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ART. 71 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE
E.
1 - La classificazione delle sottozone afferenti le zone
agricole, in funzione delle caratteristiche fisiche, produttive ed ambientali,
è in parte coincidente con la perimetrazione delle Unità
di paesaggio che nel territorio comunale di Lagosanto sono definite e
denominate:
U.d.P. "Del Po di Volano";
U.d.P. "Delle Risaie"
U.d.P. "Delle Dune storiche"
U.d.P. "Dell'Antica Costa".
Pertanto:
2 - Sottozona E1 - Del Po di Volano - sono i terreni
prossimi al fiume Po sottoposti a tutela dall'art. 19 del P.T.C.P. In
questa sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli
artt. 74 e 75 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AG.5.
Inoltre sono consentiti gli interventi edilizi su edifici isolati o ricadenti
all'interno delle corti coloniche, con l'impiego di materiali forme e
tipologie distributive tradizionali, purchè non classificati di
interesse architettonico ambientale.
Al fine di salvaguardare l'integrità delle corti,
eventuali nuovi edifici aI servizio dell'attività agricola dovranno
essere edificati all'esterno delle corti coloniche ad una distanza minima
di ml. 15.
Gli interventi di nuova costruzione su edifici abitativi
e di servizio saranno concessi esclusivamente ai soggetti di cui all'art.
68 delle presenti norme; pertanto non saranno rilasciate concessioni edilizie
a soggetti diversi anche previo pagamento degli oneri.
Per le zone perimetrate con il simbolo PR nelle tavole,
scala 1: 5.000, è possibile intervenire con piano di recupero.
Nelle zone vincolate dall'art. 19 del P.T.C.P., ricomprese nelle sottozone
Ei, valgono le norme dettate dall'art. 79.
Per quanto non indicato dalle presenti norme si rimanda
all’art. 19 del P.T.C.P.
3 - Sottozona E2 - Delle Risaie - sono terreni
prosciugati all'inizio di questo secolo caratterizzati dalla presenza
di scarsa vegetazione arborea ed arbustiva e di forte estensivizzazione
di colture erbacee tra cui ha sempre predominato il riso. Negli ultimi
anni c'è stato un incremento della superficie investita a risaia.
Le zone di maggior depressione rispetto al livello del mare sono idonee
alla formazione di ambienti a carattere naturalistico atti a garantire
la sopravvivenza della flora e fauna spontanea. In tale sottozona sono
consentiti tutti gli usi agricoli previsti agli artt. 74 e 75 delle presenti
norme e sono ammessi tutti gli interventi edilizi su edifici esistenti,
purché non classificati di interesse architettonico - ambientale.
E' ammessa la realizzazione di nuove costruzioni anche all’intemo delle
corti, ad eccezione di quelle storico-testimoniali, con le modalità
previste dalle presenti norme.
4 - Sottozona E3 - Delle Dune storiche - sono terreni,
in prevalenza sabbiosi, che si differenziano maggiormente dal punto di
vista geomorfologico dai terreni appartenenti alle altre sottozone.
Infatti mentre i primi si sono costituiti per l'evolversi
delle linee di costa, gli ultimi si sono costituiti a. seguito di dinamiche
fluviali quali rotte, colmate, variazioni di percorso e di bonifiche,
questi terreni. Anche in tale sottozona sono consentiti tutti gli usi
agricoli previsti agli artt. 74 e 75 delle presenti norme e sono ammessi
tutti gli interventi edilizi su edifici esistenti, purché non classificati
di interesse architettonico - ambientale. E' ammessa la realizzazione
di nuove costruzioni anche all'interno delle corti, ad eccezione di quelle
storico-testimoniali, con le modalità previste dalle presenti norme.
5 - Sottozona E4 - Dell'Antica Costa
Anch’essi sono terreni sabbiosi che si sono costituiti
dall'evolversi delle linee di costa.
Tali terreni sono caratterizzati dalla maggior presenza
di vegetazione arborea ed arbustiva, oltre alla vite, e dalla presenza
di colture erbacee ed ortive. Per le caratteristiche geomorfologiche tale
sottozona è idonea alla formazione di ambienti a carattere naturalistico
atti a garantire la sopravvivenza della flora e fauna spontanea. Le limitazioni
d'uso di questi terreni sono dovute principalmente alla loro elevata permeabilità
che richiede elevati quantitativi d'acqua la cui qualità, soprattutto
per quel che riguarda il contenuto di sali, spesso non è idonea
alla coltivazione delle principali colture praticate. lì persistere
nell'utilizzo di acque salmastre comporta un aumento deI quantitativo
di sali nei terreni.
Per via dell'elevata permeabilità dei terreni in
questa sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli
artt. 74 e 75 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AQ. 5,
AG.6, AQ. 9, AG. 10, lo spandimento di liquami, le attività di
cava, le discariche, nuovi insediamenti di cimiteri ed ampliamento di
quelli esistenti. Il Regolamento Edilizio Comunale provvederà ad
indicare idonee regole comportamentali circa l'esecuzione dei lavori ed
indicazioni sulle tecnologie atte a ridurre l'impermeabilizzazione delle
aree edificabili presenti su tali dossi.
Tale Regolamento provvederà anche ad indicare il
metodo più idoneo allo smaltimento diretto al suolo delle acque
meteoriche non inquinate, cioè raccolte in siti in cui non vi è
pericolo di percolazioni inquinanti.
ART. 72 - EDIFICAZIONE ABITATIVA E SERVIZI PER
AZIENDE: LIMITI ALL’EDIFICAZIONE
Nelle zone agricole di cui al precedente art. 71 sono
consentiti nuovi interventi edilizi differenziati per usi descritti all'
art. 70.
Ai soli effetti dell'applicazione degli indici edificatori
sono conteggiate anche le aree ricadenti in fasce di rispetto stradale,
fluviale e cimiteriale.
Non è possibile edificare all'interno delle seguenti
fasce territoriali:
1 - fasce di rispetto cimiteriale, appositamente individuate
nelle tavole di P.R.G.;
2 - fasce di rispetto stradale, secondo quanto previsto
dal D.NI. 1/4/1968, n° 1404 e dall'art. 45 della L.R. 47/78 e successive
modifiche ed integrazioni;
3 - fasce dì rispetto fluviale, nei limiti previsti
dal Piano stralcio comprensoriale a norma dell'art. 33 della L.R. 47/78
e successive modifiche ed integrazioni. Per tutti i canali irrigui o scolanti
la fascia di rispetto è stabilita in ml. 10 dall'unghia dell'argine.
ART. 73 - EDIFICI RURALI AD USO RESIDENZIALE -TIPO
FUNZIONALE AG1
Per le zone agricole, di cui al precedente art. 71, si
prevede una dotazione massima di superficie utile lorda abitabile per
azienda variabile da corte a corte secondo quanto stabilito al successivo
articolo Il delle presenti norme, ma in ogni caso non superiore a mq.
500 (cinquecento), al lordo dell'edificato esistente, destinato a tale
uso.
ART. 74 - USI AGRICOLI RESIDENZIALI
AGI - ABITAZIONI AGRICOLE
L'uso AGI è ammesso nell'ambito delle corti agricole
esistenti secondo le modalità previste per le singole sottozone
e per le diverse tipologie di corti agricole che stabiliscono altresì
le condizioni di ammissibilità degli edifici di nuova costruzione
da attribuirsi ad abitazione.
Sia gli interventi di nuova costruzione che gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente devono uniformarsi ai seguenti
caratteri tipologici ed ambientali:
Edifici di abitazione:
massimo 2 piani più eventuale mansarda;
coperto a falde (a due o a quattro acque) con un unico
colmo e manto di copertura in coppi o laterizi;
oscuramenti esterni alle finestre realizzati con scuri
pieni
pareti esterne in mattoni a vista oppure intonacate e
tinteggiate (massimo due tinte per fabbricato);
non sono ammesse scale esterne;
non sono ammessi riporti di terra superiori a 0,5 ml.
rispetto alla quota naturale del terreno;
porte esterne chiuse con serramenti pieni, possibilmente
in legno.
Tipologia insediativa
- deve rispettare, ogni qualvolta a giudizio deI Sindaco,
sentita la Commissione Consultiva Edilizia, sia possibile, la tradizionale
forma insediativa rurale della campagna laghese, con gli edifici raccolti
attorno ad uno spiazzo di forma quadrangolare, con l'edificio abitativo
su un lato e gli edifici rurali su uno o su entrambi i lati perpendicolari
al primo.
Le abitazioni agricole si possono distinguere:
AG1.1.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti
di valore storico-testimoniale connesse all' agricoltura".
AG1.1.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti
di valore storico-testimoniale non più funzionali all'attività
agricola".
AG1.2.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti
senza valore storico-testimoniale connesse all' agricoltura".
AG1.2.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti
senza valore storico-testimoniale non più funzionali all'attività
agricola".
AG1.3 - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Edifici
realizzati dall'Ente Delta Padano" e "zone agricole speciali*"
AG1.1.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti
"Corti di valore storico - testimoniale connesse all'agricoltura"
1) OGGETTO
Nelle corti di valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura
possono essere comprese le sottoelencate tipologie edilizie:
Case padronali o plurifamiliari per residenza rurale;
Case rurali isolate o ad elementi giustapposti;
Stalle, fienili e caselle;
2) SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68
delle presenti norme.
3) CONDIZIOM DI AMMISSIBILITA'
Per gli interventi di restauro e ristrutturazione che
prevedano un aumento di SU e/o un incremento delle unità abitative,
sono prescritte le seguenti condizioni:
presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutte
le richieste di concessione edilizia inerenti la stessa corte;
definizione, nel rispetto delle tipologie individuate
e dei relativi usi, degli interventi previsti per tutti i fabbricati;
localizzazione della S.n.r. nei fabbricati esistenti;
nel caso in cui fosse necessario prevedere nuovi fabbricati
da destinare ad abitazioni aziendali (nei limiti previsti al successivo
uso AG1.3 "Corti senza valore storico - testimoniale connesse all'agricoltura")
o ad altri usi, si dovrà verificare con il Progetto Unitario dal
punto di vista architettonico ed ambientale, il posizionamento del nuovo
fabbricato che dovrà essere edificato ad almeno ml. 15 dall'esterno
della corte.
4) INTERVENTI AMMESSI ALL'INTERNO DELLA CORTE
Edifici esistenti.
Ri su tutti gli edifici;
R2 su tutti gli edifici;
R3, R4, R5, R6, su edifici adibiti ad usi residenziali
che possono essere realizzati mediante:
l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno
della sagoma planivolumetrica dell'edificio ad uso abitativo con la possibilità
di ampliare fino al 20% della superficie totale esistente mantenendo inalterata
nella costruzione le tipologie edificatorie degli edifici esistenti;
il recupero ad uso residenziale della porzione destinata
a stalla-fienile. Nel recupero di tale porzione di fabbricato si dovrà
lasciare in evidenza la struttura originaria, ricomponendo i prospetti
in modo coerente con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale;
R5, per gli edifici adibiti a stalle-fienili e caselle
che possono essere realizzati utilizzando tutta la superficie recuperabile
all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio mediante:
la valorizzazione degli aspetti architettonici dell'edificio
lasciando in evidenza la struttura originaria;
l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari
necessari.
Nuove edificazioni.
NC4 di cantine ed autorimesse (S.n.r.), anche all'interno
della corte nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, con
una superficie massima pari a 30 mq. per ogni unità abitativa.
5) MODALITA' DI ATTUAZIONE
Intervento diretto con allegato progetto unitario, da
attuarsi anche per fasi successive, presentando ad ogni richiesta di concessione,
il Progetto Unitario approvato alla prima richiesta di intervento o eventuale
sua variante.
6) PARAMETRI ED ONERI
Per gli eventuali fabbricati di servizio alla residenza
di nuova costruzione:
1) Altezza massima 3.50 mt.
2) Distanza minima dai confini di proprietà 10.00
mt.
3) Distanza minima dagli altri fabbricati della corte
da definire con il Progetto Unitario ma comunque non inferiore a 5.00
mt.
4) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992
n° 285 e successive modifiche.
5) Oneri: nessuno.
AG1.1.b. - Abitazioni agricole ed annessi costituenti
"Corti di valore storico-testimoniale non più funzionali all'esercizio
dell’attività agricola
1) OGGETTO
Nelle corti di valore storico-testimoniale non più
funzionali all'esercizio dell'agricoltura possono essere comprese le sottoelencate
tipologie edilizie:
Case padronali o plurifamiliari per residenza rurale;
Case rurali isolate o ad elementi giustapposti;
Stalle, fienili e caselle;
2) SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono: "qualsiasi soggetto" anche
non imprenditore agricolo avente il diritto a richiedere la concessione
edilizia.
3) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Per gli interventi di restauro e ristrutturazione che
prevedono un aumento di SU e/o un incremento delle unità abitative,
sono prescritte le seguenti condizioni:
presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutte
le richieste di concessione edilizia inerenti la stessa corte. Il progetto
finale deve soddisfare un rapporto tra la superficie tale che la S.n.r.
sia come minimo pari al 30% della S.u. residenziale.
definizione, nel rispetto delle tipologie individuate
e dei relativi usi, degli interventi previsti per tutti i fabbricati;
localizzazione della S.n.r. nei fabbricati esistenti;
nel caso in cui fosse necessario prevedere nuovi fabbricati
da destinare ad abitazioni aziendali (nei limiti previsti al successivo
uso AGi .2.a "Corti senza valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura")
o ad altri usi, si dovrà verificare con il Progetto Unitario dal
punto di vista architettonico ed ambientale, il posizionamento del nuovo
fabbricato che dovrà essere edificato ad almeno ml. 25 dall'esterno
della corte.
4) INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI ESISTENTI
Edifici esistenti
R1 su tutti gli edifici;
R2 su tutti gli edifici;
R3, R4 su edifici adibiti ad usi residenziali mediante:
a) l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile
all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio;
b) il recupero ad uso residenziale della porzione destinata
a stalla-fienile. Nel recupero di tale porzione di fabbricato si dovrà
lasciare in evidenza la struttura originaria, ricomponendo i prospetti
in modo coerente con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale;
per gli edifici adibiti a stalle, flenili e caselle mediante:
a) l'utilizzazione di tutta la superficie ad uso residenziale
recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio;
b) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante
la ricomposizione dei fronti, anche tamponando parti aperte, lasciando
in evidenza la struttura originaria;
c) l'intervento sulla struttura attraverso il consolidamento
esteso a larghe parti dell'edificio;
d) la previsione di un'insieme sistematico di opere che
possono portare, internamente, ad un organismo in tutto o in parte diverso
dal precedente (nel caso di cambio d'uso);
e) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari
necessari.
f) la valorizzazione degli aspetti architettonici dell'edificio
lasciando in evidenza la struttura originaria.
5) MODALITA' DI ATTUAZIONE
Intervento diretto con allegato Progetto Unitario, da
attuarsi anche per fasi successive, presentando ad ogni richiesta di concessione
il Progetto Unitario approvato alla prima richiesta di intervento o eventuale
sua variante.
6) PARAMETRI ED ONERI
1 - Oneri: come definiti dai provvedimenti Regionali e
Comunali.
AG1.2a Abitazioni agricole ed annessi costituenti
"Corti senza valore storico - testimoniale connesse all'agricoltura"
1) OGGETTO
Tali corti, senza valore storico-testimoniale, sono destinate
alla normale conduzione agricola dell'azienda cui fanno capo e possono
comprendere edifici residenziali, edifici di servizio alla residenza.
2) SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68
delle presenti norme.
3) CONDIZIONI DI ANIMISSIBILITA’
Per gli interventi relativi a:
Ampliamento di superficie residenziale
Demolizione e ricostruzione di edifici residenziali
Formazione di altre unità abitative
4) INTERVENTI AMMESSI
R1: su tutti gli edifici
R2: su tutti gli edifici
R5: su tutti gli edifici
R6: fino al raggiungimento di una Superficie utile pari
a 150 mq. per ogni nucleo familiare dedito all'attività agricola.
Tale intervento si può configurare o come ampliamento dell'edificio
residenziale esistente o come cambio d'uso di un edificio di servizio
esistente nell'azienda. L'ampliamento non potrà comunque superare
il 40% della superficie totale esistente.
NC1, NC2 di edifici residenziali:
la ricostruzione dovrà avvenire nell'area occupata
dall'edificio demolito. Qualora non risultasse possibile la preventiva
demolizione del fabbricato esistente, al fine di mantenere l'unitarietà
del centro aziendale, la ricostruzione potrà avvenire in adiacenza,
ad una distanza massima di 2.50 mt. dall'edificio esistente che sarà
poi demolito a lavori ultimati. La Superficie utile residenziale realizzabile
nella costruzione sarà pari a 150 mq. per ogni nucleo familiare
dedito all'attività agricola. Solo nel caso in cui la demolizione
si renda necessaria per interventi di pubblica utilità, la SC residenziale
da ricostruire potrà essere uguale a quella preesistente e più
conveniente;
NC4 mediante interventi di nuove costruzioni anche all'interno
delle corti, cambio d'uso di edifici di servizio esistenti nella corte;
tali nuove unità abitative sono destinate ad ospitare i nuclei
familiari residenti nell'azienda e con unità lavorative dedite
all'attività agricola.
La quantità edificabile al lordo dell'edificato
esistente varierà in funzione della superficie aziendale:
A) fino a 10 Ha di Superficie aziendale, la quantità
edificabile sarà di 30 mq/ha di superficie utile;
B) oltre i 10 Ha dì Superficie aziendale, la superficie
utile aumenterà di 5 mq/ha da aggiungere a quanto calcolato al
punto A.
Tale quantità edificabile potrà ulteriormente
essere aumentata qualora ricorrono le azioni prescritte agli artt. 12
e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde.
- Adeguamento della S.n.r. (garages, cantine, ecc.)
mediante interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione,
ricostruzione e nuova costruzione fino ad una superficie massima pari
a 50 mq. per ogni unità abitativa.
5) MODALITA' DI ATTUAZIONE
- Intervento diretto.
6) PARAMETRI ED ONERI
1) Altezza massima degli edifici residenziali 7.00
mt.
2) Altezza massima dei fabbricati di servizio alla residenza
3.50 mt.
3) Distanza minima fra edifici residenziali e fabbricati
di servizio residenziali 5.00 mt.
4) Distanza minima fra edifici residenziali e fabbricati
di servizio aziendali 10.00 mt.
5) Distanza minima dai confini 10.00 mt.
6) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992,
n° 285 e successive modifiche.
7) Oneri: nessuno.
AG1.2.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti
"Corti senza valore storico-testimoniale non più funzionali
all’esercizio dell'attività agricola"
1) OGGETTO
Le corti senza valore storico-testimoniale non più
funzionali all'esercizio dell'attività agricola possono comprendere:
case padronali o plurifamiliari per residenza rurale;
case rurali isolate;
stalle, fienili e caselle.
2) SOGGETTI ATTUATORI
Qualsiasi soggetto anche non imprenditore agricolo avente
il diritto a richiedere la concessione edilizia.
3) CONDIZIOM DI AMMISSIBILITA'
Per gli interventi di ristrutturazione e Adeguamento della
S.n.r. sono prescritte le seguenti condizioni:
presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutte
le richieste di concessione edilizia inerenti la stessa corte; in tale
progetto unitario dovrà essere riportata la soluzione progettuale
finale anche se poi gli interventi potranno avvenire in fasi successive.
4) INTERVENTI AMMESSI
Categoria di intervento dove indicata
R1: su tutti gli edifici;
R2: su tutti gli edifici;
R4: su tutti gli edifici;
R5: su tutti gli edifici.
mediante:
a) l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile
all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio ad uso residenziale;
b) il recupero ad uso residenziale della porzione destinata
a stalla-fienile. Nel recupero ditale porzione di fabbricato si dovrà
lasciare in evidenza la struttura originaria, ricomponendo i prospetti
in modo coerente con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale.
Per gli edifici adibiti a stalle, flenili e caselle, mediante:
a) utilizzazione di tutta la superficie ad uso residenziale
recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio;
b) l'intervento sulla struttura attraverso il consolidamento
esteso a larghe parti dell'edificio;
c) la previsione di un'insieme sistematico di opere che
possono portare, internamente, ad un organismo in tutto o in parte diverso
dal precedente (nel caso di cambio d'uso);
d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari
necessari.
NC1
Per i fabbricati rurali già diroccati, é
data la possibilità di ricostruirli nel rispetto della tipologia
della corte in essere. La ricostruzione dovrà avvenire nell'area
occupata dall'edificio demolito.
- Adeguamento della S.n.r. (garages. cantine ecc.)
mediante interventi R4, R5, NCI, fino ad una superficie massima pari a
20 mq. per ogni unità abitativa.
5) MODALITA' DI ATTUAZIONE
- Intervento diretto.
6) PARAMETRI ED ONERI
Per gli eventuali fabbricati di servizio alla residenza
dì nuova costruzione:
1) Altezza massima 2.50 mt.
2) Distanza minima dai confini di proprietà 10.00
mt.
3) Distanza minima dagli altri fabbricati esistenti 5.00
mt.
4) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992,
n° 285 e successive modifiche.
5) Oneri: come definiti dai provvedimenti Regionali e
Comunali.
AG1.3 - Abitazioni agricole ed annessi costituenti
"Edifici realizzati dall'Ente Delta Padano e "zone agricole
speciali*"
1) OGGETTO
Gli edifici realizzati dall'Ente Delta Padano si compongono
prevalentemente di tipologie residenziali distinguibili in corpi edilizi
separati ed edifici di servizio alla residenza.
Gli edifici che ricadono nelle zone agricole speciali
* (edifici che ricadevano in zona B4 del P.R.G./84)
2) SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono: "Qualsiasi soggetto" anche
non imprenditore agricolo avente il diritto a richiedere la concessione
edilizia.
3) CONDIZIONI D'AMMISSIBILITA'
Per gli interventi di:
a) Restauro e risanamento conservativo (R4)
b) Ristrutturazione edilizia parziale o totale (R5 e R6)
Sono prescritte le seguenti condizioni:
Presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutte
le richieste di concessione edilizia inerenti, lo stesso edificio. L'ampliamento
della superficie abitativa o la modifica dell'edificio e subordinata all'intervento
d'adeguamento del fabbricato e tale da essere inserito correttamente in
un disegno generale e con uso di tecnologie e materiali riferiti all'edificio
stesso.
4) INTERVENTI AMMESSI
R1: su tutti gli edifici;
R2: su tutti gli edifici;
R3: su tutti gli edifici;
R4: su tutti gli edifici;
R5: su tutti gli edifici;
R6: su tutti gli edifici;
R7: fino al raggiungimento di una Superficie utile pari
a mq. 140 per ogni unità abitativa.
Tale intervento sì può configurare o come
ampliamento dell'edificio residenziale esistente cambio d'uso dì
un edificio di servizio esistente nell'azienda. L'ampliamento non potrà
comunque superare il 40% della superficie totale esistente misurata in
pianta.
Non sono ammessi nuovi edifici residenziali o di servizio
all'interno della corte colonica, bensì all'esterno ad una distanza
di mt. 15 dalla corte stessa.
Per gli edifici che ricadono nella zona agricola speciale*,
l'ampliamento non potrà comunque superare il 40% della superficie
totale esistente misurata in pianta.
6) MODALITA' D’ATTUAZIONE
- Intervento diretto.
7) PARAMETRI ED ONERI
1) Oneri: come definiti dai provvedimenti Regionali e
Comunali.
ART. 75 USI AGRICOLI NON RESIDENZIALI
AG.2 - MAGAZZINI E STRUTTURE DI SERVIZIO
Appartengono a questa categoria i fabbricati destinati
al ricovero dei prodotti derivati dall'agricoltura, delle macchine ed
attrezzature agricole, antiparassitari nonché piccoli ricoveri
per animali destinati all'autoconsumo.
La superficie agricola totale in proprietà agli
aventi titolo deve essere per questi manufatti dì almeno Ha. 5.00.00.
Sia gli interventi dì nuova costruzione che gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono uniformarsi
ai seguenti caratteri tipologici ed ambientali:
Edifici rurali e di servizio
realizzazione in corpo edilizio indipendente e separato
dal corpo dell'abitazione;
non sono ammessi riporti di terra, scale esterne come
per gli edifici di abitazione.
- SOGGETTI ATTUATORI
Vedi art. 68 delle presenti norme.
- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Non possono essere edificati all'interno delle "Corti
di valore storico-testimoniale" e non possono essere edificati, anche
previo pagamento degli oneri, da soggetti diversi da quelli previsti all'art.
68 delle presentì norme nella sottozona EI "Del Po di Volano".
- USI COMPATIBILI
1) Servizio aziendale quali:
fienili, deposito prodotti agricoli, magazzini per mangimi,
antiparassitari;
rimesse macchine ed attrezzi agricoli e relativi spazi
di servizio;
ricoveri per allevamenti di animali domestici per autoconsumo
(pollai, porcili, conigliere).
- INTERVENTI AMMESSI
Edifici esistenti.
R1;
R2;
R5;
R6;
R7 fino al raggiungimento dei seguenti indici:
per fienili, magazzini, rimesse e ricovero attrezzi: 150
mq. di SC + 30 mq/Ha di SAU fino ad un massimo di 600 mq. per azienda;
per ricoveri di animali domestici per autoconsumo: 40
mq. di SC per ogni famiglia residente in azienda;
Nuove edificazioni.
NC4: nelle aziende agricole le quantità edificabili
per magazzini, rimesse, ricovero attrezzi sono:
A) fino a 15 Ha. di Superficie aziendale, la quantità
edificabile sarà di 60 mq/ha di superficie utile;
B) oltre i 15 Ha. di Superficie aziendale, la superficie
utile aumenterà di 30 mq/ha da aggiungere a quanto calcolato al
punto A.
Tale quantità potrà essere ulteriormente
aumentata qualora ricorrono le azioni prescritte negli artt. 12 e 13 del
Regolamento per la tutela ed incremento del Verde;
NC1;
NC2 con ampliamento fino agli indici indicati per R7.
- MODALITA' DI ATTUAZIONE
- Intervento diretto
Intervento diretto previa predisposizione di un P.S.A.
nel caso in cui venga richiesto un superamento degli indici fissati per
le nuove edificazioni. Il P.S.A. si applica solo dopo aver ottemperato
a quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento per la tutela
ed incremento del Verde;
- PARAMETRI ED ONERI
1) Altezza massima 7.00 mt.
2) Distanza minima dai confini 10.00 mt.
3) Distanza minima da altri fabbricati esistenti 5.00
mt.
4) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992,
n° 285 e successive modifiche.
5) Distanza dalle Corti aventi valore storico-testimoniale:
15.00 mt.
Oneri: nessuno.
3) AG.3 - ALLEVAMENTI AZIENDALI E/O INTERAZIENDALI
- SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68
delle presenti norme.
- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Non possono essere edificati all'interno delle "Corti
di valore storico-testimoniale".
Il soggetto attuatore é obbligato a presentare
un P.S.A. da approvare dalla Commissione edilizia nel caso non sia previsto
il superamento degli indici.
- INTERVENTI AMMESSI
Edifici esistenti.
R1
R2
R6 con ampliamento fino al raggiungimento della S.C. ammessa
per le nuove costruzioni.
Nuove edificazioni.
NC4 La quantità edificabile al lordo dell'edificato
esistente varierà in funzione della superficie aziendale. Tale
quantità edificabile sarà calcolata in base alla superfici
foraggere previste nella situazione di arrivo del P.S.A.:
erba medica 50 mq/Ha.
mais (granella e ceroso), erbaio, altre foraggere 30 mq/Ha.
Tale quantità potrà essere ulteriormente
aumentata qualora ricorrono le azioni prescritte dagli artt. 12 e 13 del
Regolamento per la tutela ed incremento del Verde.
Negli allevamenti bovini in cui la metodologia di allevamento
e la stabulazione libera a lettiera permanente, al fine di favorire la
produzione di letame anzicche liquame, è previsto un premio aggiuntivo
pari a 20 mq./ha. di superficie totale;
- NC1 e NC2 con la possibilità di raggiungere la
SC ammessa per gli ampliamenti di cui all'intervento precedente.
Gli edifici per allevamenti zootecnici aziendali comprendono
anche gli edifici di servizio, di deposito e dì alloggio del personale
di custodia, che potranno essere ubicati a distanze inferiori a quelle
indicate successivamente, in relazione alle caratteristiche delle aziende
e degli allevamenti, ma con una distanza minima dì ml. 10 (dieci)
fatte salve le prescrizioni più restrittive delle presenti norme,
in merito alle distanze da scarichi o aree di spandimento.
Tutti gli allevamenti aziendali possono insediarsi su
aree nelle quali sia possibile il controllo delle acque superficiali e
sotterranee e l'applicazione di ogni cautela che si renda necessaria a
giudizio dell'autorità sanitaria. Resta immutato quanto stabilito
dalla Legge Regionale 24 aprile 1995 n0 50 che disciplina lo spandimento
di liquami zootecnici sul suolo e successive modifiche ed integrazioni.
- TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO
Per essere considerati allevamenti aziendali, la consistenza
dell'allevamento non potrà superare il numero massimo di capi assimilabile
a q.li 40 di peso vivo per ettaro di superficie aziendale secondo i coefficienti
di conversione e i pesi dell'allegato F del Regolamento CEE 797/85- direttive
CEE 28.04.75, n075/268, qui riportati:
| |
|
|
UGB
|
Kg. Peso
|
|
Vacche
|
|
|
1,00
|
500
|
|
Vitelli
|
|
|
0,25
|
100
|
|
Vitelli
|
Più di un anno
|
(macello)
|
0,70
|
300
|
|
Vitelli
|
Più di un anno
|
(allevamento)
|
0,60
|
250
|
|
Vitelli
|
(più di 2 anni)
|
(macello)
|
0,90
|
400
|
|
Vitelli
|
(più di 2 anni)
|
(allevamento)
|
0,75
|
350
|
|
Tori e torelli
|
|
|
0,70
|
400
|
|
Ovini
|
(da 3 mesi e oltre)
|
|
0,15
|
50
|
|
Caprini
|
(da 3 mesi e oltre
|
0,15
|
50
|
|
|
Verri
|
|
|
0,40
|
200
|
|
Scrofe
|
|
|
0,50
|
180
|
|
Lattoni
|
(per 100 capi)
|
|
2,70
|
15
|
|
Magroni e scrofette
|
(da rimonta)
|
|
0,20
|
70
|
|
Suini da ingrasso
|
|
|
0,30
|
100
|
|
Equini
|
|
|
0,75
|
550
|
|
Polli da carne
|
(per 100 capi)
|
|
0,70
|
1
|
|
Galline ovaiole
|
(per 100 capi)
|
|
1,70
|
1,6
|
|
Conigli riproduttori
|
(per 100 capi)
|
|
1,70
|
3,5
|
|
Conigli da carne
|
(per 100 capi)
|
|
0,70
|
1,2
|
Per gli allevamenti aziendali esistenti alla data di adozione
del P.R.G./V. che abbiano già raggiunto i parametri predetti, è
consentito oltre alla manutenzione straordinaria, l'ampliamento per adeguamento
tecnologico richiesto dalle leggi vigenti.
Gli allevamenti suini sono ammessi secondo quanto stabilito
dal Piano Territoriale Regionale per il risanamento e la tutela delle
acque per il comparto suinicolo (Del. Cons. Reg./le del 8.3.'95). In ogni
caso le distanze da altre edificazioni rurali o dai centri abitati di
cui al successivo capoverso, saranno triplicate. Per quanto attiene gli
allevamenti di galline ovaiole in batteria, le prescrizioni attuative
sono contenute nel D.P.R. n0233 del 24.05.88.
- MODALITA' DI ATTUAZIONE
Intervento diretto previo Piano di Sviluppo Aziendale
approvato dal Consiglio Comunale nel caso in cui non venga richiesto un
superamento degli indici fissati per le nuove edificazioni ed ampliamenti.
Il P.S.A., per il superamento degli indici, approvato
dall'Amministrazione Provinciale, si applica solo dopo aver ottemperato
a quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento per la tutela
ed incremento del Verde.
- PARAMETRI ED ONERI
1) altezza max. = ml. 7 ( sette).
2) distanza dai confini di proprietà = ml. 20 (venti).
3) distanza dai centri abitati e borghi agricoli = ml.
200 (duecento).
4) distanza tra due edifici = ml. 10 (dieci)
5) arretramenti stradali secondo legge
Oneri: nessuno
AG.4 ALLEVAMENTI INTENSIVI
- SOGGETTI ATTUATORI
Qualsiasi soggetto.
- CONDIZIOM DI AMMISSIBILITA'
Tali insediamenti, ai sensi dell'art.2 della LR.46/88
sono ammessi a seguito di approvazione regionale di variante specifica
con i modi previsti dagli articoli 8/c e 15 della L.R. n° 47/78 e successive
modifiche e integrazioni. Tale variante definirà, i parametri e
le norme specifiche i cui contenuti saranno assimilabili a quelle per
le zone produttive del tipo D.
Nell' uso predetto sono compresi anche gli allevamenti
aziendali o interaziendali nei quali, pur nel rispetto del parametro di
q.li 40 per ha di peso vivo, la concentrazione dei capi nello stesso allevamento
superi il numero di 300 UGB o valori equivalenti.
- INTERVENTI AMMESSI
Gli edifici per allevamenti zootecnici intensivi comprendono
anche gli edifici di servizio , di deposito e di alloggio del personale
di custodia., che potranno essere ubicati a distanze non inferiori a ml.
20 fatte salve le prescrizioni più restrittive delle presenti norme,
in merito alle distanze da scarichi o aree di spandimento.
Tutti gli allevamenti intensivi possono insediarsi su
aree nelle quali sia possibile il controllo delle acque superficiali e
sotterranee e l'applicazione di ogni cautela che si renda necessaria a
giudizio dell'autorità sanitaria. Resta immutato quanto stabilito
dalla Legge Regionale 24 aprile 1995 n0 50 che disciplina lo spandimento
di liquami zootecnici sul suolo e successive modifiche ed integrazioni.
- MODALITA' DI ATTUAZIONE
Intervento diretto previa presentazione di studio sulla
valutazione di impatto ambientale con modalità previste dalle leggi
vigenti.
- PARAMETRI ED ONERI
1) altezza max. = ml.7 ( sette).
2) distanza dai confini di proprietà = ml. 100
(cento).
3) distanza dai centri abitati e borghi agricoli = ml.600
(seicento).
4) distanza fra edifici ml. 20
5) arretramenti stradali secondo legge.
6) le distanze sopra indicate valgono anche per le recinzioni
di stabulazione all'aperto di animali.
Oneri: come definiti da provvedimenti regionali e comunali.
AG.5 - EDIFICI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI
Appartengono a questa categoria tutti gli edifici previsti
per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli quali frigoriferi,
cantine, pilerie, caseifici, essiccatoi ecc.
- SOGGETTI ATTUATORI
Quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme.
- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Tali edifici non possono essere edificati nella sottozona
EI "Del Po di Volano" e nella sottozona E4 "Dell'Antica Costa".
Le costruzioni, che non siano direttamente gestite da
imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le costruzioni
di servizio tecnologico per più aziende, quali magazzini e impianti
per la distribuzione di sementi, fertilizzanti. silos, depositi, rimesse
per macchine operatrici per conto terzi e simili, con annesse quote di
costruzioni per uffici e abitazioni del personale di manutenzione e custodia,
dovranno essere localizzate in zona D - con i parametri specifici definiti
dal le presenti norme per tali interventi.
- INTERVENTI AMMESSI
Edifici esistenti
R1;
R2;
R5;
R6 fino al raggiungimento della SC ammessa per le nuove
costruzioni.
Nuove edificazioni
NC4 con i seguenti indici:
-Sm = mq. 10.000 (diecimila);
-Uf = mq.0.6 per mq. di cui mq. 150 di max. SC per l’abitazione
del custode;
- NC1 e NC2 con la possibilità di raggiungere la
SC ammessa per le nuove costruzioni.
- MODALITA' DI ATTUAZIONE
- Intervento diretto
- PARAMETRI ED ONERI
1) altezza max = ml.10 (dieci);
2) distanza dai confini di proprietà = ml. 15 (quindici).
3) distanza fra edifici ml. 10 e arretramenti stradali
secondo legge Oneri: nessuno
AG.6 – SERRE FISSE
- SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68
delle presenti norme.
- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
E' ammessa l'utilizzazione ai fini commerciali ed espositivi
di una superficie non superiore ad un terzo di quella edificata. La costruzione
delle serre é subordinata alla concessione edilizia.
- INTERVENTI AMMESSI
Serre esistenti.
R1;
R2;
R6;
R8 fino al raggiungimento della SC ammessa per le nuove
costruzioni.
Nuove edificazioni
NC4 con i seguenti indici:
-Sm = mq. 10.000 (diecimila);
-Uf = mq. 0.65 per mq.
- NC i e NC2 con la possibilità di raggiungere
la SC ammessa per le nuove edificazioni.
- MODALITA' DI ATTUAZIONE
Intervento diretto.
- PARAMETRI ED ONERI
1) altezza max = ml. 4.5 (quattro e cinquanta);
2) distanza dai confini = ml. 5.00 (cinque);
3) distanza fabbricati = ml. 5.00 (cinque);
4) arretramenti stradali: secondo legge;
Oneri: nessuno
AG.7 - AGRITURISMO
- SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68
delle presenti norme ed iscritti negli elenchi degli operatori agrituristici.
- CONDIZIOM DI AMMISSIBILITA'
E' da considerarsi area di prevalente interesse agrituristica
la sottozona E1 di cui all'art. 8 delle presenti norme. Tale attività
può esplicarsi anche nelle restanti sottozone e per esse valgono
le limitazioni riportate al comma i lettera a) e b) dell'art. 10 della
L.R. n° 26/94.
Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati
all'esercizio dell'agriturismo devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche
dell'edificio, conservando l'aspetto complessivo ed i singoli elementi
architettonici. Pertanto si dovranno utilizzare materiali costruttivi
che più si adattano alla situazione esistente e all'ambiente circostante
come ad esempio l'utilizzo di materiali tradizionali (pietra, mattoni
pieni, legno) oppure materiali moderni opportunamente colorati con colori
tradizionali in modo da ridurne l'impatto visivo. Nel caso in cui l'attività
agrituristica prevede la realizzazione di laghetti per la pesca sportiva,
bisogna che le acque di allevament6 per poter essere scaricate devono
avere parametri conformi alla Tab. A della L. n0 319/76. A
tale scopo e consigliata ai soggetti attuatori la dotazione di impianti
aziendali di fitodepurazione delle acque.
- USI COMPATIBILI
I fabbricati considerati di prevalente interesse agrituristico
sono le Corti di valore storico-testimoniale connesse all’agricoltura.
Possono essere utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati
rurali esistenti sul fondo quali case padronali, case rurali isolate o
ad elementi giustapposti, stalle, fienili, magazzini. Nel caso in cui
il fondo agricolo ne e privo, possono essere utilizzati gli edifici adibiti
ad abitazione del soggetto attuatore, ubicati in frazioni dello stesso
Comune deI fondo, purché si tratti di strutture strettamente connesse
all'attività agricola.
- INTERVENTI AMMESSI
Variano in funzione alla tipologia di corte connessa con
l'attività agrituristica. Si applicano le norme previste dall'art.
74 usi A1.1.a – AG1.1.b – AG1.3 delle presenti N.T.A. in base al valore
della corte.
- MODALITA' DI ATTUAZIONE
Intervento diretto.
Intervento diretto previo Piano di Sviluppo Aziendale
nel caso in cui venga richiesto un superamento degli indici fissati dalle
presentì norme. Il P.S.A. sì applica solo dopo aver ottemperato
a quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del regolamento per la tutela
ed incremento del verde.
- PARAMETRI ED ONERI
Distanze: vale quanto già riportato a proposito
delle abitazioni agricole.
Oneri: nessuno.
AG.8- TURISMO RURALE
- SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono i gestori di strutture ricettive
alberghiere, extralberghiere, e di ristorazione, di attività sportive
all'aria aperta e del tempo libero iscritti agli appositi registri delle
CCIAA e nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale e quindi
non necessariamente imprenditori agricoli
- CONDIZIOM DI AMMISSIBILITA'
L'attività di turismo rurale deve essere esercitata
in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato.
La ristorazione si deve basare su un'offerta gastronomica tipica della
zona in cui l'edificio e ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie
prime provenienti in prevalenza da aziende agricole locali.
Gli arredi e i servizi devono essere consoni alla tradizione
locale e alla cultura rurale della zona. Qualora l'attività di
turismo rurale prevede la realizzazione di laghetti per la pesca sportiva,
occorre che le acque di allevamento per poter essere scaricate devono
avere parametri conformi alla Tab. A della L. n° 319/76. A
tale scopo e consigliata ai soggetti attuatori la dotazione di impianti
aziendali di fitodepurazione delle acque.
- USI COMPATIBILI
Per il turismo rurale possono essere utilizzati anche
fabbricati che insistono su fondi rustici dismessi dall'attività
agricola, ivi compresi le ex residenze coloniche, purché dotate
di idonea destinazione d'uso. Per quel che riguarda le dimensioni ed i
volumi, gli arredi esterni ed interni relativi agli edifici ed ai servizi
di turismo rurale, vale quanto riportato agli art. 5, 6, 7 della L.R.
n° 26/94.
- INTERVENTI AMMESSI
Non sono ammesse costruzioni realizzate dopo l'entrata
in vigore della L.R. 26/94 ma solo ristrutturazioni di tipo conservativo
che non alterino le caratteristiche originarie dell'edificio.
Nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili dovranno essere utilizzati prevalentemente materiali propri
dell'edilizia tradizionale della zona con impiego prioritario di pietra,
sasso, mattone, cotto, legno, ferro, ghisa. I manufatti già esistenti
realizzati con materiale non conforme alle tipologie architettoniche originali
non saranno ammessi se non adeguatamente mimetizzati. Per il rifacimento
di copertura degli edifici sarà utilizzato materiale analogo a
quello preesistente quale legno, pietra, tegole tipo coppo.
- PARAMETRI ED ONERI:
Variano in funzione alla tipologia di immobile connesso
con l'attività di turismo rurale. Nel caso di "Abitazioni
agricole" vedi il comma 6 usi AGi. i a, AGI. i .b e AG 1.3 delle
presenti norme.
AG.9 - CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI LIQUAMI
- SOGGETTI ATTUATORI
Qualsiasi soggetto
- CONDIZIOM DI AMMISSIBILITA'
Tali manufatti (bacini interrati o vasche in c.a. fuori
terra) sono ammissibili previa concessione edilizia . Per liquame si deve
intendere un materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine,
residui alimentari, perdite di abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici.
Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono
essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio, realizzati e condotti
in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità
pubblica e non provocare inquinamento delle acque.
Nel caso in cui lo stoccaggio deI liquame avviene in bacino
interrato, il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà
essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'interno di discarica
controllata.
- USI COMPATIBILI
I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sia coperti
che a cielo aperto devono avere capacità utile complessiva, valutata
in base alla potenzialità massima dell'allevamento, calcolato a
norma della legge 50/95 e successive modifiche.
- INTERVENTI AMMESSI
Nuovi manufatti ed Ampliamento.
Per quanto non previsto dalle presenti norme si rimanda
alla L.R. n0 50/9 e successive modifiche ed integrazioni.
- MODALITA' DI ATTUAZIONE
Intervento diretto
- PARAMETRI ED ONERI
distanza dagli edifici di civile abitazione = ml. 80 (ottanta).
distanza minima dai confini di proprietà = ml.
20 (venti)
distanza dai centri abitati = ml. 300 (trecento)
distanza dalle strade - ml. 30 (trenta)
Oneri: nessuno
AGIO - ALLEVAMENTI ITTICI
- SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68
delle presenti norme.
- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Tali allevamenti sono ammissibili previa concessione edilizia.
Poiché le acque di allevamento hanno un alto contenuto di sostanza
organica (elevato BOD), onde evitare un possibile inquinamento della falda
ipodermica sottostante è vietato raggiungere una profondità
di scavo tale da mettere in comunicazione la falda freatica con acque
provenienti da canali consorziali. In tal caso l'acqua utilizzata sarà
prelevata da canali consorziali o da pozzi. Le acque di allevamento per
poter essere scaricate nei corpi d'acqua o nel terreno devono avere parametri
conformi alla Tab. A della L. n° 319/76. A tale scopo è
consigliato ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di
fitodepurazione.
- USI COMPATIBILI
Sono considerati allevamenti ittici, i manufatti destinati
all'esercizio dell'itticoltura in bacini di nuovo impianto o in cave preesistenti
- INTERVENTI AMMESSI
Ampliamento e Nuovi allevamenti
L’estensione del bacino non può superare il 60
(sessanta) per cento della superficie del fondo di pertinenza e le modalità
di intervento e di uso sono contenuti nella L.R. n° 29/81.
Il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà
essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'esterno nel rispetto
della legislazione vigente. Non potrà pertanto configurarsi come
cava. Non sono ammessi nuovi allevamenti da ricavarsi sui Dossi (art.
20 P.T.C.P.).
- MODALITA' DI ATTUAZIONE
Intervento diretto
- PARAMETRI ED ONERI
1) distanza dai centri abitati = ml. 250 (duecentocinquanta).
2) distanza minima dagli edifici residenziali aziendali
= ml. 20 (venti)
3) distanza minima dai confini = ml. 10 (dieci)
4) distanza dalle strade = ml 20 (venti)
Oneri: nessuno
AGI 11 - STAGNI. LAGHETTI O BACINI D'ACQUA PER LA CREAZIONE
DI AMBIENTI NATURALI
La realizzazione di questi interventi è sempre
ammessa e può essere correlata agli aiuti relativi ai Programmi
zonali agro-ambientali pluriennali in attuazione del Reg. Cee n°
2078/92 (Impegno F). Tale Regolamento è finalizzato a favorire
l'introduzione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze
di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale e del
paesaggio. La realizzazione di stagni, laghetti o bacini d'acqua prevede
un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale ed in particolare per
la creazione di riserve, biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare
i sistemi idrologici.
- SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono "qualsiasi soggetto".
- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Tali opere sono ammissibili previa autorizzazione edilizia.
Nel caso in cui la profondità del bacino sia tale da interessare
la falda sottostante, onde garantire una buona qualità delle acque
presenti all'interno dell'impianto ed evitare un possibile inquinamento
della falda ipodermica, é vietato l'utilizzo di acque provenienti
da canali consorziali mentre è permesso il prelievo di acqua da
pozzi. Nel caso in cui la profondità del bacino sia tale da non
interessare la falda sottostante, al fine di alimentare detti bacini potrà
essere derivata acqua dai canali previa autorizzazione del Consorzio di
Bonifica competente.
- USI COMPATIBILI
I manufatti destinati alla creazione degli ambienti naturali
possono essere realizzate in bacini di nuovo impianto o già preesistenti.
Tali bacini non possono essere destinati a fini diversi da quelli ambientali.
- INTERVENTI AMMESSI
Ampliamento e nuovi interventi.
Il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà
essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'esterno neI rispetto
della legislazione vigente. Non potrà pertanto configurarsi come
cava. Per i soggetti che fanno ricorso al Reg. CEE 2078/92 è necessario
applicare i criteri e le condizioni dettate dalle disposizioni regionali
per l'applicazione del Regolamento nell'annata agraria dì riferimento.
- MODALITA' DI ATTUAZIONE
Intervento diretto
- PARAMETRI
- al fine di favorire la presenza dell'avifauna selvatica,
attorno allo stagno è fatta obbligo la piantumazione di una percentuale
minima del 5% della superficie sommersa, di alberi e/o di arbusti il
cui elenco è allegato al Regolamento per la tutela ed incremento
del Verde;
- distanza minima dagli edifici residenziali = ml. 20
(venti)
Oneri nessuno
Per i soggetti che fanno ricorso al Reg. CEE 2078/92 vale
quanto riportato dalle disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento
dell'annata agraria di riferimento.
AG12 - ALTRE OPERE DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO AGRICOLO
Non sono prescritti particolari parametri urbanistico-edilizi
ma si realizzano secondo le norme degli organi competenti nel rispetto
delle specifiche norme di zona e strumenti di pianificazione specifici.
Nel caso di spostamenti e sistemazioni di terra finalizzati al miglioramento
fondiario sarà necessaria l'autorizzazione comunale quando essi
esulano dalle normali operazioni agronomiche.
E' fatto sempre divieto, durante tali operazioni, trasportare
la terra al di fuori dell'azienda interessata al miglioramento a meno
che non si tratti di discarica autorizzata
AG13 - MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE
DELLE ACQUE
La realizzazione di questi interventi è strettamente
correlata alla eventuale necessità di migliorare gli standard qualitativi
delle acque.
Tale sistema integrato è consigliato soprattutto
in zone non servite da impianti di pubblica fognatura; esso è applicabile
a tutti i tipi di reflui urbani.
SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono "qualsiasi soggetto".
- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Tali opere sono ammissibili previa autorizzazione edilizia.
- USI COMPATIBILI
I manufatti destinati alla realizzazione degli impianti
di fitodepurazione a flusso subsuperficiale prevedono la realizzazione
di una trincea scavata nel terreno, in cui viene dislocata una vasca a
tenuta stagna e riempita di materiale filtrante. Sulla superficie del
terreno, in corrispondenza della vasca, vengono coltivate specie di arbusti
sempreverdi che attraverso la loro capacità evapotraspirativa riducono
sia il quantitativo di reflui che il loro contenuto di sostanze inquinanti.
- INTERVENTI AMMESSI
Ampliamento e Nuovi interventi.
Per quel che riguarda la realizzazione della trincea,
il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene servirà come
"terreno attivo" nella coltivazione delle specie arbustive.
- MODALITA' DI ATTUAZIONE
Intervento diretto.
- PARAIMETRI ED ONERI
Distanza minima dagli edifici residenziali aziendali =
ml. 5 (cinque)
Oneri: nessuno.
ART. 76 - CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI EDIFICI IN
ZONA E
Per gli edifici esistenti nelle zone agricole alla data
di adozione delle presenti norme e ricadenti nella zona E, può
essere concesso, in forma onerosa o gratuita ai sensi di legge, il cambio
di destinazione d1 uso subordinatamente alla presentazione
di documentazione tendente a dimostrare che in seguito alla evoluzione
della produzione agricola, delle modalità colturali, l'edificio,
o gli edifici, non sono più destinati o destinabili all'attività
agricola. Il cambio di destinazione deve essere compatibile con la struttura
dell'edificio e la situazione ambientale della zona e l'intervento proposto
avvenga nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio
esistente.
Tenuto conto delle esigenze di carattere produttivo, sociale,
civile e culturale degli insediati in zona agricola, è' ammesso
il cambio di destinazione d'uso dei manufatti agricoli, alle condizioni
definite dall'art. 17 della LR n06 /95.
Alla funzione definita come "abitazione rurale ed annessi"
- AGI possono corrispondere le funzioni dì abitazione civile,
o le funzioni terziarie, (limitatamente alle funzioni commerciale, pubblico
esercizio, artigianato di servizio, artigianato manifatturiero in forma
laboratoriale, attività di servizio pubbliche e/o private con funzioni
ricreative, assistenziali, sanitarie, studi professionali), o le funzioni
alberghiere in genere o di soggiorno temporaneo, alla condizione che siano
conservate la tipologia costruttiva, le caratteristiche formali e dei
materiali usati, prescindendo dallo stato di consistenza e manutenzione.
Alla funzione definita come " attività agricole
aziendali o interaziendali". e limitatamente a manufatti assimilabili
al tipo AG2, possono farsi corrispondere le funzioni più
sopra indicate (commerciale, di pubblico esercizio, artigianato di servizio,
artigianato manifatturiero in forma laboratoriale, attività di
servizio pubbliche e/o private con funzioni ricreative, assistenziali,
sanitarie, studi professionali, le funzioni alberghiere in genere o di
soggiorno temporaneo) nonché quelle di tipo produttivo (attività
manifatturiere diverse dalle precedenti), con l'onere della conservazione
della tipologia costruttiva muraria tradizionale e, coerentemente, delle
caratteristiche dei materiali. Per tutti i manufatti in zona E per i quali
non ricorrano le suddette condizioni, ossia dei manufatti di elementi
prefabbricati o similari, indipendentemente dallo stato di consistenza
e manutenzione, non sono ammissibili cambi di destinazione d'uso.
Le attività sostitutive predette non debbono essere
ritenute, previo parere dell’U.S.L., dall'Amministrazione Comunale inquinanti
o insalubri o moleste, e che la loro attivazione non richieda potenziamento
di infrastrutture viarie o di servizi a rete ( acquedotto, elettricità,
telefono e simili).
Al sensi dell'art. 17 della LR n° 6/95 , ogni recupero
di edifici, già facenti parte di unità poderali agricole,
per funzioni non connesse con l'esercizio di attività agricola,
anche a seguito di frazionamento, preclude la possibilità di realizzazione
di nuovi edifici abitativi sull'unità poderale principale. Il mutamento
di destinazione d' uso, anche non connesso a trasformazioni fisiche, sempre
che diversamente non sia prescritto da strumenti di legge, è soggetto
a concessione edilizia, ed è altresì subordinato alla stipula
di una convenzione nella quale i proprietari si impegnano a non mutare,
in seguito, ulteriormente la nuova destinazione, alla contestuale realizzazione
delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale (sistemazione
delle aree di pertinenza, manutenzione dei drenaggi, consolidamenti idrogeologico,
demolizione di eventuali manufatti incongrui con la urbanizzazione deI
contesto ambientale), come indicato dal già citato art. 17 della
LR n06/95, nonché ad eseguire le opere di urbanizzazione
mancanti, fra le quali le opere di igienizzazione degli scarichi in luogo
del pagamento dei contributi di concessione di cui alla L. 10/77, e ad
assoggettarsi alle penalità convenzionali in caso di inadempimento.
NORMA DI TUTELA AMBIENTALE E DEGLI ELEMENTI STORICO-TESTIMONIALI
ART. 77- LEGISLAZIONE AMBIENTALE
Indipendentemente dai contenuti specifici del P.R.G. rimangono
in vigore:
a) le norme per la tutela delle bellezze naturali e dei
beni di interesse storico ed artistico di cui alle Leggi 1089/39 e 1497/39;
b) le norme per la difesa del suolo di cui al R.D. 3267/23
e del relativo regolamento e successive modifiche ed integrazioni
compresi gli aggiornamenti della legislazione regionale;
c) le norme per la difesa delle acque di cui alla Legge
319/76 e successive modifiche ed integrazioni compresi gli aggiornamenti
della legislazione regionale;
d) le norme e le previsioni del Piano Territoriale Paesistico
Regionale;
e) le norme e le previsioni del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale
ART. 78 - UNITA' DI PAESAGGIO
Il P.R.G. individua sulla Tavola n° 1 le Unità
di Paesaggio secondo le indicazioni del P.T.P.R. (Unità di Paesaggio
n° 1 "Costa Nord" e Unità di Paesaggio n° 2
"Bonifica Ferrarese") e del P.T.C.P. (Unità di Paesaggio n° 8 "Delle
Risaie" ed Unità di Paesaggio n° 9 "Delle
Dune").
Il P.T.P.C. permette una ulteriore individuazione di unità
di paesaggio di rango comunale sulla base di elementi fisici, biologici,
antropici.
Le norme di cui ai successivi articoli sono finalizzate
alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle caratteristiche e degli
elementi propri delle singole unità individuate.
Nel territorio di Lagosanto le Unità di Paesaggio
di rango comunale sono:
U.d.P. 1 - Del Po di Volano
Tale U.d.P. è delimitata a Nord dalla sponda destra
del fiume Po di Volano, a Sud-Ovest con la Strada Provinciale per Codigoro
fino al centro abitato della frazione di Marozzo, a Sud Est con la via
S. Appiano fino al confine Nord Est del territorio comunale.
Questa U.d.P. è caratterizzata dal fatto che essa
coincide con una "Zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua"
e con una "Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale" rispettivamente
art. 18 e 19 del P.T.C.P.
In detta area vanno pertanto prioritariamente convogliati
i finanziamenti derivanti dai Programmi zonali pluriennali agroambientali
attuativi del Reg. Cee n° 2078/92 quali:
- La tutela dell’ambiente: Impegno D - Azione
Dl "Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e
degli elementi dell'agroecosistema e deI paesaggio agrario".
- Attività di interesse pubblico: Impegno
G - Azione G1 "Realizzazione di percorsi obbligati, organizzati nell’ambito
dei parchi, riserve naturali, oasi di protezione della fauna da eventuali
Enti di gestione o nelle aree previste dai piani di fruizione naturalistica
turistico ambientale e del tempo libero adottati dall'Amministrazione
provinciale e da altri Enti territoriali, d'intesa Coli le aziende agricole
che hanno concesso a tali scopi i loro terreni":
Azione G2 "Realizzazione di idonee sistemazioni (quali
aree attrezzate e di sosta, spazi di fruizione pubblica) atte a favorire
l’accesso al pubblico ad attività ricreative anche in prossimità
di manufatti idraulici (chiaviche, impianti idrovori, ponti) di edifici
di interesse storico o di notevole valore architettonico inseriti in ambiti
naturali.
In generale, all'interno dell'U.d.P. non sarà possibile
la modificazione di alcuni elementi quali corridoi ecologici, piantate,
filari, siepi, senza preventiva autorizzazione comunale.
Per ogni intervento atto alla formazione di unità
abitative, di servizi e di qualsiasi altra nuova costruzione da parte
di un Imprenditore agricolo, si dovrà provvedere all'impianto di
alberature e/o arbusti attigui ai fabbricati rurali secondo quanto stabilito
dall'art. 14 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde. In
tale U.d.P., la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione
minima attigua alla corte pari a due volte la nuova superficie edificata.
All'elaborato dovrà essere allegato un progetto
del verde utilizzando preferibilmente specie arboree ed arbustive riportate
nell' Allegato del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde.
U.d.P Delle Risaie
Tale U.d.P. è caratterizzata dalla presenza di
terreni di recente bonifica caratterizzati da scarsa vegetazione arborea
ed arbustiva e forte specializzazione nella risicoltura.
In detta area vanno prioritariamente convogliati i finanziamenti
derivanti dai Programmi zonali pluriennali agroambientali attuativi del
Reg. Cee n0 2078/92 quali:
- La tutela dell’ambiente : Impegno D - Azione
D1 "Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali
e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario".
Azione D2 "Coltivazione a perdere per l’alimentazione
naturale della fauna selvatica".
U.d.P. delle Dune storiche
In questi territori il paesaggio è monotono e piatto
ed è caratterizzato dalla presenza dì aziende dì
medie dimensioni che coltivano in prevalenza colture estensive.
Inoltre sono anche presenti un discreto numero di aziende
specializzate in colture intensive quali l'asparago e gli ortaggi coltivati
in serre o tunnels. Anche questo areale è caratterizzato dalla
presenza di scarsa vegetazione arborea ed arbustiva che compare sporadicamente
in corrispondenza di alcune arterie principali di collegamento.
In detta area vanno pertanto prioritariamente convogliati
i finanziamenti relativi al "Miglioramento dell'efficienza delle strutture
agrarie" attuativo del Reg. Cee n0 2328/91 ed ai Programmi
zonali pluriennali agroambientali attuativi del Reg. Cee n0 2078/92
quali:
- Il ritiro dei seminativi: Impegno F - Azione
F 1 'Creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e
riproduzione della flora e fauna selvatica
- Azione F2 "Creazione di ambienti naturali variamente
strutturati con funzioni dì collegamento paesaggistico ed ecologico";
U.d.P. dell' Antica costa
Tale territorio è rappresentato principalmente
da un sistema dunoso costituito da terreni sabbiosi che si sono formati
dall'evolversi delle linee di costa. Tali terreni sono caratterizzati
dalla presenza di scarsa vegetazione arborea ed arbustiva, eccezion fatta
per la vite, e dalla presenza di colture erbacee ed ortive. Per le caratteristiche
geomorfologiche tale sottozona è idonea alla formazione di ambienti
a carattere naturalistico atti a garanti re la sopravvivenza della flora
e fauna spontanea.
Pertanto in detta area vanno prioritariamente convogliati
i finanziamenti derivanti dai Programmi zonali pluriennali agroambientali
attuativi del Reg. Cee n° 2078/92 quali:
- La tutela dell'ambiente: Impegno D - Azione
Dl "Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e
degli elementi dell'agroecosistema e deI paesaggio agrario".
Azione D2 "Coltivazione a perdere per l'alimentazione
naturale della fauna selvatica";
- Attività di interesse pubblico: Impegno
G - Azione GI "Realizzazione di percorsi obbligati, organizzati
nell’ambito dei parchi riserve naturali, oasi di protezione della fauna
da eventuali Enti di gestione o nelle aree previste dai piani di fruizione
naturalistica turistico ambientale e del tempo libero adottatiDall’Amministrazione
provinciale e da altri Enti territoriali, d'intesa con le aziende agricole
che hanno concesso a tali scopi i loro terreni".
Per ogni intervento atto alla formazione di unità
abitative di servizi e di qualsiasi altra nuova costruzione si dovrà
provvedere all’impianto di alberature e/o siepi attigui ai fabbricati
rurali secondo quanto stabilito dall’art. 14 del regolamento per la tutela
ed incremento del verde.
In tale U.d.P. la superficie destinata a verde dovrà
avere una estensione minima attigua ai fabbricati, pari alla superficie
edificata.
ART. 79 - ZONA DI PARTICOLARE INTERESSE
PAESAGGISTICO - AMBIENTALE (ART. 19 DEL P.T.C.P.)
Tale zona si sviluppa lungo il fiume Po di Volano.
Edilizia esistente: per gli edifici esistenti nelle zone
golenali del Po di Volano sono ammessi tutti gli interventi sull’edilizia
esistente, compreso un incremento "una tantum nella seguente misura:
per S.U. preesistente sino a 75 mq. = 40 mq. di incremento
di S.U.
per S.U. preesistente da 75 a 100 mq. = 25 mq. di incremento
di S.U.
per S.U. preesistente superiore a 100 mq. = 15 mq. di
incremento di S.U.
In caso di demolizione e vietata la ricostruzione, salvo
il caso di dimostrare impossibilità e ricostruire fuori dalla zona
per mancanza di aree.
Per tale zona vale quanto riportato all'art. 19 del P.T.C.P.
ed in particolare quanto riportato al comma 6 lettera "e" di tale articolo
oltre all'art. 51 delle presenti norme.
ART. 80 - AREE DI CONCENTRAZIONE DI
MATERIALI ARCIIEOLOGICI
Questa area e ubicata nella parte Nord-Est deI territorio
comunale, interessa anche una parte del Po di Volano e si trova in prossimità
del Canale Giaron. Tale area ha una superficie di circa 30 Ha ed è
disciplinata dall'art. 21 del
P.T.C.P.
ART. 81- ELEMENTI MORFOLOGICO - DOCUMENTALI:
I DOSSI E LE DUNE (ART. 20 DEL P.T.C.P)
L'art. 20 deI P.T.C.P., comma 2, suddivide i dossi e le
dune rilevati nella Provincia di Ferrara in due grandi categorie:
a) dossi di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo
(Paleoalveo Po di Volano - Dosso Boschetto -Dosso Vaccolino);
b) dossi di rilevanza esclusivamente geognostica (Paleoalveo
del Triba, del Viezzano, cordoni dunosi su tutto il territorio non catalogati).
Nel territorio comunale di Lagosanto:
a) Nei dossi di valore storico-documentale si applicano
le tutele degli arrt. 51 e 56 delle presenti norme oltre a vietare gli
usi AG.4, AG.5. AG.9, AG.10, lo spandimento di liquami, le attività
di cava e le discariche, sì applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni
di cui agli artt. 11 e 12.
b) I dossi di rilevanza esclusivamente geognostica non
presentano tracce visibili sul microrilievo ed hanno una funzione prevalente
di ricarica delle falde. Si riferiscono pertanto art. 56 delle presenti
norme.
Su tali dossi sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti
agli artt. 11 e 12 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AG.9,
lo spandimento di liquami, le attività di cava, le discariche,
nuovi insediamenti di cimiteri ed ampliamento di quelli esistenti.
Gli indici ed i parametri previsti sono uguali a quelli
descritti agli artt. 11 e 12 delle presenti norme.
Il Regolamento Edilizio Comunale provvede ad indicare
idonee regole comportamentali circa l'esecuzione dei lavori ed indicazioni
sulle tecnologie atte a ridurre l'impermeabilizzazione delle aree edificabili
presenti su tali dossi.
Tale Regolamento provvede anche ad indicare il metodo
più idoneo allo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche
non inquinate, cioè raccolte in siti in cui non vi è pericolo
di percolazioni inquinanti.
ART. 82 - CORRIDOI ECOLOGICI
La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento
delle dotazioni ambientali, indica con apposita simbologia "C" i corridoi
ecologici individuati suI territorio comunale alla data di adozione del
P.R.G.
Su tali aree sono vietati interventi di escavo ed asportazione
di materiali litoidi di qualunque tipo, salvo quanto previsto dal comma
2, art. 2 della Legge Regionale n0 17 del 18 Luglio 1991.
Essi sono sottratti all'uso agricolo tranne per quegli
interventi (inerbimento, siepi, filari) atti ad arricchire la loro dotazione
paesaggistico-ambìentale e a determinare una fruizione turistico
ricreativa del territorio comunale.
In tali aree e loro zone attigue, fino ad una distanza
di 20 mI dall'argine del canale, l'Imprenditore agricolo che abbia diritto
al "premio edificatorio", in quanto ricorre alle azioni prescritte agli
art. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del verde, è
l'obbligato ad impiantare alberi ed arbusti con criteri e modalità
previsti dall'art. 14 del Regolamento per la tutela ed incremento del
verde.
L'impianto dovrà avere traiettoria parallela al
corso d'acqua e dovrà rispettare le distanze dì sicurezza
previste dal Consorzio di Bonifica dì appartenenza.
NeI caso in cui il richiedente della concessione non è
proprietario di terreni confinanti con i corridoi ecologici potrà
eseguire l'impianto liberamente all'interno della proprietà, nei
sitì che riterrà più idonei.
In tutti i casi dovrà essere allegato alla concessione
un progetto del verde utilizzando preferibilmente le specie arboree e/o
arbustive il cui elenco è allegato al Regolamento per la tutela
ed incremento del verde
ART. 83 - PERCORSI CICLABILI
La cartografia in scala 1:10.000 dell'incremento delle
dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "B" i percorsi ciclabili
presenti su tutto il territorio comunale al fine di determinare una fruizione
turistico-ricreativa del territorio comunale ed un collegamento funzionale
interno alle aree urbane.
L'imprenditore agricolo che abbia diritto al "premio edificatorio",
perché ricorre alle azioni previste degli artt. 12 e 13 del Regolamento
per la tutela ed incremento del verde, è obbligato ad impiantare
alberi e/o arbusti attigui ai percorsi ciclabili e con criteri e modalità
previsti dall'art. 14 del Regolamento per la tutela ed incremento del
verde.
Nel caso in cui il richiedente della concessione non è
proprietario di terreni confinanti con i Percorsi ciclabili potrà
eseguire la piantumazione delle essenze arboree all'interno della proprietà,
nei siti che riterrà più idonei.
Tali zone, pur essendo inedificabili, concorrono alla
determinazione della capacità insediativa sia in zona agricola
che nel centro urbano.
ART. 84 - FRUIZIONE PUBBLICA DI CORRIDOI ECOLOGICI
E PERCORSI CICLABILI
Nelle aree destinate dal P.R.G. alla formazione di corridoi
ecologici e di percorsi ciclabili l'Amministrazione Comunale avrà
facoltà di instaurare una servitù di pubblico transito pedonale.
Per le aree destinate a luoghi di sosta lungo tali percorsi
potrà essere stipulata fra l'Amministrazione Comunale ed i proprietari
un'apposita convenzione che fissi le modalità di realizzazione,
di gestione e dì durata della convenzione stessa.
ART. 85 - ELEMENTI DI INTERESSE STORICO TESTLMONIALE
Sono da considerarsi elementi storico testimoniale, e
quindi degni dì tutela, le seguenti strutture:
- manufatti idraulici come chiaviche, botti, idrovore,
ponti costruiti anteriormente al 1939;
- complessi produttivi e/o edifici singoli costruiti
anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione,
lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, ittici, e dell'argilla
(ghiacciaie, fornaci, opifici);
- ville, delizie, castelli, chiese, ed edifici storici
come municipi, teatri, scuole, sedi di organizzazioni politiche.
La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento
delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "T" gli elementi
storico-testimoniali individuati sul territorio comunale alla data di
adozione del P.R.G.
Per questi elementi è prevista la conservazione
mediante manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora siano previsti
interventi di recupero o di ampliamento dell'esistente, si dovrà
tener conto delle tipologie e materiali tradizionali soprattutto per quel
che riguarda gli edifici (copertura, grondaie, infissi, mantenimento degli
allineamenti con i muri perimetrali esistenti, ecc.).
Non è ammessa la demolizione dì tali elementi
tranne che nei casi di comprovata irrecuperabilità degli elementi
per ragioni statiche o igieniche da valutarsi con adeguata documentazione
in sede dì Commissione Edilizia integrata.
ART. 86 - VERDE PUBBLICO E PRIVATO
Per quel che riguarda l'incremento delle aree verdi sono
preferenziali quegli interventi atti alla valorizzazione ambientale ed
alla ricostruzione del paesaggio originario.
Le presentì indicazioni hanno come scopo principale
quello di individuare nelle zone urbane, le specie più adatte alla
ricostruzione paesaggistica, all'arredo delle aree verdi pubbliche a carattere
ricreativo e sportivo, alla sistemazione dì parchi e giardini privati.
- PARCHI, GIARDIM PUBBLICI ED AREA DI FORESTAZIONE
tali aree la funzione paesaggistica e ambientale sì
unisce a quella ricreativa ed estetica. Nei giardini pubblici sono sempre
presenti specie esotiche. Per le nuove realizzazioni di parchi, giardini
ed aree di forestazione sono consigliate le specie elencate in Allegato
al Regolamento per la tutela ed incremento del verde nella misura dell'80
% del totale delle piante messe a dimora.
Il rimanente 20 % è a libera scelta compatibilmente
con le diverse esigenze ambientali.
- ALBERATLRE DELLE PIAZZE E STRADE URBANE
In caso dì nuovi impianti sono da preferire le
specie autoctone riportate in Allegato al Regolamento per la tutela ed
incremento del verde.
- STRADE EXTRALRBANE E SVINCOLI
Poiché queste strutture hanno un elevato impatto
paesaggistico è consigliabile l'utilizzo esclusivo di specie autoctone.
- PARCHEGGI
Nei nuovi impianti la scelta delle specie si orienterà
verso le caratteristiche morfologiche e biologiche della pianta. Si eviterà
la piantumazione di specie che producono "melata" o altre sostanze imbrattanti
per le auto in sosta. Si consiglia l'impiego di specie autoctone riportate
in Allegato al Regolamento per la tutela ed incremento del verde.
- VERDE NELLE AREE SCOLASTICHE
In tal caso il verde assume funzione didattica per cui
va realizzato seguendo Io schema deI paesaggio autoctono impiegando alberi
ed arbusti elencati in Allegato al Regolamento per la tutela ed incremento
del verde.
- VERDE URBANO PRIVATO
In queste zone la funzione ricreativa ed estetica è
spesso prevalente su quella paesaggistica ed ambientale. Per le nuove
realizzazioni sono consigliate le specie elencate in Allegato al Regolamento
per la tutela ed incremento deI verde nella misura dell'80 % del totale
delle piante messe a dimora. Il rimanente 20 % è a libera scelta
compatibilmente con le diverse esigenze ambientali.
- VERDE NELLE CORTI DELLE CASE COLONICHE
Nelle corti coloniche la sistemazione a verde deve rispettare
il più possibile il disegno tradizionale. Le specie adottate possono
essere anche non autoctone per il 20%, purché rientrino in una
tradizione agricola produttiva tipica.
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