SCHEDE DI MISURA: ASSE 1

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ASSE 1: SOSTEGNO A PROGETTI DI INVESTIMENTO PER L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ

Misura 1.1: Progetti integrati di impresa: interventi regionali e leggi nazionali (Legge 1329/65, Legge 598/94)

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO:

Finanziamenti agevolati e concessione di garanzie per la realizzazione di progetti aziendali di investimento anche integrati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Sabatini);

Legge 27 ottobre 1994, n. 598;

L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 49, comma 1, lettera i);

L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettera f) e h).

BENEFICIARI FINALI:

Piccole e medie imprese secondo la definizione prevista dalla vigente normativa comunitaria, costituite anche in forma cooperativa, operanti nei settori indicati dalle sezioni "C", "D", "E" ed "F" e dalle divisioni "K72", "K73", "O90" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91", con le limitazioni e le esclusioni previste dalla normativa comunitaria vigente.

SOGGETTI ATTUATORI:

Mediocredito Centrale (soggetto gestore), Istituti di Credito convenzionati.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO DELLA REGIONE:

La Regione subentrerà, a seguito del processo di delega previsto dal D.Lgs. 112/98, nella titolarità della sopraindicata legislazione nazionale di credito agevolato per investimenti.

La gestione delle leggi delegate è attualmente di competenza di Mediocredito Centrale S.p.A., competenza esercitata in base ad una convenzione stipulata dal Ministero del Tesoro con Mediocredito medesimo.

La Regione, ai sensi del D.Lgs. 112/98, subentrerà nella convenzione di gestione attualmente in capo al Ministero del Tesoro.

Mediocredito Centrale è inoltre soggetto gestore del Fondo nazionale di garanzia per le PMI regolato dal Decreto MICA 248/99.

Artigiancassa è istituto gestore del Fondo nazionale di garanzia per le imprese artigiane regolamentato dal Decreto Ministero del Tesoro 335/99.

L’intervento della Regione, mediante risorse proprie, intende, a partire dall’approvazione del presente programma, agevolare l’accesso e l’utilizzazione da parte delle imprese degli strumenti legislativi sopraindicati, perseguendo i seguenti obiettivi da attuare con convenzione da stipularsi con Mediocredito, in quanto attuale soggetto gestore :

1. riunire in una stessa domanda l’eventuale utilizzazione combinata degli strumenti legislativi di riferimento;

2. semplificare e accelerare l’accesso agli interventi e alle procedure istruttorie prevedendo l’impegno anche di istituti di credito operanti sul territorio regionale che aderiscano ad una convenzione con il soggetto gestore alle condizioni tecniche e finanziarie stabilite, anche comprendenti forme e modi di raccordo operativo con i Consorzi fidi regionali di 1° e 2° grado partecipi nell’attivazione della misura;

3. concordare con il soggetto gestore e con gli istituiti di credito convenzionati una disponibilità di credito a particolari condizioni per questo intervento sulla quale far valere poi le agevolazioni in conto interessi previste dalle leggi;

4. allargare la tipologia delle iniziative eligibili agli interventi per l’acquisizione di servizi qualificati in materia di progettazione, organizzazione e informatizzazione, commercializzazione, sicurezza, ed agli investimenti in tecnologie informatiche, telematiche e sistemi per il commercio elettronico, al fine di consentire l’eventuale presentazione di un Progetto Integrato Aziendale; tale tipologia di intervento, viene realizzata, mediante la concessione di garanzie, secondo le modalità successivamente definite, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di minima entità (de minimis);

5. la presentazione di appositi rapporti di monitoraggio degli interventi secondo le Indicazioni della regione.

MODALITA’ DELL’INTERVENTO DELLA REGIONE:

La Giunta regionale definisce nella convenzione con il soggetto gestore il perseguimento degli obiettivi sopraindicati; a questo fine mette a disposizione, del soggetto gestore una apposita quota di risorse destinate alla copertura di costi relativi alla richiesta di garanzie a beneficio delle imprese presentatrici di domande di agevolazione per progetti aziendali, a valere su una o più delle leggi soprarichiamate, e con eventuale allargamento delle spese ammissibili a investimenti connessi a quelli attualmente coperti da tali normative secondo le indicazioni specifiche contenute nella convenzione con il soggetto gestore.

Le garanzie sono attuate a valere sui fondi nazionali di garanzia per le PMI e le imprese artigiane come regolamentati dal Decreto MICA 248/99 e dal Decreto del Ministero del Tesoro 335/99 e/o sui fondi di garanzia dei Consorzi fidi regionali di 1° e 2° grado, per coprire fino ad un massimo del 100% dei:

  • costi di intervento di garanzia e/o di co-garanzia a beneficio di imprese richiedenti gli interventi agevolati attivati dai confidi regionali;
  • costi di garanzia diretta attivati da parte di Istituti di credito a beneficio di imprese richiedenti gli interventi agevolati a valere sui fondi nazionali.

Sulla base di tale intervento della Regione il soggetto gestore definisce in convenzione con Istituti di credito operanti in regione:

  • la disponibilità di risorse finanziarie alle condizioni tecniche e finanziarie indicate in convenzione;
  • la accettazione delle domande delle imprese richiedenti senza ulteriori richieste di garanzie reali;
  • l’allargamento delle tipologie eligibili a quelli indicati in convenzione;
  • la realizzazione delle istruttorie e delle concessioni entro i tempi definiti dalle convenzioni stesse;
  • le istruttorie e le concessioni vengono condotte dal soggetto gestore secondo le normative previste nella legislazione richiamata.

PROCEDURE AI SENSI DEL DLGS 123/98

L’intervento dà avvio ad una procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il soggetto gestore, sulla base delle indicazioni contenute nella convenzione, con la Regione, provvede, mediante circolare, all’apertura dei termini per la presentazione delle domande; il soggetto gestore provvede a trasmettere anticipatamente la circolare alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il soggetto gestore approva la concessione degli interventi secondo l’ordine di presentazione presso il medesimo soggetto gestore e fornisce alla Regione con la periodicità definita l’elenco delle imprese richiedenti e delle imprese ammesse.

Gli interventi realizzati successivamente al subentro della Regione nella convenzione con le integrazioni necessarie a dare seguito alle modalità indicate nella presente misura sono sottoposte alla approvazione e deliberazione di un Comitato regionale agevolazioni.

Il Comitato regionale è costituito su deliberazione della Giunta regionale ed è composto da rappresentanti di Mediocredito Centrale e della Regione Emilia-Romagna; la Regione stabilisce altresì la partecipazione al comitato, in qualità di invitati, dei rappresentanti dei Consorzi fidi regionali di 1° e 2° grado.

INTENSITA’ DELL’AIUTO:

  • Legge Sabatini (1329/65): abbattimenti di interessi fino al 50% del tasso di riferimento a valere su investimenti in macchine utensili o di produzione, acquisite anche in leasing; nelle aree di cui all’articolo 92.3.c del trattato istitutivo dell’Unione Europea l’abbattimento degli interessi è elevato fino al 60% del tasso di riferimento; massimo investimento ammissibile non superiore a 3 miliardi;
  • Legge 598/94: abbattimento di interessi fino al 50% per le piccole imprese e fino al 23% per le medie imprese del tasso di riferimento a valere su investimenti in sistemi di produzione gestiti da apparecchiature elettroniche e/o installazione di impianti, dispositivi di controllo, fabbricazione di attrezzatura e apparecchiature, conversione di impianti delocalizzazione di impianti finalizzati all’abbattimento dell’impatto ambientale e all’incremento della sicurezza; nelle aree di cui all’articolo 92.3.c del trattato istitutivo dell’Unione Europea l’abbattimento degli interessi per le PMI è elevato fino al 60% del tasso di riferimento; massimo investimento ammissibile non superiore a 3 miliardi;

I costi relativi agli interventi di garanzia sono coperti fino al 60% del valore del finanziamento per le garanzie attivate a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI (Decreto MICA 248/99); fino al 70% per quelle a valere sul Fondo Centrale Artigiancassa (Decreto Tesoro 335/99) per le imprese artigiane.

Per gli interventi prestati direttamente dai consorzi fidi regionali di 1° e 2° grado la copertura della garanzia è determinata fino ad un massimo del 60% del valore del finanziamento per le PMI e fino a un massimo del 70% per le imprese artigiane.

Per gli interventi relativi a:

  1. finanziamenti a valere sulla Legge 1329/65 (Sabatini) senza emissione di effetti da parte dell’acquirente;
  2. finanziamenti ad imprese di recente costituzione;
  3. finanziamenti di durata non inferiore a 5 anni;

è prevista la possibilità di una cogaranzia, da parte dei fondi nazionali di garanzia e dei consorzi fidi regionali di 1° e 2° grado che copra fino ad un massimo del 90% del finanziamento, secondo le seguenti quote: 60% sul Fondo di Garanzia per le PMI (Decreto MICA 248/99) oppure 70% sul Fondo Centrale Artigiancassa (Decreto Tesoro 335/99) per le imprese artigiane;

una quota compresa tra il 10% e il 30% a carico dei fondi rischi dei confidi regionali.

Per le ulteriori spese ammissibili al P.I.A., definite dalla convenzione, è prevista l’applicazione dei tassi indicati dalle convenzioni e la concessione di garanzie secondo le modalità descritte.

TEMPI DI ATTIVAZIONE:

La misura viene attivata successivamente all’approvazione del programma e alla sottoscrizione delle convenzioni. Sono considerati ammissibili gli interventi iniziati dopo il 1° gennaio 1999.

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

durata del programma

 

ASSE 1: SOSTEGNO A PROGETTI DI INVESTIMENTO PER L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ

Misura 1.2: Progetti di qualità e innovazione organizzativa: Piano Qualità Regionale

 

La Regione promuove il Piano Qualità Regionale con il quale indica un complesso articolato di azioni volte a sostenere la adozione diffusa delle metodologie di certificazione e gestione di sistemi di qualità, nei processi organizzativi e produttivi nell’ambiente interno ed esterno alle imprese e nella sicurezza.

Il piano prevede interventi a sostegno di progetti che coinvolgono i seguenti ambiti:

  1. sistemi di gestione aziendale della qualità, anche ambientale, e loro certificazione;
  2. sistemi aziendali integrati della qualità, organizzativa, ambientale e per la sicurezza;
  3. reti di imprese (si intende una aggregazione tra PMI; o un’aggregazione di fornitori);
  4. sistemi produttivi (si intende un comparto o un distretto).

Azione A: interventi su progetti di gestione in qualità anche ambientale

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO:

la Regione sostiene progetti di imprese singole che intraprendono progetti finalizzati all’ottenimento della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme internazionalmente riconosciute; ovvero il perseguimento delle certificazioni ambientali ISO 14000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettera g).

BENEFICIARI FINALI:

PMI che rientrano nei limiti della normativa comunitaria vigente ed operanti nei settori indicati nelle sezioni C, D, E ed F e dalle divisioni K72, K73, K74 e O90 della "Classificazione delle attività economiche ISTAT del 1991", con le limitazioni previste dalla normativa comunitaria di concorrenza.

SOGGETTI ATTUATORI:

Regione Emilia-Romagna, Mediocredito Centrale (soggetto gestore) e istituti di credito convenzionati (soggetti attuatori) nell’ambito e secondo le modalità della precedente misura 1.1.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

L’intervento regionale prevede il sostegno a progetti finalizzati alla certificazione di qualità della serie ISO 9000 o ISO 14000 attraverso agevolazioni a valere sui costi complessivi, compresi quelli dell’accesso di una eventuale garanzia, di finanziamenti rilasciati da Istituti di credito, per l’attuazione di progetti di certificazione di sistemi di qualità aziendale ai sensi delle le norme di qualità internazionalmente riconosciute.

A scelta dell’impresa l’agevolazione può consistere in un abbattimento di interessi, in un contributo in conto capitale ovvero in un insieme di queste forme di agevolazione e per la copertura di garanzia.

Sono considerati ammissibili gli interventi iniziati dopo il 1 gennaio 1999.

MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE

La Giunta regionale sottoscrive una convenzione con il soggetto gestore e mette a disposizione dello stesso soggetto le risorse stabilite.

Per la concessione delle agevolazioni in conto interesse il soggetto gestore applica le condizioni previste dalle convenzioni sottoscritte con gli istituti di credito per l’attuazione della misura 1.1 "Progetti integrati di impresa: interventi regionali e leggi nazionali"; e, ove impiegabile, l’intervento agevolativo previsto dalle leggi nazionali 1329/65 e 598/94.

PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98

L’intervento da luogo ad una procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La Giunta regionale emana un bando che definisce, sulla base degli indirizzi della presente azione, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande, le modalità e i criteri di concessione, erogazione e revoca delle agevolazioni, i tempi per la conclusione dei progetti.

Le domande vengono ricevute dagli istituti di credito convenzionati con il soggetto gestore.

Il soggetto gestore svolge, in collaborazione con gli istituti di credito allo scopo convenzionati, svolge, senza costi per l’amministrazione regionale, l’istruttoria sulla base del bando regionale e provvede alla liquidazione dei contributi.

Il soggetto gestore svolge all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande verificando il perseguimento degli obiettivi, la sussistenza dei requisiti soggettivi, tipologia del programma di investimento la congruità delle spese;

il soggetto gestore fornisce alla Regione l’elenco delle imprese ammesse, per la concessione.

Il soggetto gestore fornisce alla Regione l’elenco delle imprese richiedenti e delle imprese ammissibili, per la concessione.

Non potranno essere accolte domande per investimenti inferiori a 30.000.000.

INTENSITA’ DELL’AIUTO

L’intervento agevolativo consisterà nella concessione di un contributo pari al 15% dell’ammontare dell’investimento previsto, ammissibile sino a 200 milioni.

Il contributo è articolabile in:

  • un contributo in conto interessi pari al 50% del tasso di interesse di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento;
  • la copertura del costo dell’eventuale ricorso alla garanzia con le stesse modalità e condizioni della misura 1.1;
  • Un contributo in conto capitale fino alla concorrenza della percentuale complessiva di contributo o onnicomprensivo del contributo.

L’impresa può scegliere se ricevere esclusivamente il contributo in conto capitale o il contributo in conto interessi assistito da garanzia ovvero un insieme dei due benefici.

EROGAZIONE DELLE RISORSE

Le agevolazioni saranno erogate dal soggetto gestore, sia per la quota interessi, sia per la quota capitale, a conclusione dell’iniziativa e dietro presentazione della certificazione acquisita.

 

TEMPI DI ATTIVAZIONE

La misura viene attivata successivamente all’approvazione del programma e alla sottoscrizione delle convenzioni.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

1999-2001

 

Azione B: Interventi a sostegno di progetti di sviluppo di sistemi di gestione globale ed integrata della qualità nelle imprese e/o sistemi di gestione ambientale EMAS e/o sistemi di sicurezza

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO:

La Giunta regionale definisce il Piano Qualità Regionale contenente indirizzi, modalità e criteri per gli interventi. La Regione sostiene progetti di imprese singole finalizzati al perseguimento di una gestione di qualità dell’impresa in una visione globale di obiettivi di innovazione organizzativa con accrescimento della partecipazione attiva dei lavoratori, assicurazione qualità verso clienti, contenimento dell’impatto ambientale, sicurezza sul lavoro (indicazioni del programma VISION 2000; norme 9004:2000).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettera g).

BENEFICIARI FINALI:

PMI che rientrano nei limiti della normativa comunitaria vigente ed operanti nei settori indicati nelle sezioni C, D, E ed F e dalle divisioni K72, K73, K74 e O90 della "Classificazione delle attività economiche ISTAT del 1991", con le limitazioni previste dalla normativa comunitaria di concorrenza.

SOGGETTI ATTUATORI:

Regione Emilia-Romagna, Mediocredito Centrale (soggetto gestore) e istituti di credito convenzionati (soggetti attuatori) nell’ambito e secondo le modalità della precedente misura 1.1.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

L’intervento regionale si articola secondo le seguenti tipologie:

  1. sostegno di interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione in qualità integrati secondo le metodologie della qualità totale;
  2. sostegno a progetti finalizzati all’adesione ad uno specifico sistema di gestione ambientale normato (EMAS) o la realizzazione di prodotti a marchio ECOLABEL;

L’intervento della Regione consiste nell’abbattimento degli interessi e per la copertura di eventuali costi di garanzia; con l’eventuale integrazione in conto capitale per il raggiungimento di una entità minima di contributo

MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE

La Giunta regionale sottoscrive una convenzione con il soggetto gestore e mette a disposizione del soggetto gestore le risorse stabilite.

Per la concessione delle agevolazioni il soggetto gestore applica le condizioni previste dalle convenzioni da sottoscriversi con gli istituti di credito per l’attuazione della misura 1.1 "Progetti integrati di impresa: interventi regionali e leggi nazionali" e, ove impiegabile, l’intervento agevolativo previsto dalle leggi nazionali 1329/65 e 598/94.

PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98

L’intervento da luogo ad una procedura valutativa a graduatoria.

La Giunta regionale emana un bando che definisce, sulla base degli indirizzi della presente azione, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande, le modalità e i criteri di concessione, erogazione e revoca delle agevolazioni.

Le domande vengono ricevute dagli istituti di credito convenzionati con il soggetto gestore.

Il soggetto gestore, in collaborazione con gli istituti di credito allo scopo convenzionati, svolge, senza costi per l’amministrazione regionale, l’istruttoria sulla base del bando regionale e provvede alla liquidazione dei contributi.

Il soggetto gestore svolge l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande verificando il perseguimento degli obiettivi, la sussistenza dei requisiti soggettivi, tipologia del programma di investimento la congruità delle spese;

il soggetto gestore fornisce alla Regione l’elenco delle imprese richiedenti e ammesse, per il provvedimento di concessione.

Non saranno accolte domande per investimenti inferiori a 200.000.000.

INTENSITA’ DELL’AIUTO

Il contributo in conto interessi verrà calcolato in forma attualizzata e anticipata alla data dell’approvazione della domanda e non potrà superare al 50% del tasso di interesse di riferimento vigente alla stessa data di approvazione dell’intervento, inoltre l’entità del contributo, comprensivo di contributo attualizzato in conto interessi e costo della garanzia, non potrà superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di minima entità (de minimis), l’ammontare dei costi ammissibili non potrà superare l’importo di 3 miliardi di lire;

E’ comunque previsto che il contributo minimo sia 30 milioni, anche mediante eventuale contributo in conto capitale ad integrazione del contributo in conto interessi.

I costi per gli interventi dell’eventuale ricorso alla garanzia sono coperti con le stesse modalità e condizioni della misura 1.1.

Per gli interventi prestati direttamente dai consorzi fidi regionali di 1° e 2° grado la copertura della garanzia è determinata fino ad un massimo del 60% del valore del finanziamento per le PMI e fino a un massimo del 70% per le imprese artigiane.

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

2000-2001

 

 

 

Azione C: Interventi per reti di imprese

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO:

Nel quadro del Piano Qualità Regionale la Regione sostiene progetti di reti di imprese, intese come aggregazioni tra PMI, costituite a fini di comakership o come reti di fornitura; i progetti prevedono il conseguimento di obiettivi quali: il perseguimento di migliori capacità produttive, la realizzazione di attività di servizio comuni per la attività e la qualificazione della rete.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettera g).

BENEFICIARI FINALI:

Associazioni, anche temporanee, di imprese, consorzi e società consortili, costituiti anche in forma cooperativa;

SOGGETTI ATTUATORI:

Regione Emilia-Romagna;

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

L’intervento della Regione consiste in contributi in conto interessi concessi per la realizzazione di progetti finalizzati a realizzare:

  • l’applicazione di normative e sistemi di gestione della qualità a livello di rete di imprese;
  • interventi mirati al superamento di problematiche comuni nell’organizzazione della produzione in rete.

MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE

La Giunta regionale definisce il Piano Qualità Regionale contenente indirizzi, modalità e criteri per la realizzazione degli interventi relativi. La Regione realizza un intervento per l’abbattimento del costo dei finanziamenti bancari, e delle relative garanzie, richiesti per la realizzazione dei progetti; e, ove impiegabile, l’intervento agevolativo previsto dalle leggi nazionali 1329/65 e 598/94.

PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98

Per quanto riguarda gli interventi per le reti di imprese la Giunta regionale applica una procedura negoziale emanando appositi bandi finalizzati ad acquisire le manifestazioni di interesse dei soggetti beneficiari. I bandi determinano, inoltre le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la documentazione necessaria e i criteri di valutazione. L’attività istruttoria è svolta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo tenendo conto delle specificità previste dal bando.

L’atto di concessione è sostituito da un contratto conforme a quanto previsto dal bando di selezione.

INTENSITA’ DELL’AIUTO

Il contributo in conto interessi verrà calcolato in forma attualizzata e anticipata alla data dell’approvazione della domanda e non potrà superare al 50% del tasso di interesse di riferimento vigente alla stessa data di approvazione dell’intervento, inoltre l’entità del contributo, comprensivo di contributo attualizzato in conto interessi e costo della garanzia, non potrà superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di minima entità (de minimis);

I costi per gli interventi dell’eventuale ricorso alla garanzia sono coperti con le stesse modalità e condizioni della misura 1.1.

EROGAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse saranno erogate secondo le modalità stabilite dal contratto di concessione.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

2000-2001

 

Azione D: Interventi per i sistema produttivi

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO:

La Regione sostiene progetti per la qualità nell’ambito dei sistemi produttivi per il conseguimento di obiettivi quali: la individuazione di requisiti specifici e obiettivi da conseguire da parte dei processi produttivi nell’ambito del sistema preso in esame; creazione di metodi di valutazione; sviluppo di iniziative per valorizzare le caratteristiche di qualità del prodotto/servizio realizzato dal sistema di imprese nella dimensione territoriale o regionale, anche per favorire l’export e l’internazionalizzazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettera g).

BENEFICIARI FINALI:

Associazioni, anche temporanee, di imprese e società di servizi, centri specializzati nella qualità, associazioni imprenditoriali;

SOGGETTI ATTUATORI:

Regione Emilia - Romagna;

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

La Giunta regionale definisce il Piano Qualità Regionale con indirizzi, modalità e criteri per la realizzazione degli interventi e l’intervento della Regione consiste in contributi in conto capitale concessi per la realizzazione di studi e ricerche con una significativa partecipazione delle imprese produttrici finalizzati agli obiettivi sopraindicati.

PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98

Per quanto riguarda gli interventi per i sistemi produttivi la Giunta regionale applica una procedura negoziale emanando appositi bandi finalizzati ad acquisire le manifestazioni di interesse dei soggetti beneficiari. I bandi determinano, inoltre, le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la documentazione necessaria e i criteri di valutazione. L’attività istruttoria è svolta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo tenendo conto delle specificità previste dal bando.

L’atto di concessione è sostituito da un contratto conforme a quanto previsto dal bando di selezione.

EROGAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse saranno erogate secondo le modalità stabilite dal contratto di concessione.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

2000-2001

ASSE 1: SOSTEGNO A PROGETTI DI INVESTIMENTO PER L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ

Misura 1.3: Sostegno alle iniziative per la ricerca e sviluppo e per l’innovazione

Azione A. Spese per la realizzazione di progetti di ricerca, acquisto brevetti, realizzazione studi e sperimentazioni (Legge 140/97).

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO:

Sostegno, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali, alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo in azienda attuate mediante investimenti in strumentazione ed attrezzature, servizi di consulenza tecnologica e risorse umane.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 13

L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettere e) e f).

BENEFICIARI FINALI:

Imprese iscritte presso l’INPS sotto il ramo "industria" che svolgono attività industriali ai sensi dell’art. 2195, comma 1, del Codice Civile.

SOGGETTI ATTUATORI:

Banca di Roma, titolare di una convenzione di gestione con il MICA

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

La Regione subentra, a seguito del processo di delega previsto dal D.Lgs. 112/98, nella titolarità di gestione della sopraindicata legislazione nazionale di agevolazione fiscale per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo.

L’agevolazione consiste in un "Bonus fiscale", che l’impresa utilizza per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul proprio conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d’imposta.

MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE:

La Regione, ai sensi del D.Lgs. 112/98, subentra in tale convenzione con la possibilità di apportare le integrazioni, finalizzate ad adattare all’intervento regionale le modalità applicative della legge, anche al fine di apportare eventuali semplificazioni procedurali.

PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98

Procedura automatica

La procedura per l’ottenimento dell’agevolazione seguirà il seguente schema:

  • le imprese presentano domanda/prenotazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presso gli sportelli del soggetto gestore a partire dalla data di apertura dei termini definita dalla Regione;
  • il gestore concessionario, dopo aver verificato la regolarità formale delle domande, la disponibilità delle risorse e l’eventuale acquisizione della certificazione antimafia, dispone la concessione dei finanziamenti e provvede ad informarne i beneficiari quantificando nella stessa comunicazione l’importo dell’agevolazione entro 20 giorni;
  • l’impresa può detrarre, a partire dal 30 giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione ed entro un termine massimo di 5 anni, l’importo dell’agevolazione dal proprio conto fiscale.

Le agevolazioni vengono concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

INTENSITA’ DELL’AIUTO:

Tipologia imprese

Zone 92.3.c

Altri territori

Piccole imprese

25%

20%

Medie imprese

20%

15%

Grandi imprese

15%

10%

Il contributo attribuibile a ciascuna impresa non può superare lo 0,5% dello stanziamento complessivo della misura. Sono fatte salve eventuali maggiorazioni dell’intensità dell’aiuto già previste dalla normativa statale di attuazione.

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

2000-2001

 

Azione B. Promozione dell’assunzione temporanea di ricercatori (D.Lgs. 297/99)

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO:

Favorire l’applicazione, sul territorio dell’Emilia-Romagna degli interventi di sostegno a progetti e programmi di ricerca industriale finalizzati al rafforzamento della competitività tecnologica dei settori produttivi e ad accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, previsti dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297,.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297

BENEFICIARI FINALI:

  1. PMI che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del Codice civile,
  2. imprese artigiane di produzione,
  3. società, consorzi e società consortili comunque costituite secondo i criteri previsti dalla lettera d) dell’art. 2, primo comma del D.Lgs. 297/99.
  4. Professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca.

SOGGETTI ATTUATORI:

Regione Emilia - Romagna e Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

La Regione intende favorire l’accesso alle risorse nazionali sul proprio territorio, e in particolare, le risorse finalizzate al distacco temporaneo di personale di ricerca dipendente da Enti di ricerca, ENEA, ASI, nonché i professori e ricercatori universitari, presso imprese dell’Emilia - Romagna per realizzare progetti di innovazione particolarmente avanzati.

MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE

Poiché il D.Lgs. 297/99 non rientra nell’ambito delle normative statali le cui funzioni amministrative sono state delegate dal D.Lgs 112/98, la Regione promuove un rapporto di collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, titolare della competenza, al fine di pervenire ad una intesa finalizzata alla più ampia diffusione sul proprio territorio degli interventi previsti.

L’intesa definisce gli impegni delle amministrazioni contraenti finalizzati alla applicazione degli interventi sul territorio della regione, individuando le modalità più utili a favorire la concreta realizzazione di attività di ricercatori, in collaborazione con le imprese.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

2000-2001

 

ASSE 1: SOSTEGNO A PROGETTI DI INVESTIMENTO PER L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ

Misura 1.4: Sostegno alle attività dei consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO:

Sostegno delle attività di consorzi costituiti tra piccole e medie imprese industriali o fra tali imprese e piccole e medie imprese commerciali e di servizi costituite anche in forma cooperativa attraverso la gestione, secondo la delega stabilita, degli interventi individuati con la legge 317/91.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 317/91, artt. 17 - 27

BENEFICIARI FINALI:

  • consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, fra PMI industriali, artigianali commerciali e di servizi composti da almeno cinque imprese e dotati di un capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire (artt. 17 e 20);
  • società consortili a capitale misto pubblico e privato non inferiore a 20 milioni di lire costituite da almeno cinque soggetti.

SOGGETTI ATTUATORI:

Regione Emilia-Romagna

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

La Regione subentra, a seguito del processo di delega previsto dal D.Lgs. 112/98, nella titolarità di gestione della legislazione nazionale finalizzata a finanziare, mediante contributi in conto capitale:

  1. progetti consortili finalizzati a realizzare servizi per le imprese associate previsti dagli artt. 17 e seguenti della legge;
  2. progetti consortili finalizzati a realizzare, per le imprese associate servizi, formazione, interventi di progettazione, realizzazione, recupero di aree attrezzate previsti dall’art. 27 della legge

PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98

procedura valutativa a graduatoria.

INTENSITA’ DELL’AIUTO:

  • contributo in conto capitale entro il limite di lire 300 milioni annui e per non più di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 % delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa (iniziative ex art. 17 e seguenti)
  • contributo in conto capitale entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 % delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa (iniziative ex art. 27)

TEMPI DI REALIZZAZIONE

2000-2001