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SCHEDE DI MISURA: ASSE 2 |
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ASSE 2: GENERAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E NUOVA OCCUPAZIONE Misura 2.1: Investimenti in nuove sedi produttive, ampliamenti di capacità produttiva, riconversioni industriali (Legge 341/95, Legge 266/97) OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: Sostegno all’ampliamento, ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, alla delocalizzazione o alla realizzazione di nuovi stabilimenti, mediante la concessione di agevolazioni fiscali NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 8 agosto 1995, n.341 (come modificata dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266) BENEFICIARI FINALI: Imprese operanti nei settori delle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 91", delle telecomunicazioni e delle attività di servizi ammesse ai benefici di cui all’art. 1, comma 2, della legge 488/92 (servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale, trasferimento tecnologico, intermediazione, consulenza tecnico-economica) tenendo presenti le limitazioni e le esclusioni previste dall’Unione Europea. SOGGETTI ATTUATORI: Banca di Roma, titolare di una convenzione di gestione con il MICA TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE La Regione subentra, a seguito del processo di delega previsto dal D.Lgs. 112/98, nella titolarità di gestione della sopraindicata legislazione nazionale di agevolazione fiscale per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, delocalizzazione di impianti o di realizzazione di nuovi stabilimenti. L’agevolazione consiste in un "Bonus fiscale", che l’impresa utilizza per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul proprio conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d’imposta. MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE La Regione, ai sensi del D.Lgs. 112/98, subentra in tale convenzione con la possibilità di apportare integrazioni, anche al fine di eventuali ulteriori semplificazioni procedurali. PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98 Procedura automatica La procedura per l’ottenimento dell’agevolazione seguirà il seguente schema:
Le agevolazioni vengono concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili. INTENSITA’ DELL’AIUTO
Il massimale di investimento ammissibile non può superare i 10 miliardi di lire. TEMPI DI REALIZZAZIONE 2000-2001
ASSE 2: GENERAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E NUOVA OCCUPAZIONE Misura 2.2: Sostegno a nuove iniziative imprenditoriali Azione A. Creazione di nuove imprese: interventi regionali OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: La Regione intende favorire la nascita di nuove imprese, valorizzando la collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio, con le associazioni imprenditoriali e i consorzi fidi, con gli enti locali. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettera a) BENEFICIARI FINALI: Piccole e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, operanti nei settori indicati dalle sezioni "C", "D", "E" ed "F" e dalle divisioni "K72", "K73", "O90" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91", con le limitazioni e le esclusioni previste dalla normativa comunitaria vigente. Le imprese devono essere costitute da non più di 12 mesi al momento della presentazione della domanda di assistenza tecnica o di finanziamento. SOGGETTI ATTUATORI: Regione Emilia-Romagna Camere di Commercio, Consorzi fidi regionali di 1° e 2° grado, Enti locali, soggetti attuatori di progetti di cui alla misura 5.1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE L’intervento regionale prevede il sostegno delle nuove imprese, per il progetto di fattibilità, le procedure, le spese di avviamento e di primo investimento, mediante la concessione di garanzie. MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE La Giunta regionale costituisce presso i Consorzi fidi regionali di 1° e 2° grado, anche mediante la rifinalizzazione di contributi regionali già concessi, fondi dedicati alla concessione di garanzie a favore delle neo imprese richiedenti . La Giunta regionale stipula con le Camere di Commercio una convenzione che preveda l'assistenza tecnica per la costituzione e l’avvio delle neoimprese, anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali, e il cofinanziamento dei fondi di garanzia destinati alle neo imprese. La Giunta disciplina le modalità e i criteri di accesso al fondo di garanzia, criteri e modalità degli interventi, nonché eventuali convenzioni con gli istituti di credito. La Regione sostiene progetti per la promozione e l’assistenza tecnica alle nuove imprese e/o per il ricambio generazionale definiti nell’ambito dei progetti territoriali di sviluppo di cui alla misura 5.1, con iniziative di enti locali, associazioni imprenditoriali, altri soggetti pubblici o privati. PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98 L’intervento viene attuato mediante procedura valutativa; la Giunta regionale provvede a definire le modalità e i criteri per l’accesso ai benefici e le convenzioni con i soggetti gestori; Nell’ambito della procedura la Regione da priorità alle imprese femminili come individuate con i criteri della legge 215/92 e alle imprese giovanili come individuate con i criteri della Legge 44/. INTENSITA’ DELL’AIUTO L’intervento agevolativo consisterà nella concessione di garanzie per un ammontare non inferiore al 60% (70% per le imprese artigiane) e non superiore al 90% del finanziamento bancario. TEMPI DI ATTIVAZIONE La misura viene attivata successivamente all’approvazione del programma e alla sottoscrizione delle convenzioni. TEMPI DI REALIZZAZIONE 1999-2001
Azione B. Spin-off e nuove imprese hi-tech: interventi regionali OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: La Regione sostiene programmi e progetti promossi da Università, Enti e Centri di ricerca, Fondazioni bancarie, Banche, Associazioni imprenditoriali, Imprese, Fondi di investimento, finalizzati alla promozione di nuove imprese high-tech; anche rivolti alla ricerca di partecipazioni finanziarie nel capitale delle imprese medesime. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettera a) BENEFICIARI FINALI:
SOGGETTI ATTUATORI:
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE
MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE
PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98 Per quanto attiene la selezione dei programmi di promozione la Giunta regionale applica una procedura negoziale emanando appositi bandi finalizzati ad acquisire le manifestazioni di interesse dei soggetti beneficiari. I bandi determinano, inoltre, le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la documentazione necessaria e i criteri di valutazione. Rispetto agli interventi di garanzia si seguiranno le procedure dell’Azione A. Per quanto attiene la concessione di anticipazioni le procedure sono quelle previste dall’azione c) della misura 3.1, attuativa della legge 237/93. INTENSITA’ DELL’AIUTO
TEMPI DI REALIZZAZIONE 2000-2001
Azione C. Creazione e sviluppo competitivo di imprese cooperative: Legge 49/85 OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: Attraverso la presente azione la Regione sostiene gli investimenti delle imprese cooperative mediante finanziamenti agevolati offerti al sistema cooperativo da Coopercredito S.p.A. a valere sul fondo di rotazione (FONCOOPER) istituito dalla Legge 27 febbraio 1985, n. 49. La Regione concede contributi per la preparazione e la definizione di progetti di fattibilità concernenti lo sviluppo produttivo e finanziario di imprese cooperative formate da lavoratori provenienti da imprese in crisi (titolo II - L. 49/85) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni. BENEFICIARI FINALI: PMI cooperative che:
Sono escluse le cooperative che si propongono la costruzione e l’assegnazione di alloggi ai propri soci; si applicano inoltre le esclusioni e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria di concorrenza. SOGGETTI ATTUATORI: Coopercredito S.p.A., Gruppo B.N.L., Regione Emilia-Romagna. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE La Regione, per il tramite del soggetto gestore, destina le risorse statali delegate a valere sul FONCOOPER all’agevolazione finanziaria per la realizzazione di progetti di aziende cooperative finalizzati:
La Regione destina contributi che non possono superare il 70% del costo dei progetti di fattibilità e, in ogni caso, non possono superare l’importo massimo di 50 milioni annui. La Regione concede altresì contributi per l’acquisto di servizi di assistenza tecnica e di consulenza finanziaria alle cooperative formate da lavoratori provenienti da imprese in crisi (titolo II - L. 49/85) per un periodo di due anni dall’inizio dell’attività. In ogni caso tali contributi non possono superare il 70% del costo e non possono superare l’importo massimo di 50 milioni annui. MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE Al momento dell’adozione del presente programma non è stato emanato il previsto D.P.R. di attuazione. Qualora al momento dell’emanazione del D.P.C.M. di trasferimento delle risorse e di decorrenza delle deleghe l’amministrazione statale competente non abbia provveduto ad adottare la regolamentazione di attuazione, la Giunta regionale provvederà ad emanare le direttive per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla presente azione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria di concorrenza, le modalità e i criteri di accoglimento e i requisiti di ammissibilità delle domande. La Giunta provvede inoltre a stipulare una convenzione con Coopercredito S.p.A. per regolamentare le modalità di gestione delle risorse di competenza dell’Emilia-Romagna a valere sul FONCOOPER e gli eventuali compensi spettanti al soggetto gestore a titolo di rimborso degli oneri connessi all’istruttoria, all’esecuzione e all’amministrazione dei finanziamenti. La Regione al fine di favorire l’accesso ai benefici previsti dal titolo secondo della Legge 485 alle cooperative formate da lavoratori cassaintegrati, licenziati per cessazione di attività, iscritti in liste di mobilità, dipendenti di aziende in procedura concorsuale o di aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari, contribuisce agli oneri finanziari di assistenza tecnica necessaria allo start-up della cooperativa e alla presentazione della domanda alla C.F.I. PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98 La misura viene attuata mediante procedura valutativa. TEMPI DI REALIZZAZIONE 2000-2001
Azione D. Sostegno ai processi di ricambio generazionale nelle imprese: interventi regionali e Legge 662/96 OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: La Regione favorisce il ricambio generazionale dell’imprenditorialità agevolando l’acquisizione di imprese da parte di aspiranti imprenditori, anche in forma societaria o cooperativa, mediante l’attuazione della legge 662/96. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 30 e 31. MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE Al momento dell’adozione del presente programma non è stato emanato il previsto decreto ministeriale di attuazione. Qualora al momento dell’emanazione del D.P.C.M. di trasferimento delle risorse e di decorrenza delle deleghe l’amministrazione statale competente non abbia provveduto ad adottare la regolamentazione di attuazione, la Giunta regionale provvederà a emanare le disposizioni normative. TEMPI DI REALIZZAZIONE 2000-2001
ASSE 2: GENERAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E NUOVA OCCUPAZIONE Misura 2.3: Sostegno alle attività nel lavoro autonomo e nelle professioni Azione A. Sostegno a progetti professionali nel lavoro autonomo: interventi regionali OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: L’azione sostiene lo sviluppo di progetti di attività professionali, in particolare in attività specialistiche di servizio nel sistema produttivo. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettera c). BENEFICIARI FINALI: Lavoratori che svolgono o intendono svolgere attività di prestazione d’opera, o di servizio, in forma autonoma o parasubordinata nelle forme indicate dal Codice Civile. Tali soggetti dovranno essere iscritti al Fondo separato INPS previsto dalla Legge 335/95, con esclusione:
SOGGETTI ATTUATORI: Regione Emilia-Romagna, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, Università/Aziende per il diritto allo studio, Scuole di perfezionamento. TIPOLOGIE DELL’INTERVENTO REGIONALE
La Giunta regionale approva le modalità e i criteri per gli interventi TEMPI DI ATTIVAZIONE L’azione viene attivata successivamente all’approvazione del programma. TEMPI DI REALIZZAZIONE 1999-2001
Azione B. Sostegno alle attività libero-professionali: interventi regionali OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: Favorire l’accesso di giovani laureati e diplomati alle professioni; lo sviluppo dell’associazionismo tra liberi professionisti anche in ambito europeo; la qualificazione delle attività professionali anche attraverso l’aggiornamento professionale; lo sviluppo di processi di qualità anche certificata nello svolgimento di attività libero professionali; il miglioramento dei servizi offerti alla clientela anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettera c). BENEFICIARI FINALI:
SOGGETTI ATTUATORI: Regione Emilia-Romagna TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE Contributi in conto capitale finalizzati:
Iniziative per l’accesso al credito specificatamente rivolte a questi soggetti. MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE La Giunta regionale con propria deliberazione emana un bando a procedura di tipo valutativo per la concessione dei contributi, che definisce le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le priorità di finanziamento delle iniziative tra quelle indicate, i termini di presentazione delle domande e i massimali di spesa ammissibili in relazione alle diverse tipologie di iniziativa. TEMPI DI ATTIVAZIONE Successivamente all’approvazione del programma la Giunta regionale emana il bando per la presentazione delle domande. TEMPI DI REALIZZAZIONE 1999-2001 |