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SCHEDE DI MISURA: ASSE 3 |
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ASSE 3: FINANZA PER LO SVILUPPO COMPETITIVO DELLE IMPRESE Misura 3.1: Consolidamento a medio termine delle passività a breve delle PMI e prestiti partecipativi
OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: La Regione interviene per sostenere, mediante l’agevolazione di interventi di garanzia, il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese, attraverso operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve contratte nei confronti del sistema bancario, nonché l’utilizzo di prestiti partecipativi o altri strumenti finanziari offerti da istituti di credito e intermediari finanziari per la realizzazione di investimenti innovativi e progetti di sviluppo dell’impresa. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 58. BENEFICIARI FINALI: Piccole e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, operanti nei settori indicati dalle sezioni "C", "D", "E" ed "F" e dalle divisioni "K72", "K73", "O90" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91", con le limitazioni e le esclusioni previste dalla normativa comunitaria vigente. SOGGETTI ATTUATORI: Consorzi fidi regionali di 1° e 2° grado, istituti di credito. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE La Regione interviene mediante la costituzione, presso i Consorzi fidi regionali di 1° e 2° grado, di appositi fondi per interventi di garanzia, anche attraverso la rifinalizzazione dei contributi già concessi. MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE La Giunta regionale definisce, mediante apposita convenzione da stipularsi con i Consorzi fidi regionali di 1° e 2° grado, le modalità di costituzione e di attività dei fondi di garanzia i criteri di selezione dei beneficiari. PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98 Per l’attuazione dell’azione i soggetti attuatori adottano la procedura valutativa a graduatoria. TEMPI DI ATTIVAZIONE L’azione verrà attivata successivamente all’approvazione del programma ed alla sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti attuatori. TEMPI DI REALIZZAZIONE 1999-2001 ASSE 3: FINANZA PER LO SVILUPPO COMPETITIVO DELLE IMPRESE Misura 3.2: Capitalizzazione delle PMI
Azione A: Capitale di rischio OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: La Regione interviene per favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna attraverso la gestione delegata della Legge 237/93, con gli interventi ivi previsti di concessione di anticipazioni ad intermediari per l’acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio delle imprese. La Regione interviene per facilitare l’accesso delle PMI al capitale di rischio al fine di: - promuoverne in generale, il riequilibrio della struttura finanziaria oggi caratterizzata da diffusa sottocapitalizzazione; - orientare verso il capitale di rischio la copertura finanziaria degli investimenti più innovativi per i quali risulta eccessivamente rischiosa la copertura con capitale di credito. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 19 luglio 1993, n. 237 L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 59. BENEFICIARI FINALI: Piccole e medie società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, operanti nei settori indicati dalle sezioni "C", "D", "E" ed "F" e dalle divisioni "K72", "K73", "O90" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91", con le limitazioni e le esclusioni previste dalla normativa comunitaria vigente. SOGGETTI ATTUATORI: Mediocredito Centrale TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE La Regione interviene mediante la concessione a istituti di credito e società finanziarie, che svolgano attività di assunzione di partecipazioni al capitale di società, di anticipazioni rilasciate da Mediocredito Centrale in aggiunta alla risorse proprie degli intermediari per le acquisizioni delle partecipazioni temporanee di minoranza al capitale di PMI. La Regione interviene inoltre favorendo l’accesso, per gli interventi della presente azione, a garanzie con modalità analoghe a quelle previste dalle precedente misura 3.1. MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE Al fine dell’attuazione della misura la Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell’art. 56 della L.R. 3/99, definisce le modalità del subentro nella convenzione in essere tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale, soggetto gestore del fondo ex L. 237/93. La Giunta regionale disciplina inoltre le modalità di attuazione degli interventi, anche sulla base delle indicazioni derivanti dai regolamenti ministeriali attuativi in via di aggiornamento, definendo i criteri per la concessione delle anticipazioni, i requisiti dei soggetti intermediari, le modalità per la concessione dei benefici inerenti l’accesso alle garanzie. PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98 Per quanto attiene la concessione delle anticipazioni su partecipazioni al capitale di PMI si applica la procedura valutativa a graduatoria. TEMPI DI REALIZZAZIONE 2000 - 2001
Azione B: Sensibilizzazione e diffusione della conoscenza sugli strumenti finanziari innovativi
OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: La Regione sostiene inoltre azioni di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza presso le PMI dell’Emilia - Romagna degli strumenti finalizzati alla capitalizzazione di impresa. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 59. BENEFICIARI FINALI: Piccole e medie società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, operanti nei settori indicati dalle sezioni "C", "D", "E" ed "F" e dalle divisioni "K72", "K73", "O90" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91", con le limitazioni e le esclusioni previste dalla normativa comunitaria vigente. SOGGETTI ATTUATORI: Istituti di credito, Fondazioni bancarie, Fondi di investimento e loro associazioni, Fondi previdenziali, Enti e società specializzate, associazioni imprenditoriali TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE La Regione promuove, in collaborazione con Istituti di credito, Fondazioni bancarie, Fondi di investimento e loro associazioni, fondi previdenziali e relativi soggetti gestori, enti e società specializzate anche provenienti da altre regioni, associazioni imprenditoriali, interventi di informazione, formazione, studio e ricerca, promozione per la diffusione di conoscenze sugli strumenti finalizzati alla capitalizzazione di impresa. MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE La Giunta regionale, per realizzare le azioni di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza in merito agli strumenti per la capitalizzazione d’impresa, applica una procedura negoziale individuando previamente i criteri di selezione dei soggetti proponenti le iniziative. L’atto di concessione è sostituito da un contratto conforme a quanto previsto dal bando di selezione. PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS. 123/98 Per quanto attiene le azioni di sensibilizzazione, informazione e promozione, si applica la procedura negoziale. EROGAZIONE DELLE RISORSE Le risorse saranno erogate secondo le modalità stabilite dal contratto di concessione. TEMPI DI REALIZZAZIONE 2000 - 2001
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