inferiore;
con lotto minimo = mq. 2000
f) aree di verde pubblico = 10 mq./100 mq.
g) distanza minima dai confini e dalle strade = ml. 5,00.
Nel caso di attuazione di interventi riferiti alla realizzazione
di medie e grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, le aree
da destinare a standards urbanistici di cui ai precedenti punti b) e f)
dovranno essere calcolate in conformità a quanto stabilito dall’articolo
46, 4° comma, della legge regionale n°47/78.
Art. 50 - Zone turistico-alberghiere
e commerciali.
In queste zone sono previste quelle attrezzature destinate
allo sviluppo turistico, ricreativo e commerciale e in generale tutte
le attività connesse con l’esercizio dell’attività turistica
quali: motel; alberghi; ristoranti; bar; camping; insediamento di medie
e grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, aventi superficie
di vendita superiore a 150 mq. definita secondo quanto stabilito dalla
delibera di C.R. n° 1253 del 23/09/1999, a condizione che, nel caso di
intervento edilizio diretto, vengano individuate ed eventualmente cedute
al comune le ulteriori aree da destinare a standards urbanistici nel rispetto
dell’articolo 46 della legge regionale n°47/78, calcolate sulla base di
questa specifica destinazione d’uso, che a suo tempo non fosse stata prevista
in sede di redazione del vigente P.R.G.C.; ecc.; nonché l’edificazione
di abitazioni per il personale addetto alla sola sorveglianza e per il
titolare, con un massimo di Su pari a 240 mq..
Per le zone turistiche l’autorizzazione a costruire resta
subordinata al criterio fondamentale di tutela paesaggistica ed ambientale
e verrà pertanto negata qualora non vengano realizzate quelle condizioni
di qualità, ubicazione ed inserimento nell’ambiente naturale, indispensabili
per l’autorizzazione di tale criterio.
I dettagli costruttivi (rivestimenti, coperture, opere
in ferro, ecc.) devono essere unificati costituendo gli elementi di armonizzazione
delle singole unità costituenti il complesso. L’impiego uniforme
dei materiali deve riguardare anche le opere accessorie quali muri di
sostegno, stradali, o di scarpa o controripa, cabine elettriche, ponti,
cabine per acquedotti, nonché gli apparecchi di illuminazione delle
aree comuni o di uso pubblico.
Inoltre devono essere evitati gli scassi e gli spianamenti
al fine di evitare la violenta alterazione dello stato naturale; gli edifici
devono adattarsi altimetricamente alla conformazione del terreno.
Le recinzioni su strada e spazi pubblici, quando vengono
eseguite, devono essere costituite da rete metallica senza muretto, posta
a ml. 1,00 di distanza dal confine e da siepe viva posta a dimora su tale
striscia residua in modo da rendere invisibile la recinzione stessa.
Per tutti gli edifici destinati ad alberghi ed a sale
di spettacolo viene concesso "una tantum" un incremento della
superficie utile pari al 20% delle superfici utili esistenti alla data
di adozione del Piano.
Art. 51 – Zone turistico-alberghiere e commerciali
di completamento
La destinazione d’uso di tali zone è quella prevista
dall’art. 50. In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto
applicando i seguenti indici:
- If = 2,5 mc/mq
- Uf = 0,8 mq/mq
- Parcheggi = 10 mq/100 mc
- H max = 14,50 ml.
- Vl = 0,5
- Distanza minima dalle strade e dai confini = ml. 5,00
In ogni caso gli edifici destinati ad attività
turistico-alberghiere esistenti possono essere ampliati del 20% della
Su esistente nel rispetto degli altri indici.
Nel caso di attuazione di interventi riferiti alla realizzazione
di medie e grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, la quota
di parcheggi pertinenziali di cui al precedente punto b) dovrà
essere calcolata in conformità a quanto stabilito dal punto 5.2
della delibera di C.R. n°1253 del 23/09/1999.
Art. 52 - Zone turistico - alberghiere e commerciali
di espansione
La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista
dall'art.50. In tali zone il Piano si attua previo l’intervento urbanistico
preventivo applicando i seguenti indici:
- It = 25.000 mc/Ha
- Ut = 8.000 mq/Ha
c) parcheggi = 3.200 mq/Ha
d) verde pubblico = 4.800 mq/Ha
e) autorimesse = 1 mq/20 mc
f) H max = 14,50 ml.
g) Vl = 0,5
h) Sm = intera area individuata graficamente nelle
tavole di Piano o sottomultipli deliberati dal Consiglio Comunale
i) Distanze dalle strade di PRG e dai confini esterni
= nel rispetto del D.M. 1404 del 1/4/68 e con una minima assoluto di ml.
5,00.
Art. 53 - Zone produttive regolamentate
da convenzione
Sono quelle zone nelle quali esiste un Piano Particolareggiato
di Lottizzazione convenzionata precedentemente alla data di adozione delle
presenti norme, o un P.I.P. ai sensi della legge vigente.
In tali zone valgono le norme contenute nella convenzione
o nelle norme di attuazione del Piano P.I.P.
Capo VI - Zone a vincolo speciale
Art. 54 - Limite di rispetto cimiteriale
Le zone poste entro il rispetto cimiteriale sono zone
agricole inedificabili nelle quali sono consentite soltanto piccole costruzioni
per la vendita di fiori od oggetti per il culto e le onoranze dei defunti.
La concessione o l'autorizzazione delle piccole costruzioni
di cui sopra saranno a titolo precario.
Le aree di cui al presente articolo sono coltivabili,
quindi quando facciano parte di un'azienda agricola che possa edificare
costruzioni di cui all'art.34 a) b) c) m) delle presenti norme sono computatili
per tali costruzioni che dovranno comunque essere edificate all'esterno
delle aree di cui al presente articolo.
Art. 55 - Zone a parco privato
Tali zone sono vincolate al rispetto e al mantenimento
del verde esistente.
E' consentito soltanto per gli edifici esistenti, sempre
che non siano indicati come aventi valore monumentale o pregio architettonico
o valore ambientale, ampliamenti in ragione di un incremento del 10% della
Su esistente alla data di adozione del P.R.G..
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 56 - Strade locali esistenti al momento di adozione
del P R.G. e loro modifiche
Le strade locali esistenti nelle zone di completamento
al momento di adozione del P.R.G. siano esse pubbliche o private di uso
pubblico, non possono essere destinate ad uso diverso da quello attuale
e concordato fra i privati e il Comune.
Soltanto nel caso di piano particolareggiato di esecuzione
si possono attuare quelle modifiche di tracciato o di destinazione che
risultino legate al nuovo assetto viario previsto dal piano medesimo.
Art. 57 - Distributori e attrezzature a servizio della
grande viabilità
I distributori di qualsiasi tipo e le attrezzature ad
essi similari o collegate a servizio della grande viabilità, possono
essere edificati esclusivamente nelle zone di rispetto stradale. Devono
adeguarsi alle norme dettate dal vigente regolamento Edilizio Comunale.
In tali casi il Piano si attua per intervento edilizio
diretto applicando i seguenti indici:
a) If = 0,2 mc/mq
b) Uf = 0,07 mq/mq
c) parcheggi e piazzali = 100 mq/100 mc
d) H = 9,50 mI
e) Vl = 0,5
f) Sm = 1500 mq.
I piani per le aree per insediamenti produttivi possono
prevedere aree per distributori carburanti al loro interno.
Art. 58 - Piani di recupero
All'interno dei perimetri di degrado individuati nelle
tavole di P.R.G. l'Amministrazione Comunale può attuare i Piani
di Recupero di cui alla legge 5/8/78 n° 457 con destinazione sia residenziale
che produttiva commerciale.
In tal caso, fermo restando il n° di abitanti e di posti
di lavoro esistenti al momento di adozione delle presenti norme, possono
essere applicati i seguenti indici massimi, fatto salvo in ogni caso,
la possibilità dell’incremento una tantum del 20% sia dell’lf sia
dell'Uf esistenti:
- If = 3 mc/mq
- Uf = 1 mq/mq
- H max per ogni edificio = l'altezza preesistente o
l'altezza degli edifici confinanti se di altezza maggiore del fabbricato
singolo da recuperare.
- distanze dai confini e delle strade = norme esecutive
dettate dallo strumento urbanistico particolareggiato qualora il Piano
di Recupero assuma tali caratteristiche.
Qualora il Piano di Recupero preveda un aumento nel n°
degli abitanti o dei posti di lavoro di cui al primo comma del presente
articolo, esso avrà valore di variante al P.R.G., in ogni caso
non potranno essere superati gli indici di cui ai punti precedenti a)
b) c) e d).
Nelle zone A e comunque per gli edifici di valore ambientale
lo strumento "Piano di Recupero" dovrà recepire e dare
attuazione alle specifiche categorie di intervento definite dal P.R.G.
Art- 59 - Zone per campeggi
Sono destinate all'accoglimento di insediamenti mobili
in tende, roulottes e simili; alla realizzazione degli edifici per l'accoglimento
dei servizi igienici, ufficio e abitazione del gestore, ristorante, negozio
di vendita, attrezzature per il tempo libero al servizio del Parco.
Il rilascio delle concessioni è subordinato:
a) alla realizzazione degli impianti per la fornitura
dell'energia elettrica e dell'acqua potabile;
b) alla realizzazione di un depuratore che permetta il
rispetto delle norme di accettabilità degli scarichi previste dalla
legge 10/5/76 n° 319, e i processi tecnologici atti a raggiungere tali
standards di accettabilità delle acque di scarico devono essere
approvati dalle competenti autorità sanitarie territoriali;
c) alla realizzazione di una zona per discarica di rifiuti
che può essere ubicata anche all'esterno del limite di zona.
In tali zone il Piano si attua per intervento urbanistico
preventivo per stralci funzionali pari al 15% dell'area individuata graficamente
nel P.R.G. con un massimo di ettari uno e applicando i seguenti indici:
a) Ut = 800 mq/Ha
b) parcheggi = 800 mq/Ha
c) Vl = 1
d) S1 = Art.9 delle presenti norme
e) S2 = 60 mq/100 mq di Su
f) distanza minima dalle strade e dai confini = ml 5,00.
Art. 61 - Nuovi insediamenti per il commercio
Nelle zone residenziali di consolidamento tipo B1, nelle
zone residenziali di completamento, e nelle zone residenziali di espansione
tipo C1 e C2 degli abitati di Mesola, Bosco Mesola e Ariano non
sono ammessi nuovi insediamenti per il commercio e ciò fino all'approvazione
del Piano di Urbanistica Commerciale il quale detterà le norme
per tali destinazioni nel rispetto di quanto previsto agli articoli 22-25-27-28
delle presenti norme di attuazione.
Nelle zone residenziali di completamento resteranno comunque
possibili soltanto trasferimenti e ampliamenti.
Art. 62 - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INVASI
Nel rispetto e nella tutela delle acque superficiali (art.5)
gli invasi, sia naturali che artificiali, esistenti alla data di approvazione
del PRGIV sono classificati come emergenze naturalistiche e individuati
con apposita simbologia nella Cartografia.
Gli invasi artificiali, cave o vasche, censiti dal PRGIV,
non possono essere chiusi o tombati. Possono essere sistemati per un utilizzo
compatibile, sempre nel rispetto del patrimonio naturalistico esistente.
E' ammessa la utilizzazione, oltre al fine della valorizzazione
(art. 50 delle presenti norme), come oggetti di studio o di osservazione
naturalistica, come bacini per pesca sportiva del tipo non industriale
oppure come bacini di allevamento di specie ittiche, in forme esclusivamente
compatibili con la tutela ambientale.
CAPITOLO VI
ZONE AGRICOLE
ART. 63 - ZONE AGRICOLE OMOGENEE E - DEFINIZIONI DEGLI
INTERVENTI GENERALI
1 - Le zone omogenee E sono parti del territorio Comunale
destinate all'esercizio delle attività agricole dirette e delle
altre attività (zootecniche, forestali), connesse con l'agricoltura,
normate tramite il P.R.G./V. che disciplina inoltre gli interventi per
il recupero del patrimonio produttivo agricolo e la tutela delle risorse
naturali, ambientali e di uso dell'esistente patrimonio insediativo a
fini sociali.
2 - Per interventi sul territorio di attività di
tipo economico primario o ad esso assimilabili, seppur di carattere non
specificatamente agricolo (impianti attinenti le attività estrattive,
uso del tempo libero, pesca sportiva, agriturismo, opere di uso e di difesa
del suolo, strade, canali, arginature e simili, discariche controllate,
ecc.), sì rimanda agli articoli specifici delle presenti N.T.A.
3 - Relativamente alle nuove costruzioni nelle aree agricole,
al fine di mitigare l'impatto negativo che queste possono avere sul paesaggio
rurale, dovranno essere rispettati in linea generale i seguenti principi:
i nuovi edifici dovranno essere in armonia con gli edifici
preesistenti relativamente agli aspetti compositivi e formali, ai volumi
e alle pendenze dei tetti;
scelta dei materiali costruttivi che piu~ si adattano
alla situazione esistente ed all'ambiente circostante. Ciò può
essere ottenuto utilizzando materiali tradizionali (pietra, mattoni pieni,
legno) oppure facendo ricorso a materiali moderni (calcestruzzo, blocchi
tipo Leca) ma minimizzandone l'impatto visivo con l'impiego di colorazioni
appropriate. Le specifiche norme di zona indicheranno i materiali ammessi;
conservare per quanto possibile le piante esistenti e
mettere a dimora essenze arboree ed arbustive dando la preferenza a quelle
locali che sono più rustiche e si adattano meglio all'ambiente
naturale come meglio indicato nell'elenco allegato al Regolamento per
la tutela ed incremento del Verde.
4 - Oltre a favorire un miglior inserimento degli edifici
nel paesaggio, il verde deve anche essere utilizzato per il mascheramento
vero e proprio di strutture caratterizzate da un elevato impatto negativo
sull'ambiente (vasche liquami in calcestruzzo armato, sili orizzontali
a trincea, capannoni prefabbricati, ecc.) come meglio precisato all'art.
14 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde.
5 - Le concessioni rilasciate in zona E sono in ogni caso
assoggettate ad atto unilaterale d'obbligo per quanto si riferisce alla
destinazione d'uso, nei limiti indicati dalla L. n° 10/77 e
definiti dall'art. 40 della L.R. n° 47/78 e successive integrazioni e
modifiche.
Abbreviazioni e simbologie
S.u. Superficie utile
S.n.r. : Superficie non residenziale
P.S.A. : Piano di Sviluppo Aziendale
S.A.U. : Superficie Agricola Utilizzata
S.c. Superficie complessiva
N.T.A. : Norme Tecniche di Attuazione
P.T.C.P Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
U.G.B. Unità Grosse Bovine
U.F. Unità Foraggere
Usi Agricoli Residenziali
AG1 - Abitazioni agricole ed annessi.
AG1. 1.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti
"Corti di valore storico testimoniale connesse all' agricoltura".
AG1. 1.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti
"Corti di valore storico testimoniale non più funzionali all'attività
agricola".
AG1.2.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti
"Corti senza valore storico testimoniale connesse all'agricoltura".
AG1.2.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti
"Corti senza valore storico testimoniale non più funzionali all'attività
agricola".
AG1.3 - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Edifici
realizzati dall'Ente Delta Padano" e "zone agricole speciali*".
Usi agricoli non residenziali
AG2 - Magazzini e strutture di servizio.
AG3 - Allevamenti aziendali e/o interaziendali.
AG4 - Allevamenti intensivi o industriali.
AG5 - Edifici adibiti alla trasformazione e conservazione
dei prodotti agricoli.
AG6 - Serre fisse.
AG7 - Agriturismo.
AG8 - Turismo rurale.
AG9 - Contenitori per lo stoccaggio dei liquami.
AG10 - Allevamenti ittici.
AG11 - Stagni, laghetti o bacini d'acqua per la creazione
di ambienti naturali.
AG12 - Altre opere di trasformazione del suolo agricolo.
AG13 - Manufatti per la realizzazione di impianti di fitodepurazione
delle acque.
INTERVENTI DI RECUPERO
R1 - Manutenzione ordinaria
R2 - Manutenzione straordinaria
R3 - Restauro scientifico
R4 - Restauro e risanamento conservativo
R5 - Ristrutturazione edilizia senza incremento di S.u.
R6 - Ristrutturazione edilizia con incremento di S.u.
"una tantum" entro i limiti di zona
R7 - Ristrutturazione edilizia con incremento di S.u.
"una tantum" oltre i limiti di zona
R8 - Trasformazioni e modifiche delle destinazioni d'uso
Le definizioni ditali interventi sono rimandate alle Norme
di natura urbanistica delle presenti N.T.A
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
NC1 - Demolizione e ricostruzione della Su preesistente
NC2 - Demolizione e ricostruzione con incremento di Su
compreso entro gli indici di zona
NC3 - Demolizione e ricostruzione con incremento di Su
del 20% e secondo criteri specifici
NC4 - Nuovo impianto
NC5 - Attrezzature del territorio
Le definizioni ditali interventi sono rimandate alle Norme
di natura urbanistica delle presenti N.T.A.
ZONE OMOGENEE DI TIPO E.
ART. 64 ZONE OMOGENE E DEFIMZIONE DEGLI INTEVENTI
- Soppresso
ART. 65 - MODALITA' DI INTERVENTO E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
1 - Nelle zone E, il P.R.G./V. si attua, nell'ambito delle
articolazioni funzionali e nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi,
o per intervento diretto o tramite lo strumento urbanistico preventivo.
Per intervento diretto previa:
a) - autorizzazione;
b) - concessione gratuita in conformità alle presenti
N.T.A. di P.R.G./V. nei soli casi di cui all'art. 9 della L. n° 10/77:
-
c) - concessione onerosa in conformità alle presenti
N.T.A. di P.R.G./V., in tutti i casi in cui non é prevista la concessione
gratuita.
d) - intervento urbanistico preventivo, previo
Piano di Sviluppo Aziendale I Interaziendale (P.S.A.) di iniziativa privata,
relativamente all' art. 75 usi AG2, AG3 e AG7 delle presenti norme, firmato
da tecnico agronomo abilitato, proposto da soggetti di cui agli art. 6
e 7 della L.R. n° 18/77 in cui é stabilito la quantità
di interventi infrastrutturali ed edilizi necessari allo sviluppo della
produttività dell'azienda. La valutazione della congruità
ditale intervento è demandato all'Amministrazione Provinciale ai
sensi della L.R. n° 50/84. La validità ditali piani
non può superare la durata di quattro anni dalla data di approvazione.
Gli indici previsti relativi agli usi AG2 e AG3 possono essere superati
in sede di piano di sviluppo aziendale o interaziendale proposto da soggetti
compresi nelle specificazioni degli artt. 6 e 7 della L.R. n° 18/77
a condizione che siano prioritariamente applicati, oltre ai parametri
di cui all' art. 75 usi AG2, AG3 e AG7 delle presenti norme, anche le
norme previste dall'art. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento
del Verde
2 - La concessione edilizia rilasciata in attuazione di
un P.S.A. é condizionata alla realizzazione, entro i termini indicati
dal piano stesso, degli interventi previsti. Scaduti i termini, se gli
impegni assunti non sono stati assolti, in tutto o in parte per inerzia
del concessionario, gli edifici eventualmente realizzati sono considerati
non conformi al progetto approvato, e pertanto sono abusivi, per la parte
eccedente gli indici di cui alle presenti norme.
3 - Qualora il concessionario fosse in grado di dimostrare
che gli impegni contenuti nel P.S.A. non sono stati assolti per motivi
indipendenti dalla sua volontà, il Sindaco può concedere
un nuovo termine, scaduto inutilmente il quale le parti realizzate in
difformità sono considerate abusive a tutti gli effetti.
4 - Gli impegni e i vincoli previsti per le concessioni
relative al P.S.A. sono inseriti nell'atto unilaterale d'obbligo da trascriversi
a cura e spese del concessionario.
ART. 66- COMMISSIONE CONSULTIVA AGRICOLA
Per valutare la conformità degli interventi previsti
dalla normativa per le zone E, il Sindaco si avvale, in via preliminare,
della Commissione Consultiva Agricola all'uopo nominata secondo le modalità
previste dall'art. 40 della L.R. n° 47/78 e modifiche successive. Tale
Commissione esprime un parere che integra, ma non sostituisce, quello
della Commissione Edilizia prescritta al sensi del R.E. e dalle vigenti
leggi.
ART. 67 UNITA' DI INTERVENTO
L'unità di intervento, ai fini dell'applicazione
dei parametri urbanistici ed edilizi, è costituita dai terreni
di pertinenza di ciascuna azienda agricola, singola o associata, costituita
da uno o più poderi anche non contigui, compresi nel territorio
comunale, ricadenti in sottozone anche di diversa destinazione.
Ove i terreni fossero situati in comuni diversi, ma limitrofi,
è inoltre richiesto un prospetto di tutte le superfici di proprietà
a corredo della domanda di intervento che sarà presentata al Comune
nel cui ambito è prevista l'edificazione.
Ai Comuni non interessati dall'edificazione ma nei quali
è presente terreno da asservare nella concessione edilizia, sarà
notificato in copia l'atto unilaterale d'obbligo.
Agli effetti del calcolo della superficie dì intervento
i parametri urbanistici ed edilizi sono applicati su tutta l'area interessata,
al lordo dei vincoli di rispetto stradale e ferroviario, cimiteriale,
ambientale e idraulico ma con limitazioni specifiche per quanto attiene
la residenza rurale.
Al momento della richiesta di concessione, agli effetti
della applicazione delle presenti norme, gli interessati dovranno provare,
con idonea documentazione:
a) l'estensione attuale del terreno di pertinenza dell'azienda,
con l'eventuale edificato esistente e relativa volumetria, nonché
l'estensione e l'edificato dell'intera azienda originaria nel caso di
avvenuti frazionamenti successivi alla data di adozione del P.R.G.;
b) la disponibilità e il titolo di godimento del
terreno.
Non é consentito nessun intervento di nuova costruzione,
ampliamento o sopraelevazione nei casi in cui I' edificato esistente sulla
nuova azienda, costituitasi a seguito del frazionamento avvenuto successivamente
alla data di adozione del P.R.G./V., non corrisponda, per quanto attiene
la volumetria, agli indici prescritti per la zona. Nel caso di frazionamenti
avvenuti dopo tale data, qualora si venisse a formare una azienda sulla
quale insistono edifici la cui consistenza supera i parametri acconsentiti,
il supero resterà comunque a carico dell'azienda ove è rimasta
la possibilità edificatoria. Tale norma non si applica nei casi
di frazionamento di terreni in conseguenza di espropri per interventi
pubblici o per divisioni testamentarie.
ART. 68 SOGGETTI ATTUATORI
Gli interventi di tipo aziendale, in base alle norme presentì
e alla legislazione vigente, dì tipo concessorio, possono essere
ottenute esclusivamente dai seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica
di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del 1° comma dell'art.7
della L.R. n° 18/77.
1) - proprietari concedenti in quanto richiedenti la concessione
in fùnzione delle esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori
e dei conduttori interessati e dei loro familiari
2) - proprietari conduttori in economia e dei loro familiari
(art. 12 - L.n° 153/75);
3) - affittuari e conduttori mezzadri in possesso del
titolo di cui alla L. n° 11/71 e della L. n° 756/64;
4) - cooperative agricole di conduzioni bracciantili e
forme associate assimilabili.
I diretti interessati all'ottenimento della concessione
dovranno documentare il loro stato di imprenditori agricoli a titolo principale
secondo quanto indicato nel R.E.
I proprietari e gli aventi diritto che non possiedono
i requisiti suddetti, possono ottenere la concessione solamente per gli
interventi edilizi previsti dall'art. 74 usi AG1.1.b, AG1.2.b delle presenti
norme previo pagamento degli oneri previsti.
Restano esclusi gli usi AG.4 e AG.5 in aree comunali tutelate
dagli art. 19, 21 e 25 del P.T.C.P. anche previo pagamento degli oneri.
Tutte le concessioni di nuova costruzione ed ampliamento
rilasciate in zona agricola sono in ogni caso, assoggettate ad atto unilaterale
d’obbligo per quanto attiene la destinazione d'uso nei limiti indicati
dall'ultimo comma dell’art. 10 - L. n° 10/77 con cui il concessionario
richiedente si impegna per se e per i suoi aventi causa a non vendere
o affittare a terzi le unità così realizzate per un periodo
di dieci anni dalla data di rilascio della concessione stessa.
ART. 69 - DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI
DA REALIZZARSI NELLE ZONE TERRITORIALI "E".
1. Corte
Si definisce "Corte" l'unità minima funzionale
comune a tutti gli edifici che compongono lo stesso insediamento rurale.
Essa è definita da uno o più dei seguenti
elementi:
individuazione catastale;
area cortiliva di pertinenza;
recinzione esistente.
2. Progetto Unitario: è il progetto d'insieme
dei rapporti formali e dimensionali di tutti gli edifici che compongono
una "corte" secondo le caratteristiche degli insediamenti tradizionali
rurali. Il progetto unitario deve definire:
il perimetro della corte;
il tipo di intervento e l'uso degli edifici presenti;
gli edifici da demolire e disporre in posizione marginale
gli eventuali edifici di nuova costruzione. Esso deve essere presentato
almeno in scala 1:500.
3. Unità abitativa: s'intende il fabbricato
avente la funzione di residenza della famiglia.
4. I soggetti attuatori che non possiedono la corte e
quindi unità abitative e/o strutture di servizio all'interno del
podere possono ottenere ugualmente la concessione gratuita o onerosa.
ART. 70 – DEFINIZIONI CARATTERISTICHE DEGLI USI AGRICOLI
AG1 - Abitazioni agricole
Le abitazioni agricole sono alloggi situati all'interno
di un'azienda agricola e funzionali alla razionale conduzione aziendale.
Pertanto si tratta di abitazioni al servizio dei soggetti aventi i requisiti
indicati all'art. 68 delle presenti norme. Oltre all'abitazione vera e
propria, sono compresi anche gli spazi accessori e di servizio (rimesse,
cantine). Possono essere compresi nelle superfici di cui sopra anche locali
per piccole attività di laboratorio, purchè non abbiano
carattere molesto e inquinante, non superino la dimensione massima di
50 mq di Su.
Si possono distinguere cinque categorie di abitazioni
agricole in flinzione della tipologia di "Corte" in cui sono situate:
AG1.1.a "Abitazioni agricole situate in Corti di
valore storico-testimoniale connesse con l'agricoltura": la concessione
per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere
i soggetti di cui all'art. 68 delle presenti norme.
AG1.l.b "Abitazioni agricole situate in Corti di
valore storico-testimoniale non più funzionali all'attività
agricola": la concessione per i possibili interventi su abitazioni
ed annessi la possono ottenere tutti i soggetti aventi titolo previo pagamento
degli oneri.
AG1.2.a "Abitazioni agricole situate in Corti senza
valore storico-testimoniale connesse con l'attività agricola":
la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la
possono ottenere i soggetti di cui all'art. 68 delle presenti norme.
AG1.2.b "Abitazioni agricole situate in Corti senza
valore storico-testimoniale non più funzionali all'attività
agricola": la concessione per i possibili interventi su abitazioni
ed annessi la possono ottenere tutti i soggetti aventi titolo previo pagamento
degli oneri.
AG1.3 Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Edifici
realizzati dall'Ente Delta Padano" : la concessione per i possibili interventi
su abitazioni ed annessi la possono ottenere oltre agli Imprenditori Agricoli
anche altri soggetti aventi titolo previo pagamento degli oneri.
Le corti ritenute di valore storico testimoniale sono
quelli indicate in sulle tavole 1: 5.000 del PRG/V.
Per le corti coloniche succitate, la connessione o meno
con l'attività agricola è determinata dalla qualifica del
soggetto attuatore. Tale qualifica è rilasciata dalla pubblica
amministrazione (Provincia) sulla scorta delle leggi in vigore.
AG.2 - Magazzini e fabbricati di servizio
Sono edifici destinati ad attività necessarie allo
sfruttamento del suolo aziendale nonché alle esigenze dovute all'autoconsumo
per nuclei famigliari residenti in edifici adibiti all'uso AG.1.
Si tratta prevalentemente di:
depositi di prodotti aziendali;
depositi di materiali necessari alla produzione aziendale
(foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, antiparassitari, ecc.);
ricoveri per animali domestici destinati all'autoconsumo
(pollaio, porcilaia, conigliera, ecc.)
locali per la conservazione e prima trasformazione di
prodotti aziendali di autoconsumo;
rimesse per le macchine agricole al servizio dell' azienda.
AG.3 - Allevamenti aziendali ed interaziendali
Sono allevamenti che caratterizzano la tipologia produttiva
dell'azienda, collegati allo sfruttamento del suolo aziendale. Si definiscono
aziendali ed interaziendali gli allevamenti nei quali almeno il 35% delle
unità foraggere consumate nell'anno per l'allevamento deI bestiame
può essere prodotto in azienda e nei quali il carico di bestiame
medio annuo complessivo non supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di
Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.).
Tale uso comprende anche gli edifici di servizio collegati
con l'allevamento quali depositi, uffici e alloggio per il personale di
custodia.
AG.4 - Allevamenti intensivi o industriali
Tale uso comprende allevamenti zootecnici di carattere
industriale, cioè con alimentazione deI bestiame effettuata mediante
razioni alimentari non prodotte dall'azienda o prodotte in misura inferiore
al 35% del totale espresso in unità foraggere e nei quali il carico
di bestiame medio annuo complessivo supera i 40 q.li di peso vivo per
ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.). Sono da considerarsi
industriali gli allevamenti che superano le 300 U.G.B.
AG.5 - Edifici adibiti alla trasformazione e conservazione
dei prodotti agricoli
Sono strutture destinate allo stoccaggio, alla prima trasformazione
e conservazione nonché alla commercializzazione dei prodotti agricoli
e zootecnici aziendali o interaziendali (caseifici, cantine, frigoriferi,
ecc.). Sono escluse le strutture che hanno caratteristiche meramente industriale.
AG.6 - Serre fisse
Sono considerate serre fisse quelle strutture destinate
alla forzatura deI ciclo produttivo di una coltura specializzata mediante
la copertura di porzioni di terreno coltivato.
Il terreno sottostante deve risultare direttamente interessato
dall'abituale e continuativa pratica di coltivazione delle colture specializzate.
Per serre mobili, generalmente indicate come "tunnels",
si devono intendere strutture realizzate con tondini di ferro zincato
a forma di tunnels con copertura di materiale plastico non rigido, ancorate
al suolo con elementi amovibili. Per serre fisse si devono intendere strutture
realizzate in profilati in acciaio zincato e con copertura e tamponamenti
in materiale rigido (vetro, plexi-glass, ecc.), ancorate al suolo con
plinti fissi inamovibili.
Ai fini edificatori per la realizzazione di serre mobili
o tunnels non è richiesta nessuna autorizzazione e concessione.
AG.7 - Agriturismo
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente
le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai
soggetti di cui all'art. 68 delle presenti norme opportunamente iscritti
nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.
AG.8 - Turismo rurale
Per turismo rurale si intende una specifica articolazione
dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività
che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività
sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione
dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale esercitata
da soggetti con la qualifica di ristoratori, quindi non i soggetti previsti
all'art. 68 delle presenti norme, opportunamente iscritti negli elenco
regionale degli operatori del turismo rurale.
AG.9 - Contenitori per lo stoccaggio dei liquami
Tale uso comprende la costruzione in terra o fuori terra
di contenitori per l'accumulo e la maturazione di liquami di origine zootecnica
destinati ad uso agronomico mediante spandimento, nonché la costruzione
di eventuali infrastrutture complementari.
AG.10 - Allevamenti ittici
Tale uso comprende la costruzione di invasi e vasche destinate
all'allevamento ittico, comprese le eventuali infrastrutture complementari.
AG.11 - Stagni laghetti o bacini d'acqua per la creazione
di ambienti naturali
Tale uso comprende la costruzione di invasi destinati
alla creazione di ambienti naturali ed in particolare per la creazione
di riserve, biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrogeologici.
AG. 12 - Altre opere di trasformazione del suolo agricolo
In questo uso sono comprese opere di spostamento e risistemazione
di terra, prelievi, escavazioni, che siano finalizzate alle attività
agricole ma che per la loro entità siano eccedenti le normali tecniche
ed operazioni agronomiche. Tali opere devono comunque essere compatibili
con le esigenze di tutela idrogeologica ed ambientale e di salvaguardia
delle risorse naturali.
AG. 13 - Manufatti per la realizzazione di impianti di
fitodepurazione delle acque
In questo uso sono compresi gli impianti di fitodepurazione
destinati ai fabbricati non serviti da pubblica fognatura.
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