PIANO REGOLATORE GENERALE - pag. 04

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ART. 71 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE E.

1 - La classificazione delle sottozone afferenti le zone agricole, in funzione delle caratteristiche fisiche, produttive ed ambientali, è in parte coincidente con la perimetrazione delle Unità di paesaggio che nel territorio comunale di Lagosanto sono definite e denominate:

U.d.P. "Del Po di Volano";

U.d.P. "Delle Risaie"

U.d.P. "Delle Dune storiche"

U.d.P. "Dell'Antica Costa".

Pertanto:

2 - Sottozona E1 - Del Po di Volano - sono i terreni prossimi al fiume Po sottoposti a tutela dall'art. 19 del P.T.C.P. In questa sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli artt. 74 e 75 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AG.5. Inoltre sono consentiti gli interventi edilizi su edifici isolati o ricadenti all'interno delle corti coloniche, con l'impiego di materiali forme e tipologie distributive tradizionali, purchè non classificati di interesse architettonico ambientale.

Al fine di salvaguardare l'integrità delle corti, eventuali nuovi edifici aI servizio dell'attività agricola dovranno essere edificati all'esterno delle corti coloniche ad una distanza minima di ml. 15.

Gli interventi di nuova costruzione su edifici abitativi e di servizio saranno concessi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 68 delle presenti norme; pertanto non saranno rilasciate concessioni edilizie a soggetti diversi anche previo pagamento degli oneri.

Per le zone perimetrate con il simbolo PR nelle tavole, scala 1: 5.000, è possibile intervenire con piano di recupero. Nelle zone vincolate dall'art. 19 del P.T.C.P., ricomprese nelle sottozone Ei, valgono le norme dettate dall'art. 79.

Per quanto non indicato dalle presenti norme si rimanda all’art. 19 del P.T.C.P.

3 - Sottozona E2 - Delle Risaie - sono terreni prosciugati all'inizio di questo secolo caratterizzati dalla presenza di scarsa vegetazione arborea ed arbustiva e di forte estensivizzazione di colture erbacee tra cui ha sempre predominato il riso. Negli ultimi anni c'è stato un incremento della superficie investita a risaia. Le zone di maggior depressione rispetto al livello del mare sono idonee alla formazione di ambienti a carattere naturalistico atti a garantire la sopravvivenza della flora e fauna spontanea. In tale sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti agli artt. 74 e 75 delle presenti norme e sono ammessi tutti gli interventi edilizi su edifici esistenti, purché non classificati di interesse architettonico - ambientale. E' ammessa la realizzazione di nuove costruzioni anche all’intemo delle corti, ad eccezione di quelle storico-testimoniali, con le modalità previste dalle presenti norme.

4 - Sottozona E3 - Delle Dune storiche - sono terreni, in prevalenza sabbiosi, che si differenziano maggiormente dal punto di vista geomorfologico dai terreni appartenenti alle altre sottozone.

Infatti mentre i primi si sono costituiti per l'evolversi delle linee di costa, gli ultimi si sono costituiti a. seguito di dinamiche fluviali quali rotte, colmate, variazioni di percorso e di bonifiche, questi terreni. Anche in tale sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti agli artt. 74 e 75 delle presenti norme e sono ammessi tutti gli interventi edilizi su edifici esistenti, purché non classificati di interesse architettonico - ambientale. E' ammessa la realizzazione di nuove costruzioni anche all'interno delle corti, ad eccezione di quelle storico-testimoniali, con le modalità previste dalle presenti norme.

5 - Sottozona E4 - Dell'Antica Costa

Anch’essi sono terreni sabbiosi che si sono costituiti dall'evolversi delle linee di costa.

Tali terreni sono caratterizzati dalla maggior presenza di vegetazione arborea ed arbustiva, oltre alla vite, e dalla presenza di colture erbacee ed ortive. Per le caratteristiche geomorfologiche tale sottozona è idonea alla formazione di ambienti a carattere naturalistico atti a garantire la sopravvivenza della flora e fauna spontanea. Le limitazioni d'uso di questi terreni sono dovute principalmente alla loro elevata permeabilità che richiede elevati quantitativi d'acqua la cui qualità, soprattutto per quel che riguarda il contenuto di sali, spesso non è idonea alla coltivazione delle principali colture praticate. lì persistere nell'utilizzo di acque salmastre comporta un aumento deI quantitativo di sali nei terreni.

Per via dell'elevata permeabilità dei terreni in questa sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli artt. 74 e 75 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AQ. 5, AG.6, AQ. 9, AG. 10, lo spandimento di liquami, le attività di cava, le discariche, nuovi insediamenti di cimiteri ed ampliamento di quelli esistenti. Il Regolamento Edilizio Comunale provvederà ad indicare idonee regole comportamentali circa l'esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie atte a ridurre l'impermeabilizzazione delle aree edificabili presenti su tali dossi.

Tale Regolamento provvederà anche ad indicare il metodo più idoneo allo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche non inquinate, cioè raccolte in siti in cui non vi è pericolo di percolazioni inquinanti.

ART. 72 - EDIFICAZIONE ABITATIVA E SERVIZI PER AZIENDE: LIMITI ALL’EDIFICAZIONE

Nelle zone agricole di cui al precedente art. 71 sono consentiti nuovi interventi edilizi differenziati per usi descritti all' art. 70.

Ai soli effetti dell'applicazione degli indici edificatori sono conteggiate anche le aree ricadenti in fasce di rispetto stradale, fluviale e cimiteriale.

Non è possibile edificare all'interno delle seguenti fasce territoriali:

1 - fasce di rispetto cimiteriale, appositamente individuate nelle tavole di P.R.G.;

2 - fasce di rispetto stradale, secondo quanto previsto dal D.NI. 1/4/1968, n° 1404 e dall'art. 45 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3 - fasce dì rispetto fluviale, nei limiti previsti dal Piano stralcio comprensoriale a norma dell'art. 33 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni. Per tutti i canali irrigui o scolanti la fascia di rispetto è stabilita in ml. 10 dall'unghia dell'argine.

ART. 73 - EDIFICI RURALI AD USO RESIDENZIALE -TIPO FUNZIONALE AG1

Per le zone agricole, di cui al precedente art. 71, si prevede una dotazione massima di superficie utile lorda abitabile per azienda variabile da corte a corte secondo quanto stabilito al successivo articolo Il delle presenti norme, ma in ogni caso non superiore a mq. 500 (cinquecento), al lordo dell'edificato esistente, destinato a tale uso.

ART. 74 - USI AGRICOLI RESIDENZIALI

AGI - ABITAZIONI AGRICOLE

L'uso AGI è ammesso nell'ambito delle corti agricole esistenti secondo le modalità previste per le singole sottozone e per le diverse tipologie di corti agricole che stabiliscono altresì le condizioni di ammissibilità degli edifici di nuova costruzione da attribuirsi ad abitazione.

Sia gli interventi di nuova costruzione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono uniformarsi ai seguenti caratteri tipologici ed ambientali:

Edifici di abitazione:

massimo 2 piani più eventuale mansarda;

coperto a falde (a due o a quattro acque) con un unico colmo e manto di copertura in coppi o laterizi;

oscuramenti esterni alle finestre realizzati con scuri pieni

pareti esterne in mattoni a vista oppure intonacate e tinteggiate (massimo due tinte per fabbricato);

non sono ammesse scale esterne;

 

non sono ammessi riporti di terra superiori a 0,5 ml. rispetto alla quota naturale del terreno;

porte esterne chiuse con serramenti pieni, possibilmente in legno.

Tipologia insediativa

- deve rispettare, ogni qualvolta a giudizio deI Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Edilizia, sia possibile, la tradizionale forma insediativa rurale della campagna laghese, con gli edifici raccolti attorno ad uno spiazzo di forma quadrangolare, con l'edificio abitativo su un lato e gli edifici rurali su uno o su entrambi i lati perpendicolari al primo.

Le abitazioni agricole si possono distinguere:

AG1.1.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti di valore storico-testimoniale connesse all' agricoltura".

AG1.1.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti di valore storico-testimoniale non più funzionali all'attività agricola".

AG1.2.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti senza valore storico-testimoniale connesse all' agricoltura".

AG1.2.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti senza valore storico-testimoniale non più funzionali all'attività agricola".

AG1.3 - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Edifici realizzati dall'Ente Delta Padano" e "zone agricole speciali*"

 

AG1.1.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti di valore storico - testimoniale connesse all'agricoltura"

1) OGGETTO

Nelle corti di valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura possono essere comprese le sottoelencate tipologie edilizie:

Case padronali o plurifamiliari per residenza rurale;

Case rurali isolate o ad elementi giustapposti;

Stalle, fienili e caselle;

2) SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme.

3) CONDIZIOM DI AMMISSIBILITA'

Per gli interventi di restauro e ristrutturazione che prevedano un aumento di SU e/o un incremento delle unità abitative, sono prescritte le seguenti condizioni:

presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutte le richieste di concessione edilizia inerenti la stessa corte;

definizione, nel rispetto delle tipologie individuate e dei relativi usi, degli interventi previsti per tutti i fabbricati;

localizzazione della S.n.r. nei fabbricati esistenti;

nel caso in cui fosse necessario prevedere nuovi fabbricati da destinare ad abitazioni aziendali (nei limiti previsti al successivo uso AG1.3 "Corti senza valore storico - testimoniale connesse all'agricoltura") o ad altri usi, si dovrà verificare con il Progetto Unitario dal punto di vista architettonico ed ambientale, il posizionamento del nuovo fabbricato che dovrà essere edificato ad almeno ml. 15 dall'esterno della corte.

4) INTERVENTI AMMESSI ALL'INTERNO DELLA CORTE

Edifici esistenti.

Ri su tutti gli edifici;

R2 su tutti gli edifici;

R3, R4, R5, R6, su edifici adibiti ad usi residenziali che possono essere realizzati mediante:

l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio ad uso abitativo con la possibilità di ampliare fino al 20% della superficie totale esistente mantenendo inalterata nella costruzione le tipologie edificatorie degli edifici esistenti;

il recupero ad uso residenziale della porzione destinata a stalla-fienile. Nel recupero di tale porzione di fabbricato si dovrà lasciare in evidenza la struttura originaria, ricomponendo i prospetti in modo coerente con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale;

R5, per gli edifici adibiti a stalle-fienili e caselle che possono essere realizzati utilizzando tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio mediante:

la valorizzazione degli aspetti architettonici dell'edificio lasciando in evidenza la struttura originaria;

l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari.

 

Nuove edificazioni.

NC4 di cantine ed autorimesse (S.n.r.), anche all'interno della corte nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, con una superficie massima pari a 30 mq. per ogni unità abitativa.

5) MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto con allegato progetto unitario, da attuarsi anche per fasi successive, presentando ad ogni richiesta di concessione, il Progetto Unitario approvato alla prima richiesta di intervento o eventuale sua variante.

6) PARAMETRI ED ONERI

Per gli eventuali fabbricati di servizio alla residenza di nuova costruzione:

1) Altezza massima 3.50 mt.

2) Distanza minima dai confini di proprietà 10.00 mt.

3) Distanza minima dagli altri fabbricati della corte da definire con il Progetto Unitario ma comunque non inferiore a 5.00 mt.

4) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche.

5) Oneri: nessuno.

AG1.1.b. - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti di valore storico-testimoniale non più funzionali all'esercizio dell’attività agricola

1) OGGETTO

Nelle corti di valore storico-testimoniale non più funzionali all'esercizio dell'agricoltura possono essere comprese le sottoelencate tipologie edilizie:

Case padronali o plurifamiliari per residenza rurale;

Case rurali isolate o ad elementi giustapposti;

Stalle, fienili e caselle;

2) SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono: "qualsiasi soggetto" anche non imprenditore agricolo avente il diritto a richiedere la concessione edilizia.

3) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Per gli interventi di restauro e ristrutturazione che prevedono un aumento di SU e/o un incremento delle unità abitative, sono prescritte le seguenti condizioni:

presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutte le richieste di concessione edilizia inerenti la stessa corte. Il progetto finale deve soddisfare un rapporto tra la superficie tale che la S.n.r. sia come minimo pari al 30% della S.u. residenziale.

definizione, nel rispetto delle tipologie individuate e dei relativi usi, degli interventi previsti per tutti i fabbricati;

localizzazione della S.n.r. nei fabbricati esistenti;

nel caso in cui fosse necessario prevedere nuovi fabbricati da destinare ad abitazioni aziendali (nei limiti previsti al successivo uso AGi .2.a "Corti senza valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura") o ad altri usi, si dovrà verificare con il Progetto Unitario dal punto di vista architettonico ed ambientale, il posizionamento del nuovo fabbricato che dovrà essere edificato ad almeno ml. 25 dall'esterno della corte.

4) INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

Edifici esistenti

R1 su tutti gli edifici;

R2 su tutti gli edifici;

R3, R4 su edifici adibiti ad usi residenziali mediante:

a) l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio;

b) il recupero ad uso residenziale della porzione destinata a stalla-fienile. Nel recupero di tale porzione di fabbricato si dovrà lasciare in evidenza la struttura originaria, ricomponendo i prospetti in modo coerente con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale;

per gli edifici adibiti a stalle, flenili e caselle mediante:

a) l'utilizzazione di tutta la superficie ad uso residenziale recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio;

b) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando parti aperte, lasciando in evidenza la struttura originaria;

c) l'intervento sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio;

d) la previsione di un'insieme sistematico di opere che possono portare, internamente, ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (nel caso di cambio d'uso);

e) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari.

f) la valorizzazione degli aspetti architettonici dell'edificio lasciando in evidenza la struttura originaria.

5) MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto con allegato Progetto Unitario, da attuarsi anche per fasi successive, presentando ad ogni richiesta di concessione il Progetto Unitario approvato alla prima richiesta di intervento o eventuale sua variante.

6) PARAMETRI ED ONERI

1 - Oneri: come definiti dai provvedimenti Regionali e Comunali.

AG1.2a Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti senza valore storico - testimoniale connesse all'agricoltura"

1) OGGETTO

Tali corti, senza valore storico-testimoniale, sono destinate alla normale conduzione agricola dell'azienda cui fanno capo e possono comprendere edifici residenziali, edifici di servizio alla residenza.

2) SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme.

3) CONDIZIONI DI ANIMISSIBILITA’

Per gli interventi relativi a:

Ampliamento di superficie residenziale

Demolizione e ricostruzione di edifici residenziali

Formazione di altre unità abitative

4) INTERVENTI AMMESSI

R1: su tutti gli edifici

R2: su tutti gli edifici

R5: su tutti gli edifici

R6: fino al raggiungimento di una Superficie utile pari a 150 mq. per ogni nucleo familiare dedito all'attività agricola. Tale intervento si può configurare o come ampliamento dell'edificio residenziale esistente o come cambio d'uso di un edificio di servizio esistente nell'azienda. L'ampliamento non potrà comunque superare il 40% della superficie totale esistente.

 

NC1, NC2 di edifici residenziali:

la ricostruzione dovrà avvenire nell'area occupata dall'edificio demolito. Qualora non risultasse possibile la preventiva demolizione del fabbricato esistente, al fine di mantenere l'unitarietà del centro aziendale, la ricostruzione potrà avvenire in adiacenza, ad una distanza massima di 2.50 mt. dall'edificio esistente che sarà poi demolito a lavori ultimati. La Superficie utile residenziale realizzabile nella costruzione sarà pari a 150 mq. per ogni nucleo familiare dedito all'attività agricola. Solo nel caso in cui la demolizione si renda necessaria per interventi di pubblica utilità, la SC residenziale da ricostruire potrà essere uguale a quella preesistente e più conveniente;

NC4 mediante interventi di nuove costruzioni anche all'interno delle corti, cambio d'uso di edifici di servizio esistenti nella corte; tali nuove unità abitative sono destinate ad ospitare i nuclei familiari residenti nell'azienda e con unità lavorative dedite all'attività agricola.

La quantità edificabile al lordo dell'edificato esistente varierà in funzione della superficie aziendale:

A) fino a 10 Ha di Superficie aziendale, la quantità edificabile sarà di 30 mq/ha di superficie utile;

B) oltre i 10 Ha dì Superficie aziendale, la superficie utile aumenterà di 5 mq/ha da aggiungere a quanto calcolato al punto A.

 

Tale quantità edificabile potrà ulteriormente essere aumentata qualora ricorrono le azioni prescritte agli artt. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde.

- Adeguamento della S.n.r. (garages, cantine, ecc.) mediante interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione, ricostruzione e nuova costruzione fino ad una superficie massima pari a 50 mq. per ogni unità abitativa.

5) MODALITA' DI ATTUAZIONE

- Intervento diretto.

6) PARAMETRI ED ONERI

1) Altezza massima degli edifici residenziali 7.00 mt.

2) Altezza massima dei fabbricati di servizio alla residenza 3.50 mt.

3) Distanza minima fra edifici residenziali e fabbricati di servizio residenziali 5.00 mt.

4) Distanza minima fra edifici residenziali e fabbricati di servizio aziendali 10.00 mt.

5) Distanza minima dai confini 10.00 mt.

6) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche.

7) Oneri: nessuno.

AG1.2.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti senza valore storico-testimoniale non più funzionali all’esercizio dell'attività agricola"

1) OGGETTO

Le corti senza valore storico-testimoniale non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola possono comprendere:

case padronali o plurifamiliari per residenza rurale;

case rurali isolate;

stalle, fienili e caselle.

2) SOGGETTI ATTUATORI

Qualsiasi soggetto anche non imprenditore agricolo avente il diritto a richiedere la concessione edilizia.

3) CONDIZIOM DI AMMISSIBILITA'

Per gli interventi di ristrutturazione e Adeguamento della S.n.r. sono prescritte le seguenti condizioni:

presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutte le richieste di concessione edilizia inerenti la stessa corte; in tale progetto unitario dovrà essere riportata la soluzione progettuale finale anche se poi gli interventi potranno avvenire in fasi successive.

4) INTERVENTI AMMESSI

Categoria di intervento dove indicata

R1: su tutti gli edifici;

R2: su tutti gli edifici;

R4: su tutti gli edifici;

R5: su tutti gli edifici.

mediante:

a) l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio ad uso residenziale;

b) il recupero ad uso residenziale della porzione destinata a stalla-fienile. Nel recupero ditale porzione di fabbricato si dovrà lasciare in evidenza la struttura originaria, ricomponendo i prospetti in modo coerente con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale.

Per gli edifici adibiti a stalle, flenili e caselle, mediante:

a) utilizzazione di tutta la superficie ad uso residenziale recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio;

b) l'intervento sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio;

c) la previsione di un'insieme sistematico di opere che possono portare, internamente, ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (nel caso di cambio d'uso);

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari.

NC1

Per i fabbricati rurali già diroccati, é data la possibilità di ricostruirli nel rispetto della tipologia della corte in essere. La ricostruzione dovrà avvenire nell'area occupata dall'edificio demolito.

- Adeguamento della S.n.r. (garages. cantine ecc.) mediante interventi R4, R5, NCI, fino ad una superficie massima pari a 20 mq. per ogni unità abitativa.

5) MODALITA' DI ATTUAZIONE

- Intervento diretto.

6) PARAMETRI ED ONERI

Per gli eventuali fabbricati di servizio alla residenza dì nuova costruzione:

1) Altezza massima 2.50 mt.

2) Distanza minima dai confini di proprietà 10.00 mt.

3) Distanza minima dagli altri fabbricati esistenti 5.00 mt.

4) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche.

5) Oneri: come definiti dai provvedimenti Regionali e Comunali.

 

AG1.3 - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Edifici realizzati dall'Ente Delta Padano e "zone agricole speciali*"

1) OGGETTO

Gli edifici realizzati dall'Ente Delta Padano si compongono prevalentemente di tipologie residenziali distinguibili in corpi edilizi separati ed edifici di servizio alla residenza.

Gli edifici che ricadono nelle zone agricole speciali * (edifici che ricadevano in zona B4 del P.R.G./84)

2) SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono: "Qualsiasi soggetto" anche non imprenditore agricolo avente il diritto a richiedere la concessione edilizia.

3) CONDIZIONI D'AMMISSIBILITA'

Per gli interventi di:

a) Restauro e risanamento conservativo (R4)

b) Ristrutturazione edilizia parziale o totale (R5 e R6)

Sono prescritte le seguenti condizioni:

Presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutte le richieste di concessione edilizia inerenti, lo stesso edificio. L'ampliamento della superficie abitativa o la modifica dell'edificio e subordinata all'intervento d'adeguamento del fabbricato e tale da essere inserito correttamente in un disegno generale e con uso di tecnologie e materiali riferiti all'edificio stesso.

4) INTERVENTI AMMESSI

R1: su tutti gli edifici;

R2: su tutti gli edifici;

R3: su tutti gli edifici;

R4: su tutti gli edifici;

R5: su tutti gli edifici;

R6: su tutti gli edifici;

R7: fino al raggiungimento di una Superficie utile pari a mq. 140 per ogni unità abitativa.

Tale intervento sì può configurare o come ampliamento dell'edificio residenziale esistente cambio d'uso dì un edificio di servizio esistente nell'azienda. L'ampliamento non potrà comunque superare il 40% della superficie totale esistente misurata in pianta.

Non sono ammessi nuovi edifici residenziali o di servizio all'interno della corte colonica, bensì all'esterno ad una distanza di mt. 15 dalla corte stessa.

Per gli edifici che ricadono nella zona agricola speciale*, l'ampliamento non potrà comunque superare il 40% della superficie totale esistente misurata in pianta.

6) MODALITA' D’ATTUAZIONE

- Intervento diretto.

7) PARAMETRI ED ONERI

1) Oneri: come definiti dai provvedimenti Regionali e Comunali.

ART. 75 USI AGRICOLI NON RESIDENZIALI

AG.2 - MAGAZZINI E STRUTTURE DI SERVIZIO

Appartengono a questa categoria i fabbricati destinati al ricovero dei prodotti derivati dall'agricoltura, delle macchine ed attrezzature agricole, antiparassitari nonché piccoli ricoveri per animali destinati all'autoconsumo.

La superficie agricola totale in proprietà agli aventi titolo deve essere per questi manufatti dì almeno Ha. 5.00.00.

Sia gli interventi dì nuova costruzione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono uniformarsi ai seguenti caratteri tipologici ed ambientali:

Edifici rurali e di servizio

realizzazione in corpo edilizio indipendente e separato dal corpo dell'abitazione;

non sono ammessi riporti di terra, scale esterne come per gli edifici di abitazione.

- SOGGETTI ATTUATORI

Vedi art. 68 delle presenti norme.

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Non possono essere edificati all'interno delle "Corti di valore storico-testimoniale" e non possono essere edificati, anche previo pagamento degli oneri, da soggetti diversi da quelli previsti all'art. 68 delle presentì norme nella sottozona EI "Del Po di Volano".

- USI COMPATIBILI

1) Servizio aziendale quali:

fienili, deposito prodotti agricoli, magazzini per mangimi, antiparassitari;

rimesse macchine ed attrezzi agricoli e relativi spazi di servizio;

ricoveri per allevamenti di animali domestici per autoconsumo (pollai, porcili, conigliere).

- INTERVENTI AMMESSI

Edifici esistenti.

R1;

R2;

R5;

R6;

R7 fino al raggiungimento dei seguenti indici:

per fienili, magazzini, rimesse e ricovero attrezzi: 150 mq. di SC + 30 mq/Ha di SAU fino ad un massimo di 600 mq. per azienda;

per ricoveri di animali domestici per autoconsumo: 40 mq. di SC per ogni famiglia residente in azienda;

Nuove edificazioni.

NC4: nelle aziende agricole le quantità edificabili per magazzini, rimesse, ricovero attrezzi sono:

A) fino a 15 Ha. di Superficie aziendale, la quantità edificabile sarà di 60 mq/ha di superficie utile;

B) oltre i 15 Ha. di Superficie aziendale, la superficie utile aumenterà di 30 mq/ha da aggiungere a quanto calcolato al punto A.

Tale quantità potrà essere ulteriormente aumentata qualora ricorrono le azioni prescritte negli artt. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde;

NC1;

NC2 con ampliamento fino agli indici indicati per R7.

 

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

- Intervento diretto

Intervento diretto previa predisposizione di un P.S.A. nel caso in cui venga richiesto un superamento degli indici fissati per le nuove edificazioni. Il P.S.A. si applica solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde;

- PARAMETRI ED ONERI

1) Altezza massima 7.00 mt.

2) Distanza minima dai confini 10.00 mt.

3) Distanza minima da altri fabbricati esistenti 5.00 mt.

4) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche.

5) Distanza dalle Corti aventi valore storico-testimoniale: 15.00 mt.

Oneri: nessuno.

3) AG.3 - ALLEVAMENTI AZIENDALI E/O INTERAZIENDALI

- SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme.

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Non possono essere edificati all'interno delle "Corti di valore storico-testimoniale".

Il soggetto attuatore é obbligato a presentare un P.S.A. da approvare dalla Commissione edilizia nel caso non sia previsto il superamento degli indici.

- INTERVENTI AMMESSI

Edifici esistenti.

R1

R2

R6 con ampliamento fino al raggiungimento della S.C. ammessa per le nuove costruzioni.

Nuove edificazioni.

NC4 La quantità edificabile al lordo dell'edificato esistente varierà in funzione della superficie aziendale. Tale quantità edificabile sarà calcolata in base alla superfici foraggere previste nella situazione di arrivo del P.S.A.:

erba medica 50 mq/Ha.

mais (granella e ceroso), erbaio, altre foraggere 30 mq/Ha.

Tale quantità potrà essere ulteriormente aumentata qualora ricorrono le azioni prescritte dagli artt. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde.

Negli allevamenti bovini in cui la metodologia di allevamento e la stabulazione libera a lettiera permanente, al fine di favorire la produzione di letame anzicche liquame, è previsto un premio aggiuntivo pari a 20 mq./ha. di superficie totale;

- NC1 e NC2 con la possibilità di raggiungere la SC ammessa per gli ampliamenti di cui all'intervento precedente.

Gli edifici per allevamenti zootecnici aziendali comprendono anche gli edifici di servizio, di deposito e dì alloggio del personale di custodia, che potranno essere ubicati a distanze inferiori a quelle indicate successivamente, in relazione alle caratteristiche delle aziende e degli allevamenti, ma con una distanza minima dì ml. 10 (dieci) fatte salve le prescrizioni più restrittive delle presenti norme, in merito alle distanze da scarichi o aree di spandimento.

Tutti gli allevamenti aziendali possono insediarsi su aree nelle quali sia possibile il controllo delle acque superficiali e sotterranee e l'applicazione di ogni cautela che si renda necessaria a giudizio dell'autorità sanitaria. Resta immutato quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 aprile 1995 n0 50 che disciplina lo spandimento di liquami zootecnici sul suolo e successive modifiche ed integrazioni.

- TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO

Per essere considerati allevamenti aziendali, la consistenza dell'allevamento non potrà superare il numero massimo di capi assimilabile a q.li 40 di peso vivo per ettaro di superficie aziendale secondo i coefficienti di conversione e i pesi dell'allegato F del Regolamento CEE 797/85- direttive CEE 28.04.75, n075/268, qui riportati:

     

UGB

Kg. Peso

Vacche

   

1,00

500

Vitelli

   

0,25

100

Vitelli

Più di un anno

(macello)

0,70

300

Vitelli

Più di un anno

(allevamento)

0,60

250

Vitelli

(più di 2 anni)

(macello)

0,90

400

Vitelli

(più di 2 anni)

(allevamento)

0,75

350

Tori e torelli

   

0,70

400

Ovini

(da 3 mesi e oltre)

 

0,15

50

Caprini

(da 3 mesi e oltre

0,15

50

 

Verri

   

0,40

200

Scrofe

   

0,50

180

Lattoni

(per 100 capi)

 

2,70

15

Magroni e scrofette

(da rimonta)

 

0,20

70

Suini da ingrasso

   

0,30

100

Equini

   

0,75

550

Polli da carne

(per 100 capi)

 

0,70

1

Galline ovaiole

(per 100 capi)

 

1,70

1,6

Conigli riproduttori

(per 100 capi)

 

1,70

3,5

Conigli da carne

(per 100 capi)

 

0,70

1,2

Per gli allevamenti aziendali esistenti alla data di adozione del P.R.G./V. che abbiano già raggiunto i parametri predetti, è consentito oltre alla manutenzione straordinaria, l'ampliamento per adeguamento tecnologico richiesto dalle leggi vigenti.

Gli allevamenti suini sono ammessi secondo quanto stabilito dal Piano Territoriale Regionale per il risanamento e la tutela delle acque per il comparto suinicolo (Del. Cons. Reg./le del 8.3.'95). In ogni caso le distanze da altre edificazioni rurali o dai centri abitati di cui al successivo capoverso, saranno triplicate. Per quanto attiene gli allevamenti di galline ovaiole in batteria, le prescrizioni attuative sono contenute nel D.P.R. n0233 del 24.05.88.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto previo Piano di Sviluppo Aziendale approvato dal Consiglio Comunale nel caso in cui non venga richiesto un superamento degli indici fissati per le nuove edificazioni ed ampliamenti.

Il P.S.A., per il superamento degli indici, approvato dall'Amministrazione Provinciale, si applica solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde.

 

- PARAMETRI ED ONERI

1) altezza max. = ml. 7 ( sette).

2) distanza dai confini di proprietà = ml. 20 (venti).

3) distanza dai centri abitati e borghi agricoli = ml. 200 (duecento).

4) distanza tra due edifici = ml. 10 (dieci)

5) arretramenti stradali secondo legge

Oneri: nessuno

AG.4 ALLEVAMENTI INTENSIVI

- SOGGETTI ATTUATORI

Qualsiasi soggetto.

- CONDIZIOM DI AMMISSIBILITA'

Tali insediamenti, ai sensi dell'art.2 della LR.46/88 sono ammessi a seguito di approvazione regionale di variante specifica con i modi previsti dagli articoli 8/c e 15 della L.R. n° 47/78 e successive modifiche e integrazioni. Tale variante definirà, i parametri e le norme specifiche i cui contenuti saranno assimilabili a quelle per le zone produttive del tipo D.

Nell' uso predetto sono compresi anche gli allevamenti aziendali o interaziendali nei quali, pur nel rispetto del parametro di q.li 40 per ha di peso vivo, la concentrazione dei capi nello stesso allevamento superi il numero di 300 UGB o valori equivalenti.

- INTERVENTI AMMESSI

Gli edifici per allevamenti zootecnici intensivi comprendono anche gli edifici di servizio , di deposito e di alloggio del personale di custodia., che potranno essere ubicati a distanze non inferiori a ml. 20 fatte salve le prescrizioni più restrittive delle presenti norme, in merito alle distanze da scarichi o aree di spandimento.

Tutti gli allevamenti intensivi possono insediarsi su aree nelle quali sia possibile il controllo delle acque superficiali e sotterranee e l'applicazione di ogni cautela che si renda necessaria a giudizio dell'autorità sanitaria. Resta immutato quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 aprile 1995 n0 50 che disciplina lo spandimento di liquami zootecnici sul suolo e successive modifiche ed integrazioni.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto previa presentazione di studio sulla valutazione di impatto ambientale con modalità previste dalle leggi vigenti.

- PARAMETRI ED ONERI

1) altezza max. = ml.7 ( sette).

2) distanza dai confini di proprietà = ml. 100 (cento).

3) distanza dai centri abitati e borghi agricoli = ml.600 (seicento).

4) distanza fra edifici ml. 20

5) arretramenti stradali secondo legge.

6) le distanze sopra indicate valgono anche per le recinzioni di stabulazione all'aperto di animali.

Oneri: come definiti da provvedimenti regionali e comunali.

AG.5 - EDIFICI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Appartengono a questa categoria tutti gli edifici previsti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli quali frigoriferi, cantine, pilerie, caseifici, essiccatoi ecc.

- SOGGETTI ATTUATORI

Quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme.

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tali edifici non possono essere edificati nella sottozona EI "Del Po di Volano" e nella sottozona E4 "Dell'Antica Costa".

Le costruzioni, che non siano direttamente gestite da imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le costruzioni di servizio tecnologico per più aziende, quali magazzini e impianti per la distribuzione di sementi, fertilizzanti. silos, depositi, rimesse per macchine operatrici per conto terzi e simili, con annesse quote di costruzioni per uffici e abitazioni del personale di manutenzione e custodia, dovranno essere localizzate in zona D - con i parametri specifici definiti dal le presenti norme per tali interventi.

- INTERVENTI AMMESSI

Edifici esistenti

R1;

R2;

R5;

R6 fino al raggiungimento della SC ammessa per le nuove costruzioni.

Nuove edificazioni

NC4 con i seguenti indici:

-Sm = mq. 10.000 (diecimila);

-Uf = mq.0.6 per mq. di cui mq. 150 di max. SC per l’abitazione del custode;

- NC1 e NC2 con la possibilità di raggiungere la SC ammessa per le nuove costruzioni.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

- Intervento diretto

- PARAMETRI ED ONERI

1) altezza max = ml.10 (dieci);

2) distanza dai confini di proprietà = ml. 15 (quindici).

3) distanza fra edifici ml. 10 e arretramenti stradali secondo legge Oneri: nessuno

AG.6 – SERRE FISSE

- SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme.

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

E' ammessa l'utilizzazione ai fini commerciali ed espositivi di una superficie non superiore ad un terzo di quella edificata. La costruzione delle serre é subordinata alla concessione edilizia.

- INTERVENTI AMMESSI

Serre esistenti.

R1;

R2;

R6;

R8 fino al raggiungimento della SC ammessa per le nuove costruzioni.

Nuove edificazioni

NC4 con i seguenti indici:

-Sm = mq. 10.000 (diecimila);

-Uf = mq. 0.65 per mq.

- NC i e NC2 con la possibilità di raggiungere la SC ammessa per le nuove edificazioni.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

- PARAMETRI ED ONERI

1) altezza max = ml. 4.5 (quattro e cinquanta);

2) distanza dai confini = ml. 5.00 (cinque);

3) distanza fabbricati = ml. 5.00 (cinque);

4) arretramenti stradali: secondo legge;

Oneri: nessuno

AG.7 - AGRITURISMO

- SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme ed iscritti negli elenchi degli operatori agrituristici.

- CONDIZIOM DI AMMISSIBILITA'

E' da considerarsi area di prevalente interesse agrituristica la sottozona E1 di cui all'art. 8 delle presenti norme. Tale attività può esplicarsi anche nelle restanti sottozone e per esse valgono le limitazioni riportate al comma i lettera a) e b) dell'art. 10 della L.R. n° 26/94.

Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all'esercizio dell'agriturismo devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio, conservando l'aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici. Pertanto si dovranno utilizzare materiali costruttivi che più si adattano alla situazione esistente e all'ambiente circostante come ad esempio l'utilizzo di materiali tradizionali (pietra, mattoni pieni, legno) oppure materiali moderni opportunamente colorati con colori tradizionali in modo da ridurne l'impatto visivo. Nel caso in cui l'attività agrituristica prevede la realizzazione di laghetti per la pesca sportiva, bisogna che le acque di allevament6 per poter essere scaricate devono avere parametri conformi alla Tab. A della L. n0 319/76. A tale scopo e consigliata ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di fitodepurazione delle acque.

- USI COMPATIBILI

I fabbricati considerati di prevalente interesse agrituristico sono le Corti di valore storico-testimoniale connesse all’agricoltura.

Possono essere utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati rurali esistenti sul fondo quali case padronali, case rurali isolate o ad elementi giustapposti, stalle, fienili, magazzini. Nel caso in cui il fondo agricolo ne e privo, possono essere utilizzati gli edifici adibiti ad abitazione del soggetto attuatore, ubicati in frazioni dello stesso Comune deI fondo, purché si tratti di strutture strettamente connesse all'attività agricola.

- INTERVENTI AMMESSI

Variano in funzione alla tipologia di corte connessa con l'attività agrituristica. Si applicano le norme previste dall'art. 74 usi A1.1.a – AG1.1.b – AG1.3 delle presenti N.T.A. in base al valore della corte.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

Intervento diretto previo Piano di Sviluppo Aziendale nel caso in cui venga richiesto un superamento degli indici fissati dalle presentì norme. Il P.S.A. sì applica solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del regolamento per la tutela ed incremento del verde.

 

- PARAMETRI ED ONERI

Distanze: vale quanto già riportato a proposito delle abitazioni agricole.

Oneri: nessuno.

AG.8- TURISMO RURALE

- SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono i gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, e di ristorazione, di attività sportive all'aria aperta e del tempo libero iscritti agli appositi registri delle CCIAA e nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale e quindi non necessariamente imprenditori agricoli

- CONDIZIOM DI AMMISSIBILITA'

L'attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato. La ristorazione si deve basare su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio e ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti in prevalenza da aziende agricole locali.

Gli arredi e i servizi devono essere consoni alla tradizione locale e alla cultura rurale della zona. Qualora l'attività di turismo rurale prevede la realizzazione di laghetti per la pesca sportiva, occorre che le acque di allevamento per poter essere scaricate devono avere parametri conformi alla Tab. A della L. n° 319/76. A tale scopo e consigliata ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di fitodepurazione delle acque.

- USI COMPATIBILI

Per il turismo rurale possono essere utilizzati anche fabbricati che insistono su fondi rustici dismessi dall'attività agricola, ivi compresi le ex residenze coloniche, purché dotate di idonea destinazione d'uso. Per quel che riguarda le dimensioni ed i volumi, gli arredi esterni ed interni relativi agli edifici ed ai servizi di turismo rurale, vale quanto riportato agli art. 5, 6, 7 della L.R. n° 26/94.

- INTERVENTI AMMESSI

Non sono ammesse costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L.R. 26/94 ma solo ristrutturazioni di tipo conservativo che non alterino le caratteristiche originarie dell'edificio.

Nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dovranno essere utilizzati prevalentemente materiali propri dell'edilizia tradizionale della zona con impiego prioritario di pietra, sasso, mattone, cotto, legno, ferro, ghisa. I manufatti già esistenti realizzati con materiale non conforme alle tipologie architettoniche originali non saranno ammessi se non adeguatamente mimetizzati. Per il rifacimento di copertura degli edifici sarà utilizzato materiale analogo a quello preesistente quale legno, pietra, tegole tipo coppo.

- PARAMETRI ED ONERI:

Variano in funzione alla tipologia di immobile connesso con l'attività di turismo rurale. Nel caso di "Abitazioni agricole" vedi il comma 6 usi AGi. i a, AGI. i .b e AG 1.3 delle presenti norme.

AG.9 - CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI LIQUAMI

- SOGGETTI ATTUATORI

Qualsiasi soggetto

- CONDIZIOM DI AMMISSIBILITA'

Tali manufatti (bacini interrati o vasche in c.a. fuori terra) sono ammissibili previa concessione edilizia . Per liquame si deve intendere un materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio, realizzati e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque.

Nel caso in cui lo stoccaggio deI liquame avviene in bacino interrato, il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'interno di discarica controllata.

 

- USI COMPATIBILI

I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sia coperti che a cielo aperto devono avere capacità utile complessiva, valutata in base alla potenzialità massima dell'allevamento, calcolato a norma della legge 50/95 e successive modifiche.

- INTERVENTI AMMESSI

Nuovi manufatti ed Ampliamento.

Per quanto non previsto dalle presenti norme si rimanda alla L.R. n0 50/9 e successive modifiche ed integrazioni.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

- PARAMETRI ED ONERI

distanza dagli edifici di civile abitazione = ml. 80 (ottanta).

distanza minima dai confini di proprietà = ml. 20 (venti)

distanza dai centri abitati = ml. 300 (trecento)

distanza dalle strade - ml. 30 (trenta)

Oneri: nessuno

AGIO - ALLEVAMENTI ITTICI

- SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme.

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tali allevamenti sono ammissibili previa concessione edilizia. Poiché le acque di allevamento hanno un alto contenuto di sostanza organica (elevato BOD), onde evitare un possibile inquinamento della falda ipodermica sottostante è vietato raggiungere una profondità di scavo tale da mettere in comunicazione la falda freatica con acque provenienti da canali consorziali. In tal caso l'acqua utilizzata sarà prelevata da canali consorziali o da pozzi. Le acque di allevamento per poter essere scaricate nei corpi d'acqua o nel terreno devono avere parametri conformi alla Tab. A della L. n° 319/76. A tale scopo è consigliato ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di fitodepurazione.

- USI COMPATIBILI

Sono considerati allevamenti ittici, i manufatti destinati all'esercizio dell'itticoltura in bacini di nuovo impianto o in cave preesistenti

- INTERVENTI AMMESSI

Ampliamento e Nuovi allevamenti

L’estensione del bacino non può superare il 60 (sessanta) per cento della superficie del fondo di pertinenza e le modalità di intervento e di uso sono contenuti nella L.R. n° 29/81.

Il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'esterno nel rispetto della legislazione vigente. Non potrà pertanto configurarsi come cava. Non sono ammessi nuovi allevamenti da ricavarsi sui Dossi (art. 20 P.T.C.P.).

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

- PARAMETRI ED ONERI

1) distanza dai centri abitati = ml. 250 (duecentocinquanta).

2) distanza minima dagli edifici residenziali aziendali = ml. 20 (venti)

3) distanza minima dai confini = ml. 10 (dieci)

4) distanza dalle strade = ml 20 (venti)

Oneri: nessuno

AGI 11 - STAGNI. LAGHETTI O BACINI D'ACQUA PER LA CREAZIONE DI AMBIENTI NATURALI

La realizzazione di questi interventi è sempre ammessa e può essere correlata agli aiuti relativi ai Programmi zonali agro-ambientali pluriennali in attuazione del Reg. Cee n° 2078/92 (Impegno F). Tale Regolamento è finalizzato a favorire l'introduzione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale e del paesaggio. La realizzazione di stagni, laghetti o bacini d'acqua prevede un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale ed in particolare per la creazione di riserve, biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici.

- SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono "qualsiasi soggetto".

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tali opere sono ammissibili previa autorizzazione edilizia. Nel caso in cui la profondità del bacino sia tale da interessare la falda sottostante, onde garantire una buona qualità delle acque presenti all'interno dell'impianto ed evitare un possibile inquinamento della falda ipodermica, é vietato l'utilizzo di acque provenienti da canali consorziali mentre è permesso il prelievo di acqua da pozzi. Nel caso in cui la profondità del bacino sia tale da non interessare la falda sottostante, al fine di alimentare detti bacini potrà essere derivata acqua dai canali previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente.

- USI COMPATIBILI

I manufatti destinati alla creazione degli ambienti naturali possono essere realizzate in bacini di nuovo impianto o già preesistenti. Tali bacini non possono essere destinati a fini diversi da quelli ambientali.

- INTERVENTI AMMESSI

Ampliamento e nuovi interventi.

Il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'esterno neI rispetto della legislazione vigente. Non potrà pertanto configurarsi come cava. Per i soggetti che fanno ricorso al Reg. CEE 2078/92 è necessario applicare i criteri e le condizioni dettate dalle disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento nell'annata agraria dì riferimento.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

  • PARAMETRI
  • al fine di favorire la presenza dell'avifauna selvatica, attorno allo stagno è fatta obbligo la piantumazione di una percentuale minima del 5% della superficie sommersa, di alberi e/o di arbusti il cui elenco è allegato al Regolamento per la tutela ed incremento del Verde;
  • distanza minima dagli edifici residenziali = ml. 20 (venti)

Oneri nessuno

Per i soggetti che fanno ricorso al Reg. CEE 2078/92 vale quanto riportato dalle disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento dell'annata agraria di riferimento.

AG12 - ALTRE OPERE DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO AGRICOLO

Non sono prescritti particolari parametri urbanistico-edilizi ma si realizzano secondo le norme degli organi competenti nel rispetto delle specifiche norme di zona e strumenti di pianificazione specifici. Nel caso di spostamenti e sistemazioni di terra finalizzati al miglioramento fondiario sarà necessaria l'autorizzazione comunale quando essi esulano dalle normali operazioni agronomiche.

E' fatto sempre divieto, durante tali operazioni, trasportare la terra al di fuori dell'azienda interessata al miglioramento a meno che non si tratti di discarica autorizzata

AG13 - MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE DELLE ACQUE

La realizzazione di questi interventi è strettamente correlata alla eventuale necessità di migliorare gli standard qualitativi delle acque.

Tale sistema integrato è consigliato soprattutto in zone non servite da impianti di pubblica fognatura; esso è applicabile a tutti i tipi di reflui urbani.

SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono "qualsiasi soggetto".

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tali opere sono ammissibili previa autorizzazione edilizia.

- USI COMPATIBILI

I manufatti destinati alla realizzazione degli impianti di fitodepurazione a flusso subsuperficiale prevedono la realizzazione di una trincea scavata nel terreno, in cui viene dislocata una vasca a tenuta stagna e riempita di materiale filtrante. Sulla superficie del terreno, in corrispondenza della vasca, vengono coltivate specie di arbusti sempreverdi che attraverso la loro capacità evapotraspirativa riducono sia il quantitativo di reflui che il loro contenuto di sostanze inquinanti.

- INTERVENTI AMMESSI

Ampliamento e Nuovi interventi.

Per quel che riguarda la realizzazione della trincea, il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene servirà come "terreno attivo" nella coltivazione delle specie arbustive.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

- PARAIMETRI ED ONERI

Distanza minima dagli edifici residenziali aziendali = ml. 5 (cinque)

Oneri: nessuno.

ART. 76 - CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI EDIFICI IN ZONA E

Per gli edifici esistenti nelle zone agricole alla data di adozione delle presenti norme e ricadenti nella zona E, può essere concesso, in forma onerosa o gratuita ai sensi di legge, il cambio di destinazione d1 uso subordinatamente alla presentazione di documentazione tendente a dimostrare che in seguito alla evoluzione della produzione agricola, delle modalità colturali, l'edificio, o gli edifici, non sono più destinati o destinabili all'attività agricola. Il cambio di destinazione deve essere compatibile con la struttura dell'edificio e la situazione ambientale della zona e l'intervento proposto avvenga nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio esistente.

Tenuto conto delle esigenze di carattere produttivo, sociale, civile e culturale degli insediati in zona agricola, è' ammesso il cambio di destinazione d'uso dei manufatti agricoli, alle condizioni definite dall'art. 17 della LR n06 /95.

Alla funzione definita come "abitazione rurale ed annessi" - AGI possono corrispondere le funzioni dì abitazione civile, o le funzioni terziarie, (limitatamente alle funzioni commerciale, pubblico esercizio, artigianato di servizio, artigianato manifatturiero in forma laboratoriale, attività di servizio pubbliche e/o private con funzioni ricreative, assistenziali, sanitarie, studi professionali), o le funzioni alberghiere in genere o di soggiorno temporaneo, alla condizione che siano conservate la tipologia costruttiva, le caratteristiche formali e dei materiali usati, prescindendo dallo stato di consistenza e manutenzione.

Alla funzione definita come " attività agricole aziendali o interaziendali". e limitatamente a manufatti assimilabili al tipo AG2, possono farsi corrispondere le funzioni più sopra indicate (commerciale, di pubblico esercizio, artigianato di servizio, artigianato manifatturiero in forma laboratoriale, attività di servizio pubbliche e/o private con funzioni ricreative, assistenziali, sanitarie, studi professionali, le funzioni alberghiere in genere o di soggiorno temporaneo) nonché quelle di tipo produttivo (attività manifatturiere diverse dalle precedenti), con l'onere della conservazione della tipologia costruttiva muraria tradizionale e, coerentemente, delle caratteristiche dei materiali. Per tutti i manufatti in zona E per i quali non ricorrano le suddette condizioni, ossia dei manufatti di elementi prefabbricati o similari, indipendentemente dallo stato di consistenza e manutenzione, non sono ammissibili cambi di destinazione d'uso.

Le attività sostitutive predette non debbono essere ritenute, previo parere dell’U.S.L., dall'Amministrazione Comunale inquinanti o insalubri o moleste, e che la loro attivazione non richieda potenziamento di infrastrutture viarie o di servizi a rete ( acquedotto, elettricità, telefono e simili).

Al sensi dell'art. 17 della LR n° 6/95 , ogni recupero di edifici, già facenti parte di unità poderali agricole, per funzioni non connesse con l'esercizio di attività agricola, anche a seguito di frazionamento, preclude la possibilità di realizzazione di nuovi edifici abitativi sull'unità poderale principale. Il mutamento di destinazione d' uso, anche non connesso a trasformazioni fisiche, sempre che diversamente non sia prescritto da strumenti di legge, è soggetto a concessione edilizia, ed è altresì subordinato alla stipula di una convenzione nella quale i proprietari si impegnano a non mutare, in seguito, ulteriormente la nuova destinazione, alla contestuale realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale (sistemazione delle aree di pertinenza, manutenzione dei drenaggi, consolidamenti idrogeologico, demolizione di eventuali manufatti incongrui con la urbanizzazione deI contesto ambientale), come indicato dal già citato art. 17 della LR n06/95, nonché ad eseguire le opere di urbanizzazione mancanti, fra le quali le opere di igienizzazione degli scarichi in luogo del pagamento dei contributi di concessione di cui alla L. 10/77, e ad assoggettarsi alle penalità convenzionali in caso di inadempimento.

NORMA DI TUTELA AMBIENTALE E DEGLI ELEMENTI STORICO-TESTIMONIALI

ART. 77- LEGISLAZIONE AMBIENTALE

Indipendentemente dai contenuti specifici del P.R.G. rimangono in vigore:

a) le norme per la tutela delle bellezze naturali e dei beni di interesse storico ed artistico di cui alle Leggi 1089/39 e 1497/39;

b) le norme per la difesa del suolo di cui al R.D. 3267/23 e del relativo regolamento e successive modifiche ed integrazioni compresi gli aggiornamenti della legislazione regionale;

c) le norme per la difesa delle acque di cui alla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni compresi gli aggiornamenti della legislazione regionale;

d) le norme e le previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

e) le norme e le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

ART. 78 - UNITA' DI PAESAGGIO

Il P.R.G. individua sulla Tavola n° 1 le Unità di Paesaggio secondo le indicazioni del P.T.P.R. (Unità di Paesaggio n° 1 "Costa Nord" e Unità di Paesaggio n° 2 "Bonifica Ferrarese") e del P.T.C.P. (Unità di Paesaggio n° 8 "Delle Risaie" ed Unità di Paesaggio n° 9 "Delle Dune").

Il P.T.P.C. permette una ulteriore individuazione di unità di paesaggio di rango comunale sulla base di elementi fisici, biologici, antropici.

Le norme di cui ai successivi articoli sono finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi propri delle singole unità individuate.

Nel territorio di Lagosanto le Unità di Paesaggio di rango comunale sono:

U.d.P. 1 - Del Po di Volano

Tale U.d.P. è delimitata a Nord dalla sponda destra del fiume Po di Volano, a Sud-Ovest con la Strada Provinciale per Codigoro fino al centro abitato della frazione di Marozzo, a Sud Est con la via S. Appiano fino al confine Nord Est del territorio comunale.

Questa U.d.P. è caratterizzata dal fatto che essa coincide con una "Zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua" e con una "Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale" rispettivamente art. 18 e 19 del P.T.C.P.

In detta area vanno pertanto prioritariamente convogliati i finanziamenti derivanti dai Programmi zonali pluriennali agroambientali attuativi del Reg. Cee n° 2078/92 quali:

  • La tutela dell’ambiente: Impegno D - Azione Dl "Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e deI paesaggio agrario".
  • Attività di interesse pubblico: Impegno G - Azione G1 "Realizzazione di percorsi obbligati, organizzati nell’ambito dei parchi, riserve naturali, oasi di protezione della fauna da eventuali Enti di gestione o nelle aree previste dai piani di fruizione naturalistica turistico ambientale e del tempo libero adottati dall'Amministrazione provinciale e da altri Enti territoriali, d'intesa Coli le aziende agricole che hanno concesso a tali scopi i loro terreni":

Azione G2 "Realizzazione di idonee sistemazioni (quali aree attrezzate e di sosta, spazi di fruizione pubblica) atte a favorire l’accesso al pubblico ad attività ricreative anche in prossimità di manufatti idraulici (chiaviche, impianti idrovori, ponti) di edifici di interesse storico o di notevole valore architettonico inseriti in ambiti naturali.

In generale, all'interno dell'U.d.P. non sarà possibile la modificazione di alcuni elementi quali corridoi ecologici, piantate, filari, siepi, senza preventiva autorizzazione comunale.

Per ogni intervento atto alla formazione di unità abitative, di servizi e di qualsiasi altra nuova costruzione da parte di un Imprenditore agricolo, si dovrà provvedere all'impianto di alberature e/o arbusti attigui ai fabbricati rurali secondo quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde. In tale U.d.P., la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione minima attigua alla corte pari a due volte la nuova superficie edificata.

All'elaborato dovrà essere allegato un progetto del verde utilizzando preferibilmente specie arboree ed arbustive riportate nell' Allegato del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde.

U.d.P Delle Risaie

Tale U.d.P. è caratterizzata dalla presenza di terreni di recente bonifica caratterizzati da scarsa vegetazione arborea ed arbustiva e forte specializzazione nella risicoltura.

In detta area vanno prioritariamente convogliati i finanziamenti derivanti dai Programmi zonali pluriennali agroambientali attuativi del Reg. Cee n0 2078/92 quali:

  • La tutela dell’ambiente : Impegno D - Azione D1 "Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario".

Azione D2 "Coltivazione a perdere per l’alimentazione naturale della fauna selvatica".

U.d.P. delle Dune storiche

In questi territori il paesaggio è monotono e piatto ed è caratterizzato dalla presenza dì aziende dì medie dimensioni che coltivano in prevalenza colture estensive.

Inoltre sono anche presenti un discreto numero di aziende specializzate in colture intensive quali l'asparago e gli ortaggi coltivati in serre o tunnels. Anche questo areale è caratterizzato dalla presenza di scarsa vegetazione arborea ed arbustiva che compare sporadicamente in corrispondenza di alcune arterie principali di collegamento.

In detta area vanno pertanto prioritariamente convogliati i finanziamenti relativi al "Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie" attuativo del Reg. Cee n0 2328/91 ed ai Programmi zonali pluriennali agroambientali attuativi del Reg. Cee n0 2078/92 quali:

  • Il ritiro dei seminativi: Impegno F - Azione F 1 'Creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e riproduzione della flora e fauna selvatica
  • Azione F2 "Creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni dì collegamento paesaggistico ed ecologico";

U.d.P. dell' Antica costa

Tale territorio è rappresentato principalmente da un sistema dunoso costituito da terreni sabbiosi che si sono formati dall'evolversi delle linee di costa. Tali terreni sono caratterizzati dalla presenza di scarsa vegetazione arborea ed arbustiva, eccezion fatta per la vite, e dalla presenza di colture erbacee ed ortive. Per le caratteristiche geomorfologiche tale sottozona è idonea alla formazione di ambienti a carattere naturalistico atti a garanti re la sopravvivenza della flora e fauna spontanea.

Pertanto in detta area vanno prioritariamente convogliati i finanziamenti derivanti dai Programmi zonali pluriennali agroambientali attuativi del Reg. Cee n° 2078/92 quali:

  • La tutela dell'ambiente: Impegno D - Azione Dl "Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e deI paesaggio agrario".

Azione D2 "Coltivazione a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica";

  • Attività di interesse pubblico: Impegno G - Azione GI "Realizzazione di percorsi obbligati, organizzati nell’ambito dei parchi riserve naturali, oasi di protezione della fauna da eventuali Enti di gestione o nelle aree previste dai piani di fruizione naturalistica turistico ambientale e del tempo libero adottatiDall’Amministrazione provinciale e da altri Enti territoriali, d'intesa con le aziende agricole che hanno concesso a tali scopi i loro terreni".

Per ogni intervento atto alla formazione di unità abitative di servizi e di qualsiasi altra nuova costruzione si dovrà provvedere all’impianto di alberature e/o siepi attigui ai fabbricati rurali secondo quanto stabilito dall’art. 14 del regolamento per la tutela ed incremento del verde.

In tale U.d.P. la superficie destinata a verde dovrà avere una estensione minima attigua ai fabbricati, pari alla superficie edificata.

ART. 79 - ZONA DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE (ART. 19 DEL P.T.C.P.)

Tale zona si sviluppa lungo il fiume Po di Volano.

Edilizia esistente: per gli edifici esistenti nelle zone golenali del Po di Volano sono ammessi tutti gli interventi sull’edilizia esistente, compreso un incremento "una tantum nella seguente misura:

per S.U. preesistente sino a 75 mq. = 40 mq. di incremento di S.U.

per S.U. preesistente da 75 a 100 mq. = 25 mq. di incremento di S.U.

per S.U. preesistente superiore a 100 mq. = 15 mq. di incremento di S.U.

In caso di demolizione e vietata la ricostruzione, salvo il caso di dimostrare impossibilità e ricostruire fuori dalla zona per mancanza di aree.

Per tale zona vale quanto riportato all'art. 19 del P.T.C.P. ed in particolare quanto riportato al comma 6 lettera "e" di tale articolo oltre all'art. 51 delle presenti norme.

ART. 80 - AREE DI CONCENTRAZIONE DI MATERIALI ARCIIEOLOGICI

Questa area e ubicata nella parte Nord-Est deI territorio comunale, interessa anche una parte del Po di Volano e si trova in prossimità del Canale Giaron. Tale area ha una superficie di circa 30 Ha ed è disciplinata dall'art. 21 del

P.T.C.P.

ART. 81- ELEMENTI MORFOLOGICO - DOCUMENTALI: I DOSSI E LE DUNE (ART. 20 DEL P.T.C.P)

L'art. 20 deI P.T.C.P., comma 2, suddivide i dossi e le dune rilevati nella Provincia di Ferrara in due grandi categorie:

a) dossi di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo (Paleoalveo Po di Volano - Dosso Boschetto -Dosso Vaccolino);

b) dossi di rilevanza esclusivamente geognostica (Paleoalveo del Triba, del Viezzano, cordoni dunosi su tutto il territorio non catalogati).

Nel territorio comunale di Lagosanto:

a) Nei dossi di valore storico-documentale si applicano le tutele degli arrt. 51 e 56 delle presenti norme oltre a vietare gli usi AG.4, AG.5. AG.9, AG.10, lo spandimento di liquami, le attività di cava e le discariche, sì applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui agli artt. 11 e 12.

b) I dossi di rilevanza esclusivamente geognostica non presentano tracce visibili sul microrilievo ed hanno una funzione prevalente di ricarica delle falde. Si riferiscono pertanto art. 56 delle presenti norme.

Su tali dossi sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti agli artt. 11 e 12 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AG.9, lo spandimento di liquami, le attività di cava, le discariche, nuovi insediamenti di cimiteri ed ampliamento di quelli esistenti.

Gli indici ed i parametri previsti sono uguali a quelli descritti agli artt. 11 e 12 delle presenti norme.

Il Regolamento Edilizio Comunale provvede ad indicare idonee regole comportamentali circa l'esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie atte a ridurre l'impermeabilizzazione delle aree edificabili presenti su tali dossi.

Tale Regolamento provvede anche ad indicare il metodo più idoneo allo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche non inquinate, cioè raccolte in siti in cui non vi è pericolo di percolazioni inquinanti.

ART. 82 - CORRIDOI ECOLOGICI

La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento delle dotazioni ambientali, indica con apposita simbologia "C" i corridoi ecologici individuati suI territorio comunale alla data di adozione del P.R.G.

Su tali aree sono vietati interventi di escavo ed asportazione di materiali litoidi di qualunque tipo, salvo quanto previsto dal comma 2, art. 2 della Legge Regionale n0 17 del 18 Luglio 1991.

Essi sono sottratti all'uso agricolo tranne per quegli interventi (inerbimento, siepi, filari) atti ad arricchire la loro dotazione paesaggistico-ambìentale e a determinare una fruizione turistico ricreativa del territorio comunale.

In tali aree e loro zone attigue, fino ad una distanza di 20 mI dall'argine del canale, l'Imprenditore agricolo che abbia diritto al "premio edificatorio", in quanto ricorre alle azioni prescritte agli art. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del verde, è l'obbligato ad impiantare alberi ed arbusti con criteri e modalità previsti dall'art. 14 del Regolamento per la tutela ed incremento del verde.

L'impianto dovrà avere traiettoria parallela al corso d'acqua e dovrà rispettare le distanze dì sicurezza previste dal Consorzio di Bonifica dì appartenenza.

NeI caso in cui il richiedente della concessione non è proprietario di terreni confinanti con i corridoi ecologici potrà eseguire l'impianto liberamente all'interno della proprietà, nei sitì che riterrà più idonei.

In tutti i casi dovrà essere allegato alla concessione un progetto del verde utilizzando preferibilmente le specie arboree e/o arbustive il cui elenco è allegato al Regolamento per la tutela ed incremento del verde

ART. 83 - PERCORSI CICLABILI

La cartografia in scala 1:10.000 dell'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "B" i percorsi ciclabili presenti su tutto il territorio comunale al fine di determinare una fruizione turistico-ricreativa del territorio comunale ed un collegamento funzionale interno alle aree urbane.

L'imprenditore agricolo che abbia diritto al "premio edificatorio", perché ricorre alle azioni previste degli artt. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del verde, è obbligato ad impiantare alberi e/o arbusti attigui ai percorsi ciclabili e con criteri e modalità previsti dall'art. 14 del Regolamento per la tutela ed incremento del verde.

Nel caso in cui il richiedente della concessione non è proprietario di terreni confinanti con i Percorsi ciclabili potrà eseguire la piantumazione delle essenze arboree all'interno della proprietà, nei siti che riterrà più idonei.

Tali zone, pur essendo inedificabili, concorrono alla determinazione della capacità insediativa sia in zona agricola che nel centro urbano.

ART. 84 - FRUIZIONE PUBBLICA DI CORRIDOI ECOLOGICI E PERCORSI CICLABILI

Nelle aree destinate dal P.R.G. alla formazione di corridoi ecologici e di percorsi ciclabili l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di instaurare una servitù di pubblico transito pedonale.

Per le aree destinate a luoghi di sosta lungo tali percorsi potrà essere stipulata fra l'Amministrazione Comunale ed i proprietari un'apposita convenzione che fissi le modalità di realizzazione, di gestione e dì durata della convenzione stessa.

ART. 85 - ELEMENTI DI INTERESSE STORICO TESTLMONIALE

Sono da considerarsi elementi storico testimoniale, e quindi degni dì tutela, le seguenti strutture:

  • manufatti idraulici come chiaviche, botti, idrovore, ponti costruiti anteriormente al 1939;
  • complessi produttivi e/o edifici singoli costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione, lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, ittici, e dell'argilla (ghiacciaie, fornaci, opifici);
  • ville, delizie, castelli, chiese, ed edifici storici come municipi, teatri, scuole, sedi di organizzazioni politiche.

La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "T" gli elementi storico-testimoniali individuati sul territorio comunale alla data di adozione del P.R.G.

Per questi elementi è prevista la conservazione mediante manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora siano previsti interventi di recupero o di ampliamento dell'esistente, si dovrà tener conto delle tipologie e materiali tradizionali soprattutto per quel che riguarda gli edifici (copertura, grondaie, infissi, mantenimento degli allineamenti con i muri perimetrali esistenti, ecc.).

Non è ammessa la demolizione dì tali elementi tranne che nei casi di comprovata irrecuperabilità degli elementi per ragioni statiche o igieniche da valutarsi con adeguata documentazione in sede dì Commissione Edilizia integrata.

ART. 86 - VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Per quel che riguarda l'incremento delle aree verdi sono preferenziali quegli interventi atti alla valorizzazione ambientale ed alla ricostruzione del paesaggio originario.

Le presentì indicazioni hanno come scopo principale quello di individuare nelle zone urbane, le specie più adatte alla ricostruzione paesaggistica, all'arredo delle aree verdi pubbliche a carattere ricreativo e sportivo, alla sistemazione dì parchi e giardini privati.

- PARCHI, GIARDIM PUBBLICI ED AREA DI FORESTAZIONE

tali aree la funzione paesaggistica e ambientale sì unisce a quella ricreativa ed estetica. Nei giardini pubblici sono sempre presenti specie esotiche. Per le nuove realizzazioni di parchi, giardini ed aree di forestazione sono consigliate le specie elencate in Allegato al Regolamento per la tutela ed incremento del verde nella misura dell'80 % del totale delle piante messe a dimora.

Il rimanente 20 % è a libera scelta compatibilmente con le diverse esigenze ambientali.

- ALBERATLRE DELLE PIAZZE E STRADE URBANE

In caso dì nuovi impianti sono da preferire le specie autoctone riportate in Allegato al Regolamento per la tutela ed incremento del verde.

- STRADE EXTRALRBANE E SVINCOLI

Poiché queste strutture hanno un elevato impatto paesaggistico è consigliabile l'utilizzo esclusivo di specie autoctone.

- PARCHEGGI

Nei nuovi impianti la scelta delle specie si orienterà verso le caratteristiche morfologiche e biologiche della pianta. Si eviterà la piantumazione di specie che producono "melata" o altre sostanze imbrattanti per le auto in sosta. Si consiglia l'impiego di specie autoctone riportate in Allegato al Regolamento per la tutela ed incremento del verde.

- VERDE NELLE AREE SCOLASTICHE

In tal caso il verde assume funzione didattica per cui va realizzato seguendo Io schema deI paesaggio autoctono impiegando alberi ed arbusti elencati in Allegato al Regolamento per la tutela ed incremento del verde.

- VERDE URBANO PRIVATO

In queste zone la funzione ricreativa ed estetica è spesso prevalente su quella paesaggistica ed ambientale. Per le nuove realizzazioni sono consigliate le specie elencate in Allegato al Regolamento per la tutela ed incremento deI verde nella misura dell'80 % del totale delle piante messe a dimora. Il rimanente 20 % è a libera scelta compatibilmente con le diverse esigenze ambientali.

- VERDE NELLE CORTI DELLE CASE COLONICHE

Nelle corti coloniche la sistemazione a verde deve rispettare il più possibile il disegno tradizionale. Le specie adottate possono essere anche non autoctone per il 20%, purché rientrino in una tradizione agricola produttiva tipica.