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SCHEDE DI MISURA: ASSE 5 |
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ASSE 5: FINANZA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO Misura 5.1: Progetti per la competitività dei sistemi produttivi locali
OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: Interventi per lo sviluppo dei territori e dei sistemi produttivi locali caratterizzati da omogeneità settoriale e/o complementarietà di fattori economici e produttivi, attraverso gli strumenti della programmazione negoziata con il concorso dei soggetti locali pubblici e privati. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 62-65; Legge 317/91, art. 36 come modificato dall’art. 6, commi 8 e 9, della Legge 140/99 BENEFICIARI FINALI: Soggetti pubblici e privati che realizzano progetti destinati allo sviluppo dei sistemi produttivi locali, così come definiti dall’art. 65 della L.R. 3/99 e dall’art. 36 della Legge 317/91. SOGGETTI ATTUATORI: Regione Emilia-Romagna, Amministrazioni provinciali, TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE Interventi in conto capitale per la realizzazione di progetti di sviluppo delle attività produttive prioritariamente finalizzati a:
MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE La Giunta regionale al fine di attivare la misura, provvede ad avviare il coordinamento e la promozione delle iniziative da parte delle province al fine di concertare gli obiettivi, le condizioni e gli impegni preliminari degli enti pubblici e territoriali. La Giunta inoltre provvede a definire, di concerto con le province, gli elementi essenziali dei progetti e la conseguente individuazione di massima delle risorse finanziarie necessarie. Le modalità di attuazione dei progetti di sviluppo delle attività produttive sono quelli previsti dagli artt. 63, 64 e 65 della L.R. 3/99 che, attraverso una procedura dettagliata, culmina con l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di una convenzione di realizzazione da stipularsi con il soggetto responsabile dell’attuazione del progetto stesso. Il soggetto viene definito nell’ambito dell’attività di concertazione, coordinata dalla Provincia o dalle Province competenti per territorio. Per quant’altro necessario alla promozione e attuazione degli interventi i progetti di sviluppo territoriale si conformano alle procedure di promozione e gestione di patti territoriali. Per il monitoraggio dei progetti gli accordi di concertazione attivati potranno prevedere la istituzione di comitati di sorveglianza con la stessa regolamentazione di quelli previsti dalle normative comunitarie. I progetti di sviluppo delle attività produttive non possono avere durata superiore a tre anni. Al fine di finanziare, secondo le modalità precedentemente descritte, gli interventi previsti dal comma 3 dell’art. 36 della L.R. 317/91, la Giunta regionale individua, anche attivando procedure di concertazione con i soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati, i sistemi produttivi locali e i distretti industriali sulla base di criteri di elevata concentrazione di imprese, di specializzazione produttiva di sistemi di imprese e di fattori economico-produttivi comuni. INTENSITA’ DELL’AIUTO La partecipazione finanziaria della Regione non può superare lire 1.000 milioni annui e 3.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 30% del costo totale del progetto. EROGAZIONE DELLE RISORSE Una volta sottoscritta la convenzione di realizzazione la Giunta provvede all’erogazione della propria quota di finanziamento mediante tranche annuali sulla base di quanto previsto dalla convenzione di realizzazione e dello stato di avanzamento del progetto. TEMPI DI ATTIVAZIONE Successivamente alla approvazione del programma la Giunta da avvio alla fase di coordinamento e promozione delle iniziative da parte delle province TEMPI DI REALIZZAZIONE 1999-2001
ASSE 5: FINANZA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Misura 5.2: Contratto di investimento
Azione A. Promozione di contratti di programma per iniziative di investimento nel territorio regionale OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: La Regione al fine della realizzazione di programmi di investimento e di sviluppo produttivo ed occupazionale di imprese nazionali o estere singole o associate nel territorio regionale concorre a promuovere con l’amministrazione centrale dello Stato contratti di programma per l’investimento secondo le procedure previste dalle normative di riferimento. La Regione può promuovere altresì direttamente contratti di programma per l’investimento, con le medesime procedure come sottoindicato, finalizzati ad attivare le Misure inserite nel presente programma e nella legislazione regionale vigente, ritenute utili a sostenere i programmi di investimento e sviluppo sopraindicati, stabilendo la priorità degli interventi individuati nell’utilizzo delle risorse previste per le Misure del programma e/o per le altre leggi settoriali di spesa. In entrambi i casi la Regione dà corso ad una informazione alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali regionali preventive alle conclusioni delle procedure tra Regione e imprese. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 23 dicembre 1996, n. 662, comma 203; Deliberazioni C.I.P.E. del 25 febbraio 1994 e del 21 marzo 1997; L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 66. BENEFICIARI FINALI: Imprese di piccole e medie dimensioni e loro consorzi, grandi imprese, gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione industriale che intendano attivare in Emilia-Romagna piani e progetti che generino significative ricadute sul sistema produttivo di elevato rilievo in termini di occupazione. SOGGETTI ATTUATORI: Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e Regione Emilia - Romagna TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE La Regione promuove d’intesa con le amministrazioni centrali dello Stato piani progettuali articolati sul territorio, ovvero in aree definite, finalizzati a generare significative ricadute sul sistema produttivo, prevalentemente mediante attivazione di nuovi impianti e creazione di occupazione; inoltre, la Regione promuove iniziative di consorzi di piccole e medie imprese facenti parte di piani organici per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti di iniziative esistenti. MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE La Giunta regionale per il perseguimento delle finalità dell’azione promuove intese istituzionali di programma con l’Amministrazione centrale dello Stato. PROCEDURE: Le procedura è quella prevista dalle citate delibere CIPE e si articola nelle seguenti fasi: - fase di accesso che prevede la presentazione della domanda e del piano progettuale da parte dell’impresa o del consorzio interessato; - fase istruttoria finalizzata ad accertare in termini globali la validità tecnica e l’ammissibilità dei progetti; - la fase redazionale nell’ambito della quale è prevista la stipula del documento contrattuale; - la fase dell’approvazione da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, o in caso di contratti di programma realizzati direttamente dalla Regione, dalla Giunta regionale; - la fase della gestione nell’ambito della quale è prevista la presentazione e l’approvazione dei progetti esecutivi secondo le modalità previste dal capitolato tecnico annesso al contratto di programma; - la fase di verifica del contratto che prevede l’esecuzione del contratto stesso e le verifiche da parte delle amministrazioni competenti. TEMPI DI REALIZZAZIONE 2000-2001
Azione B. Promozione e assistenza di iniziative di partenariato per lo sviluppo e di investimento di imprese, in forma singola o associata, nelle regioni meridionali (Obiettivo 1) OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: La Regione concorre a promuovere progetti d’investimento e collaborazioni produttive di imprese, singole o associate, operanti nel territorio regionale, in aree del mezzogiorno d’Italia. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 66. BENEFICIARI FINALI: Piccole e medie imprese, ai sensi della normativa comunitaria vigente, singole o associate in qualunque forma costituite. SOGGETTI ATTUATORI: Regione Emilia - Romagna TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE La Regione contribuisce agli oneri necessari alla realizzazione dello studio di fattibilità dell’investimento, delle analisi preliminari, delle indagini di mercato, della ricerca delle aree insediative, nonché della ricerca delle collaborazioni produttive. MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la selezione delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese interessate con le quali stipula una specifica convenzione. PROCEDURE La Regione per l’attuazione dell’azione adotta la procedura negoziale EROGAZIONE DELLE RISORSE Le modalità di erogazione delle risorse sono definite nell’ambito della convenzione prevista. TEMPI DI REALIZZAZIONE 1999-2001
ASSE 5: FINANZA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO Misura 5.3: Interventi in procedure di crisi e ristrutturazione di aziende in difficoltà
OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO: La Regione promuove le iniziative previste dall’art. 54, comma 4, lettera d), della L.R. 3/99, in situazioni di aziende in difficoltà, intendendosi come tali aziende per le quali si presenta una situazione di possibile cessazione di attività per crisi o dismissione di attività o aperture di procedure concorsuali, con conseguenti gravi problemi occupazionali. La Regione, anche nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti dal D.Lgs. 469/97, art. 3, promuove in particolare, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali regionali, la ricerca, ove necessario, di iniziative imprenditoriali sostitutive comprese quelle in forma cooperativa e le altre azioni di seguito indicate. La Regione promuove altresì, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 469/97, gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà nell’ambito dell’esame congiunto, da svolgersi presso la Regione, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e nelle procedure di mobilità. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469; articolo 3; L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettera d) Legge MARCORA N. 49/85 TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO REGIONALE La Regione specificatamente favorisce:
MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE La Regione interviene contribuendo in tutto o in parte ai costi di eventuali ricerche di iniziative imprenditoriali sostitutive affidate a società qualificate, esperti, o istituti di credito definiti con appositi accordi. La Regione al fine di favorire l’accesso ai benefici previsti dal titolo secondo della Legge 49/85 di cooperative formate da lavoratori cassaintegrati, licenziati per cessazione di attività, iscritti in liste di mobilità, dipendenti di aziende in procedura concorsuale o di aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari, contribuisce agli oneri finanziari di assistenza tecnica necessari allo start-up della cooperativa e alla presentazione della domanda alla C.F.I. Per l’attivazione delle procedure previste dalla legislazione nazionale relativa alla programmazione negoziata ed in particolare dei contratti di programma la Regione interviene mediante le procedure previste dall’azione A "Promozione di contratti di programma per significative iniziative di investimento nel territorio regionale" della precedente misura 5.2. PROCEDURE Per l’attuazione degli interventi la Giunta regionale adotta una specifica deliberazione con la quale: definisce le modalità ed i criteri di impiego delle risorse finanziarie previste per l’attuazione della misura nonché di quelle finalizzate al sostegno degli oneri derivanti dalla ricerca delle iniziative imprenditoriali sostitutive da attuarsi anche attraverso l’incarico a società qualificate, esperti e istituti di credito. TEMPI DI REALIZZAZIONE 2000-2001
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