SCHEDE DI MISURA: ASSE 4

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ASSE 4: SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Misura 4.1: Attività e servizi per l’export e l’internazionalizzazione

 

Azione A. Costituzione e attività dello Sportello per l’internazionalizzazione

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO

La Regione, in attuazione delle funzioni inerenti lo sviluppo delle esportazioni e della internazionalizzazione delle imprese stabilite dall’art. 61 della L.R. 3/99 commi 1 e 2, con le relative finalità e modalità, e ai sensi di quanto previsto all’art. 3 comma 3 e all’art. 7 commi 2 e 5 della Legge 68/97, promuove, tramite intese con il Ministero del Commercio con l’Estero e con i soggetti di seguito indicati, la presenza e le attività da svolgersi in modo coordinato nel territorio regionale degli strumenti nazionali di politica e servizi alle imprese: ICE, SACE, Simest e il loro coordinamento e raccordo con attività e servizi prestati da altri soggetti (in primo luogo i soggetti pubblici) operanti nel territorio regionale.

A questo scopo la Regione:

  • stipula accordi di programma con il Ministero del Commercio con l’Estero per lo sviluppo delle attività di promozione a sostegno del sistema produttivo regionale sui mercati esteri;
  • promuove con le forme più adeguate di convenzione o accordi la costituzione e l’attività della struttura definita, secondo le determinazioni del MINCOMES e del CIPE, "Sportello per l’Internazionalizzazione", rivolta a realizzare in modo coordinato nel territorio regionale la prestazione, la diffusione e lo sviluppo dei servizi alle imprese (promozionali, finanziari, assicurativi) ai quali ICE, SACE, Simest sono preposti, nonché dell’attività per l’attrazione degli investimenti stranieri affidate con direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Sviluppo Italia; e per attuare le più efficaci forme di interazione tra tali interventi nazionali e gli interventi regionali;
  • costituisce per l’indirizzo e il coordinamento di tali attività il Comitato per l’export e l’internazionalizzazione, con la partecipazione di rappresentanti della Regione, di MINCOMES, ICE, SACE, Simest, Sviluppo Italia.

Il Comitato, secondo le intese con MINCOMES, è presieduto dalla Regione con l’Assessore alle Attività Produttive o suo delegato. La Regione stabilisce la partecipazione di rappresentanti del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali, degli enti fieristici di rilevanza internazionale e di organismi pubblici operanti nel territorio regionale nel campo delle iniziative economiche internazionali e della cooperazione allo sviluppo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Regionale 3/99 art.61.

SOGGETTI ATTUATORI

Regione Emilia-Romagna, Ministero del Commercio con l’Estero.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE PER L’ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Lo Sportello costituisce una rete operativa che collega strutture nazionali e territorio regionale attraverso convenzioni con il Ministero del Commercio con l’estero, ICE, SACE, Simest e Sviluppo Italia da una parte, e dall’altra con Unioncamere e il sistema delle Camere di Commercio e gli altri soggetti che operano a servizio delle imprese per quanto riguarda l’internazionalizzazione: in particolare, le associazioni imprenditoriali, istituti di credito, consorzi fidi.

MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE

Le intese della Regione con MINCOMES, ICE, SACE, Simest e Sviluppo Italia stabiliscono le modalità di impegno e di attività di tali enti nazionali nell’ambito dello Sportello.

La Regione promuove altresì con le più adeguate forme di intesa, la partecipazione a tale struttura operativa, o alle sue attività; o il coordinamento o l’integrazione con esse delle attività e delle strutture del sistema delle Camere di Commercio in quanto, nell’ambito della loro autonomia funzionale, altri soggetti pubblici operanti nell’erogazione di servizi a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione. A questo scopo la Regione promuove e definisce ulteriori accordi con MINCOMES, ICE e Unioncamere Emilia-Romagna, finalizzati in particolare:

  • alla diffusione dei servizi e delle attività prestate dallo Sportello per l’internazionalizzazione in rete con strutture attivate a questo scopo presso le Camere di Commercio;
  • alla più ampia integrazione e alla correlazione con le attività di erogazione di servizi di informazione, assistenza tecnica, formazione, supporto per iniziative promozionali e partecipazione a eventi fieristici all’estero, di competenza dell’ufficio regionale ICE, delle attività svolte nello stesso campo dal sistema delle Camere di Commercio e dalle loro aziende speciali.

La Regione, d’intesa con MINCOMES, ICE, SACE, Simest promuove ogni altro accordo con le associazioni imprenditoriali e con organismi che intendono svolgere attività per la diffusione e lo sviluppo dei servizi per l’export e l’internazionalizzazione dello Sportello.

L’attività operativa dello sportello è coordinata da un Comitato operativo presieduto dall’Assessore alle Attività Produttive o suo delegato e composta da rappresentanti di ICE, SACE, Simest e dei soggetti che hanno sottoscritto accordi di collaborazione per l’attività dello Sportello.

La Giunta regionale determina l’impegno di spese per l’attività dello Sportello per l’internazionalizzazione a valere sugli interventi coperti dal capitolo 23500 e nell’ambito degli accordi di programma definiti con MINCOMES e con gli altri soggetti regionali e nazionali interessati.

TEMPI DI ATTIVAZIONE

A partire dall’approvazione del programma

TEMPI DI REALIZZAZIONE

1999-2001

 

Azione B. Assistenza a studi di fattibilità per investimenti all’estero

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO

L’obiettivo è quello di supportare le imprese nello sviluppo di progetti di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione. L’intervento è teso ad agevolare il disegno di piani di fattibilità per potenziali progetti di investimento. Tali piani potranno contenere verifiche commerciali, finanziarie, legali e fiscali, alla ricerca di partner per lo sviluppo di joint ventures.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Regionale 3/99 art. 61 comma1, lettera b).

SOGGETTI ATTUATORI

Simest, ICE, Sviluppo Italia, UNIDO.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

Definizione nell’ambito delle attività per lo Sportello per l’internazionalizzazione di convenzioni per la prestazione di attività di assistenza tecnica alle imprese con i soggetti attuatori.

MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE

Le imprese possono richiedere allo Sportello per l’Internazionalizzazione l’attivazione di interventi di assistenza tecnica con i soggetti convenzionati alle condizioni indicate dalle convenzioni.

EROGAZIONE DELLE RISORSE

La Giunta regionale determina l’impegno di spesa a valere sugli interventi coperti al capitolo 23500 nell’ambito delle intese per l’attività dello Sportello.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

2000-2001

Azione C. Programmi promozionali

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO

In attuazione dell’art.61 (comma 1, lettere a, c) della L.R. 3/99, la Regione promuove e definisce un programma annuale con proiezione triennale di attività di promozione per la penetrazione nei mercati esteri, correlato e coordinato con il piano annuale/triennale nazionale dell’ICE. Tale programma definisce e seleziona proposte di realizzazione di eventi e di progetti organici di promozione riguardante settori, comparti, filiere, significativi del sistema produttivo regionale; e la promozione all’estero delle opportunità offerte nel territorio regionale al fine di attrarre significative iniziative di investimento provenienti da altri paesi della UE o extra UE.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Regionale 3/99 art. 61 comma 1, lettere a) e c).

SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti sottoscrittori degli accordi con la Regione o attuatori delle proposte selezionate nell’ambito di quelli indicati dalla L.R. 21/83.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

Sostegno al programma annuale di promozione.

MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE

La Regione presenta il programma di attività di promozione all’estero anche nell’ambito della proposta di piano annuale ICE, secondo quanto previsto dall’art.7 (comma 2) della Legge 68/97. La Regione, ai sensi della stessa legge, per la definizione di tale programma e, in ogni caso, per la definizione del programma nazionale ICE, acquisisce preventivamente e coordina le proposte di attività a valere su tale programma nazionale formulate da altri soggetti pubblici, dalle associazioni imprenditoriali e di categoria operanti sul territorio regionale. La Regione definisce gli indirizzi per il proprio programma di promozione sulla base delle direttive annuali emanate dal MINCOMES con le modalità definite nella L.R. 21/83 e formula indicazioni relative alle aree e settori di intervento prioritari per il sistema regionale. Gli indirizzi sono redatti in collaborazione con il Comitato per l’export e l’internazionalizzazione. Ai fini della promozione di tale programma la Regione può stabilire una convenzione con Unioncamere e il sistema camerale, comprendente un impegno comune di risorse per il cofinanziamento del programma e la indicazione delle regole condivise per la definizione del programma e la selezione delle proposte.

La Regione stanzia le risorse disponibili per il programma di promozione che, una volta definito, viene sottoposto al MINCOMES per la sottoscrizione dell’accordo di programma e per il cofinanziamento.

La Regione per la definizione del programma operativo si avvale del supporto di ICE, SACE, Simest e, secondo le modalità di collaborazione definite, di Unioncamere e del sistema camerale, nonché di altri soggetti competenti eventualmente incaricati a questo scopo dalla Regione. Il programma si realizza, secondo quanto previsto dalla L.R.21/83, con la definizione e il sostegno di eventi e progetti organici, attraverso:

  • accordi per iniziative degli enti fieristici regionali di rilievo internazionale prioritariamente coordinati fra loro e con promotori di iniziative rilevanti rivolte alla realizzazione di iniziative fieristiche all’estero, o altre iniziative espositive, o alla promozione di partecipazione a iniziative fieristiche nella regione, o di iniziative rivolte alla promozione di settori, comparti, filiere del sistema produttivo regionale;
  • accordi per iniziative coordinate con associazioni imprenditoriali o di categoria aventi ad oggetto programmi significativi di penetrazione e promozione commerciale;
  • accordi per iniziative di marketing territoriale realizzate tramite progetti comuni di enti locali, Camere di Commercio, associazioni imprenditoriali e di marchi di qualità;
  • selezione di proposte realizzate secondo gli indirizzi emanati.

La proposta di programma è presentata al Comitato per l’export e l’internazionalizzazione per acquisirne il parere. Il finanziamento pubblico di ogni singolo progetto contenuto nel programma, comprensivo delle risorse impegnate dalla Regione e di quelle impegnate con accordo di programma di cofinanziamento da MINCOMES, nonché di quelle eventualmente impegnate dal sistema camerale non può superare il 50% dell’investimento previsto.

La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione l’attuazione del programma.

EROGAZIONE DELLE RISORSE

La Regione sostiene gli interventi della presente azione con le risorse stanziate nel capitolo 23500.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

2000-2001

ASSE 4: SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Misura 4.2: Strumenti di agevolazione e assicurazione ai programmi di internazionalizzazione delle imprese

 

Azione A. Finanziamento delle strategie di penetrazione commerciale (L.394/81)

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO

L’intervento ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo da parte delle imprese della Regione della Legge 394/81 secondo la normativa ivi prevista (finanziamenti a tasso agevolato per programmi di penetrazione commerciale, consistenti in viaggi, studi di mercato, costituzione e funzionamento di strutture estere, spese di stoccaggio, punti o sale dimostrazioni nell’ambito di un programma di penetrazione realizzabile in due anni e a non più di due paesi appartenenti alla stessa area geoeconomica, o, per le sole spese di natura promozionale, a non più di 3 paesi della stessa area geoeconomica).

L’intervento della Legge 394/81 consiste nelle seguenti azioni:

  1. finanziamento erogato dalla Simest di durata massima 7 anni dalla data di prima erogazione, comprensiva di 2 anni di pre-ammortamento, a tasso fisso agevolato pari al 40% del tasso di riferimento export; gli importi finanziabili corrispondono all’85% delle spese globali previste dal programma con un massimo di 4 miliardi ed entro due anni;
  2. intervento Simest a copertura garanzia del finanziamento con fondi L.41/86 (20%-40%).

L’intervento della Regione consiste nelle seguenti azioni:

  1. costituzione di un fondo di garanzia presso i Confidi regionali finalizzato a concessione:

  • di garanzia (pari al 50%) a supporto di pre-finanziamenti bancari di importo massimo di 300 milioni a favore di imprese che abbiano presentato domanda a Simest ai sensi della Legge 394/81;
  • di garanzia a copertura dei finanziamenti agevolati concessi da Simest a valere sulla Legge 394/81 per la quota non coperta dalle garanzie prestate da Simest (di norma il 50% del finanziamento agevolato con tetto massimo di un miliardo (e quindi garanzia massima per 500 milioni);

2. promozione di convenzioni e Simest-Consorzi fidi e Consorzi fidi-banche per gli interventi sopraindicati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 394/81

Legge Regionale 3/99 artt. 58 e 61.

BENEFICIARI FINALI

Imprese industriali, artigiane e commerciali che richiedano interventi agevolati Simest a valere sulla Legge 394/81.

SOGGETTI ATTUATORI

Consorzi fidi regionali di 1° e 2° grado, Istituti di Credito.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

La Regione interviene costituendo appositi fondi presso i Consorzi fidi e promuovendo le eventuali convenzioni con gli obiettivi con gli obiettivi sopraindicati.

MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE

La Giunta regionale provvede ad adottare apposito atto che preveda e disciplini le modalità di presentazione delle domande e i criteri e le spese ammissibili.

TEMPI DI ATTIVAZIONE

A partire dall’approvazione del Programma regionale

TEMPI DI REALIZZAZIONE

1999-2001

 

Azione B. Costituzione di imprese all’estero (L.100/90)

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO

L’intervento mira a promuovere l’utilizzo da parte delle imprese della Regione della Legge 100/90 secondo la normativa ivi prevista (partecipazione finanziaria e finanziamento agevolato per la costituzione di imprese all’estero, anche in compartecipazione con partners esteri).

L’intervento della Legge 100/90 consiste nelle seguenti azioni:

  1. Partecipazione della Simest al capitale di rischio fino ad un massimo del 25% del capitale sociale delle imprese estere coerenti con il business dell'impresa richiedente (riacquisto concordato entro 8 anni);
  2. Finanziamento a m/l termine (fino a 5 anni) a tasso fisso agevolato pari al 50% del tasso di riferimento 902/76 per coprire il controvalore della partecipazione italiana al capitale di rischio dell'impresa estera; gli importi finanziabili sono pari al 70% dell’importo del controvalore in lire della partecipazione italiana al capitale di rischio, per un massimo di 5 miliardi per le PMI e di 25 miliardi per le grandi imprese.

L’intervento della Regione consiste in:

  1. Sostegno ad iniziative di assistenza tecnica per la realizzazione di business plan per investimenti all’estero secondo le modalità previste dall’azione B della Misura 4.1.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 100/90

Legge Regionale 3/99 art. 61 comma 1, lettera b).

BENEFICIARI

Le imprese che presentano domanda per interventi ai sensi della Legge 100/90.

SOGGETTI ATTUATORI

Simest, UNIDO.

MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE

Le imprese possono richiedere allo Sportello per l’Internazionalizzazione l’attivazione di interventi di assistenza tecnica con i soggetti convenzionati in base alle condizioni che verranno definite nell’ambito dell’azione B della misura 4.1.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

2000-2001

 

Azione C. Assicurazione decentrata del rischio sui crediti all’export a medio termine

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO

L’intervento mira ad incentivare l’utilizzo dei prodotti assicurativi per la copertura del rischio politico e del rischio commerciale sui crediti all’esportazione delle PMI, attraverso gli strumenti SACE.

L’intervento della SACE consiste nell’offerta di una polizza assicurativa del rischio politico sui crediti export delle imprese della Regione Emilia-Romagna estendibile alla copertura parziale del rischio commerciale sulla base di un accordo di condivisione del rischio con soggetti terzi (istituti di credito, fondi ad hoc). La polizza prevede la costituzione da parte di SACE di un plafond per il rischio politico e di massimali crediti per il rischio commerciale.

L’intervento della Regione consiste:

  1. A) nella costituzione di un fondo per l’abbattimento del costo della polizza SACE per l’impresa nei limiti dell’1% attualizzato su importi di crediti export a medio termine (da 1 a 5 anni) di massimo un miliardo; o, in alternativa, B) nella eventuale costituzione di un fondo di garanzia regionale per la partecipazione alla condivisione del rischio commerciale;
  2. nella promozione di un accordo tra SACE, banche, fondo di garanzia regionale o assicurazioni private specializzate nella copertura dei rischi commerciali sull’export, per la condivisione del rischio commerciale e il decentramento della sua valutazione;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 143/98, ex Legge 227/77

Legge Regionale 3/99 artt. 61 comma 2.

BENEFICIARI

Le imprese regionali che ricorrono alla garanzia assicurativa SACE.

SOGGETTI ATTUATORI

Soggetto gestore ipotesi A o soggetto gestore ipotesi B.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

Contributo per l’abbattimento del costo della copertura assicurativa sui crediti export o copertura parziale del rischio commerciale attraverso la costituzione di un fondo specifico.

TEMPI DI ATTIVAZIONE

A partire dall’approvazione del programma

TEMPI DI REALIZZAZIONE

1999-2001

 

Azione D. Finanziamento ai crediti export (D.L.gs 143/98, ex Legge 227/77)

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO

L’intervento mira a promuovere e attuare l’utilizzo da parte delle imprese della Regione del D.Lgs. 143/98 ex Legge 227/77 secondo la normativa ivi prevista (finanziamento agevolato alle esportazioni di beni di investimento).

L’intervento della Legge 227/77 consiste nelle seguenti azioni:

  1. Credito Fornitore:
  • Copertura della differenza tra tasso minimo CIRR (a carico dell’acquirente) e il tasso di mercato applicato dalle banche sul finanziamento ritenuto congruo da Simest;
  • Intervento Simest di stabilizzazione del tasso attorno al tasso CIRR (credito fornitore);

  1. Credito acquirente
  • Linee di credito agevolate e assicurate agli acquirenti di beni regionali

L’intervento della Regione consiste in:

  1. Promozione e diffusione dello strumento attraverso la rete dello Sportello per l’internazionalizzazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 143/98 ex Legge 227/77

Legge Regionale 3/99 art. 61 comma 1, lettera b).

BENEFICIARI

Tutte le imprese che esportano verso tutti i paesi.

SOGGETTI ATTUATORI

Simest, sistema camerale, Istituti di Credito

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

L’intervento regionale è rivolto alla diffusione di informazioni e competenze attraverso la rete dello Sportello per l’Internazionalizzazione.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

2000-2001

 

ASSE 4:. SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Misura 4.3: Sostegno ai consorzi export (Legge 83/89)

 

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO

Obiettivo dell’intervento è il sostegno alle attività consortili per la promozione commerciale all’estero delle PMI attraverso la legge 83/89, che verrà delegata dal 2000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 83/89.

Legge regionale 3/99 art. 61 comma 1 lettera a).

BENEFICIARI

Consorzi di PMI esportatrici.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE

Interventi a sostegno dei consorzi export.

MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE

La Regione a seguito della delega attua gli interventi a favore dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero previsti dalla Legge 83/89.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

2000-2001.

 

ASSE 4: SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

 

Misura 4.4: Osservatorio sull’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale

OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO

Obiettivo della misura è quello di dare attuazione al provvedimento previsto nell’art.61, comma 1, lettera c) della L.R. 3/99, riguardante il monitoraggio degli investimenti e delle partecipazioni di aziende estere nel territorio regionale, nonché di mantenere aggiornata una analisi dei processi di orientamento all’export e di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. La Regione definisce una apposita convenzione con Unioncamere per la realizzazione di un Osservatorio, nel quadro della riorganizzazione complessiva delle proprie attività di analisi della struttura economica regionale, informazione economica e monitoraggio dell'efficacia delle politiche nazionali e regionali. L’Osservatorio redige un rapporto periodico. La convenzione prevede un accordo con l’osservatorio nazionale sulle imprese multinazionali attivato presso il CNEL. Il progetto dell’Osservatorio ed il rapporto sono sottoposti all’esame della Conferenza Regionale dell’Economia e del Lavoro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Regionale 3/99 art.61, comma 1, lettera c).

EROGAZIONE DELLE RISORSE

La Regione determina gli stanziamenti delle risorse nel capitolo 23500.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

2000-2001.