INTRODUZIONE

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REGIONE EMILIA ROMAGNA

CRESCITA, QUALITA’ E INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E DEL LAVORO IN EMILIA-ROMAGNA

PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

1999-2001

(Deliberazione del Consiglio regionale n. 1305 del 24 novembre 1999)

Novembre 1999

Progr. n. 1305

Consiglio della Regione Emilia-Romagna

317^ seduta della VI Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 24 novembre 1999.

Presiede la vicepresidente del Consiglio regionale Katia Zanotti, indi il vicepresidente Rodolfo Ridolfi.

Segretari: Patrizia Cantoni e Daniela Guerra.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1)

AGOGLIATI Antonio

23)

GARAGNANI Fabio

2)

ALNI Daniele

24)

GIACOMINO Rocco Gerardo

3)

AMORETTI Manuela

25)

GILLI Luigi

4)

BALBONI Alberto

26)

GIOVANELLI Ferruccio

5)

BALLARINI Giovanni

27)

GNASSI Andrea

6)

BARTOLINI Silvia

28)

GUERRA Daniela

7)

BASTICO Mariangela

29)

IELO Girolamo

8)

BERETTA Nino

30)

LEONI Gianarturo

9)

BERTELLI Alfredo

31)

LOMBARDI Marco

10)

BERTOLINI Isabella

32)

MOLINARI Manlio

11)

BIGNAMI Marcello

33)

MORRA Gianfranco

12)

BOCCHINI Ariana

34)

PARMA Maurizio

13)

BORGHI Gianluca

35)

PIERI Vittorio

14)

BOTTAZZI Luigi

36)

PRIOLI Maria Vittoria

15)

CAMPAGNOLI Armando

37)

RASMI Carlo

16)

CANTONI Patrizia

38)

RIDOLFI Rodolfo

17)

CERUTI Celestina

39)

RIVOLA Pier Antonio

18)

COCCHI Renato

40)

SABATTINI Emilio

19)

COTTI Lamberto

41)

SANDRI Alfredo

20)

DAVOLI Lorenza

42)

TAMPIERI Guido

21)

DRAGOTTO Giorgio

43)

TASSI Pietro Vincenzo

22)

ERRANI Vasco

44)

ZANOTTI Katia

45) ZUCCA Maria Cristina

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Bissoni, Lorenzi e Mariucci.

Sono, inoltre, assenti i consiglieri La Forgia e Lisi.

 

Oggetto n. 6095: Programma triennale per le attività produttive industriali per gli anni 1999-2001, in attuazione degli artt. 54 e 55 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3. (Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 1999, n. 2046)

Progr. n. 1305

Oggetto n. 6095: Programma triennale per le attività produttive industriali per gli anni 1999-2001, in attuazione degli artt. 54 e 55 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 1999, n. 2046)

_____________________________________

Prot. n. 14052/I.2

 

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione progr. n. 2046 del 10 novembre 1999, con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per il programma triennale per le attività produttive industriali per gli anni 1999-2001, in attuazione degli artt. 54 e 55 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;

Preso atto:

- delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare "Attività Produttive", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 13671 in data 18 novembre 1999;

- e, inoltre, delle modifiche ed integrazioni introdotte da emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;

Visti:

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", in particolare il Capo I;

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare gli artt. 17, 19, 23, 26, 48 e 49 che definiscono e disciplinano il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di attività produttive industriali non mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 18 del medesimo D.Lgs.;

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", così come modificato dal Decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999 concernente l'identificazione delle attività relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, conservate allo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- il Capo III del Titolo V della Parte Terza della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma del sistema regionale e locale", relativo alla disciplina dell'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia dell'industria, così come definita dall'art. 17 del D.Lgs. 112/98, citato;

Richiamati, in particolare:

- l'art. 49 della soprarichiamata L.R. 3/99 che definisce i compiti e le funzioni amministrative in materia di attività produttive industriali mantenute in capo alla Regione;

- l'art. 53 della L.R. soprarichiamata che istituisce il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali;

- l'art. 54 della L.R. soprarichiamata che disciplina l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali prevedendo, tra l'altro, che il Consiglio, su proposta della Giunta, approvi un programma regionale, di norma triennale, relativo all'attuazione dell'insieme delle attività e delle funzioni spettanti alla Regione medesima nella materia in argomento;

- l'art. 55 sempre della L.R. soprarichiamata che disciplina le modalità e le procedure necessarie all'attuazione del programma regionale sopracitato;

- l'art. 58 della L.R. 3/99 soprarichiamata che disciplina l'attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito e in particolare le politiche di garanzia da attuarsi attraverso il sistema dei consorzi fidi e favorendo l'accesso delle imprese ai fondi nazionali di garanzia, le modalità di rapporto della Regione con gli istituti di credito per l'attuazione delle politiche industriali della Regione;

- l'art. 59 della L.R. 3/99 che disciplina l'attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle PMI;

- l'art. 61 della L.R. 3/99 che disciplina l'attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese, da attivarsi mediante interventi diretti della Regione e accordi di collaborazione con le Amministrazioni Centrali dello Stato, l'ICE, il sistema camerale, le Associazioni imprenditoriali, le Associazioni delle categorie produttive, gli Enti fieristici ed altri soggetti pubblici e privati idonei;

- l'art. 62 della L.R. 3/99 che disciplina le funzioni di programmazione negoziata al fine, in particolare, di favorire i ruoli e le modalità di confronto e concertazione di Enti locali e delle forze economiche e sociali, con il concorso delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni;

- gli artt. 63, 64 e 65 che disciplinano le procedure, i contenuti, l'iniziativa per la proposizione e l'attuazione dei progetti di sviluppo delle attività produttive, previsti dal comma 2 del citato art. 62 della L.R. 3/99;

- l'art. 66 della L.R. 3/99 che disciplina l'iniziativa regionale e la partecipazione della Regione alle forme della programmazione negoziata di livello regionale e nazionale, nelle forme previste dal comma 203 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'art. 70 della L.R. 3/99 che disciplina le competenze e le funzioni degli sportelli unici per le attività produttive e prevede la possibilità di concedere contributi per l'istituzione degli sportelli unici stessi;

- l'art. 71 della medesima L.R. 3/99 che disciplina le forme della collaborazione tra la Regione e i soggetti pubblici e privati interessati, finalizzate all'assistenza e all'informazione alle imprese;

- l'art. 77 della medesima L.R. 3/99 che promuove la definizione di rapporti di collaborazione tra la Regione ed il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, anche per il tramite della loro Unione regionale, e tra queste e gli Enti locali, mediante la sottoscrizione di accordi finalizzati ad iniziative comuni ed a programmi, nonché per iniziative volte a coordinare le azioni in materia di servizi alle imprese;

Rilevato:

- che ai sensi del comma 2, dell'art. 54 della L.R. 3/99, soprarichiamato, la Giunta regionale ha provveduto alla predisposizione del programma triennale per le attività produttive industriali per gli anni 1999 - 2001, allegato alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;

- che il programma triennale allegato, secondo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 54 della L.R. 3/99, dà attuazione agli obiettivi e agli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con quanto previsto ai commi 4 e 5 del medesimo art. 54 della L.R. 3/99;

- che il programma triennale in oggetto è predisposto secondo una struttura per assi, misure e azioni, in analogia con la metodologia prevista per la redazione dei Documenti Unici di Programmazione per gli interventi comunitari, in quanto una tale struttura meglio garantisce l'omogeneità programmatica dell'intervento regionale in materia di politica industriale, nonché la chiarezza, la trasparenza e l'efficienza operativa dell'azione amministrativa;

- che l'impianto sopradescritto consente inoltre di correlare, nel perseguimento degli obiettivi individuati dai diversi assi di intervento, sia specifici interventi regionali, sia la utilizzazione degli strumenti legislativi facenti parte della legislazione nazionale delegata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 112/98 citato;

- che pertanto nell'ambito di ciascun asse di intervento sono collocati, per sviluppare le misure e le azioni previste, interventi regionali definiti secondo le finalità indicate dal citato art. 54, dando attuazione a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 55 della L.R. 3/99 e interventi contenuti nella suddetta legislazione statale, attuati nel rispetto delle finalità, tipologie di intervento e soggetti beneficiari ivi stabiliti;

Dato atto:

- che gli interventi previsti dalla legislazione statale delegata alla Regione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 112/98 citato, e subordinati all'avvenuta emanazione dei provvedimenti previsti dagli artt. 7 e 19, comma 8, del citato D.Lgs 112/98, sono quindi attuati nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari stabiliti dalle singole leggi di riferimento;

- che per la predisposizione del programma in oggetto è indicato, nella proposta di Giunta, che sono state esperite le consultazioni di cui al comma 2 del citato art. 54 della L.R. 3/99, con le associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentita, come previsto dal comma 2 del citato art. 54 della L.R. 3/99, la Conferenza per l'economia ed il lavoro negli incontri effettuati in data 18 ottobre e 5 novembre 1999;

Visti gli artt. 55, comma 3, 56, 58 e 59 della più volte citata L.R. 3/99;

Rilevato che ai sensi dei sopracitati articoli di legge e successivamente all'approvazione del programma triennale, la Giunta regionale:

- approva, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale, le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi;

- definisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 56 della L.R. 3/99, le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 12 dell'articolo 19 del D.Lgs 112/98, individuandone i necessari adeguamenti e definendone altresì le modalità di stipula;

- è autorizzata ad affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più soggetti terzi l'erogazione dei benefici oggetto del programma regionale, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 56 della L.R. 3/99, con la specifica che qualora la procedura adottata sia quella automatica, così come definita dall'art. 4 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche, la convenzione possa affidare anche la concessione dei contributi stessi;

- è autorizzata, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 58 della L.R. 3/99, a stipulare convenzioni con i soggetti abilitati dalla normativa vigente in materia di garanzia e credito, finalizzate alla concessione alle PMI di garanzie primarie ed accessorie; ad erogare contributi a favore di consorzi e società consortili fidi di primo e secondo grado dell'artigianato, della cooperazione e delle PMI, costituiti anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese; a sottoscrivere accordi integrativi con gli istituti tesorieri, ovvero accordi con altri istituti di credito, per agevolare l'accesso al credito delle PMI;

- è autorizzata, visto il secondo comma dell'art. 58 della L.R. 3/99, a stipulare, con i soggetti abilitati dalla normativa vigente in materia di garanzia e credito, convenzioni finalizzate alla prestazione di garanzie su prestiti partecipativi e su acquisizioni di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, ai sensi del comma 1 dell'art. 59 della medesima L.R.;

Visto l'art. 57 della L.R. 3/99, che prevede le modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione del programma triennale in oggetto;

Rilevato, inoltre:

- che l'art. 53 della L.R. 3/99 soprarichiamato istituisce il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 9 dell'art. 19 del D.Lgs. 112/98 e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui all'art. 54 della medesima L.R. 3/99, programma oggetto della presente deliberazione;

- che il primo comma dell'art. 55 della L.R. 3/99 dispone, tra l'altro, che, per ciò che riguarda le risorse regionali, i fabbisogni finanziari per l'attuazione del programma regionale per le attività produttive industriali sono indicati nel bilancio annuale;

- che i suddetti fabbisogni finanziari da destinare all'attuazione del programma in oggetto per l'anno 1999 sono stati specificatamente individuati al capitolo 86500, elenco n. 5, voci nn. 8, 16, 20 e 21, del Bilancio della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario in corso,

- che per quanto attiene le risorse finanziarie per l'anno 1999 destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 6 dell'art. 70 della L.R. 3/99, inerenti l'attivazione degli Sportelli Unici per le attività produttive, esse sono allocate al capitolo 21030 "Contributi a Comuni singoli o associati per istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive (art. 70, comma 6, L.R. 21/4/1999, n. 3) (CNI)" del Bilancio della Regione Emilia - Romagna per l'esercizio in corso;

- che per quanto attiene l'iscrizione nella parte spesa del bilancio regionale delle risorse finanziarie sopraindicate per l'anno 1999 si provvede attraverso una deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6;

Stabilito che alla determinazione delle specifiche risorse destinate all'attuazione delle singole misure ed azioni del Programma la Giunta provvederà all'atto dell'emanazione dei provvedimenti previsti dal comma 3 dell'art. 55 della L.R. 3/99;

Atteso che la destinazione delle risorse statali sui diversi assi, misure ed azioni sarà stabilita sulla base delle indicazioni contenute nel Programma successivamente all'emanazione del previsto D.P.C.M. di trasferimento delle risorse e decorrenza delle deleghe, con apposita deliberazione della Giunta regionale;

Dato atto che la destinazione delle risorse per gli anni 2000-2001, a valere sulle singole misure ed azioni, sarà stabilita con Deliberazione della Giunta regionale successivamente all'approvazione dei bilanci di competenza per gli anni 2000 e 2001, contenenti l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

 

d e l i b e r a

1) di approvare il Programma Triennale per le Attività Produttive Industriali per gli anni 1999 - 2001, predisposto ai sensi degli artt. 54 e 55 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, allegato alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la Giunta regionale provvederà, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale di cui al precedente punto 1), a definire in relazione agli interventi previsti dalle misure e dalle azioni del programma medesimo le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi;

3) di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 56 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la Giunta regionale provvederà a definire le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. 112/98, individuandone i necessari adeguamenti e definendone altresì le modalità di stipula;

4) di dare atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 56 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare mediante convenzione, anche pluriennale ad uno o più dei soggetti indicati nei predetti articoli di legge, l'erogazione dei benefici oggetto del programma regionale, specificando che qualora la procedura adottata sia quella automatica così come definita dall'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche, la convenzione possa affidare anche la concessione dei contributi stessi;

5) di dare atto che ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 58 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i soggetti abilitati dalla normativa vigente in materia di garanzia e credito, finalizzate alla concessione alle PMI di garanzie primarie ed accessorie; ad erogare contributi a favore di consorzi e società consortili fidi di primo e secondo grado dell'artigianato, della cooperazione e delle PMI, costituiti anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese; a sottoscrivere accordi integrativi con gli istituti tesorieri, ovvero accordi con altri istituti di credito per agevolare l'accesso al credito delle PMI;

6) di dare atto che la Giunta regionale, visto il secondo comma dell'art. 58 della L.R. 3/99, è autorizzata a stipulare, con i soggetti abilitati dalla normativa vigente in materia di garanzia e credito, convenzioni finalizzate alla prestazione di garanzie su prestiti partecipativi e su acquisizioni di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, ai sensi del comma 1 dell'art. 59 della medesima L.R.;

7) di dare atto che per quanto attiene l'iscrizione nella parte spesa del bilancio regionale delle risorse finanziarie regionali per l'anno 1999, la Giunta regionale provvederà alla necessaria variazione di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6;

8) di stabilire che alla determinazione delle specifiche risorse destinate all'attuazione delle singole misure ed azioni del Programma la Giunta provvederà all'atto dell'emanazione dei provvedimenti previsti dal comma 3 dell'art. 55 della L.R. 3/99;

9) di stabilire che la destinazione delle risorse statali sui diversi assi, misure ed azioni sarà individuata sulla base delle indicazioni contenute nel Programma successivamente all'emanazione del previsto D.P.C.M. di trasferimento delle risorse e decorrenza delle deleghe, con apposita deliberazione della Giunta regionale;

10) di dare atto che la destinazione delle risorse, definite per gli anni 2000-2001, ai sensi del I° comma dell'art. 55 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, a valere sulle singole misure ed azioni, sarà stabilita con Deliberazione della Giunta regionale successivamente all'approvazione dei bilanci di competenza per gli anni 2000 e 2001, contenenti l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.

 

 

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Regione Emilia-Romagna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRESCITA, QUALITA’ E INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E DEL LAVORO IN EMILIA-ROMAGNA

 

PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

1999-2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 1999

 

INDICE

Introduzione

Parte Prima

IL CONTESTO DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

1. Il contesto istituzionale e normativo

1.1. Le linee generali della politica industriale regionale nel contesto dell’Unione Europea

1.2 L’utilizzo degli strumenti nazionali e regionali di sostegno alle imprese nel triennio 1996-98

1.3 Il D.L. 112/98 "Bassanini" e il decentramento delle funzioni in materia di politica industriale

2. Le trasformazioni strutturali del sistema produttivo regionale

2.1. La risposta dell’economia regionale al contesto nazionale e internazionale

2.2. L’evoluzione della struttura industriale e del sistema imprenditoriale

2.2.1. La demografia delle imprese e dell’occupazione

2.2.2. Le trasformazioni e i cambiamenti organizzativi delle imprese

2.2.3. I sistemi produttivi e i rapporti tra imprese

2.3. I fattori critici per lo sviluppo competitivo delle imprese e dei sistemi produttivi

2.4. Fattori per lo sviluppo, esigenze individuali e collettive

Parte Seconda

I CONTENUTI DEL PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE

1. Gli obiettivi di politica industriale del Programma Triennale per le Attività Produttive

2. La logica dell’intervento

3. Gli assi dell’intervento regionale per le attività produttive

3.1. Asse 1. Sostegno a progetti di investimento per l’innovazione e la competitività

3.2. Asse 2. Generazione di nuova imprenditorialità e nuova occupazione

3.3. Asse 3. Finanza per lo sviluppo competitivo delle imprese

3.4. Asse 4. Sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo

3.5. Asse 5. Finanza per lo sviluppo del territorio

3.6. Asse 6. Rete di servizi della Pubblica Amministrazione per le imprese e di correlazione con le strutture associative

 

 

Introduzione

Le nuove funzioni per le politiche dello sviluppo del sistema produttivo della Regione: la L.R. 3/99; il Fondo Unico; il Programma triennale per le attività produttive

Con il concretizzarsi della riorganizzazione in senso federalista dello Stato, avviata con la legge "Bassanini" (D.L. n. 112, 31/3/98), il ruolo delle Regioni si allarga sia in termini quantitativi, acquisendo nuovi ambiti di competenza diretta, sia in termini qualitativi, assumendo direttamente e in modo più esteso la funzione di programmazione delle politiche e di gestione amministrativa.

La Regione Emilia-Romagna, è risultata la prima Regione italiana a dare attuazione al recepimento del D.L. 112/98 in tempi rapidi, con l’approvazione della Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 "Riordino del sistema regionale e locale", con la quale sono state infatti delineate le nuove competenze.

Per la parte relativa alle attività produttive, già nell’impostazione e nella predisposizione del progetto di legge da parte della Giunta regionale, si è ritenuto che il recepimento e l’attuazione delle funzioni amministrative indicate, dovesse rappresentare il contesto normativo atteso, promosso e (finalmente) raggiunto, per misurarsi con l’obiettivo di poter costruire e sperimentare una nuova strumentazione, di politiche per il sistema produttivo a scala regionale e territoriale.

Si è infatti partiti dalla convinzione, espressa, sul piano dell’analisi, anche con i documenti preparatori del nuovo PTR, che le nuove grandi sfide competitive poste dal nuovo quadro di integrazione europea, di globalizzazione dei mercati e di profonda trasformazione tecnologica, possono e debbono essere affrontate, in un sistema produttivo pur certamente virtuoso come quello della nostra regione, guardando alle esigenze di crescita, di qualificazione, di innovazione del sistema delle imprese e del lavoro. E che tali esigenze possono e debbono essere affrontate alla scala adeguata, anche da una riorganizzazione di strumenti nella dimensione di "sistema regionale", realizzando a questa stessa dimensione il decentramento, la riarticolazione, l’innovazione degli strumenti nazionali, o la creazione di nuovi strumenti.

Sul piano degli interventi, i fattori e gli obiettivi fondamentali e motivanti di una politica per il sistema produttivo a scala regionale, che hanno fatto e fanno da riferimento alla nuova impostazione legislativa, per definire gli ambiti di intervento, sono:

  • il perseguimento dell’efficienza, della qualificazione, del sistema di servizi alle imprese, intendendo in particolare come tali sia il sistema della pubblica amministrazione statale, regionale , degli Enti locali, e nella sua specifica autonomia funzionale, delle Camere di commercio; sia quello rappresentato in senso ampio dal sistema del credito e delle risorse finanziarie;
  • la promozione di nuove relazioni con il sistema delle imprese, della realtà e delle opportunità rappresentate dai Centri di interesse della ricerca di interesse industriale presenti nella regione: Università, Enti pubblici di ricerca; sviluppando per quanto possibile una rete di relazioni con gli altri centri pubblici e privati e con il lavoro professionale del terziario di servizio alle imprese.
  • lo sviluppo di interventi e servizi per l’export e l’internazionalizzazione, sia con un decentramento (finora assente) degli strumenti nazionali, sia con la promozione di funzioni delle strutture presenti nel territorio regionale: Enti fieristici, ancora sistema Camere di commercio, associazioni e consorzi export.

Ancora, i valori di riferimento assunti, per le politiche regionali, sono quelli della sinergia tra crescita delle imprese e crescita del lavoro, della sua qualità; della crescita di qualità, sia nell’ambito industriale, sia nell’ambito sempre più importante delle forme del lavoro professionale; sinergia con la crescita del capitale di conoscenza, risorse umane, coesione sociale in una nuova dimensione di quel rapporto tra impresa e territorio che ha rappresentato e rappresenta un tratto distintivo del profilo e dei fattori di "sviluppo" nella nostra regione.

E su questo piano: l’assunzione di sedi e strumenti come quelli della programmazione negoziale e della concertazione, a scala regionale e territoriale.

Queste scelte sono state concretamente strutturate nel Titolo V della Legge 3/99, dedicato alle funzioni e alla disciplina di settore per lo sviluppo economico e le attività produttive, che costituisce un nuovo testo "ordinamentale", realizza una legislazione regionale nuova, che dà attuazione alle deleghe previste e contestualmente fissa le funzioni che la Regione assume, in connessione con gli Enti locali.

La Legge 3/99 introduce anche una profonda innovazione per ciò che riguarda le modalità degli interventi; essa infatti ha stabilito (art. 54) che "per l’attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, ... per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione" si dà corso a un Programma triennale, predisposto e proposto dalla Giunta sulla base della consultazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, e della stessa "Conferenza per l’economia e il lavoro".

Tale programma "riguarda l’insieme delle attività spettanti alla Regione" e "dà attuazione agli incentivi previsti dalla legislazione nazionale " raccordandoli a quelli regionali.

L’altra novità che la Legge 3/99 introduce è che le risorse per il Programma, sono collocate nel Fondo unico regionale per le attività produttive, nel quale "confluiscono le risorse statali" (che derivano dal trasferimento) e "tutte le ulteriori risorse regionali destinate agli obiettivi del Programma".

Nell’attuazione della Legge, e quindi ora nella impostazione del presente Programma, si vuole dispiegare appieno le finalità di correlazione degli interventi nazionali e regionali, di semplificazione e di flessibilità che si sono indicate; quindi il Programma ha questo profilo: assume la forma e una impostazione eguali a quelle dei Documenti di programmazione sperimentati per la gestione dei Fondi strutturali dell’Unione Europea; si articola quindi per assi, misure, azioni.

Sulla base di tali interventi del Documento-programma, la Giunta può operare per la parte attuativa, con la stessa flessibilità nell’eventuale aggiustamento degli interventi e delle risorse finanziarie dei Docup europei. Con questa scelta la Giunta intende anche dare al nuovo programma i caratteri di una sperimentazione di interventi, con la possibilità di operare nel corso dell’attuazione gli adeguamenti che potranno risultare opportuni.

Gli interventi si presentano come interventi del programma regionale, e gli interventi della legislazione nazionale si collocano nell’ambito degli assi, misure e azioni stabilite, mantenendo la loro specifica definizione, ma non restando separati.

Con questa impostazione si realizza l’obiettivo di poter definire e avviare il programma compiutamente, e fin dal 1999, prima e indipendentemente dal trasferimento di risorse dallo Stato (che il Governo ha annunciato per l’1/1/2000).

Per questo si è scelto di collocare le risorse regionali del Bilancio ’99 nell’ambito del Programma triennale, potendo dar corso così al loro utilizzo a partire dalla sua approvazione, mentre il mantenere la precedente normativa regionale ancora nel 1999 avrebbe determinato, con il nuovo anno elettorale, l’ulteriore posticipo al 2001 della attuazione della nuova impostazione.

Le risorse regionali nell’ambito degli assi, misure e azioni previste già in questa fase di avviamento, e a regime, potranno integrare e sostenere strumenti attivi a livello nazionale, oppure sostenere gli interventi e gli strumenti autonomamente definiti dal Programma, in attuazione della Legge.

Nel Programma vengono quindi organicamente collocati, secondo quanto indicato dalla Legge 3/99:

  • gli interventi con gli incentivi e agevolazioni a sostegno delle imprese, sistema produttivo, attività professionali.
  • interventi di compartecipazione, con la programmazione negoziata, allo sviluppo di sistemi produttivi locali.
  • gli interventi per l’export e l’internazionalizzazione e le attività prevista dall’accordo di programma con il Ministero del Commercio estero.
  • gli interventi per la messa in rete degli Sportelli unici e dei servizi di relazione e informazione alle imprese, realizzati dalla pubblica amministrazione, dalle Camere di commercio, dalle associazioni

Al Programma e al complessivo disegno di nuove politiche per lo sviluppo si correla anche la attuazione degli interventi legislativi previsti nella Legge 3/99 per lo sviluppo della "Rete per il trasferimento tecnologico"; "per lo sviluppo del sistema fieristico regionale".

Una sperimentazione innovativa per gli incentivi alle imprese.

Le Regioni, ricevono in delega le Leggi nazionali di incentivo alle imprese così come sono; e non vi è dubbio che tali strumenti nazionali ripropongono il tema di una innovazione normativa nella concezione stessa delle legislazione di incentivo alle imprese, in direzione della semplificazione, della certezza delle risposte rapide e in particolare di relazione con il regime fiscale.

L’esigenza di una riforma organica della legislazione nazionale è certamente da perseguire, così come la piena potestà di gestione delle Regioni degli interventi fiscali di competenza.

Anche il quadro attuale, comunque le scelte contenute nel Programma sono state indirizzate a privilegiare e sperimentare le soluzioni più innovative consentite, derivanti anche dalle esperienze già sviluppate in Regione, in queste direzioni:

  • indirizzare gli interventi regionali verso l’agevolazione, la semplificazione del rapporto con Banche e l’accesso al credito delle imprese, attraverso anche l’uso dei nuovi interventi nazionali per la garanzia; per orientare verso la valutazione del progetto di investimento, e favorire la presentazione di progetti integrati per l’accesso alle diverse strumentazioni di agevolazioni previste dalle legislazione nazionale delegata.
  • privilegiare gli interventi che prevedono l’utilizzo della forma di bonus fiscale e ricercare nel corso dello sviluppo del programma, anche in riferimento alla evoluzione della legislazione fiscale di competenza regionale, tutte le ulteriori possibilità di applicazione di incentivi alle imprese in forma di agevolazione fiscale.
  • sviluppare la sinergia degli interventi regionali, già positivamente sperimentata con i consorzi fidi, sviluppando il loro ruolo di servizi di assistenza qualificata alle imprese per l’accesso agli interventi della legislazione agevolativa nazionale e regionale, e prevedendo una nuova particolare funzione di gestione dei fondi regionale per nuovi interventi in materia di internazionalizzazione, nuova impresa, sostegno alla capitalizzazione.
  • ricercare una nuova sinergia di intervento, e di cofinanziamento in particolare per alcuni obiettivi, con le Camere di commercio, naturalmente con gli Enti locali, e con le Fondazioni bancarie.

Il Programma, per ciò che riguarda la legislazione nazionale delegata, persegue l’allargamento dell’accesso e della utilizzazione degli strumenti di agevolazione gestiti dagli istituti di credito titolari delle convenzioni con il Ministero del Tesoro agli istituti di credito della regione che aderiscono a precise convenzioni. Si vuole realizzare così per le imprese un accesso più facile agli strumenti agevolativi, tempi certi e più rapidi di risposta alle domande, disponibilità di risorse finanziarie a condizioni particolarmente favorevoli. Naturalmente le istruttorie saranno svolte secondo le normative della legislazione nazionale. I soggetti gestori presenteranno periodicamente alla Regione i risultati delle istruttorie svolte che al momento del trasferimento di funzioni saranno poi direttamente approvate da un Comitato per le agevolazioni costituito da rappresentanti della Regione e dei soggetti gestori. Si prevede anche la partecipazione come invitati al tale Comitato di rappresentanti degli stessi consorzi fidi. Così come la Regione richiederà ai soggetti gestori una relazione periodica sugli interventi per consentire un’azione permanente ed efficace di monitoraggio.

Il Programma Regionale triennale per le attività produttive riguarda essenzialmente gli interventi regionali in materia di industria, come previsto dal D.Lgs. 112. Tali interventi, sempre secondo le disposizioni del D.Lgs. 112, prevedono l’accesso anche per imprese artigiane e cooperative secondo i requisiti richiesti. Agli interventi previsti dal Programma, si affiancano tuttavia gli altri strumenti attivi per l’attuazione dei programmi comunitari, per l’artigianato, per la cooperazione e, ovviamente, per il commercio.

Il documento qui presentato a descrizione del Programma è articolato in due parti. La prima parte colloca il Programma Regionale nel contesto dell’evoluzione istituzionale e legislativa nazionale e regionale da un lato, e delle trasformazioni strutturali del sistema produttivo regionale nello scenario competitivo internazionale, dall’altro. La seconda descrive il Programma a partire dagli obiettivi e dalla logica di intervento, per giungere alla descrizione concreta degli assi di intervento e delle misure e delle azioni previste.